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Alunno con valutazioni insufficienti e ritiro da scuola: il consiglio di classe può deliberare la non ammissione?

 04/06/2020
 Organi collegiali e assemblee
 
Organi collegiali: consiglio di classe

#pbb #ammissione #classe #studente #valutazione #consiglio #ordinanza #ammettere #voto #preoccupare #decimo
Domanda
L'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 relativa alla valutazione finale degli studenti per l'anno scolastico 2019/2020 prevede l'ammissione degli studenti alla classe successiva ancorché i voti espressi siano inferiori a sei decimi. La stessa ordinanza prevede la non ammissione per gli studenti la cui frequenza sia stata sporadica già nel primo periodo didattico o per motivi disciplinari.
Con il presente quesito si chiede se il Consiglio di classe possa non ammettere alla classe successiva l'alunno le cui valutazioni risultino tutte insufficienti anche tenendo conto dell'esplicita richiesta della famiglia preoccupata per la preparazione carente e che ha già provveduto a ritirare da scuola il figlio dopo il 15 marzo.
Cordiali saluti.
Risposta
L'art. 4 dell'OM 11/2020 è abbastanza esplicito, in merito alla questione posta nel quesito.
Infatti, al comma 6 recita:
......Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.....

La formulazione "non siano in possesso di alcun elemento valutativo" induce a ritenere che, nel caso in oggetto, non sia legittima una deliberazione di non ammissione, essendo disponibili una serie di valutazioni, sia pur negative.
In tale situazione, la richiesta della famiglia, pur comprensibile, non può sostituirsi all'applicazione dell'ordinanza da parte del consiglio di classe.
Si sconsiglia pertanto di esprimere una delibera di non ammissione; si ritiene, infatti, che il consiglio di classe debba provvedere ad ammettere lo studente, a riportare su tutti i documenti di valutazione i voti reali e a predisporre il piano di apprendimento individualizzato, in modo da creare i presupposti per un possibile recupero nel corso del successivo anno scolastico.
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Approfondimenti

Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

Keywords
#esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 19/01/2015 n° 252
Giurisprudenza
La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.
Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#preparazione #classe #giudizio #ammissione #scuolafamiglia #alunno #constatazione #anno #maturazione #voto
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 13/09/2016 n° 914
Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi; di conseguenza la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o non di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico, come pure la mancata attivazione - nel corso dell'anno scolastico - di apposite iniziative di sostegno, basandosi detto giudizio esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, che dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studio. D’altro canto, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#maturando #cefalea #cimare #plebiscito
T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 05/02/2016 n° 257
Giurisprudenza
L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola ed anche la non tempestiva comunicazione scuola-famiglia non incidono sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità per poter affrontare la successiva fase di studi. La valutazione espressa da Consiglio di classe sulla non ammissione degli studenti agli esami di stato ovvero alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale non sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che risulti irrazionale, irragionevole o manifestamente illogica.
Keywords
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#condivisibilità #marginare #stampo #insostenibilità #santo
T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 01/04/2014 n° 629
Giurisprudenza
La mancata attivazione di iniziative di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe. Eventuali disfunzioni organizzative, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare l’esito negativo delle prove, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sulla valutazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente, ritenute elementi necessari per l’accesso al successivo anno di studi.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#omississ #pentamestre #lentezza #riconvocare #soggettività #auspicio #scorporare #assoluto #riesaminare #ascrivibile
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/10/2015 n° 5613
Giurisprudenza
Le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di (in)sufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell'alunno, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta. Sulla legittimità del giudizio finale non possano incidere l'incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell'alunno, tuttavia le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso.
Keywords
#atto e documento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#recupero #preparazione #irregolarità #appellante #verbalizzazione #insufficienza #promozione #voto #attivazione #raggiungere
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione Prima Sentenza 20/02/2009 n° 166
Giurisprudenza
Al Consiglio di classe spetta un ampio grado di discrezionalità tecnica in materia di valutazione della preparazione dello studente. Tale valutazione non è censurabile in sede giurisdizionale, salvo che per difetto di motivazione e d’istruttoria o di palese irrazionalità. Qualora il Collegio dei docenti, sulla base delle ordinanze ministeriali in materia, abbia individuato alcuni criteri precisi a cui ancorare il giudizio di idoneità dello studente, a tali criteri il Consiglio di classe deve necessariamente attenersi. Quanto alla composizione del Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale 5.11.2007, n. 92, la presidenza dello stesso può essere assunta, in caso di assenza del dirigente scolastico, da un docente appositamente delegato dal dirigente. Allo stesso modo è altresì legittima la sostituzione di un docente, impedito per giustificati motivi con altro insegnante sempre preposto alla stessa classe, che abbia partecipato alla seduta conclusiva del Consiglio nella quale è stata disposta la non ammissione di uno studente alla classe successiva.
Keywords
#genitori: organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#irrazionalità #ancorare #preparazione #sostituzione #idoneità #composizione #discrezionalità #convocazione #impedire #miglioramento
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/12/2015 n° 5613
Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe sulla promozione o sul grado di preparazione dello studente è espressione di discrezionalità tecnica non censurabile dal Giudice Amministrativo se non per difetto di motivazione, carenza di istruttoria o illogicità manifesta. L’eventuale incompletezza del verbale di non ammissione alla classe successiva non inficia la legittimità del provvedimento se è chiaramente percepibile l’iter logico perseguito. Allo stesso modo non ha alcuna incidenza la circostanza che i docenti abbiano utilizzato simboli diversi da quelli della “legenda ufficiale” per esprimere il proprio giudizio in quanto nessuna norma impone di usare formule predeterminate. La mancata o carente attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva, in quanto tale giudizio si basa sulla insufficiente preparazione e maturazione dello studente per accedere alla fase successiva.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#simbolo #incompletezza #progresso #barbone #frammentare #decimo #proliferare #oscurità #imperniare #votare
La bocciatura costituisce un giudizio tipicamente discrezionale - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sezione Prima Sentenza 05/03/2018 n° 70
Giurisprudenza
E’ infondato il ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva poiché, secondo giurisprudenza consolidata in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dai docenti di non promozione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione rimessa dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute: pertanto, al giudice amministrativo spetta esclusivamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Qualora il ricorrente deduca, a sostegno del ricorso, la mancata attivazione dei corsi di recupero in tutte le materie in cui lo studente risultava deficitario, si osserva che, come già affermato in giurisprudenza, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove, poiché il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Non risulta fondata l’eccezione relativa al mancato coinvolgimento dei genitori, considerato che, grazie alla possibilità di accesso al registro elettronico, questi ultimi, se interessati, sono in condizione di monitorare costantemente il rendimento del proprio figlio.
Keywords
#amministrazione digitale#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studente #classe #giudizio #recupero #voto #ammissione #scrutinio #ricorso #lingua #trimestre
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Giurisprudenza
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
Keywords
#viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 28/08/2014 n° 452
Giurisprudenza
La mancata promozione alla classe superiore ovvero la mancata ammissione all’esame di Stato è decisione assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti. Tale determinazione è, quindi, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della illogicità e contraddittorietà manifeste. Nella considerazione che l’interesse degli allievi e dei genitori risiede nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione ottimale degli studenti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore è legittimamente adottato quando sia il frutto della constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La sanzione disciplinare di 15 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola è legittima in quanto risulta rispettata la comunicazione alla famiglia, alla quale erano state rese note anche le valutazioni intermedie e le problematiche comportamentali dello studente (destinatario di oltre 100 segnalazioni nel registro di classe), le modalità di attuazione della sanzione risultano effettuate per favorire il recupero dell’alunno ed i provvedimenti dell’amministrazione risultano, altresì, sorretti da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione del rendimento dei singoli studenti non può trovare spazio la figura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché tale censura è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, mentre tale identità va tendenzialmente esclusa in simili contesti, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente.
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#zuballi #illazione
E’ illegittima la bocciatura per troppe assenze se i voti sono sufficienti - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda Sentenza 25/05/2018 n° 899
Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunno #assenza #bocciatura #profitto #frequenza #deroga #ripetere #apprendimento #borgo #valutazione
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Sezione Seconda Sentenza 09/11/2016 n° 2571
Giurisprudenza
L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità. (Ad ulteriore supporto della infondatezza del ricorso il Tar Sicilia, richiamando l’ampia motivazione del giudizio di non ammissione, non smentita in punto di fatto, sottolinea che lo studente aveva riportato numerose insufficienze, di cui alcune estremamente gravi, si era sottratto alle verifiche programmate durante l’anno ed aveva dimostrato scarsa attenzione nelle attività didattiche proposte.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#lege
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 09/03/2016 n° 1363
Giurisprudenza
Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.
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#atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione
T.A.R. LIGURIA - Sezione Seconda Sentenza 02/12/2016 n° 1195
Giurisprudenza
E’ illegittimo il provvedimento di non ammissione al quinto anno del corso di studio di uno studente portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, in quanto affetto da ritardo mentale lieve diagnosticato da una struttura neuropsichiatrica infantile pubblica, essendo risultato che “né nei documenti relativi alla programmazione didattica della classe che si è esaminata, né nei documenti predisposti per accompagnare il percorso didattico dell’alunno, sono state rinvenute specifiche indicazioni circa quali fossero gli obiettivi minimi che il medesimo doveva perseguire”. In tal caso, le valutazioni espresse dal Consiglio di classe operate in sede di scrutinio finale sono viziate da eccesso di potere per contrasto con il piano dell’offerta formativa dell’istituto e con il piano educativo individualizzato o personalizzato dell’alunno, in quanto la valutazione circa il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è viziata in radice dalla mancata individuazione – a monte – di tali obiettivi minimi nell’ambito della programmazione curricolare individuale, obiettivi in relazione ai quali avrebbe dovuto essere effettuata la valutazione dell’alunno. In caso di illegittima non ammissione alla classe successiva, deve ritenersi provato il danno non patrimoniale patito dallo studente in termini di sofferenza emotiva, essendo noto che la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina uno stato d’animo di sofferenza e frustrazione, poiché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Tale danno, poiché non può essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. mediante valutazione equitativa (nel caso in esame il danno è stato quantificato in euro 10.000,00 oltre interessi legali).
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#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#pep #sinteticità #orecchia
T.A.R. VENETO - Sezione Terza Sentenza 31/01/2008 n° 1642
Giurisprudenza
In sede di valutazione finale degli alunni da parte del Consiglio di classe, non è causa di illegittimità la mancata indicazione specifica del quorum (unanimità/maggioranza) dei votanti, qualora dal verbale si evinca, in base all'elencazione contenuta nella premessa, chi e quanti erano i docenti presenti (nella fattispecie tutti i componenti del Consiglio di classe) e le rispettive votazioni individuali, che sono riportate anche negli appositi registri. Pertanto, se il verbale non specifica che la votazione è avvenuta a maggioranza (e non riporta voti contrari) è implicito che la decisione sia stata assunta all'unanimità. D’altra parte, in tal caso, il giudizio è stato reso senza alcun esplicito e registrato dissenso di alcun docente e con chiara imputazione della decisione all’intero Consiglio di classe. Il mancato superamento del debito formativo non è sufficiente ex se a giustificare la non ammissione dello studente alla classe superiore e spetta dunque al Consiglio di classe stabilire se, in presenza di una pluralità di insufficienze e di un debito non superato, la preparazione dello studente sia tale da giustificare un giudizio prognostico favorevole all'ammissione dello stesso alla classe superiore ovvero, ed al contrario, di ripetizione dell'anno scolastico. (Nel caso concreto esaminato nella sentenza, i Giudici hanno ritenuto la valutazione espressa dal Consiglio di classe severa e poco generosa in rapporto ai miglioramenti che l'alunno ha conseguito nella parte finale dell'anno, precisando in ogni caso che essa rappresenta comunque l'espressione di un giudizio valutativo coerente con le sue premesse, non irragionevole e congruamente motivato, insindacabile pertanto in sede di legittimità, non essendo dato riscontrare in esso, né vizi manifesti di travisamento di fatto (ossia elementi relativi al profitto ignorati o travisati in senso sfavorevole e determinante sul giudizio di non ammissione espresso nei confronti dello studente) né vizi logici (manifesta irragionevolezza o incongruenza tra il giudizio e gli elementi logici che lo motivano) tali da inficiarne la legittimità sotto i profili dedotti con il ricorso.)
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#quorum #votante #omologare #illazione
T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 29/05/2017 n° 747
Giurisprudenza
Il principio del cd "assorbimento" trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione all’esame di maturità quando quest’ultimo sia stato superato dal candidato, con la conseguenza che il superamento dell’esame di stato, cui lo studente abbia partecipato a seguito di ammissione con riserva grazie ad un provvedimento cautelare, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe. (Il giudice amministrativo toscano, animato dal rispetto dei principi di stabilità e prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, aderisce alla posizione adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare nella vicenda de qua, ma evidenzia che il tema in analisi è particolarmente controverso e che, accanto alla posizione accolta nel caso in questione, si registra una posizione opposta, per la quale il principio dell’assorbimento non può operare con riguardo al procedimento progressivo e necessariamente consequenziale di valutazione degli studenti.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pozzo
In presenza di difficoltà dell'apprendimento non meglio specificate non è obbligatoria l'adozione di un Piano didattico personalizzato - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Giurisprudenza
Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
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#istruzione secondaria di primo grado#parità scolastica#studenti: integrazione e disabilità#apprendimento #bes #piano #difficoltà #personalizzare #disturbo #bisogno #omissisalla #strumento #adozione
Corsi di recupero - T.A.R. LIGURIA - Sezione Seconda Ordinanza 24/11/2016 n° 261
Giurisprudenza
Va accolta la domanda cautelare connessa al ricorso per l’annullamento del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, essendo risultato che il POF aveva procedimentalizzato in modo analitico (anche per fasi temporali) i presupposti dei corsi di recupero, prevedendo la somministrazione degli stessi nei casi più gravi, quale quello dell’alunno in questione, e che nel caso il corso di recupero nella fase finale non era stato somministrato allo studente, anche per carenza di fondi, e rilevandosi altresì il vizio di motivazione del verbale dello scrutinio finale nel quale non è stato dato adeguatamente conto del miglioramento degli esiti ottenuto dall’alunno a seguito della frequenza dei corsi di recupero nella fase intermedia. La tutela cautelare nel caso va disposta mediante la predisposizione di un apposito corso individuale a favore dello studente della durata non inferiore a ore 6 di contenuti corrispondenti a quelli di cui alla terza fase del piano di recupero prevista dal POF e mediante la successiva ripetizione della verifica finale e della rinnovazione della deliberazione di integrazione dello scrutinio finale. (La decisione del TAR si fonda nel caso sul riscontrato mancato rispetto di quanto la stessa istituzione scolastica aveva deliberato nel POF in relazione a valutazione degli apprendimenti/periodi dell’anno scolastico/corsi di recupero e sul riscontrato vizio di motivazione nel verbale di scrutinio finale, non essendosi dato conto del miglioramento degli apprendimenti comunque ottenuto dallo studente nel periodo precedente dell’anno, desumendosi così che un corso di recupero nella fase finale dell’anno, avrebbe significativamente ampliato le chanches di promozione dello studente. La decisione in questione, pertanto, costituisce applicazione del peculiare caso concreto e non consente di mettere in discussione il consolidato orientamento del giudice amministrativo (fra le altre, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 gennaio 2011, n. 236; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 10 dicembre 2015, n. 5613; T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sezione II, sentenza 09 novembre 2016, n. 2571) secondo il quale sulla legittimità del giudizio finale di valutazione degli apprendimenti non possono incidere l'incompleta, carente o omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se infatti è vero che la scuola predispone gli interventi necessari al recupero dell'alunno, tuttavia le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso).
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#prod #cocco #cocchio #pupilella #intensificare
T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 396
Normativa

1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 422
Normativa

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 270
Normativa
[1.  L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.
2.  Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3.  Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4.  I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquiennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5.  I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6.  Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.
7.  La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.
8.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9.  Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10.  Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
10-bis.  Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
11.  L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12.  Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
13.  Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
14.  Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.] (1)
(1) Articolo abrogato, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, dal D.P.R. n. 143/2019, come da ultimo modificato dal D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#fama
Tasse scolastiche - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 253
Normativa

1.  Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:
A.  Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
  tassa di esame di ammissione;
  tassa di immatricolazione;
  tassa di frequenza di ciascun anno;
  tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B.   Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
  tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
  tassa di immatricolazione;
  tassa di frequenza di ciascun anno;
  tassa di diploma.
2.  Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'art. 7, comma 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazione, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3.  Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4.  Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
  gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;
  gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
  gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5.  Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6.  Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7.  Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

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#istruzione secondaria di secondo grado#orfano #disperso #mutilare #prigioniero #nudo #caduto #ripetente #cieco
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 316
Normativa

1.  Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a)  all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b)  all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c)  a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2.  Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.
3.  L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.
4.  Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.

Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#personale dipendente: formazione#handicappare #flessibilità
Concorsi per titoli ed esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 400
Normativa

01.  I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.  All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03.  I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1.  I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2.  È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3.  Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4.  Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5.  Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6.  Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7.  Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8.  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9.  Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10.  Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11.  La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12.  Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13.  Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14.  Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15.  La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis.  Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16.  L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17.  (2)]
[18.  (1)]
19.  Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20.  I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21.  La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
Garante per la protezione dei dati personali - Decreto - Diffusione sul sito web di una scuola di dati personali relativi agli studenti (formazione delle classi) 06/12/2012 n° 383
Prassi, Circolari, Note

Diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti - 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 383 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

VISTA la nota con la quale la sig.ra R. d A. ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Liceo Statale (omissis) di Roma (di seguito Liceo), che avrebbe diffuso sul proprio sito Internet istituzionale, alla sezione "classi prime 2012-2013", l'elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando "con un carattere più chiaro" i nomi e cognomi di quelli ripetenti (nota del 18 settembre 2012);

CONSIDERATO che l'Ufficio ha richiesto chiarimenti al Liceo in relazione alla predetta segnalazione, con particolare riferimento ai presupposti normativi che avrebbero legittimato la diffusione dei predetti dati personali (nota del 1° ottobre 2012, prot. 24247/82497);

VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico del Liceo -ai sensi dell'art. 168 del Codice- in base alle quali "la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo (…) rientra nella finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte ad indicare ufficialmente l'elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti, anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all'avvio dell'anno scolastico ed agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l'onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale" (nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 6272);

VISTE, inoltre, le dichiarazioni rese dal medesimo Dirigente Scolastico in relazione alle modalità di redazione della lista dei predetti dati personali, con le quali è stato precisato, in primo luogo, che "i nominativi degli studenti ripetenti all'interno delle nuove classi prime non sono «bene evidenziati» né rappresentati «in colore diverso»" ma che vi sarebbe stato un assembramento di dati provenienti da diversi files che potrebbe avere causato la presenza di alcuni nominativi riportati con caratteri differenti ed, in secondo luogo, che in ogni caso "la lista è stata prontamente corretta";

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ufficio, accedendo al sito Internet istituzionale del Liceo, alla pagina http://www.liceofarnesina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=539:classi-prime-2012-13&catid=38:news&Itemid=251, ha potuto verificare che i dati personali degli studenti frequentanti le diverse classi del Liceo sono ancora pubblicati sul relativo sito Internet, ancorché senza alcun elemento che consenta di individuare gli studenti ripetenti;

CONSIDERATO che la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);

EVIDENZIATO che il Garante con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (adottate con provvedimento generale del 02 marzo 2011, doc. web 1793203) ha fornito un quadro unitario di misure e accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare nei casi in cui effettuano, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza dell'attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti (cfr. punto 1 delle citate linee guida);

EVIDENZIATO, altresì, che con le predette Linee guida il Garante, dopo avere ribadito, in relazione alla diffusione, che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento (cfr. punto 2.1. delle citate linee guida), ha fornito specifiche indicazioni in relazione alla diffusione effettuata, in particolare, per finalità di trasparenza ovvero di pubblicità amministrativa. Sul punto, l'Autorità ha precisato che si tratta di finalità differenti, rispetto alle quali, quindi, le pubbliche amministrazioni devono effettuare specifiche e differenziate valutazioni sia in relazione al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), sia sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati (cfr. punto 4 delle citate linee guida);

RILEVATA, pertanto, l'illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice);

VISTO che il Garante ha il compito di vietare ai titolari, anche d'ufficio, il trattamento illecito di dati personali (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice);

RITENUTO, pertanto, necessario vietare al Liceo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Statale (omissis) di Roma nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al Liceo Statale (omissis) di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o diregolamento che ammetta tale operazione di trattamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#liceo #classe #dato #diffusione #studente #codice #internet #web #garante
Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 59 n° 17
Normativa

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.

2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:

a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;

c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;

d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).

3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.] (1)

4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonchè da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.

6. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma è bandito entro il 2018.

8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico- metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.

9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.

10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

(1) Periodo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale numero 251 del 6 dicembre 2017##563L per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.

Keywords
#esaurimento #scorrimento #punteggio #ricercaazione #fit #immettere #tutor #frazione #reclutamento
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 193
Normativa

1.  I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2.  L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3.  Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
4.  Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.
5.  Gli esami integrativi, di cui all'art. 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. (1)

(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#ventun
Disposizioni transitorie e finali - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 61 n° 14
Normativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:

a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)

Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Allegato B - Quadri orari nuovi istituti professionali

Allegato C - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex d.p.r. 87/2010 nei nuovi ordinamenti degli istituti professionali di cui alla delega art. 1, commi 180 e 181 lett. d), Legge 107/2015

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#quinta #allegare #terza #quarta #confluenza #seconda #diploma #lingua #insegnamento
Attribuzione del credito scolastico - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 15
Normativa

1.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2.  Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3.  Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 13/11/2017 n° 14659
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Premessa

Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.

Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.

Pertanto, gli Uffici scolastici regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:

-  alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

-  alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

-   al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;

-  alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

-   al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 20181.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

- Iscrizioni on line

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.

1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;

3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.

2  - Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) e si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere acquisita ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

2.1  - Iscrizioni in eccedenza

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.

Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.

In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio

2.2  - Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).

A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’ 1 aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:

- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;

- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).

3  - Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;

-  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

4  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

4.1  - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Ai sensi dell’art. 2 (4) del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

4.2  – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. I genitori5:

-   iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;

-   possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambine e bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4.3  – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

5  - Obbligo di istruzione

5.1  – Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

-   frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;

-    stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici di alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

5.2  - Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

- l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

6  – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al

d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare.

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.

6.1  - Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

6.2  - Disposizioni relative a specifici indirizzi

6.2.1  - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che subordina l’iscrizione di studentesse e studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2018/2019, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, come previsto dal d.P.R. 89 del 2010, in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

6.2.2  - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

6.2.3  - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.

Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al decreto dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.

Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000.

Si evidenzia che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio fra quelli già presenti nell’offerta formativa della scuola.

6.2.4  - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici

Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Deve essere presentata apposita domanda per:

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.5  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si èiscritti;

- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

6.2.6  - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.

Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.

Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017) o di nuova attivazione.

Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.

6.2.7  - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.

Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;

-        prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.

6.2.8   - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2018, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

7  - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2018/2019 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

8  - Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione6.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).

Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.

9  - Accoglienza e inclusione

9.1  – Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.

Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

9.2  – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

9.3  – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

11  - Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

 IL DIRETTORE GENERALE                                        

 Maria Assunta PALERMO

(firmato digitalmente)

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO

e, p.c., al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto dell’On. Ministro

all’Ufficio legislativo

all'Ufficio Stampa SEDE

al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi ROMA

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1Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.

3 Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.

5 Cfr. artt. 337 ter, co. 3, e 337quater, co.3, c.c.

6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

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