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Sostituzione collaboratori scolastici: in assenza di personale è possibile nominare un supplente dall'organico Covid?

 18/10/2021
 Personale a.t.a.
 
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Personale/ATA: supplenze

#collaboratore #sostituzione #divieto #profilo #sofferenza #personale #assenza #esclusiva #dislocare #emergenza
Domanda
Cito quanto previsto dalla norma: "A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti“.

Dunque, trovandomi nella difficoltà di sostituire un collaboratore scolastico che ha inoltrato una richiesta di malattia per 3 giorni dovrei, naturalmente, affidarmi a quanto sopradetto. Però nell'Istituto, purtroppo, non è possibile attivare nessuna forma di "sostituzione" con il personale attualmente presente in quanto impegnato e dislocato in Plessi differenti e distanti rispetto a quello che attualmente è in sofferenza per l'assenza di un collaboratore scolastico. Trattasi, nello specifico, di Scuola dell'Infanzia. Chiedo:

1) Posso fare riferimento, nel caso particolare, a quanto previsto nella nota ministeriale n. 2216 del 30/09/2015. “Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità“.

in subordine:

2) Può essere "utilizzato", nell'emergenza, l'attuale Organico Covid per la sostituzione del collaboratore scolastico assente? Non riesco a trovare disposizioni o riferimenti normativi che escludano tale possibilità.

Grazie per l'attenzione.

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