Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/12/2019
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  • Difficoltà nel rapporto con una famiglia e il servizio sanitario per la gestione disabilità...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

    KEYWORDS

    #pbb #sostegno #disabilità #pei #famiglia #studente #cambiamento #alunno #osservazione #voltare #irrigidire

    Domanda

    La scuola sta incontrando difficoltà nel rapporto con una famiglia e con il servizio sanitario per la gestione disabilità.
    1) In particolare la famiglia, in accordo con il servizio xxxx, pretende una frequente serie estenuante di ripetuti incontri PEI su un caso (in maniera che la scuola giudica pretestuosa) e ritiene di poterli far convocare dal servizio xxxx obbligando la scuola.
    Ora, invece, risulta allo scrivente che è la scuola ad avere esclusiva competenza nel convocare un incontro PEI e che al servizio xxxx competa soltanto di proporre una data.
    2) La medesima famiglia, con il supporto del medico del servizio, ha chiesto un cambiamento del docente di sostegno. Una prima volta, nella fase iniziale dell'a.s., la scuola ha accolto la richiesta, per non irrigidire le posizioni. Ora la richiesta viene ripetuta, supportata dal medico del servizio. Non si vorrebbe però questa volta accoglierla, anche perché ciò comporterebbe una cambiamento di figure docenti di sostegno a ricaduta su altri studenti disabili (a danno dei quali verrebbe interrotta la continuità docente).

    Sui due punti si chiede un parere, con base normativa.
    Si chiede un parere, con base normativa.

    Risposta

    In merito alle richieste formulate nel quesito occorre far presente che in base al d.P.R. 24 febbraio 1994 “il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.”
    Inoltre, “con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
    Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale”. Il d.P.R. 24 febbraio 1994 specifica che “qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.”. Quindi sia la famiglia sia il neuropsichiatra possono richiedere se necessario ulteriori incontri di verifica della situazione psicofisica o relazionale dello studente con disabilità.
    Ovviamente vi devono essere precisi riscontri e serie motivazioni per avanzare richieste di incontri con il Gruppo Operativo per l’Inclusione supportate da osservazioni rigorose e sistematiche per la modifica del PEI.
    Per ciò che attiene la richiesta di ulteriore sostituzione del docente di sostegno, si consiglia di acquisire i seguenti atti: istanza motivata della famiglia di modifica dell’assegnazione del docente di sostegno al ragazzo; relazione della commissione multidisciplinare in cui siano evidenziati le motivazioni di incompatibilità tra il docente di sostegno e lo studente con disabilità; resoconto del docente di sostegno della propria attività didattico – curricolare in cui sia esplicitata la situazione relazionale con l’alunno con disabilità e le eventuali criticità; osservazione del processo d’inclusione e del rapporto docente di sostegno – studente con disabilità da parte del consiglio di classe.
    Una volta raccolte tutte le osservazioni e le richieste da parte dei soggetti facenti parte del GLOI, il dirigente scolastico avrà sufficienti elementi per poter decidere l’eventuale sostituzione del docente di sostegno con altro insegnante specializzato, in caso contrario, il DS potrà motivare adeguatamente il mancato accoglimento dell’istanza presentata dalla famiglia dello studente con disabilità.
    Infine, nel caso dovessero emergere ulteriori problematicità si consiglia, in ultima istanza, di rivedere l’orario dei docenti di sostegno e di assegnare, anche se per poche ore, un altro insegnante di sostegno per l’alunno con disabilità. In questo modo non viene meno la continuità didattica dei singoli docenti di sostegno, ma vi sarà esclusivamente un affiancamento di un altro docente specializzato mantenendo le stesse ore previste sui singoli studenti con disabilità.

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    Approfondimenti

    Sentenza 13/02/2018 n° 1670
    Area: Giurisprudenza

  • La statuizione del GA sulle ore di sostegno da assegnare può valere anche per gli aa.ss. successivi della scuola dell'obbligo - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis
  • I ricorsi avverso il PEI ed il verbale GLI rientrano nella giurisdizione del GA, in quanto trattasi di controversie concernenti un pubblico servizio (l’istruzione) ex art. 133, coma 1 lett. c) c.p.a. nelle quali sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché tali dell’Amministrazione scolastica sono posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà. Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. Pertanto, vanno annullati i provvedimenti con i quali si sono riconosciuti a un alunno di scuola prima e a un alunno di scuola secondaria di primo grado, entrambi affetti da handicap grave, un numero di ore inferiore rispettivamente a 22 e 18. La richiesta di ottenere una statuizione in ordine alle ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi non trova generalmente accoglimento, stante la presumibile mutevolezza delle condizioni di salute del discente disabile. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione della situazione di particolare gravità dell’handicap, si ritiene di poter estendere gli effetti della presente pronuncia, riconoscendo il rapporto 1/1 del sostegno anche ai successivi anni scolastici della scuola dell’obbligo, a condizione che continui a permanere lo stato di disabilità grave e che lo studente continui a frequentare il medesimo istituto. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta. Inoltre, la presente pronuncia si segnala per aver eccezionalmente esteso l’efficacia della statuizione anche agli anni scolastici successivi. Solitamente la giurisprudenza amministrativa, essendo il quadro clinico soggetto a mutevolezza, ha sempre ritenuto necessaria una valutazione anno per anno delle condizioni dello studente disabile, con conseguente rigetto in parte qua dei ricorsi. Nel caso di specie, però, il Giudice, alla luce della particolare gravità dell’handicap dello studente, ha ritenuto di poter effettuare una sorta di prognosi anticipata sulla irreversibilità della patologia, sì da riconoscere perdurante validità alla sua statuizione anche per gli aa.ss. successivi, pur nei limiti sopra indicati e riconoscendo i genitori e gli organi certificatori responsabili delle dichiarazioni anno per anno rese in ordine allo stato di salute del disabile.)

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    #istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#questioni processuali: giurisdizione#studenti: integrazione e disabilità#sostegno #anno #alunno #disabilità #handicap #gloh #scuola #assegnare #istituto

    Sentenza 05/04/2018 n° 3790
    Area: Giurisprudenza

  • Il disabile grave ha diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis
  • In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.

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    #studenti: integrazione e disabilità#sostegno #omissis #alunno #disabile #sent #minore #masaracchia #handicap #disabilità #attivazione

    n° 40
    Area: Normativa

  • Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81
  • 1.  Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.
    2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
    2-bis.  Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegato 3A e Allegato 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.   

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    #sicurezza sul lavoro (in generale)#trimestre #semplicità

    n° 12
    Area: Normativa

  • (Diritto all'educazione e all'istruzione) - Legge statale 05/02/1992 n° 104
  • 1.  Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
    2.  E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
    3.  L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
    4.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
    5.  All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
    6.  Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
    7.  I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    8.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
    9.  Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
    10.  Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (2)
     
    (1) L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che il presente comma “va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno”.

    (2) Testo in vigore fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019, secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017, troverà applicazione il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 5 comma 2 dello stesso d.lgs. 66/2017:

    "1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
    2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
    3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
    4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
    5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
    [6. ]
    [7. ]
    [8. ]
    9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
    10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."

    Il Profilo di funzionamento di cui al nuovo comma 5, sempre a decorrere dal 01/01/2019, sarà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 66/2017 e avrà le caratteristiche di cui al comma 4 del medesimo art. 5 d.lgs. 66/2017. Il PEI di cui al medesimo nuovo comma 5 a decorrere dall'AS 2019/2020 avrà le caratteristiche indicate dall'art. 7 d.lgs. 66/2017.

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    #istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#sezionare #nosocomio #clinica #divisione #influenza #sollecitare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 49

    Anagrafe Nazionale degli Studenti: inserimento dati alunni con disabilità

    Nota 19 dicembre 2018, n. 2523

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    #partizione #anagrafe #disabilità #alunno #fascicolo #dato #scuola #classificazione #sostegno #studente
    Formazione in servizio dei docenti specializzati su sostegno

    Comunicazione MIUR inerente la formazione dei docenti specializzati sul sostegno.
    Il MIUR ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità

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    #settemila #corsista
    Ulteriori indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013

    Ulteriori indicazioni MIUR sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013.
    Il MIUR con la Nota n. 339 del 07/02/2013 ha comunicato che sono in corso le attività di aggiornamento delle funzioni SIDI nell'area "Personale Comparto Scuola - Gestione Cessazioni" per la convalida delle domande pervenute tramite le "Istanze on-line"

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    #carattere #cessazione #news #domanda
    Cessazioni dal servizio del personale Scuola dal 1 settembre 2015

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola dal 1 settembre 2015.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sul collocamento a riposo dal 1 settembre 2015 di tutto il personale del comparto scuola e trattamento di quiescenza

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    Bonus Formazione: ulteriori precisazioni sull'utilizzo dei 500 euro da parte dei docenti

    Ulteriori chiarimenti MIUR sull'utilizzo del Bonus Formazione.
    Sul sito istituzionale del MIUR sono state pubblicate ulteriori FAQ sull'utilizzo del bonus da parte degli insegnanti

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    #assemblare #hardware
    Scuola digitale: esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali

    Comunicazione MIUR inerente l'esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali.
    Sono state approvate le graduatorie regionali di merito per l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale

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    #esonero #equipe #docente #avviso #prot #regione #scuola #prevedere #marca #dicembre
    Secondo webinar Bergantini 2017 - “La gestione delle visite fiscali da parte dell'INPS: cosa cambia per le scuole”

    Comunicazione relativa all'uscita del secondo webinar del Bergantini 2017.
    Segnaliamo che venerdì 15 settembre, alle ore 12.00, l'Avv. Fabio Paladini terrà il secondo webinar del Bergantini 2017

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    #carattere #visita #news
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014

    Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014

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    #sanatoria
    Cessazioni dal 1° settembre 2018: nuove funzioni SIDI per la gestione e l'invio ad INPS dei servizi preruolo del personale scolastico

    Chiarimenti inerenti le nuove funzioni SIDI per l’invio ad INPS dei servizi preruolo del personale scolastico.
    L'INPS ha fornito le indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del comparto scuola dal 1° settembre 2018

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    #carattere #posizione #inps
    Indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017 del personale scuola

    Comunicazione MIUR inerente le domande di cessazione dal servizio del personale della scuola.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni operative sull'attuazione del D.M. n. 941 del 1° dicembre 2016 recante disposizioni sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017

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    #carattere #cessazione #domanda
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    Data di pubblicazione: 13/12/2019
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    #pbb #sostegno #disabilità #pei #famiglia #studente #cambiamento #alunno #osservazione #voltare #irrigidire

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