Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 13/01/2020
Condividi
  • Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

    KEYWORDS

    #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

    Domanda

    Dirigo un istituto tecnico e ricevo numerose domande di iscrizione da parte di alunni stranieri alla classe prima ed anche alle successive che non hanno frequentato le scuole precedenti in Italia. All'atto della richiesta di iscrizione presentano documenti di diversa natura e scritti nella lingua del paese di origine, attestanti gli studi seguiti, non sempre di facile interpretazione.
    La domanda di iscrizione viene normalmente accolta e l'alunno collocato nella classe corrispondente per età. Vorrei sapere se è necessario richiedere all'alunno l'attestazione di valore del percorso di studio seguito all'estero e se l'eventuale mancanza di tale attestazione possa poi successivamente pregiudicare l'accesso all'esame di stato e il conseguimento del diploma.



    Risposta

    La normativa concernente l'accesso degli alunni stranieri è ben sintetizzata nella nota MIUR n.465 del 27 gennaio 2012, a firma del Direttore DGOSV.
    In tale nota si precisa che per gli alunni in età di obbligo di istruzione (ad esempio quelli che chiedono l'iscrizione alla classe prima della secondaria superiore) trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita:
    "I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
    a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
    b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
    c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
    d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”

    Invece, per gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado che non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:
    “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”

    In sintesi, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere
    adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

    Per quanto concerne gli esami di stato, la stessa nota MIUR precisa che le disposizioni normative non prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.
    Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione.


    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 05/05/2017 n° 10910
    Area: Giurisprudenza

  • Scuola paritaria: la clausola che pone in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera retta annuale nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno è vessatoria - Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Va riconosciuta la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso di specie, la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7, oggi corrispondente all'art. 33, lett. g), del Codice del Consumo. (Nel caso di specie, la madre di un bambino di scuola materna nel gennaio 2007 aveva iscritto il proprio figlio presso l’istituto gestito dalla Cooperativa ricorrente per l’a.s. 2007/2008, rassicurata dal responsabile della struttura dalla possibilità di revocare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni al solo costo della quota di iscrizione. Manifestata la volontà di revocare l’iscrizione il successivo settembre, l’istituto richiedeva alla madre il pagamento dell’intera retta annuale, che la donna rifiutava di pagare invocando l’applicazione della normativa a tutela del consumatore e lamentando la vessatorietà della clausola contrattuale. In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva non vessatoria la clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l'obbligo del genitore contraente di corrispondere l'intera retta. La Corte di Appello di Milano, adita dalla donna, riformava la sentenza del primo giudice ritenendo, al contrario, la vessatorietà della previsione che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, conclusione confermata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in analisi.)

    KEYWORDS

    #parità scolastica#studenti: iscrizioni

    Sentenza 26/03/2025 n° 2354
    Area: Giurisprudenza

  • Legittima la bocciatura all’esame di Stato dello studente affetto da DSA in quanto la scuola ha concesso allo studente idonee misure compensative e dispensative ed ha applicato il PDP, né risultano violazioni dell’O.M. 55/2024 - Consiglio di Stato - Sezione Settima
  • E’ legittimo il provvedimento con il quale la scuola, in adempimento del decreto cautelare del giudice di prime cure, ha rivalutato i risultati delle prove scritte e orali dell’esame di Stato con applicazione delle indicazioni del PDP ed ha confermato il mancato superamento dell’esame da parte del ricorrente. Emerge, infatti, con chiarezza dagli atti che la scuola ha concesso allo studente idonee misure compensative e dispensative ed ha applicato il PDP dello studente, riesaminando gli schemi redatti dallo studente e approvandoli per essere utilizzati in sede di esame. Non risulta inoltre alcuna violazione dell’O.M. 55/2024 atteso che tale ordinanza non indica al suo interno particolari griglie di valutazione per gli studenti affetti da DSA, ma consente soltanto di ‘adattare’, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza citata impone l’obbligo di menzionare nel verbale se la deliberazione sia stata assunta a maggioranza o all’unanimità. In ogni caso il verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione dà atto della regolarità delle operazioni svolte e delle valutazioni condivise dalla commissione nella sua interezza. (In primo grado, il TAR aveva dichiarato l’infondatezza del ricorso ritenendo che non vi fossero violazioni del PDP, né vizi nell’attività valutativa dell’Amministrazione che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile per il GA salvo che per illogicità e contraddittorietà manifeste. Inoltre, per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.)

    KEYWORDS

    #esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

    KEYWORDS

    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Esame di Maturità A.S. 2025/2026: adempimenti di competenza delle segreterie

    Comunicazione del MIM in merito agli adempimenti di competenza delle segreteria relativi all'Esame di Maturità A.S. 2025/2026
    Con la nota 57478 del 29/05/2026 il MIM ha fornito indicazioni in merito alle attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati dell’Esame di Maturità 2026.

    KEYWORDS

    Pagina: 2

    Iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti A.S. 2026/2027

    Nota 18 maggio 2026, n. 1212

    KEYWORDS

    Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione

    Comunicazione del MIM in merito al divieto di utilizzo del telefono cellulare per gli studenti del secondo ciclo di istruzione
    Il MIM ha disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica

    KEYWORDS

    Scrutini finali nei percorsi del secondo ciclo di istruzione: chiarimenti sulla valutazione del comportamento

    Comunicazione del MIM sulla valutazione del comportamento ai fini degli scrutini finali nelle classi del secondo ciclo di istruzione
    Il MIM ha fornito chiarimenti sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti nell’ambito degli scrutini finali delle classi del secondo ciclo di istruzione

    KEYWORDS

    Esame di Maturità A.S. 2025/2026: chiarimenti sulla Formazione scuola-lavoro (FSL)

    Comunicazione del MIM relativa alla FSL in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.
    Il MIM, con le FAQ istituzionali pubblicate nella Sezione dedicata agli Esami ( PCTO) ha fornito chiarimenti sulla Formazione Scuola Lavoro in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.

    KEYWORDS

    Dichiarazione precompilata 2026: chiarimenti sulle spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici

    Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione precompilata 2026
    L’Agenzia delle Entrate, nella Sezione dedicata alla dichiarazione precompilata, ha fornito chiarimenti sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali alle scuole.

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 13/01/2020
    Condividi
  • Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

    KEYWORDS

    #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!