1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'art. 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .
2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .
[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)
[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:
ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;
ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto "Ministeri".
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.
[3. (1)]
4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.
[9. (1)]
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 26, comma 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14. (1)]
[15. (2)]
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.
1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'art. 11.
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;
e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.
14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.
1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
[d) (1)]
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. (2)]
[10. (2) ]
[11. (2)]
(1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli".
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.
2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8, D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 .
3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, numero 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma, nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.
3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, è bandito, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'art. 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.
3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n. 270 , che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal D.L. 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati artt. 43 e 44 della L. 20 maggio 1982, n. 270.
4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.
5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6 .
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.
4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.
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