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Docente di religione e svolgimento della libera professione non autorizzata...

 18/03/2019
 Personale docente
 
Personale: libera professione

#professione #albo #esercizio #patrocinio #professore #conflitto #religione #corte #controversia #autorizzazione
Domanda
In data xxx xxxx 2019 sono pervenute mediante PEC dallo Studio Legale xxxxxxxxxx xxx distinte istanze a tutela di altrettanti alunni che in data xx xxxxx 2019 si trovavano su un autobus che nel percorso casa-scuola ha avuto un incidente; nella comunicazione, in particolare, veniva evidenziato “il diritto ad un equo indennizzo” per i rappresentati avendo questi riportato vari esiti traumatici.
Il titolare xxxxxxxxxx dello Studio legale è un docente di Religione cattolica con Contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico in servizio presso la nostra Istituzione scolastica.
Al di là del merito della comunicazione sopracitata che rappresenta un potenziale conflitto fra l’interesse dell’amministrazione presso cui il docente lavora e l’interesse di terzi estranei, il dirigente dell’Istituzione scolastica viene, di fatto, a conoscenza che il docente in questione sta svolgendo la professione di avvocato e ciò senza essere stato preventivamente autorizzato come regolato dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In tale norma, anche attraverso il richiamo della disciplina prevista dall’art. 60 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957, n 3 e dell’art. 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene fissata la regola generale in base alla quale un dipendente pubblico può svolgere solo incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o che siano previsti da specifiche disposizioni normative.
Si evidenzia, in aggiunta, che la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – trattando delle deroghe alle incompatibilità della professione, all’art. 19 dispone che “l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Secondo tale disposizione normativa, a parere dello scrivente, l’autorizzazione non potrebbe essere concessa neanche successivamente
Si chiede un parere circa:
• l’eventuale concessione dell’autorizzazione all'esercizio della libera professione di avvocato all'insegnante di Religione cattolica
• eventuali profili disciplinari nei confronti del docente per aver esercitato la professione senza la necessaria autorizzazione e per aver messo in atto un potenziale conflitto di interessi.

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