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Un'organizzazione sindacale indice assemblee interne per una durata di 2,5 ore...

 27/11/2019
 Relazioni sindacali, contenzioso
 
Permessi/congedi/aspettative: per partecipazione ad assemblee sindacali

#assemblea #cir #durata #livello #ccnl #plesso #succursale #quadriennio #comune #istituto
Domanda
Spett.le Italia Scuola, nel nostro istituto comprensivo del xxx - 5 plessi nell'ambito dello stesso comune - un’organizzazione sindacale di categoria insiste nell’indire assemblee interne, riservate solo ed esclusivamente al personale del nostro istituto comprensivo, per una durata di 2,5 ore. Abbiamo più volte rinforzato alla controparte sindacale che, a norma dell'art. 23 c. 6, CCNL, comparto istruzione e ricerca, triennio 2016 2018, ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune (nulla è cambiato rispetto al precedente CCNL, quadriennio 2006 2009 che, all'art. 8 c. 6 disciplinava nei medesimi termini l'assemblea a livello di singola istituzione scolastica). L'organizzazione sindacale, invece, continua ad indire assemble per il nostro istituto comprensivo per una durata pari a 2,5 ore ed insiste nel ritenere legittima la richiesta appellando che il CCNL sarebbe derogato dal CIR del xx xxx xxx (Contratto Integrativo Regionale – Regione xxx – concernente le relazioni sindacali ed i criteri e le modalità per il loro svolgimento a livello regionale e territoriale per il comparto scuola) ove viene deciso che “le assemblee che riguardano i CPIA, gli istituti comprensivi [quale è il nostro Istituto] ovvero istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate possono avere una durata massima di 3 ore”. La giustificazione addotta dall’organizzazione sindacale è corretta? Può un Contratto Integrativo Regionale derogare un CCNL? In verità il CCNL, sia esso quello del quadriennio 2006 2009 che quello del triennio 2016 2018 ha precipuamente già disciplinato l'assemblea a livello di singola istituzione scolastica (durata massima 2 ore) rinviando alla contrattazione integrativa regionale solo la durata massima delle assemblee territoriali.
In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti
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