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Un errore nel riconoscimento dell'anzianità economica per un docente con oltre 20 anni di servizio...

 27/10/2020
 Personale a.t.a.
 
Personale: ricostruzione di carriera

#pbb #anzianità #ricostruzione #vistare #sidi #inquadramento #pratica #responso #stipendiare #cieco #schermare
Domanda
Buongiorno scrivo da un liceo e vorrei sottoporre il seguente quesito:
un collaboratore scolastico immesso in ruolo l'1/09/2017 (decorrenza giuridica ed economica) e superamento del periodo di prova il 18/07/2018, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità solo economica in base all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88; il suddetto collaboratore vantava un servizio continuativo presso un istituto .......dal ../09/1980 al .../08/2016, pertanto, in seguito a provvedimento di ricostruzione di carriera, è stato assegnato alla posizione stipendiale 21-27.
Procedendo sul SIDI allo sviluppo della pratica di inquadramento ed inserendo tutti i dati ricavati dal decreto di ricostruzione (tra l'altro regolarmente vistato dalla RTS di xxx) compare il responso: "l'anzianità utile ai fini economici può essere presente solo se alla data di riferimento non è stato raggiunto il tetto di anzianità ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88.
Come si deve procedere? Grazie
Si allegano:
- decreto di ricostruzione vistato dalla ragioneria;
- stampa delle schermate SIDI relative alla pratica di inquadramento;
- contratto a tempo indeterminato vistato dalla ragioneria di xxx.
Risposta
Se la prima ed unica immissione in ruolo del dipendente è quella del 01/09/2017 e lo stesso ha come servizio non di ruolo dal 22/09/1980 al 31/08/2016 il decreto trasmesso non è corretto perché sin dal primo riconoscimento dal 01/09/2017, avendo l’interessato oltre 20 anni riconosciuti ai fini giuridici ed economici, il servizio riconosciuto ai soli fini economici doveva già essere riassorbito ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988.
Nel caso in esame l’anzianità complessiva sulla base della quale attribuire la posizione stipendiale deve essere costituita dall’anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici (anni 24 mesi 7 e giorni 16) sommata all’anzianità riconosciuta ai soli fini economici.
Si consiglia di ricalcolare il decreto già emesso e registrato e qualora permanga lo stesso errore occorre contattare il numero verde e segnalare l’irregolarità.
E’, invece, corretto quanto propone il SIDI allorché la scuola prova ad aprire una nuova pratica, infatti, non consente che risulti ancora l’anzianità utile ai soli fini economici proprio perché doveva già essere stata recuperata.
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Approfondimenti

Tribunale REGGIO NELL'EMILIA - Lavoro Sentenza 05/10/2017 n° 241
Giurisprudenza
Deve essere distinto il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell’inserimento nella graduatoria ad esaurimento dal riconoscimento di detto servizio ai fini del trasferimento. Infatti, l’insegnamento presso scuole paritarie può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, ma tale titolo non può essere riconosciuto anche ai fini del trasferimento e della ricostruzione della carriera dal momento che il suddetto servizio non è stato espletato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Né in contrario rileva il disposto dell’art. 1 della legge n.62/2000 dal quale si ricava unicamente un principio di equivalenza tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie, solo ai fini dell’inserimento nelle GAE. Dal momento che il servizio prestato presso la scuola paritaria rimane, comunque, servizio prestato presso un diverso datore di lavoro, risulta, pertanto, ragionevole la sua esclusione ai fini del punteggio per il trasferimento. Né rileva l’art. 485 d.lgs. 297/1994 il quale prevede che il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre-ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Infatti, stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie, la norma dell’art. 485 non può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o a quelle scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie. (Nel caso di specie il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso con il quale una docente aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità, per disparità di trattamento per indebita assegnazione al di fuori della provincia ove aveva avuto l’incarico, nonchè la rettifica del punteggio con il riconoscimento anche del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie)
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale dipendente: trasferimento#personale docente#scuola #servizio #prestare #fine #punteggio #trasferimento #graduatoria #mobilità #riconoscimento #ruolo
Mobilità del personale docente: non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie - Tribunale RIMINI - Lavoro Sentenza 02/05/2018 n° 60
Giurisprudenza
L’art. 1 L. n. 62 del 2000 e l'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 255 del 2001 descrivono un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie ma ai soli fini dell'inserimento nelle GAE : trattamento questo che si palesa come di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Tuttavia tale parificazione non supera il dato oggettivo che il servizio risulta prestato presso due datori di lavoro diversi, di talché anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE , il servizio reso presso le scuole paritarie non appare valutabile ai fini della mobilità né ai fini della ricostruzione di carriera. E' necessario, quindi, distinguere nettamente quello che è il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento dal riconoscimento che viene, invece, svolto ai fini economici, dopo l'assunzione, ossia ai fini dell'anzianità di servizio che è quello che viene qui in esame. Se, dunque, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, tale titolo non deve essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di una anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico. Pertanto, il servizio prestato presso le scuole paritarie rimane, comunque, servizio prestato presso degli enti privati, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato e detti principi valgono anche con riferimento alla pretesa di far valere il punteggio maturato presso le scuole paritarie nell'ambito delle procedure di mobilità. (La Sentenza in commento ribadisce quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale BOLOGNA - Sez. Lavoro - Ordinanza 04/04/2018 n° 2393 e Sentenza 20/07/2017 n° 773) che, nell'affermare la non valutabilità in sede di mobilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, ha osservato che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001, non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati. Interpretazione difforme è stata invece affermata dal Tribunale di Modena con Decreto n. 1277 del 4 aprile 2018).
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#servizio #scuola #prestare #mobilità #fine #ruolo #anzianità #riconoscimento #carriera #graduatoria
Mobilità del personale docente: va valutato anche il servizio prestato nelle scuole paritarie - Tribunale MODENA - Lavoro Ordinanza 04/04/2018 n° 1277
Giurisprudenza
L’art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001 (conv. nella L. 333/01) dispone che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. In forza di tale disposizione, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie è riconosciuto ai fini dell’immissione in ruolo, nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente. Atteso ciò, non vi sono ragioni per limitare l’efficacia del citato art. 2, comma 2 alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente. Risulterebbe,infatti, irragionevole equiparare il servizio reso negli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento e non valutarlo, nel contesto del medesimo quadro normativo, ai fini della mobilità. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della P.A. (art. 3 e 97 Cost.), non essendovi valide motivazioni per discriminare, in sede di immissione in ruolo e ai fini della mobilità, tra servizi aventi, per legge, le medesime caratteristiche. Pertanto, le disposizioni del C.C.N.I. - nella parte in cui escludono l’attribuzione del punteggio per il servizio prestato negli istituti paritari – violano norme di rango primario e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 1339 e 1418-1419 cod. civ. e art. 40, comma 1 e comma 3 quinques del D. Leg. 165/2001, vanno disapplicate le “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2017/2018, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie, il ricorso cautelare della docente è stato comunque respinto in quanto il Tribunale ha rilevato che, se anche fossero assegnati i punti ulteriori richiesti – derivanti dal riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie – la ricorrente non aveva dato prova che la migliore posizione in graduatoria le avrebbe garantito un posto in una delle scuole indicate nella domanda di mobilità. L'Ordinanza in commento si pone in contrasto con altra giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale BOLOGNA - Sex. Lavoro - Ordinanza 04/04/2018 n° 2393) che, nell'affermare la non valutabilità in sede di mobilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, ha osservato che l'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001, non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati).
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#mobilità #preferenza #scuola #punteggio #graduatoria #servizio #prestare #ordine #ccni #comma
Il servizio presso scuole paritarie non può essere valutato nella ricostruzione di carriera - Tribunale BOLOGNA - Lavoro Sentenza 20/07/2017 n° 773
Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
Ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo del personale docente: rinvio pregiudiziale alla CGUE - Tribunale TRENTO - Lavoro Ordinanza 18/07/2017
Giurisprudenza
L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#tempo #anzianità #servizio #determinare #accordo #lavoratore #clausola #fine #ruolo #computo
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 19/07/2017 n° 17771
Giurisprudenza
Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d'impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all'amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall'origine. Per quanto concerne la ricostruzione di carriera, l'applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, si riferisce ai soli rapporti d'impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova. Invece, la norma generale sulla nomina in prova è contenuta nell'art. 9 del medesimo DPR 3/1957 che, al comma 2, disciplina l'ipotesi del ritardo giustificato nell'assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettività). (Nel caso di specie trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di ricostruzione di carriera di un dipendente del MIUR sottoposto a sospensione cautelare. La fattispecie rientra "ratione temporis" nel regime pubblicistico del DPR n. 3 del 1957 anteriore alla privatizzazione dell' impiego pubblico)
Keywords
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: questioni retributive#corrispettività #sovrintendente #delegificazione #imprimere #persistere #quadriennio
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non spetta al dipendente pubblico assente per infortunio - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 07/02/2018 n° 2978
Giurisprudenza
Alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (cfr artt. 124 e 127, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124 del 1965; art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985) va escluso il diritto dei suddetti dipendenti all'indennità giornaliera per inabilità temporanea. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione. Infatti, la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro ( per i dipendenti della Scuola cfr art. 20 del CCNL 2007). (Nel caso di specie la Suprema Corte, conformandosi ai principi già affermati con la Sentenza n. 21325 del 14 settembre 2017, ha cassato la Sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, invece, aveva riconosciuto il diritto di un collaboratore scolastico all'indennità temporanea assoluta di giorni venti per l'infortunio sul lavoro occorsogli).
Keywords
#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#inabilità #indennità #infortunio #dipendente #lavoro #inail #retribuzione #sostentamento #prestazione
Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 Testo unico impiego pubblico (D.Lgs 165/2001) - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Normativa

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#vicerettori #sovrintendere #sottosegretario #vicedirettore #preposizione
Spetta il riconoscimento integrale della anzianità al docente che passa dalla scuola materna alla superiore - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 06/05/2016 n° 9144
Giurisprudenza
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". L'art. 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 ha precisato che i "passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, con la conseguenza che l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo ha comportato la modifica della norma base di cui all'art. 77, cui è collegato l'art. 83 e ne ha ampliato, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, deve valere anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e dell'art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché con il meccanismo della temporizzazione.
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#ruolo #passaggio #scuola #dpr #personale #anzianità #carriera #insegnante #norma
Il regolamento comunale per l'accesso al servizio mensa in tema di morosità - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 27/02/2018 n° 556
Giurisprudenza
Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale" la cui istituzione è facoltativa e non obbligatoria. E’ inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e di interesse (la deliberazione non determina alcuna incisione nella sfera giuridica dei ricorrenti), il ricorso proposto dai genitori di studenti non morosi contro il regolamento comunale che impedisce l’utilizzazione del servizio di refezione agli studenti morosi nei confronti del Comune, fatti salvi i casi di comprovata e documentata condizione di gravità socio-economica della famiglia.
Keywords
#enti locali#refezione #deliberazione #associazione #legittimazione #morosità #sez #scopo #incisione #posizione #lesione
ITP: esclusa l'efficacia abilitante del titolo - Tribunale TRIESTE - Lavoro Ordinanza 07/03/2018 n° 461
Giurisprudenza
Il possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore, se da un lato pacificamente consente l'accesso all'insegnamento (in III fascia, in tal senso si utilizza la locuzione “insegnanti tecnico pratici”), dall'altro lato non costituisce di per sé solo titolo abilitante all'insegnamento, essendo per l'appunto richiesto, in capo ai medesimi insegnanti tecnico pratici, ai fini della partecipazione al concorso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie di cui si discorre, riservata agli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso…” ex art. 4, comma 5, L. 124/1999 e art. 5 DM 13.6.2007. Ai fini della dimostrazione del presupposto del periculum in mora non è sufficiente la generica affermazione secondo cui il mancato inserimento nella II fascia della graduatoria per le supplenze preclude alla ricorrente l’assegnazione di supplenze, anche in relazione al fatto che la ricorrente non allega di essere inserita nemmeno nella III fascia della graduatoria medesima (per cui avrebbe astrattamente titolo, non essendo contestato che il diploma in suo possesso consente l’accesso all’insegnamento), né, del resto, allega di aver prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del Ministero resistente o di prestarlo al momento della proposizione del ricorso. (Nel caso di specie, il Collegio, nel respingere il reclamo cautelare proposto dalla lavoratrice, ha opinato che se il diploma tecnico pratico posseduto dall’interessata avesse ex se valore abilitante all'insegnamento, il legislatore non avrebbe previsto i due requisiti in forma cumulativa, ovverosia non avrebbe previsto che, quale requisito di accesso al concorso, gli insegnanti tecnico pratici debbano essere altresì iscritti, in particolare, nella II fascia delle graduatorie di cui si discorre -peraltro entro il 31 maggio 2017, profilo temporale che in ogni caso nella fattispecie non è integrato-, iscrizione possibile solo in presenza di un titolo abilitante all’insegnamento).
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#fascia #graduatoria #insegnamento #inserimento #diploma #concorso #discorrere #titolo #possesso #ricorrente
Dottori di ricerca e mancato inserimento nella seconda fascia: la domanda cautelare va rigettata - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Ordinanza 18/12/2017 n° 5556
Giurisprudenza
La domanda cautelare avente ad oggetto il DM 374/2017, recante l’aggiornamento della graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, e, in particolare, la mancata previsione del titolo di Dottore di ricerca quale requisito di accesso alla seconda fascia, va rigettata per mancanza del fumus boni iuris, in quanto non vi sono disposizioni di legge o ricostruzioni interpretative che consentono di equiparare il Dottorato di ricerca all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. (Sulla legittimità del DM 374/2017, nella parte in cui non inserisce il dottorato di ricerca tra i titoli utili ai fini dell’inserimento nella seconda fascia, si veda Tar Lazio sentenza n. 6972/2017.)
Keywords
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#ufficio #fascia #ricerca #inserimento #dottore #dottorato #graduatoria #valle #personale #istituto
Tribunale VENEZIA - Lavoro Sentenza 23/07/2014 n° 326
Giurisprudenza
I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordianrio non sono in possesso di alcuna specifica anzianità che possa legittimare l'estensione, a loro favore, del trattamento economico previsto, dal CCNL, per i "vecchi dirigenti" (gia presidi prima del 2000 e automaticamente entrati a far parte della nuova categoria), ai quali è riconosciuta la R.I.A., e per i docenti che già svolgevano la funzione di "preside incaricato" (ed entrati nella dirigenza con concorso riservato), ai quali è corrisposto l'assegno ad personam, posto che tali voci retributive sono accomunate dalla funzione di garantire agli ex presidi e agli ex presidi incaricati il trattamento già acquisito in passato, e risultante dall'anzianità nello svolgimento di funzioni dirigenziali. I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario, che non hanno alcuna "anzianità" nelle funzioni, non possono vantare alcun diritto a tali emolumenti, legati all'anzianità specifica. Ai sensi dell'art. 36 Cost., il parametro di riferiemnto per la valutazione della susssitenza o meno di discriminazioni sul piano retributivo va individuato nel solo trattamento di base, posto che l'adeguatezza retributiva può essere differenziata anche per la durata nel tempo dello svolgimento del lavoro nel medesimo ruolo (espungendo, come avviene nel settore privato, alcune voci aggiuntive, ivi compresa la 14.ma) e, al contrario, tenendo conto dell'anzianità concreta nel ruolo in ragione della migliore qualità del servizio reso per effetto dell'esperienza. L'art. 24 D.Lgs 165/2001 e ss. mm. ii. riserva alla contrattazione collettiva, in via esclusiva, la disciplina economica dei dirigenti pubblici nelle varie componenti (fondamentali e non); la parità di trattamento sancita dall'art. 45 D.Lgs. cit. vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, ma non impone uguali trattamenti tra categorie astratte di dirigenti appartenenti a organizzazioni diverse della P.A. e distinte aree dirigenziali, diversificate per funzioni e responsabilità sotto il profilo quantitativo e qualitativo, aventi proprie specificità non fungibili, con propri organismi rappresentativi che hanno negoziato i relativi contratti collettivi. Tali previsioni legittimano diversi assetti e diverse discipline della parte economica concordate in sede sindacale sottratte al sindacato giudiziale in assenza di profili di incostituzionalità della normativa.
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#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: incarico#personam #riservatari #rappresentativa #fissa #ricreare #retaggio
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 21/03/2011 n° 6372
Giurisprudenza
Il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della l. n. 59/97 e dei successivi provvedimenti di attuazione, alle Istituzioni scolastiche autonome si inserisce nell’ambito del fenomeno dell’organo (statale) con personalità giuridica, che, pur restando un organo dell’amministrazione di appartenenza (organo con soggettività giuridica, fenomeno che determina l’imputazione all’amministrazione di appartenenza non l'attività ma i risultati) ha una legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici. Ciò non accade nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con il personale Ata e docente della scuola che si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275/99 riserva le funzioni relative al reclutamento del personale), per cui sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale e non dei singoli istituti, dotati, in materia, di mera autonomia amministrativa. Non è estraneo al processo di merito il soggetto che, pur rimasto estraneo al giudizio, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poiché questa pronunzia, è, di per sé, idonea ad attribuirgli la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti. La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dal 1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.
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#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#meo #personam #livellare #contrattare
Il diploma di Maturità sperimentale linguistica non è equiparabile al diploma di Maturità magistrale - Corte di Appello BRESCIA - Lavoro Sentenza 31/10/2017 n° 458
Giurisprudenza
Il d.P.R. 25 marzo 2014 ha riconosciuto il diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto. Il d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, prevede, all’art. 4, che “sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione […] secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. Il decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione linguistica a partire dall’anno scolastico 1994/1995 stabilisce che il titolo conseguito a conclusione di tale ciclo scolastico sperimentale corrisponde alla licenza linguistica. Ciò appare del tutto coerente con il piano di studi oggetto del progetto di sperimentazione che risulta marcatamente orientato alla formazione linguistica, mentre manca di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio) su materie essenziali al fine di assolvere il compito di educare gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, quali pedagogia, scienze dell’educazione, psicologia generale e psicologia sociale. Pertanto, il diploma sperimentale linguistico conseguito a conclusione del descritto ciclo scolastico non corrisponde al diploma “Maturità magistrale”, e non costituisce, conseguentemente, titolo idoneo per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto, seconda fascia, nelle classi di concorso scuola primaria (EEEE) e scuola dell’infanzia (AAAA), nè tanto meno per l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già graduatorie permanenti) valevoli per il triennio 2014/2017 nelle medesime classi di concorso. (Nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado che, ritenuta l’equiparazione della maturità sperimentale linguistica conseguita presso l’istituto magistrale al diploma magistrale, aveva accolto il ricorso di una docente, in possesso del suddetto diploma linguistico sperimentale conseguito nell’anno scolastico 1998/1999, avverso il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto)
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#graduatoria #diploma #esaurimento #inserimento #conseguire #titolo #maturità #sperimentazione #istituto #anno
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima Sentenza 04/10/2016 n° 419
Giurisprudenza
Il principio di rotazione, previsto dall’art.36,comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016, giustifica il mancato invito ad una procedura negoziata d’importo sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto, dell’operatore economico che l’anno precedente aveva svolto il medesimo servizio. Il principio di rotazione previsto dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016 è norma speciale che prevale sulla disciplina generale delle gare. Nello stesso senso, si veda TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1336 del 2017##150L (Nel caso di specie il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dal precedente aggiudicatario che aveva richiesto, senza ottenere risposta, di essere nuovamente invitato alla procedura. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del mancato invito, il fatto, dedotto dalla stazione appaltante, della clausola di esclusione degli operatori economici che avessero effettuato contestazioni, essendo sufficiente a legittimare la determinazione dell’amministrazione il principio di rotazione degli inviti sancito dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#ditta #gara #contestazione #zuballi #soglia #invitare #appaltare #prevalere #stazione #allestimento
Il Consiglio di Stato apre, in via cautelare, l’inserimento nella IV fascia delle GAE - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Ordinanza 12/02/2018 n° 624
Giurisprudenza
Considerato che il DM 400/2017 nulla ha stabilito in attuazione dell’art. 14 comma 2-ter dl 216/2011 nei confronti di coloro che, pur avendo frequentato corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, si siano abilitati dopo l’anno accademico 2010/2011, ma prima del DM citato, considerato che l’art. 14 comma 2-ter dl 2016/2011 ha istituito la IV fascia delle GAE, i cui termini di inserimento sono stati fissati con apposito Dm per l'a.s. 2012/2013, rinviando a successivi DDMM i criteri per garantire il continuo inserimento in essa dei docenti che si abilitano dopo l’a.s. 2012/2013 e considerato, altresì, che l’interesse all’iscrizione nelle GAE si attualizza con l’abilitazione ed il successivo DM di aggiornamento delle graduatorie stesse, non può esservi prima dell’abilitazione un onere di impugnazione di un DM precedente, nonostante sia ineludibile il principio d'immediata impugnazione del primo decreto che abbia fissato la disciplina di accesso alle GAE. (Con questa ordinanza il Consiglio di Stato, ribaltando le conclusioni raggiunte dal TAR Lazio in sede cautelare in prima istanza, ammette, in via cautelare e fino alla decisione nel merito sul giudizio di impugnazione del DM 400/2017, l’inserimento nella IV fascia delle Gae dei docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011, a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. In prima istanza, il Tar Lazio aveva ritenuto inammissibile il ricorso contro il decreto di aggiornamento della Gae (DM 400/2017), in quanto i ricorrenti non avevano tempestivamente impugnato il primo decreto del Miur, ovvero il Dm n. 235/2014 e i relativi provvedimenti di chiusura delle Gae.)
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#personale docente#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#gae #abilitazione #inserimento #fascia #laurea #abilitare #impugnazione #attualizzare #fissare #ordinanza
Mancato riconoscimento dei servizi pre ruolo nelle scuole paritarie - Tribunale PARMA - Lavoro Sentenza 16/02/2017 n° 47
Giurisprudenza
La normativa che disciplina la ricostruzione della carriera, rappresentata dal d.lgs 297/94, non prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari né la situazione è mutata a seguito dell'entrata in vigore della legge 62/2000 che ha riconosciuto gli istituti paritari, tenuto conto della diversa ratio della legge 62/2000, volta a disciplinare la natura giuridica degli istituti paritari mentre lo status del personale insegnante delle scuole paritarie trova la propria fonte normativa nel d.lgls 297/94. Né il riconoscimento dei servizi pre-ruolo può essere ricavato dalla successiva legge n. 333/2001 il cui art 2,comma 2, ha sì previsto una uniformità di valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e statali, ma ciò ha fatto non in via generale, bensì in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico. Pertanto, quanto disposto dall'art 485 d.lgs 297/94 in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole "pareggiate" non può valere anche nei confronti di quello degli istituti paritari. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di una docente volta al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati, sempre in qualità di docente, nella scuola materna paritaria)
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#personale docente#pareggiare #spese #pareggiamento #svalutazione #sopravvivere #monaco #maggiorare #unica
Vincolo quinquennale su posto di sostegno: nessun contrasto con la normativa comunitaria - Tribunale RAVENNA - Lavoro Ordinanza 12/04/2018 n° 1135
Giurisprudenza
Il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, presupposto per concorrere alle operazioni della mobilità, sussiste esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato e, dunque, solo per gli insegnanti di ruolo, posto che i contratti a termine, anche sul sostegno, hanno al massimo durata annuale e vengono conclusi per fare fronte a scoperture di organico (di fatto o di diritto). Ciò non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, ed in particolare con la clausola 4 dell’ accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Infatti, nell’ipotesi del vincolo quinquennale, non si discute di anzianità di servizio, poiché non si valuta complessivamente la carriera del docente e non si riconosce agli anni passati complessivamente sul sostegno un particolare quid in termini di capacità e professionalità. Inoltre, deve riconoscersi l’esigenza dell’organizzazione scolastica di un periodo minimo di stabilità per ciascun docente ogni volta che si intraprende ex novo un percorso di insegnamento per un posto di sostegno. Infatti, è indubbio che la stessa, per come traspare dalle stesse previsioni normative che lo introducono, debba individuarsi nell’esigenza rafforzata di assicurare la continuità didattica agli alunni disabili, attraverso la precostituzione da parte del MIUR di un contingente sicuro ed adeguato di personale specializzato. Ciò in adempimento dell’obbligo dello Stato, a monte, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva uguaglianza sostanziale dei cittadini ai sensi dell’art.3 della Costituzione, mettendo a disposizione degli utenti disabili un servizio scolastico idoneo alle loro peculiari necessità. Pertanto, il vincolo di cinque anni rappresenta lo strumento utile e indispensabile per garantire al Ministero la disponibilità, per un arco temporale definito, di un nucleo sicuro di docenti specializzati, dei quali il Ministero necessita per garantire servizi scolastici qualificati e idonei a soddisfare le esigenze formative connesse ai problemi di disabilità. Lo stesso risultato non si può certo raggiungere nel caso di successione di incarichi a tempo determinato, perché in questo caso la continuità didattica e del servizio non può essere garantita subito ed a priori, all’inizio di ogni anno scolastico (anche perché gli incarichi a tempo determinato sono normalmente diretti a coprire temporanee vacanze di posto). Deve quindi ritenersi che il vincolo di permanenza del docente di ruolo abbia la sua ragion d’essere e risieda nel principio della continuità didattica necessaria per la tipologia del servizio, con precostituzione di un organico sicuro e predefinito di personale specializzato (e in ciò distinto dal resto dei docenti di ruolo su cattedre ordinarie), continuità didattica che al contrario non può essere assicurata dalle mere supplenze (ossia con personale temporaneo assunto in via eccezionale e senza concorso).
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#personale dipendente: trasferimento#personale docente#studenti: integrazione e disabilità#posto #vincolo #incarico #precostituzione #organico #cattedra #lavoratore #passaggio #quinquennio #handicap
Corte di Appello BOLOGNA - Lavoro Sentenza 02/09/2015 n° 864
Giurisprudenza
L'attività di sostegno non corrisponde ad una specifica ed autonoma classe di concorso ma si abbina alla titolarità di una classe di concorso di abilitazione, la cui titolarità presuppone con la conseguenza che è quest'ultima che rileva in via esclusiva al fine di determinare il trattamento economico. Inoltre, anche in considerazione dell'art. 52 dlgs 165/01, lo svolgimento dell'attività di sostegno non può costituire mansione superiore rispetto alla funzione di docente in base ai contenuti della stessa come descritti nella normativa contrattuale. Infatti, il rilievo che la funzione docente sia inclusa in un'unica area comprensiva di tutto il personale insegnante, avvalora e corrobora la tesi che correla l'inquadramento retributivo e l'attribuzione delle posizioni stipendiali non alle mansioni svolte bensì alla collocazione dell'insegnante nei ruoli cui alla tabella n. 1 allegata al ccnl di Comparto, in base ai diversi ordini di scuola e, a parità di ordine di scuola (come per le scuole secondarie di secondo grado), al titolo di studio di accesso al relativo ruolo. (Nel caso di specie la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di un ITP, qualifica KA06, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale KA08 o, in subordino, il pagamento delle differenze retributive maturate . E' stato ribadito che il passaggio su posto di sostegno della scuola secondaria di II grado non ha comportato automaticamente il passaggio al ruolo dei docenti laureati, essendo a tal fine necessario, in base all'art. 3 comma 1 n . 4 del ccnl 12.02.2009 , il possesso del titolo di studio prescritto, cioè la laurea, non in possesso del docente ricorrente)
Keywords
#personale docente#studenti: integrazione e disabilità#ponterio #maura #assimilazione
Personale militare femminile(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 10
Normativa

[1.  (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Keywords
#gennaio #personale #comma #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto #articolo
Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 58
Normativa

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2.

3. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Keywords
#comma #gennaio #personale #decreto #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto
Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 29
Normativa

1.  Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Keywords
#trattamento #dicembre #legge #spettare #comma #senso #articolo
Attività socialmente utili (decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 65
Normativa

1.  Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.

2.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.

3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.

4.  Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.

5.  L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

Keywords
#inps #finanziatore
Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 60
Normativa

1.  In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

Keywords
#tempo #lavoratrice #febbraio #lavoro #lavoratore #decreto #congedo #riproporzionato #comma #prevedere
Consiglio di Stato - Parere - Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017 07/03/2018 n° 564
Prassi, Circolari, Note

Numero 00564/2018 e data 07/03/2018 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2018

NUMERO AFFARE 00192/2018

OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 02/02/2018 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso.

Lo schema di regolamento sottoposto al parere della Sezione viene adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, e trova fondamento normativo nell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L’articolo 3, comma 3, citato così dispone: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8”.

I successivi commi 4 e 5 del citato articolo 3 completano il quadro normativo che si pone alla base dello schema di regolamento. Il comma 4 infatti prevede che: “Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166” e il comma 5 che: “Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale”.


Lo schema di decreto consta di 9 articoli e 4 corposi allegati, di seguito sinteticamente descritti.

Articolo 1 (Oggetto)

Il comma 1 descrive l’oggetto del regolamento con rinvio ai profili definiti dettagliatamente negli allegati. In particolare:

- l’Allegato 1 indica i risultati di apprendimento delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale nell’ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio;

- l’Allegato 2 indica i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento nonché, per ciascun profilo di indirizzo, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali indicati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- l’Allegato 3 reca la specifica articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all’Allegato B) del decreto legislativo n.61 del 2017, distinti per biennio e triennio;

- l’Allegato 4 reca una tabella di correlazione fra ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il comma 2 richiama le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento.

Articolo 2 (Definizioni)

L’articolo contiene un elenco di definizioni relative a termini ricorrenti nello schema di regolamento, solo alcune delle quali costituiscono nuove definizioni normative, mentre altre hanno un valore meramente ricognitivo di termini già presenti nell’ordinamento.

Articolo 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento)

L’articolo, al comma 1, riprende l’inquadramento, già previsto normativamente, dei percorsi dell’istruzione professionale nell’istruzione secondaria superiore, quale articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Precisa, tuttavia, che essi hanno una specifica identità culturale, metodologica e organizzativa, riassumibile nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P) del diplomato dell’istruzione professionale.

Il comma 2 riporta l’individuazione degli undici indirizzi di studio dei predetti percorsi, come peraltro già prevista all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2017.

Il comma 3 prevede che i profili di uscita collegati ai suddetti indirizzi di studio, associati agli specifici risultati di apprendimento, integrano il P.E.C.U.P. e realizzano il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.

Il comma 4 mira a rendere spendibile in ambito sanitario il titolo di studio conseguito in esito al percorso di studi dell’indirizzo denominato “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

Il comma 5 prevede la strutturazione degli indirizzi di studio nelle attività e negli insegnamenti di istruzione generale e nelle attività ed insegnamenti di indirizzo, come definiti, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2.

Il comma 5 rimanda all’Allegato 3, il quale prevede l’articolazione dei quadri orari, basata, nel biennio, sull’aggregazione delle discipline all’interno degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale. Stabilisce, inoltre, che i quadri orari sono articolati in una parte comune, che riguarda tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Nell’ambito della cornice dei quadri orari così fissata, si ribadisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono costruire i percorsi formativi utilizzando gli strumenti dell’autonomia, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 5.

Articolo 4 (Passaggio al nuovo ordinamento)

I commi 1 e 2 riprendono quanto stabilito all’articolo 11 del decreto legislativo n. 61 del 2017 in merito al passaggio al nuovo ordinamento. Si prevede, infatti, che esso inizierà ad essere attuato a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 e che gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscano nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nella “Tabella di confluenza” (Allegato C al decreto legislativo n. 61), a partire dalle classi prime funzionanti nello stesso anno scolastico 2018/2019.

Il comma 3 disciplina l’attivazione dell’indirizzo relativo alla “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.

Il comma 4 rimanda a Linee guida, da adottare con decreto ministeriale, la fissazione di criteri e indicazioni per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.

Il comma 5 stabilisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale si dovranno dotare di un ufficio tecnico, oppure potranno riorganizzare quello già esistente e ne indica i compiti.

Il comma 6 stabilisce che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resti regolata dalle disposizioni normative vigenti in tema di valutazione degli studenti. Tale valutazione, nonché la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche ai fini del passaggio ad altri percorsi di istruzione e formazione, saranno parametrati sulle unità di apprendimento (UDA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.).

Il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuino, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inseriti nel P.F.I. In presenza di carenze eventualmente riscontrate, possono essere stabilite misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento.

I commi 8 e 10 prevedono:

- che il diploma finale, rilasciato all’esito dello svolgimento dell’esame di Stato, attesti, oltre all’indirizzo, alla durata del corso e al punteggio complessivo ottenuto, anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo in base all’Allegato 2;

- che il diploma finale, oltre ad aver il valore di titolo legale produttivo degli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, costituisca anche titolo valido ai fini dell’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il comma 9 prevede che al diploma finale sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente e che, ricorrendone le condizioni, il curriculum indichi il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Il comma 11 prevede che, con decreto ministeriale sia definito l’adattamento dei quadri orari ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti.

Articolo 5 (Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa)

L’articolo contiene le indicazioni per la definizione del piani triennali dell’offerta formativa

da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dalla legge n. 107 del 2017 e dal decreto legislativo n. 61 del 2017.

In tale ottica, i commi da 2 a 4 prevedono che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare, per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, nonché gli spazi di flessibilità, entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’utilizzo delle suddette quote di autonomia, dovranno garantire il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento. A tal fine, si prevede che, con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all’Allegato 3. Con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, si stabilisce che le suddette istituzioni scolastiche debbano assicurare l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto, per ciascuno di essi, nello stesso Allegato 3.

Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 61 del 2017, e garantendo comunque l’inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto, per ciascun insegnamento e attività, nel suddetto Allegato 3.

Il comma 5 prevede che le Regioni indichino, nell’ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell’offerta formativa, le priorità di cui le istituzioni scolastiche di istruzione professionale debbono tener conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio.

Il comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, possano strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale, anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni, deve essere coerente con l’indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.

Il comma 7 prevede che i piani triennali dell’offerta formativa possano comprendere attività e progetti di orientamento scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono attivare, tra gli altri strumenti, anche partenariati territoriali e ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

Il comma 8 impone un obbligo di trasparenza, prevedendo che nei piani triennali dell’offerta formativa sia resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio nei percorsi richiesti dal territorio con l’indicazione delle attività economiche di riferimento.

Il comma 9 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possano:

a) stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’istituto;

b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comma 10 disciplina la possibilità di prevedere nei piani triennali dell’offerta formativa, l’attivazione (in via sussidiaria) di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta del d. lgs che detta le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), previo accreditamento regionale secondo modalità da definire con appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale.

Si precisa, inoltre, in linea con il riparto delle competenze legislative fissate costituzionalmente, che tali percorsi devono essere realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri generali e le modalità che verranno definiti con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61.

Il comma 11 fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche per l’utilizzo delle dotazioni organiche, al fine di progettare e realizzare i piani triennali dell’offerta formativa.

Il comma 12 prevede che il dirigente dell’istituzione scolastica di istruzione professionale, nei limiti della consistenza complessiva dell’organico dell’autonomia del personale docente, determini l’articolazione delle cattedre.

Articolo 6 (Indicazioni per l’attivazione dei percorsi)

L’articolo contiene indicazioni per l’attivazione dei percorsi di istruzione professionale. A tal fine, il comma 2 prevede che ciascun consiglio di classe rediga, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il progetto formativo individuale (P.F.I), aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico, e ne indica le finalità.

Il comma 3 si occupa del figura dei tutor, già prevista nel decreto legislativo n. 61 del 2017, che il

Dirigente scolastico individua, sentito il consiglio di classe, all’interno di quest’ultimo.

La funzione del tutor è quella sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. e consiste nell’accompagnamento di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato, finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze.

Il comma 4 fornisce indicazioni su caratteri e articolazione dei percorsi didattici.

Articolo 7 (Indicazioni sulle misure nazionali di sistema)

Il comma 1 prevede che il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale sia accompagnato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale sul nuovo assetto organizzativo e didattico.

Il comma 2 prevede che il suddetto passaggio al nuovo ordinamento sia accompagnato da un programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dallo stesso anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.

Articolo 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi)

L’ articolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, contiene le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale.

In tal senso, al comma 1, prevede che tale correlazione sia effettuata in relazione:

a) ai profili degli indirizzi di studio, di cui all’articolo 3 del regolamento;

b) alle figure di riferimento previste dal “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale”, di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 2011 e 23 aprile 2012. La descritta correlazione costituisce il riferimento essenziale per realizzare i passaggi tra i due diversi sistemi formativi.

Al comma 2 specifica le modalità attraverso le quali è effettuata la correlazione di cui al comma 1. Stabilisce, inoltre, che la correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015.

Il comma 3 prevede la modifica e l’integrazione dell’Allegato 4 (da effettuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di adeguarlo all’aggiornamento del “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” sopra ricordato.

Il comma 4, in coerenza con l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 61 del 2017, stabilisce che i diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono titoli di studio tra loro correlati nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

La norma disciplina l’applicabilità del regolamento alle Regioni a statuto speciale e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché in coerenza con i relativi ordinamenti e con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 del d. lgs. n.

61del 2017. Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.


Lo schema di regolamento è corredato da:

1) relazione illustrativa;

2) relazione tecnica;

3) analisi di impatto della regolamentazione;

4) analisi tecnico-normativa;

5) concerto del Ministero della salute;

6) concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

7) intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

8) parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Rispetto al percorso procedurale disegnato dal d. lgs. 61 per l’adozione del regolamento, sono presenti tutti gli adempimenti prescritti, cui si è aggiunto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo di alta consulenza tecnico-scientifica del Ministero.

Considerato.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa, la materia dell’istruzione professionale trova esplicito richiamo nella Costituzione, fin dalla formulazione originaria dell’art. 117 (che attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “istruzione artigiana e professionale”), mentre il fondamento costituzionale della odierna disciplina viene rinvenuta nel testo vigente del suddetto articolo, che al secondo comma riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera m) e le “norme generali sull'istruzione” (lettera n), mentre al terzo comma rimette alle legislazione concorrente la materia “istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Né può prescindersi – nel valutare i termini in cui le indicazioni costituzionali sono state declinate dall’ordinamento - dalla considerazione che l’istruzione professionale di ambito statale rappresenta una corposa e radicata realtà che storicamente preesiste alla stessa Costituzione repubblicana.

Lo schema di regolamento in esame rappresenta un elemento fondamentale nella riforma dell’istruzione professionale, avviata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd. “Buona scuola”), che all’art. 1, comma 180, ha conferito ampie deleghe al Governo per “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Per quanto qui specificamente rileva, il comma 181, lettera d), di tale legge ha delegato il Governo a provvedere alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”.

Tale delega è stata esercitata con il già ricordato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ha disegnato le grandi linee dell’intervento riformatore e, come sopra illustrato, demandato a un regolamento (lo schema ora in esame) le ulteriori indicazioni necessarie ad avviare concretamente la riforma. Lo stesso legislatore delegato ha dettato, all’art. 11, l’ambizioso obiettivo di avviare l’attuazione della riforma a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, e ha conseguentemente disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’abrogazione del regolamento attualmente vigente sugli istituti professionali (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). In tale prospettiva, il legislatore delegato ha assegnato un termine particolarmente stringente (ancorché da intendersi come ordinatorio) per l’emanazione del regolamento (90 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. stesso, che è stato pubblicato nel S.O. alla GU 16 maggio 2017, n. 112), il che peraltro contrasta da un lato con la complessità dell’iter formativo dettato dalla stessa fonte primaria per il regolamento, e dall’altro con l’ampiezza, la delicatezza e la complessità tecnica dei contenuti che esso è chiamato a disciplinare, sì da legittimare più che qualche dubbio sulla congruità della tempistica dettata dalla fonte primaria.

Dunque, il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto lo schema di regolamento in esame in forte ritardo rispetto al termine formalmente assegnatole, se può apparire comprensibile per le ragioni ora dette, dall’altro le impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.

Non a caso, del resto, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha affermato, nel parere reso sullo schema in esame, che “appare oggettivamente difficile realizzare in tempo utile le necessarie attività di formazione del personale connesse all’attuazione del riordino” e sottolineato l’esigenza di un forte investimento in: - organici; formazione e valorizzazione professionale del personale; risorse e investimento in laboratori e strutture di contesto; implementazione delle risorse. Di conseguenza ha dichiarato di ritenere opportuno un rinvio dell’attuazione del provvedimento, rinvio che peraltro – come fa notare l’Amministrazione nella sua relazione – richiederebbe di modificare una norma di rango primario.

Per ciò che attiene ai contenuti, lo schema reca una nuova e organica disciplina della materia trattata, destinata a sostituire progressivamente, anno scolastico dopo anno scolastico, quella attualmente vigente e di cui, come detto sopra, il d. lgs. n. 61 ha disposto l’abrogazione esplicita a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 (l’anno cioè in cui le classi prime dell’a.s. 2018/2019, primo della riforma, giungeranno al quinto anno del ciclo).

Lo schema in esame appare nel suo complesso rispettoso delle indicazioni della fonte primaria, cui dà coerente e puntuale sviluppo, con particolare riferimento ai due cruciali nodi del passaggio progressivo dal vecchio al nuovo ordinamento della istruzione professionale e dei meccanismi di raccordo fra percorsi di istruzione e di formazione professionale, laddove si devono coniugare i rispettivi ruoli e competenze dello Stato e delle Regioni.

Per ciò che attiene alla tecnica redazionale, lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole dettate dalla Circolare congiunta “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottata dalla Presidenza di Camera e Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi” (S. O. alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio 2001).

La relazione di AIR, della quale merita apprezzamento la schietta enunciazione dei problemi da risolvere e delle criticità presenti nell’attuale sistema che la riforma intende affrontare, appare ancora non sufficientemente adeguata sul piano della offerta degli elementi quantitativi che consentano, secondo la logica propria del “ciclo della regolamentazione” che dall’AIR conduce alla VIR, di valutare – a muovere da una situazione di partenza nota – gli effetti prodotti dalla nuova disciplina introdotta, rapportarli agli obiettivi perseguiti e valutare eventuali aggiustamenti da apportare alla disciplina stessa. Sia consentito ricordare che: “Il Consiglio di Stato ha ribadito in molti pareri che, nella predisposizione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, si deve tener conto soprattutto di ciò che accadrà dopo la loro entrata in vigore; si deve cioè compiere lo sforzo di analizzare la prevedibile (ex ante) e la reale (ex post) attuazione delle regole come percepita dai destinatari di esse e come “rilevata” sulla base di verifiche quantitative nell’ambito di periodici, programmati monitoraggi” (parere n. 1458 del 19 giugno 2017).

In tale prospettiva, anche nello spirito del disegno delineato dal recentissimo d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, “Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione” (la cui entrata in vigore è peraltro subordinata all’emanazione di una direttiva volta a dettagliarne il contenuto), la relazione AIR e lo stesso schema di regolamento appaiono – pur nella consapevolezza della particolare complessità della materia trattata e della parzialità di un approccio meramente quantitativo ai temi dell’istruzione e della formazione - non pienamente appaganti sul piano della indicazione degli indicatori quantitativi e delle procedure volte al monitoraggio degli effetti prodotti e alla “manutenzione” della nuova disciplina. E’ ben vero che il tema generale del monitoraggio sulla efficacia e l’efficienza del sistema nazionale di istruzione è non da ora centrale nell’azione del Ministero e che il d. P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, ha strutturato il “Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo” e riordinato gli Istituti che concorrono a formarlo. Tuttavia l’importanza strategica della riforma del sistema di istruzione e formazione, affermata dallo stesso Ministero, la sua specificità nel quadro del sistema dell’istruzione statale e la centralità, in tale ambito, dello schema in esame, inducono la Sezione a prospettare l’opportunità che l’Amministrazione lo integri con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della “manutenzione” della normativa stessa e dell’aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti.

Con riferimento ai singoli articoli, appare particolarmente opportuno l’articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel testo, stante il tecnicismo della materia. Eventualmente i singoli lemmi potrebbero essere disposti in ordine alfabetico.

All’art. 4 suscitano perplessità le previsioni di cui ai commi 4 e 11, che paiono demandare una integrazione della disciplina regolamentare a strumenti sottordinati quali due decreti ministeriali, con formulazioni che appaiono di problematica legittimità. In ogni caso, valuti l’Amministrazione se i termini temporali indicati per l’adozione dei suddetti atti (120 giorni) non siano eccessivi, alla luce della sopra illustrata problematica sui tempi di attuazione della riforma.

Valuti l’Amministrazione se conservare l’art. 7 nella attuale formulazione, che appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). In ogni caso, preso atto che l’Amministrazione ritiene di adeguarsi a recenti tendenze evolutive della lingua italiana in ordine ai generi (art. 2, comma 1: “ciascuna studentessa e ciascuno studente”; cfr. anche art. 4, commi 7, 9, ecc.), anche l’art. 7 dovrebbe conformarvisi (non “dei dirigenti”, ma “delle dirigenti e dei dirigenti”, ecc.).

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.


L'ESTENSORE Daniele Ravenna
IL PRESIDENTE Claudio Zucchelli  
IL SEGRETARIO Giuseppe Carmine Rainone
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#istruzione secondaria di secondo grado#istruzione #percorso #indirizzo #comma #decreto #formazione #prevedere #schema #indicazione #articolo
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 32
Normativa

1.  Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis.  La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter.  In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2.  Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis.  Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Keywords
#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150 n° 59
Normativa

1.  L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.».
2.  Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Keywords
#certificazione #comitato #ipotesi #settore #contratto #conte #corte #amministrazione #accordo #giorno
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 27
Normativa

[1. 

2. 

3. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Keywords
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #gennaio #abrogare
Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 54
Normativa

1.  Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2.  Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3.  Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a)  di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b)  di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c)  di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d)  di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).

5.  Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6.  E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7.  In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Keywords
#licenziamento #divieto #lavoratrice #comma #legge #reparto #azienda #bambino #congedo
Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 86
Normativa

1.  Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)  gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b)  la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a)  la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b)  il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c)  la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d)  il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e)  la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f)  l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g)  la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h)  l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i)  il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j)  i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k)  i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l)  il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m)  l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n)  l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o)  il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p)  il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q)  l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r)  i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s)  i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t)  il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u)  i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a)  gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

3-bis.   Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.

Keywords
#articolo #legge #dicembre #comma #decreto #marzo #decretolegge #maggio #testo #abrogare
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 37
Normativa

[1. 

2. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Keywords
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #articolo #gennaio
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delibera - Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. 11/12/2017
Prassi, Circolari, Note

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2017

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» ed in particolare l'art. 2, commi 107, lettera h) e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare, l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante «IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ed, in particolare, l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

Vista la nota prot. n. 34456 del 31 ottobre 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso lo schema di delibera del Consiglio dei ministri e la relazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;

Visto il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017, repertorio atti n. 133 C.U, dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

 

Art. 1.  Definizioni

1.  Ai fini del presente decreto si intende per:

a)  «Ministro» e «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b)  «Decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c)  «Piano» si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

d)  «Sistema integrato» si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni;

e)  «Intesa» si intende l'intesa in sede della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f)  «Fondo» si intende il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

g)  «Sezione Primavera» si intende il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi.

 

Art. 2.  Finalità del Piano di azione nazionale pluriennale

1.  E' adottato il «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni».

2.  L'adozione del Piano è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato, di cui all'art. 4 e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo. A tal fine, la Cabina di regia di cui all'art. 5 del presente decreto ha il compito di definire indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi.

3.  Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.

 

Art. 3.  Definizione degli interventi

1.  Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o più delle seguenti tipologie:

a)  interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b)  il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c)  interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2.  Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalità:

a)  consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b)  stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c)  ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo;

d)  riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e)  sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3.  Ciascun intervento deve garantire l'incremento di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2.

4.  L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato.

 

Art. 4.  Procedura e termini del finanziamento

1.  Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5, definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa, avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte dello Stato e delle regioni.

2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base delle finalità di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata.

3.  I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.

4.  Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio bilancio.

5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.

6.  La programmazione regionale è costituita da un elenco di interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:

a.  il comune, in forma singola o associata, interessato;

b.  l'importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo;

c.  la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1;

d.  la finalità perseguita, di cui all'art. 3, comma 2;

e.  la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili alle linee strategiche di cui al comma 1.

7.  Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.

 

Art. 5.  Monitoraggio e Cabina di regia

1.  Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2.

2.  Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di vigenza del Piano.

3.  E' costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro, è presieduta da un rappresentante del Ministero ed è composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.  Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

5.  Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

 

Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali

1.  Il Ministero, per l'esercizio finanziario 2017, promuove un'intesa per il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo.

2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il giorno successivo dalla data della presente delibera, trasmettono al Ministero l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, ammessi al finanziamento.

3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2018, trasmettono al Ministero le tipologie di interventi di cui all'art. 3, comma 1, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai comuni, singoli o in forma associata.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Keywords
#istruzione dell’infanzia#piano #sistema #decreto #istruzione #integrare #educazione #intervento #recare #infanzia
Controlli in materia di contrattazione integrativa - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 40-bis
Normativa

1.  Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2.  Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
[4.  (1)]
5.  Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
6.  Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 53, comma 1, lett. d), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2013.
 

Keywords
#contrattazione collettiva#referto #delegazione #revisore #trattativa #improntare #progressione #riscontro
Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150 n° 55
Normativa

1.  L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Keywords
#contrattazione #dipartimento #controllo #trasmettere #articolo #conte #contratto #amministrazione #relazione #comma
Disposizioni varie. - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 11
Normativa

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: "8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982 . Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 , sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato» sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

Keywords
#insegnamento #educazione #decretolegge #abilitazione #incluso #immettere #assistente #abilitare #compilare #tesoro
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Linea Guida - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 26/10/2016 n° 1097
Prassi, Circolari, Note

Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”    Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097, del  26 ottobre 2016 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

(Le modifiche da ultimo apportate sono riportate in grassetto.)

Premessa

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art.  36,  comma 7, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e ss.mm.ii. (di  seguito “Codice dei contratti pubblici”) che affida  all'ANAC  la  definizione  delle  modalita'  di dettaglio per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle  indagini  di mercato  nonche'  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi   degli operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del  Codice  e  le  presenti linee guida si applicano alle  stazioni  appaltanti  -  ad  eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di  diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice -  (di  seguito  solo stazioni  appaltanti),  che  intendono  affidare  lavori  servizi   eforniture di importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del Codice:     a)  nei  settori  ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi   attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri servizi specifici elencati all'allegato IX;     b) nei settori speciali, in quanto compatibili.  

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in  particolare  quelli di  non  discriminazione  in  base  alla  nazionalita',  parita'   di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.  

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  cccc)  del  Codice)  e  di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del  Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia  di contenimento della spesa nonche' la  normativa  sulla  qualificazione delle stazioni appaltanti e  sulla  centralizzazione  e  aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti  si  applicano  le medesime  condizioni  di  trasparenza,  pubblicita'   e   motivazione descritte nelle presenti linee guida.  

1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio  della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate,  qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano   di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.  

1.5 Le stazioni appaltanti verificano  se  per  un  appalto  o  una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in  conformita' ai criteri elaborati  dalla  Corte  di  giustizia,  quali,  a  titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza  economica  e la tecnicita' dell'intervento,  le  caratteristiche  del  settore  in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea  2006/C 179/02),   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile   alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle direttive  «appalti  pubblici»).  Per  l'affidamento  di  appalti   e concessioni  di  interesse   transfrontaliero   certo   le   stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano  mezzi di pubblicita' atti a garantire  in  maniera  effettiva  ed  efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.   

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Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice  e  le  presenti  Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture  di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari  di  diritti  speciali  ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi  di  importo inferiore alla soglia comunitaria,  rientranti  nell'ambito  definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la  disciplina  stabilita  nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere  conforme  ai principi dettati dal Trattato UE. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e  di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa  nonche'  la  normativa  sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla  centralizzazione  e aggregazione della committenza. Le  stazioni  appaltanti  possono  discrezionalmente  ricorrere  alle procedure  ordinarie  anziche'  a   quelle   dell'art.   36   decreto legislativo 50/2016. Per   l'affidamento   di   appalti   e   concessioni   di   interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano  le  procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti  a  garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese estere.

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2. Il valore stimato dell'appalto

2.1  Il  valore  stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35  del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti  devono prestare attenzione alla  corretta  definizione  del  proprio  fabbisogno  in  relazione  all’oggetto  degli  appalti, specialmente  nei  casi  di  ripartizione  in  lotti,  contestuali  o  successivi,  o  di  ripetizione dell’affidamento nel tempo.

2.2 Per  le  opere  di  urbanizzazione  a scomputo totale  o  parziale  del  contributo  previsto  per  il rilascio   del   permesso   di   costruire,   nel   calcolo   del   valore   stimato   devono   essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  di  importo  inferiore  alla soglia  comunitaria,  detto  valore  deve  essere  calcolato - tenendo  conto  dell’intervenuta abrogazione  del  decreto  legislativo 12  aprile  2006,  n. 163 - secondo  i  parametri  stabiliti dall’articolo 5,  paragrafo 8,  della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 35 del  Codice  dei contratti  pubblici.   Al   ricorrere   della   suindicata   ipotesi,   per   effetto   della   previsione derogatoria  contenuta  nell’articolo 16,  comma  2-bis, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso  di  costruire  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 380/2001,   di   importo   inferiore   alla   soglia   comunitaria,   ai   fini   della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere  di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

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Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta  di  lavori  di  urbanizzazione  primaria  o  secondaria,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

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3. Principi comuni

3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice  dei  contratti  pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, rotazione), 34   (criteri   di   sostenibilità   energetica   e   ambientale)   e   42   (prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di interesse)   del   Codice   dei   contratti   pubblici.   Le   stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50  del  Codice  dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell’espletamento  delle  procedure  semplificate  di  cui  al  richiamato articolo 36,  le  stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento  della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al  principio  di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al  principio  di  correttezza,  una  condotta  leale  ed  improntata  a  buona  fede,  sia  nella  fase  di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al  principio  di  non  discriminazione  e  di  parità  di  trattamento,  una  valutazione  equa  ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni  nella  predisposizione  delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al  principio  di  proporzionalità,  l’adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  e all’importo dell’affidamento;    

i) al  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti,  il  non  consolidarsi  di  rapporti  solo con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle  opportunità  degli  operatori  economici  di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) i  criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale,  la  previsione  nella  documentazione progettuale  e  di  gara  dei  criteri  ambientali  minimi  adottati  con  decreto  del  Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, tenendo  conto  di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure   di   prevenzione   e risoluzione   dei   conflitti   di   interesse   sia   nella   fase   di svolgimento   della   procedura   di   gara   che   nella   fase   di   esecuzione   del   contratto, assicurando   altresì   una   idonea   vigilanza   sulle   misure   adottate, nel   rispetto   della normativa   vigente   e   in   modo   coerente con   le   previsioni   del   Piano   Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Le  stazioni  appaltanti  tengono  conto  delle  realtà  imprenditoriali  di  minori  dimensioni,  fissando requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al  livello  qualitativo  delle prestazioni,   consentano   la   partecipazione   anche   delle   micro,   piccole   e   medie   imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29  del Codice  dei  contratti  pubblici.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95,  comma  4  del  Codice  dei  contratti pubblici,  gli  affidamenti  possono  essere aggiudicati  con  il  criterio  del  minor  prezzo  (si  vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”). ù

3.6 Si  applica  il  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  degli  inviti,  con  riferimento all’affidamento immediatamente  precedente  a  quello  di  cui  si  tratti,  nei  casi  in  cui  i  due affidamenti,  quello  precedente  e  quello  attuale,  abbiano  ad  oggetto  una  commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora  nello  stesso  settore  di  servizi.  Il  principio  di  rotazione  comporta,  di  norma,  il divieto  di  invito  a  procedure  dirette  all’assegnazione  di  un  appalto,  nei  confronti  del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  La  rotazione  non  si  applica  laddove il  nuovo affidamento  avvenga  tramite procedure  ordinarie  o  comunque  aperte  al  mercato,  nelle  quali  la  stazione  appaltante,  in virtù  di  regole  prestabilite  dal  Codice dei  contratti  pubblici ovvero  dalla  stessa  in  caso  di indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi,  non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito  regolamento  (di  contabilità  ovvero  di  specifica  disciplina delle  procedure  di affidamento  di  appalti  di  forniture,  servizi  e  lavori),  può  suddividere  gli  affidamenti  in fasce  di  valore  economico,  in  modo  da  applicare  la  rotazione  solo  in  caso  di  affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva  differenziazione  tra  forniture,  servizi  e  lavori  e  deve  essere  adeguatamente motivato  in  ordine  alla  scelta  dei  valori  di  riferimento  delle  fasce;  detti  valori  possono tenere  conto,  per  i  lavori,  delle  soglie previste  dal  sistema  unico  di  qualificazione  degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata,  con  riferimento  agli  affidamenti  operati  negli  ultimi  tre  anni  solari,  mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o  strumentali  determinazioni  del  calcolo  del  valore  stimato  dell’appalto;  alternanza sequenziale  di  affidamenti  diretti  o  di  inviti agli  stessi  operatori  economici;  affidamenti  o inviti disposti,  senza  adeguata  giustificazione,  ad  operatori  economici  riconducibili  a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli  affidamenti  e  degli  inviti fa sì che l’affidamento o il  reinvito al  contraente uscente abbiano carattere  eccezionale  e richiedano un  onere  motivazionale  più  stringente.  La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative, tenuto  altresì  conto del  grado  di  soddisfazione maturato  a  conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da  altre  ragionevoli  circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di  importo  inferiore  a  1.000  euro,  è  consentito  derogare  all’applicazione  del  presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché  dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti  di  interessi. Il  principio  di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti si  applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici  selezionati.  I  regolamenti  interni  possono  prevedere  fasce,  suddivise  per  valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il  reinvito  al contraente  uscente  abbiano  carattere  eccezionale  e  richiedano  un  onere  motivazionale  più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

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4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore  a 40.000,00 euro

4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire  tramite affidamento diretto,  o,  per  i  lavori, anche  tramite  amministrazione  diretta  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice. 4.2 I  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  da  realizzare  in  amministrazione  diretta,  sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1 L’avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle  regole  di  concorrenza,  la  stazione  appaltante  può  acquisire  informazioni,  dati,  documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo  l’ordinamento  della  singola  stazione  appaltante.  In  applicazione  dei  principi  di imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  la  determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una  sintetica  indicazione  delle  ragioni,  i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori  in  amministrazione  diretta,  si  può  altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

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Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della  procedura che si vuole seguire con  una sintetica indicazione delle ragioni.  Il  contenuto  del  predetto  atto  può  essere  semplificato,  per i  contratti di  importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori.

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4.2 I requisiti generali e speciali

4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità  professionale.  In  proposito,  potrebbe  essere  richiesto  all’operatore  economico  di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o  ad  altro  Albo,  ove  previsto,  capace  di  attestare  lo  svolgimento  delle  attività  nello  specifico settore oggetto del contratto; b) capacità  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  potrebbe  essere  richiesta  la  dimostrazione  di livelli  minimi  di  fatturato  globale,  proporzionati  all’oggetto  dell’affidamento  tali  da  non compromettere  la  possibilità  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  di  risultare  affidatarie.  In alternativa   al fatturato,   per   permettere   la   partecipazione   anche   di   imprese   di   nuova costituzione,   può   essere   richiesta   altra   documentazione   considerata   idonea,   quale   un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; c) capacità    tecniche    e    professionali, stabilite in  ragione  dell’oggetto  e  dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo,  l’attestazione di esperienze maturate nello specifico  settore,  o  in  altro  settore  ritenuto  assimilabile,  nell’anno  precedente  o  in  altro intervallo  temporale  ritenuto  significativo  ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale  possesso  dell’attestato  di  qualificazione  SOA  per  la  categoria  dei  lavori  oggetto dell’affidamento  è  sufficiente  per  la  dimostrazione   del   possesso   dei   requisiti   di   capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  fino  a  5.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445, anche secondo  il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  In  tal  caso  la  stazione  appaltante  procede  comunque,  prima  della  stipula  del contratto,  da  effettuarsi  nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei contratti  pubblici,  alla  consultazione  del  casellario  ANAC,  alla  verifica  del  documento unico  di  regolarità  contributiva  (DURC),  nonché  della  sussistenza  dei  requisiti  speciali ove  previsti  e  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso  contenere  espresse,  specifiche  clausole,  che  prevedano,  in  caso  di  successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di  controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli  affidamenti  diretti  operati,  nonché  le modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  superiore  a  5.000,00  euro  e  non superiore  a 20.000,00  euro,  in  caso  di  affidamento  diretto,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita autodichiarazione  resa dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000 n.  445, secondo  il  modello  del  documento  di  gara  unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e  speciale,  ove  previsti.  In  tal  caso  la  stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32,  comma  14,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  alla  consultazione  del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1,  4  e  5, lettera b)  del  Codice dei  contratti  pubblici e  dei  requisiti  speciali  ove  previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio  ex articolo 1,  comma  52,  legge  n.  190/2012).  Il  contratto  deve  in  ogni  caso contenere   espresse,   specifiche,   clausole,   che   prevedano,   in   caso   di   successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento  del  valore  del  contratto.  Sulle  autodichiarazioni  rese  dagli  operatori  economici  ai fini  dell’affidamento  diretto  di  cui  al  presente  paragrafo,  le  stazioni  appaltanti  sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,  comma  1,  del Decreto  del Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445;  a  tal  fine  le  stesse  si  dotano  di apposito  regolamento,  od  altro  atto  equivalente,  nel  quale  sono  definite  una  quota significativa  minima  di controlli  a  campione  da  effettuarsi  in  ciascun  anno  solare  in relazione  agli affidamenti  diretti  operati,  nonché  le  modalità  di  assoggettamento  al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.4  Per  importi  superiori  a  20.000,00  euro,  nel  caso  di  affidamento  diretto  la  stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del  Codice dei  contratti  pubblici e di  quelli  speciali,  se previsti,  nonché  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per  l’esercizio  di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

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L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80  del Codice  dei  contratti  pubblici nonché  dei  requisiti  speciali  richiesti  dalla  stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria  e  tecnico/professionale. Per  gli  affidamenti  diretti  di  importo  fino  a 20.000,00 euro sono  consentite  semplificazioni  nel  procedimento  di  verifica  dei  requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

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4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione

4.3.1 In  ottemperanza  agli  obblighi  di  motivazione  del  provvedimento  amministrativo  sanciti  dalla legge  7  agosto  1990  n.  241  e  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione  appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad  essa  equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A  tal  fine,  la  stazione  appaltante  può  ricorrere  alla  comparazione  dei  listini  di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da  due  o  più  operatori  economici  rappresenta  una best  practice anche  alla  luce  del principio  di  concorrenza.  Si  richiama  quanto  previsto  ai  paragrafi  3.6  e  3.7  in  merito all’applicazione del principio di rotazione.  

4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel  rispetto  di  apposito  regolamento  (ad  esempio  regolamento  di  contabilità)  già  adottato  dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.3.3 In  caso  di  affidamento  diretto,  è  facoltà  della  stazione  appaltante  non  richiedere  la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

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La  stazione  appaltante motiva  in  merito  alla  scelta  dell’affidatario  e  verifica  il  possesso  da  parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

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4.4 La stipula del contratto ù

4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri  ovvero  tramite  piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del  Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  e  per  l’affidamento  di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 3.

5.1 Gli  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  negoziate,  per  i  lavori  di  importo  pari  o superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a  150.000,00  euro  ovvero per i  servizi  e  le  forniture  di importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  europee, sono  individuati sulla base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici  nel  rispetto  del  criterio  di rotazione degli inviti. La   stazione   appaltante  può   eseguire   i   lavori   anche   in   amministrazione   diretta,   fatta   salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La  procedura  prende  avvio  con  la  determina  a  contrarre  ovvero  con  atto  a  essa  equivalente secondo l’ord inamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: a) svolgimento  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi  per  la  selezione  di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto.

5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici

5.1.1 Le stazioni   appaltanti possono dotarsi,   nel   rispetto   del   proprio   ordinamento,   di   un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le  modalità  di  conduzione  delle  indagini  di  mercato,  eventualmente  distinte  per  fasce  di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le  modalità di  costituzione e  revisione dell’elenco degli  operatori  economici,  distinti  per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo  dall’elenco degli  operatori  economici propri  o  da  quelli  presenti  nel  Mercato Elettronico  delle  P.A.  o  altri  strumenti  similari  gestiti  dalle  centrali  di  committenza di riferimento.

5.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a  partecipare alle  procedure  di  selezione  per  lo  specifico  affidamento.  Tale  fase  non  ingenera  negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante,  differenziate  per  importo  e  complessità  di  affidamento,  secondo  i  principi  di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico   propri   o   delle   altre   stazioni   appaltanti,   nonché   di   altri   fornitori   esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina  a  contrarre  o  dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero  compromettere  la  posizione  degli  operatori  sul  mercato  di  riferimento.  La  stazione appaltante  deve  comunque  tener  conto  dell’esigenza  di  protezione  dei  segreti  tecnici  e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo  gli  strumenti  più  idonei  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto  per  il  settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A  tal  fine  la  stazione appaltante  pubblica  un avviso  sul  profilo  di  committente,  nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme  di  pubblicità.  La  durata  della  pubblicazione  è  stabilita  in  ragione  della  rilevanza  del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti  minimi  di  capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero  minimo  ed  eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le  modalità  per  comunicare  con  la  stazione appaltante.

5.1.6 La  stazione appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare,  selezionandoli  da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso  pubblico,  nel  quale  è  rappresentata  la  volontà  della  stazione  appaltante  di  realizzare  un elenco  di  soggetti  da  cui  possono  essere  tratti  i  nomi  degli  operatori  da  invi tare. L’avviso di costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici è  reso  conoscibile  mediante  pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la  modalità  di  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare,  le  categorie  e  fasce  di  importo  in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione,  parametrati  in  ragione  di  ciascuna  categoria  o  fascia  di  importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo  ovvero  a singole  categorie. La  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  può  essere  facilitata  tramite  la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale richiesti.

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni  temporali.  L’operatore  economico  attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al Decreto  del  Presidente della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  L’operatore  economico  è  tenuto  a  informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5.1.8 La  stazione  appaltante  procede  alla  valutazione  delle  istanze  di  iscrizione  nel  termine  di  trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta  salva  la  previsione  di  un  maggiore  termine,  non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

5.1.9 La  stazione  appaltante  prevede  le  modalità  di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio  semestrale – o  al  verificarsi  di  determinati  eventi,  così  da  disciplinarne  compiutamente modi  e  tempi  di  variazione  (i.e.  cancellazione  degli  operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti richiesti  o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione  della  stessa  stazione  appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio  della  loro  attività  professionale.  Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

5.1.11 Gli  elenchi  di  operatori  economici  vigenti  possono  continuare  ad  essere  utilizzati  dalle  stazioni appaltanti,  purché  compatibili  con  il  Codice  dei  contratti  pubblici  e  con  le  presenti  linee  guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

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Le  amministrazioni  possono  dotarsi,  nel  rispetto  del  proprio  ordinamento,  di  un  regolamento  in  cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo  svolgimento  delle  indagini  di  mercato  non  ingenera  negli  operatori  alcun  affidamento  sul successivo invito alla procedura. Le  indagini  di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalità  ritenute  più  convenienti  dalla  stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La  stazione  appaltante  assicura  l’opportuna  pubblicità dell’indagine  di mercato,  scegliendo  gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La  stazione  appaltante  può  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare, selezionandoli  anche  da elenchi  appositamente  costituiti,  a  seguito  di  avviso  pubblico,  secondo  le  modalità  indicate  nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80  del Decreto   Legislativo 50/2016  ed  i  requisiti  speciali  richiesti  dall’avviso.  L’eventuale  possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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5.2 Il confronto competitivo

5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori  da  invitare,  in  numero  proporzionato  all’importo e  alla  rilevanza  del  contratto  e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione,  che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei  principi  di  concorrenza,  non  discriminazione,  proporzionalità  e  trasparenza. Se  non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico  dell’affidamento nonché   della   volontà   di   avvalersi   della   facoltà   prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5.2.2 Ai  sensi  dell’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stazione appaltante  è  tenuta  al  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  al  fine  di  favorire  la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei  e  di  evitare  il  consolidarsi  di  rapporti  esclusivi  con  alcune  imprese. Si  richiama  quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

5.2.3 Nel  caso  in  cui risulti  idoneo  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  un  numero  di operatori  economici  superiore  a  quello predeterminato dalla  stazione  appaltante in  sede di  avviso  pubblico e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione  dell’elenco degli  operatori  economici,  criteri  ulteriori  di  selezione  in conformità  a  quanto  previsto  dal  paragrafo  5.2.1,  secondo  periodo, la  stazione  appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di  mercato o  nell’avviso  di  costituzione  dell’elenco.  In  tale  ipotesi,  la  stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento  del  sorteggio,  adottando  gli  opportuni  accorgimenti  affinché  i  nominativi  degli operatori  economici  selezionati  tramite  sorteggio  non  vengano  resi  noti,  né  siano  accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2.4 La  stazione  appaltante indica nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5.2.5 La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori  economici  selezionati  a presentare  offerta  a  mezzo  PEC  ovvero,  quando  ciò  non  sia  possibile,  tramite  lettera  in conformità a quanto disposto dall’articolo 75,  comma  3,  del  Codice dei  contratti  pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di  operatori  economici  selezionati  da  un elenco,  la  conferma  del  possesso  dei  requisiti  speciali  in  base  ai  quali  sono  stati  inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e)il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei  contratti  pubblici e  motivando  nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo di  cui al  predetto articolo 95, comma  4.  Nel  caso  si  utilizzi  il  criterio  del  miglior  rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l’eventuale richiesta di garanzie;

i) il nomin ativo del RUP;

j) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo,  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel  caso  di  applicazione  del  criterio  del  minor  prezzo occorre altresì specificare,  per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97,  comma  2  del  Codice  dei  contratti  pubblici:  a) che il  così  detto taglio  delle  ali,  che consiste  nel  tralasciare  e  non  considerare  le  offerte  estreme  nella  misura  percentuale indicata  dalla  legge,  si  applica  per  individuare  le  offerte  tra  le  quali  calcolare  la  media aritmetica  dei  ribassi  percentuali  offerti.  Successivamente  il  calcolo dello  scarto  medio aritmetico   dei   ribassi   percentuali   che   superano   la   predetta   media   si   effettua esclusivamente  prendendo  in  considerazione  i  ribassi  delle  offerte  che  sono  residuate dopo  il  suddetto taglio  delle  ali; b) che,  in  caso  di  sorteggio  del  metodo  di  cui  alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così  detto taglio  delle  ali,  occorre  sommare  i  ribassi  percentuali  delle offerte  residue  e, calcolata  la  media  aritmetica  degli  stessi,  applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla  norma  tenendo  conto  della  prima  cifra  decimale  del  numero  che  esprime  la sommatoria  dei  ribassi; c) che  le  offerte  con  identico  ribasso  percentuale avranno,  ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a  prescindere dal metodo sorteggiato,  il  numero  di  decimali  per  il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o  il  seggio  di  gara  procedono  all’apertura  dei  plichi  e  della  documentazione amministrativa.

5.2.7 Le  sedute  di  gara,  siano  esse  svolte  dal  Rup  che  dal  seggio  di  gara  ovvero  dalla  commissione  giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

5.2.8 Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  abbia  fatto  ricorso  alle  procedure  negoziate,  la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

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La  stazione  appaltante  seleziona,  in  modo  non  discriminatorio  gli  operatori  da  invitare,  in  numero proporzionato  all’importo  e  alla  rilevanza  del contratto  e,  comunque,  in  numero  almeno  pari ai minimi previsti dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla  selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte. La  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee guida. La  stazione  appaltante  verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dell’aggiudicatario.  La  stazione appaltante    può    effettuare    verifiche    nei    confronti    degli    altri    operatori    economici    invitati, conformemente  ai  principi  in  materia  di  autocertificazione  di  cui  al Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

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5.3 La stipula del contratto

5.3.1 Ai sensi dell’articolo 32,  comma  14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la  stipula  del  contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

5.3.2 Ai  sensi  dell’articolo 32,  comma  10, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  pubblici  è  esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito  della  procedura  negoziata  pubblica  le  informazioni  relative  alla  procedura  di  gara,  previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. 

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La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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6. La  procedura  negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 

6.1 I contratti  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  euro  150.000,00  euro  e  inferiore  a  1.000.000,00 euro  possono  essere  affidati mediante  procedura  negoziata,  con  consultazione  di  almeno quindici operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto del criterio  di  rotazione  degli  inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’articolo 36,  comma  2, lettera b),  del  Codice  dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l’estensione a quindici del  numero  minimo  di  operatori  economici  da  invitare  al  confronto  competitivo.  Valgono, pertanto,  le  osservazioni  e  le  indicazioni  fornite  nei  paragrafi  precedenti  anche  in  riferimento  ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono  comprovati  dall’attestato  di  qualificazione  SOA  per  categoria  e  classifica  da  definire  in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

6.3 Considerata  l’ampiezza  del  limite  di  soglia  fino  a  1.000.000,00  di  euro  e  i rischi  insiti  (per definizione)  nella  possibilità  di  affidare  tramite  procedura  negoziata  una  porzione  ragguardevole dell’intero  mercato  degli  appalti  di  lavori,  appare  tanto  più  necessaria  l’individuazione  di meccanismi  idonei  a  garantire  la  trasparenza  della  procedura  e  la  parità  di  trattamento  degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti.  Per  affidamenti  di  importo  elevato,  superiori  a  500.000  euro,  le  stazioni  appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

6.4 Ai sensi dell’articolo articolo 32,  comma  10 del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applica  il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

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La procedura per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36,  comma  2, lettera c), del Codice  dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida. L’invito è rivolto ad almeno quindici operatori. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

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7. Entrata in vigore

7.1 Le  presenti  Linee  guida  aggiornate  al Decreto  Legislativo 19  aprile  2017,  n. 56 entrano  in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 1 marzo 2018

Depositate presso la segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito

 

Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#sorteggio #affidatario #cio #contendibilita #esplorazione #aggiudicatario #prescegliere #ingenerare #classifica #praticare
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 22
Normativa

1.  Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2.  L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3.  I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4.  I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6.  Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7.  Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. (1)

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.

Keywords
#maternità #indennità #mobilità #periodo #legge #luglio #computare #congedo #dicembre #comma
Lavoro in agricoltura (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 63
Normativa

1.  Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.

2.  Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

3.  E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

4.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. (1)

7.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

(1) L'art. 2, comma 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha interpretato il presente comma nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

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#paga #compartecipare #colono #operaio
Aspettativa per mandato parlamentare(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 68
Normativa

1.  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2.  Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.  Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
 

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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#aspettativa #eletto #proclamazione #optare #quiescenza #assegno #anzianità #collocamento #camera
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Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016
Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola
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#plafond
Legge di Bilancio 2017: chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017
Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017.
Il MIUR, a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle cessazioni del personale scolastico
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#carattere #news #fontface
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Un errore nel riconoscimento dell'anzianità economica per un docente con oltre 20 anni di servizio...

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