Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 25/10/2019
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  • Corsi di ampliamento dell'offerta formativa: sono convenzioni o contratti?
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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    #pbb #affidamento #convenzione #appalto #tupi #associazione #prestazione #rotazione #contratto #professionista #mercato

    Domanda

    Sono una DSGA FF dal 1° settembre in un istituto di Istruzione superiore composto da liceo sportivo, linguistico internazionale, scienze applicate e ITC. Per tenere corsi di ampliamento dell'offerta formativa siamo soliti stipulare delle Convenzioni con associazioni no profit che ci assicurano un servizio. Alcuni esempi: ci forniscono un insegnante di tiro con l'arco, un insegnante di canto per il coro d'istituto, un madrelingua per un corso di potenziamento linguistico, ecc...
    Alcune convenzioni sono dei veri e propri contratti con tanto di CIG, condizioni economiche come numero di ore e costo orario delle prestazioni e mi chiedo quanto sia lecito chiamarle convenzioni. Altre invece prevedono un rimborso spese per un servizio.
    Mi chiedo quale sia la normativa sulle convenzioni, quando si stipula una convenzione e non un contratto, quali regole seguano, se vale il principio di rotazione o l'Istituto può stipulare convenzioni con qualsivoglia associazione del territorio senza alcuna procedura comparativa o semplicemente senza assicurare a tutte a possibilità di accesso a tali procedure.
    Ringrazio fin da ora per la risposta.

    Risposta

    Si potrebbe rispondere in breve: le convenzioni sono contratti, né il termine utilizzato è rilevante. Né più, né meno; ne deriva che occorre selezionare i contraenti tramite il codice appalti o altre forme di evidenza pubblica.
    Quanto al profilo fiscale, da tempo l’Agenzia Entrate ha stabilito che non esistono “rimborsi spese” generici, ma solo a pie’ di lista: ne consegue che, a prescindere dal regime fiscale del percipiente, l’associazione non potrà utilizzare le etichette “rimborso spese” o “quota associativa” quando in realtà sta fornendo una prestazione di servizi.

    Più nel dettaglio.

    Preliminarmente è necessario capire quando, in presenza di società tra professionisti, associazioni tra professionisti o altre persone giuridiche, si debba ricorrere ad una gara d’appalto (disciplinata dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016), ovvero, si possa fare ricorso al TUPI (ex art. 7, comma 6, TU Pubblico Impiego) come se si trattasse di persone fisiche.
    In presenza di partecipanti-persone fisiche, infatti, ben si può utilizzare la più celere e semplice procedura del TUPI.
    In presenza di persone giuridiche, la regola vuole l’applicazione della disciplina e dei principi di cui al D.lgs. 50/2016.

    Infatti, se la scelta della procedura ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs 50/2016 non lascia dubbi circa la possibilità di partecipazione anche di società (i.e. persone giuridiche, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche), non può dirsi altrettanto per la procedura di reclutamento di figure esterne all’amministrazione, prevista dall’ art. 7, comma 6 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

    Occorre chiedersi se esse siano abilitate a partecipare alle sole gare d’appalto, oppure, possano anche essere scelte quali esperti esterni ex art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001.

    Poiché nell’ambito del codice dei contratti pubblici sfuma la differenza tra contratto d’opera professionale (e non) e contratto d’appalto, contemplata dai canoni civilistici, qual è il criterio per distinguere se fare ricorso alla procedura ad evidenza pubblica o all’ausilio di un esperto esterno ex art. 7, posto che in entrambi i casi il professionista, anche organizzato ad esempio in un’associazione, può partecipare? Come si sa, le caratteristiche dei due procedimenti sono molto diverse, la prima è fortemente garantista dei principi di pubblicità e concorrenza, la seconda lascia più margine di libertà alla PA.

    Della distinzione tra appalto di servizi ed incarico professionale si è occupata la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia nel parere n. 51 del 15/2/2013, la quale ha evidenziato che “le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare il caso di specie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma”.

    Il medesimo criterio distintivo, poi, è stato utilizzato con riferimento all’affidamento di servizi legali dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 maggio 2012 n. 2730), la quale ha accolto l’interpretazione già indicata da questa Autorità nella deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2010 e nella determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011. […] il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce”.

    Alla luce della ricostruzione svolta, si potrebbe ricavare il seguente principio: per intuire se si debba far ricorso all’appalto pubblico (Codice degli appalti) o se si possa procedere con l’affidamento di un incarico esterno (TUPI), non importa che la prestazione venga resa da un professionista intellettuale organizzato in società, associazione, da un prestatore d’opera, ovvero, da una persona fisica. Ciò che conta è la prestazione che si richiede: se questa è caratterizzata da un servizio connotato da una certa stabilità e continuità, da una importante organizzazione di mezzi, a carico dell’operatore economico, allora si dovrà far ricorso al codice dei contratti pubblici, essendo invece vietato il ricorso al TUPI. Qualora la prestazione sia connotata, più che dalla episodicità, dal prevalente elemento intellettuale (a scapito di quello organizzativo), allora sarà congruo il ricorso al Testo Unico Pubblico Impiego.

    Se, come nel caso di specie, il contratto è stipulato con una Associazione dilettantistica si tratterà di un appalto di servizi con necessità della richiesta del CIG. (Smart CIG in caso di contratto di valore inferiore ai 40.000 euro). Se, invece, il contratto fosse stipulato direttamente con il formatore si potrebbe ricorre ad un contratto di prestazione d'opera professionale con conseguente esenzione dalla normativa sulla tracciabilità. (cfr in tal senso le Linee Guida Anac sulla tracciabilità).

    Nel caso dei due servizi oggetto del quesito, si deve evidenziare che il valore degli stessi 1.500 il primo e 4.200 il secondo, permette all’Istituto di procedere senz’altro all’affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma secondo lettera a) del Dlgs. 50/2016 e dall’art. 45 comma secondo lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U.R.I. GU n. 267 del 16 novembre 2018.

    Come specificato nella Circolare MIUR n. 74/2019, “[…] il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti”.

    Si precisa che le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (a seguire, anche “Linee Guida A.N.AC. n. 4”) prevedono che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo, l’Istituzione possa ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, o se ritenuto opportuno, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
    Tale modus operandi rappresenta una best practice a cui si raccomanda di conformarsi, anche al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza.
    Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.

    Con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, si precisa che in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4, è di norma vietato l’affidamento nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento.
    Si precisa che, come stabilito dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
    Il rispetto di tale principio fa sì che l’affidamento al contraente uscente (o all’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento) abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale stringente.

    In particolare, l’Istituzione deve motivare il ri-affidamento all’uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
    La motivazione circa l’affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali oda altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
    In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
    Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

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    Approfondimenti

    Sentenza 29/01/2025 n° 138
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e deroga al principio di rotazione negli avvisi aperti: applicabile solo alle procedure negoziate - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • 1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; Id., 31 marzo 2020, n. 2182; Id., 3 aprile 2018, n. 2079). c) Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    Sentenza 18/06/2025 n° 1926
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti e principio di rotazione: l’ambito di applicazione è circoscritto i) sul piano oggettivo, agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura; ii) sul piano soggettivo, ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori - T.A.R. SICILIA - CATANIA - Sezione Terza
  • 1. Nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici, con argomenti utilizzabili anche nell’attuale quadro normativo, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici##6029T, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36##6029T); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016##1793T, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2021, n. 1515; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio, Sez. II, 9.12.2020, n. 13184). 2. Secondo le richiamate Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206##1793T, “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 3. La non operatività del principio in caso di procedure ordinarie o, comunque, di procedure sostanzialmente aperte trova spiegazione nella circostanza che il principio in esame “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755##1437L). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943##1457L; 5 marzo 2019, n. 1524##1214L; 13 dicembre 2017, n. 5854##578L)” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020, n. 8030). 4. Il principio di rotazione non opera laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389##2409L) Infatti, laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2021, n.881##980L; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.9.2019, n. 1021, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 27.11.2020, n. 7462)”. 5. Lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto: “i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza; ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione. 6. Tale soluzione è stata recepita dall’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023##6042T, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”. Il comma 5 dell’art. 49##6042T, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica “in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato” (cfr. relazione del Consiglio di Stato).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    n° 1
    Area: Normativa

  • Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - Legge di conversione 11/09/2020 n° 120
  • 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (1).

    2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':

    a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (2);

    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (2).

    3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (1).

    4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1).

    5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria" (3).

    5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3).

    (1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

    (2) Lettera così modificata in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

    (3) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

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    #importo #appaltare #stazione #soglia #operatore #aggiudicazione #ingegneria #architettura #investimento #contratto

    21/01/2026 n° 56
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Parere - Contratto misto di concessione e appalto pubblico: il parere dell'ANAC sulla disciplina applicabile
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

    …..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
    UPREC-CONS-0260-2025
    FUNZ CONS 56/2025

    In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
    Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
    parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
    Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
    agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
    Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
    applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
    In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
    Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
    La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
    Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
    parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
    di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
    La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
    La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
    dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
    In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
    diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
    del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
    L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
    concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
    L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
    sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
    La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
    superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
    Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
    Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
    consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
    Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
    concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
    Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
    Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
    diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
    La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
    coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
    Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.

    Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.

    Avv. Giuseppe Busia

    (Firmato digitalmente)

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    Data di pubblicazione: 25/10/2019
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