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FatturaPA esente IVA: è soggetta all'imposta di bollo?

 25/06/2020
 Forniture
 
Acquisti/forniture/contratti: fatture

#pbb #euro #solido #decreto #sanzione #codice #tributo #riscossione #marca #regolarizzare #pagamento
Domanda
Su fatturaPA esente IVA codice N4 articolo 10 (COVID -19) sulla fattura va riportato il bollo virtuale di due euro?
Risposta
Per norma, sono soggette all’imposta di bollo, pari a 2 euro, tutte le operazioni (fatture, ricevute, notule, ecc.) fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47 .
Ciò è applicabile anche alla fatturaPA in questione, emessa ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972 (esenzione IVA per prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, ecc) con codice N4.
Come precisato nella Risoluzione Agenzie delle Entrate 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura).
Tuttavia, per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligate in solido entrambe le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che qualora l’emittente non apponga il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in tal caso il committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e successivi decreti attuativi , l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale. Successivamente, l’articolo 6 del Decreto MEF del 17 giugno 2014 ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari. Detto decreto è stato poi integrato dal Decreto MEF del 28 dicembre 2018 che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.


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Approfondimenti

Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 Codice privacy (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (2)

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (2)

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (2)

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo: (3)

(2) Capoverso inserito dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.

(3) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» stante il disposto dell'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, con decorrenza dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.

 

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#abbonare
Corte dei Conti LAZIO Sentenza 02/12/2016 n° 330
Giurisprudenza
Un dipendente pubblico che rende false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda per un concorso pubblico (dichiarando di possedere una pregressa esperienza lavorativa professionale, che in realtà possiede per un periodo inferiore rispetto a quello richiesto dal bando) e supera grazie ad esse tale procedura selettiva, è soggetto al licenziamento senza preavviso ai sensi dell’articolo 55 quater lettera D), del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, per aver reso dichiarazioni false in sede d’instaurazione del rapporto di lavoro. Lo stesso dipendente è inoltre ritenuto responsabile dalla Corte dei Conti per il danno arrecato all’Amministrazione, quantificato nel 10% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite nel quadriennio di durata del rapporto lavorativo, desumibile dalla compromessa qualità tecnica dell’attività svolta in favore dell’Amministrazione derivante dalla mancanza dell’esperienza professionale richiesta dal medesimo bando. Ciò in quanto l’Amministrazione si è dovuta accontentare di un minus rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire da altro candidato alla selezione in possesso integrale del requisito richiesto.
Keywords
#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#responsabilità amministrativa#accontentare #quadriennio #disservizio #fto #ssa #scittarelli #venuto #castagna #venuta #ombra
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Terza Sentenza 31/10/2016 n° 5014
Giurisprudenza
Fino a quando non si sia concluso il giudizio sulla qualità tecnica, gli elementi che concorrono all’attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici devono rimanere segreti, allo scopo di garantire l’autonomia di giudizio della Commissione giudicatrice, evitando anche solo il rischio che la prematura conoscenza dei secondi possa influire sull'apprezzamento dei primi, condizionando, sia pure inavvertitamente, il libero ed imparziale svolgimento dell’attività valutativa. Il principio della segretezza dell'offerta economica è preordinato all’osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, mediante la tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale. Pertanto nella busta contenente l'offerta tecnica non deve essere inserito alcun documento che contenga informazioni rilevanti ai fini della individuazione dell'offerta economica, fatti salvi i soli elementi economici che, in base alle disposizioni del bando e con l’osservanza del principio di parità di trattamento, siano necessari per la valutazione della qualità tecnica senza concorrere a determinare anche l'offerta economica. (Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso un operatore economico che, nel redigere l’offerta tecnica, ha allegato una scheda analitica ove era indicata l’entità delle prestazioni aggiuntive oltre che il relativo valore economico pari a circa euro 14 mila, rendendo facilmente intelligibile già in sede di apprezzamento dell’offerta tecnica la spettanza di 10 punti previsti per l’offerta economica).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#filare #console #gianmario #ricorrentesi #confezionamento #svilire
E’ illegittimo ridurre le ore di strumento del liceo musicale - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 14/03/2018 n° 2915
Giurisprudenza
E’ illegittimo ridurre le ore di strumento previste per il biennio iniziale del liceo musicale, essendo il monte ore previsto espressamente dal legislatore, in considerazione della peculiare finalità di tale liceo. Il “liceo musicale e coreutico” è, infatti, tipicamente indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica, ragione per la quale il piano di studi dello stesso è espressamente definito nell’Allegato E del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, avente ad oggetto il “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Tale Allegato E prevede, per il primo biennio della sezione musicale, l’orario annuale di n. 99 ore di “Esecuzione e interpretazione”, mostrando che il legislatore ha inteso attribuire priorità all’apprendimento tecnico-pratico della musica, riconosciuto quale finalità principale della predetta tipologia di liceo. Pertanto, è illegittima la Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ridotto le ore di insegnamento della materia “Esecuzione e interpretazione”, assegnando a tale materia soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento, decurtando espressamente un’ora per il primo strumento, e andando ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata, illegittimamente, sostituita con un’ora di ascolto, sebbene la normativa in materia non preveda alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione", né evidentemente l’ascolto possa essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale.
Keywords
#ordinamenti scolastici#liceo #ascolto #strumento #musica #coreutico #esecuzione #interpretazione #biennio #prevedere #insegnamento
Esenzione IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo realizzate da soggetti riconosciuti o finanziati da pubbliche amministrazioni o da ONLUS - Corte di Cassazione - Tributaria Ordinanza 01/06/2018 n° 14124
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972 sono esenti IVA le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo – ivi incluse, secondo la prassi amministrativa, anche le attività di insegnamento delle pratiche sportive – se sono rese da soggetti riconosciuti da pubbliche amministrazioni (MIUR o altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti o organismi da esse vigilati) oppure da ONLUS. Per l’agevolazione è quindi sufficiente il formale riconoscimento da parte della PA, secondo le disposizioni vigenti (l. n. 62/2000 e n. 27/2006), così come chiarito anche dalla circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui comunque sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.) in quanto nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico, costituendo detto finanziamento "riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere" da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di "soddisfare il requisito di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20), per fruire del regime di esenzione dall'IVA.
Keywords
#imposte, tasse e tributi#esenzione #organismo #ente #finanziare #attività #amministrazione #dpr #contribuente #finanziamento #prestazione
Dottorato di ricerca: un solo congedo durante il lavoro pubblico anche in presenza di più dottorati - Tribunale TRIESTE - Lavoro Ordinanza 11/01/2018
Giurisprudenza
L’art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. E' illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. (Attualmente, il beneficio del congedo straordinario viene riconosciuto, (con o senza assegni, ai docenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca italiani o stranieri che ne facciano richiesta alle seguenti condizioni: A) compatibilità con le esigenze dell'amministrazione; B) che il dipendente non abbia già conseguito il titolo di dottore di ricerca, ovvero sia stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo. Il quadro normativo offre all'interprete diverse letture del significato delle condizioni ostative alla concessione del congedo in favore del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Secondo una prima impostazione, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente: — ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca,— a coloro i quali abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Tale lettura, oltre a essere favorita dalla stessa formulazione legislativa, appare conforme all’interpretazione contenuta nella circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2011, n. 15 e nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 7 ottobre 2011, n. 12. In sostanza, il legislatore avrebbe garantito solo l’interesse del lavoratore a conseguire il primo dottorato. Sennonché, Tribunale di Trieste, con l'ordinanza collegiale in commento, afferma diverso principio).
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #dottorato #gia #ricerca #dottore #beneficiare #corso #dipendente #conseguire #titolo
Accesso civico delle OOSS e bonus premiale - T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 10/05/2017 n° 463
Giurisprudenza
L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 differisce dall’accesso di cui alla L. n. 241 del 1990 per ratio e finalità. La L. n. 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della L. n. 241 del 1990, fra i quali vi è la tutela della riservatezza. L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 è strumentale ai principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Costituisce comunque limite di tale diritto la tutela di peculiari interessi privati e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia con riferimento all’art. 24 della L. n. 241 del 1990. L’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla L. n. 241 del 1990. Non sussiste il diritto di una Organizzazione sindacale di accedere al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente e dei beneficiari del FIS, perché l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 esclude dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela della riservatezza. (A ulteriore supporto del principio affermato, il TAR Veneto ricorda le disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 “sulle quali è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento proprio al c.d. accesso civico regolato dal dec. lgs n. 33 del 14.3.2013 per quanto concerne gli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata”)
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#privacy e trattamento dei dati personali#relazioni sindacali#accesso civico#fis #sulle #mof #olivo
Diritto di cronaca: quando è legittima anche la diffusione delle immagini delle persone coinvolte? - Corte di Cassazione - Sezione Prima Sentenza 22/07/2015 n° 15360
Giurisprudenza
La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97, della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita. Costituisce, infatti, principio fondamentale, che non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, quello secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà. Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le limitazioni previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all'immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all'interesse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dell'interesse pubblico. In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, nel caso di un servizio televisivo realizzato mediante riprese non autorizzate, aveva trascurato il profilo dell'essenzialità della diffusione dell'immagine ai fini dell'informazione fornita con il servizio televisivo, in virtù della ritenuta sufficienza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, con la conseguente pretermissione di ogni accertamento della rivelazione della identità del ricorrente ai fini della completezza della notizia).
Keywords
#diritto d’autore#privacy e trattamento dei dati personali#immagine #diffusione #cronaca #essenzialità #riproduzione #conoscenza #informazione #completezza #pubblicazione #notizia
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n° 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
 
 
________________________________________
Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa


CAPO I


Definizioni e ambito di applicazione
Articolo 1 (R)  Definizioni
omissis
________________________________________
Articolo 2 (L)  Oggetto
omissis
 
________________________________________
Articolo 3 (R)  Soggetti
omissis
________________________________________
Articolo 4 (R)  Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
omissis
________________________________________
Articolo 5 (L)  Rappresentanza legale
omissis
 
________________________________________

CAPO II
Documentazione amministrativa

SEZIONE I


Documenti amministrativi e atti pubblici
Articolo 6 (L-R)  Riproduzione e conservazione di documenti
omissis
________________________________________
Articolo 7 (L)  Redazione e stesura di atti pubblici
omissis
________________________________________

SEZIONE II
Documento informatico


Articolo 8 (R)  Documento informatico
omissis
________________________________________
Articolo 9 (R)  Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
omissis
________________________________________
Art. 10 (L)  Forma ed efficacia del documento informatico
omissis
________________________________________
Articolo 11 (R)  Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
omissis
________________________________________
Articolo 12 (R)  Pagamenti informatici
omissis
________________________________________
Articolo 13 (R)  Libri e scritture
omissis
________________________________________

SEZIONE III
Trasmissione di documenti


Articolo 14 (R)  Trasmissione del documento informatico
omissis
________________________________________
Articolo 15 (L)  Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
omissis
________________________________________
Articolo 15-bis  Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
omissis
 
________________________________________
Articolo 16 (R)  Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
omissis
________________________________________
Articolo 17 (R)  Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
omissis
________________________________________

SEZIONE IV
Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R)  Copie autentiche
omissis
________________________________________
Articolo 19 (R)  Modalità alternative all'autenticazione di copie
omissis
________________________________________
Articolo 19-bis (L)  Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
omissis
 
________________________________________
Articolo 20 (R)  Copie di atti e documenti informatici
omissis
________________________________________
Articolo 21 (R)  Autenticazione delle sottoscrizioni
 
________________________________________

SEZIONE V
Firme elettroniche


Articolo 22 (R)  Definizioni
omissis
________________________________________
Articolo 23 (R)  Firma digitale
omissis
________________________________________
Articolo 24 (R)  Firma digitale autenticata
omissis
________________________________________
Articolo 25 (R)  Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
omissis
________________________________________
Articolo 26 (R)  (Certificatori)
omissis
________________________________________
Articolo 27 (R)  (Certificatori qualificati)
omissis
________________________________________
Art. 27-bis (R)  (Certificati qualificati)
omissis
________________________________________
Articolo 28 (R)  (Accreditamento)
omissis
________________________________________
Art. 28-bis (L)  (Responsabilità del certificatore)
omissis
________________________________________
Articolo 29 (R)  (Vigilanza sull'attività di certificazione)
omissis
________________________________________
Art. 29-bis (R)  (Obblighi del titolare e del certificatore)
omissis
________________________________________
Art. 29-ter (R)  (Uso di pseudonimi)
omissis
________________________________________
Art. 29-quater (R)  (Efficacia dei certificati qualificati)
omissis
________________________________________
Art. 29-quinquies (R)  (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
omissis
________________________________________
Art. 29-sexies (R)  (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)
omissis
________________________________________
Art. 29-septies (R)  (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
omissis
________________________________________
Art. 29-octies (R)  (Cessazione dell'attività)
omissis
________________________________________

SEZIONE VI
Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L)  Modalità per la legalizzazione di firme
1.  Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
  
________________________________________
Articolo 31 (L)  Atti non soggetti a legalizzazione
1.  Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
 
________________________________________
Articolo 32 (L)  Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1.  Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
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Articolo 33 (L)  Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2.  Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3.  Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5.  Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
 
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Articolo 34 (L)  Legalizzazione di fotografie
1.  Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2.  La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
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SEZIONE VII
Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R)  Documenti di identità e di riconoscimento
1.  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2.  Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3.  Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
 
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Articolo 36 (L)  Carta d'identità e documenti elettronici
[1. (1)]
[2. (2)]
[3. (3)]
[4. (4)]
[5. (4)]
[6. (2)]
7.  La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005.
(3)  Comma abrogato per effetto dell'art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005.
(4) Comma abrogato per effetto dell'art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005.
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SEZIONE VIII
Regime fiscale

Articolo 37 (L)  Esenzioni fiscali
1.  Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2.  L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
 
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CAPO III
Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE I
Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R)  Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)
3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
3-bis.  Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
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Articolo 39 (L)  Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1.  La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
 
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SEZIONE II
Certificati

Articolo 40 (L)  Certificati
01.  Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02.  Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
1.  Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
 
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Articolo 41 (L)  Validità dei certificati
1.  I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
[2. (1)]
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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Articolo 42 (R)  Certificati di abilitazione
1.  Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
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SEZIONE III
Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R)  Accertamenti d'ufficio
1.  Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)
2.  Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3.  L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L)
4.  Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5.  In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6.  I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)  
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Art. 43-bis  Certificazione e documentazione d’impresa
1.  Lo sportello unico per le attività produttive:
a)  trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b)  invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2.  Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3.  Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4.  All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
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Articolo 44 (R)  Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1.  Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2.  Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
 
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Articolo 44-bis (L)  Acquisizione d'ufficio di informazioni
1.  Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
 
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SEZIONE IV
Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R)  Documentazione mediante esibizione
1.  I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)
2.  Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3.  Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
 
 
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SEZIONE V
Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)  data e il luogo di nascita;
b)  residenza;
c)  cittadinanza;
d)  godimento dei diritti civili e politici;
e)  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)  stato di famiglia;
g)  esistenza in vita;
h)  nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)  iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)  appartenenza a ordini professionali;
m)  titolo di studio, esami sostenuti;
n)  qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r)  stato di disoccupazione;
s)  qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)  qualità di studente;
u)  qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)  tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis)  di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc)  qualità di vivenza a carico;
dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
 
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Articolo 47 (R)  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1.  L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2.  La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
 
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Articolo 48 (R)  Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1.  Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2.  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.  In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
 
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Articolo 49 (R)  Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1.  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2.  Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
 
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CAPO IV
Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE I
Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti


Articolo 50 (R)  Attuazione dei sistemi
omissis
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Articolo 51 (R)  Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
omissis
________________________________________
Articolo 52 (R)  Il sistema di gestione informatica dei documenti
omissis
________________________________________
Articolo 53 (R)  Registrazione di protocollo
omissis
________________________________________
Articolo 54 (R)  Informazioni annullate o modificate
omissis
________________________________________
Articolo 55 (R)  Segnatura di protocollo
omissis
________________________________________
Articolo 56 (R)  Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
omissis
________________________________________
Articolo 57 (R)  Numero di protocollo
omissis
________________________________________

SEZIONE SECONDA
Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R)  Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
omissis
________________________________________
Articolo 59 (R)  Accesso esterno
omissis
________________________________________
Articolo 60 (R)  Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
omissis
________________________________________

SEZIONE TERZA
Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R)  Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
omissis
________________________________________
Articolo 62 (R)  Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
omissis
________________________________________
Articolo 63 (R)  Registro di emergenza
omissis
________________________________________

SEZIONE QUARTA
Sistema di gestione dei flussi documentali


Articolo 64 (R)  Sistema di gestione dei flussi documentali
omissis
________________________________________
Articolo 65 (R)  Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
omissis
________________________________________
Articolo 66 (R)  Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
omissis
________________________________________

SEZIONE QUINTA
Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R)  Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
omissis
________________________________________
Articolo 68 (R)  Disposizioni per la conservazione degli archivi
omissis
________________________________________
Articolo 69 (R)  Archivi storici
omissis
________________________________________

SEZIONE SESTA
Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R)  Aggiornamenti del sistema
omissis
________________________________________

CAPO V
Controlli

Articolo 71 (R)  Modalità dei controlli
1.  Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2.  I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3.  Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4.  Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
 
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Articolo 72 (L)  Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli
1.  Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2.  Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3.  La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
   
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CAPO VI
Sanzioni

Articolo 73 (L)  Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1.  Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
 
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Articolo 74 (L-R)  Violazione dei doveri d'ufficio
1.  Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2.  Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a)  la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)
b)  il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c)  la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
c-bis)  il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)
 
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Articolo 75 (R)  Decadenza dai benefici
1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
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Articolo 76 (L)  Norme penali
1.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.  L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
 
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CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 77 (L-R)  Norme abrogate
1.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)
2.  Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
 
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Articolo 77-bis. (L)  Applicazione di norme
1.   Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.
 
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Articolo 78 (L-R)  Norme che rimangono in vigore
1.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:
a)  le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b)  il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c)  gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e)  le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f)  fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g)  tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2.  Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Keywords
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Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 16/10/2017 n° 24372
Giurisprudenza
Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 comma 5 , nel testo originario (applicabile alla fattispecie ratione temporis), prevedeva, al quinto comma, la facoltà per il personale docente, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 aveva ribadito la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. La norma, peraltro, è stata oggetto di plurimi interventi normativi e con il D.L. n. 112 del 2008 è stato previsto che, a fronte della domanda di trattenimento, è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Pertanto, la disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici subordina il trattenimento ad una valutazione discrezionale della P.A., mentre quella speciale dettata dal T.U. n. 297 del 1994 legittima la protrazione del rapporto solo in presenza delle condizioni richieste dall'art. 509, commi 2 e 3. E', quindi, necessario che il trattenimento sia finalizzato o a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico, ed in tal caso sarà limitato al tempo sufficiente per la maturazione del requisito, o per permettere, ai soli dipendenti già in servizio nell'anno 1974, di conseguire la massima anzianità contributiva. Infine, dal punto di vista della legittimità costituzionale, l'art. 38 Cost. tutela solo il conseguimento del minimo pensionistico mentre non godono di eguale protezione costituzionale l'incremento del trattamento di quiescenza o il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con la quale, la Corte di Appello di Napoli, adita con reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, aveva respinto il gravame proposto da una dipendente avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, all'esito della fase di opposizione, aveva rigettato l'impugnazione dell'atto di collocamento a riposo per superamento dei limiti massimi di età. La Cassazione ha osservato che la normativa rilevante ai fini di causa era stata correttamente applicata dall'Amministrazione che, ricevuta l'istanza della dipendente, aveva consentito il trattenimento in servizio solo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, e, quindi, per il periodo necessario alla maturazione del requisito contributivo minimo, mentre l'aveva respinta per il resto. Per completezza si osserva che ( cfr anche Nota MIUR n. 38646 del 7 dicembre 2016) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, è stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. L’articolo 1, comma 257, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nulla è, invece, innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione).
Keywords
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Decreto del Presidente della Repubblica 22/06/2009 n° 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a


il seguente regolamento: 
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Art. 1.  Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1.  Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2.  La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4.  Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5.  Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6.  Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7.  Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8.  La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
9.  I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.  (1)

(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 2.  Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1.  La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2.  I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3.  Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4.  La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5.  I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6.  L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7.  Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8.  La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a)  nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b)  nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9.  La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10.  Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.  (1)

(1)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 3.  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1.  L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2.  L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3.  L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4.  Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5.  L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6.  All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7.  Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8.  Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9.  Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (1)

(1)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 4.  Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1.  La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2.  La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3.  La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4.  I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5.  Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6.  Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
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Art. 5.  Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1.  L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
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Art. 6.  Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1.  Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2.  Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4.  Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (1)

(1)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 7.  Valutazione del comportamento

1.  La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2.  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a)  previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b)  che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3.  La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4.  Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.  (1)

(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 8.  Certificazione delle competenze

1.  Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. (1)
2.  Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3.  La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. (2)
4.  La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. (2)
5.  Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. (2)
6.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento. (2)

(1)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.

(2)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 9.  Valutazione degli alunni con disabilità

1.  La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. (1)
2.  Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. (2)
3.  Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. (2)
4.  Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. (2)
5.  Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. (3)
6.  All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. (3)

(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.

(2)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.

(3)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 10.  Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1.  Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. (1)
2.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (2)

(1) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.

(2)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 11.  Valutazione degli alunni in ospedale

1.  Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2.  Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.  (1)

(1) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 12.  Province di Trento e di Bolzano

1.  Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
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Art. 13.  Scuole italiane all'estero

1.  Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, [ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo] (1), sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. (2)

(1) Inciso abrogato per effetto dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 62/2017##295L a deocrrere dal 1° settembre 2017.

(2) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
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Art. 14.  Norme transitorie, finali e abrogazioni

1.  Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. (1)
2.  Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. (1)
3.  Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. (2)
4.  I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5.  E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6.  E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7.  A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8.  Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(1)  Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.

(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 15.  Clausola di invarianza della spesa

1.  Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 16.  Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#dirittodovere #privatista #penultimo
Bonus e diritto di accesso: limiti - T.A.R. PUGLIA - BARI - Sezione Terza Sentenza 16/06/2017 n° 664
Giurisprudenza
Accesso agli atti previsto dagli artt. 22 ss della L. n. 241 del 1990 e accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica hanno differenti finalità e disciplina. Il sistema nel suo complesso dà così luogo a vari tipi d’accesso, con diverse finalità e metodi d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri. Il diritto d’accesso agli atti amministrativi ex L. n. 241 non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all’art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Il diritto di accesso ex D.Lgs n. 33 del 2013 e D.Lgs. n. 97 del 2016 è svincolato da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l’accesso ai limiti previsti dall’articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente. Il diritto di accesso ex art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 alle informazioni relative alla distribuzione del bonus previsto dai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 è limitato alle informazioni da rendere pubbliche in base all’art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 33. In base a tale referente normativo, non emerge l’obbligo di pubblicare e/o divulgare i dati relativi ai singoli importi con l’indicazione dei relativi docenti. Non spetta all’Organizzazione sindacale il diritto di accesso ex artt. 22 ss L. n. 241 del 1990 ai documenti di cui alla distribuzione del bonus previsto dai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 nel caso in cui abbia dichiarato di agire non già ai fini di tutela dei propri diritti e prerogativa, ma in rappresentanza dei propri iscritti senza avere indicato il nominativo almeno di qualcuno di essi. (Il ricorso aveva ad oggetto la legittimità del diniego espresso da un istituto scolastico all’istanza di accesso presentata da una O.S. intesa all’ostensione degli atti del procedimento finalizzato alla corresponsione del bonus premiale al personale docente. L’istanza in particolare riguardava i criteri individuati dal Comitato di valutazione, i nominativi dei docenti beneficiari, gli importi assegnati a ciascuno, i singoli provvedimenti di attribuzione. Solo apparentemente di segno contrario è T.A.R. Puglia- Sezione Terza- Sentenza 16/06/2017 n° 675##364L che ha accolto identico ricorso, essendo risultato in punto di fatto che non era stata data attuazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013 e quindi riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni ivi previste. Afferma il T.A.R con riferimento all’accesso ex L. n 241 del 1990 che l’interesse azionato - con specifico riferimento ai nominativi dei docenti beneficiari del bonus, agli importi assegnati a ciascun docente a titolo di bonus ed ai singoli provvedimenti di attribuzione del bonus - sia di tipo esplorativo e di controllo generalizzato. In senso conforme, con particolare riferimento alla insussistenza di un diritto di conoscenza all’identità dei percettori del bonus, si veda anche T.A.R. VENETO - Sezione Prima - Sentenza 10/05/2017 n° 463##258L)
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#accesso agli atti amministrativi#bonus del personale docente#relazioni sindacali#accesso civico#salario #referente #misurazione #bat #singoli #importi #gaudieri #trasporre #dlg #filtro
T.A.R. PUGLIA - BARI - Sezione Terza Sentenza 16/06/2017 n° 675
Giurisprudenza
Accesso agli atti previsto dagli artt. 22 ss della L. n. 241 del 1990 e accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica hanno differenti finalità e disciplina. Il sistema nel suo complesso dà così luogo a vari tipi d’accesso, con diverse finalità e metodi d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri. Il diritto d’accesso agli atti amministrativi ex L. n. 241 non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all’art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Il diritto di accesso ex D.Lgs n. 33 del 2013 e D.Lgs. n. 97 del 2016 è svincolato da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l’accesso ai limiti previsti dall’articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente. Il diritto di accesso ex art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 alle informazioni relative alla distribuzione del bonus previsto dai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 è limitato alle informazioni da rendere pubbliche in base all’art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 33. In base a tale referente normativo, non emerge l’obbligo di pubblicare e/o divulgare i dati relativi ai singoli importi con l’indicazione dei relativi docenti. Spetta all'Organizzazione sindacale il diritto di accesso ex art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 ai documenti di cui alla distribuzione del bonus previsto da dai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 limitatamente ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione. Non spetta all’Organizzazione sindacale il diritto di accesso ex artt. 22 ss L. n. 241 del 1990 ai documenti di cui alla distribuzione del bonus previsto dai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 nel caso in cui abbia dichiarato di agire non già ai fini di tutela dei propri diritti e prerogativa, ma in rappresentanza dei propri iscritti senza avere indicato il nominativo almeno di qualcuno di essi. (Il ricorso aveva ad oggetto la legittimità del diniego espresso da un istituto scolastico all’istanza di accesso presentata da una O.S. intesa all’ostensione degli atti del procedimento finalizzato alla corresponsione del bonus premiale al personale docente. L’istanza in particolare riguardava i criteri individuati dal Comitato di valutazione, i nominativi dei docenti beneficiari, gli importi assegnati a ciascuno, i singoli provvedimenti di attribuzione. La sentenza è in linea con T.A.R. Puglia- Sezione Terza- Sentenza 16/06/2017 n° 664##365L che ha respinto identico ricorso, essendo risultato in punto di fatto che era stata data attuazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013, con pubblicità delle informazioni ivi previste. In senso conforme, con particolare riferimento alla insussistenza di un diritto di conoscenza all’identità dei percettori del bonus, si veda anche T.A.R. VENETO - Sezione Prima - Sentenza 10/05/2017 n° 463##258L)
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#bonus del personale docente#relazioni sindacali#accesso civico#salario #referente #misurazione #bat #singoli #importi #gaudieri #trasporre #dlg #prefetto
T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Seconda Ter Sentenza 07/08/2017 n° 9249
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dalla Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un prezzo e non ha alcun margine di definizione dell’offerta.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#vestizione #feretro #noleggio #spalla #autofunebri #onoranza #cremazione #dgue #inumazione #funerale
Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 Codice dell’amministrazione digitale (DLgs 82/2005) - Codice dell'amministrazione digitale. Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 217/2017.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo (1):

(1) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016, mentre la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, sempre a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016; inoltre, ai sensi dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici», mentre la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica» e l’espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».

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Keywords
#amministrazione digitale#stabilire #aggiornare #guida #intendere #decorrere #espressione #riassetto #armonizzare #automatizzare
Decreto Ministeriale 03/08/2017 Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Normativa

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;

Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;

Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;

Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;

Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerata altresì non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale;

Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;

Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;

Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali, non è riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione è stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalità;

Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;

Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;

Ritenuto altresì di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4;

Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformità all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22 giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verrà garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sarà adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge;

Ritenuto altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;

Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;

Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;

Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilità che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attività di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attività svolte dal tirocinante;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Università, individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo ciò possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Università medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attività di ricerca svolte;

Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Parte I

Disposizioni comuni

Art. 1.  Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

Art. 2.  Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b)  «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c)  «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d)  «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.

e)  «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

f)  «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

g)  «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

h)  «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;

i)  «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

l)  «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

m)  «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

n)  «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;

o)  «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

p)  «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.

Art. 3.  Articolazione in fasi del corso-concorso

1.  I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:

a)  eventuale prova pre-selettiva;

b)  concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

c)  corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

Art. 4.  Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione

Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

Parte II

Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale

Art. 5.  Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale

1.  Il Bando specifica:

a)  i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;

b)  i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;

c)  il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

d)  le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;

e)  le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;

f)  le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

g)  le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;

h)  i documenti richiesti per l'assunzione.

 Art. 6.  Requisiti di ammissione

Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Art. 7.  Istanza di partecipazione al concorso

I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.

 Art. 8.  Prova preselettiva

Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.

 Art. 9.  Prove di esame

Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

Art. 10.  Prova scritta

1.  La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.

2.  I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a)  normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b)  modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c)  processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d)  organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e)  organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f)  valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g)  elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h)  contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i)  sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

3.  Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4.  Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.

 Art. 11.  Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.

Art. 12.  Valutazione delle prove e dei titoli

Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 13.  Predisposizione delle prove

1.  Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:

a)  dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;

b)  dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;

c)  dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

2.  Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.

3.  I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.

4.  Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

 Art. 14.  Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 15.  Commissione del concorso

La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

 Art. 16.  Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

1.  Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a)  avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b)  avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c)  essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d)  essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2.  I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a)  non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b)  non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c)  non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d)  non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Parte III

Corso di formazione dirigenziale e tirocinio

Art. 17.  Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1.  Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

2.  Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

3.  Il corso di formazione dirigenziale, che è parte integrante della procedura concorsuale ed è svolto presso le Università, si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:

  MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica. Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.

  MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

  MODULO FORMATIVO C) La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.

  MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

4.  Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione è rilasciata dall'Università presso la quale si svolge il corso di formazione.

5.  Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.

6.  Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.

7.  Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.

8.  Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.

9.  Allo scopo di assicurare l'unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Università si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.

10.  Le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

11.  Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Art. 18.  Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15. La composizione della commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

 Art. 19.  Graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.

Art. 20.  Vincitori

Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 Art. 21.  Riammissione al corso successivo

I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 22.  Disposizioni finanziarie

Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

 Art. 23.  Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Art. 24.  Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25.  Disposizioni transitorie

Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 26.  Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#articolo #candidato #concorso #comma #formazione #prova #corso #tirocinio #dirigente #commissione
istanza di accesso: sottoscrizione del solo avvocato - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 12/10/2017 n° 10317
Giurisprudenza
Qualora l’istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l’istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell’interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l’istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale.
Keywords
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Esito sfavorevole della prova del personale docente - Tribunale TRIESTE - Lavoro Sentenza 02/08/2017 n° 220
Giurisprudenza
In tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto, non sono configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova ovvero risulti il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo, comunque, sul lavoratore, l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo. Per quanto concerne il periodo di prova dei docenti l'art. 13 del D.M. 850/15 prevede che il comitato per la valutazione dei docenti esprima un parere obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato. Ai sensi del successivo art. 14, in caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento deve indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. (Nel caso di specie è stata affermata la legittimità del Decreto del Dirigente Scolastico, di mancato superamento del periodo di prova, che conteneva sia l’indicazione del servizio reso dalla docente, con riferimento a documentazione e a criticità emerse durante l’anno, che la motivazione del parere non favorevole del comitato con la conseguente previsione delle forme di supporto e di verifica. Il Tribunale ha quindi rilevato, la presenza degli elementi richiesti dall’art. 14 del D.M. 850/2015 , mentre non ha ravvisato violazioni dell’art. 13, il quale chiede un’apposita motivazione del dirigente solo nel caso in cui lo stesso si discosti dal parere del comitato. Sulla specificità del periodo di prova nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, si veda Corte di Cassazione 19 luglio 2017, n. 17771##377L).
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L'appropriazione indebita di somme comporta anche il risarcimento del "danno da disservizio" - Corte dei Conti MARCHE Sentenza 15/02/2018 n° 11
Giurisprudenza
Il dipendente pubblico il quale si sia reiteratamente e sistematicamente appropriato di somme riscosse a vario titolo per conto dell’amministrazione pubblica, omettendo di riversarle nelle casse dell’ente è responsabile avanti alla Corte dei Conti non solo del danno patrimoniale diretto derivante dall’illecita appropriazione di somme pubbliche, ma anche del c.d. “danno da disservizio” cagionato all’ente di appartenenza. Il c.d. “danno da disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione. In altri termini, può sussistere il danno da disservizio allorchè l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse: si tratta, quindi, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, che coincide con il maggiore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza. Il ristoro del danno da disservizio può essere quantificato con riferimento a quella parte della retribuzione corrisposta ai dipendenti dell’ente danneggiato che sono stati distolti dalle mansioni loro proprie per essere adibiti, seppur temporaneamente, ad attività “ultronee” consistenti, nella specie, nell’accertamento dell’ammanco subito e nella ricostruzione delle modalità attraverso cui il dipendente infedele si era impossessato indebitamente di significative somme di denaro di spettanza dell’ente.
Keywords
#responsabilità amministrativa#contante #inquilino #ente #danno #disservizio #erap #annotazione #locazione #utenza #somma
Il divieto di svolgimento di incarichi professionali non sia applica ai dipendenti in part time non superiore al 50% - Corte dei Conti LOMBARDIA Sentenza 18/01/2018 n° 4
Giurisprudenza
Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).
Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#incarico #docente #attività #autorizzazione #parttime #tempo #svolgere #procura #dlgs
Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio - Legge statale 07/08/1990 n° 241 n° 28
Normativa

1.  L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
« Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

Keywords
#accesso agli atti amministrativi#impiegato #estratto #notizia
Attività socialmente utili (decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 65
Normativa

1.  Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.

2.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.

3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.

4.  Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.

5.  L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

Keywords
#inps #finanziatore
Copie analogiche di documenti informatici - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 23
Normativa

1.  Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2.  Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis.  Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo. (1)

(1) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

Keywords
#copia #contrassegno #originale #documento #apporre #sottoscrizione #supporto #efficacia #pubblico #conformità
Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 25
Normativa

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2.  Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.
3.  Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.
4.  In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
5.  Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6.  Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7.  I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
a)  esecuzione di carotaggi;
b)  prospezioni geofisiche e geochimiche;
c)  saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. (1)
9.  La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a)  contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b)  contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c)  complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
10.  Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
11.  Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi,  che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico
sotteso alla realizzazione dell’opera (1).
14.  Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15.  Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.
16.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

(1) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 56/2017 a decorrere dal 20 maggio 2017.

Keywords
#soprintendente #bene #procedura #interesse #paesaggio #verifica #indagine #procedimento #rinvenimento #turismo
Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 22/06/2009 n° 122
Normativa

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

(G.U. 19 agosto 2009, n. 191)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

 

 

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

 

 

Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

 

 

Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 

 

Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.



Art. 8. Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.



Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.



Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.



Art. 12. Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Art. 13. Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

 

Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15. Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Keywords
#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#penultimo
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 n° 90
Normativa

1.  Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonché la relativa classificazione.
2.  Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresì all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3.  Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre società del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.
4.  L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato.
5.  I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6.  Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7.  I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente. (1)
8.  L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
9.  Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10.  Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#referenza #imprenditore #regia
Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (2) - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 21
Normativa

[1. (3)]
[2.  (3)]

2-bis.  Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. (4)

2-ter.   Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
[3.  (1)]
[4.  (1)]
5.  Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell’ art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, stante il disposto dell’ art. 66, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 179/2016.

(2) Rubrica così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(3) Comma abrogato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(4) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

Keywords
#firma #sottoscrivere #documento #dlgs #nullità #pena #comma #atto #decorrere #redigere
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 50
Normativa

1.  Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a)  accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b)  è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c)  è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d)  è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e)  riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f)  riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)  riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h)  promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)  formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l)  partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m)  fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n)  avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o)  può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3.  Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5.  I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
   

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#riconosciutegli #pregiudizio #integrità #tutelare
Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 17
Normativa

1.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: (1)

a)  coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b)  indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c)  indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d)  accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e)  analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f)  cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g)  indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h)  progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i)  promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j)  pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; (2)

j-bis)  pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). (3)
1-bis.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter.  Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

1-quater.  E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.(4)

1-quinquies.  AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies.   Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.(4)

1-septies.  I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. (5)

(1) Alinea così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(2) Lettera così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(3) Lettera inserita per effetto del d.lgs. 217/2017, a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(4) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

Keywords
#digitale #amministrazione #coordinamento #sistema #ufficio #difensore #transizione #fonia #pianificazione #gennaio
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 22
Normativa

1.  Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2.  L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3.  I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4.  I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6.  Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7.  Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. (1)

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.

Keywords
#maternità #indennità #mobilità #periodo #legge #luglio #computare #congedo #dicembre #comma
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 16/11/2016 n° 1190
Prassi, Circolari, Note

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.

Premessa

1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato
l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

2. L’Albo è composto da:
a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un
punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo.
L’Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.

5. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo.

1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la alutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
   1) contratti misti di appalto;
   2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
   3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l’eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all’art. 77, c. 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli
interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico.
4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:
a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

1.2 L’Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.

1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell’autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo,
sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.

1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non
determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.

2. Comprovata esperienza e professionalità

Sezione ordinaria
2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo
precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge
14 gennaio 2013, n. 4;

c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica
pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione;
e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

2.9 Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:
a) procedure di project financing;
b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)

e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
g) forniture di dispositivi medici.

Sezione speciale

2.10 Possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.

2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.

3. Requisiti di moralità e compatibilità

Condizioni di iscrizione
3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione
3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione
3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all’incarico, anche
l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione all’Albo

4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall’Autorità.

4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni. 

4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.

4.5 Fino alla piena interazione dell’Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.

L’aggiornamento dell’Albo
4.6 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

4.7 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello
predisposto dall’Autorità, del permanere dei requisiti.

4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.

4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

4.10 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

4.11 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. A tal fine provvede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

4.12L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.

Sanzioni
4.13 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui ai punti 3.6 e 3.7, determina l’impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.14Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.15 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste da parte dell’ANAC di informazioni comporta, le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. 

4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall’Albo.

5. Periodo transitorio
5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.


Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018
Il Segretario, Maria Esposito

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: controlli#appaltare #stazione #albo #commissario #gara #iscrizione #sottosezione #commissione #contratto #esperto
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 01/03/2018 n° 264
Prassi, Circolari, Note

Delibera numero 264 del 01 marzo 2018

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2018, n. 80

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, poi denominata Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC);

VISTO  il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza negli uffici giudiziari) e, in particolare, l’articolo 19, che ha disposto il trasferimento all’ANAC dei compiti e delle funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012 e all’articolo 48 del l. lgs. 33/2013;

VISTO l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, che sancisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le informazioni relative alla struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate e di trasmetterle, in formato digitale, all’Anac, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che istituisce, presso l’ANAC, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state attribuite all’ANAC, specifiche competenze in funzione di spending reviewe di vigilanza sulla spesa pubblica concernenti beni e servizi, rispettivamente disciplinate dall’art. 9 co. 1, 2, e 7 e dall’art. 10, co. 3 e 4, lettere a) e b), dello stesso testo normativo; 

VISTA la delibera ANAC del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative per la trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento, di cui all’art. 9, co. 7 del d.l. 66/2014 e allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 10 del medesimo testo normativo;

VISTO l’art. 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che abroga il  d.lgs. 163/2006 e il d.p.r. 207/2010 (recante il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione), secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 216 e dal medesimo art. 217 del  d.lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 62-bis, del d.lgs. 82/2005 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi Anac;

VISTO l’art. 60, co. 3-bis, del d.lgs. 82/2005 che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale;

VISTO l’art. 213, co. 8, del d.lgs. 50/2016 che attribuisce alla gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; 

VISTO l’art. 213, co. 9, del d.lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC il compito di definire le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio;

VISTO l’art. 213, co. 10, del d. lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 del suddetto decreto legislativo;

VISTA la Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 recante “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”

VISTO l’art. 216, co. 13, del d. lgs. 50/2016 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 81, co. 2, del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare l’art. 5, comma 2, sull’accesso generalizzato.

VISTO l’art. 50, co. 1, del d.lgs.  82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall’ordinamento; 

VISTO l’art. 60, co. 1 del d.lgs. 82/2005 che definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;

VISTO l’art. 60, co. 2, del d.lgs. 82/2005 che dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate; VISTO l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) recante principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;

VISTO l’art. 19 del d.lgs. 196/2003 recante principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari;

VISTO l’art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce che l'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario ed all’oggetto di fornitura;

VISTO l’art. 2, co. 5, del d.lgs. 82/2005  il quale riguardo alle finalità e all’ambito di applicazione  dello stesso d.lgs. 82/2005 prevede che sia applicata la disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante per Protezione dei dati personali  recante “ Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per Protezione dei dati personali  recante le “Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

VISTO il Regolamento ANAC del 31 maggio 2016 concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. (UE) 2016/679 RAVVISATA la necessità di regolamentare i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici , sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore;

RITENUTO di dare pubblicità ai dati personali per i quali è già previsto un regime di conoscibilità, eliminando gli indirizzi di posta elettronica in coerenza con il principio di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 del d.lgs. 196/03 e con il principio di “minimizzazione dei dati”  di cui all’art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali  Reg. (UE) 2016/679  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 77 del 15 febbraio 2018

ADOTTA

Il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”

Art. 1  Definizioni

Nel presente Regolamento si adottano, mutuando anche quanto previsto all’art. 4 del d. lgs. 196/2003 e s.m.i., le seguenti definizioni: per “dato accessibile”, si intende il dato reso conoscibile; per “trattamento”, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; per “dato personale”, si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;  per “dati giudiziari”, si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; per “dati sensibili” si intendono  i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per “dati identificativi”, si intendono  dati personali che permettono l’identificazione diretta dell'interessato; per “interessato”, si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; per “comunicazione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per “diffusione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per “banca dati”, si intende qui qualsiasi complesso organizzato di dati incluso il relativo sistema di gestione (Data Base Management System) che ne abilita il trattamento. 

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP). Restano esclusi dall’ambito applicativo del presente Regolamento:

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, già disciplinati dai regolamenti in uso presso l’Autorità; le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass per le finalità di cui all’art. 81 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 216, co. 13, del medesimo testo normativo; il diritti di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/03; le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Art. 3 Tipologie di dati resi accessibili

Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella BDNCP:

Dati identificativi delle stazioni appaltanti (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail); Dati identificativi delle SOA (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail); Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale dell’Operatore Economico cui appartiene il soggetto; Cognome; Nome); Dati identificativi degli operatori economici (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione); Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati; Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL); Dati relativi al Casellario Informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate ; Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti); Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto; Dati relativi allo stato avanzamento lavori; Dati relativi alle varianti; Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori; Dati relativi al collaudo; Dati relativi al subappalto; Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge. 66/2014; Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l’amministrazione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Amministrazione; Cognome; Nome;).

I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi accessibili così come ricevuti da parte del soggetto responsabile della comunicazione degli stessi all’ANAC.  L’ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano incompletezze o incoerenze, ne dà comunicazione al soggetto o all’Amministrazione che li ha trasmessi affinché provveda alle dovute modifiche o integrazioni.  I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente. L’ANAC è titolare del trattamento e garantisce i diritti dell’interessato che possono essere esercitati ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 Libera accessibilità ai dati

Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche.  I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013.  Sono escluse dall’accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore.

Art. 5  Accessibilità regolamentata ai dati

L’ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:

mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l’interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni; mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l’ANAC, valutate entro 30 giorni l’ammissibilità e le condizioni per la accessibilità ai dati richiesti, ne dà comunicazione al richiedente. Entro i 30 giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilità, l’ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessità dei dati.

Per l’accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d’intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell’ANAC o della parte interessata.  Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d’intesa o convenzione già esistente, l’accesso ai dati è autorizzato dal Consiglio o, in via d’urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica. Per l’accesso ai dati con le modalità di cui al presente articolo, di cui l’Autorità disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all’ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell’ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalità di trattamento dei dati. In relazione alla tipologia della richiesta, l’ANAC individuerà eventuali costi a carico del richiedente connessi all’erogazione del servizio. Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell’ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi del presente articolo sono adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 6 Richieste di accesso generalizzato

Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 sono, di norma, soddisfatte mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento. Nei rimanenti casi, si procede fornendo riscontro secondo le procedure stabilite nell’apposito regolamento interno dell’Autorità sull’accesso generalizzato.

Art. 7   Disposizioni transitorie

Fino al momento della completa disponibilità dei servizi di cui all’art. 4, le richieste riguardanti dati non già liberamente accessibili attraverso il portale dell’Autorità sono formulate utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione sul sito dell’ANAC.

Art. 8  Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 1 marzo 2018

Il Presidente  Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2018

Il Segretario, Maria Esposito

 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#privacy e trattamento dei dati personali#accesso civico#dato #dlgs #accesso #banca #amministrazione #informazione #contratto #regolamento #accessibilità #modalità
Formazione di documenti informatici - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 40
Normativa

1.  Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
[2.  (1)]
[3.  (2)]
[4.  (2)]
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, stante il disposto dell’ art. 66, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 179/2016.

Keywords
#atto e documento amministrativo#amministrazione digitale#dlgs #documento #comma #formazione #originale #abrogare #albo #formare
Tenuta della documentazione - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 n° 53
Normativa

1.  E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2.  Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a)  l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b)  la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c)  le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d)  le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e)  sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f)  le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g)  sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3.  Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su varie sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4.  La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5.  Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.  Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
 

Keywords
#sicurezza sul lavoro (in generale)#memorizzazione #memoria #memorizzare #password #implementare #stampa #esercente
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PARTE QUARTA
IVA e bollo su fatture e ricevute (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge ...
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PARTE QUARTA
Imposta di bollo sui documenti (DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n. 359/92 - Legge n. 662/96) ...
Pagina: 1104
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#bollo #imposta #dpr #certificato #fattura #documento #tab #mandato #dichiarazione #amministrazione
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FatturaPA esente IVA: è soggetta all'imposta di bollo?

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