
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: interdizione anticipata donna in gravidanza
Si chiedono delucidazioni in merito all'iter da seguire relativamente alle assenze per maternità di una Collaboratrice Scolastica in servizio presso il nostro Istituto.
Premesso che il DVR d'Istituto non prevede la compatibilità al servizio delle Collaboratrici Scolastiche in stato di gravidanza, a seguito di nostra segnalazione è stato emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente un decreto di Interdizione anticipata dal lavoro ante partum con decorrenza dal 20.10.2025 (data di assunzione in servizio della dipendente in questione) fino al "VII mese compiuto di gestazione" coincidente con la data del 02.12.25, dal momento in cui era stata prodotta documentazione medica attestante il 03.02.26 quale data presunta del parto.
In data odierna (27.10.25), la dipendente ha comunicato per le vie brevi la data di avvenuto parto anticipato nella giornata del 24.10.25 e il successivo decesso nelle giornate seguenti dei neonati.
Quindi, in caso di iter regolare le assenze per maternità sarebbero state così suddivise:
Interdizione dal lavoro per tutela della salute della lavoratrice dal 20.10.25 al 02.12.25
Astensione obbligatoria per gravidanza dal 03.12.25 al 03.02.26 (due mesi prima)
Astensione obbligatoria per puerperio dal 04.02.26 al 03.05.26 (tre mesi dopo)
Alla luce di quanto sopra, si chiede cosa debba essere riconosciuto alla dipendente in questione e più precisamente se le spettano i giorni dal 24.10.25 fino alla data presunta del parto (03.02.26) non fruiti, in aggiunta ai 3 mesi successivi al parto.
Si chiede urgente risposta considerando che in sostituzione della CS è stato nominato un supplente.
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