Area Tematica: Personale a.t.a.
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Trattamento economico: pagamento ferie non godute
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Spett.le Redazione
Un assistente amministrativo a tempo determinato con contratto al 30 Giugno nell’a.s. 2018/2019 è stato licenziato a seguito del rilascio da parte del dipendente di una dichiarazione mendace in riferimento al suo stato giudiziale (carichi penali pendenti). Dal momento dell’assunzione in servizio alla data del licenziamento il dipendente aveva maturato 6 giorni di ferie, giornate di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire a causa del licenziamento stesso. L’assistente amministrativo ha poi fatto e vinto il ricorso nei confronti dell’Amministrazione, e successivamente ha presentato richiesta di monetizzare le ferie non godute. Nell’attuale a.s. 2019/2020 l’assistente amministrativo ha ricevuto un nuovo incarico fino al 30/06/2020 in altra scuola. Sono pertanto a chiedere se il lavoratore (dipendente) ha diritto o meno alla monetizzazione delle ferie non godute o se è concreta la possibilità che il lavoratore (dipendente) possa godere di 6 giorni di ferie nell’attuale a.s. 2019/2020.
Cordiali saluti
Il CCNL 2007 all'art. 13 comma 10 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Detta norma, a nostro avviso, si riferisce solo al personale a t.i. (non è infatti richiamata nell'art. 19 sul personale a t.d.) e non è quindi applicabile nel caso di successione di supplenze.
Per quanto concerne le ferie, la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.
Ad avviso della Corte Costituzionale, non può essere affermata l’illegittimità della normativa sopra ricordata in quanto il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applica quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Nella Sentenza viene precisato che la Corte dei Conti e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore, essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 30/07/2018 n. 20091, ha affermato che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se il dipendente interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.
Conclusivamente, stante quanto descritto nel quesito, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie che ha maturato.
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Sentenza 06/05/2016 n° 95
Area: Giurisprudenza
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce, nell'àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. Il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. La normativa in questione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute e mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. Del resto la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Inoltre, le pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo). dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Infatti, tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
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Ordinanza 07/06/2017 n° 14187
Area: Giurisprudenza
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 ( nel caso di specie accordati per l'assistenza al genitore portatore di handicap) concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall’art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. E' quindi illegittima la decurtazione di giorni di ferie in conseguenza del godimento dei permessi concessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, ex art. 33.
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Sentenza 14/06/2018 n° 15652
Area: Giurisprudenza
Dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. L'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali. (La fattispecie oggetto della sentenza è anteriore all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha stabilito per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Ad ogni modo la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 95 del 2016, ha affermato che la suddetta normativa introdotta dal legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di "riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole". Va quindi riconosciuto al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione"; infatti, il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore).
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Sentenza 29/01/2018 n° 385
Area: Giurisprudenza
Deve escludersi l'esistenza in capo al lavoratore della facoltà di decidere discrezionalmente quando, e addirittura se godere o meno, delle ferie maturate (e pertanto di scegliere di usufruirne oppure di "accantonarle" per farsele retribuire alla fine del rapporto). L'art.1 comma 55 della legge 228/2012 ha permesso la monetizzazione (fino al 31/8/2013) solo dei giorni di ferie di cui il dipendente abbia fatto richiesta (non necessariamente nei periodi indicati dall'art.1 comma 54 della legge 228 del 2012, poiché, per questo aspetto, opera il rinvio all'1/9/2013 contenuto nel comma 56) e che il datore di lavoro non gli abbia consentito di utilizzare. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza n.123/2017 del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di una docente a tempo determinato volta ad accertare il proprio preteso diritto a non essere collocata in ferie d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Tribunale aveva accertato che l’interessata, pur essendo stata espressamente invitata dal dirigente a presentare istanza di ferie, aveva omesso di richiederle prima della scadenza naturale del contratto; peraltro, detraendo dal numero di giorni di ferie maturato durante l’anno scolastico 2012/2013 i giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente era stata collocata in ferie d’ufficio, costei aveva beneficiato di un periodo di ferie addirittura superiore al dovuto).
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Sentenza 22/05/2018 n° 12568
Area: Giurisprudenza
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. Infatti, nell'art. 2110 cod. civ., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva ( per i dipendenti della Scuola cfr art. 17 commi 1 e 2 del CCNL 2007) o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 cod. civ., comma 2 (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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Sentenza 19/09/2016 n° 18326
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento purchè non ricorrano elementi che assurgono a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa. Infatti, con riguardo all'assenza non giustificata, la tipizzazione ex ante effettuata dal legislatore onera il lavoratore di dedurre e fornire elementi che consentano di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sia l'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredo degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza (con riferimento, ad esempio, alla comunicazione delle ragioni di assenza e, soprattutto, all'utilizzo di tutti gli istituti a disposizione del dipendente che si trovi in una situazione di svantaggio, quali ferie e permessi, per giustificare le assenze) , e tali, quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore medesimo seppur coincidente con la tipizzazione oggettiva effettuata dal legislatore.
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Sentenza 27/03/2017 n° 7757
Area: Giurisprudenza
Le controversie relative a procedure concorsuali volte al conferimento di incarichi di natura para-subordinata appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (La presente pronuncia ribadisce quanto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze n. 72/2014 e n. 13531/2016. Sui presupposti sostanziali per il legittimo conferimento di incarichi ad esterni, si veda la sentenza della Corte di Conti, Seconda sezione in appello, n. 82/2017##183L).
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Ordinanza 07/02/2018 n° 2978
Area: Giurisprudenza
Alla stregua delle fonti normative che disciplinano la tutela antinfortunistica dei dipendenti pubblici (cfr artt. 124 e 127, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965,n. 1124 del 1965; art. 2 del d.m. 10 ottobre 1985) va escluso il diritto dei suddetti dipendenti all'indennità giornaliera per inabilità temporanea. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finché si protrae la condizione di inabilità ostativa all'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'infortunato, sicché tale finalità viene meno per il lavoratore pubblico che, nello stesso periodo, percepisce per intero la retribuzione. Infatti, la tutela economica dei dipendenti pubblici, nel periodo di astensione dal lavoro per infortunio, è assicurata dalla intera retribuzione erogata dal datore di lavoro ( per i dipendenti della Scuola cfr art. 20 del CCNL 2007). (Nel caso di specie la Suprema Corte, conformandosi ai principi già affermati con la Sentenza n. 21325 del 14 settembre 2017, ha cassato la Sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, invece, aveva riconosciuto il diritto di un collaboratore scolastico all'indennità temporanea assoluta di giorni venti per l'infortunio sul lavoro occorsogli).
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Codice privacy (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)
Area: Normativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (2)
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (2)
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (2)
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo: (3)
(2) Capoverso inserito dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.
(3) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» stante il disposto dell'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, con decorrenza dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
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#privacy e trattamento dei dati personali#abbonare
Sentenza 11/08/2014 n° 69
Area: Giurisprudenza
La sospensiva del giudice amministrativo costituisce un provvedimento solo interinale la cui ragion d'essere è quella di evitare che, durante la pendenza del giudizio, l'esecuzione del provvedimento impugnato possa cagionare un danno grave e irreparabile. La sua efficacia è pertanto strettamente legata alla pendenza del giudizio, di modo che - ove questo venga meno per perenzione, o per altro motivo - la sospensiva perde necessariamente efficacia. Ne segue che, ove il giudizio amministrativo nell'ambito del quale la sospensiva è stata concessa si chiuso con declaratoria di perenzione; gli effetti della sospensiva vengono conseguentemente meno e rimane il solo fatto storico anteriore alla predetta sospensiva. Il lavoratore della scuola che agisce in giudizio reclamando un diverso punteggio nelle graduatorie scolastiche e affermando che, in base a tale diverso punteggio, avrebbe avuto diritto all'assegnazione di supplenze, le quali a loro volta avrebbero incrementato il suo punteggio sino a collocarlo in posizione tale da assicurare l'immissione in ruolo, assume l'inadempimento, a opera dell'amministrazione scolastica, di un obbligo di origine contrattuale (l'obbligo derivante dall'avvenuto inserimento nella graduatoria) che comporta, per il lavoratore, l'onere di dedurre e dimostrare a quali incarichi di supplenza avrebbe potuto aspirare e dai quali sarebbe stato illegittimamente escluso e quello dell'Amministrazione scolastica di dedurre e dimostrare che le circostanze dedotte non siano vere oppure che l'inadempimento derivava da causa non imputabile ad essa Amministrazione. Tale onere probatorio non è assolto dal lavoratore il quale deduca che, in base al suo asserito punteggio, avrebbe avuto diritto a supplenze, non assegnate (ove tale asserzione non sia accompagnata dall'indicazione dell'esistenza di eventuali supplenze conferite a terzi nei periodo rilevante in causa e nelle graduatorie in contestazione), né deducendo che ad altri lavoratori con punteggio maggiore erano stare conferite supplenze: l'inserimento dell'aspirante in graduatoria con un determinato punteggio è irrilevante (ossia non costituisce di per sé garanzia del conferimento di supplenze), se incarichi di supplenza non sono attribuiti, ovvero se essi sono attribuiti ma in circoli diversi o ancora se vengano dati a candidati con un punteggio maggiore.
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Sentenza 05/12/2017 n° 29062
Area: Giurisprudenza
Il congedo straordinario fruibile per l'assistenza delle persone portatrici di handicap grave, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria ed il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. L'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario non può, tuttavia, intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico -fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore in congedo straordinario retribuito per dare assistenza alla madre disabile che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall'abitazione materna. La Corte ha, infatti, osservato che non sussiste l'illecito disciplinare in quanto era stato accertato che, ferma la convivenza, il lavoratore comunque prestava assistenza continuativa notturna alla madre disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalità da considerarsi compatibili con le finalità dell'intervento assistenziale).
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Sentenza 14/11/2008 n° 1992
Area: Giurisprudenza
Gli artt. 2 lett. f) della L. n. 53 del 2003 e 6 del D.Lgs n. 59 del 2004 delineano la figura dei bambini anticipatari ed utilizzano un riferimento temporale: l'obbligo di iscrizione vale per i bambini nati entro il 31 agosto, la facoltà di iscrizione vale invece per i bambini nati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Bambini anticipatari sono, quindi, secondo le norme citate, tutti quelli nati successivamente al 31 agosto e fino al 30 aprile dell'anno successivo. Una volta esercitata l'opzione di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 59 del 2004, non possono introdursi, ai fini della graduazione del titolo all'iscrizione, criteri fondati sull'età anagrafica del bambino, posto che la normativa di riferimento accomuna gli alunni anticipatari in una categoria unitaria senza operare distinzioni all'interno di essa.
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Sentenza 04/05/2017 n° 10833
Area: Giurisprudenza
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)
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Ordinanza 10/05/2018 n° 168
Area: Giurisprudenza
Considerata l’impossibilità certificata dei genitori a poter essere presenti al colloquio informativo fissato con la ASST per la definizione del piano vaccinale del proprio figlio e considerata la certificazione medica prodotta, attestante l’impossibilità momentanea di sottoporre il minore alle vaccinazioni a causa di una patologia acuta, rimane sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato, ma si inviata la ASST a rinnovare la convocazione dei genitori con auspicabile sollecitudine e successivamente a provvedere al perfezionamento dell’iter vaccinale del minore entro il 30 maggio 2018.
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Ordinanza 13/04/2018
Area: Giurisprudenza
La ratio del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, presupposto per concorrere alle operazioni della mobilità del personale a tempo indeterminato risiede nell’esigenza rafforzata, che trova protezione nel principio di uguaglianza sostanziale posto dall’art.3 Cost., di assicurare la continuità didattica agli alunni disabili, attraverso la precostituzione da parte del MIUR di un contingente sicuro e adeguato di personale specializzato. Il vincolo quinquennale -adeguatamente contemperato con il diritto riconosciuto ai docenti di sostegno di spostarsi comunque, una volta assolto l’obbligo di permanenza, su posto comune- non contrasta con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/99/CE, in materia di parità di trattamento del lavoro a tempo determinato e ciò sia perché esso riguarda esclusivamente una categoria omogenea di lavoratori (cosicché non vi sono lavoratori a tempo indeterminato “comparabili” con i precari), sia perché, a tutto concedere, ricorrono precise ragioni oggettive ostative alla valorizzabilità del servizio pre-ruolo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di permanenza. (Nel caso di specie, il Tribunale di Udine, modificando il proprio precedente orientamento, richiama espressamente la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.42/2018##762L).
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Sentenza 16/10/2017 n° 24372
Area: Giurisprudenza
Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509 comma 5 , nel testo originario (applicabile alla fattispecie ratione temporis), prevedeva, al quinto comma, la facoltà per il personale docente, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 aveva ribadito la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. La norma, peraltro, è stata oggetto di plurimi interventi normativi e con il D.L. n. 112 del 2008 è stato previsto che, a fronte della domanda di trattenimento, è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Pertanto, la disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici subordina il trattenimento ad una valutazione discrezionale della P.A., mentre quella speciale dettata dal T.U. n. 297 del 1994 legittima la protrazione del rapporto solo in presenza delle condizioni richieste dall'art. 509, commi 2 e 3. E', quindi, necessario che il trattenimento sia finalizzato o a consentire il raggiungimento della contribuzione minima richiesta per accedere al trattamento pensionistico, ed in tal caso sarà limitato al tempo sufficiente per la maturazione del requisito, o per permettere, ai soli dipendenti già in servizio nell'anno 1974, di conseguire la massima anzianità contributiva. Infine, dal punto di vista della legittimità costituzionale, l'art. 38 Cost. tutela solo il conseguimento del minimo pensionistico mentre non godono di eguale protezione costituzionale l'incremento del trattamento di quiescenza o il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con la quale, la Corte di Appello di Napoli, adita con reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, aveva respinto il gravame proposto da una dipendente avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, all'esito della fase di opposizione, aveva rigettato l'impugnazione dell'atto di collocamento a riposo per superamento dei limiti massimi di età. La Cassazione ha osservato che la normativa rilevante ai fini di causa era stata correttamente applicata dall'Amministrazione che, ricevuta l'istanza della dipendente, aveva consentito il trattenimento in servizio solo ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 509, comma 3, e, quindi, per il periodo necessario alla maturazione del requisito contributivo minimo, mentre l'aveva respinta per il resto. Per completezza si osserva che ( cfr anche Nota MIUR n. 38646 del 7 dicembre 2016) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, è stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava. L’articolo 1, comma 257, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nulla è, invece, innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione).
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Sentenza 03/03/2015 n° 4237
Area: Giurisprudenza
Non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare - durante tale assenza - attività lavorativa in favore di terzi, purchè questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero importi violazione al divieto di concorrenza, ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d'opera. Pertanto non si configura giusta causa di licenziamento ove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso oppure - anzichè collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa - abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito dal lavoro diverso in costanza di malattia ed in danno del proprio datore di lavoro. Pertanto, il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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Sentenza 10/11/2017 n° 26682
Area: Giurisprudenza
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, (nella versione di testo antecedente la formulazione disposta dal D.Lgs. n. 151 del 2015), espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Pertanto, il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) sull'utilizzo degli strumenti sul luogo di lavoro e in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione, al fine di verificare il corretto utilizzo dei suddetti strumenti di lavoro tra cui i p.c. aziendali, purchè rispetti la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale di un dipendente accusato di aver inviato una serie di e-mail contenenti reiterate espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, nonché apprezzamenti negativi nei confronti dell’azienda . La Suprema Corte, nel confermare il licenziamento del dipendente, ha rilevato che, in sede di merito, era stato accertato che il dipendente era da ritenersi preventivamente informato dei controlli periodici svolti dalla società sulle registrazioni contenute nei pc aziendali; che il controllo era del tutto svincolato dall'attività lavorativa ed era stato effettuato per verificare se la strumentazione aziendale in dotazione fosse stata utilizzata per la perpetrazione di illeciti; che detto controllo, al di fuori di una verifica preventiva a distanza dell'attività dei lavoratori, era stato occasionato da una anomalia di sistema tale da ingenerare il ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte vietate e, quindi, giustificato dal motivo legittimo di tutelare il buon funzionamento dell'impresa nonchè i dipendenti che vi lavorano, anche al fine di evitare di esporre l'azienda a responsabilità derivanti da attività illecite compiute in danno di terzi; che l'acquisizione dei dati era stata effettuata con modalità non eccedenti rispetto alle finalità del controllo e, quindi, nell'osservanza dei criteri di proporzionalità, correttezza e pertinenza)
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Ordinanza 19/03/2018 n° 6782
Area: Giurisprudenza
Seppure l'ordinamento non contempli, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale. Nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Pertanto, il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni. Nè soccorre, per sostenere il diritto al congedo retribuito anche per il personale a t.d., l'art. 19 del CCNL Scuola 2007 che, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.
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Sentenza 04/04/2018 n° 8372
Area: Giurisprudenza
Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque investire il datore della richiesta di fruizione delle ferie, affinchè questi possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro. Le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità (sia pur non assoluta), tra godimento delle ferie e malattia. Pertanto, non vi è obbligo, a carico della parte datoriale, di considerare il lavoratore in ferie, perdurante lo stato di malattia, ed in assenza di una specifica domanda dell'interessato. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).
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n° 47
Area: Normativa
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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n° 77
Area: Normativa
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
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#xii
n° 1
Area: Normativa
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
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n° 41
Area: Normativa
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
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n° 1
Area: Normativa
(OMISSIS)
67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di incrementare l’offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 10 milioni di euro nell’anno 2018, 20 milioni di euro nell’anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.
68. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.
(OMISSIS)
100. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
101. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
106. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
107. L’esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
108. L’esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
(OMISSIS)
568. All’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».
(OMISSIS)
586. Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ».
(OMISSIS)
591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.
592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
594. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nè per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
600. L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
601. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
603. Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
604. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
605. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
(OMISSIS)
607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all’interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall’anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.
608. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all’esito delle procedure concorsuali di cui al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Amministrazione.
609. Alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 608 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell’articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all’articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
611. Per l’attuazione dei commi da 607 a 610 è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l’anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall’anno 2019.
612. Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per l’anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede, per l’anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, per l’anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
613. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. I posti di cui all’articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all’organico dell’autonomia in conseguenza dell’incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
614. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell’infanzia e primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell’ambito di percorsi universitari.
615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
616. Al fine di perseguire l’obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
(OMISSIS)
619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito dell’organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
(OMISSIS)
622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un’apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
623. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 622.
624. Le assunzioni, a seguito dell’espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
(OMISSIS)
626. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al commi da 622 a 624, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
627. Nelle more dell’espletamento della selezione di cui al comma 622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2018.
628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento », relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.
(OMISSIS)
677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(OMISSIS)
686. Al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 ».
(OMISSIS)
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n° 2
Area: Normativa
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
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n° 18
Area: Normativa
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
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n° 38
Area: Normativa
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro2.582.
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n° 46
Area: Normativa
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
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n° 51
Area: Normativa
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.
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n° 17
Area: Normativa
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi. (1)
(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.
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n° 54
Area: Normativa
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
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n° 21
Area: Normativa
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
[2-ter. (1)]
[2-quater. (1)]
(1) Comma abrogato dall'art. 61, comma 8, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, con effetto a decorrere dal 14 settembre 2016, stante quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
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n° 49
Area: Normativa
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
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n° 69
Area: Normativa
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
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n° 7
Area: Normativa
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
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n° 34
Area: Normativa
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
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n° 10
Area: Normativa
[1. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
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n° 48
Area: Normativa
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
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n° 4
Area: Normativa
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
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Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018) ...
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Nota 8 ottobre 2012, n. 40033
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Parere 8 ottobre 2012, n. 40033
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Corte Costituzionale - Sent. 6 maggio 2016, n. 95
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Comunicazione inerente la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratti di co.co.co.
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratto di co.co.co. dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019
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Cassazione civile, sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652
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Ferie - Permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007) ...
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Congedi di maternità (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) La normativ...
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Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 9/2/2018) ...
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Orientamenti Applicativi ARAN aprile e luglio 2016
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Guida a tutte le novità normative e retributive
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Corte di Cassazione - Sent. 29 gennaio 2016, n. 1756
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Corte di Cassazione - Sent. 14 ottobre 2015, n. 20722
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CCNL 8 luglio 2019
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Circolare 28 aprile 2016, n. 69
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Corte di Cass. - Sent. 3 dicembre 2013, n. 27057
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FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS
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DPCM 23 maggio 2017, n. 88 - Circolare 16 giugno 2017, n. 100
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Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Trattamento economico: pagamento ferie non godute
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