Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 27/11/2020
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  • Un solo alunno di una classe di scuola primaria è stato posto in quarantena: ha diritto alla DaD?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: malattie infettive

    KEYWORDS

    #pbb #quarantena #dad #alunno #ddi #didattica #covid #garantire #successo #attivare #distanza

    Domanda

    Scuola primaria, alunno posto in quarantena (un solo alunno di una casse, i restanti compagni frequentano regolarmente) ha diritto alla didattica digitale integrata? Se sì, per quante ore a settimana?

    Risposta

    Nel primo ciclo, le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020, indicano come possibile la DDI (che più propriamente avrebbe dovuto definirsi, in questo caso, DaD) solo in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza o nuovo lockdown.
    Dal canto suo, l’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, adottata con decreto n. 134 del 09/10/2020, prevede per detti studenti, la cui condizione sia certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale e per i quali sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, la possibilità di “beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica” (cfr. artt. 1 e 3).
    Gli alunni positivi al Covid o in quarantena, tuttavia, non sono assimilabili ad alunni fragili, fermi restando – con riferimento ai primi soltanto – l’obbligo di attivare l’istruzione domiciliare in presenza di “gravi patologie certificate” che impediscano la frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni anche non continuativi e le possibilità offerte dalla “scuola in ospedale” (cfr. art. 16 D.Lgs. n. 66/2017 e D.M. n. 461/2019).
    Su questo quadro normativo, è intervenuta la nota MI n. 1934 del 26/10/2020, secondo cui “all’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”.
    Orbene, questa indicazione – replicata da una apposita faq ministeriale (la n. 11 della sottosezione “Domande e risposte” all’interno della sezione “Rientriamo a scuola” sul sito del Ministero dell’Istruzione) – suscitava non poche perplessità.
    In primo luogo perché l’art. 4 d.P.R. n. 275/1999 rimette all’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche l’individuazione delle strategie per garantire il successo formativo degli alunni e, in particolare, “l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo […]” (art. 4, comma 2, lettera c). Si ritiene pertanto che disposizioni che limitano o comunque indirizzano in modo prescrittivo (“all’alunno in quarantena dovrà…”) le prerogative degli organi collegiali debbano avere quantomeno veste regolamentare. In secondo luogo, perché introduce elementi di disparità tra gli alunni: perché garantire la didattica digitale integrata (rectius, la DaD) all’allievo in quarantena e non al ricorrere di altre tipologie di assenza, che potrebbero anche protrarsi più a lungo?
    Condivisibilmente, quindi, la successiva nota MI n. 1990 del 05/11/2020 ha attenuato le affermazioni della precedente. In essa si ribadisce infatti “la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario”, demandando tuttavia al dirigente scolastico “il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio”.
    In conclusione:
    - spetta alla scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica, individuare le misure adeguate a garantire il successo formativo degli alunni (art. 4 DPR n. 275/1999 e nota MI n. 1990 citata);
    - non esiste infatti alcun obbligo per le Istituzioni scolastiche di erogare la DaD agli alunni in quarantena o positivi al Covid, ferma restando la necessità di attivare l’istruzione domiciliare al ricorrere delle condizioni normativamente previste (cfr. art. 16 D.Lgs. n. 66/2017 e D.M. n. 461/2019);
    - si consiglia tuttavia di valutare, con gli organi collegiali competenti, se e quali misure predisporre per gli alunni in quarantena o positivi al Covid, alla luce della loro età, della durata dell’assenza, delle risorse umane e strumentali disponibili;
    - in particolare, se da un lato la sola comunicazione dei compiti può non essere sempre e comunque sufficiente a garantire il successo formativo degli alunni coinvolti, dall’altro il prendere atto di questo non significa automaticamente predisporre la DaD in ogni caso;
    - essa, infatti, non è l’unica possibilità, ben potendo la scuola articolare “percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo”, da attivarsi in presenza, al loro rientro, al fine di consentirne il pieno recupero (cfr. art. 4, comma 2, lettera c, DPR n. 275/1999). Se invece la scuola decidesse di attivare la DaD, occorre prevedere nel Piano per la DDI le modalità sincrone e asincrone in cui essa debba essere concretamente declinata e il monte orario da garantire, entro i limiti segnati dalle Linee guida del 07/08/2020, ovvero almeno 10 ore per le classi prime e 15 per le altre;
    - a tale proposito, occorre inoltre ricordare che quella sincrona non è la sola modalità nella quale la DaD può articolarsi, né del resto essere collegati a distanza con la classe – come spesso richiedono i genitori – garantisce la migliore fruibilità possibile dei contenuti della lezione, dato che la didattica a distanza necessita di metodologie e approcci diversi dalla didattica in presenza. Le stesse Linee guida suggeriscono di offrire “una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa”. Il che per l’appunto rimette all’autonomia della scuola l’individuazione della concreta articolazione della didattica a distanza.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

    Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

    Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    (1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

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    #esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione

    n° 279
    Area: Normativa

  • Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • [1.  (1)]


    (1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

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    #validità

    n° 422
    Area: Normativa

  • Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

    2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

    a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

    b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

    c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

    [3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

    [4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

    [5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

    6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

    7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

    [8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

    (1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

    (4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
    SCOPRILI TUTTI
    Elezione degli organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l'A.S. 2018/2019

    Comunicazione MIUR inerente l'elezione degli organi Collegiali per l'A.S. 2018/2019.
    Il MIUR ha confermato anche per l’anno scolastico 2018/2019, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

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    #elezione #organo #istituzione #rinnovo #consiglio #livello #grado #istituto #scuola #domenica
    Obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici: le nuove Linee Guida ANAC

    Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
    L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

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    #anac #obblighi
    Piano Nazionale Scuola Digitale: avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative

    Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
    Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative

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    #carattere #biblioteca #news
    Indicazioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2014/2015

    Comunicazione MIUR in merito alle istruzioni per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
    Con la circolare n. 42 del 21 luglio 2014 il MIUR ha fornito istruzioni per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

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    #elezione #organo #istituzione #rinnovo #livello #grado #luglio #consiglio #datare #domenica
    Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

    Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
    L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

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    #carattere #news #negoziare
    Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche della normativa anticorruzione e trasparenza

    Comunicazione ANAC inerente la predisposizione del PTPC e del PTTI.
    L'ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza alle Istituzioni scolastiche

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    #ptti
    Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica A.S. 2019/2020

    Comunicazione MIUR inerente l'elezione degli organi collegiali per l'A.S. 2019/2020.
    Il MIUR ha confermato, anche per l’A.S. 2019/2020, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica

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    #elezione #organo #rinnovo #procedura #istituzione #livello #datare #consiglio #domenica #ottobre
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Novità editoriali Gruppo Spaggiari Parma 2016 - Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche

    Comunicazione relativa alle novità editoriali del Gruppo Spaggiari Parma.
    Segnaliamo l’uscita del volume “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo

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    #carattere #news #fontface
    PON 2014/2020: attività operative per consentire all’Autorità di Gestione di rimborsare le fatture di fornitura alle Istituzioni Scolastiche

    Comunicazione MIUR inerente il rimborso delle fatture nell'ambito dei PON 2014/2020.
    Il MIUR ha fornito indicazioni circa le attività operative per consentire all’Autorità di Gestione di rimborsare le fatture di fornitura alle Istituzioni scolastiche nell’ambito dei PON 2014/2020

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    #carattere #fattura #news
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 27/11/2020
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  • Un solo alunno di una classe di scuola primaria è stato posto in quarantena: ha diritto alla DaD?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: malattie infettive

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    #pbb #quarantena #dad #alunno #ddi #didattica #covid #garantire #successo #attivare #distanza

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