Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

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    #pbb #rinnovo #proroga #affidamento #contratto #professionista #clausola #dlgs #selezione #stipulare #rinnovare

    Domanda

    Spett.le Italia Scuola,
    sono la Dsga di un Istituto Comprensivo. Io e la Dirigente siamo di nuova nomina e ci troviamo a dover provvedere alla selezione di un RSPP.
    L'incarico attuale è stato affidato annualmente ad una ditta, selezionata tramite richiesta di preventivo, a partire dall'anno 2014. L'incarico scade oggi. E' possibile prorogare al fine di consentire gli adempimenti necessari.
    Ed eventualmente per quanto tempo?
    Grazie

    Risposta

    Poiché il contratto in scadenza è stato stipulato con una società si devono applicare le regole di cui al Dlgs 50/2016 in tema di rinnovo e proroga del contratto.

    Innanzitutto si deve evidenziare che il contratto non può essere rinnovato in quanto non è prevista alcuna clausola che preveda il rinnovo. Inoltre dal tenore del quesito si evince che lo stesso sia stato già rinnovato più volte. Si dubita della legittimità dei precedenti rinnovi per la mancanza di una clausola di rinnovo e per la data di inizio del contratto che sembra risalire al 2014. Infatti anche se nel contratto originario vi fosse stata tale clausola, il contratto non avrebbe potuto essere oggetto di rinnovo per più di tre anni. L’art. 63 comma 5, Dlgs. 50/2016 avente ad oggetto l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevede che la possibilità di rinnovo debba essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi debba essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 e che il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

    Ciò posto, la proroga, disciplinata all’art. 106, comma 11, Dlgs 50/2016, è possibile solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
    Nel contratto stipulato da codesto Istituto non risulta alcuna opzione di proroga, pertanto, non si ritiene possibile utilizzare tale strumento, nemmeno nella sua versione “tecnica”, per via dei precedenti rinnovi.

    Si consiglia, pertanto, di procedere con un nuovo affidamento. Visto l’importo del servizio è certamente possibile procedere con un affidamento diretto. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire, tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice.

    Si evidenzia che il T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/08, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, prevede all’art. 32, ai commi 8 e 9:

    “8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

    a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

    b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

    9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”

    Dunque Codesto Istituto può optare anche per l’individuazione del RSPP all’interno del personale della scuola.

    Nel caso in cui ci si riferisca ad un dipendente di altra scuola, si ritiene preferibile inquadrare l'attività suddetta quale collaborazione plurima, per le cui condizioni di autorizzazione si rinvia all’art. 35 del CCNL 2007 il quale prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

    La prestazione d'opera è, invece, lo strumento utilizzato quando anche dalle altre scuole non emerge alcuna candidatura e allora si passa alla selezione di un libero professionista esterno. In tal caso, se si tratta di un libero professionista, dovrà essere stipulato un contratto di prestazione d’opera mentre se si tratta di impresa, si potrà passare per l’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ragionevolmente diretto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 16/05/2017 n° 926
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sezione Prima
  • Il precedente rapporto contrattuale instaurato dal suddetto professionista con la P.A. appaltante, integra il presupposto applicativo del principio di rotazione, consacrato dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, perché trattasi di rapporto professionale instaurato con la medesima Amministrazione. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti con il decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017. Nello stesso senso, si veda TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 4 ottobre 2016 n. 419##157L e TAR Campania, Napoli, sent. 8 marzo 2017 n. 1336##150L).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#alfa #rtp #ing #lex #specialis #capoluogo #riccio #coniare #capeggiare #riassunzione

    Sentenza 03/04/2018 n° 3692
    Area: Giurisprudenza

  • No alla disparità di punteggio tra precari e insegnanti a tempo intederminato delle scuole paritarie - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis
  • E’ illegittima la scelta del MIUR di attribuire punteggio soltanto all’insegnamento prestato presso le scuole paritarie con contratti a tempo determinato e non con contratti a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 114 della legge n. 107/2015 prevede che “ "... il Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il l° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...". Tale disposizione comporta una disparità di trattamento laddove l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari”, opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. La normativa va pertanto interpretata in senso costituzionalmente orientato, nonché alla luce dell’art. 400, commi 1, 14 e 15 del D.Lgs. n. 297/1994 con cui si prevede la valutazione del servizio di insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale del resto si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A., abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall’ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo. Coerentemente, nel caso in esame è possibile un’interpretazione delle norme, da parte dell’amministrazione, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), con l’ordine all’amministrazione di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#punteggio #concorso #insegnamento #abilitazione #procedura #valorizzare #miur #statale #graduatoria #bandire

    Area: Modulistica

  • Lettera di invito a formulare un preventivo per affidamento diretto di contratto di assicurazione (art. 36, secondo comma, lett. a) D.Lvo n. 50/2016)
  • Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).

     

     

     

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    #affidamento #lettera #preventivo #letteratura #invito #contratto #comma #semplificare #assicurazione

    n° 63
    Area: Normativa

  • Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1.  Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
    2.  Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
    a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
    b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    1)  lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
    2)  la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    3)  la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
      Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
    c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
    Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
    3.  Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
    a)  qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
    b)  nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
    c)  per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
    d)  per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
    4.  La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
    5.  La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
    6.  Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
     

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#fabbricare #ammortizzare #redditività #aggiudicatario

    n° 7
    Area: Normativa

  • Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998). - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165
  • 1.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
    2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
    3.  Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
    4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
    5.  Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
    5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (1) (4)
    6.  Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
    a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
    b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
    c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
    d)  devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
    Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
    Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (2)
    6-bis.  Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
    6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
    6-quater.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (2)
    6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. (3)

    (1) Comma inserito dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

    (2) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

    (3) Comma inserito dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

    (4) Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 75/2017, il divieto di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1/1/2018.

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    #contratto di prestazione d’opera ed esperti esterni#trasparenza amministrativa#razza #svantaggio #concretare #pattuire #disabilità #religione #improntare #proroga #violenza #legittimità
    SCOPRILI TUTTI
    Proroga dei contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

    Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
    Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

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    #colorred
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe

    Comunicazione MIUR riguardante le supplenze del personale scolastico.
    Il MIUR relativamente alle proroghe dei contratti di supplenza ha confermato, per l'anno scolastico 2012/2013, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010.

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    #supplenza #contratto #giugno #impartire #inoltrare #validità #predisposizione #autorizzare #confermare #necessità
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

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    #carattere #news #fontface
    Proroga chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico

    Comunicazione MIUR inerente la proroga per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del DS.
    Il MIUR ha comunicato che la scadenza per la chiusura delle funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente Scolastico è prorogata al 31 agosto 2018

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    #portfolio #chiusura #compilazione #dirigente #proroga #funzione #prorogare #scadenza #agosto #cassa
    Proroghe dei contratti per le supplenze del personale scolastico

    Chiarimenti MIUR riguardanti le proroghe delle supplenze.
    Il MIUR, in merito alle proroghe dei contratti di supplenza per il personale scolastico, ha confermato, per l'anno scolastico 2011/2012, la validità delle istruzioni impartite con nota 5986 del 17 giugno 2010

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    #bergantini #scrutinio #problematica #recupero #prolungare #giovare #pregiudicare #mantenimento #primo #concedere
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati

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    #carattere #alternanza #news
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017

    Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 18 maggio 2017 sono attive nell’area “Alunni - Gestione Alunni - Alternanza scuola lavoro” le funzioni per la comunicazione dei dati relativi all’anno scolastico in corso

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    #carattere #news #fontface
    Proroghe dei contratti di supplenza del personale scolastico

    Comunicazione MIUR sulla validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza.
    Il MIUR, con la nota 18 giugno 2014 n. 2142, ha confermato, anche per l'anno scolastico 2013/2014, la validità delle istruzioni impartite circa la possibilità di prorogare nei casi di effettive necessità i contratti di supplenza

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    #supplenza #proroga #contratto #personale #giugno #immettere #settembre #assistente #prorogare #nota
    Personale della scuola: proroga per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio

    Comunicazione MIUR inerente la proroga per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale docente e ATA.
    Il MIUR ha comunicato che il termine finale previsto al 22/01/2016, per la presentazione, da parte del personale Docente ed ATA, delle domande di collocamento a riposo è stato prorogato al 26/01/2016

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    #carattere #news #fontface
    Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016

    Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
    Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola

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    #plafond
    Cessazioni dal servizio del Personale della Scuola: proroga del termine per la presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° Settembre 2015.
    Il MIUR ha comunicato la proroga al 17 Gennaio 2015 del termine per la presentazione, da parte del personale Docente ed A.T.A, delle domande di collocamento a riposo

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    #carattere #news
    Indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016 per il personale della Scuola: domande entro il 22 gennaio 2016

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio per il personale della Scuola.
    Il MIUR ha fornito indicazioni operative concernenti le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016

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    #vecchiaia #trattenimento #arrotondamento #fomite #speranza #recesso
    Novità editoriali Gruppo Spaggiari Parma 2016 - Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche

    Comunicazione relativa alle novità editoriali del Gruppo Spaggiari Parma.
    Segnaliamo l’uscita del volume “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo

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    #carattere #news #fontface
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 07/11/2019
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  • Vorremmo prorogare l'incarico alla ditta attualmente in carica con incarico di RSPP...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Sicurezza sul lavoro: RSPP

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    #pbb #rinnovo #proroga #affidamento #contratto #professionista #clausola #dlgs #selezione #stipulare #rinnovare

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