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Alunno di scuola primaria: la famiglia chiede l'uscita autonoma da scuola...

 26/09/2019
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Alunni/vigilanza: uscita degli alunni senza genitori

#minore #regolamento #uscita #metro #famiglia #marciapiedi #lezione #pista #marciapiede #casa
Domanda
Spett.le Italiascuola,
pongo un quesito in merito a una situazione specifica che si sta verificando nella mia scuola.
Una famiglia chiede per il figlio, che frequenta il quarto anno della Scuola Primaria a tempo pieno, l'uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni.
Il nostro Regolamento di Istituto, aggiornato dopo l'innovazione normativa dell’art.19 bis della L.172/2017, recita:
“c. Gli alunni della Scuola Primaria, al termine delle lezioni, sono sempre affidati dai docenti direttamente ai genitori o a persona maggiorenne da essi delegata. Gli insegnanti verificano l’identità delle persone a cui vengono affidati i minori.
(…)
e. In caso di assenza dei genitori o di adulti appositamente delegati o incaricati, gli insegnanti e/o i collaboratori scolastici trattengono gli alunni sotto la propria vigilanza. Dopo aver atteso per un tempo massimo di 10 minuti, prima contattano i genitori e in caso non rispondano o prolunghino il ritardo chiamano le Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Carabinieri…) e affidano i minori agli agenti intervenuti.
f) L’Istituto non consente in nessun modo che gli alunni della Scuola Primaria possano uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni, neanche in caso di specifica autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori esercenti la responsabilità genitoriale.”.
In sostanza il Consiglio di Istituto ha ritenuto che l'uscita autonoma dalle lezioni possa essere concessa solo a partire dalla Scuola Secondaria di I grado e non alla Scuola Primaria.
La famiglia però non accetta questa scelta e minaccia di adire a vie legali, sostenendo che l'art.19 bis liberi completamente la Scuola da ogni responsabilità e di conseguenza anche di ogni competenza in materia.
A questa interpretazione abbiamo addotto il fatto che, in base all'articolo di legge sopra citato, la decisione genitoriale non integri esercizio di un potere insindacabile, ma risulti subordinata nella sua legittimità alla sussistenza di tre presupposti :
1) l’età;
2) l’autonomia del minore;
3) un contesto specifico favorevole.
Nel caso in questione l'alunno ha solo 9 anni (è nato nel marzo del 2010) e ha secondo la Scuola (ma non secondo i genitori) un grado di autonomia ancora scarso, oltre al fatto che dovrebbe percorrere un tragitto a piedi di 850 metri da scuola a casa, lungo un marciapiedi a lato di una pista ciclabile sulla via principale del paese.
A noi pare che ci sia una irragionevolezza nella richiesta e che la sicurezza del minore venga messa a rischio.
Ci siamo anche resi disponibili a cercare qualche genitore di compagni che possa portare a casa il bambino, ma per la famiglia è una questione di principio e pare impossibile ogni compromesso.
Ci viene prefigurata un'azione legale di portata nazionale, la minaccia di finire sui giornali...
Chiedo quindi, pur avendo già letto altre vostre risposte in proposito, se la posizione della Scuola possa essere ritenuta corretta o meno e se la competenza sulla decisione debba essere riservata alla famiglia anche in questo caso specifico.
Chiedo inoltre se sia opportuno, a vostro parere, modificare il Regolamento di istituto.
Ringrazio e saluto cordialmente.



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