Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/02/2020
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  • Ferie del DS non fruite entro il primo semestre dell'anno successivo: vanno azzerate?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: ferie

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    #pbb #semestre #anno #fruire #fruizione #traslazione #proroga #azzeramento #godimento #aran #perdita

    Domanda

    Spett.le Italiascuola,
    chiedo un parere in merito alla seguente questione.
    Da alcuni anni l'Ufficio Scolastico Territoriale, non so se in accordo con l'USR, emana una nota, intorno a novembre, in cui si informano i Dirigenti scolastici che, in caso non siano in grado di fruire delle ferie residue dell'anno precedente entro il semestre successivo, quindi entro la fine di febbraio, possono presentare motivata richiesta di proroga per la loro fruizione entro il termine dell'anno scolastico in corso (nota che allego).
    Quest'anno, come al solito (dal momento che ho avuto la reggenza negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ho chiesto di poter prorogare la fruizione delle ferie residue fino al 31 agosto 2020, dati i molti impegni di servizio.
    Ho ampiamente motivato la richiesta, come da allegato.
    Nella risposta, che mi è pervenuta il 5 febbraio 2020, quindi molto tardi e solo dopo mia sollecitazione, il Dirigente dell'UAT scrive: "Con riferimento alla Sua richiesta prodotta in data 29/11/2019 e considerate non sufficienti le motivazioni di carattere oggettivo a supporto della medesima, si comunica che questo Ufficio, come previsto dalla norma contrattuale, dovrà procedere all’azzeramento del residuo ferie relativo all’anno scolastico 2018/2019. In via eccezionale, lo scrivente autorizza la S.V. a fruire del residuo ferie entro la data del 31/03/2020."
    L'assistente amministrativa che si occupa delle ferie dei Dirigenti Scolastici, telefonicamente, mi ha comunicato che annualmente lei annulla moltissime ferie non godute degli stessi.
    Ho letto con attenzione l'articolo 13 dell'ultimo contratto, e non vi ho trovato alcun riferimento all'annullamento delle ferie residue, anche se si parla di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili" per la proroga al 31 agosto.

    Il quesito che pongo dunque è il seguente: è legittimo, da parte dell'Amministrazione, annullare le ferie residue dei Dirigenti Scolastici non fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo?
    Grazie e cordiali saluti.

    Risposta

    Tutti i CCNL disciplinano la questione inerente la traslazione delle ferie non godute all'anno successivo quale strumento per evitare la perdita delle ferie medesime che, come noto, la giurisprudenza della Cassazione qualifica quale diritto irrinunciabile e monetizzabile nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

    L'ARAN, l’Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ricordato che, secondo i principi generali, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale.

    Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.

    Per i Dirigenti la normativa specifica è rappresentata dall'art. 13 comma 12 prevede che in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo.

    Il comma 14 prevede che il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui sopra.

    La traslazione per motivi di salute anche oltre i termini previsti dal CCNL è stata affermata anche dall'ARAN con l'O.A. SCU_085 del 18 gennaio 2015 (nel caso specifico per assenze per gravi patologie).

    Pertanto, per evitare la perdita delle ferie maturate il recupero è ordinariamente previsto entro il primo semestre dell'A.S. successivo (quindi entro febbraio); la possibilità di fruirle entro la fine dell'A.S. successivo a quello di maturazione è ancorata, dal CCNL, alla presenza di esigenze di servizio assolutamente indifferibili.

    Ora, a nostro avviso, la domanda del Dirigente era motivata e meritevole di essere apprezzata sotto il profilo della presenza delle descritte esigenze di servizio indifferibili.

    Tuttavia, stante la posizione dell'Amministrazione, la conseguenza, in caso di mancata fruizione entro il termine del 31 marzo 2020 concesso dall'Amministrazione quale sorta di "transazione" non riconducibile ad alcuna previsione contrattuale, è la perdita delle ferie residue maturate.

    Resta, ovviamente, in capo al Dirigente la possibilità di adire il Giudice del Lavoro avverso il provvedimento di mancata proroga del termine di fruizione delle ferie residue.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 20/08/2025 n° 23608
    Area: Giurisprudenza

  • Recupero per la chiusura della scuola nei giorni prefestivi: possono essere assegnate d’ufficio le ferie al personale ATA? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Per quanto concerne il personale ATA il frazionamento delle ferie non è per nulla in contrasto con la contrattazione collettiva. L’ art. 13 del CCNL 2006-2009 prevede infatti che "compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto"; tenuto conto del sopra menzionato assetto dei poteri datoriali, in sé non derogati dalla previsione collettiva, il frazionamento di due sole giornate attua una possibilità insita nel disposto negoziale e la minima incidenza sul monte ferie non è palesemente ostativa al rispetto delle altre regole sulla continuità e dislocazione nel periodo estivo. ( Nel caso di specie, relativo all’assegnazione delle ferie a copertura della chiusura delle giornate prefestive, la Corte d'Appello aveva ritenuto che tale potere fosse stato ben esercitato, anche tenuto conto che il collegamento, in entrambe le occasioni, della giornata di chiusura coperta attraverso una giornata di ferie con la successiva festività realizzava un modo di effettiva idoneità a garantire il riposo ed il recupero di energie. Il piano delle attività ritualmente adottato dal Dirigente Scolastico prevedeva, per le ore non lavorate in caso di chiusura della scuola, la copertura attraverso le ferie, le festività soppresse o il recupero di prestazioni aggiuntive; la Corte distrettuale ha precisato che la formulazione del piano, quanto ai recuperi, aveva avuto riguardo ad un monte ore già acquisito dal lavoratore, che egli poteva scegliere a che titolo imputare - e non quindi in sostanza a prestazioni aggiuntive future - così come lo straordinario non poteva essere autorizzato ex ante rispetto a periodi a venire, per assecondare il recupero di quelle giornate di chiusura, riguardando esso situazioni non programmabili. La Corte del merito aveva anche rilevato che le festività soppresse erano state già godute dal ricorrente e che la collocazione delle ferie rientrava tra le prerogative datoriali, nel caso di specie legittimamente esercitate anche perché le chiusure erano immediatamente antecedenti giorni di festività, sicché era pienamente rispettato il fine di reintegro delle energie lavorative)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 23/01/2023
    Area: Giurisprudenza

  • I docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle attività didattiche solo se vi è sostituzione senza oneri - Corte di Appello BARI - Lavoro
  • La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari

    17/02/2025 n° 33094
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
  • Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?

    In merito si osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.

    Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica. Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere. Resta fermo che all’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.

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    #contrattazione collettiva

    17/02/2025 n° 33102
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
  • I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?

    Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”

    Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.

    A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

    Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 18

    Chiarimenti sulla fruizione di permessi e aspettativa sindacale

    Orientamenti Applicativi del 3 marzo 2026

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    Pagina: 37

    Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari

    Documento 11 febbraio 2026

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    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026: proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026

    Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026
    Il MIM, con la Nota prot. n.5023 del 2 marzo 2026, ha comunicato che la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga del termine finale del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2026.

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    Scadenza del 16 marzo 2026 per la richiesta del part-time: indicazioni sulla gestione delle domande

    Comunicazione del MIM relativa alla scadenza del 16 marzo 2026 per la richiesta del part-time
    Il 16 marzo 2026 scade il termine per la presentazione delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.

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    Data di pubblicazione: 14/02/2020
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