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RSU che ricopre anche il ruolo di collaboratore del Dirigente scolastico: si tratta di due funzioni incompatibili?

 26/02/2021
 Relazioni sindacali, contenzioso
 
RSU e relazioni sindacali: elezioni RSU

#pbb #rsu #collaboratore #ruolo #incompatibilità #dirigente #multiruolo #sopportabilità #clima #annuncio #calare
Domanda
Buongiorno,
vorrei tutti i riferimenti normativi a supporto del fatto che la RSU possa svolgere anche il ruolo di collaboratore del Dirigente scolastico e che non vi sia inconciliabilità.
Grazie
Risposta
Il CCNQ del 9 febbraio 2015, contenente modifiche all’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU presso le pubbliche amministrazioni, prevede all’art. 1, comma 3, che: “ Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale”.
Quindi l’unico requisito necessario per essere eletti nella RSU d’istituto è quello di essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel momento in cui vengono formalmente indette le elezioni per il rinnovo delle RSU.
Per quanto riguarda i collaboratori del dirigente scolastico, l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001 prevede che siano individuati dal dirigente scolastico sulla base delle esigenze organizzative della scuola e di un rapporto fiduciario. La legge n. 107/2015, all’art. 1, comma 83, ha inoltre stabilito che il dirigente scolastico ha la facoltà di nominare uno staff dirigenziale, costituito da un numero di docenti che può raggiungere il 10% dell’organico dell’autonomia. Anche in questo secondo caso non sono previste forme di incompatibilità, ma soltanto una discrezionalità del dirigente scolastico basata sulla valutazione delle qualità e delle competenze dei docenti.
Il CCNL di comparto, ma non l’ultimo bensì quello del 2007, per alcune parti ancora vigente, prevede all’art. 88, comma 2, lettera f), una sola incompatibilità tra il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico e l’incarico di funzione strumentale al Ptof, ma soltanto in relazione alla possibilità di cumulare i due compensi a carico del FIS.
Non si può pertanto ritenere inconciliabile il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico con quello di rappresentante sindacale d’istituto, nessuna norma di legge e di contratto prevede questa incompatibilità. Al massimo è possibile ravvedere una questione di opportunità rispetto all’ipotesi di rivestire due ruoli che presuppongono un rapporto con il rappresentante di parte pubblica nettamente diverso, collaborativo in un caso e potenzialmente oppositivo nell’altro. Questa considerazione va naturalmente calata all’interno di uno specifico contesto, nel senso che un buon clima contrattuale attenuerebbe sicuramente le differenze tra i due ruoli, mentre un clima conflittuale potrebbe anche produrre nel tempo un processo di usura del rapporto fiduciario tra il dirigente e il suo collaboratore “multiruolo”.
Dovrà essere pertanto il dirigente a valutare la “sopportabilità” di questa situazione, stando in particolare attento a non considerare l’appartenenza alla RSU del suo collaboratore come elemento penalizzante, tale da giustificare a priori, indipendentemente dal comportamento del docente, la revoca dell’incarico.
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Reclutamento dirigenti scolastici: commissari e incompatibilità - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 10/07/2017 n° 3373
Giurisprudenza
Le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c., sono estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e in quanto ipotesi tassative sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa. Deve escludersi la sussistenza di una causa di incompatibilità in capo al commissario di un concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici che abbia rivestito il ruolo di direttore scientifico di un corso di perfezionamento in mancanza di una connessione tale da fare presumere l’esistenza di una relazione professionale di rilevanza economica tra il commissario e i candidati partecipanti al corso.
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#omaggio #cartoncino #stabile #delta #sodalizio #sufficiente #commensale #statovi #segretezza #sigillare
Docenti precari e bonus premiale: il Sindacato non ha legittimazione ad agire - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis Sentenza 22/08/2017 n° 9405
Giurisprudenza
Una organizzazione sindacale è priva di legittimazione ad agire per azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerna una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che il sindacato si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentanti. (Il T.A.R. afferma il ricorrere della situazione così descritta in relazione al ricorso presentato dalla O.S. di impugnazione del decreto ministeriale di ripartizione alle scuole dei fondi per il finanziamento del bonus premiale ai docenti per l'esclusione da esso del personale docente con contratto a tempo determinato. Infatti, "l’ampliamento della platea anche ai docenti non di ruolo – che, peraltro, appare ictu oculi precluso dalla lettera dell’art.1, comma 128 della stessa legge, che espressamente afferma che le risorse sono “destinate a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” - comporterebbe una riduzione della quota pro-capite destinata ai docenti di ruolo. [...] Nel caso in esame è evidente il conflitto di interessi tra i docenti di ruolo e i docenti assunti con contratti a tempo determinato, tutti rappresentati dal medesimo sindacato, atteso che i primi vantano un evidente interesse a conservare una quota maggiore nella ripartizione del fondo").
Keywords
#bonus del personale docente#relazioni sindacali#cgil #associato #destinate
Il dirigente è responsabile dei contratti e di tutta l'attività contabile e amministrativa - Corte dei Conti LAZIO Sentenza 10/07/2017 n° 164
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile dell’istituto. E’ pertanto personalmente responsabile per colpa grave, nel giudizio di responsabilità contabile avanti alla Corte dei Conti, per aver illegittimamente stipulato contratti di prestazione d’opera come consulente/tutor con personale docente estraneo all’istituto, ritenendo sufficienti mere autocertificazioni delle incaricate circa le rispettive competenze professionali, senza l’offerta di un curriculum dal quale poter rilevare la sussistenza dei titoli attestanti le conoscenze professionali e le esperienze lavorative richieste, in seguito risultate insussistenti. Di tale danno erariale è responsabile unicamente il dirigente scolastico, non potendosi configurare in capo ai componenti del Consiglio d’Istituto un atteggiamento gravemente colposo, trattando si organo elettivo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni e del personale ATA, al quale il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-ammnistrativo della scuola. Analogamente, il dirigente scolastico è responsabile in via amministrativa per aver conferito un incarico di assistenza e consulenza legale ad un avvocato in un giudizio penale scaturito dall’esposto-denuncia dello stesso dirigente per asserite irregolarità nella documentazione presentata da un docente per l’inserimento nella graduatoria dell’istituto; il dirigente avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni del Ministero dell’Istruzione, facendo eventualmente ricorso all’Avvocatura dello Stato. Altro addebito consiste nell’aver richiesto un parere pro veritate al medesimo avvocato di cui sopra al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della Provincia, dell’indirizzo “turistico-termale” in favore dell’istituto, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero dell’Istruzione. Infine, il dirigente è responsabile per aver stipulato 5 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo, in sovrapposizione con l’incarico di tutor affidato alla medesima professionista esterna, risultata essere la figlia del dirigente, in contrasto con evidenti ragioni di incompatibilità, trasparenza e imparzialità. Pertanto, la Corte dei Conti ha affermato la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico “il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico di appartenenza come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico”.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa#contratto #irregolarità #incarico #stipulare #convenuto #capo #organo #addebito #tutor #conferire
Mancata nomina del RUP e autotutela - T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 12/05/2017 n° 672
Giurisprudenza
Per essere legittimo in base all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 un provvedimento di autotutela deve essere sufficientemente motivato sia in relazione al vizio di legittimità riscontrato sia in relazione all’interesse pubblico all’annullamento, che deve essere diverso da quello al mero ripristino della legalità. E’ illegittimo il provvedimento di annullamento degli atti di una gara (nel caso per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti) emanato da una istituzione scolastica fondato sulla mancata previa nomina del R.U.P.. La mancata nomina del R.U.P. di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all’art. 5 della L. n. 241 del 1990, a tenore della quale in caso di mancata nomina del responsabile del procedimento tale ruolo ricade sul funzionario preposto all’unità organizzativa competente. (La sentenza conferma interessanti principi. In primo luogo, sui presupposti del ricorso all’azione di annullamento in sede di autotutela per la cui correttezza non è sufficiente la sola presenza di un vizio di legittimità, dovendosi anche valutare –e dare conto nella motivazione dell’atto- il rilievo sostanziale di tale vizio sull’interesse pubblico. Sempre in tema di autotutela merita di essere sottolineata, per la frequente ricorrenza negli atti delle gare delle istituzioni scolastiche, il seguente principio: una clausola che preveda la possibilità dell’annullamento della gara ad “insindacabile giudizio” della Stazione appaltante “non può assumere il valore di una preventiva rinuncia a chiedere il sindacato giudiziale dei provvedimenti di annullamento d’ufficio e pertanto non rileva nella presente vicenda”. In secondo luogo, sul rapporto di specialità tra la disciplina del RUP nel Codice dei contratti e la disciplina di tale figura nella L. n. 241/1990, da cui discende l’efficacia integrativa delle disposizioni contenute in tale legge. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 778 del 7 febbraio 2018).
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#autotutela#procedimento amministrativo#cda #insindacabile #supermatic #appare
Lo spostamento di un docente da un plesso a un altro rientra negli ordinari poteri gestionali del dirigente scolastico - Corte di Appello TRIESTE - Lavoro Sentenza 22/05/2018 n° 254/2017
Giurisprudenza
Lo spostamento di un docente da un plesso all’altro del medesimo istituto, per di più nell’ambito dello stesso comune, non costituisce un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, ma rientra negli ordinari poteri gestionali del dirigente scolastico previsti dall’art.25 del D.Lgs n.165 del 2001. In quanto privi di indipendenza e autonomia funzionale, i plessi facenti capo a un certo Istituto –di cui rappresentano una mera articolazione- e assoggettati al medesimo dirigente scolastico (unico detentore di ogni potestà gestionale) non sono assimilabili alle unità produttive di cui all’art.2103 c.c.. (Il principio affermato dalla Corte di Appello prosegue l’orientamento già fatto proprio dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 28289/2009. Va anche dato atto dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che legittima il trasferimento in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti, in deroga all’art. 2103 c.c. e al riferimento all’”unità produttiva” in esso contenuto. In generale, deve comunque tenersi conto delle disposizioni di contrattazione collettiva integrativa in tema di mobilità, nel comparto scolastico, nel caso in cui comportino titolarità del docente non su istituzione scolastica, ma su plesso o sede.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale docente#plesso #spostamento #incompatibilità #rientrare #indipendenza #unità #articolazione #detentore #assoggettare #sentenza
Tribunale VENEZIA - Lavoro Sentenza 23/07/2014 n° 326
Giurisprudenza
I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordianrio non sono in possesso di alcuna specifica anzianità che possa legittimare l'estensione, a loro favore, del trattamento economico previsto, dal CCNL, per i "vecchi dirigenti" (gia presidi prima del 2000 e automaticamente entrati a far parte della nuova categoria), ai quali è riconosciuta la R.I.A., e per i docenti che già svolgevano la funzione di "preside incaricato" (ed entrati nella dirigenza con concorso riservato), ai quali è corrisposto l'assegno ad personam, posto che tali voci retributive sono accomunate dalla funzione di garantire agli ex presidi e agli ex presidi incaricati il trattamento già acquisito in passato, e risultante dall'anzianità nello svolgimento di funzioni dirigenziali. I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario, che non hanno alcuna "anzianità" nelle funzioni, non possono vantare alcun diritto a tali emolumenti, legati all'anzianità specifica. Ai sensi dell'art. 36 Cost., il parametro di riferiemnto per la valutazione della susssitenza o meno di discriminazioni sul piano retributivo va individuato nel solo trattamento di base, posto che l'adeguatezza retributiva può essere differenziata anche per la durata nel tempo dello svolgimento del lavoro nel medesimo ruolo (espungendo, come avviene nel settore privato, alcune voci aggiuntive, ivi compresa la 14.ma) e, al contrario, tenendo conto dell'anzianità concreta nel ruolo in ragione della migliore qualità del servizio reso per effetto dell'esperienza. L'art. 24 D.Lgs 165/2001 e ss. mm. ii. riserva alla contrattazione collettiva, in via esclusiva, la disciplina economica dei dirigenti pubblici nelle varie componenti (fondamentali e non); la parità di trattamento sancita dall'art. 45 D.Lgs. cit. vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, ma non impone uguali trattamenti tra categorie astratte di dirigenti appartenenti a organizzazioni diverse della P.A. e distinte aree dirigenziali, diversificate per funzioni e responsabilità sotto il profilo quantitativo e qualitativo, aventi proprie specificità non fungibili, con propri organismi rappresentativi che hanno negoziato i relativi contratti collettivi. Tali previsioni legittimano diversi assetti e diverse discipline della parte economica concordate in sede sindacale sottratte al sindacato giudiziale in assenza di profili di incostituzionalità della normativa.
Keywords
#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: incarico#personam #riservatari #rappresentativa #fissa #ricreare #retaggio
Ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo del personale docente: rinvio pregiudiziale alla CGUE - Tribunale TRENTO - Lavoro Ordinanza 18/07/2017
Giurisprudenza
L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).
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Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica: all'Ordinario Diocesano compete solo la valutazione dell'idoneità del docente all'insegnamento - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
Keywords
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Dottorato di ricerca: il congedo retribuito non spetta al personale a t.d. - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 19/03/2018 n° 6782
Giurisprudenza
Seppure l'ordinamento non contempli, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale. Nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Pertanto, il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni. Nè soccorre, per sostenere il diritto al congedo retribuito anche per il personale a t.d., l'art. 19 del CCNL Scuola 2007 che, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale docente#dottorato #congedo #aspettativa #datoriale #recesso #finanziare #restituire #priore #evoluzione #investimento
Ancora su RUP e Commissione di gara - Consiglio di Stato - Sezione Terza Sentenza 11/05/2018 n° 2835
Giurisprudenza
La nomina del RUP nella Commissione giudicatrice non pone ex ante una preclusione assoluta e di principio. La nomina nella Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs n. 50/2016 determina solo una pregiudiziale incompatibilità di principio ad esercitare successivamente le funzioni di nomina del direttore dell’esecuzione. Il comma 4 dell’articolo 77 prevede che l’incompatibilità dei commissari è relativa agli incarichi svolti prima nell’ambito della procedura oggetto dell’affidamento ed altresì determina la successiva incompatibilità per coloro che abbiano fatto parte di una commissione valutatrice a ricoprire un ruolo tecnico amministrativo in sede di esecuzione del contratto.
Keywords
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#gara #commissione #nomina #rup #componente #trompia #architetto #commissario #contratto #seggio
Corte di Cassazione - Penale Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Giurisprudenza
L'art. 47 del CCNL del 2002/2005 precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), che questi sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Pertanto, non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, il collaboratore scolastico è tenuto a prestare assistenza agli alunni per le loro esigenze igieniche, a maggior ragione quando l'intervento assume carattere di urgenza, trattandosi di una situazione di "decadimento dello stato igienico" di una minore portatrice di disabilità. Ne segue che, una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo del collaboratore scolastico che rifiuta di procedere al cambio di pannolini di minore disabile, integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, laddove emerga che il rifiuto sia opposto nella consapevolezza del contrasto con i doveri d'ufficio, e cioè quando il collaboratore scolastico è sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività. Il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, nonchè assistenza personale agli alunni con disabilità, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricati di un pubblico servizio.
Keywords
#personale ata#personale dipendente: mansioni#pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio#reato#studenti: integrazione e disabilità#imputata #igiene #pannolino #disabilità #pen #alfiere #collaboratrice #cambio #tabella
Il completamento dell'orario da parte del supplente non è un diritto potestativo - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 13/10/2017 n° 24214
Giurisprudenza
L'art. 40 comma 7 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che il personale docente con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale. La norma, tuttavia, non prevede un diritto incondizionato al completamento, o comunque all'elevazione, dell'orario settimanale. Infatti, il docente assunto a tempo determinato può esercitare tale diritto nell'ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, nè possibilità di condizionare a propria scelta l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'Istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio. Il diritto al completamento (o all'elevazione) dell'orario settimanale del docente a tempo determinato esige, pertanto, un coordinamento con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico e della pianificazione dell'offerta formativa, presiedono all'organizzazione dell'orario delle lezioni. Anche il D.M. n. 131 del 2007, recante il regolamento delle supplenze dei docenti, all'art. 4 conferma che il diritto al completamento dell'orario va esercitato entro le "disponibilità" esistenti presso i diversi istituti scolastici e può essere realizzato anche mediante frazionamento orario, ma nel rispetto dei limiti contemplati dalla stessa norma, ovvero salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile in funzione delle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, con la conseguenza che la flessibilità dell'orario è in funzione della programmazione delle varie discipline e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. Pertanto, l'art. 40, comma 7, CCNL Comparto Scuola 2006/2009, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale, va coordinato con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico, presiedono alla programmazione dell'offerta formativa e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. In definitiva, se la disciplina di riferimento impone al Dirigente scolastico di interpellare anche i docenti che abbiano già accettato una supplenza ad orario ridotto, tuttavia non gli impone di modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l'orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell'aspirante. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con cui la Corte di Appello aveva respinto la domanda proposta da una docente a t.d. avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'assegnazione, dello spezzone di nove ore, costituito dal completamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 40, comma 7 CCNL, dalla data di accettazione della proposta fino al termine dell'anno scolastico).
Keywords
#organici#personale dipendente: orario di lavoro#personale docente#orario #completamento #docente #elevazione #disponibilità #spezzone #diritto #imporre
L'accettazione della supplenza, da parte dei docenti individuati, non può essere subordinata a condizioni o riserve - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 13/03/2018 n° 6050
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13.6.2007, n. 131 il docente, una volta accettata la supplenza, ha l'obbligo di prendere immediato servizio presso la scuola di destinazione, allo scopo di consentire il rapido svolgimento delle procedure di copertura dei posti ed il regolare avvio dell'anno scolastico. Infatti, la normativa regolamentare, proprio perché finalizzata a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti, non ammette che l'accettazione della supplenza possa essere subordinata a condizioni o a riserve ed in tal senso deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 3 del suddetto D.M. nella parte in cui richiama «l'accettazione in forma scritta e priva di riserve» e dalla stessa fa derivare la definitività delle operazioni di conferimento. Pertanto, la riserva risulta essere logicamente incompatibile con un sistema nel quale sono tutti predeterminati dalla fonte regolamentare i casi in cui è consentito al docente di rinunciare o di non accettare l'incarico senza subire conseguenze pregiudizievoli, casi che pacificamente non ricorrono nella fattispecie. In tal senso il comma 4 dell'art. 8, deve essere interpretato tenendo conto della giuridica impossibilità di condizionare l'accettazione, sicché «i giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione» vanno ravvisati solo in presenza di circostanze oggettive che prescindono dalla volontà del docente, perché altrimenti si finirebbe per introdurre per altra via la possibilità di un'accettazione condizionata e ne risulterebbe compromessa l'intera funzionalità del sistema. Inoltre, la giuridica impossibilità per il supplente di condizionare l'accettazione o la rinuncia, non può essere ritenuta lesiva del diritto di difesa del docente che sia stato illegittimamente estromesso dal conferimento di altro incarico, perché resta impregiudicata la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere, in caso di fondatezza dell'azione, il risarcimento del danno ed il riconoscimento a fini giuridici dell'incarico illegittimamente non attribuito. ( Nel caso di specie una docente aveva scelto autonomamente di rinunciare alla supplenza conferita da un Istituto Tecnico confidando nel buon esito di altra iniziativa giudiziaria sebbene, come ribadito dalla Cassazione, il provvedimento cautelare emesso in fase sommaria ed inaudita altera parte non fosse idoneo a far sorgere alcuna legittima aspettativa, in quanto la sua efficacia risulta per legge temporalmente limitata al breve arco temporale compreso fra l'adozione del decreto e l'udienza prevista dall'art. 669 sexies cod.proc. civ.)
Keywords
#personale docente#accettazione #supplenza #docente #accettare #rinunciare #civ #rinuncia #conferimento #altera #proposta
Indennità di maternità fuori nomina - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 24/03/2017 n° 7675
Giurisprudenza
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.
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#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#disoccupata #lavoratici #gestante #calafiore #contiguità #mammone #coretto
La dispensa per incapacità didattica continua ad applicarsi ed è istituto diverso dal licenziamento disciplinare previsto dal TU Pubblico Impiego - Tribunale BOLZANO - Lavoro Sentenza 29/09/2017 n° 291
Giurisprudenza
L’Istituto della dispensa per incapacità didattica, di cui all'art. 512 del D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stato abrogato in quanto il d.Lgs. 150/2009 non ha ricondotto tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione nell’alveo del licenziamento di cui al TU Pubblico Impiego (165/2001). Infatti, la dispensa per incapacità didattica è istituto diverso dal licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento regolato dall’art. 55 quater comma 2 D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che pertanto non può averne cagionato - nemmeno tacitamente - l’abrogazione. La dispensa per incapacità didattica inoltre si applica anche ai docenti non di ruolo. L'articolo 512 del d. Lgs. 297/1994 è inserito nel Titolo I della Parte III del d.Lgs. 297/1994. La rubrica del Titolo I parla di “personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", senza limitazione alcuna al solo personale di ruolo e il Capo VI della Parte III del menzionato Titolo I (art. 520 e ss.) riguarda specificatamente il “personale docente ed educativo non di ruolo". Quindi il personale di cui al Titolo I - cui si riferisce espressamente l’art. 512 - deve essere inteso come personale docente sia di ruolo, sia non di ruolo. Inoltre, quanto alla “compatibilità" dell’Istituto della dispensa per incapacità didattica, con la natura non di ruolo dei docenti, non si vede ragione alcuna per cui, in caso di incapacità didattica, un docente di ruolo dovrebbe essere dispensato ed invece un docente non di ruolo no. La ratio dell’istituto è quella di precludere l’insegnamento a chi non dovesse risultarne capace, ed è, pertanto, compatibile tanto con lo status di insegnante di ruolo, quanto con quello di insegnante non di ruolo. (Nel caso di specie il Tribunale del lavoro di Bolzano ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio adottato nei confronti di una docente dall'Intendenza Scolastica Italiana. La dispensa è stata ritenuta provvedimento giustificato e fondato su specifiche e valide ragioni in quanto dai verbali redatti in occasione delle visite effettuate da ispettrice e dirigenti durante le ore di lezione della docente e dai verbali dei colloqui svoltisi tra ispettrice e insegnante e tra dirigenti e insegnante, era emerso in maniera univoca che la docente ricorrente, per quanto docente con indiscusse competenze nella lingua tedesca, fosse del tutto carente sotto il profilo della capacità d’insegnamento)
Keywords
#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#dispensa #die #der #ruolo #docente #lezione #incapacità #ispettrice #provincia #lehrperson
Trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 04/05/2017 n° 10833
Giurisprudenza
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#annoverabile #controdedurre #mod #alternatività #sopravvive #strutturazione #alunni #inagibilità #relata #interlinea
T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sezione Seconda Sentenza 28/06/2011 n° 1219
Giurisprudenza
Il provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è di competenza del Consiglio d’Istituto e, pertanto, è legittima la sanzione dell’allontanamento di 30 giorni adottata dal Dirigente Scolastico in attuazione di una delibera del Consiglio d’Istituto, cui dunque, l’atto stesso è riferibile. Non viene violato il diritto allo studio né il principio della continuità didattica quando l’allontanamento dalla scuola per 30 giorni riguardi una alunna con disturbi emozionali e un lieve ritardo nell’apprendimento e venga irrogato a seguito di comportamenti reiterati scorretti e pericolosi. Peraltro, graduali misure sanzionatorie sono finalizzate alla crescita umana e civile e sono utili all’alunna per farle comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. (Sulla sospensione dalle lezioni si veda anche TAR Campania Napoli sentenza n. 5578/2011##220L.)
Keywords
#studenti: azione disciplinare#intempestività #bestemmia #frasario #vituperio
Vincolo quinquennale su posto di sostegno: nessun contrasto con la normativa comunitaria - Tribunale RAVENNA - Lavoro Ordinanza 12/04/2018 n° 1135
Giurisprudenza
Il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, presupposto per concorrere alle operazioni della mobilità, sussiste esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato e, dunque, solo per gli insegnanti di ruolo, posto che i contratti a termine, anche sul sostegno, hanno al massimo durata annuale e vengono conclusi per fare fronte a scoperture di organico (di fatto o di diritto). Ciò non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, ed in particolare con la clausola 4 dell’ accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Infatti, nell’ipotesi del vincolo quinquennale, non si discute di anzianità di servizio, poiché non si valuta complessivamente la carriera del docente e non si riconosce agli anni passati complessivamente sul sostegno un particolare quid in termini di capacità e professionalità. Inoltre, deve riconoscersi l’esigenza dell’organizzazione scolastica di un periodo minimo di stabilità per ciascun docente ogni volta che si intraprende ex novo un percorso di insegnamento per un posto di sostegno. Infatti, è indubbio che la stessa, per come traspare dalle stesse previsioni normative che lo introducono, debba individuarsi nell’esigenza rafforzata di assicurare la continuità didattica agli alunni disabili, attraverso la precostituzione da parte del MIUR di un contingente sicuro ed adeguato di personale specializzato. Ciò in adempimento dell’obbligo dello Stato, a monte, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva uguaglianza sostanziale dei cittadini ai sensi dell’art.3 della Costituzione, mettendo a disposizione degli utenti disabili un servizio scolastico idoneo alle loro peculiari necessità. Pertanto, il vincolo di cinque anni rappresenta lo strumento utile e indispensabile per garantire al Ministero la disponibilità, per un arco temporale definito, di un nucleo sicuro di docenti specializzati, dei quali il Ministero necessita per garantire servizi scolastici qualificati e idonei a soddisfare le esigenze formative connesse ai problemi di disabilità. Lo stesso risultato non si può certo raggiungere nel caso di successione di incarichi a tempo determinato, perché in questo caso la continuità didattica e del servizio non può essere garantita subito ed a priori, all’inizio di ogni anno scolastico (anche perché gli incarichi a tempo determinato sono normalmente diretti a coprire temporanee vacanze di posto). Deve quindi ritenersi che il vincolo di permanenza del docente di ruolo abbia la sua ragion d’essere e risieda nel principio della continuità didattica necessaria per la tipologia del servizio, con precostituzione di un organico sicuro e predefinito di personale specializzato (e in ciò distinto dal resto dei docenti di ruolo su cattedre ordinarie), continuità didattica che al contrario non può essere assicurata dalle mere supplenze (ossia con personale temporaneo assunto in via eccezionale e senza concorso).
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#studenti: integrazione e disabilità#posto #vincolo #incarico #precostituzione #organico #cattedra #lavoratore #passaggio #quinquennio #handicap
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima Sentenza 30/03/2017 n° 112
Giurisprudenza
Il Dirigente Scolastico che, con proprie circolari, vieta in modo assoluto e sine die l’esercizio della ricreazione e la consumazione delle merende fuori dalle aule scolastiche invade la competenza del Consiglio d’istituto, in quanto, esorbitando dalla propria competenza gestionale, procede, di fatto, ad una modifica del regolamento di istituto nella parte in cui disciplina lo svolgimento della ricreazione. Né vale sostenere che il divieto in questione abbia la propria giustificazione nella necessità di garantire la salute degli studenti, che escono dalle aule per fumare, e di evitare incidenti per la presenza di lavori all’interno della scuola, poiché il Dirigente non si è limitato ad emanare provvedimenti mirati a ribadire il divieto di fumo e a interdire l’accesso a determinate zone, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza. In tale contesto, la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica, irrogata ai trasgressori del divieto senza alcuna previa contestazione degli addebiti e senza dar conto della proporzionalità della sanzione irrogata, è illegittima per sviamento di potere.
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#interdire #trasgressore #dialogare #sine #basta #sporcare #francare #feudo #buccio
Commissioni esaminatrici (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 421
Normativa

1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

[c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso] (2) .

1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso (3) .

[2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.] (4)

[3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.] (4)

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

[5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(3) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(4) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#valutazione del personale#ispettore #professare #sesso #danza #liceo
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 271
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2.  I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3.  Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
4.  Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5.  A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6.  Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#composta
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 269
Normativa

1.  L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
2.  I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.
3.  Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
4.  Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui all'art. 228, comma 5.
5.  Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione III del presente testo unico.
6.  Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.
7.  Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
8.  In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9.  Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#composta
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 455
Normativa

L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a)  copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b)  copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c)  sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d)  sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e)  sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f)  sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'art. 456, comma 1;

g)  partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'art. 162. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

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#organici#personale docente#consistenza
Organizzazione e coordinamento periferico - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 307
Normativa

1.  L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

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#dispensare
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 360
Normativa

[1.  (1)]
[2.  (1)]
[3.  (1)]
[4.  (1)]
[5.  (1)]
6.  Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. (2)
[7.  (1)]
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo del medesimo art. 1-bis, D.L. 250/2005.
(2) Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, le disposizioni del presente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.

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#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#personale docente#statizzazione #progressione
Esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 252
Normativa

1.  Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2.  Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3.  Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione, e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4.  L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5.  Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6.  Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7.  Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8.  Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (1)


(1) Ai sensi dell’art. 14 comma 1 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 il presente articolo perde efficacia a decorrere dalla emanazione del regolamento didattico di cui all’art. 10 dello stesso DPR 212/2005. 

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#istruzione secondaria di secondo grado#accademia #danza
Graduatorie permanenti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 401
Normativa

1.  Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2.  Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
[3.  (1)]
4.  La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5.  Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.  La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8.  La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9.  Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
 
(1)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 2, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#graduatoria #convitto #educandato #rinuncia #aspirante #liceo
Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 399
Normativa

1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 404
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2.  Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3.  Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4.  Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5.  Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6.  Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7.  Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8.  I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9.  Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10.  Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11.  Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12.  In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13.  Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14.  (1)]
[15.  (2)]
16.  Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#istitutore #istitutrice #gettone
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 270
Normativa
[1.  L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.
2.  Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3.  Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4.  I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquiennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5.  I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6.  Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.
7.  La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.
8.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9.  Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10.  Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
10-bis.  Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
11.  L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12.  Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
13.  Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
14.  Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.] (1)
(1) Articolo abrogato, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, dal D.P.R. n. 143/2019, come da ultimo modificato dal D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#fama
Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 420
Normativa

1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
Consiglio di Stato - Parere - Competenza alla individuazione del collaboratore vicario 26/07/2000 n° 1021
Prassi, Circolari, Note

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II - PARERE 26/07/2000 N. 1021

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2000

N. Sezione 1021/2000

Oggetto: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Richiesta di parere sulla permanenza, nel contesto dell'autonomia scolastica e dell'assetto della dirigenza scolastica delle norme di cui all'art. 7, comma 2, lettera h, art. 396, comma 5 e art.459, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/94

Vista la relazione in data 21/7/2000 pervenuta il 21/7/2000 con cui il Ministero Pubblica Istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto .

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Armando Pozzi;

PREMESSO:

riferisce l'amministrazione che dal 1 settembre 2000 verrà concretamente avviata la riforma del sistema scolastico, con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia e della personalità giuridica e il contestuale inquadramento dei capi di istituto nel ruolo dirigenziale previsto dall'art.25 bis del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel nuovo assetto dell'autonomia scolastica secondo l'amministrazione i dirigenti scolastici assumono un ruolo di risorsa strategica, secondo la previsione dell'art.25 bis, comma 2, del dlgs 29/93.

L'esercizio delle nuove competenze dirigenziali dal 1° settembre 2000 si colloca tuttavia in un contesto normativo che non è stato completamente adeguato al nuovo profilo professionale e alle connesse responsabilità con particolare riferimento al funzionamento e alle competenze degli organi collegiali a livello di istituto, il cui riordino, previsto da apposito disegno di legge è tuttora all'esame del Parlamento.

La non completa definizione degli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche fa sorgere la questione della compatibilità di alcune norme preesistenti e quindi della loro sopravvivenza rispetto al nuovo quadro normativo che scaturisce dall'art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli articoli 25 bis, 25 ter e 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Le questioni che l'amministrazione sottopone al parere di codesto alto Consesso riguardano la sopravvivenza delle seguenti norme del dlgs 16 aprile 1994, n.297:

- articoli 7, comma 2, lettera h e 396, comma 5, che attribuiscono al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i docenti incaricati di collaborare con il capo d'istituto sceglie il collaboratore vicario;

- articolo 459 che consente, ricorrendone determinate condizioni, di disporre il semiesonero o l'esonero dall'insegnamento del collaboratore investito delle funzioni vicarie.

La collocazione del dirigente scolastico nel sistema dell'autonomia definito dall'art. 21 della legge n. 59/97 e l'assetto della dirigenza scolastica che scaturisce dalla specifica normativa contenuta nel decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, pongono la questione delle compatibilità delle citate norme del Testo Unico con il nuovo quadro normativo e, quindi, se esse sopravvivano nel nuovo sistema , oppure se debbano ritenersi implicitamente abrogate: ciò soprattutto in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 25 bis, comma 5 del più volte citato d.lgs. n. 29/93 che recita: “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

Nel porre a confronto le varie disposizioni normative, l'amministrazione rileva che nell'assetto definito dal Testo Unico n. 297/94 le scuole dispongono di una limitata autonomia didattica, che riguarda esclusivamente le innovazioni di tipo metodologico, mentre ogni innovazione degli ordinamenti e delle strutture è soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale (art.278).

In tale quadro normativo, il capo di istituto si pone essenzialmente come il soggetto che promuove e “coordina” le attività dell'istituzione scolastica, quasi “primus inter pares”, come risulta dallo stesso articolo 396 che definisce la funzione direttiva.

La legge 15 marzo 1997 n. 59 all'art. 21 definisce un nuovo e diverso assetto delle istituzioni scolastiche dettando norme in materia di autonomia amministrativa, didattica organizzativa di ricerca e sviluppo delle stesse.

Il comma 16 del citato art.21 prevede in particolare il conferimento ai capi di istituto della qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche, ponendo la qualifica dirigenziale in funzione dell'effettivo esercizio dell'autonomia.

L'art.25 bis del d.lgs. n. 29/93, così come integrato dal dlgs 6 marzo 1998 n. 59, affida al dirigente scolastico la gestione unitaria dell'istituzione, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il dirigente scolastico ha il compito di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e risponde in ordine ai risultati.

Coerentemente con tale nuovo contesto, il comma 5 dell'art. 25 bis attribuisce al dirigente la facoltà di avvalersi della collaborazione di docenti, da lui individuati, ai quali può “delegare” compiti specifici.

Tale ultima disposizione appare tuttavia incompatibile con quella dell'art.7, comma 2, lettera h del d.lgs. n. 297/94 che, come si è detto, attribuisce al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del capo d'istituto. Poiché le due disposizioni disciplinano la stessa materia in modo differente, l'amministrazione ritiene prevalente la disposizione successiva nel tempo.

Peraltro tale conclusione appare anche l'unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25 bis, non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante.

Relativamente alla figura del collaboratore vicario,poi, prevista per il capo di istituto dall'art. 396 d.lgs. n. 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un organo collegiale.

La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Amministrazione ritiene che sul piano interpretativo la normativa introdotta con il comma 5 del più volte citato art.25 bis d.lgs. 29/93 debba ritenersi prevalente su quella di cui al comma 2 dell'art. 7 del Testo Unico.

La seconda questione sottoposta a questo Consiglio riguarda la sopravvivenza, nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma contenuta nell'art. 459 del d.lgs. n.297/94 secondo cui il docente incaricato di sostituire il capo di istituto in caso di assenza o impedimento può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento con provvedimento del Provveditore agli Studi, al verificarsi di determinate condizioni (numero delle classi, esistenza di sezioni staccate o succursali).

Ferme restando le considerazioni svolte in ordine alla permanenza della figura del collaboratore vicario, si ritiene tuttavia che la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo: al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche.

A parere di questo Ministero, la norma deve essere interpretata in modo coerente con il nuovo sistema nel quale va a inserirsi, per cui:

- occorre prescindere dalle modalità di individuazione del beneficiario (non “eletto” dal collegio dei docenti, ma individuato dal dirigente scolastico);

- la prevista autorizzazione del Provveditore agli Studi (art. 459,comma 1, d.lgs. n. 297/94) peraltro non discrezionale, ma legata al solo accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste,è abolita per effetto dell'art. 14 del DPR n. 275/99.

Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art.459 T.U. n. 297/94, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento.

CONSIDERATO

L'art. 7, comma 2, del T. U. in materia di istruzione scolastica emanato con il d. l.vo 16.4.1994 n. 297, nell'individuare le competenze del collegio dei docenti, stabilisce che esso, tra gli altri compiti, assolve a quello di (lett. h) eleggere, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, prevedendo, altresì, che uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento.

L'articolo 459 dello stesso T. U., nel disciplinare la materia degli esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, stabilisce, al comma 1, che i docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, innanzi citato, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.

Con il quesito in oggetto l'amministrazione si chiede e chiede a questo Consiglio se le due riportate disposizioni siano tuttora compatibili con il nuovo assetto della dirigenza scolastica e con i connessi principi di autonomia delle istituzioni scolastiche.

In particolare il Ministero dubita della compatibilità della permanenza, in capo al collegio docenti, dei poteri di elezione dei docenti collaboratori del preside, una volta che questi è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica.

I dubbi sollevati dall'amministrazione appaiono pienamente legittimi.

Invero, vale ricordare che l'art. 25-bis del d. l.vo n. 29/1993, aggiunto dall'art. 1 del d.l. vo. 6 marzo 1998, n. 59, ha creato la nuova figura del dirigente delle istituzioni scolastiche, trasformando e modificando le “funzioni direttive” di cui all'art. 396 del T. U. del 1994 in funzioni dirigenziali e disponendo, al comma 1, che nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, i quali sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20 dello stesso decreto 29, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, poi, che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In particolare, aggiunge la norma che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al capo di istituto autonomi poteri di direzione, di coordinamento  di valorizzazione delle risorse umane, con specifici poteri di organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

I commi 4 e 5 prevedono, ancora, che nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale e che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il comma 6 conclude stabilendo che il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Come si vede il nuovo assetto della dirigenza scolastica vale a rendere operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni scolastiche e di realizzazione della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, individuati dall'art. 21, commi 4 ed 8, come elementi qualificanti del predetto principio.

Di qui la necessità di evitare, per quanto possibile, duplicazioni, dispersioni o frammentazioni di competenze fra i vari organi della scuola, che vanificherebbero, attraverso un assetto fluttuante ed incerto delle funzioni, le finalità di autonomia, efficienza ed efficacia dell'azione delle istituzioni scolastiche correlate alla tendenziale concentrazione di compiti nella figura del dirigente scolastico.

Tale necessità traspare, d'altronde, con specifico riferimento al settore scolastico, dall'art. 21 comma 15 della legge n. 59/1997, che, nel fissare i principi e criteri direttivi delle norme delegate per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione a qualsiasi livello, individua specificamente quello della eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo il precetto generale dell'art. 12, comma 1, lett. g) della stessa legge.

Tale scelta appare coerente con il principio di tendenziale concentrazione delle funzioni amministrative in capo ai dirigenti, principio che trova formalizzazione nell'art. 45 comma 1 del d. l.vo n. 80/1998, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di ati di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Disposizione, questa, che trova espressa applicazione anche la personale della scuola per effetto dell'esplicita previsione del comma 7 dello stesso art. 45.

Sul piano sistematico, poi, la soluzione di affidare al capo di istituto la competenza a nominare i propri collaboratori nell'ambito del corpo docente, che trova preciso riscontro letterale nel ricordato art. 25 bis comma 5 del decreto n. 29 (“il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati”), appare conseguenza del nuovo ruolo della dirigenza anche sul piano funzionale e della connessa nuova disciplina della responsabilità dirigenziale (cfr. artt. 19 comma 7 e 21 del d. l.vo 29/1993; art. 5 del d. l.vo 30.7.1999 n. 286), la quale ricollega le speciali misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti alle valutazioni negative non solo delle complessive prestazioni a loro richieste, ma anche dei comportamenti relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative), tenendo conto particolarmente dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e del mancato raggiungimento degli obiettivi.

In tale contesto, gestione del personale assegnato all'ufficio dirigenziale e responsabilità del suo titolare per cattiva gestione di tutte le risorse assegnate rappresentano aspetti connessi di un unico ruolo dinamico affidato al dirigente, il quale in tanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori.

Non a caso l'art. 19, comma 5, del più volte citato decreto 29 assegna al dirigente preposto alla struttura di livello più complesso la competenza a conferire gli incarichi di direzione degli altri uffici dirigenziali in cui si articola la struttura medesima.

La soluzione sin qui prospettata sembrerebbe tuttavia trovare un ostacolo nella dizione, peraltro non perspicua, contenuta negli artt. 25 bis comma 2 secondo periodo del decreto 29 e 16 comma 2 del DPR n. 275/1999 (Regolamento attuativo delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) secondo cui, rispettivamente, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del dirigente scolastico spettano “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” e “il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 59/1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

Le predette norme, nella loro portata apparentemente conservativa delle precedenti competenze degli organi collegiali vanno lette ed interpretate secondo il principio di non contraddizione, di utilità semantica e di coerenza sistematica. Principi che sarebbero violati secondo una lettura pedissequa e frammentata, che non tenga conto del chiaro disposto del più volte citato art. 25 bis comma 5 del decreto 29 (potestà di avvalersi della collaborazione di “docenti individuati” dal dirigente scolastico) e dei nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali.

La clausola di “rispetto” per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta in quelle norme, va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove, le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a pagare anche per l'operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell'attività gestoria ed amministrativa.

In conclusione, l'esame complessivo della normativa di settore non porta ad individuare nelle previgenti competenze degli organi collegiali un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza, in via di principio onnicomprensive [cfr., sul punto, Ad. Gen., par. 10.6.1999 n. 9/99, sub punto 1 delle considerazioni di diritto].

D'altra parte, le conclusioni cui si è innanzi pervenuti trovano uno specifico referente nel parere di questa stessa Sezione n. 1603/99 del 27.10.1999, emesso su analogo quesito dello stesso Ministero P.I. in merito alla permanenza delle competenze che l'art. 10 del ricordato T. U. n. 297 del 1994 affida al consiglio di circolo o di istituto, nonché alla giunta esecutiva in materia di provvedimenti contabili e di gestione (lett. b): acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; comma 10: la giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; etc.)

In quel parere si è stabilito, in coerenza con le esposte considerazioni, che “il problema del coordinamento tra l'art. 10 citato e l'art. 25 bis del decreto 29 è risolto sul piano interpretativo considerando prevalente la nuova normativa ex art. 15 disp. Prel. cod. civ.”, con la conseguenza che “risultano superate ex lege le competenze” di quegli organi collegiali, che invadano le nuove attribuzioni della dirigenza, ferme restando dunque solo quelle inerenti agli altri aspetti dell'organizzazione e gestione dell'attività didattica.

In base alle esposte considerazioni deve ritenersi, con riferimento al secondo quesito posto dall'amministrazione, che la disposizione di cui all'articolo 459 dello stesso T. U., che affidava al provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del capo di istituto vada oggi letta in connessione con le nuove disposizioni in tema di competenze dirigenziali e, in particolare, con l'art. 14 del citato regolamento n. 275 del 1999, in materia di attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche. La norma, infatti, dispone che a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.

Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo di istituto, come aspetto specifico della gestione del personale, ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore.

Nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/99 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente d. l.vo n. 233 del 30.6.1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel consiglio superiore della pubblica istruzione; nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il disegno di riforma degli organi scolastici.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.

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I riferimenti all'art. 25 bis D.Lgs n. 29 del 1993, dopo l'emanazione del D.Lgs n. 165 del 2001 vanno letti come riferiti all'art. 25 di tale D.Lgs.

Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#dirigente #collaboratore #competenza #istituzione #autonomia #docente #gestione #funzione #comma
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 46
Normativa

1.  Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3.  L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4.  L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5.  Sono organi dell'ARAN:
a)  il Presidente;
b)  il Collegio di indirizzo e controllo.
6.  Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7.  Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
7-bis.  Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.
8.  Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a)  delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;
b)  di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9.  La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a)  per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;
b)  per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10.  L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L' ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11.  Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12.  L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.
13.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

Keywords
#contrattazione collettiva#riconfermare #riscossione #comandare #affluire #imputazione #delegazione #effettività #trattativa #rivestire #formulazione
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 554
Normativa

1.  Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2.  Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3.  Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4.  Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5.  Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6.  I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7.  Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8.  Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale ata#concorso #qualifica #ruolo #graduatoria #titolo #indire #prestare #posto #collaboratore #studio
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150 n° 58
Normativa

1.  All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b)  dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c)  al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;
d)  al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;
e)  al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f)  al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g)  al comma 12:
1)  il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
2)  l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Keywords
#presidente #economia #collegio #sostituire #comma #finanza #contrattazione #decreto #amministrazione #carica
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Dottorato di Ricerca e problematiche connesse. 22/02/2011 n° 15
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

Bolzano

All' Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta

Aosta

All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta

Aosta

Agli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali

Loro sedi

Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Sede

e, p.c.:

Al Ministero degli affari esteri

D.G.P.C.C.

Roma

Al Gabinetto del Ministro

Sede

All'Ufficio legislativo

Sede

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione

Sede

Ai Direttori generali

Sede

 

Con circolare 4 novembre 2002, n. 120, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta circolare 4 novembre 2002, n. 120, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;

4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota n. 1181 del 19 ottobre 1999.

Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:

- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

- Congedo al personale con nomina a tempo determinato

- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

- Dottorati e ricercatori Universitari

- Limiti all'autorizzazione alla frequenza dei dottorati.

Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi dell'Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione generale per l'istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la citata circolare 4 novembre 2002, n. 120, e con riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l'Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che «Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ..............., si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato», e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall'Ufficio legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell'art. 453 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede l'applicabilità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge n. 476/1984, comporta dunque, l'applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

 

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L'ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge n. 448/2001 prevede che "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Si è ritenuto in passato che per "Amministrazione pubblica" dovesse intendersi esclusivamente l'Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine "Amministrazione pubblica" deve essere riferito alla pubblica Amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell'ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).

 

Dottorati e ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l'interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.

Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

 

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università", pubblicata in Gazz. Uff. 14.1.2011 - Suppl. ord. n. 11, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, che modifica l'art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione," in congedo straordinario...», mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge n. 476/1984 i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata circolare 4 novembre 2002, n. 120, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla circolare 4 novembre 2002, n. 120, riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente circolare.

Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l'attenzione sull'espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.

 

Il Direttore generale

Luciano Chiappetta

 

 

Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: formazione#dottorato #congedo #ricerca #ritenere #corso #personale #ripetizione #circolare #sede
vedi tutto
Conversione in legge del Decreto Semplificazioni: le novità per il Concorso Dirigenti Scolastici
Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.
I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei D.S., sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili
Keywords
#conversione #concorrere #corso #decreto #legge #semplificazione #dirigente #semiesonero #novità #bandito
Collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale Docente: disposizioni e modalità di presentazione delle domande
Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
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#reinserimento #comandare
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RSU che ricopre anche il ruolo di collaboratore del Dirigente scolastico: si tratta di due funzioni incompatibili?

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