Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

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    #pbb #rinnovo #proroga #affidamento #contratto #professionista #clausola #dlgs #selezione #stipulare #rinnovare

    Domanda

    Spett.le Italia Scuola,
    sono la Dsga di un Istituto Comprensivo. Io e la Dirigente siamo di nuova nomina e ci troviamo a dover provvedere alla selezione di un RSPP.
    L'incarico attuale è stato affidato annualmente ad una ditta, selezionata tramite richiesta di preventivo, a partire dall'anno 2014. L'incarico scade oggi. E' possibile prorogare al fine di consentire gli adempimenti necessari.
    Ed eventualmente per quanto tempo?
    Grazie

    Risposta

    Poiché il contratto in scadenza è stato stipulato con una società si devono applicare le regole di cui al Dlgs 50/2016 in tema di rinnovo e proroga del contratto.

    Innanzitutto si deve evidenziare che il contratto non può essere rinnovato in quanto non è prevista alcuna clausola che preveda il rinnovo. Inoltre dal tenore del quesito si evince che lo stesso sia stato già rinnovato più volte. Si dubita della legittimità dei precedenti rinnovi per la mancanza di una clausola di rinnovo e per la data di inizio del contratto che sembra risalire al 2014. Infatti anche se nel contratto originario vi fosse stata tale clausola, il contratto non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovo per più di tre anni. L’art. 63 comma 5, Dlgs. 50/2016 avente ad oggetto l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevede che la possibilità di rinnovo debba essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi debba essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 e che il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

    Ciò posto, la proroga, disciplinata all’art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016, è possibile solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
    Nel contratto stipulato da codesto Istituto non risulta alcuna opzione di proroga, pertanto, non si ritiene possibile utilizzare tale strumento, nemmeno nella sua versione “tecnica”, per via dei precedenti rinnovi.

    Si consiglia, pertanto, di procedere con un nuovo affidamento. Visto l’importo del servizio è certamente possibile procedere con un affidamento diretto. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

    Si evidenzia che il T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, prevede all’art. 32, ai commi 8 e 9:

    “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

    a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

    b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

    9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”

    Dunque Codesto Istituto può optare anche per l’individuazione del RSPP all’interno del personale della scuola.

    Nel caso in cui ci si riferisca ad un dipendente di altra scuola, si ritiene preferibile inquadrare l'attività suddetta quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art. 35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

    La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle altre scuole non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. In tal caso, se si tratta di un libero professionista, dovrà essere stipulato un contratto di prestazione d’opera mentre se si tratta di impresa, si potrà passare per l’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ragionevolmente diretto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 08/05/2025 n° 3671
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e principio di rotazione: non applicabile per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b.) dell’art. 50 comma 1 de codice appalti - T.A.R. CAMPANIA - Sezione Prima
  • 1. In materia di appalti pubblici, il comma quinto dell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023##6042T dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)##6043T, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Tale norma circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice##6043T (nel caso di specie, l’avviso pubblicato da S.A. era una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023##6043T, non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49##6042T). 2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, la norma non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico. 3. Non può essere invocata la diversità soggettiva tra stazioni appaltanti se il secondo affidamento è stato disposto da una società strumentale della P.A. medesima a cui è stato attribuito il ruolo di centrale acquisti e che è soggetta al controllo analogo da parte della stessa amministrazione. In tale caso vi è la sostanziale identicità tra i due enti.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    Sentenza 28/02/2025 n° 218
    Area: Giurisprudenza

  • Non spetta il beneficio della carta docente al dipendente con supplenza annuale ma spezzone orario inferiore al 50% - Corte di Appello PERUGIA - Lavoro
  • Non spetta il beneficio della carta docente al dipendente che, pur essendo destinatario di un contratto di supplenza annuale, ha un contratto con orario ridotto, inferiore al 50% rispetto all’orario normale di cattedra Il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tra le “condizioni d’impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (così art.1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Occorre, dunque, verificare se, tenuto presente l’impegno lavorativo assunto dal docente nell’anno scolastico in esame, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il risultato dell’accertamento è negativo in quanto non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile. Al riguardo, pur a voler considerare gli insegnanti di ruolo in regime di part time, la comparazione deve riguardare un orario d’insegnamento non inferiore al 50% dell’orario normale di cattedra, che è pari a 24 ore per i docenti di scuola primaria e a 18 ore per quelli di scuola secondaria, da svolgersi per l’intero anno scolastico.

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    #personale dipendente: questioni retributive#personale docente

    23/10/2025 n° 1
    Area: Giurisprudenza

  • Illegittima la proroga senza gara del contratto di concessione di servizi - T.A.R. SICILIA - CATANIA - Sezione Terza
  • Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

    OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.

    Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
    l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
    dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
    fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
    Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
    dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
    La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
    settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
    obbligatorio.
    Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
    da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
    Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
    fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
    - ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
    esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
    In particolare, i genitori devono dichiarare:
    - “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
    “d’accordo con tale attività”;
    - “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
    diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
    Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
    Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
    chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
    Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
    parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
    Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
    professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
    Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
    completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
    di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
    dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
    Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
    principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
    persone con disabilità.
    Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
    persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
    Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
    studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
    sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
    di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
    predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
    partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
    In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
    partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
    Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
    con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
    In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
    autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
    dell’alunno con disabilità.
    La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
    esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
    incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
    gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
    Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
    raccomandazione:
    - nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
    professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
    e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
    classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
    e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
    Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
    del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
    ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
    Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
    massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

    Il Collegio
    Maurizio Borgo
    Francesco Vaia
    Antonio Pelagatti

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    #studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute

    05/11/2025
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Nota - La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

    COMUNICATO DEL PRESIDENTE
    del 5 novembre 2025


    La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.

    1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

    L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
    Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

    L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
    nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

    Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
    dal 1° gennaio 2026).


    2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

    Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

    Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
    L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
    In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
    negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
    Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
    o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
    o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

    Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

    3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

    Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
    programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
    Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
    − svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
    − acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
    In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
    1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
    2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

    Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
    Il Segretario Laura Mascali
    Firmato digitalmente

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 27

    Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto 33/2013: indicazioni operative sulle sottosezioni oggetto di attestazione per l'anno 2026

    Nota 3 giugno 2026, n. 27975

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    Pagina: 10

    Nuovo servizio AscoltaMI: le indicazioni per i professionisti psicologi in merito all’erogazione del servizio e alla liquidazione delle prestazioni

    Nota 1° giugno 2026, n. 5762

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    Selezione dello psicologo a scuola: contratto di prestazione d’opera o appalto di servizi?

    Comunicazione dell'ANAC relativa alla selezione dello psicologo a scuola
    L’ANAC, con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 18 marzo 2026, ha fornito indicazioni sulla procedura per l’affidamento del servizio di sportello psicologico

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    Pagamenti dei professionisti e verifica inadempimenti: cosa cambia dal 15 giugno 2026

    Comunicazione del MEF relativa alle nuove verifiche sulle inadempienze dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
    Dal 15 giugno 2026 la verifica delle inadempienze derivanti da cartelle di pagamento si applica anche ai compensi professionali di importo inferiore a 5.000 euro, con obbligo di versamento all’Agente della riscossione delle somme corrispondenti ai debiti accertati.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

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