Data di pubblicazione: 20/03/2026
In merito al quesito posto, va innanzitutto evidenziato che, trattandosi in tutti i casi riportati di assenze di personale in servizio e, dunque, di supplenze brevi e saltuarie, la procedura di reclutamento utilizzabile è costituita esclusivamente dalle graduatorie di istituto, con esclusione delle GPS. Si rammenta inoltre che l’articolo 11, comma 4, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 - che disciplina il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso - prevede che per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia gli aspiranti a supplenze possono indicare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. Di fatto, questa previsione determina la formazione di un apposito elenco, tratto dalla graduatoria generale, finalizzato alla copertura delle supplenze fino a 10 giorni. In merito al medesimo argomento, la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. 157048 del 9 luglio 2025 – recante istruzioni in materia di conferimento delle supplenze per l’a.s. 25/26 – prevede che “nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12”. Va infine ricordato che la legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), all’articolo 1, comma 515, ha introdotto significative modifiche all’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che “il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Tutto ciò premesso, se ne possono trarre le seguenti casistiche: 1) Supplenze fino a 10 giorni nella scuola secondaria di I e II grado su posto comune: obbligo di effettuazione utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica; 2) Supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell’infanzia, su posto comune e di sostegno: possibilità di effettuazione utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia; in caso contrario, individuazione del supplente utilizzando gli appositi elenchi di cui all’articolo 11, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88; 3) Supplenze fino a 10 giorni nella scuola secondaria di I e di II grado su posto di sostegno: possibilità di effettuazione utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia; in caso contrario, individuazione del supplente utilizzando le graduatorie di istituto. In tutti i casi: a) le assenze superiori a 10 giorni vengono coperte tramite scorrimento delle graduatorie di istituto in tutti gli ordini e gradi di scuola, per la loro intera durata, senza far rientrare i primi 10 giorni nelle procedure di cui ai punti 1), 2) e 3) riportati sopra; b) ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fatto divieto di sostituzione con personale supplente per il primo giorni di assenza del titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. c) Nel caso di utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia, spetta al dirigente scolastico l’individuazione dei criteri per le sostituzioni, che dovranno comunque avvenire senza utilizzare docenti impegnati nelle attività curricolari.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
La nostra risposta è negativa. I permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge 104/1992) sono finalizzati a consentire l’assenza dal servizio in giornate in cui il dipendente è tenuto a prestare attività lavorativa: pertanto non possono essere fruiti in giorni in cui la scuola è formalmente chiusa e il personale non è tenuto a prestare servizio (ad esempio chiusure prefestive deliberate dall’Istituzione scolastica o festività nazionali.) La funzione di questi permessi è quella di consentire l’assenza dal servizio per assistere il familiare in situazione di handicap grave , quindi, non è coerente fruire del permesso in un giorno in cui non è prevista nessuna prestazione lavorativa. - Nell’ambito scolastico, le modalità di gestione delle chiusure e degli eventuali recuperi dell’orario del personale ATA sono disciplinate nella pianificazione dell’orario e nel Piano delle attività predisposti dal DSGA e dal Dirigente Scolastico: quando la chiusura comporta ore da recuperare, il personale è tenuto al recupero secondo quanto previsto dal Piano delle attività e dalle determinazioni del Dirigente Scolastico/DSGA, in conformità alla disciplina contrattuale e alle prassi amministrative. E' prevista la programmabilità mensile dei permessi e la comunicazione con congruo anticipo, come indicato da circolari e prassi amministrative (Funzione Pubblica per tutto il pubblico impiego, scuola compresa, e la stessa INPS per il settore privato), in modo da consentire l’organizzazione del servizio.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
L’art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dispone che: Comma 5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto. Comma 6. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. I casi eccezionali per eccellenza, nella scuola, afferiscono a risorse assegnate o pervenute alla scuola durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario. La motivazione è evitare squadrature di cassa, ovvero differenze tra quanto riporta la cassa banca tesoriere, il saldo Banca d’Italia e il giornale di cassa della scuola. In tali casi occorre provvedere all’incasso di tale somme. Se tali somme non erano state programmate nel bilancio 2025, occorre provvedere alla variazione di bilancio, datata 2025, al fine di acquisire in conto competenza tali risorse. Tali somme, pervenute dopo il 30 novembre ma riferibili all'esercizio finanziario 2025, se non è possibile destinarle, confluiscono nelle disponibilità da programmare. L’avanzo definitivo di amministrazione risulterà aumentato della risorsa incassata. La loro destinazione operativa avverrà nel successivo Programma Annuale. Anche se il Programma Annuale 2026 è stato prorogato al 15 gennaio 2026, la variazione che consente l’acquisizione delle citate risorse potrà essere formalizzata ed inserita nel Programma Annuale 2025. Tale variazione potrà essere acquisita nel Programma Annuale 2026 se ancora non predisposto/approvato. In pratica, per consentire la quadratura tra il saldo banca e il saldo della scuola (giornale di cassa), occorre apportare variazione con data 2025, incassare la somma e decidere se destinarla oppure no. Poiché l’avanzo definitivo di amministrazione risulterà aumentato occorrerà poi adeguare l’avanzo presunto a quello definitivo a mezzo della relativa variazione di adeguamento (variazione che verrà effettuata materialmente nel 2026 dopo l’approvazione del P.A., se questo è già stato approvato). Nel caso in cui, però, avete dimenticato di effettuare tale incasso e la banca non consente più di accettare distinte OIL datate 2025, per sistemare contabilmente la situazione occorre accendere un residuo attivo, poi farete variazione di bilancio a valere sul programma annuale 2026: attenzione in tali casi vi sarà una squadratura di cassa motivata dall’aver dimenticato di incassare il sospeso in entrata. Le somme pervenute dopo il 30/11/2025 e imputabili all'esercizio 2025 non vanno ‘‘persi’’: si registrano come maggiori accertamenti e, se non spese, confluiscono in avanzo di amministrazione. La destinazione definitiva (in caso di non destinazione nel 2025) avverrà nel programma annuale del 2026; grazie alla proroga al 15 gennaio 2026 tale risorsa può essere formalmente inserita nel programma annuale entro la nuova scadenza, nel rispetto dei vincoli di destinazione e con la necessaria documentazione amministrativa e contabile.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Desidero sottoporvi un quesito riguardante la possibilità di svolgere in modalità telematica alcune riunioni collegiali della scuola. Nel mio istituto è...
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Questa Istituzione Scolastica ha indetto una procedura di reclutamento per il conferimento di un incarico di psicologo (Sportello d'Ascolto). Tra i criteri di valutazione...
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Per quanto concerne il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, e del precedente accordo economico del 6 dicembre 2022, le attività di riallineamento degli inquadramenti giuridico-economici del personale cessato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché le conseguenti operazioni di riliquidazione del TFR, rientrano tra gli adempimenti che l’Amministrazione scolastica è tenuta a svolgere d’ufficio in attuazione di disposizioni contrattuali sopravvenute. In assenza di un termine specifico fissato dal CCNL per l’esecuzione di tali attività, deve ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c., trattandosi di crediti di natura retributiva e previdenziale derivanti da rapporti di lavoro subordinato. Tale termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che, nel caso di specie, può individuarsi nella data di sottoscrizione del CCNL (6 dicembre 2022). Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta a completare le operazioni di aggiornamento degli inquadramenti su SIDI e le correlate riliquidazioni del TFR entro il termine massimo di cinque anni, ferma restando l’opportunità, sotto il profilo del buon andamento e dell’efficienza amministrativa ex art. 97 Cost., di procedere con la massima tempestività possibile. In conclusione, le istituzioni scolastiche devono procedere d’ufficio agli adempimenti descritti senza un termine perentorio predeterminato, ma comunque entro il limite prescrizionale di cinque anni, con decorrenza dalla data di esigibilità del diritto, da individuarsi preferibilmente nella sottoscrizione del CCNL. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
In riferimento al quesito formulato, si rappresenta che, con specifico riguardo al personale supplente, la sistemazione della posizione assicurativa non può essere ricondotta automaticamente in via esclusiva all’ultima istituzione scolastica di servizio. Ciò in quanto, per tale tipologia di personale, il fascicolo personale non risulta ancora riunificato, operazione che avviene ordinariamente solo al momento dell’immissione in ruolo. Ne consegue che ciascuna istituzione scolastica presso la quale il dipendente ha prestato servizio è titolare delle informazioni relative ai periodi di propria competenza e, pertanto, deve essere posta nelle condizioni di operare sulla posizione assicurativa limitatamente ai dati di pertinenza. In tale contesto, risulta necessario che sia l’INPS ad assegnare la posizione assicurativa alle singole istituzioni scolastiche coinvolte, così da consentire a ciascuna di intervenire per la parte di propria competenza.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Le assenze del personale ATA per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sono disciplinate dall'articolo 69 del CCNL per il comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024. In tali casi, sono disponibili, per i lavoratori, n. 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Per l'effettuazione di tali visite e terapie, non è possibile fruire di un intero giorno di malattia, a meno che le caratteristiche particolari di svolgimento dell'esame o della terapia non determinino incapacità lavorativa per l'intera giornata, debitamente certificata dalla struttura che eroga la prestazione sanitaria o dal medico curante. In tal caso, si può fruire di una giornata intera di assenza per malattia. Fuori da questo caso particolare, esaurite le 18 ore di cui all'articolo 69 CCNL occorre fruire di altre tipologie di permesso (articolo 69, comma 15 CCNL e orientamento interpretativo ARAN n. 28437 del 24 febbraio 2021). La circostanza che tali permessi orari siano fruiti per le terapie dipendenti da grave patologia non è però contemplata dal CCNL. Pertanto, i permessi orari fruiti in tali circostanze vanno trattati normalmente e la particolare disciplina che esclude dal comporto le assenze dovute a grave patologia è applicabile solamente nel caso sia necessario fruire di un giorno intero di malattia. Tale conclusione appare coerente con la previsione di cui all'articolo 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007, che prevede l'esclusione dal periodo di comporto delle assenze per malattia "in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti". La disciplina risultante dalle norme del CCNL esaminate risulta, pertanto, essere la seguente: - se la terapia connessa a grave patologia determina incapacità lavorativa, attestata dalla struttura sanitaria o dal medico curante, il dipendente fruisce di una giornata intera di malattia senza l'applicazione di ritenute e senza che la stessa assenza sia conteggiata nel periodo di comporto; - se la terapia, anche dipendente da grave patologia, non determina incapacità lavorativa, il dipendente non può fruire del giorno di assenza per malattia ma solo delle 18 ore annue di cui all'articolo 69 CCNL 18/01/2024. Esaurito tale monte-ore, il dipendente può fruire delle altre tipologie di permesso indicate dall'articolo 69, comma 15 CCNL (permessi brevi a recupero, permessi - anche orari - per motivi familiari e personali, riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario). Coerentemente con le considerazione di cui sopra, il SIDI non distingue i permessi orari per visite, esami e terapie in base alla sussistenza o meno di una grave patologia, a differenza delle assenze giornaliere per le quali tale distinzione è invece contemplata. Pertanto, i permessi orari per l'effettuazione di terapie salvavita sono da considerarsi, a ogni effetto, normali permessi per l'espletamento di visite, esami, terapie o prestazioni specialistiche.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Il trattamento economico dei dirigenti pubblici è tradizionalmente improntato al principio di onnicomprensività, sancito dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali remunera interamente il lavoro ordinario, il lavoro straordinario e ogni altra responsabilità ed impegno connessi alla funzione dirigenziale. Tale principio conosce tuttavia talune deroghe di fonte contrattuale, tra le quali riveste particolare rilievo l'articolo 19 del CCNL Area V della Dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006, modificato dal successivo CCNL del 15 luglio 2010, che disciplina organicamente gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici, articolandoli in quattro distinte categorie a seconda della loro natura obbligatoria o facoltativa, del soggetto conferente e del regime di percezione del compenso. Tra tali categorie, il comma 3 del citato articolo contempla gli incarichi assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni. Per questa tipologia di incarichi, il legislatore contrattuale ha previsto un meccanismo di parziale trattenuta del compenso: l'80% è corrisposto direttamente al dirigente, mentre il residuo 20% confluisce – originariamente – nei fondi regionali per la dirigenza scolastica, poi, a decorrere dal 1° settembre 2023, nel Fondo Nazionale, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del CCNI sottoscritto il 1° agosto 2023, che ha disposto la soppressione dei fondi regionali e la loro sostituzione con un unico fondo a livello centrale. La corretta qualificazione degli incarichi assunti dai dirigenti scolastici nell'ambito delle progettualità PNRR – e segnatamente di quelli relativi ai decreti ministeriali n. 65/2023, 66/2023 e 19/2024 – ha costituito oggetto di un prolungato e non lineare confronto interpretativo a livello ministeriale, rimasto a lungo privo di una risposta univoca e definitiva. Un primo orientamento esplicito era emerso con la comunicazione prot. n. 46871 dell'11 dicembre 2024 della Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche - Ufficio VII, indirizzata all'USR Lombardia in risposta a uno specifico quesito, nella quale si affermava la riconducibilità degli incarichi PNRR al perimetro applicativo del comma 3 dell'articolo 19, con conseguente obbligo di versamento del 20%. Tale posizione era coerente con quanto riportato nella versione di dicembre 2024 del Quaderno n. 3 MIM, che annoverava espressamente gli incarichi PNRR tra quelli disciplinati dal predetto comma 3. Tuttavia, con nota prot. n. 8810 del 18 dicembre 2024 a firma del Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, il Ministero revocava l'orientamento appena espresso, invitando a non tenere conto della comunicazione dell'11 dicembre e comunicando che erano in corso ulteriori valutazioni e interlocuzioni con gli uffici competenti in ordine al corretto inquadramento degli incarichi in questione. La versione aggiornata del Quaderno n. 3 MIM, pubblicata il 5 giugno 2025, prendeva atto di questa situazione di stallo, limitandosi a rinviare ad apposite comunicazioni future la definizione della questione, senza fornire alcuna indicazione sostanziale. Questo scenario di incertezza a livello centrale ha determinato, nella prassi, un'inevitabile disomogeneità di approcci tra i diversi Uffici scolastici regionali, ciascuno dei quali si è trovato a dover gestire autonomamente le richieste di autorizzazione provenienti dai dirigenti scolastici del proprio territorio, in assenza di un indirizzo ministeriale comune. In tale contesto, l'USR Piemonte, con nota prot. n. 0020240 del 29 ottobre 2025, fornisce istruzioni operative organiche in materia di incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici. Da un lato, sul piano classificatorio, essa inquadrerebbe gli incarichi PNRR tra quelli assunti sulla base di deliberazioni degli organismi scolastici competenti per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, disegnando così i confini della fattispecie contrattuale applicabile. Un ulteriore elemento di rilievo emerge dalla medesima nota, laddove essa istituisce nell'ambito del portale dell'USR Piemonte una sezione dedicata specificamente alle istanze di autorizzazione per i "Progetti rientranti nelle Linee di Investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", separata da quella destinata ad altri incarichi aggiuntivi. Tale scelta sistematica conferma, sul piano logico-sistematico, l'intenzione dell'Ufficio di trattare gli incarichi PNRR come una categoria autonoma e distinta, soggetta a uno specifico regime autorizzatorio e retributivo che sembrerebbe riconducibile al comma 3 dell'articolo19. Con riferimento alla base di calcolo, il Quaderno n. 3 MIM fornisce un'indicazione chiara sul punto, affermando che il calcolo della quota percentuale percepita direttamente dal dirigente scolastico andrà effettuato sulla retribuzione lordo Stato. Tale indicazione è coerente con la struttura logica dell'istituto: il compenso lordo Stato rappresenta il valore economico complessivo dell'incarico e su di esso va applicata la percentuale di trattenuta. Quanto alla specifica questione posta dal quesito ovvero se il 20% debba essere calcolato sul lordo Stato al netto dell'IRAP, la risposta è negativa. L'IRAP non va sottratta a monte dalla base di calcolo del 20%, per una ragione sistematica di fondo: essa è un'imposta a carico dell'Ente erogante (l'istituzione scolastica) che si determina successivamente sull'80% residuo effettivamente percepito dal dirigente, non entrando nella definizione del compenso lordo Stato che costituisce la base di partenza per l'applicazione della percentuale. Sottrarre l'IRAP a monte significherebbe alterare la base imponibile contrattualmente prevista, riducendo artificiosamente sia la quota da versare al Fondo Nazionale sia quella percepita dal dirigente. La sequenza corretta è dunque la seguente: si determina il compenso lordo Stato complessivo; su di esso si calcola il 20% da versare al Fondo Nazionale; il residuo 80% costituisce il lordo Stato effettivamente attribuito al dirigente, sul quale si determinano – nella sequenza tecnica consueta – il lordo dipendente, l'IRAP a carico dell'Ente, i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e, infine, l'imponibile IRPEF con le relative ritenute.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
La norma primaria (art. 10 comma 5 del D.Lgs 62/2017) e il DM applicativo 741/2017 prevedono che, per accedere all'esame conclusivo del primo ciclo come candidato privatista, il richiedente deve aver conseguito l'ammissione alla classe prima di una scuola secondaria di primo grado. Si ritiene, pertanto, che il caso segnalato nel quesito debba essere affrontato orientando l'adulto verso un percorso di primo livello del sistema di istruzione degli adulti. Iscrivendosi ad un CPIA il soggetto interessato potrà perciò sostenere l'esame previa elaborazione di un apposito PFI e frequenza di apposito percorso personalizzato.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
L'articolo 35, comma 1 del CCNL del comparto "Istruzione e ricerca", stipulato il 18 gennaio 2024, prevede che al personale con contratto a tempo determinato si applichino le medesime disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite per il personale con contratto a tempo indeterminato, sia pure con le precisazioni contenute nei commi seguenti. Per quanto riguarda i sei giorni di ferie fruibili dal personale docente durante il periodo delle attività didattiche, nessuno dei commi dell'articolo 35 CCNL ne esclude l'applicabilità anche al personale a tempo determinato, né ne prevede diverse modalità di fruizione. Ne segue che la risposta al quesito è affermativa non solo nei confronti del personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, ma in generale nei confronti di tutto il personale con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro. Resta ferma, peraltro, la disposizione di cui all'articolo 35, comma 2 CCNL, che riconosce le ferie proporzionalmente al servizio prestato. Di conseguenza, al personale a tempo determinato è consentito fruire delle ferie - anche nel caso di cui all'articolo 13, comma 9 CCNL 29/11/2007 - solo se le stesse, in relazione alla durata del contratto, sono state maturate. Infine, appare opportuno ricordare che la fruizione dei 6 giorni durante il periodo delle attività didattiche è comunque subordinata alla condizione che la scuola possa provvedere alla sostituzione del personale richiedente senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 1, commi 54-55-56 della legge n. 228/2012, richiamata anche dalla Dichiarazione congiunta n. 2 all'articolo 38 del CCNL 18/01/2024.
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Data di pubblicazione: 20/03/2026
Gentile utente, la proroga della supplenza spetta sia alla supplente A che al supplente B. La norma di riferimento è la circolare annuale sulle supplenze del personale della scuola che nelle disposizioni comuni al personale docente ed ata prevede che: "Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto." Nel caso sottoposto il supplente B è in servizio al momento della nuova assenza e quindi ha diritto alla proroga sulla base delle norme citate. Il supplente A è in congedo parentale e tale periodo, come quello dell'astensione obbligatoria è considerato effettivo servizio. L'art. 34 del CCNL vigente al comma 2 infatti stabilisce: "2. Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza." Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato anche il periodo di astensione facoltativa, oggi congedo parentale è considerato effettivo servizio, come naturale prosecuzione dell'astensione obbligatoria per al cura della prole. Quindi anche il supplente A ha diritto alla proroga del contratto.
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Pur in attesa dell’emanazione dell’Ordinanza sugli esami integrativi, prevista dal DL 127/2025, si ritiene che, per gli studenti frequentati il primo e secondo anno di corso, il passaggio da un indirizzo all’altro sia possibile anche in corso d’anno, purché venga rispettata la data limite del 31 gennaio. Trascorsa tale data, per gli studenti di prima sarà possibile il riorientamento alla fine dell’anno scolastico nel passaggio prima/seconda classe, senza esami integrativi. Si ritiene, invece, che gli studenti delle classi seconde che non hanno presentato istanza e che vengono scrutinati con esito positivo ed ammessi alla classe terza, per passare ad un indirizzo all’altro debbano sostenere gli esami integrativi. In ogni caso, come già accennato, è di prossima emanazione l’Ordinanza Ministeriale prevista dalla norma; tale Ordinanza fornirà certamente interpretazioni e indicazioni in merito.
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Come riportato in risposte a quesiti analoghi, quando un plesso viene chiuso per lo svolgimento delle elezioni (ovvero per un motivo di pubblico interesse), il personale ad esso assegnato è esonerato dalla prestazione del servizio. Ciò discende, in relazione alla particolare natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, da quanto previsto dall’art.1256 del codice civile “ ( L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento”. Quindi, venendo alla specifica questione posta, sotto il profilo contrattuale i docenti non sono tenuti a recuperare le ore di “programmazione” perdute a causa di forza maggiore (provvedimento del sindaco); le specifiche questioni poste nella programmazione “saltata” potranno essere trattate nella settimana successiva
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Si osserva in via preliminare che l’iter procedurale relativo all’esame da parte del consiglio di istituto, ferme restando le prerogative e le attribuzioni della giunta esecutiva, dovrebbe essere disciplinato nel regolamento di istituto secondo la previsione dell’art. 40 del D.Lgs. 297/1994. E’ comunque evidente che il regolamento non può prevedere tutte le possibili evenienze procedurali del lavoro consiliare; queste allora vanno esaminate alla luce delle statuizioni regolamentari e, in loro assenza o insufficienza, dei principi e dei criteri deducibili dagli orientamenti giurisprudenziali e/o dalla prassi diffusa inerente la materia, Dal tenore del quesito posto si può dedurre che nel regolamento di istituto non sono riscontrabili disposizioni che orientino la soluzione della questione, Pertanto la risposta di cui appresso sarà informata, appunto, a principi e criteri di carattere generale, Il consiglio di istituto, riguardo alla adozione di un tempo scuola su cinque giorni (soluzione regolamentata dal DPR 275/1999, art. 5 ), ha nominato una commissione mista, ovvero composta da membri del consiglio e da membri, diciamo così, “laici”. Compito della commissione era quello, ovviamente, di elaborare una proposta da sottoporre all’esame e al voto del consiglio. Nell’impasse verificatosi a seguito di una nota divergenza di vedute, il presidente del consiglio “vorrebbe” chiamare in “audizione” sullo stato dei lavori un docente che non fa parte del consiglio. In merito si osserva che se il presidente intende aggiornare il consiglio sullo “stato dell’arte” dovrebbe, per correttezza procedurale, invitare in audizione il presidente della commissione; questi, in ragione del suo incarico e delle connesse responsabilità, dovrebbe dare conto al consiglio, con chiarezza, delle ipotesi emerse nei lavori della commissione e della possibilità/impossibilità a suo parere di addivenire a una proposta unitaria. La soluzione che il presidente vorrebbe perseguire è diversa, se il docente che vorrebbe invitare a relazionare non è il presidente della commissione. Ad ogni conto, se la prospettata iniziativa del presidente non è stata contestata dal consiglio, ad essa si può/si deve dare seguito. E poiché si tratta di una iniziativa del presidente sarà cura di questi procedere formalmente all’invito e alla convocazione; l’ufficio di segreteria trasmetterà al docente invitato la comunicazione firmata dal presidente. E’ bene, a nostro avviso, che di questa trasmissione sia riscontrata la ricezione.
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Si ritiene indispensabile sottolineare preliminarmente che gli studenti impegnati nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL/PCTO) sono equiparati ai lavoratori e, pertanto, soggetti agli stessi obblighi di “sorveglianza sanitaria” qualora la mansione lo richieda. Ne consegue che, agli effetti del D.Lgs 81/2008, il gestore dell’azienda ospitante, assumendo la funzione di “datore di lavoro” nei confronti degli studenti per la durata dello stage, è tenuto ad effettuare la valutazione dei “rischi specifici” e, qualora questa evidenzi rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria (es. per uso di coltelli, contatti con agenti chimici, biologici, movimentazione manuale di carichi, esposizione ad alte temperature), disporre la visita medica preventiva (Visita medica di idoneità alla mansione) tramite il proprio Medico Competente. Si osserva infatti che, anche se l’istituto scolastico è il “soggetto promotore”, la sorveglianza sanitaria riguarda i rischi presenti nella “struttura ospitante”. Sotto questo profilo appare fondamentale osservare che nella convenzione tra istituto scolastico e azienda ospitante deve essere definito che la “sorveglianza sanitaria”, ove necessaria, è a carico della “struttura ospitante”. In sintesi, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) l’obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria degli studenti impegnati nei percorsi di FSL/PCTO rientra tra gli obblighi della struttura ospitante. Essendo l’azienda ospitante a conoscere i “rischi specifici” del proprio ambiente lavorativo, il suo Medico Competente deve emettere il giudizio di idoneità. Per concludere, anche se la responsabilità finale della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria è dell'azienda ospitante, si ritiene fondamentale la compilazione di documentazione da parte dell'azienda che attesti alla scuola di essere in regola con le norme vigenti per la FSL.
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
L’art. 17 del CCNL 2007 prevede quanto segue: “1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso”. In giurisprudenza ( cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/03/2025, n.6874) è stata ribadita anche recentemente l’illegittimità del licenziamento per superamento del comporto in mancanza del requisito della tempestività. E’ stato affermato che il licenziamento per superamento del periodo comporto è nullo per contrasto con l'art. 2110, co. 2, c.c., ove sia posto in essere in una situazione fattuale in cui il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il periodo massimo del comporto ed il datore di lavoro abbia posto in essere atti o comportamento (nella specie, un trasferimento e l'assegnazione di nuove mansioni) idonei concretamente a ingenerare nel lavoratore un affidamento circa la rinuncia del datore a far valere il superamento del comporto; ove tale affidamento sia maturato, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, eventuali giornate di malattia ulteriori rimangono irrilevanti, salvo che un nuovo periodo di comporto decorra integralmente sin dall'origine. La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del periodo di comporto, il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva ( per il personale scolastico cfr art. 17 CCNL 2007) o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. (Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 13/06/2023 n° 16719). La disciplina specifica per il personale a t.d. è contenuta nell’art. 35 del CCNL 2024 che andiamo a riportare: “3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.” Pertanto, trattandosi di specifica disciplina, in caso di supplenza breve al superamento dei 30 giorni annuali di assenza per malattia si deve procedere necessariamente alla risoluzione del rapporto di lavoro in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 35 sopra citato.
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Al fine di razionalizzare le risorse e di provare a migliorare il servizio di assistenza educativa, il comune della scuola che dirigo sta provando a....
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
Desidero sottoporre alla Vs cortese attenzione il seguente quesito. Come da protocollo interno relativo alla gestione dei casi di presunto bullismo...
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Data di pubblicazione: 19/03/2026
In argomento è intervenuta in argomento la Corte giustizia UE sez. I, che con la Sentenza 18/01/2024, n.218 ha affermato che non è conforme al diritto UE la normativa nazionale che vieta il pagamento delle ferie al dipendente che si è dimesso volontariamente dal servizio. Questi i punti principali della motivazione della sentenza. L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce. Tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce. Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55). Pertanto, l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In via generale (e quindi per tutti i dipendenti), la recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 27/11/2023, n. 32807) prevede che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Infatti, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Quindi, la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Corte di Cassazione - Lavoro - Ordinanza 20/06/2023, n. 17643). Conclusivamente, alla luce della recente giurisprudenza anche comunitaria, si ritiene che al dipendente spetti il pagamento a meno che la scuola dimostri di aver posto il dipendente stesso nelle condizioni di fruire delle ferie maturate così come precisato nella citata sentenza senza poter procedere ad una decurtazione automatica delle giornate di sospensione delle lezioni a titolo di ferie godute. Pertanto, si inviterà il docente a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per il periodo pasquale per evitare di inserire nel conteggio le suddette giornate.
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Data di pubblicazione: 18/03/2026
L’art. 55-bis, quarto comma, del D.Lgs n. 165/2001, per quanto di interesse, recita: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato …”. Ritiene pertanto la redazione che la prima valutazione da porre in essere riguarda la gravità della condotta: - Se, infatti, la condotta è ritenuta sanzionabile disciplinarmente direttamente dal D.S., significa che la sanzione massima astrattamente applicabile e rappresentata dalla censura. Nel qual caso, il primo adempimento da porre in essere è la contestazione dell’addebito nel termine di trenta giorni dalla data dell’acquisizione della notizia dell’infrazione. In tal caso, la denuncia penale non è dovuta in ragione della tenuità dell’illecito. - Al contrario, se la condotta appare meritevole di sanzione superiore alla censura, il D.D. dovrà tempestivamente effettuare la segnalazione disciplinare all’UPD. La norma richiama il termine di dieci giorni. Si tratta di un termine ordinatorio, ossia non previsto a pena di decadenza. In tal caso, anche mediante confronto con il funzionario responsabile dell’UPD, si valuterà l’opportunità di procedere alla denuncia penale. Qualora si proceda alla denuncia è fondamentale descrivere le condotte e allegare i documenti a supporto. Non serve, invece, qualificare giuridicamente i fatti, trattandosi di attività che compete all’autorità giudiziaria. Non esiste un termine codificato per fare denuncia: ai sensi dell’art. 331 c.p.p. la denuncia va effettuata, in forma scritta, “senza ritardo”.
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Data di pubblicazione: 18/03/2026
Con la presente si richiede un chiarimento in merito all’applicazione della normativa relativa all’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di...
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Data di pubblicazione: 18/03/2026
Nel corso del viaggio di istruzione della Secondaria di I grado organizzato tramite affidamento ad un’agenzia di viaggi, un alunno ha spaccato il telaio...
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Data di pubblicazione: 18/03/2026
Il dubbio sollevato nel quesito trova chiarimento nel primo periodo del comma 8-ter dell’art. 4 del DPR 249/1998, come inserito dal DPR 134/2025, ove si precisa che “nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento”. La locuzione “commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento” esprime chiaramente la necessità che le attività assegnate impegnino lo studente per tutto il tempo scuola previsto nei giorni in cui è stato allontanato dalle lezioni. Non appare dunque legittima una riduzione delle ore dedicate alle attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare o di cittadinanza attiva e solidale, rispetto all’orario ordinario della classe in cui lo studente è inserito. Tale considerazione trova conferma nell’ulteriore effetto per cui le giornate di allontanamento dalla comunità scolastica non vengono considerate assenze ai fini del computo delle giornate minime di frequenza per la validità dell’anno. Infatti, lo stesso comma 8-ter citato stabilisce che “le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico”, equiparando di fatto lo svolgimento di tali mansioni alla regolare presenza in aula.
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Data di pubblicazione: 18/03/2026
Nel caso di specie il docente può prestare attività lavorativa alle dipendenze di terzi usufruendo dell’aspettativa prevista dall’art. 18 co. 3 del CCNL 2007 ai sensi del quale il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, ha ribadito in merito all'aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL 2007 per svolgimento di altra attività lavorativa che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata; - può essere richiesta anche per un più breve periodo (quindi anche per un solo mese) ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.
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