1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.
1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. (1)
[g) (2)
h) (2)
i) (2)
l) (2)
m) (2)
n) (2)]
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella. (3)
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. (3)
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus. (3)
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017. (3)
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. (1)
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. (3)
2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. (3)
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
3-bis. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere. (3)
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome. (1)
[5. (4)]
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (3)
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (3)
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione n. 119/20017 con effetto a decorrere dal 6 agosto 2017.
(2) Lettera abrogata dalla legge di conversione n. 119/20017 con effetto a decorrere dal 6 agosto 2017.
(3) Comma inserito dalla legge di conversione n. 119/20017 con effetto a decorrere dal 6 agosto 2017.
(4) Comma abrogato dalla legge di conversione n. 119/20017 con effetto a decorrere dal 6 agosto 2017.
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell’assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1)
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e MINISTERO DELLA SALUTE
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
Agli U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi assistenza sanitaria al personale navigante
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia comunali
Ai responsabili delle scuole private non paritarie
Ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali
e p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Al Ministero dell’interno
Al Ministero della difesa
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
All’Agenzia Italiana del farmaco
All’Istituto Superiore di Sanità
All’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
Alla Conferenza Stato-Regioni
All’ANCI
Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per Tanno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
Con specifico riferimento all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali.
1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. Al riguardo, si precisa che per “copia del libretto delle vaccinazioni vidimato” si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione;
ovvero
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;
ovvero
c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;
ovvero
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).
In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli adempimenti vaccinali.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:
– ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro PII settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;
– alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.
In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie
La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’il settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.
Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell’ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall’Azienda Sanitaria Locale.
Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’il settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.
Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’il settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell’11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.
Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell’ 11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia unicamente i minori i cui
genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell’anno scolastico/calendario annuale.
3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale
Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 – entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) – non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.
In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Si rinnova l’invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l’accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.
Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Raniero GUERRA)
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. ssa Rosa DE PASQUALE)
1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.] (1)
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonchè da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma è bandito entro il 2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico- metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
(1) Periodo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale numero 251 del 6 dicembre 2017##563L per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l’account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che abbiate un utente abilitato, cliccate sul vostro nome in alto a destra. L'account abilitato sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se siete abbonati ai servizi telematici di Italiascuola.it, la prima volta che accedete al nuovo sito dovete inserire le vostre vecchie credenziali (username e password) e seguire la procedura di conferma dati. Troverete le istruzioni utili per eseguire l’autenticazione qui. Se avete già effettuato il primo accesso al nuovo sito e non riuscite più a entrare, oppure se non siete abbonati e volete scoprire come si fa, scriveteci pure a assistenza@italiascuola.it e vi aiuteremo. Grazie!