Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/03/2020
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  • Contratto risolto per mancanza del titolo di studio necessario: quali sono gli effetti sul congedo di maternità?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

    KEYWORDS

    #pbb #annullamento #collaboratrice #maternità #eseguire #conseguire #cessare #indennità #rescindere #aspo #titolo

    Domanda

    Una collaboratrice scolastica è stata assunta con contratto a t.d. dal 19 settembre '19 al 30 giugno '20. Nei controlli eseguiti dal nostro Istituto ai sensi della normativa vigente (DM 640 30/8/2018 e DPR 445/2000) è risultato che la CS ha conseguito un diploma presso un Istituto paritario, ora cessato, e dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola è derivata l'impossibilità di accertare se il titolo sia stato conseguito effettivamente. Si tratta di una di quelle scuole segnalate anche dall'USR xxx in una nota all'inizio di febbraio.
    Stiamo perciò provvedendo ad emettere il decreto di depennamento dalla graduatoria di terza fascia (mancanza dei requisiti di accesso) ed il successivo licenziamento.
    La questione è però complessa. La collaboratrice scolastica sta infatti usufruendo di congedo dovuto a gravidanza a rischio, e dal x marzo entrerà in maternità obbligatoria.
    Ci chiediamo se, dal momento che il contratto verrà rescisso e non avrà validità giuridica, la lavoratrice avrà diritto, e in che misura, all'indennità prevista dalla L. 151/2001.

    Risposta

    L'art. 7 punti 6 e 7 del DM 640 del 2017 prevede che in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspi ante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

    Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

    Si tratterà quindi di prestazione di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. senza validità a fini giuridici.

    La Cassazione, con la Sentenza n. 23420 del 16 dicembre 2014, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. ove si verifichi l'annullamento, anche in sede di autotutela, degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, l'esecuzione della prestazione in base al contratto rende operante in favore del lavoratore la disposizione di cui all'art. 2126, comma 1, c.c.; ne consegue che, qualora nel periodo in cui il contratto è stato eseguito, si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria, il diritto alla indennità di maternità, sorto quale effetto sul piano previdenziale, della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all'annullamento del provvedimento amministrativo.

    Sempre in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 23/08/2016, n. 325) è stato affermato che per effetto dell'avvenuto annullamento dell'atto di nomina, il servizio precedentemente prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto che, in quanto tale, non è valutabile tra i titoli di servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego regolato unicamente da validi atti formali assunti dall'Amministrazione e peraltro lo svolgimento del servizio non fondato su un valido titolo non è valutabile né ai fini della carriera né considerabile in una successiva procedura selettiva, posto che l'annullamento intervenuto con effetti retroattivi travolge l'atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e che gli effetti da esso prodotti vengono, del pari, eliminati ex tunc, fatta salva - a tutela del lavoratore - l'applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. e il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale.

    Pertanto, (cfr TAR Sicilia - Catania) il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione in assenza di pubblico concorso vive come rapporto di fatto con applicazione della disciplina economica e previdenziale cui debbono essere sottoposte le prestazioni lavorative.

    Ne consegue, a nostro avviso, che la dipendente continuerà ad avere diritto all'indennità di maternità ai sensi della normativa vigente.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 19/03/2018 n° 6782
    Area: Giurisprudenza

  • Dottorato di ricerca: il congedo retribuito non spetta al personale a t.d. - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Seppure l'ordinamento non contempli, a priori, alcuna incompatibilità tra contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e diritto al congedo retribuito per la partecipazione a un Dottorato di ricerca, occorre ad ogni modo che, una volta che il dipendente abbia conseguito il titolo, il periodo di lavoro residuo sia ragionevolmente lungo da giustificare l'interesse datoriale. Nel procedere a tale accertamento, il dato temporale riferito all'eventuale recesso del dipendente dal rapporto a tempo indeterminato, al quale ricondurre la misura dell'interesse pubblico a finanziare l'aspettativa per motivi di studio e ricerca, non può non costituire un preciso termine di riferimento. Pertanto, il legislatore, disponendo che, in caso di recesso volontario entro due anni dalla conclusione del Dottorato, il dipendente a tempo indeterminato deve restituire all'amministrazione quanto percepito durante il congedo retribuito, ha fissato l'arco temporale sul quale misurare l'interesse datoriale, in un periodo superiore ad almeno due anni. Nè soccorre, per sostenere il diritto al congedo retribuito anche per il personale a t.d., l'art. 19 del CCNL Scuola 2007 che, nello stabilire l'applicabilità ai dipendenti a termine - nei limiti di durata del rapporto - di tutti gli istituti, quali ferie, permessi e assenze, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, intende riferirsi al riconoscimento del servizio prestato a tale titolo ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale docente#dottorato #congedo #aspettativa #datoriale #recesso #finanziare #restituire #priore #evoluzione #investimento

    Sentenza 20/02/2018 n° 4080
    Area: Giurisprudenza

  • La mancanza dell'abilitazione all'insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 4 e 6, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 6 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. Pertanto, il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

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    #parità scolastica#personale docente#abilitazione #contratto #insegnamento #scuola #titolo #lavoro #validità #requisire #rapporto #requisito

    n° 9
    Area: Normativa

  • Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1.  Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
    2.  Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato II.
    3.  In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#aggiudicare #diritto #base #concessione #amministrazione #servizio #applicare #concedere #codice #operatore

    n° 24
    Area: Normativa

  • Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

    2.  Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

    3.  Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

    4.  Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

    5.  La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

    6.  La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

    7.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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    #maternità #indennità #congedo #disoccupazione #inizio #periodo #godimento #lavoratrice #assicurazione #giorno
    SCOPRILI TUTTI
    Graduatorie di Istituto triennio 2014/16: chiarimenti sulla valutazione di titoli e servizi

    Comunicazione MIUR in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi
    Il MIUR, con la Nota prot. n. 7526 del 24 luglio 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi

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    #fascia #titolo #graduatoria #punteggio #iii #servizio #valutazione #laurea #docente #tabella
    Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

    Comunicazione della Funzione Pubblica inerente il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale dei pubblici dipendenti.
    La Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulla nuova normativa inerente la soppressione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti

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    #recesso #pensionamento #mincho #magistrato
    Graduatorie di istituto a.s. 2012/2013 - Indicazioni operative inerenti il recupero degli effetti del dimensionamento della rete scolastica

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le graduatorie di istituto a.s. 2012/2013.
    Il MIUR ha fornito indicazioni per l'adeguamento delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia per il recupero degli effetti del dimensionamento

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    #vento
    Graduatorie di istituto personale docente triennio scolastico 2014-2017: emanato il Decreto

    Comunicazione MIUR in merito alle graduatorie di istituto dei docenti
    Il MIUR, con il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito alle graduatorie di istituto del personale docente per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

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    #carattere #graduatoria #modello #news #domanda
    Graduatorie di istituto valide per l'a.s. 2012/2013. Indicazioni operative inerenti il conseguimento tardivo del titolo di sostegno

    Ulteriori indicazioni MIUR riguardanti le graduatorie di istituto a.s. 2012/2013.
    Il MIUR ha fornito indicazioni per la comunicazione al sistema informativo del titolo di sostegno conseguito tardivamente.

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    #usp
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/03/2020
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  • Contratto risolto per mancanza del titolo di studio necessario: quali sono gli effetti sul congedo di maternità?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

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    #pbb #annullamento #collaboratrice #maternità #eseguire #conseguire #cessare #indennità #rescindere #aspo #titolo

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