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    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Interruzione dell’anno sabbatico per partecipazione a dottorato di ricerca: è possibile il passaggio ad altra tipologia di aspettativa?
  • Il comma 14 dell’art. 26 della legge 448 del 23/12/1998 (legge finanziaria 1999) prevede la possibilità per i docenti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (c.d. anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio. Più specificamente la norma prevede che "I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali". Detta aspettativa non può essere oggetto di frazionamento così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione (cfr. C.M. 28 marzo 2000, n. 96 prot. n. 48760 di trasmissione della nota n. 7574 del 6 marzo 2000). Più specificamente la C.M. n. 96 del 28/03/2000 (che ha trasmesso la Nota nota n. 7574 del 6 marzo 2000) ha chiarito che: a) la richiesta è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione; b) tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore esaurisce il diritto. Ciò premesso, in riferimento al caso sottoposto, si ritiene che il docente che abbia richiesto aspettativa per anno sabbatico non possa rientrare in servizio prima della scadenza del termine del periodo richiesto. A tal proposito, infatti, l’Aran ha fornito diversi orientamenti applicativi sull'aspettativa per motivi di famiglia o personali. Nel primo orientamento SCU 039 infatti si precisa che: “Si ritiene utile rilevare che l’aspettativa per motivi di famiglia o personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio.” ( cfr da ultimo in senso conforme ARAN O.A. del 24 febbraio 2021 CIRS43) Nel secondo orientamento SCU 025 è inoltre precisato che “L’art. 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il comparto scuola, nel trattare dell’aspettativa di famiglia non ha alcuna previsione né alcun divieto sulla possibilità di interruzione per alcun motivo di detto istituto. Detta interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia.” I pareri Aran citati concernono l'aspettativa per motivi di famiglia ma riteniamo che possano essere applicati anche al caso di specie in via di interpretazione analogica, atteso che la normativa sopra citata nulla prevede in merito alla interruzione dell'anno sabbatico con rientro anticipato in servizio. Pertanto il rientro anticipato non è possibile se dovuto a mera volontà del dipendente ma solo per cause oggettive (es nel congedo straordinario ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001 muore il familiare disabile cui il dipendente presta assistenza) Quindi, poiché il caso sottoposto non corrisponde neanche all’ipotesi di interruzione per assenza per lunga malattia, si ritiene che la richiesta del docente non possa essere accolta tenuto altresì conto che sarebbe richiesto il passaggio ad altra tipologia di aspettativa retribuita e quindi con oneri a carico dell’Amministrazione.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Per conferire un incarico a un esperto esterno è possibile chiamare direttamente un professore universitario o bisogna procedere con avviso pubblico?
  • Per quanto concerne la selezione di esperti esterni l'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Quindi, rilevata in via generale la necessità dell'espletamento di una procedura comparativa ogni volta che un'amministrazione deve conferire incarichi a esperti esterni, la circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica ha precisato che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. La Corte dei Conti, con un orientamento costante e più rigoroso, ha precisato che il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi: 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014, n. 122); 2) interventi formativi che si svolgono nell’arco di una sola giornata (Corte Conti Emilia Romagna Delib. n. 50/2016). Con la Deliberazione n. 122/2014 sopra citata è stato precisato che la materia è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri; pertanto, il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Ne consegue che in caso di esperti esterni, con i quali sono stati stipulati contratti di lavoro autonomo, le uniche condizioni per non porre in essere una procedura comparativa sono quelle di cui alla circolare Funzione Pubblica e della Corta dei Conti sopra ricordate. La Corte dei conti - sez. controllo Emilia-Romagna, con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2024 ha approvato le Linee guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Pur non essendo espressamente indirizzate alle scuole, nondimeno esse presentano indicazioni di carattere generale, utili anche alle istituzioni scolastiche. La Corte, in tale documento, ricorda che l'affidamento diretto a consulenti esterni non è mai possibile, neanche in caso di esiguità del compenso da erogare. Le uniche eccezioni, ammesse dalla giurisprudenza contabile, riguardano casi molto ristretti: l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (ovvero, quando la prestazione può essere erogata solo da una persona determinata), l'assoluta urgenza derivante da eventi imprevedibili o eccezionali, nonché il caso in cui la procedura comparativa sia andata deserta. Il Quaderno 3, nell’ultima edizione di giugno 2025, rileva che si riscontrano orientamenti non unanimi nella prassi e nella giurisprudenza. Ad esempio nel senso della possibilità di un affidamento diretto di un singolo corso di formazione: Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39, la quale prevede la possibilità di affidare l’Incarico «in via diretta e fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure di selezione» ove abbia ad oggetto «[…] prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 […]»; Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[…] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata […]». Altri orientamenti affermano che anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica comparativa ( cfr. Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80; Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98). Se trattasi di un unico corso di formazione/lezione nel caso di specie, l'affidamento diretto dell'incarico all'esperto ( docente universitario) è al limite ma riteniamo che possa comunque essere motivato sulla base di parte della giurisprudenza sopra riportata. L'impossibilità del ricorso alla procedura comparativa, a causa della peculiarità o specificità dell'attività oggetto dell'incarico e/o del fatto che trattasi di una unica sessione formativa, si dovrà evincere con chiarezza dalla determina dirigenziale.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Festività soppresse e ferie del personale docente: vediamo i limiti temporali e le compatibilità con le attività funzionali...
  • L'art. 14 del CCNL 2007 prevede che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui sopra, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente ESCLUSIVAMENTE durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Si evince quindi che non possano essere richieste se sono state programmate attività funzionali. Infine, si ricorda che l’ARAN, con l’Orientamento Applicativo del 6 novembre 2015, ha ribadito che, in caso di mancata fruizione delle giornate di festività soppresse nell’anno di riferimento, è da escludere qualsiasi traslazione dell’utilizzo di dette giornate all’anno scolastico successivo.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Assegnazione di spezzone orario residuo di francese in assenza di docenti disponibili: è possibile attribuirla a una docente interna non abilitata sulla classe di concorso?
  • Gentile utente, per l'assegnazione dello spezzone orario l'O.M. 88/2024 all'art. 2 comma 4 prevede che: "Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto". Poiché la norma prevede il possesso della specifica abilitazione per l'assegnazione delle ore al personale in servizio, nel caso sottoposto la scuola deve convocare da graduatoria di istituto e istituti viciniori, essendo esaurita la GPS, prima di proporre lo spezzone alla docente non abilitata sulla lingua francese.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Fino a quando stipulare un contratto a t.d. su spezzone orario?
  • Gentile utente, i contratti a tempo determinato su spezzoni orario sono stipulati sempre fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30\06. L'O.M.88/2024 che disciplina la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto valide per il biennio 2024/2026 e l'attribuzione delle supplenze all'art. 1 comma 5 prevede che: " 5. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti." Nel caso sottoposto si tratta di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o post orario e quindi si realizzano le condizioni c di cui al punto b) dell'ordinanza 88/2024.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Utilizzo della piattaforma PTOF su SIDI ai fini della valutazione dei Dirigenti scolastici: obbligo normativo, criticità applicative e azioni esperibili in caso di punteggio ingiusto...
  • Innanzitutto, si impone di fugare un equivoco: in base al paragrafo 4, lettera c) del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, allegato al D.M. n. 47/2025, “Nella piattaforma dedicata al procedimento di valutazione, per ogni indicatore associato agli obiettivi specifici e all’obiettivo di rilevanza regionale sono riportati i dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e/o provenienti da altri sistemi. In relazione ai dati presenti, se lo ritengono opportuno e soprattutto quando le evidenze a sistema si ricavano da piattaforme/servizi non obbligatori, i Dirigenti scolastici hanno la possibilità di integrare le informazioni presenti con evidenze, con riferimento ai singoli obiettivi specifici assegnati al fine di argomentare su eventuali aspetti ostativi al raggiungimento dei target previsti ovvero per rappresentare evidenze positive inerenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati. […] In caso di mancato raggiungimento del livello minimo dei target previsti per gravi e impreviste cause non imputabili direttamente al Dirigente scolastico, i Direttori USR valutano con l’ausilio dei Dirigenti degli ambiti territoriali -sulla base delle eventuali evidenze prodotte dal Dirigente scolastico e, qualora queste risultino congrue, pertinenti e documentate in modo circostanziato ed esaustivo - se provvedere ad una eventuale ridefinizione del punteggio. Tale procedura è riconosciuta relativamente a un solo obiettivo.” Dunque, a fronte del fatto che la piattaforma non abbia rilevato il raggiungimento degli obiettivi assegnati possono darsi due casi distinti: a) il caso in cui il dirigente li abbia conseguiti ma la piattaforma non lo rilevi (ad esempio perché i dati a sistema si ricavano da piattaforme/servizi non obbligatori). In simili ipotesi, il dirigente ha sempre la possibilità di inserire evidenze positive circa l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi; b) il caso in cui il target assegnato non sia stato raggiunto. In detta fattispecie, solo in relazione a un obiettivo il dirigente, una volta addotte evidenze circa le gravi e impreviste cause a lui non imputabili che glielo hanno impedito, può ottenere la rimodulazione del punteggio da parte del Direttore generale. Il caso descritto nel quesito rientra proprio nella prima fattispecie illustrata: il dirigente può introdurre, nell’apposito spazio a ciò dedicato nella piattaforma per la valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, le evidenze circa il raggiungimento di tutti gli obiettivi cui non è stato attribuito alcun punteggio, allegando i relativi documenti corredati da un breve commento. Ed è ciò che il dirigente scolastico ha già fatto, come emerge nel quesito. In tale situazione, il Direttore generale deve tenere conto di tutto il materiale prodotto, senza alcun limite: infatti, solo nell’ipotesi in cui il dirigente non abbia raggiunto gli obiettivi, il primo può operare la rimodulazione del punteggio con riferimento ad uno soltanto. Tuttavia – lo si ribadisce – non è questo il caso: il dirigente ha conseguito gli obiettivi, solo che la piattaforma non lo ha rilevato. Del resto, l’utilizzo della piattaforma SIDI per la redazione e pubblicazione del PTOF non è obbligatoria, come sottolinea chiaramente la Nota MIM prot. n. 39343 del 27/09/2025 secondo cui: “Per le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF in ambiente SIDI, una volta effettuato l’accesso, viene messa a disposizione una funzione per scegliere la triennalità su cui operare (2022-2025 oppure 2025-2028), per procedere con l’aggiornamento del PTOF relativo al triennio in corso e distintamente con la predisposizione del documento relativo alla nuova triennalità. Aggiornamento del PTOF 2022-2025 - Per le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF in ambiente SIDI, l’aggiornamento è facilitato dall’analisi suggerita nella quinta sezione “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”, attraverso la quale, tramite la verifica delle attività svolte e dei risultati intermedi raggiunti, le istituzioni scolastiche possono da un lato appurare la necessità di eventuali regolazioni e dall’altro raccogliere gradualmente tutti gli elementi utili alla rendicontazione sociale da realizzare alla fine del triennio di riferimento. Si ricorda che la quinta sezione della piattaforma PTOF si configura come spazio di lavoro intenzionale e volontario, per cui quanto riportato dalle istituzioni scolastiche non è oggetto di pubblicazione. Si evidenzia la necessità di aggiornare il curricolo di educazione civica secondo le tematiche, i traguardi e gli obiettivi di apprendimento previsti dalle recenti Linee guida per l’educazione civica adottate con D.M. 7 settembre 2024, n. 183. A tal fine, sono state previste le opportune modifiche per la sezione specifica all’interno della piattaforma PTOF in ambiente SIDI. Si segnala, infine, che nella sezione Offerta formativa della piattaforma PTOF è messa a disposizione la nuova sottosezione Attività per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, finalizzata alla raccolta delle attività dedicate a rafforzare lo sviluppo delle competenze multilinguistiche di tutti i soggetti coinvolti nel mondo della scuola. Aggiornamento del Piano di miglioramento - La scuola pianifica, a seguito dell’autovalutazione, i percorsi e le azioni per raggiungere i traguardi prefissati nel Piano di Miglioramento, che, da norma, deve essere parte integrante del PTOF. Di conseguenza, l’eventuale aggiornamento delle priorità e dei traguardi all’interno del RAV deve avvenire prima di qualsiasi aggiornamento del Piano di miglioramento, in maniera tale da garantire una stretta coerenza tra i documenti. Le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF in ambiente SIDI possono importare nella piattaforma PTOF le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo eventualmente aggiornati solo dopo aver pubblicato l’aggiornamento del RAV. […] Pubblicazione del PTOF sul portale Scuola in chiaro - Nell’a.s. 2024/2025 sul portale Scuola in chiaro devono essere pubblicati sia l’eventuale aggiornamento del PTOF 2022-2025 sia il PTOF 2025-2028. Le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF del SIDI procedono con la pubblicazione dei documenti direttamente sul portale Scuola in chiaro attraverso la voce “Gestisci piano”, avendo cura di inserire gli estremi delle delibere collegiali previste per norma. Le scuole che decidono di non utilizzare la piattaforma PTOF procedono con la pubblicazione dei documenti in formato pdf/zip seguendo all’interno del SIDI il percorso “Rilevazioni” -“Scuola in chiaro”- “I tuoi servizi” -“Didattica”.” L’insistenza della Nota sulla distinzione tra le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF e quelle che decidono di non farlo evidenzia con forza la non obbligatorietà del ricorso alla stessa. Risulta invece cogente, per l’istituzione scolastica, la pubblicazione del PTOF su “Scuola in chiaro” (“Nell’a.s. 2024/2025 sul portale Scuola in chiaro devono essere pubblicati sia l’eventuale aggiornamento del PTOF 2022-2025 sia il PTOF 2025-2028”). La Nota MIM citata, in altri termini, corrobora la ricostruzione effettuata, confermando il fatto che il Direttore generale è chiamato – nel caso di specie – a tenere conto di tutte le evidenze introdotte in piattaforma dal dirigente scolastico, dal momento che l’apparente non conseguimento degli obiettivi di cui al D.I. n. 616/2025 è dovuto soltanto al mancato utilizzo della piattaforma (non obbligatoria) PTOF.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Disciplina scolastica e uso dei cellulari: è possibile per l’Istituto prevedere nel regolamento interno la sospensione automatica dopo reiterate infrazioni senza passare dal consiglio di classe?
  • Il quesito prospetta una serie di complesse questioni che richiedono di partire dall’esame della norma di riferimento. Si riporta di seguito un estratto dell’art.4 dello Statuto (commi da 5 a 8): “………… 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”. Ebbene, dall’analisi della disposizione emerge anzitutto che la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è radicata, a seconda della gravità dell’infrazione, in capo al consiglio di classe o del consiglio d’istituto. Tale competenza è inderogabile da un atto amministrativo generale, quale è il regolamento d’istituto, in virtù del principio di gerarchia delle fonti. Il mero parere dell’organo collegiale, quindi, non sarebbe idoneo a integrare il paradigma normativo. Quanto all’automatismo della sanzione: il comma 5 della disposizione prevede che le sanzioni devono sempre essere “proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità”. Ad avviso della redazione, quindi, la disposizione sembra esigere una preventiva valutazione dell’autorità disciplinare competente, in modo da garantire che la sanzione in concreto irrogabile sia adeguata al concreto disvalore della condotta, che si desume dalla “situazione personale dello studente”, dalla “gravità del comportamento” e dalle “conseguenze che da esso derivano” (comma 5). Una disposizione regolamentare che preveda sempre e comunque l’allontanamento dalla scuola in termini secchi e predeterminati, senza una preventiva valutazione della fattispecie, sarebbe di dubbia legittimità. Diversamente è a dirsi per le sanzioni accessorie, ossia a quelle conseguenze sanzionatorie che si accompagnano all’accertata responsabilità per l’infrazione disciplinare. Per questa categoria di conseguenze sanzionatorie è invece previsto l’automatismo. Alla luce di quanto precede, si potrebbe inasprire la sanzione (senza chiamare in causa l’organo collegiale) ad esempio configurando a carico dello studente che sia stato inciso da nota disciplinare per tre volte l’esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche. Parimenti, sempre a titolo esemplificativo, si potrebbe configurare l’obbligo dello studente di consegnare alla scuola il telefonino dopo un certo numero di infrazioni, prevedendo che lo stesso potrà essere riconsegnato ai genitori o a un loro delegato. Per il resto, la redazione ben comprende le difficoltà rappresentate nel quesito e di cui si è più volte trattato in precedenti consultazioni. La vigilanza per ciò che accade nel tempo scuola è sempre a carico dell’amministrazione, anche laddove si tratti di eseguire una sanzione. Se l’esecuzione della sanzione in modalità “alternative” alla sospensione non ha luogo per ragioni imputabili all’incolpato, può essere prevista un’ulteriore infrazione, ferma restando la reviviscenza della sanzione non scontata. Non resta che attendere le novità della riforma dello Statuto che, dopo il parere del Consiglio di Stato, è ancora in gestazione.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Contratto di ristorazione scaduto e contributo non versato: è legittimo concedere lo svincolo della garanzia definitiva alla ditta inadempiente?
  • In difetto di più specifiche previsioni contrattuali, che sarebbero dirimenti, trova applicazione la normativa generale, ovvero il terzo comma dell’art. 117 D.Lgs. 36/2023: la garanzia “è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto”. Ne deriva che, se il contratto con l’operatore economico è chiaro e il canone di concessione è previsto fra le obbligazioni contrattuali, la scuola potrà escutere la garanzia. L’alternativa sarebbe quella di rivolgersi all’Avvocatura di Stato per l’azione di recupero del credito, ma non avrebbe senso rivolgersi al legale dopo aver avuto l’occasione di incassarlo (il credito, si intende). Si suggerisce pertanto di verificare il contratto e le condizioni contrattuali della garanzia, che devono prevedere il beneficio della non preventiva escussione (prevista, tra l’altro, dal settimo comma dello stesso art. 117): nel caso non sussistano impedimenti, la soluzione dell’escussione è la migliore. In ogni altro caso, occorrerà contattare l’Avvocatura di Stato e valutare i presupposti dell’azione prima di procedere allo svincolo.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Facciamo il punto sui tempi e sulle modalità di esecuzione della sanzione della sospensione disciplinare...
  • I tempi e le modalità di esecuzione della sanzione rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro; in questo caso, l’opzione è riservata al dirigente scolastico, che gestisce il rapporto di lavoro, che ha anche la possibilità di frazionare l’esecuzione della sanzione di durata superiore a un giorno, facendo scontare la sospensione nei giorni festivi, in tal modo limitando il disagio dell’amministrazione prodotto dall’assenza del lavoratore, purché resti ferma, ovviamente, la privazione della retribuzione. Pur in assenza di una norma specifica che disciplini espressamente la questione, l'orientamento più coerente con la natura e gli effetti delle sanzioni disciplinari appare quello secondo cui il computo dei giorni di sospensione disciplinare, a prescindere dalla durata della stessa, laddove non si opti per l’esecuzione frazionata, deve comprendere tutti i giorni di calendario, inclusi domeniche e festivi.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Dopo tre gare deserte per le derrate alimentari, è lecito procedere con affidamenti diretti a rotazione tra fornitori per porzioni di spesa?
  • Non è del tutto chiaro, dal quesito, se l’acquisto delle derrate alimentari in esame costituisca solo uno di altri lotti riconducibili alle derrate alimentari: in particolare, il dubbio è sollevato dalla procedura aperta utilizzata, che non è certamente obbligatoria per acquisti da 15.000 euro ma lo sarebbe se tutti i lotti delle derrate alimentare, sommati, superassero la soglia di interesse comunitario. Sembra inoltre pensabile che la procedura aperta sia stata messa in piedi per superare il principio di rotazione, ma anche tale informazione non è fornita. Non disponendo delle informazioni in esame, proviamo a coprire l’intero ventaglio: - nel caso in cui l’acquisto sia una parte di un affidamento più ampio, si potrà procedere tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 36/2023, nella speranza che ricevere un invito cambi l’atteggiamento degli operatori economici che, sinora, non hanno inteso partecipare. Non è infatti del tutto chiaro per quale ragione gli operatori sarebbero inclini ad un affidamento diretto ma non intendono partecipare a tre tornate di procedura aperta pubblicata; - nel caso in cui, invece, l’affidamento di tali derrate costituisca l’unico acquisto all’interno del settore merceologico di riferimento (ricordiamo che nessuna disposizione regolamentare ha mai deciso quali siano i settori nella dimensione scolastica), nulla osta all’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione. Se nel corso dell’affidamento precedente si è fatto ricorso agli operatori economici A e B (il che spiegherebbe le procedure aperte) e si è decisi nel consentire loro di presentare un’offerta, allora si dovranno usare le eccezioni possibili al principio di rotazione, ovvero l’applicazione del comma quinto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023, consistente – per il caso in esame – nella nuova edizione di una procedura aperta. Sia le Linee Guida ANAC n. 4 sia il vademecum del luglio 2024 scoraggiano, infatti, il ricorso a meccanismi elusivi del principio di rotazione come quello proposto.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Docente non confermato in ruolo per due esiti negativi del periodo di formazione e prova: vediamo la legittimità di una nuova individuazione da GPS e gli adempimenti conseguenti per l’Istituto scolastico...
  • In base all’art. 6, comma 2, lettera c) dell’O.M. n. 88/2024, “Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto: […] c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; […]”. Il successivo comma 4 del medesimo articolo dispone: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.” Orbene, è pur vero che – alla luce di quanto illustrato nel quesito – la condizione ostativa all’inserimento nella GPS è maturata in capo al docente dopo l’espletamento della relativa procedura ma è altrettanto indubbio che la insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 6, comma 2 citato debba permanere per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art. 6 dell’O.M. n. 88/2024: infatti, mentre il primo comma afferma espressamente che gli aspiranti debbono possedere i requisiti generali previsti “alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro”, nessun vincolo temporale è apposto dal secondo comma alla insussistenza delle condizioni ostative. Essa, in altri termini, deve ricorrere non solo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie, ma anche successivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e nel corso dell’intero rapporto così instauratosi. Pertanto, sebbene il docente non abbia reso alcuna dichiarazione mendace quando ha richiesto l’inserimento in GPS dichiarando l’insussistenza di quella condizione ostativa (poiché la stessa non si era ancora inverata), il dirigente scolastico deve dare corso adesso all’applicazione dell’art. 7, comma 7 dell’O.M. n. 88/2024, secondo cui: “Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all’articolo 6.” Egli dunque: - se il docente ha assunto servizio nelle more della verifica delle operazioni da compiersi, deve proporre l’esclusione da GPS all’Ufficio di Ambito territoriale, comunicandolo contestualmente al lavoratore ed è tenuto a disporre, solo dopo detta esclusione, la risoluzione del contratto di lavoro; - se il docente non ha assunto servizio, deve comunque proporre l’esclusione del docente da GPS all’Ufficio di ambito territoriale, comunicandolo contestualmente al docente medesimo. Come riportato in altri pareri presenti in banca dati, la risoluzione del rapporto di lavoro, nel primo caso, non importa la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso ex art. 23 CCNL comparto scuola 2007 mentre implica la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute (ovviamente ove maturazione delle ferie vi sia stata): - circa il preavviso, l’art. 23 del CCNL comparto scuola 2007, nel fissarne i termini e nel quantificare l’importo della relativa indennità, circoscrive la sua portata applicativa ai casi previsti dal medesimo contratto collettivo, ovvero la risoluzione per inidoneità e il licenziamento disciplinare con preavviso (cfr. rispettivamente, art. 17, comma 4 e art. 93, comma 1, lettera e) del medesimo CCNL); - circa le ferie, l’art. 38 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 stabilisce: “1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.” 2. Il presente articolo abroga l’art. 41 del CCNL 19/04/2018.” La successiva dichiarazione congiunta n. 2 precisa inoltre: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.” Risulta chiaro come, nel caso di specie, ricorra un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro non imputabile o riconducibile al dipendente: del resto, che debba darsi luogo alla corresponsione della indennità in questione è confermato dalla giurisprudenza per cui un rapporto di lavoro subordinato esistente in via di fatto con un Ente pubblico, costituito per i fini istituzionali dello stesso ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, quindi, vietato da norma imperativa, rientra in ogni caso nella nozione di impiego pubblico e non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto d'impiego pubblico "regolare" (Cass. Civ., sez. lav., 17 ottobre 2005, n. 20009; Consiglio Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 427; Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6815; Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2003 n. 5293).

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Personale ATA in servizio su 5 giorni: come si computa il sabato in caso di congedo biennale o ferie?
  • Se un dipendente ATA lavora su cinque giorni ed è assente in detta giornata si applicherà la disciplina relativa all'istituto contrattuale utilizzato indipendentemente dalle ore lavorative previste in quanto trattasi di istituti fruibili a giornata (es. ferie, malattia, permessi) e non in modalità oraria. Nè dovranno essere effettuati recuperi in quanto, come detto sopra, trattasi di assenze a giornate che non vanno a incidere su un monte orario. Per le ferie l’art. 13, comma 5, del CCNL 2007 prevede che nell’ipotesi che il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Si tratta in sostanza di una specifica previsione del CCNL Altre particolarità in riferimento all'orario di servizio sono dettate dagli artt. 67 e 69 del CCNL 2024 che, come noto, disciplinano rispettivamente i permessi orari per motivi personali e per visite specialistiche: - art. 67: i permessi possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; - art. 69: i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Quindi, se il suddetto personale ATA si assenta dal lunedi al venerdì, chiedendo congedo biennale per assistenza al familiare disabile, non è tenuto a coprire anche il sabato. Se il lunedì successivo sarà assente sempre per congedo biennale, le giornate del sabato e della domenica saranno imputate a congedo biennale stante il principio della presunzione di continuità ( cfr. anche Circolare 1 del 2012 della Funzione Pubblica) La citata circolare della FP così precisa “ Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”.

    Data di pubblicazione: 16/09/2025

  • Contratto a tempo indeterminato e assenza per inabilità permanente: l'iter da seguire per la segreteria scolastica...
  • L'art. 9 del D.P.R. 3/1957 stabilisce che "La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina." La norma è stata mantenuta nel tempo, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. La circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola (cfr Circolare n. 157048 del 9 luglio 2025) ha ribadito che la stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio). In base alle norme attuali, quindi il dipendente, sia di ruolo che a t.d., che è impossibilitato ad assumere servizio per motivi di salute e giustifica la propria assenza con idonea documentazione (ad es. certificato telematico di malattia), ha diritto alla decorrenza giuridica del contratto, posticipando quella economica al momento dell'assunzione in servizio. Il differimento della presa di servizio è quindi previsto sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. Tuttavia la maternità obbligatoria equivale a servizio regolarmente prestato. L'art. 34 del nuovo CCNL 2024 prevede che nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. Il suddetto art. 34, equiparando di fatto l’astensione obbligatoria al servizio effettivo, conferma quindi la decorrenza economica dell’immissione in ruolo, anche senza formale presa di servizio. La Cassazione, con la Sentenza 01/03/2022, n. 6743, ha affermato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 436, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal D.P.R. n. 3 del 1957, e dal D.P.R. n. 487 del 1994, rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. Infatti, si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generali garantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essere prevalente. Nel caso di specie è stata confermata la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto che il richiesto differimento di un anno dell'assunzione in servizio di una docente non potesse essere giustificato dalla necessità di concedere il periodo di preavviso al datore di lavoro privato con il quale la medesima intratteneva un rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, a fronte del diniego opposto dal dirigente scolastico, la docente avrebbe dovuto comunque assumere servizio per scongiurare la pronuncia di decadenza e che l'eventuale illegittimità del rigetto dell'istanza avrebbe al più potuto legittimare un'azione risarcitoria. Anche successivamente la Suprema Corte ha ribadito che il differimento della presa in servizio non è un diritto soggettivo incondizionato del vincitore del concorso ( cfr. Corte di Cassazione - Sezione Quarta - Sentenza 01/08/2022, n. 23885). E' stato affermato che per l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, il vincitore del concorso viene invitato ad assumere il servizio nella sede assegnata e decade dalla nomina qualora l’immissione non avvenga entro il termine stabilito, salva la possibilità di differimento per giustificato motivo. L’art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel prevedere la decadenza dalla nomina per colui che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa. In altre parole, deve ricorrere un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che, in questo caso, nella necessaria comparazione fra l’interesse del singolo e quelli generali garantiti dall’imposizione del termine, il primo non può essere prevalente. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dall’impiego emanato nei confronti del ricorrente che, dopo aver vinto un concorso per il personale docente nell’ambito del piano straordinario di assunzioni 2015/2016, aveva chiesto un differimento della presa di servizio per poter eseguire un contratto di ricerca universitaria. Da ultimo la Cassazione, con la Sentenza n.19679 dell'11 luglio 2023 ha ribadito che in tema di rapporto contrattualizzato del personale scolastico non sussiste un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il relativo termine è imposto a tutela di interessi pubblici (che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive). Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dal diritto all'assunzione del vincitore con riserva di un concorso per dirigente scolastico che, convocato per la sottoscrizione del contratto di lavoro e l'immissione in servizio presso una sede, rifiuti l'assegnazione di quella sede e si dichiari disponibile ad accettarne un'altra (peraltro nella medesima Regione). Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posto si ritiene quanto segue. 1) il contratto a tempo indeterminato va stipulato con una data giuridica ed economica coincidente coi il 01/09/2025, tenendo conto che il dipendente ha presentato una certificazione di totale e permanente inabilità al lavoro revisionabile a dicembre 2025 e non ha assunto servizio: la decorrenza economica vi sarà da quando prenderà effettivamente servizio 2) per quanto tempo può differire la presa di servizio: non c'è un limite sul tempo massimo di differimento della presa di servizio (che ovviamente deve essere giustificata e documentata) stante l'assenza di specifiche previsioni sul punto. 3) nel caso in cui siamo tenuti alla stipula del contratto ai soli fini giuridici in quanto il dipendete non ha formalizzato la presa di servizio e nel contempo avviene il decesso cosa deve fare la scuola: il posto diventerà vacante, occorrerà comunicare il tutto alla RTS ed all’AT per gli adempimenti di competenza.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Incremento delle attività di pulizia per i percorsi PNRR: possono i materiali essere considerati costi indiretti?
  • Nei vari PNRR sono previsti i costi indiretti. Abbiamo rilevato che per l'attuazione di tutti percorsi attivati per alunni/alunne e per i docenti...

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Un dipendete può usufruire dello stesso congedo biennale per due parenti diversi?
  • L’assenza dal servizio per il “cosiddetto” congedo straordinario previsto dall’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001, è una misura che può essere richiesta dai lavoratori dipendenti per assistere familiari con disabilità in stato di gravità (ovvero con riconoscimento della Legge 104, articolo 3 comma 3). Per quanto riguarda la durata, il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del D.lgs. n. 151 del 2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”. Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di grave disabilità ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Quindi, per legge nel caso in cui, ci sia più di un familiare disabile e si può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, per legge non è comunque possibile superare i due anni. La legge, invero, non ha previsto il cosiddetto “raddoppio”. Su questo punto in ordine di tempo, con l’ordinanza del 10 gennaio 2024, si è pronunciata la Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso che ha accolto il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cure ed assistenza. L'ordinanza cautelare in commento al momento è riferita al singolo caso e, solo una eventuale modifica per legge o per interpretazione della stessa Corte Costituzionale può estendere per tutti glia avente diritto questo duplice beneficio. In merito alla prima domanda al momento, si conferma che per legge il limite complessivo massimo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Quindi, poiché l’interessata ha già fruito di 15 mesi e 23 giorni per il genitore può ancora usufruire di 4 mesi e 7 giorni per arrivare ai 24 mesi. In merito però alla possibilità di utilizzare il congedo per il fratello, la legge ha individuato un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta ma in base a precise condizioni, quale essere convivente (stessa residenza) con il familiare. Il fratello nell’ordine di priorità è al quarto posto e per legge il congedo può essere utilizzato da:” uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui i familiari sia il punto 1 (coniuge convivente / la parte dell’ unione civile convivente e il convivente di fatto) che del punto 2 (padre o madre) che del punto 3 (uno dei figli conviventi) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Anche in tale ipotesi, la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti). In merito poi a essere conviventi ( tranne i genitori) si precisa quanto segue. Questo requisito è provato mediante la concomitanza della residenza e/o della coabitazione ( art. 4 –DPR 223/1989) stesso numero civico anche se in interni diversi cioè “appartamenti distinti nello stesso numero civico” (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884)) oppure della dimora temporanea ( art. 32 del DPR 223/1989 che può essere certificata con dichiarazione sostituiva di certificazione DPR 445/2000). E’ possibile anche in attesa di convivenza (Corte Costituzionale sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, nuovo co. 5 del DLGS 151/2001) ma, con l’obbligo di instaurarla successivamente. Il novellato comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che il diritto al congedo  spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Affidamento pluriennale dei servizi RSPP e DPO senza corretta delibera del C.d.I.: come procedere?
  • Le procedure di acquisto di beni e servizi, da parte delle amministrazioni pubbliche, sono regolate, nella fase di individuazione del fornitore, dal diritto amministrativo. Dopo tale individuazione, l'amministrazione procede alla stipula di un contratto col fornitore; una volta firmato il contratto, i rapporti fra amministrazione e fornitore non sono più regolati dal diritto amministrativo, ma dal diritto privato. Di particolare interesse, in relazione al quesito proposto, è l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 38940 del 7 dicembre 2021. Il caso, infatti, era simile a quello descritto: una pubblica amministrazione aveva stipulato un contratto con un fornitore, rifiutandosi però di pagare il corrispettivo dovuto, sulla base della supposta illegittimità della procedura di scelta del contraente (l'affidamento, sosteneva l'amministrazione, era stato deliberato in maniera illegittima). La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso presentato dall'amministrazione dopo la condanna in primo grado e in appello, eccependo, in particolare, che "il vizio della delibera (per incompetenza dell’organo) non solo non ridonda in vizio del contratto (sotto forma di vizio della volontà), ma non incide sulla validità di questo se non è fatto valere impugnando la delibera, definitiva la quale, il contratto ha regime proprio ed è soggetto alle regole proprie del diritto civile". Alla luce di tale massima di diritto, l'eventuale vizio delle delibere del Consiglio di istituto di autorizzazione a stipulare contratti pluriennali non inficia la validità dei contratti successivamente stipulati. Si osserva, comunque, che la delibera adottata nell'ambito delle "Varie ed eventuali" avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente da eventuali interessati, ovvero consiglieri assenti alla seduta o presenti che, all'atto della deliberazione, abbiano sollevato obiezioni. Se questo non è avvenuto nei termini, ormai la delibera è consolidata. I contratti stipulati di cui al quesito, pertanto, non possono essere annullati per un presunto vizio della delibera del Consiglio di istituto. Se il servizio reso dai fornitori non è reputato soddisfacente, l'amministrazione può procedere a norma del codice civile alla risoluzione del contratto per inadempimento, adottando le procedure previste in questi casi, ovvero applicando le clausole di risoluzione o recesso eventualmente previste dagli stessi contratti stipulati.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Vediamo qual è la corretta procedura di conferimento incarico RSPP all’interno dell’Istituzione scolastica...
  • Il quesito verte sulla natura del rapporto da instaurare a seguito di collaborazione plurima, disciplinata, per il personale docente, dall'articolo 35 del CCNL del 29 novembre 2007, che prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. A nostro parere, nel caso della collaborazione plurima ciò che rileva è lo status di dipendente pubblico, non dissimilmente da quanto accade per il personale interno all'istituzione scolastica. Sarebbe infatti illogico prevedere un diverso regime per il personale interno e per quello in collaborazione plurima, trattandosi in entrambi i casi di pubblici dipendenti. Ne consegue che, per costituire il rapporto, sia sufficiente un incarico e non un contratto di prestazione d'opera, che si dovrebbe invece stipulare qualora l'istituzione scolastica debba avvalersi di un professionista esterno, in mancanza di professionalità interne all'amministrazione pubblica (in servizio nella stessa o in altra scuola). Il docente di altra scuola, ad ogni modo, potrebbe anche essere autorizzato dal proprio dirigente scolastico all'esercizio della libera professione, stante il regime derogatorio di cui all'articolo 508, comma 15 del d.lgs. n. 297/1994. Ciò consentirebbe, in astratto, la possibilità della stipula di un contratto di prestazione d'opera da parte del dipendente; tuttavia, ciò potrebbe realizzarsi solo se l'amministrazione procedesse a selezione pubblica per il reperimento di personale esterno all'amministrazione, alla quale il docente intendesse partecipare rinunciando così, in tal modo, alla precedenza prevista per i dipendenti pubblici. In questo caso, inoltre, l'amministrazione può valutare di non procedere - in assenza di personale interno o di altre scuole - a selezionare un professionista esterno, ma di affidare il servizio a una società. L'articolo 32, comma 9 del d.lgs. 81/2008, infatti, prevede espressamente che, In assenza di personale dell'amministrazione, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. In conclusione, l'istituto può limitarsi a conferire un incarico al docente, risultato idoneo al termine della procedura riservata a personale interno alla scuola o ad altre scuole. Ove il docente rifiuti l'incarico, l'istituto potrà, dopo aver verificato l'assenza sul territorio di convenzioni con gli enti locali, procedere, a propria scelta, ad affidamento diretto a un ente o istituto specializzato, ovvero a selezione a evidenza pubblica di un esperto esterno libero professionista.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Istituzione di una borsa di studio in memoria di un’ex docente: legittimità, modalità di erogazione e criteri di selezione...
  • Sono a richiedere un chiarimento circa la possibilità di istituire una borsa di studio a nome di una ex docente xxxx della scuola in favore di uno...

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Delibera sulla riduzione oraria a 55 minuti: come procedere al recupero delle ore in caso di assenza prolungata del docente per malattia...
  • Nel periodo di malattia (e quindi di assenza per giustificati motivi), il dipendente è naturalmente esonerato dalle prestazioni lavorative. Non si ritiene, quindi, che tale periodo possa essere preso in considerazione per un eventuale "ricalcolo".

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Supplenza su posto ATA lasciato libero per aspettativa ex art. 70: il contratto va stipulato fino al 30 giugno o fino al termine delle lezioni?
  • Gentile utente, nel caso sottoposto non è possibile attribuire una supplenza fino al 30/06 per sostituzione dell'assistente ammnistrativa che ha accettato un incarico anch'esso fino al 30/06 e non fino alla fine dell'anno scolastico. Infatti, a prescindere dal profilo che l'assistente ha accettato ai sensi dell'art. 70 CCNNL, la sostituzione rientra tra le supplenze temporanee assegnate dai dirigenti scolastici attraverso le graduatorie d istituto, a norma dell'art. 1 comma 1 del D.M. 430\2000 che prevede: "Ai sensi dell’ articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 6."

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Richiesta di ferie in periodo di lezione: limiti, sostituzioni e potere di diniego del dirigente scolastico...
  • Per quanto concerne i tre giorni di permesso per motivi personali (art. 15 co. 2 CCNL 2007) si ricorda che la Cassazione, con l'Ordinanza 13 maggio 2024, n.12991, nel confermare la sentenza della Corte di Appello, ha affermato che la disciplina prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, riflette l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione. Ciò comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nel caso di specie oggetto dell'intervento della Cassazione, non è stata ritenuta riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori città) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro. Pertanto, come si può osservare, i principi affermati ora dalla Suprema Corte sono totalmente diversi da quelli alla base delle precedenti Sentenze di merito che abbiamo citato nelle nostre precedenti risposte. In definitiva, nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza della Corte di Appello - a sua volta confermativa della decisione di primo grado - che ha ritenuto legittimo il provvedimento del dirigente scolastico di diniego di un permesso per motivi personali o familiari, rientrando nella discrezionalità dirigenziale l’apprezzamento delle ragioni di opportunità in ordine alla concessione della giornata di astensione dal lavoro. In sostanza, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale, vi è la necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l’indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso può essere negato. Il c. 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che il personale docente (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie per i docenti è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede che "Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012". Alla luce di questo disposto, a nostro avviso, quando un docente chiede di poter fruire di giorni di ferie durante il periodo delle lezioni, deve presentare il piano delle sostituzioni. Secondo l’interpretazione sostenuta costantemente nei pareri presenti in banca dati, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL “comparto scuola” 2007 è esclusa dalla previsione introdotta dalla Legge di Stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola. Infatti, ai sensi dell'art. 13, c. 9, dello stesso CCNL del 2007 per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni era subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvaleva senza oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 2. Quest’ultimo tuttora prevede che per motivi personali e familiari sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Quindi, prima della legge di stabilità del 2013 il ricorso ai motivi personali serviva per richiedere le ferie indipendentemente dal fatto che vi fosse la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi. Tuttavia, stante il tenore letterale della stessa e la disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti, si ritiene che per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15, c. 2, CCNL del 2007, con oneri a carico dello Stato, sia adesso esclusa. In altri termini, si ritiene che i docenti possano fruire dei sei giorni di ferie durante il periodo delle lezioni (o nei periodi in cui è impegnato in scrutini, esami, o attività collegiali) solo se la scuola è in grado di sostituire senza oneri. Trattasi di nostra interpretazione, per noi ampiamente motivata, che non esclude, stante la mancanza di indicazioni ufficiali, che sullo stesso argomento vi possano essere anche interpretazioni differenti a livello sindacale e a livello anche di Uffici Regionali. Ad esempio l’USR Calabria si è espresso in senso contrario mentre in senso conforme alla nostra interpretazione si è espresso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria con Parere del 20 gennaio 2015, con il quale è stato precisato che a decorrere dal 1° settembre 2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario. Con Avviso del giugno 2018, il MIUR ha adeguato il SIDI alla possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie. Più specificamente nell'Avviso si legge che per il codice PE03 (PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI) è stata recepita la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali. Si precisa che il sistema non effettuerà nessun tipo di controllo in relazione al numero di giorni di ferie. Inoltre sarà a cura dell’utente valorizzare il sub-codice corretto nel caso si tratti dei giorni di ferie utilizzati come permesso personale. Ad ogni modo la nostra interpretazione ha trovato conferma anche in parte della giurisprudenza di merito ( che comunque, in attesa di un pronunciamento della Cassazione, è divisa). Infatti, il Tribunale di Terni (Sentenza 26/06/2017, n. 232) ha affermato la correttezza del provvedimento del DS di rigetto della richiesta di un giorno di ferie da usufruire al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico sul presupposto che ciò avrebbe comportato un maggior onere economico per la scuola, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che aveva subordinato la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalesse senza che venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (La sentenza è stata confermata dalla decisione della Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro n. 106/19). La Corte Appello di Bari , con la sentenza 23 gennaio 2023, ha ribadito che i docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle attività didattiche solo se vi è sostituzione senza oneri Questi i passaggi della Sentenza. La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta. A questo punto, se si aderisce alla nostra interpretazione sopra esposta e richiamata in tutte le nostre precedenti risposte, il docente se chiede ferie durante il periodo delle lezioni queste devono essere senza oneri (e quindi senza possibilità di nomina del supplente) e deve essere il docente in autonomia ad individuare il sostituto senza oneri e detto compito non può essere delegato al referente di plesso. In mancanza di una sostituzione senza oneri non potranno essere autorizzati i giorni di ferie richiesti durante il periodo delle lezioni.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Alcuni chiarimenti sulla presentazione della L. 104/92 e sulle eventuali modalità di rinnovo anno per anno...
  • Si ritiene che, all’inizio di ogni anno scolastico, per tutto il personale in servizio, sia esso docente o ATA, che usufruisce dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal DPR 445/2000, deve essere ripresentata, di seguito i vari motivi. a) La dichiarazione sostitutiva di certificazione per la Legge 104 è un documento in cui il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere nelle condizioni previste dalla normativa per usufruire, nel caso specifico dei relativi permessi mensili previsti dalla Legge 104/92, in particolare per quello che concerne il comma 3 per assistenza a un familiare disabile grave, specificando la relazione di parentela, l'assenza di ricovero a tempo pieno, la distanza, etcc., assumendosi la responsabilità di comunicare eventuali variazioni al riguardo. b) Come noto nella scuola di ogni odine e grado in generale, l’inizio dell’anno scolastico può portare un avvicendamento del personale compreso il Dirigente scolastico. Il Dirigente, per quanto stabilito dalle vigenti disposizioni: sia per legge DLGS 165/2001 (in particolare) e per contratto di lavoro è il responsabile della gestione complessiva di un istituto scolastico, occupandosi degli aspetti didattici, amministrativi, finanziari e delle risorse umane ed è il rappresentante legale della scuola. c) La Funzione Pubblica già nella circolare 13 del 2010 al punto 8, relativa alle univoche indicazioni per una corretta gestione di permessi, precisa” I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza”. d) La stessa INPS che gestisce i permessi per il settore privato nella domanda per la programmazione mensile dei permessi, contestualmente, nel relativo modello ha previsto per ogni mese il rinnovo della dichiarazione sostitutiva di certificazione con le relative condizioni oggettive e soggettive. e) Nei nostri corsi di formazione sulla materia, nel rammentare i sopra evidenziati presupposti, invitiamo il personale ad adottare questa buona prassi e regola, f) Quindi, conclusivamente, si ritiene che la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione oltre ad essere allegata alla prima domanda, a nostro avviso, deve essere richiesta a tutto il personale in servizio almeno all’inizio di ogni anno scolastico. Si suggerisce, di mettere a disposizione di tutti, una modello completo che può essere utilizzato dal singolo interessato da presentare in segretaria entro il termine xxx .

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Richiesta di lavoro agile da parte di Assistente Tecnico in condizione di fragilità: è possibile rifiutare la richiesta per mansioni non remotizzabili?
  • Gentile utente, si premette che la proroga concernente il regime di lavoro agile per i lavoratori fragili, introdotta dall'articolo 8 del D.L. n. 132/2023, è cessata il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il diritto di tali lavoratori di usufruire di tale modalità di prestazione lavorativa è venuto meno. Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Direttiva del 29 dicembre 2023, ha chiarito che, ai sensi della Legge n. 81/2017, le amministrazioni possono comunque attivare accordi individuali per concedere il lavoro agile ai dipendenti che documentino gravi e urgenti condizioni di salute non altrimenti gestibili. Tale facoltà, nel contesto scolastico, è applicabile esclusivamente al personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi e, ove possibile, assistenti tecnici), mentre rimane esclusa per il personale docente e per i collaboratori scolastici. La disciplina del lavoro agile per il personale dipendente delle istituzioni scolastiche è regolata dagli articoli 10-15 del CCNL 2019/2021, a cui si rinvia per un'esaustiva consultazione. Ai fini del presente parere, si ritengono rilevanti le seguenti disposizioni. 1. “Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative” (art. 10, comma 1 CCNL 19/21). Dal tenore della norma si desume l'esclusione del personale docente e dei collaboratori scolastici dall'ambito di applicazione. Si evince, inoltre, che la modalità di lavoro a distanza non rappresenta un diritto potestativo del dipendente, ma è subordinata alla compatibilità con le mansioni assegnate e con le esigenze organizzative del datore di lavoro. 2. “Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità” (art. 11, comma 1 CCNL 19/21). L'amministrazione, in conformità con il proprio assetto organizzativo, ha, dunque, la facoltà di individuare i processi e le attività lavorative che possono essere svolti in modalità remota, valutandone la conciliabilità con le necessità di servizio. Inoltre, “il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” (art. 11, comma 2 CCNL 19/21). La previsione normativa esclude chiaramente qualsiasi forma di automatismo sia in merito all’accesso al lavoro agile che alle modalità di attuazione. 3. “L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori indicati al comma 1 dell’art. 10 (Destinatari disciplina del Titolo III) – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo” (art. 12, comma 1 CCNL 19/21). Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 9, lett. b5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) […] l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili”. L'art. 30, comma 9, lett. b5) del CCNL prevede che, tra le materia di confronto (non di contrattazione) a livello di istituzione scolastica, rientrano “i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi”. Ne consegue che è onere esclusivo dell'amministrazione individuare le attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile e di stabilire le relative modalità di attuazione e accesso, fornendo la dovuta informativa alla parte sindacale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, c. 9, lettere b4) e b5) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. 4. “L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l’obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 30, […] avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure”. Con riferimento ai criteri per l’accesso al lavoro agile (e al lavoro da remoto), il personale potrà accedere al lavoro a distanza secondo le seguenti precedenze: • ai sensi del comma 6bis dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, introdotto dal D.Lgs.n. 105 del 2022, lavoratori disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992; • lavoratori fragili individuati ai sensi del D.M. n. 4/2022; • lavoratori con figli disabili; • lavoratori con figli fino a 12 anni di età; • caregiver di cui all’art. 1, comma 255, Legge n. 205/2017; • situazioni particolari debitamente documentate sottoposte alla valutazione del datore di lavoro. Tutto ciò premesso e chiarito che spetta all'amministrazione individuare le attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile, nel caso di specie si consiglia di valutare i seguenti elementi: 1. Caratteristiche specifiche del laboratorio a cui è assegnato l’assistente tecnico. 2. Attività didattiche laboratoriali e orario settimanale delle lezioni (si evidenzia che le attività laboratoriali non possono essere svolte in assenza dell’assistente tecnico). 3. Analisi del profilo e delle mansioni dell’assistente tecnico al fine di determinare se e quali attività possono essere svolte a distanza. 4. Valutare le condizioni di fragilità del lavoratore (non desumibili dal quesito). Sul punto si consiglia di tenere conto dell’eventuale giudizio del medico competente, espresso nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008, o del giudizio di inidoneità della CMV dell'INPS. Per quest'ultima ipotesi, si rinvia alla normativa specifica (D.P.R. 171/2011, CCNI Utilizzazioni 2008 e Nota ministeriale 1585/2020, per la parti ancora applicabili). Per completezza di trattazione, si segnala che l'articolo 16 del CCNL 2019-2021 disciplina un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza ovvero il lavoro da remoto. Si precisa che il presente parere è stato formulato basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite nel quesito. Per quanto non specificato, si rimanda alla normativa vigente e alla nostra banca dati.

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Distribuzione delle cattedre tra docenti di matematica e fisica: vincoli normativi e margini di autonomia per il dirigente scolastico...
  • L’assegnazione degli insegnamenti di matematica e fisica nei Licei, ed in modo particolare nei Licei scientifici, costituisce una delle tematiche più dibattute nell’applicazione del riordino dei cicli liceali, tenuto conto che il più recente provvedimento in merito (DM 259/2017, allegato E) attribuisce alla classe di concorso A027 entrambi tali insegnamenti (tranne poche eccezioni per la A026) e considerato che l’accesso alla A027 è consentito con diversi titoli di accesso. Come noto, l’assegnazione dei docenti alle classi, di competenza del dirigente scolastico, deve tener conto delle ancora vigenti norme sugli organi collegiali, in particolare dell’articolo 10 del Testo Unico (il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali) e dell’articolo 7 del Testo Unico (il Collegio dei Docenti elabora proposte in merito a tale tematica). Naturalmente, come tutte le attività di “gestione” dell’autonomia scolastica, la distribuzione e la valorizzazione delle risorse professionali si colloca nel quadro più generale del perseguimento degli obiettivi strategici di cui alla Legge 107/2015, rispetto ai quali l’elaborazione del PTOF stabilisce priorità, traguardi e obiettivi di processo. Ciò premesso, non si ritiene che vi siano vincoli o pronunce giurisprudenziali che impediscono di attuare le modalità organizzative illustrate nel quesito, fermo restando che non si tratta di “scomporre” i due insegnamenti, ma di assegnare a docenti diversi insegnamenti diversi. L’esperienza di questi anni di applicazione del riordino del 2010 ha però fatte emergere alcune problematicità di cui comunque tener conto, non ultima la difficoltà di individuazione del o dei commissari interni nelle commissioni degli esami di Stato. In sostanza, se nella classe quinta vi sono due insegnanti diversi per matematica e per fisica, il consiglio di classe si troverà a dover scegliere se nominarli entrambi, escludendo di fatto un’altra disciplina curriculare dalla commissione; e ciò potrebbe rivelarsi problema ancora più rilevante con l’applicazione delle norme sul “nuovo” esame di maturità. Vi sarebbero poi altre considerazioni, non meno importanti, sulla necessità di una progettazione condivisa delle materie STEM; l’impostazione metodologica dell’insegnamento della matematica e della fisica dovrebbe avere il massimo grado di collegialità, sia in ambito dipartimentale, sia nell’ambito di ciascun consiglio di classe; e la frammentazione dell’attribuzione con la presenza di più docenti non sempre aiuta; senza dimenticare che l’assegnazione delle 3 ore di fisica settimanali ad un solo docente costringerebbe i docenti cui è affidato tale insegnamento ad avere cattedre con molte più classi rispetto agli insegnanti della sola matematica. In sintesi, si ritiene che, pur in un quadro che consente al dirigente scolastico di gestire con flessibilità la questione (in questo caso non c’entra la contrattazione di istituto, perché la materia è oggetto di sola informativa), sono da valutare con la massima attenzione una serie di elementi (delibere degli OO.CC., priorità del RAV, Piano di miglioramento, risorse professionali disponibili, aspetti organizzativi nell’orario delle lezioni) di cui il dirigente deve tener conto per assumere decisioni con approfondite motivazioni,

    Data di pubblicazione: 15/09/2025

  • Un parere sulla gestione del Collegio dei docenti nel caso in cui la scuola non abbia locali sufficientemente grandi...
  • La disposizione dell’art. 44, comma 6 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 consente l’attivazione della modalità online solo se, nelle sedute degli organi collegiali indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dello stesso art. 44 – alle quali i docenti partecipano per attività di servizio –, non si assumono deliberazioni. Il medesimo comma 6 stabilisce che tale modalità possa essere estesa anche a riunioni che implicano deliberazioni se conformi ai “criteri” che saranno adottati dal MIM a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali. Ciò significa che le sedute del collegio docenti – essendo ordinariamente intese all’adozione di delibere – non possono attualmente svolgersi a distanza, data l’assenza dei suddetti criteri. Alla luce di un simile quadro normativo., le riunioni del collegio dei docenti non possono svolgersi a distanza neppure sulla base di motivazioni legate alla sicurezza dei lavoratori o alla indisponibilità, all’interno della istituzione scolastica, di un idoneo locale. . Il CCNL, infatti, non prevede eccezione alcuna alla regola stabilita dal comma 6 dell’art. 44 e ciò significa che, in assenza dei criteri, nessuna seduta di un organo collegiale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può svolgersi a distanza se intesa all’assunzione di delibere. Nelle more dell’adozione dei criteri da parte del MIM, nella situazione di cui al quesito, come segnalato in precedente risposta a problemi analoghi, tralasciata l’ipotesi dello svolgimento in comune diverso, si suggerisce di adottare una delle seguenti soluzioni riportate con criterio prioritario. 1. Sottoscrizione di una convenzione con l’Ente locale (Comune o Provincia ,, a seconda della tipologia di scuola, se appartenente al primo o al secondo ciclo) con cui lo stesso concede alla istituzione scolastica l’utilizzo di spazi a ciò destinati. Del resto, alla luce della legge n. 23/1996 spetta al suddetto Ente mettere a disposizione della scuola i locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali. 2. Locazione di un locale volto a ospitare le riunioni del collegio (ad esempio, cinema, teatro ecc.); e ricerca di una intesa col Comune o la Provincia per la copertura finanziaria in quanto – come detto sopra, - tali enti sono tenuti a fornire alla scuola i locali necessari per lo svolgimento della sua attività istituzionale. 3. In subordine, soluzione al limite, qualora non sia percorribile nessuna delle precedenti strade, convocare le riunioni nei locali della scuola, distribuendo i docenti nelle diverse aule e consentendo loro il collegamento dall’interno della scuola stessa. Esse, infatti, risultano ormai dotate, nella pressoché totalità di casi, di dispositivi che consentono di collegarsi a piattaforme per le riunioni a distanza. Sarà necessario in tal caso aggiornare il regolamento di funzionamento del collegio ponendo particolare attenzione al sicuro computo dei voti espressi nei diversi locali in cui sono posizionati i docenti.

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