Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 02/07/2025
  • Anno di prova per ATA e sospensioni: il limite dei due anni per il rientro in ruolo e le implicazioni per chi non completa la prova a causa dell'aspettativa ex art. 70...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: periodo di prova

    Domanda

    Da un corso di formazione, sembra che il periodo di prova per il personale ATA - Profilo collaboratore scolastico - possa essere sospeso (non si tratta di un caso di proroga per una sola volta per mancato superamento) in caso di aspettativa art. 70 (ex art. 59) per accettazione di incarico su profilo superiore (da CS ad AA) per soli due anni scolastici.

    Nel nostro caso, il dipendente ha ottenuto il ruolo il 01/09/2022 come collaboratore scolastico, ma da allora ha accettato a inizio settembre per 3 anni scolastici consecutivi (2022/23 - 2023/24 - 2024/25) incarico annuale al 31/08 come Assistente amministrativo e chiesto l'aspettativa art. 70 (ex art. 59), quindi, non ha mai fatto il periodo di prova per 60 giorni.
    A fine anno, abbiamo sempre fatto un decreto di sospensione del periodo di prova non per mancato superamento ma per aspettativa art. 70.
    Il formatore, invece, sosteneva che, in questo caso, il dipendente immesso in ruolo ha due anni scolastici per effettuare i 60 giorni di prova. Al termine dei due anni avremmo dovuto contattare l'Ufficio scolastico. Il dipendente dovrebbe perdere il ruolo e rientrare in prima fascia senza ruolo. Ci ha consigliato di fare un decreto ora per allora in tal senso.
    Non ci ha fornito riferimenti normativi e non troviamo alcun riferimento in merito.
    Potreste aiutarci a capire cosa dovremmo fare?

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