Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Una collaboratrice scolastica è stata assunta con contratto a t.d. dal 19 settembre '19 al 30 giugno '20. Nei controlli eseguiti dal nostro Istituto ai sensi della normativa vigente (DM 640 30/8/2018 e DPR 445/2000) è risultato che la CS ha conseguito un diploma presso un Istituto paritario, ora cessato, e dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola è derivata l'impossibilità di accertare se il titolo sia stato conseguito effettivamente. Si tratta di una di quelle scuole segnalate anche dall'USR xxx in una nota all'inizio di febbraio.
Stiamo perciò provvedendo ad emettere il decreto di depennamento dalla graduatoria di terza fascia (mancanza dei requisiti di accesso) ed il successivo licenziamento.
La questione è però complessa. La collaboratrice scolastica sta infatti usufruendo di congedo dovuto a gravidanza a rischio, e dal x marzo entrerà in maternità obbligatoria.
Ci chiediamo se, dal momento che il contratto verrà rescisso e non avrà validità giuridica, la lavoratrice avrà diritto, e in che misura, all'indennità prevista dalla L. 151/2001.
L'art. 7 punti 6 e 7 del DM 640 del 2017 prevede che in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspi ante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
Si tratterà quindi di prestazione di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. senza validità a fini giuridici.
La Cassazione, con la Sentenza n. 23420 del 16 dicembre 2014, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. ove si verifichi l'annullamento, anche in sede di autotutela, degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, l'esecuzione della prestazione in base al contratto rende operante in favore del lavoratore la disposizione di cui all'art. 2126, comma 1, c.c.; ne consegue che, qualora nel periodo in cui il contratto è stato eseguito, si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria, il diritto alla indennità di maternità, sorto quale effetto sul piano previdenziale, della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all'annullamento del provvedimento amministrativo.
Sempre in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 23/08/2016, n. 325) è stato affermato che per effetto dell'avvenuto annullamento dell'atto di nomina, il servizio precedentemente prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto che, in quanto tale, non è valutabile tra i titoli di servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego regolato unicamente da validi atti formali assunti dall'Amministrazione e peraltro lo svolgimento del servizio non fondato su un valido titolo non è valutabile né ai fini della carriera né considerabile in una successiva procedura selettiva, posto che l'annullamento intervenuto con effetti retroattivi travolge l'atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e che gli effetti da esso prodotti vengono, del pari, eliminati ex tunc, fatta salva - a tutela del lavoratore - l'applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. e il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale.
Pertanto, (cfr TAR Sicilia - Catania) il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione in assenza di pubblico concorso vive come rapporto di fatto con applicazione della disciplina economica e previdenziale cui debbono essere sottoposte le prestazioni lavorative.
Ne consegue, a nostro avviso, che la dipendente continuerà ad avere diritto all'indennità di maternità ai sensi della normativa vigente.
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Sentenza 20/02/2018 n° 4080
Area: Giurisprudenza
Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 4 e 6, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 6 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. Pertanto, il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
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Ordinanza 19/03/2018 n° 6782
Area: Giurisprudenza
Seppure l'ordinamento non contempli, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale. Nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Pertanto, il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni. Nè soccorre, per sostenere il diritto al congedo retribuito anche per il personale a t.d., l'art. 19 del CCNL Scuola 2007 che, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.
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Sentenza 14/09/2017 n° 165
Area: Giurisprudenza
Il comma 7 dell’art. 485 del D. Lgs. 297/1994 prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Dal punto di vista sistematico, la disposizione è inserita nella Parte III Titolo I Capo III Sez. VI del T.U. la quale riguarda il personale della scuola già immesso in ruolo nei confronti del quale si procede alla ricostruzione della “carriera” con la valutazione del periodo precedentemente prestato, essendo invece la disciplina della “graduatorie permanenti” contenuta nel capo II dedicato al “reclutamento” che nulla stabiliscono ai fini della graduatoria in merito alla valutazione del periodo di servizio militare. Anche l’art. 2050 D.lgs. 66/2010, che deve ritenersi applicabile anche alle graduatorie a esaurimento in quanto costituenti una forma di assunzione, prevede che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, é da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Pertanto, non si rinviene nell’ordinamento norma di rango primario che consenta la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di un docente incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto in II fascia che aveva chiesto il riconoscimento del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina)
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Sentenza 24/03/2017 n° 7675
Area: Giurisprudenza
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.
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Sentenza 28/07/2008 n° 20521
Area: Giurisprudenza
L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi ed il riconoscimento in capo agli stessi della personalità giuridica per effetto dell’art. 21 l. 59/1997 e dei successivi decreti attuativi, ha valenza prevalentemente organizzativa e didattica. Ciò significa che il personale docente degli istituti statali continua a trovarsi in rapporto organico con l’Amministrazione centrale, con la conseguenza che il rapporto di lavoro sorge non con il singolo istituto, ma con il Ministero cui sono riservate, infatti, le funzioni relative al reclutamento del personale. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto diritti del docente, di sicuro rilievo anche costituzionale, riconosciuti dalla specifica normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, interessando profili correlati alla carriera, deve essere instaurata nei confronti del soggetto (Ministero) che, avendo provveduto al reclutamento, ha la qualità di datore di lavoro, trattandosi di diritti che, se esistenti, possono essere esercitati dal docente qualunque sia l'istituzione scolastica dove egli esplichi le sue funzioni. In siffatte controversie, quindi, va affermato il difetto di legittimazione passiva del singolo istituto scolastico.
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Sentenza 29/09/2017 n° 22925
Area: Giurisprudenza
La disciplina di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale non si configura quale ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part time verticale in ordine ai permessi mensili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3. Ciò premesso, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi sopra citati, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. Vi è, quindi, la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, e di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro in part time verticale. In coerenza con tale criterio, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto. Pertanto, in materia di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la trasformazione in part time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. I principi affermati dalla Cassazione si pongono in contrasto con le precedenti interpretazioni di INPS ed l'INPDAP che - in varie circolari - avevano previsto, in caso di part time verticale, la proporzionale riduzione dei permessi)
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Sentenza 07/07/1964 n° 77
Area: Giurisprudenza
Il professore della scuola di Stato non può essere qualificato come libero professionista. Vero é che il professore é libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perché é un modo di essere dell'attività che l'insegnante é tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione. (La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione).
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Sentenza 15/10/2010 n° 21276
Area: Giurisprudenza
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 74, prevedendo che coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della Pubblica Istruzione, evidenzia la necessità, per il riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del Ministero. Pertanto, l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n. 476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Infatti se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del corso e della conseguente concessione del congedo straordinario, è necessario richiedere la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale.
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Sentenza 06/12/2017 n° 251
Area: Giurisprudenza
Il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 110, ultimo periodo della l. n 107 del 2015, nella parte in cui prevede che «[a]i concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali». Tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Per il Giudice delle leggi la norma oggetto, che esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano assunti con contratti a tempo indeterminato nelle scuole statali, ha come finalità l’assorbimento del precariato (punto 6.2., cons. in diritto). Tuttavia, tale obiettivo è già adeguatamente perseguito dal piano straordinario delle assunzioni di cui ai commi 95-105 della legge in esame. Tale esclusione si rileva così «ininfluente ai fini dell’obiettivo […] perseguito» e contradditoria rispetto al merito, criterio questo ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente (Corte cost., sent. n. 41 del 2011). In aggiunta, la norma in esame sacrifica i diritti dei docenti della scuola statale con contratto a tempo indeterminato e la possibilità di ambire a un miglioramento della propria posizione professionale. Infine, il Giudice delle leggi dichiara la illegittimità in via consequenziale dell’art. 17, c. 3, ult. periodo del d.lgs. n. 59 del 2017 in quanto richiede per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale «l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali».
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Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza
Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
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Codice privacy (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)
Area: Normativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (2)
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (2)
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (2)
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo: (3)
(2) Capoverso inserito dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.
(3) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» stante il disposto dell'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, con decorrenza dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
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#privacy e trattamento dei dati personali#abbonare
Sentenza 14/11/2011 n° 641
Area: Giurisprudenza
Le Istituzioni scolastiche autonome sono titolari di un’autonoma posizione giuridica soggettiva azionabile in sede giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, tutte le volte in cui questa assuma atti lesivi delle competenze che la legge espressamente attribuisce agli Istituti scolastici. La possibilità di difendere tali attribuzioni è connaturata, invero, alla stessa attribuzione della personalità giuridica a tali organismi, i quali sono al riguardo titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva, azionabile nei confronti di chiunque (e, quindi anche nei confronti di altri organi dello Stato) voglia loro impedire o limitare lo svolgimento delle attribuzioni, loro espressamente conferite dalla legge. Quando una specifica norma di legge attribuisce agli Istituti scolastici una specifica competenza, tali organismi, proprio perché forniti di personalità giuridica, sono anche titolari di una situazione giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione loro attribuita; conseguentemente, in base all’art. 24 Cost., ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell’Amministrazione statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti incisi che la legge loro attribuisce. L’avvenuto acquisto, da parte di tutte le scuole, della personalità giuridica non ha comportato il venir meno del loro carattere di amministrazione dello Stato: tali scuole rimangono comunque organi dello Stato a tutti gli effetti, per cui il patrocinio dell’Avvocatura è obbligatorio ed è derogabile solo seguendo, a pena di nullità del mandato e della procura conferiti irritualmente ad avvocato del libero foro, la procedura prescritta dall’art.5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in presenza di ragioni eccezionali e previo parere dell'Avvocato generale dello Stato, secondo norme stabilite dal consiglio dei Ministri, a meno che la scuola agisca in giudizio contro lo Stato, perchè in tale ipotesi non agisce più come organo dello Stato, ma come un diverso e configgente centro di interessi, in quanto nel contenzioso in questione il rapporto controverso non è più interorganico, ma intersoggettivo, e si applica, in via analogica, la differente disposizione dettata dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che esclude il ricorso al patrocinio dell’Avvocatura nei casi di conflitto di interesse con amministrazioni statali, conflitto che l’Avvocatura deve obbligatoriamente rilevare e segnalare. La riforma introdotta con l'art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con i successivi regolamenti attuativi emanati con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (per gli istituti tecnici) e D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (per i licei) ha comportato per un verso che l’indirizzo “scienze applicate” appartiene oggi in via esclusiva al Liceo scientifico propriamente detto e per altro verso che a partire dall’anno scolastico 2010/2011 dovevano progressivamente esaurirsi tutte le sperimentazioni in atto: tale normativa ha disposto, sia pur a scapito delle esperienze e delle professionalità acquisite, che i corsi attivati con l’opzione “scienze applicate” presso gli ITIS avrebbero dovuto necessariamente concludersi, in quanto tali corsi erano stati ricondotti nell’ambito delle specifiche competenze attribuite al nuovo Liceo scientifico. (La presente sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza della VI Sezione, del 20 marzo 2018, n. 1769##690L)
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Sentenza 08/06/2018 n° 14894
Area: Giurisprudenza
Le Province sono responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione secondaria e laddove tali istituti abbiano sede in immobili di proprietà privata condotti in locazione dai Comuni o dallo Stato, le Province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione, salvo intendano risolverli. Il subentro nel contratto di locazione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, L. 11 gennaio 1996, n. 23, deve essere interpretato come vera e propria cessione del contratto con la conseguenza che il nuovo conduttore dell’immobile (il subentrante - Provincia) è tenuto alla restituzione dell’immobile al legittimo proprietario alla conclusione del contratto di locazione, nello stato in cui lo stesso immobile era stato consegnato alla stipulazione dell’originario contratto di locazione. (Contenzioso nel quale la responsabilità della provincia era messa in dubbio dall’assenza di un verbale di consistenza: la Corte giudica del tutto irrilevante l’assenza del verbale – che anzi fa presumere un buono stato di conservazione – e conferma la condanna della provincia, che in primo grado si era vista condannare insieme al Comune)
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#beni pubblici#enti locali#immobile #locazione #provincia #contratto #proprietà #subentrare #comune #conduttore #manutenzione #subentro
Sentenza 03/04/2018 n° 3692
Area: Giurisprudenza
E’ illegittima la scelta del MIUR di attribuire punteggio soltanto all’insegnamento prestato presso le scuole paritarie con contratti a tempo determinato e non con contratti a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 114 della legge n. 107/2015 prevede che “ "... il Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il l° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...". Tale disposizione comporta una disparità di trattamento laddove l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari”, opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. La normativa va pertanto interpretata in senso costituzionalmente orientato, nonché alla luce dell’art. 400, commi 1, 14 e 15 del D.Lgs. n. 297/1994 con cui si prevede la valutazione del servizio di insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale del resto si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A., abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall’ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo. Coerentemente, nel caso in esame è possibile un’interpretazione delle norme, da parte dell’amministrazione, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), con l’ordine all’amministrazione di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#punteggio #concorso #insegnamento #abilitazione #procedura #valorizzare #miur #statale #graduatoria #bandire
Sentenza 25/01/2006 n° 325
Area: Giurisprudenza
Il titolo a prendere visione ed estrarre copia degli atti reddituali si ravvisa in capo al padre separato ed onerato del mantenimento rispetto al figlio maggiorenne. E’ noto, infatti, che anche in caso di separazione personale tra coniugi e di successivo scioglimento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente col raggiungimento da parte di questi della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto la indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica dipende da un suo atteggiamento di inerzia (ex multis Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 1998 n. 4616; 30 agosto 1999, n. 9109; 3 aprile 2002, n. 4765).
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#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#genitori: adozione, separazione, divorzio#accentuazione #acclarandosi #ricollegabile
Sentenza 18/01/2018 n° 4
Area: Giurisprudenza
Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#incarico #docente #attività #autorizzazione #parttime #tempo #svolgere #procura #dlgs
Sentenza 14/11/2017 n° 482
Area: Giurisprudenza
L’assunzione di incarichi di supplenza come docente, dopo l’inserimento nella graduatoria per la III fascia in posizione illegittima perché conseguita illecitamente in base a documentazione risultata falsamente redatta da DSGA di altro Istituto, è rilevante in sede penale e disciplinare, ma non in sede amministrativo-contabile. Ciò per l’incapacità di realizzare un concreto ed attuale pregiudizio economico alla struttura amministrativa in quanto quel che può ipotizzarsi è soltanto uno scavalcamento di altri soggetti che meglio si sarebbero collocati in graduatoria. Pertanto, seppur la circostanza è disdicevole di per sé, non si manifesta direttamente causativa di danno all’erario allorchè il docente supplente abbia effettivamente reso l’attività lavorativa per la quale aveva chiesto l’inserimento in graduatoria. Infatti, trattandosi di prestazione di lavoro effettivamente erogata, vi è applicazione dell’art. 2126 c.c. con il diritto alla retribuzione da parte del docente per aver fornito la corrispondente controprestazione lavorativa, quindi senza interruzione del sinallagma contrattuale e, conseguentemente, senza alcuna causazione di danno erariale. (Nel caso di specie è stata riformata la sentenza della Sezione Regionale Campania che aveva riconosciuto il danno causato al MIUR per l’illecita percezione di emolumenti retributivi in favore di un’insegnante di lingua francese in presenza, sì, di titolo abilitativo, ma in virtù di attestati di servizio asseritamente falsificati dalla DSGA di altro Istituto Scolastico, madre della percettrice. La Corte dei Conti, in sede di Appello, ha affermato che, senza nulla togliere, in termini di illegalità, ai comportamenti sottesi all’intera vicenda questi, proprio perché solamente illegittimi, non hanno la forza di configurarsi come causativi di danno all’erario e non sono quindi idonei a non far riconoscere la controprestazione in danaro a favore della docente).
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#personale docente#responsabilità amministrativa#danno #graduatoria #dsga #erario #inserimento #titolo #sede #supplenza #pagina #illegalità
Sentenza 29/09/2017 n° 291
Area: Giurisprudenza
L’Istituto della dispensa per incapacità didattica, di cui all'art. 512 del D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stato abrogato in quanto il d.Lgs. 150/2009 non ha ricondotto tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione nell’alveo del licenziamento di cui al TU Pubblico Impiego (165/2001). Infatti, la dispensa per incapacità didattica è istituto diverso dal licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento regolato dall’art. 55 quater comma 2 D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che pertanto non può averne cagionato - nemmeno tacitamente - l’abrogazione. La dispensa per incapacità didattica inoltre si applica anche ai docenti non di ruolo. L'articolo 512 del d. Lgs. 297/1994 è inserito nel Titolo I della Parte III del d.Lgs. 297/1994. La rubrica del Titolo I parla di “personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", senza limitazione alcuna al solo personale di ruolo e il Capo VI della Parte III del menzionato Titolo I (art. 520 e ss.) riguarda specificatamente il “personale docente ed educativo non di ruolo". Quindi il personale di cui al Titolo I - cui si riferisce espressamente l’art. 512 - deve essere inteso come personale docente sia di ruolo, sia non di ruolo. Inoltre, quanto alla “compatibilità" dell’Istituto della dispensa per incapacità didattica, con la natura non di ruolo dei docenti, non si vede ragione alcuna per cui, in caso di incapacità didattica, un docente di ruolo dovrebbe essere dispensato ed invece un docente non di ruolo no. La ratio dell’istituto è quella di precludere l’insegnamento a chi non dovesse risultarne capace, ed è, pertanto, compatibile tanto con lo status di insegnante di ruolo, quanto con quello di insegnante non di ruolo. (Nel caso di specie il Tribunale del lavoro di Bolzano ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio adottato nei confronti di una docente dall'Intendenza Scolastica Italiana. La dispensa è stata ritenuta provvedimento giustificato e fondato su specifiche e valide ragioni in quanto dai verbali redatti in occasione delle visite effettuate da ispettrice e dirigenti durante le ore di lezione della docente e dai verbali dei colloqui svoltisi tra ispettrice e insegnante e tra dirigenti e insegnante, era emerso in maniera univoca che la docente ricorrente, per quanto docente con indiscusse competenze nella lingua tedesca, fosse del tutto carente sotto il profilo della capacità d’insegnamento)
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#dispensa #die #der #ruolo #docente #lezione #incapacità #ispettrice #provincia #lehrperson
Ordinanza 04/04/2018 n° 2393
Area: Giurisprudenza
L' art. 485 del d.lgs 297/1994, che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente, mantiene la distinzione tra scuole statali, pareggiate e parificate non prevedendo alcun riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso gli istituti scolastici paritari. Pertanto, ai fini della ricostruzione della carriera, è previsto il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali e pareggiate, e non presso scuole paritarie. L'efficacia di tale disposizione non è venuta meno in seguito dell'entrata in vigore della l. 62/2000 che ha strutturato il sistema di istruzione nazionale sulla dicotomia scuole statali e scuole paritarie e, neppure a seguito dell'emanazione del d.l. 250/2005, Nè si può argomentare differentemente sulla base del disposto posto dall'art. 2, secondo comma, del d.l. 255/2001, cosi come convertito dalla l. 333/2001; tale disposizione non ha previsto, in via generale, l'equiparazione tra servizi pre ruolo svolti in scuole statali e servizi pre-ruolo resi in scuole paritarie,ma si è limitata a stabilire tale equiparazione al limitato fine di formare ed aggiornare la graduatoria sulla base del criterio costituito dall'esperienza lavorativa complessivamente maturala dai docenti candidati. Tale esigenza non sussiste in relazione al profilo che riguarda la mobilità dei docenti già in ruolo, posto che non pare contestabile che all'interno di una procedura generale e straordinaria di trasferimento dei docenti si conferisca punteggio aggiuntivo ai docenti che hanno svolto precedentemente servizio presso l'amministrazione di appartenenza, dando rilievo, in definitiva, al criterio dell' anzianità di servizio. ( Nel caso di specie il Tribunale di Bologna, conformandosi a precedenti Orientamenti del medesimo Tribunale, ha respinto la domanda cautelare proposta da una docente con la quale aveva richiesto l'accertamento dell'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio dovuto per il servizio prestato nelle scuole paritarie con conseguente riconoscimento dello stesso ed assegnazione/trasferimento nell'ambito territoriale di Catania)
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#personale dipendente: trasferimento#personale docente#riconoscimento #punteggio #periculum #trasferimento #prestare #carriera #mobilità #equiparazione #ruolo #attribuzione
Sentenza 13/10/2017 n° 24214
Area: Giurisprudenza
L'art. 40 comma 7 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che il personale docente con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale. La norma, tuttavia, non prevede un diritto incondizionato al completamento, o comunque all'elevazione, dell'orario settimanale. Infatti, il docente assunto a tempo determinato può esercitare tale diritto nell'ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, nè possibilità di condizionare a propria scelta l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'Istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio. Il diritto al completamento (o all'elevazione) dell'orario settimanale del docente a tempo determinato esige, pertanto, un coordinamento con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico e della pianificazione dell'offerta formativa, presiedono all'organizzazione dell'orario delle lezioni. Anche il D.M. n. 131 del 2007, recante il regolamento delle supplenze dei docenti, all'art. 4 conferma che il diritto al completamento dell'orario va esercitato entro le "disponibilità" esistenti presso i diversi istituti scolastici e può essere realizzato anche mediante frazionamento orario, ma nel rispetto dei limiti contemplati dalla stessa norma, ovvero salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile in funzione delle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, con la conseguenza che la flessibilità dell'orario è in funzione della programmazione delle varie discipline e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. Pertanto, l'art. 40, comma 7, CCNL Comparto Scuola 2006/2009, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale, va coordinato con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico, presiedono alla programmazione dell'offerta formativa e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. In definitiva, se la disciplina di riferimento impone al Dirigente scolastico di interpellare anche i docenti che abbiano già accettato una supplenza ad orario ridotto, tuttavia non gli impone di modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l'orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell'aspirante. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con cui la Corte di Appello aveva respinto la domanda proposta da una docente a t.d. avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'assegnazione, dello spezzone di nove ore, costituito dal completamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 40, comma 7 CCNL, dalla data di accettazione della proposta fino al termine dell'anno scolastico).
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#organici#personale dipendente: orario di lavoro#personale docente#orario #completamento #docente #elevazione #disponibilità #spezzone #diritto #imporre
n° 399
Area: Normativa
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
n° 470
Area: Normativa
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo art. 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.
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#mobilità #passaggio #ruolo #posto #cattedra #riservare #sostegno #prescrivere #operazione #accordo
n° 400
Area: Normativa
01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17. (2)]
[18. (1)]
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
n° 508
Area: Normativa
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
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n° 479
Area: Normativa
1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 455.
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#personale docente#utilizzazione #scuola #personale #cattedra #istituto #disporre #ruolo #istruzione #utilizzare #docente
n° 473
Area: Normativa
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
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#corso #riconversione #docente #coordinatore #studio #insegnamento #personale #programma #correre #istruzione
n° 9
Area: Normativa
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.
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n° 24
Area: Normativa
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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#maternità #indennità #congedo #disoccupazione #inizio #periodo #godimento #lavoratrice #assicurazione #giorno
n° 64-ter
Area: Normativa
1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
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#automaticità
n° 57
Area: Normativa
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
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n° 22
Area: Normativa
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. (1)
(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.
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n° 75
Area: Normativa
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni , per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
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n° 78
Area: Normativa
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
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n° 6
Area: Normativa
1. L'articolo 551 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".
2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita' di posti. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione. 03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attivita' conseguenti.";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validita' della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";
c) e' aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione". 3. L'articolo 553 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.
9. L'articolo 557 del testo unico e' sostituito dal seguente: "Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita' in appositi concorsi riservati. 2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attivita' tecniche o specialistiche. 3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati. 6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
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Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti le graduatorie di istituto a.s. 2012/2013.
Il MIUR ha fornito indicazioni per la comunicazione al sistema informativo del titolo di sostegno conseguito tardivamente.
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Comunicazione della Funzione Pubblica inerente il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale dei pubblici dipendenti.
La Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulla nuova normativa inerente la soppressione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti
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Comunicazione MIUR in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi
Il MIUR, con la Nota prot. n. 7526 del 24 luglio 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi
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U.S.R. per la Lombardia - A.T. Milano - Nota 8 novembre 2018, n. 18517
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Circolare 14 maggio 2014, n. 9/E
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Comunicazione MIUR in merito alle graduatorie di istituto dei docenti
Il MIUR, con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito alle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
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Nota 21 novembre 2013, n. 8254
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