Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
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Sicurezza sul lavoro: RSPP
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Spett.le Italia Scuola,
sono la Dsga di un Istituto Comprensivo. Io e la Dirigente siamo di nuova nomina e ci troviamo a dover provvedere alla selezione di un RSPP.
L'incarico attuale è stato affidato annualmente ad una ditta, selezionata tramite richiesta di preventivo, a partire dall'anno 2014. L'incarico scade oggi. E' possibile prorogare al fine di consentire gli adempimenti necessari.
Ed eventualmente per quanto tempo?
Grazie
Poiché il contratto in scadenza è stato stipulato con una società si devono applicare le regole di cui al Dlgs 50/2016 in tema di rinnovo e proroga del contratto.
Innanzitutto si deve evidenziare che il contratto non può essere rinnovato in quanto non è prevista alcuna clausola che preveda il rinnovo. Inoltre dal tenore del quesito si evince che lo stesso sia stato già rinnovato più volte. Si dubita della legittimità dei precedenti rinnovi per la mancanza di una clausola di rinnovo e per la data di inizio del contratto che sembra risalire al 2014. Infatti anche se nel contratto originario vi fosse stata tale clausola, il contratto non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovo per più di tre anni. L’art. 63 comma 5, Dlgs. 50/2016 avente ad oggetto l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevede che la possibilità di rinnovo debba essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi debba essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 e che il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
Ciò posto, la proroga, disciplinata all’art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016, è possibile solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Nel contratto stipulato da codesto Istituto non risulta alcuna opzione di proroga, pertanto, non si ritiene possibile utilizzare tale strumento, nemmeno nella sua versione “tecnica”, per via dei precedenti rinnovi.
Si consiglia, pertanto, di procedere con un nuovo affidamento. Visto l’importo del servizio è certamente possibile procedere con un affidamento diretto. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.
Si evidenzia che il T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, prevede all’art. 32, ai commi 8 e 9:
“8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”
Dunque Codesto Istituto può optare anche per l’individuazione del RSPP all’interno del personale della scuola.
Nel caso in cui ci si riferisca ad un dipendente di altra scuola, si ritiene preferibile inquadrare l'attività suddetta quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art. 35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle altre scuole non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. In tal caso, se si tratta di un libero professionista, dovrà essere stipulato un contratto di prestazione d’opera mentre se si tratta di impresa, si potrà passare per l’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ragionevolmente diretto.
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Sentenza 10/06/2005 n° 12323
Area: Giurisprudenza
La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto " ad substantiam", e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola e sia subordinata al mancato invio della disdetta del contratto entro un termine prestabilito, la rinnovazione tacita a mezzo dell'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A. di considerare l'opportunità di disdire o meno nel termine contrattuale il contratto stesso. Massima ufficiale (Nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse invocarsi a sostegno della pattuizione della rinnovazione tacita una clausola della convenzione stipulata tra il privato e la p.a. nella quale si prevedeva la possibilità di disdire la convenzione con effetto immediato a giudizio insindacabile dell'ente pubblico competente per territorio, in quanto tale clausola non prevedeva il tacito rinnovo ma, al contrario, la facolta della p.a. di sciogliersi unilateralmente dal contratto anche prima della scadenza concordata).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#convenzione #arricchimento #domanda #albergo #implicito #verso #prefettura #riproporre #manifestare #tacitare
Sentenza 03/04/2018 n° 3692
Area: Giurisprudenza
E’ illegittima la scelta del MIUR di attribuire punteggio soltanto all’insegnamento prestato presso le scuole paritarie con contratti a tempo determinato e non con contratti a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 114 della legge n. 107/2015 prevede che “ "... il Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il l° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...". Tale disposizione comporta una disparità di trattamento laddove l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari”, opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. La normativa va pertanto interpretata in senso costituzionalmente orientato, nonché alla luce dell’art. 400, commi 1, 14 e 15 del D.Lgs. n. 297/1994 con cui si prevede la valutazione del servizio di insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale del resto si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A., abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall’ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo. Coerentemente, nel caso in esame è possibile un’interpretazione delle norme, da parte dell’amministrazione, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), con l’ordine all’amministrazione di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#punteggio #concorso #insegnamento #abilitazione #procedura #valorizzare #miur #statale #graduatoria #bandire
Sentenza 17/05/2018 n° 622
Area: Giurisprudenza
E' illegittimo il bando di gara di un istituto scolastico che, nel tentativo di adempiere al dettato dell'art. 167 D.Lgs. 50/2016 (che impone la quantificazione del valore della concessione tramite la stima del fatturato da generarsi per l'intera durata del contratto), si limita ad indicare il numero dei possibili utenti. (Sentenza in linea con precedente giurisprudenza, già resa su bandi di concessione di Istituti Scolastici. Conformi Consiglio di Stato, Sez. III - sent. 127/2018##711L e T.A.R. Catania, sent. 544/2018##709L)
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#concessione #stima #fatturato #generare #bar #sent #stimare #chance #ripetere #iii
Sentenza 15/01/2018 n° 334
Area: Giurisprudenza
Il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che negli istituti di istruzione il datore di lavoro (dirigente scolastico), che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa l'RSPP individuandolo tra le due seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Solo in assenza del predetto personale, il comma 9 dell’art. 32 consente che gruppi di istituti possano avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Pertanto, il suddetto comma 8 disegna una posizione di favore per gli incaricati interni alla sicurezza, con la conseguenza che, nella selezione dell'RSPP, il personale interno ad altra unità scolastica, ha titolo di precedenza nell'assegnazione dell' incarico rispetto ad un esperto esterno all'Amministrazione
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#sicurezza sul lavoro: rspp#esperto #incarico #personale #unità #istituto #selezione #amministrazione #professionista #ricorrente #requisito
Sentenza 29/06/2017 n° 1074
Area: Giurisprudenza
La ratio dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 risiede nell’evitare che i componenti della Commissione, avendo svolto attività strettamente correlata al contratto di affidamento, non possano esercitare la funzione di giudice della gara in stato di imparzialità e di terzietà rispetto ai candidati, ovvero nella totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi di questi ultimi. La preventiva redazione dell’atto inditivo della gara da parte del Presidente della Commissione determina l’illegitimità della composizione della commissione di gara.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#ati #ipogeo #subentro #assorbente #avvincere #crisci #arbitro #rintracciare #competizione
Sentenza 02/10/2006 n° 5715
Area: Giurisprudenza
E' illegittmo il provvedimento con cui un Comune dispone l’utilizzazione a parcheggio pubblico, in orario diverso da quello in cui si svolgono le attività scolastiche (dalle 7,30 alle 17,30), dell’area antistante una scuola elementare, che, fino alla adozione dei relativi provvedimenti comunali, era nella disponibilità della scuola medesima, considerato che l’area in questione, pur essendo di proprietà comunale, costituisce pertinenza della scuola, funzionale alle attività esterne degli alunni, della quale il Sindaco non può disporre in via unilaterale, ossia senza la previa intesa con l'Istituzione scolastica, senza che possa rilevare, in contario, la circostanza che le aree in contestazione siano di fatto utilizzate per il parcheggio del personale scolastico, anziché per esigenze più propriamente educative, posto la verifica della effettività e della entità delle predette esigenze, come pure il contemperamento degli interessi affidati alla cura dell'Istituzione Scolastica con quelli, innegabili, della cittadinanza, gravanti sull’Amministrazione comunale, deve essere ricercato secondo i principi dell’imparzialità, del buon andamento e della leale collaborazione, con il quali collide l’impiego di poteri di imperio non sorretti da adeguato supporto normativo.
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#beni pubblici#edilizia e arredi scolastici#enti locali#imperio
Sentenza 28/03/2018 n° 1937
Area: Giurisprudenza
Fermo il carattere di principio del dovere delle Amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni CONSIP (di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro. Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma" (il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26) "non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#convenzione #mibact #amministrazione #consip #stipulare #lotto #servizio #articolo #intendimento #gara
Sentenza 08/03/2017 n° 1336
Area: Giurisprudenza
In relazione alle procedure di affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016##1608T, definite "semplificate", deve essere riconosciuta alla pubblica amministrazione una ampia discrezionalità anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura. La marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni princìpi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e la rotazione (funzionale ad assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo). Se è vero che il principio di rotazione nella procedura di cottimo fiduciario non ha una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente (e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione), la previsione di tale principio privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza: la rotazione, dunque - che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l’esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare. Nello stesso senso, si veda TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 4 ottobre 2016 n. 419##157L; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906 Nella fattispecie, l’amministrazione aveva escluso dal gruppo degli operatori economici consultati preliminarmente per il nuovo affidamento diretto di uno stesso servizio, l’operatore economico “uscente”.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#antidoto #rovis #pretermissione #riciclare #acchito
Ordinanza 21/08/2014 n° 18107
Area: Giurisprudenza
In materia di contratti conclusi dalla P.A., la necessità della stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, se esclude la possibilità di ipotizzare una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che si perverrebbe in tal modo ad eludere tale indispensabile requisito, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#disdetta #rinnovazione #contratto #civ #forma #invio #eludere #concludere #clausola #demanio
Sentenza 31/05/2018 n° 534
Area: Giurisprudenza
E’ illegittima l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non rispetti il dettato dell’art. 95 Dlgs. 50/2016 per la violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell’offerta. Nella specie, la mancanza di elementi tecnici dell’offerta, “sostituiti” da requisiti professionali a vario titolo, determina la violazione del divieto suindicato e non permette alcuna distinzione tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del minor prezzo, come richiesto dal secondo comma dell’art. 95 Dlgs. 50/2016. (Nel caso specifico, l’Amministrazione aveva indicato una ripartizione del punteggio nel 65% all’offerta economica e nel 35% a “requisiti professionali” che in realtà comprendevano solo pregressa esperienza e certificazioni di qualità. Il T.A.R. decide per l’annullamento della gara rilevando come in tale composizione del punteggio “non vi sia alcuna traccia dei criteri, né qualitativi né quantitativi, di natura tecnica cui fa riferimento l’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016”)
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#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#offerta #criterio #aggiudicazione #rdo #punteggio #dlgs #ficuciello #eccesso #caserma #coop
Sentenza 25/10/2017 n° 8703
Area: Giurisprudenza
A decorrere dal 1.1.2006, data di entrata in vigore del C.C.N.L. Comparto Scuola stipulato il 27.11.2007, il personale in servizio all'estero ha diritto a percepire la medesima retribuzione del personale metropolitano, avendo l'Indennità Integrativa Speciale, pienamente conglobata nella voce stipendio, assunto natura retributiva e non potendo essere bilanciata dall'assegno di sede, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Pertanto, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'Indennità Integrativa Speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione Infatti, con il conglobamento nella voce “stipendio tabellare, l'Indennità Integrativa Speciale ha acquisito fisionomia di elemento retributivo, sicché non è sostenibile una sua incompatibilità con l'assegno di sede, previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 62 del 1998, che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. (In senso conforme si è espressa, la Suprema Corte, con la Sentenze n. 23058 del 30 ottobre 2014 e, da ultimo, con l'Ordinanza 16/11/2017, n. 27220 seppur in fattispecie relative a personale scolastico con qualifica dirigenziale con riferimento all'art. 52 del CCNL Area V 11 aprile 2006).
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#personale dipendente: questioni retributive#estero #indennità #stipendio #ccnl #servizio #personale #voce #assegno #trattenuta #comparto
Sentenza 12/10/2017 n° 2100
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art.1, comma 3, parte seconda, del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le RSU, che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, devono essere rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. Pertanto, nel caso di decadenza della RSU, le trattative per la stipulazione del nuovo contratto integrativo e la stipulazione dello stesso devono essere precedute dalla costituzione della nuova RSU, stante la inesistenza della rappresentanza sindacale unitaria. Infatti, le disposizioni sopra richiamate vanno interpretate nel senso che la prosecuzione delle trattative con le Organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto, è consentita “nell’attesa della rielezione” alla quale sono destinati solo 50 giorni. Dopo tale termine, può, al più, trovare applicazione – ricorrendone i presupposti – il disposto dell’art.40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001 sulla regolazione unilaterale, in via provvisoria, da parte della amministrazione circa le materie oggetto del mancato accordo. (Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari ha confermato la sussistenza della condotta antisindacale dell'Amministrazione che aveva posto in essere trattative con i componenti residui della RSU decaduta, giungendo anche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto. La Corte ha altresì osservato che la condotta dell'Amministrazione non era motivata neanche da caratteri di necessità od urgenza, considerato che il CCI in essere prevedeva comunque il tacito rinnovo alla scadenza).
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#comportamento antisindacale#relazioni sindacali#rsu #componente #contratto #stipulazione #trattativa #baro #rielezione #carica #conservatorio #accordo
Sentenza 07/03/2018 n° 71
Area: Giurisprudenza
Il Giudice delle leggi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 85 e 627 della legge 232/2016, nella parte in cui non prevedono l’intesa con gli organi rappresentativi di Regioni e autonomie locali (intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Sulla eccezione della Regione ricorrente di violazione degli artt. 117, c. 3, Cost., 5 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione, non avendo il Governo previsto le necessarie procedure di coinvolgimento delle Regioni, la Corte Costituzionale richiama la propria giurisprudenza (sentt. 62/2013, 284/2016) e chiarisce che la disciplina della edilizia scolastica interseca diverse materie «quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.». La necessità di coinvolgere le Regioni nella procedura in esame ha rilevanza costituzionale poiché di tutte le materie sulla quali ricade la disciplina oggetto del giudizio non si trova una sola materia di esclusiva competenza statale. Specificamente, il comma 85 della legge interessa unicamente materie di competenza regionale concorrente. Per la Corte, questa condizione richiede il più ampio coinvolgimento possibile delle Regioni, «coinvolgimento da realizzare mediante lo strumento dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Il comma in esame infatti è affetto da illegittimità costituzionale giacché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica altresì i criteri di selezione dei progetti, senza che vi sia una previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. «La particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l’inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell’erogazione delle risorse finanziarie […]». Per quanto riguarda il comma 627, esso istituisce il Fondo statale per la rievocazione storica. Tale finanziamento, destinato a Regioni e Comuni e a soggetti privati, è ascrivibile alla categoria della promozione di eventi, feste e attività ex art. 117, c. 3, Cost. Il mancato rispetto del principio di leale collaborazione da parte del Governo in materie di legislazione concorrente determina la illegittimità costituzionale della deposizione in esame.
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#stato e regione: competenza legislativa#edilizia e arredi scolastici#regione #fondo #rievocazione #ministro #coinvolgimento #risorsa #cost #collaborazione #criterio #finanziamento
Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere al cambio dei pannolini di un minore disabile. La doverosità dell'intervento richiesto al personale ausiliario risiede nell'art. 47 del CCNL e nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), ove è previsto che i suddetti collaboratori sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
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#personale ata#reato#pannolino #alfiere #petruzziello #cnnl #iva #marcare #punibilità #condannata #indifferibilità #decadimento
Sentenza 11/10/2017 n° 1951
Area: Giurisprudenza
E' legittimo il provvedimento con il quale una amministrazione ha rigettato l'istanza presentata da un cittadino ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 diretta ad ottenere "tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi". L'istituto dell'accesso civico generalizzato non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione. (Si afferma nella sentenza che "nel caso di specie l’istanza di accesso di cui è causa, volta ad ottenere “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell’anno 2016” [...] costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato. Non è passibile di censura, ad avviso del Collegio, la motivazione del diniego espressa dal Comune di Broni (affidata a ben quattro pagine di argomentazioni), laddove ha ritenuto di rinvenire nell’istanza del ricorrente un’ipotesi di “richiesta massiva”, così come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016, che impone un facere straordinario, capace di aggravare l’ordinaria attività dell’Amministrazione. La richiesta di tutte le determinazioni di tutti i responsabili dei servizi del Comune assunte nel 2016 implica necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati. Non può essere poi trascurata una circostanza di fatto riferita dalla difesa dell’Amministrazione e non contestata dal ricorrente: dal novembre 2015 all’agosto 2017 l’odierno ricorrente ha rivolto al Comune 73 richieste di accesso". Per il carattere generale, i principi affermati possono essere estesi anche all'amministrazione scolastica).
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#accesso civico#boomerang #pervasiva #obliterare #assunta #tutte #benedetto #ordinaria #coacervo #controdeduzione #denigrare
Sentenza 14/07/2008 n° 368
Area: Giurisprudenza
I dirigenti scolastici di Istituti di scuola secondaria superiore hanno interesse immediato e concreto a impugnare le deliberazioni della provincia con cui viene stabita una disciplina di immediata applicazione in materia di procedure da svolgere per il rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per l'espletamento del servizio di ristoro (a mezzo di distributori automatici, di bar interni, di vendita ambulante) nell'ambito degli edifici di proprietà provinciale destinati proprio a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, che pongono rilevanti obblighi di condotta e correlative responsabilità, nonchè obblighi diretti e immediati con le relative e concrete responsabilità di ogni tipo a carico dei dirigenti scolastici degli istituti stessi. Le delibere con cui la provincia disciplina con norme vincolanti le procedure da svolgere (nel rispetto della normativa di legge in materia di appalti di pubblici servizi) nonché le preventive verifiche (amministrative, commerciali, di sicurezza, igienico sanitarie etc.) da compiere a cura delle Autorità scolastiche, al fine di pervenire al rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per l'espletamento del servizio di ristoro, previo nulla osta della stessa Provincia e stabiliscono puntualmente gli obblighi dei concessionari e quelli dei dirigenti scolastici concedenti, determinanando per ciascuna tipologia del servizio di ristoro il canone annuo da corrispondere alla Provincia, prima del rilascio del nulla osta, comprensivo dei consumi di energia elettrica e di acqua e altresì suscettibile di variazioni nel tempo oltre che di aggiornamento secondo gli indici Istat sono illegittime, perché promanananti (senza alcuna concertazione e senza alcuna intesa con gli istituti destinatari) dall'esercizio di un potere unilaterale che deve, invece, necessariamente intendersi dimidiato (e dunque non esclusivo dell'Amministrazione provinciale proprietaria dei locali), e perchè trascurano vistosamente l'indiscutibile autonomia strutturale e funzionale di detti istituti, imponendo arbitrariamente obblighi di comportamento a carico dei soggetti destinatari della disciplina.
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#concertare #promanano
Sentenza 18/01/2018 n° 4
Area: Giurisprudenza
Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#incarico #docente #attività #autorizzazione #parttime #tempo #svolgere #procura #dlgs
Sentenza 20/07/2017 n° 773
Area: Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
Sentenza 04/01/2013 n° 441
Area: Giurisprudenza
INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR per quanto riguarda il dovere dello Stato di impartire l'istruzione ai sensi dell'art.34 della Costituzione, con specifica competenza a effettuare verifiche periodiche finalizzate a riscontrare le conoscenze degli studenti, assegnata direttamente dall'art.3 della legge 53/2003 lett. b) e dall'art. 17 del D.lgs. 213/09,legge, che non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti quali il d.lgs. 165/2001 o il d.lgs.297/94. La scuola, quale luogo deputato dall'art.34 Cost. per la somministrazione dell'istruzione, è la sede di svolgimento delle prove di verifica INVALSI, la cui effettuazione non può essere condizionata da una apposita previsione del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al MIUR e non ai singoli istituti scolastici. L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL per il corpo docente: l'attività relativa alla correzione è inquadrabile come funzionale all'insegnamento mentre la fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, rientra nell'attività di vigilanza degli studenti, prevista dall'art.29 comma 5 CCNL.
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#obbligo scolastico e formativo#ordinamenti scolastici#organi collegiali#personale docente#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#correzione #effettuazione #affiancare #miur #corpo #impartire #condizionare #comparizione #orario #convenire
Sentenza 24/02/2016 n° 3645
Area: Giurisprudenza
In caso di superamento del periodo di comporto, la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cosiddetto esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie sicchè, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. Si precisa che il CCNL Scuola non prevede alcun obbligo, per l'Amministrazione, di preavvisare il dipendente assente dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 17 del CCNL 2007).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#vacirca #affezione #curatela #sommatoria #morbilità #antigiuridicità #riformulazione
n° 398
Area: Normativa
1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
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#dirigente scolastico: incarico#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale docente#liceo #amministrare
n° 439
Area: Normativa
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#dispensa #proroga #provveditore
n° 477
Area: Normativa
Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#graduatoria #presidenza #aspirante #incarico #concorso #preside #posto #aspirare #tipo #istituto
n° 415
Area: Normativa
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#pungere
n° 420
Area: Normativa
1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni (4) .
2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .
[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)
[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)
[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)
6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;
c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .
7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .
(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(8) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
n° 479
Area: Normativa
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 455.
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#personale docente#utilizzazione #scuola #personale #cattedra #istituto #disporre #ruolo #istruzione #utilizzare #docente
n° 491
Area: Normativa
Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. L'orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'art. 131. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
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#personale dipendente: orario di lavoro#personale docente#orario #docente #insegnamento #scuola #servizio #attività #costituire #perfezionamento #stabilire
n° 508
Area: Normativa
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
KEYWORDS
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#ricorsi amministrativi#direttore #personale #lezione #preside #impiego #incompatibilità #provveditore #divieto #consiglio #studio
n° 400
Area: Normativa
01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17. (2)]
[18. (1)]
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
n° 513
Area: Normativa
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
KEYWORDS
#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#appartenere #ruolo #provveditore #personale #provvedimento #dispensa #istruzione #adottare #studio #decadenza
n° 317
Area: Normativa
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#provveditore #impostazione #ispettore #circolo
n° 473
Area: Normativa
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
KEYWORDS
#corso #riconversione #docente #coordinatore #studio #insegnamento #personale #programma #correre #istruzione
n° 297
Area: Normativa
1. Ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'art. 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La Regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 294, comma 1.
9. La Regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'art. 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
KEYWORDS
#personale dipendente: formazione#reciprocare
n° 674
Area: Normativa
[1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.] (1)
(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 38 del D.lgs. 64/2017 a decorrere dal 31 maggio 2017.
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#estero #scuola #personale #servizio #accordo #testo #derivare #maggio #abrogare #norma
n° 79
Area: Normativa
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
5‐bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne d comunica ione all’AGID ai fini dell’applica ione dell’articolo 32‐ bis del decreto legislativo 7 mar o 2005, n.82, recante codice dell’amministra ione digitale. (1)
(1) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#ione #mar #amministrare
n° 63
Area: Normativa
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#fabbricare #ammortizzare #redditività #aggiudicatario
n° 48
Area: Normativa
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
[6. (1)]
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 a decorrere dal 15 novembre 2009.
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Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole
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Comunicazione MIUR riguardante le supplenze del personale scolastico.
Il MIUR relativamente alle proroghe dei contratti di supplenza ha confermato, per l'anno scolastico 2012/2013, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010.
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Contratti e appalti pubblici Sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale ...
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Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Chiarimenti MIUR riguardanti le proroghe delle supplenze.
Il MIUR, in merito alle proroghe dei contratti di supplenza per il personale scolastico, ha confermato, per l'anno scolastico 2011/2012, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010
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Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche
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Comunicazione MIUR inerente la proroga per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del DS.
Il MIUR ha comunicato che la scadenza per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico è prorogata al 31 agosto 2018
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Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")
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#seme
Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha comunicato che a partire dal 18 maggio 2017 sono attive nell’area “Alunni - Gestione Alunni - Alternanza scuola lavoro” le funzioni per la comunicazione dei dati relativi all’anno scolastico in corso
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Comunicazione MIUR sulla validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza.
Il MIUR, con la nota 18 giugno 2014 n. 2142, ha confermato, anche per l'anno scolastico 2013/2014, la validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza
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Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati
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Comunicazione MIUR inerente la proroga per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale docente e ATA.
Il MIUR ha comunicato che il termine finale previsto al 22/01/2016, per la presentazione, da parte del personale Docente ed ATA, delle domande di collocamento a riposo è stato prorogato al 26/01/2016
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Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola
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Determinazione 6 novembre 2013, n. 5
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Note 13 febbraio 2014, n. 1407 e n. 1406 e allegati
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Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° Settembre 2015.
Il MIUR ha comunicato la proroga al 17 Gennaio 2015 del termine per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo
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Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio per il personale della Scuola.
Il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016
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F.A.Q. aggiornate al 4 dicembre 2012
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Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR
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Comunicazione relativa alle novità editoriali del Gruppo Spaggiari Parma.
Segnaliamo l’uscita del volume “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo
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Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Sicurezza sul lavoro: RSPP
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