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Dubbi sulla possibilitĂ  di procedere con l'affidamento ad un operatore economico a seguito della verifica della dichiarazione di responsabilitĂ  e consapevolezza resa...

 03/10/2022
 Forniture
 
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#assoluzione #cbis #affidamento #casellario #illecito #carico #affidabilitĂ  #annullamento #integritĂ  #operatore
Domanda
Abbiamo impegnato, con Determina Dirigenziale di affidamento diretto, la somma di € xx.x00,00+IVA, per un totale di € xx.xx0,00 a valere sui fondi del c.d. sostegni bis (art. 58 d.l. 73/2021).
All’atto dell’invio dell’ordine di acquisto, l’operatore economico ha ricevuto e sottoscritto una “dichiarazione di consapevolezza” con la quale dichiarava di essere consapevole che il contratto sarebbe stato automaticamente risolto ex art. 1456 c.c. in caso di esito negativo dei controlli.
Successivamente, in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 rese dall’operatore economico, è emersa la presenza di reati iscritti nel casellario giudiziario, di carichi pendenti e di gravi inadempimenti non definitivamente accertati all’Ade. Nulla di tutto ciò era stato dichiarato dall’operatore in sede di autocertificazione.
Dalle verifiche che abbiamo effettuato, ci pare che le violazioni a carico dell’Operatore non risultino essere automaticamente escludenti, tuttavia potrebbero comportare l’esclusione facoltativa per carenza di integrità e affidabilità dell’operatore economico ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 5 dell’art. 80. Fra l’altro, il certificato dei carichi pendenti ci risulta difficile da interpretare, poiché nel medesimo si fa menzione di una sentenza di assoluzione; non riusciamo quindi a capire se il giudizio sia pendente o sia stato definito da un’assoluzione. Ulteriore dubbio è quello se i carichi pendenti risultanti dal certificato (giudizio per artt. 474 e 648 c.p.) possano essere inquadrati nei gravi illeciti professionali, in quanto, se ben interpretiamo la complessa giurisprudenza in materia, costituiscono gravi illeciti professionali le condotte che siano tenute “ in fase di esecuzione di una prestazione contrattuale o, comunque, in qualche modo riferibili temporalmente e logicamente ad una procedura di affidamento di contratti pubblici” (cfr. Cons. St. 3772/2021, punto2.3, che richiama anche Cons. St. 307/2021).
Si chiede quindi se è possibile dare corso all’esecuzione dell’affidamento, o se sia preferibile procedere – anche nell’ottica di una corretta gestione dei fondi ministeriali – ad un annullamento in autotutela della determina di affidamento diretto, per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), per carenza dei requisiti di integrità e affidabilità dell’operatore economico. In quest’ultimo caso si chiede se l’operatore economico potrebbe avanzare pretese risarcitorie.
Infine si chiede se, in caso di annullamento della determina, occorrerebbe annullare l’impegno e restituire le somme del c.d. sostegni bis, per scadenza dei termini previsti, o se sarebbe possibile rivolgersi ad altro operatore il cui preventivo (meno favorevole) è stato acquisito comunque entro il termine. In questo caso però la cifra da impegnare sarebbe maggiore di quella preventivata.
Si allega:
- Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti
- Esito controlli regolaritĂ  fiscale
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