Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: congedi parentali (astensione facoltativa)
Si richiede parere in merito alla seguente richiesta della RTS effettuata in sede di CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ART. 11.1 D.LGS. 123/2011, ANNO 2021?
In relazione a congedi parentali usufruiti dalle dipendenti, la RTS richiede le certificazioni che attestino le condizioni di reddito previste dalla legge per il riconoscimento del 30% della retribuzione per i periodi fruiti per i figli dai 6 agli 8 anni di età. In proposito, la RTS sostiene quanto segue: considerato che i bambini per i quali è stato richiesto il congedo hanno superato il sesto anno di vita, tali periodi sono indennizzabili nella misura del 30% a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che dovrà essere chiaramente documentato (parere ARAN prot. 2762 del 21 marzo 2016” […] alla luce del nuovo decreto legislativo n. 80/2015 i primi trenta giorni di congedo parentale […] sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino. Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno […]il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge […] Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.”). La RTS evidenzia inoltre che, in assenza della documentazione attestante le condizioni di reddito che danno luogo al beneficio economico, il/la Dirigente che ha emesso i provvedimenti deve rispondere del trattamento economico liquidato indebitamente; pertanto, invita ad acquisire detta documentazione (CU redditi 2021 delle docenti) al fine di giustificare il riconoscimento del beneficio del 30% della retribuzione; qualora detta documentazione evidenziasse il mancato diritto al beneficio, l’Istituto dovrà attivarsi per il recupero dello stesso.
Alla luce di quanto su esposto, si chiede parere motivato e indicazione dei controlli da porre eventualmente in essere d’ora in avanti.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!