Ogni giorno è con te

23 Aprile, Martedì
Login

Casi&Pareri

Indietro

Permessi orari inferiori all'ora, permessi brevi per esigenze di servizio: facciamo il punto...

 08/05/2019
 Personale a.t.a.
 
Permessi/congedi/aspettative: permessi brevi e per motivi personali

#permesso #accumulare #esigenza #retribuire #motivo #sent #recupero #decrementare #richiesta #recuperare
Domanda
Un operatore scolastico fa richiesta di assentarsi per 30 minuti per motivi personali. La richiesta viene fatta nella stessa mattinata in cui si dovrebbe verificare l’assenza. Il permesso viene negato dal DSGA senza porre per iscritto le motivazioni.

L’operatore fa richiesta al DS che gli venga fornita motivazione del diniego.

Il DS ritiene che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 lett. b) del CCNL 2018, la motivazione possa essere che il permesso richiesto è inferiore ad 1 ora e pertanto non può essere concesso. Si chiede se sia corretta una risposta formulata in tale senso.

Si chiede inoltre parere sui seguenti punti:

1. Può essere negato il permesso breve per esigenze di servizio, come per esempio molte persone assenti nella giornata con possibili ricadute negative sulla sorveglianza degli alunni o in generale sullo svolgimento delle attività previste? Oppure il permesso breve deve essere comunque concesso? L’art. 31 di cui sopra cita al comma 1 “Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari……”. Sembrerebbe quindi un diritto e non una richiesta da dover autorizzare.

2. L’operatore scolastico in questione ha delle ore di straordinario da recuperare, relative ad anni precedenti all’inizio dell’attuale dirigenza, però sostiene che eventuali richieste di permesso non possano andare a “scalare” il monte ore accumulato. Questa tesi è stata sostenuta anche in sede di contrattazione di istituto dalla componente ATA della RSU. Si chiede se sia corretta questa interpretazione o se il DS può chiedere che le eventuali ore di permesso vadano obbligatoriamente a decrementare quanto accumulato in precedenza.

Si precisa che non è possibile prevedere un recupero in giornate del monte ore accumulato in precedenza perché sono talmente tante che, sommate alle ferie annuali, ai permessi per la legge 104, ecc, l’operatore si assenterebbe per troppe settimane, quindi il DS e il DSGA pensavano di iniziare una forma di recupero da attuarsi solo per le ore richieste di permessi brevi.

Si ringrazia per il parere.
©2002-2024 Italiascuola.it s.r.l., Via Bernini 22/A - 43100 Parma - e-mail info@italiascuola.it - P.I. 06851861002 Testata giornalistica (Reg. al Trib. di Roma n. 120/2002 del 27 marzo 2002) ISSN 2465-2504.
Direttore responsabile: Ruggero Cornini. Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 21-03-2016
Sede legale
Viale del Policlinico n. 129/A Roma (RM) - Iscritta al Registro Imprese di: ROMA C.F. e numero iscrizione: 06851861002 Iscritta al R.E.A. di ROMA al n.994736 Capitale Sociale sottoscritto: 100.000 Interamente versato Partita IVA: 06851861002

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l’account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

Per verificare che abbiate un utente abilitato, cliccate sul vostro nome in alto a destra. L'account abilitato sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

Se siete abbonati ai servizi telematici di Italiascuola.it, la prima volta che accedete al nuovo sito dovete inserire le vostre vecchie credenziali (username e password) e seguire la procedura di conferma dati. Troverete le istruzioni utili per eseguire l’autenticazione qui. Se avete già effettuato il primo accesso al nuovo sito e non riuscite più a entrare, oppure se non siete abbonati e volete scoprire come si fa, scriveteci pure a assistenza@italiascuola.it e vi aiuteremo. Grazie!