Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/12/2019
Condividi
  • Difficoltà nel rapporto con una famiglia e il servizio sanitario per la gestione disabilità...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

    KEYWORDS

    #pbb #sostegno #disabilità #pei #famiglia #studente #cambiamento #alunno #osservazione #voltare #irrigidire

    Domanda

    La scuola sta incontrando difficoltà nel rapporto con una famiglia e con il servizio sanitario per la gestione disabilità.
    1) In particolare la famiglia, in accordo con il servizio xxxx, pretende una frequente serie estenuante di ripetuti incontri PEI su un caso (in maniera che la scuola giudica pretestuosa) e ritiene di poterli far convocare dal servizio xxxx obbligando la scuola.
    Ora, invece, risulta allo scrivente che è la scuola ad avere esclusiva competenza nel convocare un incontro PEI e che al servizio xxxx competa soltanto di proporre una data.
    2) La medesima famiglia, con il supporto del medico del servizio, ha chiesto un cambiamento del docente di sostegno. Una prima volta, nella fase iniziale dell'a.s., la scuola ha accolto la richiesta, per non irrigidire le posizioni. Ora la richiesta viene ripetuta, supportata dal medico del servizio. Non si vorrebbe però questa volta accoglierla, anche perché ciò comporterebbe una cambiamento di figure docenti di sostegno a ricaduta su altri studenti disabili (a danno dei quali verrebbe interrotta la continuità docente).

    Sui due punti si chiede un parere, con base normativa.
    Si chiede un parere, con base normativa.

    Risposta

    In merito alle richieste formulate nel quesito occorre far presente che in base al d.P.R. 24 febbraio 1994 “il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.”
    Inoltre, “con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
    Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale”. Il d.P.R. 24 febbraio 1994 specifica che “qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.”. Quindi sia la famiglia sia il neuropsichiatra possono richiedere se necessario ulteriori incontri di verifica della situazione psicofisica o relazionale dello studente con disabilità.
    Ovviamente vi devono essere precisi riscontri e serie motivazioni per avanzare richieste di incontri con il Gruppo Operativo per l’Inclusione supportate da osservazioni rigorose e sistematiche per la modifica del PEI.
    Per ciò che attiene la richiesta di ulteriore sostituzione del docente di sostegno, si consiglia di acquisire i seguenti atti: istanza motivata della famiglia di modifica dell’assegnazione del docente di sostegno al ragazzo; relazione della commissione multidisciplinare in cui siano evidenziati le motivazioni di incompatibilità tra il docente di sostegno e lo studente con disabilità; resoconto del docente di sostegno della propria attività didattico – curricolare in cui sia esplicitata la situazione relazionale con l’alunno con disabilità e le eventuali criticità; osservazione del processo d’inclusione e del rapporto docente di sostegno – studente con disabilità da parte del consiglio di classe.
    Una volta raccolte tutte le osservazioni e le richieste da parte dei soggetti facenti parte del GLOI, il dirigente scolastico avrà sufficienti elementi per poter decidere l’eventuale sostituzione del docente di sostegno con altro insegnante specializzato, in caso contrario, il DS potrà motivare adeguatamente il mancato accoglimento dell’istanza presentata dalla famiglia dello studente con disabilità.
    Infine, nel caso dovessero emergere ulteriori problematicità si consiglia, in ultima istanza, di rivedere l’orario dei docenti di sostegno e di assegnare, anche se per poche ore, un altro insegnante di sostegno per l’alunno con disabilità. In questo modo non viene meno la continuità didattica dei singoli docenti di sostegno, ma vi sarà esclusivamente un affiancamento di un altro docente specializzato mantenendo le stesse ore previste sui singoli studenti con disabilità.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 13/03/2018 n° 1566
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittimo consumare nella mensa scolastica un pasto domestico - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Sesta
  • E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.

    KEYWORDS

    #genitori: responsabilità genitoriale#enti locali#famiglia #cibo #consumazione #preparare #confezionare #acquistare #rischio #merenda #vigilanza #domicilio

    Sentenza 13/09/2016 n° 914
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA
  • Il giudizio espresso dal Consiglio di classe di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi; di conseguenza la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o non di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico, come pure la mancata attivazione - nel corso dell'anno scolastico - di apposite iniziative di sostegno, basandosi detto giudizio esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, che dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studio. D’altro canto, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi.

    KEYWORDS

    #atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#maturando #cefalea #cimare #plebiscito

    n° 315
    Area: Normativa

  • Integrazione scolastica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
    a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
    b)  la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
    c)  la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
    2.  Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
    [3. (1)]
    4.  Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
    5.  I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
     (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    KEYWORDS

    #istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare

    n° 314
    Area: Normativa

  • Diritto all'educazione ed all'istruzione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
    2.  L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
    3.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
    4.  All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
    5.  Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
    6.  I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    7.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
    8.  Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
    9.  Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

    KEYWORDS

    #scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 49

    Anagrafe Nazionale degli Studenti: inserimento dati alunni con disabilità

    Nota 19 dicembre 2018, n. 2523

    KEYWORDS

    #partizione #anagrafe #disabilità #alunno #fascicolo #dato #scuola #classificazione #sostegno #studente
    Formazione in servizio dei docenti specializzati su sostegno

    Comunicazione MIUR inerente la formazione dei docenti specializzati sul sostegno.
    Il MIUR ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità

    KEYWORDS

    #settemila #corsista
    Ulteriori indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013

    Ulteriori indicazioni MIUR sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013.
    Il MIUR con la Nota n. 339 del 07/02/2013 ha comunicato che sono in corso le attività di aggiornamento delle funzioni SIDI nell'area "Personale Comparto Scuola - Gestione Cessazioni" per la convalida delle domande pervenute tramite le "Istanze on-line"

    KEYWORDS

    #carattere #cessazione #news #domanda
    Gestione Separata INPS - Recupero da parte delle scuole della quota a carico degli ex LSU

    Chiarimenti riguardanti la Gestione Separata INPS.
    L'INPS, con il Messaggio n. 20194 del 07-12-2012 ha fornito chiarimenti concernenti il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU.

    KEYWORDS

    #carattere #agevolazione #news #quota
    Bonus Formazione: ulteriori precisazioni sull'utilizzo dei 500 euro da parte dei docenti

    Ulteriori chiarimenti MIUR sull'utilizzo del Bonus Formazione.
    Sul sito istituzionale del MIUR sono state pubblicate ulteriori FAQ sull'utilizzo del bonus da parte degli insegnanti

    KEYWORDS

    #assemblare #hardware
    Cessazioni dal servizio del personale Scuola dal 1 settembre 2015

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola dal 1 settembre 2015.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sul collocamento a riposo dal 1 settembre 2015 di tutto il personale del comparto scuola e trattamento di quiescenza

    KEYWORDS

    Scuola digitale: esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali

    Comunicazione MIUR inerente l'esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali.
    Sono state approvate le graduatorie regionali di merito per l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale

    KEYWORDS

    #esonero #equipe #docente #avviso #prot #regione #scuola #prevedere #marca #dicembre
    Secondo webinar Bergantini 2017 - “La gestione delle visite fiscali da parte dell'INPS: cosa cambia per le scuole”

    Comunicazione relativa all'uscita del secondo webinar del Bergantini 2017.
    Segnaliamo che venerdì 15 settembre, alle ore 12.00, l'Avv. Fabio Paladini terrà il secondo webinar del Bergantini 2017

    KEYWORDS

    #carattere #visita #news
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 13/12/2019
    Condividi
  • Difficoltà nel rapporto con una famiglia e il servizio sanitario per la gestione disabilità...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

    KEYWORDS

    #pbb #sostegno #disabilità #pei #famiglia #studente #cambiamento #alunno #osservazione #voltare #irrigidire

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!