Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/03/2020
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  • Permesso studio ad un docente a t.d. con sede universitaria in altra Regione...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca

    KEYWORDS

    #pbb #ccir #permesso #prospetto #fruizione #veneto #detto #frequenza #sostenuto #permettere #studio

    Domanda

    Si formula il seguente quesito:
    docente a tempo determinato ha ottenuto permesso di diritto allo studio per la frequenza della laurea in xxxxxx.
    Il docente si trova in servizio nel Veneto, ma la sua sede universitaria è in yyy. Ha 4/5 ore di lezione al giorno. Come si deve conteggiare la fruizione di detto permesso, giornaliera o oraria? in questo modo il docente non rientra in servizio e questo con notevole danno per l'amministrazione.
    Si ringrazia

    Risposta

    Il riferimento normativo è il CCNI Veneto sul diritto allo studio valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022.
    Nel CCIR si fa sempre riferimento ad ore di permesso con la precisazione che le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
    Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
    Viene, altresì, previsto che la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all’iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall’esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
    La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte.

    Pertanto, in riferimento al quesito posto il permesso si intende orario con le precisazioni del CCIR sopra riportate.
    Come detto sopra, è obbligo del dipendente fornire il prospetto mensile delle ore richieste per permettere al DS di procedere con la sostituzione ai sensi della normativa vigente.

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    Approfondimenti

    Sentenza 05/04/2018 n° 3790
    Area: Giurisprudenza

  • Il disabile grave ha diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis
  • In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.

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    #studenti: integrazione e disabilità#sostegno #omissis #alunno #disabile #sent #minore #masaracchia #handicap #disabilità #attivazione

    Ordinanza 21/06/2018 n° 16442
    Area: Giurisprudenza

  • Quanti permessi spettano al docente che ricopre una carica pubblica elettiva? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Al docente spettano i permessi retribuiti di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 per lo svolgimento di cariche elettive, anche quando le attività istituzionali del mandato politico assorbono tutte le ore contrattuali da svolgersi come insegnante. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, nel confermare la sentenza del Tribunale, aveva respinto la domanda, proposta da un docente, di impugnativa del provvedimento con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto di servizio aveva effettuato decurtazioni dello stipendio del docente medesimo ritenendo non giustificate le assenze del ricorrente quale fruitore di permessi retribuiti per lo svolgimento di cariche elettive. La Corte di Appello ha motivato con il mero rilievo di condividere l'esito della C.t.u. ma è poi pervenuta al rigetto dell'appello, pur a fronte di un esito della CTU favorevole all'appellante Tale motivazione è, quindi, radicalmente contraddittoria rispetto al dispositivo di rigetto dell'appello, nonché esulante dall'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, in quanto, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture).

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#ctu #carica #assentarsi #docente #mandato #espletare #stipendio #assorbire #congettura #fruitore

    n° 491
    Area: Normativa

  • Orario di servizio dei docenti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. L'orario di servizio per i docenti è costituito:

    a)  dalle ore da destinare all'insegnamento;

    b)  dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

    L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'art. 131. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

     

    KEYWORDS

    #personale dipendente: orario di lavoro#personale docente#orario #docente #insegnamento #scuola #servizio #attività #costituire #perfezionamento #stabilire

    n° 449
    Area: Normativa

  • Congedo ordinario - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

    a)  due giornate aggiunte al congedo ordinario;

    b)  quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

    Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #lezione #patrono #ricorrenza
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 8

    Orientamenti ARAN Comparto Scuola

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    #dottorato #attestato #comando #assentarsi #trattare #ammettere #master #laurea #contrattazione #formulazione

    Pagina: 2

    Permessi per diritto allo studio per il 2020: scadenze, requisiti, modalità di fruizione e adempimenti delle scuole

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    #ccir #dottorato #contrattazione #spettare #preclusione #percorrenza #accordare #durare #raggiungere #usr
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    Dirigenti scolastici: indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016

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    #stipulazione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 12/03/2020
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  • Area Tematica: Personale docente
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    #pbb #ccir #permesso #prospetto #fruizione #veneto #detto #frequenza #sostenuto #permettere #studio

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