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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Distributori automatici: come procedere in caso di procedura andata deserta?
Sul punto, la nostra opinione è nota: il Quaderno n. 2 – nella vigenza del precedente Codice Appalti – consentiva un’ipotesi di affidamento diretto, con la quale non siamo mai stati d’accordo. Si contemplava infatti l’affidamento in via diretta, ove il valore della concessione fosse inferiore a euro 139.000,00 IVA esclusa (ai sensi del D.L. 77/2021), anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Si precisava, in ogni caso, che, con riferimento agli affidamenti diretti, occorre tenere conto di quanto disposto nel regolamento di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, nel quale potrà essere prevista una soglia inferiore a quella di 139.000,00, IVA esclusa. La nostra opinione è che né il Codice precedente né l’attuale contemplino ipotesi di affidamento diretto, essendo invece sempre necessario ragionare in termini di evidenza pubblica: anche il comma 9 dell’art. 182 D.Lgs. 36/2023 è infatti relativo alle procedure aperte sopra soglia. L’art. 187 del terzo Codice non prevede, almeno apparentemente, eccezioni: del resto, l’operatore economico potenzialmente destinatario dell’affidamento diretto potrà partecipare alla selezione con negoziata, previa riapertura dei termini della procedura precedente.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Alcune questioni legate alla gestione di un docente con inidoneità permanente relativa...
Il verbale della CMV è di inidoneità permanente ma relativa; seppur il dispositivo non brilli per chiarezza si evince che la docente può essere collocato in compiti che non prevedano rapporto con il pubblico e docenza frontale (quindi contatti con alunni). Nel caso di docenti dichiarati inidonei in modo permanente ma relativo ( come per l'appunto nel caso di specie), per quanto concerne l'utilizzazione si osserva che l'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico. Il MIUR ( ora MIM), con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha precisato che in assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 (ma sul punto non sono pervenute successive indicazioni), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008, anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Nella Nota MIUR n. 7749 del 1 agosto 2014 è stato precisato che anche il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. In caso di domanda di utilizzazione (l'utilizzazione è sempre su istanza di parte e mai d'ufficio), si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale. Ciò si desume dall'art. 2, comma 6, del CCNI 25 giugno 2008 (richiamato anche nella Nota 1585/2020 sulla gestione del personale inidoneo a seguito di giudizio del medico competente) il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente. L'art. 6 del CCNI prevede che il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 17. L'art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che " L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto" Nella citata Nota 1585/2020 si legge quanto segue: "L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza dell'inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei. Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto". In mancanza di richiesta di utilizzazione la docente sarà assente per malattia d'ufficio con conseguente applicazione delle decurtazioni economiche e cumulo ai fini del comporto e con il rischio quindi di licenziamento allorchè venisse superato detto periodo ( cfr. art. 17 commi 1-3 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024). Allorchè invece venisse presentata richiesta di utilizzazione in altri compiti presso la scuola di servizio, e le condizioni fisiche della docente fossero incompatibili anche con dette nuove mansioni, il DS dovrà richiedere nuova visita collegiale rappresentando la relativa situazione al fine di verificare se trattasi in effetti di incompatibilità permanente e assoluta.
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Data di pubblicazione: 03/07/2024
Dubbi sul calcolo delle festività soppresse in caso di dipendente con contratto su due scuole...
In riferimento al quesito posto, in via analogica si possono applicare i chiarimenti ARAN forniti per quanto concerne l'ipotesi in cui un dipendente assente per malattia ha due contratti (supplenza sino al 30 giugno e supplenza breve) e quindi ogni contratto va trattato in modo autonomo. L'Orientamento Applicativo ARAN SCU_118 del 22 giugno 2020 ha fornito indicazioni su come debba essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola. L’ARAN ha chiarito che, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso; quindi facendo applicazione di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL 2007 al comma 4 per il personale a t.d. sino al 30 giugno e al comma 10 per il personale docente supplente breve (cfr da ultimo O.A. ARAN CIRS30 del 24 febbraio 2021). In tal senso anche la FAQ n. 47 dei chiarimenti sulle VSG aggiornata al 2017 "47. Ho un docente con più contratti attivi contemporaneamente su diverse scuole. Nel caso di assenza, questa deve essere inserita in SIDI da una sola scuola oppure da tutte? Ogni scuola dovrà inserire l’assenza sul singolo contratto in modo da avere un fascicolo personale aggiornato e consentire, se necessario, l’inserimento dell’eventuale contratto di supplenza. Inoltre per i contratti gestiti in cooperazione applicativa, l’acquisizione dell’assenza sui singoli contratti è indispensabile perché venga applicata l’eventuale decurtazione economica per il contratto in essere". Pertanto, a nostro avviso, le festività (in analogia alle ferie) si maturano in riferimento ad ogni singolo contratto. Trattandosi di assenza a giornata, in caso di risultanza decimale opera il principio generale dell'arrotondamento. Ad ogni modo, nel caso di specie, il servizio dal 21 settembre 2023 al 31 agosto 2024 dà diritto comunque a quattro giorni di festività alla luce della seguente proporzione: 360: 4= 340 ( giorni di servizio nella supplenza annuale): X X= 3,77 arrotondato a 4.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Acconto DM 65 e 66: è possibile liquidare il personale ATA con i costi indiretti?
La liquidazione sui costi indiretti delle attività svolte dal personale ATA, se eccedente l’importo in acconto ricevuto, comporterà necessariamente un'anticipazione di cassa. Pertanto, il problema, a nostro avviso, riguarda la possibilità di disporre di una giacenza di cassa che consenta la copertura del finanziamento PNRR quale anticipazione. A tal proposito, si ricorda che la Circolare MEF n. 25/2024 indica, in termini operativi, la puntuale programmazione dei pagamenti, ovvero che “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, giova ricordare, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l’intero ciclo della gestione del bilancio, ponendo l’attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell’esercizio e alle disponibilità effettive di cassa. In tale ambito, compete agli organi di amministrazione l’adozione di opportune misure organizzative, atte ad assicurare la regolare e ordinata assunzione degli impegni di spesa in coerenza al programma dei pagamenti e ai relativi stanziamenti di cassa, ai fini del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente in materia.” Occorre inoltre ricordare che i costi indiretti sui progetti PNRR, ancorché non rendicontabili, vengono riconosciuti in ragione del 40% forfetario dei costi diretti rendicontati e validati dall’Unità di missione. Tanto premesso - e tenuto conto che una parte dei costi indiretti è già stata spesa per i fornitori - è opinione di chi scrive che sarebbe opportuno usare prudenza prima di liquidare ulteriori somme a valere su detti costi, ferma restando, comunque, la legittima facoltà dell’istituto di procedere con i pagamenti, ovviamente nei limiti del 40% calcolato e delle disponibilità di cassa. Concludiamo, come di consueto, precisando che, in materia di attuazione dei Progetti PNRR, contano moltissimo le indicazioni che periodicamente vengono dal Ministero, che raccoglie casi e poi pubblica indicazioni per le scuole o le fornisce direttamente in risposta ad appositi quesiti. Tanto premesso, occorre sottolineare che le risposte date tengono conto dello stato delle conoscenze attuali.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Un genitore chiede accesso agli atti tra l'esito delle prove scritte e il colloquio orale: può essere concesso?
Si premette che molto probabilmente l’istanza di accesso documentale, indipendentemente dagli effetti sulla serenità delle operazioni della commissione, è finalizzata, nelle intenzioni dell’istante, a visionare gli atti al fine valutare l’ipotesi di presentazione di un’istanza cautelare e urgente al Tribunale Amministrativo per ottenere l’annullamento del giudizio negativo, con fissazione dell’udienza di discussione in tempi ravvicinati. Si rileva anche che in considerazione dell’oggetto dell’istanza è necessario pretendere un’istanza formale se, come pare, l’istante chiede di effettuare estrazione di copia degli atti e non solo ottenerne visione. L’art. 31 dell’O.M. del 22 marzo 2024, concernente Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 disciplina l’accesso ai documenti scolastici e trasparenza disponendo: “1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”. Nel caso proposto gli atti e i documenti prodotti dalla commissione non sono stati ancora consegnati al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede delle prove di esame o al suo delegato in quanto le operazioni della commissione non sono state ancora concluse. Si rileva che l’istanza di accesso documentale nel caso proposta, benché prodotta da un soggetto facilmente qualificabile come interessato (genitore), non si riferisce ad atti preliminari e necessari a stabilire il diritto del candidato a sostenere la successiva prova orale (nel caso specifico, il colloquio), atteso che si tratta di accesso alle prove scritte dell’Esame di Stato e non di una prova concorsuale e che, indipendentemente dalla valutazione, il candidato ha diritto di sostenere il colloquio. In sostanza, qualora la correzione delle prove scritte o la valutazione dei criteri di valutazione e/o delle procedure di attribuzione del voto fossero lesive dell’interesse legittimo del candidato, ciò non precluderebbe la possibilità per il candidato di affrontare la prova successiva, il colloquio. Tali atti, infatti, possono essere oggetto di revisione anche dopo il termine dell’Esame di Stato, e, qualora considerati viziati, imporre la revisione dell’intero procedimento di valutazione dell’Esame di Stato. Si ritiene, in conclusione, che l’istanza debba essere riscontrata al termine delle operazioni della commissione (entro trenta giorni dall’acquisizione a protocollo dell’istanza da parte dell’istituzione scolastica). Il dirigente scolastico o il suo delegato, individuati dall’art. 31, c. 1, dell’O.M. 55/2024 “responsabile […] della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”, per il momento potranno concedere l’accesso al termine delle operazioni della commissione e previa consegna dei relativi atti e documenti al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede delle prove o al suo delegato.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Un docente con due contratti a tempo parziale su spezzoni orario fino al 30/06 partecipa agli esami di una sola classe: dubbi sulla proroga del contratto...
Gentile utente, nel caso sottoposto il docente con 2 contratti a tempo parziale su spezzoni orario fino al 30/06 ha diritto al contratto a tempo pieno, anche se partecipa agli esami di stato solo per una classe. Infatti l'art. 12 del D.M. 183/2019 relativo alle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione prevede che: "I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell' effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell' attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente."
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Data di pubblicazione: 05/07/2024
Possiamo mantenere, fino al 31/08, al personale ATA non più in servizio, gli incarichi già assegnati sulle azioni del PNRR ?
L''Istituto da me diretto, contraddistinto da un'elevata precarietà di personale ATA sia come Assistenti Amministrativi che Collaboratori scolastici...
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Data di pubblicazione: 05/07/2024
DSGA assente per maternità: spetta l'indennità di direzione?
L’art. 56 rubricato “Trattamento economico del personale con incarico di DSGA” del CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18/01/2024, statuisce che “Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un’indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad Euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell’Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019. La parte fissa dell’indennità di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il compenso individuale accessorio di cui all’art. 74, comma 3 (Ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse) e continua ad essere inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999”. L’assenza per maternità, invece, è regolata dal D. L.gs. n. 151/2001 e dalla normativa di settore, ovvero dai CCNL di comparto. Quello relativo alla scuola, l’art. 12 del CCNL 2007 prevede per il personale dipendente l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001. Però si deroga allo stesso in tema di trattamento economico, prevedendo per la scuola un trattamento economico più favorevole, ovvero si statuisce che “Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”. Si ricorda che il citato comma 8 prevede, tra l’altro, “Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo”. Dal combinato disposto di dette norme, si può concludere che al DSGA titolare spetti, in caso di maternità l’intera indennità di direzione. Stessa conclusione per il suo sostituto.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Contratto assicurativo in scadenza: è possibile effettuare un affidamento diretto al contraente uscente?
Il quesito pone, in realtà, due diverse domande. La prima riguarda il presupposto per l’applicazione del principio di rotazione, ovvero il dubbio sul fatto che sia sufficiente che in precedenza vi sia stato un altro affidamento allo stesso operatore economico. La questione è stata oggetto di una serie di oscillazioni in giurisprudenza, proprio in ragione dell’infelice formulazione del testo. Il MIT ha ritenuto di intervenire in materia rispondendo ad un quesito del seguente tenore: “L’espressione “i due consecutivi affidamenti” vuol dire che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non posso fare un affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? oppure significa che il divieto opera dopo i primi due affidamenti?”. La risposta del MIT è stata: “Come si ricava dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 relativo al principio di rotazione, è vietato l’affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In caso la stazione appaltante abbia previsto di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia (commi 2 e 3). Quindi i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico. Pertanto, risulta corretta la prima delle due affermazioni da voi riportate nel quesito, eventualmente integrata con il riferimento anche alla fascia di importo” (Parere MIT n. 2177/2023). Ne deriva che un affidamento precedente è sufficiente a radicare i presupposti per l’obbligo di rotazione. Quanto invece al comma quarto dell’art. 49, non dubitiamo dell’accurata esecuzione del precedente contratto. Quanto alla struttura peculiare del mercato ed all’effettiva assenza di alternative, l’affermazione sarebbe meno vera che in passato a livello nazionale (dove si registrano, dopo la pandemia, occasionali incursioni di operatori economici che in passato non si erano occupati di scuola), ma se a livello locale le condizioni sono accertate, si può procedere in quella direzione.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Chiarimenti sulla determinazione dei giorni nei quali si può organizzare l'orario part time dei docenti...
Una docente a T.I. di scuola primaria su posto comune presenta regolare domanda di part time verticale per il prossimo anno scolastico. Il part time...
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Mancata validità dell'anno scolastico per superamento delle assenze; l'alunno può sostenere gli esami di idoneità per la stessa classe?
Il combinato disposto del comma 5 dell’articolo 192 del testo unico:. ...E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame… e dell’articolo 5, comma 3, del DM 5/2021: …Possono sostenere gli esami di idoneità: a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo; b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione... fa ritenere possibile l’ammissione agli esami di idoneità nella sessione unica prevista appunto dal DM 5/2021. In effetti, fatto salvo l’obbligo dell’intervallo rispetto all’anno di conseguimento del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado, i candidati interni possono sostenere esami per la classe successiva a quella alla quale sono stati ammessi. A titolo di esempio, se uno studente, ammesso l’anno precedente alla terza classe, viene poi non ammesso alla quarta classe nell’anno successivo (in questo caso per mancata frequenza), il suo titolo di ammissione alla terza si ritiene possa consentirgli di sostenere esami per la classe successiva a quella per cui possiede il titolo (classe quarta).
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Educazione motoria nella classi IV e V dei piccoli plessi: problemi di organizzazione imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie...
Alla luce di simili paletti, imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie, solo due paiono le soluzioni possibili (anche in combinazione tra di loro): - lo svolgimento delle lezioni su sei giorni anziché su cinque. Ciò consentirebbe di mantenere inalterati i due rientri pomeridiani e di distribuire il carico orario sui restanti quattro giorni. Peraltro, è pur vero che il servizio scuolabus potrebbe non essere effettuato il sabato ma in quel giorno potrebbe risultare più agevole per i genitori accompagnare e riprendere i figli a scuola; - l’utilizzo della flessibilità organizzativa prevista dall’art. 5, c. 3, D.P.R. n. 275/1999 secondo cui “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Ciò potrebbe ad esempio comportare la modulazione dell’orario su base plurisettimanale, garantendo per due settimane l’orario usuale (28 ore su cinque giorni con due rientri) e per una settimana un orario pari a 32 ore. Quest’ultimo potrebbe, a sua volta, essere organizzato su sei giorni e non su cinque con rientri invariati, oppure su cinque giorni con tre rientri. In entrambi i casi, i disagi di una modifica all’orario consueto verrebbero ridotti poiché si produrrebbero solo una volta ogni tre settimane.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Piano Estate: è possibile affidare fuori MePA ad un'azienda per un importo superiore a euro 5000,00?
Come già detto in precedenti risposte, la nuova disciplina riguardante il sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023. In particolare, per quanto concerne gli affidamenti di modesto importo, in data 10 gennaio 2024 l’ANAC ha approvato un Comunicato del Presidente in cui si legge che, fino al 30 settembre 2024, “L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”. “Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. Occorre evidenziare che, in tal caso (E LIMITATAMENTE AD AFFIDAMENTI INFERIORI A 5000 EURO), la stazione appaltante, pur individuando il fornitore fuori MEPA/PAD e svolgendo la relativa procedura di acquisto in maniera “tradizionale” (quindi, come detto, al di fuori del MEPA o altra Piattaforma certificata), deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati ANAC, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5) presente sulla Piattaforma Contratti Pubblici che consente l’acquisizione del CIG nonché l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro (come nel caso in trattazione) restano ferme le indicazioni già fornite in merito all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante il MEPA o altre Piattaforme Certificate. Pertanto, non essendo possibile affidare fuori MePA, all’azienda agricola individuata, un appalto di importo superiore a euro 5000,00, occorrerà che l’impresa, se intende concorrere ad affidamenti delle Pubbliche Amministrazioni, si iscriva al MEPA o si abiliti ad altra “Piattaforma di approvvigionamento digitale” presente nel Registro Piattaforme Certificate (RPC http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert). In quest’ultimo caso anche la scuola, per procedere all’affidamento, dovrebbe abilitarsi e avvalersi della stessa piattaforma.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Una famiglia presenta richiesta di accertamento del dovere di istruzione con presentazione del programma svolto...
Ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 2017 e dell'articolo 2, comma 6 del DM 5/2021: ...Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione... In caso di mancata presentazione agli esami, si ritiene che il dirigente scolastico debba segnalare il caso al Sindaco del Comune di residenza, al fine di procedere agli adempimenti previsti dal DL 123/2023.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Personale Ata nominato come segretario o referente tecnico d'aula nei comitati di vigilanza dei concorsi: dubbi sul recupero delle ore...
Con Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024 sono stati determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate. Il decreto stabilisce che nel caso di prove computer-based, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 20,00 per ogni sessione di prova. Negli altri casi, o comunque nel caso di prova computer-based con un numero di candidati previsti per ciascuna prova pari a 100 unità, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove. Al referente informatico d’aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 40,00 per ogni sessione di prova. Per ciascuna sessione di prova informatizzata è nominato un referente informatico per ogni aula in cui si svolge la prova. Nel caso di prove informatizzate in cui si prevede la presenza di almeno 100 unità, al referente informatico d’aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 80,00 per ogni sessione di prova. Dal momento che la normativa fa riferimento a compensi per sessione di prova e per giorno di presenza nella aule ove si svolgono le prove si ritiene che spettino esclusivamente i compensi in questione senza alcun diritto a periodi di riposo compensativo.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Docente a t.d. nominata commissario interno: compete il contratto a tempo pieno limitatamente ai giorni dell'effettiva partecipazione agli esami?
Gentile utente, nel caso sottoposto se la docente nominata commissaria interna è stata destinataria di un solo contratto su spezzone orario fino al 30/06 senza alcun completamento di orario con altra istituzione scolastica, alla stessa compete il contratto a tempo pieno limitatamente ai giorni dell'effettiva partecipazione agli esami, come disposto dall'art. 12 del D.M. 183/2019 che prevede: "1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni. 2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente."
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Data di pubblicazione: 04/07/2024
Alunno con genitori separati: il legale della madre chiede alla scuola, tramite semplice mail alle maestre, un riscontro sull’andamento del figlio...
Preliminarmente si osserva che il legale avrebbe dovuto rivolgersi via PEC al dirigente scolastico, allegando specifica delega ad avanzare la richiesta alla scuola. D’altro canto, la scuola non è tenuta ad emettere alcuna relazione al legale che la richiede, in quanto le pubbliche amministrazioni sono obbligate solo alla produzione di atti tipici previsti dalle norme e dai regolamenti ed eventualmente delle circolari attuative. Peraltro le docenti non sono legittimate a colloquiare con soggetti diversi dai genitori degli alunni, tantomeno a produrre relazioni, se non su richiesta e autorizzazione del Dirigente scolastico. Più correttamente, il genitore non affidatario avrebbe diritto di avanzare una richiesta di accesso agli atti alla documentazione dell’anno scolastico corrente relativa al figlio. Non vi è dubbio infatti dell’interesse e della legittimazione all’accesso da parte del genitore, ancorché non coinvolto nella gestione del figlio, mantenendo egli sempre un interesse a conoscere le vicende del figlio, il suo andamento scolastico e le azioni poste in essere in suo favore. Si suggerisce, dunque, di non dare alcun riscontro alla comunicazione inviata, attendendo ulteriori sviluppi e, soprattutto, attendendo la corretta formalizzazione di una istanza di accesso agli atti indirizzata al Dirigente scolastico relativamente ad atti amministrativi esistenti. Ad ogni buon conto, la scuola, in caso di richiesta formalmente corretta, inviata con le formalità necessarie, potrebbe limitarsi a rendere copia degli atti riguardanti la carriera scolastica del figlio, senza essere tenuta a redigere relazioni ad hoc.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Un docente, assente da due anni per grave patologia, invia un certificato di impossibilità a presentarsi alla visita collegiale: c'è il pericolo di incorrere in danno erariale?
Un docente in servizio a tempo indeterminato presso questo Istituto , è ormai assente in maniera continuativa da due anni, in quanto esibisce...
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Data di pubblicazione: 03/07/2024
Errore materiale nell'attribuzione del credito: la rettifica è stata adottata dal DS senza convocare il consiglio di classe...
Il presidente di commissione (esame di stato del secondo ciclo) ha notato un errore nel credito di un alunno. In particolare l'alunno riportava il voto 6...
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Assenze nella scuola primaria: vanno raggiunti i tre quarti di frequenza per poter essere ammessi allo scrutinio?
Per quanto concerne per la validità dell'anno scolastico rimane vigente il dettato del D.Lgs 62/2017, che, riprendendo la normativa precedente, prevede all'articolo 5 il limite minimo dei tre quarti di frequenza del monte ore personalizzato solo per la scuola secondaria di primo grado e non per la scuola primaria. Ciò non toglie che, in applicazione del D.L. n. 123/2023, debbano essere segnalati tempestivamente al Sindaco i casi di assenze frequenti e ripetute anche per gli alunni della scuola primaria, in modo che lo stesso possa prevedere alla dovuta ammonizione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alla eventuale denuncia alla Procura ordinaria in caso di mancata ripresa della frequenza scolastica. In concreto, un alunno della scuola primaria che non raggiunge i tre quarti di frequenza può essere scrutinato ed ammesso alla classe successiva (la non ammissione, come è noto, costituisce caso eccezionale in tale ordine di scuola), fermo restando che, a carico dei genitori, potrebbe concretizzarsi il reato previsto dal nuovo articolo 570 ter del codice penale (elusione obbligo di istruzione).
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Chiarimento rispetto al calcolo delle ferie nel periodo di proroga del contratto...
L'art. 35 del nuovo CCNL 2024 al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. In merito al quesito posto si riporta l'Orientamento ARAN CIRS17 del 24 febbraio 2021 relativo, per l'appunto, alle ferie spettanti al personale a t.d. "A quante ferie hanno diritto i dipendenti a tempo determinato dopo tre anni di servizio? In merito, va osservato che da un lato l’art. 19 del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola (ora cfr art. 35 CCNL 2024) prevede che “al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie […] stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”. Tra le citate precisazioni assume rilevanza quella di cui al comma 2 del medesimo art. 19, in base alla quale “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. (Anche l'art. 35 del nuovo CCNL 2024 al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato). Dall’altro, con riferimento all’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 4, del CCNL in parola prevede che “dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”. Le ferie annuali (32 o 30) ammontano a 2,66 giorni mensili (2,50 in caso di 30 giorni di ferie all'anno). Quindi per fare un calcolo veloce basta moltiplicare per ogni mese di servizio 2,66 giorni di ferie (2,50 nel caso di servizio inferiore ai tre anni). Nel caso di specie, vista la proroga, il dipendente ha lavorato 12 mesi e quindi avrà diritto a 32 giorni di ferie ( se ha più di 3 anni di servizio) e quattro giorni d festività soppresse ex art. 14 CCNL 2007.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Alcune questioni relative al rinnovo della convenzione di cassa in caso di dimensionamento...
A nostro avviso è possibile procedere con l’affidamento diretto, anche all’Istituto uscente. Sino al 30 giugno 2023, data di attivazione dell’efficacia delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, le Linee Guida ANAC n. 4 consentivano la legittima elusione della rotazione, purché motivata: “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”. Quanto alla motivazione, si poteva fare riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. Dal 1° luglio 2023, il sesto comma dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023 consente di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Mettendo in ordine le disposizioni applicabili otteniamo quanto segue: - il valore del contratto resta al di sotto della soglia di 5.000 euro; - conseguentemente, è applicabile l’art. 49 sesto comma: “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”; - quanto al metodo di aggiudicazione, trova applicazione l’art. 50 del Codice, che prevede (comma primo, lett. b) “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”, dunque è possibile procedere senza la richiesta di preventivi; - in termini di competenza, la delibera del Consiglio d’Istituto è necessaria in ragione della probabile natura pluriennale del contratto ai sensi dell’art. 45, comma primo, lett. d) D.I. 129/2018. Dovrà seguire l’ordinaria determina dirigenziale. Riteniamo invece meno rilevanti le altre questioni in ordine alla territorialità dell’operatore economico, alla sua natura giuridica ed all’accurata esecuzione del precedente contratto, quest’ultima rilevante solo ai fini di un’eventuale applicazione del comma quarto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Qualora si voglia utilizzare il comma quarto, si dovrà anche dare conto della peculiare struttura del mercato (che peculiare non appare, anche solo in ragione del numero di operatori economici) e della rilevanza territoriale, sempre meno facile da sostenere per via della natura telematica della stragrande maggioranza delle operazioni.
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Data di pubblicazione: 03/07/2024
È necessaria la previa ripresa del servizio per usufruire delle ferie subito dopo un'assenza per congedo di maternità?
La risposta, a nostro avviso, è affermativa. L'art. 9 del D.P.R. 3/1957 stabilisce che "La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina." La norma è stata mantenuta nel tempo, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola (Nota 19 luglio 2023, n. 43440) ha ribadito che la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio). In base alle norme attuali, quindi il dipendente che è impossibilitato ad assumere servizio per motivi di salute e giustifica la propria assenza con idonea documentazione (ad es. certificato telematico di malattia), ha diritto alla decorrenza giuridica del contratto, posticipando quella economica al momento dell'assunzione in servizio. Il differimento della presa di servizio è quindi previsto sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. Tuttavia la maternità obbligatoria equivale a servizio regolarmente prestato, a norma del CCNL 2024 che all’art. 34 (che ha sostituito l'art. 12 del CCNL 2007) prevede che: “Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza...” Il suddetto art. 35, equiparando di fatto l’astensione obbligatoria al servizio effettivo, conferma quindi la decorrenza economica dell’immissione in ruolo, anche senza formale presa di servizio. Anche il congedo parentale facoltativo è equiparato ad effettivo servizio, secondo l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di stato , che nella sentenza n. n. 5797/2007 considera il congedo facoltativo come naturale prosecuzione di quello obbligatorio, rivolto alla tutela e alla cura della prole. Ciò premesso, come già osservato in precedenti risposte in argomento, a nostro avviso, non è necessaria la previa ripresa del servizio per usufruire delle ferie subito dopo un'assenza. In giurisprudenza, seppur con riferimento ai permessi L. 104/1992 (cfr Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n.3065) è stato precisato che la fruizione dei permessi non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro. In definitiva, dopo un periodo di assenza per malattia/maternità/ congedo il dipendente può assentarsi ad altro titolo (es. ferie come nel caso di specie), senza previa ripresa del servizio a meno che detta condizione non sia stabilita dalla legge o dal CCNL (ma nulla viene previsto in merito). Pertanto, nel caso di specie, a nostro avviso non è possibile richiedere la presa di servizio in presenza - dopo l'assenza per grave patologia - prima del godimento del periodo di ferie ( tra l'altro nel caso di specie il mese di luglio era non lavorato in virtù del part time ciclico).
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
La procedura da seguire per l'attivazione di un nuovo indirizzo nel settore tecnologico del nostro Istituto Tecnico...
L’articolo 138 del D.lgs 112/98 chiarisce che la competenza per programmare e determinare l’offerta formativa sui diversi territori spetta alla Regione, sulla base dei piani provinciali deliberati dalle diverse Province/Città metropolitane e fatta salva la necessità di acquisire il dovuto decreto di recepimento della delibera da parte dell’Ufficio scolastico regionale che deve assicurare l’organico del personale docente ed ATA eventualmente necessario. Ciò vale naturalmente anche per l’attivazione di nuovi indirizzi di studio nel secondo ciclo di istruzione. Ciascuna Regione emana annualmente (o in alcuni casi con cadenza triennale) apposite linee guida per stabilire modalità, tempi e procedure per la predisposizione della delibera annuale su dimensionamento e offerta formativa per l’anno scolastico successivo. In linea generale, e fatte salve le eventuali specifiche indicazioni di ciascuna Regione, la procedura può essere così sintetizzata: - Acquisizione delle delibere degli OOCC concernenti la proposta di nuova attivazione (si ritiene necessaria anche la delibera del Consiglio di Istituto) - Presentazione della proposta alla Provincia/Città metropolitana competente per territorio con scadenza determinata dalla Regione (generalmente entro il mese di settembre); la proposta sarà eventualmente discussa e vagliata nelle conferenze di ambito territoriale, qualora previste dalle Linee guida regionali - Approvazione della delibera del piano provinciale - Approvazione della delibera del piano di dimensionamento/razionalizzazione da parte della Regione (entro il 30 novembre cfr art. 1 DI 127/2023) - Decreto di recepimento del DG USR competente - Inserimento nel PTOF del nuovo indirizzo in tempo utile per consentire le iscrizioni.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Un docente diffidato a cessare attività incompatibile entro 15 giorni ai sensi dell'art. 63 del DPR 3/1957 a pena di decadenza, prima della scadenza prevista, rassegna le proprie dimissioni dal servizio con effetto immediato. Si richiede se l'iter di decadenza avviato possa essere concluso regolarmente oppure se è necessario tenere in considerazione nel caso specifico anche altri fattori in vista di un possibile ricorso (ad esempio se c'è differenza tra presentare le dimissioni oppure non dichiarare nulla).
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Direttore responsabile: Ruggero Cornini. Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 21-03-2016
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