Alcune questioni legate alla gestione di un docente con inidoneità permanente relativa...
Il verbale della CMV è di inidoneità permanente ma relativa; seppur il dispositivo non brilli per chiarezza si evince che la docente può essere collocato in compiti che non prevedano rapporto con il pubblico e docenza frontale (quindi contatti con alunni).
Nel caso di docenti dichiarati inidonei in modo permanente ma relativo ( come per l'appunto nel caso di specie), per quanto concerne l'utilizzazione si osserva che l'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
Il MIUR ( ora MIM), con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha precisato che in assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 (ma sul punto non sono pervenute successive indicazioni), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008, anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
Nella Nota MIUR n. 7749 del 1 agosto 2014 è stato precisato che anche il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.
In caso di domanda di utilizzazione (l'utilizzazione è sempre su istanza di parte e mai d'ufficio), si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.
Ciò si desume dall'art. 2, comma 6, del CCNI 25 giugno 2008 (richiamato anche nella Nota 1585/2020 sulla gestione del personale inidoneo a seguito di giudizio del medico competente) il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente.
L'art. 6 del CCNI prevede che il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 17.
L'art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che " L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto"
Nella citata Nota 1585/2020 si legge quanto segue: "L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza dell'inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.
Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto".
In mancanza di richiesta di utilizzazione la docente sarà assente per malattia d'ufficio con conseguente applicazione delle decurtazioni economiche e cumulo ai fini del comporto e con il rischio quindi di licenziamento allorchè venisse superato detto periodo ( cfr. art. 17 commi 1-3 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024).
Allorchè invece venisse presentata richiesta di utilizzazione in altri compiti presso la scuola di servizio, e le condizioni fisiche della docente fossero incompatibili anche con dette nuove mansioni, il DS dovrà richiedere nuova visita collegiale rappresentando la relativa situazione al fine di verificare se trattasi in effetti di incompatibilità permanente e assoluta.