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    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Riduzione dell’unità oraria per cause di forza maggiore: legittimità di una diversa articolazione dell’orario tra le sedi...
  • Un istituto superiore con due sedi ha deliberato al termine dello scorso anno scolastico l’organizzazione delle lezioni in cinque giorni...

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Cantiere in corso e indisponibilità delle aule: legittimità del differimento dell’inizio delle lezioni per una parte degli studenti...
  • Premesso che le situazioni emergenziali consentono di adottare modalità organizzative il più possibile idonee al fine di contemperare la sicurezza di studenti e personale con la garanzia del diritto allo studio, la soluzione proposta appare molto al limite, a meno che non vengano previste, quando le condizioni della struttura lo consentiranno, attività di recupero delle ore/giornate di lezione mancanti per le classi interessate per completare il monte orario ordinamentale annuale. Una delibera degli Organi collegiali nei termini illustrati dal quesito andrebbe discussa con grande prudenza, tenendo conto che le attività didattiche delle classi quarte e quinte hanno la stessa valenza formativa rispetto a quelle delle altre classi (le classi quinte dovranno affrontare l’esame di maturità...); a parere di chi scrive, sarebbe forse opportuno prevedere una rotazione delle classi per “distribuire” il carico, oppure garantire la frequenza integrale per le classi prime per favorire le attività di accoglienza e far ruotare le altre. Tanto premesso, si ritiene che il dirigente debba procedere con grande attenzione al coinvolgimento e alla condivisione delle scelte, in modo che la sua proposta agli organi collegiali non appaia come una scelta imposta dall’alto e poco motivata. Ribadiamo che senza una prospettiva di recupero delle ore perse la scelta presenta profili di illegittimità.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Congedo per cure per lavoratori invalidi: fruizione in caso di terapia effettuata fuori dall’orario di servizio...
  • L’art. 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni - che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo di cui sopra è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (pertanto non è sufficiente solo il certificato medico con la spunta stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta). Il terzo comma del citato articolo prevede che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 10 dell'8 marzo 2013, ha fornito indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 7 D. Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. È stato ribadito che: - il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante; - la fruizione frazionata dei permessi deve essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Il Ministero del Lavoro osserva che l'art. 7 del Decreto n. 119/2011 ha stabilito che durante la fruizione del congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, le caratteristiche del congedo in questione possono così riassumersi: - il congedo (30 giorni fruibili in modo anche frazionato) è accordato per cure che si riferiscono all'infermità invalidante riconosciuta; - il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto; - il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; - il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. La Funzione Pubblica, con il Parere 7 febbraio 2022, n. 12173 pubblicato in data 23 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’istituto del congedo straordinario per cure riservato ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 119 del 2011, con particolare riferimento alla computabilità delle giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che ha chiesto di fruire di trenta giorni consecutivi di congedo straordinario per cure. Viene ribadito che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nel periodo di comporto individuato dai CCNL. Come si è visto sopra la norma prevede unicamente che si tratta di congedo a giornate e che il dipendente deve documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. Non è previsto che la certificazione indichi l’orario e d’altra parte una terapia legata ad una invalidità seppure effettuata in una determinata ora potrebbe richiedere l’intera giornata per lo spostamento o avere effetti e conseguenze che vanno oltre il mero momento della terapia. Pertanto, a nostro avviso, si ritiene che il dipendente possa richiedere il congedo anche se la terapia viene effettuata al di fuori dell’orario di servizio.

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Prove scritte in corso d'anno e prove scritte per il recupero dei debiti formativi: dubbi sulla necessità di utilizzare le griglie di valutazione...
  • Gentile redazione, presso il liceo che dirigo, tutti i Dipartimenti di materia hanno adottato specifiche griglie di valutazione, le quali risultano regolarmente pubblicate---

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Insegnante di religione cattolica in servizio su più istituzioni scolastiche: modalità di attribuzione delle ore di programmazione...
  • Alla luce di quanto riferito, la Curia – al pari di alcune RTS – ritiene tuttora applicabile la C.M. 24 luglio 1996, n. 366 “Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento”. In essa si legge: “Al fine di definire, in relazione al numero di ore di programmazione didattica da retribuire, la posizione dei docenti di religione cattolica aventi un orario inferiore alle 22 ore settimanali, è da ritenere che utile elemento di riferimento possa essere costituito dalla previsione contenuta nell'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, secondo cui i docenti di religione cattolica con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari hanno titolo alla progressione economica. Conseguentemente, si può ritenere che tale categoria di docenti sia assimilabile, per gli aspetti qui esaminati, a quella dei docenti di ruolo o comunque con orario intero. Pertanto, in relazione al ridotto carico di orario si dispone che i docenti di religione cattolica con 12 ore settimanali prestino servizio per un'ora aggiuntiva da destinare alla programmazione didattico-educativa. Per le fasce orarie intermedie la programmazione didattica dovrà essere ovviamente effettuata in proporzione al numero delle ore di insegnamento prestate. Tutto ciò premesso, la distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica da effettuare da parte dei docenti di cui trattasi risulta determinata come segue: […].” Segue, per l’appunto, una tabella in cui si aggiunge un’ora di programmazione a partire da 12 ore settimanali di insegnamento e se ne aggiungono due solo da 18 ore settimanali di insegnamento in poi. La circolare precisa inoltre: “I docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono invece tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento con esclusione di qualunque retribuzione aggiuntiva.” Poste queste premesse, risulta evidente, da un lato, che la docente – completando l’orario obbligatorio di insegnamento, anche se su due scuole – sia tenuta a prestare due ore settimanali di programmazione e, dall’altro, che esse a rigore non potrebbero essere aggiunte a nessuno dei due distinti contratti: là dove la docente svolge dodici ore di insegnamento, dovrebbe essere aggiunta un’ora sola, mentre là dove ne presta dieci, non ne dovrebbe essere aggiunta alcuna. Tuttavia, soccorre in tale caso una nota dell’allora Ministero della pubblica istruzione, la n. 2000 del 22/10/1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna secondo cui: “Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell’ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati. Al riguardo, si condivide l’avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all’attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l’ulteriore precisazione che ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 18 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l’orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l’ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore.” Alla luce di tale indicazione, ciascuna scuola deve provvedere ad aggiungere, all’interno del contratto, un’ora di programmazione settimanale all’orario di insegnamento prestato dalla docente (12+1 e 10+1).

    Data di pubblicazione: 16/09/2026

  • Passaggio a un diverso indirizzo di studi con iscrizione a un anno di corso inferiore: è possibile?
  • In linea generale, la carriera scolastica di uno studente, soprattutto se in obbligo di istruzione, non può prevedere un “ritorno” ad una classe precedente quando lo stesso è stato ammesso per scrutinio ad una classe successiva. La recentissima Ordinanza sugli esami integrativi prevede, peraltro, per il primo biennio misure di estrema flessibilità per il passaggio da un indirizzo all’altro senza dover sostenere esami integrativi, ma previa elaborazione di un piano di studi personalizzato per consentire il riallineamento delle competenze e l’eventuale recupero dei contenuti nelle discipline non previste nel piano di studi pregresso. Si ritiene, quindi, che lo studente possa essere ammesso a frequentare la classe seconda di altro indirizzo di studi previo colloquio orientativo e svolgimento delle attività integrative previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza 162 del 7 agosto 2026.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Docente consigliere comunale: può essere trasferito in un plesso ubicato in un altro Comune?
  • Docente consigliere comunale può essere trasferito su plesso di comune diverso rispetto a quello in cui espleta il mandato?...

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Passaggio di profilo professionale nello stesso comparto: chiarimenti sulla liquidazione del TFR...
  • In relazione alla richiesta formulata dalla dipendente, si osserva che la cessazione dal profilo di assistente amministrativa, intervenuta il 31 agosto 2019, è stata immediatamente seguita dall’assunzione, con decorrenza 1° settembre 2019, a tempo indeterminato nel profilo di collaboratrice scolastica presso un’altra istituzione scolastica. Non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità nel servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione, non risultano i presupposti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2019. La circostanza che la dipendente abbia presentato dimissioni dal precedente profilo e sia stata assunta in un profilo professionale diverso non è, di per sé, determinante. Ai fini del TFR assume rilievo la cessazione effettiva del rapporto previdenziale, che non si verifica quando il dipendente viene assunto, senza soluzione di continuità, presso la stessa o altra amministrazione pubblica iscritta alla medesima gestione previdenziale. Sul punto, la circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001 precisa che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro ente iscritto, la liquidazione del TFR può avvenire soltanto qualora tra il primo e il secondo servizio vi sia soluzione di continuità. La medesima circolare chiarisce che tale condizione ricorre esclusivamente in presenza di almeno un giorno lavorativo di interruzione tra i due rapporti. Nel caso in esame, pertanto, il servizio prestato come assistente amministrativa dal 2012 al 2019 confluisce nell’unica posizione previdenziale della dipendente e sarà considerato, unitamente al servizio successivo prestato come collaboratrice scolastica, al momento della definitiva cessazione dal servizio o di un’eventuale futura interruzione rilevante ai fini previdenziali. La circolare INPDAP n. 30/2002 precisa, altresì, che, per il comparto scuola, in caso di servizi continuativi prestati presso scuole diverse, competente alla compilazione del modello TFR/1 (oggi TFR telematico) è la scuola presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Cordiali saluti

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Alunno con disabilità in istruzione parentale: obblighi della scuola, PEI, programmazione didattica ed esame di idoneità...
  • La disciplina generale sull’istruzione parentale prevede che i genitori comunichino (e non chiedano alcuna autorizzazione) annualmente al dirigente scolastico la volontà di avvalersi dell’istruzione parentale e che l’alunno sostenga, come candidato esterno, l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva (cfr. art. 23 del D.lgs. n. 62/2017). Nella situazione descritta dal quesito, non si ritiene che debba essere redatto un PEI per l’anno scolastico di riferimento. Il PEI è lo strumento di progettazione e documentazione educativa e didattica previsto per gli alunni con disabilità che frequentano la scuola statale o paritaria e viene redatto dal GLO (o dalla struttura prevista) per gli alunni iscritti e frequentanti. Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, come successivamente modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96, definisce il Piano Educativo Individualizzato quale strumento di progettazione educativa e didattica finalizzato all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. La formulazione normativa individua con chiarezza la dimensione funzionale dell’atto. Il PEI è il progetto educativo e didattico individualizzato previsto dall'ordinamento scolastico per gli alunni con disabilità inseriti in un percorso di inclusione scolastica. Proprio perché presuppone la frequenza dell'istituzione scolastica e l'operatività del GLO, non deve normalmente essere predisposto per un alunno che fruisce esclusivamente dell'istruzione parentale. Esso rappresenta l’atto attraverso il quale vengono pianificati gli interventi didattici, le misure di sostegno, gli adattamenti metodologici e i criteri di valutazione, tutti elementi che trovano concreta applicazione nel contesto della frequenza scolastica. La struttura del PEI, come delineata dal D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 e dalle relative Linee guida e dai modelli successivamente pubblicati, conferma tale impostazione. Ai fini della predisposizione e dello svolgimento dell’esame di idoneità la famiglia deve produrre una documentazione che descriva il percorso educativo/riabilitativo effettivamente svolto (certificazione attestante la condizione di disabilità, progetto didattico/educativo dei genitori, eventuali relazioni specialistiche, profilo di funzionamento se presente o precedente profilo dinamico funzionale, eventuali certificazioni cliniche, PEI pregresso se presente. Tale documentazione servirà alla scuola per definire prove d’esame coerenti con il percorso seguito. L’alunno in istruzione parentale sostiene l’esame come candidato esterno; la commissione d’esame valuta in base al percorso che i genitori dichiarano e documentano e, insieme alla documentazione clinica, ne definisce la congruità rispetto agli obiettivi della classe di riferimento. Per uno studente con disabilità la commissione, nella quale è consigliabile inserire anche un docente di sostegno per fruire delle sue competenze specifiche in merito all’inclusione, ha il compito di adeguare le prove (prove differenziate o adattate) in funzione delle competenze effettivamente sviluppate e della programmazione che la famiglia dimostra di aver seguito. In pratica: non è richiesto che lo studente abbia svolto integralmente il percorso della classe, ma che abbia raggiunto, nel quadro dettato dalle Indicazioni nazionali, obiettivi fortemente personalizzati e adattati alle caratteristiche dell'alunno e coerenti con il percorso effettivamente attuato e verificabile tramite documentazione. Per quanto concerne, invece, l’autorizzazione ad una frequenza parziale settimanale, tale ipotesi appare discutibile, sia perché non coerente con la normativa nazionale che non prevede la presenza di uditori, sia perché implicherebbe una presa in carico anche di un’eventuale vigilanza (con le conseguenti responsabilità da ciò derivanti) Potrebbe essere, al limite, prevista una limitata partecipazione ad attività di socializzazione con gli altri bambini, magari nel corso di progetti o di percorsi di arricchimento dell’offerta formativa, previa sottoscrizione di un accordo scritto con la famiglia che rimane in ogni caso responsabile della sorveglianza e vigilanza del minore.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Buongiorno, una docente di IRC scuola dell'infanzia, con contratto al 31 agosto 2026, in servizio in tre istituti (nove ore presso il nostro IC e sei ore in ciascuno degli altri due con gestione indipendente dei tre contratti) è stata, su richiesta dell’interessata, per il tramite del sindacato che la rappresenta, inviata a visita medico collegiale per ottenere i benefici della L. 335/95. In data 27 maggio 2026 la CMV ha comunicato il seguente esito: a) Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001) e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro. b) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 c. 12, della L. 335/1995. c) L’inidoneità di cui al punto a) di cui, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio. d) La menomazione di cui al giudizio diagnostico è nel complesso ascrivile alla I categoria tabella A, annessa al DPR 834/1981 e ss.ii. In data 29 maggio 2026 l’Istituzione scolastica ha emesso un decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato dall’01/09/2025 al 29/05/2026 e notificato alla diretta interessata. In data 11 settembre 2026 è pervenuta, da parte del sindacato che la rappresenta, una richiesta urgente in cui si chiede di “provvedere ad attivare le pratiche mancanti per poter permettere alla ex lavoratrice di percepire la pensione”. Premesso che, dalla data di risoluzione del contratto, l’Istituto non ha ricevuto comunicazioni formali da parte della docente, nè per il tramite del sindacato, né tantomeno da parte dell’INPS, si chiedono indicazioni su come procedere per la chiusura della pratica e se sia di competenza di questa istituzione scolastica, delle tre scuole interessate oppure dell’INPS. Si chiede, inoltre, se siano rilevabili mancanze da parte della nostra segreteria. Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  • La gestione del rapporto di lavoro e della pensione di inabilità seguono percorsi diversi. In merito al primo aspetto, l'art. 8 del DPR 171 del 2011 prevede che, nel caso di accertata permanente inidoneità, psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. Quindi, il dirigente (la competenza è infatti del dirigente scolastico trattandosi di atto di gestione del rapporto di lavoro), acquisito il verbale della CMV (ora la competenza è dell'INPS), qualora si attesti l’inidoneità fisica permanente e assoluta al servizio deve predisporre il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di preavviso. Per quanto concerne l’aspetto pensionistico, la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. L’istituto della pensione di inabilità è stato introdotto con l’art. 2, comma 12, della legge 335 del 1995 ed ha come presupposto una invalidità permanente; è quindi richiesta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza della infermità. I requisiti per poter attribuire la pensione di inabilità sono i seguenti: 1) Status di pubblico dipendente, anche a tempo determinato 2) Anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità 3) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio 4) Riconoscimento, attraverso, apposito accertamento medico collegiale dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività conseguente alla infermità. ( in questo caso la CMV solitamente precisa con la seguente dicitura “ SI riconoscimento L. 335/1995) Nel caso di specie sono presenti tutti i presupposti di cui sopra. La domanda di pensione di inabilità può essere presentata sia dal dipendente ancora in servizio che da quello già cessato dal servizio. L’art. 3 del Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria” prevede che la domanda di pensione di inabilità è presentata, per il tramite dell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'INPS, con la Circolare 140 del 2013, (che pur si riferiva alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative) ha confermato che per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici la domanda di pensione di inabilità viene presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro. Pertanto, è la scuola che riceve la domanda a gestire la relativa pratica, ivi inclusa la richiesta di visita collegiale presso l'INPS. L'INPS, sul sito istituzionale, ha precisato che per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57. A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari: - Commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno; - Commissione medica dell'ASL per il comparto enti pubblici non economici; - Commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali. Dal 1° giugno 2023 come noto la competenza ora è dell'INPS: Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità. La procedura amministrativa tipica è quindi la seguente: 1) Commissione esprime giudizio di inidoneità assoluta e permanente; 2) l’amministrazione (Dirigente) adotta il provvedimento di collocamento a riposo per inidoneità; 3) la documentazione (verbale della visita medico collegiale e provvedimento di risoluzione per inidoneità) viene trasmessa all’ente pensionistico per l’istruttoria della domanda di pensione di inabilità. La domanda di pensione può essere presentata anche contestualmente (cioè il dipendente può depositare la domanda appena conosciuto l’esito o prima dell’adozione formale del provvedimento), ma la liquidazione della prestazione da parte dell’INPS richiede comunque il verbale e il relativo provvedimento dell’Amministrazione. Quindi: le due procedure possono procedere contestualmente dal punto di vista dell’avvio, ma il presupposto formale per la liquidazione della pensione è l’adozione del provvedimento di collocamento a riposo e la trasmissione del relativo verbale all’ente pensionistico. Una volta accertata dall’organo collegiale l’inidoneità assoluta e permanente e adottato il provvedimento di collocamento a riposo, il rapporto di lavoro cessa per effetto del provvedimento stesso: ciò comporta la cessazione della obbligazione retributiva da parte dell’amministrazione. La prestazione pensionistica di inabilità spetta solo se riconosciuta dall’ente pensionistico (INPS) a seguito dell’istruttoria sulla domanda e sulla documentazione trasmessa; la decorrenza economica e la liquidazione della pensione sono determinate dall’INPS secondo le regole vigenti: una volta accertato il diritto l’INPS liquiderà l’importo e gli eventuali arretrati dalla decorrenza stabilita. Tutto ciò premesso è stato corretto che la domanda di pensione è stata presentata alla scuola che ha emesso il provvedimento di risoluzione che poi dovrà procedere ad inviare il tutto all’INPS come sopra esposto.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Legge 104/2026, art. 2: criteri e procedure per il coinvolgimento di esperti esterni nelle attività formative curricolari ed extracurricolari...
  • L'articolo 2 della legge 9 giugno 2026, n. 104 e la Nota MIM prot. n. 4712 del 14 settembre 2026 – che fornisce indicazioni attuative per l'applicazione di detta legge nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – delineano la procedura per il coinvolgimento di soggetti esterni (esperti, enti o associazioni) nello svolgimento delle attività formative curricolari ed extracurricolari aventi ad oggetto la sessualità. Che essa si applichi solo in tale ambito è reso evidente dal fatto che l'articolo 2, comma 1 – che fa riferimento, in via generale, al «coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari» – si colloca all’interno della legge n. 104/2026 recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», incentrata sulla regolamentazione delle attività che trattano temi attinenti all'ambito della sessualità. Nello specifico, poi, l’articolo 1, comma 2 della medesima legge stabilisce che gli esperti esterni e i rappresentanti di enti/associazioni coinvolti in tali attività siano selezionati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Venendo a quest’ultimo, la legge ne individua due snodi fondamentali: 1. la deliberazione del collegio dei docenti sui «criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti»; 2. la successiva approvazione del consiglio di istituto. La legge intesta dunque al collegio dei docenti il potere di individuare i criteri di selezione per la comparazione e valutazione dei titoli e delle esperienze degli esperti. Non specifica, invece, se tali criteri debbano essere approvati di volta in volta per ciascuna singola iniziativa o se sia ammissibile una delibera generalmente valida e applicabile. Nel silenzio della disposizione normativa, nulla osta a una delibera come da ultimo indicato. Essa anzi risulta consigliabile nell’ottica della speditezza e dell’economicità dell’attività amministrativa: del resto, ciò non impedisce al collegio dei docenti di modificare una propria precedente delibera quando ne ravveda l’esigenza. Parimenti, anche con riferimento all'«approvazione del consiglio di istituto», la legge non precisa se il consiglio debba esprimersi caso per caso oppure se possa definire un regolamento a cui il dirigente scolastico debba attenersi ogniqualvolta si presenti la necessità di individuare un esperto nell’ambito in questione. Pure in tale ipotesi e, per di più, sulla scorta della possibilità di adottare una delibera generale da parte del collegio dei docenti, deve dunque ammettersi la medesima facoltà del consiglio di istituto. Questi può cioè deliberare un regolamento. Una volta che gli organi collegiali citati abbiano esercitato le competenze loro attribuite, spetta al dirigente scolastico porre in essere il procedimento diretto alla selezione degli esterni, sulla base dei criteri deliberati, e contrattualizzarli. Rispetto all’esercizio dei poteri negoziali propri del primo, nessun potere di veto spetta al consiglio di istituto come del resto accade ogniqualvolta il dirigente selezioni degli esperti esterni: ciò deve sempre avvenire nell’ambito dei criteri e limiti deliberati da detto organo collegiale (cfr. articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. n. 129/2018), ma non significa che esso possa poi interferire con le competenze proprie del dirigente. In altri termini, il potere intestato al consiglio di istituto – sia ex articolo 2 della legge n. 104/2026, sia ex articolo 45 del D.I. n. 12972018 – si consuma con la delibera dei criteri. Una eventuale sua interferenza nell’esercizio di poteri intestati al dirigente determinerebbe irrimediabilmente l’illegittimità dei relativi atti e provvedimenti. Per il dirigente scolastico il discostarsi da detti criteri può invece essere fonte di responsabilità disciplinare o amministrativo-contabile, nell’ipotesi di soccombenza dell’amministrazione in giudizio a fronte del ricorso di un candidato alla procedura. Infine, come detto, l'articolo 2 della legge si applica in modo esplicito ed esclusivo ai «soggetti esterni» (esperti, enti o associazioni). Ciò significa che precedenti regolamentazioni relative alla individuazione del personale interno non ne vengono incise. Sul tema, va evidenziato, in chiusura, che la Nota MIM prot. n. 4712 del 14 settembre 2026, cerca di delimitare il perimetro delle attività coinvolte dalla Legge sul consenso informato. Su questo punto, rimandiamo ovviamente alla lettura della Nota.

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Aspettativa per mandato amministrativo: adempimenti e effetti sulla carriera e sul trattamento previdenziale del docente...
  • Una docente di ruolo (titolare di rapporto di lavoro a T.I.) chiede aspettativa per mandato amministrativo in quanto assessore in ente locale con popolazione di quasi...

    Data di pubblicazione: 15/09/2026

  • Legge 104/2026 sul consenso informato: convenzioni tra scuola ed enti locali per la realizzazione di attività formative con soggetti esterni...
  • Prima di rispondere al quesito, appare opportuno inquadrare correttamente l'oggetto della disciplina recata dall'articolo 2 della Legge n. 104/2026, distinguendo con rigore il piano del procedimento selettivo da quello, del tutto autonomo, della copertura finanziaria dell'incarico e tenendo altresì ferma la diversa portata applicativa degli articoli 1 e 2 della medesima Legge. L'articolo 2, comma 1, della citata Legge dispone che «il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto» e che, ai fini della selezione, «il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti». Va evidenziato che l'obbligo procedurale di cui all'articolo 2 si colloca entro l'ambito applicativo complessivo della Legge n. 104/2026, quale definito dall'articolo 1: riguarda pertanto il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività, sia curricolari che extracurricolari, attinenti alla sessualità e ai connessi percorsi di educazione all'affettività, non introducendo l'articolo 2 una disciplina generale di reclutamento degli esperti esterni estesa a qualunque materia estranea a tale ambito. La disposizione, nel suo tenore testuale, regola un unico oggetto, vale a dire il "procedimento" attraverso cui la scuola individua il soggetto esterno da coinvolgere. Non contiene alcuna previsione, né diretta né indiretta, in ordine a chi debba sostenere economicamente l'onere della prestazione resa dal soggetto una volta selezionato. Tale profilo – di natura contrattuale e finanziaria – attiene ai rapporti tra scuola ed enti locali nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di diritto allo studio e servizi complementari (articolo 139 D.lgs. n. 112/1998; articolo 42 DPR n. 616/1977) e resta del tutto autonomo rispetto alla governance didattica che l'articolo 2 riserva agli organi collegiali della scuola. Questa lettura trova conferma, per l'appunto, nella clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 104/2026, la quale presuppone che l'attuazione della legge possa avvalersi di risorse esterne al bilancio statale, senza nulla mutare quanto alla titolarità del procedimento selettivo. Ne discende che una Convenzione con il Comune nella quale la selezione dei soggetti esterni sia condotta dalla scuola secondo lo schema dell'articolo 2, mentre la remunerazione dei soggetti selezionati sia posta a carico del Comune – anche congiuntamente all'ULSS territorialmente competente o a risorse di progettualità regionale – non incontra alcun divieto legale, a condizione che il procedimento selettivo sia realmente ed effettivamente condotto dalla scuola (e non recepito passivamente da un elenco predisposto dal Comune o dalla cooperativa esterna) e che il Consiglio di istituto approvi il coinvolgimento nel merito, senza limitarsi a ratificare un accordo già perfezionato altrove. A conferma di questa lettura interviene la Nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4712 del 14 settembre 2026 (alla lettura della quale rimandiamo soprattutto per la parte che esclude il coinvolgimento della scuola primaria e dell'infanzia). Sul piano delle fonti, essa non ha natura normativa e non può né integrare né derogare il dettato dell'articolo 2 della Legge, ma è un atto di indirizzo amministrativo, espressione della funzione interpretativa che il Ministero esercita nei confronti delle istituzioni scolastiche. Il suo valore, ai fini della presente valutazione, è dunque probatorio e non dispositivo, in quanto documenta la lettura ufficiale della norma da parte dell'Amministrazione ed è utile a corroborare l'interpretazione qui offerta, senza costituirne fonte autonoma di validità giuridica. Sotto questo profilo, la Nota risulta pienamente confermativa e ne rafforza la tenuta su due punti specifici. In merito alla conferma della cornice procedurale, al paragrafo "Scelta dei soggetti esterni alle istituzioni scolastiche che svolgono le attività", la Nota ribadisce che «l'affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari ad eventuali soggetti esterni è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di Istituto» e che «il Collegio dei docenti definisce, nell'ambito delle proprie competenze, criteri idonei a consentire la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento», dovendosi verificare «la coerenza dell'attività con il curricolo, con il Piano triennale dell'offerta formativa e con le finalità educative della scuola, nonché l'adeguatezza dei contenuti e delle modalità di svolgimento rispetto all'età e al livello di maturazione degli studenti». Si tratta di una riproposizione applicativa del testo dell'articolo 2 che conferma la titolarità scolastica del procedimento selettivo senza aggiungervi né toglierne alcunché, e senza introdurre alcuna limitazione tematica al suo ambito di operatività. In merito poi alla conferma, per silenzio qualificato, dell'estraneità del profilo finanziario alla disciplina della selezione, è significativo che la Nota, pur analizzando in modo compiuto l'intera disciplina attuativa (ambito di applicazione, aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità, tipologie di attività soggette a consenso, termini e modalità di acquisizione, conseguenze della mancata sottoscrizione, criteri di selezione dei soggetti esterni), non affronti in alcun punto la provenienza delle risorse economiche destinate a remunerare i soggetti esterni. L'unico passaggio in cui la Nota tocca un profilo latamente finanziario riguarda la presenza del docente a tutela dei minori, che l'istituzione scolastica deve «sempre garantire […] utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili». Si tratta di un onere che resta espressamente a carico della scuola e va tenuto distinto dalla remunerazione del soggetto esterno, su cui la Nota nulla dice. Tale silenzio corrobora la conclusione per cui la copertura economica dell'incarico non rientra nell'oggetto regolato dalla norma e resta liberamente definibile in sede di Convenzione con gli enti locali. Il regime del consenso informato preventivo di cui all'articolo 1 non ha portata generale, ma è limitato, come precisa la Nota ministeriale fin dalla propria premessa, alle «attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattino temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola secondaria di primo e secondo grado». Ciò detto, a parere della redazione la convenzione descritta è pienamente conforme alla Legge n. 104/2026 alle predette seguenti condizioni: - il procedimento di selezione dei soggetti esterni sia realmente condotto dalla scuola secondo lo schema dell'articolo 2; - resti a carico della scuola, con risorse proprie, l'onere della presenza del docente di affiancamento nelle attività che coinvolgono minori, non trasferibile all'ente locale; - sia rispettata la distinzione tra i percorsi di sola "educazione all'affettività" per la primaria che, non avendo ad oggetto la sessualità, resta estranea al perimetro applicativo dell'articolo 1 e non richiede consenso informato ai sensi della Legge e i percorsi di "affettività e sessualità" per la secondaria di primo grado, per i quali soli trovano applicazione gli adempimenti in tema di consenso informato previsti dal medesimo articolo 1 (sempre ammesso che esorbitino dal perimetro degli obiettivi curricolari di apprendimento per i quali la stessa Nota MIM indica che NON si applica la legge in questione); - la remunerazione dei soggetti esterni selezionati dalla scuola possa legittimamente essere posta a carico del Comune, anche congiuntamente all'ULSS territorialmente competente o a risorse di progettualità regionale, trattandosi di profilo estraneo all'oggetto regolato dall'articolo 2 e non inciso dalla Legge n. 104/2026.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Avviso PN 21/27-FESR88927/2025: chiarimenti sulla possibilità di effettuare RDO disgiunte...
  • Riprendendo pareri già espressi in precedenti risposte, anticipiamo che l'impostazione di un'unica procedura di gara (RDO) suddivisa in lotti funzionali rappresenta, a nostro avviso, la soluzione più coerente e giuridicamente prudente rispetto alla frammentazione in procedure del tutto disgiunte, alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 (in particolare l’art. 14, comma 6, che vieta espressamente il frazionamento artificioso dell'appalto volto ad aggirare le norme del Codice o a eludere procedure competitive adeguate) e delle specificità dei fondi strutturali (PN 2021-2027 - FESR). Infatti, il progetto complessivo di cui all’Avviso PN 21/27-FESR88927/2025, sebbene articolato in tre moduli relativi a differenti categorie merceologiche (laboratorio di sala, servizi turistici e automazione), nasce da un unico provvedimento di ammissione a finanziamento nell'ambito dello stesso Avviso ministeriale. Ne consegue che la stretta applicazione della nota MIM prot. 206159 del 26-11-2025 e del consolidato orientamento dell'ANAC (espresso in modo cristallino, ex multis, nel Parere n. 40/2023) impone un radicale e rigoroso cambio di prospettiva rispetto alla mera valutazione aritmetica della soglia per gli affidamenti diretti. Anche se l’importo complessivo ricalcolato di 139.000 euro si colloca temporalmente e finanziariamente al di sotto della soglia di 140.000 euro (art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023), l’articolazione della procedura di acquisizione non può in alcun modo prescindere dal principio di unicità del progetto finanziato (identificato da un univoco Codice Unico di Progetto - CUP) e dal correlato e stringente divieto di frazionamento. Difatti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Parere 40/2023, ha chiarito in modo inequivocabile che, in presenza di un disegno programmatico unitario derivante da un unico provvedimento di finanziamento, le acquisizioni necessarie alla sua realizzazione non possono essere parcellizzate in procedure amministrative autonome e disgiunte. Il nesso teleologico e funzionale che lega i tre laboratori (sala alberghiero, servizi turistici, automazione) all’interno del medesimo progetto approvato nel quadro dell'Avviso PN 21/27 impone alla Stazione Appaltante di concepire l'acquisto come un unicum procedurale. La profonda diversità merceologica dei beni da acquisire non costituisce in alcun modo una deroga giuridica che giustifichi la moltiplicazione delle procedure di gara (indire tre RdO semplici distinte), ma rappresenta invece il presupposto esatto e normativamente previsto per procedere alla suddivisione in lotti prestazionali o merceologici all'interno di un'unica procedura RDO "madre" (RDO evoluta), come previsto dall'art. 58 del Nuovo Codice degli Appalti. La successiva nota MIM prot. 206159 del 26-11-2025 si inserisce proprio in questo alveo ermeneutico per richiamare le Istituzioni Scolastiche al rigoroso rispetto delle regole di tracciabilità e monitoraggio dei fondi europei. Il Ministero, allineandosi ai dettami dell'ANAC, ribadisce che la frammentazione in procedure disgiunte di un fabbisogno afferente a un singolo CUP genera criticità insanabili sul piano della trasparenza, altera il calcolo del valore stimato dell'appalto e crea disallineamenti gravi nella trasmissione dei dati alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (PCP). Si osserva altresì che il riscontro fornito dal Ministero tramite il ticket di assistenza, chiarendo che la scuola gode di piena autonomia nella rimodulazione delle voci di costo e delle percentuali (nel rispetto del vincolo dell'85% per le forniture e del 15% per le spese generali), precisa tuttavia che esula dalla competenza del MIM il rilascio di pareri preventivi sulla legittimità degli atti, rimettendo interamente al Dirigente Scolastico e al RUP la scelta della procedura di affidamento più corretta e la relativa motivazione. Pertanto, il ticket ministeriale che accorda autonomia alla scuola sulla "rimodulazione delle voci di costo" è riferibile, a nostro avviso, esclusivamente alla flessibilità finanziaria interna ai quadri economici (ad esempio, lo spostamento di risorse da un laboratorio all'altro in base al fabbisogno aggiornato), ma non autorizza in alcun caso la destrutturazione amministrativa dell'appalto. Riteniamo inoltre necessario evidenziare che il riscontro ministeriale stabilisce l'obbligo di garantire "almeno l'85% dell'importo complessivo destinato alle forniture" e che "non oltre il 15%" sia dedicato alle spese generali. Il documento precisa in modo stringente che "IL CALCOLO DELLE SUDDETTE PERCENTUALI DEVE ESSERE EFFETTUATO SULL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO E NON SU QUELLO INIZIALMENTE AUTORIZZATO". Nel caso in trattazione, le spese generali dovranno quindi essere ricalcolate sulla base della minore spesa - comprensiva di IVA - per le forniture, generandosi una economia di progetto: - Forniture IVA inclusa € 169.580,00 (€ 139.000 IVA esclusa) - base di calcolo che rappresenta l'85% del totale utilizzato. - Totale Massimo Utilizzabile € 199.505,88 - Ottenuto dividendo l'importo delle forniture per 0,85 (169.580 € ÷ 0,85). - Spese Generali Massime (15%) € 29.925,88 - Importo massimo destinabile a detta voce per rispettare il limite del 15%" (199.505,88 € - 169.580,00 €). - Economie di Progetto € 1.494,12 - Quota residua del finanziamento iniziale di 201.000 € (201.000 -199.505,88) che non potrà essere spesa e andrà in economia. Concludendo, alla luce dei vincoli ineludibili sopra descritti, l'istruttoria e la successiva operatività su MePA dovranno essere strutturate seguendo un'architettura unitaria. Sarà pertanto opportuno (per non dire necessario) procedere con un'unica RDO evoluta sul MEPA, suddivisa in tre distinti lotti (corrispondenti ai tre moduli). Tale scelta, a parere degli scriventi, garantisce la massima linearità amministrativa, rispetta la flessibilità di partecipazione dei fornitori specializzati nei diversi settori merceologici e mette al riparo l'istituzione scolastica da contestazioni dell’Unità di Missione in sede di rendicontazione e del controllo dei Revisori dei Conti.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Docente in regime di part-time: compatibilità con attività di allenatore e preparatore atletico...
  • Un nostro docente di ruolo in part time con 12/18 ore settimanali chiede di poter svolgere l'attività di Tecnico Allenatore e preparatore atletico presso un società dilettantistica...

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Consiglio di Istituto: data delle elezioni suppletive e possibilità di rinnovo anticipato della componente studentesca...
  • Prima questione. La data delle elezioni suppletive per la componente genitori è fissata dal Direttore dell’U.S.R.: pertanto la scuola attende la data stabilita dall’USR (nella prassi è frequente che le convocazioni per il rinnovo vengano fissate nel mese di novenbre, ma il termine è definito dall’U.S.R.). Le procedure (nomina commissione elettorale, termini per la presentazione delle liste, affissione dei seggi, ecc.) si svolgeranno in funzione della data comunicata dall’USR secondo la tempistica stabilita dall'O:M. 215/1991. Seconda questione La rappresentanza studentesca per il consiglio d’istituto è soggetta alla procedura semplificata prevista dalla normativa di settore (procedura annuale) come precisato dall'O. M. 215/1991 (art. 21 comma3); pertanto le elezioni degli studenti si tengono, secondo la prassi richiamata nella normativa, con termine entro il 31 ottobre, e sono svolte con la stessa procedura semplificata delle elezioni per i consigli di classe. Non è quindi obbligatorio attendere la data fissata dall’USR per le elezioni suppletive dei genitori: le elezioni studentesche si svolgono separatamente, secondo la procedura semplificata e nei termini consueti (entro la fine di ottobre). Terza questione. È possibile che consiglieri subentranti (surrogati) rinuncino alla carica; si tratta di atti personali che devono essere formalizzati con dichiarazione scritta indirizzata al dirigente scolastico. Le conseguenze operative sono le seguenti: 1) Se dalla stessa lista risultano altri soggetti da chiamare in surroga, si procede alla surroga dal medesimo elenco secondo l’ordine previsto; 2) Se la lista è esaurita e non sono quindi disponibili altri soggetti alla surroga, si determina temporaneamente la mancanza della rappresentanza della componente degli studenti; comunque entro le fine di ottobre, secondo la citata previsione dell'art. 21 comma 3 dell'O.M., 215/1991 si terranno secondo la procedura semplificata le elezioni per la nuova rappresentanza. Come richiamato nella descrizione del quesito, nel periodo intermedio fino al rinnovo della componente, il Consiglio di Istituto è comunque validamente costituito e può deliberare giusto quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 297/1994.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Diritto di accesso agli atti nella procedura di selezione PNRR: interesse del candidato non incaricato...
  • Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 le istanze di accesso documentali devono essere supportate da una motivazione che provi la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione degli atti richiesti. Nel caso specifico, si riporta che l'interessato chiede di poter accedere agli atti di una procedura selettiva alla quale lo stesso interessato aveva tuttavia successivamente rinunciato. Nel formulare l'istanza di accesso, il docente precisa, però, che "la successiva comunicazione con cui dichiaravo la mia non disponibilità all’incarico riguardava esclusivamente l’eventuale conferimento dell’incarico nella situazione risultante dalla graduatoria allora determinata e non costituiva rinuncia alla partecipazione alla procedura, alla graduatoria o alla possibilità di verificarne la correttezza". In altri termini, il docente vorrebbe distinguere la rinuncia all'incarico dalla partecipazione alla procedura. Da quanto esposto, la tesi del docente sarebbe quella che la rinuncia all'incarico era determinata dalla posizione in graduatoria, giudicata evidentemente insoddisfacente; lasciando così intendere che se la posizione fosse stata diversa, a seguito dell'accoglimento di un reclamo, il docente avrebbe invece accettato l'incarico. Tale tesi appare dubbia, perché rinunciando all'incarico il docente, di fatto, ha rinunciato all'intera procedura. Ciò premesso, tuttavia, riteniamo che l'istanza possa comunque essere accolta, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza in merito alla qualificazione dell'interesse all'accesso. La giurisprudenza amministrativa, ogni anno, sembra ampliare i confini dell'accesso agli atti. Meglio evitare un contenzioso inutile. Il Consiglio di Stato, peraltro, ha ripetutamente affermato che tale interesse va inteso in senso ampio; ex multis, vedasi ad esempio Cons. Stato, n. 651/2018, secondo cui va accolta una nozione ampia del diritto di accesso "in forza di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative surrichiamate e tese verso la piena attuazione del principio di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.". Nel caso di cui al presente quesito, anche se il docente aveva rinunciato all'incarico, riteniamo che ciò, almeno in astratto, non possa determinare, automaticamente, la decadenza dall'interesse di conoscere gli atti in base ai quali la graduatoria è stata formata. In conclusione, a nostro parere l'istanza può essere accolta dall'Amministrazione, avendo cura di oscurare i dati personali dei candidati (indirizzi fisici ed elettronici, numeri telefonici, codice fiscale ecc.) eventualmente presenti nella documentazione richiesta, non essendone necessaria la conoscenza. Il tutto, come detto, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Acquisto di biglietti per il trasporto pubblico locale da parte della scuola: applicabilità del Codice dei contratti pubblici e obbligo di CIG...
  • La questione non può essere risolta mediante una rigida alternativa tra “appalto di servizi” e “appalto escluso”: raffiniamo la risposta sul punto specifico. L’art. 56, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall’applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari soltanto gli appalti concernenti «i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana». La disposizione non comprende, quindi, il trasporto mediante autobus e non pare suscettibile di estensione analogica. La stessa distinzione è presente nell’art. 10, lett. i), della direttiva 2014/24/UE ed è confermata dalla Corte di giustizia, secondo la quale i contratti aventi a oggetto servizi di trasporto pubblico mediante autobus restano, in linea generale, soggetti alla disciplina degli appalti (CGUE, 21 marzo 2019, cause riunite C 266/17 e C 267/17). A nostro modesto avviso ciò, tuttavia, non significa che la scuola, per accompagnare gli alunni su un autobus di linea, debba affidare un appalto pubblico. Occorre infatti distinguere: - l’affidamento di un servizio di trasporto dedicato, nel quale la scuola incarica un operatore di mettere a disposizione un mezzo e definisce percorso, orari e modalità della prestazione; - il semplice acquisto di titoli di viaggio per utilizzare un servizio pubblico di linea già istituito, organizzato dal relativo gestore e offerto agli utenti a tariffe prestabilite. Nel secondo caso la scuola non affida né organizza il servizio di trasporto, ma acquista, nella posizione di utente, i titoli necessari per accedere a un servizio già disponibile al pubblico. È precisamente questa l’ipotesi considerata dalla FAQ ANAC C11, secondo la quale: «L’acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. È invece soggetto a tracciabilità l’affidamento del servizio alle agenzie di viaggio». La FAQ riguarda formalmente la tracciabilità e, pertanto, non consente di qualificare il trasporto mediante autobus come appalto escluso ai sensi dell’art. 56. Essa offre però un’indicazione operativa inequivoca: per il mero acquisto diretto dei biglietti dal gestore del trasporto pubblico non è richiesta l’acquisizione del CIG né l’attivazione di una procedura di affidamento mediante piattaforma digitale. Resta naturalmente necessario documentare e autorizzare la spesa secondo le ordinarie regole amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica. La conclusione cambierebbe se la scuola non acquistasse semplicemente titoli di viaggio, ma commissionasse un autobus riservato, richiedendo corse o condizioni specifiche oppure affidando a un’agenzia l’organizzazione o l’intermediazione del servizio. In tali casi si configura un affidamento di servizi soggetto al Codice e agli obblighi di acquisizione del CIG. In conclusione, l’acquisto diretto di normali biglietti dell’autobus di linea non costituisce un appalto escluso ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. o), ma neppure richiede l’espletamento di una procedura di gara: si tratta dell’acquisto di titoli per la fruizione di un servizio pubblico già organizzato, espressamente sottratto da ANAC agli obblighi di tracciabilità.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Rivalsa dell’Istituzione scolastica per un infortunio in itinere: un caso di tamponamento stradale dove occorre individuare i soggetti responsabili...
  • Infortunio in itinere – rivalsa della Scuola nei confronti dei responsabili del sinistro. Nell’a.s. 2024/2025 un docente, mentre si recava al lavoro come passeggero dell’autovettura...

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Docente in regime di part-time: compatibilità con lo svolgimento di un'attività professionale con partita IVA...
  • Preliminarmente si rileva che, stante la sussistenza della partita iva, non si è in presenza di lavoro autonomo occasionale. Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche. Ciò premesso, in merito alla questione posta l'aspetto preliminare è se l'apertura della partita Iva si riferisce allo svolgimento di un'attività autonoma libero-professionale oppure all'esercizio di una attività commerciale. Passando alla questione specifica della professione di Guida Turistica la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 ha affermato che l'iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un'attività di lavoro autonomo mentre l'iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l'attività in modo imprenditoriale (cioè con partita Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese). Il Tribunale Roma sez. lav., 04/01/2019, n. 16 ha affermato che i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata dell'Inps sono solo coloro che svolgono attività professionale il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali oppure coloro che non sono soggetti al versamento del contributo (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto l'obbligo per il ricorrente di versare alla gestione separata Inps i contributi derivanti dall'attività di guida turistica perché trattasi di attività per la quale non esiste un albo professionale rientrante, dunque, nella previsione di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge n. 335 del 1995). Pertanto, se l'attività è svolta sotto forma di libera professione ( come si presume nel caso di specie), questa può essere autorizzata e non vi è incompatibilità. Infatti, l'art. 508, comma 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e a t.d.; nè tra docenti a tempo pieno e docenti in part time) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente. Invece, se l'attività viene svolta sotto forma di impresa, con conseguente iscrizione presso la Camera di commercio, questa sarebbe incompatibile. Per quanto concerne i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Ministero ha precisato che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione” (cfr la Circolare n. 480 del 2015 del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) sull’attività libero professionale dei docenti, diffusa a seguito delle risposte ottenute dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito). In giurisprudenza è stato affermato che il rilascio o il diniego di autorizzazione, ai sensi dell'art. 508 comma 15, d.lg. n. 297 del 1994, richiede che si valuti e conseguentemente si motivi la ricorrenza del presupposto della compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l'orario di insegnamento e di servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero — professionale dell'attività da espletare (cfr. TAR Campania 3 luglio 2012 n. 3163). Sempre in merito alla valutazione da parte del DS, è stato affermato che il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale deve seguire all’assenza di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività istituzionale e che a tal fine è necessaria un’indicazione in questo senso da parte del docente, cui l’autorizzazione va a conformarsi. Pertanto, il docente non può limitarsi a dichiarare di svolgere una certa professione una volta per sempre, occorrendo, per poter avanzare richiesta di autorizzazione con piena consapevolezza del legittimo svolgimento dell’incarico professionale, che la stessa sia inoltrata una volta divenuta nota la portata degli impegni e dei vincoli temporali connessi con lo svolgimento della docenza. Ciò rende appunto necessario che l’interessato, nel caso in cui ritenga di svolgere attività libero professionale, avanzi la richiesta di autorizzazione anno per anno (nei limiti appunto in cui ritenga di svolgere incarichi professionali), posto che gli impegni di docente scolastico notoriamente variano annualmente. (Tribunale Forlì - Sezione Lavoro - Sentenza 07/07/2020 n° 105) La suddetta sentenza è stata confermata anche in sede di appello ( cfr. Corte di Appello Bologna - Lavoro - Sentenza 30/12/2021 n° 1013). Pertanto, nel caso di specie, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di guida turistica potrà essere concessa in presenza dei presupposti sopra richiamati tra i quali non rientrano né la tipologia di committenti né eventuali limiti di reddito professionale.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Incarichi al personale ATA nell’ambito di progetti PON/PNRR: modalità di rilevazione delle ore di attività...
  • Per il personale ATA impiegato in progetti a valere su fondi europei e nazionali (PON, PNRR o similari), la sola compilazione del timesheet sotto forma di autocertificazione non è sufficiente. È infatti richiesta l'acquisizione oggettiva della presenza tramite timbratura del cartellino (badge) o sistema automatizzato equipollente, che deve corrispondere con la redazione analitica del timesheet, ma che non può in alcun modo essere da questo sostituita. L’utilizzo congiunto di entrambi gli strumenti non costituisce una duplicazione burocratica, ma risponde a due obblighi normativi e amministrativi profondamente diversi e complementari. 1. La doppia valenza della rilevazione La gestione amministrativa del personale ATA obbedisce a regole contrattuali rigide in materia di orario di lavoro, sulle quali si innestano i rigorosi vincoli di rendicontazione dei fondi europei. • La Timbratura (Certificazione del Tempo): Costituisce un obbligo normativo generale per i dipendenti pubblici a tutela della spesa pubblica (art. 22, comma 3, della legge n. 724/94, art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/2001, Circolare Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95 e orientamenti applicativi ARAN). Anche il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca prevede che l'orario di lavoro del personale ATA sia documentato mediante sistemi oggettivi e automatizzati di rilevazione delle presenze. La timbratura certifica in modo inconfutabile l'effettiva presenza in servizio del dipendente e l'estensione oraria della sua prestazione. Nel caso di progetti PON/PNRR, la timbratura è lo strumento primario per dimostrare ai Revisori dei Conti che l'attività progettuale è stata svolta in regime di lavoro straordinario (oltre il normale orario di servizio di 36 ore settimanali), scongiurando la sovrapposizione con le mansioni ordinarie. • Il Timesheet (Certificazione dell'Attività): Certifica la natura delle mansioni svolte. I manuali operativi e le linee guida ministeriali per i fondi strutturali e il PNRR impongono il timesheet come strumento di rendicontazione analitica. Mentre il badge registra il dato quantitativo (dalle 14:00 alle 17:00), il timesheet registra il dato qualitativo e teleologico (ad esempio, in quelle 3 ore l'assistente amministrativo ha caricato i dati sulla piattaforma ministeriale per il modulo "Laboratori Green", oppure il collaboratore scolastico ha garantito l'apertura dei locali e l'assistenza agli alunni per il medesimo modulo). 2. Il principio di addizionalità e il rischio di doppio finanziamento Uno dei cardini della gestione dei fondi europei è il rigoroso divieto di doppio finanziamento: il personale scolastico non può essere retribuito due volte per lo stesso arco temporale (una volta con lo stipendio ordinario erogato dal MEF e un'altra volta con i fondi del progetto). Affidarsi esclusivamente all'autocertificazione del timesheet potrebbe quindi esporre l’istituzione scolastica e il Dirigente (nonché il DSGA) a rilievi amministrativo-contabili in fase di audit. Gli ispettori dell'Unità di Missione PNRR, l'Autorità di Gestione PON o i revisori dei conti potrebbero infatti richiedere l’incrocio sistematico dei timesheet di progetto con i tabulati marcatempo (cartellini) mensili ordinari. Qualora nei timesheet venissero riportate ore di lavoro progettuale in un momento in cui il sistema marcatempo non ha registrato un corrispondente prolungamento d'orario, la relativa spesa verrebbe dichiarata inammissibile e soggetta a recupero, potendo profilarsi anche ipotesi di danno erariale e responsabilità disciplinare per falsa attestazione. Per garantire una rendicontazione corretta, l'istituzione scolastica dovrebbe adottare il seguente iter amministrativo: 1. Autorizzazione preventiva: L'incarico conferito al personale ATA deve specificare chiaramente il monte ore assegnato, la tariffa oraria prevista dall'Avviso e il divieto di svolgere tali ore in sovrapposizione al normale orario di lavoro. 2. Tracciatura oggettiva: Laddove il software gestionale delle presenze lo consenta, è estremamente utile configurare una "causale" specifica sul terminale marcatempo (es. "Straordinario PNRR" o "Progetto PON"). In tal modo, il dipendente che termina il proprio turno ordinario e inizia quello di progetto può effettuare una timbratura con cambio causale, mantenendo i due contatori orari separati direttamente a sistema. 3. Compilazione periodica del Timesheet: Il dipendente compila il timesheet (su base settimanale o mensile), indicando la data, l'orario di inizio e fine dell'attività progettuale e una sintetica descrizione della mansione svolta. 4. Validazione incrociata: Prima della liquidazione dei compensi, il DSGA (o l'Assistente Amministrativo incaricato) deve acquisire sia il timesheet firmato dal dipendente, sia l'estratto del cartellino marcatempo. La concordanza tra i due documenti (le ore dichiarate sul timesheet devono trovare esatta corrispondenza nelle ore in eccesso registrate dal badge) è condizione essenziale per la firma finale di validazione da parte del Dirigente Scolastico e per la successiva procedura di pagamento.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Formazione territoriale sull’Intelligenza Artificiale: ricorso a esperti esterni senza preventiva procedura di selezione interna...
  • Il DM n. 219 dell’11 novembre 2025 ha previsto uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti di formazione sull’intelligenza artificiale. Le risorse rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono finalizzate a rafforzare le competenze digitali del personale scolastico e a promuovere l’innovazione didattica attraverso l’uso consapevole dell’IA. Riprendendo precedenti risposte, si ricorda, come prima indicazione, il principio generale per cui la Pubblica Amministrazione, preliminarmente ed in via prioritaria, ha l'obbligo di ricercare ed individuare al suo interno le professionalità necessarie per qualsiasi prestazione (a questo proposito si suggerisce di compulsare l'art. 97 della Costituzione, l'art. 43, comma 3 del D.I. 129/2018, l'art. 7 comma 6 del D. Lgs.vo 165/2001). Entrando poi nel merito delle specifiche domande poste nel quesito, riteniamo opportuno evidenziare, per una lettura combinata ed esegetica, le disposizioni di cui alla Nota MIUR 34815/2017, Capo C, PRIMO CAPOVERSO, e all’art. 7 dell’Avviso prot. 73226 del 27/03/2026(PNRR - D.M. n. 219/2025) che testualmente prevedono; - “si fa presente che NELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO POSSONO ESSERE STABILITE DISPOSIZIONI SPECIFICHE A CURA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE finalizzate a garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare sono definite disposizioni specifiche nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale o anche nazionale in favore di diverse scuole e categorie di personale. In tal caso, al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr.Avviso 6076 del 04/04/2016)” (Nota MIUR 34815/2017, Capo C, primo capoverso) - “1. Le istituzioni scolastiche statali partecipanti alla presente procedura devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). 2. Il personale necessario ed essenziale allo svolgimento delle attività di progetto, in qualità di formatore o esperto in possesso delle relative competenze, deve essere individuato dalle scuole, soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, assenza di conflitto di interessi, attraverso procedure selettive. 3. Le attività retribuite eventualmente conferite al personale scolastico interno devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, devono essere prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo progetto.[…]”(art. 7 dell’Avviso prot. 73226 del 27/03/2026) Dall’esame delle predette disposizioni si evince, a parere degli scriventi, che la l’Istituzione Scolastica non possa omettere automaticamente la previa ricerca di personale interno basandosi sulla deroga della Nota MIUR 34815/2017, ma, in subordine, abbia la facoltà di affidare il servizio a Università o Enti specializzati applicando direttamente l'art. 7 dell'Avviso PNRR, in combinato disposto con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Le ragioni del parere appena reso risiedendo nel tenore testuale del primo capoverso di cui al Capo C della Nota MIUR del 2017 in comparazione con le differenti indicazioni contenute nel quadro normativo delineato dall’Avviso del progetto PNRR DM 2019/2025. Approfondiamo, quindi, come si configurano i due punti sollevati: • Sulla deroga alla ricerca del personale interno: La Nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 stabilisce che l'omissione della ricerca di personale interno sia possibile per i progetti del Fondo Sociale Europeo, ma solo a condizione che per l’attuazione dei progetti FSE vengano stabilite "disposizioni specifiche a cura dell'Autorità di Gestione" per garantire l'efficacia degli interventi. Tuttavia, l'attuale Avviso PNRR (D.M. 219/2025 - prot. 73226 del 27/03/2026) non contiene analoga disposizione derogatoria. Al contrario, l'art. 7, comma 2, dell'Avviso PNRR impone che il personale necessario venga individuato attraverso procedure selettive basate sui principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi. Di conseguenza, reputiamo che non sia corretto appellarsi all'automatismo previsto dalla Nota 34815/2017 per omettere del tutto le consuete procedure di ricognizione o selezione interna. • Sull'affidamento a Università ed Enti Accreditati: Sebbene non sia possibile, a nostro avviso, utilizzare la semplificazione prevista nella nota del 2017 (per “saltare” le procedure interne), l'esternalizzazione del servizio di formazione è pienamente prevista dall'Avviso del DM 2019/2025. Infatti, l'art. 7, comma 5, stabilisce chiaramente che i percorsi formativi e i laboratori possono essere realizzati in collaborazione con università, centri di ricerca ed enti o organismi di formazione specializzati. L'affidamento a titolo oneroso a detti soggetti esterni deve avvenire nel pieno rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), assicurando i principi di libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità. In buona sostanza, trattandosi di un appalto di servizi formativi altamente specialistici ( in cui è rimessa all’Ente/Università l'individuazione e la messa a disposizione dei formatori esperti qualificati), riteniamo possibile procedere all'affidamento ad operatori economici idonei (o ad una Università), motivando adeguatamente negli atti di indizione la necessità di ricorrere al mercato esterno a causa dell'elevata specificità delle competenze sull'IA richieste dal progetto, che non sono risultate rinvenibili internamente o che richiedono un'organizzazione strutturata globale non gestibile tramite singole collaborazioni plurime. Ciò consente, anche tenuto conto dell’importo del finanziamento PNRR, di procedere con affidamento diretto (Trattativa Diretta/MEPA), ex art.50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ottemperando nel contempo all'obbligo di procedure ad evidenza pubblica richiesto dall'art. 7 dell'Avviso PNRR. Sul corretto iter di individuazione, importante chiarimento è contenuto nella FAQ n. 7, relativa al PNRR D.M. n. 65/2023 (Chiarimenti e FAQ 28 febbraio 2024, n. 30662), in cui viene precisato che “Qualora l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria discrezionalità, intenda acquisire un servizio di formazione e, dunque, individuare un operatore economico che possa erogare tale servizio, troveranno diretta applicazione le disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici). Nel caso in cui l’istituzione scolastica intenda, invece, procedere all’affidamento di un incarico individuale, la procedura sarà soggetta alle regole generali in materia di pubblico impiego, effettuando una ricognizione circa la sussistenza o meno di professionalità interne, prima di ricorrere ad altro personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.” Se ne deduce che l’istituzione scolastica possa, all’esito negativo delle procedure di selezione interne, scegliere, a quel punto, se affidare il servizio di formazione a un Ente di formazione o individuare personale esterno per incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Dalle disposizioni sopra indicate si evince quindi che le istituzioni scolastiche, in tassativo subordine al personale interno, possono discrezionalmente scegliere una o più opzioni per la procedura di individuazione di soggetti esterni persone fisiche o persone giuridiche di privato (Enti di formazione/imprese) o di diritto Pubblico (Università). Volendo quindi descrivere l’ordine da rispettare per il reclutamento del personale da coinvolgere nella realizzazione delle attività di cui al DM 219/2025 , riteniamo che l’iter possa essere il seguente: - in primis, l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 3, deve verificare se sono presenti e/o disponibili al suo interno le risorse professionali necessarie. E’ necessario svolgere tale verifica rendendo note le necessità attraverso apposito avviso interno, da pubblicare sul sito web dell’Istituto, contenente i criteri specifici di selezione. - Qualora venga accertata l’impossibilità di reperire personale interno (o l’insufficienza delle professionalità necessarie), la Scuola può discrezionalmente decidere: a) di affidare il servizio a persone giuridiche di diritto privato (Enti di formazione) o di diritto Pubblico (Università) b) oppure di individuare soggetti esterni - persone fisiche. Nel primo caso l’Istituto procederà con la stipula di contratti di affidamento di servizi, ex art. 1655 c.c., in favore di Operatori economici, in base alle procedure previste dal D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (anche mediante affidamento diretto, entro il valore previsto dall’art. 50, comma 1 lett. b), del Codice) Nella seconda ipotesi, a sua motivata scelta, con l’emanazione di avviso di collaborazione plurima, per la ricerca di dipendenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche, ex art. 35 e 57 CCNL 2007, e, a seguire, con l’emanazione di ulteriore apposito avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, per reperire esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione con cui stipulare contratti di lavoro autonomo, ex art. 2222 e seg. c.c. (si ricorda che i criteri di selezione degli esperti esterni devono essere fissati in apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (art.45 c.2 lett. h DI 129/2018).. Si ribadisce che la scelta tra queste opzioni è discrezionale, ma deve essere in ogni caso motivata e correttamente documentata. Concludendo, riteniamo che, qualora andasse deserto il prioritario - e obbligatorio - avviso interno o non venisse reperito personale interno sufficiente per la realizzazione delle attività programmate (ipotesi assai probabile considerata la tematica), l’Istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, può direttamente procedere mediante contratto di Appalto di Servizi formativi complessi in favore di un Ente di Formazione accreditato o di una Università, in base alle procedure previste dal D.Lgs 36/2023 (Trattativa Diretta MEPA/Affidamento Diretto ai sensi dell'art.50, c. 1, lett. b).

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Assenza del docente e uscita anticipata degli studenti: condizioni e modalità di autorizzazione...
  • La questione è piuttosto complessa e va inquadrata sia dal punto di vista generale che con riferimento a particolari e specifici casi. In linea generale, la scuola ha l’obbligo di garantire la vigilanza degli alunni per l’intero tempo di permanenza nelle attività scolastiche e di assicurare il pieno svolgimento delle attività di lezione. Tale obbligo è alla base della regola generale per cui non è consentito interrompere l’orario delle lezioni per la sola assenza del docente titolare, salvo situazioni tassativamente regolamentate o di eccezione: la giurisprudenza (ex pluribus Corte di Cassazione, sentenza n. 3074/1999) ha più volte rilevato che “il servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante”, atteso che l’assenza “è un evento prevedibile e gestibile dall’organizzazione scolastica”. Fermo restando che il dirigente scolastico ha il dovere di assicurare il servizio in tutti i casi nei quali sia possibile una sostituzione con docente della classe o altro docente (che svolge comunque attività didattica e non pura e semplice sorveglianza). Nello specifico, si ritiene debbano però essere distinte diverse fattispecie fattuali, con riferimento a due doversi elementi: la prevedibilità dell’evento e l’età degli studenti. Caso 1: l’assenza dell’insegnante era prevedibile già dal giorno precedente (o dai giorni precedenti) In tale caso, il dirigente provvede alla sostituzione con docenti disponibili anche di altre classi (con retribuzione aggiuntiva o no, a seconda dei casi). Se non vi sono docenti disponibili, il dirigente, comunicandolo preventivamente alla famiglia con le procedure previste dal regolamento di istituto e verificando che la famiglia abbia preso visione della comunicazione, può programmare l’interruzione anticipata delle lezioni. Caso 2: l’assenza dell’insegnante viene comunicata nella stessa giornata In tale caso, non si ritiene che possa essere prevista l’uscita anticipata dalla scuola, a meno che non vengano avvertite e le famiglie e non ci sia da parte loro un "via libera" (utilizzando il registro elettronico); il dirigente scolastico, dunque, in primo luogo provvede a verificare la possibilità di una sostituzione ad horas; solo in caso di impossibilità, può ricorrere a misure organizzative alternative “di emergenza” (es. distribuzione degli alunni in gruppi se compatibile con la capienza dei locali; trattenimento in aree comuni con la mera vigilanza del personale collaboratore scolastico); come ultima "ratio", utilizzando il registro elettronico, si comunica con le famiglie richiedendo una presa visione dell'uscita anticipata (non facendo uscire l'alunna/o in assenza di presa visione). Entrambi i casi sopra illustrati vanno, altresì, affrontati tenendo conto dell’età degli studenti e della loro correlata maggiore o minore autonomia. Per gli studenti minorenni, si ritiene che l’obbligo di vigilanza abbia una valenza assoluta, nel senso che la scuola deve garantire il servizio scolastico in ogni caso; non si ritiene, a tal proposito, possano eliminare o attenuare questo obbligo eventuali autorizzazioni di carattere generale sottoscritte dai genitori e valide per l’intero anno scolastico. Per gli studenti maggiorenni, nel caso di comprovata impossibilità di garantire il pieno svolgimento dell’anno scolastico, si ritiene, invece, che le procedure possano essere più flessibili; in caso di assenze imprevedibili e non “sostituibili” dell’insegnante, nei confronti della famiglia dovrebbe essere applicato solo il dovere di informare, tramite strumenti telematici previsti dal regolamento, in merito alla riduzione del servizio scolastico. Si sottolinea, comunque, la necessità di regolamentare tutte queste casistiche in modo puntuale e specifico nel regolamento di Istituto. Per quanto concerne la garanzia del monte ore ordinamentale, si ritiene che, in caso di riduzione del servizio scolastico, la scuola debba essere in grado di dimostrare la materiale ed oggettiva impossibilità di provvedere alle dovute sostituzioni.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Condanna penale con sospensione condizionale della pena: effetti sull’accesso alle graduatorie e sul rapporto di lavoro del docente...
  • Per affrontare la questione prospettata occorre fare riferimento, in primo luogo, alla disciplina speciale che governa la procedura. L’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 – riproducendo l’identica disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 – preclude la partecipazione alle procedure di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto a «coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». La disciplina non è dunque mutata, sotto questo profilo, nel passaggio dall’O.M. n. 88/2024 all’O.M. n. 27/2026. Nel caso in esame assume, tuttavia, rilievo preliminare e potenzialmente assorbente la circostanza che la pena risulta applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 stabiliva che le condizioni di incandidabilità previste dal medesimo decreto operassero anche quando la sentenza definitiva avesse disposto l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale disposizione deve essere oggi coordinata con l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come sostituito dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui, «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna». Sull’incidenza della nuova disposizione sul regime delle incandidabilità si è pronunciato il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, con la circolare n. 29/2023, prot. n. 7903 del 17 marzo 2023, avente a oggetto «Modifica dell’art. 445 del codice di procedura penale», adottata sulla base del conforme parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Secondo l’indirizzo espresso nella circolare, la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. comporta che, salvo il caso in cui siano state applicate pene accessorie, non producano più effetti le disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Poiché le misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 non hanno natura penale, il Ministero, sulla scorta dell’avviso dell’Avvocatura generale, ha ritenuto implicitamente abrogato l’art. 15, comma 1, del medesimo decreto. Tale interpretazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza (si veda Cass. civ., Sez. I, Sent., 15/04/2025, n. 9890; Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere 29 aprile 2024, n. 524, reso nell’affare n. 445/2024, che ne ha riconosciuto l’applicabilità, per l’avvenire, anche alle sentenze di patteggiamento pronunciate prima dell’entrata in vigore della riforma). Pertanto, qualora – come sembra desumersi dagli elementi riportati nel quesito – con la sentenza di patteggiamento sia stata applicata esclusivamente la pena di un anno di reclusione e di euro 900 di multa, con concessione della sospensione condizionale, senza applicazione di pene accessorie, la pronuncia non appare idonea a determinare la condizione ostativa prevista dal d.lgs. n. 235/2012 e richiamata dall’art. 6, comma 2, lettera i), dell’O.M. n. 27/2026. La sospensione condizionale della pena non assume, in tale ricostruzione, autonoma efficacia risolutiva: ciò che rileva è la natura della sentenza e l’assenza di pene accessorie. Tale ragione preliminare, quindi, non consente di attribuire alla sentenza in questione efficacia ostativa all'assunzione e ciò a prescindere dal merito della condanna. Per completezza, anche prescindendo dalla questione preliminare relativa agli effetti del patteggiamento, l’applicabilità della causa ostativa non sarebbe priva di margini di dubbio con riferimento alla specifica condotta accertata. L’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235/2012 include, tra le condizioni ostative in materia di stupefacenti, le condanne definitive: – per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990; – per un delitto previsto dall’art. 73 dello stesso d.P.R., quando concerna «la produzione o il traffico» di sostanze stupefacenti. La norma non richiama, pertanto, in modo indiscriminato qualsiasi condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 73, ma circoscrive espressamente la preclusione alle fattispecie concernenti la produzione o il traffico delle sostanze. L’inciso finale deve conservare una propria funzione selettiva, tanto più che si tratta di una disposizione limitativa dell’accesso alla procedura e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica. Il concetto di traffico comprende certamente le condotte di vendita, cessione, distribuzione e commercio. Più problematica è la riconducibilità a tale nozione della mera detenzione illecita. È vero che la condanna ai sensi dell’art. 73, comma 5, presuppone che sia stata esclusa la destinazione della sostanza all’uso esclusivamente personale, che avrebbe comportato l’applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. Ai fini della distinzione assumono rilievo la quantità e la qualità della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, le modalità di confezionamento, la disponibilità di strumenti per la pesatura o la suddivisione, il possesso di somme di denaro non giustificate e le altre circostanze concrete dell’azione. La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che il dato ponderale non è, isolatamente considerato, decisivo, ma deve essere valutato insieme agli ulteriori indici sintomatici della destinazione non personale, quali la suddivisione in dosi, il possesso di strumenti per il confezionamento e la capacità economica di acquistare scorte per uso proprio. Nel caso esaminato dalla sentenza, il numero particolarmente elevato delle dosi ricavabili era stato ritenuto indicativo di una provvista destinata allo spaccio (Cass. pen., Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 27224, che richiama Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 11025, e Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 43496). Tale giurisprudenza non consente, tuttavia, di affermare in termini generali che ogni detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 73 coincida necessariamente con una condotta di traffico. Essa dimostra, piuttosto, che la destinazione allo spaccio deve essere ricavata dalla valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto. Nel caso sottoposto, il certificato del casellario reca soltanto la sintetica indicazione «detenzione illecita di sostanze stupefacenti». Tale formulazione, da sola, non permette di stabilire se la sostanza fosse concretamente destinata alla vendita o alla cessione e, quindi, se il fatto rientrasse nella nozione di traffico richiamata dall’art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235/2012. Anche sotto questo profilo si renderebbe pertanto necessario acquisire il capo d’imputazione e la sentenza, dai quali potranno emergere la natura della condotta, le caratteristiche della sostanza e gli elementi in base ai quali è stata esclusa la destinazione all’uso personale. Alla luce di quanto precede, si ritiene che la condanna in questione non abbia effetto ostativo all’assunzione. Parimenti non si ravvisano legittime cause di esclusione da specifici incarichi.

    Data di pubblicazione: 14/09/2026

  • Assemblea studentesca di istituto durante la settimana corta: durata delle lezioni e gestione del personale docente...
  • In premessa si rileva che l’art. 12, c. 1, del D. lgs. 297/1994 prevede: “gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli”. La norma riconosce il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. L’art. 13 del D. lgs. 297/1994, relativo alle assemblee studentesche, dispone: “[…] 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. […] 6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Il quadro che si delinea è, quindi, il seguente: gli studenti possono svolgere una assemblea di istituto al mese nell’orario delle lezioni con l’eccezione del mese conclusivo delle lezioni durante il quale l’assemblea di istituto non può essere svolta; nel corso di massimo quattro delle assemblee che possono essere svolte nell’arco di un anno scolastico, dedicate alla trattazione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, possono partecipare esperti indicati dagli studenti previa autorizzazione del consiglio di istituto. Se gli studenti lo richiedono, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La nota del MIUR del 26/11/2003, prot. 4733/A3 specifica che solo le ‘massimo quattro’ assemblee di cui all’art. 13, c. 6 e le assemblee di cui al c. 7 concorrono al raggiungimento dei 200 giorni previsti dall’art. 74 del D. lgs. 297/1994. Delineato il quadro normativo di riferimento in relazione ai quesiti posti l’art. 13 del D. lgs. 297/1994, relativamente alle assemblee studentesche che si prevede di svolgere durante l’orario delle lezioni alle quali i quesiti sembrano soprattutto riferirsi, dispone: “[…] 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. […] 6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata […]”. La norma prevede chiaramente, quindi, che la durata dell’assemblea di istituto non oltrepassi il termine orario di inizio e di conclusione delle lezioni del giorno in cui l’assemblea stessa si svolge. Si ritiene che l’eventuale previsione dello svolgimento della prima ora di lezione o delle prime due ore di lezione prima dell’inizio dell’assemblea studentesca debba essere adottata, previo opportuno parere del collegio dei docenti, dal consiglio di istituto, nel quale sono rappresentati anche gli studenti. Qualora l’assemblea dovesse terminare prima del termine programmato come da richiesta degli studenti, questi hanno il dovere di completare l’orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell’assemblea e l’istituzione scolastica ha l’obbligo di garantire la vigilanza sugli stessi fino al termine programmato di conclusione dell’attività ai sensi dell’art. 2048 c.c. Tale obbligo implica che i docenti per cui è stato disposto il servizio di vigilanza non possano che svolgere le attività loro assegnate secondo l’orario dell’assemblea e della disposizione adottata dal dirigente scolastico. Tale obbligo vale per tutti i docenti per cui il dirigente scolastico ha disposto il servizio nel giorno di svolgimento dell’assemblea, tenuto conto dell’impegno orario complessivo previsto per il singolo docente coinvolto per la giornata interessata e indipendentemente dall’orario giornaliero ordinario di inizio e di termine del servizio di insegnamento. Si consiglia al dirigente scolastico, in conclusione, di individuare prima del giorno di svolgimento dell’assemblea, in osservanza dell’art. 2048 c.c., la consistenza numerica di studenti che intendono partecipare all’assemblea stessa e di disporre un servizio di vigilanza efficace e proporzionato all’effettiva presenza degli studenti, anche per gestire la possibile interruzione dell’assemblea che dovesse essere necessario adottare rispetto al termine previsto. Circa la presenza dei docenti a scuola nel giorno di svolgimento dell’assemblea di istituto come da disposizione adottata dal dirigente scolastico, si coglie l’occasione per ricordare che già la Circolare ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312 concernente Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica così disponeva in merito alla “presenza all'assemblea di istituto del preside e degli insegnanti”: “l'art. 43 - ultimo comma - del D.P.R. 416 stabilisce che all'assemblea di istituto (o di classe) possono assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino. Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca”. Il c. 8 dell’art. 13 del D. lgs. 297/1994, infatti, dispone che “[…] all'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Si configura, pertanto, con il richiamo all’art. 43 del D.P.R. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica), confluito poi negli artt. 12-13 del D. lgs. 297/1994, il diritto dei docenti di assistere e di partecipare all’assemblea che però non determina l’esonero dal servizio ordinario, che, come detto, comporta, previa adozione delle opportune determinazioni del dirigente scolastico per garantire gli obblighi previsti dall’art. 2048 c.c., anche la vigilanza sugli studenti impegnati in una attività formativa quale l’assemblea di istituto.

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