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Alcuni nostri dipendenti prestano attività nel laboratorio per la gestione conto terzi: quale trattamento fiscale applichiamo?

 20/03/2019
 Autonomia gestionale e finanziaria
 
Personale: esperti esterni

#lavoro #ritenuta #rapporto #prestazione #attività #sinallagmatico #denaro #incarico #dipendenza #correlazione
Domanda
Premesso che nel nostro istituto è funzionante un laboratorio che svolge attività per conto terzi ai sensi del D.I. 129 28/08/2019 art. 26.
Le attività si riferiscono a:
• prove sui materiali da costruzione da parte degli sperimentatori che appartengono al ruolo dei docenti e assistenti tecnici
• accettazione dei campioni e predisposizione dell’attività amministrativa finalizzata al rilascio delle certificazioni, da parte di personale docente, assistente tecnico e amministrativo.
Tali attività si svolgono rigorosamente al di fuori dell’orario di servizio istituzionale e sono formalizzate con contratto di prestazione d’opera.
Considerato che la circolare MIUR n. 3761 del 30/07/2009, con la quale vengono richiamate le circolari n. 3 del 15/01/1996 prot. 100586, n. 138 del 04/04/1996, esclude dalla base imponibile ai fini previdenziali i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.
In applicazione alle suddette circolari, considerato che le attività degli addetti al laboratorio conto terzi per la loro natura, non sono direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente, sulle stesse vengono applicate le sole ritenute fiscali.
Ora poichè l’INPS, con circolare n. 6 del 01/06/2014, diretta ai Dirigenti centrali e periferici, ai Responsabili delle Agenzie, Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami Professionali, al Coordinatore generale medico Legale e ai Dirigenti medici, e avente per oggetto “ retribuzioni imponibili ai fini contributivi – Gestione dipendenti pubblici ….”, al punto 2 riporta:
“In tale contesto non è più necessario, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, come imposto dalla precedente disciplina (cfr. com’è noto, l’art. 2, comma 9, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, che valutava gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di “retribuzione in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta”), in quanto risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente.

Poiché dai destinatari a cui è indirizzata si potrebbe supporre che le istruzioni contenute siano ristrette a quest’ultimi, escludendo l’estensione al comparto scuola che non viene mai citato in tutta la circolare, si chiede il parere dei vostri esperti in merito alla applicabilità delle disposizioni al comparto scuola della circolare INPS n. 6 del 16/01/2019, o viceversa se le attività non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente possano continuare ad essere considerate non imponibili ai fini previdenziali, ma ai soli fini fiscali.
Si precisa che allo stato attuale non vi sono all’interno della scuola altre figure professionali con titolo idoneo a svolgere l’incarico di direttore del laboratorio.
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