Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 21/11/2019
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  • Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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    #pbb #soglia #gara #viaggio #preinformazione #procedura #appalto #offerta #allegato #lettera #affidamento

    Domanda

    Gentile redazione, la mia scuola, come ogni anno, sta predisponendo le procedure per la gara per individuare la o le ditte per i servizi relativi ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.
    Pongo due domande:
    1. Come calcolare la soglia comunitaria per la procedura di affidamento di questi servizi? A quali elenchi o allegati l’istituzione scolastica deve fare riferimento? Quelli riferibili alla lettera “b”, “c” o alla lettera “d” dell’art. 35 del codice degli appalti? In altri termini, la scuola rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (lettera b, allegato III del Codice Appalti) o sub-centrali (lettera c)? I viaggi di istruzione potrebbero invece rientrare fra i servizi sociali di cui all'allegato IX (lettera d), che contempla anche "servizi in materia di istruzione e cultura"? La cosa non è di poco conto, visto che le soglie sono molto diverse e i viaggi prevedono spese ingenti.
    2. Nel caso in cui la partecipazione di un numero notevole di alunni comportasse il superamento della soglia comunitaria, che procedura di deve intraprendere? Quali tempi per l’espletamento delle gare? Quali i riferimenti normativi nel codice degli appalti?
    Grazie

    Risposta

    In breve: abbiamo sempre considerato la soglia come riferita alla lett. b) del primo comma dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 per via di un’imprecisione di derivazione comunitaria: il Codice non tiene conto dell’autonomia scolastica e dunque, malgrado il MIUR figuri all’Allegato III al Codice, non vi figurano invece le singole Istituzioni Scolastiche.
    Ponendosi il problema, ai sensi dell’art. 35 comma 12, solo in tema di viaggi di istruzione (e, per alcune scuole, in tema di derrate alimentari o manutenzione), abbiamo ritenuto che “stare dalla parte dei bottoni” avesse un senso.

    Confermiamo oggi questa impostazione, ritenendo al contempo inapplicabile la soglia dell’Allegato IX, se non per alcuni servizi come la sistemazione alberghiera. Procedendo tuttavia le Istituzioni Scolastiche all’acquisto di pacchetti complessi, la soglia ordinaria, salvo eccezioni, resta quella della lett. b).

    Più nel dettaglio.

    Il valore stimato per i viaggi di istruzione nell’anno scolastico va valutato complessivamente poiché non sarebbe lecito, atteso il sistema di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici imposto dal Codice (art. 35) ed il divieto di “artificiosa frammentazione” (art. 35, comma 6), considerare ciascun viaggio come contratto autonomo, ai fini dell’identificazione della soglia di valore.

    Tale calcolo che appunto è una stima sarà effettuato moltiplicando la cifra di spesa ipotetica pro alunno per il numero dei partecipanti.
    Sebbene la soglia comunitaria, in relazione alla tipologia di contratto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione sia alta, ciò nondimeno essa può essere raggiunta per l’organizzazione delle gite scolastiche in istituzioni scolastiche con numerosi alunni e con destinazione di viaggio all’estero o per viaggi di durata relativamente più lunga.
    Per determinare la soglia occorre considerare che il contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” è qualificabile come appalto di servizi. In particolare, tale contratto ha ad oggetto tanto servizi alberghieri e di ristorazione quanto (congiuntamente o disgiuntamente) servizi di noleggio di autobus e pullman con autista o comunque di trasporto.

    Il viaggio di istruzione è visto la risultante di una somma di servizi di diverso oggetto: il servizio di trasporto (aereo, ferroviario, lacustre o marittimo, terrestre attraverso pullman), il servizio di alloggio in albergo, il servizio di ristorazione, talvolta anche servizi di natura didattica (servizi linguistici o sportivi, ecc.).
    Poiché il D.Lgs n. 50/2016 ha ridotto drasticamente i servizi destinati ad una disciplina speciale, eliminando, in particolare, la catalogazione originariamente contenuta nell’Allegato II B e lasciando sopravvivere solo una specialità ai fini che interessano con riferimento agli appalti di “servizi sociali” ed altri servizi elencati nell’allegato IX, si deve dedurre che i viaggi di istruzione ricadano nel regime ordinario.

    Ne deriva che, se di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, seguiranno le regole di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50; se di valore superiore, seguiranno inesorabilmente tutte le regole di affidamento dei contratti soprasoglia. In conclusione, laddove il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia comunitaria si dovrà redigere un bando e adottare una procedura aperta.
    Diversamente, al di sotto del predetto importo, si potrà effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b).

    Per rispondere al secondo quesito, i riferimenti normativi relativi alla procedura aperta sono contenuti anzitutto all’art. Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016: « 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

    a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

    b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

    2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati».

    Si consiglia la consultazione delle linee guida ANAC e del quaderno 1 MIUR per i dettagli e la visione dei modelli di determina da adottare.

    In particolare il quaderno 1 MIUR elenca i principali step della procedura:
    1. Indizione della procedura
    2. Pubblicazione della documentazione di gara
    3. Presentazione delle offerte
    4. Svolgimento delle sedute di gara
    5. Verifica dei requisiti
    6. Stipula del contratto
    Le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

    Tale modello è relativo all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare - tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

    Ciò posto, si evidenzia che il modello di Disciplinare – tipo elaborato dall’A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
    In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare – tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
    Con riguardo alle disposizioni vincolanti, si precisa che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII.
    Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
    Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 25/02/2025 n° 138
    Area: Giurisprudenza

  • Reati ostativi: l’effetto estintivo si produce solo dal passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione. - Corte di Appello MILANO - Lavoro
  • 1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023##6042T, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524##1214L). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023##6042T espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; Id., 31 marzo 2020, n. 2182##2022L; Id., 3 aprile 2018, n. 2079##717L). 7. Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023##6043T, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023##6043T la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023##6042T (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).

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    #personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#reato

    Sentenza 29/01/2025 n° 138
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e deroga al principio di rotazione negli avvisi aperti: applicabile solo alle procedure negoziate - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • 1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; Id., 31 marzo 2020, n. 2182; Id., 3 aprile 2018, n. 2079). c) Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    05/11/2025
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Nota - La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

    COMUNICATO DEL PRESIDENTE
    del 5 novembre 2025


    La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.

    1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

    L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
    Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

    L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
    nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

    Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
    dal 1° gennaio 2026).


    2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

    Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

    Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
    L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
    In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
    negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
    Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
    o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
    o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

    Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

    3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

    Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
    programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
    Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
    − svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
    − acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
    In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
    1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
    2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

    Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
    Il Segretario Laura Mascali
    Firmato digitalmente

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione

    21/01/2026 n° 56
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Parere - Contratto misto di concessione e appalto pubblico: il parere dell'ANAC sulla disciplina applicabile
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

    …..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
    UPREC-CONS-0260-2025
    FUNZ CONS 56/2025

    In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
    Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
    parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
    Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
    agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
    Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
    applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
    In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
    Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
    La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
    Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
    parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
    di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
    La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
    La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
    dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
    In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
    diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
    del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
    L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
    concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
    L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
    sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
    La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
    superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
    Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
    Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
    consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
    Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
    concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
    Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
    Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
    diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
    La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
    coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
    Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.

    Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.

    Avv. Giuseppe Busia

    (Firmato digitalmente)

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)
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    Pagina: 48

    Ulteriori indicazioni operative per l’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’A.S. 2025/2026

    Nota 21 febbraio 2026, n. 1806

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    Aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo: tutti gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    O.M. 16 febbraio 2026, n. 27

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    Nuove indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’A.S. 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle nuove indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’A.S. 2025/2026
    Il MIM, con la Nota prot. n. 1806 del 21/02/2026, facendo seguito alle pregresse indicazioni fornite in data 24 settembre e 7 novembre 2025 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure di affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione.

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    Il MIM, con la Nota n. 8524 del 7 novembre 2025, fornisce indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche in merito alle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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    Indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026
    Il MIM, con la Nota n. 7254 del 24/09/2025, fornisce indicazioni operative sulle novità del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti sopra soglia.

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    Comunicazione del MIM relativa alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e attrezzature nell’ambito dell’Avviso PNRR sui laboratori innovativi
    La Nota MIM n. 206159 del 26 novembre 2025 richiama l’obbligo di procedura di gara per forniture superiori a 139.999,99 euro e il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti

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    Avviso pubblico prot. n. 88927 del 03/06/2025 "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio": indicazioni sulle procedure negoziali e sul divieto di frazionamento artificioso

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    Data di pubblicazione: 21/11/2019
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  • Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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