
Area Tematica: Sicurezza
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Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593/2017, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado); tale principio richiede una specifica nota di revisione/integrazione del Regolamento d'Istituto e la pubblicazione di disposizioni del DS relativamente all'accompagnamento degli alunni fino alla consegna degli stessi al personale addetto al trasporto scolastico? Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.
Ad avviso della redazione la premessa posta a base del quesito non appare corretta. Invero, l’ordinanza (non sentenza) della Cassazione n. 21593/2017 ha affermato (anzi: confermato) la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori in una fattispecie in cui con il regolamento di istituto la scuola si era impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.
Come si è più volte osservato in precedenti consultazioni redazionali, la Corte non ha pronunciato alcun principio innovativo, essendosi limitata a prendere atto che la scuola aveva assunto un impegno espresso nel proprio regolamento d’istituto nei confronti dell’utenza. A seguito dell’istruttoria espletata in primo grado, era emerso che l’impegno (cui la scuola si era autovincolata) era rimasto inadempiuto: di qui la condanna al risarcimento giacché “pacta sunt servanda”.
In questa prospettiva, anche in considerazione della peculiare situazione di fatto scrutinata dalla Corte, non appare corretto ritenere che la pronuncia in parola abbia imposto agli istituti scolastici di rivedere i propri regolamenti.
Al contrario, il fatto veramente nuovo è costituito dall’introduzione dell’art. 19 bis del D.L. n.148/2017 in materia di uscita autonoma da scuola dei minori di anni quattordici. Sull’argomento si rinvia agli approfondimenti contenuti nell’opera “Il diritto per il dirigente scolastico”, Spaggiari, 2019, nonché ai pareri presenti nella Banca Dati di Italia Scuola.
Ciò premesso, basti in questa sede ricordare come la nuova norma abbia capovolto la prospettiva precedente, spostando il baricentro decisionale dalla scuola (cui in precedenza competeva il potere autorizzativo) ai genitori, i quali ultimi possono, ricorrendo determinati presupposti, autorizzare il minore di anni quattordici a rientrare a casa al termine delle lezioni senza accompagnatore.
Il secondo comma del richiamato art.19 bis è specificamente dedicato al servizio di scuolabus.
Fatta questa doverosa precisazione, certamente l’art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 rende opportuna una rivisitazione del regolamento d’istituto in punto uscita da scuola, posto che la norma non fissa dei limiti minimi di età e, comunque, lascia (limitati) margini di apprezzamento in capo alla scuola circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione genitoriale. In tal senso, la redazione da tempo suggerisce che la scuola provveda a disciplinare la fattispecie circoscrivendo, salve eccezioni, la fascia d’età per la quale viene ritenuta ammissibile l’autorizzazione genitoriale e prevedendo il potere della scuola di opporre un diniego in tutte le circostanze in cui, detta autorizzazione appaia macroscopicamente irragionevole.
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Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Area: Giurisprudenza

Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
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#responsabilità civile#faro #portone #riassicurazione #castelfocognano #ferrovia #sulla #ristorare #cancello #prosciogliere
Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi
Sentenza 19/02/2002 n° 2380
Area: Giurisprudenza

In tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell’accompagnamento a mezzo di c.d. scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati. Tuttavia, non va esente da responsabilità l’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l’assistenza nell’attraversamento di una strada. L’affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall’abitazione al luogo ove si svolge l’attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che il minore non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità. Per tale ragione, la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore. Nella gestione del servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole, e quindi ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza, il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad operare scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei minori dall’ambito familiare di tutela a quello della scuola e viceversa. Analogamente ai soggetti privati, anche la pubblica amministrazione è tenuta all’adozione di tutte quelle idonee cautele, che in concreto si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli alunni. Tali misure costituiscono una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza. Nel caso concreto, è stato addebitato all’autista, a titolo di colpa, il fatto di essersi disinteressato di qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell’attraversamento da parte di una bambina di nove anni (investita, dopo essere discesa dallo scuolabus, da una autovettura e poi deceduta) di una strada densamente trafficata e nella condizione di scarsa percepibilità della sopravvenienza di altri mezzi.
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#responsabilità civile#autotrasporto #omicidio #autodisciplina #trafficare #mpl #bimba #pulmino #eccessività #preposizione
Area: Modulistica

Si propone un modello di autorizzazione da parte dei genitori alla uscita autonoma da scuola conseguente alla previsione dell'art. 19 bis della L. n. 172/2017.
Si suggerisce che tale modello sia correalto al Regolamento di istituto, in attuazione della competenza del Consiglio di Istituto di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) D.Lgs n. 297/1994 ("Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per ..... la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima...") nel quale si stabiliscano le regole generali per l'uscita da scuola (si rinvia al webinar del 20.12.2017 e all'Approfondimento nella sezione Manualistica)
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#uscita #scuola #modello #bis #circolo #istituto #intersezione #interclasse #competenza
Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Area: Giurisprudenza

E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
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#genitori: responsabilità genitoriale#enti locali#famiglia #cibo #consumazione #preparare #confezionare #acquistare #rischio #merenda #vigilanza #domicilio
Sentenza 20/05/2008 n° 2361
Area: Giurisprudenza

Sussiste la giurisdizione del GA sulla domanda presentata nei confronti della Provincia per l’ottenimento del trasporto gratuito dall’abitazione alla sede scolastica di una studentessa di scuola secondaria disabile al 100%, in quanto la posizione soggettiva dell’istante è di interesse legittimo essendo subordinata alle esigenze di pubblico interesse in termini di disponibilità finanziaria. Ad ogni modo, anche a voler considerare la posizione soggettiva dell’istante quale diritto soggettivo, sussiste la giurisdizione esclusiva del GA trattandosi di materia relativa alla concessione di pubblici servizi, essendo richiesta la concessione di uno speciale servizio pubblico di trasporto locale. Va assicurato il trasporto gratuito da casa a scuola, con oneri a carico della Provincia, allo studente disabile iscritto alla scuola superiore. Una simile conclusione, espressamente accolta dal legislatore con riguardo agli alunni disabili della scuola dell’obbligo, nel silenzio delle norme si impone anche per le scuole secondarie, alla luce della giurisprudenza della Consulta (che in passato ha censurato il diverso trattamento riservato agli alunni dei due ordini di scuole con riguardo alla strumentale garanzia del trasporto) e di una interpretazione costituzionalmente orientata del sistema. Tale interpretazione trova conferma nell’art. 139 d.lgs. 112/1998 che stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica, nel quale senza dubbio rientra il trasporto casa-scuola, debba essere assicurato, per le scuole superiori, dalle Province.
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#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#trasporto #scuola #provincia #servizio #tar #lvo #silenzio #ente #giurisdizione
Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Area: Giurisprudenza

Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Sentenza 07/11/2000 n° 14484
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Tale disposizione concerne esclusivamente il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato, poiché è esclusivamente tale rapporto che che comporta l’immedesimazione organica con l’amministrazione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato passivo in un giudizio di responsabilità per violazione dell’obbligo di vigilanza è il Ministero dell’Istruzione, e non l’Istituto scolastico, né il docente tenuto a prestare l’obbligo di vigilanza al momento dell’infortunio. Ciò anche nel caso in esame, in cui l’evento si è verificato mentre l’alunna di un istituto tecnico è stata affidata dalla docente alla cura di una bidella. Infatti, pur essendo il personale ausiliario degli istituti tecnici commerciali dipendente della Provincia, ciò non toglie che la legittimazione passiva resta in capo al Ministero, poiché in tale fase rileva solo che l'infortunio si verificò nell'ambito dell'istituto e durante l'ora di lezione, nel momento in cui, cioè, la minore sicuramente doveva ritenersi affidata alla vigilanza dell'insegnante. Le concrete modalità del fatto (affidamento della minore medesima da parte dell'insegnante alla bidella) potranno avere rilievo in una fase successiva, e cioè quando il giudice di merito dovrà provvedere ad accertare se la condotta dell'agente sia stata adeguatamente diligente, cioè tale da scagionarlo e da vincere, quindi, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, cod. civ.
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Sentenza 07/09/2017 n° 40959
Area: Giurisprudenza

L’insegnate di scuola materna che pone in essere percosse e tirate di capelli sugli alunni realizza “condotte che travalicano sia i comportamenti di rinforzo educativo e sia l'abuso dei mezzi di correzione, trasmodando nell'atteggiamento di violenza fisica e psicologica che concretizza il reato di maltrattamenti", previsto dall’art. 572, cod. pen. Non è necessario alcun accertamento circa la sussistenza in capo all’indagato dell’animus corrigendi, poiché l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (La Corte di Cassazione ha infine ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame di applicare la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi, pur avendo l’Ufficio Scolastico Regionale già disposto la sospensione dell’insegnante dal servizio in via amministrativa. Infatti, la sospensione dal servizio adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale non può essere considerata elemento idoneo a far ritenere scemate o insussistenti le esigenze cautelari penali ed, in particolare, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in quanto "costituisce un provvedimento autonomo, che può avere diversa e minore durata e con effetti diversi sul piano lavorativo". La sospensione deliberata in via amministrativa ha, infatti, efficacia meramente interinale e, operando rebus sic stantibus, potrebbe essere revocata o, comunque, annullata pur in pendenza del procedimento penale).
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#istruzione dell’infanzia#reato#maltrattamento #animus #trasmodare #percossa #rebus #tirata #scemare #rinforzo #condotte #videocamera
Sentenza 17/11/2016 n° 48703
Area: Giurisprudenza

L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è integrato non solo dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, ma anche da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe o i singoli discenti attuata consapevolmente, foss'anche per finalità educative astrattamente accettabili. Il termine correzione va infatti assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo e non può ritenersi tale l'uso abituale della violenza a scopi educativi, sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di specifici diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, sia perchè non può perseguirsi quale meta educativa lo sviluppo armonico della personalità usando un mezzo violento che tale fine contraddice. Consegue da ciò che l'eccesso di mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., e non rientra nella meno grave fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p., neppure ove sostenuto da animus corrigendi, poichè l'intenzione soggettiva non è idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti, in rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche: il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dalla intenzione dell'agente Possono ritenersi mezzi di correzione solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione della persona affidata alla propria cura e, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono. Per cui si configura il reato di abuso dei mezzi di correzione ai sensi dell'art. 571 c.p. quando la risposta educativa dell'istituzione scolastica sia proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non consiste in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Si configura il reato di di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., da parte di un'insegnante che tiene comportamenti non isolati, ma ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori affidati alla propria cura, suscettibili di costituire risposte sproporzionate rispetto alle cause ed alle finalità perseguite, a causa dell'uso di metodi di natura fisica, psicologica e morale esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, in ragione dell'arbitrarietà dei presupposti, dell'eccesso nella misura della risposta correttiva -anche tenuto conto della tenera età delle persone offese-, nonchè del non infrequente ricorso a condotte oggettivamente violente, quali gli strattonamenti, il fatto di alzare i bimbi in maniera brusca o gli schiaffi sulle mani.
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Sentenza 04/10/2013 n° 22752
Area: Giurisprudenza

La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire il verificarsi di infortuni, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria. Pertanto, tale obbligo di vigilanza trova applicazione anche con riferimento al cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come accertato nel caso in esame, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola). Gli obblighi di vigilanza trovano applicazione non solo al fine di prevenire danni cagionati dagli alunni ad altri soggetti, ma anche al fine di prevenire danni che l’alunno possa cagionare a sé stesso (c.d. autolesioni), in quanto l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. In tal caso la responsabilità della scuola avrà natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. Nel caso di specie una minore, all’interno del piazzale antistante la scuola elementare (del quale erano già stati aperti i cancelli), cadeva da un muretto in un’area sottostante seminterrata riportando lesioni.
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Sentenza 04/08/2011 n° 4197
Area: Giurisprudenza

Nella vigenza della disciplina transitoria per le scuole dell’infanzia contenuta nell’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, gli organi di rappresentanza della stessa vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza, “fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna”. Ciò premesso, il sistema vigente in materia di elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Circolo della Direzione Didattica, disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 297/1994, comporta necessariamente l’istituzione di liste di candidati riservate solo ai docenti della scuola dell’infanzia, ai rappresentanti dei quali, in base all’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994, “sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19”. E’ dunque necessaria la presentazione di liste composte, rispettivamente, da candidati docenti della suola primaria e da candidati docenti della scuola dell’infanzia. In caso contrario, infatti, ovvero di liste che comprendano sia docenti della scuola primaria che docenti di scuola dell’infanzia, il rispetto della quota obbligatoria di docenti della scuola d’infanzia negli organi collegiali potrebbe non essere assicurato, in quanto gli elettori potrebbero far confluire il maggior numero di voti sui soli candidati docenti nella scuola primaria, privando in tal modo i docenti della scuola dell’infanzia della quota minima di rappresentanza prevista per legge dall’art. 47 del D.Lgs. n. 297/1994. Pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di circolo, sino a che sarà applicabile la normativa transitoria citata, il decreto di indizione delle elezioni e il materiale elettorale, comprese le schede di votazione, e quindi le stesse liste dei candidati docenti che si presentano alle consultazioni elettorali, dovranno essere predisposti e redatti in modo da distinguere, all’interno delle liste, ciascuna delle due componenti del personale docente (scuola primaria o scuola dell’infanzia), cosicchè l’elettorato abbia contezza della componente per la quale ogni docente è candidato, e che ogni elettore possa esprimere preferenze separate per ciascuna di esse. Vanno conseguentemente escluse dalle elezioni, in quanto illegittime, quelle liste composte promiscuamente da docenti della scuola primaria e da docenti della scuola dell’infanzia. Nel caso in esame, pertanto, sono stati annullati i risultati elettorali per violazione delle regole richiamate, confermando peraltro quanto già statuito dalla decisione presa in sede di ricorso gerarchico dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Quanto al numero minimo di presentatori di ciascuna lista, nella fattispecie esaminata nella sentenza, il circolo didattico annoverava 32 docenti di scuola dell’infanzia, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215, essendo il corpo elettorale costituito da un numero di elettori superiore a 20 ma inferiore a 200, ciascuna lista elettorale poteva essere presentata da almeno un decimo degli elettori, computando la frazione superiore come unità intera, e pertanto da almeno 4 firmatari. Resta ribadito che anche il numero di firmatari di ciascuna lista va calcolato distintamente con riferimento ai docenti della scuola primaria da un lato e ai docenti della scuola dell’infanzia dall’altro.
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Sentenza 04/05/2017 n° 10833
Area: Giurisprudenza

Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)
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Sentenza 18/03/2016 n° 14701
Area: Giurisprudenza

La responsabilità della scuola, per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento. (La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all'interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni. Afferma la Corte che la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata, sia all'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all'interno della scuola per recarsi in classe sotto l'osservanza del personale scolastico, dei bidelli).
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Sentenza 16/03/2018 n° 2995
Area: Giurisprudenza

Le censure proposte sotto più profili avverso il dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/2017, le circolari, gli atti e provvedimenti applicativi del medesimo vanno rigettate. In primo luogo, i termini assegnati per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione non possono dirsi eccessivamente ristretti poiché, proprio in considerazione della trasformazione da facoltative ad obbligatorie di alcune vaccinazioni, il legislatore ha previsto uno scaglionamento degli obblighi documentali a carico dei genitori e delle scuole che non appare irragionevole. In secondo luogo, non viola il principio di precauzione la sottoposizione dei bambini a vaccini, che un tempo erano raccomandati e ora sono obbligatori, in quanto l’estensione dell’obbligo vaccinale portata dal dl 73/2017 è attuazione dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale adottati previ accordi e/o intese Stato/Regioni già a far data dal 1999 e in adesione agli obblighi di livello europeo e internazionale. In terzo luogo, con riferimento ai casi di soggetti già immunizzati e agli esami prevaccinali, la normativa prevede che il minore sia esonerato dall’obbligo in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale e non pone a carico dei genitori altri oneri se non la produzione della copia del certificato di malattia infettiva eventualmente contratta dal minore, mentre per il medico curante comporta il rilascio delle attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni. In quarto luogo, quanto agli effetti collaterali del vaccino esavalente, la tipologia di vaccino in ordine al quale si sono segnalati casi di autismo non è commercializzato né autorizzato in Italia e comunque la censura dei ricorrenti in merito alle controindicazioni appare vaga e non supportata da dati scientifici. Ad ogni modo, ove i ricorrenti avessero voluto sconfessare le evidenze scientifiche recate dal Piano Vaccinazioni, per il quale non c’è dannosità a priori dei vaccini, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento generale pubblicato in GU il 18/2/2017. In quinto luogo, nel prevedere l’obbligatorietà della vaccinazione, la legge ha, altresì, previsto una sanzione la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria, circostanza che non risulta dimostrata da parte ricorrente. Peraltro, sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sent. 5/2018, escludendo l’irragionevolezza o arbitrarietà delle previsioni di legge, con la conseguenza che tale conclusione va estesa anche con riguardo alle circolari applicative che replicano, in parte qua, la disposizione di legge. In sesto luogo, sotto il profilo della privacy, il flusso di dati sensibili tra amministrazione scolastica e ASL, imposto dalla legge per effettuare le attività di controllo in ordine all’obbligo vaccinale, è tutelato dal Codice dell’Amministrazione digitale. (In ordine alle censure proposte avverso gli atti prodromici all’adozione del dl 73/2017 e della l. di conversione 119/2017, trattandosi di atti di natura politica, il GA ha affermato il difetto di giurisdizione. Quanto alle censure di incostituzionalità, queste sono state tutte rigettate in considerazione delle statuizioni già assunte da Corte Costituzione sent. 5/2018 o comunque sono state ritenute manifestamente infondate.)
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Sentenza 31/12/2009 n° 28289
Area: Giurisprudenza

Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delle scuole, al dirigente scolastico sono stati conferiti specifici poteri, con ciò individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, con ciò rendendo operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. In tale quadro, è ben possibile che il dirigente scolastico, dopo avere accertato che in un plesso si era creata una situazione di forte conflittualità tra un docente e i genitori dei suoi alunni, disponga, come misura organizzativa, la destinazione dello stesso docente in altro plesso, rientrante nella stessa istituzione scolastica. Tale provvedimento è legittimo se congruamente motivato in termini di attuazione dell'esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle "esigenze organizzative e di servizio" che, in base all'accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l'assegnazione del personale ai plessi e alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Il provvedimento organizzativo di spostamento di un docente fra i plessi di una stessa istituzione scolastica ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e dal trasferimento per incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che con tale provvedimento il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
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Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza

Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#spaziare #giorni #fino #presso #impossibile #coordinato #cardare
Sentenza 06/12/2017 n° 251
Area: Giurisprudenza

Il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 110, ultimo periodo della l. n 107 del 2015, nella parte in cui prevede che «[a]i concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali». Tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Per il Giudice delle leggi la norma oggetto, che esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano assunti con contratti a tempo indeterminato nelle scuole statali, ha come finalità l’assorbimento del precariato (punto 6.2., cons. in diritto). Tuttavia, tale obiettivo è già adeguatamente perseguito dal piano straordinario delle assunzioni di cui ai commi 95-105 della legge in esame. Tale esclusione si rileva così «ininfluente ai fini dell’obiettivo […] perseguito» e contradditoria rispetto al merito, criterio questo ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente (Corte cost., sent. n. 41 del 2011). In aggiunta, la norma in esame sacrifica i diritti dei docenti della scuola statale con contratto a tempo indeterminato e la possibilità di ambire a un miglioramento della propria posizione professionale. Infine, il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità in via consequenziale dell’art. 17, c. 3, ult. periodo del d.lgs. n. 59 del 2017 in quanto richiede per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale «l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali».
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Sentenza 31/01/2018 n° 2334
Area: Giurisprudenza

La presunzione di responsabilità posta a carico degli insegnanti dall’art. 2048, comma 2, cod. civ. è prevista per tutte le ipotesi nelle quali sia stato omesso l’adempimento dello specifico obbligo di vigilanza, e ciò indipendentemente dall’età minore o maggiore dell’alunno. L’obbligo di vigilanza previsto dal secondo comma di tale norma, infatti, ha contenuto più specifico rispetto a quello, più generale, gravante sui genitori ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Già questo è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sé estingua l'onere della vigilanza, poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l'attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l'articolo 2048,secondo comma. Il secondo comma della norma ha un tasso di specificità superiore rispetto al primo comma: l'attività dell'allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici - quelli in cui si localizza e si protrae l'obbligo di vigilanza -, ed è proprio la presenza dell'allievo/apprendista in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dell'articolo 2048, secondo comma. Il contenuto dell’obbligo di vigilanza va commisurato alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato, che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili: e tra queste caratteristiche è fondamentale l’età. Il dovere di vigilanza dell'insegnante, pertanto, presenta una estensione che va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, cosicché la presunzione di responsabilità ex articolo 2048, secondo comma, non è assoluta, e viene meno qualora sia fornita la prova liberatoria, consistente nell’aver esercitato in concreto una vigilanza adeguata all'età e al normale grado di comportamento degli affidati. Al contenuto concreto dell'obbligo di vigilanza si ricollega, d'altronde, il correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e l'evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilità, id est non prevenibilità, dell'evento stesso. Pertanto, accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza "nella misura dovuta", anche tramite regole organizzative/disciplinari, l'insegnante deve fornire la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa; e dunque, in ultima analisi, è la prevedibilità dell'evento dannoso, nel senso più lato del termine (ovvero inclusivo pure di prevenibilità/evitabilità) che individua al negativo il contenuto dell'obbligo di vigilanza dell'insegnante, ovvero determina in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare l'evento dannoso prevedibile. In conclusione, se la maggiore età del soggetto vigilato non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte dell'insegnante, ciò non toglie che la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida così da rendere a questo punto imprevedibile - nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile – una condotta da parte dell'allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Analoga considerazione vale, secondo la Cassazione, anche per gli studenti che sono ormai prossimi alla maggiore età, come quelli che frequentano l’ultimo anno di una scuola superiore. (NDR: è presto per dire se questo orientamento della Corte di Cassazione in tema di "ultrattività" dell'obbligo di vigilanza del "precettore" e per esso dell'amministrazione scolastica si consoliderà e fin dove arriverà. Potranno i Rettori dormire sonni tranquilli? Già in precedenza, la questione aveva fatto "capolino", sebbene fugacemente, nella sentenza n. 11751/2013##251L. Per il momento, si suggerisce di includere nei capitolati per la conclusione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile delle scuole un'apposita clausola che chiarisca che la copertura assicurativa per fatti illeciti commessi dagli alunni prescinde dall'età degli stessi, ivi inclusi quelli maggiorenni)
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#vigilanza #età #comma #articolo #responsabilità #allievo #apprendista #evento #insegnante #cass
Ordinanza 13/12/2004 n° 389
Area: Giurisprudenza

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, “comunque”, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), “come specificati”, rispettivamente, dall'art. 119 (e tabella C allegata) del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del R.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), “nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche”, nonché dell'art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297/1994 “nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni” di cui ai predetti art. 119 (e tabella C allegata) del R.d. n. 1297/1928 e art. 118 del R.d. n. 965/1924,. La clausola prevista dall'art. 676 d.lgs. n. 297/1994, di salvezza di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, concerne solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all'art. 1 l. n. 121/1991, come sostituito dall'art. 1 l. n. 126/1993.
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#beni pubblici#edilizia e arredi scolastici#laicità #ritratto #disposizioni #comunque #cattolicesimo #equidistanza #edizione #bile #alleato #vessillo
n° 398
Area: Normativa

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
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#dirigente scolastico: incarico#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale docente#liceo #amministrare
n° 498
Area: Normativa

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità;
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#destituzione #scuola #concorso #funzione #distrazione #tolleranza #inottemperanza #compire #amministrare #commesso
n° 409
Area: Normativa

1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#istruzione primaria#laurea #abilitazione #diploma #ammettere #direttore
n° 327
Area: Normativa

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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#obbligo scolastico e formativo#minorato #provvidenza #facilitare
n° 415
Area: Normativa

1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#pungere
n° 396
Area: Normativa

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
n° 485
Area: Normativa

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero [per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo]. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (1)
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. (1)
[4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.] (2)
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini [e negli stessi limiti] precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. (1)
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
(1) Comma modificato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.
(2) Comma abrogato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.
KEYWORDS
#personale docente#scuola #prestare #docente #ruolo #riconoscere #servizio #educandato #qualità #fine #sussidiare
n° 34
Area: Normativa

[1. (1)]
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 5, comma 1–quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 a decorrere dal 2 aprile 2005.
KEYWORDS
#ricollocazione #ricollocare #dissesto #nazionale #ampliare #incentivazione #fattispecie
01/09/2017
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e MINISTERO DELLA SALUTE
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
Agli U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi assistenza sanitaria al personale navigante
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia comunali
Ai responsabili delle scuole private non paritarie
Ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali
e p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Al Ministero dell’interno
Al Ministero della difesa
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
All’Agenzia Italiana del farmaco
All’Istituto Superiore di Sanità
All’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà
Alla Conferenza Stato-Regioni
All’ANCI
Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per Tanno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16.08.2017.
Con specifico riferimento all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali.
1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. Al riguardo, si precisa che per “copia del libretto delle vaccinazioni vidimato” si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione;
ovvero
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;
ovvero
c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;
ovvero
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).
In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli adempimenti vaccinali.
Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:
– ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro PII settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;
– alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.
In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie
La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’il settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo 1.
Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell’ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall’Azienda Sanitaria Locale.
Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’il settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.
Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’il settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell’11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.
Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell’ 11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia unicamente i minori i cui
genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell’anno scolastico/calendario annuale.
3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale
Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell’infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 – entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) – non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.
In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
Si rinnova l’invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l’accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.
Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Raniero GUERRA)
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. ssa Rosa DE PASQUALE)
KEYWORDS
#scuola e salute#documentazione #infanzia #vaccinazione #scuola #asl #vaccinare #ministero #genitore #servizio #calendario
22/05/2018 n° 563
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#dato #protezione #regolamento #dipartimento #responsabile #istituzione #formazione #settimana #indicazione #sistema
04/06/2018 n° 1005
Area: Prassi, Circolari, Note

(Si suggerisce di usare la versione del documento in PDF, in allegato)
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016
Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Sommario
PREMESSA..........................................................................................................................................................2
I.IL QUADRO NORMATIVO.... ............................................................................................................................3
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE.............................................................................................................................5
III.LA PONDERAZIONE........................................................................................................................................9
IV.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI.....................................................................................11
V.LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI.................... ……...................14
VI.LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.....................................................................................................16
1.Il metodo aggregativo compensatore..........................................................................................................17
2.Il metodo Electre.........................................................................................................................................17
3.Il metodo Topsis..........................................................................................................................................19
PREMESSA
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) , l’Autorità ha predisposto le presenti linee
guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il
calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i
diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei
punteggi.
A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto correttivo),
l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del Codice, ma anche talune disposizioni specifiche
novellate dal correttivo.
Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto
compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice. Si
raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione
nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e
la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e
la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.
I. IL QUADRO NORMATIVO
L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione
e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individua ta sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto
esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha
l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6 , per quanto riguarda l’affidamento di
appalti di lavori nel settore dei beni culturali.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel
mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono
a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti,
connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al
fine di assicurare la continuità della prestazione.
In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri,
in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo,
quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Ciò
si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con
condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli
affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione
appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su
aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la
stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.
Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di
approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della
deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del
prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma
generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:
a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo
totale del contratto – art. 50, comma 1, ult. per.), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari
o superiore a 40.000 euro.
Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel Codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che
l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori
specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione.
Tali ipotesi sono:
a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);
c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi
5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a);
d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;
e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;
f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;
g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;
h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3;
i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4;
L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha
prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro
il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare
l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi
dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui
profili tecnici.
La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule
per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della
graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla
predisposizione della documentazione di gara.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la
sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono
l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.
II.I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o
per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve
anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo
e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste
due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare
concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire
le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo
obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.
Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono
finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque,
la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o
fattore di ponderazione.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di
valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a
carattere generale.
In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener
conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche
tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato
di riferimento è in grado di esprimere.
L’art. 95, comma 6, del Codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto
quei criteri che:
- riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro
contenuto sostanziale);
- attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili
indicati dal Codice.
Sempre all’art. 95, comma 6, del Codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi
energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o
prestazioni oggetto del contratto;
c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico
di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile
2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione
dell’appalto;
f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi
(CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i
criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni
superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM,
dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse
in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di
appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione
che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con
cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a
miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida
separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la
materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di
carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso,
devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della
prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre
criteri dimensionali.
Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che
presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione.
Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle
imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la
stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla
procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova
costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la
sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe
indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012-Regolamento Rating di legalità "Regolamento
di attuazione dell’art. 5 - ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl
29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già
considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata
la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto
idoneo.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto
qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.
Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari
a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di
valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.
Ai sensi del comma 14 -bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo
meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che
debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla
base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella
parte riservata al prezzo.
Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art.
95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui
l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico
può essere valutato in termini di prezzo o di costo.
È opportuno ricordare che il Codice, recependo le indicazioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE,
prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato
sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i
costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali
l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal
prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i
costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di
vita.
Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi
del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico
degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in
ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo
previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta;
Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio
particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la
componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall’art. 95, comma 7, del Codice, secondo il
quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.
La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l’elemento
costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione
dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto
rimando.
L’indeterminatezza contenuta nel Codice sembra presente anche nella Direttiva 2014/24/UE, laddove
all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a
criteri qualitativi». Invero, al Considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto
non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo Considerando 93 che nei casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni
appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.
Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento
per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono
adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o
costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di
imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.
In sostanza, fuori dai casi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o
annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e
sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l’oggetto
dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva
indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati
dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di
affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o
costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato
comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o
sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di
vita.
III.LA PONDERAZIONE
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o
subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque,
dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di
valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione
nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o
svilimento di determinati profili a scapito di altri.
In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio
deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni
della stazione appaltante.
Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener
conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di
svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell’ordine di importanza dei criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno:
a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari
dell’affidamento.
b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi
a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del
loro ciclo di vita.
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio
assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 10 - bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e
del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata
del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del
30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o
quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad
esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto
dell’offerta ma la natura dell’offerente.
Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per
quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali è alta l’interrelazione tra la capacità
dell’offerente e la qualità dell’offerta.
Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta
ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri,
fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È
evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non
aggiudicare la gara.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che
nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita
dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul
metodo aggregativo compensatore.
La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza.
L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il
punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in
relazione ai singoli sub-criteri.
La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la
parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate.
Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista
nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la
componente tecnica e la componente economica.
In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto
per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione
dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo
stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al
coefficiente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere
espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse
componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il
massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.
IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating
di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il
proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
Nelle presenti Linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli
coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno
pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo, (cfr.art.
59, comma 4, lett. c) del Codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio
minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre
il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti,
utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo
compensatore.
La scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo.
Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno
essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:
(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più
volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati;
ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la
concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive. In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare,
specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio
cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti,
per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare
l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente
differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza
basata sul prezzo. Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:
(OMISSIS: SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle
sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di
attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare
ribassi “eccessivi”.
Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra
della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule
non lineari con alfa < 1.
Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente 1 e
quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso
di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in
misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.
Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso
dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli
scostamenti dei valori all’estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono
simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una
distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a
½ per la formula non lineare (quadratica).
(GRAFICO OMESSOSI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le
quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti).
Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di
valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.
Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del
mercato da parte della stazione appaltante Soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di
tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni
da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi
di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la
stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a
favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso
danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la
conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto,
qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è
necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione
del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.
Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio
massimo alla migliore offerta, si pone i problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta
economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior
ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere,
in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il
punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta
tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.
Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura
soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo
caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a
determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo
caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio
crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad
esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il
rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non
presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)
V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei
commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla
commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione
appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni
all’amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro
atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per
la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere
introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti
e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.
Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del Codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia
caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub
criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di
natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità,
trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi
alternativi:
a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di
tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri
presenti nel bando.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli
altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado
di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 –
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori
intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti
meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna
casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.
(GRAFICO OMESSO - SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a
coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario
attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un
punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in
coefficienti variabili tra zero ed uno;
In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari
mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della
matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata,
eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima)
della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP),
per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il
calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun
criterio e risulta perciò preferibile.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi
discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente
all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da
effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti
occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a
100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.
VI. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla
letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in
assoluto il migliore.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta
ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente
rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.
1. Il metodo aggregativo compensatore
Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa
sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A
ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi
elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli più
completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici,
specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si
utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l’offerta economica da valutare.
2. Il metodo Electre
Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra
evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione
delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle
decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento
prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:
a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che
l’alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B
risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.
Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna
prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente
notazione:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra
ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti.
Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli
indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a
criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche
senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed
uno, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte. Si precisa, poi, che la soglia di anomalia
prevista dall’articolo 97, comma 3, del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che la
graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di
dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può
eventualmente applicare il comma 6 dell’articolo 97 del Codice.
3. Il metodo Topsis
Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre. Ogni elemento di detta matrice
viene normalizzato nel seguente modo:
(SI VEDA IL DOCUMENTO IN PDF)
L’offerta migliore è quella con il valore più grande di V.
Delibera approvata dal Consiglio nell’adunanza del 2 maggio 2018
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018
Il Segretario Maria Esposito
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#delibera #aprile #consiglio #aggiornare #offerta #recare #guida #approvare #linea #settembre
Pagina: 24
U.S.R. per l’Emilia Romagna - Nota 13 febbraio 2018, n. 2499
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Pagina: 665
PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
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Pagina: 680
LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
Comunicazione MIUR relativa alle domande di iscrizione per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017
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#enotecnico #brevità #sorte #debolezza #test #esercire
Pagina: 184
Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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#questura #autista #ren #cronotachigrafo #tachigrafo #rca #pullman #adv #autopullman #inpsinail
Comunicazione MIUR in merito alle graduatorie di istituto dei docenti
Il MIUR, con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito alle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
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#carattere #graduatoria #modello #news #domanda
Ulteriori informazioni MIUR riguardo gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado.
Con nota n. 2839 del 13 giugno 2012 il MIUR ha comunicato che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v.
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#salvare #stampare #risultato #annotare #lode #prospettare #colloquio #idoneità #facilitare #scrutinio
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #news
Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014.
Il MIUR ha fornito ulteriori indicazioni sulle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - a.s. 2013/2014
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#char
Pagina: 186
Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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#questura #ren #itinerario #tachigrafo #cronotachigrafo #voucher #auricolare #prenotare #visitare #cqc
Pagina: 2
Nota 24 febbraio 2017, n. 990
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#itinerario #auricolare #bere #gita #mangiare #gite #compartimento #pullman #targare #trascrivere
Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA
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#smaltimento
Comunicazione MIUR inerente l'apertura dell'organico di diritto del personale docente per l'A.S. 2016/17.
Il MIUR ha comunicato che dal 18/03/2016 sono disponibili le funzioni per la determinazione dell'organico di diritto A.S. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I°
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#carattere #alunno #news #organico
Pagina: 37
Circolare 25 marzo 2016, n. 14
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#velocipede #nesso #bordo #abitazione #deviazione #bicicletta #piede #traffico #tragitto #normalità
Pagina: 46
Corte di Cassazione - Sentenza 08 febbraio 2012, n. 1769
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#terrazza #albergo #pericolosità #cod #lastrico #spinello #solaio #balcone #parapetto #sfociare
Pagina: 2
Nota MIUR 18 gennaio 2018, n. 279 - Nota Ministero dell’Interno 16 gennaio 2018
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#polizia #viaggio #trasporto #controllo #conducente #vademecum #intervento #visita #partenza #mezzo
Comunicazione MIUR sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
Il MIUR, con la Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2013/2014
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#iscrizione #carattere #line #scuola #domanda #famiglia #news
Comunicazione MIUR relativa all'adozione dei libri di testo per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017
KEYWORDS
#aia
Pagina: 2
Nota 14 marzo 2016, n. 2059
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#conducente #pericolosità #gita #auricolare #bere #dolo #veicolo #appello #stanza #mangiare
Comunicazione MIUR inerente i fondi ex Legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il MIUR ha comunicato che sono stati individuati gli interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge n.440/1997
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#carattere #news #fontface
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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