Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 06/02/2025
  • Una docente non convivente con la persona disabile può usufruire dei tre giorni retribuiti ex L. 104/92?
  • Domanda

    Mi è pervenuta da parte di una docente richiesta di fruizione dei tre giorni retribuiti di permesso mensile ex art. 33, comma 3 della L. 104/92, per prestare assistenza in forma esclusiva alla madre disabile grave. La docente non convive anagraficamente con la disabile, che invece risulta convivere con altra figlia.
    Per quanto riguarda il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, il requisito della convivenza appare prioritario rispetto a qualsiasi altro criterio di selezione del caregiver (come riportato anche nella circolare INPS 04/04/2023, n. 39, la legge stabilisce infatti per la fruizione del congedo un preciso ordine di priorità: 1. coniuge convivente, parte dell’unione civile e conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti).
    Il congedo straordinario richiede però a chi presta assistenza ben altro impegno rispetto all'assistenza - seppure esclusiva - prestata nei tre giorni di permesso mensile di cui alla L. 104/92, che infatti non sembra dare identico risalto al requisito della convivenza.
    Questa considerazione mi porta pertanto a credere che la domanda dei giorni di permesso vada accolta, anche se non riesco a fare a meno di considerare la situazione piuttosto anomala, forse anche perché una simile richiesta di fruizione dei giorni permesso sembrerebbe essere in contrasto, se non con la lettera, con lo spirito della norma scritta che sembrerebbe voler rinsaldare i vincoli di solidarietà all'interno dei nuclei familiari anche di fatto, e non autorizzare il festival degli egoismi

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