
Area Tematica: Altro
Argomenti:
Personale: esperti esterni
KEYWORDS
Si chiede se possa partecipare a procedura di selezione per esperto ai fini di formazione del personale docente (incarico di 10 ore), cittadino non comunitario, in possesso di permesso di soggiorno biennale. Il soggetto non rientra quindi né tra i titolari di carta blu né tra i soggetti con permesso di soggiorno a lungo termine pur essendo in Italia da vari anni a seguito di rinnovi del permesso biennale.
In merito al quesito posto analizziamo la normativa in tema di accesso dei cittadini stranieri alla PA, che potremo applicare anche la caso di specie seppur non si tratti tecnicamente di accesso alla PA ma di collaborazione di lavoro autonomo con una amministrazione pubblica.
L'art. 38, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
Il comma 3-bis prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Il Tribunale Roma sez. II, 28/01/2019, n.798 ha ricordato che il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti di lavoro pubblici è dettato dall'art. 38, comma 1, d.lgs 165/2001 (così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013).
Il successivo comma 3 bis (anch'esso modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97 Legge europea 2013) prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, "ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".
La legge n. 97/2013 ha, pertanto, esteso l'accesso al pubblico impiego, con i medesimi limiti previsti per i cittadini UE (introdotti con la riforma del pubblico impiego del 93), a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, cioè ai familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, ai titolari dello status di rifugiato ed ai titolari dello status di protezione sussidiaria.
L'estensione della disciplina è piena, con la conseguenza che i cittadini terzi appartenenti a dette categorie sono ammessi all'accesso al lavoro pubblico alle stesse condizioni riconosciute ai cittadini comunitari.
Al di fuori di queste categorie, di contro, non è possibile estendere l'accesso al pubblico impiego agli stranieri, non esistendo un principio generale di ammissione dello straniero non comunitario al lavoro pubblico (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., n. 18523/2014).
Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs 165/2001 è, tuttavia, rimesso al D.P.C.M. ai sensi dell'art. 17 L. 400/88 l'individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
Il D.P.C.M. n. 174/94 ha individuato i posti per i quali non può prescindersi dal requisito della cittadinanza sulla base di un criterio organizzativo-settoriale, comprendendo: lett. a) e b) la categoria dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e strutture periferiche, enti pubblici non economici, Regioni e enti locali, Banca d'Italia; lett. c) le carriere (le magistrature, avvocati e procuratori dello stato); lett. d) intere Amministrazioni statuali (ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, delle Finanze).
In sostanza, per l'ammissione ad una procedura selettiva per collaborazione esterna, il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001).
Pertanto, se il cittadino non comunitario di cui al quesito non rientra tra i soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che non possa partecipare alla procedura di selezione posta in essere dalla scuola.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 18/10/2025 n° 501
Area: Giurisprudenza

E’ disciplinarmente rilevante la condotta del Dirigente Scolastico che ha trasmesso all'esterno (prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni insegnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui diretto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, imputabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tempestività dell'Ufficio di Ambito Territoriale. E' vero che il Dirigente Scolastico ha il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei confronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo potere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici; verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione; tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. E’ legittima quindi la sanzione disciplinare irrogata al Dirigente Scolastico che non si è uniformato a queste regole e principi in quanto: ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che trasparente; si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando in modo implicito ma chiaro ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla ingiustificata e quindi colpevole inerzia di un altro Ufficio in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi; ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e inefficiente contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico). La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di specie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Ordinanza 05/09/2025 n° 24653
Area: Giurisprudenza

La disciplina normativa risulta chiara nell'individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall'autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; Pertanto, in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo D.Lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento. Sempre in tema di pubblico impiego e nello specifico di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura".
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico
n° 38
Area: Normativa

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. (1)
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148. (2)
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego. (2)
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
(1) Comma così modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020 e successivamente sostituito dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
(2) Comma inserito dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#soggiorno #status #soggiornante #rifugiato #equivalenza #equiparazione
n° 10
Area: Normativa

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
KEYWORDS
#trasparenza amministrativa#rapidità #utile
Pagina: 29
Circolare 14 aprile 2025, n. 76
KEYWORDS

Pagina: 2
O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
KEYWORDS

Area Tematica: Altro
Argomenti:
Personale: esperti esterni
KEYWORDS
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!