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Riceviamo un avviso con richiesta di pagamento di una sanzione per la violazione dell'utilizzo di un'immagine sul sito della scuola...

 22/12/2020
 Autonomia gestionale e finanziaria
 
Dirigente scolastico: responsabilità

#pbb #immagine #autore #foto #riproduzione #pubblico #risalire #fotografia #personaggio #sito #attualità
Domanda
La scuola che dirigo ha ricevuto un avviso relativo ad una presunta violazione per l'uso delle immagini - nel sito della scuola - di proprietà di "xxxxxxxxxxxxxx".
In tale avviso si chiede - entro 15 gg - il pagamento di xxx,00 euro quale "corrispettivo per l'utilizzo" fino ad oggi di una certa immagine.
Specifico che l'immagine contestata (foto di un personaggio xxx) era inserita all'interno di una comunicazione risalente al xxx 20xx.
In ogni caso, abbiamo provveduto prudenzialmente a rimuovere dal sito l'immagine indicata.
Come procedere? E' da pagare, quale sanzione, la somma indicata, nonostante l'articolo con la foto inserita risalgono al 20xx? Si tratta di una operazione contabile possibile?
Nell'attesa di una cortese risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.
Risposta
Si premette che la legge sul diritto d'autore è divisa in “capitoli”, ciascuno dei quali relativo a uno specifico bene meritevole di protezione. Per quanto riguarda le fotografie, va ricordato che quelle meramente documentali non godono di alcuna tutela e sono di pubblico dominio. Nel caso di specie, sembra trattarsi di fotografie "comuni". In relazione ad esse hanno diritti il fotografo o il committente: i relativi diritti si prescrivono dopo 20 anni dallo scatto (art. 92, comma 1, Legge n. 633/1941).
In questa prospettiva, non si pongono problemi di prescrizione, atteso che, anche sorvolando sulla durata ventennale della stessa, va rimarcato che la causa di estinzione del diritto al compenso decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il che presuppone la prova della data di conoscenza dell’utilizzo dell’immagine senza licenza.
Anche tenuto conto del fatto che la controparte, che ha dato prova della propria legittimazione, potrebbe richiedere e ottenere un’ingiunzione di pagamento (con aggravio di spese legali), la redazione suggerisce di procedere al pagamento del dovuto. E' la soluzione più semplice e si suggerisce di farsi rilasciare atto di quietanza.

Se volete provare a resistere, una strada possibile è quella di invocare l'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore) che recita quanto segue:

"È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (non ancora emanato)".

In questo caso dovreste asserire, nella lettera di risposta, che le immagini sono a bassa risoluzione e citare anche un progetto del POF (allora si chiamava ancora così) a cui quella pubblicazione era legata. Ci potete provare e vedere se questa iniziativa sortisce qualche effetto e poi, in caso negativo, pagare.

Se per ipotesi (lo mettiamo solo per completezza) la foto fosse utilizzata in una attività tipo giornalino della scuola, potreste invocare questi stralci della Legge sul diritto d'autore (ma probabilmente non è questo il caso, altrimenti immaginiamo che la scuola ce lo avrebbe segnalato):

"la riproduzione o comunicazione al pubblico in riviste o giornali degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato;
la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato;
la riproduzione o comunicazione al pubblico dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto."
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Approfondimenti

Decreto legislativo 13/04/2017 n° 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181, lettera b);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22novembre 2002, n. 268;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m an a

il seguente decreto legislativo:

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#snellimento #danza
Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Il genitore che pubblica sui social network le foto del figlio minore viola il suo diritto all'immagine e alla riservatezza dei dati personali - Tribunale MANTOVA - Sezione Prima Decreto 20/09/2017
Giurisprudenza
L’inserimento sui social network di foto del proprio figlio minorenne da parte di un genitore, in violazione degli accordi assunti in giudizio con l'altro genitore, lede il diritto all’immagine e alla riservatezza dei dati personali del minore, integrando la diffusione di tale materiale una interferenza nella vita privata dello stesso, in violazione degli artt. 10 c.c., 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, 1 e 16 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ed 8 del Reg UE 679/2016. Inoltre, tale comportamento può rivelarsi potenzialmente pericoloso nella misura in cui la (incontrollabile) diffusione del materiale on line può raggiungere anche destinatari sconosciuti, interessati ad acquisire le immagini per finalità pedopornografiche. (Nel caso di specie la madre, nell'accordo concluso con l'altro genitore per la regolamentazione dei loro rapporti economici e personali con la prole, si era obbligata a non pubblicare più foto dei figli minori sui social network e a rimuovere quelle già inserite. A fronte della reiterata pubblicazione di immagini dei figli, il padre, ex art. 337-quinquies c.c., ottiene dal giudice l'ordine rivolto alla madre di cancellazione immediata delle immagini pubblicate e di non inserirne di altre. Il Tribunale, sulla base anche di ulteriori elementi, ha disposto inoltre una verifica sulla capacità genitoriale dei genitori).
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Accesso agli atti: quando l'imposta di bollo? - T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sezione Prima Sentenza 01/06/2017 n° 1010
Giurisprudenza
In tema di accesso agli atti, l’istante che abbia ottenuto il provvedimento di ostensione agli atti ha diritto di estrarne copia solo informale previo pagamento dei diritti di riproduzione e segreteria. La Pubblica amministrazione non può subordinare il rilascio della documentazione al pagamento dell’imposta di bollo relativa alla conformità delle copie, nel caso in cui l’istante abbia chiesto di estrarre copia solo informale degli atti. E’ illegittimo il diniego della Pubblica amministrazione motivato dal mancato pagamento dell’imposta di bollo ritenuta erroneamente necessaria per la finalità dichiarata dell’accesso ossia l’eventuale produzione della predetta documentazione in un giudizio non ancora instaurato e soltanto ipotetico.
Keywords
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Licenziamento disciplinare: sono valutabili dal giudice gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 02/03/2017 n° 5317
Giurisprudenza
Nel procedimento disciplinare, la comunicazione al dipendente dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento medesimo, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. Infatti, la normativa sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, di cui agli artt. 55 bis e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede che la sanzione debba essere portata a conoscenza dell'interessato entro il termine di decadenza, per cui l'effetto impeditivo si produce con la formazione dell'atto, a prescindere dalla sua successiva comunicazione. Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, ivi comprese le intercettazioni telefoniche, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti acquisiti in sede penale. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di Appello, ha ritenuto tempestiva l' adozione della sanzione disciplinare, rilevando che l'UPD aveva acquisito la notizia il 27 aprile 2012 ed aveva irrogato il licenziamento il 23 agosto 2012, nel rispetto, quindi, del termine perentorio di legge, non avendo a tal fine rilievo la data della successiva comunicazione all'interessato).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#procedimento #licenziamento #ufficio #agenzia #cass #intercettazione #atto #cpc #corte
Periodo di comporto - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 24/02/2016 n° 3645
Giurisprudenza
In caso di superamento del periodo di comporto, la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cosiddetto esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie sicchè, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. Si precisa che il CCNL Scuola non prevede alcun obbligo, per l'Amministrazione, di preavvisare il dipendente assente dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 17 del CCNL 2007).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#vacirca #affezione #curatela #sommatoria #morbilità #antigiuridicità #riformulazione
Consiglio di Stato - Sezione Quinta Sentenza 27/05/2008 n° 2511
Giurisprudenza
In via generale il diritto di accesso agli atti che sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa prevale sul diritto alla riservatezza, tranne nei casi in cui quest’ultimo abbia ad oggetto dati cd. super-sensibili. Dunque, nel caso di documenti contenenti dati “semplicemente” sensibili, l’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, non pone limiti all'accesso, prevedendo anche la possibilità di rilascio di copia dell’atto o documento amministrativo ossia di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Nella suddetta definizione deve ricomprendersi anche il cd. documento informatico ossia la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti operata da una pubblica amministrazione. L’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 196 del 2003, che disciplina la diffusione e la comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, a soggetti privati, da parte di pubbliche amministrazioni, ha un ambito applicativo completamente diverso da quello riguardante la disciplina dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione di cui alla Legge 241/90.
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Accesso civico delle OOSS e bonus premiale - T.A.R. VENETO - Sezione Prima Sentenza 10/05/2017 n° 463
Giurisprudenza
L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 differisce dall’accesso di cui alla L. n. 241 del 1990 per ratio e finalità. La L. n. 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della L. n. 241 del 1990, fra i quali vi è la tutela della riservatezza. L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 è strumentale ai principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Costituisce comunque limite di tale diritto la tutela di peculiari interessi privati e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia con riferimento all’art. 24 della L. n. 241 del 1990. L’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla L. n. 241 del 1990. Non sussiste il diritto di una Organizzazione sindacale di accedere al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente e dei beneficiari del FIS, perché l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 esclude dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela della riservatezza. (A ulteriore supporto del principio affermato, il TAR Veneto ricorda le disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 “sulle quali è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento proprio al c.d. accesso civico regolato dal dec. lgs n. 33 del 14.3.2013 per quanto concerne gli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata”)
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Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 16/10/2017 n° 24372
Giurisprudenza
Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 comma 5 , nel testo originario (applicabile alla fattispecie ratione temporis), prevedeva, al quinto comma, la facoltà per il personale docente, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 aveva ribadito la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. La norma, peraltro, è stata oggetto di plurimi interventi normativi e con il D.L. n. 112 del 2008 è stato previsto che, a fronte della domanda di trattenimento, è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Pertanto, la disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici subordina il trattenimento ad una valutazione discrezionale della P.A., mentre quella speciale dettata dal T.U. n. 297 del 1994 legittima la protrazione del rapporto solo in presenza delle condizioni richieste dall'art. 509, commi 2 e 3. E', quindi, necessario che il trattenimento sia finalizzato o a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico, ed in tal caso sarà limitato al tempo sufficiente per la maturazione del requisito, o per permettere, ai soli dipendenti già in servizio nell'anno 1974, di conseguire la massima anzianità contributiva. Infine, dal punto di vista della legittimità costituzionale, l'art. 38 Cost. tutela solo il conseguimento del minimo pensionistico mentre non godono di eguale protezione costituzionale l'incremento del trattamento di quiescenza o il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con la quale, la Corte di Appello di Napoli, adita con reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, aveva respinto il gravame proposto da una dipendente avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, all'esito della fase di opposizione, aveva rigettato l'impugnazione dell'atto di collocamento a riposo per superamento dei limiti massimi di età. La Cassazione ha osservato che la normativa rilevante ai fini di causa era stata correttamente applicata dall'Amministrazione che, ricevuta l'istanza della dipendente, aveva consentito il trattenimento in servizio solo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, e, quindi, per il periodo necessario alla maturazione del requisito contributivo minimo, mentre l'aveva respinta per il resto. Per completezza si osserva che ( cfr anche Nota MIUR n. 38646 del 7 dicembre 2016) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, è stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. L’articolo 1, comma 257, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nulla è, invece, innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione).
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Congedo per dottorato di ricerca e trattamento retributivo - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 03/05/2017 n° 10695
Giurisprudenza
Sussiste una diversità di disciplina dei congedi straordinari per svolgimento di corsi di dottorato prima e dopo il 1/1/2002, data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 che ha riformato la legge n. 476 del 1984. Prima del gennaio 2002 l'amministrazione pubblica di appartenenza non doveva pagare alcun emolumento economico al dipendente posto in congedo straordinario, godendo - il dipendente stesso - di borsa di studio. La legge n. 448 del 2001, art. 52, comma 57, ha, invece, previsto espressamente il pagamento del trattamento economico per i dipendenti pubblici ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio. Nello stesso tempo, è stato previsto l'obbligo di restituzione nel caso in cui, pur avendo il dipendente frequentato l'intero corso di studi e conseguito il titolo di dottore di ricerca, di sua volontà si dimetta nei due anni successivi. Pertanto, la riforma del 2001 ha ritenuto di contemperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione stabilendo, da una parte, l'incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e, dall'altra, una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego. (Nel senso che prima dell'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 era possibile usufruire solamente dell'aspettativa senza retribuzione si veda Cass. 2/9/2013, n. 21625).
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Vaccini e mancata presentazione della documentazione nei termini: la scuola chiede notizie e il TAR non sospende - T.A.R. SARDEGNA - Sezione Prima Ordinanza 22/03/2018 n° 85
Giurisprudenza
Non può essere accolta la domanda cautelare proposta dai genitori di una minore avverso il provvedimento con il quale la scuola della bambina chiedeva notizie in ordine ai necessari accertamenti clinici, cui la minore sarebbe stata sottoposta, stante la mancata produzione nei termini della documentazione richiesta ex art. 5 comma 1 dl 73/2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie, e l’assenza di qualsivoglia comunicazione dei genitori circa le azioni intraprese, in quanto la condotta dell’amministrazione appare coerente con il dettato normativo, mentre la domanda cautelare risulta priva di apprezzabili elementi di fondatezza, dal momento che la documentazione prodotta in giudizio non soddisfa i requisiti di legge. La normativa in tema di vaccinazioni obbligatorie, peraltro, è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, nel caso dei minori, il diritto alla salute, protetto dall’art. 32 Cost., esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ed ha rilevato la legittimità costituzionale di una previsione impositiva se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri e se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per le conseguenze normali e, pertanto, tollerabili, ammettendo la discrezionalità del legislatore nello scegliere le modalità attraverso cui attuare un’efficace azione di prevenzione e le relative misure per garantirne il rispetto. (Il TAR Sardegna conferma in sede collegiale il decreto presidenziale n. 64/2018##731L)
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Richiesta delle ferie per interrompere il comporto - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 14/04/2016 n° 7433
Giurisprudenza
Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Pertanto, grava sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare, ove sia stato investito di tale richiesta, di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#arena #flli #balestriere #mezza #riconosciutigli #diritta #intimatogli
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 13/02/2017 n° 3736
Giurisprudenza
Il dipendente non ha interesse a impugnare "autonomamente" il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, visto che è indubbio che laddove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione disciplinare, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento di irrogazione della sanzione - viene a saldarsi con tale ultimo provvedimento, avendo esaurito la propria specifica funzione. Nel procedimento disciplinare non sussiste l'obbligo della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo, perché in tale procedimento la funzione della suddetta comunicazione è svolta dall'atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli così di esercitare il proprio diritto di difesa dall'addebito con la presentazione di giustificazioni. Non è configurabile una violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che detta l'obbligo per la P.A. di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, perché tale norma, benché rechi un principio generale, non è applicabile quando sussistano comprovate esigenze di celerità che, di regola, devono essere esplicitate, ma che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente.
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#procedimento amministrativo#calunniare #massmedia #irrogatigli
Contratti pubblici sotto-soglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola - T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 02/01/2018 n° 17
Giurisprudenza
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all' art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Ne deriva che esso si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che, una volta scaduto il rapporto contrattuale, la precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare il contratto tramite procedura negoziata. (Precisa inoltre il T.A.R. che la circostanza che l'avviso per manifestazione d’interesse sia stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione non "costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della "rotazione", normativamente prescritto per gli inviti e non solo per gli affidamenti, sia per la limitata efficacia dello specifico strumento di pubblicità utilizzato, sia in quanto si tratta comunque di procedura negoziata alla quale il succitato art. 36 comma 2 lett. b ascrive esplicitamente il criterio di rotazione. Il suddetto avviso, per sua espressa precisazione, non costituisce infatti una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e già nella fase dell’invito, per espressa statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, si innesta la regola dell’esclusione del gestore uscente". Da tale premessa il T.A.R. conferma che non consente deroga al principio di rotazione la circostanza che l'amministrazione abbia fatto precedere all'invito alla gara la manifestare interesse.)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#rotazione #invito #dlgs #procedura #operatore #gara #gestore #principio #affidamento
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/02/2015 n° 2795
Giurisprudenza
Anche nel rapporto di impiego pubblico privatizzato l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Tuttavia, nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentate in data 26 marzo 2006 e a decorrere dal giorno successivo, essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18 novembre 2005, n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'A.S. 2006-2007, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).
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#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#dimissionario #cavarzere #ghinoy #riunito
Comunicazioni a mezzo PEC: effetti giuridici della "casella piena" - Corte di Cassazione - Penale Sentenza 24/11/2017 n° 54141
Giurisprudenza
Il sistema di posta certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. La mancata consegna del messaggio è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del 2011, art. 20, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza. Pertanto, deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. Nel caso in cui la mancata ricezione del messaggio é dovuta alla "casella piena" del destinatario, si è in presenza di una mancata consegna per causa imputabile al destinatario medesimo dal momento che questi non ha adempiuto all'obbligo di dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5. (La sentenza, pur riferita alla disciplina del processo telematico, afferma principi generali applicabili a tutte le comunicazioni inviate a mezzo PEC)
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#amministrazione digitale#questioni processuali: notificazione e comunicazione di atti#messaggio #certificare #destinatario #posta #consegna #casella #comma #avviso #comunicazione
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 13/09/2016 n° 914
Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi; di conseguenza la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o non di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico, come pure la mancata attivazione - nel corso dell'anno scolastico - di apposite iniziative di sostegno, basandosi detto giudizio esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, che dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studio. D’altro canto, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#maturando #cefalea #cimare #plebiscito
Autorizzazione dello studente minorenne al ritorno a casa in autonomia - Tribunale TRIESTE - Civile Sentenza 24/06/2013 n° 530
Giurisprudenza
La richiesta dei genitori a che il figlio minorenne possa ritornare a casa “in autonomia”, versando costoro “nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne” deve ritenersi legittima; parimenti legittima è la conseguente decisione genitoriale di non recarsi mai, nei corso dell’anno scolastico, a prelevare il figlio minorenne. La richiesta genitoriale e il successivo provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico fanno venire meno il nesso causale tra l’infortunio occorso al minore nel tragitto dalla scuola alla propria abitazione e la pretesa culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Il nesso causale è insussistente anche nell’ipotesi di uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata ai genitori, quando, alla luce di un ragionevole giudizio prognostico, si debba escludere che gli stessi, ove informati, si sarebbero recati a prelevare da scuola il figlio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria intentata dai genitori nei confronti dell’amministrazione scolastica in relazione al decesso di uno studente di quindici anni che, al termine delle lezioni, si era allontanato dalla scuola “in autonomia” sulla base di una preventiva autorizzazione resa dal dirigente scolastico e sollecitata dai genitori medesimi, che avevano, tra le altre cose, dichiarato di ritenere lo studente sufficientemente maturo per affrontare il tragitto -già percorso in andata senza accompagnatore- e di averlo preventivamente istruito allo scopo. I genitori avevano altresì lamentato di non essere stati preventivamente informati che, nel giorno in questione, le lezioni sarebbero terminate in anticipo rispetto all’orario ordinario. Il Tribunale ha respinto tale rilievo accertando in fatto che l’informativa era effettivamente stata resa e osservando in diritto che, nell’inconcessa ipotesi, sarebbe comunque mancato il nesso causale tra la pretesa violazione della scuola e l’evento. La sentenza è stata successivamente confermata con la sentenza 25 novembre 2014, n.678, della Corte d’Appello di Trieste, definitiva per mancata impugnazione).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#genitore #libretto #prof #lezione #uscita #lunedì #alunno #scuola #circolare
Il dipendente pubblico non è libero di decidere quando e se fruire delle ferie - Corte di Appello TRIESTE - Lavoro Sentenza 29/01/2018 n° 385
Giurisprudenza
Deve escludersi l'esistenza in capo al lavoratore della facoltà di decidere discrezionalmente quando, e addirittura se godere o meno, delle ferie maturate (e pertanto di scegliere di usufruirne oppure di "accantonarle" per farsele retribuire alla fine del rapporto). L'art.1 comma 55 della legge 228/2012 ha permesso la monetizzazione (fino al 31/8/2013) solo dei giorni di ferie di cui il dipendente abbia fatto richiesta (non necessariamente nei periodi indicati dall'art.1 comma 54 della legge 228 del 2012, poiché, per questo aspetto, opera il rinvio all'1/9/2013 contenuto nel comma 56) e che il datore di lavoro non gli abbia consentito di utilizzare. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza n.123/2017 del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di una docente a tempo determinato volta ad accertare il proprio preteso diritto a non essere collocata in ferie d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Tribunale aveva accertato che l’interessata, pur essendo stata espressamente invitata dal dirigente a presentare istanza di ferie, aveva omesso di richiederle prima della scadenza naturale del contratto; peraltro, detraendo dal numero di giorni di ferie maturato durante l’anno scolastico 2012/2013 i giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente era stata collocata in ferie d’ufficio, costei aveva beneficiato di un periodo di ferie addirittura superiore al dovuto).
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Il diploma di Maturità sperimentale linguistica non è equiparabile al diploma di Maturità magistrale - Corte di Appello BRESCIA - Lavoro Sentenza 31/10/2017 n° 458
Giurisprudenza
Il d.P.R. 25 marzo 2014 ha riconosciuto il diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto. Il d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, prevede, all’art. 4, che “sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione […] secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. Il decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione linguistica a partire dall’anno scolastico 1994/1995 stabilisce che il titolo conseguito a conclusione di tale ciclo scolastico sperimentale corrisponde alla licenza linguistica. Ciò appare del tutto coerente con il piano di studi oggetto del progetto di sperimentazione che risulta marcatamente orientato alla formazione linguistica, mentre manca di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio) su materie essenziali al fine di assolvere il compito di educare gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, quali pedagogia, scienze dell’educazione, psicologia generale e psicologia sociale. Pertanto, il diploma sperimentale linguistico conseguito a conclusione del descritto ciclo scolastico non corrisponde al diploma “Maturità magistrale”, e non costituisce, conseguentemente, titolo idoneo per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto, seconda fascia, nelle classi di concorso scuola primaria (EEEE) e scuola dell’infanzia (AAAA), nè tanto meno per l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già graduatorie permanenti) valevoli per il triennio 2014/2017 nelle medesime classi di concorso. (Nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado che, ritenuta l’equiparazione della maturità sperimentale linguistica conseguita presso l’istituto magistrale al diploma magistrale, aveva accolto il ricorso di una docente, in possesso del suddetto diploma linguistico sperimentale conseguito nell’anno scolastico 1998/1999, avverso il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto)
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#graduatoria #diploma #esaurimento #inserimento #conseguire #titolo #maturità #sperimentazione #istituto #anno
Ripartizione dello stanziamento di bilancio - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 340
Normativa

1.  Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
2.  Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

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#bilancio e contabilità#istruzione primaria#deprimere #mezzogiorno
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 455
Normativa

L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a)  copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b)  copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c)  sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d)  sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e)  sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f)  sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'art. 456, comma 1;

g)  partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'art. 162. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

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#organici#personale docente#consistenza
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 311
Normativa

1.  La Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2.  Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3.  Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4.  Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5.  Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6.  Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7.  Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

Keywords
#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#avventista #cattolico
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 306
Normativa

1.  Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
2.  Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3.  Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
4.  I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

Keywords
#coni #campionato #olimpiade #atleta #preparatore
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 271
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2.  I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3.  Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
4.  Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5.  A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6.  Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#composta
(Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) - Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 n° 32
Normativa

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#fornitore #comunicazione #pubblico #servizio #rete #misura #sicurezza #autorizzare #dato #rischio
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato - Decreto legislativo 14/03/2013 n° 33 n° 22
Normativa

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)  l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c)  l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d)  una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis)  i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3.  Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4.  Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5.  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Keywords
#trasparenza amministrativa#amministratore #quotazione #alienazione #obbligazione
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Accesso ex art. 7 Codice privacy da parte di docente ai propri dati personali 10/07/2014 n° 366
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti

n. 366 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 9 aprile 2014, nei confronti di Istituto Superiore XX con il quale XY, docente presso il citato istituto scolastico, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha chiesto, ribadendo l'istanza già avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell'istituto e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l'origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente, lamentando la violazione delle disposizioni del Codice in ordine alle modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 (nella quale si chiedeva di giustificare un suo presunto ritardo), che le sarebbe stata consegnata "non imbustata e senza alcuna accortezza che impedisse la lettura del contenuto alla persona incaricata" della consegna, ha manifestato una sostanziale opposizione al loro ulteriore trattamento; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata, nonché la nota del 5 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che l'installazione del sistema di videosorveglianza in questione si è resa necessaria esclusivamente per motivi di "sicurezza e prevenzione da effrazioni, intrusioni, danneggiamenti e furti" di cui l'istituto è costantemente oggetto ed è stata effettuata in conformità con quanto disposto dal Codice ed in particolare del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (nel rispetto di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità), nonché delle altre disposizioni applicabili in materia; rilevato che tale impianto, stanti i descritti presupposti, può essere lecitamente installato, pure in assenza del consenso degli interessati (art. 24 comma 1, lett. g) del Codice); inoltre,  come risulta dalla dichiarazione della società che lo ha installato e che ne cura la manutenzione, il sistema viene attivato e registra immagini dalle ore 19 alle ore 6.30, pertanto fuori dall'orario di lavoro, con automatica cancellazione delle immagini registrate dopo 24 ore (solari) dalla loro acquisizione; rilevato che le credenziali di accesso al videoregistratore digitali sono in possesso della Dirigente scolastica che accede alle immagini, esclusivamente in caso di effrazione non autorizzata o tentativo di furto o atti vandalici, solo per il buon fine delle indagini previa consegna alle Forze dell'Ordine; i componenti della RSU della scuola e i Rappresentanti in Consiglio di Istituto di Genitori e Studenti, possono verificare, in qualsiasi momento, alla presenza della Dirigente scolastica o di un suo collaboratore o delegato, "l'effettivo non funzionamento del sistema di videosorveglianza e lo spegnimento delle telecamere durante l'orario di lavoro"; rilevato con l'avviso n. 138, prot. 627 del 28 gennaio 2014, pubblicato all'albo e sul sito della scuola, i docenti,  gli alunni e loro famiglie e le RSU sono stati informati dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza per le descritte finalità; in relazione, invece, alle contestate modalità di consegna alla ricorrente della comunicazione del 20 febbraio 2014, non avente contenuto riservato né contenente dati sensibili o rilievi disciplinari, la resistente ha dichiarato che la comunicazione in questione è stata consegnata in duplice copia "nelle modalità previste dalla normativa in piego per non renderne visibile il contenuto", di cui una "è stata trattenuta dalla docente, l'altra (…) firmata dalla stessa e riportata alla scrivente in piego, con il contenuto non visibile" e poi archiviata; rilevato che "la consegna materiale" della comunicazione "risulta essere avvenuta dunque ad opera di un'incaricata assegnata alla segreteria della dirigente firmataria" la quale, in virtù dei compiti assegnati, risultava incaricata del trattamento e "poteva legittimamente prenderne conoscenza"; sul punto, la resistente ha anche richiamato un recente provvedimento del Garante del 18 ottobre 2012 ("Consegna di comunicazioni ai lavoratori e misure per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali – doc. web n. 2174351) che proprio in un caso analogo ha disposto l'infondatezza del reclamo;

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

VISTA la nota dell'8 luglio 2014 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere immagini della ricorrente (né di tutti gli altri lavoratori o utenza),registrate mediante l'impianto di videosorveglianza in questione che infatti "è in funzione solo ed esclusivamente nelle ore di chiusura della scuola, allorquando all'interno di essa non si svolga alcuna attività lavorativa (didattica o amministrativa) o qualsiasi altra attività di altro tipo"; rilevato che la resistente ha fornito l'allegato al citato avviso n. 138, prot. 627 del 28/1/2014, contenente le regole e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza; la stessa resistente ha fornito anche la nomina del responsabile del trattamento e la designazione degli incaricati del trattamento, nonché la nota prot. 2661 del 15 aprile 2014 sottoscritta dal responsabile del trattamento e dalle due incaricate del trattamento inerente le modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014;

RITENUTO, in ordine alle richieste riguardanti il sistema di videosorveglianza, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro; ciò, in quanto la stessa ha dichiarato di non detenere dati riferiti alla ricorrente registrati da tale impianto, puntualizzando anche che il sistema, installato al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici, rileva e registra le immagini fuori dall'orario di lavoro e le cancella automaticamente dopo 24 ore dalla loro acquisizione; rilevato che la resistente ha anche fornito risposta alle altre richieste formulate in ordine al funzionamento del sistema di videosorveglianza in questione;  

RITENUTO, infine, che in ordine alle contestate modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 non emergono dall'istruttoria profili di illiceità del trattamento dei dati effettuato dal titolare del trattamento; ciò, considerato che la comunicazione in questione non contiene dati sensibili e risulta essere stata consegnata da persona incaricata del trattamento, assegnata alla segreteria del soggetto firmatario della nota che poteva, pertanto, legittimamente prenderne conoscenza in ragione dei compiti assegnati; considerato inoltre, che la comunicazione redatta in duplice copia è stata trasmessa con le modalità del piego, di cui una copia consegnata direttamente all'interessata e l'altra, sottoscritta da quest'ultima per ricezione è stata riconsegnata alla dirigente firmataria della stessa, sempre in piego, e poi archiviata; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, che la resistente ha utilizzato una forma di comunicazione sufficientemente individualizzata idonea a prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali e che pertanto l'opposizione al trattamento deve essere dichiarata infondata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell'Istituto Superiore XX nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla conferma dell'esistenza e alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza in esame, nonché in ordine alle restanti richieste formulate in relazione al funzionamento di tale impianto;

b) dichiara infondata la restante opposizione al trattamento riferita alla comunicazione del 20 febbraio 2014;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto Superiore XX, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 luglio 2014 

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#installare #piegare #effrazione #archiviare #installazione #imbustata #spegnimento #telecamera #riconsegnare #accortezza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. 24/05/2017 n° 5754
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Struttura Tecnica Esami di Stato

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli UU.SS.RR.

Al Sovrintendente Scol. per la scuola di lingua italiana-Bolzano

All’Intendente Scol. Per la scuola di lingua tedesca - Bolzano

All’Intendente Scol. per la scuola delle località ladine - Bolzano

Al Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

LORO SEDI

Al Coordinatore della Struttura Tecni ca Esami di Stato

S E D E

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Al Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico

S E D E

All’Ufficio Stampa

S E D E

OGGETTO: Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2016-2017.

Con l’approssimarsi dei tempi d’inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nello spirito della consueta collaborazione, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. su tutti gli adempimenti di carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame dei quali le SS.LL. medesime e i Dirigenti scolastici dovranno farsi carico per la parte di rispettiva competenza con la sperimentata cura e tempestività.

INVIO DEL PLICO TELEMATICO

Particolare riguardo merita la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alle modalità di invio tramite il plico telematico delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado anche sulla base della circolare prot. n.1382 del 21 aprile 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

UTILIZZO DI LOCALI IDONEI, SICURI E ATTREZZATI

I locali individuati nelle scuole dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e accoglienti in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.

Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati.

Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati.

I locali stessi dovranno essere attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione.

STRUTTURE, STRUMENTI E PERSONALE PER LE COMMISSIONI DI ESAME

Le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti (elaborazione di verbali e di atti, esame di testi e documenti, formulazione della terza prova, correzione degli elaborati e conservazione di atti e fascicoli, ecc.), utilizzando di norma le funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete Internet e delle stampanti in uso nelle rispettive scuole.

Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.

Dovrà, inoltre, essere assicurata un’attività continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell’assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame.

In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”.

Dovranno, poi, essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro mandato; a tal fine può rivelarsi utile il riferimento al modello di “verbale di consegna al Presidente della commissione di esame dei registri, degli stampati, delle chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati interni ed esterni”, facente parte dei modelli di verbali allegati all’annuale Ordinanza Ministeriale recante istruzioni, modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo Ciclo nelle scuole statali e paritarie.

UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE

I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati:

-          che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;

-          che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;

-          che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.

Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.

Analoga cura dovrà essere rivolta   alla   vigilanza   sulle   apparecchiature elettronico-telematiche   in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.

UTILIZZO RISTRETTO DELLA RETE INTERNET NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, il collegamento con la rete INTERNET esclusivamente da parte dei computer utilizzati:

1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;

2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;

3) dal Referente o dai Referenti di sede.

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte.

Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.

CASI SPECIFICI

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella nota prot.n.1018 del 2 maggio 2013 relativa alle modalità di invio mediante plico telematico delle prove per candidati con disabilità visive e per candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere.

Eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere indirizzate alla Struttura Tecnica Esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle Commissioni e saranno esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i richiedenti.

Per quanto riguarda i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), eventuali richieste di “plico cartaceo” saranno indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici territoriali o dalle loro Articolazioni territoriali alla Struttura Tecnica Esami di Stato.

Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell’Amministrazione Centrale con modalità che saranno successivamente rese note.

COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI TERRITORIALI

Le SS.LL. vorranno dare alle Istituzioni scolastiche interessate tutte le indicazioni e le informazioni atte a garantire i necessari collegamenti con i rispettivi Uffici territoriali, con particolare riferimento alle modalità di invio delle tracce delle prove d’esame che prevedono specifiche forme di intervento dei Nuclei tecnici di supporto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di sede, nel caso in cui i Presidenti di Commissione, coadiuvati dai rispettivi Referenti di sede, non fossero in grado di estrarre e stampare le tracce delle prove contenute nel “plico telematico”.

Tenuto conto dei numerosi e complessi impegni connessi con lo svolgimento dell’esame, le SS.LL., per tutta la durata delle relative operazioni, vorranno garantire la più ampia funzionalità dei citati Uffici territoriali, assicurando, in particolare, che durante detto periodo le SS.LL. medesime e i Dirigenti dei sopra indicati Uffici o Funzionari appositamente delegati siano presenti nell’Ufficio e comunque reperibili anche nelle ore pomeridiane e serali.

A tal fine si prega di comunicare i rispettivi recapiti alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e alla Struttura Tecnica Esami di Stato, secondo i riferimenti sotto riportati.

SUPPORTO A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Struttura Tecnica Esami di Stato

Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte

06/58492116

E-mail segr.servizioisp@istruzione.it alla quale si dovrà fare riferimento

Ufficio III della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento degli esami di stato:

06/58492221

E-mail esamidistato@istruzione.it

VIGILANZA

Le SS.LL. sono pregate di vigilare sulla osservanza, da parte dei Dirigenti scolastici interessati, delle disposizioni contenute nella presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

 

Keywords
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#esami di stato#prova #esame #plico #ssll #candidato #commissione #svolgimento #traccia #stato #istruzione
Accesso civico a dati e documenti - Decreto legislativo 14/03/2013 n° 33 n° 5
Normativa

1.  L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2.  Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3.  L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a)  all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b)  all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c)   ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d)   al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4.  Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5.  Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6.  Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7.  Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8.  Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9.  Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10.  Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11.  Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Keywords
#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#privacy e trattamento dei dati personali#procedimento amministrativo#accesso civico#richiedente #difensore #ricezione #garante #diniego #riesame #opposizione #accoglimento #differire #indifferibilità
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Linea Guida - Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione 27/10/2017
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Linee Guida Nazionali

(art. 1 comma 16 L. 107/2015)

Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di

genere e di tutte le forme di discriminazione(1)

 

 

Premessa

 

Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Istituzioni scolastiche autonome per l’attuazione

del comma 16 dell’art.1 della L.107 del 2015 che recita: “Il piano triennale dell'offerta formativa

assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e

grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle

tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il suddetto comma dà attuazione ai princìpi

fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ècompito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

” Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali,

ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed

europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione. Tali valori sono solennemente ribaditi

dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea (2000/C 364/01), così

come dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo. Inoltre, il comma

richiamato dà attuazione agli impegni assunti dall’Italia con la ratifica (legge 27 giugno 2013, n. 77)

della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le

donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che in particolare all’articolo 14

definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza contro le donne.(2)

In questo quadro di riferimento normativo e valoriale si collocano le presenti Linee guida, che

rispondono alla necessità di fornire alle scuole indicazioni utili a coniugare l’informazione con la

formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, in continua sinergia con le famiglie -

attraverso un’azione che non si limiti a fornire conoscenze, ma agisca sull’esperienza e sulla

dimensione emotiva e relazionale.

L’educazione contro ogni tipo di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è

fondamentale nell’ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte

essenziale dell’educazione alla cittadinanza.

Tale educazione non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è connessa ai contenuti di tutte le

discipline, con la conseguenza che ogni docente concorre alla crescita relazionale e affettiva delle

alunne e degli alunni, attraverso il loro coinvolgimento attivo, e valorizzando il loro protagonismo,

in tutte le tappe del processo educativo.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dellinfanzia e del primo ciclo di

istruzione (DM del 16 novembre 2012, n. 254) costituiscono a questo proposito un punto di riferimento ineludibile.

Già a partire dal I capitolo “Cultura, scuola, persona”, nel paragrafo “La

scuola nel nuovo scenario” si riporta: “…alla scuola spetta il compito di fornire i supporti adeguati

affinché ogni persona sviluppi unidentità consapevole e aperta. La piena attuazione del

riconoscimento e della garanzia della libertà e delluguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti

e dellidentità di ciascuno…” e ancor più specificamente nel paragrafo Per una nuova

cittadinanza”: “…non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti nella loro pura e

semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro

integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture in un confronto che non

eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. La

promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola, in maniera vicendevole, la promozione e lo

sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

Anche il Documento di indirizzo su Cittadinanza e Costituzione (nota prot. AOODGOS n.

2079 del 4 marzo 2009) costituisce una base di riflessione per la costruzione di percorsi educativi e

didattici trasversali alle discipline. Tra le Situazioni di compito per la certificazione delle

competenze personali, si individuano:

accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto

impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, lesecuzione di compiti e la

messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie

e offensive” (scuola primaria);

individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie

per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano” (scuola secondaria di I

grado);

identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli

altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca

(scuola secondaria di II grado).

Come già espresso nella circolare del 15 settembre 2015, prot. AOODGSIP n. 1972, la finalità

delle Linee guida “non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di

qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti

e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le

competenze di cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dellautodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito

dalla Strategia di Lisbona 2000. Nellambito delle competenze che gli alunni devono acquisire,

fondamentale aspetto riveste leducazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la

promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna

discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere

non rientrano in nessun modo né le ideologie genderné linsegnamento di pratiche estranee al

mondo educativo. Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel

comma 16 della legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso

nellarco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in

sede Internazionale con le Carte”. In questi termini, dunque, la circolare fornisce chiarimenti

riguardo a una presunta possibilità di inserimento allinterno dei Piani dellOfferta Formativa

delle scuole la cosiddetta Teoria del Gender, che troverebbe attuazione in pratiche e

insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici”.

Le Linee guida, quindi, inquadrate nella cornice dell’educazione al rispetto delle differenze e ai

principi di uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, si offrono come strumento a sostegno

delle scuole per orientare, nel pieno rispetto dell’autonomia, l'azione educativa per prevenire la

violenza di genere e tutte le forme di discriminazione.

 

1. Educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze

 

Nascere uomini o donne crea appartenenze forti, è la pietra angolare dell’identità, informa di sé

l’intero orizzonte esistenziale: è la prima condizione con cui ogni individuo si pone, e ne riceve

opportunità e risorse ma anche limiti. Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono connotati.

Nell’esperienza soggettiva delle persone l’incontro con l’alterità si colloca all’inizio del tempo di

vita: dall’esperienza dell’essere tutt’uno con la madre si esce nella lenta necessaria costituzione di

una soggettività separata. Questo è molto importante da sottolineare, perché dice che noi siamo relazione prima che individui. È un modello antropologico relazionale che ha implicazioni molto

diverse sul piano culturale, educativo, politico, rispetto ad un modello individualista. (3)

Questo modello, tuttavia, non ha trovato adeguata rappresentazione simbolica nella storia della

cultura occidentale.

Secoli di patriarcato hanno rappresentato le donne come naturalmente subordinate agli uomini,

avvalendosi di dicotomie come quelle di mente/corpo, soggetto/oggetto, logica/istinto,

ragione/sentimento, attività/passività, pubblico/privato e assegnando agli uomini le prime

caratteristiche, alle donne le seconde.

Secondo questa millenaria tradizione le donne sarebbero soggetti deboli, incapaci di pensiero

astratto, dominate da una realtà corporea invadente, emotive piuttosto che razionali. Questa

ideologia ha caratterizzato i rapporti tra i sessi e l’organizzazione familiare, ma anche la struttura

sociale del mondo occidentale, dove fino alla fine dell’Ottocento le donne sono state escluse dai

luoghi dove si è trasmesso e creato sapere, dove si sono elaborate le leggi, dove si è amministrata la

giustizia. Se non mancano le eccezioni significative, esse sono sempre il risultato di personalità di

spicco, singoli casi emergenti in un contesto poco incline a valorizzarle.

Simbolicamente ciò ha comportato nel tempo la riduzione delle donne a corpo, dominato

dall’uomo e destinato alla cura esclusiva della vita. Alle donne è stata sottratta una dimensione

pienamente umana, con conseguente esclusione dallo spazio pubblico, dall’esercizio della

cittadinanza, dall’autodeterminazione e dalla libera scelta. Per tutti questi motivi la prima differenza

che sperimentiamo nella nostra vita è stata di solito trasmessa come gerarchica e tale diventa il

modello che profondamente interiorizziamo, differenza come disuguaglianza: se c’è una differenza, allora qualcuno è migliore e qualcuno è peggiore e, soprattutto, c’è una dimensione di potere

dell’uno sull’altro. Dalla differenza come disuguaglianza gerarchica discende la relazione nella

forma del dominio, che produce discriminazioni e che in italiano (e in altre lingue) risulta

simboleggiata e insieme costruita anche dalla pratica linguistica.

Se invece rileggiamo la nostra esperienza con occhi più aperti e critici scopriamo che non c’è

alcuna ragione per cui nell’incontro tra differenze, che dà origine alla vita, ci debba essere una

gerarchia: non esiste alcun motivo per rinunciare alla ricchezza garantita dalla piena espressione di

donne e uomini nella totalità della loro umanità, già nell’accudimento della vita ai suoi inizi. Oggi

finalmente sono sempre di più i giovani uomini che comprendono e coltivano l’esperienza

irripetibile e unica di contribuire ai primi momenti di vita dei propri figli e figlie, di partecipare alla

loro crescita, abbandonando la separazione tra i domini del ‘maschile’ e del ‘femminile’; mentre già

da un paio di generazioni le donne sono sempre più protagoniste nello spazio pubblico.

Bambini e bambine, uomini e donne sono tra loro diversi e ciò rende l’esperienza umana molto

ricca. Tuttavia molto spesso dalle bambine e dalle ragazze si aspettano comportamenti e

inclinazioni che corrispondono a idee e immagini molto normative: devono essere gentili e

sensibili, amare i giochi tranquilli, le faccende sentimentali, ed essere ossessionate dalla apparenza

fisica e dallo sguardo degli altri. Secondo uno stereotipo diffuso non amerebbero le scienze e la

matematica, lo sport e la competizione. Altrettanto rigide e opprimenti le aspettative sui bambini e

sui ragazzi: non devono avere timori né sensibilità o dolcezza, è indispensabile che amino il calcio e

ogni tipo di gara, devono accettare giochi violenti e sapersi difendere. L’imperativo “sii uomo

spesso non ha lasciato alcuno spazio ai gesti, alle parole e alle responsabilità della cura: maschio

che non solo “non deve chiedere mai”, ma neppure ascoltare e rispondere alla domanda di

Il modo proprio e improprio di comportarsi, la percezione di ciò che è giusto o sbagliato, le

convinzioni circa i ruoli sono trasmessi dal gruppo dei pari, dalla televisione, dal cinema, dalla

Rete, dai libri, dai giochi, dalle canzoni. Anche l’ambiente scolastico rappresenta un contesto in cui

i modelli culturali stereotipati e presentati come naturali possono essere strutturati e amplificati, in

un gioco continuo di rinforzi reciproci con gli altri ambiti educativi e di socializzazione.

In questo senso è opportuno ribadire che “maschio” e “femmina”, che connotano l’identità

(l’essere) della persona, non sono etichette che denotano comportamenti predefiniti. Ci sono molti

modi di essere donna e altrettanti di essere uomo. Si può essere uomini e donne in modo libero e

rispettoso di sé e degli altri senza costringere nessuno dentro un modello rigido di comportamenti e

di atteggiamenti. Lungo il percorso del processo educativo e formativo si deve favorire tale libertà,

promuovendo conoscenze e attitudini legate quanto più possibile al pieno sviluppo della personalità

di studenti e studentesse, che un domani entreranno nel mondo del lavoro e della vita pubblica

apportando competenze differenti e di pari valore e contribuiranno al pieno benessere della

comunità civica e sociale e al successo di quella professionale.

 

2. Il femminile e il maschile nel linguaggio

 

Un’altra forma di violenza simbolica è cancellare la differenza in nome di una presunta

uguaglianza che è in realtà un adeguamento al modello maschile.

Un caso significativo è rappresentato dalla resistenza da parte del linguaggio quotidiano, dei

media, delle istituzioni e perfino dei libri di testo, ad adeguare l’uso della lingua al nuovo status

assunto dalle donne in campo professionale e istituzionale: si sostiene l’uso della sola forma

maschile dei titoli che indicano ruoli istituzionali o professioni ritenute prestigiose anche se sono

riferiti a donne, accampando giustificazioni inconsistenti sul piano linguistico (“sono forme brutte,

suonano male”) e sostenendo che si tratta di un uso “neutro” del linguaggio, che fungerebbe

addirittura da baluardo contro la discriminazione: quindi sindaco/avvocato sì, ma sindaca/avvocata

no. Invece le forme femminili che indicano professioni ritenute meno prestigiose sono

tranquillamente accettate (es. infermiera, parrucchiera, cameriera). Ma è doveroso sottolineare che

un atteggiamento omologante non produce un linguaggio “neutro”, bensì lo “maschilizza”

ulteriormente attraverso l’estensione (impropria, come vedremo) alle donne dell’uso del genere

grammaticale maschile e favorisce, così, quei comportamenti discriminatori che si riscontrano in

molte esperienze sociali e di lavoro.

Come è noto, infatti, la lingua italiana possiede solo il genere grammaticale maschile e quello

femminile e non ha il genere neutro. Qualsiasi buona grammatica italiana ne chiarisce l’uso, la

funzione e la distribuzione, e ad essa rimandiamo. Qui ci limitiamo brevemente a ricordarne i punti

principali: un termine di genere grammaticale maschile indica una persona (‘referente’) di sesso

maschile, uno di genere grammaticale femminile indica una persona di sesso femminile. Il genere

grammaticale si riconosce dalla forma della parola, es. alunno (m.) e alunna (f.), istruttore (m.) e

istruttrice (f.), o dall’articolo che lo precede, es. il docente (m.) e la docente (f.). Il genere di

aggettivi, pronomi, nomi, ecc. concorda con quello della persona a cui si riferisce. Es. Paolo è un

alunno attento / Anna è un’alunna attenta. Se l'assegnazione del genere grammaticale e il

conseguente accordo di aggettivi, pronomi, ecc. non rispettano queste regole si ottengono

espressioni non grammaticali: es. *Paolo è una alunna attenta, *Anna è un alunno attento. Più un

testo è lungo e articolato più il mancato rispetto di queste regole può renderlo confuso e incoerente.

Il genere grammaticale, quindi, non si può scegliere in base a gusti o convinzioni personali: il suo

uso si basa su regole che appartengono al sistema della lingua italiana, e contravvenirvi può

impedire che la comunicazione si realizzi in modo chiaro, trasparente e corretto.

È opportuno ricordare, inoltre, che definire una donna con un termine maschile in settori

rilevanti della società come le istituzioni e i livelli professionali apicali, ne opacizza la presenza fino

a farla scomparire (termini come “direttore”, “prefetto”, “sindaco” evocano infatti un’immagine

maschile, non femminile). E se le esitazioni e addirittura le resistenze all'introduzione di questi

nuovi termini femminili possono essere comprensibili dal momento che in passato solo gli uomini

rivestivano ruoli istituzionali o svolgevano professioni di prestigio, e che la tradizione ci ha

consegnato solo la versione maschile dei relativi titoli, è necessario essere consapevoli che oggi la

situazione è cambiata. Adeguare il linguaggio al nuovo status sociale, culturale e professionale

raggiunto dalle donne, e quindi al mutamento dell'intera società, si pone oggi come un'azione

urgente e necessaria: fornire una rappresentazione inadeguata del genere femminile si configura

infatti come una vera e propria violenza simbolica.

Un uso della lingua che rifletta la differenza attraverso l’uso del genere grammaticale e permetta

così di identificare la presenza delle donne e attribuire loro i nuovi ruoli che esse detengono nella

società sul piano professionale e istituzionale, contribuisce a contrastare la discriminazione, a favorire la parità, e anche a trasmettere modelli socioculturali utili alle giovani generazioni per la

scelta della loro futura professione.

Nella pratica didattica si suggerisce quindi di verificare l’adeguatezza del linguaggio usato nei

libri di testo di tutte le discipline non solo per quanto riguarda la presenza di eventuali stereotipi del

maschile e del femminile, ma anche per quanto concerne l’uso del genere grammaticale, che

costituisce uno strumento fondamentale per la rappresentazione della donna nel linguaggio.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle indicazioni relative all’uso del genere grammaticale

contenute nei testi dedicati all’educazione linguistica. A questo proposito si ricorda l’importanza di:

(a) spiegare il funzionamento delle regole di assegnazione e accordo di genere;

(b) mostrare come il genere grammaticale costituisca un potente strumento di coesione testuale e

quindi la conoscenza del suo funzionamento aiuti la codifica e decodifica di qualsiasi testo;

(c) illustrare il significato e l’uso dei nuovi termini femminili che indicano ruoli istituzionali e

professioni di prestigio, come architetta, assessora, avvocata, cancelliera, chirurga,

conferenziera, consigliera, critica, deputata, difensora, direttrice (generale), funzionaria,

ingegnera, ispettrice, medica, ministra, notaia, prefetta, primaria, procuratrice, rettrice,

revisora dei conti, segretaria (generale), senatrice, sindaca, tesoriera, ecc.;

(d) sottolineare la regolarità grammaticale di queste forme e spiegarne la formazione, fornendo

qualche nozione di morfologia che permetta, ad esempio, di distinguere tra nomi semplici (figlio,

figli-a) e nomi composti con un suffisso (consigl-ier-e, consigl-ier-a), così da incrementare

anche la conoscenza del lessico dell’italiano.(4)

I rischi di un uso discriminatorio del linguaggio, finora descritti in relazione a quello verbale,

valgono anche per quelli visivi, seppur con codifiche grammaticali meno definite: fotografie,

immagini e video che invadono media tradizionali e Rete possono avere effetti negativi quanto e più

delle parole. Essi richiedono un’attenzione educativa - alla lettura, alla decodifica, all’interpretazione - che assume una rilevanza sempre maggiore con la diffusione delle tecnologie e

dei media digitali.

 

3. Prevenzione della violenza contro le donne

 

Un’autentica educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze si può realizzare

declinando insieme uguaglianza e differenza, prendendo le distanze da una neutralità dove maschile

e femminile perdono consistenza e ricchezza, ma anche respingendone i modelli stereotipati. La

scuola, in sintonia con la famiglia, grazie al patto di corresponsabilità e agli altri strumenti atti ad

assicurare il giusto rapporto scuola-famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli

studenti, in modo adeguato all’età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti uomo/donna e sul

rispetto delle differenze.

Anche la stessa questione della violenza sulle donne in quanto donne, la cosiddetta violenza di

genere, legata in molti modi a una storia oscura e arcaica, è connessa a un rapporto socialmente

connotato, quello gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui è presente nelle diverse

società e culture.

La Convenzione del Consiglio dEuropa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n.

77, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza

storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla

discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, e

che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per

prevenire la violenza contro le donne, impegna le Parti a “intraprendere le azioni necessarie per

includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la

parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta

dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto

all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” (art. 14).

Risulta dunque evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze sia

essa stessa, a sua volta, uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne

basata sul genere: incoraggiando da un lato il superamento di ruoli e stereotipi e, dall'altro, una

visione delle differenze come ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi

di discriminazioni, essa disinnesca ab origine la cultura di cui si nutre la violenza.

La violenza sulle donne è un fenomeno unico che va messo a fuoco e compreso nella sua

assoluta specificità e nella sua dimensione strutturale.

Certo esistono tradizioni culturali particolarmente dannose, come le mutilazioni genitali

permanenti sulle bambine che le privano di una sessualità propria, oppure tradizioni e leggi

comunque oppressive per cui le donne non possono studiare, girare da sole, guidare la macchina,

decidere una professione, scegliere lo sposo, vestirsi come credono. Tuttavia in Europa e in Italia la

violenza sulle donne è fenomeno molto diffuso e non legato a particolari condizioni di vita o a

disturbi della personalità di chi la esercita: fa parte di una insospettabile normalità per cui è ancora

difficile confrontarsi con il fantasma inatteso della libertà femminile.

I dati parlano chiaro: la violenza di genere è presente in tutti i ceti sociali, in tutte le età, livelli

di istruzione e benessere economico.(5) Può essere violenza fisica ripetuta e costante oppure violenza

psicologica tesa a annientare la persona. Il fatto più grave, determinante, è che non sempre viene

identificata dalle donne stesse come violenza e viene spesso nascosta come qualcosa di cui ci si

vergogna, si è colpevoli, viene subita come fatto “naturale”, parte del rapporto, o per apparente

mancanza di alternative o “per amore dei figli” che spesso assistono agli abusi e possono diventare

poi a loro volta attori o vittime di violenza. È la violenza più terribile perché ha luogo nella

maggioranza dei casi negli spazi più noti e cari, laddove ci si aspetterebbe la prima sicurezza: per

questo è difficile e importante vederla, riconoscerla e cercare aiuto. Sul territorio nazionale sono presenti molti punti di ascolto a cui ci si può rivolgere anche solo per un consiglio, dai Pronto

Soccorso, fino ai Centri Antiviolenza. Ma ancor di più a scuola, gli insegnanti stessi e, laddove

presenti, gli psicologi che offrono assistenza nei centri di ascolto scolastico possono essere un

importante primo punto di riferimento.

Ma è chiaro che a esercitare la violenza contro le donne sono uomini. La scuola può allora

aiutare la società tutta a cambiare punto di vista, a non guardare solo alle vittime, ma agli autori

delle violenze. Per capire cosa le determina, quali stereotipi e modelli relazionali le fanno apparire

giustificate, quali insicurezze nascondono. E per attivare il protagonismo degli uomini e dei ragazzi,

come da tre anni chiede la campagna dell’ONU HeForShe(6), lanciata a settembre del 2014 con

l’obiettivo di creare un’alleanza tra donne e uomini per sconfiggere la violenza e ogni forma di

Chi lavora stabilmente sui casi di violenza ritiene indiscutibile che gli uomini che condividono la

cultura della superiorità maschile siano più inclini a diventare partner abusanti, così come è

dimostrato dai fatti che le donne portate a concepire per sé un ruolo subalterno nella coppia sono

più inclini a subire e a non denunciare.

Nella cultura occidentale è in corso da tempo, grazie in primo luogo alle lotte delle donne, una

forte campagna di delegittimazione e denuncia della violenza sulle donne. Lo Stato italiano ha

promulgato nuove leggi in cui la riconosce e la punisce, i corpi di sicurezza e il sistema sanitario si

addestrano ad affrontarla. Soprattutto è indispensabile farla emergere poiché è in gran parte ancora

sommersa e nascosta. Se ne è indicata la specificità con il termine femminicidio, per definirne

l’esito più estremo, ed è ormai raro che si dichiari pubblicamente che una donna ha subito violenza

perché “se l’è cercata”. Ma si tratta di una consapevolezza ancora fresca che va consolidata ed

estesa a tutte le fasce della popolazione, in modo trasversale alle appartenenze e alle culture; sono attenzioni e comportamenti che vanno richiesti a tutte e tutti. In questa crescita di consapevolezza è

centrale il ruolo della scuola. Far riflettere studentesse e studenti su questo fenomeno diventa parte

del lavoro quotidiano svolto nelle classi che mira a trasmettere il senso grande del rispetto per la

persona e per le differenze.

 

4. Prevenzione di tutte le forme di discriminazione

 

La parità, così come l’uguaglianza di diritti e doveri, non si oppone alla differenza e alle

differenze, ma alla diseguaglianza, alla disparità e alle discriminazioni.

Se la discriminazione di genere appare quale elemento strutturale e trasversale ad ogni realtà

sociale, occorre tuttavia considerare gli altri fattori di discriminazione quali la disabilità, l’etnia, la

religione, le convinzioni personali, l’orientamento sessuale, che possono anche presentarsi in

combinazione dando origine alle cosiddette “discriminazioni multiple”.

Il principio di non discriminazione, sancito innanzitutto dall'articolo 3 della Costituzione italiana

e poi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, è principio generale dell’ordinamento europeo

quale diritto fondamentale della persona. L’approccio alla discriminazione deve quindi essere

globale in quanto riconducibile alla cornice della tutela dei diritti umani e del rispetto della dignità

della persona. Proprio in questa ottica, occorre sottolineare come, nelle società complesse, si assista

ad un progressivo ampliamento dei diritti da tutelare; pertanto gli interventi di informazione e

sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni concorrono, insieme al fondamentale strumento

dell'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, a prevenire e contrastare i

pregiudizi e gli stereotipi su cui esse si fondano.

La scuola deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole

individualità ed educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del

rispetto. La nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione

dell’individuo.

Con la conoscenza si acquisisce consapevolezza di pregiudizi e stereotipi ancora ben radicati

nella nostra società; in quest’ottica la scuola, nell’esercizio della propria funzione educativa, deve

fornire gli strumenti e le metodologie per il loro superamento e deve attivare tutte le necessarie

pratiche per interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

 

5. Il contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale

 

Gli interventi in questo ambito non possono non considerare la necessità di acquisire e

padroneggiare le competenze di cittadinanza digitale che oggi, più che mai, sono imprescindibili se

si considera che le nuove generazioni vivono “immerse” negli spazi di virtualità offerti dalla Rete,

da intendersi come un territorio di esperienza a tutti gli effetti, una dimensione che non è uno spazio

contrapposto al reale, benché segnato dalle proprie specificità.

Occorre per questo dare alle studentesse e agli studenti gli strumenti per una piena

consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e nei diversi media, per

comprendere i meccanismi di produzione e circolazione delle informazioni e per analizzare

analogie e differenze rispetto alla comunicazione in presenza e/o offline. L’educazione ad un uso

positivo e consapevole dei media deve, ad esempio, prestare particolare attenzione al rapporto tra

sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell’identità e della privacy, della reputazione e della

rappresentazione, alle caratteristiche della socialità in Rete e alla promozione della Rete come bene

comune digitale.

Obiettivo è, tra gli altri, fornire strumenti di educazione civica digitale per prevenire situazioni di

disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all’odio e di osservazione

passiva ai vari comportamenti discriminatori. In questo quadro, l’obiettivo è di migliorare la

comprensione e la consapevolezza di diritti e responsabilità in Rete.

Occorre, infatti, rendere consapevoli le studentesse gli studenti che l’idea della presunta “libertà

della Rete” si può prestare a comportamenti discriminatori; al contrario va affermato il concetto di libertà positiva, una “libertà di” esprimere le proprie idee, aperte all’incontro e al confronto con

l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella del Web.

Da un lato, infatti, Internet in tutte le sue manifestazioni e, in particolare, i social network

possono ospitare manifestazioni “banalizzate” di “pensiero prevenuto”. D’altro, possono essere il

luogo in cui sviluppare gli “anticorpi” per promuovere i principi di pari opportunità e di

prevenzione delle discriminazioni (campagne che invitano alla condivisione di elementi come

forma di adesione e partecipazione, strumenti che facilitano l’empatia e l’assunzione di altri punti di

vista, aggregazioni nei social network per contrastare forme di discriminazione, prese di posizione

di personaggi noti, applicazioni per la segnalazione dei comportamenti scorretti).

Il mondo della scuola deve acquisire consapevolezza e condannare ogni fenomeno di violenza

nei confronti del diverso e educare affinché si evitino pericolose derive in atti di violenza fisica,

verbale o psicologica, anche tramite l’uso di Internet. A questo proposito, pare opportuno

richiamare il cosiddetto “Hate Speech”, il linguaggio d’odio(7) che sempre più spesso si riscontra

online, recentemente portato all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso un documento

diramato dal Consiglio d’Europa, successivamente trasmesso anche alle istituzioni scolastiche dal

MIUR(8).

Con gli stessi obiettivi si stanno intensificando le esperienze e i progetti didattici nelle scuole,

anche grazie a protocolli con il Miur come quello sottoscritto per la condivisione del manifesto

Parole Ostili, finalizzato alla diffusione di una cultura della Rete non ostile.

Con questo approccio, improntato alla responsabilità, l'educazione al rispetto, in tutte le sue

articolazioni, passa anche dall’educazione alla cittadinanza digitale. A questo proposito vale la pena

richiamare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, le Linee di orientamento per azioni

di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del Miur9 e la Dichiarazione dei diritti

in Internet elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet costituita dalla Presidenza

della Camera dei deputati che offrono importanti spunti di riflessione.

Guardando ad un contesto internazionale, si richiama infine la Dichiarazione di Roma, emersa

dal congresso mondiale “Child dignity in the digital world” dell’ottobre 2017, documento prezioso

che rilancia quella larga alleanza globale, istituzionale e civile, fondamentale per prevenire ogni

forma di abuso online, attraverso percorsi di educazione al digitale a tutto campo, per tutelare

l’inviolabilità di ogni bambina e ogni bambino, e per reprimere ogni violenza perpetuata nei loro

 

6. L'educazione al rispetto a scuola

 

Il principio di pari opportunità, la cui attuazione – ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della L. 107

del 2015 – deve essere assicurata dalle istituzioni scolastiche mediante il Piano Triennale

dell’Offerta formativa (PTOF), costituisce quindi un principio trasversale che investe l’intera

progettazione didattica e organizzativa. Pertanto, l’educazione al rispetto, intesa in tutte le sue

accezioni, non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è interconnessa ai contenuti di tutte le

discipline e al lavoro delle docenti e dei docenti che dovrà essere orientato a un approccio sensibile

alle differenze (per esempio valorizzando la presenza delle donne nei grandi processi storici e

sociali, e il loro contributo al progresso delle scienze e delle arti, soprattutto nella seconda metà del ‘900), anche mediante la scelta di libri di testo che, nel rispetto della propria libertà di

insegnamento, tengano conto delle presenti linee guida.

Il PTOF deve ispirarsi a tale principio declinandolo nelle diverse aree di intervento, mediante la

promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere, della

prevenzione di ogni forma di discriminazione. Il comma 16 della l.107/2015 trova, quindi, nel

PTOF il principale strumento di pianificazione strategica per la sua attuazione: non soltanto

enunciazioni di principio, ma anche previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del

triennio sia sul piano dell’informazione, sia su quello della sensibilizzazione, coinvolgendo i diversi

attori della comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal

patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

Il principio di pari opportunità deve trovare la giusta collocazione nel PTOF quale linea

strategica delle attività della scuola, sia come principio ispiratore della sua identità, sia mediante

attività progettuali, valorizzando l’apporto del territorio e della comunità educante (famiglie, mondo

associativo, istituzioni). A tal fine, è importante valorizzare le esperienze positive già avviate; il sito

istituzionale del Miur www.noisiamopari.it può essere utilizzato da parte delle scuole sia per far

conoscere e promuovere le proprie iniziative, sia per apprendere e trasferire buone pratiche

realizzate da altri istituti.

La declinazione dei principi di pari opportunità, così come le linee di intervento, dovranno tenere

conto del diverso grado di istruzione, dell’età degli alunni e delle alunne, del curricolo della scuola,

delle diverse aree disciplinari coinvolte, e delle linee progettuali.

Le istituzioni scolastiche potranno realizzare, in accordo con le presenti linee guida, appositi

percorsi anche in orario extra-curricolare, sfruttando, tra l’altro, le opportunità offerte dalle risorse

umane dell’organico dell’autonomia, privilegiando la didattica laboratoriale e l’apprendimento

cooperativo. La partecipazione delle studentesse e degli studenti a questi percorsi potrà essere

eventualmente riconosciuta dalle istituzioni scolastiche anche come credito formativo. Allo stesso

tempo le istituzioni scolastiche potranno aderire, nel rispetto della propria autonomia, a iniziative di

carattere nazionale proposte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, o da

questo in coordinamento con altri Ministeri, con enti pubblici e/o privati, con Fondazioni.

In coerenza con la pianificazione delle attività previste dal PTOF, la formazione e

l’aggiornamento sui temi legati all'educazione al rispetto dovranno essere indirizzati a tutto il

personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA), coinvolto a vario titolo nella gestione della scuola. La formazione del personale docente su dette tematiche, in particolare, può essere

attuata sia nell’ambito della formazione iniziale obbligatoria che negli spazi previsti per la

formazione individuale in servizio.

Una scuola realmente inclusiva può favorire la costruzione dell’identità sociale e personale da

parte delle studentesse e degli studenti, e il suo ruolo educativo risulta ancor più rilevante

nell’accompagnare e sostenere anche le fasi più delicate della loro crescita, interagendo

positivamente con le famiglie nel pieno rispetto del “patto di corresponsabilità educativa scuolafamiglia”,

sancito dal DPR 235/2007. A questo proposito si rimanda alle indicazioni fornite con la

nota prot. n. 1972 del 15 settembre 2015 nella quale si ribadisce “…il compito fondamentale

affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e

formativo dei propri figli esercitando il diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione

riconosce loro: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati

fuori del matrimonio»”. La nota continua chiarendo che “le famiglie hanno il diritto, ma anche il

dovere, di conoscere prima delliscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano Triennale

dellOfferta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di

corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione

scolastica autonoma, studenti e famiglie. Questa opportunità offerta ai genitori consentirà di

scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività

didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante lanno che, in ogni caso,

dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dallattuale ordinamento scolastico e con le

linee di indirizzo emanate dal MIUR”.

Tutto questo in piena coerenza con quanto stabilito anche dalla Dichiarazione universale dei

diritti umani, che all’art. 26 recita: “Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve

essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione

elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla

portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del

merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la

comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve

favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di

priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Le istituzioni scolastiche sono pertanto chiamate a prevedere specifici spazi, tempi e strumenti

per l’informazione e il coinvolgimento dei genitori nel corso dell’attuazione delle diverse iniziative

previste nell’ambito del PTOF.

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad avvalersi del supporto degli altri soggetti presenti sul

territorio, anche promuovendo reti, sviluppando protocolli di intesa e accordi di collaborazione con

gli Enti locali e con le associazioni attive sul territorio, o anche avvalendosi dell’apporto delle Forze

dell’Ordine e delle strutture socio-sanitarie per affrontare situazioni più critiche.

È necessario individuare percorsi comuni e condivisi, creare sinergie e aprire la scuola al

territorio. Fondamentale potrà essere per lo sviluppo e l’attuazione delle presenti linee guida la

collaborazione con le associazioni del terzo settore attive sulle tematiche dei diritti umani, della

violenza contro le donne e di genere, della promozione delle pari opportunità e non

discriminazione, sia per quanto riguarda attività progettuali per le studentesse e gli studenti, sia per

le attività di formazione per il personale scolastico.

 

(1) Le Linee guida sono il frutto di un tavolo tecnico istituito con DD prot. AOODPIT n. 1140 del 30/10/2015. Fanno

parte del tavolo presieduto dal Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione o suo delegato:

Giuseppe Pierro, Agnese Canevari, Anna Paola Sabatini, Mario De Caro, Alberto Maria Gambino, Chiara Giaccardi,

Alberto Melloni, Stefano Pasta, Graziella Priulla, Cecilia Robustelli, Maria Teresa Russo, Maria Serena Sapegno,

Andrea Simoncini.

(2) Per promuovere e attuare la Convenzione di Istanbul, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dato vita

al network “Donne libere dalla violenzae alla campagna “Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza, che

possono fornire modelli di riferimento e di buone pratiche.

(3) Una antropologia relazionale riconosce come dato originario la pluralità e l’interdipendenza; non svaluta come

umiliante il bisogno degli altri, ma ne riconosce la realtà ineliminabile e ne fa motivo di gratitudine, e di disponibilità ad

aiutare essendo stati aiutati; educa al senso del limite poiché l’orizzonte non si restringe all’io, ma tiene conto della

sensibilità degli altri in un rapporto di empatia che si riverbera positivamente su chi lo prova e favorisce la

comunicazione e la capacità di pensiero; è condizione dell’idea di bene comune e della possibilità di far prevalere la

cooperazione e la contribuzione sulla competizione; favorisce una valorizzazione delle differenze, senza trasformarle in

disuguaglianze che generano dominio o disprezzo, ma costituisce la cornice per educare a prendersi cura di chi è più

fragile e immaginare forme di inclusione e valorizzazione piuttosto che esclusione e stigmatizzazione.

(4) Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo di Cecilia Robustelli, “Genere, grammatica e grammatiche”, in La

differenza insegna, a cura di Maria Serena Sapegno, Roma, Carocci, 2014, pp. 61-74.

(5) A riguardo, si rende noto il recente progetto “Spotlight Initiative” lanciato il 20 settembre 2017 dall'Unione Europea e

dalle Nazioni Unite e teso a contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne. L'iniziativa è così

definita perché intende puntare l'attenzione della società sul tema incentivando la realizzazione di programmi globali

volti ad eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze, anche in vista degli obiettivi dell'agenda 2030. Per

maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.un.org/en/spotlight-initiative/ .

(6) HeForShe è una campagna di solidarietà in favore dell'uguaglianza creata da l’Entità delle Nazioni Unite per

l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment

of Women o UN Women), ente delle Nazioni Unite che lavora per favorire il processo di crescita e sviluppo della

condizione delle donne e della loro partecipazione pubblica. Sul sito internet www.heforshe.org è presente tutto il

materiale di approfondimento.

(7) L’”Hate Speech”, linguaggio d’odio, così come definita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è

espressione di tutte le forme miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare lodio razziale, la xenofobia,

lantisemitismo o altre forme di odio fondate sullintolleranza, tra cui lintolleranza espressa sotto forma di

nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e lostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti,

e delle persone di origine immigrata”.

(8) Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 2501 del 25.3.2016 con la quale il Miur, al fine di promuovere nelle scuole

azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'istigazione all'odio on line e dei rischi che esso rappresenta, ha

inviato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “un estratto del manuale elaborato dal Consiglio d'Europa per

comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno e le modalità operative attraverso le quali aiutare i nostri ragazzi

a crescere in una società più rispettosa della diversità, che tuteli il rispetto dei diritti umani e contrasti il discorso dell'

odio. Il testo può essere, altresì, scaricato dal sito della Direzione generale dedicata al fenomeno del cyberbullismo

raggiungibile all'indirizzo www.generazioniconnesse.it”.

(9) Nota prot. 2519 del 15-04-2015.

Firmato digitalmente da FEDELI VALERIA

 

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: bullismo e cyberbullismo#donna #violenza #genere #discriminazione #differenza #scuola #uomo #sesso #educazione #rispetto
Legge statale 13/07/2015 n° 107 n° 1 COMMA 94
Normativa

94.  Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

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#dirigente scolastico: valutazione#percentuale
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Adempimento degli obblighi di pubblicazione nei siti internet ai sensi della Legge 190/2012: indicazioni sulle comunicazioni all'ANAC
Comunicazione ANAC relativa agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione nei siti internet.
L'ANAC ha comunicato l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per inviare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito Internet ai sensi della L.190/2012
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Relazione sull’attività del Garante nell’anno 2010 e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy
Relazione presentata in data 23 giugno 2011
Pagina: 23
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