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Cosa succede se un genitore non firma il patto di corresponsabilità?

 17/09/2020
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Rapporti scuola/famiglia: comunicazioni alle famiglie

#pbb #patto #succedere #culpa #educare #editare #genitore #monografia #firmare #rifiuto #inibire
Domanda
Cosa succede se un genitore non firma il patto di corresponsabilità?
Risposta
Non succede nulla di significativo, almeno nell'immediato.
Ci sono alcune scuole che rifiutano l'iscrizione in caso di mancata firma del patto; si può anche provare ad adottare questa linea "dura", ma non esiste alcuna sentenza di rilievo o norma che dica con certezza che questo si possa fare e quindi si rischia di andare incontro ad un contenzioso quasi certamente perdente.
In sostanza, la mancata accettazione del patto, a nostro parere, non è idonea a inibire la frequenza scolastica o a pregiudicare il trattamento dello studente.
Ciò premesso, vale la pena di ricordare che il patto ha natura contrattuale e, quindi, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti (più specificamente dei genitori, posto che il documento è predisposto unilateralmente dalla scuola).
Tuttavia, il rifiuto genitoriale rileva ad altri fini, aggravando la presunzione di culpa in educando qualora lo studente risultasse autore di condotte devianti, le cui conseguenze dannose non siano, in tutto o in parte, riconducibili a una carente vigilanza.
In questa prospettiva, il suddetto rifiuto può essere valorizzato, unitamente a altre circostanze e, ovviamente, alla luce della fattispecie concreta, come elemento indiziario di culpa in educando da parte dei genitori.
Diversa è ovviamente la natura del regolamento di disciplina della scuola, atto di diritto pubblico e espressione del potere autoritativo della scuola, le cui disposizioni (ovviamente sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza) vanno assolutamente rispettate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla monografia, edita da Spaggiari, "Il Diritto per il Dirigente Scolastico", Vol. I, pagg. 474 e ss.
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Approfondimenti

Autorizzazione dello studente minorenne al ritorno a casa in autonomia - Tribunale TRIESTE - Civile Sentenza 24/06/2013 n° 530
Giurisprudenza
La richiesta dei genitori a che il figlio minorenne possa ritornare a casa “in autonomia”, versando costoro “nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne” deve ritenersi legittima; parimenti legittima è la conseguente decisione genitoriale di non recarsi mai, nei corso dell’anno scolastico, a prelevare il figlio minorenne. La richiesta genitoriale e il successivo provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico fanno venire meno il nesso causale tra l’infortunio occorso al minore nel tragitto dalla scuola alla propria abitazione e la pretesa culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Il nesso causale è insussistente anche nell’ipotesi di uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata ai genitori, quando, alla luce di un ragionevole giudizio prognostico, si debba escludere che gli stessi, ove informati, si sarebbero recati a prelevare da scuola il figlio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria intentata dai genitori nei confronti dell’amministrazione scolastica in relazione al decesso di uno studente di quindici anni che, al termine delle lezioni, si era allontanato dalla scuola “in autonomia” sulla base di una preventiva autorizzazione resa dal dirigente scolastico e sollecitata dai genitori medesimi, che avevano, tra le altre cose, dichiarato di ritenere lo studente sufficientemente maturo per affrontare il tragitto -già percorso in andata senza accompagnatore- e di averlo preventivamente istruito allo scopo. I genitori avevano altresì lamentato di non essere stati preventivamente informati che, nel giorno in questione, le lezioni sarebbero terminate in anticipo rispetto all’orario ordinario. Il Tribunale ha respinto tale rilievo accertando in fatto che l’informativa era effettivamente stata resa e osservando in diritto che, nell’inconcessa ipotesi, sarebbe comunque mancato il nesso causale tra la pretesa violazione della scuola e l’evento. La sentenza è stata successivamente confermata con la sentenza 25 novembre 2014, n.678, della Corte d’Appello di Trieste, definitiva per mancata impugnazione).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#genitore #libretto #prof #lezione #uscita #lunedì #alunno #scuola #circolare
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 21/09/2000 n° 12501
Giurisprudenza
Nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di "culpa in educando" ai sensi dell’art. 2048, comma 1, cod. civ., sia il Ministero dell’istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando" ai sensi dell’art. 2048, comma 2, cod. civ. Ai sensi dell’art. 61, Legge 11 luglio 1980 n. 312, è invece esclusa la legittimazione passiva degli insegnanti statali (tenuti alla vigilanza al momento in cui si è verificato l’infortunio) i quali pertanto non possono essere convenuti in giudizio in tali casi, essendo il Ministero dell’istruzione l’unico soggetto legittimato passivo. I convenuti rispondono in via solidale ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. del fatto illecito del minore; pertanto, una volta accertata la responsabilità dei genitori, è irrilevante, rispetto all’azione risarcitoria esercitata dai danneggiati, l’accertamento dell’eventuale concorrente responsabilità dell’insegnante (e quindi del Ministero), che assume rilievo soltanto nei rapporti interni tra i convenuti, ai fini dell'azione di regresso (nel caso concreto il genitore, convenuto in giudizio dai danneggiati, non ha esercitato l’azione di regresso nei confronti del Ministero dell’istruzione).
Keywords
#infortunio scolastico#responsabilità civile#scagliare #sconsideratezza #impartitagli #abituale #chiesta #tenda
Tribunale TERAMO Sentenza 16/01/2012 n° 18
Giurisprudenza
I genitori di un minore naturalmente capace possono andare esenti da culpa in educando per i fatti illeciti commessi dal proprio figlio dimostrando di avere adempiuto all’onere educativo loro imposto dall’art. 147 c.c., che consiste non soltanto nella indicazione di regole, conoscenze, moduli di comportamento consoni alle proprie condizioni economico-sociali, ma anche nell’avere effettivamente e concretamente esercitato una attività di controllo per accertare che tutte le regole di educazione impartite siano state assimilate dal minore. Nel caso di specie, l’aver posto in essere da parte del minore, nei confronti di una coetanea, una condotta diffamatoria persistente e continuata per giorni attraverso la creazione di un gruppo sul social network Facebook contenente messaggi offensivi, dimostra l’inadempimento da parte dei genitori al dovere di verifica dell’effettiva assimilazione dell’educazione impartita e al dovere di controllo della corrispondenza concreta tra i principi inculcati ed i comportamenti posti in essere dal minore.
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#responsabilità civile#studenti: bullismo e cyberbullismo#rissa #amica #inculcare #nrr #assimilazione #esondazione #approssimare #tagging #persistenza #baruffa
Corte di Cassazione - Sezione Terza Sentenza 10/08/2004 n° 15419
Giurisprudenza
In relazione alla colpa in educando, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., al danneggiato è sufficiente provare il fatto illecito commesso dal minore e il danno subito, senza dover dimostrare anche la colpa dei genitori; questi ultimi, invece, per potersi sottrarre alla responsabilità, devono provare di non aver potuto impedire il fatto. I genitori, quindi, devono dimostrare di aver impartito una idonea educazione ai propri figli, nell’osservanza dei precetti contenuti nell’art. 147 cod. civ. Le modalità stesse del fatto illecito possono dimostrare l’esistenza di un deficit educativo. Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art. 147 cod. civ. Ciò significa che le particolari modalità del fatto possono consentire di dedurre l'inadeguatezza dell'educazione impartita (nel caso di specie, un minore, in riscontrato stato di ebbrezza, alla guida di un ciclomotore investiva un soggetto cagionandone la morte).
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#infortunio scolastico#responsabilità civile#ciclomotore #ebbrezza #trenta #perdono
Scuola paritaria e “bocciatura”: no alla legittimazione in giudizio del MIUR - T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 22/01/2018 n° 98
Giurisprudenza
L’Amministrazione statale non ha legittimazione passiva nel giudizio avverso la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente frequentante una scuola media paritaria, in quanto il ricorso non è azionato contro atti emanati dalla PA stessa, ma contro atti relativi alla gestione dell’offerta formativa, rispetto ai quali il MIUR non esercita alcuna funzione di controllo. E’ legittima la bocciatura di uno studente di seconda media, affetto da DSA, che aveva riportato quattro insufficienze, in quanto la valutazione negativa trova giustificazione esclusivamente nel mancato impegno profuso dal discente nello studio. I DSA, infatti, incidono sulle modalità di apprendimento, che devono essere, pertanto, facilitate attraverso strumenti alternativi, senza, però, che questo significhi un’esenzione dall’impegno nello studio. La ratio delle misure dispensative/compensative risiede proprio nel facilitare l’apprendimento, colmando le abilità ridotte a causa del disturbo, ma non nell’escluderlo. Nel caso di specie, peraltro, è dimostrato che la scuola ha adempiuto gli oneri su di essa gravanti, avendo tempestivamente adottato tutti gli strumenti necessari per favorire l’apprendimento, con la conseguenza che la bocciatura è da ascrivere al mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello studente. In un simile quadro, quindi, la scelta di ripetere l’anno scolastico si mostra opportuna, oltre che legittima, posto che consentirà al discente di colmare le lacune, che altrimenti sarebbe per lui ancora più gravoso recuperare.
Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#apprendimento #classe #disturbo #alunno #dsa #obiettivo #misura #scuola #ricorso #impegno
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Sentenza 06/09/2017 n° 380
Giurisprudenza
Al dovere della p.a. di comportarsi secondo buona fede e correttezza, non corrisponde alcun obbligo di provvedere su istanza dell'interessato al riesame di un provvedimento edilizio, divenuto oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sull'impugnazione del diniego di concessione edilizia. L'omissione dell'amministrazione può assumere rilevanza come ipotesi di silenzio rifiuto solo ove sussista l'obbligo di provvedere, mancante tuttavia allorché l'istanza del privato sia volta a imporre il riesame di vicende su cui la stessa amministrazione è già intervenuta con determinazioni ormai inoppugnabili. Il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento silenzioso tenuto violi l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza del privato, titolare di una posizione qualificata che ne legittimi l'istanza, mentre le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della stessa amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza”; e che “pertanto, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione comunale di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento di una determinazione, non essendo coercibile ‘ab extra’ l'attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto. (La fattispecie riguarda atto di competenza comunale, ma il principio ha carattere generale. Conforme, recentemente, il Consiglio di Stato##117L).
Keywords
#autotutela#procedimento amministrativo#soprintendenza #demolizione #inedificabilità #autostrada #mare #paesaggio #condono #fabbricato #sezi #battigia
L'accettazione della supplenza, da parte dei docenti individuati, non può essere subordinata a condizioni o riserve - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 13/03/2018 n° 6050
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13.6.2007, n. 131 il docente, una volta accettata la supplenza, ha l'obbligo di prendere immediato servizio presso la scuola di destinazione, allo scopo di consentire il rapido svolgimento delle procedure di copertura dei posti ed il regolare avvio dell'anno scolastico. Infatti, la normativa regolamentare, proprio perché finalizzata a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti, non ammette che l'accettazione della supplenza possa essere subordinata a condizioni o a riserve ed in tal senso deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 3 del suddetto D.M. nella parte in cui richiama «l'accettazione in forma scritta e priva di riserve» e dalla stessa fa derivare la definitività delle operazioni di conferimento. Pertanto, la riserva risulta essere logicamente incompatibile con un sistema nel quale sono tutti predeterminati dalla fonte regolamentare i casi in cui è consentito al docente di rinunciare o di non accettare l'incarico senza subire conseguenze pregiudizievoli, casi che pacificamente non ricorrono nella fattispecie. In tal senso il comma 4 dell'art. 8, deve essere interpretato tenendo conto della giuridica impossibilità di condizionare l'accettazione, sicché «i giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione» vanno ravvisati solo in presenza di circostanze oggettive che prescindono dalla volontà del docente, perché altrimenti si finirebbe per introdurre per altra via la possibilità di un'accettazione condizionata e ne risulterebbe compromessa l'intera funzionalità del sistema. Inoltre, la giuridica impossibilità per il supplente di condizionare l'accettazione o la rinuncia, non può essere ritenuta lesiva del diritto di difesa del docente che sia stato illegittimamente estromesso dal conferimento di altro incarico, perché resta impregiudicata la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere, in caso di fondatezza dell'azione, il risarcimento del danno ed il riconoscimento a fini giuridici dell'incarico illegittimamente non attribuito. ( Nel caso di specie una docente aveva scelto autonomamente di rinunciare alla supplenza conferita da un Istituto Tecnico confidando nel buon esito di altra iniziativa giudiziaria sebbene, come ribadito dalla Cassazione, il provvedimento cautelare emesso in fase sommaria ed inaudita altera parte non fosse idoneo a far sorgere alcuna legittima aspettativa, in quanto la sua efficacia risulta per legge temporalmente limitata al breve arco temporale compreso fra l'adozione del decreto e l'udienza prevista dall'art. 669 sexies cod.proc. civ.)
Keywords
#personale docente#accettazione #supplenza #docente #accettare #rinunciare #civ #rinuncia #conferimento #altera #proposta
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/03/2000 n° 5845
Giurisprudenza
Non sussiste alcuna violazione del diritto alla privacy di studenti e genitori nel caso in cui un’istanza di accesso agli atti abbia ad oggetto segnalazioni sul docente-istante contenute nel verbale ispettivo in cui i nominativi dei suddetti soggetti siano oscurati. L’interesse del docente-istante a conoscere il contenuto del verbale ispettivo che lo riguarda, non è pregiudicato dalla mancata adozione di provvedimenti nei suo confronti a seguito dell’ispezione. Permane infatti l’interesse alla verifica della correttezza dell’azione amministrativa avente ad oggetto la sfera giuridica del docente. Non è seriamente contestabile il carattere qualificato e differenziato dell’interesse del docente coinvolto da un’indagine ispettiva a conoscerne l’esito al pari dell’oggetto preciso dell’accertamento disposto nei suoi riguardi.
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#privacy e trattamento dei dati personali#docenteistante #riposta #limitata #mascheratura #intaccare
Il servizio presso scuole paritarie non può essere valutato nella ricostruzione di carriera - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 20/07/2017 n° 773
Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
Il disabile grave ha diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 05/04/2018 n° 3790
Giurisprudenza
In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.
Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #omissis #alunno #disabile #sent #minore #masaracchia #handicap #disabilità #attivazione
Carriera scolastica: i genitori, anche separati, hanno diritto di accesso ai relativi atti - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 19/06/2018 n° 6849
Giurisprudenza
Va affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle). Va altresì affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrare copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli. Non ricorre nel caso la fattispecie di esclusione al diritto di accesso prevista dall'art. 24 L. n. 241/1990 relativa ai “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi”, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo, ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Né alla richiesta può essere opposta la norma generale in ossequio alla quale “non sono ammissibili istanza di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, posto che detta norma esclude che l’azione di accesso possa rivestire i connotati della actio popularis, disancorata al radicamento di un interesse personale e qualificato dell’istante, avendo il ricorrente domandato l’accesso dei compiti e delle relative annotazioni riguardanti il figlia minore. (Afferma in particolare il T.A.R.: "Non va al riguardo obliterato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. More solito gli stessi docenti privati di recupero domandano di poter visionare i compiti svolti dall’allievo al fine di appurare quali siano le faglie nella preparazione relativa alle singole materie di studio. [....]. Si è invero condivisibilmente affermato che “La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta - o meno - preiscrizione all'anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata (T.A.R. Lazio – Latina, 9.7.2002 n. 753).”)
Keywords
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Osservazione psicologica a scuola e consenso dei genitori - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 05/09/2017 n° 40291
Giurisprudenza
L'assenza di un esplicito consenso da parte dei genitori di un minore, che sia stato oggetto di "osservazione" in classe da parte di uno psicologo a ciò incaricato dalla scuola, integra una compressione della loro libertà di autodeterminazione astrattamente rilevante in relazione al reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Costituisce atto pubblico la relazione predisposta dallo psicologo di un istituto scolastico qualora abbia compiti di non esclusivo supporto tecnico ai docenti ma di diretta osservazione e valutazione degli alunni trattandosi di un soggetto che svolge una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi: ne consegue che la omessa protocollazione agli atti dell'ente di tale documento integra la condotta del reato di soppressione, distruzione, occultamento di atto pubblico (art. 490 c.p.) Con riferimento al primo principio, nel rimettere il caso al giudice del merito, afferma la Corte di Cassazione: "Se nella prima ipotesi, in cui la psicologa avrebbe avuto il ruolo di "consulente" della maestra per suggerirle indirizzi didattici, non involgendo, quindi, in alcun modo i comportamenti degli alunni, si potrebbe escludere che l'attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori, non altrettanto può dirsi se oggetto dell'osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche. In questo secondo caso, a prescindere dal fatto che siano stati o meno somministrati test o che le lezioni siano state specificamente modulate, non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso").
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#reato#gup #psicologa #psicologo #maestra #bernardi #fumare #cartellina #contestatagli #investigare #martinelli
T.A.R. MOLISE - Sezione Prima Sentenza 22/06/2012 n° 289
Giurisprudenza
Mentre l'insegnamento della religione cattolica ha carattere di obbligo da parte dello Stato Italiano nei confronti della Santa Sede, la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati; con la conseguenza che residua, per chi non intenda avvalersi dell'indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente da parte dell'interessato o di chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l'allontanamento dalla scuola. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto di scelta, ma ciò non toglie che tale scelta sia in ogni momento revocabile, essendo la libertà religiosa (art. 19 Cost.) e quella di pensiero (art. 21 Cost.) diritti assoluti e indisponibili della persona. Ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte debbano essere raccolte prima dell’inizio dell’anno accademico, l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Nel caso concreto, il dirigente scolastico aveva autoannullato un proprio precedente atto amministrativo di esonero di due fratelli (frequentanti un istituto di istruzione secondaria di secondo grado) dall’insegnamento della religione cattolica, ritenendo che il genitore, dopo aver espresso il proprio consenso a tale insegnamento all’atto dell’iscrizione dei figli, non potesse in seguito modificare la propria scelta iniziale. (La sentenza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4634/2018).
Keywords
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La scuola on demand: se i genitori vogliono che il figlio ripeta l’anno.... - T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 19/10/2017 n° 792
Giurisprudenza
E’ legittimo il verbale dello scrutinio di un Istituto scolastico, nella parte in cui si è deliberata l’ammissione un’alunna alla classe successiva (nella specie, alla seconda elementare), a nulla rilevando che i genitori abbiano chiesto la sua bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti privati, che avevano in osservazione la bambina da non più di due mesi. Infatti la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale, e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità, possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. (Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente da centri specialistici pubblici o accreditati -che la famiglia aveva ottenuto soltanto al termine delle lezioni e dopo il giudizio di ammissione- la scuola, a fronte delle difficoltà della bambina riscontrate nel corso dell’anno, ha individuato quest’ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017). Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall’altro, evidenzia la mera eventualità, peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione. Nella fattispecie concreta, si è pertanto affermato che la scuola non è comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che nella specie il giudizio di ammissione non fosse stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all’alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso dell’intero anno scolastico e riguardanti l’alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.).
Keywords
#istruzione primaria#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunna #strategia #bambina #marca #scuola #specialista #pdp #ammissione #datare #piano
T.A.R. BASILICATA - Sezione Prima Sentenza 26/09/2016 n° 923
Giurisprudenza
L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola ed anche la non tempestiva informazione ai genitori sull’andamento scolastico dei propri figli non incidono sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità per poter affrontare senza traumi i più impegnativi studi della classe superiore.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#dlgvo #mastrantuono #trauma #glinni #genitrice #formulario #deglutizione #xviii #latino #sportivo
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 16/01/2017 n° 20
Giurisprudenza
L'obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato: con l’art. 1 del D.P.R. n. 355 del 1999 non è stata eliminata l'obbligatorietà dei vaccini, essendosi solo eliminate le conseguenze negative per quanto riguarda l'iscrizione dei figli alla scuola dell'obbligo per i genitori che decidano di non vaccinare gli stessi. 
Si tratta di disposizione eccezionale rispetto alla quale non è quindi consentito né il ricorso all'analogia né all'interpretazione estensiva. Non è sufficiente affermare che allo stato il rischio da vaccinazione risulta superiore a quello di contrarre le malattie oggetto delle vaccinazioni, se non tiene conto che ciò può essere vero solamente in presenza di una rilevante percentuale della popolazione che si vaccina. L'interesse tutelato dall'opzione di non vaccinare i figli è evidentemente quello individuale, condizionato nella sua stessa esistenza dalla scelta opposta della maggior parte degli altri genitori. Ciò implica, con un elementare ragionamento a contrario, che la scelta dell'ente pubblico, nel caso il Comune, cui spetta ovviamente la cura del pubblico interesse, non possa che essere diversa, vale a dire a favore della vaccinazione.
 Spetta al Comune regolamentare i servizi erogati, in particolare nel caso gli asili per l'infanzia. Poiché al Comune spetta la gestione degli asili comunali, allo stesso spetta il potere di regolamentarne l'accesso.
Al Comune spetta altresì la tutela della salute della collettività, che deve per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui, tanto più che quest'ultima, come sopra ampiamente spiegato, risulta perlomeno dubbia e comunque sempre caducabile. (La vicenda giudiziaria riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e la delibera del Comune di Trieste che, modificando il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia, ha posto quale requisito per l'accesso a detti servizi comunali l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Le vaccinazioni obbligatorie sono: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatitevirale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).
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#enti locali#genitori: responsabilità genitoriale#studenti: iscrizioni#cio #zuballi #anchessa #disquisizione #parcellizzata #pargolo #preannunciare
Il giudice non può sostituirsi alla amministrazione nelle scelte contenute nel PDP - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 05/01/2018 n° 67
Giurisprudenza
Il Giudice Amministrativo non può spingersi fino a censurare le scelte compiute nella predisposizione del PDP, in quanto si tratta di scelte di merito della scuola rispetto alle quali il GA non ha sindacato pieno né la normativa di riferimento fissa i contenuti necessari e una modalità di stesura obbligatoria del PDP. E’ legittima la bocciatura di uno studente affetto da DSA che abbia riportato 6 insufficienze e la votazione di 6 in condotta, in quanto è dimostrato che il PDP era stato tempestivamente adottato e condiviso con i genitori, mentre il suo aggiornamento era stato ritardato per mancata disponibilità della famiglia, ed in quanto i genitori non potevano dirsi non informati del rischio di non ammissione alla classe successiva, in considerazione degli esiti già preoccupanti dello scrutinio del I quadrimestre.
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#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pdp #quadrimestre #predisposizione #classe #scrutinio #genitore #studente #stesura #ammissione
T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sezione Seconda Sentenza 09/11/2007 n° 1936
Giurisprudenza
L’occupazione dei locali della scuola da parte di alcuni studenti può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto e punito dall’art. 340 c.p., trattandosi quest’ultima di fattispecie criminosa integrata anche dall’alterazione dell’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, seppure in maniera temporanea e marginale. Ne consegue che l’occupazione in questione può essere valutata anche come violazione dei doveri dello studente, contemplati dall’art. 3 commi 2 e 5 del D.P.R. 249/1998 e, come tale, rilevare quale illecito amministrativo-disciplinare. Il voto negativo in condotta non può essere considerato come una misura di carattere disciplinare e divenire di per sè una sanzione “atipica”, irrogata ignorando le norme procedimentali a garanzia degli incolpati. Al contrario, il voto in condotta, esprimendo la valutazione complessiva dello studente, soprattutto con riguardo alla maturità della sua personalità, al suo comportamento verso la comunità scolastica e al rispetto delle regole del vivere civile, se negativo, deve rappresentare la risultante di precedenti misure sanzionatorie, irrogate nel rispetto delle regole del procedimento disciplinare. In tal modo è possibile rendere verificabile il giudizio sulla condotta dello studente e consentire a costui di rendere le opportune controdeduzioni e di migliorare il proprio comportamento nel corso dell’anno scolastico. E’ illegittima l’attribuzione di un voto negativo in condotta assegnato con riguardo ad un unico episodio (l’occupazione, nel caso di specie). (Per le motivazioni sopra riportate, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che l’Amministrazione scolastica sia incorsa nell’eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica e nella violazione dell’art. 4 D.P.R. 249/1998 ed ha annullato i provvedimenti con cui veniva assegnato il voto di 6 in condotta ad alcuni studenti promotori dell’occupazione dei locali scolastici. Circa la qualificazione penale dell’occupazione studentesca si veda anche Cass. Pen. 22 febbraio 2000 n. 1044. Sulla natura del voto in condotta TAR Puglia - Lecce sez. I sent. 25 luglio 1991 n. 475. Sulla sufficienza anche di un solo episodio riprovevole per l’assegnazione di un voto negativo in condotta TAR Calabria - Reggio Calabria sent. 629/2009.)
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T.A.R. SICILIA - PALERMO - Sezione Seconda Sentenza 09/11/2016 n° 2571
Giurisprudenza
L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità. (Ad ulteriore supporto della infondatezza del ricorso il Tar Sicilia, richiamando l’ampia motivazione del giudizio di non ammissione, non smentita in punto di fatto, sottolinea che lo studente aveva riportato numerose insufficienze, di cui alcune estremamente gravi, si era sottratto alle verifiche programmate durante l’anno ed aveva dimostrato scarsa attenzione nelle attività didattiche proposte.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#lege
T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda Sentenza 28/10/2010 n° 4459
Giurisprudenza
Ferma la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità di irrogare una certa sanzione, il cinque in condotta assegnato nello scrutinio finale è motivato dal fondato giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente. Né su tale valutazione può incidere la circostanza che, all’epoca della commissione dei fatti, nessun adulto fosse presente, in quanto ciò non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omessa vigilanza e, comunque, non esclude che la responsabilità del discente sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria. Peraltro, a tale ultimo proposito, lo studente ricorrente nei propri scritti non ha mai negato la propria partecipazione ai fatti addebitatigli, con ciò affievolendo l’onere probatorio della scuola, che, dunque, può ritenersi soddisfatto pur in mancanza di una testimonianza di una persona adulta. (I fatti di causa riguardano un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno della scuola durante l’ultimo giorno di lezioni. Il Giudice amministrativo sottolinea tale circostanza per affermare che il provvedimento in questione è stato emanato anche in considerazione dell’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico e sottolinea che, nel caso di specie, il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente si fonda sulla eloquente documentazione fotografica, sulla mancata smentita della partecipazione ai fatti dello studente, già reo confesso di precedenti atti di danneggiamento, e sul comportamento complessivo tenuto dallo studente stesso, più volte destinatario di richiami nel corso dell’anno scolastico.)
Keywords
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Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 310
Normativa

1.  Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2.  All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3.  Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
4.  Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#coscienza #ratificare
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Opposizione da parte di un genitore al trattamento dei dati personali suoi e del figlio studente 30/12/2014 n° 628
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 30 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 628 del 30 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 ottobre 2014 da XY, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, nei confronti dell'Istituto Comprensivo XX di Bassano del Grappa con il quale il ricorrente, con riferimento ad una denuncia penale depositata dal citato istituto scolastico nei suoi confronti, contenente dati personali di carattere sensibile relativi al proprio figlio minore, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003,  Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati medesimi; il ricorrente inoltre, ritenendo illecita la comunicazione dei predetti dati alla stazione dei carabinieri di Bassano e alla procura della Repubblica di Vicenza, ne ha chiesto il blocco o la cancellazione (con relativa attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 28 novembre 2014 con cui, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 ottobre 2014 con la quale l'istituto scolastico resistente ha in primo luogo rappresentato che a seguito della irrogazione, da parte del Consiglio di classe nel gennaio 2014, della sanzione  disciplinare della sospensione di due giorni nei confronti dell'alunno (…), figlio minore del ricorrente, quest'ultimo si è attivato al fine "di eludere l'esecuzione della sanzione, intasando l'ufficio scolastico con le più disparate richieste di documenti, informazioni, incontri, ecc.";  la resistente ha quindi affermato che i documenti allegati alla denuncia del 14.5.2014 (ovvero la relazione del 7.4.2014 del Consiglio di classe, la relazione del 13.4.2014 della psicologa della scuola (…)", erano "essenziali ed indispensabili per la conoscenza dei fatti denunciati da parte dell'autorità giudiziaria, destinataria dell'esposto", esposto che peraltro "non riguardò minimamente l'alunno (…), ma il comportamento dei Sig.ri (…), gravemente illecito e penalmente rilevante (…), rispetto al quale si pronuncerà l'autorità giudiziaria;

VISTA la nota del 20 ottobre 2014 con cui il ricorrente, nel sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il proprio figlio ha "regolarmente scontato i due giorni di sospensione", ha altresì eccepito l'assoluta eccedenza e non pertinenza dei dati sensibili relativi al proprio figlio prodotti in allegato alla denuncia in questione, denuncia che, per stessa ammissione della resistente, non riguardava il minore bensì la condotta dei relativi genitori;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui l'istituto scolastico resistente, nel ribadire che i coniugi XY hanno sostanzialmente "eluso l'esecuzione della sanzione nei tempi come stabiliti e previsti dal Consiglio di classe, richiedendo l'inoltro per raccomandata del provvedimento già di loro conoscenza, così da consentire all'alunno, che avrebbe dovuto restare sospeso nei giorni 27 e 28 gennaio 2014, di presentarsi comunque a scuola come se nulla fosse accaduto", ha evidenziato la complessità dei rapporti scuola-famiglia anche allegando copia di un atto di citazione presentato nei confronti dei predetti coniugi dinanzi al giudice di pace;

VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha eccepito che i documenti prodotti, a suffragio delle proprie ragioni, dall'istituto scolastico resistente, quale ad esempio "la copia in forma integrale della sanzione disciplinare irrogata all'alunno", sono irrilevanti, nonché eccedenti rispetto alla questione esposta con il ricorso innanzi all'Autorità; l'interessato ha rilevato come tale condotta confermi l'illiceità del trattamento posto in essere dalla Dirigente scolastica già con la querela proposta nei confronti dei genitori dell'alunno  e rispetto alla quale la comunicazione di dati sensibili del minore, quali l'origine etnica, o dei fatti disciplinarmente rilevanti che lo hanno coinvolto, non producono alcun effetto "né sulla proponibilità, né sull'esito";  

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, l'istituto scolastico resistente ha effettuato un trattamento di dati sensibili del minore ai fini dell'esercizio di un'azione giudiziaria nei confronti dei genitori dello stesso;

RILEVATO che il trattamento dei dati sensibili da parte delle istituzioni scolastiche deve aver luogo nel rispetto dei princìpi generali di cui agli artt. 20 e 22 del Codice e che alla luce di quanto previsto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 ("Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"- scheda n. 7) – che, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71 del Codice (attività sanzionatorie e di tutela) fa espresso riferimento, tra le operazioni di trattamento,  alla gestione del contenzioso nei rapporti scuola-famiglie ("tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc) con gli alunni e con le loro famiglie e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), l'istituto scolastico resistente può trattare lecitamente tali tipi di dati, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali;

RITENUTO quindi che l'istituto scolastico resistente, alla luce delle citate disposizioni, può trattare lecitamente i dati sensibili degli alunni e dei loro familiari, limitatamente alle operazioni strettamente indispensabili per svolgere le pertinenti funzioni istituzionali e che pertanto, nel caso in esame, la lamentata comunicazione dei dati personali del minore alle autorità di pubblica sicurezza e all'autorità giudiziaria non risulta effettuata in violazione di legge; ritenuto che deve quindi essere dichiarata infondata la richiesta di blocco e/o di cancellazione dei dati medesimi;

RILEVATO comunque che ai sensi dell'art. 160 comma 6 del Codice, ogni valutazione sull'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente all'autorità giudiziaria adita alla quale potrà essere eventualmente rivolta un'apposita istanza mirata ad espungere dal fascicolo giudiziario i dati del minore che siano ritenuti non strettamente indispensabili alla valutazione degli atti di causa;   

RITENUTO infine che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di blocco e/ di cancellazione dei dati personali del minore;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 30 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#cancellazione #citazione #eccepire #compensare #psicologa #intasare #grappa #scontare #utilizzabilità #espungere
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Accesso ex art 7 Codice privacy a dati personali di uno studente da parte del genitore 20/10/2016 n° 432
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 giugno 2016 da XY, in qualità di esercente la patria potestà del figlio minore, nei confronti dell'Istituto Comprensivo XX di YY (di seguito, l'Istituto), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l'indicazione, l'estrazione e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti al minore "limitatamente agli anni scolastici dal 2012/13 al 2016/17, con esclusione di quelli ufficialmente apposti sui documenti di valutazione (c.d. pagelle)", con particolare riferimento:

- ai dati personali del minore;

- ai dati di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o altri apprezzamenti di tipo soggettivo;

- all'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni assunte o in via di assunzione da parte del titolare o del responsabile;

- alle informazioni personali connesse alle segnalazioni pervenute all'istituto comprensivo a decorrere dall'anno 2009, circa situazioni di malessere, difficoltà di relazione, di apprendimento, di studio o di sviluppo psico-fisico, segnalazioni di terzi o di genitori, compreso quanto eventualmente verbalizzato in atti a carattere ufficiali e non ufficiale;

- alle informazioni connesse a segnalazioni effettuate da genitori e insegnanti nel corso dell'anno 2014-2015, nonché, a decorrere dall'anno 2016, circa comportamenti aggressivi, percosse o lesioni sofferte dal proprio figlio e le azioni o valutazioni dell'istituto in tali circostanze;

- alle misure di sicurezza adottate per garantire che anche solo il nome, ovvero i dati personali dell'interessato vengano trattati o trasposti o trascritti su supporti digitali o cartacei al di fuori dell'ambito del titolare del trattamento;

PRESO ATTO che, oltre a chiedere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento, il ricorrente ha dichiarato che:

- il minore, che ha frequentato e attualmente frequenta la scuola elementare e media presso l'Istituto resistente, sarebbe stato vittima di atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni compagni di scuola;

- lo stesso si è rivolto all'Istituto anche per esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al minore, ma di avere ricevuto solo un riscontro parziale alle proprie richieste, ritenendo, infatti, che parte resistente sia in possesso di ulteriori informazioni;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 23 settembre 2016 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 luglio 2016 con la quale l'Istituto resistente, nel dichiarare di aver trasmesso, in riscontro all'interpello e al presente ricorso, tutte le informazioni di cui è in possesso, nonché la relativa documentazione,  ha altresì affermato:

- di avere fornito copia dell'informativa sottoscritta da uno dei genitori al momento dell'iscrizione nella scuola primaria e copia dell'informativa digitale;

- "di avere esaustivamente fornito le informazioni richieste" con riferimento ai dati di tipo valutativo;

- di avere fornito tutta la documentazione rinvenuta negli archivi e ritenuta rilevante con riferimento alle richieste avanzate dal ricorrente;

- che la corrispondenza intercorsa da e verso i genitori del minore come pure le valutazioni quadrimestrali e interquadrimestrali e i certificati medici non erano stati inviati in quanto già in possesso del ricorrente; a tale riguardo, tuttavia l'Istituto ha precisato di avere deciso di inviare, in questa occasione, al solo ricorrente copia di detti certificati;

VISTE le note del 1° e 9 agosto 2016 con cui il ricorrente ha dichiarato di non potersi ritenere soddisfatto del riscontro ricevuto sia con riferimento all'informativa fornita agli interessati, sia ad altre informazioni dallo stesso richieste a titolo esemplificativo negli atti presentati, in quanto l'Istituto avrebbe omesso di comunicare integralmente i dati del minore;

VISTE le note del 5 agosto e 4 ottobre 2016, con le quali l'Istituto resistente allegando altra documentazione tra cui il registro di classe relativo all'anno scolastico 2014-2015 "non allegato alla precedente documentazione per mero errore materiale", ha rappresentato che altre informazioni richieste dal ricorrente non sono state prodotte in quanto risultano già in possesso del ricorrente, o a questi già trasmesse, oppure non esistenti; la resistente ha, infine, chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese del procedimento;

RILEVATO, tutto ciò premesso, in via preliminare, che il presente ricorso può essere preso in considerazione con esclusivo riferimento ai dati di carattere personale e non anche – così come disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice – alle informazioni relative a condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento e che, pertanto, con riferimento a tali richieste il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO, altresì, che le istanze formulate dal ricorrente, volte ad ottenere copia di documentazione, si pongono al di fuori dell'ambito delle istanze esercitabili ai sensi delle citate disposizioni, così come quelle rivolte ad ottenere i dati contenuti in tale documentazione riferiti a terzi (eventuali valutazioni dell'istituto in relazione ai comportamenti aggressivi, percosse e lesioni subite dal figlio del ricorrente, compresi gli esiti delle decisioni di cui al verbale del consiglio di classe del 21 aprile 2016), e che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili;

PRESO ATTO che l'Istituto resistente ha dichiarato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell'art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere fornito al ricorrente quanto nella propria disponibilità con riferimento alle richieste avanzate da questo - con l'eccezione delle sole informazioni già in possesso del ricorrente stesso o a questi già trasmesse che non gli siano state comunque inviate in copia nel corso del procedimento (corrispondenza intercorsa da e verso i genitori del minore, valutazioni quadrimestrali e interquadrimestrali, certificati medici) -, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata parziale inammissibilità del ricorso e dei riscontri forniti dalla resistente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati riferiti all'interessato comunicati dalla resistente;

2) dichiara il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n.150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#percossa #compensare #sottoscritta #malessere #trasporre #con #verbalizzare #comunicato #trascrivere #falsità
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 04/07/2008 n° 3602 PO
Prassi, Circolari, Note

Prot n. 3602/P0

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

Roma, 4 luglio 2008

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendentcolastico per la Provincia di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
AOSTA

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Degli Studenti
LORO SEDI

Alle associazioni degli Studenti
LORO SEDI

Alle Associazioni dei Genitori
LORO SEDI 

Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

 

Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R  n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

PREMESSA

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori,  si è ritenuto  necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la  dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o  comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
 L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie  di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno. 
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni. 
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare: 

le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del  citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.le sanzioni  da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto. 
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell’addebito;  forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di  corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.  PRINCIPI GENERALI

Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. 
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con  maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze  da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5). 
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p.. 
  
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; 
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter).

* * *

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. 
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all’impugnazione  (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5  - Comma 1). 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, si compone , per la scuola secondaria  di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori  (Art. 5  - Comma 1). 
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide  - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse -  anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). 

ORGANO  DI  GARANZIA  REGIONALE 

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
  La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designatinell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).  
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti,  lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
 L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritteprodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).  Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro  tale termine l‘organo di garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere. 
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) 
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. 
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e  la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun  soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. -  Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.)  per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza  per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi,  alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
  Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
  Pertanto, è  proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)

Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it  o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova normativa. 

IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini

Keywords
#studenti: azione disciplinare#condividere #bullismo #educazione #severità #rigore #vandalismo #enucleare #tipizzare #alleanza #scaturire
Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62 n° 1
Normativa

1.  La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2.  La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3.  La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4.  Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5.  Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6.  L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7.  Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8.  I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Keywords
#apprendimento #alunna #cittadinanza #presente #autovalutazione #successo #curricolo #abilità
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Linea Guida - PIANO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE AL RISPETTO 27/10/2017
Prassi, Circolari, Note

RISPETTA LE DIFFERENZE

PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO

MIUR

INTRODUZIONE

Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.

L’impianto complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale.

Il Piano promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della

cultura del rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi,

coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie.

Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione attiva e

trasversale in continua crescita e sviluppo con la collaborazione di tutto il mondo della scuola.

 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

 

 

LE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE EDUCAZIONE AL RISPETTO

IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT

 

In occasione del lancio del Piano nazionale per l’educazione al rispetto partirà il rinnovo e l’ampliamento del portale www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale sarà anche un utile strumento per la condivisione di buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e

dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR.

 

LINEE GUIDA NAZIONALI (ART. 1 COMMA 16 L. 107/2015)

 

Messe a punto da un gruppo di lavoro istituito presso il MIUR, le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della legge 107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni” sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione.

Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso di condivisione

interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, ad integrare il loro Piano Triennale

dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015.

 

LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

 

In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando

le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi.

Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove sfide educative e

pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie.

Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti dalla legge n.71/2017.

Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale saranno pubblicati anche i materiali di supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo individuati presso le singole istituzioni scolastiche.

 

PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE

 

Saranno messi a disposizione delle scuole 5,9 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno risorse a valere sul

PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al rispetto, con il coinvolgimento di almeno 200 scuole che potranno rappresentare una rete permanente di riferimento su questi temi.

Altri 900.000 euro saranno inseriti nel decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex legge 440) per

azioni finalizzate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi.

Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indicazioni fornite dal

Piano nazionale per l’educazione al rispetto.

 

CALENDARIO DELLE RELIGIONI

 

Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Inoltre, con la legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”.

Anche per questa ragione, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, per una scuola aperta e democratica e, come tale, in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di cooperazione per  arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune appartenenza.

Il calendario è disponibile sul sito www.noisiamopari.it.

 

LOTTA AL DISCORSO D’ODIO

 

Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per promuovere una

cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale.

L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della  comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale.

Per favorire il percorso di riflessione sul tema dell’odio online, il MIUR, d’intesa con la Camera dei deputati, ha emanato, per l’anno scolastico 2017/2018, il bando di concorso nazionale “La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.

Dallo scorso anno il MIUR, in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio

d’Europa, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online

promuovendo in tutte le scuole secondarie di secondo grado la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti

del Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.

 

FORMAZIONE DOCENTI

 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi: vengono stanziati 3 milioni di euro per la formazione di almeno una docente o un docente per ciascuna scuola. Le risorse sono a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.

 

DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE

 

In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana,

al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ma non solo, il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa con le principali Istituzioni e gli Enti di riferimento per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.

Tutti i Protocolli sono disponibili su: www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it.

 

OSSERVATORI NAZIONALI

 

Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” con ulteriori

interventi, il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti di Enti,

Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione.

Gli Osservatori attivati sono: l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura,

l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la

promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne.

A questi si aggiunge il costante confronto su tutte le tematiche proposte con il Forum nazionale delle

associazioni degli studenti e dei genitori.

 

VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

 

È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappresentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.

Inoltre, a 10 anni dall’emanazione del primo Patto di Corresponsabilità, istituito con il DPR 235/2007, il

prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del medesimo DPR e condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipazione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

 

RISPETTA LE DIFFERENZE

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

 

Nell’ambito della presentazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze.

Alcune delle azioni comunicative della campagna di sensibilizzazione saranno:

• video realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IC “Via N.M. Nicolai” di Roma in collaborazione con il laboratorio teatrale integrale Piero Gabrielli;

• contributi video di testimonial;

• campagna social con relativi materiali (cartoline, infografiche, video) che partirà dalla diffusione e dal

rilancio dell’hashtag #rispettaledifferenze;

• utilizzo del portale www.noisiamopari.it come piattaforma di riferimento del Piano.

La campagna di sensibilizzazione verrà diffusa sui canali di comunicazione del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca e su quelli dei partner che aderiranno all’iniziativa.

Keywords
#studenti: bullismo e cyberbullismo#miur #educazione #scuola #piano #rispetto #osservatorio #contrasto #studentessa #studente #azione
vedi tutto
Vigilanza degli alunni minorenni all’uscita da scuola: indicazioni alla luce delle recenti novità giurisprudenziali e normative
U.S.R. per l’Emilia Romagna - Nota 13 febbraio 2018, n. 2499
Pagina: 24
Keywords
#responsabilità #vigilanza #cass #sez #civ #alunno #minore #scuola #danno #allievo
Responsabilità di docenti e genitori per culpa in vigilando e culpa in educando
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 9 settembre 2011, n. 233
Pagina: 21
Keywords
#culpa #cod #precettore #educando #trib #vigilando #lontananza #indole #gomitata #terzi
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Cosa succede se un genitore non firma il patto di corresponsabilità?

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