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Docenti in part-time: attività funzionali e colloqui con le famiglie...
22/11/2024 Personale docente
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Personale/docenti: part-time
Domanda
Un docente in part time ha diritto a vedersi ridotto il proprio impegno per le ore funzionali (40 + 40)?
In tali ore funzionali rientrano anche i colloqui docenti - famiglie?
Ora, precedenti disposizioni prevedevano che "il Dirigente scolastico provvede alla concreta realizzazione del tempo parziale, secondo l'articolazione prevista dal comma 7 dell'art. 39 del citato C.C.N.L., in relazione alla progettazione educativa e alla conseguente programmazione dell'attività didattica nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 59/97, sentiti gli organi collegiali competenti. Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli articoli 28 e 29 del C.C.N.L. 29.11.2007 e all'articolo 28 del C.C.N.L. 2016/2018; per quanto attiene alle attività di cui all'art 29 comma 3 lettera b) del C.C.N.L. 29.11.2007, il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito."
Tuttavia, la Corte di Cass. civ., Sez. lavoro, con Ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019 ha stabilito che i docenti in part-time devono svolgere tutte le previste ore di attività funzionali all’insegnamento: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 46 CCNL 4.8.1995, 36 CCNL 24.7.2003 e 39 CCNL 29.11.2007, nonché dall’art. 7, O.M. 23.7.1997, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), CCNL 1995, 27, comma 3, lett. a), CCNL 2003, 29, comma 3, lett. a), CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento.”
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