Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/01/2020
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  • Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

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    #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

    Domanda

    Dirigo un istituto tecnico e ricevo numerose domande di iscrizione da parte di alunni stranieri alla classe prima ed anche alle successive che non hanno frequentato le scuole precedenti in Italia. All'atto della richiesta di iscrizione presentano documenti di diversa natura e scritti nella lingua del paese di origine, attestanti gli studi seguiti, non sempre di facile interpretazione.
    La domanda di iscrizione viene normalmente accolta e l'alunno collocato nella classe corrispondente per età. Vorrei sapere se è necessario richiedere all'alunno l'attestazione di valore del percorso di studio seguito all'estero e se l'eventuale mancanza di tale attestazione possa poi successivamente pregiudicare l'accesso all'esame di stato e il conseguimento del diploma.



    Risposta

    La normativa concernente l'accesso degli alunni stranieri è ben sintetizzata nella nota MIUR n.465 del 27 gennaio 2012, a firma del Direttore DGOSV.
    In tale nota si precisa che per gli alunni in età di obbligo di istruzione (ad esempio quelli che chiedono l'iscrizione alla classe prima della secondaria superiore) trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita:
    "I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
    a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
    b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
    c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
    d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”

    Invece, per gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado che non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:
    “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”

    In sintesi, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere
    adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

    Per quanto concerne gli esami di stato, la stessa nota MIUR precisa che le disposizioni normative non prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
    Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.


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    Approfondimenti

    Sentenza 05/05/2017 n° 10910
    Area: Giurisprudenza

  • Scuola paritaria: la clausola che pone in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera retta annuale nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno è vessatoria - Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Va riconosciuta la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso di specie, la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7, oggi corrispondente all'art. 33, lett. g), del Codice del Consumo. (Nel caso di specie, la madre di un bambino di scuola materna nel gennaio 2007 aveva iscritto il proprio figlio presso l’istituto gestito dalla Cooperativa ricorrente per l’a.s. 2007/2008, rassicurata dal responsabile della struttura dalla possibilità di revocare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni al solo costo della quota di iscrizione. Manifestata la volontà di revocare l’iscrizione il successivo settembre, l’istituto richiedeva alla madre il pagamento dell’intera retta annuale, che la donna rifiutava di pagare invocando l’applicazione della normativa a tutela del consumatore e lamentando la vessatorietà della clausola contrattuale. In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva non vessatoria la clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l'obbligo del genitore contraente di corrispondere l'intera retta. La Corte di Appello di Milano, adita dalla donna, riformava la sentenza del primo giudice ritenendo, al contrario, la vessatorietà della previsione che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, conclusione confermata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in analisi.)

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    #parità scolastica#studenti: iscrizioni

    Sentenza 09/04/2024 n° 3250
    Area: Giurisprudenza

  • Va annullato il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5 dell’8 febbraio del 2021 nella parte in cui prevede l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio c.d. orizzontale - Consiglio di Stato - Sezione Settima
  • L’istituto degli esami integrativi previsti in occasione di un passaggio orizzontale – istituto eccezionale nel panorama ordinamentale in quanto la Costituzione contempla la necessità di esami scolastici nei soli passaggi verticali– è definitivamente scomparso per effetto dell’abrogazione dell’ 192 d.lgs, 297/1994 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 226/2005, con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di passaggi di studenti tra classi corrispondenti dei diversi corsi di studio, senza espressamente prevedere la necessità di appositi esami, nella considerazione che ogni scuola è dotata di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e può perciò valutare quali siano le modalità con le quali uno studente può passare da un orientamento scolastico ad un altro. E’ dunque illegittimo il decreto ministeriale impugnato che impropriamente ha fatto rivivere un istituto coperto da riserva di legge ed abrogato per espressa previsione di legge, così contraddicendo una chiara volontà del legislatore, per di più in una materia nella quale va garantita la libertà di insegnamento, sotto il profilo della tutela dell’autonomia didattica dei singoli istituti scolastici, pubblici o privati che siano. Va, inoltre, osservato che con la scelta adottata il legislatore ha inteso promuovere la dinamicità e duttilità dell’ordinamento scolastico, nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al chiaro scopo di consentire la rimeditazione di una preferenza indicata in una fase – quella adolescenziale - nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale, assegnando alla scuola originariamente scelta il compito di orientare lo studente ed accompagnarlo nella fase di passaggio. (Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 5847/2022##2719L ed accoglie il ricorso di una società gestrice di istituti paritari di secondo grado, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la tesi accolta non è smentita nemmeno dalla previsione dell’art. 12 comma 5 d.lgs. 62/2017 che, disciplinando il controllo ispettivo ministeriale sugli istituti parificati, lo estende testualmente, oltre che all’esame di idoneità, anche a quelli “integrativi”. Infatti, rimane l’esigenza che il potere ispettivo ministeriale possa essere esercitato anche in occasione dei suddetti passaggi di istituto, a sua volta dovuta alla necessità di assicurare, anche in questo frangente, la coerenza sistematica dell’ordinamento dell’istruzione, in ossequio al comma 3 dell’art. 33 della Costituzione. Tuttavia essa può essere adeguatamente salvaguardata leggendo nella suddetta previsione, nella parte in cui prevede un controllo sugli esami integrativi, un rinvio dinamico, e non statico né letterale, a quegli strumenti che il singolo istituto deve approntare onde verificare e, allo stesso tempo, orientare le scelte dello studente che abbia manifestato l’intenzione di transitare in una scuola di orientamento diverso.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto

    n° 4
    Area: Normativa

  • Attività sportive per la partecipazione ai Giochi - Legge statale 25/03/2025 n° 41
  • 1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

    2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

    3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

    a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

    b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

    c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

    d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

    e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

    f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

    4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

    5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 37

    Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari

    Documento 11 febbraio 2026

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    Pagina: 5

    Indicazioni operative sulla revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici

    C.M. 19 marzo 2026 n. 1397

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    Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione

    Comunicazione del MIM in merito al divieto di utilizzo del telefono cellulare per gli studenti del secondo ciclo di istruzione
    Il MIM ha disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica

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    Scrutini finali nei percorsi del secondo ciclo di istruzione: chiarimenti sulla valutazione del comportamento

    Comunicazione del MIM sulla valutazione del comportamento ai fini degli scrutini finali nelle classi del secondo ciclo di istruzione
    Il MIM ha fornito chiarimenti sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti nell’ambito degli scrutini finali delle classi del secondo ciclo di istruzione

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    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2024/2025: adempimenti sulla comunicazione dei dati

    Comunicazione del MIM sulle attività di comunicazione degli esiti finali degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
    Il MIM ha comunicato che dal 5 giugno p.v. le scuole dovranno eseguire tutte le attività finalizzate alla comunicazione degli esiti finali degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 13/01/2020
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  • Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

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    #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

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