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Attività di tutoraggio negli istituti professionali: può essere rifiutata?

 05/04/2019
 Personale docente
 
Personale/docenti: incarichi

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Domanda
La riforma dei professionali prevede la nomina di un tutor per ogni allievo da parte del dirigente scolastico sentito il parere del Consiglio di classe.

Art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 92/2018: "Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L’attività di tutorato consiste nell’accompagnamento di
ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso
formativo. L’attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione scolastica a legislazione vigente, fatto salvo lo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge n. 107 del 2015".

Nel mio Istituto i Consigli di classe unanimemente hanno proposto di distribuire gli allievi tra tutti i docenti. Un docente nominato tutor di due ragazzi si è rifiutato di assumere l'incarico sulla base di generici problemi di salute. Io ho provveduto a fare un ordine di servizio. Ora mi giunge una lettera di uno studio di avvocati in opposizione alla mia decisione: Cito: "A norma infatti del citato art. 6 comma 3 del D.M. istitutivo del c.d. tutor d'aula, l'attività di tutorato è svolta dai docenti designati nell'ambito delle risorse disponibili'; ed è pertanto evidente che, non essendosi il Prof. ..... reso all'uopo disponibile, il medesimo non poteva essere designato allo svolgimento dell'incarico”.

Chiedo una valutazione di tale presunta "illegittimità del suddetto incarico". A me pare evidente che, nel quadro della riforma dei professionali, il tutorato è incarico che non può essere rifiutato perché parte integrante del percorso formativo proposto agli allievi, e dunque parte costitutiva della prestazione professionale del docente.

Ovviamente, si profila un ricorso al giudice del lavoro.

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