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Data di pubblicazione: 11/02/2020
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  • Selezione di esperti esterni: può partecipare un cittadino non comunitario con permesso di soggiorno biennale?
  • Area Tematica: Altro
    Argomenti: Personale: esperti esterni

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    #pbb #cittadino #soggiorno #rifugiato #status #cittadinanza #titolare #soggiornante #paese #permesso #dlgs

    Domanda

    Si chiede se possa partecipare a procedura di selezione per esperto ai fini di formazione del personale docente (incarico di 10 ore), cittadino non comunitario, in possesso di permesso di soggiorno biennale. Il soggetto non rientra quindi né tra i titolari di carta blu né tra i soggetti con permesso di soggiorno a lungo termine pur essendo in Italia da vari anni a seguito di rinnovi del permesso biennale.

    Risposta

    In merito al quesito posto analizziamo la normativa in tema di accesso dei cittadini stranieri alla PA, che potremo applicare anche la caso di specie seppur non si tratti tecnicamente di accesso alla PA ma di collaborazione di lavoro autonomo con una amministrazione pubblica.
    L'art. 38, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
    Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
    Il comma 3-bis prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
    Il Tribunale Roma sez. II, 28/01/2019, n.798 ha ricordato che il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti di lavoro pubblici è dettato dall'art. 38, comma 1, d.lgs 165/2001 (così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013).
    Il successivo comma 3 bis (anch'esso modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013) prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, "ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".
    La legge n. 97/2013 ha, pertanto, esteso l'accesso al pubblico impiego, con i medesimi limiti previsti per i cittadini UE (introdotti con la riforma del pubblico impiego del 93), a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, cioè ai familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, ai titolari dello status di rifugiato ed ai titolari dello status di protezione sussidiaria.
    L'estensione della disciplina è piena, con la conseguenza che i cittadini terzi appartenenti a dette categorie sono ammessi all'accesso al lavoro pubblico alle stesse condizioni riconosciute ai cittadini comunitari.
    Al di fuori di queste categorie, di contro, non è possibile estendere l'accesso al pubblico impiego agli stranieri, non esistendo un principio generale di ammissione dello straniero non comunitario al lavoro pubblico (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., n. 18523/2014).
    Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs 165/2001 è, tuttavia, rimesso al D.P.C.M. ai sensi dell'art. 17 L. 400/88 l'individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
    Il D.P.C.M. n. 174/94 ha individuato i posti per i quali non può prescindersi dal requisito della cittadinanza sulla base di un criterio organizzativo-settoriale, comprendendo: lett. a) e b) la categoria dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e strutture periferiche, enti pubblici non economici, Regioni e enti locali, Banca d'Italia; lett. c) le carriere (le magistrature, avvocati e procuratori dello stato); lett. d) intere Amministrazioni statuali (ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, delle Finanze).
    In sostanza, per l'ammissione ad una procedura selettiva per collaborazione esterna, il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
    a) essere cittadino italiano;
    b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
    c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
    d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
    e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
    f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001).


    Pertanto, se il cittadino non comunitario di cui al quesito non rientra tra i soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che non possa partecipare alla procedura di selezione posta in essere dalla scuola.

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    Approfondimenti

    Sentenza 04/12/2017 n° 28975
    Area: Giurisprudenza

  • Tempestività della conclusione del procedimento disciplinare: non rileva la comunicazione al dipendente del provvedimento sanzionatorio - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare si pone fuori del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare. Infatti, la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, riguarda esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. ( In senso conforme cfr Cass. 9390/2017, 5317/2017, 19183/2016, 16900/2016) I suesposti principi trovano applicazione anche nei casi in cui viene rilievo la questione della tempestività della conclusione del procedimento disciplinare e, dunque, della decadenza della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, dall'azione disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, in quanto nessuna delle disposizioni contenute in detta norma prevede che la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare sia impedita non già dall'adozione del provvedimento sanzionatorio bensì dal fatto che essa sia portata a conoscenza dell'interessato entro il termine di decadenza. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, nel disporre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, prevede che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Nei casi in cui è contestata in sede disciplinare la violazione del suddetto divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, sulla quale, a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi a provare, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla violazione del divieto di espletare incarichi privi dell'autorizzazione, l'avvenuto espletamento di incarichi non autorizzati nella loro oggettività. Grava, invece sul pubblico dipendente, che, ai fini del giudizio di proporzionalità deduca la scarsa rilevanza dell'inadempimento, l'onere di allegare e dimostrare, secondo la regola generale in tema di onere probatorio, la durata, la consistenza in termini quantitativi e qualitativi dell'impegno richiesto dall'espletamento degli incarichi non autorizzati. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente pubblico che aveva svolto una serie di incarichi extraistituzionali senza autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; trattavasi, nello specifico, di incarichi di formazione e di docenza svolti in favore di pubblici dipendenti prima della introduzione, ad opera della L. n. 43 del 2005, della lett. f bis) all'art. 53, comma 6 -che ha previsto, per l'appunto, che per detti incarichi non è richiesta la preventiva autorizzazione- nonché di incarichi svolti nei confronti di terzi soggetti privati)

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#incarico #spa #croce #autorizzazione #decadenza #dipendente #corte #motivo #comma

    Ordinanza 19/01/2018 n° 1415
    Area: Giurisprudenza

  • Recupero delle somme percepite dal pubblico dipendente per lo svolgimento di incarichi non autorizzati: la giurisdizione è del G.O. - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili
  • L'obbligo di versamento all'amministrazione delle somme percepite nello svolgimento di attività professionali in situazione di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente (obbligo previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7) costituisce una particolare sanzione prevista dalla legge per la violazione del dovere di fedeltà. Pertanto, la controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme percepite dal dipendente nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l'inserimento, nell'art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, del comma 7 bis, attesa la natura sanzionatoria dell'obbligo di versamento previsto dal citato comma 7, che prescinde dalla sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile. Sussiste, invece, la giurisdizione della Corte dei Conti solo se alla violazione del dovere di fedeltà e/o all'omesso versamento della somma pari al compenso indebitamente percepito dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno.

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#questioni processuali: giurisdizione#responsabilità amministrativa#versamento #percepire #fedeltà #pubblico #comma #compenso #cit #croce #conte #dipendente

    n° 38
    Area: Normativa

  • Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea(Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165
  • 1.  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
    2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
    3.  Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
    3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
    3-ter.   Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
     

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#soggiorno #status #soggiornante #rifugiato #equivalenza #equiparazione

    n° 34
    Area: Normativa

  • Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Decreto legislativo 27/10/2009 n° 150
  • 1.  All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
    b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

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    #gestione #articolo #marzo #modifica #lavoro #decreto #organizzazione #ufficio #ambito #sindacato
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 18

    Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17: riaperti i termini per i docenti stranieri

    Nota 20 aprile 2015, n. 11922 - D.M. 16 aprile 2015, n. 223

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    #soggiorno #soggiornare #aquater #respinta #aass #rifugiato #paragrafare

    Pagina: 3

    Graduatorie di Istituto del Personale ATA: precisazioni sui requisiti di ammissione

    Avviso 24 settembre 2014

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    #soggiornante
    Graduatorie di Istituto - Personale ATA: requisiti generali di ammissione

    Comunicazione MIUR inerente i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Indicazioni MIUR inerenti i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto di III del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per il triennio scolastico di validità 2014/2017

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    #soggiornante
    CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013 - Chiarimenti applicazione art. 20 comma 2

    Chiarimenti MIUR sull'applicazione del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013.
    Il MIUR, con la nota n. 4024 del 23 aprile 2012, ha fornito precisazioni sull'opzione di cui all'art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11.3.2013

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    #char
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

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    #carattere #assunzione #news
    Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32: proroga del termine al 20 febbraio 2017

    Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012

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    #carattere #news #fontface
    Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17: riaperti i termini per i docenti stranieri

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/17.
    Il MIUR ha trasmesso il D.M. 223 del 16 aprile 2015 di modifica del D.M. 353/2014 e ne ha illustrato i contenuti

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    #mincho #soggiorno #paragrafare #respinta #soggiornare #rifugiato
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    Concorsi per soli titoli per i profili A e B del personale ATA: le indicazioni per gli Uffici Scolastici Regionali

    Comunicazione MIUR inerente l'accesso ai profili professionali A e B del personale ATA.
    Il MIUR ha fornito istruzioni per la predisposizione dei bandi dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, per l'a.s. 2014/15

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    #mincho #soggiorno #soggiornare #rifugiato
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

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    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014

    Comunicazione INPS relativa ai nuovi livelli reddituali.
    L'INPS ha comunicato i livelli di reddito familiare reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare

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    #char
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti.

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015, rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/02/2020
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    #pbb #cittadino #soggiorno #rifugiato #status #cittadinanza #titolare #soggiornante #paese #permesso #dlgs

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