
Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Spett.le Redazione,
un collaboratore scolastico il xxxx, dalle ore 16.xx (orario in cui escono gli alunni del tempo prolungato scuola secondaria di primo grado) alle 18.xx effettua le pulizie. Da una settimana sono iniziate le attività del Pon e il venerdì pomeriggio alcuni alunni seguono una lezione dalle 16.xx alle 18.xx nel piano seminterrato, in un’aula dove sono presenti un tutor e un esperto. Per via delle scarse disponibilità manifestate dai collaboratori scolastici in sede di candidatura, non è stato possibile prevedere la presenza di un collaboratore nel piano interessato per questo giorno. Il collaboratore in servizio di cui sopra sostiene che, non avendo dato la disponibilità al PON, non sia tenuto a vigilare la porta e ad aprirla, qualora alcuni genitori dovessero suonare per portare i propri figli o per riprenderli.
Il quesito è il seguente:
può un collaboratore rifiutare di vigilare la porta ed aprirla durante il suo servizio anche se sta effettuando le pulizie, con la motivazione che il Pon è un’attività extra? Andrebbe per caso prevista una forma di intensificazione per lui?
Grazie
La corretta realizzazione dei Pon comporta una pianificazione delle attività didattiche correlata ad un’organizzazione generale che contempli una gestione del personale Ata funzionale al conseguimento degli obiettivi finali per i quali è stato assegnato il finanziamento.
I collaboratori scolastici hanno un ruolo primario nello svolgimento di tali attività, in quanto dovranno garantire la pulizia e la vigilanza delle aule ove si svolgono le lezioni frontali con gli allievi.
Orbene, premesso che tutte le prestazioni lavorative del personale Ata a qualunque titolo eseguite retribuite con i fondi Pon, devono essere svolte oltre l’orario di servizio e risultare da appositi timesheet all’uopo predisposti (Linee Guida FSE Nota Miur Prot. N.1498 del 09/02/2018), nella fattispecie risulta evidente che eventuali dinieghi da parte dei collaboratori scolastici ad effettuare attività oltre l’orario di servizio sui Pon, non possono di fatto impedire al DS di realizzare quel progetto già deliberato in sede di candidatura dagli Organi Collegiali competenti.
Pertanto, il collaboratore scolastico impegnato da una disposizione di servizio a svolgere vigilanza e pulizia di aule occupate da alunni in tempo prolungato, se per questioni di natura organizzativa risulta essere l’unico in servizio in quel giorno e per quel lasso di tempo definito, non potrà esimersi dall’effettuare anche la vigilanza del portone di ingresso consentendo l’accesso ai genitori degli alunni che andranno a prelevare i propri figli dopo la lezione del Pon. Chiaramente, la violazione della disposizione di servizio comporterà l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del lavoratore inadempiente.
Per quanto attiene alla possibilità di remunerare tale prestazione lavorativa, non si ritiene si possa procedere a riconoscere al Collaboratore Scolastico una forma di intensificazione in quanto non si ravvisa, nella mera vigilanza e apertura di un portone, un aggravio tale da giustificare una maggiore impegno lavorativo rispetto alle ordinarie prestazioni lavorative contenute nella disposizione di servizio notificata allo stesso.
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Ordinanza 16/09/2025 n° 25337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ex art. 1218 c.c., l’autonomo inciampo e la conseguente caduta dell’alunno all’interno dei locali scolastici, in assenza di specifiche carenze strutturali od organizzative e a fronte di un’adeguata vigilanza, integrano il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità della scuola, trattandosi di evento imprevedibile e non prevenibile neppure mediante la presenza del personale scolastico. La vigilanza può ritenersi adeguata anche se effettuata da un collaboratore scolastico nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe. (Nel caso di specie, un alunno era inciampato in classe durante un cambio d’ora, in un momento di temporanea assenza dell'insegnante, durante il quale la vigilanza era stata comunque assicurata dalla presenza della collaboratrice scolastica. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori ritenendo che le modalità dell'accaduto rendessero l’evento tale da non poter essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e -ove vi fosse stata- dell'insegnante titolare, andando, pertanto, a integrare il caso fortuito).
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#responsabilità civile
Sentenza 11/07/2025 n° 112
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi segnalava alla Dirigente scolastica di aver accertato che un collaboratore scolastico a tempo determinato “part time” era risultato ingiustificatamente assente alle ore 16,35, presso la sede dell’Istituto, in evidente anticipo rispetto alla fine dell’orario di servizio del collaboratore, stabilita per le ore 17,00, nonostante l’apposizione nel registro presenze della sua firma in uscita alle ore 17,00. Oltre al procedimento disciplinare, la Dirigente scolastica trasmetteva la segnalazione alla Procura della Repubblica. La Procura della Corte dei Conti, nel promuovere l’azione per danno all’immagine ai sensi dell’art. 55 quinquies, comma 2, D.Lgs. 165/2001, quantificava il compenso erogato al collaboratore scolastico per i minuti non lavorati a causa dell’anticipata cessazione del servizio in euro 6,98 e, in presenza dell’elemento psicologico del dolo, quantificava il danno all’immagine in via equitativa in euro 1.000,00, anche in considerazione del fatto che la vicenda non aveva avuto alcuna risonanza mediatica sugli organi di informazione. Il collaboratore scolastico, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione, provvedeva a versare in favore della scuola la somma di euro 1.000,00, contestata nella citazione dalla Procura e rimaneva contumace. In considerazione di tale integrale estinzione del debito risarcitorio gravante sul collaboratore, la Corte dei Conti ha dichiarato estinta la domanda risarcitoria per cessazione della materia del contendere.
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#responsabilità amministrativa
Ordinanza 11/09/2025 n° 25038
Area: Giurisprudenza

I dipendenti possono usufruire dei permessi per motivi di studio soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. ( Si ricorda che per il personale scolastico l'art. 37 comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 04/09/2025 n° 1831
Area: Giurisprudenza

Durante la lezione di educazione motoria, un alunno maggiorenne cadeva accidentalmente riportando lesioni del legamento crociato del ginocchio sinistro, con prescrizione di sottoposizione ad intervento chirurgico. Lo studente proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la condanna la risarcimento del danno per un importo di oltre 36.000 euro, quantificato attraverso una perizia di parte. Il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, ha respinto la domanda giudiziale ritenendola infondata. L’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a se stesso rientra, quindi, nell’applicabilità dell’art. 1218 cod. civ. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, poiché, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto all’insegnante dipendente dell'istituto scolastico, tra quest’ultimo e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante. Il Tribunale ha poi esaminato gli specifici oneri probatori gravanti sulle parti in giudizio: in caso di danno da c.d. autolesione, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il danneggiato-creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere dell’istituto scolastico-debitore dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Si tratta, dunque, di una una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità alla scuola e agli insegnanti dell'evento dannoso, fermo restando che grava sull’istante l'onere di allegare e provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente ed il danno lamentato. Non va, inoltre, dimenticato che il contenuto del dovere di vigilanza non è astratto e assoluto, bensì dipende dall'età e dal normale grado di maturazione degli alunni, di modo che che esso va parametrato alle circostanze del caso concreto. Orbene, nel caso specifico, l’infortunio si è verificato durante l’ora di educazione fisica, nel corso della quale si svolgeva una partita di calcio a cinque. E’ risultato pacifico, nella fase istruttoria del giudizio, che il sinistro si è verificato alla presenza dell'insegnante il quale, al momento del fatto, vigilava su tutti gli alunni riuscendo pertanto a soccorrere tempestivamente il ragazzo. Un testimone ha riferito che la lesione al menisco non si è verificata per uno scontro tra alunni, bensì per uno scatto repentino posto in essere dal ragazzo, mentre correva sul campo di gioco; dinamica che lui stesso ha riferito nell’immediatezza dell’evento, tanto da essere stata trascritta in una relazione di servizio depositata in giudizio dalla scuola. Nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, il danneggiato non ritenendo necessario ricostruire con esattezza la dinamica della caduta, non ha precisato le modalità con cui si è verificato l'infortunio, deducendo semplicemente di essere caduto a terra, durante lo svolgimento della lezione, procurandosi delle lesioni a carico dell’arto inferiore sinistro, limitandosi in tal modo ad affermare automaticamente la responsabilità in capo all’istituto scolastico. Ciò premesso, è evidente che l’insegnante, presente al momento del sinistro, nulla avrebbe in concreto potuto fare per tentare di evitare il danno, non potendosi esigere, né tanto meno individuare una condotta alternativa che potesse prevenire l’evento. Il dovere di vigilanza, infine, deve essere commisurato in modo inversamente proporzionale all'età ed al grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento degli stessi alla maggiore età, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Ebbene, poiché al momento dell’evento l'alunno aveva 18 anni, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinaria vigilanza prestata sugli alunni dall'insegnante dell'istituto ove si è verificato il sinistro fosse quella richiesta dalle circostanze del caso concreto, non potendosi, di certo, affermare la necessità di un'assistenza e controllo speciale nei confronti di un alunno maggiorenne che si esercitava nel gioco del calcio. Né il ragazzo ha dedotto alcun inadempimento da parte della scuola, né ha allegato ad esempio che lo stato dei luoghi fosse tale da richiedere particolari accortezze da parte dell’istituto, elementi neppure emersi nella fase istruttoria del giudizio. Così come non è emerso che l'insegnante si fosse allontanato o che avesse indicato agli alunni il compimento di attività anomale o pericolose. In definitiva, alla luce degli atti di causa, il Tribunale ha respinto la domanda del danneggiato, escludendo che vi sia stata alcuna negligenza od omissione di vigilanza sugli allievi da parte dell'insegnante, il quale nulla poteva fare rispetto all'improvviso cambio direzione operato dall’alunno e a seguito del quale quest'ultimo riportava lesioni personali.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 03/06/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Durante l’ora di ricreazione, nei giardini di una scuola primaria, un allievo frequentante il quinto anno si procurava una distorsione al IV dito della mano destra. Nell’immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino ma due giorni dopo, persistendo dolore e gonfiore alla mano, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una frattura della falange prossimale IV dito mano destra con apposizione del guanto gessato con stecca, riportando danni da invalidità temporanea e permanente. I genitori dunque agivano in giudizio per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico nella causazione del danno e la conseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., escludendo la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2048 cod. civ. il quale, avendo ad oggetto la presunzione di responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato a un terzo da un fatto illecito dell’allievo, non può trovare applicazione nel caso in esame caratterizzato da un’ipotesi di c.d. autolesione dell’alunno. Pertanto, il danno cagionato dall’alunno verso sé determina la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sorge al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore). Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, allorché l’evento, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, risulti tale da non poter essere previsto, né tanto meno evitato, nonostante l’adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi. In tali ipotesi, emerge la c.d. culpa in vigilando, la quale consiste in un particolare comportamento o in un’omissione del docente (e, comunque, del personale scolastico tenuto alla vigilanza) nell’adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare la verificazione del fatto lesivo. Il Tribunale ha poi ribadito che il danneggiato-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta o l’omissione del docente-inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento; solo in presenza di tale prova, infatti, l’istituto scolastico potrà dirsi gravato dall’onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione o dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile. Nella fattispecie concreta, il minore si è fatto male nell’ora della ricreazione mentre rincorreva alcuni compagni e dalla prova testimoniale è emerso che durante l’ora della ricreazione non vi era un numero di insegnanti o collaboratori sufficiente a poter prevenire eventi dannosi per gli alunni, d’altro canto prevedibili visto che gli allievi, durante la ricreazione, sono inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni. Essendovi dunque presente una sola insegnante nel giardino della scuola, non può ritenersi provata l’adozione di un comportamento idoneo a evitare l’evento dannoso. In sostanza, nel giudizio in esame i genitori-attori hanno adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento della scuola e il danno, mentre la scuola non è riuscita a dimostrare che l’evento si fosse verificato per caso fortuito. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità della scuola, condannando il Ministero, con manleva da parte dell’assicurazione, al risarcimento del danno pari a circa 4.500, 00 euro, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
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#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Sentenza 16/09/2025 n° 523
Area: Giurisprudenza

Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).
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#personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19
Ordinanza 24/06/2025 n° 16941
Area: Giurisprudenza

In tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto di cui all'art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente che sia incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole, non applicandosi più in tale caso il disposto dell'art. 69, co. 2, del CCNL comparto scuola del 4.8.1995. Il docente validamente incaricato, nei casi di cui all'art. 52, co. 2, del D.Lgs., n. 165 del 2001 di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, ai sensi del successivo comma 5, con le caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di cui al comma 3 del medesimo art. 52, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l'indennità di funzioni superiori, nell'importo di cui all'art. 69, co. 1, CCNL 1994-1997, salvaguardato in parte qua dall'art. 146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, e, quindi, in misura pari al differenziale dei livelli iniziali inquadramento del dirigente e del docente; tuttavia, secondo quanto si desume dal disposto dell'art. 52, co. 2, lett. b del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sostituzione, da parte di un docente, del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e dunque non attribuisce il diritto a differenze retributive.
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
Ordinanza 11/08/2025 n° 23084
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione in materia di sicurezza e di salute, dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione va qualificata quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. Ciò posto, rientra nell'orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all'art. 29 CCNL 2007 ( ora art 44 del CCNL 2024), quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l'attività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL 2007 ( ora art. 45 CCNL 2024) si porrebbe in aperto contrasto con la predetta norma primaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 che stabilisce che la formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro. ( La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello con cui era stato affermato che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l'attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha altresì osservato che era onere del lavoratore allegare e provare di aver già completato, nell’unità temporale in questione - mese di giugno -, il monte di ore lavorative previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cosa che il predetto docente non ha fatto, essendo assolutamente verosimile che non ci sia stato alcun superamento di tale limite orario, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno, la quale tuttavia non comporta affatto la cessazione degli obblighi lavorativi del docente, a differenza di quanto avviene durante la fruizione delle ferie. In senso contrario si ricorda che la Corte di Appello di Bologna con la Sentenza 25/05/2016 n° 376, aveva affermato che la frequenza del corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce attività ricompresa nell'ampia dizione di cui all'art. 29 del C.c.n.l. della Scuola 2006 / 2009 quale "attività funzionale all'insegnamento" che comprende, fra le altre le attività di "aggiornamento e formazione" e, pertanto, non deve essere separatamente remunerata come attività aggiuntiva).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro: formazione
Sentenza 20/10/2025 n° 5108
Area: Giurisprudenza

La fattispecie in esame riguarda la lesione subita da un’allieva minorenne la quale, terminato il doposcuola, mentre usciva dall’edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei muretti antistanti l’uscita dall’istituto, urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, in base al quale qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell’attività scolastica o nei locali dell’istituto, la scuola, laddove ne sussistano i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia. Ebbene, ferma restando la diversa intensità dell’onere probatorio gravante sull’alunno – minore nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati dall’alunno all’interno dell’istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell’evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico. Come è noto, tale obbligo inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni, e perdura fino al momento della consegna dell’alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. In secondo luogo, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione da parte della scuola e l’evento-danno cagionatosi. Nel caso in esame, in realtà, la fase istruttoria del giudizio ha dimostrato che l’infortunio non è avvenuto mentre la minore usciva dall’istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale. Né i genitori dell’alunna hanno fornito alcun elemento probatorio circa la dinamica dei fatti e l’efficienza causale della cosa (muretto) che, in quanto tale, essendo un oggetto statico e inerte, privo di un dinamismo interno, richiede che l’agire umano si unisca alla cosa per cagionare l’evento. Senonché, appunto, è mancata qualsiasi allegazione e dimostrazione sia circa la pericolosità obiettiva del muretto, sia circa la dinamica dell’interazione della minore con tale muretto (ben noto alla stessa, che frequentava i luoghi da anni). Il Tribunale ha pertanto rigettato la pretesa di risarcimento del danno.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 09/10/2025 n° 4831
Area: Giurisprudenza

La Corte di Appello di Napoli ha esaminato il caso di una alunna minorenne frequentante la scuola elementare che, nella sala teatro della scuola, si era ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi, riportando una profonda ferita con copiosa perdita di sangue e conseguente applicazione di quattro punti di sutura, oltre a frattura dell’apice del quarto dito della mano sinistra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori, mentre la Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda e l’ha conseguentemente accolta, condannando l’Amministrazione al risarcimento di circa euro 6.000,00. Profilo interessante è costituito dal fatto che la Corte di Appello ha escluso la manleva della compagnia assicuratrice ritenendo tardiva la chiamata in causa della stessa, effettuata dall’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio a difesa della scuola oltre il termine. Inoltre, la Corte di Appello ha rilevato che i genitori, correttamente, avevano chiesto di poter articolare i mezzi istruttori diretti a dimostrare specificamente le circostanze di fatto dell’evento e la verosimile non conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza dei sediolini pieghevoli (basculanti) del teatro scolastico, essendo essi pericolosi in quanto vecchi e costituiti da legno con parti in ferro; senonché il Tribunale aveva respinto tali richieste istruttorie. Sotto il profilo strettamente giuridico, la Corte di Appello ha ritenuto che i genitori avessero correttamente chiesto di poter dimostrare gli elementi concreti del fatto, la colpa della scuola e il relativo nesso causale, ma il Tribunale, respingendo le istanze istruttorie, ha in sostanza impedito la formazione del materiale probatorio, ritenendo in tal modo l’evento imprevedibile. Nel merito, invece, la sentenza ha affermato che è necessario verificare l’adempimento degli obblighi sia di vigilanza degli alunni, in base alla loro età, sia di sicurezza e incolumità degli stessi. L’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti nel tempo in cui essi fruiscono della prestazione scolastica implica l’adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola. In sostanza si è trattato di un evento “normale”, su cui non ha interferito alcuna causa di forza maggiore, e da ciò deriva la responsabilità della scuola per un evento-danno derivato dall’uso ordinario di un bene destinato al servizio scolastico, risultato non conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ed edilizia scolastica.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Ordinanza 20/10/2025 n° 27923
Area: Giurisprudenza

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Al fine di determinare se sussiste o meno una responsabilità in capo alla scuola per omessa vigilanza, dev’essere considerata anche l’età dello studente coinvolto nel sinistro, in quanto la maggiore età anagrafica impone una vigilanza via via decrescente. In particolare, è stato ribadito in giurisprudenza il principio secondo cui il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere". Inoltre, la valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità deve essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto.
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#responsabilità civile
Sentenza 17/10/2025 n° 315
Area: Giurisprudenza

Il Dirigente scolastico di un istituto superiore è stato citato dalla Corte dei Conti per sentirlo condannare al risarcimento del danno pari a circa euro 22.000, per aver consentito, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2014/15, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy in assenza di esplicito consenso espresso dagli alunni e dai genitori esercenti la potestà. Una docente della scuola aveva segnalato la situazione all’autorità di vigilanza e in tal modo aveva avvio un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di una sanzione pari a euro 20.000. Poiché il Dirigente scolastico non aveva provveduto al pagamento della sanzione nei termini assegnati dall’autorità, la somma era stata iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate con conseguente notifica al Dirigente della cartella esattoriale per un importo maggiorato a oltre euro 22.000. Una volta divenuta inopponibile la contestazione per decorso del termine, l’Istituto procedeva al pagamento della cartella, con rateizzazione. A quel punto, la Procura della Corte dei Conti notificava l’atto di citazione al Dirigente, individuato come unico responsabile dell’avvenuta contestazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. In particolare la Procura rilevava che il Dirigente aveva omesso di realizzare un corretto sistema di gestione di tutte le tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, non aveva nominato un responsabile del trattamento, né aveva predisposto circolari, direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di controlli adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’Istituto gestito. Il Dirigente, con colpevole superficialità e negligenza, ometteva, anche, per un prolungato periodo di tempo, i necessari riscontri in ordine all’effettiva osservanza della normativa. Una volta ricevuta la notifica della citazione a giudizio della Procura ma prima dell’udienza di trattazione, il Dirigente provvedeva al pagamento integrale della somma e chiedeva alla Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. I giudici, hanno innanzitutto sottolineato che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti dimostrato che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, allorché sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, dell'interesse al ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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#privacy e trattamento dei dati personali#responsabilità amministrativa
Sentenza 21/10/2025 n° 3348
Area: Giurisprudenza

Il mancato accesso ad alcuni documenti non comporta automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, essendo previsti mezzi di tutela specifici per il riconoscimento del diritto di accesso. E’ legittima la bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, nonostante il sistema di supporto (lezioni individuali, lezioni di recupero) a suo favore predisposto dalla scuola per il recupero delle stesse. In punto di attuazione del PDP, premesso che non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal Piano applicate a ciascuna verifica effettuata, dalle copie delle verifiche eseguite risultano annotate di volta in volta le misure dispensative e compensative previste dal piano e applicate. Va comunque sottolineato che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Infatti, anche per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. (Il TAR Lombardia ricorda che per gli alunni con DSA la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 19/07/2025 n° 20225
Area: Giurisprudenza

La riabilitazione non può essere disposta in caso di sanzione definitiva della destituzione. Sebbene l'art. 501 del D.Lgs. n. 297 del 1994 si riferisca in generale alla sanzione disciplinare senza effettuare esplicite esclusioni circa le sanzioni per le quali può essere effettuata l'istanza di riabilitazione, sussistono evidenti ragioni di natura letterale e sistematica per ritenere l'art. 501 applicabile solo alle prime quattro sanzioni, conservative, previste dall'art. 492, comma 2, del testo unico. Si deve considerare, infatti, che la disposizione attribuisce esplicitamente la legittimazione attiva a chiedere la riabilitazione al "dipendente", segno di un rapporto di lavoro persistente idoneo a mantenere la qualifica di dipendente in capo al soggetto colpito dalla sanzione disciplinare. La disposizione stabilisce, poi, che il dipendente possa "chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva", e cioè gli effetti della riabilitazione, ove abbia tenuto una "condotta meritevole" da sottoporsi "al comitato per la valutazione del servizio": per questa vi appare chiaro che deve essere valutato il servizio reso dal dipendente e che sulle modalità di espletamento del servizio deve esprimersi il comitato competente. La disposizione è palesemente non applicabile a chi, avendo subito la destituzione, non sia più in servizio perché la sua condotta, evidentemente extra-lavorativa, non potrebbe essere utilmente ed obiettivamente valutata dal comitato. Pertanto, nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per il personale della scuola dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, relative alle scuole di ogni ordine e grado D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, l'istituto della riabilitazione previsto dall'art. 501 è applicabile alle sole sanzioni conservative previste dall'art. 492, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo testo unico e non è applicabile ai dipendenti cessati dal servizio in ragione della applicazione della massima sanzione della destituzione prevista dall'art. 492, comma 2, lettera e).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 21/10/2025 n° 9466
Area: Giurisprudenza

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, nelle controversie che coinvolgono l’amministrazione statale scolastica, il soggetto coinvolto nel giudizio (legittimato passivo) per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero dell’Istruzione, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al Ministero, gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. La giurisprudenza è altresì concorde nel ricondurre i danni auto-procurati dagli alunni a responsabilità della scuola di tipo contrattuale (cosiddette autolesioni). L’iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina, infatti, l’istaurazione di un vincolo negoziale che importa l’emersione di obbligazioni in capo all’istituto, quali l’obbligo di vigilanza, tese ad evitare che l’iscritto sia esposto a un possibile nocumento, anche derivante da sé stesso. In altre parole, la responsabilità si regola come se sussistesse un contratto non scritto, sorto per effetto dell’iscrizione, tra la scuola e la famiglia. Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall’alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall’art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l’onere di provare la verificazione del pregiudizio nell’ambito dell’attività scolastica, l’istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l’evento pregiudizievole è derivato da causa a sé non imputabile. (Nel caso di specie, uno studente di 14 anni era inciampato durante l’ora di ginnastica, scivolando su un punto disconnesso del suolo, mentre l’insegnate era distratto. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dello studente infortunato e ha negato, invece, che tale onere fosse stato adempiuto da parte del Ministero. L’Amministrazione è stata condannata, dunque, per non aver offerto la prova volta a dimostrare che il danno si fosse verificato per cause non imputabili).
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#responsabilità civile
Sentenza 29/08/2025 n° 3511
Area: Giurisprudenza

In caso di infortunio occorso all’alunno durante l’orario scolastico, la scuola per andare esente da responsabilità ha l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, che comprende la prova di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, mentre lo studente ha il solo onere di provare il fatto costitutivo della domanda di risarcimento. Nel caso di specie, riguardante il danno riportato da un alunno di scuola dell’infanzia durante l’orario scolastico per essere caduto mentre l’insegnante, di spalle, riordinava l’aula, non può dirsi superata la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando gravante sulla docente anche in ragione della giovanissima età degli alunni. L’insegnante, infatti, ammettendo di essere stata di spalle nel momento della caduta dell’alunno, e quindi di non avere avuto la vigilanza diretta ed attenta sul minore infortunatosi, non può invocare la imprevedibilità e repentinità dell’azione, mentre deve ravvisarsi l’esistenza del nesso causale tra la dichiarata disattenzione e la caduta (e quindi le lesioni) del minore. (La pronuncia in analisi ricorda che, per giurisprudenza costante, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, con l’effetto che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche.)
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#infortunio scolastico#istruzione dell’infanzia#personale docente#responsabilità civile
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
Sentenza 02/07/2025 n° 107
Area: Giurisprudenza

Il sistema normativo e contrattuale in materia di carta del docente va così riassunto. A. La carta del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, primo comma della legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, secondo comma della medesima legge, e non rileva l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda a quel fine diretta al Ministero. B. Ai docenti di cui al punto A, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla sua concreta attribuzione. C. Ai docenti di cui al punto A, cui quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuorusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per la cessazione dal servizio di ruolo o per la cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui, per esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o altro elemento rilevante), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. D. L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, primo e secondo comma della legge n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per la mancata attribuzione della carta del docente, tenuto conto della natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoruscita dal sistema scolastico.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
Sentenza 15/07/2025 n° 785
Area: Giurisprudenza

I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
23/10/2025 n° 1
Area: Giurisprudenza

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
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#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
04/08/2025 n° 454
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10162698]
Parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 454 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, anche «Intelligenza Artificiale» o «IA») e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (di seguito, anche «Regolamento sull’IA»);
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 21, comma 4-quinquies, del suddetto Decreto-Legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto “la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma” e per il tramite del quale sono stati attivati specifici servizi digitali quali, in particolare, E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443);
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 192/23, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
VISTO altresì, il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2024, n. 124, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma e del servizio digitale «Knowledge Area», su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (doc. web n. 10036855);
VISTA la nota del 28 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” a cui sono allegate le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (di seguito, Linee guida);
RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che nell’ambito della Piattaforma Unica è implementato un Servizio Digitale mediante il quale, il Ministero, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e governo generale del sistema nazionale di istruzione e formazione, rende disponibili specifici contenuti e documenti informativi sull’IA, tra i quali apposite Linee Guida in materia di Intelligenza Artificiale, nonché una mappa delle sperimentazioni avviate dalle singole Istituzioni Scolastiche in materia, al fine di supportare le stesse nei possibili impieghi dell’IA e favorire l’acquisizione, da parte di studenti, studentesse e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, delle necessarie conoscenze digitali, al fine di poter godere dei benefici offerti dall’IA e orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie (articolo 1);
- le modalità di accesso al Servizio Digitale (articoli 2 e 3);
- le Sezioni di cui si compone il Servizio Digitale e le relative funzionalità (articoli 4, 5, 6);
- i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e il ruolo svolto, prevedendo che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti trattati nell’ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica nell’area privata della Piattaforma, restando ferma la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in merito alle informazioni di propria competenza che sono inserite nell’ambito della Sezione «Progetti IA», nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento (articolo 7);
- il MIM promuove un uso etico e trasparente dell’IA, garantendo il rispetto dei principi in materia di IA indicati all’interno degli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» dell’8 aprile 2019 e richiamati dal Regolamento (UE) 2024/1689 citato. In ogni caso, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni degli Utenti, acquisiti in fase di autenticazione all’area privata della Piattaforma e indicati all’interno dell’Allegato Tecnico al D.M. n. 192/2023 (articolo 8);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza (articolo 9);
- con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM provvederà a disciplinare nel dettaglio le modalità con le quali le Istituzioni Scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di IA, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni Scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico, gli ulteriori elementi volti a garantire che l’implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni Scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’aggiornamento delle Linee Guida adottate con il Decreto in esame, nonché i modelli documentali alle medesime allegati (articolo 10);
RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema di decreto in esame, prevedono, in sintesi:
- gli obiettivi che il MIM intende perseguire con l’introduzione delle tecnologie di IA in ambito scolastico affinché diventino uno strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza (paragrafo 1);
- i principi a sostegno dell’introduzione dell’IA, tra cui la “centralità della persona”, la “tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” e la “sicurezza dei sistemi e modelli di IA” (paragrafo 2);
- i requisiti etici, tecnici e normativi necessari per assicurare un’adozione responsabile e sicura delle tecnologie di IA (paragrafo 3);
- le istruzioni operative e gli strumenti di accompagnamento per introdurre l’IA negli Istituti scolastici (paragrafo 4);
CONSIDERATO, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico devono essere effettuati esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali dei rispettivi titolari del trattamento nel quadro della normativa di settore applicabile, che ne costituisce la base giuridica definendo presupposti, condizioni, modalità, limiti e misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche tenuto conto della natura dei dati trattati, del contesto, degli specifici strumenti che si intende utilizzare nonché dei rischi per gli interessati, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (cfr. art. 5, par. 1, lett. a) e b), e art. 6, parr. 1, lett. e), e 3 del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice; inoltre, laddove il trattamento abbia a oggetto categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali o reati, cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-octies del Codice);
CONSIDERATO, inoltre, che, laddove tale trattamento comporti l’utilizzo di sistemi di IA, come pure prefigurato, occorre che siano altresì assicurati una piena trasparenza nei confronti degli interessati nonché il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. spec. art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13, 14 e 22 del Regolamento);
CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, che hanno riguardato, in particolare:
- la rigorosa osservanza dei divieti concernenti le pratiche vietate di cui all’art. 5 del Regolamento sull’IA (come quelle preordinate al riconoscimento delle emozioni, c.d. strumenti di sentiment analysis, con particolare riferimento al contesto scolastico o lavorativo: cfr. spec. le Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025);
- il rispetto delle misure previste dal Regolamento sull’IA in relazione all’impiego di sistemi di IA ad alto rischio, con particolare riferimento a quelli, richiamati dall’art. 6, par. 2, indicati nell’Allegato III al n. 3;
- le garanzie di trasparenza che gli Istituti medesimi sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, anche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di IA;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei sistemi di IA, anche in qualità di titolari del trattamento ai fini della contestuale applicazione della disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la previsione di utilizzare solamente laddove strettamente indispensabili, i dati personali riferibili a studenti e docenti ricorrendo ove possibile all’utilizzo di dati sintetici, prevedendo l’impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- la necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti di dati personali effettuati da parte degli Istituti scolastici mediante sistemi di IA, con particolare riguardo all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la necessità di prevedere attività formativa adeguata, audit o valutazioni periodiche volti a verificare l’affidabilità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento dei sistemi utilizzati, nonché di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al contesto senza contemplare aprioristicamente un elenco predefinito e limitato di misure, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, che reca in allegato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO, inoltre, che spetta ai soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto della cornice di liceità sopra richiamata, adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati nel delicato contesto scolastico ed educativo, a valle della valutazione d’impatto svolta anche alla luce delle valutazioni formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti (art. 35 del Regolamento), in ossequio al principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento);
RITENUTO, infine, che, impregiudicati gli specifici requisiti e garanzie che derivano dall’applicazione del quadro normativo in materia di IA, quando l’utilizzo di sistemi di IA comporta il trattamento di dati personali, occorre garantire, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 2, par. 7 del Regolamento UE 2024/1689, il contestuale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e l’applicazione delle garanzie ivi previste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la cui osservanza è assicurata dal Garante per la protezione dei dati personali nell’esercizio dei compiti e poteri attribuitigli dal Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” allegate.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#IA - Intelligenza Artificiale#privacy e trattamento dei dati personali
n° 121-bis
Area: Normativa

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. (1)
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
KEYWORDS
#colpire #emergenza #collaboratore #servizio #territorio #sede #attesa #chiusura #conversione #assegnazione
n° 20
Area: Normativa

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.
KEYWORDS
#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#colpire #emergenza #collaboratore #servizio #territorio #chiusura #attesa #sanità #titolarità #assegnazione
02/04/2020 n° 54
Area: Prassi, Circolari, Note

LOMBARDIA/54/2020/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Riolo Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere
dott. Mauro Bonaretti Consigliere (Relatore)
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario
dott. Ottavio Caleo Referendario
dott.ssa Marinella Colucci Referendario
nell’adunanza in Camera di consiglio del1° aprile2020 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
nei confronti del Comune di OMISSIS (MI)
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la nota del 6 febbraio 2010, (acquisita in entrata n. prot. 0005262 del 17/03/2020), con la quale il Comune di OMISSIS (MI) ha richiesto un parere nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;
VISTA la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art.7, comma 8, della legge n. 131/2003;
VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;
RITENUTA, ai fini dello svolgimento dell’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8 della legge n. 131/200, la legittimità delle Adunanze da remoto-exart. 4, comma 3, lett. f), del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (secondo quanto già espresso dal Consiglio di Stato nel parere n.571 del 10 marzo2020) ed ex art. art. 85 , comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19-trattandosi di attività chenon implica alcun contraddittorio con l’Ente che ha richiesto il parere e non comporta spostamenti lesivi delle prescrizioni restrittive dirette al contenimento del contagio e alla tutela della salute della collettività;
UDITO il relatore dott. Mauro Bonaretti.
PREMESSO IN FATTO
Con la nota sopra citata, il Sindaco del Comune di OMISSIS chiede di conoscere se, tenendo conto della emergenza epidemiologica da COVID 19, della conseguente sospensione dei servizi scolastici proclamata a partire dal 23 Febbraio fino al 3 Aprile 2020, e delle misure di sostegno all’economia approvate con Dl 18 del 17 Marzo 2020, è legittimo sotto il profilo contabile, la corresponsione a cooperativesocialionlus aggiudicatarie del servizio di gestione di scuole dell’infanzia paritarie, della differenza tra quanto verrà riconosciuto ai lavoratori per mezzo dell'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria o altro ammortizzatore sociale previsto ex lege ed il costo del servizio preventivato dal contratto, per il solo periodo di sospensione delle attività scolastiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “forme di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.
Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).
I. Ammissibilità soggettiva.
L’art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.
La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore dell’ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.
II. Ammissibilità oggettiva.
La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.
La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei continon è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanzapubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.
Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.
Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controlloo consulenza in determinate materie.
Giova inoltre ricordare la deliberazione n. 5/2006/SEZAUT nella qualesi è affermato che «la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale»,in quanto «ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limiteimposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che leSezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenzagenerale delle autonomie locali.
In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita neiprocessi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui èchiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale».
Successivamente, la stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 3/2014/QMIG) ha precisato che «È da ritenere (...) che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti insede di controllo delle autonomie territoriali.
Appare riduttivo ed insufficiente il merocriterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio».
Infine, ancor più di recente la Sezione Autonomie (delibera 24/2019/QMIG) si è ulteriormente espressa sui limiti all’ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri e, dopo aver precisato che “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica” ha affermato con chiarezza: “Appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).
La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsia quella degli organi giudiziari” Tutto ciò premesso, nel caso di specie,il quesito posto dal Comune di OMISSIS (MI) concerne aspetti riconducibili alle modalità e regolarità di esecuzione dei rapporti contrattuali tra il Comune e il soggetto gestore, materia regolata di recente con un intervento legislativo specifico inproposito (art. 48 Dl 18 del 17 marzo2020) e non riguarda invece specificamente aspetti riconducibili strettamente alla materia della contabilità pubblica.
In altre parole, citando la suddetta Delibera 24/2019/QMIG, nel quesito in esame“ non si rinvengono quei caratteri –se non di esclusività –di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”.
Il quesito, pertanto, risulta inammissibile sotto il profilo oggettivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.
Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 1° aprile 2020.
Il Relatore (dott. Mauro Bonaretti)
Il Presidente (dott.ssa Maria Riolo)
Depositata in Segreteria il 2 aprile 2020
Il Funzionario preposto al servizio di supporto (Susanna De Bernardis)
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05/06/2014
Area: Prassi, Circolari, Note

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17/02/2025 n° 33094
Area: Prassi, Circolari, Note

Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
In merito si osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.
Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica. Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere. Resta fermo che all’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.
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#contrattazione collettiva
n° 3
Area: Normativa

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza (2).
3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata (2).
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio , tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (2).
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche , della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
(1) Rubrica così modificata in sede di conversione dalla legge n. 87/2021, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2021.
(2) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 87/2021, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2021.
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#attività #presenza #popolazione #zona #didattica #infanzia #scuola #grado #sale #università
11/03/2021 n° 90
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9582791]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università degli Studi di OMISSIS - 11 marzo 2021
Registro dei provvedimenti n. 90 dell'11 marzo 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato a questa Autorità in data XX da un dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, ”INFN”), è stato lamentato che il Dipartimento di Fisica “OMISSIS” dell’Università degli Studi di OMISSIS (di seguito, l’”Ateneo” o l’”Università”), presso la cui sede è ospitata la Sezione di OMISSIS dell'INFN, avrebbe “provveduto ad installare e mettere in funzione 35 telecamere, collegate ad un sistema di registrazione delle immagini tramite rete telematica”, che “effettuano una ripresa continua di tutte le aree di passaggio interne dell'edificio (corridoi, spazi comuni)”. Il reclamante ha rappresentato che “negli uffici e nei laboratori del Dipartimento di Fisica vengono svolte stabilmente attività lavorative [anche] da parte dei dipendenti […] [dell’] Istituto CNR SPIN […] [nonché] di aziende private appaltate per il servizio di pulizia e per il servizio di vigilanza” e che, pertanto, dall’“attuale disposizione delle telecamere nei corridoi dell'edificio […] può derivare […] la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori […]; il mancato rispetto del principio di necessità in quanto l'edificio è già presidiato da un servizio di vigilanza e molte telecamere risultano installate in zone non esposte a rischi concreti; il mancato rispetto del principio di proporzionalità in quanto è stata effettuata la copertura capillare dell'edificio con telecamere per fini di “sicurezza delle persone e dei beni” […] senza aver effettuato una valutazione di strumenti alternativi”.
Inoltre, secondo quanto riferito dal reclamante, “in più di un caso, il campo di ripresa delle telecamere è relativo ad aree adibite alla sosta di lavoratori e studenti per l'acquisto di generi alimentari e bevande tramite l'utilizzo di distributori automatici […], ad aree adibite al ritiro di stampati […] e in prossimità dei servizi igienici, nel mancato rispetto del principio di necessità”.
Il reclamante ha, altresì, lamentato che “sia l'installazione che la messa in funzione del sistema di videosorveglianza sono state effettuate in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali dell'ente che ha effettuato l'installazione, degli enti ospitati e delle aziende appaltate”, non risultando “prove documentali che, in considerazione dell'assenza di accordo sindacale, dimostrino la presentazione dell'istanza presso l'Ispettorato del Lavoro da parte dell'ente che ha effettuato l'installazione”. Inoltre, ai lavoratori “non [sarebbe] stata fornita alcuna indicazione […] riguardo i responsabili e gli incaricati del trattamento”, anche in considerazione del fatto che “allo stato attuale […] tale trattamento [sarebbe] effettuato, sia durante le ore diurne che in quelle notturne, dagli addetti dell'azienda di vigilanza tramite la consultazione dei 35 flussi video su 3 schermi ubicati in un locale situato in prossimità dell'ingresso dell'edificio”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ateneo, rispondendo a una richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio, ha dichiarato che:
“titolare del trattamento è l’Università”;
a seguito del reclamo, l’Università ha provveduto “ad attivare gli Uffici competenti per la convocazione sindacale finalizzata allo specifico accordo di cui alla L. n. 300/70 […] in quanto non esistente”;
“le ‘immagini’ sono visionate in tempo reale dalla Ditta affidataria del servizio di portierato […]”, con la quale è stato stipulato un accordo sul trattamento dei dati personali;
“il sistema di videosorveglianza del Dipartimento di Fisica costituto da n. 37 telecamere è entrato in funzione in data 01.03.2016 e allo stato, sono ancora attive n. 34 telecamere”;
“nel corso del 2015, a seguito di numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, nonché a tutela del patrimonio e per ragioni di sicurezza relativa alla prevenzione dei reati, è stato installato un sistema di videosorveglianza nei locali dell’edificio del Dipartimento di Fisica, nel quale è presente un patrimonio strumentale tecnico-scientifico di altissimo valore tecnologico-scientifico ed economico”;
“nell’installazione dell’impianto sono stati rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il sistema nel suo complesso consta di n. 37 telecamere e n. 1 registratore di immagini. Le telecamere sono allocate solo nei corridoi del Dipartimento, mai nelle stanze o in zone destinate all’attività lavorativa (es. laboratori), coprendo dove si è ritenuto più probabile l’accesso da parte di malintenzionati. La visuale di ripresa delle singole telecamere è limitata attualmente a un angolo di circa 60 gradi. Le telecamere non sono mai direzionate su schermi di terminali o personal computer. […] le telecamere (n. 37) coprono complessivamente circa 1.500 m[q] di superficie, circa solo il 5% della dimensione del Dipartimento (oltre 30.000 m[q] di superficie)”;
“il sistema di videosorveglianza del Dipartimento è dotato di un solo registratore che è situato nel locale “centro di calcolo”, chiuso a chiave e accessibile al Direttore del Dipartimento di Fisica, nonché al Direttore della sezione di Napoli dell’INFN […] in quanto nel locale sono allocate le loro apparecchiature. L'indirizzo IP del registratore non è un indirizzo “pubblico” e non è quindi accessibile dall’esterno del Dipartimento. Il locale è anche provvisto di un adeguato impianto antincendio”;
“il periodo di conservazione delle immagini è pari a 7 giorni. Le registrazioni più vecchie degli ultimi 7 giorni vengono cancellate in automatico”;
“in concomitanza all’attivazione del sistema di videosorveglianza furono collocati gli appositi cartelli informativi prima del raggio d’azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. Gli appositi cartelli, numerosi e ben visibili, indicano la denominazione del Dipartimento e la finalità perseguita. Attualmente è in corso l’aggiornamento della cartellonistica con riferimento alla normativa più recente. […] L’informativa completa in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina privacy […]”.
Con nota dell’XX (prot. n. XX), l’Università ha inviato all’Autorità copia conforme dell’accordo sottoscritto in data 8 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto il sistema di videosorveglianza utilizzato presso i locali del Dipartimento di Fisica “OMISSIS”, sito nel complesso universitario di OMISSIS.
A seguito di un’ulteriore richiesta di informazioni, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. XX del XX, l’Ateneo ha precisato che l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza “è stata pubblicata […] sul sito web dell’Ateneo, in data 01/08/2019”.
L’Ufficio, con nota del XX (prot. n. XX), sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Ateneo, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
L’Ateneo ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX, rappresentando, in particolare, che:
- la violazione è durata “dal 1° marzo 2016 all’8 novembre 2019”;
- “gli interessati sono i frequentatori del Dipartimento di Fisica “OMISSIS”: circa 140 docenti e ricercatori, circa 100 assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi, 24 tecnici e amministrativi e il personale ricercatore, tecnico e amministrativo degli Enti di ricerca ospitati in convenzione, 80 unità dell’INFN (Istituto nazionale di Fisica Nucleare), 20 del CNR Istituto SPIN, 4 del CNR Istituto ISASI […,] il personale della Ditta per il servizio di pulizia e il servizio di vigilanza”;
- “l’installazione delle telecamere è avvenuta per ragioni di sicurezza […] in particolare come deterrente dei numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, sia negli uffici, sia nelle aule del Dipartimento, a tutela del patrimonio strumentale tecnico-scientifico presente nei locali del Dipartimento di Fisica. Il Direttore del Dipartimento ha fatto presente che a seguito dell’installazione delle telecamere i furti sono cessati”;
- “all’atto dell’attivazione del sistema di videosorveglianza furono contestualmente collocati appositi cartelli informativi, prima del raggio d’azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. La cartellonistica è stata poi prontamente modificata a seguito delle specifiche indicazioni fornite [dall’] Autorità […]. Per il periodo 1.03.2016 fino al 24.07.2019 alcun interessato ha fatto osservazioni relative all’installazione della videosorveglianza. Appena giunta la segnalazione, il Titolare si è prontamente attivato per la regolarizzazione del sistema”;
- “si è proceduto a predisporre l’informativa completa sul trattamento dei dati personali […], resa disponibile sul sito web di Ateneo […] in data 01.08.2019 e poi modificata secondo l’indicazione fornita [dall’] Autorità […]”;
- “il Titolare appena accertata l’esistenza di un sistema di videosorveglianza presso il Dipartimento di Fisica in assenza di alcuni presupposti di legge si è attivato, prima di ricevere la comunicazione del Garante, al fine di regolarizzare la questione mediante, in particolare: la ricognizione della situazione di fatto esistente presso il Dipartimento; l’acquisizione degli elementi tecnico-informativi a supporto dell’istruttoria (informative, screenshot, planimetrie); l’aggiornamento della cartellonistica esistente e la pubblicazione dell’informativa completa sul sito di Ateneo; la conclusione dell’accordo sindacale con esito favorevole”;
- “il Titolare è venuto a conoscenza della presunta violazione in data 24.07.2019 a seguito della segnalazione a mezzo mail, da parte di un dipendente dell'INFN […], Ente di ricerca ospitato dal Dipartimento di Fisica di questa Università e sito nel Complesso Universitario di OMISSIS. Il dipendente dell’INFN comunicava infatti l’esistenza di un sistema di videosorveglianza all’interno del Dipartimento, lamentando irregolarità. Il Titolare ha prontamente notificato quanto sopra all’Autorità Garante nei termini previsti e precisamente a mezzo PEC il XX9”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Il quadro normativo applicabile
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice).
Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, già nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza” (provv. dell’8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680) il Garante aveva chiarito che tali soggetti, “in qualità di titolari del trattamento […], possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi […] per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali” (par. 5) (cfr. par. 3.2 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati del 29 gennaio 2020).
Inoltre, atteso che il sistema di videosorveglianza oggetto del reclamo è idoneo a riprendere anche il personale dell’Università che transita o sosta nelle aree interessate, si rileva che il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato, dal datore di lavoro, se è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del Regolamento).
Il datore di lavoro deve, altresì, rispettare le norme nazionali, che “includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana […] degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento […] e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro” (artt. 6, par. 2 e 88, par. 2 del Regolamento). In tale quadro, per effetto del rinvio contenuto nel Codice alle disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai possibili controlli da parte del datore di lavoro (art. 114 “Garanzie in materia di controllo a distanza”), l’osservanza dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 costituisce una condizione di liceità del trattamento (cfr. par. 4.1 del citato “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v., da ultimo, la recente FAQ del Garante n. 9 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574). L’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce, infatti, che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.
Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).
Nel rispetto del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (artt. 12 del Regolamento).
3.2 L’informativa agli interessati
Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato, ad esempio attraverso un pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale (sportello informazioni, reception, cassa, ecc.) o affissa in un luogo di facile accesso” (“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, in particolare par. 7; ma si veda già il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante dell’8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, in particolare par. 3.1; v., da ultimo, la recente FAQ del Garante n. 4 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574).
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, è emerso invece che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è stata resa disponibile agli interessati, sul sito web dell’Ateneo, solo in data 1° agosto 2019 ed è stata aggiornata, anche alla luce delle indicazioni formulate dall’Autorità nel corso dell’istruttoria, solo in data XX (cfr. quanto dichiarato nella nota dell’Ateneo prot. n. XX del XX).
È stato, inoltre, accertato che alcuni dei cartelli informativi apposti dall’Ateneo nei luoghi interessati dalla videosorveglianza non menzionavano taluni degli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento. In particolare, non erano menzionati il titolare del trattamento (come emerge dalle fotografie n. 15 e n. 16, allegate al reclamo) e, in un caso, la finalità del trattamento perseguita dal titolare (fotografia n. 15) (cfr. le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, par. 114, ove si afferma che “generalmente, le informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento”).
Per tali ragioni, fino all’aggiornamento del testo delle informative da parte dell’Ateneo, il trattamento dei dati personali degli interessati mediante il sistema di videosorveglianza è stato effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento.
3.3 La disciplina in materia di controlli a distanza
L’attività istruttoria ha, altresì, consentito di accertare che, come confermato dall’Università, la stessa ha utilizzato, dal 1° marzo 2016 e fino all’8 novembre 2019, un sistema di videosorveglianza, installato nei corridoi dell’edificio che ospita il Dipartimento di Fisica “OMISSIS”, a fini di tutela del proprio patrimonio e per ragioni di sicurezza, in assenza di un previo accordo con le rappresentanze sindacali o di un’autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
A tal riguardo, si evidenzia che le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio, pure invocate dall’Ateneo, non possono di per sé sole, in base al quadro normativo sopra delineato, legittimare il trattamento dei dati personali mediante strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, come quello utilizzato dall’Ateneo, in assenza delle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970. Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Antovic e Mirković v. Montenegro (Application n. 70838/13 del 28.11.2017), ha stabilito che il rispetto della “vita privata” deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro pubblici (nel caso di specie, le aule universitarie), evidenziando che la videosorveglianza sul posto di lavoro pubblico può essere giustificata solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un'interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Pertanto, il rispetto del citato art. 4, comma 1, anche per effetto del rinvio ad esso contenuto nell’art. 114 del Codice, costituisce condizione di liceità del trattamento dei dati personali (cfr., da ultimo, con riguardo al ricorso alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro, provv. 5 marzo 2020. n. 53, doc. web n. 9433080, provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290, in particolare punto 4.2; v., a livello europeo, le indicazioni contenute nelle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati del 29 gennaio 2020, spec. par. 11, nonché le precedenti indicazioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29 nel “Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro”, WP 249; in giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. 3, 17 dicembre 2019, n. 50919; Cass. civ., sez. 1, 19 settembre 2016, n. 18302).
In ragione delle considerazioni che precedono, il trattamento dei dati personali dei lavoratori, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Ateneo, risulta essere avvenuto in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rappresenta, altresì, che per la determinazione della norma applicabile, sotto il profilo temporale, deve essere richiamato in particolare il principio di legalità di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981 che sancisce come «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati». Ciò determina l’obbligo di prendere in considerazione le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione, che nel caso in esame – data la natura permanente dell’illecito contestato – deve essere individuato all’atto di cessazione della condotta illecita. Dagli atti dell’istruttoria è, infatti, sebbene l’istallazione del sistema di videosorveglianza sia avvenuta nel 2016, l’accordo con le organizzazioni sindacali è stato concluso in data 8 novembre 2019, mentre l’informativa completa agli interessati è stata resa disponibile sul sito web dell’Ateneo solo in data 1° agosto 2019 ed è stata successivamente aggiornata in data 9 luglio 2020, allorquando il Regolamento e il Codice, come modificato d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, erano in vigore.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ateneo, per aver trattato i dati personali dei lavoratori in assenza di idonei presupposti normativi e per non aver reso agli interessati le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza, in violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che l’Ateneo ha concluso uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali e ha assolto agli obblighi informativi nei confronti degli interessati, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
In relazione ai predetti elementi, sono stati considerati l’ampio arco temporale durante il quale i trattamenti in questione sono stati posti in essere in assenza dei richiamati presupposti di liceità, nonché la circostanza che il rispetto delle garanzie previste dalla citata disciplina di settore, quale condizione di liceità dei conseguenti trattamenti, sia stata affermata in modo costante dal Garante in numerosi provvedimenti (v. “Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy” del 29 novembre 2000, doc. web n. 31019; cfr. anche il provv. generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482 e il successivo provv. generale del 2010, sopra richiamato, punto 4.1; da ultimo, v. FAQ del Garante n. 9 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574; cfr. provv. 9 maggio 2018, n. 277, doc. web n. 8998303; provv. 18 aprile 2013, n. 200 doc. web n. 2483269; provv. 18 aprile 2013, n. 199, doc. web 2476068), così come dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. Inoltre, è stato considerato che gli interessati sono stati sottoposti a videosorveglianza in tempo reale, mediante visualizzazione da parte degli addetti dell’azienda affidataria del servizio di portierato, ovvero con una modalità “più intrusiv[a] rispetto alla conservazione e alla cancellazione automatica delle registrazioni dopo un lasso di tempo limitato” (“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, par. 29).
Di contro, si è tenuto favorevolmente atto che l’Ateneo si è attivato per concludere la procedura concertativa con le organizzazioni sindacali, anche prima dell’avvio formale dell’istruttoria del Garante, dando conto dell’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento avvenga in conformità alla normativa vigente (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento), nonché cooperando attivamente con l’Autorità nel corso della istruttoria. Non risultano, inoltre, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Tenuto conto dell’esteso lasso temporale durante il quale i predetti dati sono stati trattati, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dall’Università degli Studi di OMISSIS, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento, nonché, con specifico riferimento ai dati personali dei lavoratori, anche dell’art. 88 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Università degli Studi di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in OMISSIS, C.F. 00876220633, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;
INGIUNGE
al predetto Ateneo di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 11 marzo 2021
IL PRESIDENTE Stanzione
IL RELATORE Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#par #ateneo #regolamento #trattamento #dato #telecamera #web #garante #doc #dipartimento
09/06/2020 n° 9168
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Regione Autonoma Valle di Aosta
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
AOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana
Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO
e, p.c.,
Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione
SEDE
Oggetto: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.
A seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche e con riferimento alla nota di questa Direzione generale prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stat, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali
Come è noto, i nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento. Uno degli elementi distintivi risiede nella progettazione interdisciplinare, che da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti e, dall’altro, si fonda sulle Unità di Apprendimento (UdA) confluenti nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.
In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’OM n. 11/2020 e quanto delineato in merito al suddetto nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, si precisa quanto segue:
- i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;
- con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) - destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.
Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 di questa Direzione generale, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione, che per l’a. s. 2019/2020 ricorrono esclusivamente nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M. in oggetto, si procede alla rimodulazione del suddetto documento. Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
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09/10/2025 n° 584
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10197090]
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 584 del 9 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato in data XX, XX, all’epoca dei fatti docente in servizio presso il Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”, nel lamentare una presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha rappresentato, in particolare, che il predetto Liceo avrebbe trasmesso, nell’ambito della procedura “per la selezione e il reclutamento [… di specifiche] figure professionali”, il proprio curriculum vitae in forma integrale – presentato dalla reclamante stessa in fase di candidatura e recante, in particolare, i suoi dati identificativi e di contatto nonché, tra l’altro, informazioni relative ai suoi “numerosi interventi formativi in ambito parrocchiale e oratoriale che evidenziano un chiaro indirizzo cattolico che delineano conseguentemente anche [… il suo] orientamento religioso” – alle numerose famiglie destinatarie delle attività previste dal predetto avviso affinché le stesse potessero esprimere le loro preferenze alla luce di tutti i curricula ricevuti (cfr. avviso prot. n. XX del XX e n. XX del XX - ““XX””).
2. L’attività istruttoria.
In merito a quanto rappresentato nel reclamo, il Liceo, con nota del XX, ha dichiarato, in particolare, che:
“essendo i curricula tra i documenti obbligatori da trasmettere ai fini della partecipazione all’avviso, gli interessati partecipanti sono stati debitamente edotti della trasmissione dei curricula stessi agli studenti e alle famiglie, in quanto […] si è deciso di utilizzare come criterio di scelta il fatto che fossero gli studenti ad esprimere la propria preferenza a favore del singolo interessato. Di conseguenza, all’atto della partecipazione volontaria all’avviso ciascun interessato è stato debitamente edotto in merito alle modalità di trattamento dei dati da inviare per la partecipazione all’avviso, e non è pervenuta alcuna richiesta preventiva da parte dei partecipanti di opposizione rispetto alle modalità di trattamento esplicitate nell’Avviso, in particolare a riguardo del criterio menzionato relativo alle preferenze degli studenti”;
“premesso che i singoli esperti partecipanti l’avviso hanno fornito esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, e anche in particolare al trattamento dei dati personali inseriti all’interno dei propri curricula per le finalità connesse allo svolgimento del Bando, ai sensi dell’art. 6 lettera a) GDPR, […] si è ritenuto che il trattamento relativo alla comunicazione dei curricula alle famiglie fosse necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, e che non vi fosse alcun pregiudizio per gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli esperti interessati al trattamento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 lettera f) GDPR. In aggiunta, l’Istituto promuove l’aspetto partecipativo delle famiglie e degli studenti, in linea con i princìpi degli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione e con le leggi e i decreti che nel corso del tempo hanno dato alla scuola il carattere di “comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”, a partire dalla Legge Delega n. 477/1973 e dall’istituzione del Patto educativo di Corresponsabilità con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i.”;
“per quanto riguarda il curriculum della [… reclamante], non si ritiene assolutamente che da esso si possa evincere alcun elemento riconducibile al suo orientamento religioso, in quanto la sua spontanea e volontaria indicazione di aver effettuato, tra gli altri, interventi formativi in ambito parrocchiale e oratoriale non può certo costituire elemento riconducibile alle sue convinzioni religiose ai sensi dell’art. 9 GDPR”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al predetto Liceo, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, sul presupposto che il predetto trattamento fosse stato effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati” e in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota dell’XX, il predetto Liceo, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
“l’interessato è pienamente consapevole che i dati personali che inserisce all’interno del proprio curriculum potranno essere oggetto di pubblicazione in ossequio agli obblighi dell’Ente dettati dalla trasparenza (art. 15 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 1310/2016, par. 5.1. e allegato 1 alla delibera)”;
“non essendo espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento, [la finalità di trattamento] è stata indicata dall’Istituto in coerenza al compito svolto, in questo caso rappresentato dall’individuazione tra gli idonei alla selezione delle figure ritenute più consone dalle famiglie per lo svolgimento di determinate mansioni”;
“gli elementi a supporto del fatto che il comportamento della Commissione non sia assolutamente intenzionale, bensì causato dalla parziale lieve inosservanza di disposizioni interne all’istituto, oltre che dei generici principi di diligenza e prudenza, che comunque non ha comportato alcun danno o pregiudizio agli interessati, è evidenziato dal fatto che il DPO interno non abbia ricevuto alcuna richiesta di valutazione preliminare del trattamento”;
“l’informativa [resa in calce alla comunicazione dei curricula alle famiglie destinatarie del progetto] vincola i destinatari al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il divieto di comunicazione o diffusione a terzi dei dati personali trasmessi, ed il loro utilizzo esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura oggetto della comunicazione stessa”.
3. La disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Si evidenzia in via generale che il titolare del trattamento può trattare i dati personali dei lavoratori, anche relativi a categorie particolari di dati (cfr. art. 9, par. 1, del Regolamento), al ricorrere di un’idonea base giuridica, se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore nonché quando il trattamento è “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (artt. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3; 9, par. 2, lett. b), e 4; 88 del Regolamento; 2-ter del Codice).
Tali trattamenti devono, comunque, trovare fondamento nel diritto dell’Unione o dello Stato membro, al fine di perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionati al perseguimento dello stesso. La finalità del trattamento deve, infatti, essere necessaria per l'esecuzione di un obbligo previsto dalla normativa vigente ovvero un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (cfr. art. 6, par. 2 e 3, del Regolamento e 2-ter del Codice).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando con maggiore precisione requisiti particolari e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento), e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “comunicazione” di dati personali sono ammissibili in presenza di un’idonea base giuridica (art. 2-ter del Codice).
Il datore di lavoro, quale titolare del trattamento, è tenuto in ogni caso a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali, in particolare, quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione dei dati” e “protezione dei dati fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 25 del Regolamento).
In tale quadro, in base al principio di “responsabilizzazione”, spetta a ciascun titolare individuare i presupposti e le condizioni di liceità del trattamento dei dati, nonché essere in grado di dimostrare che il trattamento venga effettuato conformemente al Regolamento e al Codice (artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
All’esito dell’attività istruttoria, è emerso che, nell’ambito della procedura “per la selezione e il reclutamento [… di specifiche] figure professionali” richiamata in premessa e, più in generale, nel quadro di pur meritevoli iniziative volte a contrastare il rischio del fenomeno dell’abbandono scolastico, il Liceo Artistico Statale “Renato Cottini” ha trasmesso i curricula dei quattro docenti che avevano presentato la propria candidatura - ivi inclusa la reclamante - a quarantaquattro famiglie di studenti, individuati come soggetti a rischio di abbandono scolastico, affinché ciascuna di esse potesse prenderne visione ed esprimere conseguentemente la propria preferenza in ordine al docente da affiancare allo studente.
Al riguardo, si fa presente che la messa a disposizione delle predette famiglie, da parte del Liceo, dei curricula trasmessi dai docenti all’atto della candidatura alla selezione configura una “comunicazione” di dati personali (art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice) che, in tale contesto, può ritenersi ammessa dalla disciplina in materia di protezione dei dati, nel quadro dell’adempimento di eventuali obblighi previsti dalla disciplina di settore applicabile nonché dalla normativa in materia di diritto del lavoro, in presenza di un’idonea base giuridica secondo quanto previsto dall’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Occorre, a tal proposito, evidenziare che la base giuridica del trattamento deve essere “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”) e che la stessa deve soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento).
In tal senso, nel quadro di derivazione europea della disciplina di protezione dei dati, nella prospettiva della certezza del diritto e del principio di non discriminazione, in assenza di una previsione normativa che soddisfi i predetti requisiti di un’idonea base giuridica, non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali tra le singole amministrazioni e, in particolare, per quanto interessa ai fini del caso di specie, tra le singole istituzioni scolastiche.
Tali principi sono stati ribaditi nel tempo dal Garante, anche di recente, in numerosi provvedimenti con riguardo a fattispecie diversificate (cfr., tra i più recenti e relativi all’esercizio dell’azione amministrativa nel contesto del rapporto di lavoro, provv.ti 13 marzo 2025, n. 135, doc. web n. 10128005, e 11 aprile 2024, n. 235, doc. web n. 10019523, e provvedimenti ivi citati).
In disparte dalla eventuale qualificazione del predetto avviso di selezione pubblica come atto amministrativo generale, menzionato dall’art. 2-ter del Codice come fonte astrattamente idonea a legittimare un trattamento di dati personali, occorre evidenziare che lo stesso non può contravvenire né modificare o innovare le norme sovraordinate di riferimento, dispiegando un mero effetto integrativo dell’ordinamento attraverso specificazioni e disposizioni di dettaglio, comunque nei limiti e negli ambiti ad esso demandati da norme di legge o di regolamento (cfr. considerando 41 e art. 88 del Regolamento).
Il criterio gerarchico delle fonti del diritto sancisce, invero, la prevalenza della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, precludendo a quest’ultima di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata; non si rinviene, pertanto, nell’atto amministrativo generale l’attitudine ad apportare modifiche nell’ordinamento sul piano del trattamento dei dati personali - come, appunto, la previsione della trasmissione dei curricula dei candidati alla procedura selettiva alle famiglie destinatarie delle attività previste dal relativo avviso - posto che le caratteristiche essenziali del trattamento devono essere e rimangono delineate dalle norme di rango sovraordinate.
A tal riguardo si rappresenta, infatti, che l’art. 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente, in via generale, che “in materia di reclutamento” del personale le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare le disposizioni nazionali che regolano l’accesso al pubblico impiego nonché lo svolgimento di incarichi nel contesto pubblico, regolando la materia “in coerenza con i principi ivi previsti”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l’avviso di selezione pubblicato dal predetto Liceo nel caso di specie, che pure aveva previsto un trattamento di dati personali, consistente nella “comunicazione” di dati personali di docenti a “terzi” (ossia, le famiglie degli studenti individuati come soggetti al rischio di abbandono scolastico; cfr. artt. 4, par. 1, n. 10), del Regolamento e 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice), non può costituire un’idonea base giuridica nel sistema gerarchico delle fonti dell’ordinamento interno, anche in ragione del fatto che, come peraltro confermato dallo stesso Liceo in corso d’istruttoria (cfr. nota dell’XX), tale comunicazione non risulta contemplata dal quadro normativo nazionale applicabile (cfr., sulla riserva di legge statale sulla protezione dati, la già citata Corte Cost., sent. n. 271/2005).
Per le ragioni anzidette, il difetto di base giuridica in merito alla predetta “comunicazione” dei dati dei docenti non può essere superato neppure dall’asserito adempimento, da parte del Liceo, dei propri obblighi informativi e, cioè, richiamando la circostanza che i candidati sarebbero stati “debitamente edotti della trasmissione dei curricula stessi agli studenti e alle famiglie [… avendo il Liceo stesso scelto di] utilizzare come criterio di scelta il fatto che fossero gli studenti ad esprimere la propria preferenza a favore del singolo interessato” (cfr. nota del XX).
Peraltro, ancorché il predetto avviso fosse finalizzato al reclutamento di figure professionali “per un numero di ore proporzionato al numero di studenti che [… avessero espresso] la propria preferenza nei loro confronti” e prevedesse che “il compenso [… fosse] proporzionato al numero di edizioni svolte, sulla base degli studenti che [… avessero espresso] la propria preferenza a […] favore” del singolo candidato (cfr. avviso di selezione), lo stesso non reca chiara evidenza del fatto che il Liceo avrebbe poi effettivamente dato corso ad una trasmissione alle famiglie destinatarie del progetto dei curricula presentati dai candidati, così effettuando una comunicazione di dati personali a soggetti terzi.
Deve infatti ritenersi che, anche nell’ottica del principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), le finalità di trattamento perseguite nel caso di specie dal Liceo avrebbero potuto essere soddisfatte anche con modalità alternative e meno invasive per i diritti e le libertà dei candidati, omettendo l’invio dei curricula in versione integrale alle predette famiglie.
Non risulta rilevante nel caso di specie neppure l’eventuale consenso che, secondo il Liceo, sarebbe stato manifestato dai candidati all’atto della candidatura, posto che, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà dell’interessato, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali tanto in ambito pubblico quanto, più specificamente, nel contesto del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro “Articolo 29”, Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - WP 259 - del 4 maggio 2020).
Né, ancora, può ritenersi che il trattamento in esame possa essere lecitamente effettuato richiamando il legittimo interesse del titolare del trattamento, pure invocato dal Liceo, in quanto lo stesso non può di regola trovare applicazione “al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche” (cfr. art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento), tra le quali si annoverano anche le istituzioni scolastiche (cfr. art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001).
In tale contesto, non può inoltre essere invocata per escludere la responsabilità del Liceo neppure la circostanza che, in base al quadro normativo in materia di trasparenza, le pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare online il curriculum vitae di consulenti e collaboratori (v. art. 15 del d.lgs. 33/2013 nonché delibera ANAC n. 1310/2016, par. 5.1, e all. 1), posto che, per espressa previsione normativa, tale pubblicazione riguarda le sole informazioni relative ai soggetti che siano già “titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” e non invece i curricula dei partecipanti alla procedura di selezione e reclutamento. Ad ogni modo, come tradizionalmente ribadito dal Garante, si ricorda che il predetto obbligo normativo comporta la diffusione dei soli contenuti del curriculum pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dalla legge; prima di pubblicare i curricula sul sito istituzionale, le pubbliche amministrazioni devono infatti “operare un’attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati”, e, “non [… devono invece procedere alla] pubblicazione [di] dati eccedenti” rispetto alla finalità, espressamente individuata dall’art. 1 del d. lgs. 33/2013, di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (cfr. le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate con provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436).
Né assume rilevanza il fatto che, in base all’avviso della procedura selettiva in questione, le preferenze espresse dalle famiglie non fossero destinate ad incidere sulle valutazioni in ordine all’idoneità dei candidati a ricoprire in generale l’incarico ma venissero considerate dal Liceo ai soli fini della successiva individuazione dell’insegnante in concreto più appropriato ad affiancare gli studenti destinatari del progetto. Ciò in quanto, in ogni caso, il trattamento in questione risulta essere stato posto in essere, in assenza di un’adeguata base giuridica, per finalità comunque riconducibili al complessivo processo di reclutamento, proprie anche della fase di attribuzione dello specifico incarico.
Quanto, infine, alla circostanza che, come lamentato dalla reclamante, nel curriculum vi fossero riferimenti ad attività svolte presso istituzioni di varia natura o enti religiosi, occorre ribadire in via generale che, nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali relativi a categorie particolari deve essere in ogni caso effettuato anche in conformità alle prescrizioni di cui al provv. 5 giugno 2019, n. 146, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, doc. web n. 9124510 (v. spec. all. 1) e che, in particolare, “il datore di lavoro tratta dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di coscienza”. Ancorché, in genere, non possa escludersi in via assoluta che specifiche informazioni contenute nei curricula possano in linea teorica apparire evocative delle opinioni personali e degli orientamenti anche sul piano religioso degli interessati, con riguardo al caso di specie, alla luce di una valutazione complessiva del relativo contenuto, si ritiene che le informazioni esposte nel curriculum della reclamante, in assenza di ulteriori elementi di contesto, non consentissero nel caso concreto di rivelare dettagli univoci sulla convinzioni filosofiche o religiose della reclamante medesima, dovendosi dunque ritenere che gli elementi in atti non siano di per sé dirimenti né sufficienti a confermare la violazione della disciplina di protezione dei dati limitatamente a tale profilo (art. 9 del Regolamento).
Tutto ciò premesso, deve concludersi che il trattamento dei dati in questione – consistente nella comunicazione dei curricula dei quattro candidati alla procedura selettiva a quarantaquattro famiglie di studenti individuati come soggetti a rischio di abbandono scolastico, effettuata sulla base dell’avviso della procedura medesima - è stato effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati” e in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”, per aver trattato dati personali della reclamante, oltre che degli altri interessati che avevano presentato la propria candidatura all’avviso di reclutamento in questione, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono tutte soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha comunque esaurito i suoi effetti e che, peraltro, il Liceo, con nota dell’XX ha dato atto di aver predisposto “procedure interne più restrittive a riguardo dell’autonomia decisionale delle commissioni valutative, imponendo di consultare preventivamente il DPO sempre e comunque”, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
i dati personali trattati nel caso di specie riguardano quattro interessati, tra cui la reclamante, e sono stati comunicati a quarantaquattro famiglie, ancorché nel quadro del perseguimento di una finalità particolarmente apprezzabile connessa al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
la violazione è stata commessa con colpa, anche tenuto conto che, come confermato dal titolare in corso d’istruttoria, nel caso di specie il Liceo non ha preventivamente consultato il proprio responsabile della protezione dei dati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
per le ragioni esplicitate nella parte motiva del presente provvedimento, il trattamento non ha in concreto riguardato dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia basso (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, in ogni caso, il titolare è un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
il Liceo ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, dichiarato di aver intrapreso, nella prospettiva del principio di “responsabilizzazione”, iniziative per prevenire in futuro il verificarsi di analoghe violazioni (cfr. nota dell’XX; art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Liceo (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000 (tremila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che la violazione, che è stata commessa senza aver previamente consultato il responsabile della protezione dei dati, ha comportato la comunicazione di dati a numerosi destinatari.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal Liceo Artistico Statale “Renato Cottini” per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
al Liceo Artistico Statale “Renato Cottini”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Castelgomberto, 20, 10136 – Torino, C.F. 80091930018, di pagare la somma di euro 3.000 (tremila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Liceo, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 3.000 (tremila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
24/04/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID -19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
• L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea[I]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS¹
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
• L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)
• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). .
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
[¹] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
___
¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#azienda #lavoro #protocollo #lavoratore #virus #pulizia #misura #contenimento #distanza #autorità
06/08/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020(che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bisdella Legge 77/2020 recante“Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020,si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tuttele istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021. Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misurecontenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientificoistituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziariee strumentali:
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desko tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionalio direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art.5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto ilpersonale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanentepresso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono unafunzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.
Il Ministero, inoltre, provvederà a:
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorseassegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità,fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizioprevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie,assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;
e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute,il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente,in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A talfine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.Saranno adottati i criteri di:
I.volontarietà di adesione al test;
II.gratuità dello stesso per l’utenza;
III.svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso vigenti, alla fornituradi mascherineper il personale scolastico e pergli studenti in condizione di lavoratore,di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimentisugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevolee sull’utilizzodei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;
h) richiedere al Ministero della Salute digarantire e dirafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimentocon la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
i) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19.A tale riguardo si prende atto che,presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono outputdi tipo formativo e informativo;
j) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competenteche effettui la sorveglianza sanitariadi cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008 nonché la“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020,n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
k) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure daadottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;
l) definire e attuareil confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanzache venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza digarantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
***
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermorestando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione,che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si stabilisce che:
-ogni istituto scolasticodà attuazionedelle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificitàele singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine ditutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
-il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta atutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
-il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperaturaoltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalleAutorità sanitarie competenti;
-l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
-la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
-l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano comunità scolasticale regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza dellenorme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridottol’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regolepreviste nelRegolamento di istitutoe/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteridi massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale edoperativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogodi residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONEDI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazioneperiodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
-gli ambienti di lavoro e le aule;
-le palestre;
-le aree comuni;
-le aree ristoro e mensa;
-i servizi igienici e gli spogliatoi;
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
-materiale didattico e ludico;
-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione,occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucidanegli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AnIGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.Il CTSsi esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischioe dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissionedei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, sipotrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzionee protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAGESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.Pertantoil dirigente scolasticovaluta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule,eventualmentealternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delleaule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispettodel distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensascolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamentofisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitareil rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
5.USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per ilpersonale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’IstruzioneeilConsiglio Nazionale Ordine degli Psicologi,si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.A tale scopo si suggerisce:
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o adistanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 -Gestione di una persona sintomatica in azienda),ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale -In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio,per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in strettoraccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale,in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati,si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni,genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficacecontacttracinge di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008,nonché sul ruolo del medico competente,si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nellalegge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a.attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs.81/2008;
b.attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c.attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti,per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze,in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
***
LE PARTI INOLTRE CONVENGONO:
-sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni;
-sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine diregolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
-sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzioneal fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
-sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimentoancheall’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli spazi;
-sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
-sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione,con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009;
-garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all’insegnamento di sostegno.
***
Roma, 6 agosto 2020
Letto, approvato, sottoscritto:
FLC CGIL La Ministra
FSUR CISL
FED UIL SCUOLA RUA
CONFSAL SNALS
ANIEF
ANP –CIDA
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf
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#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#ooss #ministero #cts #istituzione #misura #protocollo #prevedere #scuola #sorveglianza #studente
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Orientamenti applicativi settembre 2026
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Parere 10 agosto 2026, n. 1829
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D.M. 23 luglio 2026, n. 148 - Circolare 4 settembre 2026, n. 157712
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Nota 18 maggio 2026, n. 1212
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Pagina: 21
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Pagina: 24
Nota 30 settembre 2025, n. 9110
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Pagina: 27
Nota 3 giugno 2026, n. 27975
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