
Area Tematica: Sicurezza
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Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593/2017, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado); tale principio richiede una specifica nota di revisione/integrazione del Regolamento d'Istituto e la pubblicazione di disposizioni del DS relativamente all'accompagnamento degli alunni fino alla consegna degli stessi al personale addetto al trasporto scolastico? Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.
Ad avviso della redazione la premessa posta a base del quesito non appare corretta. Invero, l’ordinanza (non sentenza) della Cassazione n. 21593/2017 ha affermato (anzi: confermato) la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori in una fattispecie in cui con il regolamento di istituto la scuola si era impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.
Come si è più volte osservato in precedenti consultazioni redazionali, la Corte non ha pronunciato alcun principio innovativo, essendosi limitata a prendere atto che la scuola aveva assunto un impegno espresso nel proprio regolamento d’istituto nei confronti dell’utenza. A seguito dell’istruttoria espletata in primo grado, era emerso che l’impegno (cui la scuola si era autovincolata) era rimasto inadempiuto: di qui la condanna al risarcimento giacché “pacta sunt servanda”.
In questa prospettiva, anche in considerazione della peculiare situazione di fatto scrutinata dalla Corte, non appare corretto ritenere che la pronuncia in parola abbia imposto agli istituti scolastici di rivedere i propri regolamenti.
Al contrario, il fatto veramente nuovo è costituito dall’introduzione dell’art. 19 bis del D.L. n.148/2017 in materia di uscita autonoma da scuola dei minori di anni quattordici. Sull’argomento si rinvia agli approfondimenti contenuti nell’opera “Il diritto per il dirigente scolastico”, Spaggiari, 2019, nonché ai pareri presenti nella Banca Dati di Italia Scuola.
Ciò premesso, basti in questa sede ricordare come la nuova norma abbia capovolto la prospettiva precedente, spostando il baricentro decisionale dalla scuola (cui in precedenza competeva il potere autorizzativo) ai genitori, i quali ultimi possono, ricorrendo determinati presupposti, autorizzare il minore di anni quattordici a rientrare a casa al termine delle lezioni senza accompagnatore.
Il secondo comma del richiamato art.19 bis è specificamente dedicato al servizio di scuolabus.
Fatta questa doverosa precisazione, certamente l’art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 rende opportuna una rivisitazione del regolamento d’istituto in punto uscita da scuola, posto che la norma non fissa dei limiti minimi di età e, comunque, lascia (limitati) margini di apprezzamento in capo alla scuola circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione genitoriale. In tal senso, la redazione da tempo suggerisce che la scuola provveda a disciplinare la fattispecie circoscrivendo, salve eccezioni, la fascia d’età per la quale viene ritenuta ammissibile l’autorizzazione genitoriale e prevedendo il potere della scuola di opporre un diniego in tutte le circostanze in cui, detta autorizzazione appaia macroscopicamente irragionevole.
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Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Area: Giurisprudenza

Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Area: Giurisprudenza

E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
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Sentenza 07/11/2000 n° 14484
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Tale disposizione concerne esclusivamente il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato, poiché è esclusivamente tale rapporto che che comporta l’immedesimazione organica con l’amministrazione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato passivo in un giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza è il Ministero dell’Istruzione, e non l’Istituto scolastico, né il docente tenuto a prestare l’obbligo di vigilanza al momento dell’infortunio. Ciò anche nel caso in esame, in cui l’evento si è verificato mentre l’alunna di un istituto tecnico è stata affidata dalla docente alla cura di una bidella. Infatti, pur essendo il personale ausiliario degli istituti tecnici commerciali dipendente della Provincia, ciò non toglie che la legittimazione passiva resta in capo al Ministero, poiché in tale fase rileva solo che l'infortunio si verificò nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, nel momento in cui, cioè, la minore sicuramente doveva ritenersi affidata alla vigilanza dell'insegnante. Le concrete modalità del fatto (affidamento della minore medesima da parte dell'insegnante alla bidella) potranno avere rilievo in una fase successiva, e cioè quando il giudice di merito dovrà provvedere ad accertare se la condotta dell'agente sia stata adeguatamente diligente, cioè tale da scagionarlo e da vincere, quindi, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, cod. civ.
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Codice privacy (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (2)
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (2)
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (2)
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo: (3)
(2) Capoverso inserito dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.
(3) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» stante il disposto dell'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, con decorrenza dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
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#privacy e trattamento dei dati personali#abbonare
Sentenza 07/07/1964 n° 77
Area: Giurisprudenza

Il professore della scuola di Stato non può essere qualificato come libero professionista. Vero é che il professore é libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perché é un modo di essere dell'attività che l'insegnante é tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione. (La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione).
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#personale docente#jus #voi #proponente #recriminazione #legiferare #chiarelli
Sentenza 20/05/2008 n° 2361
Area: Giurisprudenza

Sussiste la giurisdizione del GA sulla domanda presentata nei confronti della Provincia per l’ottenimento del trasporto gratuito dall’abitazione alla sede scolastica di una studentessa di scuola secondaria disabile al 100%, in quanto la posizione soggettiva dell’istante è di interesse legittimo essendo subordinata alle esigenze di pubblico interesse in termini di disponibilità finanziaria. Ad ogni modo, anche a voler considerare la posizione soggettiva dell’istante quale diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva del GA trattandosi di materia relativa alla concessione di pubblici servizi, essendo richiesta la concessione di uno speciale servizio pubblico di trasporto locale. Va assicurato il trasporto gratuito da casa a scuola, con oneri a carico della Provincia, allo studente disabile iscritto alla scuola superiore. Una simile conclusione, espressamente accolta dal legislatore con riguardo agli alunni disabili della scuola dell’obbligo, nel silenzio delle norme si impone anche per le scuole secondarie, alla luce della giurisprudenza della Consulta (che in passato ha censurato il diverso trattamento riservato agli alunni dei due ordini di scuole con riguardo alla strumentale garanzia del trasporto) e di una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema. Tale interpretazione trova conferma nell’art. 139 d.lgs. 112/1998 che stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica, nel quale senza dubbio rientra il trasporto casa-scuola, debba essere assicurato, per le scuole superiori, dalle Province.
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Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Area: Giurisprudenza

Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Sentenza 16/02/2018 n° 1861
Area: Giurisprudenza

Va annullato il provvedimento che assegna ad un alunno di scuola dell’infanzia, con handicap riconosciuto grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92, un numero di ore di sostegno inferiore alla totalità dell’orario scolastico. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI, il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà. Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. In presenza di un alunno di scuola dell’infanzia con handicap grave, pertanto, non poteva assegnarsi un numero di ore di sostegno inferiore a 25. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta.)
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#istruzione dell’infanzia#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #gloh #handicap #numero #disabilità #infanzia #totalità #metà #alunno
Sentenza 31/01/2018 n° 2334
Area: Giurisprudenza

La presunzione di responsabilità posta a carico degli insegnanti dall’art. 2048, comma 2, cod. civ. è prevista per tutte le ipotesi nelle quali sia stato omesso l’adempimento dello specifico obbligo di vigilanza, e ciò indipendentemente dall’età minore o maggiore dell’alunno. L’obbligo di vigilanza previsto dal secondo comma di tale norma, infatti, ha contenuto più specifico rispetto a quello, più generale, gravante sui genitori ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Già questo è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sé estingua l'onere della vigilanza, poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l'attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l'articolo 2048,secondo comma. Il secondo comma della norma ha un tasso di specificità superiore rispetto al primo comma: l'attività dell'allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici - quelli in cui si localizza e si protrae l'obbligo di vigilanza -, ed è proprio la presenza dell'allievo/apprendista in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dell'articolo 2048, secondo comma. Il contenuto dell’obbligo di vigilanza va commisurato alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato, che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili: e tra queste caratteristiche è fondamentale l’età. Il dovere di vigilanza dell'insegnante, pertanto, presenta una estensione che va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, cosicché la presunzione di responsabilità ex articolo 2048, secondo comma, non è assoluta, e viene meno qualora sia fornita la prova liberatoria, consistente nell’aver esercitato in concreto una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento degli affidati. Al contenuto concreto dell'obbligo di vigilanza si ricollega, d'altronde, il correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e l'evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilità, id est non prevenibilità, dell'evento stesso. Pertanto, accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza "nella misura dovuta", anche tramite regole organizzative/disciplinari, l'insegnante deve fornire la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa; e dunque, in ultima analisi, è la prevedibilità dell'evento dannoso, nel senso più lato del termine (ovvero inclusivo pure di prevenibilità/evitabilità) che individua al negativo il contenuto dell'obbligo di vigilanza dell'insegnante, ovvero determina in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare l'evento dannoso prevedibile. In conclusione, se la maggiore età del soggetto vigilato non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte dell'insegnante, ciò non toglie che la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida così da rendere a questo punto imprevedibile - nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile – una condotta da parte dell'allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Analoga considerazione vale, secondo la Cassazione, anche per gli studenti che sono ormai prossimi alla maggiore età, come quelli che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. (NDR: è presto per dire se questo orientamento della Corte di Cassazione in tema di "ultrattività" dell'obbligo di vigilanza del "precettore" e per esso dell'amministrazione scolastica si consoliderà e fin dove arriverà. Potranno i Rettori dormire sonni tranquilli? Già in precedenza, la questione aveva fatto "capolino", sebbene fugacemente, nella sentenza n. 11751/2013##251L. Per il momento, si suggerisce di includere nei capitolati per la conclusione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile delle scuole un'apposita clausola che chiarisca che la copertura assicurativa per fatti illeciti commessi dagli alunni prescinde dall'età degli stessi, ivi inclusi quelli maggiorenni)
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#vigilanza #età #comma #articolo #responsabilità #allievo #apprendista #evento #insegnante #cass
Sentenza 07/09/2017 n° 40959
Area: Giurisprudenza

L’insegnate di scuola materna che pone in essere percosse e tirate di capelli sugli alunni realizza “condotte che travalicano sia i comportamenti di rinforzo educativo e sia l'abuso dei mezzi di correzione, trasmodando nell'atteggiamento di violenza fisica e psicologica che concretizza il reato di maltrattamenti", previsto dall’art. 572, cod. pen. Non è necessario alcun accertamento circa la sussistenza in capo all’indagato dell’animus corrigendi, poiché l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (La Corte di Cassazione ha infine ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame di applicare la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi, pur avendo l’Ufficio Scolastico Regionale già disposto la sospensione dell’insegnante dal servizio in via amministrativa. Infatti, la sospensione dal servizio adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale non può essere considerata elemento idoneo a far ritenere scemate o insussistenti le esigenze cautelari penali ed, in particolare, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in quanto "costituisce un provvedimento autonomo, che può avere diversa e minore durata e con effetti diversi sul piano lavorativo". La sospensione deliberata in via amministrativa ha, infatti, efficacia meramente interinale e, operando rebus sic stantibus, potrebbe essere revocata o, comunque, annullata pur in pendenza del procedimento penale).
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#istruzione dell’infanzia#reato#maltrattamento #animus #trasmodare #percossa #rebus #tirata #scemare #rinforzo #condotte #videocamera
Sentenza 04/10/2013 n° 22752
Area: Giurisprudenza

La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire il verificarsi di infortuni, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria. Pertanto, tale obbligo di vigilanza trova applicazione anche con riferimento al cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come accertato nel caso in esame, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola). Gli obblighi di vigilanza trovano applicazione non solo al fine di prevenire danni cagionati dagli alunni ad altri soggetti, ma anche al fine di prevenire danni che l’alunno possa cagionare a sé stesso (c.d. autolesioni), in quanto l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. In tal caso la responsabilità della scuola avrà natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. Nel caso di specie una minore, all’interno del piazzale antistante la scuola elementare (del quale erano già stati aperti i cancelli), cadeva da un muretto in un’area sottostante seminterrata riportando lesioni.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#galatour #stazionamento #seminterrata #padrone #essendo #surriferito #caldaia #cancelli #prescritta #tibia
Sentenza 18/03/2016 n° 14701
Area: Giurisprudenza

La responsabilità della scuola, per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. (La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all'interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni. Afferma la Corte che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata, sia all'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all'interno della scuola per recarsi in classe sotto l'osservanza del personale scolastico, dei bidelli).
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#infortunio scolastico#personale dipendente: orario di lavoro#responsabilità civile#zzzz #torto #cardare
Sentenza 04/08/2011 n° 4197
Area: Giurisprudenza

Nella vigenza della disciplina transitoria per le scuole dell’infanzia contenuta nell’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, gli organi di rappresentanza della stessa vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza, “fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna”. Ciò premesso, il sistema vigente in materia di elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Circolo della Direzione Didattica, disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 297/1994, comporta necessariamente l’istituzione di liste di candidati riservate solo ai docenti della scuola dell’infanzia, ai rappresentanti dei quali, in base all’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, “sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19”. E’ dunque necessaria la presentazione di liste composte, rispettivamente, da candidati docenti della suola primaria e da candidati docenti della scuola dell’infanzia. In caso contrario, infatti, ovvero di liste che comprendano sia docenti della scuola primaria che docenti di scuola dell’infanzia, il rispetto della quota obbligatoria di docenti della scuola d’infanzia negli organi collegiali potrebbe non essere assicurato, in quanto gli elettori potrebbero far confluire il maggior numero di voti sui soli candidati docenti nella scuola primaria, privando in tal modo i docenti della scuola dell’infanzia della quota minima di rappresentanza prevista per legge dall’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994. Pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di circolo, sino a che sarà applicabile la normativa transitoria citata, il decreto di indizione delle elezioni e il materiale elettorale, comprese le schede di votazione, e quindi le stesse liste dei candidati docenti che si presentano alle consultazioni elettorali, dovranno essere predisposti e redatti in modo da distinguere, all’interno delle liste, ciascuna delle due componenti del personale docente (scuola primaria o scuola dell’infanzia), cosicchè l’elettorato abbia contezza della componente per la quale ogni docente è candidato, e che ogni elettore possa esprimere preferenze separate per ciascuna di esse. Vanno conseguentemente escluse dalle elezioni, in quanto illegittime, quelle liste composte promiscuamente da docenti della scuola primaria e da docenti della scuola dell’infanzia. Nel caso in esame, pertanto, sono stati annullati i risultati elettorali per violazione delle regole richiamate, confermando peraltro quanto già statuito dalla decisione presa in sede di ricorso gerarchico dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Quanto al numero minimo di presentatori di ciascuna lista, nella fattispecie esaminata nella sentenza, il circolo didattico annoverava 32 docenti di scuola dell’infanzia, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215, essendo il corpo elettorale costituito da un numero di elettori superiore a 20 ma inferiore a 200, ciascuna lista elettorale poteva essere presentata da almeno un decimo degli elettori, computando la frazione superiore come unità intera, e pertanto da almeno 4 firmatari. Resta ribadito che anche il numero di firmatari di ciascuna lista va calcolato distintamente con riferimento ai docenti della scuola primaria da un lato e ai docenti della scuola dell’infanzia dall’altro.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#presentatore #suola #fino #quando #sottoscrittore
Sentenza 17/11/2016 n° 48703
Area: Giurisprudenza

L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è integrato non solo dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, ma anche da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe o i singoli discenti attuata consapevolmente, foss'anche per finalità educative astrattamente accettabili. Il termine correzione va infatti assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo e non può ritenersi tale l'uso abituale della violenza a scopi educativi, sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, sia perchè non può perseguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della personalità usando un mezzo violento che tale fine contraddice. Consegue da ciò che l'eccesso di mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., e non rientra nella meno grave fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p., neppure ove sostenuto da animus corrigendi, poichè l'intenzione soggettiva non è idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti, in rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche: il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dalla intenzione dell'agente Possono ritenersi mezzi di correzione solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata alla propria cura e, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono. Per cui si configura il reato di abuso dei mezzi di correzione ai sensi dell'art. 571 c.p. quando la risposta educativa dell'istituzione scolastica sia proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non consiste in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Si configura il reato di di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., da parte di un'insegnante che tiene comportamenti non isolati, ma ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori affidati alla propria cura, suscettibili di costituire risposte sproporzionate rispetto alle cause ed alle finalità perseguite, a causa dell'uso di metodi di natura fisica, psicologica e morale esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, in ragione dell'arbitrarietà dei presupposti, dell'eccesso nella misura della risposta correttiva -anche tenuto conto della tenera età delle persone offese-, nonchè del non infrequente ricorso a condotte oggettivamente violente, quali gli strattonamenti, il fatto di alzare i bimbi in maniera brusca o gli schiaffi sulle mani.
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Sentenza 12/10/2017 n° 24033
Area: Giurisprudenza

Le procedure ministeriali previste per l'accettazione delle nomine per supplenze annuali o temporanee, presuppongono, nei diversi passaggi, una partecipazione attiva dell'interessato collocato utilmente in graduatoria, o personalmente o per il tramite di un soggetto di sua fiducia cui abbia conferito il potere di rappresentanza. L'inerzia è, pertanto, sottoposta alla grave sanzione della decadenza dalla graduatoria. L'ipotesi dell'espressa delega al Provveditore agli studi (ora Dirigente dell'Ambito Territoriale) deve ritenersi ipotesi residuale, e l'Ufficio è altresì tenuto a rispettare, nel caso di accettazione della nomina su delega, regole rigide che non scompaginino l'ordine della graduatoria degli aspiranti. Anche l'interessato è, tuttavia, tenuto a partecipare alla procedura in ciascun anno scolastico, in caso di delega all'Ufficio, conferendo la stessa di volta in volta almeno tre giorni prima della data di convocazione, o comunque in tempo utile per le operazioni di nomina, di tal che è del pari escluso che detta delega possa essere conferita una volta per tutte e per una successione di anni scolastici, senza che l'interessato si attivi specificamente nell'ambito delle modalità di accettazione previste dalle istruzioni ministeriali. (La Cassazione ha affermato i suesposti principi con riferimento ad una fattispecie cui erano ratione temporis applicabili le indicazioni di cui all' O.M. n. 59 del 1994 relative alle nomine del personale ATA non di ruolo a decorrere dal triennio 1994-95/1996-97. Ad ogni modo quanto affermato dalla Suprema Corte è applicabile anche con riferimento alla normativa attuale stante che il MIUR, con la Nota n. 37381 del 29 agosto 2017, ha confermato anche per il personale ATA la possibilità di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina. Inoltre, per quanto concerne il personale docente, l’istituto della delega è disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, ai sensi del quale hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Il MIUR, con la citata Nota n. 37381/2017, ha precisato che la delega deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento).
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#personale ata#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#accettazione #delega #nomina #supplenza #aspirante #convocazione #graduatoria #conferire #provveditore #interessato
Sentenza 16/03/2018 n° 2995
Area: Giurisprudenza

Le censure proposte sotto più profili avverso il dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/2017, le circolari, gli atti e provvedimenti applicativi del medesimo vanno rigettate. In primo luogo, i termini assegnati per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione non possono dirsi eccessivamente ristretti poiché, proprio in considerazione della trasformazione da facoltative ad obbligatorie di alcune vaccinazioni, il legislatore ha previsto uno scaglionamento degli obblighi documentali a carico dei genitori e delle scuole che non appare irragionevole. In secondo luogo, non viola il principio di precauzione la sottoposizione dei bambini a vaccini, che un tempo erano raccomandati e ora sono obbligatori, in quanto l’estensione dell’obbligo vaccinale portata dal dl 73/2017 è attuazione dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale adottati previ accordi e/o intese Stato/Regioni già a far data dal 1999 e in adesione agli obblighi di livello europeo e internazionale. In terzo luogo, con riferimento ai casi di soggetti già immunizzati e agli esami prevaccinali, la normativa prevede che il minore sia esonerato dall’obbligo in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale e non pone a carico dei genitori altri oneri se non la produzione della copia del certificato di malattia infettiva eventualmente contratta dal minore, mentre per il medico curante comporta il rilascio delle attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni. In quarto luogo, quanto agli effetti collaterali del vaccino esavalente, la tipologia di vaccino in ordine al quale si sono segnalati casi di autismo non è commercializzato né autorizzato in Italia e comunque la censura dei ricorrenti in merito alle controindicazioni appare vaga e non supportata da dati scientifici. Ad ogni modo, ove i ricorrenti avessero voluto sconfessare le evidenze scientifiche recate dal Piano Vaccinazioni, per il quale non c’è dannosità a priori dei vaccini, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento generale pubblicato in GU il 18/2/2017. In quinto luogo, nel prevedere l’obbligatorietà della vaccinazione, la legge ha, altresì, previsto una sanzione la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria, circostanza che non risulta dimostrata da parte ricorrente. Peraltro, sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sent. 5/2018, escludendo l’irragionevolezza o arbitrarietà delle previsioni di legge, con la conseguenza che tale conclusione va estesa anche con riguardo alle circolari applicative che replicano, in parte qua, la disposizione di legge. In sesto luogo, sotto il profilo della privacy, il flusso di dati sensibili tra amministrazione scolastica e ASL, imposto dalla legge per effettuare le attività di controllo in ordine all’obbligo vaccinale, è tutelato dal Codice dell’Amministrazione digitale. (In ordine alle censure proposte avverso gli atti prodromici all’adozione del dl 73/2017 e della l. di conversione 119/2017, trattandosi di atti di natura politica, il GA ha affermato il difetto di giurisdizione. Quanto alle censure di incostituzionalità, queste sono state tutte rigettate in considerazione delle statuizioni già assunte da Corte Costituzione sent. 5/2018 o comunque sono state ritenute manifestamente infondate.)
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #vaccino #vaccinare #circolare #salute #cost #decretolegge #malattia #legge #conversione
Sentenza 06/12/2017 n° 251
Area: Giurisprudenza

Il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 110, ultimo periodo della l. n 107 del 2015, nella parte in cui prevede che «[a]i concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali». Tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Per il Giudice delle leggi la norma oggetto, che esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano assunti con contratti a tempo indeterminato nelle scuole statali, ha come finalità l’assorbimento del precariato (punto 6.2., cons. in diritto). Tuttavia, tale obiettivo è già adeguatamente perseguito dal piano straordinario delle assunzioni di cui ai commi 95-105 della legge in esame. Tale esclusione si rileva così «ininfluente ai fini dell’obiettivo […] perseguito» e contradditoria rispetto al merito, criterio questo ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente (Corte cost., sent. n. 41 del 2011). In aggiunta, la norma in esame sacrifica i diritti dei docenti della scuola statale con contratto a tempo indeterminato e la possibilità di ambire a un miglioramento della propria posizione professionale. Infine, il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità in via consequenziale dell’art. 17, c. 3, ult. periodo del d.lgs. n. 59 del 2017 in quanto richiede per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale «l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali».
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#docente #concorso #tempo #scuola #comma #contratto #reclutamento #cost #procedura
Sentenza 05/07/2017 n° 137
Area: Giurisprudenza

Non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove INVALSI. La libertà di insegnamento dei docenti non è conculcata da tali prove, in quanto le verifiche periodiche del livello di apprendimento degli studenti si svolgono a valle della trasmissione del sapere e non limitano l’autonomia didattica e la libera espressione culturale del docente. I profili metodologici e contenutistici dell’attività di insegnamento restano inalterati e non subiscono alcuna lesione o limitazione. Il sistema di valutazione in questione non incide sullo status giuridico ed economico del personale docente. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL Scuola vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL. (Nello stesso senso, si vedano le sentenze del Tribunale del lavoro di Trieste n. 212/2012##57L, di Parma n. 211/2012, di Livorno n. 870/2013##52L, di Terni n. 487/2013##56L, di Prato n. 441/2013##54L)
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#personale dipendente: mansioni#personale docente#invalsi#sabina #guinizelli #conculcare #conta #guinizzelli #doverosita #invalere #snellire #tabacco #eliana
Sentenza 28/10/2015 n° 21949
Area: Giurisprudenza

Nel nuovo ordinamento professionale forense di cui alla legge n. 247 del 2012, ferma l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (art. 18, comma 1, lett. d), l'art. 19, al comma 1, fa salva un'eccezione con riguardo all'"insegnamento o alla ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici". Ai fini dell'operatività dell'eccezione alla regola generale dell'incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge dà quindi rilievo non solo al luogo nel quale l'insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma - e ciò costituisce una novità rispetto alla normativa precedente - anche all'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle "materie giuridiche". L'univoco tenore letterale dell'art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell'ambito dell'eccezione, in nome dell'unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono. Pertanto, in forza degli art. 18 e 19 l. n. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, la professione di avvocato è incompatibile con l'attività di docente della scuola elementare statale.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#cnf #rdl #actum #maio #inquinamento
n° 34
Area: Normativa

[1. (1)]
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 5, comma 1–quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 a decorrere dal 2 aprile 2005.
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#ricollocazione #ricollocare #dissesto #nazionale #ampliare #incentivazione #fattispecie
n° 398
Area: Normativa

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
KEYWORDS
#dirigente scolastico: incarico#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale docente#liceo #amministrare
01/09/2017
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e MINISTERO DELLA SALUTE
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
Agli U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi assistenza sanitaria al personale navigante
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia comunali
Ai responsabili delle scuole private non paritarie
Ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali
e p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Al Ministero dell’interno
Al Ministero della difesa
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
All’Agenzia Italiana del farmaco
All’Istituto Superiore di Sanità
All’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
Alla Conferenza Stato-Regioni
All’ANCI
Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per Tanno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
Con specifico riferimento all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali.
1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. Al riguardo, si precisa che per “copia del libretto delle vaccinazioni vidimato” si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione;
ovvero
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;
ovvero
c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;
ovvero
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).
In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli adempimenti vaccinali.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:
– ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro PII settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;
– alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.
In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie
La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’il settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.
Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell’ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall’Azienda Sanitaria Locale.
Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’il settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.
Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’il settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell’11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.
Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell’ 11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia unicamente i minori i cui
genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell’anno scolastico/calendario annuale.
3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale
Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 – entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) – non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.
In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Si rinnova l’invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l’accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.
Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Raniero GUERRA)
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. ssa Rosa DE PASQUALE)
KEYWORDS
#scuola e salute#documentazione #infanzia #vaccinazione #scuola #asl #vaccinare #ministero #genitore #servizio #calendario
22/05/2018 n° 563
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#dato #protezione #regolamento #dipartimento #responsabile #istituzione #formazione #settimana #indicazione #sistema
04/06/2018 n° 1005
Area: Prassi, Circolari, Note

(Si suggerisce di usare la versione del documento in PDF, in allegato)
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Sommario
PREMESSA..........................................................................................................................................................2
I.IL QUADRO NORMATIVO.... ............................................................................................................................3
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE.............................................................................................................................5
III.LA PONDERAZIONE........................................................................................................................................9
IV.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....................................................................................11
V.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI.................... ……...................14
VI.LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....................................................................................................16
1.Il metodo aggregativo compensatore..........................................................................................................17
2.Il metodo Electre.........................................................................................................................................17
3.Il metodo Topsis..........................................................................................................................................19
PREMESSA
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) , l’Autorità ha predisposto le presenti linee
guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il
calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i
diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei
punteggi.
A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo),
l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche
novellate dal correttivo.
Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto
compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice. Si
raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione
nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e
la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e
la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.
I. IL QUADRO NORMATIVO
L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione
e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individua ta sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha
l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6 , per quanto riguarda l’affidamento di
appalti di lavori nel settore dei beni culturali.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono
a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al
fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri,
in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo,
quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò
si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con
condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli
affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione
appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su
aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la
stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.
Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di
approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della
deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma
generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari
o superiore a 40.000 euro.
Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che
l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori
specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.
Tali ipotesi sono:
a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi
5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4;
L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha
prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro
il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare
l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi
dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici.
La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule
per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della
graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla
predisposizione della documentazione di gara.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la
sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono
l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o
per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve
anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo
e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste
due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare
concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire
le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo
obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.
Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono
finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque,
la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o
fattore di ponderazione.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di
valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a
carattere generale.
In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener
conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche
tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato
di riferimento è in grado di esprimere.
L’art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto
quei criteri che:
- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro
contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili
indicati dal Codice.
Sempre all’art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto;
c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico
di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile
2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione
dell’appalto;
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i
criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni
superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM,
dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse
in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione
che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a
miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre
criteri dimensionali.
Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che
presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione.
Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle
imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la
stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla
procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova
costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe
indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012-Regolamento Rating di legalità "Regolamento
di attuazione dell’art. 5 - ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl
29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata
la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto
idoneo.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto
qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.
Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di
valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Ai sensi del comma 14 -bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo
meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che
debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla
base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art.
95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui
l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico
può essere valutato in termini di prezzo o di costo.
È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE,
prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato
sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i
costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal
prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i
costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di
vita.
Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi
del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico
degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in
ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo
previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta;
Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio
particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la
componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall’art. 95, comma 7, del Codice, secondo il
quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.
La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento
costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione
dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto
rimando.
L’indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove
all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto
non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni
appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento
per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono
adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o
costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di
imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.
In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o
annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e
sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto
dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva
indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati
dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di
affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o
costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato
comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o
sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di
vita.
III.LA PONDERAZIONE
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque,
dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione
nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o
svilimento di determinati profili a scapito di altri.
In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio
deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni
della stazione appaltante.
Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener
conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di
svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell’ordine di importanza dei criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari
dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi
a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita.
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio
assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 10 - bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e
del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata
del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del
30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o
quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto
dell’offerta ma la natura dell’offerente.
Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità
dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta
ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri,
fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È
evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non
aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che
nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul
metodo aggregativo compensatore.
La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il
punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in
relazione ai singoli sub-criteri.
La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la
parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.
Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista
nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la
componente tecnica e la componente economica.
In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto
per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione
dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo
stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al
coefficiente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse
componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.
IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating
di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il
proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli
coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno
pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr.art.
59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio
minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre
il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti,
utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo
compensatore.
La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo.
Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno
essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:
(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più
volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati;
ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la
concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive. In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio
cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti,
per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare
l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente
differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza
basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:
(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle
sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di
attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare
ribassi “eccessivi”.
Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra
della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule
non lineari con alfa < 1.
Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente 1 e
quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso
di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in
misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso
dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli
scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono
simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una
distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a
½ per la formula non lineare (quadratica).
(GRAFICO OMESSOSI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le
quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti).
Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del
mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di
tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni
da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi
di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la
stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a
favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso
danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la
conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto,
qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è
necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione
del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta
economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior
ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere,
in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il
punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta
tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura
soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo
caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio
crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad
esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il
rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non
presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)
V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei
commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla
commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione
appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni
all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro
atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per
la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti
e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.
Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia
caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub
criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di
natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità,
trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi
alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri
presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli
altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado
di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 –
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori
intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti
meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.
(GRAFICO OMESSO - SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a
coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in
coefficienti variabili tra zero ed uno;
In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata,
eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima)
della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il
calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun
criterio e risulta perciò preferibile.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi
discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente
all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da
effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti
occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a
100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.
VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla
letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in
assoluto il migliore.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta
ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente
rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.
1. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A
ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi
elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più
completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici,
specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si
utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.
2. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra
evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione
delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle
decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento
prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che
l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B
risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.
Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna
prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente
notazione:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.
Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli
indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a
criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche
senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed
uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia
prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la
graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di
dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può
eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.
3. Il metodo Topsis
Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice
viene normalizzato nel seguente modo:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.
Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza del 2 maggio 2018
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018
Il Segretario Maria Esposito
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20/12/2017 n° 6
Area: Prassi, Circolari, Note

Il presente documento è stato elaborato dall'ANAC nella sua qualità di soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa con il compito, tra l'altro, di riferire al Parlamento sull'efficacia delle norme vigenti in materia (art. 1, comma 2, lett. f) e g) l.n. 190/2012). Esso, pertanto, opera una ricognizione sul tema dell'accesso civico e degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle PA, affrontando le criticità ed i dubbi emersi nella normativa di riferimento, tentando di darne una lettura coerente con il sistema, ma anche sollecitando, in diversi punti, un intervento chiarificatore del legislatore. L’Autorità ha, dunque, tentato di offrire agli operatori maggiori coordinate per orientarsi nella normativa sulla trasparenza delle PA e sull’accesso civico (d.lgs. 33/2013) tentando di chiarire “chi deve pubblicare cosa e come”.
*****
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», all’art. 1, co. 2, lett. f), individua l’ANAC quale soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa e all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia - intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ad integrazione di quelle già espresse negli atti di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, nell’ Atto di segnalazione al Governo e Parlamento di cui alla Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e nella determinazione n. 241 dell’ 8 marzo 2017.
Benché, infatti, l’ANAC abbia emanato linee guida ad hoc contenute negli atti di determinazione nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017, n. 1134 dell’8 novembre 2017 volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi, permangono alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti.
Nella predisposizione di tali atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di riferimento, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate.
Art. 4-bis – Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
L’art. 4-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con il Ministero dell’economica e delle finanze, gestisca il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia della spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento (comma 1).
Come precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, si tratta di un portale web, che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazione degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica previa rielaborazione nella forma.
E’ inoltre previsto, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, l’obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati relativi ai propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. La disposizione riveste un particolare rilievo, posto anche che attualmente l’omessa pubblicazione dei dati comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Le citate disposizioni hanno destato incertezze applicative con riferimento all’ambito soggettivo e all’ambito oggettivo degli obblighi di trasparenza ivi contemplati.
Occorre, infatti, considerare che il sito “Soldi pubblici” attualmente riporta i dati relativi ai pagamenti delle regioni, comuni, province, città metropolitane e ministeri e che il sistema SIOPE, dopo una fase sperimentale, è entrato a regime per le regioni, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le università (il sistema SIOPE è stato progressivamente esteso ad altre tipologie di amministrazioni ed enti ed è destinato a coinvolgere tutte le amministrazioni ricomprese nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 196/2009; cfr. da ultimo il decreto 25 settembre 2017 del Ministero dell’economia e finanze).
In base al comma 1, le amministrazioni sopra indicate sono tenute a comunicare i dati al sito “soldi pubblici”. In base al comma 2, invece, tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente i dati specificati nella disposizione.
La formulazione delle norme soffre, innanzitutto, di un difetto di coordinamento circa l’ambito soggettivo di applicazione laddove non risulta chiaro quali siano le amministrazioni tenute agli adempimenti di cui al co. 2, rispetto a quelle di cui l co. 1. Da tale difetto di coordinamento deriva, inoltre, il rischio di riportare i medesimi dati su siti differenti, in difformità al principio di semplificazione degli oneri a carico dei destinatari delle misure di trasparenza, affermato nel d.lgs. 33/2013.
Altro disallineamento tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati da pubblicare in quanto non vi è totale coincidenza tra i dati disponibili nel sito “Soldi pubblici” e quelli che devono essere pubblicati sui siti istituzionali. Tale discrasia determina dubbi in merito alla corretta modalità di attuazione della disposizione, che dovrebbe consentire, fra l’altro, un agevole raffronto tra gli elementi informativi oggetto della norma di trasparenza disciplinata all’art. 4-bis co. 1 e 2.
Si ritiene pertanto opportuno l’intervento del legislatore, auspicato nella predetta delibera n. 1310/2016, per superare le perplessità scaturite in merito all’applicazione dell’art. 4-bis, anche nell’ottica di evitare duplicazioni di obblighi di pubblicazione.
Ferma restando la formulazione del comma 1, il comma 2 andrebbe modificato per specificare, innanzitutto, che il set di dati da pubblicare sul sito istituzionale è lo stesso che deve essere comunicato a “Soldi pubblici”. Occorrerebbe, inoltre, chiarire al medesimo comma 2 che i soggetti di cui all’art. 2-bis, per i quali i dati relativi ai pagamenti confluiscono nel sito “Soldi pubblici”, assicurano nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento ipertestuale al predetto sito, in coerenza con quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013. La disposizione dovrebbe anche precisare che le sole amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non tenuti a inviare i dati al sito “Soldi pubblici”, pubblicano direttamente i medesimi dati sul proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 9-bis - Pubblicazione delle banche dati
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art. 9-bis “Pubblicazione delle banche dati”.
Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i dati presenti nelle banche dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche in termini di qualità delle informazioni previste dall’articolo 6.
Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati, tutti i soggetti cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’indicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Al comma 3 si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
Ai sensi del comma 4 laddove, invece, l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.
L’Allegato B, cui si riferisce il comma 1, contiene l’elenco in forma di tabella delle Banche dati e delle Amministrazioni che le detengono, delle norme che le hanno istituite nonché dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 che dovrebbero essere coincidenti con quelli contenuti nelle stesse banche dati.
La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di particolare apprezzamento:
introdurre modalità semplificate di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece di pubblicare nuovamente dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, già comunicati alle amministrazioni che detengono Banche dati, potranno limitarsi ad inserire nell’apposita sezione o sottosezione di “Amministrazione trasparente” il link opportuno; evitare duplicazioni e impedire che su siti diversi siano pubblicati dati discordanti; avviare un processo di apertura delle banche detenute dalle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l’apertura delle banche dati, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto all’art. 42, co. 2, che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, «verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati». Pertanto lo scorso 23 giugno sono decorsi i termini assegnati per l’adeguamento dei dati e l’apertura delle banche dati.
Come visto sopra, l’intento primario del legislatore è stato quello di semplificare l’attuazione della normativa sulla trasparenza. Tuttavia la disposizione di cui all’art. 9-bis si è rilevata, in realtà, di difficile attuazione. La ragione principale risiede nel fatto che le banche dati cui si riferisce la norma sono state istituite e realizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 per scopi diversi da quelli che si prefigge l’art. 9-bis.
Da subito, pertanto, si è riscontrato un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la discrasia attiene anche ai contenuti degli obblighi, in quanto le banche dati contengono spesso solo dati, mentre il d.lgs. 33/2013 si riferisce anche a “documenti e informazioni”.
Per allineare i contenuti delle banche dati agli obblighi di pubblicazione si renderebbe, perciò, necessario un investimento per la revisione delle banche dati elencate nell’Allegato B) volto a consentire una corretta attuazione della disposizione. Allo stato attuale, il rischio è quello di avere interpretazioni volte ad adempimenti formali con la pubblicazione parcellizzata dei dati attinenti ad un medesimo set considerato unitariamente da diverse norme del d.lgs. 33/2013, in parte sui siti delle amministrazioni detentrici delle banche dati e in parte - per i dati non conferiti alle banche dati- sui siti delle amministrazioni. Con la conseguenza di perdere l’unitarietà dell’informazione voluta dal legislatore in ordine ad un medesimo profilo organizzativo o funzionale e di costringere gli interessati a consultare due diversi siti, quello della banca dati e quello dell’amministrazione, per ottenere un’informazione completa.
Fermo restando l’apprezzamento dell’Autorità sugli obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore, ed, in particolare, circa l’apertura delle banche dati pubbliche e la loro interoperabilità, si ritiene tuttavia opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà applicative sopra esposte.
La modifica dell’art. 9-bis potrebbe volgere nella direzione di prevedere sicuramente l’apertura delle banche dati dell’Allegato B), stabilendo però che la sostituzione dell’obbligo di pubblicazione per le amministrazioni sui propri siti possa realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. 33/2013.
Ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013, qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’amministrazione titolare della banca dati.
Nell’ipotesi, invece, in cui non vi sia la totale coincidenza tra i dati, la richiesta di accesso civico andrebbe esercitata nei confronti delle amministrazioni tenute alla pubblicazione dei dati, restando fermo, in tali casi, come anticipato, l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito tutti i dati previsti dal d.lgs. 33/2013.
Art. 14- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, del medesimo articolo - lett. da a) ad f) – sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali. Gli obblighi previsti alle lettere c) ed f), ovvero compensi connessi all’assunzione della carica, importi dei viaggi di servizio e missioni, dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali, sono stati oggetto di impugnativa e al momento verte sugli stessi un giudizio di legittimità costituzionale (vedi infra).
Nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14, il d.lgs. 97/2016 ha inciso sulla sua sistematica e, come l’Autorità ha potuto rilevare nel corso dell’attività di vigilanza e nei numerosi quesiti ricevuti, la nuova formulazione si è prestata a dubbi interpretativi e applicativi.
Gli obblighi previsti al co. 1 dell’art. 14 trovano, infatti, uguale applicazione nei confronti di tre distinte categorie di soggetti: titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale; titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; titolari di incarichi dirigenziali.
Con riguardo ai soggetti, si è ravvisata, in particolare, la necessità di meglio individuare “i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati” distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica. La definizione adottata all’art. 14 risulta, infatti, non allineata con quella contenuta all’articolo 4 del d.lgs. 165/2001 che distingue tra organi di indirizzo “espressione di rappresentanza politica” e organi che non lo siano.
Nella delibera n. 241/2017, e precedentemente nella delibera n. 144/2014, l’Autorità ha chiarito che gli obblighi dell’art. 14 trovano applicazione non solo con riferimento ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche “ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti”.
In linea quindi con gli orientamenti interpretativi formulati da questa Autorità, sarebbe utile distinguere meglio, all’interno dell’articolo 14, i titolari degli organi a carattere politico - direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali - e i titolari degli organi di indirizzo non a carattere politico, individuando per questi ultimi le posizioni cui la norma si applica. Questi ultimi dovrebbero essere i titolari di organi di governo, di amministrazione o di direzione comunque denominati, salvo che il mandato o l’incarico sia attribuito a titolo gratuito, negli enti pubblici, economici e non, e nelle società e negli altri enti di diritto privato a controllo pubblico, come definiti dall’art. 2-bis del medesimo d.lgs. 33/2013.
Si ritiene, invece, che la disciplina per i titolari di incarichi dirigenziali debba essere espunta dall’art. 14 e considerata in un distinto articolo (art. 14-bis).
Giova inoltre evidenziare che la formulazione sia del precedente sia del nuovo articolo 14 del d.lgs. 33/2013 ha originato, anche con riguardo ai titolari di incarichi politici e di amministrazione, perplessità e problemi interpretativi con riferimento alla tutela della riservatezza derivanti dall’obbligo vigente di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori di ricerca web anche i dati riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale (art. 7 bis del d.lgs. 33/2013). È indubbio che la decontestualizzazione che ne deriva, in particolare per tale specifica tipologia di dati, comporti un elevato rischio di alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per scopi diversi rispetto alle finalità di trasparenza.
Si ritiene opportuno, pertanto, in primo luogo che per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali, reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale) non sia consentita l’indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; e che sia, in secondo luogo, previsto che l’ANAC, con proprie Linee guida, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possa disciplinarne la pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni nella loro integrità e il diritto del cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo 5, a tali dati e documenti, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di trasparenza.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, co. 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soggetti ai limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, si ritiene che anche per i soggetti richiamati sussista l’obbligo di comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e per l’amministrazione di pubblicarli nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali
Come già precisato, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Per detti soggetti si ritiene che la disciplina debba essere contenuta in un nuovo articolo - art. 14-bis- da inserire nel corpo del d.lgs. 33/2013.
Con riguardo all’inclusione dei dirigenti tra i soggetti tenuti a osservare gli obblighi previsti dall’art. 14, l’ANAC ha da subito espresso le proprie perplessità, in ragione, in particolare, del carattere indifferenziato dell’estensione a tutti i dirigenti prescindendo dalla funzione svolta. Già con l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l’Autorità sottolineava che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica» (art. 14, co. 1-ter). Analoghe perplessità venivano manifestate nella Delibera 241/2017, “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”, laddove, richiamando il citato atto di segnalazione, si evidenziava che la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 dovesse avvenire con opportuni adeguamenti, collegati in particolare alla posizione e alle responsabilità all’interno dell’amministrazione, e si prevedevano alcune semplificazioni per la pubblicazione dei dati.
Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’applicazione della nuova disciplina evidenziano, soprattutto per i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale di taluni soggetti, possibili rischi di alterazione, manipolazione e riproduzione per fini diversi dalla trasparenza, che potrebbero determinare, in alcuni casi, limitazioni della riservatezza.
Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti, come noto, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti adottati dal Segretario generale del Garante della protezione dei dati personali relativi all’attuazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f). Si tratta dei dati sui compensi connessi all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio e missioni e le dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali del titolare dell’incarico.
Nell’ordinanza richiamata, il TAR Lazio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione cautelare, rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di cui all’art. 14.
A seguito dell’ordinanza TAR Lazio, l’ANAC con delibera numero 382 del 12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria Delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del Servizio sanitario nazionale.
Successivamente, con l’ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativamente alla pubblicazione dei dati stipendiali, di missione, reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici (art. 14 co. 1 lett. c ) e f)). Giova evidenziare che nell’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, il TAR, oltre a rimettere alla Corte le questioni individuate dai ricorrenti con l’originario ricorso, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 ter, che prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica dei dirigenti. Ciò in ragione della circostanza che «l’oggetto della pubblicazione prevista all’ultimo periodo dal predetto comma 1-ter costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato».
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, l’Autorità ritiene comunque di segnalare, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, la necessità di prevedere misure di trasparenza che, a differenza di quelle previste per i titolari di organi politici e di indirizzo, tengano conto di una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, fermo restando l’obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
Si propone, quindi, di prevedere un regime di trasparenza più incisivo per i soggetti titolari di incarichi dirigenziali di vertice di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e posizioni equiparate, tra cui i Segretari e i direttori generali di Comuni, Province e Regioni e per i soggetti titolari di incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione, nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2, ritenendo che gli stessi, in ragione del ruolo svolto, possano essere pienamente sottoposti agli obblighi di trasparenza contenuti nell’articolo 14, co. 1.
Diversamente, per gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di cui all’articolo 2-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, per quelli conferiti all’interno degli uffici di diretta collaborazione, per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, si ritiene opportuno che la norma disponga la pubblicazione integrale dei solo dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a) ad e). Per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dovrebbe essere disposta la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata, secondo disposizioni dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida.
Si ritiene, invece che un differente regime di trasparenza debba essere considerato per i dirigenti non titolari di incarico ai quali siano attribuite solo funzioni di consulenza, studio e ricerca, ad esclusione di quelle ispettive. Per tali soggetti dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo 14, co. 1, con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).
Anche per i dati sui dirigenti, inoltre, sarebbe, a maggior ragione, opportuno prevedere l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Ciò al fine di evitare la diffusione di dati non adeguatamente contestualizzati e le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla riservatezza. In questo modo si possono contemperare le finalità di accountability, di prevenzione della corruzione e di trasparenza con la salvaguardia della riservatezza individuale.
Resterebbe, comunque, fermo l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da ciò discenderebbe anche l’obbligo per l’amministrazione pubblica di continuare a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
Art. 37–bis Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria
Si segnala inoltre la problematica manifestata più volte all’Autorità dal comparto difesa-sicurezza con riferimento all’applicazione al personale del medesimo comparto di talune disposizioni del d.lgs. 33/2013.
In particolare, è stato evidenziato che la pubblicazione dei dati di cui all’art.14, comma 1, con riferimento ai dirigenti che svolgono funzioni più strettamente operative sul territorio, potrebbe rivelare informazioni in grado di incidere sullo svolgimento delle attività del predetto personale, accentuandone l’esposizione al rischio, nonché pregiudicare il perseguimento di finalità istituzionali di sicurezza pubblica.
Si ritiene, quindi, opportuno inserire nel corpo del decreto un nuovo articolo 37- bis, rubricato “Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria” al fine di modulare l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria.
La disposizione dovrebbe prevedere che le amministrazioni competenti del comparto individuino annualmente con propri atti, da un lato, sotto il profilo soggettivo, i dirigenti per i quali, in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all’art.14, comma 1. Dall’altro, definiscano, sotto il profilo oggettivo, i dati attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cui pubblicazione possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica e, per questo da sottoporre ad un regime di riservatezza per un periodo determinato.
Si propone che la disposizione preveda che gli atti di cui sopra siano adottati previo parere dell’ANAC, nel rispetto di criteri generali stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, con i quali siano definiti gli ambiti soggettivi, oggettivi e la durata dell’esclusione, anche ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
L’art. 41 del d.lgs. 33/2013 chiarisce che la normativa vigente in materia di trasparenza si applica anche alle amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari (co. 1).
L’art. 41, co. 2, individua, inoltre, le figure dirigenziali del servizio sanitario nazionale ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza, per le quali devono essere pubblicati dati e informazioni sulle procedure di conferimento degli incarichi, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione e gli atti di conferimento. In particolare, si precisa che per “dirigenza sanitaria” si intendono i dirigenti che ricoprono le posizioni di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento, di strutture complesse e di strutture semplice.
Al co. 3 si prevede che (solo) i dirigenti indicati al co. 2 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 e che, per attività professionale ai sensi del co. 1, lett. c) dell’art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Sono, pertanto, esclusi i dirigenti del SSN che non rivestano le predette posizioni.
Dalla lettura complessiva del testo, si ravvisa un difetto di coordinamento poiché il riferimento all’art. 15 sembrerebbe essere un refuso derivante dalla previgente formulazione dell’art. 41. Si fa presente al riguardo che, nel testo originario del d.lgs. 33/2013, l’art. 15 disciplinava gli “obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza”.
Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. Conseguentemente dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 è stato espunto il riferimento agli incarichi dirigenziali, come si evince dalla stessa rubrica “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.
Le misure di trasparenza ora previste all’art. 15 sono dunque rivolte a tipologie di incarichi, del tutto diverse dagli incarichi dirigenziali specificati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Si segnala, per completezza, che le informazioni da pubblicare per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza comprendono: gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; il curriculm vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
È opportuno richiamare le considerazioni svolte sullo specifico punto dall’Autorità nella delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 recante le Linee guida per l’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In particolare, è stato rilevato che «un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti all’art. 14». L’Autorità, come peraltro già prospettato nel PNA 2016 (delibera n. 831/2016), ha pertanto ritenuto applicabili alle figure dirigenziali del SSN sopra specificate gli obblighi di trasparenza disposti all’art. 14, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme.
La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del legislatore per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto il profilo della possibile violazione del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha, infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN si conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri siti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base normativa, porrebbero in essere un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero perciò destinatari dei provvedimenti sanzionatori e inibitori del Garante.
Si segnala pertanto l’esigenza di modificare l’art. 41, co. 3, come già rappresentato dall’Autorità con l’atto di segnalazione al Governo e Parlamento del 14 dicembre 2016, ove si evidenziava la non proporzionalità degli obblighi di trasparenza previsti per i dirigenti amministrativi, tenuti a rendere le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, rispetto a quelli meno incisivi stabiliti per la dirigenza sanitaria, per effetto del rinvio all’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, si riterrebbe opportuno riformulare l’art. 41, co. 3, eliminando il riferimento all’art. 15 e inserendo il richiamo agli obblighi di trasparenza previsti per tutti i dirigenti.
In coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione degli obblighi secondo quanto sopra rappresentato con riferimento alle proposte di modifica all’art. 14, per le tre figure apicali degli enti del SSN, ovvero per i titolari di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo, sarebbero applicabili gli obblighi di trasparenza, ivi compresi quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i dirigenti che rivestono gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, l’art. 41, co. 3, dovrebbe rinviare agli obblighi di pubblicazione che prevedono per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f), la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata.
Anche per i dati della dirigenza sanitaria, definita all’art. 41, co.2, resterebbe ferma l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca come proposto per tutti i dirigenti (v. supra art. 14 bis).
Si propone, infine, di specificare che, con riferimento ai dirigenti sanitari individuati all’art. 41, co. 2, sono pubblicati i dati relativi alle prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
Art. 47 – Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
L’art. 47 del d.lgs. 33/2013 contiene norme sanzionatorie per violazioni degli obblighi di trasparenza. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie, da 500 a 10.000 euro, per mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (co. 1).
Le medesime sanzioni si applicano anche in caso di omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co. 1-ter, e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. È sottoposto alle stesse sanzioni anche il responsabile che abbia omesso di pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 4-bis (co. 1-bis).
Il legislatore ha poi attribuito rilievo alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti pubblici e privati, vigilati, finanziati e controllati e le società partecipate anche in misura minoritaria, che ciascuna pubblica amministrazione deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo quanto stabilito all’art. 22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessa misura di quella prevista al comma 1, è comminata nei confronti del responsabile della violazione (comma 2). Ulteriore fattispecie considerata rilevante è la mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell’indennità di risultato, per la quale si applica la medesima sanzione.
Il soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni “di cui al comma 1” è l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 47, co. 3).
Un primo problema riguarda l’individuazione del soggetto che può irrogare le sanzioni nelle fattispecie contemplate all’art. 47, diverse da quella prevista dal co. 1 e, in particolare, per la violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, previsto all’art. 47, co.2. Ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981, è necessario che sia chiaramente identificata l’autorità cui lo stesso è attribuito, per non incorrere nel vizio di illegittimità dell’atto.
L’Autorità ha, inoltre, riscontrato difficoltà applicative, laddove non sembrano chiaramente specificate le diverse fattispecie di violazione previste dal co. 1 bis, che riguardano da un lato la mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e degli incarichi dirigenziali, dall’altro, la violazione di obblighi di pubblicazione posti in capo ai funzionari responsabili dell’amministrazione/ente.
Si propone, pertanto, di riformulare l’art. 47, distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di comunicazione dei dati o di pubblicazione. Sarebbe anche opportuno ridefinire le fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio speciale che comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
In via preliminare, occorre coordinare la disposizione del co. 1 con quelle relative ai titolari di incarichi politici, di governo, di amministrazione, di direzione di cui all’art. 14 e ai titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14-bis, in conformità alla proposta di modifica sopra illustrata. Ciò al fine di chiarire che tutti i titolari di incarichi tenuti a comunicare dati reddituali e patrimoniali possono incorrere nella violazione di tale obbligo e nella conseguente sanzione. Si ritiene, altresì, opportuno chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia patrimoniali, per eliminare i dubbi interpretativi sorti al riguardo.
Nel comma successivo sarebbe opportuno prendere in esame la diversa violazione che si configura nel caso in cui il responsabile della pubblicazione, nell’amministrazione/ente, dei dati reddituali e patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi - non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di rendere coerente il sistema della trasparenza, si propone di prevedere una specifica sanzione pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella fissata per omessa comunicazione (ad esempio da 250 a 5.000 euro), nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 22, si propone di chiarire che la sanzione pecuniaria, sempre in misura ridotta, è a carico del responsabile della mancata pubblicazione. Si ritiene inoltre di eliminare il riferimento alle violazioni degli obblighi di comunicazione al socio pubblico, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e dei relativi compensi, in quanto è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione ai sensi del co. 1 dell’art. 47.
Sarebbe inoltre opportuno prevedere un potere sanzionatorio dell’Autorità nel caso di mancato rispetto del provvedimento di ordine adottato dall’ANAC nell’ambito delle funzioni di vigilanza esercitate ai sensi dell’art. 45, co.1, del d.lgs. 33/2013 (“L’Autorità …controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto…”). La disposizione, da inserire in un comma aggiuntivo, consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul rispetto della disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l’inerzia delle amministrazioni/enti.
Alla luce della nuova fattispecie sanzionatoria per la mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell’ANAC, si potrebbero eliminare le sanzioni previste all’art. 47, co. 1-bis, del testo vigente per omessa pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi (art. 14, co. 1-ter) e sui pagamenti (art. 4-bis).
Occorre, infine, prevedere che tutte le sanzioni disciplinate all’art. 47, non solo quelle di cui al co.1, sono irrogate dall’Autorità. Resterebbe fermo il rinvio all’apposito regolamento dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel rispetto della legge n. 689/1981.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2017.
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 dicembre 2017
Il Segretario, Valentina Angelucci
Il Presidente
Raffaele Cantone
KEYWORDS
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12/12/2017 n° 2379
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le
istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.
La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.
Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche.
Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
Firmato digitalmente
KEYWORDS
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#responsabilità civile#uscita #autorizzazione #minore #anno #tutore #locale #genitore #istituzione #rilasciare #sovrintendente
04/07/2008 n° 3602 PO
Area: Prassi, Circolari, Note

Prot n. 3602/P0
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Roma, 4 luglio 2008
Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
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#studenti: azione disciplinare#condividere #bullismo #educazione #severità #rigore #vandalismo #enucleare #tipizzare #alleanza #scaturire
22/06/2009 n° 122
Area: Prassi, Circolari, Note

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
(G.U. 19 agosto 2009, n. 191)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione
1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7. Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.
Art. 8. Certificazione delle competenze
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.
Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.
Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale
1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 13. Scuole italiane all'estero
1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#penultimo
Pagina: 24
U.S.R. per l’Emilia Romagna - Nota 13 febbraio 2018, n. 2499
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Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #news
Pagina: 680
LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...
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PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
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Comunicazione MIUR relativa alle domande di iscrizione per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017
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Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche
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#carattere #news #fontface
Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR in merito alle graduatorie di istituto dei docenti
Il MIUR, con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito alle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
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#carattere #graduatoria #modello #news #domanda
Comunicazione MIUR inerente la proroga di validità delle graduatorie del personale ATA.
Il MIUR ha comunicato che è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18
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#carattere #news #graduatoria
Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014.
Il MIUR ha fornito ulteriori indicazioni sulle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014
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#char
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Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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#questura #autista #ren #cronotachigrafo #tachigrafo #rca #pullman #adv #autopullman #inpsinail
Chiarimenti MIUR sui titoli di assistente tecnico per le graduatorie d'istituto.
Il MIUR ha comunicato che è disponibile per le segreterie scolastiche una nuova versione del software che consente, per il titolo di assistente tecnico, di selezionare, oltre ai titoli previsti dall'allegato C, anche il valore ALTT
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#carattere #news #titolo
Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.
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#salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
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Nota 24 febbraio 2017, n. 990
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#itinerario #auricolare #bere #gita #mangiare #gite #compartimento #pullman #targare #trascrivere
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Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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#questura #ren #itinerario #tachigrafo #cronotachigrafo #voucher #auricolare #prenotare #visitare #cqc
Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA
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#smaltimento
Comunicazione MIUR inerente l'apertura dell'organico di diritto del personale docente per l'A.S. 2016/17.
Il MIUR ha comunicato che dal 18/03/2016 sono disponibili le funzioni per la determinazione dell'organico di diritto A.S. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I°
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#carattere #alunno #news #organico
Comunicazione MIUR inerente l'istanza POLIS per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
Il MIUR ha comunicato che sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 5 novembre p.v. l'istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia
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Ordinanza Ministeriale 4 maggio 2017, n. 257
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#dnl #pagella #distruggere #ispettore #interlinea #precompilare #riproduttore #cinese #disgiuntamente #uda
Comunicazione MIUR inerente i modelli di domanda (D1, D2 e D4) per le graduatorie di terza fascia ATA 2017-2020.
Le domande potranno essere presentate in modalità cartacea dal 30 settembre al 30 ottobre 2017
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#carattere #news #modello
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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