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Supplenze e rettifica del punteggio in graduatoria: chiarimenti sulla nomina del sostituto...
18/01/2019 Personale a.t.a.
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Personale/ATA: supplenze
Domanda
Buongiorno, chiedo il Vostro parere sulla questione descritta nel seguito confidando, per i motivi che sono evidenti dalla lettura del testo, in una celere risposta.
Il mio Istituto ha assunto in data 24/09/2018 un collaboratore scolastico con contratto fino al 30/06/2019 in sostituzione di personale a tempo indeterminato in aspettativa ex art. 59 CCNL; in seguito ai controlli effettuati da altro Istituto, con il quale era stato stipulato il primo contratto di lavoro, al collaboratore viene rettificato il punteggio (un punto in meno) determinando pertanto una retrocessione in graduatoria.
Preso atto del suindicato provvedimento di rettifica, si dispone la risoluzione del contratto a partire dal 15/01/2019 (sarà comunicata domani, 14 gennaio, all’interessato).
Si rende pertanto necessaria la nomina di un sostituto. Si chiede pertanto se anche in questo caso “particolare”, di posto che comunque è libero da settembre e che è stato occupato da un “non avente diritto”, valgono le norme generali sulle supplenze, in particolare l’impossibilità di sostituzione per i primi sette giorni di assenza, e inoltre quanto previsto dal regolamento sulle supplenze, D.M. 131 – 2007, che all’art. 7 (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto) recita “…supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, quindi con l’obbligo di stipula di un contratto non più fino al 30 giugno ma fino al termine delle lezioni.
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