Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 07/02/2020
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  • DS chiamato a testimoniare sulla frequenza di un alunnodurante la prima settimana di scuola...
  • Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso
    Argomenti: Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti

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    #pbb #settimana #verità #testimoniare #udienza #testimonianza #probabilità #errore #incorrere #intelligenti #imprecisione

    Domanda

    Ho ricevuto da una legale la lettera che vi allego in cui mi si invita a produrre in udienza penale documentazione sulla frequenza di un alunno del nostro corso xxx durante la prima settimana dell’anno scolastico xxx. Per me sussistono numerosi problemi: durante la prima settimana, soprattutto di un corso xxx, la situazione è spesso fluida nella rilevazione delle presenze e nell’attribuzione alle classi; il registro elettronico, ............., comincia ad andare a regime dopo due o tre settimane, ricostruendo le settimane precedenti in base agli appunti prese dai docenti sulle presenze, il che vuol dire che si può facilmente incorrere in errori; per ...... si procede per alcune settimane con un orario ridotto, ma in genere su questo non si fanno circolari, ma si inseriscono soltanto avvisi sul sito.
    Chiedo: vista l’alta probabilità di incorrere in errori e imprecisioni rispetto a quanto mi viene chiesto proprio per la prima settimana di scuola di un anno e mezzo fa in un procedimento di rilevanza penale, sono obbligato a testimoniare? In che termini posso difendere le evidenti lacune della scuola nella formalizzazione della presenza degli alunni durante la prima settimana di scuola? A che conseguenze posso andare incontro? Come cittadino prima ancora che come preside tengo in altissimo conto l’accertamento della verità da parte della magistratura, ma i dati e la testimonianza che mi si chiedono potrebbero essere veramente ad alto rischio proprio per l’accertamento della verità, oltre che per me e il mio istituto. Grazie come sempre, cordiali saluti .....

    Risposta

    Il testimone svolge le funzioni pertinenti a un “ufficio”, ossia a un compito che ha rilievo pubblicistico nell’amministrazione della giustizia.
    Egli è perciò tenuto a:
    - presentarsi davanti al giudice;
    - attenersi alle istruzioni impartitegli (ad esempio, non avere contatti con altre parti nel corso dell’udienza);
    - prestare giuramento ai sensi dell’art.497 c.p.p.;
    - rispondere alle domande rivoltegli riferendo ciò che è realmente a sua conoscenza (obbligo di dire la verità), salvo che non risulti compromessa la propria posizione; il testimone non può, infatti, essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale; in questi casi il soggetto può rifiutarsi di rispondere.
    In questa prospettiva, il suggerimento è: dire la verità; trovare risposte “intelligenti”, spiegando le difficoltà organizzative e circoscrivendo il contenuto della deposizione allo stretto necessario. E’ peraltro evidente che il dirigente non può ricordare esattamente le presenze del soggetto (soprattutto a distanza di tempo): egli potrà quindi limitarsi a riferire su ciò che si desume dall’esame degli atti ufficiali della scuola. Che siano attendibili o meno, non spetta al dirigente dirlo (ma sarà oggetto della discussione tra le parti).
    Si raccomanda di evitare di rifiutarsi espressamente di rispondere: ciò porterebbe a un conflitto manifesto con l’avvocato che conduce l’interrogatorio e potrebbe indurre il predetto (e forse anche il pubblico ministero) alternativamente a contestare la reticenza o, quanto meno, a far emergere una possibile responsabilità penale sui fatti oggetto della testimonianza (il che è proprio quello che si vuole evitare).
    Comunque: il dirigente è solo chiamato a testimoniare; non è l’imputato e, con ogni probabilità, il funzionamento della scuola non è l’interesse primario del giudice.

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    Approfondimenti

    Sentenza 22/05/2025 n° 58
    Area: Giurisprudenza

  • Non è connotata da colpa grave la condotta del Dirigente scolastico quando risulta accertato che, in concreto, non erano esigibili dallo stesso condotte ulteriori rispetto a quelle poste in essere - Corte dei Conti ABRUZZO - Giurisdizionale
  • Nella fattispecie in esame, un’insegnante di sostegno, mentre era in attesa di partecipare all’incontro per la programmazione settimanale unitamente alle altre docenti in una scuola elementare, momentaneamente si allontanava dalla sala riunioni, spostandosi nell’area attigua all’edificio scolastico, al fine di rispondere ad una telefonata: non appena si appoggiava ad un parapetto in muratura, dando le spalle allo stesso, precipitava nel terreno sottostante, dopo aver fatto un volo di 2,50 mt. circa, a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, riportando lesioni gravissime che portavano ad una invalidità permanente dell’85%. La Corte di Appello in sede penale dichiarava estinto il giudizio per prescrizione dei reati posti a carico del Dirigente scolastico, confermando tuttavia la responsabilità civile dello stesso e del Ministero, la quale conduceva al pagamento di somme ingenti, di modo che la Procura della Corte dei Conti promuoveva l’azione per danno erariale nei confronti del Dirigente ponendo a carico dello stesso un danno pari a circa euro 270.000. I giudici hanno in primo luogo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di avvenuta prescrizione dell’azione di danno, ribadendo che il termine decorre dalla data in cui è avvenuto il pagamento risarcitorio in favore della parte danneggiata, essendo necessaria la compresenza di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e l’emissione del mandato di pagamento in favore del danneggiato. Quanto al merito, la Corte dei Conti ha innanzitutto chiarito l’indipendenza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quelli penale e civile, essendo il primo basato su diversi presupposti giuridici, affermando che le risultanze del processo penale (in cui era stata evidenziata una responsabilità penale del dirigente scolastico) non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio amministrativo per farne derivare la responsabilità amministrativa che, appunto, è di tutt’altra natura. Il Collegio è dunque giunto a respingere la domanda proposta dalla Procura nei confronti del Dirigente scolastico, ritenendo insussistente la colpa grave a carico dello stesso. Precisamente, dopo aver accertato che l’area in cui è avvenuto l’incidente non era utilizzata regolarmente in quanto di proprietà di una Asl, ha ritenuto corretta la condotta del Dirigente il quale ha interdetto l’accesso alla stessa con un apposito cartellone e non ha incluso tale area nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riponendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune dopo il terremoto del 2009. In sostanza, il convenuto inibendo l’accesso all’area con adeguata cartellonistica, aveva dimostrato, comunque, una condotta orientata ad evitare eventi quali quello che, in concreto si è verificato, nonostante fosse consapevole che l’area non era adibita ad attività didattiche e non era pertinenza della scuola. Inoltre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che aveva redatto il DVR dell’edificio scolastico, escludendo l’area in cui è avvenuto il sinistro. Tra l’altro, nella redazione del piano di evacuazione il Dirigente Scolastico, proprio in considerazione del fatto che lo spazio non era di proprietà/disponibilità della scuola, aveva escluso la suddetta area come possibile via di fuga. Dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, infine, era emerso che il crollo del parapetto era stato causato da vizi occulti strutturali, accertati solo a seguito di prove di carico e analisi dei materiali. Tali vizi non erano accertabili né prevedibili, neanche con un DVR completo, contenente l’area dove è avvenuto l’incidente. Il C.T.U., interpellato nel corso del procedimento penale, ha accertato, infatti, che i parapetti erano stati costruiti senza le caratteristiche di resistenza adeguate. Nel respingere la domanda della Procura, i giudici hanno dunque ricordato che, l’elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell’agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa. Alla luce delle suddette valutazioni, ad avviso della Sezione, pertanto, non ricorre una grave colpevole inerzia del Dirigente, che, anzi, ha dimostrato di essersi, a più riprese, occupato del tema della sicurezza sul luogo del lavoro durante il suo periodo di dirigenza didattica.

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    #responsabilità amministrativa#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)

    Sentenza 05/05/2017 n° 10910
    Area: Giurisprudenza

  • Scuola paritaria: la clausola che pone in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera retta annuale nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno è vessatoria - Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Va riconosciuta la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso di specie, la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7, oggi corrispondente all'art. 33, lett. g), del Codice del Consumo. (Nel caso di specie, la madre di un bambino di scuola materna nel gennaio 2007 aveva iscritto il proprio figlio presso l’istituto gestito dalla Cooperativa ricorrente per l’a.s. 2007/2008, rassicurata dal responsabile della struttura dalla possibilità di revocare l’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni al solo costo della quota di iscrizione. Manifestata la volontà di revocare l’iscrizione il successivo settembre, l’istituto richiedeva alla madre il pagamento dell’intera retta annuale, che la donna rifiutava di pagare invocando l’applicazione della normativa a tutela del consumatore e lamentando la vessatorietà della clausola contrattuale. In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva non vessatoria la clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l'obbligo del genitore contraente di corrispondere l'intera retta. La Corte di Appello di Milano, adita dalla donna, riformava la sentenza del primo giudice ritenendo, al contrario, la vessatorietà della previsione che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, conclusione confermata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in analisi.)

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    #parità scolastica#studenti: iscrizioni

    13/04/2023 n° 185
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - E' illecita la condotta della scuola che pubblica sul proprio sito web istituzionale l’elenco nominativo e l’indicazione della classe di riferimento degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria
  • [doc. web n. 9902516]

    Provvedimento del 13 aprile 2023

    Registro dei provvedimenti
    n. 185 del 13 aprile 2023

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

    VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    Vista la documentazione in atti;

    Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

    Relatore l’avv. Guido Scorza;

    PREMESSO

    1. Il reclamo.

    L’Autorità ha ricevuto un reclamo dal sig.XX in ordine alla pubblicazione, nella sezione XX del sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Gavorrano (GR), della nota n. XX del XX, recante gli elenchi nominativi relativi agli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria presso il plesso di Scarlino Scalo dell’Istituto medesimo.

    2. L’attività istruttoria.

    Con nota del XX, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, il dirigente scolastico dell’Istituto, ha rappresentato che:

    - “La pubblicazione è avvenuta ritenendo di “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ritenendo di non “arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” (Art. 2-ter del Codice Privacy)”;

    - “preso atto della segnalata F.A.Q., in cui il Garante e il Ministero dell’Istruzione forniscono precise disposizioni operative in merito” si è tempestivamente provveduto a:

    - Rimuovere la pubblicazione del documento dal sito istituzionale;

    - Comunicare alle famiglie degli studenti inclusi nell’elenco in parola, tramite email individuale, utilizzando il campo “copia conoscenza nascosta” (ccn), la ammissione alla frequenza del Tempo Pieno nel plesso di Scarlino Scalo;

    - Comunicare alle famiglie degli studenti non ammessi, sempre con le stesse modalità, la possibilità di iscriversi al Tempo pieno nel Plesso di Scarlino Capoluogo”.

    Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 7 settembre, all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione sul sito istituzionale della nota n. XX del XX recante gli elenchi nominativi relativi agli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria presso il plesso di Scarlino Scalo dell’Istituto, ha dato luogo a una “diffusione” di dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter del Codice.

    L’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

    L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX), ribadendo che:

    -  "La pubblicazione è avvenuta ritenendo di “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ritenendo di non “arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”;

    - “In data XX, a seguito della segnalazione (dell’) Autorità, si è provveduto a:

    - Rimuovere tempestivamente la pubblicazione del documento dal sito istituzionale;

    - Comunicare alle famiglie degli studenti inclusi nell’elenco in parola, tramite email individuale, utilizzando il campo “copia conoscenza nascosta” (ccn), la ammissione alla frequenza del Tempo Pieno nel plesso di Scarlino Scalo;

    - Comunicare alle famiglie degli studenti non ammessi, sempre con le stesse modalità, la possibilità di iscriversi al Tempo pieno nel Plesso di Scarlino Capoluogo;

    e specificando che:

    - Al fine di prevenire eventi come quello contestato si è provveduto a impartire precise istruzioni al personale dipendente e si è programmato un corso di formazione destinato al personale di segreteria che, tenuto conto del continuo turn over del personale scolastico, si svolgerà nel mese di XX, non appena l’organico della Segreteria sarà nuovamente al completo.

    - La violazione contestata non riguarda né dati “particolari” né, tantomeno, dati sensibili.

    3. Esito dell’attività istruttoria.

    3.1 Normativa applicabile.

    Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

    Il Regolamento prevede inoltre che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”  o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).

    La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” di dati personali (come la pubblicazione online) e nella “comunicazione” sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

    Il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati personali (art. 5 del Regolamento).

    3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.

    Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione XX e, in particolare, all’url https://..., il decreto del dirigente scolastico n. XX del XX recante l’elenco nominativo e l’indicazione della classe di riferimento degli alunni ammessi, per l’a.s. 2022/23, alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria presso il plesso di Scarlino Scalo dell’Istituto Comprensivo.

    In via preliminare si evidenzia che, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter del Codice.

    In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la pubblicazione dei dati personali degli interessati.

    Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione dei dati personali del reclamante.
    Risultano inoltre inidonee le motivazioni addotte dall’Ufficio Scolastico in base alle quali la pubblicazione del provvedimento in esame sarebbe “avvenuta ritenendo di “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e ritenendo di non “arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” (Art. 2-ter del Codice Privacy)” ben potendo tale eventuale obiettivo essere perseguito, conformemente alle disposizioni vigenti, con modalità meno invasive per il diritto alla riservatezza degli interessati.

    Con specifico riferimento alla questione prospettata con il reclamo, si evidenzia, inoltre, che il Garante, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è intervenuto con una specifica FAQ in merito alla questione relativa alla pubblicazione, sul sito internet degli istituti scolastici, di elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi, fornendo specifiche  indicazioni  alle scuole in merito alle corrette modalità per assicurare la conoscibilità delle predette informazioni agli alunni e alle famiglie, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. FAQ relative ai trattamenti dei dati personali nel contesto scolastico nel quadro dell’emergenza sanitaria, disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.gpdp.it doc. web n. 9337010, e, in particolare, FAQ n. 10, elaborata in collaborazione con il Ministero e disponibile anche in https://...).

    Con la predetta FAQ è stato chiarito che la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web degli istituti scolastici non è consentita in quanto tale operazione di trattamento è lecita solo nei casi previsti dal richiamato art. 2-ter del Codice. “Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati. A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. (…), mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie”.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la pubblicazione nella sezione XX del sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo del provvedimento del dirigente scolastico n. XX del XX, recante l’indicazione dei nominativi degli alunni  ammessi, per l’a.s. 2022/23, alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria presso il plesso di Scarlino Scalo dell’Istituto e l’indicazione della classe di assegnazione degli stessi, ha reso conoscibili ad una pluralità indeterminata di soggetti, informazioni relative al figlio del reclamante e ad altri interessati determinando in tal modo una “diffusione” illecita di dati personali, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice (sul punto v. anche provv. n. 383 del 6 dicembre 2012, doc. web n. 2217211 e provv. n. 170 del 19 marzo 2015, doc. web n. 4000105).

    4. Conclusioni.

    Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice.

    Ciò premesso, tenuto conto che:

    il titolare del trattamento è un istituto scolastico e che trattasi, pertanto, di un soggetto di ridotte dimensioni

    la condotta illecita è stata determinata dall’erronea convinzione che l’istituto fosse tenuto ad effettuare la pubblicazione del predetto documento per “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”;

    si è trattato di un caso isolato e l’Istituto ha provveduto, in tempi brevi a rimuove il provvedimento dal sito web;

    l’Istituto, in conseguenza dell’episodio verificatosi, ha provveduto a impartire precise istruzioni al personale dipendente e ha programmato un corso di formazione destinato al personale di segreteria;

    il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
    non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;

    si tratta di un istituto scolastico

    le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

    Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice.
    Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la pubblicazione dei dati personali relativi al reclamante è cessata, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

    Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Gavorrano (GR) descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice;

    b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Gavorrano (GR) quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, come sopra descritto;

    c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

    Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 13 aprile 2023

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Scorza

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Mattei

    KEYWORDS

    #privacy e trattamento dei dati personali

    06/07/2023 n° 288
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - E' illecita la condotta della scuola che pubblica nel proprio sito web gli elenchi dei nominativi degli alunni delle classi prime, ma costituendo una "violazione minore" è soggetta al solo ammonimento
  • [doc. web n. 9920274]

    Provvedimento del 6 luglio 2023

    Registro dei provvedimenti
    n. 288 del 6 luglio 2023

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

    VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    Vista la documentazione in atti;

    Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

    Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

    PREMESSO

    1. La segnalazione.

    L’Autorità ha ricevuto una segnalazione in ordine alla pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale "OMISSIS" di Sassuolo (MO) degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023.

    2. L’attività istruttoria.

    Con nota del XX, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, il dirigente scolastico dell’Istituto, ha rappresentato, che:

    - “La pubblicazione sul sito istituzionale (…), degli elenchi dei nominativi relativi alla composizione delle classi prime è avvenuta in seguito ad una insistente pressione delle famiglie volta a conoscere l’appartenenza della classe del proprio figlio/figlia. Questo istituto per riscontrare le esigenze rappresentate dalle famiglie si è attivato immediatamente”;

    - “valga considerare l’elevato numero di nuclei famigliari in questione e la diversa struttura culturale/sociale degli stessi, tale da rendere in molti casi estremamente complesso il procedimento di attivazione del portale del registro elettronico”;

    - “L’Istituto, posta la suddetta situazione e la palese carenza di organico, in forza in quel periodo lavorativo, non riusciva a predisporre l’invio di mail in modo celere; perciò intraprendeva una strada risolutiva che fosse la più veloce e la più efficiente per riscontrare le esigenze rappresentate dei propri iscritti”;

    - “La pubblicazione sul sito è stata poi rimossa in tempi molto rapidi”;

    - “L’Istituto si è da subito attivato per ovviare all’accaduto e rafforzare le procedure e la formazione utile a evitare che episodi simili si ripetano”.

    Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX) all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023 ha dato luogo a una “diffusione” di dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter e del Codice.

    L’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

    L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX), ribadendo che:

    - “A partire dal mese di luglio 2022, (la scuola aveva ricevuto) una moltitudine di solleciti e pressioni dalle famiglie dei nuovi iscritti che richiedevano di venire a conoscenza, nel più breve tempo possibile, dell'avvenuta iscrizione dei propri figli presso l'istituto e la conferma della classe/indirizzo scelto”;

    - “l'istituto si trovava in una gravosa carenza di organico, (…) molte professionalità dell'Istituto (sia docenti che personale amministrativo) erano occupate nelle pratiche necessarie allo svolgimento degli esami di stato in corso”;

    - L'utenza dell'istituto scolastico, (…) è medio/bassa, spesso poco strutturata sia dal punto di vista culturale che economico e perlopiù ubicata nei diversi comuni limitrofi e montani”;

    - “in buona sostanza, la carenza di organico ha reso non attuabile, concretamente, l'attivazione del registro elettronico, che avrebbe necessitato che una o più risorse venissero adibite all'incombente”;

    - "In quel frangente, la scuola ha ritenuto che, inserendo la composizione delle classi sul sito, in area riservata, le famiglie avrebbero potuto, in modo semplice ed immediato, senza fare appello a particolari competenze informatiche (…) spesso del tutto assenti, senza spostarsi da un luogo all'altro, (…) conoscere le informazioni richieste;

    - “L'istituto scolastico in seguito alla segnalazione provvedeva immediatamente, il giorno stesso, a rimuovere i suddetti elenchi dal sito”;

    - “Tutto il personale partecipa alla formazione privacy con regolarità ed efficienza, nonostante ciò, la Scrivente ha ritenuto di rafforzare la suddetta formazione e le procedure di controllo”.

    Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX l’Istituto scolastico ha dichiarato che:

    - “il sito è strutturato in modo che i contenuti non sono immediatamente accessibili a tutti e non sono indicizzabili mediante ricerca effettuata tramite i comuni motori di ricerca”

    - “i documenti non sono stati pubblicati in home page (…), sono stati pubblicati in una specifica sezione del sito web;

    - tale “specifica sezione del sito web (…), se pur denominata (nelle memorie difensive) “area riservata”, non è accessibile soltanto mediante inserimento di specifiche credenziali di accesso” ma risulta liberamente accessibile;

    - “i dati pubblicati sono solo il nome e cognome degli interessati e tale pubblicazione non ha arrecato danni ma al contrario le famiglie sono state agevolate. La procedura ha consentito alle stesse di avere conoscenza degli esiti della procedura di iscrizione agevolandole.”

    3. Esito dell’attività istruttoria.

    3.1 Normativa applicabile.

    Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

    Il Regolamento prevede inoltre che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”  o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).

    La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” di dati personali (come la pubblicazione online) e nella “comunicazione” sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

    Il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati personali (art. 5 del Regolamento).

    3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.

    Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale, in una sezione liberamente accessibile, gli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023.

    In via preliminare si evidenzia che, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter del Codice.

    In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento che legittimi la pubblicazione dei dati personali degli interessati.

    Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione dei dati personali degli alunni interessati.

    Risultano inoltre inidonee le motivazioni addotte dall’Ufficio Scolastico in base alle quali la pubblicazione dei predetti elenchi “è avvenuta in seguito ad una insistente pressione delle famiglie volta a conoscere l’appartenenza della classe del proprio figlio/figlia” ben potendo l’istituto perseguire tale eventuale obiettivo, conformemente alle disposizioni vigenti, con modalità meno invasive per il diritto alla riservatezza degli interessati.

    Né può essere ritenuto sufficiente a giustificare la condotta dell’Istituto quanto asserito dall’Istituto in merito al fatto che l’elevato numero di nuclei famigliari in questione e la diversa struttura culturale/sociale degli stessi”, nonché “la carenza di organico” hanno reso “non attuabile, concretamente, l'attivazione del registro elettronico”:

    Con specifico riferimento alla questione prospettata con la segnalazione, si evidenzia, inoltre, che il Garante, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è intervenuto con una specifica FAQ in merito alla questione relativa alla pubblicazione, sul sito internet degli istituti scolastici, di elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi, fornendo specifiche  indicazioni  alle scuole in merito alle corrette modalità per assicurare la conoscibilità delle predette informazioni agli alunni e alle famiglie, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. FAQ relative ai trattamenti dei dati personali nel contesto scolastico nel quadro dell’emergenza sanitaria, disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.gpdp.it doc. web n. 9337010, e, in particolare, FAQ n. 10, elaborata in collaborazione con il Ministero e disponibile anche in https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html, vedi anche il Vademecum La scuola a prova di privacy, edizione 2023, doc. web 9887111).

    Con la predetta FAQ è stato chiarito che la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web degli istituti scolastici non è consentita in quanto tale operazione di trattamento è lecita solo nei casi previsti dal richiamato art. 2-ter del Codice. “Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati. A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. (…), mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie”.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi prime per l’anno scolastico 2022/2023, ha di fatto reso conoscibili ad una pluralità indeterminata di soggetti, informazioni relative agli alunni compresi nell’elenco determinando in tal modo una “diffusione” illecita di dati personali, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice (sul punto v. anche provv. n. 383 del 6 dicembre 2012, doc. web n. 2217211 e provv. n. 170 del 19 marzo 2015, doc. web n. 4000105).

    4. Conclusioni.

    Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non  ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
    Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio, e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice.

    Ciò premesso, tenuto conto che:

    - Si tratta di un istituto scolastico statale di ridotte dimensioni;

    - l’Istituto ha provveduto, in tempi brevi a rimuove il documento dal sito web;

    - il trattamento non ha riguardo categorie particolari di dati personali (cfr. art. 9 del Regolamento);

    - l’Istituto si è subito attivato per rafforzare le procedure di controllo e la formazione del proprio personale al fine di evitare che episodi simili a quello occorso si ripetano in futuro;

    - il titolare del trattamento ha prestato ampia collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;

    - non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

    Le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

    Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice.

    Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la pubblicazione dei dati personali relativi al reclamante è cessata, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

    Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    - ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto di Istruzione Superiore "OMISSIS" di Sassuolo (MO) descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice;

    - ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto di Istruzione Superiore "OMISSIS" di Sassuolo (MO) quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, come sopra descritto;

    - ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

    Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 6 luglio 2023

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Stanzione

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Mattei

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