Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 31/01/2020
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  • Il computo delle ore per la verifica della validità dell’anno scolastico...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: valutazione alunni

    KEYWORDS

    #pbb #monte #validità #calcolare #ammissione #sia #personalizzare #anno #disciplina #circolare #studente

    Domanda

    OGGETTO: Alunni - Monte ore assenze

    Si chiede se il monte ore minimo di presenze per l'ammissione all'anno successivo, che deve essere calcolato in base alla normativa sul monte ore personalizzato dello studente, deve essere calcolato sulle singole discipline.

    Ringraziando, porgo distinti saluti.

    Risposta

    La disposizione sulla validità dell’anno scolastico cui si fa riferimento nel quesito trova la sua base giuridica nell’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, peraltro richiamato nell’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 62/2017 come condizione di ammissione all’esame di Stato.
    Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
    Per fornire chiarimenti sull’applicabilità della norma, l’Amministrazione centrale ha emanato un’apposita circolare nel 2011 (circolare n. 20 del 4 marzo 2011, a firma del Direttore generale degli Ordinamenti).
    La circolare chiarisce che “….sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina…”.
    Pertanto, a riscontro del quesito, si ritiene che il computo delle ore per la verifica della validità dell’anno scolastico vada effettuato considerando l’intero monte ore annuo, con gli eventuali adattamenti determinati dall’adozione di specifiche modifiche del curricolo deliberate da ciascuna istituzione scolastica.

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    Approfondimenti

    Sentenza 11/05/2018 n° 166
    Area: Giurisprudenza

  • Confermata la legittimità della cd. settimana corta per gli alunni già iscritti - T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sezione Prima
  • In materia scolastica, gli atti di programmazione, per costante giurisprudenza amministrativa, costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali, di tal chè anche in base al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, l’obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l’indicazione die criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione. (Confermato l'orientamento del T.A.R. Pescara già espresso in sede cautelare##500L: il T.A.R. analizza e salva sia le modalità procedimentali con le quali il Consiglio d'Istituto è giunto alla decisione sia la scelta di merito, confermando che alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie)

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    #calendario scolastico#personale dipendente: orario di lavoro#settimana #lezione #esercire #alunno #attività #pof #liceo #genitore #potestà #studente

    Sentenza 14/03/2018 n° 2915
    Area: Giurisprudenza

  • E’ illegittimo ridurre le ore di strumento del liceo musicale - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis
  • E’ illegittimo ridurre le ore di strumento previste per il biennio iniziale del liceo musicale, essendo il monte ore previsto espressamente dal legislatore, in considerazione della peculiare finalità di tale liceo. Il “liceo musicale e coreutico” è, infatti, tipicamente indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica, ragione per la quale il piano di studi dello stesso è espressamente definito nell’Allegato E del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, avente ad oggetto il “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Tale Allegato E prevede, per il primo biennio della sezione musicale, l’orario annuale di n. 99 ore di “Esecuzione e interpretazione”, mostrando che il legislatore ha inteso attribuire priorità all’apprendimento tecnico-pratico della musica, riconosciuto quale finalità principale della predetta tipologia di liceo. Pertanto, è illegittima la Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ridotto le ore di insegnamento della materia “Esecuzione e interpretazione”, assegnando a tale materia soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento, decurtando espressamente un’ora per il primo strumento, e andando ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata, illegittimamente, sostituita con un’ora di ascolto, sebbene la normativa in materia non preveda alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione", né evidentemente l’ascolto possa essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale.

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    #ordinamenti scolastici#liceo #ascolto #strumento #musica #coreutico #esecuzione #interpretazione #biennio #prevedere #insegnamento

    n° 22
    Area: Normativa

  • Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • 1.  Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

    2.  Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

    3.  Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

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    #scuola in ospedale, scuola domiciliare#ospedale #alunna #insegnamento

    n° 5
    Area: Normativa

  • Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • 1.  Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

    2.  Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

    3.  Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

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    #personalizzare #quarto #alunna
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    Pagina: 95

    Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo per l’A.S. 2012/2013 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

    C.M. 18 ottobre 2012, n. 88

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    #avventista #donazione #confessione #chiesa #sangue #coni #regolazione

    Pagina: 95

    Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

    C.M. 4 marzo 2011, n. 20

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    #deroga #monte #studente #validità #prevedere #limite #regolamento #orario #lezione
    Legge di Stabilità 2016: le disposizioni di interesse per le Istituzioni scolastiche

    Chiarimenti sulle disposizioni di interesse per il personale della scuola e per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
    È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

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    #vaso #speranza
    Validità dell'anno scolastico, scrutini ed esami nelle scuole colpite dal sisma

    Ulteriori indicazioni MIUR rivolte alle Istituzioni Scolastiche interessate dal sisma.
    Il MIUR ha dettato disposizioni per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico 2011/2012 e per l'effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici

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    #sisma #dimorare #eccezionalità
    Avvio Anno Scolastico 2013/2014: aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti.

    Comunicazione MIUR relativa all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
    Il MIUR con la Nota n. 2235 del 13/9/2013, ha comunicato che a partire dal 16/9/2013 saranno disponibili sul SIDI, per le scuole statali e non statali primarie, secondarie di I e II grado, le funzioni di aggiornamento da completare entro il 21 ottobre

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    #char
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    Data di pubblicazione: 31/01/2020
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    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: valutazione alunni

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    #pbb #monte #validità #calcolare #ammissione #sia #personalizzare #anno #disciplina #circolare #studente

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