Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 21/11/2019
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  • Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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    #pbb #soglia #gara #viaggio #preinformazione #procedura #appalto #offerta #allegato #lettera #affidamento

    Domanda

    Gentile redazione, la mia scuola, come ogni anno, sta predisponendo le procedure per la gara per individuare la o le ditte per i servizi relativi ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.
    Pongo due domande:
    1. Come calcolare la soglia comunitaria per la procedura di affidamento di questi servizi? A quali elenchi o allegati l’istituzione scolastica deve fare riferimento? Quelli riferibili alla lettera “b”, “c” o alla lettera “d” dell’art. 35 del codice degli appalti? In altri termini, la scuola rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (lettera b, allegato III del Codice Appalti) o sub-centrali (lettera c)? I viaggi di istruzione potrebbero invece rientrare fra i servizi sociali di cui all'allegato IX (lettera d), che contempla anche "servizi in materia di istruzione e cultura"? La cosa non è di poco conto, visto che le soglie sono molto diverse e i viaggi prevedono spese ingenti.
    2. Nel caso in cui la partecipazione di un numero notevole di alunni comportasse il superamento della soglia comunitaria, che procedura di deve intraprendere? Quali tempi per l’espletamento delle gare? Quali i riferimenti normativi nel codice degli appalti?
    Grazie

    Risposta

    In breve: abbiamo sempre considerato la soglia come riferita alla lett. b) del primo comma dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 per via di un’imprecisione di derivazione comunitaria: il Codice non tiene conto dell’autonomia scolastica e dunque, malgrado il MIUR figuri all’Allegato III al Codice, non vi figurano invece le singole Istituzioni Scolastiche.
    Ponendosi il problema, ai sensi dell’art. 35 comma 12, solo in tema di viaggi di istruzione (e, per alcune scuole, in tema di derrate alimentari o manutenzione), abbiamo ritenuto che “stare dalla parte dei bottoni” avesse un senso.

    Confermiamo oggi questa impostazione, ritenendo al contempo inapplicabile la soglia dell’Allegato IX, se non per alcuni servizi come la sistemazione alberghiera. Procedendo tuttavia le Istituzioni Scolastiche all’acquisto di pacchetti complessi, la soglia ordinaria, salvo eccezioni, resta quella della lett. b).

    Più nel dettaglio.

    Il valore stimato per i viaggi di istruzione nell’anno scolastico va valutato complessivamente poiché non sarebbe lecito, atteso il sistema di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici imposto dal Codice (art. 35) ed il divieto di “artificiosa frammentazione” (art. 35, comma 6), considerare ciascun viaggio come contratto autonomo, ai fini dell’identificazione della soglia di valore.

    Tale calcolo che appunto è una stima sarà effettuato moltiplicando la cifra di spesa ipotetica pro alunno per il numero dei partecipanti.
    Sebbene la soglia comunitaria, in relazione alla tipologia di contratto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione sia alta, ciò nondimeno essa può essere raggiunta per l’organizzazione delle gite scolastiche in istituzioni scolastiche con numerosi alunni e con destinazione di viaggio all’estero o per viaggi di durata relativamente più lunga.
    Per determinare la soglia occorre considerare che il contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” è qualificabile come appalto di servizi. In particolare, tale contratto ha ad oggetto tanto servizi alberghieri e di ristorazione quanto (congiuntamente o disgiuntamente) servizi di noleggio di autobus e pullman con autista o comunque di trasporto.

    Il viaggio di istruzione è visto la risultante di una somma di servizi di diverso oggetto: il servizio di trasporto (aereo, ferroviario, lacustre o marittimo, terrestre attraverso pullman), il servizio di alloggio in albergo, il servizio di ristorazione, talvolta anche servizi di natura didattica (servizi linguistici o sportivi, ecc.).
    Poiché il D.Lgs n. 50/2016 ha ridotto drasticamente i servizi destinati ad una disciplina speciale, eliminando, in particolare, la catalogazione originariamente contenuta nell’Allegato II B e lasciando sopravvivere solo una specialità ai fini che interessano con riferimento agli appalti di “servizi sociali” ed altri servizi elencati nell’allegato IX, si deve dedurre che i viaggi di istruzione ricadano nel regime ordinario.

    Ne deriva che, se di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, seguiranno le regole di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50; se di valore superiore, seguiranno inesorabilmente tutte le regole di affidamento dei contratti soprasoglia. In conclusione, laddove il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia comunitaria si dovrà redigere un bando e adottare una procedura aperta.
    Diversamente, al di sotto del predetto importo, si potrà effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b).

    Per rispondere al secondo quesito, i riferimenti normativi relativi alla procedura aperta sono contenuti anzitutto all’art. Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016: « 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

    a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

    b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

    2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati».

    Si consiglia la consultazione delle linee guida ANAC e del quaderno 1 MIUR per i dettagli e la visione dei modelli di determina da adottare.

    In particolare il quaderno 1 MIUR elenca i principali step della procedura:
    1. Indizione della procedura
    2. Pubblicazione della documentazione di gara
    3. Presentazione delle offerte
    4. Svolgimento delle sedute di gara
    5. Verifica dei requisiti
    6. Stipula del contratto
    Le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

    Tale modello è relativo all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare - tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

    Ciò posto, si evidenzia che il modello di Disciplinare – tipo elaborato dall’A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
    In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare – tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
    Con riguardo alle disposizioni vincolanti, si precisa che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII.
    Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
    Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 25/02/2025 n° 138
    Area: Giurisprudenza

  • Reati ostativi: l’effetto estintivo si produce solo dal passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione. - Corte di Appello MILANO - Lavoro
  • 1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023##6042T, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524##1214L). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023##6042T espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; Id., 31 marzo 2020, n. 2182##2022L; Id., 3 aprile 2018, n. 2079##717L). 7. Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023##6043T, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023##6043T la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023##6042T (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).

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    #personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#reato

    Sentenza 29/01/2025 n° 138
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e deroga al principio di rotazione negli avvisi aperti: applicabile solo alle procedure negoziate - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • 1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; Id., 31 marzo 2020, n. 2182; Id., 3 aprile 2018, n. 2079). c) Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    05/11/2025
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Nota - La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

    COMUNICATO DEL PRESIDENTE
    del 5 novembre 2025


    La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.

    1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

    L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
    Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

    L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
    nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

    Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
    dal 1° gennaio 2026).


    2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

    Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

    Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
    L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
    In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
    negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
    Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
    o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
    o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

    Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

    3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

    Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
    programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
    Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
    − svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
    − acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
    In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
    1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
    2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

    Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
    Il Segretario Laura Mascali
    Firmato digitalmente

    KEYWORDS

    #appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione

    10/11/2025 n° 85811
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito - Nota - Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale


    Agli Uffici Scolastici Regionali
    LORO SEDI
    Alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali
    LORO SEDI
    E. p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito
    SEDE
    All’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo
    SEDE
    Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
    SEDE

    Oggetto: Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti


    In data 24 settembre u.s., il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato alle Istituzioni scolastiche e educative statali e, p.c., agli Uffici Scolastici Regionali, la nota - prot. n. 7254, avente ad oggetto “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026”, con la quale sono state fornite utili informazioni e indicazioni operative in relazione ad alcune novità introdotte dal D. lgs. 36 del 2023, come integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 in materia di progettazione e affidamento delle procedure superiori alle soglie previste dall’articolo 62, comma 1, per gli appalti di servizi e forniture.

    Sulla medesima questione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota del 7 ottobre u.s., ha fornito, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), chiarimenti circa l’interpretazione dell’art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
    contratti misti”, con riferimento agli appalti del turismo scolastico.

    Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato da ANAC, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni Scolastiche ulteriori indicazioni operative, condivise con il Ministero del Turismo, finalizzate ad assicurare uniformità di comportamento e piena aderenza alla normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, e successive integrazioni
    introdotte dal D.lgs. 209/2024.

    Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto operativo l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e all’affidamento degli appalti, qualora l’importo dell’intervento superi le soglie di cui all’art. 62, comma 1, del citato D.lgs. 36/2023, pari a € 140.000 per servizi e forniture e pari a € 500.000 per appalti di lavori.

    Tale obbligo, come previsto dal D.lgs. 209/2024, è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

    Al riguardo, si rappresenta, anzitutto, che le Istituzioni scolastiche possono procedere - previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 - con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
    delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

    In proposito, si rammenta che è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
    Inoltre, in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrate nel parere dell’ANAC “come amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l’art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell’art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all’affidamento - mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:

    • di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE (1),
    • di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma
    1, lett. d), pari a 750 mila euro.

    Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) si procede all’affidamento con gara aperta.
    Si precisa, in definitiva, che le Istituzioni scolastiche, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto in relazione agli affidamenti diretti, mentre sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione delle altre procedure sopra indicate.

    Ciò chiarito, con riferimento alla connessa questione della possibilità di ricorrere - per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione - a procedure autonome distinte tra loro ovvero ad una gara unica articolata in lotti, l’ANAC ha precisato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile - non integrando quindi un artificioso frazionamento - qualora “i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse”, indicando al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti distinte categorie di viaggi di istruzione: “corsi di lingua; viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo; (…)”.

    Ebbene, in coerenza con il richiamato parere dell’ANAC, appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto scolastico.

    Nell’ambito dei viaggi d’istruzione, possono essere ricompresi, tra i viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse”, ad esempio, quelli finalizzati:

    • all’attività didattica e educativa;
    • quelli con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

    In considerazione della natura eterogena dei viaggi d’istruzione, resta, in ogni caso, rimessa  lla discrezionalità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, la facoltà di individuare ulteriori finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che consentano l’indizione di procedure autonome e distinte, in luogo dell’accorpamento in un’unica procedura di gara suddivisa in lotti.

    Si invita, pertanto, ciascuna Istituzione scolastica a: effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi; valutare con accuratezza la natura e le finalità dei servizi da affidare;
    operare, ove necessario, mediante le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate; documentare adeguatamente le scelte adottate in sede di programmazione e affidamento.

    Si ribadisce, inoltre, che nella richiamata nota del 24 settembre u.s. cui si fa seguito è stato comunicato che gli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate alle quali le Istituzioni scolastiche, in caso di necessità, potranno rivolgersi e delegare lo svolgimento delle procedure di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla
    normativa vigente.

    Infine, si segnala che, in data 29 settembre u.s., CONSIP Spa ha bandito una gara per fornire alle scuole un nuovo modello di procurement digitale, che consentirà, a partire dal 2026, di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia, direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Si rimanda al link www.consip.it/bandi/aq-viaggi-di-istruzione-id-2919 e ai “chiarimenti”, presenti all’interno della sezione “Documenti di gara”, per eventuali approfondimenti.
    Con l’auspicio che le presenti indicazioni possano aiutare l’operato delle Istituzioni scolastiche in un’ottica di corretta applicazione delle norme e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, il Ministero, attraverso i propri Uffici Scolastici Regionali, garantirà tutto il supporto necessario.

    L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Nando Minnella

    (firmato digitalmente)

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    Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle modalità di affidamento dei viaggi di istruzione e soggiorni linguistici per l’a.s. 2025/2026
    Il MIM, con la Nota n. 8524 del 7 novembre 2025, fornisce indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche in merito alle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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    Indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026
    Il MIM, con la Nota n. 7254 del 24/09/2025, fornisce indicazioni operative sulle novità del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti sopra soglia.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 21/11/2019
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  • Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

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    #pbb #soglia #gara #viaggio #preinformazione #procedura #appalto #offerta #allegato #lettera #affidamento

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