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Revisione dei crediti scolastici: che fare in caso di punteggi errati?

 12/06/2020
 Alunni, alunni portatori di handicap
 
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

#pbb #credito #adozione #provvedimento #revisione #errare #sanare #organo #madia #riconvocazione #punteggio
Domanda
A seguito di una revisione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti dai consigli di classe alcuni punteggi risultano errati (in più o in meno). In che modo è possibile sanare tale situazione?
Risposta
La questione posta è abbastanza delicata essendo trascorso presumibilmente un tempo piuttosto lungo dall’adozione dei provvedimenti; non si comprende altresì se la rivalutazione avviene d’ufficio, a seguito di controlli successivi, o su istanza di parte.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia):
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies,…….. può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ……………… e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (…)”.
Nel caso in oggetto, è opportuno quindi verificare:
a) Se la scorretta attribuzione è da riferire ad un mero errore materiale ( e non ad una valutazione oggetto di discrezionalità tecnica, per la quale non è consentito un intervento in autotutela); in altre parole, la verifica di legittimità potrebbe essere fatta se il credito non ricade all’interno nella fascia di merito e non se siano stati attribuiti punti in più o in meno rimanendo però all’interno della fascia
b) Quanto tempo è passato dall’adozione dei provvedimenti

Effettuate tali verifiche, se si ritiene che siano sussistenti gli elementi sopra richiamati, bisognerà provvedere alla riconvocazione dell’organo collegiale che ha deliberato in merito, correggere tutti gli atti valutativi correlati e notificare le modifiche agli interessati, in modo da poter consentire loro di tutelare i propri legittimi interessi.
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima Sentenza 14/11/2011 n° 641
Giurisprudenza
Le Istituzioni scolastiche autonome sono titolari di un’autonoma posizione giuridica soggettiva azionabile in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, tutte le volte in cui questa assuma atti lesivi delle competenze che la legge espressamente attribuisce agli Istituti scolastici. La possibilità di difendere tali attribuzioni è connaturata, invero, alla stessa attribuzione della personalità giuridica a tali organismi, i quali sono al riguardo titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva, azionabile nei confronti di chiunque (e, quindi anche nei confronti di altri organi dello Stato) voglia loro impedire o limitare lo svolgimento delle attribuzioni, loro espressamente conferite dalla legge. Quando una specifica norma di legge attribuisce agli Istituti scolastici una specifica competenza, tali organismi, proprio perché forniti di personalità giuridica, sono anche titolari di una situazione giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione loro attribuita; conseguentemente, in base all’art. 24 Cost., ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell’Amministrazione statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti incisi che la legge loro attribuisce. L’avvenuto acquisto, da parte di tutte le scuole, della personalità giuridica non ha comportato il venir meno del loro carattere di amministrazione dello Stato: tali scuole rimangono comunque organi dello Stato a tutti gli effetti, per cui il patrocinio dell’Avvocatura è obbligatorio ed è derogabile solo seguendo, a pena di nullità del mandato e della procura conferiti irritualmente ad avvocato del libero foro, la procedura prescritta dall’art.5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in presenza di ragioni eccezionali e previo parere dell'Avvocato generale dello Stato, secondo norme stabilite dal consiglio dei Ministri, a meno che la scuola agisca in giudizio contro lo Stato, perchè in tale ipotesi non agisce più come organo dello Stato, ma come un diverso e configgente centro di interessi, in quanto nel contenzioso in questione il rapporto controverso non è più interorganico, ma intersoggettivo, e si applica, in via analogica, la differente disposizione dettata dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che esclude il ricorso al patrocinio dell’Avvocatura nei casi di conflitto di interesse con amministrazioni statali, conflitto che l’Avvocatura deve obbligatoriamente rilevare e segnalare. La riforma introdotta con l'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con i successivi regolamenti attuativi emanati con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (per gli istituti tecnici) e D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (per i licei) ha comportato per un verso che l’indirizzo “scienze applicate” appartiene oggi in via esclusiva al Liceo scientifico propriamente detto e per altro verso che a partire dall’anno scolastico 2010/2011 dovevano progressivamente esaurirsi tutte le sperimentazioni in atto: tale normativa ha disposto, sia pur a scapito delle esperienze e delle professionalità acquisite, che i corsi attivati con l’opzione “scienze applicate” presso gli ITIS avrebbero dovuto necessariamente concludersi, in quanto tali corsi erano stati ricondotti nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al nuovo Liceo scientifico. (La presente sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza della VI Sezione, del 20 marzo 2018, n. 1769##690L)
Keywords
#avvocatura dello stato#enti locali#istruzione secondaria di secondo grado#ordinamenti scolastici#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#scienze #aoodrab #tavolo #ricettività #configgere #brocca #ordinamentale
Appalti: valutazione numerica delle offerte e obbligo di motivazione - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione Seconda Sentenza 14/03/2018 n° 227
Giurisprudenza
Nell' attuale situazione transitoria di cui all'art. 77, comma 12 (e art. 216 comma 12) del D.Lgs. n. 50 del 2016, trova applicazione il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza, avente portata generale, della cumulabilità/compatibilità della funzione di RUP e di Presidente della Commissione giudicatrice. Per consolidata giurisprudenza, il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione e che, in ipotesi di confronto a coppie, il sindacato giurisdizionale non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione, costituendo in tal caso il punteggio attribuito indice del grado di preferenza riconosciuto alla singola offerta nel raffronto con le altre e, al contempo, adeguata motivazione delle valutazioni sui singoli elementi qualitativi, nondimeno tali affermazioni postulano la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, al fine di consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi. La mera valutazione numerica è, infatti, sufficiente per un'idonea motivazione soltanto se i criteri, sottocriteri e sub-pesi siano stati prefissati in maniera specifica e con un adeguato grado di dettaglio. (Sulla questione della cumulabilità della funzione di RUP e di Presidente della commissione giudicatrice, si veda però in senso contrario, TAR Lazio, sede di Latina, sentenza n. 325 2017##317L)
Keywords
#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#gara #commissione #carpo #carpio #offerta #criterio #valutazione #farmacia #punteggio #rup
Studenti e azione disciplinare: la sanzione è illegittima se manca la motivazione - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 12/06/2018 n° 6557
Giurisprudenza
In quanto provvedimento amministrativo, la sanzione disciplinare irrogata a uno studente deve essere adeguatamente motivata. In assenza di tale motivazione, la sanzione è illegittima e va annullata. (Nella fattispecie, si trattava di sanzione disciplinare comminata ad una studentessa per aver scattato e diffuso alcune foto in cui erano ritratti una sua insegnante e un suo compagno di scuola. Afferma il T.A.R.: "La motivazione, come noto, descrive l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nel caso di specie, l’amministrazione descrive la condotta della ricorrente all’interno di un più generale quadro di bullismo applicato nei confronti di un soggetto disabile all’interno della scuola, essendo stata prevista analoga sanzione anche per altri studenti interessati dalle vicende in questione. L’eventuale complessità della vicenda e l’esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del c.d. bullismo non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l’altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione, mentre nel caso di specie non risulta adeguatamente rappresentata la condotta concretamente ascrivibile alla ricorrente, che appare, prima facie, di minore gravità rispetto a quella addebitata ad altri studenti, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa. Ne discende che la mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili alla stessa si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione". La sentenza, come la coeva sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1494/2018##799L, consente di confermare che i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - obbligo di contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione- valgono anche per l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, in quanto azione di natura amministrativa).
Keywords
#procedimento amministrativo#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#bullismo #tuccillo #minoreomissis #ritrarre #facie #foto #scattare #discendere #descrizione #iter
T.A.R. VENETO - Sezione Terza Sentenza 12/11/2008 n° 330
Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del giudice amminsitrativo la decisione sull'impugnazione, da parte della Regione, della determinazione dell'Istituzione scolastica di modificare, per quanto attiene all'ambito della scuola, il calendario scolatico regionale, essendo fatta valere, dalla Regione, l'incompetenza realtiva dell'Istituzione scolastica e non il difetto assoluto di attribuzione e vertendosi, così, in fattispecie di annullabilità del provvedimento e non di nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/90. La Regione è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio, per ristabilire la propria competenza nella cura degli interessi pubblici, che le è demandata dal legislatore, proponendo un’azione d’annullamento a tutela della propria sfera d’attribuzioni, incisa dall’emanazione, da parte dell'Istituzione scolastica, di un provvedimento di modifica del calendario regionale, che la Regione assuma rientrare nella sua esclusiva competenza. Le istituzioni scolastiche sono rigorosamente vincolate a rispettare i giorni d’attività didattica annuale previsti dalla legge e la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali; per il resto, le previsioni del calendario regionale sono suscettibili di adattamenti che ciascuna istituzione scolastica adotterà legittimamente se –come stabilisce, l'art. 21 al comma 8 della l. n. 59/97- siano finalizzati alla realizzazione “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale”. Il potere di adattamento del calendario scolastico (se non intacca il minimo di 200 giorni di effettiva attività d’aula) correalto all’autonomia organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, è funzionale alla migliore attuazione del piano dell’offerta formativa, e si può manifestare anche con una mera trasposizione (scambio) delle giornate di vacanza, giustificata da specifiche situazioni di carattere locale rilevanti sull’attività didattica, quale la festività locale: il carattere vincolante del calendario regionale riguarda ciò che l'art. 138 d. lgs. n. 112/98 prescrive inderogabilmente (come il numero minimo annuo di lezioni di 200 giorni), ma non quanto costituisca legittimo adattamento alle puntuali esigenze dei singoli Istituti scolastici nel regime dell'autonomia. L’assegnazione, sulla base del calendario regionale di un dato numero di giorni liberamente utilizzabili da ciascuna istituzione scolastica impone alle scuole di effettuare i propri adattamenti tenendo tale circostanza in costante considerazione, ma non permette di affermare che un adattamento sia illegittimo solo perché non ne usufruisca, totalmente o parzialmente, se ciò risponda, nel caso specifico, a logicità e ragionevolezza, e sia adeguatamente motivato. Non si realizza violazione dell’art. 138 d. lgs. 112/98, da parte di un Istituto scolastico che eserciti il proprio potere d’adattamento del calendario regionale nell'ambito delle finalità stabilite dall’art. 21 l. n. 89/97, e, comunque, nel rispetto dei comuni principi di logicità e ragionevolezza, in relazione alla situazione di fatto esistente, ove sia fornita una adeguata motivazione della circostanza che deve essere tanto più approfondita, quanto più ci si discosti dalle disposizioni del calendario scolastico regionale, che si presumere rappresenti le normali esigenze delle istituzioni scolastiche, anche per le svariate interconnessioni esistenti tra le stesse e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la legittimità della deliberazione del Consiglio d'Istituto di Istituzione scolatica che, in deroga alle prevsione del calendario regionale, aveva stabilito che l’Istituto non avrebbe svolto attività scolastica il venerdì e il sabato nel periodo di carnevale -poiché l’ultimo venerdì di Carnevale si tenevano nella località sede della scuola numerosi festeggiamenti pubblici e privati-, e, nello stesso tempo, temendo di non raggiungere il limite minimo di 200 giorni d’attività didattica, a causa d’avvenimenti imprevisti -in particolare, una consultazione elettorale, che fu poi effettivamente indetta– aveva disposto, per uno dei due giorni festivi appena stabiliti, di impiegare uno dei tre riconosciuti dal calendario scolastico, e, per compensare la seconda festività, di svolgere attività scolastica il mercoledì successivo -le ceneri-, in contrasto con quanto disposto dal calendario regionale).
Keywords
#calendario scolastico#questioni processuali: giurisdizione#intaccare #poiché #zanon #cenere
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/03/2000 n° 5845
Giurisprudenza
Non sussiste alcuna violazione del diritto alla privacy di studenti e genitori nel caso in cui un’istanza di accesso agli atti abbia ad oggetto segnalazioni sul docente-istante contenute nel verbale ispettivo in cui i nominativi dei suddetti soggetti siano oscurati. L’interesse del docente-istante a conoscere il contenuto del verbale ispettivo che lo riguarda, non è pregiudicato dalla mancata adozione di provvedimenti nei suo confronti a seguito dell’ispezione. Permane infatti l’interesse alla verifica della correttezza dell’azione amministrativa avente ad oggetto la sfera giuridica del docente. Non è seriamente contestabile il carattere qualificato e differenziato dell’interesse del docente coinvolto da un’indagine ispettiva a conoscerne l’esito al pari dell’oggetto preciso dell’accertamento disposto nei suoi riguardi.
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#privacy e trattamento dei dati personali#docenteistante #riposta #limitata #mascheratura #intaccare
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 25/11/2013 n° 614
Giurisprudenza
Sono presupposti indefettibili del legittimo esercizio del potere di autotutela c.d. decisoria, l'esistenza e l'acclaramento di un vizio di legittimità originario che affligga il provvedimento oggetto dell'autotutela decisoria e il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico al suo annullamento d'ufficio, idoneo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a giustificare il sacrificio di quello privato. Nella specie, l’affermata impossibilità di “ricostruire compiutamente i lavori svolti dalla commissione di gara”, di “correggere refusi relativi all’attribuzione dei punteggi senza che ciò comporti una rivalutazione ex post dei progetti tecnici” e di “verificare compiutamente tutta l’attribuzione dei punteggi in quanto non tutti i punteggi sono riportati nelle minute” s’appalesa, contrastante con l’interesse pubblico all’efficienza amministrativa e gestionale ed irragionevolmente penalizzante per l’impresa vulnerata dall’atto di autotutela, anche avuto riguardo al fatto che la correttezza e veridicità dei punteggi assegnati alle imprese partecipanti in corso di gara e riportati nei relativi atti e verbali, sulla cui scorta è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’odierna ricorrente, non sono state messe in discussione né dagli altri componenti della commissione di gara, né dalle altre concorrenti, né, tanto meno, dalla stessa Amministrazione. In tema si veda anche TAR Bologna, sent. 12 febbraio 2017 n. 127##351L.
Keywords
#autotutela#procedimento amministrativo#gradire #refuso #minuta #cds #animazione #minute #frustrazione #costrutto #instillare #emersione
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Sezione Prima Sentenza 13/04/2010 n° 4958
Giurisprudenza
E' nullo, perchè emesso da un'autorità amministrativa priva già in astratto di competenza, il provvedimento con cui il Comune ha ordinato di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole e negli uffici pubblici del Comune, prevedendo una sanzione amminsitrativa nei confronti dei trasgressori, consdierato che l'art. 119 (e tabella C allegata) R.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e l'art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), si limitano ad includere il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, la cui fornitura è carico del Comune, con un connesso onere di natura finanziaria, ma senza che tali disposizioni attribuiscano , a tale amministrazione, un potere di organizzazione delle istituzioni scolastiche, o di disciplina dei locali ove le stesse risultano allocate. Nè tale potere è attribuito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" o dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che attribuiscono ai Sindaci poteri relativi all'organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali ricadenti sul territorio comunale, che vanno causalmente sussunti nell'ambito della finalità di protezione della sicurezza urbana, o dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco", atto amministrativo recante direttive ai sindaci in materia di politiche di sicurezza urbana, nell'ambito delle competenze agli stessi già attribuite da leggi vigenti.
Keywords
#edilizia e arredi scolastici#tipizzare #disputa #collimare
Trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 04/05/2017 n° 10833
Giurisprudenza
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#annoverabile #controdedurre #mod #alternatività #sopravvive #strutturazione #alunni #inagibilità #relata #interlinea
Mobilità del personale docente: non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Ordinanza 04/04/2018 n° 2393
Giurisprudenza
L' art. 485 del d.lgs 297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente, mantiene la distinzione tra scuole statali, pareggiate e parificate non prevedendo alcun riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso gli istituti scolastici paritari. Pertanto, ai fini della ricostruzione della carriera, è previsto il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali e pareggiate, e non presso scuole paritarie. L'efficacia di tale disposizione non è venuta meno in seguito dell'entrata in vigore della l. 62/2000 che ha strutturato il sistema di istruzione nazionale sulla dicotomia scuole statali e scuole paritarie e, neppure a seguito dell'emanazione del d.l. 250/2005, Nè si può argomentare differentemente sulla base del disposto posto dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001; tale disposizione non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati. Tale esigenza non sussiste in relazione al profilo che riguarda la mobilità dei docenti già in ruolo, posto che non pare contestabile che all'interno di una procedura generale e straordinaria di trasferimento dei docenti si conferisca punteggio aggiuntivo ai docenti che hanno svolto precedentemente servizio presso l'amministrazione di appartenenza, dando rilievo, in definitiva, al criterio dell' anzianità di servizio. ( Nel caso di specie il Tribunale di Bologna, conformandosi a precedenti Orientamenti del medesimo Tribunale, ha respinto la domanda cautelare proposta da una docente con la quale aveva richiesto l'accertamento dell'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio dovuto per il servizio prestato nelle scuole paritarie con conseguente riconoscimento dello stesso ed assegnazione/trasferimento nell'ambito territoriale di Catania)
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#personale dipendente: trasferimento#personale docente#riconoscimento #punteggio #periculum #trasferimento #prestare #carriera #mobilità #equiparazione #ruolo #attribuzione
Sospensione cautelare a seguito di procedimento penale: per detto periodo non può essere riconosciuta l'indennità di risultato - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/10/2017 n° 25975
Giurisprudenza
In sede di ricostruzione di carriera di un dipendente pubblico, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelativa in conseguenza di un procedimento penale, non possono essere riconosciuti nè gli emolumenti rappresentanti da prestazioni svolte senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nè l’indennità di risultato. L'indennità di risultato rappresenta, infatti, un compenso di carattere premiale, la cui attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (cfr Cass. 12 aprile 2017, n. 9392; Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio 2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016, n. 12206) . Si tratta, quindi, di un emolumento che presuppone che il rapporto di lavoro sia in atto e che comunque non è certamente suscettibile di corresponsione "automatica", non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione dell'indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48). Ne consegue che: a) in caso di sospensione del rapporto di lavoro derivante da una qualunque causa, manca la stessa base per effettuare la suddetta verifica; b) comunque, anche nel caso in cui il rapporto non abbia subito sospensioni il giudice non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare l'anzidetta discrezionale verifica dei risultati e, quindi, condannare "automaticamente" l'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento, anche in forma risarcitoria, dell'indennità di risultato non percepita dal dirigente. In merito, invece, ai compensi percepiti a seguito di attività non autorizzata, il provvedimento dell'Amministrazione che ha conferito l’incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 8, "è nullo di diritto" e gli emolumenti previsti come corrispettivo dell'incarico non autorizzato, ove gravino su fondi in disponibilità dell'Amministrazione conferente, sono trasferiti all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Ne consegue, altresì, che la condotta del dipendente pubblico consistente nello svolgimento di incarichi non autorizzati incide sull'esercizio delle mansioni e oltre ad essere valutabile in sede disciplinare è anche fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, se il dipendente non riversi i relativi compensi all'Amministrazione di appartenenza essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 bis, poichè questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile. (Con la sentenza in commento, la Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha rigettato la richiesta di un dirigente comunale, riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare del rapporto di lavoro a seguito di vari procedimenti penali a suo carico, volta ad ottenere delle differenze di denaro relative sia alle prestazioni effettuate nei confronti di diverso ente locale - attività che però non era stata autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza - sia all'indennità di risultato non riconosciutagli affatto. I principi affermati sono estensibili anche alla dirigenza scolastica).
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#dirigente scolastico: valutazione#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: questioni retributive#valutazione del personale#sospensione #risultato #indennità #emolumento #cass #compenso #fondo #incarico #amministrazione
Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale di alcune procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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Tribunale BARI - Lavoro Decreto 07/02/2017
Giurisprudenza
Anche nel giudizio ex art. 28 St. lav. l’istituzione scolastica è priva di legittimazione passiva, spettando questa al MIUR. Dalle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 non può desumersi in modo inequivoco la necessità che alla procedura di ripartizione e distribuzione del fondo di valorizzazione del merito del personale docente prendano parte anche le organizzazioni sindacali, giacché la disciplina di cui alla legge n. 107 del 2015 è comunque speciale e ha carattere derogatorio. La regolamentazione legislativa (art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015) delle modalità di distribuzione delle risorse derivanti dal fondo di valorizzazione appare completa in ogni suo aspetto, perché disciplina in modo puntuale tutte le fasi attraverso le quali il bonus va attribuito ai docenti (ripartizione delle risorse a livello territoriale, individuazione dei criteri di valorizzazione dei docenti sulla scorta dei principi indicati dalla legge, distribuzione dei bonus con provvedimento motivato da parte del dirigente in base ai criteri indicati dal comitato), sicché davvero non si vede in quale fase si dovrebbe “innestare” la consultazione con le organizzazioni sindacali, senza che ciò possa limitare o in qualche modo incidere in senso restrittivo sulle attribuzioni che la legge riserva a ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura; La condotta del dirigente scolastico che non ha posto in contrattazione integrativa la ripartizione del bonus al personale docente non solo non è diretta ad impedire o limitare in alcun modo l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, ma risulta pienamente rispettosa del dettato normativo che regola la materia. Sulla legittimazione passiva delle istituzioni scolastiche nelle controversie per la repressione del comportamento antisindacale, in senso conforme si veda Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 17/03/2009, n. 6460##14L .
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#comportamento antisindacale#bonus del personale docente#relazioni sindacali#stat #rinunziare #tavolo
Titolo di dottore di ricerca: non ha valore abilitante per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 17/04/2018 n° 308
Giurisprudenza
Il titolo di Dottore di Ricerca attesta il possesso di una solida preparazione teorica, adeguata ad un insegnamento frontale in ambito universitario (in sostituzione del docente o nell’ambito di corsi sussidiari) ed ampiamente valutata in termini di punteggi dai CCNI del Comparto Scuola, ma la docenza nell’ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione diversa, integrata da conoscenze psico-pedagogiche, poiché estremamente diversa e particolarmente sensibile è la platea degli alunni e diverso è il modo di strutturarsi del relativo insegnamento. Benché l’art. 5, comma 1 d.lgs 59/17 non presupponga più il possesso dell’abilitazione per la partecipazione al concorso ordinario, tuttavia richiede 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” Tutti gli elementi considerati, in assenza di espressa previsione legislativa e stante l’evidenziata diversità di situazioni, impediscono di attribuire, valore abilitante al titolo di Dottore di Ricerca. A nulla vale il fatto che altri ordinamenti attribuiscano a tale titolo valore abilitante all’insegnamento presso scuole di grado inferiore rispetto a quello universitario, posto che nel contesto normativo e scolastico italiano, in assenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, non è consentito, neppure a chi ha conseguito all’estero tale titolo, l’inserimento nelle graduatorie di II fascia, né l’accesso al concorso. Del resto, l’art. 13, primo comma, della direttiva 2005/36 CE stabilisce che “se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro”. Infine, il fatto che attualmente sia stato presentato in Senato un disegno di legge per riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia dimostra che si tratta di un’estensione rimessa in via esclusiva alla volontà del legislatore.
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T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 27/10/2011 n° 1600
Giurisprudenza
E’ legittima la decisione del Consiglio di Classe di attribuire ad uno studente il voto di 4 in condotta a seguito di un unico episodio, svoltosi all’interno del parcheggio della scuola nell’ultimo giorno di lezioni e consistente nel lancio di “bombe d’acqua”. Trattasi, infatti, di una condotta grave, perché contravviene alle regole della convivenza e di rispetto nell’ambiente scolastico, e pericolosa, perché potenzialmente generatrice di danni alle persone. Né l’unicità dell'episodio può incidere sulla legittimità della decisione assunta, proprio perché il fatto contestato è espressivo di una condotta contrastante con le elementari regole di convivenza e di rispetto. (La fattispecie analizzata dalla presente pronuncia risale ad epoca precedente al DPR 122/2009 e al DM 16 gennaio 2009 n. 5, ma afferma un principio di carattere generale sulla congruità della valutazione fatta dalla scuola sulla condotta dello studente. In senso conforme, sulla sufficienza di un’unica condotta, quando espressiva di un’indole negativa da correggere, per l’assegnazione di un voto negativo in condotta si veda TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza 7 ottobre 2009 n. 629. Sulla illegittimità del voto negativo in condotta attribuito non in base al comportamento complessivamente osservato dallo studente nel corso dell’anno, ma in virtù di un unico episodio anche se riprovevole si veda, invece, Tar Calabria, Catanzaro, sez. II sent. n. 1936/2007.)
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#studenti: azione disciplinare#bomba #parcheggio #bombe #goliardia
Commette falso e abuso d'ufficio il dirigente scolastico che falsifica il verbale del consiglio di classe per danneggiare un'insegnante - Corte di Cassazione - Sezione Sesta Sentenza 25/10/2017 n° 49057
Giurisprudenza
Commette il reato di falso ideologico e materiale in atto pubblico il dirigente scolastico che, in concorso con il segretario verbalizzante, alteri, nel contenuto e nella forma, il verbale del consiglio di classe, inserendo in esso la falsa circostanza in base alla quale un insegnante aveva dichiarato di aver lasciato gli alunni da soli per venti minuti (mentre l'insegnante aveva dichiarato di aver lasciato gli alunni da soli per dieci minuti e per finalità educativa, affinché discutessero liberamente in sua assenza di quanto accaduto il giorno precedente con un loro compagno). Tale aggiunta era stata inserita evidentemente in sede di redazione dattiloscritta del verbale che, contrariamente a quanto attestato in calce allo stesso, non fu letto, approvato e sottoscritto dai presenti al termine della riunione, né ratificato nella seduta successiva, bensì redatto in seguito e firmato dalla dirigente imputata. La dirigente scolastica aveva poi trasmesso tale verbale all'ex provveditorato agli studi, allegandolo alla richiesta di ispezione a carico della predetta professoressa. In concorso con il reato di falso, sussiste altresì il reato di abuso d'ufficio in quanto il falso verbale era funzionale ad aggravare la posizione dell'insegnante per la sua sottoposizione ad ispezione e procurare ad esso un danno all'immagine e alla reputazione ben più grave rispetto ad un procedimento disciplinare (che la dirigente non avviò, pur essendovi tenuta), abusando della propria posizione gerarchica e strumentalizzando i propri poteri. L'abuso d'ufficio sussiste anche quando al fine privato si affianchi una finalità pubblica, che rappresenti una mera occasione o un pretesto per coprire la condotta illecita. Il concorso tra i due reati, quindi, sussiste quando il falso non esaurisce la condotta di abuso, ma è strumentale a nascondere l'abuso.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#reato#imputata #falso #abuso #reato #verbale #insegnante #classe #ispezione #dirigente #danno
Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 02/10/2006 n° 5715
Giurisprudenza
E' illegittmo il provvedimento con cui un Comune dispone l’utilizzazione a parcheggio pubblico, in orario diverso da quello in cui si svolgono le attività scolastiche (dalle 7,30 alle 17,30), dell’area antistante una scuola elementare, che, fino alla adozione dei relativi provvedimenti comunali, era nella disponibilità della scuola medesima, considerato che l’area in questione, pur essendo di proprietà comunale, costituisce pertinenza della scuola, funzionale alle attività esterne degli alunni, della quale il Sindaco non può disporre in via unilaterale, ossia senza la previa intesa con l'Istituzione scolastica, senza che possa rilevare, in contario, la circostanza che le aree in contestazione siano di fatto utilizzate per il parcheggio del personale scolastico, anziché per esigenze più propriamente educative, posto la verifica della effettività e della entità delle predette esigenze, come pure il contemperamento degli interessi affidati alla cura dell'Istituzione Scolastica con quelli, innegabili, della cittadinanza, gravanti sull’Amministrazione comunale, deve essere ricercato secondo i principi dell’imparzialità, del buon andamento e della leale collaborazione, con il quali collide l’impiego di poteri di imperio non sorretti da adeguato supporto normativo.
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#beni pubblici#edilizia e arredi scolastici#enti locali#imperio
Esami: è nella funzione del docente valutare la preparazione del candidato anche con quesiti non indicati nel programma didattico - T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 12/01/2018 n° 14
Giurisprudenza
Le valutazioni degli organi scolastici concernenti il rendimento degli studenti anche con riguardo agli esami di maturità sono espressioni di discrezionalità tecnica, come tali insindacabili dal Giudice, salvo presentino evidenti errori o manifesta illogicità. La commissione d’esame può formulare domande anche su argomenti attinenti a quelli del “programma didattico” ancorchè nello stesso non indicati, poiché ciò non è precluso da alcuna norma ed inoltre poiché ciò è coerente con la funzione del docente che può orientare lo svolgimento dell’esame con domande dal diverso grado di difficoltà, volte a percepire l’effettiva preparazione dello studente, al fine di attribuire il voto massimo a chi risulti maggiormente preparato. Nella valutazione ed attribuzione dei crediti gli organi scolastici godono di un’ampia discrezionalità tecnica circa la loro quantificazione con la conseguenza che la commissione può valutare che una data esperienza, in considerazione delle circostanze concrete, non debba dar luogo ad alcun punteggio aggiuntivo.
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#punteggio #credito #voto #colloquio #commissione #argomento #scheda #organo #discrezionalità #valutare
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 27/10/2006 n° 6440
Giurisprudenza
Il docente collocato in una graduatoria per l'individuazione dei docenti soprannumerari, ha il diritto di chiedere l’accesso alla documentazione che riguarda la formulazione di suddetta graduatoria. Quando gli atti oggetto dell’accesso concernono dati sensibili quale ad esempio il punteggio riconosciuto ex art. 33 della legge n. 104/92, l’amministrazione deve operare un bilanciamento degli interessi ex art. 60 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. In particolare l’amministrazione deve verificare se il diritto fatto valere dall'istante sia di rango almeno pari ai diritti dei titolari dei dati sensibili. La necessità di tutelare il proprio diritto al lavoro ha un rango almeno pari a quello alla riservatezza dei dati concernenti la salute dei controinteressati. Nel caso di specie il bilanciamento degli interessi in gioco ha portato l’amministrazione a consentire l’accesso agli atti nella forma limitata della possibilità di prendere visione della documentazione strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuridica del richiedente.
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#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#privacy e trattamento dei dati personali#siga
T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA Sentenza 25/03/2015 n° 288
Giurisprudenza
Sussiste il diritto di accesso alle schede di valutazione degli altri dirigenti in quanto le esigenze defensionali sono da ritenere prevalenti sulla tutela della riservatezza di dati psicoattitudinali sia per quanto disposto dall’art. 24, comma 7, della legge n.241 del 1990 sia perché un eventuale improprio utilizzo delle schede da parte dell'interessato-ricorrente può adeguatamente essere tutelato dall'ordinamento. La conoscenza delle schede di valutazione dei dirigenti, ivi compresi i giudizi psico-attitudinali, è strettamente funzionale e necessaria alla tutela dell’interesse del ricorrente, dirigente amministrativo, sottoposto a valutazione negativa dal competente organismo indipendente, a conoscere le valutazioni del personale dirigente, al fine di verificare i criteri seguiti dall’organismo di valutazione e di sindacare l’incidenza degli aspetti attitudinali negativi sul voto complessivo attribuito dall’organismo indipendente di valutazione.
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#accesso agli atti amministrativi#valutazione del personale#annualità #soprassedere #gemma #discrepanza #selettività
Concorsi per titoli ed esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 400
Normativa

01.  I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.  All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03.  I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1.  I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2.  È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3.  Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4.  Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5.  Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6.  Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7.  Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8.  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9.  Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10.  Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11.  La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12.  Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13.  Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14.  Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15.  La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis.  Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16.  L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17.  (2)]
[18.  (1)]
19.  Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20.  I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21.  La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 73
Normativa

1.  In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2.  La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Keywords
#mensilità
Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 1
Normativa

1.  Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2.  Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Keywords
#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo
Attribuzione del credito scolastico - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 15
Normativa

1.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2.  Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3.  Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Keywords
#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019. 27/02/2018 n° 467
Prassi, Circolari, Note

Premessa

L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018

1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali

Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (1), nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.

Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l'elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

Entro il 20 marzo 2018, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.

Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1, entro il 10 marzo 2018.

Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l'anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell'Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.

2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019

2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali

In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza ex articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso.

Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all'anno scolastico - calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1° settembre 2017.

Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, dopo il 10 luglio 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali

Come rappresentato in premessa, l'art. 18-fer, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari non saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall'allegato A alla presente nota.

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti entro il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) "non in regola con gli obblighi vaccinali"; b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento"; c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell'Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.

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(1) Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità "limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali".

 

Keywords
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #documentazione #decretolegge #infanzia #affidatari #presentazione #azienda #genitore #servizio
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 04/06/2018 n° 1005
Prassi, Circolari, Note

(Si suggerisce di usare la versione del documento in PDF, in allegato)

Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018

Sommario
PREMESSA..........................................................................................................................................................2
I.IL QUADRO NORMATIVO.... ............................................................................................................................3
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE.............................................................................................................................5
III.LA PONDERAZIONE........................................................................................................................................9
IV.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....................................................................................11
V.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI.................... ……...................14
VI.LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....................................................................................................16
1.Il metodo aggregativo compensatore..........................................................................................................17
2.Il metodo Electre.........................................................................................................................................17
3.Il metodo Topsis..........................................................................................................................................19
PREMESSA
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) , l’Autorità ha predisposto le presenti linee
guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il
calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i
diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei
punteggi.
A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo),
l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche
novellate dal correttivo.
Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto
compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice. Si
raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione
nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e
la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e
la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I. IL QUADRO NORMATIVO
L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione
e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individua ta sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha
l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6 , per quanto riguarda l’affidamento di
appalti di lavori nel settore dei beni culturali.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono
a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al
fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri,
in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo,
quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò
si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con
condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli
affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione
appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su
aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la
stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di
approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della
deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma
generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari
o superiore a 40.000 euro.
Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che
l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori
specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.
Tali ipotesi sono:
a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi
5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4;
L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha
prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro
il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare

l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi
dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici.
La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule
per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della
graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla
predisposizione della documentazione di gara.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la
sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono
l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

II.I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o
per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve
anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo
e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste
due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare
concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire
le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo
obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.
Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono
finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque,
la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o
fattore di ponderazione.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di
valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a
carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener
conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche
tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato
di riferimento è in grado di esprimere.
L’art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto
quei criteri che:
- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro
contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili
indicati dal Codice.
Sempre all’art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto;
c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico
di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile
2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione
dell’appalto;
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i
criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni

superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM,
dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse
in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione
che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a
miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre
criteri dimensionali.
Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che
presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione.
Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle
imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la
stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla
procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova
costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe
indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012-Regolamento Rating di legalità "Regolamento
di attuazione dell’art. 5 - ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl
29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata

la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto
idoneo.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto
qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.
Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di
valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Ai sensi del comma 14 -bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo
meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che
debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla
base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art.
95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui
l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico
può essere valutato in termini di prezzo o di costo.
È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE,
prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato
sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i
costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal
prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i
costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di
vita.
Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi
del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico
degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in
ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo
previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta;

Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio
particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la
componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall’art. 95, comma 7, del Codice, secondo il
quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.
La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento
costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione
dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto
rimando.
L’indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove
all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto
non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni
appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento
per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono
adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o
costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di
imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.
In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o
annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e
sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto
dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva
indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati
dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di
affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o
costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato
comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o
sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di
vita.

III.LA PONDERAZIONE
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque,

dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione
nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o
svilimento di determinati profili a scapito di altri.
In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio
deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni
della stazione appaltante.
Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener
conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di
svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell’ordine di importanza dei criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari
dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi
a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita.
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio
assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 10 - bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e
del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata
del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del
30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o
quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto
dell’offerta ma la natura dell’offerente.

Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità
dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta
ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri,
fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È
evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non
aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che
nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul
metodo aggregativo compensatore.
La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il
punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in
relazione ai singoli sub-criteri.
La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la
parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.
Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista
nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la
componente tecnica e la componente economica.
In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto
per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione
dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo
stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al
coefficiente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse
componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating
di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il
proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli
coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno
pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr.art.
59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio
minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre
il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti,
utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo
compensatore.
La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo.
Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno
essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:

(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 


Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più
volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati;
ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la
concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive. In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio
cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti,
per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare

l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente
differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza
basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 

Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle
sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di
attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare
ribassi “eccessivi”.
Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra
della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule
non lineari con alfa < 1.
Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente  1 e
quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso

di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in
misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso
dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli
scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono
simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una
distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a
½ per la formula non lineare (quadratica).

(GRAFICO OMESSOSI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 

Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le
quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti).
Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del
mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di
tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni
da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi
di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la
stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a
favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso
danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la
conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto,
qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è
necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione
del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta
economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior
ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere,
in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il
punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta
tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura
soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo
caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio

crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad
esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il
rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non
presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)

V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei
commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla
commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione
appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni
all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro
atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per
la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti
e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.
Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia
caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub
criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di
natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità,
trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi
alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri
presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli
altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado
di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 –
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori
intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti
meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.

(GRAFICO OMESSO - SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF) 


Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il &quot;confronto a
coppie&quot;, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il &quot;confronto a coppie&quot; in
coefficienti variabili tra zero ed uno;
In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il &quot;confronto a coppie&quot;, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata,
eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima)
della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il
calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun
criterio e risulta perciò preferibile.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi
discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente
all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da
effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti
occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a
100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla
letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in
assoluto il migliore.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta
ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente
rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

1. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A
ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi
elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più
completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici,
specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si
utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.

2. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra
evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione
delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle
decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento
prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che
l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B
risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.
Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna
prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente
notazione:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)


Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.
Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli
indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a
criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche
senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed
uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia
prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la
graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di
dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può
eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.

3. Il metodo Topsis
Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice
viene normalizzato nel seguente modo:

(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)

L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.

Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza del 2 maggio 2018

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018

Il Segretario Maria Esposito

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#delibera #aprile #consiglio #aggiornare #offerta #recare #guida #approvare #linea #settembre
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Opposizione da parte di un docente al trattamento dei propri dati personali 07/05/2015 n° 286
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti

n. 286 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 febbraio 2015  da XY nei confronti dell'Istituto YY di Sassari, con cui il ricorrente,  ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell'esistenza e  la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, con particolare riferimento ai dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo (valida per il triennio 2014-2017) prodotta dal ricorrente nel 2014 (ed allegata all'atto di ricorso); il ricorrente si è opposto all'ulteriore trattamento di tali dati chiedendone la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, sostenendo, infatti  che gli stessi  sarebbero stati comunicati a terzi non autorizzati (un professore che aveva chiesto la verifica del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie) senza che egli ne fosse stato preventivamente informato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento del danno, anche morale, subito a causa della condotta del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha fornito la ricostruzione della vicenda alla base delle richieste del ricorrente; quest'ultimo, che in data 19 giugno 2014 aveva presentato apposita domanda per l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di seconda e terza fascia dei docenti valida per il triennio 2014-2017 (di cui ha allegato copia), dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ha inviato in data 4 settembre 2014 un reclamo contestandone i punteggi allo stesso attribuiti, reclamo che è stato rigettato in data 24 settembre 2014 perché ritenuto infondato dalla dirigente scolastica dell'Istituto, "dopo attenta disamina delle eccezioni sollevate dal ricorrente, operata di concerto con l'apposita commissione all'uopo nominata"; inoltre, in data 8 settembre 2014, un professore presente nelle medesime graduatorie in cui è incluso il ricorrente ha, a sua volta, presentato reclamo contestando il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie e formulando contestualmente richiesta di accesso agli atti ex art. 24 della Legge n. 241/90; lo stesso ricorrente, peraltro, in data 22 settembre 2014, ha proposto formale richiesta di accesso ad atti amministrativi ex art.24 l.n. 241/90 relativi alla formazione delle graduatorie e dei punteggi attribuiti a tre colleghi presenti nella medesima graduatoria; sia la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2014 che quella avanzata dal collega in data 8 settembre 2014 sono state tacitamente rigettate ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/90 avendo l'Istituto resistente verificato sia nel SIDI (Sistema Informatico del Ministero dell'Istruzione)  che presso le scuole in cui i due professori avevano prestato servizio "la veridicità delle attestazioni dichiarate in domanda, senza rilevare anomalia alcuna"; rilevato che l'Istituto resistente, nel sostenere che nessuna informazione relativa ai punteggi attribuiti al ricorrente ed alla documentazione dallo stesso presentata è stata mai rilasciata in via né formale né informale al collega professore in questione, ha ribadito di aver trattato i dati contenuti nella domanda di aggiornamento nelle graduatorie presentata dal ricorrente (in relazione ai quali peraltro lo stesso ricorrente aveva manifestato il consenso al trattamento) per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale senza aver commesso alcuna violazione della riservatezza; rilevato che l'Istituto resistente ha inoltre precisato che il Garante è incompetente in tema di richieste di risarcimento del danno;

VISTA la nota del 19 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha trasmesso una nota del 18 marzo 2015 dell'Istituto XX di Porto Torres (presso il quale aveva svolto incarico di docente nel 2009) che a suo dire avvalorerebbe la tesi che l'Istituto YY di Sassari abbia consegnato a terzi documenti contenenti i propri dati personali senza averlo informato o chiesto il proprio consenso;

VISTA la nota datata  29 aprile 2015 con la quale l'Istituto resistente, in relazione al documento trasmesso dal ricorrente in data 19 marzo 2015, ha eccepito che da tale documento emergerebbe esclusivamente che il professore (che aveva presentato la richiesta di accesso agli atti con riguardo ai punteggi attribuiti al ricorrente nelle graduatorie) fosse in possesso del certificato di servizio riguardante il ricorrente  e che lo stesso certificato fosse stato trasmesso dall'Istituto XX di Porto Torres all'Istituto YY di Sassari; l'Istituto resistente ha invece ribadito di non aver consegnato il certificato di servizio riferito al ricorrente al professore in questione e di non aver comunicato a quest'ultimo né formalmente né informalmente i dati personali riferiti al ricorrente;

RITENUTO che le richieste di opposizione al trattamento nonché  di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi  sono stati comunicati o diffusi  devono essere dichiarate infondate posto che dall'istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall'Istituto resistente e che i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione sono stati trattati dall'Istituto resistente per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando in particolare con dichiarazione dalla cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver comunicato a terzi i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'Istituto presentate dal ricorrente nel 2014 e comunque nella documentazione valutata per l'attribuzione a quest'ultimo dei punteggi nelle graduatorie in questione;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all'autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Istituto  YY di Sassari , nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondate le richieste di opposizione al trattamento e  di cancellazione,  trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi;

2) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

4) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto YY di Sassari, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Califano

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#cancellazione #rigettare #veridicità #circolo #avvalorare #porzione #anomalia #eccepire #comunicato #falsità
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 13/04/2016 n° 430
Prassi, Circolari, Note

Premessa..............................................................................................................................................3
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della Trasparenza ............................4
1.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione..............................................................................4
1.2. Il Responsabile della trasparenza......................................................................................................5
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).......................................................................5
3. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI).................................................................6
4. Termini per l’adozione del PTPC e del PTTI, termini di decorrenza dell’attuazione delle misure e vigilanza dell’ANAC..............................................................................................................................................7

Allegato 1...............................................................................................................................................
Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche

Allegato 2...............................................................................................................................................
Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche...................................................11

3
Premessa

I numerosi e diversi interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, da ultimo la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» hanno attribuito alle istituzioni scolastiche specifiche forme di autonomia e organizzazione, trasformato il ruolo e le funzioni della dirigenza scolastica, introducendo altresì nuove configurazioni nel rapporto tra scuole e strutture centrali e periferiche del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Considerate tali specificità nel corso dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione da parte di ANAC dell’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione è emersa l’esigenza di fornire specifiche indicazioni e direttive in apposite Linee guida sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza alle istituzioni scolastiche statali.
Gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono infatti destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla legge n. 190/2012, dai decreti attuativi, dal PNA approvato dall’Autorità con delibera n. 72 del 11 settembre 2013 (PNA) e dal suo Aggiornamento, approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015).
Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni, nel corso dei lavori istruttori per la definizione dell’Aggiornamento 2015 è stato istituito un tavolo tecnico con il Ministero dell’istruzione,  dell’università e della ricerca nell’ambito del quale sono stati individuati  alcuni criteri e modalità applicative della normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione. In considerazione, tuttavia, della contestuale entrata in vigore della normativa sulla cd. “buona scuola” nell’a.s. 2015/2016, si è reso necessario, su richiesta dello stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un ulteriore approfondimento volto a calibrare l’intervento regolatorio rispetto all’impatto che avrebbe avuto sull’intero sistema scolastico. Dell’esito dei lavori e dell’approfondimento ulteriore svolti tengono conto le presenti Linee guida.
L’Autorità ha altresì posto in consultazione pubblica lo schema di Linee guida approvato in via preliminare il 10 febbraio 2016, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, prima dell’approvazione definitiva.
Nel presente documento, pertanto, alla luce delle peculiarità e della complessità rilevate, l’Autorità fornisce, nel rispetto della particolarità delle istituzioni scolastiche, alcune indicazioni volte a orientare dette istituzioni nell’applicazione della normativa anticorruzione e della disciplina in materia di trasparenza e definisce, altresì, alcune misure organizzative per consentire una piena attuazione, non formalistica, del disposto normativo. Le indicazioni qui contenute non incidono sulla disciplina già
prevista dal PNA e dall’Aggiornamento 2015 e non ne comportano una rivisitazione. Restano fermi, quindi, i principi in essi contenuti.
4
Le Linee guida sono rivolte alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata riconosciuta autonomia didattica, organizzativa e gestionale ai sensi del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e delle modifiche apportate dalla recente legge di riforma sopra citata.
Tenuto conto del loro particolare ordinamento, le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, disciplinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013, in quanto equiparabili alle istituzioni universitarie, e quindi ricomprese nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della Trasparenza

Anche per le istituzioni scolastiche statali debbono essere individuati il Responsabile della prevenzione
della corruzione (RPC) e il Responsabile della trasparenza (RT).

1.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Stante il ruolo ricoperto e le funzioni svolte dal dirigente scolastico cui compete l’adozione di tutti i provvedimenti e atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito dell’istituzione scolastica di cui è responsabile, l’Autorità non ritiene opportuno, in coerenza con le indicazioni fino ad oggi espresse di evitare la sovrapposizione di funzioni gestionali in aree a più elevato rischio di corruzione con quelle di RPC, che lo stesso possa assumere anche il ruolo di RPC. Il dirigente
scolastico, infatti, è l’unica figura dirigenziale presente nelle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, è responsabile di attività che potrebbero essere a rischio di fenomeni corruttivi. L’attribuzione dell’incarico di RPC al dirigente scolastico potrebbe, dunque, comportare uno svolgimento non efficiente delle funzioni e dei compiti che la normativa prevede in capo allo stesso RPC.
Il particolare assetto delle strutture preposte all’istruzione rende pertanto necessario valutare una diversa opzione e indirizzare la scelta del RPC verso altre figure di livello dirigenziale che, seppure non organicamente inserite nelle singole istituzioni scolastiche, siano idonee a svolgere tale incarico.
Tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.
Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito Territoriale operano quali referenti del RPC.
Questi ultimi, infatti, dispongono di una effettiva conoscenza della realtà scolastica del territorio provinciale, considerate le ampie funzioni di assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche attribuite agli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito dell’organizzazione di ciascun ufficio scolastico regionale, ai sensi del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98.
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Il RPC coordina e monitora le attività di prevenzione della corruzione e assume le correlate responsabilità attribuite dalla normativa per l’ambito territoriale di competenza;
pertanto, ciascun Direttore o Coordinatore regionale svolge le funzioni di RPC per tutte le istituzioni scolastiche statali  che rientrano nella sfera di competenza. I referenti del RPC, ovvero i dirigenti di ambito territoriale, verificano e sollecitano l’attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l’attuazione delle misure individuate nel Piano. Le misure, infatti, come indicato nell’Aggiornamento 2015, si sostanziano in interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.

1.2. Il Responsabile della trasparenza

L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. Considerata, tuttavia, la numerosità delle istituzioni scolastiche che insistono su alcuni ambiti territoriali e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza di ogni istituzione scolastica. Questo consente di acquisire e gestire i dati direttamente alla fonte, assicurare una costante verifica sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e garantire la qualità dei dati pubblicati, come disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò anche in linea di continuità con le attività realizzate da parte delle istituzioni scolastiche che, in molti casi, hanno già costituito la sezione “Amministrazione trasparente” e pubblicato i dati e le informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, co. 4, è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.

2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Ciascun RPC cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.
I Piani di prevenzione della corruzione regionali sono articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali e approvati dal Ministro ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012.
Per la struttura, i contenuti minimi e le finalità dei PTPC si rinvia alle indicazioni generali contenute nel PNA e nell’Aggiornamento 2015.
La gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPC coinvolge i Autorità Nazionale Anticorruzione
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referenti come sopra individuati e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio.
Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all’analisi di contesto, all’identificazione dei rischi, all’individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.
Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.
Per supportare l’azione di individuazione dei rischi di corruzione per il comparto scuola l’Allegato 1) presenta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni processi che si svolgono nelle istituzioni scolastiche nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione. Resta fermo che nei PTPC, detti processi dovranno essere analizzati secondo la metodologia di analisi del rischio a cui si è fatto riferimento nel PNA e nell’Aggiornamento 2015, al fine di identificare rischi e misure in relazione allo specifico contesto organizzativo.
Il responsabile della prevenzione della corruzione, nell’ambito della predisposizione del PTPC, cura anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l’altro attraverso i referenti di ambito territoriale, per tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella propria sfera di competenza che:
-    sia istituita la sezione “Amministrazione trasparente”, posizionata in modo chiaramente visibile nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata;
-    sia adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) secondo le indicazioni riportate al paragrafo 3.
Nel Piano deve essere prevista un’apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell’ambito territoriale di competenza.
Il Piano è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale e in quello del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un rinvio al Piano pubblicato dall’USR.
In una logica di semplificazione degli oneri, esso non dovrà essere trasmesso all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema “PERLA PA”.

3. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)

I PTTI delle istituzioni scolastiche statali rappresentano strumenti di programmazione distinti rispetto al PTPC, fermo restando che deve sempre essere assicurato il coordinamento fra i due strumenti.
Ciascun dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto,
adotta il PTTI dell’istituzione scolastica.
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Per il contenuto del PTTI si fa rinvio alla delibera n. 50 del 2013 dell’ANAC, al PNA e all’Aggiornamento 2015. Nell’Allegato 2 sono elencati gli obblighi di pubblicazione che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, sono applicabili alle istituzioni scolastiche. Il PTTI è pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ogni istituzione scolastica. In una logica di semplificazione degli oneri, esso non dovrà essere trasmesso all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema “PERLA PA”.

4. Termini per l’adozione del PTPC e del PTTI, termini di decorrenza dell’attuazione delle misure e vigilanza dell’ANAC

Tenuto conto del carattere innovativo delle indicazioni fornite nel presente documento e che il termine previsto dalla normativa per la predisposizione e adozione di PTPC e PTTI è scaduto il 31 gennaio 2016, si ritiene che detto termine possa essere fissato al 30 maggio 2016.
Si precisa, invece, che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico, fermo restando che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.
A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza per l’anno 2016, provvedendo progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti.
L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati.
Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.


Allegato 1 – Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche.
Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 13 aprile 2016
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2016
Il Segretario
Maria Esposito

Keywords
#trasparenza amministrativa#accesso civico#rpc #istituzione #ptti #ptpc #corruzione #trasparenza #prevenzione #responsabile #pna #dirigente
Esiti dell'esame - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 18
Normativa

1.  A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2.  La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3.  L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4.  Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5.  La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6.  La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b)  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7.  L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Keywords
#punteggio #lode #credito #centesimo #diplomare #unanimità
Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 19
Normativa

1.  Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis.  L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter.  Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2.  Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3.  Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis.  I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
5.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis.  Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
5-ter.  I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
6.  Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis.  Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter.  Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater.  Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[7.  (1)]
8.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9.  Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11.  Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12.  Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145 a decorrere dal 8 agosto 2002.

Keywords
#stipendio #diminuzione #arrotondare #tecnologo #quoziente #temporaneità #attitudine #senato #demandare #magistratura
Consiglio di Stato - Parere - Reclutamento DS: ecco il parere del CdS 17/07/2017 n° 1684
Prassi, Circolari, Note

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017

NUMERO AFFARE 01056/2017

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso e considerato:

1.- L’articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare il reclutamento dei dirigenti scolastici conferma il carattere di specialità di questa dirigenza nel contesto della dirigenza pubblica; specialità ribadita nell’articolo 11, lettera b), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (sul relativo schema di decreto legislativo, recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” questo Consiglio di Stato ha espresso il parere 14 ottobre 2016, n. 2113), e prevedendo l’esclusione della dirigenza scolastica dai ruoli unici della dirigenza statale ne fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento.

Il citato articolo 29 del decreto-legislativo n. 165/2001 (già articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall’art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59), più volte modificato, prevede nel testo vigente:

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”.

Lo schema di regolamento attua questa normativa primaria.

– Si osserva preliminarmente che il presente schema fa seguito a uno schema di Regolamento trasmesso a questo Consiglio di Stato con relazione ministeriale datata 16 settembre 2016 e sul quale è stato espresso il parere n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016); e che il nuovo schema ha recepito per la quasi totalità le indicazioni di quel parere n. 2190/2016.

Ciò premesso, si rileva quanto segue.

3.1 – La relazione tecnica esamina e indica, ove esistenti, gli effetti finanziari di ciascun articolo del decreto; e quantifica il totale degli oneri del provvedimento in € 5.174.812,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 5.454.210,00. Ciò in aumento rispetto al precedente schema (la relazione tecnica sul precedente schema indicava il totale degli oneri del provvedimento in € 3.271.200,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 3.300.000,00).

3.2 – L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ribadisce i rilievi e i punti caratterizzanti della riforma già esposti nell’AIR del precedente schema oggetto del citato parere n. 2190/2016.

3.3.1 – Relativamente alle premesse del nuovo schema esse danno atto che per quest’ultimo (diversamente dal precedente) sono state acquisite previamente (n.d.r.: su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) le osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze (in prosieguo, per brevità anche “MEF”) ; e che il Ministero redigente ha ritenuto “di poter accogliere alcune proposte modificative indicate nelle su richiamate note”.

La locuzione non reca altre indicazioni. Si ritiene che invece le premesse dell’emanando Regolamento, con adeguata motivazione, debbano farsi carico dei rilievi di cui sopra, specie se disattesi nell’articolato.

3.3.2 – Si osserva altresì che le premesse recano cenno al citato precedente parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, ma lo fanno – diversamente dal riferimento pure fatto al precedente parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (in prosieguo, per brevità, anche “CSPI”) del 13 luglio 2016, citato ampiamente nelle premesse – in modo insufficiente e senza recarne gli estremi (indicati soltanto nella parte finale delle premesse: “RITENUTO altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri”), a discapito della chiarezza. Si ritiene pertanto che le premesse siano da integrare sul punto.

Si segnala che la rilevanza costituzionale di questo Istituto richiede che nei testi normativi esso sia citato prima e non dopo il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

3.3.3 – Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dunque nuovamente espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2017, formulando, come pure indicato nelle premesse del decreto, richieste di modifica. Sulle richieste di modifica non recepite le premesse dell’attuale articolato, recependo le indicazioni del citato precedente parere n. 2190/2016, si sono soffermate motivando la mancata recezione.

– Relativamente ai singoli articoli si rileva quanto segue.

4.1 – Sull’articolo 1 (“Oggetto”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 1 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.

Sul presente articolo 1 sono stati formulati rilievi dal Ragioniere generale dello Stato (“Andrebbe specificato l’anno scolastico di decorrenza del regolamento in questione, specie per i riflessi potenziali, in termini di posti da riservarvi, su disposizioni di legislazione vigente comportanti procedure semplificate e successiva immissione in ruolo a beneficio di altri soggetti destinatari di norme in materia di dirigenza scolastica, evidentemente controinteressati al regolamento di che trattasi”), i quali sono stati recepiti nelle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 25 dello schema e nelle successive disposizioni sulla entrata in vigore, di cui all’articolo 26 (v. i successivi capi 4.25 e 4.26).

4.2 – L’articolo 2 (“Definizioni”) ha recepito i rilievi del parere n. 2190/2016 sull’articolo 2 del precedente schema, finalizzati a una migliore intellegibilità dei testi normativi citati.

L’articolo inoltre aggiunge la definizione dell’acronimo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane («CRUI»), organo poi citato nel successivo articolo 17 (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”) dell’attuale schema, già articolo 18 dello schema precedente (v. anche in proposito il successivo capo 4.17 del presente parere).

4.3 – Sull’articolo 3 (“Articolazione in fasi del corso-concorso”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 3 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.

4.4 – Nella redazione dell’articolo 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e dei successivi articoli 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”; già articolo 15 del precedente schema: v. il successivo capo 4.14) e 25 (“Disposizioni transitorie”; articolo di nuova stesura: v. il successivo capo 4.25) l’Amministrazione redigente ha tenuto conto dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016, e relativi alla intellegibilità dei richiami normativi con riferimento alle definizione di situazioni pregresse, e alla opportunità che le relative disposizioni fossero inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento, dedicata alle norme transitorie, che ricomprendesse anche la disciplina transitoria pure contenuta nei successivi articoli 14 e 15, comma 2, dello schema precedente (v. infra il citato capo 4.25).

Il nuovo articolo 4, pertanto, non reca più quei richiami normativi e quella disciplina di situazioni pregresse, ora inseriti e meglio esposti nel nuovo articolo 25.

È stata invece mantenuta la disposizione del precedente comma 7, ora comma 5 (“Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L’eventuale frazione di posto è arrotondata all’unità intera superiore”) relativamente alla quale il parere n. 2190/2016 aveva condiviso l’opzione ministeriale di non recepire la diversa proposta del CSPI (v. il capo 4.4 del precedente parere n. 2190/2016).

Relativamente al comma 2 del presente articolo 4 la citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, a firma del Ragioniere generale dello Stato ha espresso rilievi critici; e su di essi si espressa diffusamente, con rilievi che appaiono condivisibili, la Relazione illustrativa allo schema. Ma si ritiene che di quei rilievi MEF le premesse dello schema debbano farsi carico, motivando (v. il precedente capo 3.3.1).

4.5 – L’articolo 5 (“Bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale”) riproduce l’articolo 5 dello schema precedente, dal quale però, conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016, è stata espunta, e trasferita nel comma 2 del successivo articolo 25, la disposizione di natura transitoria sulla riserva di posti per il primo corso-concorso da bandire ai sensi del nuovo regolamento (“Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, il Bando indica altresì il numero di posti riservati ai sensi dell’articolo 14”).

Su questo articolo 5 non si hanno osservazioni, tranne il rilievo che anche su di esso le premesse dello schema dovrebbero farsi carico di pronunciarsi sul relativo rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (v. il precedente capo 3.3.1).

4.6 – Analogo invito a farsi carico del relativo rilievo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione va fatto relativamente all’articolo 6 (“Requisiti di ammissione”).

Per il resto non si hanno osservazioni sull’articolo, che riproduce l’articolo 6 dello schema precedente, sul quale pure il precedente parere n. 2190/2016 ha solo preso atto, condividendo, che la disposizione, come precisato nelle premesse del decreto in itinere, ha interpretato la fonte primaria – laddove quell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 nel testo vigente prevede, al terzo periodo “al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente [che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni” – in senso conforme alla interpretazione data alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE – sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea), dal CEEP (Centre européen de l’entreprise publique) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (con le pronunce 8 settembre 2011, n. C 177/10 e 18 ottobre 2012) e dalla sentenza di questo Consiglio di Stato – Sezione VI 18 settembre 2014, n. 4724 (di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo); vale a dire nel senso che il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’entrata in ruolo, ferma restando la necessità della conferma in ruolo.

4.7 – Sull’articolo 7 (“Istanza di partecipazione al concorso”) non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto che rispetto all’analogo articolo 7 del precedente schema è stata espunta la previsione (pur possibile nel Bando in base ai principi generali) che l’istanza di partecipazione al concorso dovesse indicare, a pena di esclusione, “l’ordine di preferenza tra tutte le regioni, nessuna esclusa, ai soli fini dell’individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e dell’istituzione scolastica nella quale svolgere il tirocinio”; espunzione sulla quale pure non si hanno osservazioni da formulare.

4.8 – L’articolo 8 (“Prova preselettiva”) riproduce l’articolo 8 dello schema precedente, sostituendo però al precedente comma 6 (“Nel caso in cui la prova preselettiva dovesse essere suddivisa in più sessioni, sono predisposti, ai sensi del successivo articolo 13 ed antecedentemente all’inizio della prima sessione, un numero di test pari al numero delle sessioni previste per la convocazione dei candidati incrementato di due. Prima di ciascuna sessione sono estratti i test da somministrare, tra quelli così predisposti. I test estratti non sono disponibili per le estrazioni pertinenti le sessioni successive”) una disposizione che non prevede l’ipotesi di più sessioni e disciplina invece una banca dati dei quesiti e la sua pubblicità prima dell’avvio della prova (“6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova”).

Sulla modifica in sé, non evidenziata nella Relazione illustrativa, non si hanno rilievi da formulare.

Si osserva però che:

– mentre le premesse dell’emanando Regolamento hanno – con adeguata motivazione – rilevato di non poter accogliere la richiesta, espressa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017, di modificare il citato comma 6 (“Si fa notare che la scelta di una prova con quesiti tratti da una banca dati di migliaia ha determinato una lunga serie di contenziosi. Pertanto, proprio alla luce della negativa pregressa esperienza in relazione al concorso per dirigente scolastico, si propone di adottare la soluzione dei 1 00 quesiti proposti contemporaneamente a tutti i candidati”), allegando ragioni organizzative (“in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l’espletamento della prova medesima”);

– per contro le stesse premesse non si fanno carico di pronunciarsi (come invero fatto nella Relazione tecnica nella esposizione sull’articolo 8) sui rilievi che sul presente comma 6 ha espresso il Ministero dell’economia e delle finanze nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016 (v. il precedente capo 3.3.1).

4.9. – L’articolo 9 (“Prove di esame”) riproduce il testo dell’articolo 9 dello schema precedente (“Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta e una prova orale.”), aggiungendovi l’inciso che la prova scritta è “computer based”, così uniformandosi alla prassi, diffusa nella tecnica normativa dell’ordinamento italiano, di utilizzare termini in lingua inglese.

Su questo articolo non si hanno osservazioni.

4.10 – L’articolo 10 (“Prova scritta”) modifica parzialmente l’articolo 10 del precedente schema quanto alla conoscenza linguistica, che viene valorizzata: eliminando la previsione del precedente comma 2 (“Delle cinque domande a risposta aperta, una, relativa alle materie di cui al comma 1, lettere d) o i), è formulata ed è svolta nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, al fine della verifica della conoscenza al livello B2 del CEF.”); introducendo al comma 1 la previsione che “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e al suddetto comma 3 la previsione “Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.”.

In proposito non si hanno osservazioni.

4.11. – Relativamente all’articolo 11 (“Prova orale”), identico all’articolo 11 del schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016, non si hanno osservazioni.

4.12 – Relativamente all’articolo 12 (“Valutazione delle prove e dei titoli”), comma 3, primo periodo (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12”) l’Amministrazione, modificando il testo precedente (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12”) ha per un verso disatteso la proposta CSPI di correggere il peso di quei punteggi massimi e di suddividerne i 100 punti complessivi, disponibili ai sensi del comma 1, come segue: conoscenza delle materie d’esame 84 punti; conoscenza dell’informatica 8 punti; conoscenza della lingua straniera 8 punti; ma per altro verso ha sia pur parzialmente recepito il citato parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, il quale aveva suggerito– alla luce dell’attuale contesto di aumento esponenziale della informatizzazione e della globalizzazione – di non penalizzare troppo, rispetto all’elevato punteggio massimo sulla conoscenza delle materie d’esame, il punteggio massimo sulla conoscenza informatica e sulla lingua straniera, invitando l’Amministrazione redigente a valutare una sia pur moderata modifica dei punteggi massimi che tenesse conto di quanto testé rilevato, conferendo maggiore importanza relativa anche alla conoscenza informatica.

Il successivo comma 4 (“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”) è stato riformulato conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016.

Le premesse del parere si fanno carico di precisare che l’Amministrazione redigente ha ritenuto di non poter accogliere due richieste di modifica del presente articolo 12 formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017.

Segnatamente le premesse all’articolato precisano, senza vizi logici, che:

– la richiesta di modifica dell’articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera non è stata accolta in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;

– la richiesta di modificare l’articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, non è stata accolta perché si è ritenuto il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell’informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento.

Invece le premesse dello schema nulla dicono con riferimento al rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo il quale la valutazione delle prove e dei titoli disciplinata dall’articolo 12 in esame sarebbe in contrasto con l’articolo 8 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e con i principi ivi declinati, che secondo quel Ministero imporrebbero anche nella presente fattispecie la predeterminazione, a partire dal Bando, dei titoli e del punteggio complessivo che a questi si può attribuire. Si rinvia in proposito a quanto rilevato nel precedente capo 3.3.1.

4.13 – L’articolo 13 (“Predisposizione delle prove”) ha recepito le indicazioni del citato parere n. 2190/2016, il quale aveva rilevato la mancanza di maggiori dati sul Comitato tecnico scientifico da istituire per la predisposizione delle prove; e reca ora pertanto, al comma 2, una disciplina della composizione e della nomina di quel Collegio: “Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua”.

Il nuovo testo dell’articolo 13 reca anche l’ulteriore comma 4, il quale recependo una delle citate osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze ha, condivisibilmente, escluso per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico “compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati”.

Su questo nuovo articolo 13 non si hanno rilievi da formulare.

4.14 – L’articolo 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”), interrompe la serie di articoli aventi identica rubricazione dei corrispondenti articoli da 1 a 13 del precedente schema oggetto del parere n. 2190/2016.

Ciò in quanto, come già rilevato nel precedente capo, le disposizioni di natura transitoria contenute nell’articolo 14 (“Riserva”) e in disposizioni interne agli articoli 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e 15 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”) del precedente schema, sono state inserite, recependo indicazioni del parere n. 2190/2016, nell’articolo 25 (“Disposizioni transitorie”) dell’attuale schema (v. il precedente capo 4.4 e il successivo capo 4.25).

L’attuale articolo 14 recepisce, emendato della disposizione transitoria (“tenuto conto della riserva di cui all’articolo 14”) ora collocata in altra sede, il testo dell’articolo 15 dello schema precedente.

Non si hanno, sul presente articolo 14, osservazioni da formulare.

4.15 – L’articolo 15 (“Commissione del concorso”) riproduce, con alcune integrazioni, il testo dell’articolo 16 dello schema precedente.

Le integrazioni al testo del precedente articolo 16 – le quali hanno tenuto conto anche dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016 – sono le seguenti:

– il precedente comma 3, primo periodo (“Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali”. In proposito non si hanno rilievi da formulare.

– al medesimo comma 3 è nel presente articolo 15 aggiunto il seguente periodo: “In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.” In proposito parrebbe opportuna nel testo la seguente modifica iniziale: in luogo di “In carenza di personale nelle qualifiche citate” parrebbe più adeguata la locuzione “Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate” (ipotesi che peraltro appare difficile da concretarsi); ciò al fine di evitare per quanto possibile che la delicata e imparziale funzione di presidente della Commissione del concorso possa essere rivestita da un soggetto già inserito nell’amministrazione scolastica centrale e periferica o da un dirigente scolastico, con possibile discapito della necessaria imparzialità;

– il precedente comma 5 (“I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso A-24 o A-25 della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.” In proposito non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di lingua straniera;

– il precedente comma 6 (“I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.”. Anche in questo caso non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di informatica, tenuto conto, quanto alla classe di concorso, del più ristretto ambito relativo;

– il precedente comma 8 (“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”, così sostituendo alla precedente locuzione “Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto” la locuzione “Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto”. Sulla modifica, correttamente disposta, non si hanno rilievi da formulare.

Relativamente al comma 11 del presente articolo 15 (“Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”), che ripropone il testo del precedente articolo 16, comma 11 (con la migliore indicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 indicata da questo Consiglio di Stato nel parere n. 2190/2016) il Ministero dell’economia e delle finanze, nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, ha rilevato che la Relazione tecnica reca una quantificazione sottostimata, poiché i compensi vengono indicati come comprensivi degli oneri a carico dello Stato (costo unitario lordo Stato) mentre, invece, gli importi riportati sia nel DPCM 23 marzo 1995 che nel D.I. 12 marzo 2012 devono intendersi come importi “lordo dipendente'” a cui, pertanto, dovranno essere aggiunti gli oneri a carico dello Stato.

In proposito né dalla Relazione tecnica né dalle premesse al presente schema è dato di evincere, come necessario ai fini di chiarezza sui costi del provvedimento, la valutazione e le determinazioni dell’Amministrazione redigente, che si invita pertanto a provvedere in proposito.

4.16 – L’articolo 16 dello schema (“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”), già articolo 17 dello schema precedente, recepisce integralmente, anche quanto alla rubrica dell’articolo, i rilievi e le indicazioni fatti da questa Sezione nel parere n. 2190/2016. Pertanto non si hanno in proposito osservazioni da formulare.

4.17 – L’articolo 17 dello schema (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), già articolo 18 dello schema precedente, ridisegna il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, tenendo conto anche del parere n. 2190/2016, che tra l’altro aveva ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto meglio soffermarsi sulle indicazioni espresse dal CSPI nella seduta del 13 luglio 2016; e tenendo conto altresì delle indicazioni espresse dal CSPI nella ulteriore seduta del 10 maggio 2017.

Relativamente ad entrambe le serie di indicazioni CSPI il nuovo schema, laddove ha ritenuto di discostarsi, ha adeguatamente motivato.

Nel redigere il presente articolo 17 lo schema ha anche tenuto conto, come affermato nella Relazione illustrativa, dei rilievi espressi, con riferimento all’articolo 18, comma 7, del precedente schema (“Con decreto del Ministro sono determinati le modalità organizzative e i criteri di valutazione del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, i soggetti pubblici deputati ad erogare la formazione e i posti disponibili presso ciascuno di essi, i criteri di valutazione del colloquio finale, i criteri di ammissione al tirocinio e di formazione della graduatoria finale a seguito del colloquio finale, nonché le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio. Sono altresì stabilite le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi”) delle citate osservazioni formulate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, le quali manifestavano perplessità su una ulteriore delega a un decreto ministeriale per la materia.

In considerazione di quelle osservazioni l’articolo 17, comma 7, è stato così riformulato “Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo, allo scopo di assicurare l’unitarietà del progetto formativo anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa”.

La nuova configurazione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio, confermata la possibilità, già prevista nel precedente articolo 18, che la stessa sia organizzata a livello regionale vede, tra l’altro:

– due mesi di formazione generale in presenza e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza (comma 2);

– l’articolazione in quattro moduli formativi su altrettante materie ivi descritte (comma 3);

– l’ammissione al tirocinio di tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale (comma 4);

– i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio, della durata di quattro mesi (comma 5);

– la previsione che al termine del tirocinio i candidati sono ammessi al colloquio finale, il cui superamento consente l’inserimento nella graduatoria generale di merito di cui al successivo articolo 19 (comma 6);

– la citata previsione che il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione;

– la previsione che le Università si avvalgano, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi, di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica, dirigenti scolastici ed esperti esterni; che il corso di formazione comprenda anche attività volte all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing; che per dette attività, le Università si avvalgano anche della collaborazione di dirigenti dell’amministrazione scolastica e di dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici regionali (comma 8);

– la previsione che le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuino le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative; e che un successivo decreto del Direttore generale stabilisca le norme che i candidati dovranno osservare durante la frequenza del corso e la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi (comma 9);

– l’eliminazione del vincolo temporale (15 giugno – 10 settembre) indicato nel precedente articolo 18 per lo svolgimento del corso e prevedere che durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficino del semiesonero dal servizio (comma 10).

Relativamente al comma 6 (“Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i ¾ dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21. I candidati presentano alla Commissione di cui all’articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19”) la Sezione esprime il parere che l’affidare la graduatoria generale di merito e l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (v. i successivi articolo 19, comma 1, e 20, comma 1) – quasi totalmente a prove orali può minare le garanzie di imparzialità; e suggerisce pertanto di valutare l’opportunità di prevedere a tal fine anche una prova di carattere teorico-pratico, che per sua natura meglio si presta a garantire trasparenza di valutazione.

Si osserva poi che sebbene si evinca dall’articolo 17 nel suo complesso, e segnatamente dai citati commi 7 e 8, che il corso di formazione dirigenziale è svolto da una o più Università individuate dalla CRUI, la connotazione universitaria del corso non è espressamente affermata. Valuti il Ministero se, per chiarezza normativa, quella espressamente affermazione della connotazione universitaria debba essere esplicitata nell’articolato, ad esempio nella parte iniziale del comma 3, dedicato ai moduli formativi.

Si osserva altresì che il nuovo comma 10 non reca più la previsione, contenuta nell’articolo 18, comma 10, del precedente schema, “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti”.

Sulla soppressione non risultano dati né nella Relazione tecnica né nelle premesse all’articolato né nello stesso parere MEF, mentre in proposito sarebbero utili chiarimenti.

4.18 – L’articolo 18 (“Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, esplicita con adeguata chiarezza la composizione della Commissione del corso di formazione, cui è demandata la graduatoria generale di merito; e prevede che la Commissione abbia composizione analoga a quella della Commissione del concorso, disciplinata dall’articolo 15, ma composta da soggetti differenti rispetto a quella.

Si ribadiscono in proposito i rilievi già fatto per il citato articolo 15, ai quali si rinvia.

4.19 – L’articolo 19 (“Graduatoria generale di merito”), nei suoi tre commi, riproduce quasi integralmente i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 19 (“Commissione del corso e graduatoria generale”) dello schema precedente.

In proposito non si hanno rilievi da formulare

4.20 – L’articolo 20 (“Vincitori”) riproduce quasi integralmente l’articolo 20 dello schema precedente, cui aggiunge il seguente comma 5: “Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

In proposito non si hanno rilievi da formulare

4.21 – L’articolo 21 (“Riammissione al corso successivo”) riproduce quasi integralmente l’articolo 21 dello schema precedente.

In proposito non si hanno rilievi da formulare.

4.22 – L’articolo 22 (“Disposizioni finanziare”) riproduce quasi integralmente l’articolo 22 dello schema precedente, introducendovi la precisazione (“ai sensi dell’articolo 5 […] del presente decreto”) di cui il parere n. 2190/2016 aveva indicato la necessità.

L’articolo reca anche la indicazione, rilevata nella citata nota MEF prot. 95968 del 14 dicembre 2016, che quanto indicato in questo articolo 22 è da intendere come “limite di spesa”.

Anche sul presente articolo 22 non si hanno rilievi da formulare

4.23 – Sull’articolo 23 (“Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano”), che riproduce l’articolo 23 dello schema precedente, non si hanno osservazioni.

4.24 – Sull’articolo 24 (“Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano”), che riproduce l’articolo 24 dello schema precedente, non si hanno osservazioni

4.25. – L’articolo 25 reca in unico contesto, recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, le disposizioni transitorie già contenute negli articoli 4, 5, 14 e 15 del precedente schema.

In proposito non si hanno rilievi da formulare.

4.26. – Sull’articolo 26 (“Entrata in vigore”), che riproduce l’articolo 25 dello schema precedente (“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”), opportunamente aggiungendo che l’applicazione del decreto avverrà a decorrere dall’anno scolastico su ccessivo, non si hanno osservazioni.

4.27 – Sulla Tabella A allegata al Regolamento – ridefinita, conformemente alle indicazioni del parere n. 2190/2016, “Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, e relativamente alla quale le premesse all’emanando Regolamento precisano “RITENUTO di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente” – non si hanno rilievi da formulare.

P.Q.M.

Nel senso indicato è il parere, favorevole con osservazioni, della Sezione.

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

   Giancarlo Luttazi                                      Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Giuseppe Carmine Rainone

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#tirocinio #cspi #crui #sessione #reclutamento #sostituto #locuzione #citata #peso #informatica
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 16/08/2017 n° 1622
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO

Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

Alle scuole private non paritarie

ep.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Ministero della salute Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

• Anti-poliomielitica;

• Anti-difterica

• Anti-tetanica

• Anti-epatite B

• Anti-pertosse

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B

• Anti-morbillo

• Anti-rosolia

• Anti-parotite

• Anti-varicella

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni (1) non obbligatorie.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.

Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale.

(1)    Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1,co. 2);

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi IO giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Formazione delle classi

L'art. 4, co. 1,del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 20l7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.

Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale

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#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #decretolegge #documentazione #asl #presentazione #anno #istituzione #classe #scuola
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Elezione degli organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l'A.S. 2018/2019
Comunicazione MIUR inerente l'elezione degli organi Collegiali per l'A.S. 2018/2019.
Il MIUR ha confermato anche per l’anno scolastico 2018/2019, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica
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Indicazioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2014/2015
Comunicazione MIUR in merito alle istruzioni per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Con la circolare n. 42 del 21 luglio 2014 il MIUR ha fornito istruzioni per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica
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#elezione #organo #istituzione #rinnovo #livello #grado #luglio #consiglio #datare #domenica
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Revisione dei crediti scolastici: che fare in caso di punteggi errati?

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