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Un dipendente chiede di assentarsi per effettuare il tampone ai fini della certificazione verde: quali permessi spettano?

 09/09/2021
 Personale a.t.a.
 
Permessi/congedi/aspettative: permessi brevi e per motivi personali

#tampone #vitro #vaccinare #test #permesso #visita #dispositivo #medico #assenza #farmacia
Domanda
Si richiede consulenza su una questione sorta relativamente alla richiesta di concessione di un permesso per tampone per ottenere il green pass.
Un collaboratore non vaccinato chiede di avere un permesso breve retribuito per poter effettuare al mattino, prima di accedere a scuola, il necessario tampone per poter ottenere la certificazione verde “temporanea”.
L’ultimo riferimento legislativo sull’argomento risale al Decreto Ministro PA 19 ottobre 2020 (la cui validità è stata prorogata al 30 aprile 2021) all'art. 4, comma 3, che prevede che l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato, per cui se il tampone era stato prescritto dal medico curante in riferimento alla quarantena disposta  si ritiene che possa comunque trovare applicazione il citato art. 4, comma 3, con la conseguenza che l'assenza è equiparata a effettivo servizio.
In ragione di ciò, al contrario, il permesso per poter effettuare il tampone, necessario ad ottenere la certificazione verde che costituisce condizione per l’ammissione al lavoro e non strumento di screening, prevenzione o controllo di una malattia/patologia non dovrebbe costituire valida giustificazione all’ottenimento di un permesso retribuito, ma eventualmente solo non retribuito da recuperare, anche in quanto volontaria scelta del lavoratore, non richiesta né suggerita da alcun medico.
Chiedo anche se sia legittima quale causa di permesso breve l'effettuazione del tampone per l'ottenimento di un atto necessario e presupposto allo svolgimento delle mansioni, in quanto ne ho il dubbio.

Il lavoratore  però contesta, adducendo che ex D.Lgs. 08 Settembre 2000, n. 332 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/79/CE RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO, dall’articolo articolo 1b si evincerebbe che “dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche”. Inoltre secondo la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni”, “ ai test per la Covid-19 attualmente si applica la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro1” .
Inoltre  con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR  stabilisce che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica [problematica “risolta” solo per il personale ATA nel nuovo CCNL 2018], si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente”.
L’unico istituto giuridico da applicare sarebbe quindi l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia sarebbe sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

A mio avviso un test rapido somministrato in farmacia (non medico, né struttura medica), non può essere equiparato ad una visita, né ad una prestazione specialistica -  dubbi  sorgono però in caso di somministrazione volontaria in un HUB vaccinale!
Inoltre, se si riconosce il diritto ad un permesso retribuito ogni volta che il personale non vaccinato si sottopone a tampone per ottenere la certificazione verde che consente l’accesso al luogo di lavoro, si andrebbe a porrebbe a discapito del servizio e a spese dell’erario l’indiretto onere dell’adeguamento normativo dei lavoratori non volontariamente vaccinati alla previsione dell’art. 9 ter DL52/2021.
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