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Lavoro agile: come procedere con il personale ATA che ne è impossibilitato?
06/05/2020 Personale a.t.a.
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Personale: telelavoro
Domanda
L'art. 87, comma 3, del DL 17 marzo 2020 n. 18 dispone "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.”
Il quesito che voglio proporre riguarda il personale Collaboratore scolastico per il quale la modalità di lavoro agile non si può attuare. Tutto il personale della mia Istituzione scolastica, tra cui i collaboratori scolastici, vanta un monte ore di straordinario già prestato nell’anno 2019 per il quale non era prevista la retribuzione ma la fruizione di riposi compensativi. Tenuto conto che la scuola non ha Banca ore e che la contrattazione di Istituto non prevede nessun riferimento ad essa, si chiede: 1) la scuola, una volta utilizzato lo strumento delle ferie pregresse, può utilizzare i riposi compensativi per le giornate in cui il personale collaboratore scolastico non presta servizio, attingendo al monte ore di straordinario prestato nel 2019 e nei periodi antecedenti all’emergenza e per i quali non è prevista la retribuzione?
2) In caso affermativo l’amministrazione può procedere d’ufficio a diminuire il monte ore di straordinario?
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