Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/12/2019
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  • La vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola...
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    #pbb #portone #trasporto #salire #scendere #mezzo #regolamento #baricentro #prospettiva #capovolgere #autorizzazione

    Domanda

    Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593/2017, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado); tale principio richiede una specifica nota di revisione/integrazione del Regolamento d'Istituto e la pubblicazione di disposizioni del DS relativamente all'accompagnamento degli alunni fino alla consegna degli stessi al personale addetto al trasporto scolastico? Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.

    Risposta

    Ad avviso della redazione la premessa posta a base del quesito non appare corretta. Invero, l’ordinanza (non sentenza) della Cassazione n. 21593/2017 ha affermato (anzi: confermato) la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori in una fattispecie in cui con il regolamento di istituto la scuola si era impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

    Come si è più volte osservato in precedenti consultazioni redazionali, la Corte non ha pronunciato alcun principio innovativo, essendosi limitata a prendere atto che la scuola aveva assunto un impegno espresso nel proprio regolamento d’istituto nei confronti dell’utenza. A seguito dell’istruttoria espletata in primo grado, era emerso che l’impegno (cui la scuola si era autovincolata) era rimasto inadempiuto: di qui la condanna al risarcimento giacché “pacta sunt servanda”.
    In questa prospettiva, anche in considerazione della peculiare situazione di fatto scrutinata dalla Corte, non appare corretto ritenere che la pronuncia in parola abbia imposto agli istituti scolastici di rivedere i propri regolamenti.

    Al contrario, il fatto veramente nuovo è costituito dall’introduzione dell’art. 19 bis del D.L. n.148/2017 in materia di uscita autonoma da scuola dei minori di anni quattordici. Sull’argomento si rinvia agli approfondimenti contenuti nell’opera “Il diritto per il dirigente scolastico”, Spaggiari, 2019, nonché ai pareri presenti nella Banca Dati di Italia Scuola.
    Ciò premesso, basti in questa sede ricordare come la nuova norma abbia capovolto la prospettiva precedente, spostando il baricentro decisionale dalla scuola (cui in precedenza competeva il potere autorizzativo) ai genitori, i quali ultimi possono, ricorrendo determinati presupposti, autorizzare il minore di anni quattordici a rientrare a casa al termine delle lezioni senza accompagnatore.
    Il secondo comma del richiamato art.19 bis è specificamente dedicato al servizio di scuolabus.

    Fatta questa doverosa precisazione, certamente l’art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 rende opportuna una rivisitazione del regolamento d’istituto in punto uscita da scuola, posto che la norma non fissa dei limiti minimi di età e, comunque, lascia (limitati) margini di apprezzamento in capo alla scuola circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione genitoriale. In tal senso, la redazione da tempo suggerisce che la scuola provveda a disciplinare la fattispecie circoscrivendo, salve eccezioni, la fascia d’età per la quale viene ritenuta ammissibile l’autorizzazione genitoriale e prevedendo il potere della scuola di opporre un diniego in tutte le circostanze in cui, detta autorizzazione appaia macroscopicamente irragionevole.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
    Area: Giurisprudenza

  • Uscita autonoma da scuola: perché no nel caso concreto - Corte di Cassazione - Civile
  • Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).

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    #responsabilità civile#faro #portone #riassicurazione #castelfocognano #ferrovia #sulla #ristorare #cancello #prosciogliere

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    n° 326
    Area: Normativa

  • Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
    2.  Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
    3.  Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
    4.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
    5.  Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
    a)  della pedagogia preventiva;
    b)  nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
    c)  dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
    d)  del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
    6.  Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
    7.  In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
    8.  Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
    9.  Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
    10.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
    11.  All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
    12.  Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
    13.  I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
    14.  Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
    15.  Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
    16.  L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
    17.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
    18.  I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
    19.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
    20.  Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
    21.  La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
    22.  Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
     

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    #tabagismo #alcoolismo

    n° 498
    Area: Normativa

  • Destituzione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

    a)  per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

    b)  per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

    c)  per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

    d)  per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

    e)  per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

    f)  per gravi abusi di autorità;

    g)  per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; (1)
    h)  per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale. (1)
    (1) Lettera inserita dall'art. 29, comma 3, del CCNL 19 aprile 2018.

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    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#destituzione #scuola #concorso #funzione #distrazione #tolleranza #inottemperanza #compire #amministrare #commesso
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    Pagina: 24

    Vigilanza degli alunni minorenni all’uscita da scuola: indicazioni alla luce delle recenti novità giurisprudenziali e normative

    U.S.R. per l’Emilia Romagna - Nota 13 febbraio 2018, n. 2499

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    #responsabilità #vigilanza #cass #sez #civ #alunno #minore #scuola #danno #allievo

    Pagina: 665

    La responsabilità dei dipendenti pubblici

    PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...

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    #responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
    Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017

    Comunicazione MIUR relativa alle domande di iscrizione per l'A.S. 2016/2017.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017

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    #enotecnico #brevità #sorte #debolezza #test #esercire
    Chiarimenti sulla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA

    Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo

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    #carattere #news #fontface
    Graduatorie di istituto personale docente triennio scolastico 2014-2017: emanato il Decreto

    Comunicazione MIUR in merito alle graduatorie di istituto dei docenti
    Il MIUR, con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito alle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

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    #carattere #graduatoria #modello #news #domanda
    Comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado

    Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
    Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.

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    #salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
    Proroga della validità delle graduatorie di istituto del personale ATA di terza fascia

    Comunicazione MIUR inerente la proroga di validità delle graduatorie del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18

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    #carattere #news #graduatoria
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

    Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014.
    Il MIUR ha fornito ulteriori indicazioni sulle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014

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    #char
    Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

    Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
    Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

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    #smaltimento
    Apertura Organico di Diritto A.S. 2016/17 - Scuole Statali Infanzia - Primaria - Primo Grado.

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura dell'organico di diritto del personale docente per l'A.S. 2016/17.
    Il MIUR ha comunicato che dal 18/03/2016 sono disponibili le funzioni per la determinazione dell'organico di diritto A.S. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I°

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    #carattere #alunno #news #organico
    Graduatorie di istituto di terza fascia del Personale ATA: istanza POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente l'istanza POLIS per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
    Il MIUR ha comunicato che sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 5 novembre p.v. l'istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia

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    Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Comunicazione MIUR sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
    Il MIUR, con la Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2013/2014

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    Data di pubblicazione: 16/12/2019
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    #pbb #portone #trasporto #salire #scendere #mezzo #regolamento #baricentro #prospettiva #capovolgere #autorizzazione

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