
Area Tematica: Sicurezza
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Alunni: infortuni
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A seguito di infortunio in palestra di alunno di classe prima scuola secondaria di primo grado, ricevo comunicazione da parte di mamma di altra alunna, sempre di classe prima ma di altra sezione, la quale "comunica" che esonera sua figlia dalle attività di educazione fisica fino a quando non riceva comunicazione scritta dalla scuola che la struttura rispetta tutte le norme di sicurezza (compresa la protezione di tutti gli spigoli ad esempio di panche o altro) e quelle igienico sanitarie.
Preciso: l'infortunio è avvenuto in palestra che è abbondantemente fornita di protezioni per varie fonti di pericolo; su richiesta del sottoscritto sono state applicate dall'amministrazione comunale protezioni ai pali di sostegno della rete di pallavolo, all'argano della stessa, alle maniglie di comando dei sistemi di apertura a distanza dei finestroni, cioè alle principali fonti di rischio presenti.
Stessa lettera è stata inviata all'assessorato ........... e pubblicata su...........
L'infortunio è avvenuto nel seguente modo: .................................................................................................
Verificato che neppure le protezioni esistenti e attività correttamente e attentamente svolte dai docenti sono valse ad evitare un pur piccolo danno (3 punti di sutura) e un grandissimo spavento per l'alunno e per la famiglia, si è provveduto immediatamente a richiedere ulteriori protezioni anche per quelle poche parti della palestra rimaste non imbottite.
Tralasciando ogni considerazione sulla necessità di una riflessione didattica rispetto al riconoscimento del pericolo e al grado di autonomia dei nostri ragazzi, aggiungo:
io (e non il genitore) dovrei concedere solo in determinati casi l'esonero dalle attività pratiche di ed. fisica, specificatamente per certificati motivi di salute; del resto non so come valutare la legittimità della richiesta della mamma rispetto a una dichiarazione scritta sul rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie (la palestra è pulitissima, ma immagino che qui ci si riferisca anche ad altri parametri); la mia risposta non può che essere positiva visto che le attività si svolgono da tempo in questo modo e che l'infortunio in questione è avvenuto in modo del tutto occasionale e difficilmente ripetibile.
Le ulteriori protezioni verranno istallate solo tra qualche mese (per motivi di bilancio comunale) e il genitore in questione continua a protestare per il fatto che le lezioni proseguono con la non partecipazione di sua figlia che si è autodichiarata esonerata all'insegnante.
Quale linea di condotta mi suggerite? Io ho pensato di non rispondere e proseguire, in attesa degli adeguamenti, prendendo atto della non volontà della famiglie e della bambina di partecipare alle attività pratiche. E' chiaro che questo comporta vari problemi, compreso quello della valutazione delle attività, almeno fin quando non siano effettuati i lavori di completa neutralizzazione dell'ambiente circostante al lavoro dei nostri allievi. Sorvolo sul fatto che dovrei porre almeno un paio di ulteriori quesiti riferiti allo stesso soggetto, fatto che però può far comprendere come il problema posto sopra non possa risolversi in base a un costruttivo senso di collaborazione.
La situazione descritta è senza dubbio anomala.
Tralasciando ogni considerazione circa il corrosivo clima di sfiducia che progressivamente erode le relazioni scuola famiglia, la redazione è ben consapevole del fatto che, a rigore, la scuola non dovrebbe farsi carico di garantire per iscritto, a ciascun genitore, la sicurezza della palestra e di ogni altro locale dove viene praticata l’attività didattica.
Tuttavia, l’unilaterale e allarmista determinazione genitoriale rischia di creare un rischioso precedente per almeno due ordini di considerazioni:
- ingenera il convincimento secondo cui i genitori abbiano facoltà di interferire pesantemente sull’ordinario svolgimento delle attività didattiche, arbitrariamente esentando i figlie dalla frequenza di una materie obbligatoria (l’esonero è chiesto dai genitori e disposto dalla scuola, in specie dal dirigente scolastico);
- diffonde, specie se non adeguatamente riscontrata, un senso di allarme e sfiducia circa la sicurezza di un locale dell’edificio scolastico: invero, ignorare l’accaduto potrebbe essere maliziosamente interpretato quale implicito atto di ammissione dell’inadeguatezza della palestra, indebolendo la posizione dell’amministrazione laddove, malauguratamente, dovesse verificarsi un ulteriore infortunio. Del resto, come insegna la consolidata giurisprudenza in tema di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni, delle due l’una: il locale è a norma e può ospitare le attività; oppure non lo è, con l’obbligo di renderlo immediatamente inaccessibile ai minori fino alla data in cui l’ente locale lo avrà messo in sicurezza.
Alla luce di quanto precede, si suggerisce di scrivere agli esercenti la responsabilità genitoriale una nota modellata nei seguenti termini.
Ai genitori dell’allieva …
Questo istituto ha riscontrato che l’allieva …, iscritta presso la classe … della sez. … ha smesso di frequentare le lezioni di educazione fisica e ciò sulla base di un esonero unilateralmente rilasciato dalle S.V. motivato con riferimento alla presunta pericolosità della palestra.
Corre pertanto l’obbligo di significare alle S.V. che i locali della palestra sono conformi a tutti i parametri di sicurezza previsti dall’ordinamento, non potendosi certo inferire il contrario da un recente infortunio che, per quanto spiacevole, rappresenta un inevitabile caso fortuito.
Il fatto che si sia provveduto a programmare ulteriori interventi di protezione degli arredi risponde pertanto a un estremo scrupolo dell’amministrazione scolastica e non legittima affatto giudizi frettolosi quanto ingiustificati.
Alla luce di quanto precede, si significa alle Signorie Vostre che le assenze dell’allieva, preannunciate unilaterlamente con lettera di data …, in quanto non motivate con riferimento a documentate condizioni fisiche e/o psicofisiche tali da rendere l’interessata inidonea totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a svolgere determinate prestazioni motorie, non potranno che essere considerate ingiustificate, con tutte le inevitabili conseguenze del caso.
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi
Sentenza 13/04/2010 n° 4958
Area: Giurisprudenza

E' nullo, perchè emesso da un'autorità amministrativa priva già in astratto di competenza, il provvedimento con cui il Comune ha ordinato di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole e negli uffici pubblici del Comune, prevedendo una sanzione amminsitrativa nei confronti dei trasgressori, consdierato che l'art. 119 (e tabella C allegata) R.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e l'art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), si limitano ad includere il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, la cui fornitura è carico del Comune, con un connesso onere di natura finanziaria, ma senza che tali disposizioni attribuiscano , a tale amministrazione, un potere di organizzazione delle istituzioni scolastiche, o di disciplina dei locali ove le stesse risultano allocate. Nè tale potere è attribuito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" o dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che attribuiscono ai Sindaci poteri relativi all'organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali ricadenti sul territorio comunale, che vanno causalmente sussunti nell'ambito della finalità di protezione della sicurezza urbana, o dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco", atto amministrativo recante direttive ai sindaci in materia di politiche di sicurezza urbana, nell'ambito delle competenze agli stessi già attribuite da leggi vigenti.
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#edilizia e arredi scolastici#tipizzare #disputa #collimare
Sentenza 15/01/2018 n° 334
Area: Giurisprudenza

Il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che negli istituti di istruzione il datore di lavoro (dirigente scolastico), che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa l'RSPP individuandolo tra le due seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Solo in assenza del predetto personale, il comma 9 dell’art. 32 consente che gruppi di istituti possano avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Pertanto, il suddetto comma 8 disegna una posizione di favore per gli incaricati interni alla sicurezza, con la conseguenza che, nella selezione dell'RSPP, il personale interno ad altra unità scolastica, ha titolo di precedenza nell'assegnazione dell' incarico rispetto ad un esperto esterno all'Amministrazione
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#sicurezza sul lavoro: rspp#esperto #incarico #personale #unità #istituto #selezione #amministrazione #professionista #ricorrente #requisito
Sentenza 01/04/2016 n° 867
Area: Giurisprudenza

L’Istituzione scolastica autonoma, pur dotata di personalità giuridica, è priva di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria riferita ad attività del personale dipendente dallo Stato nell’esercizio del servizio pubblico dell’istruzione facente capo allo Stato (fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno relativo a un infortunio subito da un alunno a scuola e ascritto a omessa vigilanza del personale scolastico, c.d. infortunio scolasatico). Ai fini della configurabilità di una responsabilità dell'amministrazione scolastica per un infortunio incorso a uno studente durante lo svolgimento di attività fisica a scuola, ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita), e inoltre che non siano state predisposte tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto. Ne segue che non è da considerare illecita la condotta di gioco di un alunno che ha provocato il danno ad altro alunno, se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla e è non stata, in concreto, connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco, quando, cioè, non è stat riscontrata particolare animosità o violenza di gioco, svolto tra ragazzi coetanei e dopo che l'insegnante aveva loro raccomandato il rispetto delle regole , di giocare piano e di essere corretti (fattispecie relativa a infortunio subito per un colpo ricevuto durante uno scontro di gioco connaturato alla partita e non per effetto di un’azione autonoma del compagno che lo ha colpito, non essendo stato, comunque, provato che l’azione sia stata concretamente caratterizzata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con le persone che vi partecipavano). Il dovere di sorveglianza degli insegnanti nei confronti degli alunni deve essere adeguato all’età e al normale grado di valutazione dei minori loro affidati, in relazione alle circostanze del caso concreto: è, infatti, evidente che il grado di sorveglianza è inversamente proporzionale all’avvicinarsi della maggiore età, e, dunque, al crescere della capacità di discernimento, anche in relazione alla acquisita maggiore autonomia e indipendenza. Ne segue che, in presenza di un contesto di gioco organizzato, e svolto secondo le regole, l’insegnante, se ne ha raccomandato il rispetto, e ha invitato a giocare piano ed essere corretti, nulla può fare per impedire il contrasto della singola azione di gioco, indubbiamente caratterizzato da repentinità, posto che il gioco del calcio comporta rapidità di movimenti, contrasti e concentrazione di più giocatori nella stessa parte del campo.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#irruenza #infortunare #raccomandato #calcetto #pollicoro #sud #collaterale #gamba
Sentenza 22/09/2011 n° 19365
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonché "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite": qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare devono essere autorizzati dalla legge, perchè la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale, ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico a un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione che possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona. Lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del genitore, e, pertanto, dato personale del genirore stesso, appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza e un disagio nell'ammalato che espone ad un terzo, ovvero ad una p.a., la propria malattia: si tratta di informazioni che appartengono alla persona non tanto perché attinenti la fisicità della stessa ma perché necessitano di una particolare protezione a fronte della consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di aiuto. Le provvidenze che il sistema giuridico assegna alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap riconoscono una protezione correlata a obblighi genitoriali di assistenza che rendono "personale" un dato che nasce "sensibile" nella situazione soggettiva di altra persona, ma che non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che, per tale caratteristica, necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti: il dato sensibile, letteralmente tale in capo al disabile, caratterizza anche il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al genitore lavoratore, ed è, pertanto, dato sensibile riferibile a questi, posto che la richiesta di una provvidenza conduce a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano il genitore, in modo tale da imporre che il trattamento di tali dati da parte di una PA risponda alle cautele che la legge ha connesso a quei dati. L'autorizzazione all'uso dell'informazione, e, dunque, al connesso trattamento, prevista dall'art. 20 n. 1 del d. lgs. n. 196/2003, assolve alla specifica funzione di riconoscere che il patrimonio del fornitore dell'informazione è in qualche modo arricchito (a compenso del disagio di una specifica assistenza) da uno specifico diritto, che riguarda il punteggio concorsuale previsto dalla legge. Ne segue che la comunicazione dell'informazione, la quale avviene nell'interesse di chi la trasmette, consente a questi di controllare la relazione tra l'uso che ne viene fatto e la funzione al quale l'uso deve assolvere. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003, qualunque dato personale trasmesso dal titolare nel proprio interesse, deve essere trattato in modo che il trattamento stesso non ecceda la funzione, quale la verifica della sussistenza del diritto al beneficio giuridico di cui alla l. n. 104/1992, e, quindi, nel caso di contestazione della legittimità dell'attribuzione del punteggio, di consentire i necessari diritti di difesa a tutti gli interessati. Ne segue che l'affissione in bacheca della richiesta di tentativo di conciliazione proposta da un docente, in cui si lamenti che la graduatoria contestata era stata formulata sul presupposto asseritamente errato della sussistenza, in altri soggetti, dei requisiti capaci di far godere i benefici di cui alla l. n. 104/1992. del 1992 è eccedente rispetto alle finalità del trattamento, perchè consente anche al pubblico non avente interesse giuridicamente rilevante, di conoscere la situazione riservata in questione, laddove, invece, la PA avrebbe potuto assolvere alle essenziali necessità di comunicazione in forme riservate, e osservare eventuali obblighi di pubblicazione indicando semplicemente che vi era stata una richiesta di procedura conciliativa e che essa era conoscibile nei suoi particolari solo dai titolari di interessi giuridicamente differenziati, ovvero avrebbe potuto fare uso del potere di rivolgersi al Garante, ai sensi dell'art. 20 n. 3 del d. lgs. n. 196/2003, e chiedere con quali modalità detto dato dovesse essere trattato perché fosse soddisfatta tanto la riservatezza quanto la trasparenza della attività amministrativa nei confronti dei controinteressati professori. Non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 167/2003 la condotta di un docente che formula istanza di conciliazione per contestare la posizione di precedenza di altro docente in una graduatoria scolasatica, fonddata sull'assegnazione, asseritamente non dovuta, di benefici in favore di familiari disabili, perchè animata dall'intento del docente di esercitare una specifica e prevista sua facoltà, peraltro, in concreto svolta rivolgendosi, in modo riservato, alla p.a.
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#personale docente#privacy e trattamento dei dati personali#reato#fisicità #dolorosità #berruti #disvelamento #rettificazione #stella
Sentenza 15/05/2013 n° 11751
Area: Giurisprudenza

In caso di infortunio scolastico occorso ad alunno maggiore d’età, permane la responsabilità della scuola, ma trova applicazione la disposizione di cui all’art. 1218 cod. civ. sulla responsabilità contrattuale per inadempimento e non quella di cui all’art. 2048 cod. civ. sulla responsabilità extracontrattuale dei precettori, applicabile soltanto all’ipotesi di alunni minori d’età. Infatti, la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequenza di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto. Da tale vincolo scaturisce, a carico dei dipendenti dell'istituto, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni. Questi obblighi sono da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo. (Nella fattispecie concreta, una studentessa maggiorenne subiva gravi danni da ustione in occasione di una recita scolastica a causa delle fiamme derivate da un incendio appiccato da un compagno al vestito della compagna vicina, che la prima ha cercato di soccorrere rimanendo ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme. La scuola è stata ritenuta responsabile non avendo dimostrato di aver adottato tutti i provvedimenti organizzativi, informativi e disciplinari idonei a garantire la sicurezza nella scuola, a fronte di un evento che la Corte ha ritenuto non imprevedibile “stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile”. Era infatti risultato accertato che gli abiti utilizzati nella recita erano infiammabili, che mancavano gli estintori nei luoghi adiacenti e che era mancato il primo intervento da parte degli ausiliari).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#fiamma #appiccare #assitalia #infermeria #atrio #incendiare #ustionare #accendino #allertare #propagare
Sentenza 25/01/2006 n° 325
Area: Giurisprudenza

Il titolo a prendere visione ed estrarre copia degli atti reddituali si ravvisa in capo al padre separato ed onerato del mantenimento rispetto al figlio maggiorenne. E’ noto, infatti, che anche in caso di separazione personale tra coniugi e di successivo scioglimento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente col raggiungimento da parte di questi della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto la indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica dipende da un suo atteggiamento di inerzia (ex multis Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 1998 n. 4616; 30 agosto 1999, n. 9109; 3 aprile 2002, n. 4765).
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#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#genitori: adozione, separazione, divorzio#accentuazione #acclarandosi #ricollegabile
Sentenza 12/03/2003 n° 967
Area: Giurisprudenza

Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie, degli studenti (art. 3 comma 3 del D.P.R. n.275 del 1999). Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza del Collegio dei docenti dall’art.7 comma 2 del D.Lgs. n.297 del 1994, determina la quota del curricolo attribuita alla specifica istituzione scolastica, quota che integra la quota nazionale del curricolo obbligatorio e comprende le discipline e le attività liberamente scelte dalla specifica scuola. Nell’ambito dei curricoli, cioè della quota nazionale del curricolo, ogni istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento; la determinazione del curricolo deve tener conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio; il piano dell’offerta formativa, infine, è adottato dal Consiglio di circolo o d’istituto. Il coinvolgimento dei genitori degli alunni nella formazione del Piano dell’Offerta Formativa è idoneamente realizzato attraverso l’invito rivolto agli stessi a partecipare ad una riunione per discutere “proposte e suggerimenti da inserire eventualmente nel POF”. La decisione di consegnare alle famiglie il documento contenente il POF al momento dell’iscrizione degli alunni è qualificabile come forma di collaborazione tra la scuola e le famiglie e non certo come un obbligo giuridico corredato da sanzione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999).
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#stilo #progressività #continuum
Sentenza 27/03/2017 n° 1388
Area: Giurisprudenza

Le benedizioni pasquali effettuate nei locali scolastici sono legittime se effettuate al di fuori dell’orario delle lezioni e se la partecipazione ad esse è prevista come facoltativa per gli alunni. Nell'ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell'edificio scolastico, ovviamente fuori dell'orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso. La natura religiosa di una attività non ha di per sé una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima. Rientra nel modulo di cui all'art. 96, quarto comma, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e nella competenza del Consiglio di Istituto in base all'art. 10 del medesimo D.Lgs. la concessione in uso dei locali scolastici per la benedizione pasquale al di fuori dell'orario del servizio scolastico e con partecipazione volontaria e facoltativa, potendosi ricomprendere l'attività rivolta alla realizzazione di un culto religioso tra le finalità che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
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#beni pubblici#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#organi collegiali#benedizione #laicità #consociato #pasqua #zorzella #cattolicesimo #benestare #semplicità #extra #salone
Sentenza 15/01/2018 n° 749
Area: Giurisprudenza

La responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. opera soltanto in caso di aggravamento del rischio insito nell'attività lavorativa prestata dal dipendente, ma non nel caso di evento abnorme e imprevedibile. Nella fattispecie concreta, un'insegnante era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno dell'ultimo anno di un liceo Classico, mentre durante l'orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell'esame di maturità. In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. (ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ.), grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza. A sua volta, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex art. 1218 cod. civ. Ciò significa che l'art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. (Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, i Giudici hanno ritenuto la condotta dell'alunno, avvicinatosi a breve distanza dall'insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante, abnorme e imprevedibile e pertanto tale da non consentire di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l'ordinario orario di lezione scolastiche).
KEYWORDS
#responsabilità civile#civ #cod #lavoro #datore #responsabilità #bottiglia #spumante #danno #infortunio
Sentenza 14/11/2002 n° 3135
Area: Giurisprudenza

L’intitolazione di una scuola elementare, edificio destinato specificamente all’istruzione frequentato da insegnanti ed alunni, è un fatto altamente educativo che, come tale, ricade necessariamente nella sfera di competenza degli organi collegiali preposti alla gestione dell’andamento didattico. Si tratta infatti di una situazione peculiare, insuscettibile di analogie con altre situazioni quali la denominazione di strade e piazze pubbliche, materia rientrante nelle attribuzione delle autorità comunali. Pertanto, all’intitolazione di una scuola elementare non è applicabile in via analogica tale normativa; è dunque logico ritenere che spetti all’Amministrazione scolastica locale un ruolo fondamentale nella materia della denominazione delle scuole, e che, tra i diversi organi scolastici periferici, vadano riconosciute attribuzioni determinanti al Provveditore agli Studi (il caso concreto risale al 1982) e, quanto all’adozione della delibera preliminare di intitolazione, al Consiglio di circolo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 31.5.1974, n. 416 che attribuisce a tale organo competenze generali (ora trasfuse nell’art. 10 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297).
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#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#collodio #monumento #albino #rdl #circ #milner #eadem #riconosciutele #targa #scrittore
Sentenza 10/10/1996 n° 2606/97
Area: Giurisprudenza

In caso di infortunio cagionato da minore capace di intendere e di volere, si applica la disciplina di cui all’art. 2048 cod. civ., e non quella prevista dall’art. 2047 cod. civ., dettata per le ipotesi in cui il minore sia incapace di intendere e di volere. Ciò premesso, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., sussiste la responsabilità dei genitori per “culpa in educando” qualora essi non riescano a fornire la prova liberatoria, consistente nel dimostrare di aver impartito al proprio figlio minore una educazione e una istruzione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e idonee ad avviarlo ad una corretta vita di relazione. Nel caso di specie, è stata ritenuta la responsabilità civile per “culpa in educando” dei genitori di una quattordicenne la quale, alla guida di un’automobile, aveva cagionato un sinistro dai quali erano derivati danni all’amico trasportato in auto.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#vettura #educando #quattordicenne #lit #supero #automobile #fiat #attendare #colloquiare #iato
Decreto 20/09/2017
Area: Giurisprudenza

L’inserimento sui social network di foto del proprio figlio minorenne da parte di un genitore, in violazione degli accordi assunti in giudizio con l'altro genitore, lede il diritto all’immagine e alla riservatezza dei dati personali del minore, integrando la diffusione di tale materiale una interferenza nella vita privata dello stesso, in violazione degli artt. 10 c.c., 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, 1 e 16 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ed 8 del Reg UE 679/2016. Inoltre, tale comportamento può rivelarsi potenzialmente pericoloso nella misura in cui la (incontrollabile) diffusione del materiale on line può raggiungere anche destinatari sconosciuti, interessati ad acquisire le immagini per finalità pedopornografiche. (Nel caso di specie la madre, nell'accordo concluso con l'altro genitore per la regolamentazione dei loro rapporti economici e personali con la prole, si era obbligata a non pubblicare più foto dei figli minori sui social network e a rimuovere quelle già inserite. A fronte della reiterata pubblicazione di immagini dei figli, il padre, ex art. 337-quinquies c.c., ottiene dal giudice l'ordine rivolto alla madre di cancellazione immediata delle immagini pubblicate e di non inserirne di altre. Il Tribunale, sulla base anche di ulteriori elementi, ha disposto inoltre una verifica sulla capacità genitoriale dei genitori).
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#foto #immagine #network #figlio #madre #genitore #minore #interferenza #diffusione #riservatezza
Sentenza 19/06/2018 n° 6849
Area: Giurisprudenza

Va affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle). Va altresì affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrare copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli. Non ricorre nel caso la fattispecie di esclusione al diritto di accesso prevista dall'art. 24 L. n. 241/1990 relativa ai “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi”, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo, ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Né alla richiesta può essere opposta la norma generale in ossequio alla quale “non sono ammissibili istanza di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, posto che detta norma esclude che l’azione di accesso possa rivestire i connotati della actio popularis, disancorata al radicamento di un interesse personale e qualificato dell’istante, avendo il ricorrente domandato l’accesso dei compiti e delle relative annotazioni riguardanti il figlia minore. (Afferma in particolare il T.A.R.: "Non va al riguardo obliterato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. More solito gli stessi docenti privati di recupero domandano di poter visionare i compiti svolti dall’allievo al fine di appurare quali siano le faglie nella preparazione relativa alle singole materie di studio. [....]. Si è invero condivisibilmente affermato che “La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta - o meno - preiscrizione all'anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata (T.A.R. Lazio – Latina, 9.7.2002 n. 753).”)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#accesso #annotazione #diritto #copia #compito #visione #separare #domandare #figlia #scrutinio
Sentenza 12/05/2016 n° 19852
Area: Giurisprudenza

Configura il reato di maltrattamenti di cui all'art. 571 c.p. il comportamento di un insegnante di sostegno che compie una pluralità di atti di vessazione nei confronti di alunni minori portatori di handicap assegnati, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Il tutto, riscontrado la presenza di coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, volontà che non è esclusa dall'intenzione dell'agente di agire per finalità educative e correttive. La intenzione soggettiva dell'agente (men che mai il contesto scolastico ) non è, infatti, idoneo a far rientrare nel meno grave delitto di cui all'art. 571 c.p., (abuso di mezzi di correzione o disciplina) ciò che ne è oggettivamente escluso poichè i trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore non sono sussumibili tra i mezzi di correzione tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati. In caso di imputazione di un docente per il reato di maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 c.p., è legittima l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi di residenza delle persone offese, di non avvicinarsi alla scuola frequentata dalle stesse con la prescrizione di mantenere una distanza pari ad almeno 100 metri, con il divieto di comunicare con le stesse attraverso qualsiasi mezzo anche informatico, quando ricorra il pericolo di reiterazione di condotte violente, avuto riguardo al complessivo giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, alle concrete modalità della condotta ascritta e al pericolo di inquinamento probatorio (collegato alla specifica necessità di escutere alcuni docenti nominativamente indicati in servizio nell'istituto):la sospensione cautelativa dal servizio non è idonea a garantire le esigenze di cautela, poichè non preclude all'indagato la possibilità di recarsi in istituto ove potrebbe incontrare le parti offese ovvero gli altri insegnanti. (Fattispecie relativa al comportamento di docente che aveva imposto strattonamenti energici ad alunni portatori di handicap in più occasioni; rivolto espressioni ingiuriose, incentrate sulle condizioni di inabilità fisica dei minori, anche di fronte alla mancata comprensione di testi didattici; proferito epiteti con tono di voce verbalmente aggressivo; tenuto condotte vessatorie -come il divieto di usare i servizi igienici fino a quando un minore non rappresentava all'insegnante l'intervento che aveva subito e che la costringeva all'uso più frequente della toilette-; protratto le condotte nel tempo (cioè dall'inizio dell'anno scolastico), con cadenza quotidiana, tanto da ingenerare negli allievi condizioni di disagio e timore al fine rivelati ai genitori).
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#reato#ppoo #indiziario #ricomporre #epilessia #ragazzina #stella #maltrattare #intercettare
Sentenza 03/06/2016 n° 628
Area: Giurisprudenza

I Bisogni educativi speciali (B.E.S.) ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell’alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico commisurato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi. L’individuazione degli alunni con B.E.S. rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto che i bisogni educativi speciali, non integrando necessariamente manifestazione di patologie, non sempre sono certificati a livello medico; infatti, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, come previsto dalla circolare ministeriale del 22.11.2013. Nel caso in esame, i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori in quanto il Collegio dei docenti, pur avendo la scuola piena conoscenza delle critiche condizioni di apprendimento dell’alunna, ha omesso di approntare concretamente gli interventi di sostegno a favore della bambina.
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#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#team #spettro #socializzare #adottabilità #pizzo #iperattività #plebiscito
Sentenza 12/06/2018 n° 15301
Area: Giurisprudenza

Il CCNL Enti Locali non opera una equiparazione tra personale docente e personale educativo, ma equipara il personale docente e quello educativo comunale al personale docente ed educativo statale, qualora in servizio presso la stessa istituzione scolastica gestita dall'ente locale. Pertanto, le disposizioni contrattuali sul personale docente delle scuole non sono automaticamente applicabili anche al personale educativo, perchè si tratta di personale che svolge funzioni diverse da quelle dei docenti, come proprio la disciplina a favore delle persone con disabilità pone in evidenza. Infatti, l'art. 13 della L. n. 104 del 1992, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio delle persone disabili, al comma 3, stabilisce in relazione alle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, oltre a prevedere una distinta attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nè rileva, in senso contrario, la difforme interpretazione dell'ARAN in quanto le risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni nell'attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi, espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, comma 1, non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della interpretazione autentica per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale.
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#enti locali#personale dipendente: mansioni#handicap #sostegno #scuola #alunno #comune #portatore #interpretazione #doposcuola #istituzione #assistenza
Sentenza 08/04/2016 n° 6844
Area: Giurisprudenza

L’attività sportiva riferita al gioco del calcio non costituisce attività pericolosa, in ragione della natura della disciplina, che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, così da essere normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, tanto da rimanere irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, anche ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1197; Cass., 27 novembre 2012, n. 20982). Il pallone di calcio non può essere considerato, in sé per sé, un mezzo pericoloso, ossia un mezzo tale da presentare “connotati tipici di pericolosità eccedenti livello del normale rischio connesso all’ordinario esercizio” dell’attività medesima (cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393), da rilevarsi in base a dati statistici, a elementi tecnici e alla comune esperienza (Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530; Cass. n. 10551 del 2002). Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321). (La S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila di rigetto della domanda risarcitoria proposta dai genitori di un alunno per i danni subiti dal minore, colpito a un occhio da una pallonata nel corso di una partita di calcio svolta a scuola durante l'ora di educazione fisica, riscontrando come l’evento lesivo -pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell’avversario- si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco del calcio, rientrante nella normalità della pratica, non essendo la pallonata da ricondursi a una iniziativa violenta del praticante nei confronti dell’avversario, né risultando esaltata dai rilevati spintonamenti che, in via concomitante, altri giocatori si stavano dando, ma in un’altra zona del terreno, diversa da quella in cui si stava svolgendo in quel momento l’azione. La Corte ha altresì riscontrato che tale azione di gioco non era stata causata o anche indirettamente accentuata da una complessiva situazione comportamentale degenerata e andata fuori controllo per l'assenza dell’insegnante durante l’azione ed il calcio della palla, ossia rispetto all’azione materiale di danno, in quanto lo stesso, in base all’id quod plerumque accidit, non avrebbe potuto immaginare la portata lesiva del tiro, né tantomeno frapporsi tra detto tiro e l'alunno colpito per evitare l’impatto. Nè alun rilievo causale ha avuto, rispetto al fatto la condizione dell’oggetto usato per la partita -un pallone vecchio con pretese sfilacciature-, giacché la lesione patita dal danneggiato non era stata determinata da una propria sporgenza o dalla superficie logora del pallone, bensì dall’impatto a distanza ravvicinata della sfera in sé per sé, con il volto del giocatore avversario che era collocato nei pressi dell’avversario).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#pallonata #sporgenza #calciare #cuoio #agonismo #pressi #praticante #irruenza #immaginare #connotati
Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Area: Giurisprudenza

Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di primo grado#parità scolastica#studenti: integrazione e disabilità#apprendimento #bes #piano #difficoltà #personalizzare #disturbo #bisogno #omissisalla #strumento #adozione
Sentenza 10/01/2005 n° 670
Area: Giurisprudenza

Il diritto di accesso del genitore agli atti utilizzati dall’istituzione scolastica per la formazione delle classi deve ritenersi circoscritto ai soli documenti necessari per la verifica del rispetto, da parte della scuola, dei criteri stabiliti dal Consiglio di circolo, tramite il riscontro dei dati anagrafici dei bambini, nonché delle classi e delle scuole di provenienza degli stessi. Nel caso in esame, avente ad oggetto la formazione delle classi prime di una scuola elementare, i Giudici hanno riconosciuto il diritto di accesso del genitore entro i limiti citati.
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#procedimento amministrativo#affiatamento #bollo #rivolta #griglia
n° 279
Area: Normativa

[1. (1)]
(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
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#validità
n° 314
Area: Normativa

1. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
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#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
n° 326
Area: Normativa

1. A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
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#tabagismo #alcoolismo
n° 6
Area: Normativa

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
KEYWORDS
#alunna #apprendimento #religione #insegnamento #decimo
n° 50
Area: Normativa

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#riconosciutegli #pregiudizio #integrità #tutelare
n° 18
Area: Normativa

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#ipsema #inail #perdurare #fotografia #tessera #lotta #denuncia #adempiere #ricezione
n° 30
Area: Normativa

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#esimere #riesame
n° 2
Area: Normativa

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: rspp#apprendere #inail #allievo #sedare #normalizzazione #volontario #preoccupazione #validare #cooperativa #sovrintendere
n° 4
Area: Normativa

Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23) «trattamento transfrontaliero»:
a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
KEYWORDS
#trattamento #dato #stabilimento #persona #responsabile #titolare #autorità #unione #membro #interessato
n° 36
Area: Normativa

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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#sicurezza sul lavoro: formazione#lotta #generale #percorso
n° 286-sexies
Area: Normativa

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a:
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
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#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#puntura #medico #ferita #lavoratore #sicurezza #infortunio #rischio #procedura #attuare #sangue
Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.
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#salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
Comunicazione MIUR inerente l'invio alle scuole di una guida operativa sulle attività di alternanza scuola-lavoro.
Il MIUR ha trasmesso alle scuole il primo "manuale" per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
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#addentrare #ripercorrere
Ulteriori chiarimenti MIUR sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Il MIUR ha fornito chiarimenti in tema di Alternanza Scuola Lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza
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#carattere #alternanza #news
Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014
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#carattere #iscrizione #scuola #line #news
Comunicazione MIUR inerente le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
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#iscrizione #scuola #infanzia #percorso #agroindustria #enotecnico #istituto #ordine #enologia #viticoltura
Chiarimenti INAIL inerenti gli infortuni occorsi agli studenti in alternanza Scuola-Lavoro.
L'INAIL ha fornito precisazioni in merito agli infortuni, ed ai relativi aspetti contributivi, occorsi agli studenti della scuola secondaria impegnati in attività di alternanza Scuola-Lavoro
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#esercitazione #occorsogli #tragitto #immediatezza
Comunicazione MIUR concernente i termini di pubblicazione dei movimenti relativi al personale della scuola secondaria di II grado.
Il MIUR ha comunicato le nuove date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale della scuola secondaria di II grado
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#mobilità #movimento #proroga #grado #luglio #pubblicazione #scuola #docente #personale #termine
Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti la mobilità nella scuola secondaria di II grado.
Il MIUR con la nota 12 giugno 2012 n. 4440 ha comunicato le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di II grado
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#movimento
Comunicazione MIUR inerente la proroga delle comunicazioni dei progetti PON Scuola.
Il MIUR ha comunicato la proroga dei termini per alcune procedure, sia per l'inoltro della proposta nel sistema GPU, sia per l'inoltro della proposta firmata digitalmente nel sistema SIF
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#carattere #news
Chiarimenti MIUR inerenti l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2015/2016.
Il MIUR ha fornito chiarimenti sulla adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016
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#mincho #argo #aia
Comunicazione MIUR relativa all'adozione dei libri di testo per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017
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#aia
Pagina: 665
PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
Pagina: 21
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 9 settembre 2011, n. 233
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#culpa #cod #precettore #educando #trib #vigilando #lontananza #indole #gomitata #terzi
Pagina: 44
O.M. 8 marzo 2019, n. 202
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#diocesi #religione #mobilità #domanda #trasferimento #insegnante #passaggio #scuola #tabella #ufficio
Pagina: 186
Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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#questura #ren #itinerario #tachigrafo #cronotachigrafo #voucher #auricolare #prenotare #visitare #cqc
Comunicazione MIUR relativa alle domande di iscrizione per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017
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#enotecnico #brevità #sorte #debolezza #test #esercire
Comunicazione MIUR sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
Il MIUR, con la Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2013/2014
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#iscrizione #carattere #line #scuola #domanda #famiglia #news
Comunicazione MIUR riguardante le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado.
Il MIUR, con la Nota del 5 giugno 2014 n. 5795, ha comunicato che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado
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#carattere #news #grado #mobilità
Pagina: 680
LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
Pagina: 4
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#perdente #aoodgsssi #chiaro #subcomunali #subcomunale #caldaia #vapore #modulodomanda #riammettere #greco
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Alunni: infortuni
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