Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 28/11/2019
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  • Monetizzazione delle ferie non godute a causa di un licenziamento poi annullato...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Trattamento economico: pagamento ferie non godute

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    #pbb #godere #monetizzazione #licenziamento #lavoratore #assistente #godimento #corte #causa #dipendente #monetizzare

    Domanda

    Spett.le Redazione
    Un assistente amministrativo a tempo determinato con contratto al 30 Giugno nell’a.s. 2018/2019 è stato licenziato a seguito del rilascio da parte del dipendente di una dichiarazione mendace in riferimento al suo stato giudiziale (carichi penali pendenti). Dal momento dell’assunzione in servizio alla data del licenziamento il dipendente aveva maturato 6 giorni di ferie, giornate di ferie di cui il dipendente non ha potuto fruire a causa del licenziamento stesso. L’assistente amministrativo ha poi fatto e vinto il ricorso nei confronti dell’Amministrazione, e successivamente ha presentato richiesta di monetizzare le ferie non godute. Nell’attuale a.s. 2019/2020 l’assistente amministrativo ha ricevuto un nuovo incarico fino al 30/06/2020 in altra scuola. Sono pertanto a chiedere se il lavoratore (dipendente) ha diritto o meno alla monetizzazione delle ferie non godute o se è concreta la possibilità che il lavoratore (dipendente) possa godere di 6 giorni di ferie nell’attuale a.s. 2019/2020.
    Cordiali saluti

    Risposta

    Il CCNL 2007 all'art. 13 comma 10 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

    In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

    Detta norma, a nostro avviso, si riferisce solo al personale a t.i. (non è infatti richiamata nell'art. 19 sul personale a t.d.) e non è quindi applicabile nel caso di successione di supplenze.

    Per quanto concerne le ferie, la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 6 maggio 2016 n. 95, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE.

    Ad avviso della Corte Costituzionale, non può essere affermata l’illegittimità della normativa sopra ricordata in quanto il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applica quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

    Nella Sentenza viene precisato che la Corte dei Conti e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore, essendo quindi escluse dal divieto tutte le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

    La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 30/07/2018 n. 20091, ha affermato che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se il dipendente interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

    Conclusivamente, stante quanto descritto nel quesito, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie che ha maturato.

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    Approfondimenti

    Sentenza 06/05/2016 n° 95
    Area: Giurisprudenza

  • Il dipendente ha diritto all'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile - Corte Costituzionale
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce, nell'àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. Il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. La normativa in questione si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute e mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. Del resto la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Inoltre, le pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo). dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Infatti, tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#godere #godimento #direttiva #divieto #monetizzazione #trattamento #rafforzamento #rimettere #cessazione #invarianza

    Ordinanza 07/06/2017 n° 14187
    Area: Giurisprudenza

  • La fruizione dei permessi Legge 104/1992 non decurta le ferie - Corte di Cassazione - Lavoro
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 ( nel caso di specie accordati per l'assistenza al genitore portatore di handicap) concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall’art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. E' quindi illegittima la decurtazione di giorni di ferie in conseguenza del godimento dei permessi concessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, ex art. 33.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#dispendio #computabilità #disincentivare #aspa #fontana #conforto #detto

    n° 47
    Area: Normativa

  • Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

    3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

    4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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    n° 77
    Area: Normativa

  • Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

    2.  La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

    3.  La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

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    #xii
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 295

    PARTE SECONDA

    Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018) ...

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    Pagina: 33

    Chiarimenti sulla abrogazione della liquidazione delle ferie non godute

    Nota 8 ottobre 2012, n. 40033

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    #cessazione #monetizzazione #malattia #sez #godere #inidoneità #dispensa #divieto
    Contratti di co.co.co.: il divieto parte dal 1° luglio 2019

    Comunicazione inerente la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratti di co.co.co.
    La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la decorrenza del divieto di stipula di nuovi contratto di co.co.co. dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 28/11/2019
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  • Monetizzazione delle ferie non godute a causa di un licenziamento poi annullato...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Trattamento economico: pagamento ferie non godute

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