Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/01/2020
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  • Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?
  • Area Tematica: Alunni
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

    KEYWORDS

    #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

    Domanda

    Dirigo un istituto tecnico e ricevo numerose domande di iscrizione da parte di alunni stranieri alla classe prima ed anche alle successive che non hanno frequentato le scuole precedenti in Italia. All'atto della richiesta di iscrizione presentano documenti di diversa natura e scritti nella lingua del paese di origine, attestanti gli studi seguiti, non sempre di facile interpretazione.
    La domanda di iscrizione viene normalmente accolta e l'alunno collocato nella classe corrispondente per età. Vorrei sapere se è necessario richiedere all'alunno l'attestazione di valore del percorso di studio seguito all'estero e se l'eventuale mancanza di tale attestazione possa poi successivamente pregiudicare l'accesso all'esame di stato e il conseguimento del diploma.



    Risposta

    La normativa concernente l'accesso degli alunni stranieri è ben sintetizzata nella nota MIUR n.465 del 27 gennaio 2012, a firma del Direttore DGOSV.
    In tale nota si precisa che per gli alunni in età di obbligo di istruzione (ad esempio quelli che chiedono l'iscrizione alla classe prima della secondaria superiore) trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita:
    "I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
    a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
    b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
    c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
    d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”

    Invece, per gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado che non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:
    “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”

    In sintesi, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere
    adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

    Per quanto concerne gli esami di stato, la stessa nota MIUR precisa che le disposizioni normative non prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
    Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.


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    Approfondimenti

    Sentenza 24/10/2025 n° 2957
    Area: Giurisprudenza

  • Anche per gli studenti affetti da DSA il giudizio di ammissione/non ammissione si basa esclusivamente sulla idoneità o non idoneità dell’alunno ad affrontare con profitto la classe successiva - T.A.R. SICILIA - CATANIA - Sezione Terza
  • Il giudizio di ammissione o non ammissione all’anno scolastico successivo si basa sulla idoneità o non idoneità dell’alunno ad affrontare con profitto la classe successiva. Tale assunto vale anche per gli studenti affetti da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, così come da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), il cui interesse preminente non è quello di conseguire - in ogni caso - la promozione alla classe successiva quanto, piuttosto, di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta loro di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Lo scopo della normativa a salvaguardia degli alunni con disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, quindi, non è di garantire l’accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento e preparazione raggiunti, bensì quello, ontologicamente diverso, di mettere l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo la scuola. Corollario del suesposto principio è le eventuali omissioni, a carattere informativo o procedimentale, da parte dell’Amministrazione scolastica, così come la mancata o parziale attuazione di misure compensative o iniziative di sostegno non costituiscono circostanze da sole idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione di un determinato soggetto alla classe successiva. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado, portatore di BES e destinatario di un PDP, riportava sette insufficienze al termine dell’anno scolastico e non veniva quindi ammesso alla classe successiva. Il TAR rileva peraltro che i genitori ricorrenti non avevano dato prova delle asserita mancanze nell’applicazione del PDP per tutte le materie nelle quali lo studente era risultato insufficiente, mentre evidenzia come la scuola aveva in tempo utile effettuato tutte le comunicazioni alla famiglia, tramite il Registro elettronico, email e colloqui.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    Sentenza 05/09/2025 n° 674
    Area: Giurisprudenza

  • La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente e le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente non possono incidere sulla valutazione - T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa principalmente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Quindi, la non ammissione alla classe superiore ha finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata e nella conseguente opportunità di disporre la ripetizione dell’anno scolastico per colmare le lacune. Pertanto, considerato che tale giudizio va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione e della maturazione personale e culturale, le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta carenze o difficoltà di apprendimento non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello stesso alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, al quale venivano diagnosticati DSA dopo lo scrutinio finale, veniva bocciato avendo riportato cinque insufficienze. Il GA ritiene corretto l’operato della scuola sia con riguardo alla comunicazione con la famiglia – tempestivamente informata tramite il Registro elettronico ed i colloqui personali delle difficoltà del ragazzo - sia con riguardo alle misure adottate per ripianare il deficit di apprendimento dell’alunno.)

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    #istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto

    23/10/2025 n° 1
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

    OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.

    Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
    l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
    dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
    fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
    Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
    dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
    La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
    settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
    obbligatorio.
    Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
    da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
    Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
    fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
    - ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
    esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
    In particolare, i genitori devono dichiarare:
    - “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
    “d’accordo con tale attività”;
    - “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
    diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
    Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
    Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
    chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
    Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
    parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
    Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
    professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
    Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
    completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
    di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
    dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
    Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
    principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
    persone con disabilità.
    Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
    persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
    Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
    studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
    sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
    di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
    predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
    partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
    In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
    partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
    Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
    con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
    In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
    autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
    dell’alunno con disabilità.
    La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
    esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
    incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
    gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
    Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
    raccomandazione:
    - nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
    professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
    e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
    classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
    e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
    Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
    del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
    ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
    Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
    massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

    Il Collegio
    Maurizio Borgo
    Francesco Vaia
    Antonio Pelagatti

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    #studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
    SCOPRILI TUTTI
    Indicazioni in merito all’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa, nonché sull’uso del registro elettronico

    Comunicazione del MIM relativa all’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa, nonché sull’uso del registro elettronico
    Il MIM, con la Nota n. 224621 del 28 settembre 2026, ha comunicato che i compiti debbano essere assegnati entro il termine dell’orario delle lezioni, evitando interventi successivi.

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    Pagina: 13

    Progetto Studente-atleta di alto livello per l’A.S. 2026/2027: destinatari, tempistica delle adesioni e adempimenti delle scuole

    Nota 15 settembre 2026, n. 3964

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    Nuove disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico: le indicazioni per le scuole

    Comunicazione del MIM relativa alle indicazioni operative in materia di consenso informato per le attività scolastiche attinenti all’ambito della sessualità
    Il MIM, con la Nota n. 4712 del 14 settembre 2026, fornisce alle scuole indicazioni operative sull’applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104, in materia di consenso informato preventivo per le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa attinenti all’ambito della sessualità.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 13/01/2020
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