Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/03/2020
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  • Permesso studio ad un docente a t.d. con sede universitaria in altra Regione...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca

    KEYWORDS

    #pbb #ccir #permesso #prospetto #fruizione #veneto #detto #frequenza #sostenuto #permettere #studio

    Domanda

    Si formula il seguente quesito:
    docente a tempo determinato ha ottenuto permesso di diritto allo studio per la frequenza della laurea in xxxxxx.
    Il docente si trova in servizio nel Veneto, ma la sua sede universitaria è in yyy. Ha 4/5 ore di lezione al giorno. Come si deve conteggiare la fruizione di detto permesso, giornaliera o oraria? in questo modo il docente non rientra in servizio e questo con notevole danno per l'amministrazione.
    Si ringrazia

    Risposta

    Il riferimento normativo è il CCNI Veneto sul diritto allo studio valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022.
    Nel CCIR si fa sempre riferimento ad ore di permesso con la precisazione che le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
    Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
    Viene, altresì, previsto che la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all’iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall’esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
    La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte.

    Pertanto, in riferimento al quesito posto il permesso si intende orario con le precisazioni del CCIR sopra riportate.
    Come detto sopra, è obbligo del dipendente fornire il prospetto mensile delle ore richieste per permettere al DS di procedere con la sostituzione ai sensi della normativa vigente.

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    Approfondimenti

    Sentenza 29/09/2017 n° 22925
    Area: Giurisprudenza

  • Permessi L.104/1992 e part time verticale - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La disciplina di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale non si configura quale ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part time verticale in ordine ai permessi mensili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3. Ciò premesso, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi sopra citati, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. Vi è, quindi, la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, e di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro in part time verticale. In coerenza con tale criterio, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto. Pertanto, in materia di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la trasformazione in part time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. I principi affermati dalla Cassazione si pongono in contrasto con le precedenti interpretazioni di INPS ed l'INPDAP che - in varie circolari - avevano previsto, in caso di part time verticale, la proporzionale riduzione dei permessi)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#pregnanza #mazza #legis #coretto #nascituro #lontananza #differita #nodo #riproporzionato #adombrare

    Sentenza 05/04/2018 n° 3790
    Area: Giurisprudenza

  • Il disabile grave ha diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza - T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis
  • In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.

    KEYWORDS

    #studenti: integrazione e disabilità#sostegno #omissis #alunno #disabile #sent #minore #masaracchia #handicap #disabilità #attivazione

    n° 449
    Area: Normativa

  • Congedo ordinario - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

    a)  due giornate aggiunte al congedo ordinario;

    b)  quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

    Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #lezione #patrono #ricorrenza

    n° 473
    Area: Normativa

  • Corsi di riconversione professionale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

    2.  I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

    3.  I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

    4.  Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

    5.  Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.

    6.  I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

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    #corso #riconversione #docente #coordinatore #studio #insegnamento #personale #programma #correre #istruzione
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 8

    Orientamenti ARAN Comparto Scuola

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    #dottorato #attestato #comando #assentarsi #trattare #ammettere #master #laurea #contrattazione #formulazione

    Pagina: 2

    Permessi per diritto allo studio per il 2020: scadenze, requisiti, modalità di fruizione e adempimenti delle scuole

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    #ccir #dottorato #contrattazione #spettare #preclusione #percorrenza #accordare #durare #raggiungere #usr
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

    Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")

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    #seme
    Avvio del servizio di firma digitale remota del MIUR destinata a tutti i Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche statali

    Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
    Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR

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    #postecom
    Dirigenti scolastici: indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2015/2016

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    #stipulazione
    Collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale Docente: disposizioni e modalità di presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
    Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente

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    #reinserimento #comandare
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    Data di pubblicazione: 12/03/2020
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  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Permessi/congedi/aspettative: studio, dottorato, assegni di ricerca

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    #pbb #ccir #permesso #prospetto #fruizione #veneto #detto #frequenza #sostenuto #permettere #studio

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