Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 21/11/2019
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  • Gara per i viaggi di istruzione: calcolo della soglia comunitaria per la procedura di affidamento...
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

    KEYWORDS

    #pbb #soglia #gara #viaggio #preinformazione #procedura #appalto #offerta #allegato #lettera #affidamento

    Domanda

    Gentile redazione, la mia scuola, come ogni anno, sta predisponendo le procedure per la gara per individuare la o le ditte per i servizi relativi ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi collegiali.
    Pongo due domande:
    1. Come calcolare la soglia comunitaria per la procedura di affidamento di questi servizi? A quali elenchi o allegati l’istituzione scolastica deve fare riferimento? Quelli riferibili alla lettera “b”, “c” o alla lettera “d” dell’art. 35 del codice degli appalti? In altri termini, la scuola rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (lettera b, allegato III del Codice Appalti) o sub-centrali (lettera c)? I viaggi di istruzione potrebbero invece rientrare fra i servizi sociali di cui all'allegato IX (lettera d), che contempla anche "servizi in materia di istruzione e cultura"? La cosa non è di poco conto, visto che le soglie sono molto diverse e i viaggi prevedono spese ingenti.
    2. Nel caso in cui la partecipazione di un numero notevole di alunni comportasse il superamento della soglia comunitaria, che procedura di deve intraprendere? Quali tempi per l’espletamento delle gare? Quali i riferimenti normativi nel codice degli appalti?
    Grazie

    Risposta

    In breve: abbiamo sempre considerato la soglia come riferita alla lett. b) del primo comma dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016 per via di un’imprecisione di derivazione comunitaria: il Codice non tiene conto dell’autonomia scolastica e dunque, malgrado il MIUR figuri all’Allegato III al Codice, non vi figurano invece le singole Istituzioni Scolastiche.
    Ponendosi il problema, ai sensi dell’art. 35 comma 12, solo in tema di viaggi di istruzione (e, per alcune scuole, in tema di derrate alimentari o manutenzione), abbiamo ritenuto che “stare dalla parte dei bottoni” avesse un senso.

    Confermiamo oggi questa impostazione, ritenendo al contempo inapplicabile la soglia dell’Allegato IX, se non per alcuni servizi come la sistemazione alberghiera. Procedendo tuttavia le Istituzioni Scolastiche all’acquisto di pacchetti complessi, la soglia ordinaria, salvo eccezioni, resta quella della lett. b).

    Più nel dettaglio.

    Il valore stimato per i viaggi di istruzione nell’anno scolastico va valutato complessivamente poiché non sarebbe lecito, atteso il sistema di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici imposto dal Codice (art. 35) ed il divieto di “artificiosa frammentazione” (art. 35, comma 6), considerare ciascun viaggio come contratto autonomo, ai fini dell’identificazione della soglia di valore.

    Tale calcolo che appunto è una stima sarà effettuato moltiplicando la cifra di spesa ipotetica pro alunno per il numero dei partecipanti.
    Sebbene la soglia comunitaria, in relazione alla tipologia di contratto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione sia alta, ciò nondimeno essa può essere raggiunta per l’organizzazione delle gite scolastiche in istituzioni scolastiche con numerosi alunni e con destinazione di viaggio all’estero o per viaggi di durata relativamente più lunga.
    Per determinare la soglia occorre considerare che il contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” è qualificabile come appalto di servizi. In particolare, tale contratto ha ad oggetto tanto servizi alberghieri e di ristorazione quanto (congiuntamente o disgiuntamente) servizi di noleggio di autobus e pullman con autista o comunque di trasporto.

    Il viaggio di istruzione è visto la risultante di una somma di servizi di diverso oggetto: il servizio di trasporto (aereo, ferroviario, lacustre o marittimo, terrestre attraverso pullman), il servizio di alloggio in albergo, il servizio di ristorazione, talvolta anche servizi di natura didattica (servizi linguistici o sportivi, ecc.).
    Poiché il D.Lgs n. 50/2016 ha ridotto drasticamente i servizi destinati ad una disciplina speciale, eliminando, in particolare, la catalogazione originariamente contenuta nell’Allegato II B e lasciando sopravvivere solo una specialità ai fini che interessano con riferimento agli appalti di “servizi sociali” ed altri servizi elencati nell’allegato IX, si deve dedurre che i viaggi di istruzione ricadano nel regime ordinario.

    Ne deriva che, se di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, seguiranno le regole di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50; se di valore superiore, seguiranno inesorabilmente tutte le regole di affidamento dei contratti soprasoglia. In conclusione, laddove il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia comunitaria si dovrà redigere un bando e adottare una procedura aperta.
    Diversamente, al di sotto del predetto importo, si potrà effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b).

    Per rispondere al secondo quesito, i riferimenti normativi relativi alla procedura aperta sono contenuti anzitutto all’art. Art. 60 del D.lgs. n. 50/2016: « 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

    a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

    b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

    2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati».

    Si consiglia la consultazione delle linee guida ANAC e del quaderno 1 MIUR per i dettagli e la visione dei modelli di determina da adottare.

    In particolare il quaderno 1 MIUR elenca i principali step della procedura:
    1. Indizione della procedura
    2. Pubblicazione della documentazione di gara
    3. Presentazione delle offerte
    4. Svolgimento delle sedute di gara
    5. Verifica dei requisiti
    6. Stipula del contratto
    Le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” reperibile al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=78d166910a778042126d1f4c823f167a, adottato dall’A.N.AC. con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

    Tale modello è relativo all’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Disciplinare - tipo può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

    Ciò posto, si evidenzia che il modello di Disciplinare – tipo elaborato dall’A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
    In particolare, si precisa che le norme del Disciplinare – tipo sono vincolanti per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
    Con riguardo alle disposizioni vincolanti, si precisa che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, poiché le stesse rappresentano il contenuto necessario del Disciplinare - tipo, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo Allegato XII.
    Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono derogare alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata motivazione espressa nella delibera a contrarre (Art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
    Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 04/10/2016 n° 419
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima
  • Il principio di rotazione, previsto dall’art.36,comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016, giustifica il mancato invito ad una procedura negoziata d’importo sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto, dell’operatore economico che l’anno precedente aveva svolto il medesimo servizio. Il principio di rotazione previsto dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016 è norma speciale che prevale sulla disciplina generale delle gare. Nello stesso senso, si veda TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1336 del 2017##150L (Nel caso di specie il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dal precedente aggiudicatario che aveva richiesto, senza ottenere risposta, di essere nuovamente invitato alla procedura. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del mancato invito, il fatto, dedotto dalla stazione appaltante, della clausola di esclusione degli operatori economici che avessero effettuato contestazioni, essendo sufficiente a legittimare la determinazione dell’amministrazione il principio di rotazione degli inviti sancito dall’art.36, comma primo, del D.Lgs n.50 del 2016).

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    Sentenza 03/04/2018 n° 2079
    Area: Giurisprudenza

  • Contratti sotto soglia: il gestore uscente non deve essere invitato nuovamente - Consiglio di Stato - Sezione Quinta
  • Le procedure sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiacciono al rispetto del cd. principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato È illegittima una procedura negoziata “sotto soglia” indetta da una PA alla quale abbia partecipato il gestore uscente; in tal caso infatti l'Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente, ovvero, in alternativa, invitarlo, motivando puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall’invito. (Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Toscana n. 17/2018##633L oggetto di impugnazione. I principi affermati sono conformi alla giurisprudenza consolidata: si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125. Si vedano anche le Linee Guida ANAC n. 4##1793T, come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6)

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    Area: Modulistica

  • SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA (sotto soglia comunitaria) BANDO DI GARA
  • Si propone una bozza di bando per procedura aperta di servizi assicurativi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

    Come è noto, non è mai vietato in generale ricorrere alle procedure ordinarie e quindi concorrenziali, come la procedura aperta, anche quando sarebbe legittimo utilizzare la procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs n. 50/2016.

    In tali casi, la necessità di rispettare il principio di rotazione che accompagna ex art. 36 citato la procedura negoziata, soprattutto allorchè il mercato appaia di fatto sostanzialmente oligopolistico, può suggerire il ricorso alla procedura aperta. 

    Il ricorso alla procedura aperta sotto-soglia comporta alcune semplificazioni rispetto alle regole ordinarie (ultimo comma dell'art. 36) di cui si è tenuto conto nella bozza allegata.

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    n° 142
    Area: Normativa

  • Pubblicazione degli avvisi e dei bandi - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’allegato IX rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
    a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72;
    b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. (1)
    2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 63.
    3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’allegato IX rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. (1)
    4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. (1)
    5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 72.
    5‐bis. Le disposizioni di cui ai commi da  5-ter  a  5-octies,  si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori  ordinari:  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e   servizi connessi; servizi di prestazioni  sociali;  altri  servizi pubblici, sociali  e  personali,  inclusi  servizi  forniti   da   associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e altri servizi di organizzazioni associative. (2)
    5-ter. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  comma  5-bis  deve garantire  la  qualita',   la   continuita',   l'accessibilita',   la disponibilita' e la completezza  dei  servizi,  tenendo  conto  delle esigenze specifiche delle diverse categorie  di  utenti,  compresi  I gruppi  svantaggiati   e   promuovendo   il   coinvolgimento   e   la responsabilizzazione degli utenti. (2)
    5-quater.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   21,   le amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   gli    strumenti    di programmazione nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legislazione statale e regionale di settore.(2)
    5-quinquies. Le finalita'  di  cui  agli  articoli  37  e  38  sono perseguite anche tramite le  forme  di  aggregazione  previste  dalla normativa  di  settore  con   particolare   riguardo   ai   distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.(2)
    5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di  cui  agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.(2)
    5-septies. Oltre a quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5-sexies, devono  essere,   altresi',   applicate   per   l'aggiudicazione   le disposizioni di cui agli articoli 68,  69,  75,  79,  80,  83  e  95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto qualita'/prezzo.
    5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di  importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.(2)
    5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies  si applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,  compatibilmente  con quanto previsto nel medesimo articolo.(2)

    (1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#preinformazione #raggruppare #distretto

    n° 70
    Area: Normativa

  • Avvisi di preinformazione - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1.  Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.
    2.  Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
    a)  si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
    b)  indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
    c)  contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
    d)  è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
    3.  L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi. (1)

    (1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#preinformazione #trentacinque
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 53

    Trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici: i nuovi chiarimenti dell’AVCP

    FAQ pubblicate sul sito dell’AVCP ed aggiornate al 3 giugno 2013

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    #sal #brokeraggio #finanziatore #reception #propedeuticità #portierato #dogana #trimestrale #demanio #broker

    Pagina: 26

    Nuove Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

    Delibera 31 maggio 2017, n. 556

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    #cig #appalto #contratto #pagamento #appaltare #stazione #impresa #codice #servizio
    Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016

    Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
    Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola

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    #plafond
    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017: proroga termini

    Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
    Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio

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    #carattere #news #fontface
    Elezioni degli organi collegiali: istruzioni operative a livello di istituzione scolastica A.S. 2015/2016

    Conferme MIUR in merito alle istruzioni operative relative alle elezioni degli organi collegiali per l'A.S.2015/16.
    Il MIUR ha confermato, anche per l'A.S. 2015/2016, le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

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    #datare
    Novità editoriali Gruppo Spaggiari Parma 2016 - Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche

    Comunicazione relativa alle novità editoriali del Gruppo Spaggiari Parma.
    Segnaliamo l’uscita del volume “Nuovo Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche” a cura di Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo

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    #carattere #news #fontface
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 21/11/2019
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