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Una docente, in servizio nella nostra scuola, ci invia molte mail: dubbi sulla protocollazione...

 25/09/2020
 Personale docente
 
Scuola digitale: posta elettronica

#pbb #protocollare #mail #protocollo #dissentire #vicepreside #decisione #registrazione #polemica #criticare #amministrazione
Domanda
Una docente di scuola primaria, in aperta polemica con le indicazioni e le circolari della scrivente Presidenza e con le decisioni della Responsabile del Plesso, nonchè vicepreside, scrive giornalmente alla mail istituzionale della scuola per dissentire con le decisioni prese dalla collega.
Ha inoltre chiesto di avere ricevuta con protocollo delle mail inviate alla scuola.

Sono a chiedere se mail non pec, devono essere realmente protocollate e se la docente ha diritto ad avere tale protocollo.
Grazie
Risposta
È il comma 5 dell’articolo 53 d.P.R. n. 445/00 a indicare ciò che deve essere protocollato da parte di ciascuna amministrazione. Esso stabilisce infatti: “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.”
Alla luce di questa disposizione, le richieste e segnalazioni della docente prodotte in forma informatica sono soggette a protocollo, anche se non pervenute via PEC.
Ovviamente, il fatto che esse debbano essere protocollate non significa che le richieste della docente debbano essere accolte. Tuttavia, l’amministrazione ha l’obbligo di prenderle in considerazione, di esaminarle ed eventualmente di assumere decisioni o iniziative al riguardo, comunicandole all’interessata.
Se la docente critica una iniziativa che la scuola ha assunto facendo mera applicazione di disposizioni normative, basterà rispondere che la richiesta non può essere accolta alla luce della normativa vigente. Se invece l’Istituzione scolastica ha fatto scelte dettate da valutazioni di opportunità, occorrerà esplicitarne – seppur sinteticamente – la motivazione. Ovviamente va da sè che le richieste eccessivamente pretestuose e infondate possono anche non vedere una risposta del DS.
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Approfondimenti

Circolare vaccini: respinta l'istanza di immediata sospensione - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Quater Decreto 07/09/2017 n° 4588
Giurisprudenza
Non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della tutela cautelare monocratica, rinviandosi la decisione alla sede cautelare collegiale con riferimento alla richiesta sospensione degli effetti della circolare dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione n. 0001679 del 1/09/017 nella parte in cui impone a carico dei genitori l’obbligo della presentazione della documentazione vaccinale entro il termine dell’11 settembre 2017 (pena il mancato accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia), in quanto ritenuto termine "palesemente ristretto" rispetto alle attività da compiere. Va considerato tuttavia che la stessa circolare impugnata prevede che entro tale termine possa essere presentata una semplice dichiarazione sostitutiva e che la relativa documentazione debba, in tal caso, essere presentata entro il ben più ampio termine del 10 marzo 2018.
Keywords
#scuola e salute#implementazione
T.A.R. SARDEGNA - Sezione Prima Sentenza 24/10/2016 n° 778
Giurisprudenza
Non è censurabile la condotta del Dirigente Scolastico che, dopo aver assegnato un termine nella circolare di convocazione del Collegio dei Docenti per la proposizione, tramite email, di integrazioni e/o modifiche alla bozza di PTOF elaborata dal gruppo di autovalutazione, consentendo agli interessati la consultazione della relativa documentazione nel sito della scuola, e senza che entro detto termine risultasse pervenuta alcuna osservazione, abbia respinto, senza mettere ai voti, le richieste di modifica della bozza emerse solo nella riunione del Collegio dei Docenti, offrendo, così, all’approvazione del Consiglio di Circolo la bozza come originariamente predisposta. Gli atti posti in essere dal Dirigente Scolastico risultano essere legittimi, in quanto nessuna attribuzione è stata sottratta al Collegio dei Docenti, che è stato posto pienamente in condizione di operare.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#bozza #rovello #monticelli #vuoto #standardizzare #invalere #votare
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 09/03/2016 n° 1363
Giurisprudenza
Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.
Keywords
#atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione
T.A.R. MARCHE - Sezione Prima Sentenza 21/03/2017 n° 220
Giurisprudenza
La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#convalescenza #presenziare #degenza #sindrome #assentare #fano #severità #rideterminarsi #perseverare #montoneri
Accordo necessario fra i genitori per la scelta della dieta vegana alla mensa scolastica - Tribunale ROMA - Sezione Prima Ordinanza 19/10/2016
Giurisprudenza
La possibilità, contemplata da circolari ministeriali, di chiedere alla scuola di seguire specifici regimi alimentari, nel rispetto delle scelte etico-religiose dei genitori, presuppone una convergenza di scelte educative dei genitori stessi. In mancanza di accordo su tale scelta, che rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c., inerendo la salute degli stessi, la decisione è rimessa al Giudice, il quale deve applicare parametri di normalità statistica e riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi, laddove, come nel caso di specie, il minore non mostri alcun tipo di allergia, intolleranza o esigenza medica che giustifichi l’imposizione di particolari restrizioni alimentari. Il regime alimentare seguito nelle scuole prevede l’introduzione nella dieta di qualsiasi alimento senza restrizioni, lasciando presumere che le strutture pubbliche a ciò deputate abbiano ritenuto questo regime idoneo per la corretta crescita dei minori. Peraltro, lo stretto controllo pubblico sulle mense scolastiche scongiura il rischio che la salute del minore possa essere pregiudicata dall’inserimento nella dieta di carne, pesce o cibi confezionati, dovendosi altrimenti concludere che nelle mense scolastiche viene compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un regime alimentare “normale”. (Nel caso di specie, in un quadro di forte tensione tra i genitori, la madre aveva unilateralmente richiesto alla scuola che la propria figlia seguisse alla mensa un regime alimentare di tipo vegano, vale a dire con l’esclusione dalla dieta di carne, pesce, latticini, prodotti conservati e cereali raffinati, fondando tale scelta non su esigenze mediche della minore, ma sulla propria convinzione etica e sulla presunta minore salubrità di certi tipi di alimenti.)
Keywords
#genitori: responsabilità genitoriale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#figlia #padre #minore #dieta #regime #scelta #frequentazione #abitazione #madre
il diritto all'istruzione per persone diversamente abili - Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) Sentenza 30/01/2018 n° 23065/12
Giurisprudenza
La Corte europea dei Diritti dell’uomo dichiara che la mancata garanzia di un eguale ed autonomo accesso all'università per persone diversamente abili (con particolare riferimento alle cd "barriere architettoniche") viola l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo n. 1, Nella decisione la Corte ricorda che una discriminazione consiste nel trattare in modo differente, senza giustificazioni obiettive e ragionevoli, individui che si trovano in situazioni comparabili. Per la Corte un trattamento differente è privo di giustificazioni obiettive e ragionevole quando non persegue una finalità legittima ovvero quando non esiste un rapporto di proporzionalità entro i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. Tuttavia, l’art. 14 della Convenzione non proibisce a uno Stato di trattare in maniera differente situazioni per correggere le cd. ineguaglianze di fatto. Per queste ragioni, la Corte conclude che – nel caso di specie – il Governo non ha dimostrato che le autorità nazionali, Università e Potere giudiziario, abbiano reagito con la diligenza richiesta al fine di permettere al ricorrente il proseguimento degli studi in termini di eguaglianza. La mancata garanzia del diritto alla educazione determina la violazione dell’art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convezione.
Keywords
#studenti: integrazione e disabilità#que #aux #les #pour #convention #par #des #dans #requérant #sur
Tribunale PRATO - Lavoro Sentenza 04/01/2013 n° 441
Giurisprudenza
INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR per quanto riguarda il dovere dello Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34 della Costituzione, con specifica competenza a effettuare verifiche periodiche finalizzate a riscontrare le conoscenze degli studenti, assegnata direttamente dall'art.3 della legge 53/2003 lett. b) e dall'art. 17 del D.lgs. 213/09,legge, che non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti quali il d.lgs. 165/2001 o il d.lgs.297/94. La scuola, quale luogo deputato dall'art.34 Cost. per la somministrazione dell'istruzione, è la sede di svolgimento delle prove di verifica INVALSI, la cui effettuazione non può essere condizionata da una apposita previsione del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al MIUR e non ai singoli istituti scolastici. L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente: l'attività relativa alla correzione è inquadrabile come funzionale all'insegnamento mentre la fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, rientra nell'attività di vigilanza degli studenti, prevista dall'art.29 comma 5 CCNL.
Keywords
#obbligo scolastico e formativo#ordinamenti scolastici#organi collegiali#personale docente#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#correzione #effettuazione #affiancare #miur #corpo #impartire #condizionare #comparizione #orario #convenire
Mobbing a scuola: non basta un conflitto con il dirigente ma deve esserci la finalità di escludere ed emarginare il dipendente - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 10/11/2017 n° 26685
Giurisprudenza
Con riguardo al mobbing, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla. Pertanto, il mobbing, non è riconducibile a mera colpa, occorrendo, invece, la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Nel caso di specie una docente aveva adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno contrattuale, per violazione dell'art. 2087 cod. civ., nei confronti del MIUR, e del danno extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti del Dirigente Scolastico. Sia il Tribunale, che ha qualificato la domanda come risarcimento danni da mobbing, che la Corte di Appello rigettavano la domanda della docente. La Cassazione ha confermato la sentenza di merito evidenziando che dall'istruttoria era emersa non una situazione di vessazione e prevaricazione finalizzata alla esclusione ed emarginazione della docente, bensì la sussistenza di una grave situazione conflittuale della docente medesima sia con il dirigente che con la maggior parte degli altri docenti I motivi di conflitto tra insegnante e dirigente scolastico avevano avuto quasi sempre origine da polemiche sorte o su provvedimenti adottati dal dirigente o su decisioni assunte in seno ai Collegi docenti o ai Consigli d'Istituto. Pertanto, non si trattava di azioni o comportamenti o provvedimenti adottati nei confronti della singola insegnante,e caratterizzati quindi da un intento persecutorio, ma di decisioni valevoli nei confronti di tutti o adottate in ambito di collegialità e non condivise dalla docente ricorrente).
Keywords
#mobbing#civ #cod #mobbing #appello #proc #intento #giudice #corte #ricorso
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 03/06/2016 n° 628
Giurisprudenza
I Bisogni educativi speciali (B.E.S.) ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell’alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico commisurato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi. L’individuazione degli alunni con B.E.S. rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto che i bisogni educativi speciali, non integrando necessariamente manifestazione di patologie, non sempre sono certificati a livello medico; infatti, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, come previsto dalla circolare ministeriale del 22.11.2013. Nel caso in esame, i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori in quanto il Collegio dei docenti, pur avendo la scuola piena conoscenza delle critiche condizioni di apprendimento dell’alunna, ha omesso di approntare concretamente gli interventi di sostegno a favore della bambina.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#team #spettro #socializzare #adottabilità #pizzo #iperattività #plebiscito
Validità della firma digitale: i formati CADES (.p7m) e PADES (.pdf) sono equivalenti - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 27/04/2018 n° 10266
Giurisprudenza
Secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. Al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards Europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014 ) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES Secondo i documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), la firma digitale in formato CAdES, dà luogo un file con estensione finale ".p7m" e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un'applicazione specifica. Invece, la firma digitale in formato PAdES, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione ".pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato; inoltre prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, il che rende sì il documento più facilmente fruibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. Dunque, anche l'Agenzia certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello Europeo, delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES. Pertanto, si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". In definitiva, secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficace senza eccezione alcuna. (La sentenza delle Sezioni Unite, pur riferita al processo civile telematico, afferma principi generali applicabili anche al flusso documentale digitale di natura amministrativa delle istituzioni scolastiche).
Keywords
#amministrazione digitale#questioni processuali: notificazione e comunicazione di atti#firma #pades #pdf #documento #procura #fila #file #estensione #formato #firmare
Carriera scolastica: i genitori, anche separati, hanno diritto di accesso ai relativi atti - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 19/06/2018 n° 6849
Giurisprudenza
Va affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle). Va altresì affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrare copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli. Non ricorre nel caso la fattispecie di esclusione al diritto di accesso prevista dall'art. 24 L. n. 241/1990 relativa ai “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi”, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo, ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Né alla richiesta può essere opposta la norma generale in ossequio alla quale “non sono ammissibili istanza di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, posto che detta norma esclude che l’azione di accesso possa rivestire i connotati della actio popularis, disancorata al radicamento di un interesse personale e qualificato dell’istante, avendo il ricorrente domandato l’accesso dei compiti e delle relative annotazioni riguardanti il figlia minore. (Afferma in particolare il T.A.R.: "Non va al riguardo obliterato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. More solito gli stessi docenti privati di recupero domandano di poter visionare i compiti svolti dall’allievo al fine di appurare quali siano le faglie nella preparazione relativa alle singole materie di studio. [....]. Si è invero condivisibilmente affermato che “La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta - o meno - preiscrizione all'anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata (T.A.R. Lazio – Latina, 9.7.2002 n. 753).”)
Keywords
#accesso agli atti amministrativi#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#accesso #annotazione #diritto #copia #compito #visione #separare #domandare #figlia #scrutinio
Consiglio di Stato - Sezione Terza Sentenza 18/10/2016 n° 4343
Giurisprudenza
Il valore della concessione del servizio di ristoro deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti e non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno”, ossia al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale. Detto valore deve essere stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.29 del D.Lgs n.163/2006 –ora art.167 del D.Lgs n.50/2016- e non può essere demandato ai concorrenti o, comunque, essere desumibile aliunde: deve pertanto ritenersi illegittimo il bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici nella parte in cui determina il valore della concessione sulla base del parametro del canone concessorio. (Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnazione del bando proposta da un operatore economico che aveva ritenuto di non essere in grado di presentare un’offerta in ragione dell’incertezza sul valore economico del servizio. La decisione, pur riferita a procedura disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006, afferma un principio recepito dal D.Lgs n.50 del 2016).
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#ristorno #bacino #volume
Il dirigente è responsabile dei contratti e di tutta l'attività contabile e amministrativa - Corte dei Conti LAZIO Sentenza 10/07/2017 n° 164
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile dell’istituto. E’ pertanto personalmente responsabile per colpa grave, nel giudizio di responsabilità contabile avanti alla Corte dei Conti, per aver illegittimamente stipulato contratti di prestazione d’opera come consulente/tutor con personale docente estraneo all’istituto, ritenendo sufficienti mere autocertificazioni delle incaricate circa le rispettive competenze professionali, senza l’offerta di un curriculum dal quale poter rilevare la sussistenza dei titoli attestanti le conoscenze professionali e le esperienze lavorative richieste, in seguito risultate insussistenti. Di tale danno erariale è responsabile unicamente il dirigente scolastico, non potendosi configurare in capo ai componenti del Consiglio d’Istituto un atteggiamento gravemente colposo, trattando si organo elettivo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni e del personale ATA, al quale il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-ammnistrativo della scuola. Analogamente, il dirigente scolastico è responsabile in via amministrativa per aver conferito un incarico di assistenza e consulenza legale ad un avvocato in un giudizio penale scaturito dall’esposto-denuncia dello stesso dirigente per asserite irregolarità nella documentazione presentata da un docente per l’inserimento nella graduatoria dell’istituto; il dirigente avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni del Ministero dell’Istruzione, facendo eventualmente ricorso all’Avvocatura dello Stato. Altro addebito consiste nell’aver richiesto un parere pro veritate al medesimo avvocato di cui sopra al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della Provincia, dell’indirizzo “turistico-termale” in favore dell’istituto, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero dell’Istruzione. Infine, il dirigente è responsabile per aver stipulato 5 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo, in sovrapposizione con l’incarico di tutor affidato alla medesima professionista esterna, risultata essere la figlia del dirigente, in contrasto con evidenti ragioni di incompatibilità, trasparenza e imparzialità. Pertanto, la Corte dei Conti ha affermato la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico “il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico di appartenenza come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico”.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa#contratto #irregolarità #incarico #stipulare #convenuto #capo #organo #addebito #tutor #conferire
Studente disabile iscritto alla scuola superiore: il trasporto gratuito da casa a scuola spetta - Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 20/05/2008 n° 2361
Giurisprudenza
Sussiste la giurisdizione del GA sulla domanda presentata nei confronti della Provincia per l’ottenimento del trasporto gratuito dall’abitazione alla sede scolastica di una studentessa di scuola secondaria disabile al 100%, in quanto la posizione soggettiva dell’istante è di interesse legittimo essendo subordinata alle esigenze di pubblico interesse in termini di disponibilità finanziaria. Ad ogni modo, anche a voler considerare la posizione soggettiva dell’istante quale diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva del GA trattandosi di materia relativa alla concessione di pubblici servizi, essendo richiesta la concessione di uno speciale servizio pubblico di trasporto locale. Va assicurato il trasporto gratuito da casa a scuola, con oneri a carico della Provincia, allo studente disabile iscritto alla scuola superiore. Una simile conclusione, espressamente accolta dal legislatore con riguardo agli alunni disabili della scuola dell’obbligo, nel silenzio delle norme si impone anche per le scuole secondarie, alla luce della giurisprudenza della Consulta (che in passato ha censurato il diverso trattamento riservato agli alunni dei due ordini di scuole con riguardo alla strumentale garanzia del trasporto) e di una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema. Tale interpretazione trova conferma nell’art. 139 d.lgs. 112/1998 che stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica, nel quale senza dubbio rientra il trasporto casa-scuola, debba essere assicurato, per le scuole superiori, dalle Province.
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#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#trasporto #scuola #provincia #servizio #tar #lvo #silenzio #ente #giurisdizione
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 02/04/2010 n° 1900
Giurisprudenza
In materia d'accesso ai documenti amministrativi, l'istanza ostensiva non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato (art. 24, comma 3 L. 241/90) sull'azione amministrativa: anche l'istanza presentata dal componente di un organo amministrativo deve essere supportata da un interesse personale e concreto. I documenti oggetto di istanza di accesso devono essere indicati puntualmente dal richiedente e devono essere documenti già formati ed in possesso della amministrazione: non è consentito, infatti, chiedere alla amministrazione, a mezzo dell'accesso, di elaborare documenti nuovi o proiezioni su dati diversi in suo possesso. Nel caso in esame, l’istanza presentata da due componenti del Consiglio di istituto aveva ad oggetto l’acquisizione di varia documentazione amministrativa ed è stata ritenuta dai Giudici inammissibilmente generica, in quanto rivolta alla indistinta acquisizione di documenti della cui concreta esistenza non erano certi gli stessi istanti (i quali hanno richiesto copia “delle convenzioni eventualmente stipulate…”). Dall’istanza, pertanto, deve emergere una situazione giuridica soggettiva collegabile ai documenti oggetto dell’istanza stessa.
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#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#eternit #amianto #disimpegnare #incapsulamento #mediateca
Tribunale NAPOLI - Lavoro Ordinanza 23/03/2017
Giurisprudenza
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia attribuito all’istituzione scolastica, è legittima la decisione del dirigente scolastico di assegnare attività di potenziamento ad un docente titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scoalstica. Dalle disposizioni contenute nei commi 5, 64 e 68 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 emerge che l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamenti e progettazione: nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo l’offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati –fermo il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze- ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione. (L’ordinanza costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali del principio di flessibilità nella gestione dell’organico affermato dalla L. n. 107/2015 con l’introduzione dell’organico dell’autonomia. Nella fattispecie si tratta di “passaggio” da assegnazione alle classi di insegnamento “curricolare” ad attività di potenziamento deliberate dalla scuola)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organici#coe #staff #competenze #inglobare #slittare #più #frontalità #sgomberare
Tribunale TORINO - Lavoro Sentenza 23/05/2017 n° 1009
Giurisprudenza
Alla luce dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i poteri del dirigente scolastico sono molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici e le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. In materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Per il Collegio dei docenti si deve, invece, fare riferimento all’art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 ai sensi del quale il Collegio formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Ciò premesso, in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico ė comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall’art.25 del D.Lgs. 165/01 e deve quindi adottare i provvedimenti di “gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l’attività scolastica a causa dell’inerzia degli organi collegiali. E', pertanto, legittima la decisione del dirigente scolastico di utilizzare in un progetto un docente, titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scolastica, laddove detta utilizzazione non è in violazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti che rappresentano, comunque, soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento con cui una docente, che aveva sempre insegnato storia e filosofia, è stata collocata “a disposizione” per essere utilizzata in un progetto inerente la biblioteca scolastica. Nel caso di specie il C.d.I. non aveva adottato alcuna delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma tali criteri erano stati stabiliti dal Collegio dei docenti. Il Tribunale, in riferimento ai suddetti criteri, ha precisato che il criterio della continuità didattica non aveva carattere assoluto mentre la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all’applicazione del criterio in questione. Ad ogni modo la decisione di affidare alla docente il progetto biblioteca era stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti e non era stata formulata alcuna osservazione con la conseguenza che il Collegio medesimo, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, aveva comunque preso atto della decisione della dirigente approvandola implicitamente).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#organici#docente #biblioteca #dirigente #criterio #classe #collegio #assegnazione #progetto #organo #dlgs
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 04/08/2011 n° 4197
Giurisprudenza
Nella vigenza della disciplina transitoria per le scuole dell’infanzia contenuta nell’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, gli organi di rappresentanza della stessa vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza, “fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna”. Ciò premesso, il sistema vigente in materia di elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Circolo della Direzione Didattica, disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 297/1994, comporta necessariamente l’istituzione di liste di candidati riservate solo ai docenti della scuola dell’infanzia, ai rappresentanti dei quali, in base all’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, “sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19”. E’ dunque necessaria la presentazione di liste composte, rispettivamente, da candidati docenti della suola primaria e da candidati docenti della scuola dell’infanzia. In caso contrario, infatti, ovvero di liste che comprendano sia docenti della scuola primaria che docenti di scuola dell’infanzia, il rispetto della quota obbligatoria di docenti della scuola d’infanzia negli organi collegiali potrebbe non essere assicurato, in quanto gli elettori potrebbero far confluire il maggior numero di voti sui soli candidati docenti nella scuola primaria, privando in tal modo i docenti della scuola dell’infanzia della quota minima di rappresentanza prevista per legge dall’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994. Pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di circolo, sino a che sarà applicabile la normativa transitoria citata, il decreto di indizione delle elezioni e il materiale elettorale, comprese le schede di votazione, e quindi le stesse liste dei candidati docenti che si presentano alle consultazioni elettorali, dovranno essere predisposti e redatti in modo da distinguere, all’interno delle liste, ciascuna delle due componenti del personale docente (scuola primaria o scuola dell’infanzia), cosicchè l’elettorato abbia contezza della componente per la quale ogni docente è candidato, e che ogni elettore possa esprimere preferenze separate per ciascuna di esse. Vanno conseguentemente escluse dalle elezioni, in quanto illegittime, quelle liste composte promiscuamente da docenti della scuola primaria e da docenti della scuola dell’infanzia. Nel caso in esame, pertanto, sono stati annullati i risultati elettorali per violazione delle regole richiamate, confermando peraltro quanto già statuito dalla decisione presa in sede di ricorso gerarchico dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Quanto al numero minimo di presentatori di ciascuna lista, nella fattispecie esaminata nella sentenza, il circolo didattico annoverava 32 docenti di scuola dell’infanzia, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215, essendo il corpo elettorale costituito da un numero di elettori superiore a 20 ma inferiore a 200, ciascuna lista elettorale poteva essere presentata da almeno un decimo degli elettori, computando la frazione superiore come unità intera, e pertanto da almeno 4 firmatari. Resta ribadito che anche il numero di firmatari di ciascuna lista va calcolato distintamente con riferimento ai docenti della scuola primaria da un lato e ai docenti della scuola dell’infanzia dall’altro.
Keywords
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#presentatore #suola #fino #quando #sottoscrittore
In presenza di difficoltà dell'apprendimento non meglio specificate non è obbligatoria l'adozione di un Piano didattico personalizzato - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Giurisprudenza
Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
Keywords
#istruzione secondaria di primo grado#parità scolastica#studenti: integrazione e disabilità#apprendimento #bes #piano #difficoltà #personalizzare #disturbo #bisogno #omissisalla #strumento #adozione
Tribunale LIVORNO - Lavoro Sentenza 12/12/2013 n° 870
Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro decidere sulla contestazione dell'ordine di servizio con cui il dirigente scolastico, nonostante la delibera in senso contrario del collegio dei docenti, afferma l'obbligo per i singoli docenti di somministrare le cc.dd. prove INVALSI e di vigilare sulla loro regolarità, perchè l'oggetto della causa non è costituito direttamente dalla verifica delle modalità di svolgimento di un pubblico servizio ma dalla contestazione dell'esistenza e dall'ampiezza di obblighi esistenti in capo ai ricorrenti e derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, non venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica attuativi di disposizioni di carattere generale adottati nell'esercizio del potere amministrativo autoritativo. E' legittima la circolare del dirigente scolastico di disciplina delle modalità di svolgimento delel prove INVALSI il cui svolgimento è obbligatorio nell'istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio dei docenti abbia alcuna competenza in merito, posto che INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR nell'adempimento del dovere dello Stato di impartire l'istruzione, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la cui competenza allo svolgimento di verifiche periodiche in merito alle conoscenze degli studenti deriva direttamente dall'art. 17 del d.lgs. n. 213/09 e dall'art. 3 della legge n. 53/2003. Ne segue che, per un verso, tale competenza non può essere esclusa da disposizioni di contratto collettivo o di legge precedenti, e, per altro verso, che spettando le decisioni in materia al MIUR e non ai singoli istituti scolastici, l'effettuazione delle prove non può essere condizionata né dal piano di offerta formativa del singolo istituto scolastico, né da una apposita delibera del Collegio dei docenti le cui competenze previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 297/94 non comprendono le decisioni in materia di prove INVALSI L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile fra le attività funzionali all'insegnamento e l'attività relativa alla somministrazione in orario di servizio inquadrabile come attività di vigilanza sugli studenti, entrambe doverose ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL, annoverate espressamente tra gli "impegni aggiuntivi dei docenti", senza che alcuna argomentazione relativa alla loro natura facoltativa possa trarsi dall'affermazione dell'eventuale riconoscimento economico in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente CCNL.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#personale docente#questioni processuali: giurisdizione#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#correzione #miur #deriva #trib #somministrare #annoverare #ampiezza #regolarità #affiancare #effettuazione
Insegnamento della religione cattolica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 309
Normativa

1.  Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2.  Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3.  I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4.  Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#ordinario #ritrarre #pagella #profitto #ratificare
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 246
Normativa

1.  Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2.  Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.
3.  Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a)  il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b)  l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4.  Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5.  Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
6.  Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8.  Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#caffè #cinematografo
Reclutamento del personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 425
Normativa

1.  Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2.  A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3.  Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4.  Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5.  Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6.  Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

7.  Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#colloquio #cattedra #liceo #insegnare #aspirante #sovrintendente
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare - Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 30/05/2017 n° 2
Prassi, Circolari, Note

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165

Alle Autorità indipendenti

 

 

Circolare n. 2 /2017

Oggetto: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

 

1.    Premessa

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”. Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013.

Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna. Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la presente circolare.

Le raccomandazioni operative qui contenute riguardano i seguenti profili:

-       le modalità di presentazione della richiesta (§ 3);

-       gli uffici competenti (§ 4);

-       i tempi di decisione (§5);

-       i controinteressati (§6);

-       i rifiuti non consentiti (§ 7);

-       il dialogo con i richiedenti (§ 8);

-       il Registro degli accessi (§ 9).

Prima di esaminare i profili indicati, è utile fornire alcune precisazioni terminologiche e segnalare alcune implicazioni di carattere generale che derivano dall’introduzione del diritto di accesso civico generalizzato (§ 2).

2.    Indicazioni preliminari

2.1.    Definizioni

Di seguito, si forniscono alcune precisazioni terminologiche utili ai fini della presente Circolare. Queste precisazioni corrispondono a quelle già indicate nelle richiamate Linee Guida A.N.AC. (§ 1):

a)     il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, è di seguito indicato come “decreto trasparenza”;

b)     l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 è di seguito indicato come “accesso procedimentale” o “accesso documentale”;

c)     l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, è di seguito indicato come “accesso civico” o “accesso civico semplice”;

d)     l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza è di seguito indicato come “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”;

e)     le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” adottate ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sono di seguito indicate come “Linee guida A.N.AC.”.

2.2.    Criteri applicativi di carattere generale

Con il d.lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Come chiarito nelle Linee guida A.N.AC. (§ 2), l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Come noto, il nuovo istituto differisce dalle altre due tipologie di accesso previste dalla legge. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.

Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:

-       dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);

-       dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC.

Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato e dal principio di pubblicità e conoscibilità delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni derivano alcune implicazioni di carattere generale che è opportuno richiamare, in quanto utili come criteri guida nell’applicazione della normativa in esame.

i)    Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo

Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC., § 2.1.). In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.

ii)    Il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto

Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Salvo quanto specificato più avanti (§ 3), si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.

iii)    I limiti all’adozione di regolamenti interni

Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida dell’A.N.AC. (§ 3.1), occorre tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato in esame (Linee guida A.N.AC., § 2.1). Di conseguenza, ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge.

In particolare, diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato. Ciascuna amministrazione è chiamata ad applicare le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013), tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee guida dell’A.N.AC., oggetto di periodico aggiornamento in base all’evoluzione della prassi (§ 9).

3.    Le modalità di presentazione della richiesta

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di accesso generalizzato, ad integrazione di quanto raccomandato nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, §§ 6 ss.), si osserva quanto segue. In base all’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, “L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…)”. Come si evince da tale previsione, per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato la legge non prevede nessun requisito come condizione di ammissibilità.

Pertanto, in conformità al criterio del minor aggravio possibile sopra enunciato (§ 2.1, ii), in linea di principio è preclusa la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali, salvo quanto specificato di seguito riguardo alla identificazione dell’oggetto della richiesta (§ 3.1) e del richiedente (§ 3.2).

3.1.    L’identificazione dell’oggetto della richiesta

In base all’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, è sufficiente che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti che si vogliono ottenere. Nel valutare l’adeguatezza di tale identificazione, le pubbliche amministrazioni devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell’individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse.

Per questa ragione, conformemente al parere formulato dal Consiglio di Stato (parere del 18 febbraio 2016, punto 11.3), nella versione finale dell’art. 5, c. 3, non compare più l’obbligo per il richiedente di identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere. Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l’amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.

Nell’ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa, nelle Linee guida A.N.AC si ammette la possibilità di dichiarare la domanda inammissibile, ma si chiarisce che, prima di dichiarare l’inammissibilità, “l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta” (Allegato, § 4). Pertanto, questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in senso restrittivo: l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.

3.2.    L’identificazione del richiedente

In base all’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione. Inoltre, l’art. 5, c. 3 stabilisce che l’esercizio del diritto di accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che la domanda “non richiede motivazione” (v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 3).

Ne deriva che, in linea di principio, l’identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto. Tuttavia, l’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Pertanto l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate (§ 3.3).

3.3.    Le modalità di invio della richiesta

L’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che “L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…)”, senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) si deve ritenere ammissibile, come già chiarito nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, § 7).

Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD). In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:

a)     se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;

b)     se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;

c)     se sono sottoscritte con firma digitale;

d)     se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-       che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;

-       che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);

-       che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

3.4.    Istruzioni per l’uso: modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato

Al solo fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e senza che ne derivino limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande, è opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale, nella pagina sull’“Accesso generalizzato” della sezione “Amministrazione trasparente” (v. Linee Guida A.N.AC., § 3.1.) e con link nella home page, quanto segue:

-    informazioni generali su:

la procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato;

i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso;

nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso;

-    due indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione delle domande:

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) collegato al sistema di protocollo;

un indirizzo di posta ordinaria, con il quale deve essere sempre consentito l’invio di domande da parte dei richiedenti che non dispongano a loro volta di un indirizzo PEC per l’invio;

-    due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:

una domanda di accesso generalizzato (allegato n. 1);

una domanda di riesame (allegato n. 2).

In ogni caso, l’uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale dell’amministrazione non può comportare l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta.

4.    Gli uffici competenti

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, ad integrazione di quanto raccomandato nelle Linee guida A.N.AC. (§ 3.2), si osserva quanto segue.

La disciplina dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 presuppone la distinzione tra diverse tipologie di competenze: a ricevere le richieste, a decidere su di esse, e a decidere sulle richieste di riesame. Di seguito, sono illustrate le implicazioni organizzative di questa distinzione.

4.1.    La competenza a ricevere le richieste

Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:

-       all’ufficio che detiene i dati o i documenti;

-       all’Ufficio relazioni con il pubblico;

-       ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Tutti gli uffici sopra indicati sono competenti a ricevere le domande di accesso generalizzato e, nel caso in cui non coincidano con l’ufficio competente a decidere sulle medesime (§ 4.2), devono trasmetterle a quest’ultimo tempestivamente.

Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata a un’amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la domanda all’amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013). Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente inviata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest’ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all’ufficio competente a decidere sulla domanda (§ 4.2).

4.2.    La competenza a decidere sulla domanda

Di regola, la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. In linea di principio, questo ufficio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae). Nei casi dubbi, si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso dei dati o documenti richiesti. A rigore, l’ufficio che è in possesso dei dati o documenti richiesti non può respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.

4.3.    La competenza a decidere in sede di riesame

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine (…), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, è necessario che l’amministrazione individui preventivamente un diverso ufficio (sovraordinato o, in mancanza, di livello apicale), eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame. L’Ufficio competente per il riesame deve essere indicato al richiedente in caso di rifiuto totale o parziale della richiesta.

4.4.    La individuazione di “centri di competenza” (c.d. help desk)

Nelle Linee guida A.N.AC. (§ 3.2) si raccomanda alle amministrazioni, “Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso (…) ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”, in particolare individuando “risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo” e “che, ai fini istruttori, dialog[hino] con gli uffici che detengono i dati richiesti”.

Dunque, ciascuna amministrazione è invitata a individuare le unità di personale, adeguatamente formate, che assicurino le funzioni di “centro di competenza” o “help desk”, al fine di assistere gli uffici della medesima amministrazione nella trattazione delle singole domande (v. anche A.N.AC. del. n. 1309/2016). Oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche domande, il personale dell’help desk dovrebbe assicurare:

-    la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall’amministrazione per attuare la normativa sull’accesso generalizzato;

-    la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l’attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e A.N.AC.).

5.    Il rispetto dei tempi di decisione

In base all’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nello svolgimento della sua attività di monitoraggio, il Dipartimento della funzione pubblica ha constatato che spesso le amministrazioni vìolano questa disposizione, ignorando il termine di conclusione del procedimento o l’obbligo di adottare un provvedimento espresso adeguatamente motivato. Al fine di arginare pratiche contrarie al dettato legislativo, occorre richiamare tutte le amministrazioni al rigoroso rispetto del termine di legge sopra indicato.

In proposito, si ribadisce quanto segue:

-       il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);

-       la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento;

-       l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).

5.1.    La decorrenza del termine

Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda. Per promuovere la tempestività delle operazioni di registrazione e smistamento, quando possibile, si suggerisce il ricorso a soluzioni informatiche che consentano la protocollazione automatica.

Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili (attendibile deve considerarsi, ad esempio, la data di inoltro del messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.

5.2.    Le conseguenze dell’inosservanza del termine

Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro il termine previsto dalla legge, si ricorda che la normativa prevede due conseguenze.

Sul versante esterno, l’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 consente di attivare la procedura di riesame e di proporre ricorso al giudice amministrativo. La trattazione della richiesta, inoltrata con qualunque modalità, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti (20) giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda di riesame. Sul versante interno, il già richiamato art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 assegna all’inosservanza del termine una triplice valenza, qualificandolo come:

-       elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

-       eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;

-       elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Poiché i dirigenti con funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza “controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto” (art. 43, c. 4, d.lgs. n. 33/2013), ne deriva, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di inadempimento agli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5), che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi:

-       sia all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

-       sia al vertice politico dell’amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

6.    I controinteressati nell’accesso generalizzato

L’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Invece, questa verifica non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

6.1.    L’individuazione dei controinteressati

Devono ritenersi “controinteressati” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9). La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti terzi, di per sé, non implica che questi debbano essere qualificati come controinteressati. Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell’accesso. Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della domanda di accesso generalizzato.

6.2.    La comunicazione ai controinteressati

Una volta individuati eventuali controinteressati, l’amministrazione deve comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata. La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9). In questo modo, è possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni. Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e di velocizzare la procedura, è opportuno che l’amministrazione indichi nella comunicazione ai contro-interessati le modalità (anche telematiche) di presentazione dell’eventuale opposizione all’accesso.

6.3.    L’accoglimento della richiesta di accesso in caso di opposizione

In caso di opposizione, l’amministrazione non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede l’ipotesi di “accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato”. Dunque, la normativa rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull’accesso. Questa deve valutare, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall’altro, la rilevanza dell’interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare.

La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest’ultimo. Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12).

Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso contenga l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all’amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

7.    I dinieghi non consentiti

Dato che, nei primi mesi di applicazione dell’istituto dell’accesso generalizzato, sono emersi casi di rifiuto fondati su motivazioni non riconducibili ai commi da 1 a 3 dell’art. 5-bis, oggetto delle Linee guida A.N.AC. (si vedano, in particolare, §§ 5-8), è opportuno richiamare le amministrazioni al rigoroso rispetto delle previsioni normative esistenti a riguardo e a fornire i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto, è necessario ricordare che, data la natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato (supra, § 2.1), non tutti gli interessi pubblici e privati possono giustificarne una limitazione: l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 ammette il rifiuto dell’accesso ai dati o documenti richiesti soltanto quando ciò sia “necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela” degli interessi espressamente individuati dallo stesso articolo, ai commi da 1 a 3. Nell’applicare questi limiti, le amministrazioni possono tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti all’accesso previsti dall’art. 4 del regolamento CE n. 1049/2001, in larga parte coincidenti con quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis (v. anche Linee guida A.N.AC., § 7).

Inoltre, poiché le amministrazioni possono fondare i dinieghi esclusivamente sulle base dei limiti posti dall’art. 5-bis, ne deriva, come già evidenziato (supra, § 2.2, punto iii), che le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare. La riserva di legge, in questa materia, va intesa come assoluta.

Le amministrazioni devono tener conto anche delle seguenti indicazioni e raccomandazioni operative.

a)    Risposte parziali

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispondere a ciascuna richiesta nella sua interezza. Quando con un’unica domanda si chiede l’accesso a una pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia esaustiva e che, nel caso di diniego parziale, sia fornita adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti. Una risposta parziale che non indichi le ragioni dell’omessa trasmissione di una parte dei dati o documenti richiesti equivale a un diniego parzialmente illegittimo.

b)    Risposte differite

Il differimento dell’accesso – previsto dall’art. 5-bis, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 – è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:

-      che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis;

-      che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis si applicano “unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato”.

Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l’accesso non deve essere negato: per soddisfare l’interesse conoscitivo è “sufficiente fare ricorso al potere di differimento” (art. 5-bis, c. 5) e, quindi, il differimento dell’accesso è imposto dal principio di proporzionalità (v. anche Linee guida A.N.AC., §§ 5.1, 6.3 e 7.7). L’inutilizzabilità del potere di differimento ad altri fini è confermata dall’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui il differimento dell’accesso deve essere motivato, appunto, “con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”. Pertanto, tale potere non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere. Vi si può ricorrere, invece, a titolo esemplificativo, per differire l’accesso a dati o documenti rilevanti per la conduzione di indagini sui reati o per il regolare svolgimento di attività ispettive (art. 5- bis, c. 1, lett. f e g), fino a quando tali indagini e attività siano in corso. Una volta conclusi questi procedimenti, quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall’art. 5-bis.

c)    Altre ipotesi di rifiuto non consentite

Come ribadito nelle Linee guida A.N.AC. (§ 5), sono impropri e, quindi, illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dall’art. 5-bis.

Ad esempio, non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa.

Per le stesse ragioni, l’accesso non può essere negato – come invece è accaduto qualche volta– perché la conoscibilità del dato o documento potrebbe provocare un generico danno all’amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; oppure per generiche ragioni di confidenzialità delle informazioni; o ancora per ragioni di opportunità, derivanti dalla (insussistente) opportunità o necessità di consultare gli organi di indirizzo politico.

d)    Richieste “massive o manifestamente irragionevoli”

Come precisato a riguardo nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, § 5), “L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione”.

Sulla base dei primi riscontri applicativi, è opportuno chiarire che la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

-       l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;

-       le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;

-       la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.

L’irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un’accurata trattazione della stessa comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione. Il carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento dell’amministrazione va motivato in relazione ai criteri sopra indicati.

Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego l’amministrazione non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe. I medesimi principi sono applicabili all’ipotesi in cui uno stesso soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entro un periodo di tempo limitato. In questo caso, l’amministrazione potrebbe valutare l’impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta irragionevolezza dell’onere complessivo che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l’amministrazione ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.

8.    Il dialogo con i richiedenti

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di erogare un servizio conoscitivo, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge.

Per realizzare questo obiettivo e, più in generale, le finalità di partecipazione e accountability proprie del c.d. modello FOIA, è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici.

Nel trattare una richiesta, è necessario che l’amministrazione instauri un “dialogo cooperativo” con il richiedente. L’amministrazione dovrebbe comunicare con il richiedente, in particolare, nei seguenti momenti:

-    tempestivamente, subito dopo la presentazione della domanda, al fine di:

rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta e indichi il numero di protocollo assegnato e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a rispondere; chiedere a chi formula la richiesta di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;

chiedere eventuali chiarimenti circa l’oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza (supra, § 7, lett. d), una sua ridefinizione;

confermare che l’invio dei dati o documenti richiesti avverrà in formato digitale, salvo che una diversa modalità di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per l’amministrazione;

indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalità di accesso, nel rispetto del criterio di effettività indicato dall’art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013;

-    entro il termine di conclusione del procedimento, al fine di:

comunicare al richiedente la decisione motivata relativa alla sua domanda;

in caso di accoglimento della richiesta, trasmettere la documentazione richiesta contestualmente (salvo il diverso termine previsto dall’art. 5, c. 6, nel caso di opposizione di uno o più controinteressati);

in caso di rifiuto della richiesta, comunicare le ragioni del diniego e contestualmente indicare i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.

8.1.    Rapporti con i media e le organizzazioni della società civile

Ferma restando la necessità di istruire in modo completo e accurato ogni singola richiesta di accesso a prescindere dall’identità del richiedente, nel più rigoroso rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, occorre tener conto della particolare rilevanza, ai fini della promozione di un dibattito pubblico informato, delle domande di accesso provenienti da giornalisti e organi di stampa o da organizzazioni non governative, cioè da soggetti riconducibili alla categoria dei “social watchdogs” cui fa riferimento anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ultimo, caso Magyar c. Ungheria, 8 novembre 2016, § 165). Nel caso in cui la richiesta di accesso provenga da soggetti riconducibili a tale categoria, si raccomanda alle amministrazioni di verificare con la massima cura la veridicità e la attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate.

8.2.    Pubblicazione proattiva

Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella gestione delle domande, si raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali delle amministrazioni è fortemente auspicabile quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi.

Per gli stessi motivi, le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le  amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione.

9.    Il registro degli accessi

Tra le soluzioni tecnico-organizzative che le amministrazioni potrebbero adottare per agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso, la principale è la realizzazione di un registro degli accessi, come indicato anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016).

Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:

-       semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;

-       favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;

-       agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;

-       monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Per promuovere la realizzazione del registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dalla domanda di accesso o dall’esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico, ferma restando la necessità di non pubblicare i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, c. 3, d.lgs. 30 giugno 2013, n. 196. L’obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di “tracciare” tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. Realizzare tale obiettivo richiede opportune configurazioni dei sistemi di gestione del protocollo informatico, per le quali si rinvia all’allegato 3.

Roma, 30 maggio 2017

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

On. dott.ssa Maria Anna Madia

ALLEGATI ALLA CIRCOLARE

ALLEGATO 1: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

 

Ai fini di una corretta gestione della richiesta di accesso sarebbe opportuno prevedere – all’interno della modulistica o del servizio on-line previsto per il FOIA – il set minimo di informazioni descritto nei seguenti paragrafi.

1.    Informazioni online per la presentazione della richiesta

È opportuno che l’Amministrazione fornisca le informazioni per la corretta presentazione della richiesta con la modulistica resa disponibile nella pagina del sito istituzionale dedicata all’”Accesso generalizzato”. Tra le informazioni, è sufficiente indicare le seguenti: indicazione degli Uffici competenti al ricevimento delle richieste, rispettivi indirizzi fisici e di posta elettronica (certificata e non certificata), recapiti telefonici, orari di accesso e ufficio competente per la presentazione diretta della domanda.

2.    Dati da includere nella modulistica per la presentazione della richiesta

a)    Dati anagrafici del richiedente

-       Nome

-       Cognome

-       Luogo di nascita

-       Data di nascita

b)    Residenza del richiedente

-       Indirizzo

-       CAP

-       Comune

-       Provincia o Stato estero

c)    Informazioni di contatto (recapiti del richiedente)

-       Indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata)

-       Domicilio (se diverso da residenza)

Queste informazioni possono essere utili sia per instaurare un dialogo con il richiedente (§ 8 della circolare),

sia per trasmettere i dati e i documenti richiesti. Con il consenso del richiedente, è opportuno privilegiare la comunicazione in forma elettronica.

d)    Oggetto della richiesta

Per una migliore identificazione dei dati o documenti ai quali si chiede di accedere, si potrebbe segnalare al richiedente l’opportunità di indicare, oltre all’oggetto del dato o documento richiesto, anche, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l’ufficio competente. Potrebbe, inoltre, essere utile classificare e rendere disponibili – nella modulistica o nella pagina web dedicata all’accesso generalizzato – i principali settori o ambiti di competenza di ciascuna amministrazione e delle sue articolazioni, in modo che il richiedente possa specificare il settore o ambito che ritiene rilevante ai fini della trattazione della domanda. Sarebbe, così, favorito il   corretto instradamento della richiesta, anche a beneficio dell’amministrazione, che sarebbe facilitata nella corretta assegnazione della domanda all’ufficio interno competente.

e)    Modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti

Ferma restando l’opportunità di privilegiare la via telematica per tutte le comunicazioni, è opportuno acquisire il consenso del richiedente sulle modalità di trasmissione:

o   all’indirizzo di posta elettronica fornito nelle informazioni di contatto (opzione preferibile);

o   con servizio postale all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto;

o   personalmente presso gli uffici presso gli uffici (avendo cura di fornire al richiedente indirizzo e orari di apertura).

L’amministrazione tiene conto della preferenza espressa dal richiedente, nel caso in cui questa sia diversa dalla trasmissione della documentazione in forma digitale per via telematica, sempre che questa preferenza non comporti un onere eccessivo per l’amministrazione o rischi di pregiudicarne il buon andamento.

f)    Finalità della richiesta (informazione facoltativa)

Fermo restando che il richiedente non è tenuto a indicare i motivi della domanda (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013), l’amministrazione potrebbe chiedere al richiedente di precisare le finalità della domanda, chiarendo che questa informazione è facoltativa e potrebbe essere utilizzata a fini statistici, e/o per precisare ulteriormente l’oggetto della richiesta e/o per adottare una decisione che tenga conto della natura dell’interesse conoscitivo del richiedente.

Nel precisare che l’indicazione delle finalità della richiesta non è obbligatoria, la modulistica potrebbe prevedere, ad esempio, le seguenti opzioni:

-       A titolo personale

-       Per attività di ricerca o studio

-       Per finalità giornalistiche

-       Per conto di un’organizzazione non governativa

-       Per conto di un'associazione di categoria

-       Per finalità commerciali

-        

ALLEGATO 2: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME

Nel caso di rifiuto totale o parziale della richiesta di accesso, è auspicabile che le amministrazioni agevolino l’esercizio del diritto di chiedere il riesame della decisione, previsto dall’art. 5, c. 7, d.lgs. n.    33/2013. A tal fine, è auspicabile che ciascuna amministrazione fornisca, contestualmente o all’interno del provvedimento di conclusione del procedimento relativo alla domanda di accesso, tutte le informazioni necessarie per presentare la richiesta di riesame, oltre che per utilizzare i rimedi giurisdizionali previsti dal medesimo art. 5, c. 7.

Le amministrazioni sono invitate, in particolare, a predisporre un modulo di riesame già compilato e pronto per l’invio o soluzioni digitali equivalenti. Nel modulo dovrebbero essere inseriti i seguenti elementi:

-       dati anagrafici, residenza e contatti del richiedente (v. anche Allegato 1, § 1.2, sub a, b e c);

-       gli estremi della decisione amministrativa oggetto della domanda di riesame;

-       il numero di protocollo della domanda originaria;

-       i recapiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale inviare la domanda;

-       l’indicazione dei rimedi giurisdizionali utilizzabili ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della decisione di riesame.

 

ALLEGATO 3: MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI

Per gestire correttamente le domande di accesso generalizzato presentate, nonché per realizzare il registro delle degli accessi, indicata anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016), è fortemente auspicabile che le amministrazioni utilizzino i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.

In vista di questo utilizzo, si possono ipotizzare tre possibili scenari o situazioni di partenza:

-       scenario I: amministrazione dotata di un sistema che gestisce, oltre alla registrazione di protocollo, anche la gestione di fascicoli procedimentali con un profilo di metadati estendibile e configurabile, con o senza un motore di workflow di ausilio alla esecuzione automatica delle attività previste dalle procedure; (1)

-       scenario II: amministrazione dotata di sistemi di protocollo che, pur non disponendo di funzionalità per configurare il profilo esteso di fascicoli procedimentali, offrano almeno la possibilità di definire un profilo di metadati esteso per le classi documentali;

-        scenario III: amministrazione dotata di un sistema che realizzi la sola funzionalità minima di registrazione di protocollo.

1.    Scenario I: il sistema di protocollo e la gestione dei fascicoli

Nel primo scenario, per ogni richiesta di accesso, l’amministrazione deve definire un fascicolo procedimentale di una specifica tipologia, opportunamente configurata per accogliere tutti i dati che possono essere generati durante l’esecuzione del procedimento, compresi il repertorio del fascicolo, lo stato della richiesta (accolta/respinta/sospesa), una sintesi della richiesta stessa e una sintesi delle motivazioni della decisione, in caso di diniego.

La valorizzazione dei metadati attinenti a ciascuna tipologia di fascicolo procedimentale configurata per l’accesso è effettuata dagli addetti al procedimento secondo modalità operative che possono variare a seconda della presenza o meno di sistemi di automazione del flusso di lavoro. Nel fascicolo confluiscono tutti i documenti del procedimento relativo alla domanda di accesso, compresa la richiesta stessa. Le informazioni rilevanti per il registro degli accessi sono oggetto di una estrazione automatica, effettuata attraverso una interrogazione avente ad oggetto i fascicoli procedimentali delle tipologie configurate per le varie modalità di accesso. Questo report dovrebbe essere elaborato e approvato prima della pubblicazione al fine di verificare la presenza di riferimenti a nomi di persone o altri dati coperti da riservatezza (da rimuovere prima della pubblicazione del registro).

Le attività a carico delle amministrazioni sarebbero, dunque, le seguenti:

configurazione delle tipologie di fascicolo procedimentale corrispondenti ai vari tipi di accesso (con tutti i metadati previsti);

definizione del flusso di lavoro (manuale o automatico);

configurazione del report corrispondente alle informazioni rilevanti per il registro degli accessi;

elaborazione ed approvazione del report stesso prima della pubblicazione secondo la cadenza (trimestrale) prevista.

2.    Scenario II: il sistema di protocollo con metadati

Nel secondo scenario, la produzione automatica del Registro degli accessi come particolare tipo di report è possibile se il sistema di protocollo consente almeno la configurazione di un profilo esteso dei metadati associati alle classi documentali.

La domanda di accesso protocollata nel sistema identifica il relativo procedimento amministrativo e può essere dotata di tutti i campi generabili durante la sua esecuzione, anche quando tali informazioni vengono raccolte in momenti diversi durante la lavorazione di documenti collegati. In tal caso, venendo a mancare l’elemento aggregante del fascicolo procedimentale, sarebbe consigliabile prevedere, oltre alla registrazione di protocollo, anche la registrazione della domanda su uno dei repertori dedicati alle richieste di accesso e differenziati per tipologia.

Anche in questo scenario, le attività in carico alle amministrazioni sono limitate alla configurazione dei sistemi esistenti. Rispetto allo scenario precedente (I), però, la configurazione è effettuata sulle classi documentali dedicate alla rappresentazione delle domande di accesso e dei relativi procedimenti.

3.    Scenario III: il sistema di protocollo con solo funzionalità minime

Nel terzo scenario – riguardante l’ipotesi in cui l’amministrazione sia dotata di un sistema di protocollo informatico che realizzi la sola funzionalità minima – si può definire uno specifico repertorio di registrazione particolare per ogni tipologia di accesso dove tenere traccia delle domande. Le informazioni sullo stato del relativo procedimento e sul suo esito devono essere gestite manualmente, su un diverso sistema informativo (ad esempio, un foglio elettronico condiviso).

4.    Campi del Registro degli accessi

Il Registro degli accessi, da pubblicare con cadenza trimestrale, dovrebbe comprendere i dati utili a gestire in modo efficiente le richieste di accesso ricevute, ad agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e a monitorare l’attuazione della disciplina in materia. Segue un elenco esemplificativo dei dati rilevanti:

-    Domanda di accesso

o   Data di presentazione

o   Oggetto della richiesta

o   Presenza di controinteressati

o   Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale

o   Data del provvedimento

o   Sintesi della motivazione (ragioni del rifiuto totale o parziale)

- Domanda di riesame

o   Data di presentazione

o   Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale

o   Data del provvedimento

o   Sintesi della motivazione    

- Ricorso al giudice amministrativo

o   Data di comunicazione del provvedimento all’amministrazione

o   Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale.

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(1). Per fascicolo procedimentale si intende una unità archivistica atta ad aggregare documenti e metadati specifici raccolti o generati durante la trattazione di un’istanza di qualunque procedimento amministrativo.

 

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#accesso civico#scenario #metadati #report #modulistica #dialogo #desk #pluralità #aggravio #deriva #repertorio
Sistema pubblico di ricerca documentale - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 40-ter
Normativa

1.   La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente. (1)

(1) Articolo inserito per effetto del d.lgs. 217/2017, a decorrere dal 27 gennaio 2018.

Keywords
#ricerca #sistema #articolo #facilitare #soggetto #fascicolo #sperimentazione #registrazione #presidenza #protocollo
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 01/03/2018 n° 264
Prassi, Circolari, Note

Delibera numero 264 del 01 marzo 2018

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2018, n. 80

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, poi denominata Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC);

VISTO  il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza negli uffici giudiziari) e, in particolare, l’articolo 19, che ha disposto il trasferimento all’ANAC dei compiti e delle funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012 e all’articolo 48 del l. lgs. 33/2013;

VISTO l’art. 1, co. 32, della legge 190/2012, che sancisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le informazioni relative alla struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate e di trasmetterle, in formato digitale, all’Anac, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che istituisce, presso l’ANAC, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state attribuite all’ANAC, specifiche competenze in funzione di spending reviewe di vigilanza sulla spesa pubblica concernenti beni e servizi, rispettivamente disciplinate dall’art. 9 co. 1, 2, e 7 e dall’art. 10, co. 3 e 4, lettere a) e b), dello stesso testo normativo; 

VISTA la delibera ANAC del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative per la trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento, di cui all’art. 9, co. 7 del d.l. 66/2014 e allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 10 del medesimo testo normativo;

VISTO l’art. 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che abroga il  d.lgs. 163/2006 e il d.p.r. 207/2010 (recante il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione), secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 216 e dal medesimo art. 217 del  d.lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 62-bis, del d.lgs. 82/2005 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi Anac;

VISTO l’art. 60, co. 3-bis, del d.lgs. 82/2005 che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale;

VISTO l’art. 213, co. 8, del d.lgs. 50/2016 che attribuisce alla gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; 

VISTO l’art. 213, co. 9, del d.lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC il compito di definire le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio;

VISTO l’art. 213, co. 10, del d. lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 del suddetto decreto legislativo;

VISTA la Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 recante “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”

VISTO l’art. 216, co. 13, del d. lgs. 50/2016 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 81, co. 2, del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare l’art. 5, comma 2, sull’accesso generalizzato.

VISTO l’art. 50, co. 1, del d.lgs.  82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall’ordinamento; 

VISTO l’art. 60, co. 1 del d.lgs. 82/2005 che definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti;

VISTO l’art. 60, co. 2, del d.lgs. 82/2005 che dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate; VISTO l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) recante principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;

VISTO l’art. 19 del d.lgs. 196/2003 recante principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari;

VISTO l’art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce che l'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario ed all’oggetto di fornitura;

VISTO l’art. 2, co. 5, del d.lgs. 82/2005  il quale riguardo alle finalità e all’ambito di applicazione  dello stesso d.lgs. 82/2005 prevede che sia applicata la disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTO il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 del Garante per Protezione dei dati personali  recante “ Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per Protezione dei dati personali  recante le “Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

VISTO il Regolamento ANAC del 31 maggio 2016 concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. (UE) 2016/679 RAVVISATA la necessità di regolamentare i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici , sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore;

RITENUTO di dare pubblicità ai dati personali per i quali è già previsto un regime di conoscibilità, eliminando gli indirizzi di posta elettronica in coerenza con il principio di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 del d.lgs. 196/03 e con il principio di “minimizzazione dei dati”  di cui all’art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali  Reg. (UE) 2016/679  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 77 del 15 febbraio 2018

ADOTTA

Il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”

Art. 1  Definizioni

Nel presente Regolamento si adottano, mutuando anche quanto previsto all’art. 4 del d. lgs. 196/2003 e s.m.i., le seguenti definizioni: per “dato accessibile”, si intende il dato reso conoscibile; per “trattamento”, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; per “dato personale”, si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;  per “dati giudiziari”, si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; per “dati sensibili” si intendono  i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per “dati identificativi”, si intendono  dati personali che permettono l’identificazione diretta dell'interessato; per “interessato”, si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; per “comunicazione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per “diffusione”, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per “banca dati”, si intende qui qualsiasi complesso organizzato di dati incluso il relativo sistema di gestione (Data Base Management System) che ne abilita il trattamento. 

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP). Restano esclusi dall’ambito applicativo del presente Regolamento:

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, già disciplinati dai regolamenti in uso presso l’Autorità; le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass per le finalità di cui all’art. 81 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 216, co. 13, del medesimo testo normativo; il diritti di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/03; le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Art. 3 Tipologie di dati resi accessibili

Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella BDNCP:

Dati identificativi delle stazioni appaltanti (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail); Dati identificativi delle SOA (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione; Provincia; Città; CAP; pec/e-mail); Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (Amministrazione o Denominazione/Ragione Sociale dell’Operatore Economico cui appartiene il soggetto; Cognome; Nome); Dati identificativi degli operatori economici (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione); Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati; Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL); Dati relativi al Casellario Informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate ; Dati relativi all’appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti); Dati relativi al contratto: dati relativi all’aggiudicatario (Codice Fiscale; Partita IVA; Denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto; Dati relativi allo stato avanzamento lavori; Dati relativi alle varianti; Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori; Dati relativi al collaudo; Dati relativi al subappalto; Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del decreto-legge. 66/2014; Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l’amministrazione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Amministrazione; Cognome; Nome;).

I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi accessibili così come ricevuti da parte del soggetto responsabile della comunicazione degli stessi all’ANAC.  L’ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano incompletezze o incoerenze, ne dà comunicazione al soggetto o all’Amministrazione che li ha trasmessi affinché provveda alle dovute modifiche o integrazioni.  I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente. L’ANAC è titolare del trattamento e garantisce i diritti dell’interessato che possono essere esercitati ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 Libera accessibilità ai dati

Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche.  I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013.  Sono escluse dall’accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore.

Art. 5  Accessibilità regolamentata ai dati

L’ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:

mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l’interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni; mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l’ANAC, valutate entro 30 giorni l’ammissibilità e le condizioni per la accessibilità ai dati richiesti, ne dà comunicazione al richiedente. Entro i 30 giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilità, l’ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessità dei dati.

Per l’accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d’intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell’ANAC o della parte interessata.  Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d’intesa o convenzione già esistente, l’accesso ai dati è autorizzato dal Consiglio o, in via d’urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica. Per l’accesso ai dati con le modalità di cui al presente articolo, di cui l’Autorità disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all’ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell’ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalità di trattamento dei dati. In relazione alla tipologia della richiesta, l’ANAC individuerà eventuali costi a carico del richiedente connessi all’erogazione del servizio. Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell’ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi del presente articolo sono adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 6 Richieste di accesso generalizzato

Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 sono, di norma, soddisfatte mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente regolamento. Nei rimanenti casi, si procede fornendo riscontro secondo le procedure stabilite nell’apposito regolamento interno dell’Autorità sull’accesso generalizzato.

Art. 7   Disposizioni transitorie

Fino al momento della completa disponibilità dei servizi di cui all’art. 4, le richieste riguardanti dati non già liberamente accessibili attraverso il portale dell’Autorità sono formulate utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione sul sito dell’ANAC.

Art. 8  Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 1 marzo 2018

Il Presidente  Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2018

Il Segretario, Maria Esposito

 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#privacy e trattamento dei dati personali#accesso civico#dato #dlgs #accesso #banca #amministrazione #informazione #contratto #regolamento #accessibilità #modalità
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. 24/05/2017 n° 5754
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Struttura Tecnica Esami di Stato

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli UU.SS.RR.

Al Sovrintendente Scol. per la scuola di lingua italiana-Bolzano

All’Intendente Scol. Per la scuola di lingua tedesca - Bolzano

All’Intendente Scol. per la scuola delle località ladine - Bolzano

Al Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

LORO SEDI

Al Coordinatore della Struttura Tecni ca Esami di Stato

S E D E

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Al Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico

S E D E

All’Ufficio Stampa

S E D E

OGGETTO: Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2016-2017.

Con l’approssimarsi dei tempi d’inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nello spirito della consueta collaborazione, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. su tutti gli adempimenti di carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame dei quali le SS.LL. medesime e i Dirigenti scolastici dovranno farsi carico per la parte di rispettiva competenza con la sperimentata cura e tempestività.

INVIO DEL PLICO TELEMATICO

Particolare riguardo merita la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alle modalità di invio tramite il plico telematico delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado anche sulla base della circolare prot. n.1382 del 21 aprile 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

UTILIZZO DI LOCALI IDONEI, SICURI E ATTREZZATI

I locali individuati nelle scuole dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e accoglienti in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.

Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati.

Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati.

I locali stessi dovranno essere attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione.

STRUTTURE, STRUMENTI E PERSONALE PER LE COMMISSIONI DI ESAME

Le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti (elaborazione di verbali e di atti, esame di testi e documenti, formulazione della terza prova, correzione degli elaborati e conservazione di atti e fascicoli, ecc.), utilizzando di norma le funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete Internet e delle stampanti in uso nelle rispettive scuole.

Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.

Dovrà, inoltre, essere assicurata un’attività continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell’assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame.

In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”.

Dovranno, poi, essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro mandato; a tal fine può rivelarsi utile il riferimento al modello di “verbale di consegna al Presidente della commissione di esame dei registri, degli stampati, delle chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati interni ed esterni”, facente parte dei modelli di verbali allegati all’annuale Ordinanza Ministeriale recante istruzioni, modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo Ciclo nelle scuole statali e paritarie.

UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE

I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati:

-          che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;

-          che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;

-          che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.

Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.

Analoga cura dovrà essere rivolta   alla   vigilanza   sulle   apparecchiature elettronico-telematiche   in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.

UTILIZZO RISTRETTO DELLA RETE INTERNET NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, il collegamento con la rete INTERNET esclusivamente da parte dei computer utilizzati:

1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;

2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;

3) dal Referente o dai Referenti di sede.

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte.

Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.

CASI SPECIFICI

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella nota prot.n.1018 del 2 maggio 2013 relativa alle modalità di invio mediante plico telematico delle prove per candidati con disabilità visive e per candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere.

Eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere indirizzate alla Struttura Tecnica Esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle Commissioni e saranno esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i richiedenti.

Per quanto riguarda i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), eventuali richieste di “plico cartaceo” saranno indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici territoriali o dalle loro Articolazioni territoriali alla Struttura Tecnica Esami di Stato.

Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell’Amministrazione Centrale con modalità che saranno successivamente rese note.

COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI TERRITORIALI

Le SS.LL. vorranno dare alle Istituzioni scolastiche interessate tutte le indicazioni e le informazioni atte a garantire i necessari collegamenti con i rispettivi Uffici territoriali, con particolare riferimento alle modalità di invio delle tracce delle prove d’esame che prevedono specifiche forme di intervento dei Nuclei tecnici di supporto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di sede, nel caso in cui i Presidenti di Commissione, coadiuvati dai rispettivi Referenti di sede, non fossero in grado di estrarre e stampare le tracce delle prove contenute nel “plico telematico”.

Tenuto conto dei numerosi e complessi impegni connessi con lo svolgimento dell’esame, le SS.LL., per tutta la durata delle relative operazioni, vorranno garantire la più ampia funzionalità dei citati Uffici territoriali, assicurando, in particolare, che durante detto periodo le SS.LL. medesime e i Dirigenti dei sopra indicati Uffici o Funzionari appositamente delegati siano presenti nell’Ufficio e comunque reperibili anche nelle ore pomeridiane e serali.

A tal fine si prega di comunicare i rispettivi recapiti alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e alla Struttura Tecnica Esami di Stato, secondo i riferimenti sotto riportati.

SUPPORTO A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Struttura Tecnica Esami di Stato

Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte

06/58492116

E-mail segr.servizioisp@istruzione.it alla quale si dovrà fare riferimento

Ufficio III della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento degli esami di stato:

06/58492221

E-mail esamidistato@istruzione.it

VIGILANZA

Le SS.LL. sono pregate di vigilare sulla osservanza, da parte dei Dirigenti scolastici interessati, delle disposizioni contenute nella presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

 

Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#esami di stato#prova #esame #plico #ssll #candidato #commissione #svolgimento #traccia #stato #istruzione
USR LOMBARDIA - Linea Guida - PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 13/09/2017
Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Codice fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Giovanni Daverio nella sua qualità di Direttore Generale Welfare
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Codice Fiscale 97254200153, rappresentato per la firma del presente Protocollo d’Intesa da Delia Campanelli nella sua qualità di Direttore Generale
Premesso
Che la tutela della salute e del benessere di bambini/ragazzi che, in relazione a patologie acute e croniche che richiedono interventi durante l’orario scolastico, è una priorità di sistema per entrambe le parti, che richiede il raccordo tra i diversi attori coinvolti al fine di garantire un appropriato percorso di gestione degli interventi nel contesto scolastico
Richiamati
-D.P.R n.275 del 8 Marzo 1999 concernente il regolamento per l’autonoma scolastica
-D.M. n.388 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
-Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012
-Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014)
-Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e successive
modifiche
-D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
-Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
Viste
-Le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa
con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”
-La Circolare di Regione Lombardia n. 30/San del 12/07/2005 avente ad oggetto “Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico”
Considerato
-Che la “somministrazione farmaci a scuola” è regolata mediante accordi di collaborazione a valenza locale stipulati
negli anni da Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Uffici Scolastici Territoriali
-Che la l.r. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i. ha modificato, tra l’altro, l’assetto organizzativo del Servizio Sociosanitario lombardo istituendo 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e 27 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)
Considerato inoltre che in Lombardia
- il 23% delle scuole primarie e il 21% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica
- il 40% delle scuole primarie e il 34% delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per emergenza (Fonte ISTAT “La somministrazione di farmaci nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali e non statali. Anni 2013-2014”)
Rilevata pertanto la necessità di garantire un approccio omogeneo alla gestione degli interventi su tutto il territorio regionale.
Si conviene e si stipula il seguente protocollo quadro finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche con riferimento a tutti gli alunni – studenti che necessitano di somministrazione improrogabile di
farmaci in orario scolastico.
PREMESSA
Il presente protocollo è finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche, con riferimento alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, al fine di garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico di ricevere una appropriata assistenza, evitare incongrue somministrazioni di farmaci, sostenere al contempo, là dove ve ne sono le condizioni, il percorso di empowerment individuale nella gestione della propria patologia.
Nell’ambito degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo le Associazioni di Pazienti rappresentano una risorsa nello sviluppo di empowerment e capacity building mediante la partecipazione al processo di sensibilizzazione –informazione a livello regionale e locale.
ART.1 ASPETTI GENERALI
La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riferita alle seguenti situazioni:
• Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
• Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. In relazione alla patologia diabetica si richiama quanto definito dalla Circolare Regionale n. 30 del 12 luglio 2005 “Linee Guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico.”
- In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
- La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di specifico percorso individuale d'intervento. In ogni situazione individuale nelle quali si riscontrano elementi di criticità il percorso individuale è oggetto di esame anche tramite il coinvolgimento di ATS/ASST territorialmente competenti con l’eventuale apporto di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti, con l’intento di ricercare le modalità di gestione più appropriate.
- Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di certificazione attestante lo stato di
malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita.
-Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione
non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.
- La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.
ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge diversi attori:
- Genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
- Alunni - Studenti
- Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo)
- Soggetti Sanitari: Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), Agenzie Territoriali della Salute (ATS), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
Ciascuno degli attori concorre al percorso in relazione alle rispettive competenze e responsabilità:
Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) e Alunni se maggiorenni
- Formulano la richiesta al Dirigente Scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti dal Medico, allegando eventuale documentazione integrativa utile (es.: prospetti per utilizzazione/conservazione del farmaco, ecc.)
- Forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza
- Segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso
- Forniscono il farmaco ed eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento
Alunni - Studenti
- Sono coinvolti, in maniera appropriata rispetto ad età e competenze sviluppate, nelle scelte che riguardano la
gestione del farmaco a scuola
- Nelle condizioni ove è possibile si autosomministrano il farmaco
- Comunicano tempestivamente all’adulto di riferimento nel contesto scolastico eventuali criticità legate alla patologia o alla gestione del farmaco.
Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata)
- A seguito di richiesta dei Genitori certifica lo stato di malattia e redige il Piano Terapeutico con le indicazioni per la corretta somministrazione del farmaco.
- Fornisce eventuali informazioni e delucidazioni per l’applicazione del Piano Terapeutico.
Agenzie Territoriali della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) Definiscono, entro l’avvio dell’Anno Scolastico successivo a quello della data di stipula del presente Protocollo, modalità organizzative condivise in relazione alla
attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo sui territori di competenza. Le ATS comunicano alla Direzione Genera
le Welfare di Regione Lombardia il modello organizzativo adottato sul proprio territorio di competenza.
ATS e/o ASST (in base al modello organizzativo adottato)
- Comunica i riferimenti dei Servizi competenti alle Dirigenze degli Istituti Scolastici
- Informa tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e/o interessati circa il modello organizzativo e laprocedura
- Su richiesta del Dirigente Scolastico:
·Valuta la congruenza della richiesta
·Fornisce collaborazione in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti
- Raccoglie eventuali esigenze di sensibilizzazione – informazione e definisce modalità di riscontro anche mediante la collaborazione con AREU, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
- Raccoglie periodicamente dalle Scuole le segnalazioni di alunni con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi e le comunica all’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU)
- Raccoglie annualmente dalle Scuole il numero di alunni che hanno attivato la richiesta di somministrazione di farmaci e trasmette, entro il 10 settembre, alla DG Welfare i dati aggregati.
Dirigente Scolastico
- Acquisisce la richiesta dei Genitori, informa il consiglio di classe ed il Personale della Scuola
- Individua gli operatori scolastici disponibili (docenti e non docenti) e/o eventuali altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore, ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo
- Verifica le condizioni atte a garantire una corretta modalità di conservazione del farmaco;
- Segnala alla ATS/ASST territorialmente competenti i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi;
- Attiva le procedure del caso
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST territorialmente competenti, in particolare
richiedendo il supporto in caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei
locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui
soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
Docenti, Personale ATA
A seguito dell’adesione volontaria al percorso di somministrazione dei farmaci a scuola, somministra il farmaco e collabora, per quanto di competenza, alla gestione delle situazioni.
ART.3 IL PERCORSO OPERATIVO
A) La richiesta dei Genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale o da parte dello studente maggiorenne)
I Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o l’alunno maggiorenne), sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata).
La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica. La richiesta deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola.
Nella richiesta i Genitori (o chi esercita la potestà genitoriale o lo Studente maggiorenne) devono dichiarare di:
- Essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;
- Autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
- Impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione (es. cotone, disinfettante, siringhe, guanti, etc.) necessario per la somministrazione, nonché a provvedere a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in
prossimità della data di scadenza;
- Impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso
- Autorizzare, se del caso, l’auto – somministrazione di cui al successivo punto D)
B) La Certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico
La Certificazione dello stato di malattia redatta del Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata) ai fini della presa in carico della richiesta dei Genitori al Dirigente Scolastico, deve esplicitare:
- La assoluta necessità della somministrazione con riferimento a tempistica e posologia della stessa;
-Che la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco né in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
Il piano terapeutico, parte integrante della Certificazione dello stato di malattia redatta dal Medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata), conterrà necessariamente:
- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco, forma farmaceutica e dosaggio;
- Principio attivo del farmaco
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione (auto-somministrazione o somministrazione da parte di terzi) e di conservazione
del farmaco, secondo quanto disposto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel FoglioIllustrativo del/i farmaco/i (FI);
- Durata e tempistiche della terapia (orario e giorni).
- L’indicazione di prescrizione di adrenalina in caso di rischio di anafilassi
C) Procedura attuativa
Il Dirigente Scolastico, in esito alla verifica della sussistenza di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti A) e B):
-Informa il Consiglio di Classe
-Individua i Docenti, il personale ATA, che si rendano volontariamente disponibili ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo e se lo ritiene opportuno ne acquisisce il consenso scritto; recepisce inoltre la eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal Genitore
- Verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del farmaco secondo quanto disposto dal Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e nel Foglio Illustrativo per il paziente (FI), così come indicate nel Piano Terapeutico;
Comunica ai Genitori l’avvio della procedura
-Garantisce la tutela della privacy.
-Segnala alla ATS/ASST di riferimento i casi con prescrizione di adrenalina per rischio di anafilassi.
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di ATS/ASST (come da modello organizzativo adottato
localmente), in particolare richiedendo il supportoin caso di eventuali criticità relative alla attuazione del Piano Terapeutico (inadeguatezze dei locali, mancanza di disponibilità da parte di Docenti e Personale ATA, fabbisogni formativi del personale, etc.), la cui soluzione può prevedere anche il coinvolgimento di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altri soggetti della comunità locale a vario titolo competenti.
D)Auto-somministrazione
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'intesa, l’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Considerata la progressiva maggiore autonomia degli studenti con il crescere dell'età, si conviene sulla possibilità di prevedere, laddove possibile ed in accordo con la famiglia e i sanitari, l'auto-somministrazione dei farmaci.
Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte del Genitore (o dagli esercitanti la potestà genitoriale o dall’alunno maggiorenne) nella richiesta di attivazione del percorso al Dirigente Scolastico
E) Raccolta e segnalazione ad AREU di casi per la somministrazione di adrenalina per rischio di anafilassi
Il Dirigente Scolastico trasmette alla ATS/ASST territorialmente competente i riferimenti dei casi con prescrizione
di adrenalina per rischio di anafilassi.
ATS/ASST raccoglie i riferimenti dei casi e li trasmette ad AREU, di norma, due volte all'anno (entro ottobre, entro
gennaio).
In caso di richiesta di intervento la scuola comunica all'operatore della Sala Operativa Regionale che trattasi di un
paziente per cui è attivo il "Protocollo Farmaci" affinché sia gestito tempestivamente l'evento.
F)Manifestazione acuta correlata a patologia nota
Alcune patologie possono dare origine a manifestazioni acute per affrontare le quali è necessario prevedere di mettere in atto opportuni interventi pianificati preliminarmente, effettuabili comunque anche da personale non sanitario, secondo le indicazioni del medico:
in tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico
dell'emergenza 112.
In caso di manifestazione acuta in alunni che rientrano tra i casi con prescrizione di adrenalina per rischio anafilassi
segnalati ad AREU (punto E), al momento della chiamata al numero unico 112, quando si è messi in contatto con l'emergenza sanitaria, sarà necessario identificare la richiesta di intervento con il termine “PROTOCOLLO FARMACO”.
G)
Emergenza imprevista
Il caso dell’emergenza imprevista è trattato nell’ambito del primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
In tutti i casi in cui si ravvisa un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.
H)Formazione
L’attività formativa eventualmente realizzata da ATS/ASST non qualifica con competenze di tipo sanitario e relative responsabilità i Docenti, il Personale ATA e gli altri soggetti eventualmente partecipanti (Genitori, Volontari) ed in tal senso non è sostitutiva di titoli riconosciuti per legge.
ART.5 DURATA
Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio sulla applicazione del presente Protocollo, finalizzato a rilevare eventuali criticità ed a valorizzare buone pratiche nella risoluzioni di specifiche situazioni, a tal fine predispongono dopo il primo anno di applicazione, e nei successivi, un report congiunto, basato sui dati raccolti presso le Scuole, che verrà messo a  disposizione di tutti i portatori di interesse, anche al fine di sostenere un percorso condiviso di miglioramento continuo.
In relazione alla definizione e/o aggiornamento di linee di indirizzo regionali relative alla gestione di singole patologie,
di cui dovesse emergere l’esigenza, le Parti si impegnano ad attivare specifici percorsi con il coinvolgimento di settori specialistici del Servizio Sociosanitario Lombardo, Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti, altre Associazioni a vario titolo coinvolte.
Milano,31/07/2017
per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Welfare Giovanni Daverio
per Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Generale Delia Campanelli
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #ats #protocollo #asst #scuola #emergenza #piano #adrenalina #anafilassi #patologia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Dottorato di Ricerca e problematiche connesse. 22/02/2011 n° 15
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

Bolzano

All' Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta

Aosta

All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta

Aosta

Agli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali

Loro sedi

Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Sede

e, p.c.:

Al Ministero degli affari esteri

D.G.P.C.C.

Roma

Al Gabinetto del Ministro

Sede

All'Ufficio legislativo

Sede

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione

Sede

Ai Direttori generali

Sede

 

Con circolare 4 novembre 2002, n. 120, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta circolare 4 novembre 2002, n. 120, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;

4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota n. 1181 del 19 ottobre 1999.

Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:

- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

- Congedo al personale con nomina a tempo determinato

- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

- Dottorati e ricercatori Universitari

- Limiti all'autorizzazione alla frequenza dei dottorati.

Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi dell'Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione generale per l'istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la citata circolare 4 novembre 2002, n. 120, e con riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l'Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che «Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ..............., si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato», e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall'Ufficio legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell'art. 453 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede l'applicabilità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge n. 476/1984, comporta dunque, l'applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

 

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L'ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge n. 448/2001 prevede che "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Si è ritenuto in passato che per "Amministrazione pubblica" dovesse intendersi esclusivamente l'Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine "Amministrazione pubblica" deve essere riferito alla pubblica Amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell'ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).

 

Dottorati e ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l'interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.

Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

 

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università", pubblicata in Gazz. Uff. 14.1.2011 - Suppl. ord. n. 11, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, che modifica l'art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione," in congedo straordinario...», mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge n. 476/1984 i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata circolare 4 novembre 2002, n. 120, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla circolare 4 novembre 2002, n. 120, riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente circolare.

Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l'attenzione sull'espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.

 

Il Direttore generale

Luciano Chiappetta

 

 

Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: formazione#dottorato #congedo #ricerca #ritenere #corso #personale #ripetizione #circolare #sede
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017. 01/09/2017
Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e MINISTERO DELLA SALUTE

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi assistenza sanitaria al personale navigante

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All’Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado

Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia comunali

Ai responsabili delle scuole private non paritarie

Ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Al Ministero dell’interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All’Agenzia Italiana del farmaco

All’Istituto Superiore di Sanità

All’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All’ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per Tanno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.

Con specifico riferimento all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali.

1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. Al riguardo, si precisa che per “copia del libretto delle vaccinazioni vidimato” si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione;

ovvero

b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

ovvero

c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione

del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile  al  seguente  link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;

ovvero

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli adempimenti vaccinali.

Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:

– ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro PII settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;

– alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.

In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.

Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie

La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’il settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.

Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell’ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall’Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’il settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.

Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’il settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell’11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.

Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell’ 11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia unicamente i minori i cui

genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell’anno scolastico/calendario annuale.

3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 – entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) – non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.

In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Si rinnova l’invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l’accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.

Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Raniero GUERRA)

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott. ssa Rosa DE PASQUALE)

Keywords
#scuola e salute#documentazione #infanzia #vaccinazione #scuola #asl #vaccinare #ministero #genitore #servizio #calendario
Consiglio di Stato - Parere - PTOF: è legittimo individuare storia della musica quale materia alternativa all'insegnamento della religione cattolica 25/05/2018 n° 1392
Prassi, Circolari, Note


Numero 01392/2018 e data 25/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018


NUMERO AFFARE 00584/2018

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai signori (omissis), nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, contro il liceo (omissis) di Roma, dagli stessi frequentato, per l’annullamento del piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) relativo agli anni 2016/2019. 

LA SEZIONE

Vista la relazione acquisita in atti il 23 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione;

Premesso e considerato:

I ricorrenti sono genitori di studenti che, almeno al momento della proposizione dell’odierno gravame, frequentavano il liceo (omissis) di Roma. Impugnano il piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) approvato definitivamente dal collegio dei docenti in data 21 gennaio 2016, pubblicato sul portale unico della scuola in data 1° febbraio 2016.

Lamentano violazione della circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, dell’art.1, comma 7, della l. n. 107/2015; del punto 2.1 dell’Intesa Stato-Chiesa recepita dal d. P.R. n. 751/1985; nonché del protocollo addizionale n. 5 relativo all’art. 9 della l. n. 121/1985 e della circolare ministeriale n. 188 del 25 maggio 1989. In sintesi, l’avvenuta individuazione della storia della musica quale materia alternativa, si appaleserebbe discriminatoria nei confronti di quegli studenti che, come i figli dei ricorrenti, avendo optato per la religione cattolica, si vedrebbero privati della possibilità di presenziare a lezioni su ambiti comunque attinenti l’offerta formativa, ancorché di potenziamento. Inoltre, l’aver esplicitato l’offerta alternativa prima dell’avvenuta opzione da parte degli studenti per la religione cattolica, ne violerebbe la libertà di coscienza, condizionandone le scelte. Infine, lo sviluppo del programma di storia della musica lungo l’intero arco di un quadriennio, oltre a vincolare le future scelte del prossimo P.T.O.F., imporrebbe la frequenza spalmata per tutti gli anni di riferimento senza soluzione di continuità, salvo volerne pregiudicare l’efficacia. 

Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad almeno un controinteressato, ritenendo tale il genitore di un qualsiasi studente che abbia aderito all’offerta formativa alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Nel merito, si riporta alla relazione del Dirigente scolastico, del quale condivide le valutazioni di infondatezza. 

La Sezione ritiene che la eccepita inammissibilità possa essere assorbita nel merito, prescindendo pertanto dallo scrutinare la posizione di tali genitori quali portatori di un interesse contrapposto giuridicamente rilevante. 

I ricorrenti affidano le proprie doglianze a tre distinti motivi di gravame, strettamente connessi tra di loro. Le prime due eccezioni attengono al contenuto della materia offerta come alternativa all’insegnamento della religione: esso non risponderebbe ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 131/1986, perché non contiguo con l’insegnamento della religionecattolica; inoltre ne violerebbe le indicazioni, laddove, attingendo ad un àmbito oggetto, per esplicita scelta del medesimo P.T.O.F., di offerta di potenziamento, finirebbe per pregiudicarne indebitamente la fruizione a chi opti per la religione cattolica. 

Rileva la Sezione come la circolare del 3 maggio 1986 ‘raccomandi’ di inserire come alternativo all’insegnamento della religionecattolica <<l’approfondimento di quelle parti del programma, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita>>. Entrare nel merito dei contenuti della storia della musica per escluderne aprioristicamente l’affinità ontologica con i ‘i valori fondamentali della vita’ non appare ex se condivisibile. A ciò si aggiunga che proprio la formulazione letterale della circolare, laddove, nell’esemplificare gli approfondimenti ritenuti ‘eticamente’ compatibili, cita la storia e la filosofia, ha ammesso che gli insegnamenti alternativi possano anche riguardare materie curriculari, purché parametrabili –rectius, ‘contigue’- in termini di valore morale. A fortioripertanto, ritiene la Sezione, potrà trattarsi, come avvenuto nel caso di specie, di ambiti opzionati dall’istituto scolastico -anche- in sede di potenziamento. Quanto detto, ovviamente, a prescindere dalle modalità organizzative delle lezioni, come giustamente rilevato dai ricorrenti, ovvero dalla scelta delle docenze anche in termini di piano assunzionale, in quanto ciò che rileva è il contenuto dell’insegnamento ex se e non le modalità del suo insegnamento. 

Sostengono infine i ricorrenti che l’avvenuta esplicitazione delle offerte alternative nel P.T.O.F. condizionerebbe la scelta dello studente che, al contrario, dovrebbe essere effettuata “al buio”, senza conoscerle preventivamente. 

Ciò deriverebbe a loro avviso dal dettato del protocollo addizionale n.5 relativo ‘art. 9 della L. n. 121/1985 nonché alla circolare ministeriale n. 188 del 25 maggio 1999 e ai commi 12 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 107/2015. 

Rileva la Sezione come in realtà nessuna delle disposizioni citate deponga nel senso prospettato. In particolare, l’invocato art. 9, comma 2, della l. n. 121/1985, si limita ad affermare che <<nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento>>. 

La programmazione annuale delle attività alternative alla religione cui fa riferimento la circolare ministeriale n. 131 del 1986 non impedisce che essa venga inserita anche nel P.T.O.F., che diversamente dovrebbe omettere di occuparsi proprio di tale importante insegnamento. Del resto, il comma 12 dell’art. 1 della l. n. 107/2015 prevede espressamente la sua revisione annuale entro il mese di ottobre. Tanto più che tale tipo di programmazione e la relativa cadenza temporale è stata introdotta, o comunque ridisciplinata, in epoca ben successiva all’emanazione della ricordata circolare. 

La programmazione, dunque, non può che riferirsi anche all’insegnamento alternativo e in quanto tale essere inserita all’interno del P.T.O.F. .previsto dalla l. n. 107/2015, in coerenza con quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1 che definisce detto Piano come il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, dove viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Dunque, alle singole scuole spetta attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative, in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi. Viene invece rimandata all’inizio di ogni anno scolastico la scelta di avvalersi dell’insegnamento alternativo alla religione cattolica o di optare per altre attività progettuali. Prevedere l’offerta alternativa, al pari di quella di potenziamento, all’interno della programmazione triennale, non si appalesa neutra rispetto alla gestione in concreto della stessa e appare addirittura opportuna nell’ottica di una corretta pianificazione delle risorse, anche umane, necessarie allo scopo. Per contro, pretendere di fondare la libertà di scelta della religione cattolica sulla minore attrattività dell’alternativa offerta, finirebbe per sminuire indebitamente la valenza programmatoria del P.T.O.F. , rivitalizzato per contenuti e cadenza temporale proprio dalla l. n. 107/2015 rispetto al precedente P.O.F. di cui di cui all’art. 3 del d. P.R. n. 275/1999. 

Per contro, proprio l’importanza attribuita al valore intrinseco della scelta dell’insegnamento della religione cattolica ne implica la sua non comparabilità con alternative che, ove non pregiudizievoli del percorso scolastico di tutti gli studenti, del tutto legittimamente possono consistere in docenze ricche di interesse per coloro che intendano aderirvi. 

Lo sviluppo, infine, della storia della musica per periodi – al pari, del resto, di quanto avviene per altre discipline curriculari, quali la storia in genere- non appare affatto ulteriormente impattante sulla libertà di scelta dello studente: ove lo stesso, motivatamente e responsabilmente, opti per la religione cattolica, si avvarrà del relativo insegnamento; cambi idea e aderisca all’insegnamento alternativo, ne fruirà in relazione al periodo di riferimento, senza che la mancata partecipazione alle lezioni inerenti quelli precedenti lo renda ex se meno efficace ovvero meno completo.

Conclusivamente pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto perché infondato. 

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia respinto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento della istanza sospensiva. 

                   L'ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

               Antonella Manzione           Gianpiero Paolo Cirillo    

                                   IL SEGRETARIO

                                  Roberto Mustafà

Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#religione #insegnamento #ptof #storia #scelta #circolare #offerta #musica #studente #sezione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 16/08/2017 n° 1622
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO

Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

Alle scuole private non paritarie

ep.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Ministero della salute Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.

Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

• Anti-poliomielitica;

• Anti-difterica

• Anti-tetanica

• Anti-epatite B

• Anti-pertosse

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B

• Anti-morbillo

• Anti-rosolia

• Anti-parotite

• Anti-varicella

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni (1) non obbligatorie.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.

Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale.

(1)    Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1,co. 2);

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi IO giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Formazione delle classi

L'art. 4, co. 1,del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 20l7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.

Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale

Keywords
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #decretolegge #documentazione #asl #presentazione #anno #istituzione #classe #scuola
Garante per la protezione dei dati personali - Parere - Parere su uno schema di regolamento in materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli Studenti" - 15 ottobre 2015 15/10/2015 n° 535
Prassi, Circolari, Note

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'articolo 154, commi 1, lett. g) e 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R) ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento in materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli Studenti".

Lo schema è adottato in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale "al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni.".

La medesima disposizione normativa prevede poi che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare, siano definiti, previo parere del Garante, "i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.".

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento si compone di un unico articolo e di un allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

Tale articolo stabilisce che, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del Codice, l'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito anche ANS) raccoglie in una "partizione separata" i dati che rivelano lo stato di disabilità degli alunni, la cui conoscenza sia indispensabile ai fini della loro integrazione scolastica, ma privi di elementi identificativi degli alunni stessi (diagnosi funzionale, profilo dinamico-funzionale, piano educativo individualizzato). L'allegato tecnico individua i tipi di dati e le operazioni su di essi eseguibili, indispensabili per le finalità anzidette ed indica i soggetti legittimati al trattamento, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità previsti dal Codice.

Al riguardo si osserva preliminarmente che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici del M.I.U.R. nel corso di incontri e contatti, anche informali, volte a rendere conforme il provvedimento ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali e a garantire un elevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali ed in particolar modo della dignità degli interessati; ciò, anche in considerazione della minore età degli studenti e della loro condizione di disabilità, che non possono in alcun modo costituire un ostacolo alla concreta realizzazione del diritto all'istruzione.

Nello specifico, visto che lo schema di regolamento concerne il trattamento di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni, la predetta collaborazione è stata finalizzata all'individuazione delle finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, delle operazioni eseguibili, dei tipi di dati trattati e di modalità del trattamento lecite e corrette (artt. 11, 20, 22, 73, 86 e 95 del Codice).

Al riguardo, l'Autorità richiama l'attenzione dell'Amministrazione interessata sull'importanza della materia in esame e in particolare dell'Anagrafe degli studenti - che, insieme all'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, rappresenta una importante banca dati "a livello nazionale" realizzata dal M.I.U.R. (art. 10, comma 8, primo periodo, d.l. n. 179/2012), sia per la delicatezza dei dati che vi sono registrati, i quali, appunto possono avere anche natura di dati sensibili e giudiziari, sia per la vasta platea di soggetti legittimati, per legge, ad accedervi, in relazione alle proprie competenze istituzionali (Ministero, regioni, enti locali, Università, istituzioni scolastiche).

In proposito si rammenta che il d.m. 5 agosto 2010, n. 74, stabilisce che in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 95 del Codice, l'Anagrafe "può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico" (art. 2, comma 3), e "i soggetti che comunicano dati personali all'Anagrafe….rispondono della loro veridicità e autenticità" (art. 2, comma 4).

CONSIDERATO

3. I tipi di dati trattati.

La riforma normativa cui lo schema di regolamento intende dare attuazione mira a consentire la realizzazione della procedura per l'assegnazione del personale docente di sostegno agli studenti disabili attraverso le nuove funzionalità dell'ANS, le indicazioni rese dall'Ufficio negli incontri di lavoro hanno pertanto riguardato, in via principale, l'individuazione delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute da inserire nella predetta Anagrafe indispensabili a tal fine.

Tali informazioni concernono, in particolare:

• "la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità" ai sensi della legga 104 del 1992 (verbale di accertamento);

• "la diagnosi funzionale" dell'alunno alla cui redazione provvede l'unità multidisciplinare di cui all'art. 3,comma 2, del d.P.R. 24 febbraio 1994;

• "il profilo dinamico funzionale" alla cui redazione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno, l'unità multidisciplinare prevista dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. 24 febbraio 1994 e, per ciascun grado di scuola, il personale specializzato della scuola (art. 12, l. 104 del 1992 e art. 4 d.P.R. del 24 febbraio 1994);

• "il piano educativo individualizzato" formulato dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2 del d.P.R. 24 febbraio 1994 per la formulazione della proposta relativa all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno (art. 3, d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185).

Il dettaglio delle informazioni e della documentazione inviate alla costituenda "partizione" dell'ANS (di seguito anche partizione separata) dalle istituzioni scolastiche è descritto nel tracciato record di cui al paragrafo 1 dell'allegato tecnico al regolamento.

Lo schema di regolamento prevede che i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti disabili siano raccolti privi di elementi identificativi nella partizione separata, distinta sia dal punto di vista logico che fisico dalla parte dell'ANS che contiene i dati identificativi (anagrafici, curriculari e di frequenza) riferiti agli studenti.

Tenendo conto delle indicazioni rese nell'ambito dell'attività collaborativa, il Ministero ha, quindi, stabilito che i predetti documenti siano inseriti, come richiesto dalla norma, privi di tutti gli elementi identificativi degli interessati. I file contenenti la citata documentazione sono, infatti, caricati nella partizione separata in formato pdf, previa cancellazione di tutte le informazioni anagrafiche dell'alunno.

Nei limitati casi in cui i predetti dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere associati all'interessato (cfr. c.d. "assegnazione dei posti in deroga" di cui oltre), una chiave numerica, memorizzata sulla base dati in formato crittografato e mai visualizzata, "separata e custodita in un server ad accesso limitato e controllato (…) accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura", consente di effettuare tale operazione.

Sono state, invece, espunte le informazioni relative agli studenti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), il cui diritto all'integrazione scolastica risulta, infatti, garantito da una specifica e differente disciplina di settore (cfr. l. 8 ottobre 2010. n. 170; d.m.  12 luglio 2011; Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012; circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013).

4. Le operazioni eseguibili.

L'allegato tecnico al decreto, nel descrivere le operazioni eseguibili, individua, in particolare, le modalità ed i soggetti legittimati ad accedere alla partizione separata e le funzionalità abilitate per ogni singola categoria di utente.

Sotto il primo aspetto, è precisato che l'accesso avvenga "attraverso funzionalità web internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS" mediante credenziali costituite da un codice identificativo e una password.

Con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che al profilo "utente scuola", assegnato al dirigente scolastico, sono abilitate le funzionalità di inserimento, consultazione modifica e ricerca di tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute relativi ai propri iscritti per il periodo di frequenza dell'istituto.

La partizione separata conserva le informazioni degli alunni per il periodo di frequenza degli stessi nel sistema nazionale di istruzione, anche al fine di garantire "la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola" (art. 14, comma 1, lett. c) l. 104 del 1992).

Sulla base delle osservazioni emerse nel corso dell'attività di collaborazione, il regolamento evidenzia, inoltre, che i dati vengono irreversibilmente cancellati dalla nuova partizione dell'ANS all'uscita dal sistema scolastico e del percorso formativo dell'alunno attraverso una procedura di batch calendarizzata a completamento delle attività di avvio dell'anno scolastico.

Al profilo "gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica" sono abilitate le funzionalità di "inserimento del parere relativo all'assegnazione del docente di sostegno per singolo alunno" e "di consultazione di tutte le informazioni elencate nel tracciato" prive di dati identificativi diretti.

Sempre sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante, il regolamento precisa che possono essere abilitati all'accesso massimo tre membri del gruppo, scelti tra il personale dell'amministrazione scolastica all'uopo specificamente designati incaricati del trattamento. Il MIUR, inoltre, conserva copia di tutte le designazioni che prevedono l'abilitazione all'accesso alla partizione seperata.

Al profilo "Ufficio scolastico regionale per ambito territoriale e Direzione generale regionale", responsabili delle procedure dell'organico di sostegno, sono abilitate le funzionalità di inserimento del numero delle ore assegnate per il sostegno e consultazione delle richieste formulate dalla scuola e delle valutazioni del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, documenti che, come detto, non recano alcuno dato direttamente identificativo degli studenti.

Il personale in possesso di detto profilo può, inoltre, accedere a dati di riepilogo, relativi alla consistenza degli alunni per classe, privi di qualsiasi informazione che possa consentire di individuare i singoli alunni frequentanti.

Solo nelle ipotesi di "assegnazione dei posti in deroga", in base alle sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, al personale con profilo "Ufficio scolastico regionale per ambito territoriale e alla Direzione generale regionale" è consentito l'accesso alle informazioni anagrafiche dell'alunno. Come emerso nel corso dei citati approfondimenti, tale accesso può avvenire solo previa abilitazione da parte del dirigente scolastico (profilo utente: scuola) a seguito di specifica istanza da parte della famiglia interessata; tale operazione è "tracciata dal sistema in appositi log".

Al riguardo, deve precisarsi che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; e dell'articolo 2, comma 414, della medesima legge, nella parte in cui esclude(va) la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Al profilo "amministrazione centrale", assegnato al personale selezionato della Direzione generale per il Personale Scolastico e della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, è abilitata la funzionalità di consultazione di dati di sintesi aggregati a livello regionale e provinciale. Tale accesso risulta funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle predette Direzioni, tenuto anche conto che l'ANS può essere utilizzata dal M.I.U.R. anche per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 2012 e d.P.R. 11 febbraio 2014, n. 98).

5. Tutto ciò considerato, con riferimento ai profili descritti ai punti 3 e 4 l'Autorità non rileva criticità nello schema di regolamento e non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

RITENUTO

6. Le misure di sicurezza

Nell'allegato tecnico – come sommariamente descritto ai punti 3 e 4 - sono individuati accorgimenti e misure di sicurezza volti a garantire la selettività degli accessi all'anagrafe e il corretto utilizzo dei dati, nonché a scongiurare il rischio di accessi abusivi o non autorizzati.

Fra le misure previste rilevano anche i file di log relativi alla registrazione degli accessi, per i quali il regolamento prevede un periodo di conservazione "non inferiore a" 12 mesi (all. tecnico, paragrafo 2, ultimo periodo).

Al riguardo, poiché per rispettare il principio di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e), del Codice, è necessario individuare termini certi di conservazione dei dati (senza ricorrere a locuzioni indefinite come "non inferiore a", utilizzata nello schema) l'allegato tecnico va perfezionato stabilendo un termine di conservazione dei log che sia congruo e proporzionato rispetto alle finalità perseguite e la cui individuazione si rimette alla prudente valutazione dell'Amministrazione interessata.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in materia di  "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli Studenti", adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 2-ter, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la seguente condizione:

a) l'allegato tecnico dello schema sia perfezionato con l'individuazione di un termine di conservazione dei log congruo e proporzionato, come specificato nei termini di cui in motivazione (punto 6).

Roma, 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE Iannini

IL RELATORE Califano

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

 

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità#dato #alunno #studente #partizione #anagrafe #schema #rivelare #ans #regolamento #profilo
Consiglio di Stato - Parere - Storia della musica quale insegnamento alternativo alla religione Cattolica: gli IRC non hanno interesse alla contestazione 25/05/2018 n° 1389
Prassi, Circolari, Note

Numero 01389/2018 e data 25/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018

NUMERO AFFARE 02190/2016

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai prof. (OMISSIS), per l'annullamento del piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per gli anni 2016/2019 del liceo ginnasio statale "OMISSIS" di Roma.

LA SEZIONE

Vista la relazione pervenuta alla Segreteria della Sezione il 24 novembre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione;

Premesso e considerato:

I ricorrenti sono insegnanti di religione presso il liceo ginnasio ‘OMISSIS’ di Roma. In tale veste, impugnano il piano triennale dell’offerta formativa di quell’Istituto, relativo al triennio 2016/2019, approvato definitivamente dal collegio dei docenti in data 21 gennaio 2016. Lamentano violazione della circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, in quanto l’attività culturale alternativa all’insegnamento della religione sarebbe stata individuata in una disciplina – educazione musicale- non attinente ai <<documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali e della convivenza civile >>, e rientrerebbe tra quelle curriculari. In particolare, essa sarebbe da ascrivere alle attività del potenziamento dell’autonomia didattica –potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale- previste nel medesimo piano. In tal modo si sarebbe attuata una discriminazione nei confronti degli studenti che, avendo optato per l’insegnamento della religione cattolica, si sarebbero visti privati della possibilità di aderire a tale modulo alternativo; peraltro la strutturazione dello stesso in relazione a vari periodi storici, così da abbracciare l’intero quadriennio di insegnamento, vincolerebbe illegittimamente i contenuti del piano dell’offerta formativa anche per il 2019.

Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, preliminarmente eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ritenendo tali i genitori degli studenti minorenni che hanno aderito al modulo alternativo, con ciò appalesando il proprio interesse al suo mantenimento. Nel merito, di fatto avallando le considerazioni del Dirigente scolastico del liceo, versate in atti, insiste per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

La Sezione rileva preliminarmente come nel caso di specie si possa prescindere dalla valutazione della eccepita inammissibilità, tanto più che in via istruttoria essa risulta sanata con la partecipazione al contraddittorio di un gruppo di 43 genitori di studenti che hanno aderito al modulo alternativo mediante deposito di una propria memoria di replica: gli stessi ricorrenti, infatti, in un’ottica di trasparente esternazione delle proprie posizioni, hanno informato sia il Presidente del Consiglio d’Istituto che il Presidente del comitato genitori dell’avvenuta proposizione del ricorso con comunicazione mail del 30 giugno 2016.

La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti, così come peraltro prospettato nella memoria di replica poc’anzi citata.

I ricorrente asseriscono di agire in forza di un interesse qualificato in quanto docenti di religione cattolica presso l’Istituto in questione, ma non specificano in alcun modo in che misura l’eventuale annullamento del piano per l’offerta formativa arrechi loro un concreto vantaggio, ovvero, al contrario, come il suo mantenimento leda un bene della vita di cui rivendicano tutela con l’odierno gravame. Tale infatti non può essere l’asserita lesione della libertà di coscienza degli alunni nello scegliere l’insegnamento della religione cattolica, di cui peraltro sarebbero al più titolari gli stessi studenti o i loro rappresentanti legali, in quanto la mera prospettazione di scelte alternative di apprezzabile livello culturale non può in alcun modo incidere sulla consapevole e responsabile opzione per l’insegnamento della stessa. Ipotizzare al contrario che solo ponendo lo stesso in un’alternativa ‘non concorrenziale’ se ne agevoli la scelta –rectius, più propriamente, non la si indebolisca – equivale ex se a sminuirne il rilievo individuale ed etico.

Né d’altro canto risulta in alcun modo provato, ovvero semplicemente affermato, come l’offerta formativa alternativa abbia in concreto inciso sulle scelte degli studenti, condizionandole, fermo restando che il numero dei partecipanti alle lezioni di religione cattolica non ha rilievo ai fini della titolarità della cattedra e dunque non arreca alcun pregiudizio concreto ai titolari della stessa. Nessuno degli studenti o dei genitori degli stessi astrattamente pregiudicato dalla impossibilità di aderire al modulo alternativo in conseguenza della propria consapevole opzione per l’insegnamento della religione cattolica, per quanto consta in atti, risulta infatti aver recriminato, essendo la relativa doglianza esternata solo dai professori odierni ricorrenti.

In linea generale, come è noto, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità.

L’annullamento del P.T.O.F., non finalizzato ad ottenere un vantaggio per i ricorrenti, ma fondato sulla sola contestazione della –asserita- correttezza delle scelte didattiche effettuate, dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le l’offerta fosse stata diversa, i ricorrenti ne avrebbero tratto un qualche beneficio (cfr. ex multis Cons Stato Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534).

Conclusivamente pertanto la Sezione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza sospensiva. 

L'ESTENSORE Antonella Manzione

IL PRESIDENTE Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO Roberto Mustafà

 

Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#religione #ricorrente #carenza #insegnamento #sezione #ricorso #studente #interesse #offerta #inammissibilità
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 16/11/2016 n° 1190
Prassi, Circolari, Note

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.

Premessa

1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato
l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

2. L’Albo è composto da:
a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un
punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo.
L’Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.

5. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo.

1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la alutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
   1) contratti misti di appalto;
   2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
   3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l’eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all’art. 77, c. 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli
interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico.
4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:
a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

1.2 L’Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.

1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell’autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo,
sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.

1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non
determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.

2. Comprovata esperienza e professionalità

Sezione ordinaria
2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo
precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge
14 gennaio 2013, n. 4;

c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica
pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione;
e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

2.9 Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:
a) procedure di project financing;
b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)

e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
g) forniture di dispositivi medici.

Sezione speciale

2.10 Possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.

2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.

2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.

3. Requisiti di moralità e compatibilità

Condizioni di iscrizione
3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione
3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione
3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all’incarico, anche
l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione all’Albo

4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall’Autorità.

4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni. 

4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.

4.5 Fino alla piena interazione dell’Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.

L’aggiornamento dell’Albo
4.6 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

4.7 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello
predisposto dall’Autorità, del permanere dei requisiti.

4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.

4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.

4.10 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.

4.11 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. A tal fine provvede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

4.12L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.

Sanzioni
4.13 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui ai punti 3.6 e 3.7, determina l’impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.14Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo.

4.15 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste da parte dell’ANAC di informazioni comporta, le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. 

4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall’Albo.

5. Periodo transitorio
5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.


Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018
Il Segretario, Maria Esposito

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: controlli#appaltare #stazione #albo #commissario #gara #iscrizione #sottosezione #commissione #contratto #esperto
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Accesso ex art. 7 Codice privacy da parte di docente ai propri dati personali 10/07/2014 n° 366
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti

n. 366 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 9 aprile 2014, nei confronti di Istituto Superiore XX con il quale XY, docente presso il citato istituto scolastico, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha chiesto, ribadendo l'istanza già avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell'istituto e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l'origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente, lamentando la violazione delle disposizioni del Codice in ordine alle modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 (nella quale si chiedeva di giustificare un suo presunto ritardo), che le sarebbe stata consegnata "non imbustata e senza alcuna accortezza che impedisse la lettura del contenuto alla persona incaricata" della consegna, ha manifestato una sostanziale opposizione al loro ulteriore trattamento; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata, nonché la nota del 5 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che l'installazione del sistema di videosorveglianza in questione si è resa necessaria esclusivamente per motivi di "sicurezza e prevenzione da effrazioni, intrusioni, danneggiamenti e furti" di cui l'istituto è costantemente oggetto ed è stata effettuata in conformità con quanto disposto dal Codice ed in particolare del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (nel rispetto di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità), nonché delle altre disposizioni applicabili in materia; rilevato che tale impianto, stanti i descritti presupposti, può essere lecitamente installato, pure in assenza del consenso degli interessati (art. 24 comma 1, lett. g) del Codice); inoltre,  come risulta dalla dichiarazione della società che lo ha installato e che ne cura la manutenzione, il sistema viene attivato e registra immagini dalle ore 19 alle ore 6.30, pertanto fuori dall'orario di lavoro, con automatica cancellazione delle immagini registrate dopo 24 ore (solari) dalla loro acquisizione; rilevato che le credenziali di accesso al videoregistratore digitali sono in possesso della Dirigente scolastica che accede alle immagini, esclusivamente in caso di effrazione non autorizzata o tentativo di furto o atti vandalici, solo per il buon fine delle indagini previa consegna alle Forze dell'Ordine; i componenti della RSU della scuola e i Rappresentanti in Consiglio di Istituto di Genitori e Studenti, possono verificare, in qualsiasi momento, alla presenza della Dirigente scolastica o di un suo collaboratore o delegato, "l'effettivo non funzionamento del sistema di videosorveglianza e lo spegnimento delle telecamere durante l'orario di lavoro"; rilevato con l'avviso n. 138, prot. 627 del 28 gennaio 2014, pubblicato all'albo e sul sito della scuola, i docenti,  gli alunni e loro famiglie e le RSU sono stati informati dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza per le descritte finalità; in relazione, invece, alle contestate modalità di consegna alla ricorrente della comunicazione del 20 febbraio 2014, non avente contenuto riservato né contenente dati sensibili o rilievi disciplinari, la resistente ha dichiarato che la comunicazione in questione è stata consegnata in duplice copia "nelle modalità previste dalla normativa in piego per non renderne visibile il contenuto", di cui una "è stata trattenuta dalla docente, l'altra (…) firmata dalla stessa e riportata alla scrivente in piego, con il contenuto non visibile" e poi archiviata; rilevato che "la consegna materiale" della comunicazione "risulta essere avvenuta dunque ad opera di un'incaricata assegnata alla segreteria della dirigente firmataria" la quale, in virtù dei compiti assegnati, risultava incaricata del trattamento e "poteva legittimamente prenderne conoscenza"; sul punto, la resistente ha anche richiamato un recente provvedimento del Garante del 18 ottobre 2012 ("Consegna di comunicazioni ai lavoratori e misure per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali – doc. web n. 2174351) che proprio in un caso analogo ha disposto l'infondatezza del reclamo;

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

VISTA la nota dell'8 luglio 2014 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere immagini della ricorrente (né di tutti gli altri lavoratori o utenza),registrate mediante l'impianto di videosorveglianza in questione che infatti "è in funzione solo ed esclusivamente nelle ore di chiusura della scuola, allorquando all'interno di essa non si svolga alcuna attività lavorativa (didattica o amministrativa) o qualsiasi altra attività di altro tipo"; rilevato che la resistente ha fornito l'allegato al citato avviso n. 138, prot. 627 del 28/1/2014, contenente le regole e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza; la stessa resistente ha fornito anche la nomina del responsabile del trattamento e la designazione degli incaricati del trattamento, nonché la nota prot. 2661 del 15 aprile 2014 sottoscritta dal responsabile del trattamento e dalle due incaricate del trattamento inerente le modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014;

RITENUTO, in ordine alle richieste riguardanti il sistema di videosorveglianza, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro; ciò, in quanto la stessa ha dichiarato di non detenere dati riferiti alla ricorrente registrati da tale impianto, puntualizzando anche che il sistema, installato al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici, rileva e registra le immagini fuori dall'orario di lavoro e le cancella automaticamente dopo 24 ore dalla loro acquisizione; rilevato che la resistente ha anche fornito risposta alle altre richieste formulate in ordine al funzionamento del sistema di videosorveglianza in questione;  

RITENUTO, infine, che in ordine alle contestate modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 non emergono dall'istruttoria profili di illiceità del trattamento dei dati effettuato dal titolare del trattamento; ciò, considerato che la comunicazione in questione non contiene dati sensibili e risulta essere stata consegnata da persona incaricata del trattamento, assegnata alla segreteria del soggetto firmatario della nota che poteva, pertanto, legittimamente prenderne conoscenza in ragione dei compiti assegnati; considerato inoltre, che la comunicazione redatta in duplice copia è stata trasmessa con le modalità del piego, di cui una copia consegnata direttamente all'interessata e l'altra, sottoscritta da quest'ultima per ricezione è stata riconsegnata alla dirigente firmataria della stessa, sempre in piego, e poi archiviata; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, che la resistente ha utilizzato una forma di comunicazione sufficientemente individualizzata idonea a prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali e che pertanto l'opposizione al trattamento deve essere dichiarata infondata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell'Istituto Superiore XX nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla conferma dell'esistenza e alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza in esame, nonché in ordine alle restanti richieste formulate in relazione al funzionamento di tale impianto;

b) dichiara infondata la restante opposizione al trattamento riferita alla comunicazione del 20 febbraio 2014;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto Superiore XX, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 luglio 2014 

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#installare #piegare #effrazione #archiviare #installazione #imbustata #spegnimento #telecamera #riconsegnare #accortezza
USR BASILICATA - Linea Guida - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 03/06/2016
Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico la Regione Basilicata con sede a Potenza in Via Vincenzo Verrastro 4, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona Donato Vincenzo Pafundi, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP, con sede a Potenza in Via Torraca 2, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Battista Bochicchio, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM, con sede a Matera in Via Montescaglioso 20, rappresentata dal Direttore Generale Pietro Quinto
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione generale (nel seguito Ufficio Scolastico Regionale) con sede a Potenza in Piazza delle Regioni snc, rappresentata dalla Dirigente Coordinatrice Claudia Datena concordano di sottoscrivere un percorso a carattere sperimentale condiviso nel rispetto delle reciproche competenze.
Premesso che:
• Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all’attenzione delle Istituzioni;
• l’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
• gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
• l’esistenza di tali situazioni richiama l’attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell’alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d’intervento nelle singole situazioni;
• con Legge 27 maggio 1991 n. 176 è stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, nella quale viene espressamente indicato che “ gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica...” (art. 28 comma 1 lett. e);
• in data 25 novembre 2005 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca le  raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico;
• tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso;
• nelle scuole è presente, in attuazione dell’art. 18 del DL 81/2008, personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. adeguatamente formato ai sensi del DM 388 del 15.07.2003;
Valutato che:
• l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
• tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione puo’ causare gravi danni alla persona;
• l’assistenza specifica viene supportata da una specifica “formazione in situazione“ riguardante le singole patologie, nell’ambito della piu’ generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.M. 388/2003;
Tutto ciò premesso e valutato la Regione Basilicata, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP, l’Azienda Sanitaria Locale di
Matera - ASM e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di  intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci Convengono quanto segue:
Considerato che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, i genitori o chi ne eserciti la potestà genitoriale (in seguito genitore), in caso di specifiche patologie già riconosciute nell’alunno, che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico o che si manifestano in modo acuto e non prevedibile (eventi occasionali), così come dai successivi articoli, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato 1) corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (pediatra di libera scelta (PLS), medico di medicina generale (MMG) o specialista Ospedaliero) come da allegato 4/5 (eventi occasionali).
A fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli alunni e di prescrizione, certificazione del medico, il Dirigente Scolastico individua il personale della scuola che, avendone dato la disponibilità e che opportunamente formato dalle Aziende ASL territorialmente competenti, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola.
Articolo 1: Specifiche patologie già riconosciute
La somministrazione di “farmaci salvavita” a scuola, secondo le modalità previste dal presente protocollo, riguarda i casi di “crisi convulsive”, “asma bronchiale”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”.
Articolo 2: richiesta/autorizzazione
I genitori, in caso di bisogno di eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico:
1. fanno richiesta di autorizzazione alla somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico, secondo lo schema allegato al numero 1 e 2;
2. accompagnano la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica redatta dal PLS, dall’MMG o dallo specialista Ospedaliero, secondo lo schema allegato al numero 4/5 (eventi occasionali);
3. garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti e la loro presenza in affiancamento al personale individuato dal dirigente scolastico, durante le fasi di formazione/addestramento del personale cui verrà affidato l’intervento;
4. forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia (es. assenze del bambino dalla comunità, riduzione dell’orario scolastico/formativo, eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, etc.);
5. garantiscono la fornitura del farmaco necessario – in confezione integra e in corso di validità – nonché la sostituzione tempestiva dello stesso alla data di scadenza;
6. forniscono al Dirigente Scolastico uno o piu’ recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza
ed eventualmente quello del medico prescrittore;
7. assicurano direttamente l’intervento nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui è affidato l’intervento);.
Articolo 3: prescrizione/certificazione
La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, dello specialista Ospedaliero deve specificare, in modo chiaramente leggibile e senza possibilità d’equivoci e/o errori:
1.il nome e cognome dell’alunno,
2.la patologia dell’alunno,
3.l’evento che richiede la somministrazione di farmaci,
4.Il nome commerciale del farmaco,
5.le modalità di somministrazione del farmaco,
6.la dose da somministrare,
7.la modalità di conservazionedel farmaco,
8.la durata della terapia,
9.gli eventuali effetti collaterali,
I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
•l’assoluta necessità;
•la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
• la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.
Articolo 4: il Dirigente Scolastico
• Il Dirigente Scolastico, a fronte di richiesta/autorizzazione e di prescrizione/certificazione:
1.valuta la fattibilità organizzativa;
2.autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi;
3.individua, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D.Lgs.81/08 e DM 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori Scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
4.organizza momenti formativi per gli operatori scolastici disponibili, anche con il coinvolgimento del medico proscrittore e della famiglia e/o dello studente; la formazione è garantita dai medici dell’Azienda ASL territorialmente competente;
5.autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico;
6.si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se nel caso, coinvolgendo anche il medico prescrittore e la famiglia e/o studente);
7. garantisce, vista la prescrizione/certificazione, d’intesa con la famiglia, la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso (armadietto, frigorifero rispondente ai requisiti di legge etc) e verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto d’uso;
8.destina un locale e/o appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 196/2003);
9.organizza le procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la gestione dell’emergenza e l’informativa generale sulla patologia dell’alunno/a;
10. costruisce, con tempestività, insieme all’ASL territorialmente competente, uno specifico “Piano personalizzato d’intervento”, comprensivo dell’attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici (garantita dall’ASL territorialmente competente), che descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile;
11. fornisce al genitore il “piano personalizzato d’intervento”;
12. invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione neces
saria per la continuità del progetto;
13. partecipa ai monitoraggi dell’USR, segnalando le necessità relative ad alunni che necessitano di interventi di cui al presente protocollo.
Articolo 5: il personale scolastico
Il personale scolastico (docente e ATA) individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco e resosi disponibile:
1. partecipa alle attività d’informazione/formazione/a ggiornamento;
2. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e nel “piano personalizzato d’intervento”;
3. aggiorna la “scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati”.
Il personale scolastico non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria vigilanza sul benessere dell’alunno.
Articolo 6: l’Azienda ASL
1.organizza la gestione dei casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, ...) dopo la segnalazione del Dirigente scolastico o dell’USR,
2. esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico sui casi,
3. si rende disponibile a organizzare/partecipare a incontri di formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni,
4. fornisce il necessario supporto nella redazione del “piano personalizzato d’intervento”,
5. partecipa all’aggiornamento periodico del “piano personalizzato d’intervento”.
Articolo 7: l’Ufficio Scolastico Regionale:
1. provvede annualmente al monitoraggio e alla raccolta dei dati (suddivisi per ASL e per tipologia di scuola), trasmettendoli – entro il mese di ottobre e giugno dell’anno scolastico - alle Direzioni Sanitarie delle ASL. Al fine di monitorare l’applicazione del protocollo saranno raccolti:
- il numero di casi segnalati;
- la tipologia d’intervento messa in atto;
- le criticità emerse e le soluzioni identificate.
2. provvede a favorire nelle scuole, attraverso seminari e conferenze di servizio, la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico e garantire una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico;
Articolo 8: Autosomministrazione dei farmaci da parte degli studenti
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d’Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d’età tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l’autosomministrazione dei farmaci autorizzati e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d’Intervento che li riguarda.
Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto somministrazione del farmaco e/o nell’esecuzione dell’intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico curante e/o specialista.
È previsto anche in questo caso che il genitore o lo studente maggiorenne dia comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato con presa d’atto da parte di quest’ultimo (come da allegato 3).
Per i casi specifici riguardanti alunni d’età inferiore ai quattordici anni che hanno acquisito autonomia nell’auto-somministrazione, d’intesa con l’ASL e la famiglia, si può prevedere un progetto d’intervento finalizzato all’auto-somministrazione.
Articolo 9: Gestione dell’Emergenza
In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d’emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e rientranti nel presente protocollo, è prescritto il ricorso al 118. L’operatore scolastico, interloquendo con un medico della centrale operativa su linea registrata, potrà essere autorizzato alla somministrazione del farmaco - già in possesso della scuola - prescritto dal medico specialista/curante (All.4-5), , in attesa che arrivi il soccorso sanitario.
È in ogni caso prescritta l’informazione al genitore contestualmente all’evento acuto.
Articolo 10: durata della validità del presente protocollo d’intesa
1. Il presente protocollo ha validità di cinque anni, in via sperimentale, a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie.
2. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
3. Le aziende ASL territorialmente competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.
Potenza, lì _____________
Letto, condiviso e sottoscritto
Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale – D
irigente Coordinatrice
(Dott.ssa Claudia Datena)
___________________________________________________
________
Regione Basilicata – Dirigente Generale del Diparti
mento Politiche della Persona
(Ing. Donato Vincenzo Pafundi )
___________________________________________________
________
Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP – Direttore
Generale
(Dott. Giovanni Battista Bochicchio)
___________________________________________________
________
Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM – Direttore
Generale
(Dott. Pietro Quinto)
___________________________________________________
Keywords
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
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Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
Keywords
#carattere #ape #news
Mobilità personale docente scuola primaria: proroga della data di pubblicazione dei movimenti
Comunicazione MIUR riguardante la proroga di un termine.
Il MIUR, comunica la proroga al 6 giugno 2014 della data di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola primaria A.S. 2014/2015
Keywords
#carattere #news
vedi tutto

Una docente, in servizio nella nostra scuola, ci invia molte mail: dubbi sulla protocollazione...

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