
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: valutazione alunni
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OGGETTO: Alunni - Monte ore assenze
Si chiede se il monte ore minimo di presenze per l'ammissione all'anno successivo, che deve essere calcolato in base alla normativa sul monte ore personalizzato dello studente, deve essere calcolato sulle singole discipline.
Ringraziando, porgo distinti saluti.
La disposizione sulla validità dell’anno scolastico cui si fa riferimento nel quesito trova la sua base giuridica nell’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, peraltro richiamato nell’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 62/2017 come condizione di ammissione all’esame di Stato.
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
Per fornire chiarimenti sull’applicabilità della norma, l’Amministrazione centrale ha emanato un’apposita circolare nel 2011 (circolare n. 20 del 4 marzo 2011, a firma del Direttore generale degli Ordinamenti).
La circolare chiarisce che “….sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina…”.
Pertanto, a riscontro del quesito, si ritiene che il computo delle ore per la verifica della validità dell’anno scolastico vada effettuato considerando l’intero monte ore annuo, con gli eventuali adattamenti determinati dall’adozione di specifiche modifiche del curricolo deliberate da ciascuna istituzione scolastica.
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Sentenza 04/07/2025 n° 2537
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la bocciatura di uno studente di scuola secondaria di primo grado per il superamento della soglia massima di assenze in quanto il computo, come assenze rilevanti ai fini del raggiungimento della ridetta soglia, delle numerose ore di insegnamento perse dall’alunno a causa di ingressi posticipati o uscite anticipate non denota alcuna illegittimità alla luce della normativa primaria che valorizza come base di riferimento per la determinazione della soglia de qua il monte ore annuale delle lezioni. Nel caso di specie, l’alunno risulta aver superato la soglia massima di assenze, come innalzata dalla scuola in deroga alla soglia legale dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e la circostanza che lo stesso nel Documento di valutazione abbia ricevuto valutazioni sufficienti su alcune discipline non esclude affatto che, nel complesso, gli elementi da queste ritraibili siano, a causa della limitata frequenza scolastica, insufficienti per la valutazione dei livelli di apprendimento da parte del Consiglio di classe. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Anche per gli alunni affetti da D.S.A. è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, affetto da patologia di ansia sociale, non veniva ammesso alla classe terza in ragione del numero di assenze riportate – 59 giorni – superiore al numero di giorni massimo previsto dal Collegio dei docenti – 50 giorni – in deroga alla soglia dei tre quarti del monte ore annuale pari, previa conversione, a 42 giorni. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 13/06/2025 n° 1122
Area: Giurisprudenza

Ove l’alunno riporti numerose assenze e non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di una scuola secondaria di primo grado aveva riportato n. 272 ore di assenza – al netto delle deroghe – superiori al tetto massimo, pari a n. 248 ore, stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte ore personalizzato. Sebbene tali assenze non avessero impedito al ragazzo di sottoporsi alle verifiche, scritte e orali, riportando sia nel primo che nel secondo quadrimestre giudizi positivi nelle singole materie, egli non veniva ammesso alla classe successiva. In sede cautelare il TAR ordinava alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunno e, all’esito, quest’ultimo veniva ammesso alla classe successiva. Il GA, preso atto della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, rileva come il ricorso avrebbe comunque meritato accoglimento poiché, al di là del dato formale del numero di assenze – peraltro di poco superiore al limite stabilito dal Collegio dei docenti – l’Amministrazione non ha reso intellegibili le ragioni che, in concreto, impedivano di procedere alla valutazione di merito pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 20/08/2025 n° 23608
Area: Giurisprudenza

La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Per quanto concerne il personale ATA il frazionamento delle ferie non è per nulla in contrasto con la contrattazione collettiva. L’ art. 13 del CCNL 2006-2009 prevede infatti che "compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto"; tenuto conto del sopra menzionato assetto dei poteri datoriali, in sé non derogati dalla previsione collettiva, il frazionamento di due sole giornate attua una possibilità insita nel disposto negoziale e la minima incidenza sul monte ferie non è palesemente ostativa al rispetto delle altre regole sulla continuità e dislocazione nel periodo estivo. ( Nel caso di specie, relativo all’assegnazione delle ferie a copertura della chiusura delle giornate prefestive, la Corte d'Appello aveva ritenuto che tale potere fosse stato ben esercitato, anche tenuto conto che il collegamento, in entrambe le occasioni, della giornata di chiusura coperta attraverso una giornata di ferie con la successiva festività realizzava un modo di effettiva idoneità a garantire il riposo ed il recupero di energie. Il piano delle attività ritualmente adottato dal Dirigente Scolastico prevedeva, per le ore non lavorate in caso di chiusura della scuola, la copertura attraverso le ferie, le festività soppresse o il recupero di prestazioni aggiuntive; la Corte distrettuale ha precisato che la formulazione del piano, quanto ai recuperi, aveva avuto riguardo ad un monte ore già acquisito dal lavoratore, che egli poteva scegliere a che titolo imputare - e non quindi in sostanza a prestazioni aggiuntive future - così come lo straordinario non poteva essere autorizzato ex ante rispetto a periodi a venire, per assecondare il recupero di quelle giornate di chiusura, riguardando esso situazioni non programmabili. La Corte del merito aveva anche rilevato che le festività soppresse erano state già godute dal ricorrente e che la collocazione delle ferie rientrava tra le prerogative datoriali, nel caso di specie legittimamente esercitate anche perché le chiusure erano immediatamente antecedenti giorni di festività, sicché era pienamente rispettato il fine di reintegro delle energie lavorative)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 29/05/2025 n° 4114
Area: Giurisprudenza

1. In merito all’applicazione del principio di equivalenza ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla lex specialis, tradizionalmente tale principio veniva ritenuto riferibile unicamente alle “specifiche tecniche”, escludendo quindi ogni estensione ai requisiti considerati essenziali e vincolanti, pena l’esclusione. 2. In materia di appalti pubblici, si distingue infatti tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il principio di equivalenza è sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni. 3. Il principio di equivalenza, nondimeno, è stato ritenuto estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche sono richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità. 4. L'estensione in via giurisprudenziale dell'ambito di applicazione del principio di equivalenza, ancorché in sé e per sé non confliggente con il diritto europeo, trova fondamento non già nelle esigenze pro-concorrenziali perseguite dall’articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE, ma nel più generale principio del favor partecipationis ed è in ogni caso coerente con il principio del risultato come declinato all’art. 1 del d.lgs. 36/2023##5904T. 5. I requisiti dei prodotti richiesti dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della prestazione richiesta, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (T.A.R. Lombardia - Milano, n. 762/2021). Nel caso di specie, il ricorrente contesta la difformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria rispetto a quello richiesto e descritto dal Disciplinare. I requisiti tecnici previsti dal disciplinare sono considerati caratteristiche minime richieste, pena la non ammissione alla gara. Il TAR ha ritenuto che l’offerta dell’aggiudicataria non potesse essere ammessa difettando delle caratteristiche tecniche richieste della lex specialis a pena di esclusione (in argomento, si veda Consiglio di Stato sez. V, 4 febbraio 2025, n.885).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Ordinanza 11/08/2025 n° 23084
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione in materia di sicurezza e di salute, dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione va qualificata quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. Ciò posto, rientra nell'orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all'art. 29 CCNL 2007 ( ora art 44 del CCNL 2024), quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l'attività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL 2007 ( ora art. 45 CCNL 2024) si porrebbe in aperto contrasto con la predetta norma primaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 che stabilisce che la formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro. ( La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello con cui era stato affermato che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l'attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha altresì osservato che era onere del lavoratore allegare e provare di aver già completato, nell’unità temporale in questione - mese di giugno -, il monte di ore lavorative previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cosa che il predetto docente non ha fatto, essendo assolutamente verosimile che non ci sia stato alcun superamento di tale limite orario, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno, la quale tuttavia non comporta affatto la cessazione degli obblighi lavorativi del docente, a differenza di quanto avviene durante la fruizione delle ferie. In senso contrario si ricorda che la Corte di Appello di Bologna con la Sentenza 25/05/2016 n° 376, aveva affermato che la frequenza del corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce attività ricompresa nell'ampia dizione di cui all'art. 29 del C.c.n.l. della Scuola 2006 / 2009 quale "attività funzionale all'insegnamento" che comprende, fra le altre le attività di "aggiornamento e formazione" e, pertanto, non deve essere separatamente remunerata come attività aggiuntiva).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro: formazione
Sentenza 27/02/2024 n° 526
Area: Giurisprudenza

Nella causa avente ad oggetto la non ammissione alla classe successiva di uno studente di una scuola paritaria, estranea all’amministrazione statale, il legittimato passivo è l’istituto e non il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un numero eccessivo di assenze ingiustificate è una circostanza che, di per sé, non consente di ammettere l’alunno alla classe successiva, posto che, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (co. 1). Eventuali omissioni nella comunicazione del monte ore annuale personalizzato alla famiglia non determinano il diritto dell'alunno che non ha frequentato almeno tre quarti delle lezioni ad essere ammesso alla classe successiva, essendo tale conseguenza impedita dall'art. 5, co. 3, d.lgs. 62/2017, secondo cui, superato il limite massimo di assenze, l'anno scolastico non è valido. Le deroghe al suddetto limite sono solo eventuali e possono essere previste dal collegio dei docenti esclusivamente per casi eccezionali, sempre purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione (art. 5, co. 2, d.lgs. 62/2017).
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#parità scolastica#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi
Sentenza 23/06/2025 n° 755
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso civico, l’Amministrazione non deve effettuare una verifica circa l’assenza, in capo all’istante, di un interesse che lo abiliterebbe ad avanzare una richiesta di accesso documentale. Ciò ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. 2. L'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Ad. plen. n. 10/2022; Sezione III, 10 giugno 2022, n. 4735; Sezione V, 11 aprile 2022, n. 2670##2700L; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6639); si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990, il quale non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa; sicché si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, purché non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato e le esclusioni previste dallo stesso art. 5 bis, comma 3 (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849##3063L; Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542). 3. La giurisprudenza ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle di cui all’art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ##1187T sono considerate assolute in quanto si tratta di preclusioni delineate direttamente dal legislatore; quelle indicate ai primi due commi sono relative e richiedono una attività valutativa dell’amministrazione, che deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1186T, al Dirigente Scolastico richiedendo copia conforme all’originale del proprio elaborato scritto della prima prova dell’esame di maturità. L’Amministrazione scolastica ha negato l’accesso e il TAR ha annullato tale decisione in quanto non era stata prospettata nessuna delle fattispecie ostative da parte della scuola.
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione delle istituzioni scolastiche#accesso civico
Sentenza 21/11/2025 n° 20822
Area: Giurisprudenza

La motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato risulta idoneamente esplicitata attraverso le griglie adottate – conformi ai modelli Ministeriali - le quali, mediante indicatori e descrittori riferiti a specifici livelli di competenza, offrono una chiara rappresentazione del giudizio attribuito. In assenza di allegazioni specifiche in ordine a travisamenti o incoerenze nella compilazione, il punteggio numerico espresso all’esito della valutazione sintetizza in modo legittimo e sufficiente il giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Né la mancata verbalizzazione dettagliata del dibattito interno equivale a difetto di collegialità della deliberazione. Parimenti, quanto al colloquio orale e alla presunta omissione delle competenze maturante nei PCTO e in educazione civica, l’assenza di una verbalizzazione separata delle singole componenti non equivale, di per sé, a omessa trattazione, nè parte ricorrente ha allegato elementi oggettivi idonei a provare che i temi indicati non siano stati affrontati. Infondata è altresì la doglianza sulla presunta brevità del tempo dedicato alla correzione delle prove scritte posto che non è prevista una durata minima o predeterminata, ma è rimessa alla sottocommissione la determinazione del tempo ritenuto congruo e il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare una carenza nell’iter valutativo. Infine, l’eventuale scostamento tra il rendimento scolastico annuale e l’esito finale dell’esame di Stato non integra, di per sé, vizio del procedimento, poiché l’esame di Stato ha natura autonoma rispetto alla valutazione periodica, avendo finalità certificative e non solo confermative e i voti riportati nel corso dell’anno non vincolano la valutazione delle prove d’esame, ma concorrono esclusivamente alla determinazione del credito scolastico. (Il Tar Lazio ricorda che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice, e, pur se soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono insindacabili nel merito salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento. Nel caso di specie, valutate tutte le censure mosse, il giudizio finale appare il risultato coerente di un processo valutativo conforme ai criteri normativi e amministrativi vigenti, correttamente documentato e privo di elementi sintomatici di irregolarità sostanziale.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/03/2025 n° 139
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica anche per quanto attiene alla votazione conseguita per la condotta, che esprime un giudizio ampio sulla maturità personale complessiva della persona, sulla sua capacità di interazione con l'ambiente, nonché sul grado di inserimento in quel sistema di valori che, in base della Costituzione, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Il sindacato del giudice è, dunque, limitato ai soli profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti, profili che devono ritenersi sussistenti nel caso di specie dal momento che la valutazione resa sulla condotta dell’alunno – che ha portato alla sua bocciatura in quanto inferiore a sei decimi - non è stata preceduta da un necessario approfondimento istruttorio, che avrebbe verosimilmente portato all’adozione delle più opportune misure per poter supportare i deficit psicologico-comportamentali mostrati dall’alunno e che il Consiglio di classe non ignorava. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe successiva non per mancata acquisizione di sufficienti livelli di apprendimento in una o più discipline – avendo riportato una media complessiva pari a 7,37 – ma per la valutazione della “condotta” in relazione alla quale egli aveva conseguito la votazione di 5/10 a seguito di numerose sanzioni disciplinari riportate nel corso dell’anno. Il GA rileva come la scuola, pur consapevole del disturbo neurologico del minore - certificato da un centro medico privato in termini di iperattività – anziché avviare il percorso per l’adozione del piano didattico personalizzato e fornire allo studente gli ausili necessari per affrontare le alterazioni comportamentali, si era limitata ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria e, ad esito dello scrutinio finale, a non ammettere lo studente alla classe successiva in ragione del voto di cinque decimi attribuito per la condotta. Una simile valutazione appare però manifestamente illogica in quanto la votazione insufficiente, per essere logica e coerente, deve presupporre il libero e consapevole dominio delle proprie azioni da parte dello studente che, quindi, volontariamente e coscientemente sceglie di “rispettare” oppure “trasgredire” le regole, aspetto che, però, manca nel caso di specie in cui il comportamento dell’alunno è il risultato di un verosimile deficit neurologico-comportamentale dello stesso.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 09/04/2025 n° 659
Area: Giurisprudenza

Nei casi di studenti con BES, anche laddove sia necessario implementare misure didattiche compensative o dispensative per fare fronte alle specifiche situazioni di difficoltà manifestate dallo studente, ciò non può determinare un abbassamento dei criteri di ammissione alla classe successiva basati sul livello di apprendimento raggiunto, essendo comunque preminente l’interesse ad ottenere una preparazione adeguata dal percorso scolastico per affrontare con profitto gli studi successivi o inserirsi nel mondo lavorativo. Peraltro, la mancata attuazione delle misure compensative e dispensative durante l’anno da parte dell’istituto scolastico (circostanza che, comunque, non è oggetto di contestazione nel caso di specie) non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente per giustificare una pronuncia di illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore, potendo semmai comportare, eventualmente, una responsabilità della scuola per le proprie omissioni. Premesso che la valutazione espressa dal consiglio di classe in sede di scrutini scolastici costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti illogicità o vizi procedimentali, spettando esclusivamente al consiglio di classe valutare la gravità delle lacune degli alunni e la loro idoneità a precludere la prosecuzione degli studi, nel caso di specie, il Consiglio di classe nell’adottare la non ammissione dello studente all’esame di Stato, aveva espresso nel verbale giudizi sintetici per ciascuna materia insufficiente, menzionando l’applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP e le ragioni della valutazione insufficiente. Tenuto conto che la normativa condiziona l’ammissione all’esame di Stato a una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, potendo il Consiglio derogare a tale criterio solo in presenza di insufficienza in una sola disciplina e con motivazione congrua, nel caso in esame le plurime insufficienze hanno correttamente giustificato la non ammissione. (Nel caso di specie ad uno studente di scuola secondaria di secondo grado nel mese di dicembre veniva diagnosticato un “disturbo dell’attenzione”, che portava all’adozione di un piano didattico personalizzato nel febbraio dell’anno successivo. Posto che sulla concreta applicazione da parte dell’istituto scolastico delle misure compensative e dispensative non vi è contestazione, il GA evidenzia altresì che gli insegnanti avevano spesso suggerito allo studente – ma senza successo - di seguire le metodologie del piano e la scuola aveva altresì consentito in epoca pandemica agli studenti con BES e DSA di frequentare le lezioni in presenza, ma il ricorrente non si era avvalso di tale facoltà né aveva partecipato agli interventi di sostegno e recupero attivati dalla scuola a distanza. Nonostante le misure adottate, la preparazione risultava lacunosa e insufficiente e pertanto correttamente il Consiglio di classe deliberava la non ammissione dello studente all’esame di Stato.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/09/2025 n° 16133
Area: Giurisprudenza

Il limite orario di assenze annuali ex art. 14 d.P.R. 122/2009 è valicabile in presenza di due requisiti: 1) straordinarie e documentate giustificazioni delle assenze ultronee; 2) possibilità, anche in presenza del superamento del limite, di valutazione del rendimento scolastico. La non ammissione alla classe successiva, infatti, non può basarsi sul mero superamento del limite di assenze quando sussistano elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell'alunno e questi abbia comunque conseguito risultati positivi nelle prove di verifica, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi il Consiglio di classe è tenuto a considerare la possibilità di una deroga individualizzata al limite massimo di assenze consentito, ulteriore rispetto alle deroghe generali già previste non sussistendo un limite minimo legale e invalicabile di frequenza ma dovendo lo stesso adattarsi sempre al singolo caso di specie. Pertanto, è illegittima la non ammissione alla classe successiva della studentessa ricorrente, destinataria di un PDP, in quanto la patologia riscontrata ed il piano terapeutico-riabilitativo predisposto rientrano certamente tra la cause giustificative della deroga prevista dall’art. 14 del citato d.P.R.. La studentessa, inoltre, aveva comunque partecipato con profitto alle giornate scolastiche escluse dagli impegni terapeutici, conseguendo un numero ordinario di valutazioni e un rendimento complessivo più che sufficiente. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado per seguire il piano terapeutico-riabilitativo definito dal locale dipartimento di salute mentale era costretta ad assentarsi da scuola nei giorni di martedì e giovedì e ad anticipare l’uscita nella giornata di lunedì, mentre nelle altre giornate partecipava con profitto all’attività didattica. Le assenze programmate erano quindi puntualmente giustificate né la scuola inviava alcuna comunicazione alla famiglia nel corso del secondo quadrimestre. In sede di scrutinio finale, la scuola non ammetteva l’alunna alla classe successiva con la motivazione “mancata frequenza” per l’intero secondo quadrimestre. Alla luce del principio espresso il TAR ha annullato la non ammissione alla classe quarta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutazione, ad opera del Consiglio di classe, della posizione della minore.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 05/05/2025 n° 1547
Area: Giurisprudenza

Il voto sul comportamento esprime un giudizio che l'Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, formativi ed educativi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l'azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Il voto sul comportamento esprime, quindi, un giudizio più ampio rispetto a quello sulle singole materie, che investe sia la maturità complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l'ambiente nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Costituzione, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile, ed è quindi espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe. Stante quanto sopra, è legittima la decisione di assegnare il voto di condotta pari a 6 allo studente che, come esplicitato nella motivazione addotta, nel corso dell’anno abbia posto in essere plurime condotte oggetto di provvedimenti disciplinari caratterizzate da oggettiva gravità in relazione all’obiettivo generale di carattere educativo declinato dal PTOF.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 10/09/2025 n° 1292
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico deve essere assistita da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. Anche la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, nonostante le numerose assenze riportate, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Nel caso di specie la non ammissione dell’alunna è dunque illegittima, per carenza di motivazione, nella parte in cui si limita ad evidenziare le numerose assenze della minore e a precisare, con motivazione astratta e meramente formale, che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”, senza minimamente considerare la natura positiva delle stesse, ed omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per la minore di recuperare eventuali deficit, colmandoli eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. (Fattispecie nella quale un’alunna di scuola secondaria di primo grado, con problemi di salute e destinataria di un PDP, veniva bocciata per avere riportato durante l’anno scolastico 90 giorni di assenza, oltre alle ore di assenza per ritardata entrata e uscita anticipata, nonostante un rendimento accettabile in quanto in pochi casi aveva conseguito voti inferiori alla sufficienza e un comportamento in classe sempre adeguato.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 11/05/2018 n° 166
Area: Giurisprudenza

In materia scolastica, gli atti di programmazione, per costante giurisprudenza amministrativa, costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali, di tal chè anche in base al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, l’obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l’indicazione die criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione. (Confermato l'orientamento del T.A.R. Pescara già espresso in sede cautelare##500L: il T.A.R. analizza e salva sia le modalità procedimentali con le quali il Consiglio d'Istituto è giunto alla decisione sia la scelta di merito, confermando che alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie)
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#calendario scolastico#personale dipendente: orario di lavoro#settimana #lezione #esercire #alunno #attività #pof #liceo #genitore #potestà #studente
Decreto 08/09/2025 n° 910
Area: Giurisprudenza

In accoglimento dell’istanza cautelare, la scuola che aveva assegnato ad un alunno disabile grave un numero di ore di sostegno settimanali pari a 9, in luogo delle 18 indicate dal GLO, per il rilievo, di carattere statistico, che l’Ufficio Scolastico Provinciale ha assegnato delle ore in numero pari al rapporto di un docente ogni due alunni, deve rideterminarsi tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno secondo i principi consolidati della giurisprudenza in materia.
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#personale docente#studenti: integrazione e disabilità
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 14/05/2025 n° 4150
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’o.m. 92/2007, confermata dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/07/2008, la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”. La motivazione di non idoneità alla classe successiva abbraccia uno spettro ampio di valutazioni complessivamente riferite all’alunno e dunque prescinde dai risultati - comunque gravemente insufficienti – delle prove compensative. In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola. Il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”, in linea con la necessità di una valutazione complessiva riferita a ogni singolo studente. La mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
n° 5
Area: Normativa

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
KEYWORDS
#personalizzare #quarto #alunna
n° 5
Area: Normativa

1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:
a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.
4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:
a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;
c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.
5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
KEYWORDS
#semestre #standard #strutturare #mondo #credito #qualifica #esperienza #corrispondente #adulto #comunicativa
06/03/2013 n° 8
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013
Prot. 561
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Referenti Regionali per la Disabilità / per i DSA
LORO SEDI
Alle Associazioni componenti
l’Osservatorio permanente per l’Integrazione degli alunni con disabilità
LORO SEDI
Alle Associazioni del FONAGS
LORO SEDI
Alle Associazioni del Forum Nazionale degli Studenti
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall’On.le Ministro l’unita Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse”.
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.
La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita
autorizzazione da parte della famiglia.
A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa) .
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.
Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA
(R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).
Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività
ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente
AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
- Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
2. Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:
- un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con
famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;
- l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.
3. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento
organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come l’”Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis” (http://www.quadis.it/jm/)], sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.
AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE
La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.
Si precisa inoltre che, fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all’art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l’indicazione contenuta nella stessa L. 104/92 secondo cui essi debbono occuparsi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, “nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.”
In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione
Il ruolo dei nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), che potranno essere individuati a livello di rete territoriale - e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH) - risulta strategico anche per creare i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35, là dove si prevede (comma b) la “definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola” e ancora (comma c) la “costituzione [...] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie” e ancora (comma d) la “definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la
formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica” e infine (comma e) la “costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) [...] sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.”
Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.
Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una “specializzazione” – nel senso di una approfondita competenza – nelle tematiche relative ai BES. Per quanto riguarda l’area della disabilità, si tratterà in primis di docenti specializzati nelle attività di sostegno, ma anche di docenti curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l’inclusione. Per l’area dei disturbi evolutivi specifici, potranno essere individuati docenti che abbiano frequentato master e/o corsi di perfezionamento in “Didattica e psicopedagogia per i DSA”, ovvero che abbiano maturato documentata e comprovata esperienza nel campo, a partire da incarichi assunti nel progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità) attivato sin dal 2006. Anche in questo secondo caso è auspicabile che il docente operatore dei CTS o dei CTI sia in possesso di adeguate competenze nel campo delle nuove tecnologie, che potranno essere impiegate anche in progetti per il recupero dello svantaggio linguistico e culturale ivi compresa l’attivazione di percorsi mirati.
Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.
Nel rinviare all’unita Direttiva per una riflessione da portare anche all’interno del Collegio dei Docenti o loro articolazioni, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente Circolare che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.
Confidando nella sensibilità e nell’attenzione degli uffici dell’Amministrazione e di tutti coloro cui la presente circolare è indirizzata, si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Lucrezia Stellacci
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#alunno #scuola #inclusione #bes #inclusività #cti #disabilità #gruppo #docente #integrazione
12/04/2023 n° CQRS173
Area: Prassi, Circolari, Note

Il componente RSU di una istituzione scolastica posto in posizione di esonero totale dalla docenza in qualità di tutor organizzatore presso la Facoltà X dell’Università X per un intero anno scolastico, decade dalla carica di RSU? Quale deve essere la condotta che l’Istituzione scolastica è tenuta ad adottare con riguardo alle trattative negoziali ancora in corso?
L’art. 9 del ACNQ del 12 aprile 2022, “Durata e sostituzione nell’incarico”, al comma 4 prevede che “Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione”.
In base a quanto disposto dal richiamato comma 4, il caso oggetto del quesito rientra nella fattispecie della assegnazione temporanea presso altra amministrazione che costituisce una delle cause di decadenza del componente RSU.
In tali ipotesi, sempre l’art. 9 prevede, al comma 2, che “In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.”.
Qualora la RSU non provveda - entro 45 gg dalla decadenza del componente la RSU - ad indicare il nominativo del subentrante, l’amministrazione potrà dichiarare la decadenza automatica del dipendente in parola e invitare i componenti RSU rimanenti a provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, non si dia luogo o non possa darsi luogo (per mancanza di candidati disponibili) alla sostituzione, occorrerà verificare che non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 9 in parola ovvero che l’intera RSU sia decaduta in quanto, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti) del medesimo ACNQ, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dall’accordo stesso.
Sotto tale profilo, si ricorda che i commi 8 e 9 dell’art. 9 citato stabiliscono che “8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima. 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi”.
Diversamente, qualora sia possibile la sostituzione del componente RSU con il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista o, in ogni caso, se la RSU nella sua interezza non sia decaduta, la contrattazione integrativa potrà procedere senza alcun impedimento.
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#relazioni sindacali
n° 15
Area: Normativa

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative costituisce strumento volto a potenziare l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di assicurare lo sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e professionale dello studente e di valorizzarne le attitudini; inoltre garantisce e valorizza la libertà d'insegnamento e la professionalità dei docenti.
2. L'autonomia didattica è finalizzata a garantire il diritto di apprendere, nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, e a sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie, e si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie e strumenti, idonei a interpretare con efficacia e coerenza il progetto d'istituto. L'autonomia didattica permette la flessibilità dell'insegnamento finalizzata alla continuità didattica e formativa, all'orientamento e al riorientamento, alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati e integrati, di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, a garanzia della qualità del processo di apprendimento e di formazione integrale della persona. L'autonomia didattica è esercitata nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei piani di studio provinciali, del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo, garantendo la cooperazione ed il dialogo con le famiglie, e con l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione.
3. L'autonomia organizzativa persegue il raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio educativo, attraverso l'attivazione di modelli organizzativi flessibili, l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento dei soggetti presenti nel contesto territoriale, anche con la stipula di accordi e convenzioni. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione può articolare i cicli formativi secondo scelte di flessibilità didattica, anche tramite l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, comprese le attività e gli insegnamenti interdisciplinari. Ciascuna istituzione opera per l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali nonché per la valorizzazione e il razionale impiego delle risorse umane, nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche avvalendosi di collaborazioni e consulenze qualora all'interno dell'istituzione non siano reperibili le competenze richieste.
3-bis. Con riferimento ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e viaggi di istruzione ciascuna istituzione, in aggiunta all'avvalimento dell'affidatario dei servizi attivati su base provinciale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993) secondo quanto previsto nel capitolato di affidamento dei medesimi servizi, può individuare autonomamente gli affidatari purché nel rispetto delle procedure selettive del mercato elettronico provinciale.
4. L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo è volta a qualificare l'offerta formativa attraverso la promozione dei processi d'innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e d'informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, transfrontaliero, comunitario e sovranazionale. Le istituzioni, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti della flessibilità curricolare garantiti dall'autonomia didattica e organizzativa, in raccordo con la programmazione e con l'attività realizzata nell'ambito del sistema educativo provinciale e tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
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#riorientamento #affidatari #capitolato #curricolare #affidatario #dialogo #sostanziare #interpretare
n° 114
Area: Normativa

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(1) Articolo sostituito dal D.L. n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 159/2023.
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#obbligo scolastico e formativo#inadempiente #obbligato
n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (1)
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (2)
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. (3)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
(1) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-septies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
(2) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019."
(3) Lettera così modificata dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
21/11/2016 n° 44
Area: Prassi, Circolari, Note

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione
Circolare n. 44
Roma, 21 novembre 2016
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1 e 4;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, articolo 4;
- Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, art. 1;
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”;
- Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Premessa
Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.107 (2), l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).
Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).
Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell’art.42 del T.U..
Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.
Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).
Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.
Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
Prestazioni L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
• prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
• prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
• prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
• prestazioni riabilitative.
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.
La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).
Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.
Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
_____________
1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.
2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.
3 L’articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall’anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.
5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.
6 Cfr circolare Inail 28/2003.
7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.
8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.
10 Cfr circolare Inail 28/2003.
11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965
12 Cfr circolare Inail 38/2015
13 Cfr circolare Inail 10/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.”
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#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#studente #alternanza #infortunio #scuolalavoro #lavoro #inail #occorrere #scuola #attività #impegnare
10/04/2014 n° 36
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al Sovrintendente scolastico per la regione valle d'aosta
Aosta
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
Bolzano
Al Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia
Trento
Loro sedi
e, p.c.:
Al Gabinetto del ministro
Sede
All'Ufficio legislativo
Sede
Al Capo del dipartimento per l'istruzione
Sede
Al Capo del dipartimento per la programmazione
Sede
Ai Presidenti delle regioni
Loro sedi
Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della conferenza delle regioni
Via Parigi
Roma
Come è noto, il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Pertanto, a partire dall'a.s. 2014-2015, saranno attivati i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, nonché percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Con la presente nota si intendono fornire istruzioni per l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello [art. 4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art. 4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [art. 4, co. 1, lett. b)], cui al D.P.R. n. 263 del 2012.
A) Attivazione dei cpia.
Si fa riferimento alla nota n. 130 del 30 gennaio 2014 con la quale la Scrivente ha fornito prime indicazioni in merito all'attivazione dei CPIA e , nel confermare quanto ivi espresso, si invitano le SS.LL ad adottare gli adempimenti di competenza in attuazione dei piani di dimensionamento approvati dalle Regioni, conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 263 del 2012 a partire dal 1° settembre 2014.
In primo luogo, si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinché le Regioni e gli Enti locali, qualora non vi abbiano già compiutamente provveduto, nei rispettivi piani di dimensionamento, procedano all'adozione degli atti necessari alla completa definizione degli stessi, come a seguito indicato.
Infatti, il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell' autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici. In tale contesto le SS.LL renderanno le previste informative alle OO.SS. del comparto scuola.
A tal fine, si precisa che a partire dall'a.s. 2014 /2015, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 della L. n. 59 del 1997, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA - istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2014/2015 - per i quali si provveda a:
- Identificare i CTP e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate (con le relative istituzioni scolastiche di riferimento) che, a seguito del suddetto dimensionamento, sono ricondotti nel CPIA; pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA dei quali non siano stati individuati i relativi CTP (e scuole carcerarie di primo livello ad essi associate) in essi riorganizzati, si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta "riorganizzazione" e a perfezionare gli atti ad essa conseguenti, anche al fine di fornire le indicazioni operative per il corretto espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto della predetta riorganizzazione.
- Individuare la sede principale e le sedi associate ad essa collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana), con l'indicazione dell'indirizzo e, laddove già rilasciato, del relativo codice meccanografico. Pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA di cui non è stata definita la relativa rete territoriale di servizio (sede principale e sedi associate), si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta individuazione della rete, a perfezionare l'acquisizione dei relativi codici meccanografici e ad acquisire, per quanto di competenza, le informazioni - da parte degli Enti locali competenti - circa l'utilizzo degli edifici destinati ad ospitare le sedi suddette, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3della L. n. 23 del 1996 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza.
- Accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art.19 della L. 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 69 e 70; a tal fine, si richiama quanto espresso con la nota in parola, specificando che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600), è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA.
Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dalla normativa vigente, la dimensione ottimale di ciascun CPIA deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
1) Incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18 anni) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2) incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3) incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornati nell'area territoriale di pertinenza;
4) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.
Da ultimo, si rammenta che "Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" (art. 7, co. 2, D.P.R. n. 263 del 2012).
Nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 2014/2015, non è possibile attivare i CPIA in base alle condizioni sopra riportate, le SS.LL valuteranno la possibilità di favorire la realizzazione dei progetti assisiti a livello nazionale, di cui alla nota MIUR n. 4241/DGIFTS del 31 luglio 2013.
B) Dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263 del 2012.
A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a)] e ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, lett. c)] realizzati dai Centri per l'istruzione degli adulti, ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)], realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui allo schema di Decreto Interministeriale delle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, trasmesso con Circ. 1° aprile 2014, n. 34.
Tali disposizioni, si applicano, altresì, ai percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012.
L'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai Regolamenti emanati con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 è definita dalle linee guida di cui allo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, allegato. Tali linee guida sono state elaborate sulla base dei documenti approvati dal Gruppo tecnico nazionale per l'istruzione degli adulti, costituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni.
B.1 Dotazioni provinciali
Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e delle istituzioni scolastiche (art. 4, comma 6, D.P.R. n. 263 del 2012) per i percorsi di secondo livello, nonché dei CTP e dei Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012, sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa in modo che, in base alla serie storica degli studenti iscritti ai CTP ricondotti nei CPIA e/o ai CTP non ancora ricondotti e alla serie storica degli studenti iscritti ai corsi serali, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze, fermo restando che la dotazione di organico non superi complessivamente quella dell'anno scolastico precedente, salvo un giustificabile incremento del numero delle iscrizioni.
I Direttori generali degli UU.SS.RR. una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
B.2 Percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo di 400 ore, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi di scuola secondaria di primo grado.
II quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.
In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c) del citato D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.
I percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale.
Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.
I docenti in servizio nell'a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell'a.s. 2013/2014.
B.3 Percorsi di secondo livello.
I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante della presente circolare:
- Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Economico.
- Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Tecnologico.
- Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici - settore Tecnologico.
- Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Servizi.
- Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato.
- Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali - settore Servizi.
- Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato.
- Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.
I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. Tali istituzioni scolastiche sono individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'art. 64 del D.L. n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
In attesa del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall'art. 64 della L. n. 133 del 2008, si rende necessario, per la definizione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, fare riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi ai nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei artistici.
Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento devono essere considerati insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nei corsi serali e nell'istituzione scolastica nella quale sono incardinati, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.
In presenza, nei percorsi di secondo livello, di più di un titolare di classi di concorso "atipiche", si darà la precedenza a coloro che risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria dei corsi serali unificata incrociando le varie graduatorie, dell'istituto nel quale sono incardinati, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Resta inteso che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo rispetto al titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo, articolazione, opzione, nonché nel curricolo attivato.
In assenza di titolari del corso serale da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, sui titolari da salvaguardare dei corsi diurni e, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni, la classe di concorso dovrà essere attribuita in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.
Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.
Al fine di assicurare agli alunni che nell'anno scolastico 2014/15 frequenteranno il quinto anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di stato.
B.4 Percorsi di secondo livello - assetti didattico - organizzativi
I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre percorsi didattici strutturati come indicato all'art. 4, comma 3.
Come previsto dalla Circ. 1° aprile 2014, n. 34, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.
Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:
a. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;
b. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;
c. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;
d. l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;
e. l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di diversi moduli organizzativi, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali; comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della L. n. 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Nei percorsi di secondo livello gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica, dopo aver soddisfatto le esigenze dei titolari dei corsi diurni.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.
Atteso che il primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello è funzionale all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al D.M. n. 139 del 2007, I Direttori generali degli UU.SS.RR, valuteranno l'opportunità di favorirne l'attivazione in modo da rispondere adeguatamente alla domanda degli studenti tenuti a detto assolvimento.
Gli ambiti territoriali provinciali provvederanno ad inserire i dati, comunicati dai dirigenti scolastici, relativi al primo, secondo e terzo periodo didattico, dopo le opportune verifiche in base alle indicazioni degli uffici scolastici regionali, nelle maschere predisposte per le maxi sperimentazioni.
B.5 Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena
Il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), sono ricondotti ai Centri di istruzione degli adulti, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.
Tenuto conto che, l'istruzione del primo ciclo costituisce il presupposto per la promozione delle crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell'istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10). Il numero dei docenti, in tal caso, è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.
Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quella di favorire l'esercizio del diritto allo studio, anche assolvendo l'obbligo di istruzione, e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nelle ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i corsi di secondo livello, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.
C) Dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario
A partire dall'anno scolastico 2014 - 2015, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 - Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
La Tabella "1", prevista dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, alla nota e) prescrive che ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA; la dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di istruzione degli adulti.
Ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita dal regolamento, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
D) Disposizioni transitorie.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano anche ai CTP e ai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012.
Resta fermo che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 263 del 2012, tutti i CTP e i Corsi serali cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
E) Modalità di comunicazione dell'organico al sistema informativo
I dati relativi ai CPIA, che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre, sulla base dell'allegata Tabella 1), ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo tramite la procedura di organico di diritto della scuola di primo grado, nella sezione istruzione e formazione in età adulta.
I dati relativi all'organico dei percorsi di secondo livello (ex corsi serali), che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre e ore residue, sulla base dei quadri orari relativi ai percorsi di secondo livello, ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo secondo le procedure previste per le ex maxisperimentazioni.
Il Capo dipatimento
Luciano Chappetta
KEYWORDS
#educazione degli adulti#percorso #istruzione #livello #cpia #adulto #dpr #indirizzo #corso #istituto #orario
23/07/2010 n° 59
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - uff. V
Direzione generale per il personale scolastico - uff. IV e V
Roma, 23 luglio 2010
C.M. n. 59 Prot. n. 2375
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici regionali
LORO SEDI
e p.c.
Agli Assessori Regionali
all’Istruzione
LORO SEDI
OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico è finalizzato alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell’organico di diritto.
Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, comma 4 bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 che ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalle legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico.
Le SS.LL., proseguendo negli incontri attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più razionale e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri si rivelano quest’anno tanto più necessari quest’anno in considerazione dell’avvio della riforma del secondo ciclo, che coinvolge le sole classi prime dell’a.s. 2010/11, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie riferite all’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale. Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti della D.I. n. 55/2010 (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici, precisando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.
Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.
Com’è noto, il decreto interministeriale (n. 55/2010) relativo agli organici dell’a.s. 2010/11, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l’a.s. 2010/11, fossero effettuate in parte in organico di diritto (per una quota pari a circa 22.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 3.500 posti). E ciò al fine di interpretare meglio le esigenze del territorio e dare migliore stabilità al personale interessato, anche a tutela della continuità didattica.
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2009/10. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti o cattedre.
Per la definizione dell’organico di fatto, a solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di classi a tempo pieno; - nell’istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e condizioni necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato; una precisa verifica della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.
Va sottolineato che le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per un verso l’esigenza che tutto il personale in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per l’altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in vista dell’obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.
Ai fini della corretta e puntuale attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e la piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, delle istituzione scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi anche sulla base delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica.
Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009 debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 28 luglio per il primo ciclo e 2 agosto p.v. per il secondo ciclo sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo, all’interno della stessa istituzione scolastica.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi che producano scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).
Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 ( finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2010/11, tenendo conto del necessario rispetto delle norma relative alla sicurezza e alla prevenzione.
Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.
In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali.
Personale docente
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi scolastici si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui al D.I. n. 55/2010 in corso di registrazione, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2010/11, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge 133 del 2008.
Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni aspetti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati.
Scuola dell’infanzia:
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.
In effetti, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2010/11.
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).
L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell’organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua Inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno.
Scuola secondaria di I grado
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.
Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.
Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.
L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie.
Scuola secondaria di II grado
Si premette che specifiche ulteriori disposizioni verranno emanate successivamente alla pubblicazione dei movimenti e alla conoscenza degli esuberi provinciali, con particolare riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero, anche con riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio.
Si riportano, pertanto, le indicazioni di carattere generale che non incidono su quanto segnalato al comma precedente.
Per la definizione delle classi e delle consistenze organiche si richiama quanto previsto dal decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010, relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, in corso di registrazione.
Nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89), degli istituti tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88), e degli istituti professionali (DPR 15 marzo 2010, n. 87).
Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.
Per quanto riguarda la quota del 20% riservata all’autonomia, poiché la stessa è stata utilizzata in organico di diritto, nella presente fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, sarà possibile sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.
Corsi di qualifica presso gli istituti professionali
Qualora gli istituti professionali, in esecuzioni delle richieste delle Regioni, continuino a realizzare in regime surrogatorio i corsi di qualifica del previgente ordinamento, tali corsi saranno attivati dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:
- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- la quota di flessibilità del 25% prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento;
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.
In tale fase, per attivare i percorsi di qualifica, oltre ad utilizzare la quota di flessibilità, potranno essere impiegati anche i docenti eventualmente in esubero, quote di organico disponibili, nonché i docenti che dovranno completare l’orario cattedra, perché costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.
In assenza delle disponibilità di organico o delle risorse necessarie, gli alunni che hanno optato per la frequenza del percorso triennale, proseguiranno lo stesso nelle classi del corso ordinamentale quinquennale. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
Ufficio tecnico
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti.
Il successivo art. 8 comma 4 dei due regolamenti stabilisce che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.
In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2010/11 riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’ art. 5, comma 2 , del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
Fermo restando l’applicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda l ‘istituto della deroga, fa presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di conversione, reca all’art. 9 comma, 15, e all’art. 10, comma 5, due disposizioni riguardanti rispettivamente la certificazione dell’handicap e il contingente di posti di sostegno.
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007 , emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le consistenze dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2009/2010. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009.
Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2009/2010. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
Personale educativo
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.
Personale ATA
Come già evidenziato nella nota 5706 del 9 giugno u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per il 2010/2011, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della dotazione provinciale.
Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi esclusivamente a mezzo di compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione con riferimento ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.
Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.
Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.
L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.
Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2010/2011.
Monitoraggio
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.
Per consentire il monitoraggio, riguardante le consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.
Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
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27/02/2018 n° 467
Area: Prassi, Circolari, Note

Premessa
L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico - calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.
1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018
1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali
Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.
I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate (1), nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.
La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.
Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.
In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).
1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).
I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l'elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, entro il 2 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".
Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.
Entro il 20 marzo 2018, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).
Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1, entro il 10 marzo 2018.
Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l'anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell'Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.
2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019
2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali
In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio 2018, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza ex articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso.
Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all'anno scolastico - calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1° settembre 2017.
Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, dopo il 10 luglio 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.
2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali
Come rappresentato in premessa, l'art. 18-fer, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari non saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall'allegato A alla presente nota.
I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti entro il 10 marzo 2018. Le Aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, nel rispetto delle modalità operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) "non in regola con gli obblighi vaccinali"; b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento"; c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".
Per soggetto "non in regola con gli obblighi vaccinali" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.
Per "formale richiesta di vaccinazione" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.
Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione", a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.
Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).
Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.
Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell'Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.
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(1) Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità "limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali".
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18/01/2024
Area: Contratti e Accordi

A. PARTE COMUNE
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione e struttura del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: istituzioni scolastiche ed educative; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; universita' e aziende ospedaliero-universitarie; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
5. Con il termine «universita'» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.
6. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.
7. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'universita' e delle ricerca.
8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati:
a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;
b) CCNL 21 febbraio 2002, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 21 febbraio 2002;
c) CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;
d) CCNL 27 gennaio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto Universita' per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 27 gennaio 2005;
e) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;
f) CCNL 7 dicembre 2005, con cui si intende il «CCNL per il secondo biennio economico 2004/2005 del personale del comparto scuola» sottoscritto il 7 dicembre 2005;
g) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;
h) CCNL 7 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 7 aprile 2006;
i) CCNL 7 aprile 2006 - biennio economico 2004-2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 7 aprile 2006;
j) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto l'11 aprile 2006;
k) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;
l) CCNL 25 luglio 2008, con cui si intende la «Sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 relativo al Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007» sottoscritto il 25 luglio 2008;
m) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;
n) CCNL 13 maggio 2009, con cui si intende il «CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 13 maggio 2009;
o) CCNL 4 agosto 2010, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2007-2007» sottoscritto il 4 agosto 2010;
p) CCNL ATA 7 agosto 2014, con cui si intente il «CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del Comparto scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41» sottoscritto il 7 agosto 2014;
q) CCNL Risorse 7 agosto 2014, con cui si intente il «CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalita' di cui all'art. 8, comma 14 del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 4, comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilita' dell'anno 2012 ai fini dell'anzianita' necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola» sottoscritto il 7 agosto 2014;
r) CCNL 19 aprile 2018, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018» sottoscritto il 19 aprile 2018;
s) CCNL 6 dicembre 2022, con cui si intende il «CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 6 dicembre 2022.
10. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 151 del 2001.
13. Il riferimento al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 81 del 2015.
14. Il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come legge n. 107 del 2015.
15. Il riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 218 del 2016.
16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Art. 2. Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sia per la parte giuridica che per la parte economica. Esso si compone anche del CCNL 6 dicembre 2022, che ne costituisce parte integrante e che viene riportato - a fini ricognitivi - nel presente CCNL.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 3. Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
4. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 4. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettivita'; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa; si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa).
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalita', nonche' clausole di raffreddamento.
6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalita' dalle stesse previste.
7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 5. Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi art. 30, art. 81, art. 123 e art. 149 (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali).
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonche' le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.
6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 e' data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
8. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 6. Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a dieci giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 7. Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza - per il settore scuola presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Universita' presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale - una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa nazionale su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornare la composizione.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa nazionale o, per il settore Universita', di singola amministrazione.
3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il predetto organismo, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale);
f) redige un report annuale delle proprie attivita'.
5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lettera c).
6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).
7. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica e' di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non gia' prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.
8. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
14. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 12, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto.
Art. 9. Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo III
LAVORO A DISTANZA
Art. 10. Destinatari disciplina del Titolo III
1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attivita' svolte nonche' con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli enti di ricerca - tenendo conto di quanto previsto dall'art. 140 (Lavoro a distanza) -, al personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, al personale delle Universita' ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attivita' assistenziali.
Capo I
Lavoro agile
Art. 11. Definizione e principi generali
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonche' una mobilita' sul territorio piu' sostenibile.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
3. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
4. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo. 5. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della qualita' della prestazione e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attivita' lavorativa in presenza.
Art. 12. Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i lavoratori indicati al comma 1 dell'art. 10 (Destinatari disciplina del Titolo III) - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 9, lettera b5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), dall'art. 81, comma 6, lettera i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), dall'art. 123, comma 8, lettera e) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) e dall'art. 149, comma 8, lettera b2) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali, l'amministrazione individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 30, dell'art. 81, dell'art. 123 e dell'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) - avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure.
Art. 13. Accordo individuale
1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso puo' essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilita' di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
c) modalita' di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione delle fasce di cui all'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione), lettera a) e lettera b);
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalita' di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;
i) l'eventuale strumentazione che l'amministrazione intenda fornire per la durata dell'accordo individuale.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Art. 14. Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilita' - nella quale il lavoratore e' contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilita' - nella quale il lavoratore non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore e' tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio puo' anche comportare, nei limiti e con le modalita' concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b) e fatte salve le attivita' funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.
Art. 15. Formazione 1.
Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attivita' del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La formazione di cui al comma 1 dovra' perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalita' agile nonche' di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
Capo II
Altre forme di lavoro a distanza
Art. 16. Lavoro da remoto
1. Il lavoro a distanza puo' essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - puo' essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, dall'art. 81, dall'art. 123 e dall'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile dall'art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, dall'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall'art. 15 (Formazione).
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 17. Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di centoventi giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale e' nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta puo' avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, indipendentemente dalle normali procedure di mobilita' puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell'AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
10. Il presente articolo abroga l'art. 18 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 18. Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76 del 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonche' le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
2. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 19. Differenziazione dei trattamenti economici individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'amministrazione, e' attribuita una maggiorazione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione individuale, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto trattamento economico attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, non potra' comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresi', preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione puo' essere attribuita. 4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell'AFAM nonche' per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 5. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 20. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione), le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialita' individuale.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Universita' inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione generale del MUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MUR, da rappresentanti del Ministero, nonche' di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. Il presente articolo abroga l'art. 21 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 21. Transizione di genere
1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignita' umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identita' nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un'identita' alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalita' di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias restera' inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L'identita' alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonche' divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilita' di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all'identita' di genere del lavoratore.
2. Non si conformano all'identita' alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.
Titolo V
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 22. Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilita' disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle Universita', nonche' al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il personale docente e ricercatore dell'AFAM e per il personale docente della scuola sono previste, nelle sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di «Obblighi del dipendente» e di «Codice disciplinare».
2. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 23. Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla legge n. 241 del 1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, nonche' osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza); non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con colui cui e' attribuito l'incarico di DSGA;
f) durante l'orario di lavoro e durante l'effettuazione dell'attivita' lavorativa in modalita' agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilita'; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, e' tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita' scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative della comunita' scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
5. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 24. Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal decreto legislativo n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorita' disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non puo' tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 154, comma 8, ultimo capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2016 e dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 25. Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001;
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalita' a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita' territoriale o professionale;
e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: I. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettere b) c) e da f)-bis a f)-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita';
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione.
II. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 235 del 2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97; per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 13 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 26. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Il presente articolo abroga l'art. 14 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 27. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilita' dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita', verra' conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
11. Il presente articolo abroga l'art. 15 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 28. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e' reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennita' ed istituti comunque legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
6. Il presente articolo abroga l'art. 16 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 29. Determinazione concordata della sanzione
1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'autorita' disciplinare competente o il dipendente puo' proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La proposta dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorita' disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata dall'autorita' disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
10. Il presente articolo abroga l'art. 17 del CCNL 19 aprile 2018.
B. SEZIONE SCUOLA
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 30. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo e' finalizzata ad incrementare la qualita' dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.
2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilita' professionale e territoriale, incluse le modalita' di applicazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo;
a6) l'importo dell'indennita' di disagio di cui all'art. 77 (Indennita' di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo);
a7) l'importo dell'indennita' di cui all'art. 54, comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA);
a8) l'incremento dell'indennita' di direzione parte variabile di cui all'art. 56, comma 1 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA);
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalita' e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali);
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti; c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attivita' scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023. 5. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalita' ivi previste.
6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.
7. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4.
8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa e' avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalita' della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualita' del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non puo' superare i cinque giorni;
a4) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione);
a5) i criteri per il conferiment
o degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim;
a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche;
a7) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
b4) la promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi;
b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 4, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attivita' scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
11. Il presente articolo abroga l'art. 22 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 31. Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute piu' di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalita' dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attivita' didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun'assemblea puo' avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali e' definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui e' pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed e' irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale docente sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione e' totale, stabilira', con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonche' per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte comune, Titolo III.
15. Il presente articolo abroga l'art. 23 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32. Comunita' educante e democratica
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunita' nell'ambito degli organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che e' al centro dell'azione della comunita' educante, e' definita con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della liberta' di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attivita' che ne assicurano un incremento, nonche' l'utilizzo integrale delle professionalita' in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attivita' del collegio nell'ambito dell'impegno orario.
4. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 33. Categorie professionali
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado e' collocato nella distinta categoria professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale categoria:
a) i docenti della scuola dell'infanzia;
b) i docenti della scuola primaria;
c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e) il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole dell'infanzia, di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attivita' delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unita' dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
5. Il personale di cui al comma 3 e' collocato nella distinta categoria professionale del personale A.T.A.
6. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 44, commi 1, 2 e 3 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 34. Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, con le specificazioni migliorative di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita', ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8 del CCNL 29 novembre 2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo e' da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
3. Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed e' valutato ai fini dell'anzianita' di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
4. Successivamente al congedo di maternita' o di paternita' e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato decreto legislativo n. 151 del 2001 e' garantita la partecipazione alle procedure di mobilita' volte al ricongiungimento con il figlio di eta' inferiore a dodici anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilita' da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 35. Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attivita' didattiche (30 giugno), nonche' quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e' corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
7. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.8. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
9. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
10. I permessi di cui ai commi 8 e 9 sono computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
11. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del CCNL 29 novembre 2007.
12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attivita' didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalita' di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007.
14. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
15. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianita' servizio a tutti gli effetti.
16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 36. Formazione
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione e' tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunita' che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilita' mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lettera a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verra' promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonche' le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalita'.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attivita' formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
6. Il personale puo' partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'universita' o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all'arricchimento della professionalita'. In quest'ultimo caso il numero di ore puo' essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attivita' di formazione.
7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attivita' di insegnamento di cui all'art. 43 (Attivita' dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attivita' funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.
8. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalita', e nel medesimo limite di cinque giorni, hanno diritto a partecipare ad attivita' musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
9. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualita' del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 8.
10. Le stesse opportunita', fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunita' di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorita'.
11. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
12. All'interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilita', alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilita' con la qualita' del servizio, garantisce che siano previste modalita' specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
13. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete anche in modalita' asincrona, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
14. A livello di singola istituzione scolastica i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 30, comma 9, lettera b3).
15. Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 37. Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono riconosciuti - in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unita' di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lettera b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorita' per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all'art. 30, comma 4, lettera b4).
7. Il presente articolo abroga l'art. 146, comma 1) lettera g) punto 1 del CCNL 29 novembre 2007 e disapplica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988.
Art. 38. Ferie
1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29 novembre 2007, e' cosi' sostituito: «15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».
2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19 aprile 2018.
Dichiarazione congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Titolo III
I DOCENTI
Art. 39. Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova;
g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita' lavorativa.
3. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
6. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 29 novembre 2007 e, con riferimento al personale di cui al presente articolo, l'art. 41, comma 1 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 3 Con riferimento all'art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l'amministrazione proceda all'approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l'individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuita' didattica.
Art. 40. Funzione docente
1. La funzione docente realizza - nel rispetto della Costituzione italiana - il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalita' e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivita' individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivita' di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attivita' collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti piu' utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalita' decise dal collegio dei docenti.
4. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 41. Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attivita' individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
2. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 42. Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
2. Il presente articolo abroga l'art. 27 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 27 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 43. Attivita' dei docenti
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita' organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita' didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni - e, in particolare, dell'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attivita' aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura e' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano e' data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.
5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attivita' di insegnamento si svolge in venticinque ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in ventidue ore settimanali nella scuola primaria e in diciotto ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle ventidue ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte due ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle ventidue ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa e' destinata, previa programmazione, ad attivita' di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalita' indicate al comma 2, nonche' mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attivita' parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attivita' didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e' assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, puo' essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attivita' e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita' rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.
11. L'orario di cui al comma 5 puo' anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attivita' per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
12. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'art. 44 (Attivita' funzionali all'insegnamento), le attivita' di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015. Le predette attivita' sono retribuite, purche' autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.
13. Le attivita' organizzative sono quelle di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
14. Il presente articolo abroga l'art. 28 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 28 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 44. Attivita' funzionali all'insegnamento
1. L'attivita' funzionale all'insegnamento e' costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivita', anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivita' relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attivita' di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attivita' di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attivita' educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a quaranta ore annue;
b) la partecipazione alle attivita' collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attivita' sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrera' tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attivita' collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lettere a) e b), alle attivita' di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalita' organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalita' e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilita' al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
6. Con regolamento d'istituto e' possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attivita' dei docenti), comma 5, e di alcune delle attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento e' possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lettera a).
7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 8. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 45. Attivita' aggiuntive e ore eccedenti
1. Le attivita' aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL.
2. Il presente articolo abroga l'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 46. Ricerca e innovazione
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno definite modalita' e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al personale impegnato nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e nel sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno altresi' definite modalita' e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali risorse aggiuntive destinate al personale delle scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi.
3. Il presente articolo abroga l'art. 31 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 47. Contratti a tempo determinato per il personale in servizio
1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato puo' accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita' della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 29 novembre 2007.
Dichiarazione congiunta n. 4 Con riferimento a quanto previsto all'art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarita'.
Art. 48. Responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunita' di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonche' l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la liberta' di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalita' della comunita' educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all'art. 498, comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere: «g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale o professionale».
4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO
E AMMINISTRATIVO (ATA)
Capo I
Ordinamento professionale personale ATA
Art. 49. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalita' di realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale. Art. 50. Classificazione personale ATA 1. Il sistema di classificazione del personale ATA e' articolato in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacita', abilita', competenze professionali, responsabilita' e autonomia: Area dei collaboratori Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato A. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attivita'. 3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuati i profili professionali indicati nell'allegato A. 4. E' previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio. Art. 51. Posizioni stipendiali all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare. Possono, inoltre, essere attribuite le posizioni economiche di cui all'art. 52 (Posizioni economiche all'interno delle Aree). 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella C1 - Scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potra' essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a. due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una durata superiore a cinque giorni; b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni. Art. 52. Posizioni economiche all'interno delle aree 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei collaboratori, nell'Area degli operatori e nell'Area degli assistenti possono essere attribuite, con le modalita' di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. 2. Il numero e gli importi delle posizioni economiche e' indicato nell'allegata tabella E.1.9. 3. L'attribuzione delle posizioni economiche avviene, previo confronto di cui all'art. 30 (Livelli soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 9, lett. a6), mediante procedura selettiva ed e' attivata dal MIM in relazione alle risorse del fondo per le posizioni economiche del personale ATA di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla selezione i dipendenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui si bandisce la selezione abbiano maturato nell'Area un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni; b) le posizioni economiche sono attribuite previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parita' di punteggio, dall'anzianita' di servizio; c) qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, il MIM definira' la percentuale di lavoratori ammessi al corso di formazione, almeno pari al 130% dei posti disponibili, da individuarsi previa somministrazione di un test a risposta multipla. Le posizioni economiche verranno attribuite al termine del periodo di formazione, previa graduatoria dei partecipanti definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine del corso, integrata, a parita' di punteggio, dall'anzianita' di servizio. 4. La graduatoria di cui al comma 3 ha validita' triennale. 5. Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le Aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente Area, il dipendente conserva ad personam - in tutto o in parte - la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio piu' posizione economica). La posizione economica conservata ad personam e' riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di una nuova posizione economica nella nuova Area di inquadramento. 6. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. Art. 53. Mobilita' professionale all'interno delle aree 1. E' possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. 2. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 29 novembre 2007. Art. 54. Incarichi specifici al personale ATA 1. Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilita' che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attivita'. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennita', avente carattere accessorio, il cui valore e' definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalita', fatto salvo quanto previsto al comma 4. 3. L'attribuzione degli incarichi e' effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6) (livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 4. Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19 aprile 2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l'Area dei collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilita' - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma e' retribuito con un'indennita' il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarita' delle attivita' da svolgere. In tale sede e' possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l'indennita' correlata all'incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma. 5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato. Art. 55. Incarichi di elevata qualificazione 1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, e' istituita una posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilita' ed autonomia gestionale. 2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. 3. La posizione di lavoro di DSGA richiede: conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale; responsabilita' amministrativa e di risultato, garantendo la conformita' degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilita' delle condizioni, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo; autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e curandone l'organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili. 4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il personale cui e' conferito l'incarico di DSGA, nell'ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati: sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili; cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita' e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze; si coordina con il dirigente scolastico per l'autorizzazione delle ferie al personale ATA; organizza autonomamente l'attivita' del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico; individua il personale ATA, nell'ambito del piano delle attivita', da proporre per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario; svolge con autonomia operativa e responsabilita' diretta attivita' di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; e' funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 5. L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile dell'ufficio relativo all'ambito territoriale al personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione, sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il personale inquadrato nell'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni e' pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo dell'incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto l'incarico nel triennio precedente. 6. Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell'Area dei DSGA e' garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'incarico di DSGA nonche' il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l'incarico nel triennio precedente. 7. Il personale titolare di incarico di DSGA puo' partecipare alle operazioni di mobilita' territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale. Art. 56. Trattamento economico del personale con incarico di DSGA 1. Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, e' corrisposta un'indennita' di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'allegato C. L'indennita' di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) e' possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'allegato C - Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennita' di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019. 2. La parte fissa dell'indennita' di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il compenso individuale accessorio di cui all'art. 74, comma 3 (Ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse) e continua ad essere inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. Al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, continua ad essere posto annualmente a carico delle disponibilita' complessive del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa un importo pari al 6,91% del valore della parte fissa dell'indennita' di direzione effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo e' annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sara' soggetto alla predetta disciplina. 4. Al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati - ivi incluso il MIM - da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l'offerta formativa. Art. 57. Sostituzione del titolare di incarico di DSGA 1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli assistenti che, a sua volta, e' sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L'incarico di cui al presente comma non puo' comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe. 2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA e' corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennita' di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, puo' conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. 4. Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA e' corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennita' di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con una indennita' pari al 100% dell'indennita' di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui e' conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione. Art. 58. Progressioni tra le aree 1. Le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. In caso di passaggio tra le Aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite. Art. 59. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno uno del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione. 3. Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008, mantiene la posizione economica in godimento. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato D. 6. Il MIM definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 7. Nel passaggio dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall'Area degli operatori all'Area degli assistenti, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno - con contratto a tempo determinato - le mansioni dell'area e profilo per cui si concorre. 8. Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Capo. 9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non e' condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10. 10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse. Dichiarazione congiunta n. 5 Con riferimento all'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all'allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformita' delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validita' all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica. Art. 60. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del presente Capo di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29 novembre 2007, l'art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25 luglio 2008. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Capo II
Rapporto di lavoro
Art. 61. Contratto individuale di lavoro 1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente. 2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita' lavorativa. 4. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 6. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 3 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 44, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del CCNL 29 novembre 2007 e, per il personale di cui al presente articolo, l'art. 41, comma 1, del CCNL 19 aprile 2018. Art. 62. Periodo di prova 1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato - sia a tempo pieno che a tempo parziale - e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di collaboratore e di operatore; b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell'Area di assistente; c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari ed Elevate qualificazioni. 2. In base ai criteri predeterminati dall'amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29 novembre 2007. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il periodo di prova puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. 10. Il dipendente dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area e profilo professionale di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'amministrazione scolastica di appartenenza. 12. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 1, abroga l'art. 30 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 63. Modalita' di articolazione dell'orario di lavoro 1. All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attivita' inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilita', per la sicurezza, nonche' all'elaborazione del PEI ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all'art. 30, adotta il piano delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al DSGA. 2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) orario di lavoro flessibile; b) orario plurisettimanale; c) turnazioni. 3. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno ventiquattro ore in compresenza del docente; b) le restanti dodici ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonche' per la preparazione del materiale di esercitazione. 4. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attivita' di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 5. Il presente articolo abroga l'art. 53, commi 1, 2 primo periodo, e 3 del CCNL 29 novembre 2007 e l'art. 41, comma 3 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 64. Orario di lavoro flessibile 1. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa e' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessita' connesse alle finalita' e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.). 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa. 3. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessita' del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo del CCNL 29 novembre 2007. Art. 65. Orario plurisettimanale 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o particolari necessita' di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto. 2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di trentasei ore puo' eccedere fino a un massimo di sei ore per un totale di quarantadue ore per non piu' di tre settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle trentasei ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le tredici settimane nell'anno scolastico. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2, dal quinto al nono periodo del CCNL 29 novembre 2007. Art. 66. Turnazioni 1. La turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni puo' prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; d) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno undici ore consecutive; e) un turno serale che vada oltre le ore 20,00 potra' essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica; f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno e' sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita' del personale; g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo. 3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al lavoro, dalle ore 24,00 alle ore 6,00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2 - dal decimo periodo fino alla fine del comma - del CCNL 29 novembre 2007. Art. 67. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 1. Il personale ATA ha diritto, a domanda, a diciotto ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 31 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 15, comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Art. 68. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' del servizio e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29 novembre 2007. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Il presente articolo abroga l'art. 32 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007. Art. 69. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l'incapacita' lavorativa. 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del Comparto scuola. 16. Il presente articolo abroga l'art. 33 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 70. Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio 1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato puo' accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o - a parita' di Area - di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita' della sede. 2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. 3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso. 4. Il presente articolo abroga l'art. 59 del CCNL 29 novembre 2007. Dichiarazione congiunta n. 6 Con riferimento a quanto previsto all'art. 70 (Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarita'.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE SCUOLA
Art. 71. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 3 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 72. Effetti dei nuovi stipendi (art. 4 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 3 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 73. Incrementi delle indennita' fisse (art. 5 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono state incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D1.1; b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata Tabella D1.2; c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19 aprile 2018, e' stato incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D1.3. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede come segue: a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) in misura pari a 89,4 milioni di euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale; b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio. per il 2022), in misura pari a 14,8 milioni di euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale. Art. 74. Ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse 1. Le indennita' di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse) sono ulteriormente incrementate con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.2 e tabella E1.3. 2. La parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett b) e' ulteriormente incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.1 3. Il compenso individuale accessorio di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett c) per la nuova Area dei funzionari introdotta dall'art. 50 (Classificazione personale ATA) e' stabilito in misura pari a 98 euro/mese per dodici mensilita'. Detto compenso e' riassorbito dall'indennita' di direzione di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in caso di assegnazione dell'incarico di DSGA ai sensi dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione). 4. In applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 3 ed all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett c) i valori del compenso individuale accessorio per le nuove aree del sistema di classificazione professionale sono indicati nell'allegata tabella E1.4. Art. 75. Una tantum 1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attivita' didattica, in servizio nell'anno scolastico 2022-2023 e' corrisposto un emolumento una tantum - non computato agli effetti di cui all'art. 72 (Effetti dei nuovi stipendi) - di euro 63,84 per i docenti e di euro 44,11 per il personale ATA. 2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2022 e non sia cessato anticipatamente. 3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time. Art. 76. Indennita' per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a piu' istituzioni scolastiche 1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10 novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL, gia' prorogati dall'art. 39 del CCNL 19 aprile 2018, sono ulteriormente prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Gli stessi si intendono riferiti al personale dell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione cui viene conferito un incarico di DSGA. 2. Il presente articolo abroga l'art. 39 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 77. Indennita' di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo 1. All'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020 utilizzato su piu' sedi e' riconosciuta un'indennita' di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 euro ed un massimo di 800,00 euro annui lordi, e' definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Art. 78. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa continua ad essere costituito dalle risorse di cui all'art. 40, comma 1 del CCNL 19 aprile 2018, nei loro valori annuali. 2. Il fondo di cui al comma 1 e', inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali: a) risorse di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017; c) risorse di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021; d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le risorse di cui al comma 2 lett. b) sono stabilmente ridotte di 220 milioni di euro, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell'art. 74 (ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse). 4. Restano confermati gli utilizzi del fondo per l'Istituzione Scolastica di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del CCNL 29 novembre 2007 a copertura degli effetti derivanti, rispettivamente, dagli artt. 56, comma 2, 82, comma 3 e 83, comma 2 del medesimo CCNL. 5. Resta confermata la decurtazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa gia' effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 3, del CCNL 19/4/2018 e ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL 6/12/2022. 6. Resta confermato l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa previsto dall'art. 1, comma 83-bis della legge n. 107 del 2015 aggiunto dall'art. 45, comma 2 del decreto-legge n. 36 del 2022. 7. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalita': a) finalita' gia' previste per il fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007; b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva; c) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; d) incarichi specifici del personale ATA; e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019; g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalita' previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234 del 2021; i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalita' indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del fondo di cui al presente articolo; j) altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL. 8. Il fondo di cui al presente articolo e' ripartito tra le diverse finalita' di cui al comma 7, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate: a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo; b) un finanziamento delle attivita' di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014; c) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo. 9. Il contratto collettivo di cui al comma 8 e' stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalita' diverse da quelle originarie. 10. Il contratto di cui al comma 8 definisce, altresi', i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri: a) numero di punti di erogazione del servizio; b) dotazione organica; c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 7, lettera b); d) aree soggette a maggiore rischio educativo; e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificita' e della complessita' di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative. Art. 79. Fondo per le posizioni economiche del personale ATA 1. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e' istituito il fondo per le posizioni economiche del personale ATA, nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le seguenti risorse finanziarie, previste da precedenti CCNL, computate al lordo degli oneri riflessi: a) risorse di cui all'art. 7, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, di importo pari a 33 milioni di euro; b) risorse di cui all'art. 50, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007 come modificato dall'art. 2, comma 1 del CCNL 25 luglio 2008, di importo pari a 104,72 milioni di euro. 2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia le posizioni economiche attribuite al personale ATA sulla base della disciplina di cui all'art. 52 (Posizioni economiche all'interno delle aree). 3. Le nuove posizioni economiche sono finanziate nei limiti della parte disponibile del fondo di cui al comma 1, determinata scomputando la quota dello stesso gia' utilizzata per le posizioni in essere, attribuite in anni precedenti, anche sulla base della previgente disciplina in materia, e computando in aumento la quota che torna nuovamente disponibile a seguito della cessazione di personale fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 5 (Posizioni economiche all'interno delle aree). 4. Le posizioni economiche eventualmente in godimento del personale che risulti in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 59, comma 1 (Norme di prima applicazione), sono rivalutate, a decorrere dalla predetta data, attribuendo i nuovi valori previsti dall'art. 52, comma 2 (Posizioni economiche all'interno delle aree). L'onere per il finanziamento del presente comma e' a carico della parte disponibile del fondo di cui al comma 3, che viene conseguentemente ridotta dell'importo necessario a consentire l'integrale finanziamento del costo delle predette rivalutazioni, computato al lordo degli oneri riflessi. Art. 80. Rideterminazione delle misure di alcuni compensi 1. I compensi al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.6. 2. I compensi al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 6 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.7. 3. Le indennita' di lavoro notturno e/o festivo di cui alla tabella 7 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all'allegata tabella E1.8. 4. Le indennita' di bilinguismo e trilinguismo di cui alla tabella 8 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all'allegata tabella E1.7-bis.
C. SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 81. Soggetti e materie di relazioni sindacali 1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 e' nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti da loro delegati. Nelle Aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale e' nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato, tra i quali e' individuato il presidente. 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attivita' in conto terzi o da programmi e progetti nazionali, europei o internazionali; c) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree); d) la quota di risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree); e) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione lavorativa; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri per la determinazione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita' di cui all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita'); h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; j) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti con disabilita'; l) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale dell'Area EP, nonche' la quota di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008; m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 107 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); o) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16 ottobre 2008; p) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ateneo; q) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 nonche' individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, tale limite; r) la determinazione del termine di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) comma 2, lett. a); s) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), comma 3; t) i criteri per l'assegnazione al personale del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo. 4. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere j), k), m), n), o), p), q), r). 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), s) t). 6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ivi comprese le relative procedure; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area EP; f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area EP; g) le linee generali dei piani per la formazione del personale; h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi; i) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; j) i criteri generali per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa e professionale, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; k) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale; l) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 92 (Norme di prima applicazione). 7. Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) i regolamenti di Ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) i piani triennali dei fabbisogni di personale; c) i dati sugli andamenti occupazionali; d) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. 8. L'amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l'accesso alla rete telematica per lo svolgimento delle relative attivita'. 9. Il presente articolo abroga l'art. 42 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 82. Diritto di assemblea 1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente Sezione hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali tenute in idonei locali concordati con l'amministrazione, per numero 12 ore annue retribuite pro-capite. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo III della Parte comune. 4. Il presente articolo abroga l'art. 43 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 83. Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'amministrazione che trasmette, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei relativi prospetti. 5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. 6. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascuna organizzazione sindacale gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati d'interesse per le OO.SS. medesime. 7. Il presente articolo abroga l'art. 13 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo II
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Norme generali
Art. 84. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale, secondo le linee definite nei seguenti articoli, persegue la finalita' di realizzare il bilanciamento tra la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti - a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di sviluppo professionale - e le esigenze e obiettivi organizzativi delle amministrazioni, anche alla luce dei processi di cambiamento imposti dal mutato quadro normativo, quali ad esempio: l'adeguamento dei processi lavorativi alle innovazioni di servizio o di processo e alle nuove tecnologie; l'implementazione delle attivita' a sostegno della ricerca, formazione, gestione e trasferimento tecnologico, terza missione e comunicazione; il soddisfacimento delle necessita' funzionali dei dipartimenti di area medica. Art. 85. Classificazione 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato alla primaria esigenza delle amministrazioni in termini di perseguimento degli obiettivi di innovazione e di dinamica evolutiva dell'organizzazione del lavoro, e' articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilita' e competenze professionali: Area degli operatori; Area dei collaboratori; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalita'. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'Area medesima. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato E. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. 3. Ciascuna delle quattro Aree e' articolata in settori professionali, ossia ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attivita' lavorativa. Nello specifico i settori professionali sono individuati nell'allegato E. 4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito della Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richiesti il possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specifica abilitazione professionale e/o iscrizione ad albi o ordini professionali. Art. 86. Progressioni economiche all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del settore professionale di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o piu' «differenziali stipendiali» di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilita', e' individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella di cui all'allegato G. La medesima tabella evidenzia altresi' il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella stessa area. A tal fine, si considerano i «differenziali stipendiali» conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione qualora il dipendente sia transitato per mobilita'. 2. L'attribuzione dei «differenziali stipendiali» - che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori - avviene mediante procedura selettiva ed e' attivata annualmente dall'amministrazione in relazione alle risorse del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate per l'Area EP: costituzione) destinate a tale finalita', nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica nell'area; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche attribuite nell'area di appartenenza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; in sede di contrattazione collettiva integrativa tale termine puo' essere ridotto a due anni o elevato a quattro. Per la partecipazione alla suddetta procedura, e' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 (Codice disciplinare), comma 3, lettera g), al rimprovero scritto; b) il numero di «differenziali stipendiali» attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera d) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi; c) non e' possibile attribuire piu' di un «differenziale stipendiale»/dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i «differenziali stipendiali» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1. media delle ultime tre valutazioni individuali annuali nell'area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, conseguite dal dipendente presso l'unita' operativa o le unita' operative ove ha prestato servizio, secondo il sistema di valutazione adottato dall'amministrazione; 2. esperienza professionale maturata; 3. eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett. c), correlati alle capacita' professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi; e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) e' effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c) e puo' essere diversificata in ragione dell'area di appartenenza; in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso superiore al 40% del totale; f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche nell'area di riferimento da piu' di sei anni e' possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c), puo' anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c), possono essere inoltre definiti i criteri di priorita' in caso di parita' dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. La progressione economica di cui al presente articolo e' finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza e stabilita' del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate per l'Area EP: costituzione) ed e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo di cui al comma 2, lettera b). 4. Ai «differenziali stipendiali» di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), comma 3. 5. Per il personale appartenente all'Area delle elevate professionalita' la previsione di cui al comma 2, lettera d), punto 1 va intesa come media delle valutazioni conseguite per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita') ricoperti nell'ultimo triennio. Art. 87. Posizioni organizzative e professionali 1. Nell'ambito del sistema di classificazione di cui al presente Titolo, le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'Area dei funzionari effettivamente in servizio, previo avviso interno, incarichi a termine di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni dell'area di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilita' e professionalita', anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali e' attribuita una specifica indennita' di posizione organizzativa. 2. Fatti salvi eventuali importi di miglior favore in essere definiti in applicazione dei precedenti CCNL, i valori dell'indennita' di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di euro 1.033 ed un massimo di euro 7.000 annui lordi per tredici mensilita', di cui un terzo e' corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. 3. Il limite massimo di cui al comma 2 puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa fino ad un massimo di euro 12.000 annui lordi. In caso di elevazione del limite massimo, e' possibile prevedere che l'indennita' di posizione organizzativa assorba lo straordinario e/o altri emolumenti del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennita' di Ateneo e l'indennita' mensile di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005. 4. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con le risorse del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) destinate, previa contrattazione collettiva integrativa, alla remunerazione degli incarichi nonche' alla graduazione degli stessi. 5. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacita' professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati. 6. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di: inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; intervenuti mutamenti organizzativi; valutazione individuale negativa; violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio. 7. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione organizzativa e professionale. 8. La valutazione dei risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base a criteri e procedure del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione. Art. 88. Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita' 1. Le amministrazioni attribuiscono al personale dell'Area delle elevate professionalita' incarichi ad elevata autonomia e responsabilita' che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area. 2. Le responsabilita' connesse agli incarichi di cui presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilita' e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 81, comma 6, lettera e) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le amministrazioni tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacita' professionali e dell'esperienza acquisita dal dipendente. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all'art. 94 (Periodo di prova), con atto scritto e motivato, dal direttore generale o da un suo delegato per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili. 5. La revoca dell'incarico conferito puo' aver luogo, prima della sua scadenza, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi ovvero a seguito di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi. 6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilita' assunte e di altri fattori di complessita' organizzativa e/o professionale, le amministrazioni definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilita', compreso tra un minimo di 3.099 euro ed un massimo di 18.000 euro. La retribuzione di posizione e' corrisposta mensilmente ed e' attribuita a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 7. Lo svolgimento dell'incarico e' valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione. 8. Con cadenza annuale, ove l'attivita' sia stata positivamente valutata ai sensi del comma 7, e' inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), in base al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennita' di Ateneo. 9. Alla retribuzione di risultato e' destinato almeno il 15% delle risorse del fondo di cui all'all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), al netto delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. 10. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le amministrazioni possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area EP. Lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con un importo, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20% del valore economico di posizione dell'incarico conferito ad interim, a valere sulle risorse di cui all'all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, dall'art. 75, commi 7, 8, 9 e 10, del CCNL 16 ottobre 2008, dall'art. 76, commi 3 e 4, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 89. Progressioni tra le aree 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio tra le aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel fondo risorse decentrate delle aree degli operatori, dei collaboratori e dei funzionari. Si applica, infine, quanto previsto dall'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione). Art. 90. Attivita' di comunicazione e informazione 1. Al fine di valorizzare e migliorare le attivita' di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, nelle aree e' individuato lo specifico settore professionale «Comunicazione e informazione». 2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali del suddetto settore, con riferimento all'Area dei funzionari e all'Area delle elevate professionalita' e nel rispetto delle specifiche professionali indicate all'allegato E, sono cosi' articolati e definiti: gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione; definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale; raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'amministrazione e del loro funzionamento; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. 3. Gli Atenei, in relazione alla propria organizzazione, possono prevedere un analogo settore anche nell'Area dei collaboratori, tenendo conto delle specifiche professionali previste per tale area. 4. Il presente articolo abroga l'art. 59 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 91. Collaboratori ed esperti linguistici 1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 150, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, svolgono attivita' di collaborazione alla didattica delle lingue straniere nell'ambito: i. dell'attivita' didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici nonche' corsi, moduli, seminari, unita' didattiche, esercitazioni ed attivita' di tutorato nell'ambito della programmazione didattica; ii. dell'elaborazione e aggiornamento del materiale didattico, ivi incluso quello necessario per le verifiche iniziali, intermedie e finali del livello di apprendimento, anche con l'eventuale partecipazione alle commissioni d'esame; iii. delle attivita' rivolte agli studenti, quali ad esempio, correzione di elaborati, assistenza per le tesi di laurea, ricevimento; iv. dell'attivita' di programmazione didattica collegiale, partecipando a riunioni di lavoro. 2. I compiti e la programmazione dell'orario sono concordati con responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere. 3. Per le attivita' sopra descritte sono tenuti ad assicurare un monte ore annuo pari a cinquecento ore. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle cinquecento ore, comunque non inferiore alle duecentocinquanta ore annue. 4. I giorni di ferie sono fruiti di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. 5. Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico non disciplinato specificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo parziale. 6. Al personale di cui al comma 1 e' consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'amministrazione stessa. 7. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attivita' di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale vigente. Art. 92. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'allegato F - tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione. 3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti collettivi integrativi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle categorie di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegato H - tabella di corrispondenza. 6. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie dei settori professionali di destinazione e previo confronto di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 6, lettera l), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 7. Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Titolo. 8. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita') e all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita') i rispettivi incarichi in essere continuano ad essere retribuiti sulla base delle indennita' definite in applicazione del precedente CCNL.
Capo II
Abrogazioni
Art. 93. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del presente Titolo indicata all'art. 92 (Norme di prima applicazione) sono abrogati l'art. 75, commi da 1 a 6 e comma 11, l'art. 76, commi 1, 2, 5 e 6, il Titolo IX e l'art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, l'art. 59 del CCNL 19 aprile 2018. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 94. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nella area immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ivi incluse quelle espletate ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Analogamente, non e' soggetto al periodo di prova il lavoratore vincitore di concorso pubblico gia' dipendente a tempo determinato nella medesima area da almeno due anni. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 39 del CCNL 16 ottobre 2008 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'amministrazione di appartenenza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso la stessa amministrazione o amministrazioni dello stesso o altro comparto, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'area e settore di provenienza. 11. Durante il periodo di prova, l'amministrazione puo' adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente puo' essere assegnato, in successione di tempo, a piu' servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie dell'area e settore di appartenenza. 12. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 95. Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse 1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. 2. La durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a trenta giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E' altresi' considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 97 (Permessi retribuiti), all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e all'art. 99 (Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alla maturazione delle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non da' luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per piu' di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, puo' chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'area e settore professionale di appartenenza. 11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita' dalla quale e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonche' al ricorrere di taluna delle ipotesi di cui al successivo art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie e' previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12. 15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 16. Il presente articolo abroga l'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008 e l'art. 45 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 7 In relazione a quanto previsto all'art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Art. 96. Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse); c) le ore accantonate nel conto ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008, da fruire in giornate di riposo. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi di cui all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. Il presente articolo abroga l'art. 46 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 97. Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76 del 2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione, se non comprende il giorno del matrimonio (o, nell'ipotesi in cui il matrimonio avvenga in giornata non lavorativa, non comprende il primo giorno lavorativo immediatamente precedente al matrimonio) deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennita' di posizione organizzativa o l'indennita' di posizione del personale dell'area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo abroga l'art. 47 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 1, primo e secondo alinea, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 98. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessita' di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennita' di posizione organizzativa o l'indennita' di posizione del personale dell'area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 2, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, commi 4 e 5, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 99. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 1 predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo' trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 97 (permessi retribuiti), comma 1, lettera b). Le due modalita' di fruizione non possono essere cumulate nell'anno. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attivita' di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle associazioni di volontariato anche mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 49 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 1, terzo alinea, e comma 6, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, commi 7 e 8, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 100. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile stesso. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 34 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 101. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita'. 16. Il presente articolo abroga l'art. 51 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL 16 ottobre 2008, III e IV capoverso. Art. 102. Congedi dei genitori 1. All'art. 31 del CCNL 16 ottobre 2008, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.» 2. All'art. 31 del CCNL 16 ottobre 2008, sono aggiunti i seguenti commi: «11. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 12. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 11, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 13. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Tale modalita' di utilizzo non e' cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata media della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.» Art. 103. Aspettativa senza assegni 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, i dipendenti, a domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa. 3. Il presente articolo abroga l'art. 52 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 37 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo IV
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 104. Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione complessivamente non puo' superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto amministrativo. 5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53 del 2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo di paternita', di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 28, 32, 33, 42 e 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma. 9. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, e' possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario. 13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 16. Il presente articolo abroga l'art. 53 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 105. Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse), commi 3 e 5; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 35 del CCNL 16 ottobre 2008, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti, secondo i criteri di cui al medesimo art. 35, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 35 del CCNL 16 ottobre 2008; d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 2; e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari); permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera a); permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 101 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); permessi per lutto di cui, all'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b); f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 94 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 94 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nell'ambito del medesimo periodo di prova. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 19 (Contratto individuale di lavoro) del CCNL 16 ottobre 2008, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c. 4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 11 dell'art. 104 (Contratto a tempo determinato) e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni della medesima Area e settore di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 8. Il presente articolo abroga l'art. 54 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 106. Contratto di somministrazione 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 104 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il personale che esercita attivita' di vigilanza. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione) del presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui settori interessati. 9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. 10. Il presente articolo abroga l'art. 55 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 107. Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei settori a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Fermo restando quando previsto al comma 6, nelle domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. Al fine di consentire a tutti i lavoratori di accedere al lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha durata massima di tre anni, ed e' rinnovabile. 4. L'amministrazione puo' concedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione. 5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o paternita'; d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015 Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di quindici giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7 del presente articolo. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 14. Il presente articolo abroga l'art. 56 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 108. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. La prestazione lavorativa a tempo parziale non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto, con combinazione delle due modalita' indicati nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Il presente articolo abroga l'art. 57 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato i corrispondenti commi dell'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 109. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 81 del 2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario. 8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita', ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale e misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area e settore professionale. 11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015. 14. Il presente articolo abroga l'art. 58 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 110. Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica 1. Le Universita' disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l'utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di Ateneo di cui all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008. 4. Il presente articolo abroga l'art. 67 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE UNIVERSITÀ
Art. 111. Struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari 1. La struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio, che si compone di: i. stipendio tabellare corrispondente all'Area di inquadramento; ii. differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno dell'area) e all'art. 118, comma 2 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 114 (Effetti dei nuovi stipendi); a2) retribuzione individuale di anzianita'; a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico; II. trattamento accessorio: b1) compensi per lavoro straordinario; b2) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale; b3) altri compensi e indennita' previsti in base al CCNL; b4) altri compensi e indennita' spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. 2. Le voci di cui alla lettera a1), punto ii e alla lettera a2) del comma 1 sono corrisposte «ove acquisite», mentre le voci di cui alla lettera a3) e di cui alle lettere da b1) a b4) del comma 1 sono corrisposte «ove spettanti». 3. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo II, abroga l'art. 83 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 112. Struttura della retribuzione del personale dell'Area EP 1. La struttura della retribuzione del personale dell'Area EP si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio che si compone di: i) stipendio tabellare; ii) differenziale stipendiale; a2) retribuzione individuale di anzianita'; a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico; II. trattamento accessorio: b1) retribuzione di posizione; b2) retribuzione di risultato; b3) altri compensi e indennita' previsti in base al CCNL; b4) altri compensi e indennita' previsti in base a disposizione di legge. 2. Le voci di cui alla lettera a1), punto ii) e alla lettera a2) del comma 1 sono corrisposte «ove acquisite», mentre le voci di cu alla lettera a3) e dalla lettera b1) alla lettera b4) del comma 1 sono corrisposte «ove spettanti». 3. Il presente articolo, dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo II, abroga l'art. 83 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 113. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 6 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 60 del CCNL 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B2. 3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono stati corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2. 4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 62 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2. 5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 114. Effetti dei nuovi stipendi (art. 7 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 6 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 115. Incrementi dell'indennita' di Ateneo (art. 8 CCNL 6 dicembre 2022) 1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008 e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D2. Art. 116. Ulteriori incrementi dell'indennita' di Ateneo 1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 8 del CCNL 6 dicembre 2022 e' ulteriormente incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella E2.1. 2. Al finanziamento dell'incremento di cui al presente articolo si provvede con il 50% delle risorse di cui art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 75/2023. Per il restante 50% resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto-legge n. 75/2023. Art. 117. Indennita' di specifiche responsabilita' 1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalita' istituzionali, possono attribuire al personale dell'Area dei collaboratori e dell'Area degli operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'Area di appartenenza, comportano l'assunzione di specifiche responsabilita'. In tale ipotesi, previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett. g), e' possibile riconoscere a tale personale un'indennita' di specifiche responsabilita', accessoria, il cui importo, non superiore a euro 3.000 annui lordi salvo importi di miglior favore in essere stabiliti mediante contrattazione integrativa in base alle precedenti norme contrattuali, viene definito tenendo conto del livello di responsabilita', della complessita' delle competenze attribuite, dalla specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati, delle caratteristiche innovative della professionalita' richiesta. 2. Al finanziamento dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione). Art. 118. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 92 (Norme di prima applicazione), lo stipendio tabellare e l'indennita' di Ateneo delle nuove Aree di inquadramento e' stabilito negli importi di cui all'allegata tabella E2.2 e tabella E2.3. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 111 (Struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari) e all'art. 112 (Struttura della retribuzione del personale EP) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica indicati in tabella C2 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 1, indicati in tabella E2.2. Sono inoltre conservati ad personam gli eventuali maggiori valori di indennita' di Ateneo attribuiti al personale con posizione economica EP4 o superiore rispetto a quelli indicati nella tabella E2.3. 3. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di passaggio ad Area superiore e rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza dello stipendio in godimento (stipendio tabellare e differenziale stipendiale), nel caso in cui lo stipendio tabellare della Area di nuovo inquadramento risulti inferiore. La quota eventualmente mantenuta continua ad essere corrisposta a carico del fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area. 4. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 2 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. Art. 119. Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il «Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D» assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari» - che per brevita' verra' indicato nel presente testo come «Fondo risorse decentrate aree» - e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL 19 aprile 2018 nonche' dalle seguenti ulteriori risorse stabili non gia' considerate nel predetto unico importo: a) retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; b) somme corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che le amministrazioni, ad invarianza complessiva di spesa, abbiano deciso di destinare al presente fondo; l'importo confluisce, a seguito dell'effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel fondo dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate; c) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; e) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), dei cessati dal servizio dell'anno precedente nelle Aree operatori, collaboratori e funzionari, o dei dipendenti beneficiari di progressione verticale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 86, comma 4 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e all'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione); f) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B, C e D, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari. 2. Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attivita' in conto terzi; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA di cui al comma 1, lett. a) e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. e) calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) dei risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del comma 1, lett. b), quali stabili riduzioni di tali risorse; f) delle risorse autonomamente stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacita' di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi nazionali, europei o internazionali; g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale delle categorie B, C e D; h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualita' delle risorse di cui alla precedente lett. g). 3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita. 4. Il presente articolo abroga l'art. 63 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 120. Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: utilizzo 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate aree, al netto delle risorse gia' destinate agli incarichi di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali) ed alla indennita' di cui al comma 5. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: a) trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attivita' svolta, destinati al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; b) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, destinati al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita'; d) indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita'); e) progressioni economiche del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari, ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 4; f) indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali); g) misure di welfare integrativo in favore del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica); h) compensi riconosciuti al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari ai sensi delle diposizioni di legge di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione), comma 2, lett. c); 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) e g) del presente articolo la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione), comma 2 con esclusione della lettera c), f) e almeno il 30% delle stesse, specificamente, ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a). 4. Il personale delle Aziende ospedaliere universitarie delle Aree operatori, collaboratori e funzionari che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva i differenziali stipendiali acquisiti per effetto di progressioni economiche presso l'Azienda, con onere a carico del fondo di cui al presente articolo. 5. Restano confermati i valori della indennita' di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL 27 gennaio 2005 con finanziamento a carico del fondo di cui al presente articolo. 6. Il presente articolo abroga l'art. 64 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 121. Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il «Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP» assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP» e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 65, comma 1, del CCNL Comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 nonche' dalle seguenti ulteriori risorse stabili non gia' considerate nel predetto unico importo: a) retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale dell'Area delle elevate professionalita' cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; b) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale dell'Area delle elevate professionalita'; d) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) ed ai valori di indennita' di Ateneo conservati ad personam di cui all'art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nell'Area delle elevate professionalita'; e) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale dell'Area delle elevate professionalita'. 2. Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attivita' in conto terzi; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. d) del personale dell'Area delle elevate professionalita' cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) delle risorse di cui all'art. 75, comma 8 del CCNL 16 ottobre 2008; f) delle risorse autonomamente stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacita' di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi UE; g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale della categoria EP; h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualita' delle risorse di cui alla precedente lett. g). 3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita. 4. Il presente articolo abroga l'art. 65 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 122. Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: utilizzo 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) sono destinate ai seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale dell'Area delle elevate professionalita', secondo la disciplina di cui all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita'); b) progressioni economiche del personale dell'Area delle elevate professionalita', ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 2; c) misure di welfare integrativo in favore del personale dell'Area delle elevate professionalita' secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica); d) compensi riconosciuti al personale dell'Area delle elevate professionalita' ai sensi delle diposizioni di legge cui all'art. 121 (fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), comma 2, lett. c). 2. Il personale dell'Area delle elevate professionalita' delle Aziende ospedaliere universitarie che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva le posizioni economiche acquisite per effetto di progressioni economiche presso l'Azienda, con onere a carico del fondo di cui al presente articolo. 3. Il presente articolo abroga l'art. 66 del CCNL 19 aprile 2018.
D. SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 123. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell'ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»); b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»). 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»), tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006; c) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002; e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001; h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art. 144; j) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; m) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002; n) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'ente; o) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili; p) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita'. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede locale i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c), j), l) e n). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere d), e), j), k), l), m), n) e o). 7. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), f), g), h), i) e p). 8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. a) ed i soggetti sindacali di cui al comma 3: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; f) le linee generali di riferimento per la pianificazione dell'attivita' formativa; g) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo di cui all'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002. 9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. b), i criteri di adeguamento di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lett. a). 10. Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) dati sulla consistenza di personale, ivi compresi i contratti di lavoro flessibile; c) il piano dei fabbisogni di personale inseriti nel PIAO - Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui al decreto-legge n. 80/2021. 11. Il presente articolo abroga l'art. 68 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Norme comuni
Art. 124. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nel profilo immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra i profili riservata al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ivi incluse quelle espletate ai sensi dell'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Analogamente, non e' soggetto al periodo di prova il lavoratore vincitore di concorso pubblico gia' dipendente a tempo determinato nel medesimo profilo da almeno due anni. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'ente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3 (Assenze per malattia) del CCNL 21 febbraio 2002. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del CCNL 21 febbraio 2002 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. 7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'ente di appartenenza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso lo stesso ente o amministrazioni dello stesso o altro comparto o altri Stati membri dell'Unione europea che consentano l'accesso a cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea o presso enti o Organismi internazionali, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nel profilo e livello di provenienza. 11. Durante il periodo di prova, l'ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente puo' essere assegnato, in successione di tempo, a piu' attivita' o servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del profilo di appartenenza. 12. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 7 aprile 2006 e l'art. 18 del CCNL 13 maggio 2009. Art. 125. Ferie 1. L'art. 6, comma 15, del CCNL del 21 febbraio 2002, e' cosi' sostituito: «15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. A tal fine, in prossimita' della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve essere autorizzato alla fruizione delle ferie maturate». 2. Il presente articolo abroga l'art. 70 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 8 In relazione a quanto previsto all'art. 125 (Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Art. 126. Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse; c) le ore accantonate nel conto ore individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002, da fruire in giornate di riposo. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l'ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi di cui all'art. 128 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale. 11. Il presente articolo abroga l'art. 71 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 127. Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76 del 2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, la cui fruizione, se non comprende il giorno del matrimonio (o, nell'ipotesi in cui il matrimonio avvenga in giornata non lavorativa, non comprende il primo giorno lavorativo immediatamente precedente al matrimonio) deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo abroga l'art. 72 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, secondo e terzo alinea e comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 128. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessita' di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 73 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, quarto alinea, del CCNL 21 febbraio 2002. E' altresi' abrogato l'art. 8, commi 4 e 5, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 129. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita', il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo' trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 127 (Permessi retribuiti), comma 1, lett. b). Le due modalita' di fruizione non possono essere cumulate nell'anno. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attivita' di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle Associazioni di volontariato anche mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 74 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, primo alinea e comma 5, del CCNL 21 febbraio 2002. E' altresi' abrogato l'art. 8, commi 6 e 7, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 130. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'ente dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'ente secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al Comparto ricerca. 16. Il presente articolo abroga l'art. 76 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 131. Assenze per malattia 1. All'art. 17 del CCNL 21 febbraio 2002, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma 9-bis: «9-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.» Art. 132. Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001 con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonche' i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma 2. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Tale modalita' di utilizzo non e' cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie. 9. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili con le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 123, comma 4, lett. l) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 10. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 133. Aspettativa senza assegni 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, i dipendenti, a domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa. 3. Il presente articolo abroga l'art. 77 del CCNL 19 aprile 2018, l'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 e l'art. 17 del CCNL 13 maggio 2009. Art. 134. Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dell'ente di appartenenza, quest'ultimo comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito nazionale, in aggiunta a quelle regionali gia' previste dal citato comma 5, l'elenco del personale in eccedenza distinto per Area professionale, richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di trenta giorni, l'entita' dei posti, per Area professionale, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorita'; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: dipendenti portatori di handicap; dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale; maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione; particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili ai sensi degli articoli 36 e 50 della legge n. 76 del 2016; presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. 5. Possono essere previste specifiche iniziative di formazione e riqualificazione: a) da parte delle amministrazioni riceventi, d'intesa con queste ultime, al fine di favorire l'integrazione dei dipendenti trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente; b) successivamente al collocamento in disponibilita' ai sensi dell'art. 33, comma 7, al fine di favorire la ricollocazione dei dipendenti, anche in attuazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Il presente articolo abroga l'art. 78 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 32-bis del CCNL 21 febbraio 2002.
Capo II
Personale dei livelli IV - VIII
Art. 135. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal responsabile della struttura. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalita' individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo abroga l'art. 75 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 50 del CCNL del Comparto ricerca del 21 febbraio 2002. Art. 136. Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro 1. All'art. 48 del CCNL 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita' lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro». 2. Il presente articolo abroga l'art. 79 del CCNL 19 aprile 2018.
Capo III
Ricercatori e tecnologi
Art. 137. Ricercatori e tecnologi 1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono l'importanza dei principi sanciti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitivita' a livello internazionale. 2. In particolare, le parti concordano che l'emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell'ottica del riconoscimento della professionalita' dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell'attivita' progettuale e di ricerca e della responsabilita' orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente. 3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilita' nell'espletamento della loro attivita' di ricerca, fermo restando il rispetto della potesta' regolamentare degli enti. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti assicurano ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e di governo. 5. In applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non puo' essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attivita' tecnico-scientifiche. 6. Il presente articolo abroga l'art. 80 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 12 del CCNL del 13 maggio 2009. Art. 138. Principi e diritti 1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano quanto previsto nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche, la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse forme di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo scopo di facilitare l'interscambio e la cooperazione tra le istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita' della spesa con gli equilibri di bilancio. 2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata. 3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, alla titolarita' della ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del proponente. 4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca. 5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca. 6. Gli enti favoriscono, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca. 7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, di norma, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza. 8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della proprieta' intellettuale e al riconoscimento della paternita' delle invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e tecnologica. 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza e con il Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo, al fine di dare ulteriore impulso all'evoluzione professionale dei ricercatori e tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze e competenze, secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL 21 febbraio 2002. 10. Gli enti riconoscono il merito e la capacita' professionale dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti nell'attivita' di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016. 11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attivita', i ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016. 12. Il presente articolo abroga l'art. 81 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 60 del CCNL del 21 febbraio 2002. Art. 139. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o laboratori esteri, nonche' presso le Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso dal Presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'Istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo. 3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le parole «nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre». 4. Il presente articolo abroga l'art. 82 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 140. Lavoro a distanza 1. A garanzia dell'autonomia di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i ricercatori e tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, conservano l'autonoma determinazione delle attivita' di ricerca nonche' delle modalita' e dei tempi di esecuzione delle stesse. 2. Nell'applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell'accordo individuale si tiene conto delle peculiarita' che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento nello svolgimento delle attivita' di ricerca. 3. In relazione alle esigenze di una maggiore efficacia e funzionalita' dell'attivita' lavorativa, e' possibile prevedere anche una maggiore flessibilita' nella disciplina delle fasce di contattabilita'.
Titolo III
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 141. Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Gli enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 4. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 5. Il limite percentuale di cui al comma 4 non si applica, inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa. Le ulteriori ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto amministrativo. 6. Gli enti di ricerca disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016. 7. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53 del 2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo di paternita', di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 28, 32, 42 e 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 9. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima Area professionale, e' possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto legislativo n. 218 del 2016. 15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 16. Il presente articolo abroga l'art. 83 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 24 del CCNL 13 maggio 2009, l'art. 5 del CCNL 7 aprile 2006 e l'art. 20 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 142. Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 6 del CCNL del 21 febbraio 2002, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 del CCNL del 21 febbraio 2002, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 17 del CCNL del 21 febbraio 2002, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 17 del CCNL del 21 febbraio 2002; d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 127, comma 2 (Permessi retribuiti); e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 128 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari); permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 127, comma 1, lettera a) (Permessi retribuiti); permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 130 (Assenze per l'espletamento di visite specialistiche); permessi per lutto di cui, all'art. 127 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b); f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53 del 2000, anche con riferimento, nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi, ai permessi per lutto ivi inclusi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art. 124 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 124 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nel richiamato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 3 (Contratto individuale di lavoro) del CCNL 7 aprile 2006, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 11 dell'art. 141 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e al comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, sono adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione o ente, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso il medesimo ente, con mansioni della medesima Area professionale di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 8. Il presente articolo abroga l'art. 84 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 20 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 143. Contratto di somministrazione 1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 141 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 4, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il personale che esercita attivita' di vigilanza. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L'ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. 6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione) del presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Il presente articolo abroga l'art. 85 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
WELFARE INTEGRATIVO
Art. 144. Benefici socio-assistenziali per il personale 1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 123, comma 4, lett. i) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale. 3. Il presente articolo abroga l'art. 96 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA
Art. 145. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 9 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86 e 91 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui agli articoli 88 e 93 (Elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C3. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 146. Effetti dei nuovi stipendi (art. 10 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 9 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 9 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A3.1 e A3.2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 147. Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di Valorizzazione professionale (art. 11 CCNL 6 dicembre 2022) 1. L'indennita' di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D3.1. 2. L'indennita' di Valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D3.2. Art. 148. Norme finali 1. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.
E. SEZIONE AFAM
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 149. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale. 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) a livello nazionale: a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno; a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definite dall'amministrazione; a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) a livello di Istituzione: b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto; b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi); b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; b4) le modalita' e i criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e le modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ; b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; b8) gli importi dell'indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 161 (indennita' di specifiche responsabilita'). 4. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalita' ivi previste. 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), b4), b5), b6) e b7). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8). 7. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa e' avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 31 gennaio. 8. Sono oggetto di confronto: a) a livello nazionale: a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi: adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale; valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; a2) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione); a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a5) i criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza; b) a livello di Istituzione: b1) i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni; b2) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi. 9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici, ai contratti atipici, e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni. 10. Il presente articolo abroga l'art. 97 del CCNL 19 aprile 2018.
Dichiarazione congiunta n. 9 Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle Istituzioni, la delegazione trattante di cui all'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 1, lett. b) dovrebbe essere presieduta dal direttore.
Titolo II
NORME COMUNI
Art. 150. Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001. 2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del CCNL 16 febbraio 2005. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 4. Successivamente al congedo di maternita' e di paternita' di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili con le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 3, lett. b7) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 9. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 16 febbraio 2005.
Titolo III
PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA
Capo I
Ricercatori
Art. 151. Ricercatori 1. Ai ricercatori di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 come modificato dall'art. 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79, si applica, in via generale, la disciplina prevista per il personale docente, fatte salve le specificazioni contenute nel presente articolo ed all'art. 175 (Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori). 2. L'impegno di lavoro del ricercatore per le attivita' di ricerca e quelle ad essa connesse (ricerca, esercitazioni, attivita' di laboratorio e di produzione) e per attivita' di didattica, in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, e' pari a trecentocinquanta ore annue. Fermo restando che al ricercatore non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza, alla didattica sono dedicate non piu' di centosettantacinque ore complessive annue.
Capo II
Responsabilità disciplinare
Art. 152. Destinatari 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente e di ricerca dell'AFAM e riguarda la parte relativa agli obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilita' disciplinare e non disciplinati nella presente Sezione, occorre fare riferimento a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli sono: sanzioni disciplinari (art. 24), sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 26), sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 27), rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 28), determinazione concordata della sanzione (art. 29). 2. Il presente articolo abroga l'art. 99 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 153. Obblighi del docente e del ricercatore 1. Oltre agli obblighi indicati all'art. 23, comma 1 (Obblighi del dipendente), della Parte comune, il personale docente e di ricerca dell'AFAM e' tenuto a: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalita' i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarita'; b) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'istituzione stessa, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli studenti; d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e adempiere ai doveri connessi all'attivita' di insegnamento, di ricerca e a quelle funzionali all'insegnamento; e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita' accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli studenti; f) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative della comunita' accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti; g) limitare l'interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le studentesse alle sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento; h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite; i) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale; j) adempiere agli obblighi correlati all'espletamento delle proprie funzioni e delle attivita' didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte; k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente. 2. Il presente articolo abroga l'art. 100 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 154. Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro; g) eventuale coinvolgimento di minori. I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell'esercizio della liberta' di insegnamento. 2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi o comunque nei confronti di genitori e degli studenti; c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza; e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del lavoratore, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita' territoriale o professionale; e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Istituzione, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti; h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti affidati; i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita'; j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza; g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso; h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituzione e per concorso negli stessi atti. In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui al presente comma, il relativo periodo non e' computabile ai fini dell'anzianita' di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera. 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi e studenti all'interno del contesto accademico; d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita' territoriale o professionale; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'; f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'Istituzione scolastica ed educativa. 2. senza preavviso per: a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dell'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita'; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 235 del 2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97; per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente), e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 101 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Capo I
Ordinamento professionale personale
tecnico e amministrativo AFAM
Art. 155. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale, secondo le linee definite nei seguenti articoli, persegue la finalita' di realizzare il bilanciamento tra la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti - a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di sviluppo professionale - e le esigenze e obiettivi organizzativi delle amministrazioni, anche alla luce dei processi di cambiamento imposti dal mutato quadro normativo, quali ad esempio: l'adeguamento dei processi lavorativi alle innovazioni di servizio o di processo e alle nuove tecnologie; l'implementazione delle attivita' a sostegno della ricerca, formazione, gestione e trasferimento tecnologico, terza missione e comunicazione. Art. 156. Classificazione personale tecnico e amministrativo 1. Il sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo, improntato alla primaria esigenza delle istituzioni in termini di perseguimento degli obiettivi di innovazione e di dinamica evolutiva dell'organizzazione di lavoro, e' articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, capacita', abilita', competenze professionali, responsabilita' e autonomia: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate qualificazioni. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'Area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato I. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. 3. Le aree possono essere articolate in settori professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attivita' lavorativa che puo' richiedere il possesso di specifici titoli di studio, abilitazioni, esperienze lavorative o professionali. Nello specifico i possibili settori professionali sono individuati nell'allegato I. 4. E' previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Art. 157. Posizioni stipendiali all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare. 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella E3.1 sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. 3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore e' differito, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e nei termini di seguito indicati: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico. Art. 158. Mobilita' professionale all'interno delle aree 1. E' possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un settore professionale all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al settore professionale cui si chiede il passaggio. Art. 159. Incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni 1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica attribuiscono al personale dell'Area delle elevate qualificazioni incarichi ad elevata autonomia e responsabilita' che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area, tra i quali e' ricompreso l'incarico di direttore amministrativo che deve essere previsto presso ogni singola istituzione. 2. Le responsabilita' connesse agli incarichi di cui al presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilita' e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle istituzioni in base alle proprie esigenze organizzative. 3. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica tengono conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle richieste nelle posizioni da coprire. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all'art. 167 (Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo), per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili. 5. La revoca dell'incarico conferito puo' aver luogo, con atto scritto e motivato, prima della sua scadenza per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione che accerti risultati non positivi. 6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilita' assunte e di altri fattori di complessita' organizzativa e/o professionale, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, da erogare per dodici mensilita', compreso tra un minimo di 5.000 euro - che costituisce la parte fissa - ed un massimo di 15.000 euro. La retribuzione di posizione e' corrisposta mensilmente. La retribuzione di posizione - ad eccezione di una quota pari a 2.721,14 euro, corrispondente alla parte della ex indennita' di amministrazione determinata in sede di CCNL, come da ultimo rivalutata ai sensi dell'art. 174 (Ulteriori incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. b) e' attribuita a valere sulle risorse del fondo d'istituto di cui all'art. 4 del CCNL 4 agosto 2010. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e sostituisce l'indennita' di amministrazione - conservandone natura e caratteristiche, anche ai fini previdenziali - che, conseguentemente, non viene piu' erogata. 7. Lo svolgimento dell'incarico e' valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Dichiarazione congiunta n. 10 Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle istituzioni, gli incarichi di cui all'art. 159 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni), in analogia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
Art. 160. Progressioni tra le aree 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'Area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio tra le aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Art. 161. Indennita' di specifiche responsabilita' 1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio, possono conferire, ai dipendenti inquadrati nelle Aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari effettivamente in servizio, incarichi specifici a termine di natura organizzativa o specialistica o di responsabilita' che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione delle attivita' accademiche. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennita' il cui valore e' definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 149, comma 3, lett. b8) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali) in relazione alle risorse destinate a tale finalita'. 3. Gli incarichi sono conferiti dal titolare dell'incarico di direttore amministrativo e possono essere revocati con atto scritto e motivato. Art. 162. Modelli viventi 1. I modelli viventi sono inquadrati nell'Area degli assistenti, settore supporto all'attivita' di produzione. 2. Ai modelli viventi si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale tecnico e amministrativo in quanto compatibili con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 3. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alla figura professionale del «modello vivente» e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro dei modelli viventi puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. L'orario di lavoro dei modelli viventi, che se assunti a tempo pieno e' pari a trentasei ore settimanali, e' funzionale alle attivita' di produzione. 6. I giorni di ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruiti di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 163. Tecnici di laboratorio 1. Gli assistenti tecnici di laboratorio sono inquadrati nell'Area dei funzionari, settore di supporto all'attivita' di produzione. 2. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di tecnici di laboratorio e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 3. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale tecnico e amministrativo in quanto compatibile con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. L'orario di lavoro, che per il personale assunto a tempo pieno e' pari a trentasei ore settimanali, e' di norma funzionale alle attivita' di produzione didattica. 6. Le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 164. Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo 1. Gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo sono inquadrati nell'Area dei funzionari, settore di supporto all'attivita' didattica. 2. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di accompagnatori e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 3. Agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro degli accompagnatori puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. In caso di assunzione a tempo pieno, l'orario di lavoro degli accompagnatori, funzionale all'attivita' di supporto all'attivita' didattica e pari a trentasei ore settimanali, e' ripartito in ventiquattro ore di accompagnamento e dodici ore di preparazione musicale. 6. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 5 puo' essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all'accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell'orario complessivo e non superiori a ventiquattro ore settimanali. 7. Le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 165. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione di cui all'allegato J. 3. Il personale in servizio, che nel precedente sistema di classificazione era inquadrato nell'Area EP2, ovvero il personale vincitore di procedure concorsuali per EP2 inquadrato nel nuovo sistema di classificazione ai sensi del successivo comma 4, confluisce nell'Area delle Elevate qualificazioni e mantiene il diritto al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle Aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'istituzione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata di corrispondenza di cui all'allegato K. 6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 149, comma 8, lett. a2) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. Art. 166. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Capo di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli 13 e 14 del CCNL 4 agosto 2010, gli articoli 32, 33 e l'art. 40, comma 1, del CCNL 16 febbraio 2005. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Capo II
Rapporto di lavoro del personale
tecnico e amministrativo
Art. 167. Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo 1. Il personale tecnico e amministrativo assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. In base a criteri predeterminati dall'amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano gia' superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 15 del CCNL 16 febbraio 2005 (Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'Istituzione di provenienza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso la stessa Istituzione o amministrazioni dello stesso o altro comparto, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'area e settore di provenienza. 10. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova e' di competenza del responsabile, su conforme parere del direttore amministrativo. 11. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 4 agosto 2010.
Art. 168. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al personale tecnico e amministrativo, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno accademico, per particolari motivi personali o familiari. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per meno di un'ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e' convenzionalmente pari a sei ore indipendentemente dal fatto che l'orario di lavoro sia articolato su sei o cinque giorni settimanali; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 102 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 169. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. Il personale tecnico e amministrativo dell'AFAM ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 10, comma 1, secondo alinea del CCNL 16 febbraio 2005 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 4 agosto 2010. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Il presente articolo abroga l'art. 103 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 170. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Al personale tecnico e amministrativo dell'AFAM sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate stabilite, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL. 16. Il presente articolo abroga l'art. 104 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 171. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 12 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 105 del CCNL AFAM 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A4, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B4. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 107 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C4. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo. n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 172. Effetti dei nuovi stipendi (art. 13 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 12 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono stati computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A4, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 173. Incrementi delle indennita' fisse (art. 14 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D4.1; b) l'indennita' di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D4.2; c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 108, comma 1, lett. c) del CCNL 19 aprile 2018, e' stato incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D4.3. Art. 174. Ulteriori incrementi delle indennita' fisse e del fondo 1. In aggiunta agli incrementi gia' attribuiti ai sensi dell'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse) sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. a), e' incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella E3.5; b) l'indennita' di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. b) e' incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella E3.6; c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett.c), e' incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella E3.7. 2. Gli incrementi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 309 della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 44 del 2023. 3. Il fondo di cui all'art. 17 del CCNL 4 agosto 2010, quadriennio normativo 2006-2009 puo' essere incrementato, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del presente CCNL. Art. 175. Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori 1. Gli importi annui lordi, per dodici mensilita', degli stipendi tabellari dei ricercatori di cui all'art. 151 (Ricercatori) sono indicati nell'allegata Tabella E3.3. 2. Ai ricercatori di cui al presente articolo compete inoltre un compenso accessorio erogato per dodici mensilita', denominato retribuzione professionale ricercatori, avente la medesima natura e caratteristiche della retribuzione professionale dei docenti. 3. Il valore della retribuzione professionale dei ricercatori e' indicato nell'allegata tabella E3.4. Art. 176. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 1, gli stipendi tabellari delle nuove Aree di inquadramento sono stabiliti negli importi di cui all'allegata tabella E3.1. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 3, e' mantenuta, a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondersi per tredici mensilita', la differenza tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia di anzianita' di appartenenza attribuito ai sensi dell'art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3 ed il nuovo stipendio tabellare corrispondente alla medesima fascia di anzianita' attribuito ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 177. Indennita' professionale 1. Al personale di cui all'art. 163 (Tecnici di laboratorio) e all'art. 164 (Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo) e' attribuita una indennita' professionale avente natura accessoria ed erogata su dodici mensilita'. 2. L'importo dell'indennita' di cui al comma 1 e' definito nell'allegata tabella E3.2.
F. NORME FINALI
Art. 178. Sequenze contrattuali 1. In considerazione della particolare complessita' del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unita', le seguenti tematiche sono rinviate ad una o piu' sequenze negoziali: a) la responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48; b) la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all'estero; c) l'adeguamento della disciplina relativa al personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina, al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16 ottobre 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSN di cui al Comparto sanita', ai fini dell'equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all'art. 64, comma 1, del CCNL 16 ottobre 2008; d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti linguistici; e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi; g) l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79.
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#contrattazione collettiva
n° 44
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso";
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia";
d) dopo il capo I è inserito il seguente:
"Capo I-bis
PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.
3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.
7. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti";
e) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124";
g) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: "Periodo di prova e immissione in ruolo";
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18 -bis , il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”;
i) dopo il capo IV è inserito il seguente:
“CAPO IV -bis .
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA
Articolo 16 -bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione) . — 1.È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis , nel rispetto dei princìpi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16 -ter;
d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola è definita nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Articolo 16 -ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti) . — 1.Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance , che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a) , dopo la parola: “titolo,” sono inserite le seguenti: “distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,”;
b) al comma 335, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b -bis ) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione”;
c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:
“335 -bis . A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 -ter , comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59”.
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a) , la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a) , i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonché a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
l) nel capo V, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
“Art. 18 -bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) . — 1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 -bis , con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2 -bis , comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis , con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 -bis . Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2 -ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17 -ter , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18- decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati”;
m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge n. 79/2022, in sede di conversione, con effetto a decorrre dal 30 giugno 2022.
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30/08/2021 n° 1260
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D’Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
Area e comparto Istruzione e ricerca
Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.
Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.
Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.
La questione che qui brevemente si tratta è: come si verifica la certificazione verde COVID-19?
1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
2. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.
3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA
Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.
In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di
istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.
Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.
4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI
E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l’adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?
La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App “Verifica C19”.
Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app “Verifica C19”, così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all’interno dell’istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
(firmato digitalmente)
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n° 9
Area: Normativa

1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni (1):
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; (2)
a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2; (3)
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis); (3)
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio; (4)
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (5)
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; (5)
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. (5)
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: (6)
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; (7)
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. (2)
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo. (7)
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo [, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato]. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (8)
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. (9)
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. (10)
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. (11)
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. (9)
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione. (12)
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. (12)
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (9)
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni. (13)
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. (14)
9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. (15)
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche. (15)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). (14)
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato. (16)
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(1) Alinea sostituito dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11., con effetto a decorrere dal 19 febbraio 2022.
(2) Lettera modificata dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2021.
(3) Lettera inserita dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, con effetto a decorrere dal 19 febbraio 2022.
(4) Lettera modificata dall'articolo 5-bis, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2021.
(5) Lettera modificata dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.
(6) Alinea modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.
(7) Lettera così modificata, a decorrere dal 15 dicembre 2021, dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022 con effetto a decorrere dal 26 gennaio 2022
(8) Comma modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione, e successivamente dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge n. 165/2021 e successivamente , a decorrere dal 15 dicembre 2021, dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022 con effetto a decorrere dal 26 gennaio 2022. Da ultimo il presente comma è stato modificato dal dl 221/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2022 dal dl 5/2022 e dal dl 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18. Il D.L. 5/2022 citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 4 marzo 2022, n. 18.
(9) Comma così modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.
(10) Comma inserito dl 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla 165/2021 e successivamente modificato, a decorrere dal 15 dicembre 2021, dal dl 172/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 3/2022. Da ultimo il presente comma è stato modificato dl 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2022 e infine sostituito dal dl 5/2022 e dal 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 18/2022. Il D.L. 5/2022 citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 4 marzo 2022, n. 18. Il testo riportato è stato da ultimo modificato dal dl 24/2022 convertito con modificazioni dalla legge 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
(11) Comma modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione e successivamente dall'art. 01, comma 1, del DL 11/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2021.
(12) Comma inserito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione.
(13) Comma inserito dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
(14) Comma modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in sede di conversione e successivamente sostituito dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126.
(15) Comma inserito dal dl 2/2022, e dal dl 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18. Il D.L. 5/2022 citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 4 marzo 2022, n. 18.
(16) Comma inserito legge 87/2021, in sede di conversione; successivamente sostituito dal dl 105/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126; modificato dal dl 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 e, da ultimo, modificato dal dl 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.
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#certificazione #rilasciare #test #vaccinazione #guarigione #comma #legge #convertire #validità #piattaforma
n° 16-ter
Area: Normativa

1.Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni (2) :
a) definizione delle linee guida per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8 (3) ;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. [Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.] Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance , che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianità. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste (4) .
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel decreto previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto decreto non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma (5) .
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32000 unità (6) .
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma (7) .
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a) , dopo la parola: “titolo,” sono inserite le seguenti: “distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,”;
b) al comma 335, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b -bis ) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione”;
c) dopo il comma 335 è inserito il seguente:
“335 -bis . A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 -ter , comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59”.
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a) , la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a) , i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del decreto e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto (8) .
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonché a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee (9) ;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(1) Articolo inserito dal D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022.
(2) Aliena così modificato dal D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.
(3) Lettera così modificato dal D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.
(4) Comma inserito dal D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022.
(5) Comma inserito dal D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022 e successivamente modificato dal D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.
(6) Comma inserito dal D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022.
(7) Comma così modificato dal D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022.
(8) Comma così modificato dal D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.
(9) Lettera così modificata dal D.L. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2023.
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Nota 18 maggio 2026, n. 1212
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Circolare 20 maggio 2026, n. 126532
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Nota 16 aprile 2026, n. 164
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Comunicazione del MIM relativa alla FSL in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.
Il MIM, con le FAQ istituzionali pubblicate nella Sezione dedicata agli Esami ( PCTO) ha fornito chiarimenti sulla Formazione Scuola Lavoro in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.
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Nota 6 maggio 2026, n. 11814
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O.M. 26 marzo 2026, n. 54
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Nota 17 dicembre 2025, n. 6640
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O.M. 12 marzo 2026, n. 44
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Nota 17 novembre 2025, n. 6013
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Note 17 dicembre 2025, n. 100847 e 18 dicembre 2025, n. 8069
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Linee guida agosto 2025
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Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Art. 4 Legge n. 53/2000 e D.I. n. 278/2000) ...
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Orientamenti applicativi 12 giugno 2025
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: valutazione alunni
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