Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/03/2020
Condividi
  • Contratto risolto per mancanza del titolo di studio necessario: quali sono gli effetti sul congedo di maternità?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

    KEYWORDS

    #pbb #annullamento #collaboratrice #maternità #eseguire #conseguire #cessare #indennità #rescindere #aspo #titolo

    Domanda

    Una collaboratrice scolastica è stata assunta con contratto a t.d. dal 19 settembre '19 al 30 giugno '20. Nei controlli eseguiti dal nostro Istituto ai sensi della normativa vigente (DM 640 30/8/2018 e DPR 445/2000) è risultato che la CS ha conseguito un diploma presso un Istituto paritario, ora cessato, e dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola è derivata l'impossibilità di accertare se il titolo sia stato conseguito effettivamente. Si tratta di una di quelle scuole segnalate anche dall'USR xxx in una nota all'inizio di febbraio.
    Stiamo perciò provvedendo ad emettere il decreto di depennamento dalla graduatoria di terza fascia (mancanza dei requisiti di accesso) ed il successivo licenziamento.
    La questione è però complessa. La collaboratrice scolastica sta infatti usufruendo di congedo dovuto a gravidanza a rischio, e dal x marzo entrerà in maternità obbligatoria.
    Ci chiediamo se, dal momento che il contratto verrà rescisso e non avrà validità giuridica, la lavoratrice avrà diritto, e in che misura, all'indennità prevista dalla L. 151/2001.

    Risposta

    L'art. 7 punti 6 e 7 del DM 640 del 2017 prevede che in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspi ante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

    Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

    Si tratterà quindi di prestazione di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. senza validità a fini giuridici.

    La Cassazione, con la Sentenza n. 23420 del 16 dicembre 2014, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. ove si verifichi l'annullamento, anche in sede di autotutela, degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, l'esecuzione della prestazione in base al contratto rende operante in favore del lavoratore la disposizione di cui all'art. 2126, comma 1, c.c.; ne consegue che, qualora nel periodo in cui il contratto è stato eseguito, si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria, il diritto alla indennità di maternità, sorto quale effetto sul piano previdenziale, della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all'annullamento del provvedimento amministrativo.

    Sempre in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 23/08/2016, n. 325) è stato affermato che per effetto dell'avvenuto annullamento dell'atto di nomina, il servizio precedentemente prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto che, in quanto tale, non è valutabile tra i titoli di servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego regolato unicamente da validi atti formali assunti dall'Amministrazione e peraltro lo svolgimento del servizio non fondato su un valido titolo non è valutabile né ai fini della carriera né considerabile in una successiva procedura selettiva, posto che l'annullamento intervenuto con effetti retroattivi travolge l'atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e che gli effetti da esso prodotti vengono, del pari, eliminati ex tunc, fatta salva - a tutela del lavoratore - l'applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. e il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale.

    Pertanto, (cfr TAR Sicilia - Catania) il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione in assenza di pubblico concorso vive come rapporto di fatto con applicazione della disciplina economica e previdenziale cui debbono essere sottoposte le prestazioni lavorative.

    Ne consegue, a nostro avviso, che la dipendente continuerà ad avere diritto all'indennità di maternità ai sensi della normativa vigente.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 18/01/2024 n° 16
    Area: Giurisprudenza

  • L’Ente Previdenziale non ha diritto all’azione di rivalsa ex art. 16, co. 6, l. 412/1991 nel caso di ritardo dell’amministrazione statale nella trasmissione delle domande dei dipendenti . - Tribunale SASSARI - Lavoro
  • In tema di riscatti ai fini del TFS ex art. 24 d.P.R. 1032/1973, il ritardo dell’amministrazione statale nella trasmissione delle domande dei dipendenti all’Ente previdenziale non legittima l’Istituto a pretendere interessi di rivalsa ex art. 16, co. 6, l. 412/1991, poiché tale norma riguarda esclusivamente interessi dovuti su prestazioni previdenziali erogate dall’ente agli assicurati. Non potendosi fare applicazione del meccanismo di cui all'art. 16 della legge n. 412/1991, in quanto non vi è alcuna corresponsione di prestazione previdenziale da parte dell'INPS, né essendovi d'altra parte alcuna norma che stabilisca la conseguenza dovuta dalla tardiva trasmissione da parte dell'amministrazione delle domande di riscatto presentate dai propri dipendenti, allora residuano da applicare i principi generali in tema di responsabilità risarcitoria. Responsabilità risarcitoria che, nel caso di specie, in assenza di allegazione e prova del danno subito dell’Ente previdenziale, è illegittima.

    KEYWORDS

    #responsabilità civile

    Sentenza 12/03/2025 n° 57
    Area: Giurisprudenza

  • L’istituto scolastico Voltaire di Napoli è riconosciuta quale scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2010/2011 solo con riferimento alla classe prima. - Corte di Appello MILANO - Lavoro
  • E’ legittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, in quanto il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011. Tuttavia, l’Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si possono considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento agli anni successivi. La mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all’Istituto Voltaire nell’aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria, si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all’istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell’ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi hanno stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all’esito della quale la ricorrente avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.

    KEYWORDS

    #parità scolastica#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova

    n° 399
    Area: Normativa

  • Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

    2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

    3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

    3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

    3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).

    3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)

    (1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo

    04/04/2025 n° 2773
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito - Nota - Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito

    Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

    Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
    Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
    degli Uffici Scolastici Regionali

    e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
    del Ministero dell’istruzione e del merito

    Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

    Al Sovrintendente Scolastico
    della Provincia di Bolzano

    Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
    per la Provincia Autonoma di Trento

    Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico

    Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
    In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
    Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
    L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».

    In particolare, il Registro consente:
    (i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
    (ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
    (iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
    Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
    Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
    Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
    Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
    In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
    L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

    DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

    (Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)

    DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE

    (Firmato digitalmente da Nando Minnella)

    (1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.

    *****

    ALLEGATO 1
    VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO

    1) Procedura di identificazione e autenticazione
    In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
    Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
    Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
    Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.

    2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
    Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
    In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.

    3) Accessibilità
    Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
    Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).

    4) Data Protection
    Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
    (i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
    (iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
    Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
    (i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
    (ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
    (iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
    Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
    Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
    a:
    (a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
    (b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
    (c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

    5) Sicurezza dei dati trattati
    Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
    (a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
    (b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
    (c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.

    6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
    I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.

    KEYWORDS

    #amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 2

    Aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo: tutti gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    O.M. 16 febbraio 2026, n. 27

    KEYWORDS

    Pagina: 30

    7. Normativa MIM

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/03/2020
    Condividi
  • Contratto risolto per mancanza del titolo di studio necessario: quali sono gli effetti sul congedo di maternità?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

    KEYWORDS

    #pbb #annullamento #collaboratrice #maternità #eseguire #conseguire #cessare #indennità #rescindere #aspo #titolo

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!