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Molti docenti chiedono di poter utilizzare l’autovettura dell’Istituto per motivi attinenti ai loro incarichi...

 17/10/2019
 Personale docente
 
Gestione dei beni: automezzo di servizio

#pbb #autovettura #mezzo #conduzione #automezzo #autista #autoveicolo #vertere #dotazione #assistente #conte
Domanda
Spett.le redazione,
molti docenti richiedono di poter utilizzare l’autovettura in dotazione dell’Istituto tecnico che dirigo per motivi attinenti ai loro incarichi (verifica in azienda dei percorsi ex alternanza, visita alle scuole di primo grado per orientamento, ecc). Visto che le richieste si fanno via via più numerose sono a chiedere se tale utilizzo è lecito al fine di evitare rilievi da parte dei revisori dei conti e quali sono le procedure che devo mettere in atto per evitare conseguenze a seguito di infortuni o incidenti nell’uso della suddetta autovettura.
Cordiali saluti

Risposta
Nel caso di specie non si verte sulla questione inerente l'autorizzazione al mezzo proprio.

Ricordiamo (cfr Ragioneria generale dello stato Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010; Corte dei Conti, Sezioni Riunite, deliberazione n. 8 del 7/02/2011) che il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico.

Ovviamente, l'autorizzazione al mezzo proprio dovrà essere inerente ad attività proprie della qualifica ( non potrà quindi, ad esempio, essere concessa l'autorizzazione al mezzo proprio per accompagnare degli studenti a fini didattici).

Nel caso di specie i docenti chiedono di poter utilizzare l'autovettura in dotazione della scuola.

Nella tabella A allegata al CCNL 2007 il profilo dell’Area B dell’assistente tecnico viene così definito “- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro”.

Ciò premesso si ritiene che l’attività di autista dell’autoveicolo della scuola possa essere svolta solo dagli assistenti tecnici, essendo previsto nel profilo di appartenenza.

Nel caso di mancanza di autisti previsti in organico sarà necessario, comunque, assegnare un ordine di servizio specifico all’ assistente tecnico (o assistenti tecnici) individuato quale conducente dell’automezzo della scuola se in possesso della prescritta patente di guida per la tipologia di mezzo acquistato.

Pertanto, riteniamo non percorribile che sia direttamente il docente per la conduzione di un automezzo di proprietà della scuola e nell’ambito della attività istituzionale.

Se, invece, la richiesta verte sull'utilizzo della autovettura, previa conduzione dell'assistente tecnico, se ne ravvisa la legittimità purchè l'utilizzo sia in modo documentale ricondotto alle attività istituzionali della scuola e rappresenti la modalità migliore per garantire lo svolgimento di dette attività in correlazione all'orario di servizio dei docenti.

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Approfondimenti

Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/12/2009 n° 28289
Giurisprudenza
Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delle scuole, al dirigente scolastico sono stati conferiti specifici poteri, con ciò individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, con ciò rendendo operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. In tale quadro, è ben possibile che il dirigente scolastico, dopo avere accertato che in un plesso si era creata una situazione di forte conflittualità tra un docente e i genitori dei suoi alunni, disponga, come misura organizzativa, la destinazione dello stesso docente in altro plesso, rientrante nella stessa istituzione scolastica. Tale provvedimento è legittimo se congruamente motivato in termini di attuazione dell'esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle "esigenze organizzative e di servizio" che, in base all'accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l'assegnazione del personale ai plessi e alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Il provvedimento organizzativo di spostamento di un docente fra i plessi di una stessa istituzione scolastica ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e dal trasferimento per incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che con tale provvedimento il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#plesso #decentrare #trasferimento #spostamento #giudice #carattere #direzione #esercizio #gestione #destinazione
Il servizio presso scuole paritarie non può essere valutato nella ricostruzione di carriera - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 20/07/2017 n° 773
Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
Corte di Appello BOLOGNA - Lavoro Sentenza 10/06/2014 n° 445
Giurisprudenza
Le materie di cui alle lettere h) (modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa ed al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano formulato dal DSGA sentito il personale medesimo), i) (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni distaccate ed ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificarsi delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) ed m) (criteri e modalità relativi alla organizzazione ed alla articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto) dell'art. 6 del CCNL del comparto scuola, non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici. o la gestione di attività particolari, quali quella retribuita con il fondo d'istituto, o alla sola articolazione dell'orario in relazione alle esigenze organizzative. La lettera del d. gs. n. 150/2009 è diretta al restringimento dell'area della contrattazione collettiva, nel pubblico impiego in generale e nel settore della scuola in particolare, da ciò enucleandosi la ratio legis, nel senso di un netto rafforzamento delle prerogative dirigenziali, che costituisce criterio direttivo per l'interprete nell'esame delle specifiche fattispecie: in tale esplicitato quadro si porrebbe in insanabile contrasto con l'attribuzione alla contrattazione (nazionale e/o integrativa) proprio dell'attività di determinazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente. Infati, il legislatore, nella scelta dell'espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane", contenuta nell'art. 5, co. 2. del d. lgs. n. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti, sia attraverso la definizione di procedure: anche sotto questo aspetto sarebbe illogico ritenere che il legislatore da un lato abbia inteso estendere i poteri dirigenziali tramite la modifica dell'art. 5 D.lgs. 165/2001 e dall'altro, proprio nella formulazione di tale articolo, avesse limitato tali poteri a semplici misure attuative. Nello stesso senso, Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 5163/2013##35L
Keywords
#comportamento antisindacale#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#restringimento #congelamento #discordanza #temine #aia #perspicuità
Corte di Cassazione - Civile Sentenza 19/02/2002 n° 2380
Giurisprudenza
In tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell’accompagnamento a mezzo di c.d. scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati. Tuttavia, non va esente da responsabilità l’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l’assistenza nell’attraversamento di una strada. L’affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall’abitazione al luogo ove si svolge l’attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che il minore non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità. Per tale ragione, la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore. Nella gestione del servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole, e quindi ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza, il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad operare scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei minori dall’ambito familiare di tutela a quello della scuola e viceversa. Analogamente ai soggetti privati, anche la pubblica amministrazione è tenuta all’adozione di tutte quelle idonee cautele, che in concreto si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli alunni. Tali misure costituiscono una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza. Nel caso concreto, è stato addebitato all’autista, a titolo di colpa, il fatto di essersi disinteressato di qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell’attraversamento da parte di una bambina di nove anni (investita, dopo essere discesa dallo scuolabus, da una autovettura e poi deceduta) di una strada densamente trafficata e nella condizione di scarsa percepibilità della sopravvenienza di altri mezzi.
Keywords
#responsabilità civile#autotrasporto #omicidio #autodisciplina #trafficare #mpl #bimba #pulmino #eccessività #preposizione
E' legittima la dispensa per incapacità didattica in caso di scarsa ed inadeguata preparazione del docente - Tribunale VENEZIA - Lavoro Ordinanza 05/12/2016 n° 7181
Giurisprudenza
L’istituto della dispensa per incapacità didattica, disciplinato dall’art. 512 del Dlgs 297/94, costituisce una fattispecie autonoma rispetto al licenziamento per motivi disciplinari in quanto la dispensa è prevista in situazioni che prescindono totalmente da una colpevole responsabilità del docente quale la inidoneità fisica o, per l'appunto, la inidoneità didattica. Ciò comporta la inapplicabilità delle norme di cui al D.lgs 165/01 artt. 55 e ss che regolano il procedimento disciplinare quanto ad organo competente alla adozione dei provvedimenti disciplinari e quanto ai termini e alla regolamentazione delle varie fasi procedimentali. Infatti, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un lato, la tacita abrogazione dell'art. 513 del d.lgs. n. 297 del 1994 per incompatibilità con la disposizione generale di cui al combinato disposto degli artt. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale) e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni derogatorie. (Nel caso di specie il Tribunale ha confermato il provvedimento di dispensa per incapacità didattica di una docente emanato sulla base di una relazione ispettiva dalla quale erano emerse molte inadeguatezze dell’insegnante riconducibili alla scarsa preparazione culturale e didattica. Più specificamente i fatti accertati erano i seguenti: correzioni non fatte, mancanza di chiarezza nell’assegnazione dei compiti, mancanza di logica e linearità negli argomenti trattati; eloquio di difficile comprensione con uso di espressioni dialettali; errori di lingua italiana ortografici, grammaticali, sintattici e impostazione didattica solo trasmissiva senza sufficiente interazione con gli alunni né verifiche di quanto essi avessero compreso né spazio ai loro interventi; rigidità e contraddittorietà nella gestione della classe) e difficoltà di comunicazione.)
Keywords
#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#dispensa #incapacità #provvedimento #dlgs #licenziamento #inidoneità #incompatibilità #dirigente #sospensione #istituto
Esami: è nella funzione del docente valutare la preparazione del candidato anche con quesiti non indicati nel programma didattico - T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 12/01/2018 n° 14
Giurisprudenza
Le valutazioni degli organi scolastici concernenti il rendimento degli studenti anche con riguardo agli esami di maturità sono espressioni di discrezionalità tecnica, come tali insindacabili dal Giudice, salvo presentino evidenti errori o manifesta illogicità. La commissione d’esame può formulare domande anche su argomenti attinenti a quelli del “programma didattico” ancorchè nello stesso non indicati, poiché ciò non è precluso da alcuna norma ed inoltre poiché ciò è coerente con la funzione del docente che può orientare lo svolgimento dell’esame con domande dal diverso grado di difficoltà, volte a percepire l’effettiva preparazione dello studente, al fine di attribuire il voto massimo a chi risulti maggiormente preparato. Nella valutazione ed attribuzione dei crediti gli organi scolastici godono di un’ampia discrezionalità tecnica circa la loro quantificazione con la conseguenza che la commissione può valutare che una data esperienza, in considerazione delle circostanze concrete, non debba dar luogo ad alcun punteggio aggiuntivo.
Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#punteggio #credito #voto #colloquio #commissione #argomento #scheda #organo #discrezionalità #valutare
Tribunale PIACENZA - Lavoro Sentenza 10/01/2009 n° 212
Giurisprudenza
Pur avendo eliminato, per i dipendenti con regime di part-time ridotto, il divieto di iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali, l’art. 1 comma 56-bis della L. 662/1996, al fine di evitare possibili conflitti di interessi, vieta ai dipendenti pubblici di ricevere incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche e di assumere il patrocinio nelle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione. Pertanto, è nullo il ricorso (e tutti gli atti susseguenti) presentato per conto di un dipendente del MIUR da parte di un difensore che sia anche docente statale (di scuola superiore) inquadrato nei ruoli del Ministero stesso. Trattandosi di una violazione dell’articolo 82 cpc, in tema di valida instaurazione del contraddittorio, la stessa produce una nullità assoluta ed insanabile rilevabile d’ufficio.
Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#improvviso #recatosi #rachide #afferrare #scaraventare #separato #spalla #trauma
Le "liberatorie" dei genitori non valgono ad elidere l'illecito - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 11/08/2007 n° 32822
Giurisprudenza
In caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada (Cass.civ. n. 4359 del 2004). Ciò in quanto il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate «le fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo», quand'anche, si badi, «vi sia stata un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo» (Cass. civ. n. 13125 del 1997).
Keywords
#infortunio scolastico#reato#responsabilità civile#pulman #portiera #finestrino #rettilineo #parcheggio
Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica: all'Ordinario Diocesano compete solo la valutazione dell'idoneità del docente all'insegnamento - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità
Corte di Appello NAPOLI - Lavoro Sentenza 26/07/2013 n° 5163
Giurisprudenza
Le materie di cui alle lettere h) (modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa ed al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano formulato dal DSGA sentito il personale medesimo), i) (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni distaccate ed ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificarsi delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) ed m) (criteri e modalità relativi alla organizzazione ed alla articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto) dell'art. 6 del CCNL del comparto scuola, demandate alla contrattazione collettiva, sono ricomprese tra le "materie afferenti alle prerogative dirigenziali” ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL del comparto scuola che l'art. 40 d. lgs. n. 165/2001, nel testo riformato dal d. lgs. n. 150/2009 esclude dall'ambito della contrattazione collettiva. Si tratta di materie che non attengono alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro, ma riguardano la definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d'istituto, ovvero la sola articolazione dell'orario in relazione alle esigenze organizzative. La ratio legis sottesa al d. lgs. n. 150/2009 è orientata a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali, tanto è vero che, nella sua nuova formulazione, l'art.5 comma 2 d. lgs. 165/2001 prevede che "rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse": si tratta di una dizione generica ricomprendente l'insieme delle attività necessarie all'espletamento del potere organizzativo/gestionale, sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l'emanazione di provvedimenti, sia attraverso la definizione di procedure. Tale ratio si porrebbe in insanabile contrasto con l'attribuzione, alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa, dell'attività di determinazione dei criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici e alle attività di cui alle lettere h), i) e m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo e gestionale del dirigente. Ne segue che sarebbe illogico ritenere che il legislatore, da un lato, abbia inteso estendere i poteri dirigenziali tramite la modifica dell'art. 5 d. lgs. n. 165/2001 e, dall'altro, proprio nella formulazione di tale articolo, avesse limitato tali poteri a semplici misure attuative. Nello stesso senso, Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 445/2014##34L
Keywords
#comportamento antisindacale#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#antisindacalità #prevederebbe #strumentare #difformemente #tavolo
L'alunno con disabilità grave deve essere l'unico disabile in classe - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 10/10/2007 n° 9926
Giurisprudenza
L’alunno di scuola primaria disabile grave, per meglio vivere la quotidianità della scuola, ha diritto ad usufruire di un Assistente Educativo Comunale (AEC) qualificato e preparato per aiutare il minore ad incrementare il proprio apprendimento, di un insegnante di sostegno e di un assistente all’igiene di competenza del Ministero. Egli, inoltre, ha diritto di essere l’unico alunno disabile della classe, ai sensi dell’art. 10 DM 141/99 in quanto la normativa consente la presenza di più disabili nella stessa classe eccezionalmente quando si tratti di disabili lievi. Peraltro, in presenza di più disabili nella stessa classe il numero di studenti non può superare le 20 unità, salvo per le classi intermedie ricorrano esigenze di continuità didattica che giustifichino gli sforamenti. (Fattispecie in cui un alunno di scuola elementare con diagnosi di autismo grave era stato inserito in una classe di 22 alunni nella quale era presente un altro allievo disabile lieve.)
Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#alunno #assistente #igiene #aiutare #handicap #presenza #minore #apprendimento #usufruire #bambino
Contratti pubblici e accesso agli atti di gara - T.A.R. VAL D'AOSTA Sentenza 05/06/2017
Giurisprudenza
L’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce un’eccezione al diritto di accesso limitatamente ai segreti tecnici o commerciali, dichiarati espressamente e motivati dal titolare in sede di offerta. L’esclusione non fa riferimento all’offerta nel suo complesso, ma soltanto alla parte di essa che contiene informazioni relative ai segreti tecnici o commerciali. L’eccezione rappresentata dai segreti tecnici e commerciali viene meno quando ai sensi dell’art. 53, comma 6, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chi richiede l'accesso motivi la richiesta di ostensione per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di appalto. Nel concetto di “difesa in giudizio” degli interessi del concorrente rientra ogni forma di tutela delle proprie posizioni giuridiche con la conseguenza che è irrilevante il decorso del termine per intraprendere azioni giurisdizionali avanti al Tribunale Amministrativo competente, ben potendosi, anche nella stessa sede amministrativa, azionare l’autonoma e concorrente tutela risarcitoria nel più ampio termine di legge.
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#subappaltatore #schematizzare #corrige #know #riaffermazione #previgente #processualmente #ostensorio #spettro #dimezzare
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 08/04/2016 n° 6844
Giurisprudenza
L’attività sportiva riferita al gioco del calcio non costituisce attività pericolosa, in ragione della natura della disciplina, che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, così da essere normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, tanto da rimanere irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, anche ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1197; Cass., 27 novembre 2012, n. 20982). Il pallone di calcio non può essere considerato, in sé per sé, un mezzo pericoloso, ossia un mezzo tale da presentare “connotati tipici di pericolosità eccedenti livello del normale rischio connesso all’ordinario esercizio” dell’attività medesima (cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393), da rilevarsi in base a dati statistici, a elementi tecnici e alla comune esperienza (Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530; Cass. n. 10551 del 2002). Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321). (La S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila di rigetto della domanda risarcitoria proposta dai genitori di un alunno per i danni subiti dal minore, colpito a un occhio da una pallonata nel corso di una partita di calcio svolta a scuola durante l'ora di educazione fisica, riscontrando come l’evento lesivo -pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell’avversario- si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco del calcio, rientrante nella normalità della pratica, non essendo la pallonata da ricondursi a una iniziativa violenta del praticante nei confronti dell’avversario, né risultando esaltata dai rilevati spintonamenti che, in via concomitante, altri giocatori si stavano dando, ma in un’altra zona del terreno, diversa da quella in cui si stava svolgendo in quel momento l’azione. La Corte ha altresì riscontrato che tale azione di gioco non era stata causata o anche indirettamente accentuata da una complessiva situazione comportamentale degenerata e andata fuori controllo per l'assenza dell’insegnante durante l’azione ed il calcio della palla, ossia rispetto all’azione materiale di danno, in quanto lo stesso, in base all’id quod plerumque accidit, non avrebbe potuto immaginare la portata lesiva del tiro, né tantomeno frapporsi tra detto tiro e l'alunno colpito per evitare l’impatto. Nè alun rilievo causale ha avuto, rispetto al fatto la condizione dell’oggetto usato per la partita -un pallone vecchio con pretese sfilacciature-, giacché la lesione patita dal danneggiato non era stata determinata da una propria sporgenza o dalla superficie logora del pallone, bensì dall’impatto a distanza ravvicinata della sfera in sé per sé, con il volto del giocatore avversario che era collocato nei pressi dell’avversario).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#pallonata #sporgenza #calciare #cuoio #agonismo #pressi #praticante #irruenza #immaginare #connotati
Il dirigente è responsabile dei contratti e di tutta l'attività contabile e amministrativa - Corte dei Conti LAZIO Sentenza 10/07/2017 n° 164
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile dell’istituto. E’ pertanto personalmente responsabile per colpa grave, nel giudizio di responsabilità contabile avanti alla Corte dei Conti, per aver illegittimamente stipulato contratti di prestazione d’opera come consulente/tutor con personale docente estraneo all’istituto, ritenendo sufficienti mere autocertificazioni delle incaricate circa le rispettive competenze professionali, senza l’offerta di un curriculum dal quale poter rilevare la sussistenza dei titoli attestanti le conoscenze professionali e le esperienze lavorative richieste, in seguito risultate insussistenti. Di tale danno erariale è responsabile unicamente il dirigente scolastico, non potendosi configurare in capo ai componenti del Consiglio d’Istituto un atteggiamento gravemente colposo, trattando si organo elettivo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni e del personale ATA, al quale il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-ammnistrativo della scuola. Analogamente, il dirigente scolastico è responsabile in via amministrativa per aver conferito un incarico di assistenza e consulenza legale ad un avvocato in un giudizio penale scaturito dall’esposto-denuncia dello stesso dirigente per asserite irregolarità nella documentazione presentata da un docente per l’inserimento nella graduatoria dell’istituto; il dirigente avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni del Ministero dell’Istruzione, facendo eventualmente ricorso all’Avvocatura dello Stato. Altro addebito consiste nell’aver richiesto un parere pro veritate al medesimo avvocato di cui sopra al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della Provincia, dell’indirizzo “turistico-termale” in favore dell’istituto, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero dell’Istruzione. Infine, il dirigente è responsabile per aver stipulato 5 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo, in sovrapposizione con l’incarico di tutor affidato alla medesima professionista esterna, risultata essere la figlia del dirigente, in contrasto con evidenti ragioni di incompatibilità, trasparenza e imparzialità. Pertanto, la Corte dei Conti ha affermato la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico “il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico di appartenenza come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico”.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa#contratto #irregolarità #incarico #stipulare #convenuto #capo #organo #addebito #tutor #conferire
T.A.R. MOLISE - Sezione Prima Sentenza 22/06/2012 n° 289
Giurisprudenza
Mentre l'insegnamento della religione cattolica ha carattere di obbligo da parte dello Stato Italiano nei confronti della Santa Sede, la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati; con la conseguenza che residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente da parte dell'interessato o di chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto di scelta, ma ciò non toglie che tale scelta sia in ogni momento revocabile, essendo la libertà religiosa (art. 19 Cost.) e quella di pensiero (art. 21 Cost.) diritti assoluti e indisponibili della persona. Ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte debbano essere raccolte prima dell’inizio dell’anno accademico, l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Nel caso concreto, il dirigente scolastico aveva autoannullato un proprio precedente atto amministrativo di esonero di due fratelli (frequentanti un istituto di istruzione secondaria di secondo grado) dall’insegnamento della religione cattolica, ritenendo che il genitore, dopo aver espresso il proprio consenso a tale insegnamento all’atto dell’iscrizione dei figli, non potesse in seguito modificare la propria scelta iniziale. (La sentenza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4634/2018).
Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione secondaria di secondo grado#religione #insegnamento #scelta #diritto #consenso #omissis #indisponibilità #revocabilità #esonero #libertà
Mobilità del personale docente: non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie - Tribunale RIMINI - Lavoro Sentenza 02/05/2018 n° 60
Giurisprudenza
L’art. 1 L. n. 62 del 2000 e l'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 255 del 2001 descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie ma ai soli fini dell'inserimento nelle GAE : trattamento questo che si palesa come di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Tuttavia tale parificazione non supera il dato oggettivo che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi, di talché anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE , il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera. E' necessario, quindi, distinguere nettamente quello che è il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento dal riconoscimento che viene, invece, svolto ai fini economici, dopo l'assunzione, ossia ai fini dell'anzianità di servizio che è quello che viene qui in esame. Se, dunque, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, tale titolo non deve essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di una anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico. Pertanto, il servizio prestato presso le scuole paritarie rimane, comunque, servizio prestato presso degli enti privati, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato e detti principi valgono anche con riferimento alla pretesa di far valere il punteggio maturato presso le scuole paritarie nell'ambito delle procedure di mobilità. (La Sentenza in commento ribadisce quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale BOLOGNA - Sez. Lavoro - Ordinanza 04/04/2018 n° 2393 e Sentenza 20/07/2017 n° 773) che, nell'affermare la non valutabilità in sede di mobilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, ha osservato che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001, non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati. Interpretazione difforme è stata invece affermata dal Tribunale di Modena con Decreto n. 1277 del 4 aprile 2018).
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#personale dipendente: trasferimento#personale docente#servizio #scuola #prestare #mobilità #fine #ruolo #anzianità #riconoscimento #carriera #graduatoria
Corte di Cassazione - Civile Sentenza 19/09/2016 n° 18302
Giurisprudenza
E’ fatto divieto al datore di lavoro, anche di natura pubblica, di utilizzare “impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300). Tali impianti, infatti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In materia, si deve operare un contemperamento tra i diritti del datore di lavoro, in particolare, alla libera iniziativa economica e alla protezione dei beni aziendali, e la tutela dei diritti dei lavoratori, in primo luogo alla riservatezza. Questo bilanciamento è previsto proprio dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il quale è rivolto ad assicurare al lavoratore che il controllo a distanza, anche solo potenziale, della sua attività lavorativa sia protetto da garanzie, qualunque sia la finalità per la quale il datore di lavoro predispone i controlli. Per tale ragione, quando l’attività di vigilanza a distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi finalità, permetta anche la mera “possibilità di controllo dell’attività lavorativa” fornita dal prestatore di lavoro, l’attività non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 dello Statuto. Pertanto, anche i controlli c.d difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando comportino la possibilità del controllo a distanza della prestazione lavorativa dei dipendenti, sono soggetti alla disciplina dell’art. 4, e risultano pertanto illegittimi ove non concordati con le rappresentanze sindacali o autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro. In sostanza, l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Nella fattispecie concreta esaminata, un istituto pubblico aveva predisposto un servizio di navigazione in Internet il quale, non si limitava a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti Web non inerenti l’attività lavorativa dell’Istituto, ma memorizzava ogni accesso e anche ogni tentativo di accesso, generando la possibilità di ricostruire la navigazione di ogni singolo lavoratore e conservando tali dati nel sistema per mesi. Parimenti è stato ritenuto illegittimo il sistema di conservazione sul server aziendale dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dai dipendenti dell’Istituto, così come il controllo del traffico telefonico mediante il sistema VoIP poiché entrambi prevedevano la prolungata conservazione dei dati. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, è vietato al datore di lavoro “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”; acquisire e conservare dati che contengono, o possono contenere, simili informazioni comporta già l’integrazione della condotta vietata, poiché si risolve in un’indagine non consentita sulle opinioni e condotte del lavoratore, e ciò anche se i dati non vengono successivamente utilizzati. Pertanto, non è necessario sottoporre i dati raccolti ad alcun particolare trattamento per incorrere nell’illecito, poiché la mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della prescrizione legislativa.
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#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#s4s#poligrafico #zecca #memorizzare #possono #captazione #voip #lavoratori #istallare #tracciamento #istallazione
T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Sui compiti della commissione aggiudicatrice - T.A.R. TOSCANA - Sezione Terza Sentenza 05/04/2018 n° 478
Giurisprudenza
Prima dell’istituzione dell’Albo di cui all'articolo 78 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti non avevano alcun obbligo di attingervi per procedere al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice come prescritto dall’art. 128, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 56/2017, che ha novellato l’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016. La brevità dei tempi impiegati per l’esame delle offerte non costituisce motivo di invalidità della procedura, quando derivi dall’adeguatezza della organizzazione dei lavori della commissione ovvero quando i progetti presentati risultino ictu oculi facilmente apprezzabili, tenuto anche conto della ripetitività delle valutazioni in relazione ai singoli parametri, come predeterminati nella lex specialis. L’operato della commissione di gara è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica e si fonda su giudizi tecnici connotati da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare i quali non è sufficiente evidenziare la loro mera non condivisibilità, ma occorre piuttosto dimostrare la loro palese inattendibilità, ossia una manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio e, in ogni caso la formula proporzionale inversa ha pari dignità logico - giuridica di quella diretta, pure per le offerte tecniche, ai fini della ripartizione dei punteggi, e non lede né la par condicio, né la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.
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#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#offerta #gara #sez #punteggio #illogicità #formula #capitolato #appaltare #dlgs
T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 21/05/2015 n° 7350
Giurisprudenza
E’ legittima la motivazione per relationem di un provvedimento disciplinare, purchè l’atto richiamato sia esattamente indicato negli estremi e reso disponibile, ossia accessibile, all’interessato attraverso il diritto di accesso documentale ex art. 22 e segg. l. 241/1990. Quanto ai presupposti della sanzione, sebbene il regolamento di istituto risulti lacunoso quanto alla specifica indicazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti e delle relative sanzioni, nel piano dell’offerta formativa dell’istituto per l’a.s. di riferimento vi è una parte dedicata alle “infrazioni e sanzioni” in cui sono indicate le condotte censurabili, fra le quali sono riconducibili anche gli episodi verificatisi. La gravità della sanzione appare, peraltro, commisurata alla gravità dei fatti, consistiti in condotte configurabili come reati. La misura della partecipazione ad attività di volontariato applicata in concomitanza con l’allontanamento dalla scuola è misura accessiva che non ha natura di sanzione disciplinare, ma mira a realizzare il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale in ossequio al disposto dell’art. 4 comma 2 d.P.R, 249/1998. (La presente pronuncia va collegata alla sentenza del Tar Lazio n. 4506/2015 in quanto resa a seguito dell’impugnazione del nuovo provvedimento emesso dall’amministrazione a seguito dell’annullamento della precedente sanzione disciplinare appunto per effetto della sentenza del Tar Lazio 4506/2015. Il Giudice Amministrativo rileva che, nel caso di specie, non assume rilievo né il mancato esperimento di interventi di reinserimento del responsabile nella comunità scolastica, in quanto il comportamento del ricorrente successivo ai fatti di causa denotava una impossibilità di reinserimento proficuo nell’anno scolastico in corso, posto che lo stesso si è sempre sottratto anche semplicemente alla presentazione delle proprie scuse per l’accaduto alla D.S. e al docente ferito, né il mancato coinvolgimento della famiglia in quanto, in ragione dell’atteggiamento di rivalsa assunto dalla stessa in seguito ai fatti contestati, non era effettivamente ipotizzabile una collaborazione con l’istituto.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#caritas #ris #notificatogli #sanzioni #ostia #infrazioni #quiligotti #sostenimento #contestatigli #requisizione
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 444
Normativa

1.  Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

2.  I posti orario di cui all'art. 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

3.  Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

 

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale dipendente: orario di lavoro#frazione
Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 422
Normativa

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 264
Normativa

1.  I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:
  ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
  ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;
  ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;
  ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2.  L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3.  I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4.  Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5.  Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente.
6.  Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
7.  Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto "Ministeri".

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#accompagnatore #pianista #pianoforte
Incarichi e borse di studio - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 453
Normativa

1.  Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2.  Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.

[3. (1)]

4.  Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5.  Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6.  Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7.  Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8.  Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

[9.  (1)]

 

(1)  Comma abrogato per effetto dell'art. 26, comma 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Keywords
#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#convegno #assegnatario
Competenze in materia di stato giuridico del personale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 268
Normativa

1.  Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:
a)   alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
b)  all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
c)   alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2.  Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede:
a)   alla nomina e conferma in ruolo;
b)  alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c)   alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d)   all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3.  Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#rimanente #conservatorio #accompagnatore
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 404
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2.  Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3.  Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4.  Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5.  Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6.  Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7.  Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8.  I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9.  Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10.  Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11.  Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12.  In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13.  Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14.  (1)]
[15.  (2)]
16.  Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#istitutore #istitutrice #gettone
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66 n° 12
Normativa

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Keywords
#credito #laurea #infanzia #didattica #pedagogia #tirocinio #insegnamento #laureato #disabilita #aspirante
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 45
Normativa

1.  Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'art. 11.

Keywords
#istruzione dell’infanzia#organi collegiali#composizione
Disposizioni varie. - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 11
Normativa

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

Keywords
#insegnamento #educazione #decretolegge #abilitazione #incluso #immettere #assistente #abilitare #compilare #tesoro
(Integrazione scolastica) - Legge statale 05/02/1992 n° 104 n° 13
Normativa

1.  L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b)  la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c)  la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d)  l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e)  la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3.  Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4.  I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5.  Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.
6.  Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis.  Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.
 

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità
Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 61 n° 6
Normativa

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutte le studentesse e tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;
b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
e) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
g) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.
Keywords
#uscita #laboratorio #spazio #insegnamento #arricchimento #partenariato #percorrere #didattica #potenziamento #alternanza
Legge statale 13/07/2015 n° 107 n° 1 COMMA 48
Normativa

48.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

Keywords
#merce #marina #coperta #conduzione
Applicabilità - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 517
Normativa

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Keywords
#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#convitto #accompagnatore #docente #assistente #personale #applicabilità #accademia #ruolo #istituto #arte
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 5
Normativa

1.  Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis.   Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2.  Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a)  nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b)  nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c)  nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
[d) (1)]
3.  Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4.  Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5.  Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6.  Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7.  Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8.  I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9.  (2)]
[10. (2) ]
[11. (2)]
(1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
(2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

Keywords
#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#insegnante #plesso #coadiutore #pienezza #coadiuvare
Funzionamento - Ammissione - Personale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 66
Normativa

1.  Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.  I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3.  I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 hanno la durata di almeno un anno.
4.  Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
  preside;
  docente di pedagogia;
  docente di tirocinio;
  assistente di tirocinio;
  docente di didattica musicale;
  istruttore tecnico pratico;
  assistenti;
  docenti di scuola materna;
  personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5.  Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6.  Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli".
7.  Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8.  Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.
9.  Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10.  Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico-pratici.
11.  I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12.  Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.

Keywords
#augusto #oculistica #annettere #magistero #pediatria
Legge statale 13/07/2015 n° 107 n° 1 COMMA 58
Normativa

58.  Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a)  realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b)  potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c)  adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d)  formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e)  formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f)  potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g)  valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h)  definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

Keywords
#personale dipendente: formazione#condivisione
Decreto legge 06/11/1989 n° 357 n° 11
Normativa

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8, D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 .

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, numero 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma, nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'art. 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.

3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n. 270 , che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal D.L. 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n. 270.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6 .

Keywords
#possesso #requisito #conseguire #decretolegge #compilare #riservare #includere #bandire #lettera #inserire
Decreto legge 06/11/1989 n° 357 n° 13
Normativa

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

Keywords
#direttore #aspettativa #concessione #irrogazione #censura #congedo #attribuire #rimanente #ricongiunzione #sanzione
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Attività di alternanza Scuola - Lavoro: guida operativa per la scuola
Comunicazione MIUR inerente l'invio alle scuole di una guida operativa sulle attività di alternanza scuola-lavoro.
Il MIUR ha trasmesso alle scuole il primo "manuale" per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Keywords
#addentrare #ripercorrere
Attività di Alternanza Scuola Lavoro: chiarimenti Interpretativi
Ulteriori chiarimenti MIUR sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Il MIUR ha fornito chiarimenti in tema di Alternanza Scuola Lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza
Keywords
#carattere #alternanza #news
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Molti docenti chiedono di poter utilizzare l’autovettura dell’Istituto per motivi attinenti ai loro incarichi...

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