
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
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Personale: esperti esterni
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Si chiede cortesemente risposta al seguente quesito relativo a contratti stipulati con esperti esterni, prima dell’emergenza sanitaria in atto.
Essi si dividono in due categorie:
- Contratti con esperti esterni in orario curricolare, pagati dall’’Istituzione scolastica, per i quali non si ha più interesse alla prosecuzione, in quanto validi e utili a livello didattico e formativo se svolti in presenza (es. realizzazione di un conio in argilla, video maker ecc.)
- contratti con esperti esterni in orario extracurricolare, pagati con contributo delle famiglie, per i quali è divenuta impossibile la prosecuzione (es. attività sportive, lezioni di musica d’insieme ecc.).
Si chiede se è possibile ed in che forma la risoluzione degli stessi. Quali i riferimenti normativi da citare? Come procedere di fronte alle richieste degli esperti di continuare l’attività? Per il compenso si procederà al pagamento delle sole ore effettuate, ma come regolarsi con il pagamento da parte delle famiglie?
In merito al quesito posto si rende necessaria una preliminare precisazione sulla distinzione, di cui si fa cenno nel quesito, tra contratti " pagati dall'istituzione scolastica" e contratti "pagati con contributo delle famiglie".
Si osserva, infatti, che, per quanto concerne l'attività di un esperto esterno nell'ambito di un Progetto PTOF deliberato dalla scuola, il progetto stesso, e quindi il compenso ai soggetti che dovranno fornire la prestazione, potrà essere finanziato dalle famiglie ma nel senso che le famiglie stesse versano alla scuola un contributo finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto; finanziamenti che entreranno nel bilancio della scuola che poi provvederà alla selezione (secondo le norme vigenti di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001) ed al pagamento dell'esperto.
Non si tratterà quindi di contratti stipulati "per conto delle famiglie" ma di attività contrattuale interamente riconducibile alla scuola che dovrà osservare le norme in tema di conferimento di incarichi ad esperti esterni.
In merito alla situazione descritta nel quesito la scuola ha valutato l'impossibilità di proseguire ( anche eventualmente nella forma a distanza) l'attività degli esperti.
Sulla eventuale prosecuzione non si rinvengono ad oggi indicazioni specifiche da parte del Ministero. Sul sito dell'ANQUAP è stata riportata la risposta che l'Indire ha fornito in merito ai PON FSE avviati.
Più specificamente veniva chiesto se potesse essere utilizzato il sistema della Didattica a distanza, già messa in atto dall'Istituto per le ore curriculari, in riferimento ai moduli per i quali sono stati selezionati esperti interni.
E' stato risposto che in raccordo con le Autorità comunitarie si stanno valutando le eventuali modalità e condizioni per poter consentire l’erogazione della didattica a distanza nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Non appena la Commissione si sarà espressa verranno date indicazioni alle istituzioni scolastiche.
Quanto sopra in riferimento ai PON, seppur con riferimento alle ore non curriculari.
Più in generale, a nostro avviso, le attività degli esperti potrebbero essere continuate anche a distanza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità ordinaria delle attività didattiche.
Dovrà essere data tracciabilità all'attività dell'esperto e alla partecipazione degli studenti; di conseguenza sarà retribuibile e rendicontabile anche la docenza dell'esperto esterno.
Ovviamente si tratta della nostra risposta allo stato attuale in mancanza di indicazioni specifiche del Ministero o dell'Autorità di Gestione per quanto concerne i PON.
Per quanto concerne la proroga ricordiamo che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto concerne i contratti con gli esperti esterni, prevede che l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Ciò premesso, in riferimento al quesito posto potremmo avere le seguenti situazioni:
- esperti già contrattualizzati che ancora non hanno iniziato l’attività: molto dipende da come il progetto è stato formulato. Diamo infatti per scontato che l’esperto, qualora dovesse ricevere una risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta (non molto diversamente da quanto sta accadendo per i viaggi di istruzione, nei termini di cui all’art. 1463 C.C.), tenterebbe di sostenere che in realtà la sua prestazione non è divenuta impossibile, ma solo temporaneamente impossibile (art. 1256 C.C.): in questo caso, per replicare correttamente la scuola dovrebbe avere argomenti che “legano” il progetto ad una peculiarità non rimandabile, ovvero ad elementi propri della singola classe e del percorso formativo. La soluzione possibile resta quindi la risoluzione per impossibilità, tramite comunicazione all’esperto;
- quanto agli esperti contrattualizzati che hanno iniziato ma non concluso l’attività, pare equo liquidarli pro quota (e il contratto prevedeva pagamento orario dovranno essere pagate solo le ore effettivamente prestate)
e procedere alla risoluzione per il resto, nei termini di cui al capo precedente;
- quanto agli esperti non contrattualizzati, pare possibile la revoca del provvedimento di “aggiudicazione” (virgolette d’obbligo) dell’incarico, a prescindere dall’evidenza pubblica o meno della selezione ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001.
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Sentenza 02/07/2025 n° 841
Area: Giurisprudenza

Con avviso pubblico il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuoveva “La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000. Un Istituto scolastico della provincia di Perugia presentava un progetto, che veniva ammesso al finanziamento per l’importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, determinava l’affidamento diretto ad una società per la fornitura di beni mobili, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 34.750,03 IVA inclusa; veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l’ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa” (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23. Gli organi centrali dell’amministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, infine, al 20.10.23. A giugno 2023 la società faceva presente che non sarebbe riuscita a consegnare la merce ordinata entro il termine di chiusura del PON INFANZIA, fissato per il 31.7.2023. La scuola rispondeva segnalando che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non veniva risolto; tuttavia, perdurando l’inadempimento, dopo ulteriori contatti telefonici, a ottobre 2023 l’Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la consegna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON, senza riuscire comunque ad ottenere la consegna dei beni promessi. A quel punto, la società proponeva una consegna parziale della fornitura con montaggio successivo ad ottobre ma, poiché era necessaria la rendicontazione entro il 20.10.2023, la scuola comunicava alla società la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023 e l’escussione della polizza fideiussoria, cui provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18. L’Istituto scolastico, dunque, promuoveva un giudizio civile chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, e il risarcimento del danno, causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18). Precisamente, la scuola lamentava di aver subito un rilevante danno economico poiché, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti ai quali era stata ammessa per €. 34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme, perdendo definitivamente il finanziamento pubblico concesso. La società resistente in giudizio sosteneva di aver agito correttamente e secondo buona fede, e di aver adottato tutte le misure per soddisfare i tantissimi ordini di fornitura di arredi scolastici, ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto all’embargo su materiali provenienti dai paesi dell’Est Europa per la crisi Russia/Ucraina, difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50% per la produzione di arredi per le scuole dell’infanzia. Pertanto la società sosteneva l’infondatezza della domanda attorea con conseguente domanda di restituzione della fideiussione escussa e, in subordine, che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità della propria prestazione per causa a sé non imputabile, sempre con richiesta di restituzione della somma suddetta. Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la società soltanto nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell’Est Europa. L’offerta di una fornitura parziale non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, bensì un vero inadempimento, e la mancanza di prova dell’incidenza delle sopra citate circostanze sull’adempimento di parte resistente, che era precipuo onere della stessa fornire, non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il Giudice ha pertanto dichiarato la società inadempiente, con risoluzione del contratto di fornitura e conseguente condanna della società al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18).
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#responsabilità civile
Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
Area: Giurisprudenza

Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 02/09/2025 n° 30123
Area: Giurisprudenza

Il maestro della scuola dell’infanzia che sottopone gli alunni a condotte maltrattanti, ricorrendo sia l’abitualità delle condotte sia l’induzione di uno stato di sofferenza e di umiliazione quale effetto della instaurazione di un generale clima vessatorio, commette il delitto di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 c.p. e non il delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all’art. 571 c.p.. Infatti, esula dal perimetro applicativo di tale ultima fattispecie di reato qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti. In altre parole, assunto l'arcaico termine "correzione" di cui all'art. 571 c.p. nel senso di "educazione", il presupposto applicativo della fattispecie di cui all'art. 571 c.p. è un uso immoderato (appunto, ab-uso) di mezzi educativi che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti, il ricorso alla violenza non essendo mai consentito per fini correttivi o educativi. (La Suprema Corte rileva l’ineccepibilità della pronuncia di appello nella parte in cui ha attribuito valore sia ai maltrattamenti "diretti" nei confronti di alcuni minori, sia ai maltrattamenti "assistiti", rivestisti di rilievo legislativo penale dall'art. 9, comma 2, lett. c) legge 19 luglio 2019, n. 69 – il cd Codice rosso, il quale ha esplicitato che il minorenne che assiste ai maltrattamenti è persona offesa del reato - che però ha recepito il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sicché, già prima della novella, il reato era configurabile anche nei confronti dei minori presenti alle violenze fisiche e psicologiche realizzate a danni diretti di terzi.)
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#istruzione dell’infanzia#personale docente#reato
Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
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#parità scolastica
Sentenza 22/05/2025 n° 58
Area: Giurisprudenza

Nella fattispecie in esame, un’insegnante di sostegno, mentre era in attesa di partecipare all’incontro per la programmazione settimanale unitamente alle altre docenti in una scuola elementare, momentaneamente si allontanava dalla sala riunioni, spostandosi nell’area attigua all’edificio scolastico, al fine di rispondere ad una telefonata: non appena si appoggiava ad un parapetto in muratura, dando le spalle allo stesso, precipitava nel terreno sottostante, dopo aver fatto un volo di 2,50 mt. circa, a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, riportando lesioni gravissime che portavano ad una invalidità permanente dell’85%. La Corte di Appello in sede penale dichiarava estinto il giudizio per prescrizione dei reati posti a carico del Dirigente scolastico, confermando tuttavia la responsabilità civile dello stesso e del Ministero, la quale conduceva al pagamento di somme ingenti, di modo che la Procura della Corte dei Conti promuoveva l’azione per danno erariale nei confronti del Dirigente ponendo a carico dello stesso un danno pari a circa euro 270.000. I giudici hanno in primo luogo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di avvenuta prescrizione dell’azione di danno, ribadendo che il termine decorre dalla data in cui è avvenuto il pagamento risarcitorio in favore della parte danneggiata, essendo necessaria la compresenza di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e l’emissione del mandato di pagamento in favore del danneggiato. Quanto al merito, la Corte dei Conti ha innanzitutto chiarito l’indipendenza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quelli penale e civile, essendo il primo basato su diversi presupposti giuridici, affermando che le risultanze del processo penale (in cui era stata evidenziata una responsabilità penale del dirigente scolastico) non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio amministrativo per farne derivare la responsabilità amministrativa che, appunto, è di tutt’altra natura. Il Collegio è dunque giunto a respingere la domanda proposta dalla Procura nei confronti del Dirigente scolastico, ritenendo insussistente la colpa grave a carico dello stesso. Precisamente, dopo aver accertato che l’area in cui è avvenuto l’incidente non era utilizzata regolarmente in quanto di proprietà di una Asl, ha ritenuto corretta la condotta del Dirigente il quale ha interdetto l’accesso alla stessa con un apposito cartellone e non ha incluso tale area nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riponendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune dopo il terremoto del 2009. In sostanza, il convenuto inibendo l’accesso all’area con adeguata cartellonistica, aveva dimostrato, comunque, una condotta orientata ad evitare eventi quali quello che, in concreto si è verificato, nonostante fosse consapevole che l’area non era adibita ad attività didattiche e non era pertinenza della scuola. Inoltre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che aveva redatto il DVR dell’edificio scolastico, escludendo l’area in cui è avvenuto il sinistro. Tra l’altro, nella redazione del piano di evacuazione il Dirigente Scolastico, proprio in considerazione del fatto che lo spazio non era di proprietà/disponibilità della scuola, aveva escluso la suddetta area come possibile via di fuga. Dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, infine, era emerso che il crollo del parapetto era stato causato da vizi occulti strutturali, accertati solo a seguito di prove di carico e analisi dei materiali. Tali vizi non erano accertabili né prevedibili, neanche con un DVR completo, contenente l’area dove è avvenuto l’incidente. Il C.T.U., interpellato nel corso del procedimento penale, ha accertato, infatti, che i parapetti erano stati costruiti senza le caratteristiche di resistenza adeguate. Nel respingere la domanda della Procura, i giudici hanno dunque ricordato che, l’elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell’agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa. Alla luce delle suddette valutazioni, ad avviso della Sezione, pertanto, non ricorre una grave colpevole inerzia del Dirigente, che, anzi, ha dimostrato di essersi, a più riprese, occupato del tema della sicurezza sul luogo del lavoro durante il suo periodo di dirigenza didattica.
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#responsabilità amministrativa#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)
Sentenza 17/12/2024 n° 22856
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, non vi è alcuna violazione del diritto di access quando la documentazione richiesta è già stata trasmessa o è comunque conoscibile dall’interessato. 2. Quando i documenti richiesti sono già nella disponibilità del richiedente, l’Amministrazione può legittimamente negare l’accesso, non essendo tenuta a fornire nuovamente atti già noti al destinatario. Nel caso di specie, un docente si vede privato di una supplenza perché non gli viene riconosciuto il punteggio di un titolo e chiede accesso agli atti per ottenere la documentazione utile per dimostrare l’illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, che gli aveva impedito la stipula di un contratto, tuttavia la scuola rigetta l'istanza di accesso. Il TAR ha evidenziato che la procedura di valutazione del punteggio del ricorrente era stata condotta sulla base della documentazione già in suo possesso pertanto l’Amministrazione non era rimasta inerte, avendo invece fornito risposta prima della presentazione del ricorso.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 13/09/2025 n° 683
Area: Giurisprudenza

1. In materia di procedure selettive, la presenza nell’avviso di selezione di un requisito a pena di esclusione (nel caso di specie, il possesso di una laurea magistrale) deve essere letto in combinato disposto con i titoli che costituisco presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività oggetto della selezione (nel caso di specie, i titoli idonei per l’erogazione dell’attività prevedevano “l’iscrizione ad albi professionali attinenti alla tematica”). Occorre dare una lettura sistematica della lex specialis per comprendere la natura escludente del mancato possesso di un requisito (i.e. l’iscrizione all’albo degli psicologi). 2. Gli “elementi di valutazione” sono parametri a cui è assegnato uno specifico punteggio, diversamente dai requisiti di ammissione, cui non è abbinato alcun punteggio. Nel caso di speice, tra le voci indicate tra i criteri di valutazione non figurava l’iscrizione all’albo degli psicologi, requisito di ammissione che non garantiva l’attribuzione di alcun punteggio, ma condizionava “l’erogazione dell’attività”, e quindi la partecipazione alla procedura. Gli incarichi posti a selezione dovevano essere necessariamente svolti da uno psicologo iscritto all’albo, quindi con specifica esperienza nella gestione di soggetti con problematiche, in grado di elaborare strategie personalizzate efficaci per contrastare la dispersione scolastica degli studenti più fragili). 3. Il provvedimento di esclusione disposto dal RUP non costituisce indebita ingerenza del medesimo nelle prerogative della Commissione esaminatrice, specie se la lex specialis opera una chiara distinzione tra le due figure ed i rispettivi compiti: nel caso di specie, la Dirigente scolastica svolgeva la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/90##1137T ha il potere di accertare “le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di un provvedimento”; la Commissione esaminatrice a norma della lex specialis esamina le domande di partecipazione utilmente pervenute e i relativi curricula, conformemente alle previsioni di cui all’Avviso in premessa. Trattasi quindi di organo tecnico composto di professionisti esperti delle materie oggetto di selezione, abilitate a comparare i profili dei candidati. Nel caso in esame la Commissione ha attribuito i punteggi di cui ai criteri valutativi e sulla base di essi ha redatto la graduatoria provvisoria, così esaurendo le sue funzioni, senza rilevare la mancanza in capo al ricorrente di un requisito di ammissione; a quel punto, la Dirigente Scolastica, avvedutasi della carenza in capo al candidato di un titolo di studio idoneo all’iscrizione all’albo degli psicologi, lo ha legittimamente escluso dalla procedura senza spendita di alcun potere discrezionale, dato che l’esclusione derivante dall’accertamento della mancanza di un requisito di carattere oggettivo (la presenza o meno dell’iscrizione all’albo dello psicologo, che discende automaticamente dalla carenza di un diploma di laurea in psicologia) ha carattere vincolato.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Sentenza 17/02/2025 n° 149
Area: Giurisprudenza

Va rigettata la domanda di annullamento della bocciatura all’esame di Stato essendo infondati tutti i motivi di ricorso. Infondate sono le censure relative ai tempi di correzione, posto che manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed in ogni caso non è possibile, di norma, stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo la media temporale determinata in base a un computo meramente presuntivo. Priva di fondamento è la censura secondo la quale sulla griglia di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, nonché sulla griglia di valutazione del colloquio, non sarebbe stata indicata nessuna data, in quanto le griglie di valutazione risultano parti integranti dei rispettivi verbali e ne seguono la datazione. Sull’adeguatezza della motivazione va ribadito che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Non costituisce difetto di motivazione nemmeno la mancata considerazione nel giudizio finale delle difficoltà specifiche dell’esaminato legate al periodo pandemico e riferite a un generico disagio psicologico non direttamente afferente alla sfera cognitiva, a fronte delle quali la commissione avrebbe potuto tutt’al più adottare comportamenti volti a rendere sereno il colloquio orale, ma non era tenuta ad adottare particolari misure (nella maggior parte più adatte a un’utilizzazione nel corso dell’anno scolastico che non in sede di valutazione finale) compensative e dispensative. Non c’è contraddizione tra il giudizio finale dell’esame ed i giudizi espressi nel triennio e in sede di ammissione all’esame. Occorre infatti distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio. Sussiste diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di Stato rispetto alla valutazione della prova, posto che il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della complessiva maturità. Infine, per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata. (Fattispecie nella quale uno studente – unico caso della sua scuola - veniva bocciato all’esame di maturità con la votazione di 56/100 ed impugnava il provvedimento con plurimi motivi di ricorso per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento del danno. Il GA, dopo avere ricostruito la disciplina dell’azione risarcitoria in caso di danno da provvedimento conclude per il rigetto della domanda per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano nella quale si inscrive la pretesa azionata.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 18/03/2025 n° 1261
Area: Giurisprudenza

Non può trovare applicazione la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15/03/2016, n. 5072, la quale ha affermato “che le pubbliche amministrazioni in nessun caso possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori a tre anni con riferimento all’ultimo quinquennio ...”. Il superamento di tale limite costituisce, infatti, “un chiaro indice della fattispecie dell’abuso del ricorso al contratto a termine rispetto alla mera illegittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro (limite poi confermato dall’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015) ne consegue che in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore in capo a quest’ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti”. Infatti, il ricorso alla tipologia del contratto a termine è avvenuta da parte dell’Università entro il limite dei tre anni previsto per legge. In proposito non è corretto computare il periodo prestato dall’istante in forza dell’ultimo contratto a tempo indeterminato successivamente dichiarato nullo dall’Università. Non appare persuasiva la operazione ermeneutica di assimilazione del periodo prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato, poi caducato, ad un contratto a tempo determinato. Nel caso in esame, infatti, l’Università non ha mai stipulato un quarto contratto a tempo determinato con il ricorrente. L’Università resistente, dopo aver stipulato tre contratti a tempo determinato entro il limite temporale del triennio previsto per legge, nell’intento di stabilizzare il ricorrente, ha fatto ricorso alla tipologia del contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, l’Università, una volta avvedutasi di un vizio di invalidità che inficiava il contratto a tempo indeterminato ( vizio non contestato in alcun modo dalla difesa del ricorrente), ha proceduto alla declaratoria di nullità del contratto. La nullità del contratto comporta, in generale, che lo stesso non possa produrre alcun effetto sin dall’origine ai sensi degli articoli 1418 c.c. e seguenti. Ciò significa che tale contratto, poiché posto in essere in violazione di una norma imperativa, deve considerarsi tamquam non esset e non può essere invocato per ottenere effetti che sono esclusi in nuce dalla stessa normativa. Inoltre, il contratto nullo non può essere convertito in un contratto a tempo determinato di cinque mesi che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, comporterebbe la violazione della normativa di riferimento. L’art. 1424 c.c. vieta che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, salvo che emerga una diversa volontà delle parti. Ebbene, nel caso in esame è pacifico in quanto incontestato che sia il ricorrente sia l’Amministrazione abbiano inteso concludere un contratto a tempo indeterminato e non abbiano inteso procedere alla reiterazione di un contratto a termine. Peraltro va ricordato che l’art. 2126, comma 2, c.c., in deroga alla disciplina generale, fa salvo un unico effetto del contratto di lavoro nullo: il diritto alla retribuzione per le prestazioni rese in esecuzione del predetto contratto. Non vi è dubbio che la caducazione di un contratto a tempo indeterminato da parte di un Ente pubblico per un errore o per una qualsiasi altra ragione si presti astrattamente alla configurabilità di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Tuttavia tali danni devono essere allegati e provati ( anche con il ricorso alla prova presuntiva) da parte di chi agisce in giudizio: nel caso che ci occupa il ricorrente ha lamentato esclusivamente il c.d. danno comunitario che appare per le ragioni evidenziate insussistente.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale dipendente: assunzione e periodo di prova
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 08/05/2019 n° 12193
Area: Giurisprudenza

Gli ufficiali di stato civile possono rifiutarsi di trascrivere nei registri italiani un atto di nascita formato all’estero tramite pratiche vietate nel nostro ordinamento (come la gestazione per altri) se questo contrasta con l’ordine pubblico internazionale. Quest’ultimo è il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento nazionale in un determinato periodo storico, ispirati alla tutela dei diritti umani, rinvenibili nella Costituzione, nel diritto europeo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tali principi non devono intendersi in astratto, perché bisogna valutare come essi si siano incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e nella giurisprudenza. Ciò premesso, bisogna considerare l’art. 12 della legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che vieta la pratica della gestazione per altri, una norma di ordine pubblico nel senso sopra descritto, perché essa riguarda valori costituzionalmente rilevanti che impediscono l’ingresso nell’ordinamento nazionale di atti formati all’estero con essi incompatibili. Tra i limiti alla libertà di formare una famiglia, infatti, rientra proprio il divieto di accesso alla surrogazione di maternità. Il legislatore, nel bilanciare gli interessi in gioco in questa materia, ha ritenuto di dare prevalenza alla verità biologica rispetto all’interesse del minore a vedere riconosciuto il proprio legame con il genitore d’intenzione (quello, cioè, che non ha fornito alcun apporto genetico al concepimento). Ciò preclude al giudice la possibilità di ordinare all’ufficiale di stato civile di trascrivere l’atto di nascita straniero formato a seguito di tale pratica. Stante, però, l’interesse del minore alla certezza dei propri legami familiari, è possibile ricorrere, anziché alla trascrizione dell’atto di nascita, ad altri strumenti, come l’adozione in casi particolari. (Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva riconosciuto la possibilità di trascrivere nei registri italiani un atto di nascita formato in Canada, che riconosceva come genitori del minore due uomini. Questi, nell’ambito di un progetto di vita e familiare comune, avevano fatto ricorso alla gestazione per altri, vale a dire ad una pratica di procreazione medicalmente assistita che aveva coinvolto uno dei componenti della coppia, una donatrice di ovociti e un’altra donna che aveva portato a termine la gravidanza per consentire ai due coniugi di avere un figlio. Il genitore c.d. d’intenzione non presentava invece nessun legame biologico o genetico con il bambino.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio
Sentenza 30/09/2016 n° 19599
Area: Giurisprudenza

Gli ufficiali di stato civile possono rifiutarsi di trascrivere nei registri italiani un atto di nascita formato all’estero solo se questo contrasta con l’ordine pubblico internazionale. Quest’ultimo, però, non deve essere inteso come una generica diversità tra la disciplina italiana del diritto di famiglia e quella straniera. Esso è piuttosto il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento nazionale in un determinato periodo storico, ispirati alla tutela dei diritti umani, rinvenibili nella Costituzione, nel diritto europeo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questi principi non sono violati dalla trascrizione di un atto di nascita formato in Spagna che indica due donne come genitori di un bambino partorito, nell’ambito di un progetto familiare condiviso, da una delle due (madre biologica) con un ovulo donato dall’altra (madre genetica) e impiantato tramite procreazione medicalmente assistita, perché la trascrizione garantisce l’interesse del minore al riconoscimento del proprio status filiationis. Il mancato riconoscimento di tale status si ripercuoterebbe negativamente sulla situazione giuridica del minore, che verserebbe in uno stato di incertezza, e sulla sua identità personale (che include il riconoscimento giuridico del suo legame con entrambi i genitori). Il riconoscimento dello status filiationis è, al contrario, corrispondente all’interesse del minore perché in situazioni come quella descritta non si versa in un caso di gestazione per altri (in cui una donna si presta a portare a termine una gravidanza per finalità solidali, cioè per consentire ad altri di avere figli), ma in un caso in cui il bambino presenta un “doppio legame” con le proprie madri: l’uno biologico (con la madre che ha partorito), l’altro genetico (con la madre che ha donato l’ovulo utilizzato per la fecondazione). Non si può infatti riconoscere solo il legame tra il feto e la donna che ha portato a termine la gravidanza lasciando del tutto “scoperto” l’apporto genetico dell’altra madre. Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, del resto, è favorevole al riconoscimento degli atti di nascita formati all’estero quando vi sia almeno un legame genetico tra il bambino e il genitore che chiede il riconoscimento dello status filiationis. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza della Corte d’appello di Torino che ordinava all’ufficiale di stato civile di trascrivere nei registri italiani l’atto di nascita di un bambino nato in Spagna da una coppia di donne, l’una spagnola, che lo aveva partorito, e l’altra italiana, che aveva donato gli ovuli necessari al concepimento tramite procreazione medicalmente assistita. L’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di trascrivere l’atto di nascita ritenendo che la trascrizione fosse contraria all’ordine pubblico.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio
Sentenza 23/09/2025 n° 30779
Area: Giurisprudenza

In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall’art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall’art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. in l. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all’uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. Costituiscono invece misure riparatorie le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l’attribuzione del posto. Ne consegue che, in presenza di abuso, permane il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi senza applicazione della riduzione alla metà dei massimi indennitari, non ricorrendo i presupposti previsti. Il termine di prescrizione del diritto è decennale ed avendo il diritto natura unitaria decorre dall’ultimo contratto a termine.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#personale docente
Sentenza 08/05/2025 n° 547
Area: Giurisprudenza

In una scuola elementare, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, un minore cadeva rovinosamente riportando la frattura dei due denti incisivi superiori. Il padre del minore promuoveva un giudizio civile diretto a chiedere il rimborso delle spese mediche e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il Tribunale ha innanzitutto ribadito che la legittimazione passiva spetta al Ministero, ai sensi dell’art. 28 Cost., e non all’Istituto scolastico, in virtù della giurisprudenza consolidata, in base alla quale gli istituti scolastici hanno personalità giuridica e autonomia gestionale e amministrativa, ma restano organi dello Stato. Sotto il profilo della prescrizione, le azioni di responsabilità per i danni subiti dall’allievo, sia auto-cagionati che etero-cagionati, è di tipo contrattuale (rectius, da contatto sociale), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ordinaria e non quinquennale. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso (autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) poiché, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona. Dall’inquadramento di tali azioni nel novero della responsabilità contrattuale derivano importanti conseguenze in ordine all’onere della prova gravante, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sul genitore attore. La scuola deve dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Essendo la caduta avvenuta in classe, la responsabilità della scuola è, in linea astratta, evidente. Pur tuttavia, in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice, il Tribunale ha precisato che il genitore avrebbe dovuto non semplicemente allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di assistenza gravante sulla scuola, bensì dimostrare il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui chiedeva il risarcimento. In sostanza, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. ma con un atteggiamento particolare dell’onere della prova incombente sulla parte attrice, rispetto alla regola dettata per l’inadempimento in generale. Se per un verso, la responsabilità dedotta dall’attore ricade nell’alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la mera allegazione dell'inadempimento. E’ pertanto necessaria la prova che il danno occorso all’alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha, dunque, l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. Ciò premesso, nel caso in esame, l’alunno era caduto in aula alla presenza di due insegnanti, ma il genitore, nel proporre la domanda risarcitoria, non ha fornito precise allegazioni dirette ad individuare la causa dell’evento dannoso nella mancanza di cautele da parte della scuola o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi. Inoltre, in fase di prova testimoniale, era emerso che le insegnanti avevano impartito adeguate regole di comportamento agli alunni, che la caduta era stata improvvisa e che non risultavano elementi probatori atti a dimostrare distrazioni, sbadataggini o sventatezze. In altri termini, la repentinità della caduta dette luogo al caso fortuito, nonostante la sorveglianza di ben due insegnanti, di cui una risultata trovarsi ad un metro di distanza dall’alunno. La caduta si verificò, dunque, per causa fortuita e, in quanto tale, essa si sottrasse all’intervento delle docenti presenti in classe, con conseguente infondatezza nel merito della domanda di risarcimento proposta dal genitore, per aver questi omesso di dimostrare, in concreto, la dinamica della caduta ed il nesso eziologico di tipo materiale. L’effetto di tale omessa dimostrazione si riverbera sull’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione, la quale, per tale ragione, non può dirsi onerata di fornire la prova liberatoria.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 22/05/2025 n° 68
Area: Giurisprudenza

Anche il bambino nato nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato da una coppia di donne seguendo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha diritto al riconoscimento sin dalla nascita dello status di figlio sia della madre biologica (che si è sottoposta al trattamento) sia della madre d’intenzione. La legge n. 40/2004 già si occupa di tutelare i bambini nati da PMA e, in particolare, di assicurare loro che entrambi i genitori che abbiano acconsentito a tale pratica per generare una nuova vita se ne assumano la responsabilità. Nel caso di PMA tramite fecondazione eterologa, infatti, il consenso prestato alle relative pratiche impedisce al genitore che non abbia fornito il proprio apporto biologico alla fecondazione di disconoscere la paternità del bambino, proprio per evitare che chi abbia inteso dar luogo al suo concepimento si sottragga alla responsabilità genitoriale (ad esempio, a seguito di una separazione della coppia). Si tratta di una regola che intende tutelare il miglior interesse del minore, che rappresenta un principio guida di tutta la disciplina della filiazione. Per questo motivo, impedire il riconoscimento del legame sia con la madre biologica sia con quella d’intenzione vìola diverse norme costituzionali. In primo luogo, il mancato riconoscimento dello status filiationis equivale ad una violazione del diritto all’identità personale del figlio (riconducibile all’art. 2 Cost.), che è costituita anche dal riconoscimento giuridico dell’appartenenza a entrambi i rami familiari. In secondo luogo, anche se l’interesse del minore va bilanciato con gli altri eventuali controinteressi confliggenti, in questo caso non ci sono valori o interessi che giustificano la compressione del diritto del bambino al riconoscimento dello status filiationis (perciò la disciplina in oggetto è contraria al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.). Terzo, la norma che impedisce tale riconoscimento ostacola l’esercizio di tutti quei diritti del figlio discendenti proprio dai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.). Il carattere omosessuale della coppia dei genitori non può impedire l’esercizio di tali diritti del figlio, anche perché, in ogni caso, l’orientamento sessuale non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale. Non si tratta, peraltro, di riconoscere l’esistenza di un “diritto alla genitorialità”, ma di constatare che il riconoscimento dello status di figlio al bambino nato da una coppia omogenitoriale che abbia seguito un percorso di PMA corrisponde al suo miglior interesse perché opera sin dalla sua nascita e lo tutela dalle eventuali vicende della coppia. Bisogna infatti considerare diversi ulteriori aspetti legati alla disciplina vigente. Anzitutto, non è sufficiente, in tale ipotesi, poter accedere all’adozione in casi particolari (art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983) da parte del partner del genitore biologico, perché questa forma di adozione rimette l’acquisizione dello status di figlio all’eventuale iniziativa del genitore intenzionale, che deve intraprendere un procedimento lungo, dispendioso, aleatorio (come ogni altro procedimento giudiziario) e che produce effetti dal momento della sentenza che consente l’adozione. In secondo luogo, e di conseguenza, va considerato che, nel caso in cui la madre intenzionale non intenda procedere all’adozione, ad esempio a seguito di separazione dalla madre biologica, non esistono strumenti per quest’ultima o per il minore per farne valere la responsabilità genitoriale. Infine, va considerata l’eterogeneità dei comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile rispetto alle richieste di registrare alla nascita entrambe le madri in casi come quello in esame, nonché la facoltà di scelta dei pubblici ministeri di richiedere eventualmente e senza limiti di tempo di rettificare gli atti di nascita che indicano due genitori dello stesso sesso. La discrezionalità delle autorità è, insomma, in grado di ripercuotersi significativamente sulla vita del bambino, destinato ad una situazione di perpetua incertezza e imprevedibilità rispetto alla propria situazione giuridica. L’art. 8 della legge n. 40/2004 è pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. (Nel caso in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” nella parte in cui non consente di riconoscere lo status di figlio al bambino nato in Italia da una donna che abbia fatto ricorso all’estero in conformità alle leggi ivi vigenti a tecniche di PMA nell’ambito di un percorso genitoriale condiviso con la sua partner.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
Ordinanza 03/05/2025 n° 11614
Area: Giurisprudenza

L'art. 2049 c.c. stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per danni commessi dai suoi dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. La norma configura una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Affinchè insorga tale forma di responsabilità deve esistere il nesso di occasionalità necessaria; il nesso sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. La responsabilità ex art. 2049 cc è subordinata, però, alla condizione che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze. Nel caso di molestie verificatesi a scuola a danno di un alunno, per verificare se sussista una responsabilità della scuola (datore di lavoro), occorre allora domandarsi se rientrasse nell'ambito dell'attività di quest’ultima (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Occorre premettere che alla scuola - e, quindi, al personale scolastico del Ministero - spetta l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Il "contratto scolastico" comprende, infatti, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. Per quanto riguarda le molestie sui minori, dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali. Pertanto, le molestie perpetrate in danno di alunni minori, pur costituendo condotte opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa. Ricorre allora il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità della scuola per le molestie attuate dal dipendente nei confronti dell’alunno ogni qual volta la condotta del primo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi.
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#reato#responsabilità civile
Sentenza 18/10/2025 n° 501
Area: Giurisprudenza

E’ disciplinarmente rilevante la condotta del Dirigente Scolastico che ha trasmesso all'esterno (prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni insegnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui diretto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, imputabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tempestività dell'Ufficio di Ambito Territoriale. E' vero che il Dirigente Scolastico ha il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei confronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo potere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici; verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione; tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. E’ legittima quindi la sanzione disciplinare irrogata al Dirigente Scolastico che non si è uniformato a queste regole e principi in quanto: ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che trasparente; si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando in modo implicito ma chiaro ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla ingiustificata e quindi colpevole inerzia di un altro Ufficio in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi; ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e inefficiente contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico). La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di specie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 09/03/2021 n° 33
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, la pratica della surrogazione di maternità è vietata dall’art. 12 della legge n. 40/2004 per ragioni di ordine pubblico internazionale. Tali ragioni impediscono che atti stranieri in contrasto con i valori considerati alla base dell’ordinamento giuridico, specie in materia di diritti umani, producano effetti in Italia. È per questa ragione, legata alla dignità della donna e alla necessità di impedire che si sfruttino situazioni di fragilità, che è impossibile trascrivere nei registri di stato civile italiani l’atto di nascita straniero che indica come genitori di un bambino i componenti della coppia (eterosessuale o omosessuale) che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero. Ciò non toglie, però, che il minore in situazioni come questa cresca di norma con la coppia committente, che ha dato vita al processo che ha portato al suo concepimento. Per questo motivo, è necessario individuare una soluzione che assicuri che il bambino veda riconosciuto giuridicamente il proprio legame con chi se ne prende cura, e in particolar modo con il genitore che non abbia fornito il proprio apporto genetico alla fecondazione in vitro (c.d. genitore d’intenzione). Tutte le decisioni delle autorità relative ai minori devono infatti essere guidate dal principio del miglior interesse di quest’ultimo in relazione alla sua situazione concreta. Attualmente, l’unico strumento che consente di riconoscere giuridicamente il rapporto di filiazione che lega il bambino al genitore d’intenzione è l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/1983. Si tratta di una forma di tutela che, però, non risulta del tutto adeguata rispetto alla necessità di garantire i diritti del minore perché presenta diverse criticità ed è subordinata ad un atto di volontà del genitore d’intenzione, che potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità genitoriale e non procedere mai alla richiesta di adozione (in caso, ad esempio, di separazione della coppia). Spetta però al legislatore individuare forme di tutela più efficaci, restando invece fermo il divieto di trascrivere l’atto di nascita del minore che indichi anche il genitore d’intenzione dopo il ricorso alla maternità surrogata. Il vuoto di tutela non può infatti essere risolto con una declaratoria d’illegittimità costituzionale. (Nel caso in questione, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure dell’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g) della legge n. 218/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000 perché la materia appartiene alla discrezionalità del legislatore. Tali norme non consentono, secondo l’interpretazione consolidata, che possa essere riconosciuto in Italia il provvedimento giudiziario straniero che inserisce il genitore d’intenzione nell’atto di nascita del bambino nato a seguito di gestazione per altri all’estero con l’apporto biologico di un solo membro della coppia.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
23/10/2025 n° 1
Area: Giurisprudenza

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
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#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
21/01/2026 n° 56
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
…..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
UPREC-CONS-0260-2025
FUNZ CONS 56/2025
In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.
Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.
Avv. Giuseppe Busia
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).
4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).
5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
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04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
*****
ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
KEYWORDS
#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
27/03/2025 n° 169
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10136982]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 169 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dal proprio legale, la sig.ra XX, madre di un alunno frequentante l’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della Ludum s.r.l. (di seguito la società o l’Istituto), ha lamentato di aver ricevuto, in data XX attraverso la piattaforma SeeSaw, da una docente, una comunicazione “con la quale veniva avvertita che era stato lasciato un questionario compilato presso la reception della scuola e che l’insegnante aveva bisogno di parlare con lei” per alcuni aggiornamenti delicati riguardanti il figlio. Tale messaggio sarebbe stato inviato “in modalità pubblica” a tutti i genitori della classe e con la medesima modalità sarebbe stato inviato un ulteriore messaggio “a contenuto particolarmente riservato” di risposta alla richiesta di chiarimenti della reclamante.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX, rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) il DPO della società, ha rappresentato, in particolare, che:
- “la reclamante contestava l’uploading di due messaggi privati, a quest’ultima indirizzati, nell’area pubblica di SeeSaw, fornendo così la possibilità di visionarne il contenuto ad ulteriori soggetti non direttamente interessati (genitori, insegnanti e personale amministrativo della Scuola)”;
- “l’Insegnante non agiva in mala fede, anzi, mossa da uno spirito di palpabile preoccupazione per l’alunno (…) procedeva ad utilizzare erroneamente SeeSaw e a condividere il messaggio nell’area pubblica”;
- “la buona fede della (… docente) è avvalorata anche dalla prontezza che dimostrava nella cancellazione del contenuto, a seguito dell’individuazione dell’erronea pubblicazione, per la precisione (…): il primo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.35 veniva dalla stessa rimosso alle ore 14.53; il secondo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.48 veniva dalla stessa rimosso tempestivamente alle ore 14.49”;
- “in virtù di quanto verificatosi, la Scuola programmava la formazione annuale in ambito privacy sulla tematica dei data breach (…) evento indirizzato a tutto il personale scolastico”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione, sulla SeeSaw Elementary Learning Experience Platform, dei messaggi contenenti informazioni personali relativi all’alunno, seppure avvenuta in un’area accessibile solo a genitori, docenti e personale amministrativo e non, quindi accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX il DPO della società ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- la docente ha immediatamente rimosso i messaggi riguardanti il figlio della reclamante dall’area pubblica della piattaforma citata a seguito della ricezione della richiesta della ricorrente di ricevere le comunicazioni su una e-mail privata;
- “La prima comunicazione è rimasta (…) online per 18 minuti mentre la seconda (…) per appena 1 minuto” (… per cui) si ritiene che il danno - eventualmente causato – non può che essere esiguo”;
peraltro, i messaggi sono stati pubblicati in “una sezione pubblica (…) della piattaforma (…) accessibile unicamente (…) dai genitori (… dei minori frequentanti) la medesima classe, oltre al personale scolastico e amministrativo per un totale massimo di all'incirca 20 persone”;
- pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento “(… stante il considerando n. 148 del Regolamento e “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679” – adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018)–, è ben possibile qualificare la violazione oggetto della contestazione in termini di “violazione minore”. Considerazioni di tal tenore nascono da precedenti pronunce del Garante per la Protezione dei Dati Personali; in merito, si richiamano: le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, il Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008526], il Provvedimento del 13 aprile 2023 [9902516], il Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920274]. Nello specifico, questi ultimi due precedenti riguardano un caso similare a quello in esame: riguardano, difatti, un istituto scolastico con non molti iscritti, il quale aveva reso pubblici erroneamente dati personali dei propri alunni, avendo successivamente posto rimedio a tale violazione in tempi brevi tramite la cancellazione di detti dati”.
Nelle medesime memorie, la società ha illustrato con ancora maggiore dettaglio le misure organizzative adottate per rafforzare la protezione dei dati personali degli interessati.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati ma tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico, da parte degli istituti scolastici pubblici e privati, i relativi trattamenti di dati personali siano leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice; si veda, al riguardo, provv. 16 settembre 2021, n. 317, doc. web. 9703988).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, nell’area pubblica della piattaforma SeeSaw, accessibile a genitori, insegnanti e personale amministrativo della scuola, due messaggi indirizzati alla reclamante, contenenti informazioni personali relative al figlio di quest’ultima, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un minuto, in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli.
In particolare, sebbene la pubblicazione dei messaggi oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il minore (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; si veda, altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052).
A tal riguardo, si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento) specie qualora i trattamenti afferiscano alla “valutazione di aspetti personali in particolare mediante la previsione di aspetti riguardanti il rendimento (scolastico) e professionale” (cfr. cons. 75 del Regolamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il figlio della reclamante.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente riteneva, per un mero errore materiale, di aver inserito i messaggi nella sezione privata della piattaforma;
- i messaggi sono stati visibili nella piattaforma, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un solo minuto in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- i soggetti ai quali i messaggi sarebbero stati resi accessibili ammontano ad un totale massimo di circa 20 persone;
- la docente ha provveduto a scusarsi con la famiglia;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dalla Ludum s.r.l., per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, con sede in Viale Ortles n. 46 - 20139 - Codice Fiscale: 06691820960, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, la Ludum s.r.l. quale titolare del trattamento in questione, per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
Il SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
13/04/2021 n° 80
Area: Prassi, Circolari, Note

E’ possibile inserire nel contratto di supplenza, come clausola di risoluzione, il rientro del titolare a causa del venir meno delle condizioni previste dalla legge 104/1992 per assistenza a persona disabile?
Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018, triennio 2016/18, continuano a trovare applicazione le norme contrattuali dei precedenti CCNL dallo stesso non derogate e compatibili con le norme legislative vigenti.
Pertanto, sono tuttora vigenti i commi 6 e 7 dell’art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007 che disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
Pertanto, nel contratto individuale devono essere indicate, affinché possano essere fatte valere, le cause che ne costituiscono condizioni risolutive, ivi inclusa l’ipotesi oggetto del quesito.
Questa Agenzia ritiene, inoltre, opportuno richiamare la circolare del Miur, n. U.0026841 del 05.09.2020, che fornisce utili indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA.
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27/04/2021 n° 643
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Dirigenti Scolastici e
ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzionee,
p.c.
All’Ufficio di Gabinetto
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.
La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19 ha imposto ai dirigenti scolastici, ai docenti, a tutto il personale della scuola uno straordinario impegno per assicurare comunque, nelle difficili condizioni date, il percorso scolare. Ciò nonostante, questo secondo anno scolastico “in pandemia” ha fatto emergere con maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche. Si sono esacerbate le differenze e l’impatto sugli studenti in termini di apprendimenti e fragilità. Gli effetti più dannosi della crisi economica, conseguenza della pandemia, si stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando nuove “povertà educative”.
La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta dalla crisi di questo tempo: “non lasciare indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili.
Strumenti peraltro ampiamente richiamati dal Rapporto Finale del 13 Luglio 2020, redatto dal Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, “Scuola ed emergenza Covid-19”.
La scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha necessità di modalità scolari innovative, di “sguardi plurimi”, di apporti differenziati. Occorre una scuola aperta, dischiusa al mondo esterno. Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di apprendimento; aprirsi all’incontro con “altri mondi” del lavoro, delle professioni, del volontariato; come pure aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze innovative, attività laboratoriali. Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e fuori la scuola.
1. Il “Piano scuola per l’estate 2021”
Il prossimo periodo estivo diviene prima preziosa occasione perché le istituzioni scolastiche - esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - attivino, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità.
Questo è pure l’obiettivo del “Piano scuola per l‘estate 2021”: rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.
Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” sono quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunte dal percorso nell'anno scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Come naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” e verificando con l’Ente Locale la disponibilità degli edifici scolastici nel periodo estivo, nella misura occorrente.
2. La declinazione temporale
Il Piano, che qui si presenta, costituisce una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate da questo Ministero dell’Istruzione sono finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche autonomamente determinate dagli Organi Collegiali. Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021
La valutazione del percorso formativo dello studente, al termine di questo anno scolastico, costituisce il primo passo per l’approfondimento e il dialogo tra docenti e alunni, utile a ripercorrere più accuratamente la conclusa esperienza e a dare rilievo anche all’autovalutazione dello studente, intercettandone bisogni educativi e inclinazioni.
Le Istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno proporre iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM); attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali; l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi studenti nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione.
La consultazione del sito INVALSIopen.it - che rende disponibili strumenti informativi indirizzati a dirigenti scolastici e docenti - può aiutare a comprendere situazioni “impattanti” sugli apprendimenti, anche con riferimento all'emergenza pandemica (ad esempio con riferimento all'approfondimento sul Learning Loss).
Focus: le azioni per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo
Difficoltosa appare la situazione degli alunni e degli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i bambini al primo anno della primaria; gli studenti al primo anno di scuola secondaria di I grado.
Per i primi, non ancora autonomi nell’organizzazione del lavoro, dei tempi e dei materiali, nello svolgimento dei compiti e delle consegne, ancora legati al pensiero concreto, all’esperienza pratica, all’esempio, la proposta di attività per l’acquisizione delle abilità di lettura, scrittura e di calcolo in modalità a distanza può non essere stata sufficiente a impedire il rallentamento degli apprendimenti, soprattutto nei contesti particolarmente svantaggiati.
Per i secondi, appena transitati in un ambiente caratterizzato da una pluralità di figure educative sconosciute e con aspettative elevate circa il grado di autonomia nell’organizzazione dello studio, la didattica a distanza può non avere consentito di intervenire adeguatamente laddove vi fossero lacune, carenze, difficoltà pregresse. Utile dunque l’attivazione di interventi personalizzati e/o di gruppo, a compensazione di quanto è venuto a mancare durante il periodo del lockdown e parzialmente anche nell’anno scolastico in corso. Il focus prioritario pare potersi incentrare sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria e sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado.
Focus: le azioni per le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo
Il perdurare della complessa situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto, anche nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021, ripercussioni sull’ordinario svolgimento delle attività scolastiche. Se gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado hanno avuto la possibilità di proseguire prevalentemente in presenza le attività scolastiche, la scuola secondaria di II grado, al contrario, ha dovuto fare ricorso in maniera rilevante alla didattica a distanza per la fruizione del servizio scolastico. In tale contesto, le iniziative accennate per il primo ciclo si rendono ulteriormente necessarie, ovviamente declinate in relazione alla diversa classe di età. “Summer School” e stage; gruppi di apprendimento con tutoraggio di pari, di studenti universitari, di esperti o docenti; imprese simulate; simulazione di processi e situazioni complesse anche con l’utilizzo di software dedicati: sono innumerevoli le azioni attivabili per il rinforzo degli apprendimenti e della socialità nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021
Il citato rapporto finale del 13 luglio 2020 del Comitato di esperti ha posto l’attenzione sulla funzione strategica dei “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si renda sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e delle conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della nuova socialità.
Le attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport), ad esempio, potrebbero costituire opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività particolarmente penalizzate durante la crisi pandemica. Per le attività motorie e sportive potrebbero poi essere realizzati contesti sportivi scolastici, con la collaborazione degli Organismi sportivi affiliati al Coni e al Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati.
In ordine ai “Patti educativi di comunità”, si rammenta che per realizzarli, nell'anno scolastico 2020/2021 (ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104), sono stati assegnati 10 milioni di euro alle scuole. I “Patti” possono essere finalizzati, ad esempio, a potenziare spazi e attività di crescita culturale e arricchimento delle competenze e per favorire l’inclusione dei minori più vulnerabili.
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021
È di tutta evidenza come tale terza fase sia strettamente interconnessa alle precedenti. È importante che gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo).
È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.
3. La cornice di senso
Questo non è un anno scolastico come gli altri e i fondi resi disponibili con questo Piano per la progettazione delle scuole sono destinati a sostenere iniziative a favore degli studenti che consentano loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza, fra lo studio e ciò che è accaduto e continua ad accadere. Una dicotomia fra queste due dimensioni renderebbe inutile lo sforzo della scuola. Tante famiglie sono in lutto, tante persone amate non ci sono più. E tantissime persone hanno perso il lavoro e i loro figli, i nostri allievi, “sentono” le angosce dei propri genitori.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche assegna agli organi collegiali la responsabilità di individuare cosa fare e come farlo, nell'ambito degli ordinamenti generali dell'istruzione. Ma le scuole sono fatte di persone. E le persone dentro la scuola hanno patito come tutti le conseguenze della pandemia e, al contempo, hanno sostenuto la responsabilità immensa di cercare di aiutare i ragazzi ad affrontarle e a rielaborarle. Nell’ottica di supporto alla riflessione delle persone impegnate nella scuola, saranno resi disponibili spunti di possibile approfondimento delle “dimensioni” entro le quali potrebbe essere opportuno lavorare per porre rimedio ai danni portati dalla pandemia. Come che sia, ciascuna scuola potrà individuarne di proprie, più aderenti alla realtà di contesto, più collegate alla propria storia e tradizione pedagogica.
Quello che qui si vuole sottolineare è la necessità che le attività vengano collocate in una cornice di senso. Che le attività siano ancorate a ciò che si è fatto e che diano origine a esperienze e a percorsi che poi vengano assunti e sviluppati nel prossimo anno scolastico.
E' inoltre assolutamente necessario il coinvolgimento degli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 e di quelli con bisogni educativi specifici. Ciò che si fa deve avere senso e significato evolutivo per l’alunno in difficoltà, come per tutti gli altri.
4. Sulla valutazione e l’insegnamento “compensativo”
Uno dei temi in maggiore evidenza, dopo un anno e più di pandemia, è quello del gap che si è venuto a creare tra i livelli di apprendimento teoricamente definiti per lo scorso e per il presente anno scolastico e quanto effettivamente appreso (e mantenuto) dagli studenti. Un gap si è certamente creato, per quanti sforzi si siano fatti con la didattica a distanza. Tale divario è diverso da alunno ad alunno, da situazione a situazione. “Misurare” in modo standardizzato i risultati di apprendimento può fornire un indicatore, della cui fragilità occorre essere consapevoli.
Lo scarto tra ciò che poteva essere e ciò che è stato ha in ciascuno studente una dimensione che potremmo chiamare “dell’iceberg”. Ciò che si può vedere, e magari misurare, è molto meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie.
Come agire per riuscire a “rammendare”, per quanto possibile, il tessuto delle conoscenze e delle competenze degli alunni? Facendoci guidare da consolidate modalità pedagogiche e didattiche, il suggerimento è quello di dialogare con i ragazzi, scartando modalità standardizzate o schematiche. Mai come in questo caso la personalizzazione dell’insegnamento è fondamentale e questa chiede di conoscerli. Un secondo elemento da considerare è che i ragazzi hanno imparato altre cose, durante questa pandemia, e che per poter costruire un insegnamento efficace occorre sapere quali sono queste altre cose e come possono essere utili per gli apprendimenti formali. L’apprendimento non consegue necessariamente da un insegnamento formale. Per intenderci potremmo utilizzare un famoso verso di John Lennon: “la vita è ciò che ci accade mentre facciamo altro”. Anche molta parte dei nostri apprendimenti avvengono in questo modo. La scuola ha il compito di ricollegare apprendimenti informali (“sparsi” e a volte inconsapevoli) degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali.
I mesi di giugno e settembre, in particolare, potranno consentire di consolidare in modo compensativo apprendimenti formali. Questo suggerisce, in un tempo permeato di emozioni e sentimenti contrastanti, di favorire ancor più la comprensione della connessione fra l’oggetto dello studio e la realtà. La scuola sa bene che, per essere effettivo, l’apprendimento deve essere significativo per colui che apprende. Se non significa nulla, se non si collega alla persona e al suo essere e sentire, verrà presto accantonato e dimenticato. L’aumento dell’analfabetismo di ritorno e delle conoscenze inerti ricorda ad ogni passo questa verità.
Gli apprendimenti formali, oltre che in ottica compensativa, vanno considerati in ottica evolutiva e dialogica, di servizio rispetto a ciò che gli alunni sono ora, che non è come erano un anno fa e certamente non come sarebbero stati se la pandemia non si fosse presentata. Utile, in questo momento, valutare di proporre ciò che è fondamentale, ciò su cui si basa la piramide dell’apprendimento e, soprattutto, ciò che si accosta al significato racchiuso dentro ogni disciplina, il significante che gli alunni sono chiamati a comprendere, condividere ed elaborare. A titolo esemplificativo, la matematica e la scienza, soprattutto per i ragazzi più grandi, se ben guidati, consentono di entrare nel merito delle statistiche che vengono proposte quotidianamente, ragionare sul senso dei dati offerti e approfondire le diverse tecnologie su cui si basano i vaccini.
Usare gli apprendimenti formali per fare esperienza del fatto che studiando e ricercando si può comprendere più e meglio la realtà, aiuterà i ragazzi ad essere più consapevoli di ciò che accade. Fornire strumenti che consentano di capire la realtà è compito della scuola.
5. Risorse per realizzare il “Piano scuola per l’estate 2021”
Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni scolastiche. per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, le seguenti linee di finanziamento:
- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;
- Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa) 320 milioni di euro;
- D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;
Come primo approfondimento, si forniscono in questa sede informazioni sintetiche concernenti le diverse linee di finanziamento. Con specifici atti delle Direzioni generali competenti in materia, nei prossimi giorni, saranno fornite istruzioni concernenti le modalità di accesso e rendicontazione delle predette risorse.
- Focus: D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per complessivi 150 milioni di euro
Le risorse sono destinate a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire. Le risorse finanziarie di cui trattasi saranno ripartite considerando la popolazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvederanno alla realizzazione degli interventi nel rispetto del principio di trasparenza e della normativa vigente, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione generale competente.
- Focus: PON «Per la scuola», per complessivi 320 milioni di euro
Le scuole statali e le scuole paritarie del primo I e del II secondo ciclo di istruzione possono accedere alle risorse finanziarie relative al Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola” 2014-2020 promuovendo progetti di durata biennale.
Le risorse disponibili, complessivamente 320 milioni, sono rese disponibili, come per tutti i Programmi operativi nazionali, per circa il 70% alle regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per circa il 10% alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e per il rimanente 20% circa alle altre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto). Le risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Attenzione è rivolta ai progetti di inclusione per studenti con fragilità. Le attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete tra loro e con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo settore. Le scuole, come da specifico avviso, avranno tempo fino al 21 maggio 2021 per presentare la propria candidatura e accedere ai finanziamenti, in modalità semplificata.
L'avviso pubblico (https://www.istruzione.it/pon/) e il relativo manuale operativo consentiranno di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla partecipazione. È inoltre previsto un servizio di supporto tecnico e di ticketing per informazioni e chiarimenti e saranno attivati webinar per le scuole e per l’accompagnamento alla presentazione delle candidature e alla gestione dei progetti.
- Focus: D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per complessivi 40 milioni di euro
Criteri e parametri per l’utilizzazione delle risorse di cui alla L.440/1997 sono definiti dal D.M. 48 del 2 marzo 2021. Nello specifico, l’art. 3 del richiamato decreto destina l’incremento del Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa ad iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane. Tali iniziative, possono prevedere la promozione di collaborazioni, e attività tra Scuole, Enti pubblici, privati e Associazioni, al fine di prevenire la dispersione scolastica. La Direzione generale competente provvederà a fornire nel seguito le informazioni necessarie alle Istituzioni scolastiche statali per presentare proposte formative.
6. Strumenti di supporto contabile
Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – offre un supporto costante alle scuole. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ha attivato, all’interno del servizio suddetto, una sezione dedicata alla gestione delle attività relative al Piano Estate. Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente circolare e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale.
Tramite il servizio HDAC è, inoltre, possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.
Per quanto concerne le procedure di affidamento dei beni e servizi e di conferimento incarichi individuali, oggetto del presente Piano, si rinvia alle indicazioni contenute nel Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” e nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” (www.miur.gov.it/guest/pubblicazioni).
E' inoltre disponibile una Guida digitale interattiva, organizzata per dialogo interattivo (“domanda-risposta”), al fine di agevolare nella scelta della procedura di acquisto da utilizzare. È possibile accedervi su Applicazioni SIDI/Gestione Finanziario Contabile/Help Desk Amministrativo Contabile.
7. Misure di accompagnamento
Per sostenere le scuole nella realizzazione del “Piano scuola Estate 2021” sono predisposti specifici strumenti di accompagnamento.
Sul sito istituzionale del Ministero viene attivata un’apposita sezione per consentire alle Istituzioni scolastiche, agli studenti e ai genitori di reperire informazioni in merito alle iniziative realizzate. Tale sezione conterrà indicazioni in merito al programma e alle tipologie di progetti attivabili, istruzioni organizzative ed operative per l’utilizzo dei diversi finanziamenti, FAQ e materiali utili.
Viene resa disponibile la «Biblioteca dell’innovazione» predisposta da INDIRE, di sostegno alla didattica collaborativa on line. Vi si possono reperire materiali di consultazione, webinar di approfondimento sulle metodologie didattiche ed esperienze innovative.
IDEArium è la piattaforma di crowdfunding che il Ministero dell'Istruzione rende disponibile alle Istituzioni scolastiche per raccogliere donazioni da parte di sostenitori pubblici o privati, per finanziare progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Obiettivo della piattaforma è consentire alle scuole di dar voce e favorire il finanziamento dei propri progetti innovativi e, al contempo, di costituire volano di processi di condivisione e partecipazione. All’interno della piattaforma è presente una sezione dedicata al Piano Estate, funzionale a supportare le scuole nella ricerca di donazioni per l’attivazione delle iniziative. È possibile accedere collegandosi al link idearium.istruzione.it. L’accesso all’area privata può essere effettuato con le credenziali utilizzate per i sistemi SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione).
In collaborazione con Indire è in fase di realizzazione un progetto di accompagnamento rivolto ad un centinaio di istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio dispersione e a maggiore povertà educativa e con indicatori di difficoltà negli apprendimenti degli studenti. Queste scuole potranno richiedere di essere accompagnate da Indire nella realizzazione del “Piano scuola estate 2021”, secondo le modalità che saranno nel seguito fornite dalla Direzione generale competente.
8 – In sintesi
Questo è un tempo non facile per gli esseri umani e per la socialità. Gli studenti, cioè coloro maggiormente in “divenire” nella costruzione di sé, ne risentono particolarmente gli effetti, anche laddove non lo manifestino esplicitamente. Il “fare scuola” è proseguito, nonostante tutto, ma inevitabilmente con difficoltà mutevoli, in spazio e tempo. Occorre dunque di realizzare un “ponte” fra questo anno scolastico in conclusione ed il nuovo che andrà ad aprirsi, per accompagnare anche in questo tempo i nostri studenti. Le ingenti risorse finalizzate dal Ministero dell’Istruzione a questo scopo - oltre mezzo miliardo di euro – sono destinate alle istituzioni scolastiche perché, con determinazioni degli Organi collegiali, siano definiti i piani di intervento più opportuni a favore dei propri studenti, in particolare quelli con preesistenti o sopravvenute difficoltà. Gli interventi - realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” - saranno caratterizzati dal rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per recuperare la socialità almeno in parte perduta. L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
firmato digitalmente
KEYWORDS
#scuola #apprendimento #studente #estate #pandemia #rinforzo #piano #anno #attività #istituzione
17/03/2020 n° 388
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti dell’Ufficio Idegli USR per il Lazio, la Liguria,la Lombardia, la Sicilia
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite,
ai Dirigenti Scolasticie ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
al Forum delle Associazioni degli Studenti
alle Consulte provinciali degli Studential Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
alle OO.SS.
Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza
Carissimi,
l’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell’azione del sistema scolastico.
La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.
Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.
Nella gestione dell’emergenza sono state sollecitate le migliori energie operative, pubbliche e private; è stata realizzata in pochissimi giorni – grazie all’azione della task force creata dall’amministrazione – un’apposita area sul sito internet del Ministero, attraverso la quale le istituzioni scolastiche hanno potuto trovare le prime risposte alle domande più comuni sulle procedure organizzative e hanno potuto accedere a una sezione realizzata appositamente per consentire, nelle più diverse forme, di attivare didattica a distanza. Si è così cercato di venire incontro alle esigenze delle istituzioni scolastiche meno dotate a livello tecnologico con quelle delle realtà più avanzate sul fronte dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica, istituzioni che hanno prontamente messo a disposizione le proprie competenze e professionalità.
Già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria si è verificata una gara di solidarietà tra le scuole del Paese, tra docenti, personale ATA, direttori dei servizi generali e amministrativi, dirigenti scolastici e tra gli stessi alunni. Anche il mondo professionale, delle imprese, dell’associazionismo non ha mancato di mettere a disposizione servizi e risorse a vantaggio delle scuole e dei docenti. La Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la propria missione. Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono né devono significare abbandono.
Un sincero grazie va a tutti coloro che hanno voluto e saputo governare l’emergenza ed esserci.
Questa nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e ricondurlo in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa e cerca di fare tesoro di ciò che le istituzioni scolastiche, attraverso la loro attività e lo scambio continuo delle migliori pratiche, stanno facendo. Non altro. Il principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie scolastiche resta comunque, per quanto a ciascuna di esse sia possibile, di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico.
Perché in questo essenziale elemento consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme. A distanza o sotto un tendone, come capitato in altre tragedie che hanno colpito l’Italia, e alle quali insegnanti e alunni hanno saputo, lo ripeto, insieme, reagire.
Cosa si intende per attività didattica a distanza
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.
La questione privacy
Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il
trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è.
Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:
- a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità didattica a distanza;
- a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento.
Progettazione delle attività
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica.
Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. Lo stesso strumento telematico che in queste prime settimane di emergenza è stato utilizzato per tenere il filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe.
Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo.
Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
Occorre, peraltro, avere attenzione ad alcune specificità. Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.
Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento
dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.
Alunni con disabilità
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.
Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.
E’ compito del Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it)
Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.
Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.
Resta necessario garantire il diritto all’istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. Per lo specifico della Scuola in ospedale il Dirigente scolastico si confronta con la
Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività didattiche a distanza.
Per quanto riguarda la specificità delle istituzioni scolastiche con sezioni carcerarie, il dirigente scolastico dovrà confrontarsi con il Direttore del carcere e con la figura incardinata del coordinamento didattico, per individuare con quali forme e modalità poter continuare l’attività didattica, che rappresenta, in queste situazioni, a maggior ragione un dovere istituzionale per la Repubblica.
La valutazione delle attività didattiche a distanza
La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale
è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.
Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.
Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia
affrontare, superare e vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo.
“Ibi semper est victoria, ubi concordia est”
(P. Siro)
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(firmato digitalmente)
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17/07/2017 n° 1684
Area: Prassi, Circolari, Note

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017
NUMERO AFFARE 01056/2017
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso e considerato:
1.- L’articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare il reclutamento dei dirigenti scolastici conferma il carattere di specialità di questa dirigenza nel contesto della dirigenza pubblica; specialità ribadita nell’articolo 11, lettera b), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (sul relativo schema di decreto legislativo, recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” questo Consiglio di Stato ha espresso il parere 14 ottobre 2016, n. 2113), e prevedendo l’esclusione della dirigenza scolastica dai ruoli unici della dirigenza statale ne fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento.
Il citato articolo 29 del decreto-legislativo n. 165/2001 (già articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall’art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59), più volte modificato, prevede nel testo vigente:
“1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”.
Lo schema di regolamento attua questa normativa primaria.
– Si osserva preliminarmente che il presente schema fa seguito a uno schema di Regolamento trasmesso a questo Consiglio di Stato con relazione ministeriale datata 16 settembre 2016 e sul quale è stato espresso il parere n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016); e che il nuovo schema ha recepito per la quasi totalità le indicazioni di quel parere n. 2190/2016.
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
3.1 – La relazione tecnica esamina e indica, ove esistenti, gli effetti finanziari di ciascun articolo del decreto; e quantifica il totale degli oneri del provvedimento in € 5.174.812,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 5.454.210,00. Ciò in aumento rispetto al precedente schema (la relazione tecnica sul precedente schema indicava il totale degli oneri del provvedimento in € 3.271.200,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 3.300.000,00).
3.2 – L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ribadisce i rilievi e i punti caratterizzanti della riforma già esposti nell’AIR del precedente schema oggetto del citato parere n. 2190/2016.
3.3.1 – Relativamente alle premesse del nuovo schema esse danno atto che per quest’ultimo (diversamente dal precedente) sono state acquisite previamente (n.d.r.: su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) le osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze (in prosieguo, per brevità anche “MEF”) ; e che il Ministero redigente ha ritenuto “di poter accogliere alcune proposte modificative indicate nelle su richiamate note”.
La locuzione non reca altre indicazioni. Si ritiene che invece le premesse dell’emanando Regolamento, con adeguata motivazione, debbano farsi carico dei rilievi di cui sopra, specie se disattesi nell’articolato.
3.3.2 – Si osserva altresì che le premesse recano cenno al citato precedente parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, ma lo fanno – diversamente dal riferimento pure fatto al precedente parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (in prosieguo, per brevità, anche “CSPI”) del 13 luglio 2016, citato ampiamente nelle premesse – in modo insufficiente e senza recarne gli estremi (indicati soltanto nella parte finale delle premesse: “RITENUTO altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri”), a discapito della chiarezza. Si ritiene pertanto che le premesse siano da integrare sul punto.
Si segnala che la rilevanza costituzionale di questo Istituto richiede che nei testi normativi esso sia citato prima e non dopo il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3.3.3 – Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dunque nuovamente espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2017, formulando, come pure indicato nelle premesse del decreto, richieste di modifica. Sulle richieste di modifica non recepite le premesse dell’attuale articolato, recependo le indicazioni del citato precedente parere n. 2190/2016, si sono soffermate motivando la mancata recezione.
– Relativamente ai singoli articoli si rileva quanto segue.
4.1 – Sull’articolo 1 (“Oggetto”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 1 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
Sul presente articolo 1 sono stati formulati rilievi dal Ragioniere generale dello Stato (“Andrebbe specificato l’anno scolastico di decorrenza del regolamento in questione, specie per i riflessi potenziali, in termini di posti da riservarvi, su disposizioni di legislazione vigente comportanti procedure semplificate e successiva immissione in ruolo a beneficio di altri soggetti destinatari di norme in materia di dirigenza scolastica, evidentemente controinteressati al regolamento di che trattasi”), i quali sono stati recepiti nelle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 25 dello schema e nelle successive disposizioni sulla entrata in vigore, di cui all’articolo 26 (v. i successivi capi 4.25 e 4.26).
4.2 – L’articolo 2 (“Definizioni”) ha recepito i rilievi del parere n. 2190/2016 sull’articolo 2 del precedente schema, finalizzati a una migliore intellegibilità dei testi normativi citati.
L’articolo inoltre aggiunge la definizione dell’acronimo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane («CRUI»), organo poi citato nel successivo articolo 17 (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”) dell’attuale schema, già articolo 18 dello schema precedente (v. anche in proposito il successivo capo 4.17 del presente parere).
4.3 – Sull’articolo 3 (“Articolazione in fasi del corso-concorso”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 3 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
4.4 – Nella redazione dell’articolo 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e dei successivi articoli 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”; già articolo 15 del precedente schema: v. il successivo capo 4.14) e 25 (“Disposizioni transitorie”; articolo di nuova stesura: v. il successivo capo 4.25) l’Amministrazione redigente ha tenuto conto dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016, e relativi alla intellegibilità dei richiami normativi con riferimento alle definizione di situazioni pregresse, e alla opportunità che le relative disposizioni fossero inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento, dedicata alle norme transitorie, che ricomprendesse anche la disciplina transitoria pure contenuta nei successivi articoli 14 e 15, comma 2, dello schema precedente (v. infra il citato capo 4.25).
Il nuovo articolo 4, pertanto, non reca più quei richiami normativi e quella disciplina di situazioni pregresse, ora inseriti e meglio esposti nel nuovo articolo 25.
È stata invece mantenuta la disposizione del precedente comma 7, ora comma 5 (“Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L’eventuale frazione di posto è arrotondata all’unità intera superiore”) relativamente alla quale il parere n. 2190/2016 aveva condiviso l’opzione ministeriale di non recepire la diversa proposta del CSPI (v. il capo 4.4 del precedente parere n. 2190/2016).
Relativamente al comma 2 del presente articolo 4 la citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, a firma del Ragioniere generale dello Stato ha espresso rilievi critici; e su di essi si espressa diffusamente, con rilievi che appaiono condivisibili, la Relazione illustrativa allo schema. Ma si ritiene che di quei rilievi MEF le premesse dello schema debbano farsi carico, motivando (v. il precedente capo 3.3.1).
4.5 – L’articolo 5 (“Bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale”) riproduce l’articolo 5 dello schema precedente, dal quale però, conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016, è stata espunta, e trasferita nel comma 2 del successivo articolo 25, la disposizione di natura transitoria sulla riserva di posti per il primo corso-concorso da bandire ai sensi del nuovo regolamento (“Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, il Bando indica altresì il numero di posti riservati ai sensi dell’articolo 14”).
Su questo articolo 5 non si hanno osservazioni, tranne il rilievo che anche su di esso le premesse dello schema dovrebbero farsi carico di pronunciarsi sul relativo rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (v. il precedente capo 3.3.1).
4.6 – Analogo invito a farsi carico del relativo rilievo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione va fatto relativamente all’articolo 6 (“Requisiti di ammissione”).
Per il resto non si hanno osservazioni sull’articolo, che riproduce l’articolo 6 dello schema precedente, sul quale pure il precedente parere n. 2190/2016 ha solo preso atto, condividendo, che la disposizione, come precisato nelle premesse del decreto in itinere, ha interpretato la fonte primaria – laddove quell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 nel testo vigente prevede, al terzo periodo “al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente […] che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni” – in senso conforme alla interpretazione data alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE – sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea), dal CEEP (Centre européen de l’entreprise publique) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (con le pronunce 8 settembre 2011, n. C 177/10 e 18 ottobre 2012) e dalla sentenza di questo Consiglio di Stato – Sezione VI 18 settembre 2014, n. 4724 (di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo); vale a dire nel senso che il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’entrata in ruolo, ferma restando la necessità della conferma in ruolo.
4.7 – Sull’articolo 7 (“Istanza di partecipazione al concorso”) non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto che rispetto all’analogo articolo 7 del precedente schema è stata espunta la previsione (pur possibile nel Bando in base ai principi generali) che l’istanza di partecipazione al concorso dovesse indicare, a pena di esclusione, “l’ordine di preferenza tra tutte le regioni, nessuna esclusa, ai soli fini dell’individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e dell’istituzione scolastica nella quale svolgere il tirocinio”; espunzione sulla quale pure non si hanno osservazioni da formulare.
4.8 – L’articolo 8 (“Prova preselettiva”) riproduce l’articolo 8 dello schema precedente, sostituendo però al precedente comma 6 (“Nel caso in cui la prova preselettiva dovesse essere suddivisa in più sessioni, sono predisposti, ai sensi del successivo articolo 13 ed antecedentemente all’inizio della prima sessione, un numero di test pari al numero delle sessioni previste per la convocazione dei candidati incrementato di due. Prima di ciascuna sessione sono estratti i test da somministrare, tra quelli così predisposti. I test estratti non sono disponibili per le estrazioni pertinenti le sessioni successive”) una disposizione che non prevede l’ipotesi di più sessioni e disciplina invece una banca dati dei quesiti e la sua pubblicità prima dell’avvio della prova (“6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova”).
Sulla modifica in sé, non evidenziata nella Relazione illustrativa, non si hanno rilievi da formulare.
Si osserva però che:
– mentre le premesse dell’emanando Regolamento hanno – con adeguata motivazione – rilevato di non poter accogliere la richiesta, espressa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017, di modificare il citato comma 6 (“Si fa notare che la scelta di una prova con quesiti tratti da una banca dati di migliaia ha determinato una lunga serie di contenziosi. Pertanto, proprio alla luce della negativa pregressa esperienza in relazione al concorso per dirigente scolastico, si propone di adottare la soluzione dei 1 00 quesiti proposti contemporaneamente a tutti i candidati”), allegando ragioni organizzative (“in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l’espletamento della prova medesima”);
– per contro le stesse premesse non si fanno carico di pronunciarsi (come invero fatto nella Relazione tecnica nella esposizione sull’articolo 8) sui rilievi che sul presente comma 6 ha espresso il Ministero dell’economia e delle finanze nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016 (v. il precedente capo 3.3.1).
4.9. – L’articolo 9 (“Prove di esame”) riproduce il testo dell’articolo 9 dello schema precedente (“Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta e una prova orale.”), aggiungendovi l’inciso che la prova scritta è “computer based”, così uniformandosi alla prassi, diffusa nella tecnica normativa dell’ordinamento italiano, di utilizzare termini in lingua inglese.
Su questo articolo non si hanno osservazioni.
4.10 – L’articolo 10 (“Prova scritta”) modifica parzialmente l’articolo 10 del precedente schema quanto alla conoscenza linguistica, che viene valorizzata: eliminando la previsione del precedente comma 2 (“Delle cinque domande a risposta aperta, una, relativa alle materie di cui al comma 1, lettere d) o i), è formulata ed è svolta nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, al fine della verifica della conoscenza al livello B2 del CEF.”); introducendo al comma 1 la previsione che “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e al suddetto comma 3 la previsione “Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.”.
In proposito non si hanno osservazioni.
4.11. – Relativamente all’articolo 11 (“Prova orale”), identico all’articolo 11 del schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016, non si hanno osservazioni.
4.12 – Relativamente all’articolo 12 (“Valutazione delle prove e dei titoli”), comma 3, primo periodo (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12”) l’Amministrazione, modificando il testo precedente (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12”) ha per un verso disatteso la proposta CSPI di correggere il peso di quei punteggi massimi e di suddividerne i 100 punti complessivi, disponibili ai sensi del comma 1, come segue: conoscenza delle materie d’esame 84 punti; conoscenza dell’informatica 8 punti; conoscenza della lingua straniera 8 punti; ma per altro verso ha sia pur parzialmente recepito il citato parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, il quale aveva suggerito– alla luce dell’attuale contesto di aumento esponenziale della informatizzazione e della globalizzazione – di non penalizzare troppo, rispetto all’elevato punteggio massimo sulla conoscenza delle materie d’esame, il punteggio massimo sulla conoscenza informatica e sulla lingua straniera, invitando l’Amministrazione redigente a valutare una sia pur moderata modifica dei punteggi massimi che tenesse conto di quanto testé rilevato, conferendo maggiore importanza relativa anche alla conoscenza informatica.
Il successivo comma 4 (“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”) è stato riformulato conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016.
Le premesse del parere si fanno carico di precisare che l’Amministrazione redigente ha ritenuto di non poter accogliere due richieste di modifica del presente articolo 12 formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017.
Segnatamente le premesse all’articolato precisano, senza vizi logici, che:
– la richiesta di modifica dell’articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera non è stata accolta in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
– la richiesta di modificare l’articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, non è stata accolta perché si è ritenuto il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell’informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento.
Invece le premesse dello schema nulla dicono con riferimento al rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo il quale la valutazione delle prove e dei titoli disciplinata dall’articolo 12 in esame sarebbe in contrasto con l’articolo 8 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e con i principi ivi declinati, che secondo quel Ministero imporrebbero anche nella presente fattispecie la predeterminazione, a partire dal Bando, dei titoli e del punteggio complessivo che a questi si può attribuire. Si rinvia in proposito a quanto rilevato nel precedente capo 3.3.1.
4.13 – L’articolo 13 (“Predisposizione delle prove”) ha recepito le indicazioni del citato parere n. 2190/2016, il quale aveva rilevato la mancanza di maggiori dati sul Comitato tecnico scientifico da istituire per la predisposizione delle prove; e reca ora pertanto, al comma 2, una disciplina della composizione e della nomina di quel Collegio: “Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua”.
Il nuovo testo dell’articolo 13 reca anche l’ulteriore comma 4, il quale recependo una delle citate osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze ha, condivisibilmente, escluso per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico “compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati”.
Su questo nuovo articolo 13 non si hanno rilievi da formulare.
4.14 – L’articolo 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”), interrompe la serie di articoli aventi identica rubricazione dei corrispondenti articoli da 1 a 13 del precedente schema oggetto del parere n. 2190/2016.
Ciò in quanto, come già rilevato nel precedente capo, le disposizioni di natura transitoria contenute nell’articolo 14 (“Riserva”) e in disposizioni interne agli articoli 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e 15 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”) del precedente schema, sono state inserite, recependo indicazioni del parere n. 2190/2016, nell’articolo 25 (“Disposizioni transitorie”) dell’attuale schema (v. il precedente capo 4.4 e il successivo capo 4.25).
L’attuale articolo 14 recepisce, emendato della disposizione transitoria (“tenuto conto della riserva di cui all’articolo 14”) ora collocata in altra sede, il testo dell’articolo 15 dello schema precedente.
Non si hanno, sul presente articolo 14, osservazioni da formulare.
4.15 – L’articolo 15 (“Commissione del concorso”) riproduce, con alcune integrazioni, il testo dell’articolo 16 dello schema precedente.
Le integrazioni al testo del precedente articolo 16 – le quali hanno tenuto conto anche dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016 – sono le seguenti:
– il precedente comma 3, primo periodo (“Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali”. In proposito non si hanno rilievi da formulare.
– al medesimo comma 3 è nel presente articolo 15 aggiunto il seguente periodo: “In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.” In proposito parrebbe opportuna nel testo la seguente modifica iniziale: in luogo di “In carenza di personale nelle qualifiche citate” parrebbe più adeguata la locuzione “Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate” (ipotesi che peraltro appare difficile da concretarsi); ciò al fine di evitare per quanto possibile che la delicata e imparziale funzione di presidente della Commissione del concorso possa essere rivestita da un soggetto già inserito nell’amministrazione scolastica centrale e periferica o da un dirigente scolastico, con possibile discapito della necessaria imparzialità;
– il precedente comma 5 (“I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso A-24 o A-25 della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.” In proposito non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di lingua straniera;
– il precedente comma 6 (“I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.”. Anche in questo caso non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di informatica, tenuto conto, quanto alla classe di concorso, del più ristretto ambito relativo;
– il precedente comma 8 (“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”, così sostituendo alla precedente locuzione “Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto” la locuzione “Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto”. Sulla modifica, correttamente disposta, non si hanno rilievi da formulare.
Relativamente al comma 11 del presente articolo 15 (“Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”), che ripropone il testo del precedente articolo 16, comma 11 (con la migliore indicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 indicata da questo Consiglio di Stato nel parere n. 2190/2016) il Ministero dell’economia e delle finanze, nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, ha rilevato che la Relazione tecnica reca una quantificazione sottostimata, poiché i compensi vengono indicati come comprensivi degli oneri a carico dello Stato (costo unitario lordo Stato) mentre, invece, gli importi riportati sia nel DPCM 23 marzo 1995 che nel D.I. 12 marzo 2012 devono intendersi come importi “lordo dipendente'” a cui, pertanto, dovranno essere aggiunti gli oneri a carico dello Stato.
In proposito né dalla Relazione tecnica né dalle premesse al presente schema è dato di evincere, come necessario ai fini di chiarezza sui costi del provvedimento, la valutazione e le determinazioni dell’Amministrazione redigente, che si invita pertanto a provvedere in proposito.
4.16 – L’articolo 16 dello schema (“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”), già articolo 17 dello schema precedente, recepisce integralmente, anche quanto alla rubrica dell’articolo, i rilievi e le indicazioni fatti da questa Sezione nel parere n. 2190/2016. Pertanto non si hanno in proposito osservazioni da formulare.
4.17 – L’articolo 17 dello schema (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), già articolo 18 dello schema precedente, ridisegna il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, tenendo conto anche del parere n. 2190/2016, che tra l’altro aveva ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto meglio soffermarsi sulle indicazioni espresse dal CSPI nella seduta del 13 luglio 2016; e tenendo conto altresì delle indicazioni espresse dal CSPI nella ulteriore seduta del 10 maggio 2017.
Relativamente ad entrambe le serie di indicazioni CSPI il nuovo schema, laddove ha ritenuto di discostarsi, ha adeguatamente motivato.
Nel redigere il presente articolo 17 lo schema ha anche tenuto conto, come affermato nella Relazione illustrativa, dei rilievi espressi, con riferimento all’articolo 18, comma 7, del precedente schema (“Con decreto del Ministro sono determinati le modalità organizzative e i criteri di valutazione del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, i soggetti pubblici deputati ad erogare la formazione e i posti disponibili presso ciascuno di essi, i criteri di valutazione del colloquio finale, i criteri di ammissione al tirocinio e di formazione della graduatoria finale a seguito del colloquio finale, nonché le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio. Sono altresì stabilite le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi”) delle citate osservazioni formulate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, le quali manifestavano perplessità su una ulteriore delega a un decreto ministeriale per la materia.
In considerazione di quelle osservazioni l’articolo 17, comma 7, è stato così riformulato “Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo, allo scopo di assicurare l’unitarietà del progetto formativo anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa”.
La nuova configurazione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio, confermata la possibilità, già prevista nel precedente articolo 18, che la stessa sia organizzata a livello regionale vede, tra l’altro:
– due mesi di formazione generale in presenza e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza (comma 2);
– l’articolazione in quattro moduli formativi su altrettante materie ivi descritte (comma 3);
– l’ammissione al tirocinio di tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale (comma 4);
– i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio, della durata di quattro mesi (comma 5);
– la previsione che al termine del tirocinio i candidati sono ammessi al colloquio finale, il cui superamento consente l’inserimento nella graduatoria generale di merito di cui al successivo articolo 19 (comma 6);
– la citata previsione che il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione;
– la previsione che le Università si avvalgano, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi, di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica, dirigenti scolastici ed esperti esterni; che il corso di formazione comprenda anche attività volte all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing; che per dette attività, le Università si avvalgano anche della collaborazione di dirigenti dell’amministrazione scolastica e di dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici regionali (comma 8);
– la previsione che le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuino le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative; e che un successivo decreto del Direttore generale stabilisca le norme che i candidati dovranno osservare durante la frequenza del corso e la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi (comma 9);
– l’eliminazione del vincolo temporale (15 giugno – 10 settembre) indicato nel precedente articolo 18 per lo svolgimento del corso e prevedere che durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficino del semiesonero dal servizio (comma 10).
Relativamente al comma 6 (“Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i ¾ dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21. I candidati presentano alla Commissione di cui all’articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19”) la Sezione esprime il parere che l’affidare la graduatoria generale di merito e l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (v. i successivi articolo 19, comma 1, e 20, comma 1) – quasi totalmente a prove orali può minare le garanzie di imparzialità; e suggerisce pertanto di valutare l’opportunità di prevedere a tal fine anche una prova di carattere teorico-pratico, che per sua natura meglio si presta a garantire trasparenza di valutazione.
Si osserva poi che sebbene si evinca dall’articolo 17 nel suo complesso, e segnatamente dai citati commi 7 e 8, che il corso di formazione dirigenziale è svolto da una o più Università individuate dalla CRUI, la connotazione universitaria del corso non è espressamente affermata. Valuti il Ministero se, per chiarezza normativa, quella espressamente affermazione della connotazione universitaria debba essere esplicitata nell’articolato, ad esempio nella parte iniziale del comma 3, dedicato ai moduli formativi.
Si osserva altresì che il nuovo comma 10 non reca più la previsione, contenuta nell’articolo 18, comma 10, del precedente schema, “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti”.
Sulla soppressione non risultano dati né nella Relazione tecnica né nelle premesse all’articolato né nello stesso parere MEF, mentre in proposito sarebbero utili chiarimenti.
4.18 – L’articolo 18 (“Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, esplicita con adeguata chiarezza la composizione della Commissione del corso di formazione, cui è demandata la graduatoria generale di merito; e prevede che la Commissione abbia composizione analoga a quella della Commissione del concorso, disciplinata dall’articolo 15, ma composta da soggetti differenti rispetto a quella.
Si ribadiscono in proposito i rilievi già fatto per il citato articolo 15, ai quali si rinvia.
4.19 – L’articolo 19 (“Graduatoria generale di merito”), nei suoi tre commi, riproduce quasi integralmente i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 19 (“Commissione del corso e graduatoria generale”) dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.20 – L’articolo 20 (“Vincitori”) riproduce quasi integralmente l’articolo 20 dello schema precedente, cui aggiunge il seguente comma 5: “Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.21 – L’articolo 21 (“Riammissione al corso successivo”) riproduce quasi integralmente l’articolo 21 dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.22 – L’articolo 22 (“Disposizioni finanziare”) riproduce quasi integralmente l’articolo 22 dello schema precedente, introducendovi la precisazione (“ai sensi dell’articolo 5 […] del presente decreto”) di cui il parere n. 2190/2016 aveva indicato la necessità.
L’articolo reca anche la indicazione, rilevata nella citata nota MEF prot. 95968 del 14 dicembre 2016, che quanto indicato in questo articolo 22 è da intendere come “limite di spesa”.
Anche sul presente articolo 22 non si hanno rilievi da formulare
4.23 – Sull’articolo 23 (“Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano”), che riproduce l’articolo 23 dello schema precedente, non si hanno osservazioni.
4.24 – Sull’articolo 24 (“Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano”), che riproduce l’articolo 24 dello schema precedente, non si hanno osservazioni
4.25. – L’articolo 25 reca in unico contesto, recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, le disposizioni transitorie già contenute negli articoli 4, 5, 14 e 15 del precedente schema.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.26. – Sull’articolo 26 (“Entrata in vigore”), che riproduce l’articolo 25 dello schema precedente (“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”), opportunamente aggiungendo che l’applicazione del decreto avverrà a decorrere dall’anno scolastico su ccessivo, non si hanno osservazioni.
4.27 – Sulla Tabella A allegata al Regolamento – ridefinita, conformemente alle indicazioni del parere n. 2190/2016, “Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, e relativamente alla quale le premesse all’emanando Regolamento precisano “RITENUTO di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente” – non si hanno rilievi da formulare.
P.Q.M.
Nel senso indicato è il parere, favorevole con osservazioni, della Sezione.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#tirocinio #cspi #crui #sessione #reclutamento #sostituto #locuzione #citata #peso #informatica
05/01/2021 n° 7
Area: Prassi, Circolari, Note

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 7
OGGETTO: imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune interpellante, riferisce che "Nell'ambito delle procedure di gara gestite(...) è stata affrontata la problematica riferita all'applicazione dell'imposta di bollo inrapporto sia all'istanza di partecipazione alla gara, sia all'offerta economica".
In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l'applicazione dell'imposta dibollo sull'istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", l'istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cuil'amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell'indagine di mercato per individuare le imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto.
L'interpellante riferisce che, attualmente, sia per le procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubblica, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità elettronica attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negoziata, viene generato automaticamente un documento individuato come"domanda di partecipazione".
A tale riguardo, l'interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda dipartecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all'imposta di bollo.
Come sopra menzionato, l'interpellante ritiene, inoltre, "di dubbio inquadramento (...) anche il caso in cui l'amministrazione decide di ricorrere adindagini di mercato al fine di individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad unaprocedura negoziata".
Chiede, pertanto, di conoscere anche in questa ultima ipotesi le determinazioni della scrivente in merito all'applicazione dell'imposta di bollo.
Inoltre, l'interpellante nutre perplessità anche in relazione alla corresponsione del tributo in argomento relativamente all'offerta economica e, pertanto, chiede "se è corretto richiedere l'apposizione del bollo sull'istanza di partecipazione solo in caso di procedura aperta/ristretta e nessun bollo sull'offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata".
Infine, chiede di conoscere le "modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata", con riferimento a quelli redatti in formato word diverso dall' "uso bollo", che spesso risultano essere, a detta dell'interpellante, "corposi e non omogenei nel contenuto, che presentano, cioè, oltre a pagine di diversa lunghezza (...) anche inserimenti grafici, tabelle, elenchi ed altro".
In particolare, chiede se sia possibile considerare "aderente alla normativa vigente anche un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, premettendo di ritenere "di assoggettare a bollo la domanda di partecipazione presentata nell'ambito di una procedura aperta", relativamente allagara con procedura negoziata è del parere che la stessa "... si distingua dalle normali procedure di affidamento per essere l'amministrazione ad avviare il dialogo con ilsingolo operatore economico attraverso la lettera di invito a presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l'operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. L'adesione ad una proceduranegoziata non necessiterebbe, dunque, di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare ladocumentazione amministrativa (...) richiesta".
Stante quanto sopra, l'interpellante sarebbe orientato "a non richiedere alcunbollo sulla domanda di partecipazione dell'impresa nelle procedure negoziate".
Qualora, inoltre, l'Amministrazione decida di ricorrere a indagini di mercato alfine di individuare le imprese da consultare per l'eventuale affidamento diretto o da invitare, successivamente ad una procedura negoziata, ritiene che "l'atto con cui il soggetto manifesta la propria disponibilità a formulare un'offerta se, per certi versi, partecipa alla natura della 'domanda di partecipazione' in una procedura aperta (trattandosi di una risposta di un privato ad un avviso pubblico), sotto altri aspetti, sene distingue, posto che l'operatore non presenta un'istanza, ma si limita a manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare ad una procedura, o a presentare un'offerta e che alla disponibilità del privato non necessariamente consegue la partecipazione dello stesso ad una procedura di affidamento".
Per tale motivo, l'interpellante ritiene di "...non assoggettare a bollo l'atto concui l'operatore economico manifesta la propria disponibilità nei confronti dell'Amministrazione a formulare un'offerta a seguito di indagine di mercato".
Con riferimento all'offerta economica, il Comune istante "è orientato a ritenere non dovuta l'imposta di bollo".
Infine, relativamente alle modalità di calcolo dell'imposta in questione sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata, trattandosi in alcuni casi di"atti corposi e non omogenei nel contenuto" , per ovviare a problemi pratici diconteggio, l'istante ritiene che "...potrebbe considerarsi aderente alla normativa vigente (...) un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa".
L'articolo 2, comma 1 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta findall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda". Il comma 2 dello stesso articolo specifica che "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registrisono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".
Al riguardo, con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla "domanda di partecipazione" si concorda con la tesi del Comune istante in ordine alla circostanza che tale documento non rientra tra quelli previstidall'art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.
Con riferimento all'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e cheè finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, oda invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, dall'esame della documentazione inviata alla scrivente si desume che la stessa è "svolta in modalità telematica, finalizzata all'individuazione di idonei operatorieconomici, da invitare alla successiva procedura negoziata".. Alla stessa dovràseguire la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposito modello e, come precisato nell'articolo 15 della bozza trasmessa alla scrivente, si tratta di un avviso, finalizzatoad una ricerca di mercato, non (...) impegnativo per il Comune", che "non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico" e che "non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura inessere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse (...) possano vantare alcuna pretesa" .
Per le suesposte caratteristiche, si concorda con l'istante che il documento denominato manifestazione di interesse (cfr. art. 6 della bozza di avviso pubblico) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.
Relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulleofferte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che nonsono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.
In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis al richiamato articolo 32 che stabilisce "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi#bollo #imposta #interpellante #procedura #partecipazione #gara #tariffa #offerta #istanza #domanda
28/03/2020 n° 562
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Alle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL
Ai Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL
Alle OO.SS.
LORO E-MAIL
Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estrema contingenza, la presente nota intende fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:
I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)
L’articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
Si evidenzia che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel citato decreto ed esplicitate nella presente nota. Nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020
relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria. Le risorse finanziarie stanziate costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della numerosità della popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Rispetto all’erogazione delle risorse nei confronti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie l’Amministrazione sta procedendo con la massima tempestività secondo le procedure vigenti.
Per le Istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".
Si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l’organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull’attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.
Le Istituzioni scolastiche statali avranno altresì la facoltà di procedere mediante RDO o di effettuare “ordini diretti” tramite il Me.PA., ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni dell’Istituzione. In particolare, potrebbero per ipotesi risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche (1):
• Forniture specifiche per la Sanità, al cui interno sono citati i prodotti per l’igiene personale;
• Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti.
Si fa presente, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile ha nominato Consip quale “soggetto attuatore” per l’acquisizione di servizi e forniture necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo ruolo, dunque, Consip sta espletando procedure straordinarie in via d’urgenza aventi inter alia ad oggetto: (i) “Fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “covid-19”; (ii) “Acquisto di dispositivi di protezione individuale”.
II. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)
L’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento del termine previsto per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le Istituzioni scolastiche statali ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.
Pertanto, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:
• entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
• entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativocontabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
• entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
Resta inteso che, qualora sopraggiungano ulteriori disposizioni normative, saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative.
Con particolare riferimento all’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si richiamano gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.
Si tenga, altresì conto, di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 (disposizione successivamente estesa a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020), ovvero, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, occorre “[…] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza […]”.
Inoltre, l’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, prevede che “[…] le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente […] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza […]”.
Pertanto, al fine di rispettare pienamente le richiamate disposizioni e di consentire ai revisori di espletare le proprie funzioni anche a distanza, si rappresenta quanto segue:
• sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
• le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
• la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.
III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)
L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare, è prevista l’assegnazione alle medesime istituzioni delle seguenti somme:
• a) 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità. Al riguardo, si ricorda che in questa fase emergenziale le piattaforme per l’apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero (accessibile al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza. Tale pagina comprende altresì iniziative di didattica a distanza messe a disposizione da alcune Istituzioni scolastiche che hanno maturato negli anni un’esperienza circa tale modalità operativa, nonché un canale tematico dedicato per l’inclusione degli alunni disabili. Le predette piattaforme per la didattica a distanza sono offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con lo scrivente Ministero di apposito protocollo di intesa. Pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
• b) 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
• c) 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.
Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
Alla luce della suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”2, la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All’interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. Si specifica che all’interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale”.
Si precisa altresì che i dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.
Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all’art. 30 del D.I n. 129/2018.
Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico:
- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica";
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”.
Le istituzioni scolastiche possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.
In queste settimane, molti dirigenti scolastici stanno concedendo, in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate. A tal fine, si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l’utilizzo temporaneo ai fini della didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche alle quali, assolto l’eventuale fabbisogno per i propri studenti, restino in disponibilità dispositivi digitali utili per l’apprendimento a distanza, sono invitate a concedere gli stessi in comodato d’uso anche alle altre scuole del territorio che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html.
Le risorse sono assegnate alle scuole in anticipazione e in un’unica soluzione. Come previsto dall’art. 120, comma 6, D.L. n. 18/2020 “Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.”
Con successiva nota saranno trasmesse agli UU.SS.RR. indicazioni concernenti il contingente di Assistenti tecnici informatici, di cui all’art. 120, comma 4, D.L. n. 18/2020, e le indicazioni sulla modalità di ripartizione.
IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche – Sezione “emergenza COVID-19”
Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.
Al fine di poter potenziare la comunicazione continuativa e reciproca tra gli uffici ministeriali e le istituzioni scolastiche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, durante il quale l’Amministrazione tutta, ancor di più, ha il dovere istituzionale di garantire la massima assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti ha attivato all’interno del servizio suddetto un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’ “emergenza COVID-19”. Nell’ambito di questa area, pertanto, a partire da lunedì 30 marzo, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale. Tenuto conto della peculiare fase che stiamo attraversando si fa presente che verranno presi in carico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell’emergenza nell’istituzione scolastica, che esulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titolo esemplificativo, il sostegno psicologico o il supporto alla disabilità.
Tali quesiti verranno trattati in raccordo con la task force nazionale, appositamente istituita dal Ministro dell’istruzione, e mediante il coinvolgimento degli uffici competenti per le diverse materie oggetto di approfondimento.
Si informa altresì che, per poter offrire un servizio ancora più rapido ed efficace, a partire da lunedì 30 marzo sarà possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.
Si ricorda infine che tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse.
È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.
Si ringrazia per l’impegno profuso in questa fase di emergenza e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l’Amministrazione potrà fornire alle istituzioni scolastiche in un’ottica di fattiva collaborazione e nell’interesse di assicurare il diritto all’istruzione e il corretto funzionamento del sistema.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
(1) Di seguito il link a cui è possibile reperirle: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09. Si precisa che entrambe le forniture hanno come scadenza il 26 luglio 2021.
(2) Si rinvia per maggiori dettagli al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Giovanna BODA
(firmato digitalmente da Boda Giovanna)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#istituzione #distanza #emergenza #risorsa #didattica #conto #revisore #strumento #piattaforma #marzo
06/03/2013 n° 8
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013
Prot. 561
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Referenti Regionali per la Disabilità / per i DSA
LORO SEDI
Alle Associazioni componenti
l’Osservatorio permanente per l’Integrazione degli alunni con disabilità
LORO SEDI
Alle Associazioni del FONAGS
LORO SEDI
Alle Associazioni del Forum Nazionale degli Studenti
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall’On.le Ministro l’unita Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse”.
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.
La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita
autorizzazione da parte della famiglia.
A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa) .
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.
Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA
(R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).
Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività
ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente
AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
- Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
2. Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:
- un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con
famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;
- l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.
3. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento
organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come l’”Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis” (http://www.quadis.it/jm/)], sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.
AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE
La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.
Si precisa inoltre che, fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all’art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. 104/92, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l’indicazione contenuta nella stessa L. 104/92 secondo cui essi debbono occuparsi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, “nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.”
In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
CTI - Centri Territoriali per l’Inclusione
Il ruolo dei nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione), che potranno essere individuati a livello di rete territoriale - e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH) - risulta strategico anche per creare i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35, là dove si prevede (comma b) la “definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola” e ancora (comma c) la “costituzione [...] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie” e ancora (comma d) la “definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la
formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica” e infine (comma e) la “costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) [...] sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.”
Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.
Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una “specializzazione” – nel senso di una approfondita competenza – nelle tematiche relative ai BES. Per quanto riguarda l’area della disabilità, si tratterà in primis di docenti specializzati nelle attività di sostegno, ma anche di docenti curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l’inclusione. Per l’area dei disturbi evolutivi specifici, potranno essere individuati docenti che abbiano frequentato master e/o corsi di perfezionamento in “Didattica e psicopedagogia per i DSA”, ovvero che abbiano maturato documentata e comprovata esperienza nel campo, a partire da incarichi assunti nel progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità) attivato sin dal 2006. Anche in questo secondo caso è auspicabile che il docente operatore dei CTS o dei CTI sia in possesso di adeguate competenze nel campo delle nuove tecnologie, che potranno essere impiegate anche in progetti per il recupero dello svantaggio linguistico e culturale ivi compresa l’attivazione di percorsi mirati.
Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.
Nel rinviare all’unita Direttiva per una riflessione da portare anche all’interno del Collegio dei Docenti o loro articolazioni, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente Circolare che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.
Confidando nella sensibilità e nell’attenzione degli uffici dell’Amministrazione e di tutti coloro cui la presente circolare è indirizzata, si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Lucrezia Stellacci
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#alunno #scuola #inclusione #bes #inclusività #cti #disabilità #gruppo #docente #integrazione
02/05/2012 n° 4314
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
Prot. AOODRFR 4314 Trieste, 02 maggio 2012
e-mail
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e
grado
del Friuli Venezia Giulia
Agli Uffici V-VI-VII-VIII
Ambiti Territoriali Provinciali del
Friuli Venezia Giulia
Al Sito per la pubblicazione
Oggetto: Tasse e contributi scolastici
Facendo seguito alla circolare del MIUR, prot. n. 312 del 20.03.2012 (allegato 2) e ai precedenti chiarimenti della scrivente Direzione in ordine all’ oggetto, con la presente si intende fornire alcune informazioni ulteriori in merito al pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti e alla facoltà riconosciuta alle scuole di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari.
Tasse
Come è noto, l’art. 34 della Costituzione introduce l’obbligatorietà e la gratuità per almeno otto anni dell’istruzione inferiore. Inoltre il D. lgs. 226/2005 ha elevato il diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, estendendo il regime di gratuità fino al terzo anno delle scuole secondarie superiori. Di conseguenza gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e al terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
Pertanto, si ribadisce l’assoluta gratuità della frequenza del I ciclo d’istruzione e dei primi tre anni del II ciclo d’istruzione, salvo l’obbligo di rimborsare alla scuola talune spese effettivamente sostenute per conto delle famiglie stesse come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche.
Per quanto riguarda invece gli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado, è previsto il pagamento delle tasse scolastiche di cui all’ art. 200 del T.U.( tasse di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio diploma), stabilendo altresì l’esonero per limiti di reddito, condizioni familiari, merito e disabilità. Esse si distinguono dai contributi volontari poiché vengono direttamente pagate
allo Stato e non all’istituto scolastico.
A tal proposito, le istituzioni scolastiche devono fornire le dovute informazioni alle famiglie, tenendo ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie con eccezione dei casi di esonero.
Contributi
La menzionata circolare ha ribadito che di norma i versamenti dei contributi scolastici sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore, disposto dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Di conseguenza non è consentito alle istituzioni scolastiche imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie, di qualsiasi genere o natura, per lo svolgimento delle attività curricolari, salvo l’obbligo di rimborsare alla scuola talune spese effettivamente sostenute per conto delle famiglie stesse. Le istituzioni scolastiche inoltre devono improntare la gestione dei contributi a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare le famiglie devono preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere in maniera consapevole di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo si evitano versamenti indistinti e ingiustificati, il cui utilizzo sia rimesso esclusivamente alla decisione dell’istituzione scolastica.
A tal fine, nel rispetto dei canoni di trasparenza, è consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive a titolo di contribuzione volontaria per la realizzazione di particolari iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, concordate con le componenti rappresentative negli organi istituzionali della scuola. Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere finalizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo, che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti.
Si rammenta che le suddette istruzioni sono state fornite anche dalla Circolare della scrivente Direzione, prot. n. 576 dd. 17/02/2012, che nell’eccepire, in genere, la non obbligatorietà di tale imposizione, ha confermato il diniego per le singole istituzioni scolastiche di imporre coattivamente oneri economici alle famiglie. In tal senso, a norma del D.l. n. 44/2001, risulta
legittima da parte delle istituzioni scolastiche la ricerca di risorse aggiuntive provenienti anche da contribuzioni volontarie da parte delle famiglie.
Nel determinare i contributi volontari è indispensabile l’ascolto e il parere dei genitori su come investire le risorse aggiuntive, previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, e dettagliare altresì i contenuti di specifiche attività o progetti da fornire alle famiglie con i relativi rendiconti, a garanzia degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Soprattutto è doveroso precisare in modo dettagliato le
entrate e le singole uscite, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati. Ciò permette di comprendere con esattezza come vengono utilizzate le risorse, nonchè di programmare gli importi e gli investimenti per l’anno successivo.
Ferma restando quindi la possibilità dell’istituto scolastico, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l’erogazione di un contributo volontario a fronte della necessità di assicurare la fruizione di un servizio didattico ottimale, si ritiene che la volontà di non versare la quota di cui trattasi (nella parte considerata “ contributo volontario”) non possa essere condizionata alla produzione di richiesta di esonero con allegata autocertificazione che la giustifichi.
Si precisa che la possibilità di richiedere contributi volontari alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e quindi anche il segmento dell’obbligo scolastico.
Contributi di laboratorio
Al contrario, in tema di contributi per le spese di laboratorio nelle scuole secondarie di II° grado, già previsti dalla normativa previgente al D. l. 44/2001, resta ferma la facoltà di esigere il rimborso dei costi speciali aggiuntivi dalle famiglie. Detti contributi sono quelli intesi a compensare - a titolo di modesto concorso- le spese di esercitazione di laboratorio, la cui misura deve essere
stabilità con delibera di istituto in rapporto alla strutturazione ed articolazione dei piani di studio e alle loro specifiche situazioni finanziarie. Il pagamento di tali contributi è dovuto, poichè è giustificato dal consumo di materie prime utilizzate nelle esercitazioni pratiche. E’ opportuno tuttavia esonerare dal versamento dei contributi gli alunni meno abbienti, o comunque prevedere agevolazioni finanziarie per le medesime categorie.
Contributi per esame di stato
Oltre la tassa erariale obbligatoria, che va corrisposta dai candidati al fine di sostenere l’esame di Stato, è prevista la possibilità che il Consiglio d’istituto deliberi il versamento di un contributo da parte dei candidati esterni. In merito, è opportuno richiamare quanto previsto dalla CM n. 7/12, secondo cui il versamento di tale contributo regolarmente deliberato dal Consiglio d’istituto, è dovuto esclusivamente qualora (i candidati) intendono sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
Detrazioni fiscali
Si ricorda che, ai fini del versamento del contributo, le famiglie devono essere informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007. Infatti le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologia, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili dall’imposta sul
reddito ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera 1 octies, TUIR, purchè il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di credito, assegni bancari e circolari. Quindi non sono detraibili le somme destinate all’assicurazione integrative e all’acquisto di materiale di consumo.
Gli Ambiti territoriali, a seguito di apposita rilevazione per le scuole di competenza , forniranno a questa Direzione informazioni sul corretto adempimento delle presenti indicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il referente:
dott. Odillo Girelli
040/4194182
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi
01/08/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

In questa sezione sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti
1) Quando si torna a scuola?
Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina lo scorso 24 luglio. Un numero marginale di Regioni ha deciso di discostarsi da questa data. Dal 1° settembre partono, invece, le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.
2) Sarà ancora prevista la didattica a distanza?
Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato solo nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti gli altri gradi di scuola.
3) Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nel mese di agosto sull’obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.
4) È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
È vero. Come ricordato anche nel precedente quesito e ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
5) Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
6) Il personale che interagisce con alunni e alunne diversamente abili deve indossare la mascherina?
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
7) Se ho la febbre posso andare a scuola?
No. I Protocolli di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.
8) Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola, o in classe.
9) Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?
Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.
10) Le lezioni dureranno sempre 60 minuti?
L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell'unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.
11) È vero che si entrerà a scuola alle 7?
No. A meno che, nel caso dei più piccoli, non sia previsto un servizio di pre-scuola a cui le famiglie decidano di aderire. Nel caso dei più grandi le scuole organizzeranno gli ingressi per evitare assembramenti, ma sempre tenendo conto delle esigenze delle famiglie e degli studenti.
12) È vero che avete obbligato le scuole a comprare una tipologia specifica di banco?
No. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Nessuna tipologia di banco è stata imposta.
13) Perché investire soldi solo nei banchi?
Il Governo, da gennaio ad oggi ha stanziato oltre 6 miliardi per la scuola, di cui 2,9 miliardi per la ripresa di settembre. Si sta investendo su edilizia scolastica, arredi, assunzioni di docenti e ATA, igienizzanti e tutto quello che servirà per la ripresa.
14) Ci saranno insegnanti in più per garantire una ripresa in sicurezza?
Sì. Nel Decreto Rilancio sono stati destinati a questo scopo 977 milioni di euro che consentiranno di avere 50 mila tra docenti e ATA in più per la ripresa di settembre. Ogni Ufficio scolastico regionale, che rappresenta il Ministero sul territorio, avrà un proprio budget da utilizzare per assumere personale e sarà data priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo (in particolare la primaria), insomma, ai più piccoli. La Ministra Azzolina ha già firmato l’ordinanza per distribuirlo. Con lo scostamento di bilancio di agosto arriveranno ulteriori risorse.
15) È vero che alla scuola dell’infanzia e primaria assumerete maestri senza laurea?
Intanto si tratta di supplenze, non di assunzioni a tempo indeterminato. Le cattedre necessarie saranno assegnate in via prioritaria a supplenti abilitati, poi, in caso di esaurimento della graduatoria, saranno chiamati coloro che si stanno laureando in Scienze della formazione primaria. Quindi giovani formati, che hanno svolto un tirocinio e che hanno scelto di fare l’insegnante. Già in passato venivano chiamati attraverso la cosiddetta MAD, la "messa a disposizione", dalle singole scuole.
16) È vero che non ci sarà più la mensa?
Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.
17) Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?
Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.
18) Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?
La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.
19) Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
20) Si potranno portare giocattoli da casa?
No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.
21) Ci sarà più personale che assicuri il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, sono previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
22) Il personale sarà preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?
Sì, ciascuna scuola organizzerà la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni per responsabilizzarli sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.
23) Verrà misurata la temperatura a tutti?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso.
24) Come verranno puliti gli spazi scolastici?
Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. Per questo scopo sono già stati erogati finanziamenti appositi alle istituzioni scolastiche. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato di tutti gli spazi, gli arredi e gli oggetti.
25) Come avverrà la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza di persona con sintomi o con confermata positività al virus?
In questo secondo caso occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020: i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni. Tutte le scuole interessate da questi casi provvederanno a:
- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli alunni.
26) Quali misure dovranno essere adottate in caso di sospetto caso di Covid, sia esso studente o personale scolastico?
Presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che conterrà indicazioni sulle modalità di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole.
Il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione e con il coinvolgimento delle OOSS, fornirà tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche.
27) Chi sono i lavoratori fragili e chi li individua?
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
28) Esistono alunni “fragili”?
Sì. Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Lo prevede il Protocollo per la ripresa di settembre.
29) Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?
Il personale docente e non docente potrà sottoporsi, su base volontaria e gratuitamente, a uno screening preventivo che prevede due fasi: somministrazione su richiesta del test sierologico;successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano risultati positivi al test sierologico, per escludere un’infezione in atto.
FAQ predisposta in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali
30) Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?
No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado,tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato“copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.
Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer”con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Comunque secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all'avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.
Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate,devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).
Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.
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26/03/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9300784]
Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"
Registro dei provvedimenti
n. 64 del 26 marzo 2020
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;
CONSIDERATA la necessità di assicurare con urgenza, in ragione dell’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza, con rilevanti sforzi per superare le notevoli difficoltà derivanti dall’assenza di adeguati mezzi e risorse, il diritto fondamentale all’istruzione, attraverso modalità di apprendimento a distanza;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del decreto legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il decreto dell’8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali (art. 1, comma 1, lett. h)), prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 1, lett. m) e n));
VISTI altresì gli articoli 101, 120 e 121 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che contengono misure urgenti per garantire la continuità formativa e la didattica;
VISTA le note del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo 2020, prot. n. 279, con le quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, per favorire la produzione e la condivisione di contenuti;
VISTA, inoltre, al riguardo, la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, nella quale sono state fornite, tra l’altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della didattica a distanza;
VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in data 19 marzo 2020 (doc. web n. 9295504, pubblicato in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504);
VISTE le segnalazioni e i quesiti pervenuti al Garante da parte di responsabili della protezione dei dati di istituti scolastici, associazioni, docenti e famiglie in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuato nel predetto contesto emergenziale e agli adempimenti necessari a rispettare il Regolamento e il Codice;
RITENUTA l’opportunità di fornire, nell’attuale contesto emergenziale, al sistema scolastico, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai docenti, alle famiglie e agli studenti, talune prime utili indicazioni, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento (v. anche cons. nn. 122 e 132), che attribuisce al Garante il compito di promuovere la consapevolezza e di favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione ai trattamenti, con particolare attenzione alle attività destinate specificamente ai minori, nonché agli obblighi imposti ai titolari e i responsabili del trattamento;
RITENUTO che, alla luce delle predette indicazioni, superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d’urgenza iniziative di didattica a distanza, le scuole e le università potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare la piena conformità al Regolamento e al Codice;
CONSIDERATO che l’Autorità valuterà, in ogni caso, l’opportunità di avviare verifiche sui fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza per assicurare il rispetto del Regolamento e del Codice in relazione ai trattamenti effettuati per conto delle scuole e delle università;
RITENUTO di adottare il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, recante talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
adotta, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento, il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, recante talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati.
Roma, 26 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
____________
All: n. 1
Didattica a distanza: prime indicazioni
1. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.
2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare
Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: “Regolamento”).
Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).
Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.
Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).
La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).
3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme
Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.
Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.
Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).
Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al temine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.
L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.
Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.
4. Limitazione delle finalità del trattamento
Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L’ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento.
E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).
I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).
5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento
Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).
Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.
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Pagina: 2
O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
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Comunicazione del MIM relativa all'avvio dei progetti Scuola Attiva infanzia, Scuola Attiva kids e Scuola Attiva junior
Il MIM con nota 55877 del 20/10/2025 ha fornito indicazioni in merito alla promozione di attività motorie e sportive per l'A.S. 2025/2026 attraverso il Progetto Nazionale “Scuola Attiva”.
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