
Area Tematica: Sicurezza
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Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593/2017, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado); tale principio richiede una specifica nota di revisione/integrazione del Regolamento d'Istituto e la pubblicazione di disposizioni del DS relativamente all'accompagnamento degli alunni fino alla consegna degli stessi al personale addetto al trasporto scolastico? Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.
Ad avviso della redazione la premessa posta a base del quesito non appare corretta. Invero, l’ordinanza (non sentenza) della Cassazione n. 21593/2017 ha affermato (anzi: confermato) la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori in una fattispecie in cui con il regolamento di istituto la scuola si era impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.
Come si è più volte osservato in precedenti consultazioni redazionali, la Corte non ha pronunciato alcun principio innovativo, essendosi limitata a prendere atto che la scuola aveva assunto un impegno espresso nel proprio regolamento d’istituto nei confronti dell’utenza. A seguito dell’istruttoria espletata in primo grado, era emerso che l’impegno (cui la scuola si era autovincolata) era rimasto inadempiuto: di qui la condanna al risarcimento giacché “pacta sunt servanda”.
In questa prospettiva, anche in considerazione della peculiare situazione di fatto scrutinata dalla Corte, non appare corretto ritenere che la pronuncia in parola abbia imposto agli istituti scolastici di rivedere i propri regolamenti.
Al contrario, il fatto veramente nuovo è costituito dall’introduzione dell’art. 19 bis del D.L. n.148/2017 in materia di uscita autonoma da scuola dei minori di anni quattordici. Sull’argomento si rinvia agli approfondimenti contenuti nell’opera “Il diritto per il dirigente scolastico”, Spaggiari, 2019, nonché ai pareri presenti nella Banca Dati di Italia Scuola.
Ciò premesso, basti in questa sede ricordare come la nuova norma abbia capovolto la prospettiva precedente, spostando il baricentro decisionale dalla scuola (cui in precedenza competeva il potere autorizzativo) ai genitori, i quali ultimi possono, ricorrendo determinati presupposti, autorizzare il minore di anni quattordici a rientrare a casa al termine delle lezioni senza accompagnatore.
Il secondo comma del richiamato art.19 bis è specificamente dedicato al servizio di scuolabus.
Fatta questa doverosa precisazione, certamente l’art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 rende opportuna una rivisitazione del regolamento d’istituto in punto uscita da scuola, posto che la norma non fissa dei limiti minimi di età e, comunque, lascia (limitati) margini di apprezzamento in capo alla scuola circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’autorizzazione genitoriale. In tal senso, la redazione da tempo suggerisce che la scuola provveda a disciplinare la fattispecie circoscrivendo, salve eccezioni, la fascia d’età per la quale viene ritenuta ammissibile l’autorizzazione genitoriale e prevedendo il potere della scuola di opporre un diniego in tutte le circostanze in cui, detta autorizzazione appaia macroscopicamente irragionevole.
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Ordinanza 19/09/2017 n° 21593
Area: Giurisprudenza

Va riconosciuta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori nel caso in cui con il regolamento di istituto la scuola si sia impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. (Nel caso di specie, si trattava della morte di un alunno di undici anni occorsa fuori dall’edificio scolastico all’atto della salita sull’autobus, essendo risultato in punto di fatto che gli alunni erano stati lasciati liberi al termine delle lezioni, nonostante il regolamento di istituto prevedesse che non dovesse essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. La Corte afferma “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto". Sulla responsabilità penale dell’autista di scuolabus, relativamente al momento di riconsegna alla famiglia, si veda Corte di Cassazione - Penale - Sentenza 11/08/2007 n° 32822##250L. Sulla responsabilità civile del Comune, quale datore di lavoro dell’autista di scuolabus, in relazione al medesimo momento, si veda Corte di Cassazione - Civile - Sentenza 19/02/2002 n° 2380##141L; Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 03/03/2004 n° 4359##188L. In relazione al momento della riconsegna ai genitori, la Corte di Cassazione afferma che “la vigilanza deve essere svolta dal momento dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell’istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quali quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all’incolumità dello stesso minore”. Su un caso di conflitto tra scuola e genitori in ordine all’uscita autonoma da scuola, si veda l'interessante ordinanza collegiale del Tribunale civile di Trieste, 02/12/2010##448L).
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#responsabilità civile#faro #portone #riassicurazione #castelfocognano #ferrovia #sulla #ristorare #cancello #prosciogliere
Sentenza 14/03/2025 n° 353
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la sanzione disciplinare dell’esclusione di un alunno dal viaggio di istruzione adottata in conformità del regolamento di disciplina. La pendenza del termine per la presentazione del ricorso all’organo di garanzia dell’Istituto e a quello regionale non sospende l’efficacia della sanzione disciplinare irrogata nei confronti dello studente. E’ illegittimo il provvedimento disciplinare con il quale la scuola dispone la revoca temporanea della possibilità di uscita autonoma dell’alunno dal plesso scolastico quando esso non rientra tra le misure previste dal regolamento di disciplina. L’autorizzazione all’uscita autonoma, al termine delle lezioni, del minorenne frequentante la scuola secondaria di primo grado, regolata dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172, non esclude il potere della scuola di dichiarare motivatamente la decadenza dell’autorizzazione genitoriale in presenza di sopravvenuti motivi ostativi inerenti alla sicurezza. Il Giudice Amministrativo stabilire può modulare nel tempo l’efficacia caducatoria della pronuncia di annullamento di un provvedimento illegittimo, non essendo vincolato a dichiararne l’illegittimità con effetto retroattivo.
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#atto e documento amministrativo#procedimento amministrativo#ricorsi amministrativi#studenti: azione disciplinare
Ordinanza 20/10/2025 n° 27923
Area: Giurisprudenza

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Al fine di determinare se sussiste o meno una responsabilità in capo alla scuola per omessa vigilanza, dev’essere considerata anche l’età dello studente coinvolto nel sinistro, in quanto la maggiore età anagrafica impone una vigilanza via via decrescente. In particolare, è stato ribadito in giurisprudenza il principio secondo cui il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere". Inoltre, la valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità deve essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto.
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#responsabilità civile
Ordinanza 16/09/2025 n° 25337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ex art. 1218 c.c., l’autonomo inciampo e la conseguente caduta dell’alunno all’interno dei locali scolastici, in assenza di specifiche carenze strutturali od organizzative e a fronte di un’adeguata vigilanza, integrano il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità della scuola, trattandosi di evento imprevedibile e non prevenibile neppure mediante la presenza del personale scolastico. La vigilanza può ritenersi adeguata anche se effettuata da un collaboratore scolastico nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe. (Nel caso di specie, un alunno era inciampato in classe durante un cambio d’ora, in un momento di temporanea assenza dell'insegnante, durante il quale la vigilanza era stata comunque assicurata dalla presenza della collaboratrice scolastica. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori ritenendo che le modalità dell'accaduto rendessero l’evento tale da non poter essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e -ove vi fosse stata- dell'insegnante titolare, andando, pertanto, a integrare il caso fortuito).
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#responsabilità civile
Sentenza 09/10/2025 n° 4831
Area: Giurisprudenza

La Corte di Appello di Napoli ha esaminato il caso di una alunna minorenne frequentante la scuola elementare che, nella sala teatro della scuola, si era ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi, riportando una profonda ferita con copiosa perdita di sangue e conseguente applicazione di quattro punti di sutura, oltre a frattura dell’apice del quarto dito della mano sinistra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori, mentre la Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda e l’ha conseguentemente accolta, condannando l’Amministrazione al risarcimento di circa euro 6.000,00. Profilo interessante è costituito dal fatto che la Corte di Appello ha escluso la manleva della compagnia assicuratrice ritenendo tardiva la chiamata in causa della stessa, effettuata dall’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio a difesa della scuola oltre il termine. Inoltre, la Corte di Appello ha rilevato che i genitori, correttamente, avevano chiesto di poter articolare i mezzi istruttori diretti a dimostrare specificamente le circostanze di fatto dell’evento e la verosimile non conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza dei sediolini pieghevoli (basculanti) del teatro scolastico, essendo essi pericolosi in quanto vecchi e costituiti da legno con parti in ferro; senonché il Tribunale aveva respinto tali richieste istruttorie. Sotto il profilo strettamente giuridico, la Corte di Appello ha ritenuto che i genitori avessero correttamente chiesto di poter dimostrare gli elementi concreti del fatto, la colpa della scuola e il relativo nesso causale, ma il Tribunale, respingendo le istanze istruttorie, ha in sostanza impedito la formazione del materiale probatorio, ritenendo in tal modo l’evento imprevedibile. Nel merito, invece, la sentenza ha affermato che è necessario verificare l’adempimento degli obblighi sia di vigilanza degli alunni, in base alla loro età, sia di sicurezza e incolumità degli stessi. L’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti nel tempo in cui essi fruiscono della prestazione scolastica implica l’adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola. In sostanza si è trattato di un evento “normale”, su cui non ha interferito alcuna causa di forza maggiore, e da ciò deriva la responsabilità della scuola per un evento-danno derivato dall’uso ordinario di un bene destinato al servizio scolastico, risultato non conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ed edilizia scolastica.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 17/03/2025 n° 2191
Area: Giurisprudenza

È da escludersi la responsabilità della scuola ex art. 1218 c.c. in un caso di danno derivato dall'urto con il battente basculante della finestra che l’alunna ha subito in fase di apertura della stessa verificatosi durante l’orario scolastico e in contesto in cui la danneggiata avrebbe dovuto essere sotto la vigilanza e il controllo del personale scolastico se il Ministero dimostra l’inevitabilità dell’evento e dunque la non imputabilità del danno medesimo. Infatti, benchè l’alunna al momento del danno non fosse sotto la vigilanza diretta di alcun professore o del personale scolastico, è emerso dagli atti di causa come l’evento dannoso è stato imprevedibile e repentino, e dunque inevitabile, così assurgendo a causa non imputabile di impossibilità di adempimento delle prestazioni di vigilanza e protezione gravanti sull’istituto scolastico e, di conseguenza, sul Ministero. Ciò in quanto le modalità dell’evento lesivo sono tali per cui anche l’eventuale presenza di personale docente (o scolastico) all’interno dell’aula non avrebbe potuto impedire il verificarsi dello stesso, considerato che qualunque condotta di vigilanza concretamente esigibile da un ipotetico “docente modello”, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, sarebbe stata inutile e inidonea a evitare l’evento. A ben vedere, infatti, l’unica condotta ricostruibile sul piano controfattuale come concretamente idonea ad evitare il danno sarebbe stata la presenza di un insegnante accanto a ciascuno studente ogniqualvolta venisse aperta una finestra; il che è manifestamente inesigibile tenuto conto che si trattava di classi di prima superiore, composte da ragazzi di quattordici/quindici anni, che si presume siano in grado di aprire, con quel minimo di accortezza necessario ad evitare conseguenze dannose, una finestra, sia pur dotata del sopra descritto meccanismo basculante. Per le medesime ragioni, oltreché per le inevitabili conseguenze negative sulla salubrità dell’aria all’interno degli ambienti scolastici, deve considerarsi parimenti inesigibile, da parte dell’istituto scolastico, l’ulteriore condotta alternativa consistente nel vietare l’apertura di ogni finestra da parte degli alunni, affidandone il compito solo a componenti del personale docente o scolastico. Deve dunque escludersi una responsabilità dell’Amministrazione scolastica e, di conseguenza, del Ministero, per inosservanza dell’obbligo di vigilanza sugli alunni. È parimenti da escludersi una responsabilità in capo al Ministero ex art. 2051 c.c. in quanto la finestra non era danneggiata. Peraltro, l’art. 3 della l. 23/1996 pone proprio a carico della Provincia, tra gli altri, l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici “da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte...”. Dinanzi a tale quadro normativo, pertanto, non è possibile affermare una responsabilità del Ministero dell’Istruzione ex art. 2051 c.c. difettando, in capo allo stesso, il potere di controllo sulla res, presupposto indefettibile del correlato dovere di custodia, essendo quest’ultimo radicato, esclusivamente, in capo alla Provincia. Parte attrice, che pur era o avrebbe dovuto essere consapevole dei poteri di custodia e manutenzione degli istituti scolastici in capo alle Province, tuttavia, per chiara scelta processuale, non conveniva in giudizio la Provincia di Varese né chiedeva di chiamarla in causa alla prima udienza (celebrata in trattazione scritta), a seguito delle difese formulate dal Ministero convenuto nella comparsa di costituzione, a tacer dell’effettiva ammissibilità di una siffatta eventuale istanza, considerato che il ruolo della Provincia è normativamente ben noto e l’interesse alla chiamata non può dirsi sorto dalle difese del Ministero. Sotto diverso profilo, le segnalazioni effettuate dall’Amministrazione scolastica alla Provincia di Varese in punto adeguamento delle finestre a maggiori standard di sicurezza, valgono ad escludere la responsabilità dell’istituto ex art. 2043 c.c. per omessa segnalazione dei rischi all’ente competente, non potendosi infatti ravvisare profili di colpa nel comportamento assunto dallo stesso nella gestione degli ambienti scolastici. Da ultimo, nemmeno sono stati provati fatti tali da integrare una responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c. per omessa negligente adozione di comportamenti che inibissero l’apertura di qualsivoglia finestra all’interno dell’edificio scolastico, non essendo ipotizzabile ed esigibile una condotta tale da azzerare il ricircolo d’aria all’interno degli ambienti scolastici.
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#infortunio scolastico
Sentenza 20/10/2025 n° 5108
Area: Giurisprudenza

La fattispecie in esame riguarda la lesione subita da un’allieva minorenne la quale, terminato il doposcuola, mentre usciva dall’edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei muretti antistanti l’uscita dall’istituto, urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, in base al quale qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell’attività scolastica o nei locali dell’istituto, la scuola, laddove ne sussistano i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia. Ebbene, ferma restando la diversa intensità dell’onere probatorio gravante sull’alunno – minore nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati dall’alunno all’interno dell’istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell’evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico. Come è noto, tale obbligo inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni, e perdura fino al momento della consegna dell’alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. In secondo luogo, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione da parte della scuola e l’evento-danno cagionatosi. Nel caso in esame, in realtà, la fase istruttoria del giudizio ha dimostrato che l’infortunio non è avvenuto mentre la minore usciva dall’istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale. Né i genitori dell’alunna hanno fornito alcun elemento probatorio circa la dinamica dei fatti e l’efficienza causale della cosa (muretto) che, in quanto tale, essendo un oggetto statico e inerte, privo di un dinamismo interno, richiede che l’agire umano si unisca alla cosa per cagionare l’evento. Senonché, appunto, è mancata qualsiasi allegazione e dimostrazione sia circa la pericolosità obiettiva del muretto, sia circa la dinamica dell’interazione della minore con tale muretto (ben noto alla stessa, che frequentava i luoghi da anni). Il Tribunale ha pertanto rigettato la pretesa di risarcimento del danno.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Ordinanza 03/05/2025 n° 11614
Area: Giurisprudenza

L'art. 2049 c.c. stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per danni commessi dai suoi dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. La norma configura una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Affinchè insorga tale forma di responsabilità deve esistere il nesso di occasionalità necessaria; il nesso sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. La responsabilità ex art. 2049 cc è subordinata, però, alla condizione che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze. Nel caso di molestie verificatesi a scuola a danno di un alunno, per verificare se sussista una responsabilità della scuola (datore di lavoro), occorre allora domandarsi se rientrasse nell'ambito dell'attività di quest’ultima (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Occorre premettere che alla scuola - e, quindi, al personale scolastico del Ministero - spetta l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Il "contratto scolastico" comprende, infatti, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. Per quanto riguarda le molestie sui minori, dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali. Pertanto, le molestie perpetrate in danno di alunni minori, pur costituendo condotte opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa. Ricorre allora il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità della scuola per le molestie attuate dal dipendente nei confronti dell’alunno ogni qual volta la condotta del primo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi.
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#reato#responsabilità civile
Sentenza 21/07/2025 n° 20455
Area: Giurisprudenza

Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva
Sentenza 24/08/2025 n° 826
Area: Giurisprudenza

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare da applicare al caso concreto è un criterio fondamentale per garantire equità e correttezza nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, esso richiede che la misura adottata sia adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore, considerando sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi. Il Giudice di merito, nella sentenza in commento, ha ravvisato la proporzionalità della sanzione adottata in considerazione della gravità dei fatti oggetto di contestazione e della condotta complessiva tenuta dal dipendente tenuto conto, anche, dell’età degli studenti e dell’esposizione dell’istituto scolastico al rischio di danno all’immagine. Porre in essere, in più occasioni, comportamenti estranei agli scopi didattici, non utilizzare la diligenza e la prudenza richiesta dal ruolo rivestito nello svolgimento dell’attività di docenza, non svolgere l’attività didattica nei modi e nelle forme idonee a garantire il corretto dispiegarsi del rapporto insegnante/alunno, sia per quel che concerne la trattazione delle materie di competenza che la vigilanza offerta durante l’orario scolastico, costituiscono comportamenti gravi che giustificano la sanzione espulsiva prevista dall'art. 498 D.Lgs. n. 297/1994 lett.a) - destituzione per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Per il Giudice la correttezza del procedimento disciplinare non è stata scalfita dalle varie eccezioni procedurali sollevate dalla parte ricorrente così come non è stata scalfita la gravità delle condotte contestate dalla circostanza, sempre addotta da parte ricorrente, che il Dirigente Scolastico avesse concesso al dipendente una proroga della supplenza, sia perché tale proroga è stata concessa prima dell’avvio del procedimento disciplinare, sia, soprattutto, perché il rapporto di lavoro oggetto di causa, seppure veicolato per il tramite dell’Istituto Scolastico, è intercorso tra il MIM e l’odierno ricorrente e la volontà della parte datoriale non può essere desunta dalla sola iniziativa intrapresa dal Dirigente scolastico; iniziativa alla quale peraltro non è attribuibile un valore univoco. Per completezza si rammenta che la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, è anche sanzionata con il licenziamento dall'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001. (Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento sanzionatorio della destituzione di un docente con contratto a tempo determinato che ha posto in essere una condotta complessiva non idonea al ruolo svolto: durante la ricreazione, mentre tre alunni si alternavano a massaggiargli il collo, ometteva di vigilare sugli altri studenti che nel frattempo venivano alle mani riportando, uno di essi, la lesione del labbro; ha condotto in cortile i ragazzi dove ha fumato una sigaretta e ha affrontato con alcuni di essi argomenti riguardanti la sua vita privata ed intima; allo stesso inoltre era stato contestato il mancato svolgimento del programma; l’aver colpito un alunno con la bacchetta del monitor interattivo; l’omessa vigilanza sugli alunni e la difficoltà a gestire la classe)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 26/11/2024 n° 43092
Area: Giurisprudenza

Non è violato il dovere di vigilanza ex art. 2048 del codice civile da parte degli insegnanti qualora, durante un viaggio d’istruzione, gli studenti maggiorenni o quasi maggiorenni commettano atti violenti nei confronti di altre persone in piena notte. Una simile condotta non è infatti prevedibile dagli insegnanti, che non potrebbero prevenirla se non sorvegliando i corridoi dell’hotel per tutta la notte. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello studente non esclude automaticamente la responsabilità dell’insegnante, ma incide sulla prova che quest’ultimo è tenuto a fornire sulla sorveglianza posta in essere (c.d. prova liberatoria). La maggiore età è ordinariamente considerata sufficiente a integrare un caso fortuito, cioè un evento che l’insegnante incaricato del dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti non è in grado di prevedere né di prevenire. Essa postula, infatti, che lo studente sia dotato di capacità di discernimento e non necessiti di particolare vigilanza. È sempre ammessa, però, la prova contraria da parte della persona aggredita, ad esempio dimostrando che l’evento era in realtà prevedibile per via dell’usuale atteggiamento violento nei suoi confronti da parte dell’aggressore maggiorenne. (Nel caso di specie, la V sezione penale della Corte di cassazione ha confermato una sentenza della Corte di appello di Roma che aveva escluso la responsabilità degli insegnanti in viaggio d’istruzione per l’aggressione di uno studente nei confronti di un compagno di scuola che aveva causato la frattura del naso e un’ecchimosi periorbitaria che avevano richiesto un intervento chirurgico.)
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#responsabilità civile
Sentenza 22/07/2025 n° 1332
Area: Giurisprudenza

Lo studente destinatario di una sanzione disciplinare è legittimato ad accedere ai verbali e alle convocazioni dei Consigli di classe relativi agli altri due studenti coinvolti nei fatti in quanto documenti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato, non potendo ritenersi valida motivazione di rigetto dell’istanza la diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti trattandosi di una vicenda unitaria. Invece, il diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, motivato sulla loro “non esistenza”, non è censurabile in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. (Nel caso di specie uno studente destinatario di una sanzione disciplinare – cinque giorni di sospensione con divieto di partecipazione al viaggio di istruzione e abbassamento del voto di condotta - per avere portato a scuola una pistola giocattolo che, poi, un compagno aveva usato per sparare un gommino contro un terzo studente, aveva presentato istanza di accesso relativamente agli atti riguardanti gli altri due studenti coinvolti e agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, il tutto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il TAR ha riconosciuto all’invocato diritto di accesso un carattere “difensivo”, siccome strumentale alla cura alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, a fronte del quale la motivazione di rigetto addotta – la diversità dei soggetti e delle condotte tenute – non è stata ritenuta sufficiente anche considerato che la vicenda sottesa ai documenti richiesti di ostensione doveva considerarsi unitaria. Diversamente, non è censurabile il rigetto di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti in quanto documenti non esistenti trattandosi di normali compiti d’ufficio.)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: azione disciplinare#trasparenza amministrativa
Sentenza 13/02/2025 n° 219
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima, per mancanza di una adeguata motivazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017, la bocciatura di uno studente di scuola secondaria di primo grado giustificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in alcune discipline, in quanto la scuola avrebbe dovuto motivare la decisione all’esito di una verifica negativa della possibilità di recupero, nel corso dell’anno scolastico successivo, delle carenze riscontrate, nonostante l’attivazione di specifiche strategie di miglioramento dei livelli di apprendimento, soprattutto tenuto conto che trattasi di studente con BES in quanto plusdotato. La scuola, cioè, nel constatare il deficit di apprendimento, avrebbe dovuto chiarire se con l’impiego di un percorso personalizzato e/o delle più adeguate strategie, l’alunno dotato di elevate capacità cognitive sarebbe stato in grado di superare le sue difficoltà e di colmare le lacune nel corso dell’anno scolastico successivo, ma un tale esito o la prospettiva del suo insuccesso non è stata preconizzata con specifico riferimento alla peculiare posizione del minore, né tantomeno rapportando tali scenari alla circostanza che (in ipotesi) le misure eventualmente apprestate per venire incontro ai suoi bisogni specifici non avessero sortito l’effetto auspicato. (Il TAR Veneto, nell’annullare la bocciatura dello studente per i motivi sopra esposti, ricorda inoltre che per gli alunni con BES - tra i quali rientra lo studente plusdotato – l’adozione del PDP – obbligatoria per gli alunni con DSA – è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie e di considerazioni di carattere didattico e psicopedagogico. Nel caso di specie, a fronte della richiesta di PDP sollecitata dalle misure suggerite dalla psicologa del minore per far fronte ai bisogni educativi speciali dello stesso, la scuola si è espressa, tramite il Dirigente e senza investire il Consiglio di classe, affermando la prioritaria necessità di verificare il possesso da parte dello studente delle sue competenze di base per poi discutere dei percorsi di potenziamento, con ciò invertendo, ad avviso del GA, l’ordine logico delle cose poiché in tanto l’alunno può acquisire competenze minime nelle diverse discipline in quanto gli siano apprestate misure efficaci per superare il deficit derivante dalla sua condizione.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
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#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Sentenza 20/05/2025 n° 3884
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il provvedimento del Consiglio di classe con il quale è stata decisa l’esclusione dal viaggio di istruzione dello studente che nel corso dell’anno scolastico aveva riportato tre note disciplinari, mai contestate né impugnate dallo studente stesso. Il regolamento di istituto, infatti, è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare dell’esclusione degli alunni dalle visite guidate/viaggi di istruzione alla semplice presenza di tre note disciplinare e ciò a prescindere dal contenuto di tali note o dalle vicende che le hanno determinate. La sanzione non appare sproporzionata, ma correttamente applicata in presenza dei presupposti previsti dal regolamento di istituto. La previsione regolamentare, peraltro, costituisce piena espressione della discrezionalità tecnica della scuola e, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata. Analogamente, la situazione riferibile ad altri alunni – comunque non provata nel ricorso – non rende di per sé illegittima la sanzione che risulta applicata in piena aderenza alle norme interne di istituto. Né i genitori possono lamentare un difetto di comunicazione circa la decisione assunta, tenuto conto che il Registro elettronico assolve, di per sé, per il tramite della sua consultazione, agli obblighi informativi che gravano sulla Scuola, circa il rendimento scolastico ed il comportamento degli alunni, essendo in esso visibili e consultabili tutte le note disciplinare riportate dagli alunni. I genitori hanno il diritto, ma anche il dovere, di accedere agli atti della scuola, compreso il Regolamento di Istituto, al fine di poter esercitare al meglio le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Dal che deriva che era onere dei ricorrenti, secondo un criterio di ordinaria diligenza, non solo prendere visione delle note disciplinari addebitate al figlio nel corso dell’anno, ma anche delle prescrizioni interne della Scuola che, in presenza di tali note, determinavano la non partecipazione del minore alla gita scolastica.
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#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento
Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
Area: Giurisprudenza

Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 04/09/2025 n° 1831
Area: Giurisprudenza

Durante la lezione di educazione motoria, un alunno maggiorenne cadeva accidentalmente riportando lesioni del legamento crociato del ginocchio sinistro, con prescrizione di sottoposizione ad intervento chirurgico. Lo studente proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la condanna la risarcimento del danno per un importo di oltre 36.000 euro, quantificato attraverso una perizia di parte. Il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, ha respinto la domanda giudiziale ritenendola infondata. L’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a se stesso rientra, quindi, nell’applicabilità dell’art. 1218 cod. civ. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, poiché, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto all’insegnante dipendente dell'istituto scolastico, tra quest’ultimo e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante. Il Tribunale ha poi esaminato gli specifici oneri probatori gravanti sulle parti in giudizio: in caso di danno da c.d. autolesione, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il danneggiato-creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere dell’istituto scolastico-debitore dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Si tratta, dunque, di una una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità alla scuola e agli insegnanti dell'evento dannoso, fermo restando che grava sull’istante l'onere di allegare e provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente ed il danno lamentato. Non va, inoltre, dimenticato che il contenuto del dovere di vigilanza non è astratto e assoluto, bensì dipende dall'età e dal normale grado di maturazione degli alunni, di modo che che esso va parametrato alle circostanze del caso concreto. Orbene, nel caso specifico, l’infortunio si è verificato durante l’ora di educazione fisica, nel corso della quale si svolgeva una partita di calcio a cinque. E’ risultato pacifico, nella fase istruttoria del giudizio, che il sinistro si è verificato alla presenza dell'insegnante il quale, al momento del fatto, vigilava su tutti gli alunni riuscendo pertanto a soccorrere tempestivamente il ragazzo. Un testimone ha riferito che la lesione al menisco non si è verificata per uno scontro tra alunni, bensì per uno scatto repentino posto in essere dal ragazzo, mentre correva sul campo di gioco; dinamica che lui stesso ha riferito nell’immediatezza dell’evento, tanto da essere stata trascritta in una relazione di servizio depositata in giudizio dalla scuola. Nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, il danneggiato non ritenendo necessario ricostruire con esattezza la dinamica della caduta, non ha precisato le modalità con cui si è verificato l'infortunio, deducendo semplicemente di essere caduto a terra, durante lo svolgimento della lezione, procurandosi delle lesioni a carico dell’arto inferiore sinistro, limitandosi in tal modo ad affermare automaticamente la responsabilità in capo all’istituto scolastico. Ciò premesso, è evidente che l’insegnante, presente al momento del sinistro, nulla avrebbe in concreto potuto fare per tentare di evitare il danno, non potendosi esigere, né tanto meno individuare una condotta alternativa che potesse prevenire l’evento. Il dovere di vigilanza, infine, deve essere commisurato in modo inversamente proporzionale all'età ed al grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento degli stessi alla maggiore età, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Ebbene, poiché al momento dell’evento l'alunno aveva 18 anni, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinaria vigilanza prestata sugli alunni dall'insegnante dell'istituto ove si è verificato il sinistro fosse quella richiesta dalle circostanze del caso concreto, non potendosi, di certo, affermare la necessità di un'assistenza e controllo speciale nei confronti di un alunno maggiorenne che si esercitava nel gioco del calcio. Né il ragazzo ha dedotto alcun inadempimento da parte della scuola, né ha allegato ad esempio che lo stato dei luoghi fosse tale da richiedere particolari accortezze da parte dell’istituto, elementi neppure emersi nella fase istruttoria del giudizio. Così come non è emerso che l'insegnante si fosse allontanato o che avesse indicato agli alunni il compimento di attività anomale o pericolose. In definitiva, alla luce degli atti di causa, il Tribunale ha respinto la domanda del danneggiato, escludendo che vi sia stata alcuna negligenza od omissione di vigilanza sugli allievi da parte dell'insegnante, il quale nulla poteva fare rispetto all'improvviso cambio direzione operato dall’alunno e a seguito del quale quest'ultimo riportava lesioni personali.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
n° 3
Area: Normativa

1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
KEYWORDS

25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
23/10/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
*****
ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
KEYWORDS
#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
23/10/2014 n° 474
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 3674404]
Provvedimento del 23 ottobre 2014
Registro dei provvedimenti
n. 474 del 23 ottobre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA l´istanza avanzata in data 20 marzo 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nei confronti di XY, Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA) del medesimo istituto scolastico, si è opposta all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano contenuti in una comunicazione, indirizzata alla medesima e relativa ad un procedimento disciplinare a suo carico, in quanto transitata attraverso il Protocollo ordinario con il titolario "FP", come tale visibile a tutti i soggetti addetti all´unità di cui l´interessata è responsabile, e contestando altresì l´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente (U.S.T. di Vicenza) ad istruire il predetto procedimento, seppure attraverso un protocollo riservato, del registro firme personale "nel quale sono presenti (…) una lunga serie di dati personali e sensibili" della medesima; l´interessata ha inoltre chiesto di documentare il consenso eventualmente manifestato in relazione al predetto trattamento, nonché di conoscere le modalità di conservazione e custodia di tale comunicazione ed il nominativo dei soggetti incaricati del relativo trattamento;
VISTA la nota del 9 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il previo interpello, ha rappresentato che le comunicazioni cui si riferisce l´interessata, ovvero quella diretta all´U.S.T. di Vicenza e quella diretta alla medesima, rispondono a finalità diverse in quanto la prima "concerne gli atti e la documentazione indispensabili al Dirigente dell´U.S.T. per opportuna e completa valutazione dei fatti al fine di istruire il procedimento (o, eventualmente, archiviarlo)", mentre "la seconda è una mera comunicazione all´interessata dell´avvenuta detta trasmissione"; il Dirigente dell´istituto scolastico ha inoltre evidenziato che il Protocollo Informatico della scuola è unico e che "la collocazione "RIS" o "FP" o altre risponde alla finalità di classificazione (e conservazione) della corrispondenza che transita attraverso il protocollo", precisando che "il titolario "RIS"" è utilizzato per indicare una particolare modalità di conservazione della documentazione contenente dati sensibili o supersensibili o informazioni che, come nel caso di specie, "prudenza e opportunità valutano come riservati e meritevoli di conservazione separata", mentre "il titolario "FP" si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente, in custodia presso la segreteria amministrativa, accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo che è tenuto al trattamento dei dati (…) per i soli fini relativi ai procedimenti amministrativi di cui sono incaricati, come individuato nel mansionario di lavoro"; il titolare del trattamento ha infine rilevato di aver provveduto a consegnare personalmente alla ricorrente la comunicazione che la riguardava, "formulata in modo generico e non contenente alcun dato sensibile", e che la medesima, in qualità di responsabile della gestione del protocollo, avrebbe comunque potuto adottare o proporre "modalità di conservazione particolari"; con riferimento alla contestata trasmissione del registro firme dell´interessata all´U.S.T. di Vicenza, il dirigente scolastico ha precisato che tale registro, "nel corso del procedimento disciplinare (…), costituisce documento essenziale per la valutazione del merito dei fatti" da parte dell´organo che, in base alla legge, è titolare del relativo procedimento e al quale deve essere necessariamente inviato a prescindere dal consenso dell´interessata, eccependo che il predetto registro "contiene una mera registrazione di date, orari e descrizione dei motivi di assenza che mai eccedono le usuali denominazioni e forme normalmente presenti negli atti ordinari presso la segreteria della scuola e usualmente utilizzate da tutti i dipendenti";
VISTO il ricorso al Garante presentato in data 4 giugno 2014 nei confronti di XY, nella sua qualità di Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gilberto Oliboni, nel contestare l´esaustività del riscontro ottenuto, ha ribadito quanto già rappresentato nell´interpello preventivo invocando la cessazione del contestato trattamento ed eccependo altresì di non aver ancora ricevuto la comunicazione dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell´istituto scolastico, conservati presso la segreteria amministrativa e protocollati con la dicitura "FP", né l´esibizione dei "documenti attestanti i relativi formali incarichi"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota trasmessa in data 19 giugno 2014 con cui il prof. XY, nel ribadire quanto già dichiarato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di aver preso servizio presso il Liceo Statale "KW" in data 1° settembre 2012 e di aver comunque richiesto alla ricorrente, in qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, di produrre "tutta la documentazione già agli atti della scuola a far data dall´entrata in vigore del Codice Privacy, concernente gli incarichi di Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati e/o il Documento Programmatico della Sicurezza a suo tempo obbligatoriamente adottato secondo quanto previsto dalle norme allora in vigore, al fine di verificare se tali incarichi, e in particolare quello di responsabile del trattamento, siano stati regolarmente conferiti"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di aver comunque provveduto, in via cautelativa, "a conferire (o ad aggiornare, se tale incarico era già esistente) l´incarico di responsabile del trattamento (…) alla sig.ra XX, tra i cui compiti figura anche quello di individuare profili funzionali e mansioni delle varie unità di personale ATA", confermando che la comunicazione trasmessa all´interessata mediante registrazione con titolario "FP" non contiene dati relativi a contestazioni di comportamenti, né di addebiti, ma è una mera nota di informazione;
VISTA la nota del 20 giugno 2014 con cui la ricorrente, nell´eccepire la tardività dell´intervenuto decreto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati, nonché l´avvenuto conferimento di tale incarico in assenza di preventivo consenso, ha ribadito le richieste originariamente avanzate con l´atto di ricorso;
VISTA la nota del 20 settembre 2014 cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Elisa Maria Arena, ha ribadito la legittimità della condotta del Dirigente Scolastico tenuto conto del fatto che la trasmissione all´U.S.T. dei documenti relativi al procedimento disciplinare, trasmissione peraltro doverosa in quanto corrispondente ad un preciso obbligo di legge, è avvenuta attraverso un protocollo riservato con conservazione del relativo fascicolo "in apposito cassetto chiuso a chiave" nell´ufficio del medesimo, mentre il titolario "FP", utilizzato per la protocollazione della comunicazione indirizzata alla ricorrente, "si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente in custodia presso la segreteria amministrativa accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo secondo i ruoli individuati (…) dall´odierna ricorrente nel mansionario di lavoro", prodotto in copia, "personale che è stato dotato di apposita password individuale per accedere al protocollo"; il resistente ha altresì rilevato come dall´esame del predetto mansionario risulti che la sig.ra XX, in ragione dei suoi doveri di DSGA, "abbia designato la Segreteria Didattica, nelle persone di (…) quale organo competente, tra le altre attività, al "Protocollo/Archiviazione"" e che quindi, per effetto di quanto previsto dall´art. 30, secondo comma, del Codice "la designazione dell´incaricato al trattamento effettuata per iscritto è equiparata a quella risultante dalla "documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l´ambito del trattamento consentito agli addetti dell´unità medesima""; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che, da alcuni atti rinvenuti nel corso del procedimento, è emerso che la nomina della ricorrente come responsabile del trattamento risalga al Dirigente Scolastico precedente quello attuale e che pertanto il relativo incarico sarebbe stato solo rinnovato dal decreto di nomina adottato dal prof. XY nel corso del procedimento; il titolare del trattamento ha infine richiamato il Documento programmatico sulla sicurezza, adottato dall´istituto scolastico nel 2005, da cui risulta "l´elencazione dei dati personali effettuati e vi è la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell´ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati", tra cui appunto il protocollo "la cui struttura di rifermento è anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ossia la signora XX" la quale, come risultante dal mansionario prodotto dalla medesima, aveva già provveduto all´assegnazione dei diversi incarichi all´interno della struttura di cui era responsabile;
RILEVATO che la ricorrente con il previo interpello, nonché con il successivo atto di ricorso ha lamentato l´avvenuta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alle modalità adottate per la protocollazione di una comunicazione diretta alla medesima e riferita all´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente di documenti necessari al fine di valutare la condotta dell´interessata nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico che, ad oggi, risulta peraltro archiviato; rilevato altresì che in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nello specifico l´art. 55 bis, terzo comma, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel caso in cui la condotta contestata al dipendente comporti l´applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, la relativa valutazione compete ad un apposito ufficio che ciascuna amministrazione ha l´obbligo di individuare e al quale deve essere necessariamente trasmessa la documentazione utile alla definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dunque dal consenso del soggetto interessato; rilevato inoltre che, alla luce della documentazione in atti, le modalità osservate dal Dirigente Scolastico per il trattamento dei dati in questione non risultano in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del fatto che il medesimo ha utilizzato un protocollo riservato con riguardo agli atti contenenti dati personali della ricorrente, come il registro presenze personale, trasmessi all´Ufficio territorialmente competente alla valutazione delle condotte contestate all´interessata (l´U.S.T. di Vicenza), utilizzando invece il protocollo ordinario per registrare la comunicazione di avvenuta trasmissione indirizzata a quest´ultima che, come tale, secondo una valutazione effettuata a monte dal titolare del trattamento, non richiedeva l´utilizzo di particolari accorgimenti; rilevato inoltre, con riguardo alla diversa richiesta di conoscere il nominativo dei soggetti incaricati del trattamento dei dati indicati nel ricorso, che il titolare del trattamento, precisando quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha allegato il mansionario, fornito peraltro dalla stessa ricorrente nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, da cui risulta l´individuazione delle persone che in quanto addette al Servizio cui fanno capo le attività di archiviazione e protocollo possono avere accesso ai documenti che transitano attraverso il protocollo ordinario;
RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondata l´opposizione al trattamento dei dati indicati nel ricorso attraverso le modalità descritte dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che le suddette, a suo tempo adottate per la trasmissione e la conservazione dei relativi atti, non contrastano con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
RITENUTO altresì di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento esplicitato maggiormente nel corso del procedimento quanto già comunicato anteriormente alla proposizione dell´atto introduttivo del presente procedimento;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara il ricorso infondato in merito all´opposizione al trattamento manifestato dalla ricorrente;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;
3) dichiara compensate far le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 23 ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#privacy e trattamento dei dati personali
27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
n° 4
Area: Normativa

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
KEYWORDS

23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
27/03/2025 n° 169
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10136982]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 169 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dal proprio legale, la sig.ra XX, madre di un alunno frequentante l’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della Ludum s.r.l. (di seguito la società o l’Istituto), ha lamentato di aver ricevuto, in data XX attraverso la piattaforma SeeSaw, da una docente, una comunicazione “con la quale veniva avvertita che era stato lasciato un questionario compilato presso la reception della scuola e che l’insegnante aveva bisogno di parlare con lei” per alcuni aggiornamenti delicati riguardanti il figlio. Tale messaggio sarebbe stato inviato “in modalità pubblica” a tutti i genitori della classe e con la medesima modalità sarebbe stato inviato un ulteriore messaggio “a contenuto particolarmente riservato” di risposta alla richiesta di chiarimenti della reclamante.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX, rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) il DPO della società, ha rappresentato, in particolare, che:
- “la reclamante contestava l’uploading di due messaggi privati, a quest’ultima indirizzati, nell’area pubblica di SeeSaw, fornendo così la possibilità di visionarne il contenuto ad ulteriori soggetti non direttamente interessati (genitori, insegnanti e personale amministrativo della Scuola)”;
- “l’Insegnante non agiva in mala fede, anzi, mossa da uno spirito di palpabile preoccupazione per l’alunno (…) procedeva ad utilizzare erroneamente SeeSaw e a condividere il messaggio nell’area pubblica”;
- “la buona fede della (… docente) è avvalorata anche dalla prontezza che dimostrava nella cancellazione del contenuto, a seguito dell’individuazione dell’erronea pubblicazione, per la precisione (…): il primo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.35 veniva dalla stessa rimosso alle ore 14.53; il secondo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.48 veniva dalla stessa rimosso tempestivamente alle ore 14.49”;
- “in virtù di quanto verificatosi, la Scuola programmava la formazione annuale in ambito privacy sulla tematica dei data breach (…) evento indirizzato a tutto il personale scolastico”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione, sulla SeeSaw Elementary Learning Experience Platform, dei messaggi contenenti informazioni personali relativi all’alunno, seppure avvenuta in un’area accessibile solo a genitori, docenti e personale amministrativo e non, quindi accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX il DPO della società ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- la docente ha immediatamente rimosso i messaggi riguardanti il figlio della reclamante dall’area pubblica della piattaforma citata a seguito della ricezione della richiesta della ricorrente di ricevere le comunicazioni su una e-mail privata;
- “La prima comunicazione è rimasta (…) online per 18 minuti mentre la seconda (…) per appena 1 minuto” (… per cui) si ritiene che il danno - eventualmente causato – non può che essere esiguo”;
peraltro, i messaggi sono stati pubblicati in “una sezione pubblica (…) della piattaforma (…) accessibile unicamente (…) dai genitori (… dei minori frequentanti) la medesima classe, oltre al personale scolastico e amministrativo per un totale massimo di all'incirca 20 persone”;
- pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento “(… stante il considerando n. 148 del Regolamento e “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679” – adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018)–, è ben possibile qualificare la violazione oggetto della contestazione in termini di “violazione minore”. Considerazioni di tal tenore nascono da precedenti pronunce del Garante per la Protezione dei Dati Personali; in merito, si richiamano: le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, il Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008526], il Provvedimento del 13 aprile 2023 [9902516], il Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920274]. Nello specifico, questi ultimi due precedenti riguardano un caso similare a quello in esame: riguardano, difatti, un istituto scolastico con non molti iscritti, il quale aveva reso pubblici erroneamente dati personali dei propri alunni, avendo successivamente posto rimedio a tale violazione in tempi brevi tramite la cancellazione di detti dati”.
Nelle medesime memorie, la società ha illustrato con ancora maggiore dettaglio le misure organizzative adottate per rafforzare la protezione dei dati personali degli interessati.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati ma tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico, da parte degli istituti scolastici pubblici e privati, i relativi trattamenti di dati personali siano leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice; si veda, al riguardo, provv. 16 settembre 2021, n. 317, doc. web. 9703988).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, nell’area pubblica della piattaforma SeeSaw, accessibile a genitori, insegnanti e personale amministrativo della scuola, due messaggi indirizzati alla reclamante, contenenti informazioni personali relative al figlio di quest’ultima, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un minuto, in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli.
In particolare, sebbene la pubblicazione dei messaggi oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il minore (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; si veda, altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052).
A tal riguardo, si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento) specie qualora i trattamenti afferiscano alla “valutazione di aspetti personali in particolare mediante la previsione di aspetti riguardanti il rendimento (scolastico) e professionale” (cfr. cons. 75 del Regolamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il figlio della reclamante.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente riteneva, per un mero errore materiale, di aver inserito i messaggi nella sezione privata della piattaforma;
- i messaggi sono stati visibili nella piattaforma, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un solo minuto in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- i soggetti ai quali i messaggi sarebbero stati resi accessibili ammontano ad un totale massimo di circa 20 persone;
- la docente ha provveduto a scusarsi con la famiglia;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dalla Ludum s.r.l., per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, con sede in Viale Ortles n. 46 - 20139 - Codice Fiscale: 06691820960, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, la Ludum s.r.l. quale titolare del trattamento in questione, per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
Il SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
27/03/2025 n° 167
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10138981]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 167 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l'avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i Sig.ri XX, XX e XX hanno lamentato, per il tramite del proprio difensore, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo all’impiego, presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente amministrativo che, richiedendo l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori, implicherebbe il trattamento dei relativi dati biometrici al fine di identificarli in modo univoco.
2. L’attività istruttoria.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruttoria, con nota del XX, l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
“nelle diverse sedi dell’IIS di Tropea il personale ATA attesta la propria presenza in servizio per mezzo di rilevatore con badge acquisito nell’anno scolastico XX […] Nel corso del tempo, tuttavia, [… l’Istituto] ha rilevato situazioni che hanno generato il dubbio sul corretto utilizzo del badge e sulla effettiva presenza in servizio di titolari del badge, oltre ad episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici. Per fare fronte alle azioni suddette e accertarsi della effettiva presenza in servizio dei dipendenti nelle ore previste, la Dirigenza della Scuola ha proposto al personale, a sua esclusiva tutela, l’integrazione del sistema di rilevazione con l’utilizzo dell’impronta digitale in abbinamento al badge, accolto con favore dallo stesso”;
“il sistema adottato è stato scelto sulla base della garanzia in ordine alla correttezza del trattamento dati ed alla conformità al GDPR rilasciate dall’azienda fornitrice”;
“non si è pensato di dover informare e coinvolgere il DPO, ritenendo sufficienti le indicazioni tecniche e le garanzie fornite dall’azienda oltre al consenso prestato dal personale ATA coinvolto ed anzi alla sollecitazione, da parte dello stesso, circa l’adozione di tale sistema a garanzia di tutti”;
“al personale coinvolto, per consentire di esprimere un consenso libero, è stata garantita la possibilità di usare alternativamente il sistema di rilevazione delle presenze con badge senza associazione dell’impronta. […] Tranne i due Signori [… tra i reclamanti], tutto il personale ATA (34 unità), in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, ha prestato il consenso all’integrazione del sistema di rilevazione delle presenze […] Agli atti della scuola sono conservati i consensi sottoscritti dal personale ATA interessato”;
“a seguito della ricezione del reclamo [ossia in data XX, giorno in cui l’Autorità ha trasmesso all’Istituto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 Codice], [… l’Istituto] ha nell’immediatezza sospeso la rilevazione delle presenze con badge abbinato all’impronta digitale. Ad oggi, nonostante le richieste di tutto il personale ATA (tranne le due unità che hanno presentato reclamo) di riattivazione del sistema badge con impronta, sollevate e sollecitate dallo stesso durante le riunioni di avvio anno XX, con la disponibilità di tutto il personale suddetto a prestare richiesta scritta e ulteriore consenso alla riattivazione del sistema, la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il SOLO uso del badge SENZA impronta”.
Quanto, più nello specifico, al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze precedentemente in uso presso l’Istituto, dalla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla predetta nota del XX si evince, in particolare, che:
“il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica comprende 2 fasi principali: A. Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite tramite il lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematica irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche; B. Verifica (matching): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il risultato della verifica”;
“nel [predetto] modello […] vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento […] e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal template all'impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l'identità dei soggetti registrati”;
“il [predetto] template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all'utente, in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: codice utente; è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola; modello (template) è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un badge […;] elenco eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati "classici" di un terminale di gestione presenze”;
“nel lettore biometrico del terminale […] non sono quindi presenti: dati anagrafici dell'utente; immagine dell'impronta digitale dell'utente; dati fisici diretti o deducibili dell'impronta digitale”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.) al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Istituto, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il sistema di rilevazione delle presenze tramite badge abbinato all’impronta digitale, è stato avviato [… dall’Istituto] nel XX”
- “contestualmente [alla sospensione dell’impiego del predetto sistema nel XX], sono state effettuate le operazioni di cancellazione di tutti i dati biometrici acquisiti dal sistema e impostato lo stesso per il funzionamento con il solo badge senza associazione dell’impronta”.
- “ad oggi […] la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il solo uso del badge senza impronta”.
3. Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento alla questione prospettata nel reclamo si evidenzia, in via preliminare, che i dati biometrici sono definiti dal Regolamento come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, punto 14), del Regolamento) e, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, sono ricompresi tra le categorie “particolari” di dati personali (art. 9 del Regolamento) in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità.
Il trattamento di dati biometrici, di regola vietato per effetto del disposto di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, è consentito esclusivamente al ricorrere di una delle condizioni indicate dell’art. 9, par. 2 del Regolamento e, in ambito lavorativo, solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento; v. pure, art. 88, par. 1 e cons. 51-53 del Regolamento).
Il quadro normativo vigente prevede inoltre che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di “ulteriori condizioni, comprese limitazioni” (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento); a tale disposizione è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, con l’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento). La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati personali, tra cui in particolare quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione” e protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5 e 25 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi all’esito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni dell’Autorità, risulta accertato che, a partire dal XX e sino alla data del XX, l’Istituto ha fatto uso, presso le proprie sedi, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale A.T.A. che richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori che avessero rilasciato il proprio consenso, con ciò dando luogo ad un trattamento dei relativi dati biometrici inteso ad identificare in modo univoco i singoli dipendenti al fine di rilevarne la presenza in servizio nonché nell’ottica di prevenire “episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici” (cfr. nota del XX).
In particolare, è stato accertato che il predetto sistema, elaborando le caratteristiche dell'impronta digitale acquisita, permette di creare un modello matematico che, venendo associato al codice identificativo del singolo interessato, costituisce il termine di raffronto delle successive verifiche all’atto della timbratura dei dipendenti.
Ancorché lo stesso non mantenga traccia dei dati anagrafici dei dipendenti, dell’immagine o di “dati fisici diretti o deducibili” delle relative impronte digitali e, per altro verso, “la "ricostruzione dell'impronta digitale" partendo dal modello non [… sia] possibile, nemmeno conoscendo l'algoritmo di elaborazione” (cfr. nota del XX), si osserva quanto segue.
Le informazioni trattate per il tramite di tale sistema risultano comunque riconducibili ad un codice direttamente identificativo del singolo dipendente, ne consentono o confermano l’identificazione univoca e costituiscono pertanto dati personali biometrici (cfr. art. 4, nn. 1) e 14), del Regolamento).
Ciò premesso, si fa presente che la finalità di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, funzionale all’attestazione dell’osservanza dell’orario di lavoro alla sua contabilizzazione, che, in generale, nell’ambito del pubblico impiego, è prevista da un quadro normativo stratificatosi nel tempo (v. ad esempio, art. 22, comma 3 della l. 23.12.1994, n. 724; art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244; art. 7 del d.P.R. 1.02.1986, n. 13), è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 par. 2, lett. b) del Regolamento poiché implica un trattamento “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]” (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento). Tuttavia, l’impiego di sistemi di rilevazione delle presenze che comportano anche il trattamento di dati biometrici richiede, nel sistema del Regolamento e del Codice, un’espressa previsione normativa e specifiche garanzie per i diritti degli interessati (il trattamento è infatti consentito “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e cons. 51-53, e “nel rispetto delle misure di garanzia” individuate dal Garante ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies del Codice).
Nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”). Tale disposizione deve, infatti, avere le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati e soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento). Ciò in quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere considerata una valida condizione di liceità del trattamento, deve, tra l’altro, “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).
Al riguardo, si fa presente inoltre che l’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, aveva previsto una generalizzata sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze con sistemi di rilevazione di dati biometrici unitamente all’impiego di sistemi di videosorveglianza prevedendo che, “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 2-septies del Codice – siano individuate con d.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.
Nell’esercizio dei propri poteri consultivi sugli atti normativi (artt. 36, par. 4 e 58, par. 3 del Regolamento nonché art. 154 del Codice), il Garante aveva, a suo tempo, segnalato al legislatore nazionale le criticità della norma evidenziando, in particolare, “l’eccedenza rispetto alle finalità che si intendono perseguire, anche sotto il profilo della gradualità delle misure limitative che possono essere adottate nei confronti dei lavoratori” (cfr. provv. 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774) e - confermando quanto già rilevato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti (audizioni presso le Commissioni riunite I e XI, Affari Costituzionali e Lavoro, della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2019, doc. web n. 9080870) -, ha ribadito, anche in relazione allo schema di regolamento di attuazione, peraltro mai adottato, che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità- come declinato dalla giurisprudenza europea e interna– l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto, a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato” (provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).
Le disposizioni che prevedevano l’introduzione di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ambito pubblico, contenute nei commi da 1 a 4 dell’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, sono state da ultimo abrogate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 958).
Per tali ragioni, si evidenzia che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato, non sussistendo base giuridica.
In tale quadro, il Garante in numerosi casi ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, adottando i conseguenti provvedimenti correttivi e sanzionatori (provv. 15 dicembre 2022, n. 422, doc. web n. 9852776; provv. 15 dicembre 2022, n. 423, doc. web n. 9852800; provv. 14 gennaio 2021, n. 16, doc. web n. 9542071; per analoghe considerazioni in ambito privato, cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 105, 106, 107, 108 e 109, doc. web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785; provv. 10 novembre 2022, n. 369, doc. web n. 9832838).
Nei menzionati provvedimenti, il Garante ha altresì avuto modo di chiarire come il difetto di base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti, che l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito nel caso di specie, assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro "Articolo 29", Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679- WP 259- del 4 maggio 2020).
Per le ragioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.), effettuato dall’Istituto al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, è stato posto in essere in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il predetto trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che l’Istituto ha dichiarato di aver sospeso l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica delle presenze dei dipendenti A.T.A. nel XX nonché di aver cancellato i dati biometrici precedentemente raccolti - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto, in particolare, che:
il trattamento, che ha riguardato unicamente i dipendenti A.T.A. (34 persone), ai quali era comunque riconosciuta la possibilità di registrare la propria presenza in servizio attraverso modalità tradizionali che non comportavano il trattamento di dati biometrici (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
il titolare, nel fare affidamento sulle informazioni rese dalla società fornitrice del sistema, ha ritenuto di non consultare il proprio responsabile della protezione dei dati, iniziativa che avrebbe invece consentito allo stesso di avvedersi degli specifici ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e di orientare le proprie scelte al riguardo in maniera maggiormente consapevole e, se del caso, diversa (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
il trattamento ha avuto ad oggetto dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco gli interessati di cui agli artt. 4, n. 14), del Regolamento, dati che, analogamente a quelli sulla salute e genetici, sono tutelati in maniera particolarmente stringente dal Regolamento e dal Codice (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, comunque, il titolare è costituito da un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:
il titolare ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, fornito tempestiva comunicazione delle iniziative intraprese per porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dall’Istituto (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione della particolare natura dei dati personali oggetto di trattamento e dei connessi rischi per gli interessati nel contesto lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea per violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in viale Coniugi Crigna snc - 89861 Tropea (VV), C.F. 96012510796, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
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n° 4
Area: Normativa

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
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27/02/2025 n° 117
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10118264]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 117 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione con la quale la segnalante ha lamentato di aver ricevuto in più di un’occasione, e precisamente, in data XX e in data XX al proprio indirizzo e-mail la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzato dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma (di seguito, l’Istituto), pur non “essendone interessata né come personale dell’Istituzione scolastica, né come parte del Gruppo Lavoro né per qualsiasi altra motivazione”. La richiamata convocazione sarebbe infatti dovuta, secondo quanto segnalato ad un caso di “omonimia con un componente del gruppo di lavoro”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, rappresentando, in particolare, che:
- “la segnalante è soggetto aspirante personale ATA che può ritenersi soggetto affidabile in base a quanto previsto da European Data Protection Board che, nelle sue linee guida sul data breach, afferma: Il fatto che il titolare del trattamento sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale. Prendiamo una violazione della riservatezza nel cui ambito i dati personali vengono comunicati a un terzo di cui all’articolo 4, punto 10, o ad altri destinatari per errore. Una tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i dati personali vengano inviati accidentalmente all’ufficio sbagliato di un’organizzazione o a un’organizzazione fornitrice utilizzata frequentemente. Il titolare del trattamento può chiedere al destinatario di restituire o distruggere in maniera sicura i dati ricevuti. In entrambi i casi, dato che il titolare del trattamento ha una relazione continuativa con tali soggetti e potrebbe essere a conoscenza delle loro procedure, della loro storia e di altri dettagli pertinenti, il destinatario può essere considerato “affidabile”. In altre parole, il titolare del trattamento può ritenere che il destinatario goda di una certa affidabilità e può ragionevolmente aspettarsi che non leggerà o accederà ai dati inviati per errore e che rispetterà le istruzioni di restituirli. Anche se i dati fossero stati consultati, il titolare del trattamento potrebbe comunque confidare nel fatto che il destinatario non intraprenderà ulteriori azioni in merito agli stessi e restituirà tempestivamente i dati al titolare del trattamento e coopererà per garantirne il recupero. In tali casi, questo aspetto può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata dal titolare del trattamento in seguito alla violazione; il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. Nel caso in esame, è evidente che il soggetto che, per mero errore ha ricevuto i dati è soggetto affidabile risultando pressoché azzerato il livello di rischio”;
- “come emerge in modo evidente dagli allegati uniti alla segnalazione, nessun dato sensibile/particolare è stato diffuso. Si tratta solo di informazioni che possono portare ad assunzioni di carattere molto generico, ma nessuna informazione di dettaglio. Sono difatti presenti i nomi dei docenti, dei terapisti e dell’alunno, ma nulla sulla tipologia di disturbi dello stesso. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che, secondo le linee guida di ENISA dal titolo “Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches”, il livello di rischio in simili situazioni è quasi azzerato, proprio per via del fatto che nessun dato personale è presente ma solo assunzioni generali. Nel caso in esame, è chiaro che nessun dato di dettaglio è stato comunicato e, comunque, anche qualora vi fossero dati di dettaglio, il soggetto ricevente ricordiamo essere soggetto “affidabile”, circostanza questa che assieme a quanto appena evidenziato, rende nullo il rischio”;
- “si evidenzia come l’invio sia stato fatto per mero errore materiale da soggetto autorizzato e regolarmente formato. E’ solo per errore che è stata inviata la comunicazione al segnalante. Non di certo per volontà o per iscrizione ad una newsletter. Un errore materiale, purtroppo sempre possibile, ma reso meno grave alla luce delle circostanze sopra evidenziate”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con note del XX (prot. n. XX) e del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “La segnalante ha lamentato di aver ricevuto SOLTANTO n. 2 mail di convocazione al GLO, a lei dalla scuola erroneamente destinate. E’ sin troppo evidente che anche ove tutto ciò venisse accertato, si tratterebbe di un mero errore materiale. Si precisa poi che le convocazioni al GLO non contengono riferimento a dati sensibili ma solo quelle che ENISA ed EDPB chiamano “general assumption”;
- “NESSUN DATO SENSIBILE è presente nelle convocazioni. Vi è solo il riferimento alla convocazione GLO, senza dettaglio alcuno. Pertanto è evidente che la casistica rientra a pieno titolo nella categoria delle “general assumption” indicate come sopra da ENISA”;
- “rispetto all’Art. 83. Par. 2 Lett. b), occorre rilevare come in segreteria il numero di persone in organico di diritto ammonti a cinque unità dal XX ma che le procedure amministrative afferenti alla gestione degli alunni disabili siano diventate più complesse, in particolare negli ultimi tre anni, ciò dovuto tanto all’aumento esponenziale dei casi di alunni con disabilità certificata, quanto all’ammontare di operatori coinvolti e di momenti di confronto necessari a garantire la massima inclusione dei più fragili. Ciononostante, l’asserito errore in esame ha riguardato, si ribadisce, SOLO 2 invii di mail, le quali contenevano NON dati sensibili inerenti la salute, ma “general assumption” così come definite da ENISA”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2, lett. c) e d), le misure intraprese da questa istituzione scolastica per attenuare le conseguenze della violazione e le misure tecniche e organizzative specifiche messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32: Indicazione dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, mediante le sole iniziali di nome e cognome; Assoluta mancanza di riferimento a codici sanitari in grado di identificare la tipologia di disabilità degli studenti disabili, ma esclusivamente classe e sezione frequentata; Controllo sistematico e periodico della rubrica di riferimento della posta elettronica in uso all’istituzione al fine di azzerare margini di errore dovuti a omonimia; Formazione, informazione e aggiornamento continuativo e periodico del personale e di tutti gli stakeholder dell’istituzione, anche mediante il coinvolgimento del DPO sia digitalmente che in presenza; Controllo dell’uso dei dati presenti su materiale cartaceo riprodotto mediante macchina fotocopiatrice in uso all’istituzione, per una corretta gestione del materiale; La dicitura in calce ad ogni corrispondenza in uscita per come segue: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi GDPR (Regolamento UE 679/16). Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo (…) o per e- mail: (…)”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2 lett. f), l’istituto, nella persona del Titolare del Trattamento dei Dati, garantisce una piena e tempestiva cooperazione con l’Autorità per porre rimedio alla violazione al fine di attenuarne i possibili effetti negativi”;
- “la presenza di dati sanitari non può che ricondurre all’alveo dell’art 9 GDPR. Tuttavia, si ribadisce che la convocazione al GLO non contiene indicazioni di dettaglio, bensì solo dati che indirettamente lasciano presagire che lo studente potrebbe avere un bisogno specifico. Non viene però detto nulla su quali difficoltà egli abbia o su decisioni riguardanti esso”;
- “rispetto all’Art. 83, par. 2, lett. i), si evidenzia come non sia mai intercorsa la necessità di attuare prescrizioni, limitazioni o divieti disposti dal Garante, non essendo stata ad oggi rilevata alcuna violazione del Regolamento; ciò in quanto la scrivente Dirigente Scolastica, dall’a.s. XX, e dapprima la DSGA in servizio fino al XX e i due DSGA in servizio dal XX ad oggi, hanno sempre posto particolare attenzione dapprima alle procedure utili e necessarie a garantire la precisa osservanza delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 196/2003 e successivamente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e norme attuative correlate, seppur con le esigue risorse umane e finanziarie disponibili, nonostante l’estensione del numero e del tipo di dati ritenuti meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento, l’aumento delle competenze delle istituzioni scolastiche in merito tanto agli alunni quanto al personale e dei rapporti tra quelle e gli altri soggetti istituzionali ed operatori privati con cui si garantiscono esperienze formative, lavorative e umane mediante rapporti e collaborazioni sempre più complessi”;
- “sul punto si ricorda che il soggetto segnalante, è da ritenersi “soggetto affidabile”. Tale circostanza è chiaramente determinante nell’identificare il livello di rischio per i dati dei minori presenti nelle DUE convocazioni giunte erroneamente alla segnalante. Sull’importanza dell’affidablità del destinatario nella determinazione del rischio, si riporta EDPB (già WP28) in Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto ha altresì dichiarato:
- “ad integrazione di quanto già in atti, (… si) descrive la presenza di elementi che giocano a favore della riduzione della gravità della comunicazione in esame. Nell’invio della comunicazione dei GLO non sono presenti elementi sensibili, ovvero i motivi per cui la persona è stata inserita in un GLO, vi è solo la convocazione dello stesso. La violazione c’è stata ma la convocazione del GLO è molto generica (patologie possibili, ad es. diabete o schizofrenia) anche sulla base di quanto contenuto nelle linee guida ENISA”;
- “le Linee guida EDPB sostengono che quando il destinatario dell’illecita comunicazione è affidabile, tale affidabilità può neutralizzare le conseguenze della violazione”;
- “nei documenti allegati dalla segnalante, in particolare, nelle mail ricevute (condivise durante la seduta ZOOM), c’erano dei destinatari in CCN, questo testimonia un livello alto di attenzione da parte dell’Istituto. Il personale dell’Istituto è formato e sensibilizzato in materia di protezione dei dati personali”;
- “si è trattato di un errore materiale ma l’Istituto ha fatto tutto ciò che poteva fare in termini di formazione e sensibilizzazione del personale”;
- “l’istituto aveva pensato di minimizzare le comunicazioni in relazioni al GLO (es. iniziali di nome e cognome dell’alunno, ma il numero degli alunni con disabilità e i casi di omonimia avrebbero reso questa misura comunque non risolutiva)”;
- “la Parte (…) aggiunge che l’Istituto ha una media del 10% di alunni con disabilità che necessitano di GLO, questo comporta un lavoro aggiuntivo. Vi è stato, negli ultimi anni, un aumento di casi di disabilità e di procedure più complesse per la gestione delle stesse”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato, in due diverse occasioni, e in particolare in data XX e in data XX all’indirizzo e-mail della segnalante la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) contenente l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO è stato organizzato, pur non essendo la segnalante una docente della classe o uno dei componenti del GLO.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocata.
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO era stato organizzato, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’istituto versa in difficili condizioni in quanto può disporre di un ristretto numero di personale di segreteria in organico a fronte di procedure riguardanti la gestione degli alunni disabili sempre più complesse e di un notevole aumento dei casi di alunni con disabilità certificata;
- la comunicazione di dati ha riguardato solo un numero ristretto di alunni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale verificatosi al momento dell’invio delle e-mail;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018”.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”, con sede in via Melizzano 94, 00132 Roma, Codice fiscale 97198130581, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
10/11/2025 n° 85811
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali
LORO SEDI
E. p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito
SEDE
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti
In data 24 settembre u.s., il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato alle Istituzioni scolastiche e educative statali e, p.c., agli Uffici Scolastici Regionali, la nota - prot. n. 7254, avente ad oggetto “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026”, con la quale sono state fornite utili informazioni e indicazioni operative in relazione ad alcune novità introdotte dal D. lgs. 36 del 2023, come integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 in materia di progettazione e affidamento delle procedure superiori alle soglie previste dall’articolo 62, comma 1, per gli appalti di servizi e forniture.
Sulla medesima questione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota del 7 ottobre u.s., ha fornito, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), chiarimenti circa l’interpretazione dell’art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti”, con riferimento agli appalti del turismo scolastico.
Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato da ANAC, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni Scolastiche ulteriori indicazioni operative, condivise con il Ministero del Turismo, finalizzate ad assicurare uniformità di comportamento e piena aderenza alla normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, e successive integrazioni
introdotte dal D.lgs. 209/2024.
Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto operativo l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e all’affidamento degli appalti, qualora l’importo dell’intervento superi le soglie di cui all’art. 62, comma 1, del citato D.lgs. 36/2023, pari a € 140.000 per servizi e forniture e pari a € 500.000 per appalti di lavori.
Tale obbligo, come previsto dal D.lgs. 209/2024, è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Al riguardo, si rappresenta, anzitutto, che le Istituzioni scolastiche possono procedere - previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 - con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
In proposito, si rammenta che è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
Inoltre, in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrate nel parere dell’ANAC “come amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l’art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell’art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all’affidamento - mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:
• di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE (1),
• di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma
1, lett. d), pari a 750 mila euro.
Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) si procede all’affidamento con gara aperta.
Si precisa, in definitiva, che le Istituzioni scolastiche, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto in relazione agli affidamenti diretti, mentre sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione delle altre procedure sopra indicate.
Ciò chiarito, con riferimento alla connessa questione della possibilità di ricorrere - per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione - a procedure autonome distinte tra loro ovvero ad una gara unica articolata in lotti, l’ANAC ha precisato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile - non integrando quindi un artificioso frazionamento - qualora “i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse”, indicando al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti distinte categorie di viaggi di istruzione: “corsi di lingua; viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo; (…)”.
Ebbene, in coerenza con il richiamato parere dell’ANAC, appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto scolastico.
Nell’ambito dei viaggi d’istruzione, possono essere ricompresi, tra i viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse”, ad esempio, quelli finalizzati:
• all’attività didattica e educativa;
• quelli con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In considerazione della natura eterogena dei viaggi d’istruzione, resta, in ogni caso, rimessa lla discrezionalità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, la facoltà di individuare ulteriori finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che consentano l’indizione di procedure autonome e distinte, in luogo dell’accorpamento in un’unica procedura di gara suddivisa in lotti.
Si invita, pertanto, ciascuna Istituzione scolastica a: effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi; valutare con accuratezza la natura e le finalità dei servizi da affidare;
operare, ove necessario, mediante le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate; documentare adeguatamente le scelte adottate in sede di programmazione e affidamento.
Si ribadisce, inoltre, che nella richiamata nota del 24 settembre u.s. cui si fa seguito è stato comunicato che gli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate alle quali le Istituzioni scolastiche, in caso di necessità, potranno rivolgersi e delegare lo svolgimento delle procedure di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Infine, si segnala che, in data 29 settembre u.s., CONSIP Spa ha bandito una gara per fornire alle scuole un nuovo modello di procurement digitale, che consentirà, a partire dal 2026, di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia, direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Si rimanda al link www.consip.it/bandi/aq-viaggi-di-istruzione-id-2919 e ai “chiarimenti”, presenti all’interno della sezione “Documenti di gara”, per eventuali approfondimenti.
Con l’auspicio che le presenti indicazioni possano aiutare l’operato delle Istituzioni scolastiche in un’ottica di corretta applicazione delle norme e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, il Ministero, attraverso i propri Uffici Scolastici Regionali, garantirà tutto il supporto necessario.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Nando Minnella
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#viaggi di istruzione
10/07/2025 n° 387
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10167956]
Provvedimento del 10 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 387 del 10 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione
Questa Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Langhirano a seguito di una segnalazione in ordine a una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale del predetto Comune.
Nello specifico, dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio, è emerso che sul sito istituzionale del Comune di Langhirano, nella sezione «Amministrazione trasparente», nell’area «Altri contenuti»/«Accesso civico», era possibile accedere a una pagina web (https://...) in cui erano presenti i seguenti file intitolati:
1. «Esito accesso atti XX - XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 148 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
2. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 258 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
3. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 359 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https:...);
4. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 213 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
5. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 216 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
6. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 194 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
7. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 67 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali, con specifica indicazione del nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e della descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. Solo per fare alcuni esempi, al riguardo, è emerso che nel campo oggetto era riportato: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
2. La normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
I soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) e – in ogni caso – del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
Quanto al registro degli accessi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – nelle proprie Linee guida adottate d’intesa con il Garante – ha indicato la possibilità che venga istituito il predetto registro presso gli enti, specificando al contempo che il «registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale» (par. 9, Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 recante le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1. Del medesimo tenore anche il par. 8.2.b. della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 2019, recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).
Peraltro, occorre tenere in considerazione che la stessa disciplina statale in materia di trasparenza prevede espressamente che «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).
3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.
Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che il Comune di Langhirano – diffondendo i dati e le informazioni personali prima descritti inseriti nei registri degli accessi pubblicati online – ha tenuto una condotta non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando l’amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.
Il Comune di Langhirano, con la nota prot. n. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.
Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».
Nello specifico, quanto alla condotta tenuta, l’amministrazione ha evidenziato, fra l’altro che:
- «Lo schema del registro accessi è stato predisposto nel XX dall’Amministrazione Comunale in ottemperanza agli adempimenti normativi in materia. L’ente pertanto si considera in perfetta buona fede ritenendo che detta predisposizione rappresentasse un congruo bilanciamento di interessi tra esigenze di pubblicità e riservatezza»
- «Si evidenzia pertanto che la pubblicazione del dato sia esclusivamente frutto di un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema di quegli anni»;
- «Si evidenzia inoltre che non sono comunque in generale presenti dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita o comunque elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile»;
- «i dati pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente afferenti il registro degli accessi, sono stati immediatamente rimossi dal gestionale in attesa degli sviluppi del caso»;
- non «sono mai pervenute segnalazioni, reclami o doglianze in generale» e non «risulta che da parte degli interessati siano mai state esercitate azioni volte alla tutela dei loro diritti […]»;
- «tutti i dati sono da ritenersi comuni eccezion fatta per un solo accesso afferente l’anno XX protocollo n.XX nel quale sono presenti categorie particolari di dati anche se, stante la casella “oggetto” e “mittente” si può addivenire solo in via indiretta a desumere una condizione relativa allo stato di salute di un soggetto. Cionondimeno per tutti i dati inseriti nelle tabelle non sono comunque presenti dati ulteriori come codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo e data di nascita. Non c’è altresì in generale coincidenza tra mittente ed oggetto e la mera indicazione di nome e cognome, non pare di per sé sufficiente ad identificare in maniera univoca il soggetto».
5. Valutazioni del Garante
La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali, contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali di centinaia di istanze con specifica indicazione di: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito. In particolare, è stata lasciato in chiaro il nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e la descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti (es: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto in XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
Al riguardo, occorre evidenziare in via preliminare che la pubblicazione online nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (con conseguente indicizzazione nei motori di ricerca generalisti come Google) della circostanza di avere effettuato una richiesta di accesso presso un ente pubblico oppure quella riguardante il fatto che un soggetto abbia richiesto dati e informazioni riguardanti un terzo comporta la conoscenza generalizzata (tramite la diffusione) di informazioni di natura personale, che i soggetti interessati, per i motivi più vari, potrebbero non volere portare a conoscenza di soggetti estranei alla propria sfera personale e familiare, determinando una un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei relativi diritti e libertà.
Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti in assenza di una idonea base giuridica, riconducendo la propria condotta a «un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema […]».
La ricostruzione offerta dall’ente chiarisce alcuni punti della questione ed è sicuramente utile ai fini della valutazione della condotta, ma non appare idonea a superare i rilievi critici mossi dall’Ufficio.
Si ricorda infatti che – per il rispetto del principio di trasparenza amministrativa delle pp.aa. di cui all’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 – nessuna norma di settore prevede un obbligo di pubblicazione dei dati personali di coloro che hanno effettuato accessi ad atti e documenti oppure dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. A ciò si aggiunge che l’istituzione presso ogni amministrazione del registro delle richieste di accesso, oltre a essere solo raccomandato nelle Linee guida di ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione prima citate (cfr. supra par. 2), non implica come necessaria e proporzionata anche l’operazione di diffusione online dei dati personali/nominativi di coloro che hanno effettuato le richieste di accesso e dei soggetti a cui i documenti si riferiscono. Nelle citate Linee guida di ANAC è, infatti, specificamente riportato che è sufficiente inserire «l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione», avendo cura – in sede di pubblicazione – di «oscura[re] i dati personali eventualmente presenti». Molto chiara, in tal senso, è anche la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, laddove – sempre con riferimento alla compilazione del registro degli accessi – è analogamente raccomandato che «ciascuna amministrazione indicherà gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti» (par. 8.2.b).
L’ampia interpretazione del principio di trasparenza sostenuta dal Comune non può quindi giustificare la diffusione di dati personali online, in quanto non soddisfa nessuno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 2-ter del Codice. La condotta posta in essere risulta peraltro in contrasto con quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che prevede effettivamente la possibilità che le pp.aa. possano pubblicare sul sito web istituzionale dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, ma sempre «procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». La diffusione dei dati personali descritti e oggetto di contestazione non è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, che indicano chiaramente la necessità di procedere all’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi, fra cui sono compresi anche i nominativi dei soggetti istanti e di coloro cui si riferiscono i documenti richiesti.
Analogamente, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal Comune secondo la quale non vi sarebbe stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto – tenendo conto della circostanza che non sono stati diffusi accanto al nominativo dei soggetti interessati anche «dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita» – non sarebbero stati diffusi «elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile». Tale tesi è in contrasto con la disciplina europea in materia secondo la quale «dato personale» è, come detto, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come, fra l’altro, proprio il «nome» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che il Comune ha pubblicato online proprio i nomi e cognomi dei soggetti interessati (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono) contenuti nei registri degli accessi, ossia dati che identificano direttamente persone fisiche e rientrano, pertanto, sicuramente nella ricordata definizione di «dato personale» (indipendentemente dalla circostanza che siano accompagnati da ulteriori informazioni come codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita).
Per altro verso, si rileva che, per stessa ammissione del Comune in almeno un procedimento i dati personali diffusi erano idonei a rivelare indirettamente anche la condizione di salute del soggetto interessato (art. 9 del RGPD), come nel caso della richiesta di accesso anno XX protocollo n. XX, avente a oggetto lo «stato pratica devoluzione contributo per rimozione barriere architettoniche - domanda presentata dalla sig.ra XX», con la conseguente violazione anche del divieto di diffusione di dati relativi alla salute previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato
Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi del Comune, esaminate nel loro complesso, anche se sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento. Ciò in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. XX del XX e si rileva – conformemente ai precedenti di questa Autorità in materia (provv. n. XX del XX, in www.gpdp.it, doc. web n. 9784482; n. 281 del 22/7/2021, ivi, doc. web n. 9696645) – che il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Langhirano non è conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, in quanto la diffusione dei dati personali prima descritti contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1) è avvenuta in violazione:
1) delle disposizioni contenute dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; dell’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013; dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché delle indicazioni contenute al riguardo nelle Linee guida dell’ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione (sopra richiamate al par. 2);
2) del principio di «minimizzazione» dei dati, che non sono risultati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (ossia la trasparenza amministrativa), previsto dall’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;
3) del divieto di diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche l’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD).
Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)
Il Comune di Langhirano risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4 del RGPD nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».
Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.
In tal senso, quanto all’illecita diffusione online di dati personali si tiene conto del fatto che la stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali in un caso anche idonei a rivelare lo stato di salute (art. 9 del RGPD), riferiti a diverse centinaia di persone (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono, contenuti nei registri nei registri degli accessi anni XX) mantenuti sul sito web istituzionale almeno fino data dell’invio delle memorie difensive del Comune (aprile XX). Tale condotta deriva in ogni caso – secondo quanto dichiarato dal Comune – da un’ampia interpretazione del principio di trasparenza e risulta quindi essere di natura evidentemente colposa.
Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il livello di gravità della condotta tenuta dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR” del 23/5/2023, punto 60).
Ciò premesso, oltre a tener conto della circostanza che il Comune di Langhirano è un ente di medie dimensioni (con poco più di 10.000 abitanti), si prendono in considerazione anche le seguenti circostanze attenuanti:
- il titolare del trattamento, a seguito della richiesta dell’Ufficio è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alle violazioni, attenuandone i possibili effetti negativi, dichiarando, a tal fine, che la condotta è cessata avendo provveduto a rimuovere i dati dal sito web istituzionale;
- il titolare del trattamento ha dichiarato di non aver in ogni caso ricevuto segnalazioni, reclami o richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati;
- non risultano precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniarie, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, riguardanti la diffusione di dati personali online, anche relativi alla salute, in assenza di una idonea base normativa (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Langhirano nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD, e dell’art. 144 del Codice, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice;
ORDINA
al Comune di Langhirano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.zza Giacomo Ferrari, 1 - 43013 Langhirano (PR) – C.F. 00183800341 di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.
Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Alunni/vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus
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