
Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara
KEYWORDS
Gentile redazione, la mia scuola, come ogni anno, sta predisponendo le procedure per la gara per individuare la o le ditte per i servizi relativi ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.
Pongo due domande:
1. Come calcolare la soglia comunitaria per la procedura di affidamento di questi servizi? A quali elenchi o allegati l’istituzione scolastica deve fare riferimento? Quelli riferibili alla lettera “b”, “c” o alla lettera “d” dell’art. 35 del codice degli appalti? In altri termini, la scuola rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (lettera b, allegato III del Codice Appalti) o sub-centrali (lettera c)? I viaggi di istruzione potrebbero invece rientrare fra i servizi sociali di cui all'allegato IX (lettera d), che contempla anche "servizi in materia di istruzione e cultura"? La cosa non è di poco conto, visto che le soglie sono molto diverse e i viaggi prevedono spese ingenti.
2. Nel caso in cui la partecipazione di un numero notevole di alunni comportasse il superamento della soglia comunitaria, che procedura di deve intraprendere? Quali tempi per l’espletamento delle gare? Quali i riferimenti normativi nel codice degli appalti?
Grazie
In breve: abbiamo sempre considerato la soglia come riferita alla lett. b) del primo comma dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 per via di un’imprecisione di derivazione comunitaria: il Codice non tiene conto dell’autonomia scolastica e dunque, malgrado il MIUR figuri all’Allegato III al Codice, non vi figurano invece le singole Istituzioni Scolastiche.
Ponendosi il problema, ai sensi dell’art. 35 comma 12, solo in tema di viaggi di istruzione (e, per alcune scuole, in tema di derrate alimentari o manutenzione), abbiamo ritenuto che “stare dalla parte dei bottoni” avesse un senso.
Confermiamo oggi questa impostazione, ritenendo al contempo inapplicabile la soglia dell’Allegato IX, se non per alcuni servizi come la sistemazione alberghiera. Procedendo tuttavia le Istituzioni Scolastiche all’acquisto di pacchetti complessi, la soglia ordinaria, salvo eccezioni, resta quella della lett. b).
Più nel dettaglio.
Il valore stimato per i viaggi di istruzione nell’anno scolastico va valutato complessivamente poiché non sarebbe lecito, atteso il sistema di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici imposto dal Codice (art. 35) ed il divieto di “artificiosa frammentazione” (art. 35, comma 6), considerare ciascun viaggio come contratto autonomo, ai fini dell’identificazione della soglia di valore.
Tale calcolo che appunto è una stima sarà effettuato moltiplicando la cifra di spesa ipotetica pro alunno per il numero dei partecipanti.
Sebbene la soglia comunitaria, in relazione alla tipologia di contratto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione sia alta, ciò nondimeno essa può essere raggiunta per l’organizzazione delle gite scolastiche in istituzioni scolastiche con numerosi alunni e con destinazione di viaggio all’estero o per viaggi di durata relativamente più lunga.
Per determinare la soglia occorre considerare che il contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” è qualificabile come appalto di servizi. In particolare, tale contratto ha ad oggetto tanto servizi alberghieri e di ristorazione quanto (congiuntamente o disgiuntamente) servizi di noleggio di autobus e pullman con autista o comunque di trasporto.
Il viaggio di istruzione è visto la risultante di una somma di servizi di diverso oggetto: il servizio di trasporto (aereo, ferroviario, lacustre o marittimo, terrestre attraverso pullman), il servizio di alloggio in albergo, il servizio di ristorazione, talvolta anche servizi di natura didattica (servizi linguistici o sportivi, ecc.).
Poiché il D.Lgs n. 50/2016 ha ridotto drasticamente i servizi destinati ad una disciplina speciale, eliminando, in particolare, la catalogazione originariamente contenuta nell’Allegato II B e lasciando sopravvivere solo una specialità ai fini che interessano con riferimento agli appalti di “servizi sociali” ed altri servizi elencati nell’allegato IX, si deve dedurre che i viaggi di istruzione ricadano nel regime ordinario.
Ne deriva che, se di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, seguiranno le regole di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50; se di valore superiore, seguiranno inesorabilmente tutte le regole di affidamento dei contratti soprasoglia. In conclusione, laddove il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia comunitaria si dovrà redigere un bando e adottare una procedura aperta.
Diversamente, al di sotto del predetto importo, si potrà effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b).
Per rispondere al secondo quesito, i riferimenti normativi relativi alla procedura aperta sono contenuti anzitutto all’art. Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016: « 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati».
Si consiglia la consultazione delle linee guida ANAC e del quaderno 1 MIUR per i dettagli e la visione dei modelli di determina da adottare.
In particolare il quaderno 1 MIUR elenca i principali step della procedura:
1. Indizione della procedura
2. Pubblicazione della documentazione di gara
3. Presentazione delle offerte
4. Svolgimento delle sedute di gara
5. Verifica dei requisiti
6. Stipula del contratto
Le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.
Tale modello è relativo all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare - tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.
Ciò posto, si evidenzia che il modello di Disciplinare – tipo elaborato dall’A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare – tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
Con riguardo alle disposizioni vincolanti, si precisa che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII.
Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 04/10/2016 n° 419
Area: Giurisprudenza

Il principio di rotazione, previsto dall’art.36,comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016, giustifica il mancato invito ad una procedura negoziata d’importo sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto, dell’operatore economico che l’anno precedente aveva svolto il medesimo servizio. Il principio di rotazione previsto dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016 è norma speciale che prevale sulla disciplina generale delle gare. Nello stesso senso, si veda TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1336 del 2017##150L (Nel caso di specie il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dal precedente aggiudicatario che aveva richiesto, senza ottenere risposta, di essere nuovamente invitato alla procedura. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del mancato invito, il fatto, dedotto dalla stazione appaltante, della clausola di esclusione degli operatori economici che avessero effettuato contestazioni, essendo sufficiente a legittimare la determinazione dell’amministrazione il principio di rotazione degli inviti sancito dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#ditta #gara #contestazione #zuballi #soglia #invitare #appaltare #prevalere #stazione #allestimento
Sentenza 30/09/2016 n° 1514
Area: Giurisprudenza

Il gestore uscente dello stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito a presentare un’offerta, versa in una posizione peculiare e differenziata rispetto all’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione e assume la natura e consistenza dell’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. La determinazione della P.A. di non invitare il gestore uscente a presentare un’offerta in una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 deve essere specificatamente e congruamente motivata ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. La motivazione deve illustrare espressamente la gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso, idonei a determinare il venir meno dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico e il rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa nei confronti della stazione appaltante e sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con il predetto gestore. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non invitare il precedente gestore del servizio a una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 senza esternare con adeguata motivazione la sussistenza delle condizioni di cui all’art.38,primo comma,lettera f) dello stesso decreto. La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. (La decisione è relativa a una procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006. Mentre l’art.63, u.c., del D.Lgs n.50 del 2016 richiama il principio di rotazione alla stessa stregua dell’omologa disposizione del D.Lgs n.163 del 2006, in relazione ai contratti sotto soglia, l’art.36 del nuovo codice insiste in modo particolare sulla necessità di osservare detto principio. In particolar modo, il comma 2, alle lettere a) e b), si riferisce espressamente alla rotazione degli inviti. In questa prospettiva, almeno per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, il principio affermato nella sentenza in commento potrebbe trovare applicazione solo alla fattispecie dell’invito –legittimo- del precedente gestore che sia risultato affidatario del contratto a seguito di una procedura ordinaria –aperta o ristretta-).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#amministrazione digitale#aro #arpa #legittimo #aperta #ristretta #ristrettezza #diserzione #risanamento #maestranza
n° 415
Area: Normativa

1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#pungere
n° 400
Area: Normativa

01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17. (2)]
[18. (1)]
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
Pagina: 53
FAQ pubblicate sul sito dell’AVCP ed aggiornate al 3 giugno 2013
KEYWORDS
#sal #brokeraggio #finanziatore #reception #propedeuticità #portierato #dogana #trimestrale #demanio #broker
Pagina: 41
Determinazione 13 settembre 2017, n. 950
KEYWORDS
#lockin #appaltare #stazione #infungibilità #gara #mercato #fornitore #servizio #prodotto #affidamento
Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara
KEYWORDS
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!