Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/05/2020
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  • Esperti esterni ed emergenza Covid-19: è possibile risolvere il contratto?
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Personale: esperti esterni

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    #pbb #esperto #pon #pagare #prosecuzione #distanza #famiglia #risoluzione #argilla #progetto #contratto

    Domanda

    Si chiede cortesemente risposta al seguente quesito relativo a contratti stipulati con esperti esterni, prima dell’emergenza sanitaria in atto.
    Essi si dividono in due categorie:
    - Contratti con esperti esterni in orario curricolare, pagati dall’’Istituzione scolastica, per i quali non si ha più interesse alla prosecuzione, in quanto validi e utili a livello didattico e formativo se svolti in presenza (es. realizzazione di un conio in argilla, video maker ecc.)
    - contratti con esperti esterni in orario extracurricolare, pagati con contributo delle famiglie, per i quali è divenuta impossibile la prosecuzione (es. attività sportive, lezioni di musica d’insieme ecc.).

    Si chiede se è possibile ed in che forma la risoluzione degli stessi. Quali i riferimenti normativi da citare? Come procedere di fronte alle richieste degli esperti di continuare l’attività? Per il compenso si procederà al pagamento delle sole ore effettuate, ma come regolarsi con il pagamento da parte delle famiglie?

    Risposta

    In merito al quesito posto si rende necessaria una preliminare precisazione sulla distinzione, di cui si fa cenno nel quesito, tra contratti " pagati dall'istituzione scolastica" e contratti "pagati con contributo delle famiglie".
    Si osserva, infatti, che, per quanto concerne l'attività di un esperto esterno nell'ambito di un Progetto PTOF deliberato dalla scuola, il progetto stesso, e quindi il compenso ai soggetti che dovranno fornire la prestazione, potrà essere finanziato dalle famiglie ma nel senso che le famiglie stesse versano alla scuola un contributo finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto; finanziamenti che entreranno nel bilancio della scuola che poi provvederà alla selezione (secondo le norme vigenti di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001) ed al pagamento dell'esperto.
    Non si tratterà quindi di contratti stipulati "per conto delle famiglie" ma di attività contrattuale interamente riconducibile alla scuola che dovrà osservare le norme in tema di conferimento di incarichi ad esperti esterni.

    In merito alla situazione descritta nel quesito la scuola ha valutato l'impossibilità di proseguire ( anche eventualmente nella forma a distanza) l'attività degli esperti.
    Sulla eventuale prosecuzione non si rinvengono ad oggi indicazioni specifiche da parte del Ministero. Sul sito dell'ANQUAP è stata riportata la risposta che l'Indire ha fornito in merito ai PON FSE avviati.
    Più specificamente veniva chiesto se potesse essere utilizzato il sistema della Didattica a distanza, già messa in atto dall'Istituto per le ore curriculari, in riferimento ai moduli per i quali sono stati selezionati esperti interni.
    E' stato risposto che in raccordo con le Autorità comunitarie si stanno valutando le eventuali modalità e condizioni per poter consentire l’erogazione della didattica a distanza nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
    Non appena la Commissione si sarà espressa verranno date indicazioni alle istituzioni scolastiche.
    Quanto sopra in riferimento ai PON, seppur con riferimento alle ore non curriculari.
    Più in generale, a nostro avviso, le attività degli esperti potrebbero essere continuate anche a distanza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità ordinaria delle attività didattiche.
    Dovrà essere data tracciabilità all'attività dell'esperto e alla partecipazione degli studenti; di conseguenza sarà retribuibile e rendicontabile anche la docenza dell'esperto esterno.
    Ovviamente si tratta della nostra risposta allo stato attuale in mancanza di indicazioni specifiche del Ministero o dell'Autorità di Gestione per quanto concerne i PON.

    Per quanto concerne la proroga ricordiamo che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto concerne i contratti con gli esperti esterni, prevede che l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

    Ciò premesso, in riferimento al quesito posto potremmo avere le seguenti situazioni:
    - esperti già contrattualizzati che ancora non hanno iniziato l’attività: molto dipende da come il progetto è stato formulato. Diamo infatti per scontato che l’esperto, qualora dovesse ricevere una risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta (non molto diversamente da quanto sta accadendo per i viaggi di istruzione, nei termini di cui all’art. 1463 C.C.), tenterebbe di sostenere che in realtà la sua prestazione non è divenuta impossibile, ma solo temporaneamente impossibile (art. 1256 C.C.): in questo caso, per replicare correttamente la scuola dovrebbe avere argomenti che “legano” il progetto ad una peculiarità non rimandabile, ovvero ad elementi propri della singola classe e del percorso formativo. La soluzione possibile resta quindi la risoluzione per impossibilità, tramite comunicazione all’esperto;

    - quanto agli esperti contrattualizzati che hanno iniziato ma non concluso l’attività, pare equo liquidarli pro quota (e il contratto prevedeva pagamento orario dovranno essere pagate solo le ore effettivamente prestate)
    e procedere alla risoluzione per il resto, nei termini di cui al capo precedente;

    - quanto agli esperti non contrattualizzati, pare possibile la revoca del provvedimento di “aggiudicazione” (virgolette d’obbligo) dell’incarico, a prescindere dall’evidenza pubblica o meno della selezione ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001.

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    Approfondimenti

    Sentenza 02/07/2025 n° 841
    Area: Giurisprudenza

  • La mancata consegna nei termini dei beni mobili ordinati tale da comportare la perdita del finanziamento ministeriale concesso, costituisce inadempimento e obbliga al risarcimento del danno - Tribunale PERUGIA
  • Con avviso pubblico il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuoveva “La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000. Un Istituto scolastico della provincia di Perugia presentava un progetto, che veniva ammesso al finanziamento per l’importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, determinava l’affidamento diretto ad una società per la fornitura di beni mobili, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 34.750,03 IVA inclusa; veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l’ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa” (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23. Gli organi centrali dell’amministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, infine, al 20.10.23. A giugno 2023 la società faceva presente che non sarebbe riuscita a consegnare la merce ordinata entro il termine di chiusura del PON INFANZIA, fissato per il 31.7.2023. La scuola rispondeva segnalando che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non veniva risolto; tuttavia, perdurando l’inadempimento, dopo ulteriori contatti telefonici, a ottobre 2023 l’Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la consegna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON, senza riuscire comunque ad ottenere la consegna dei beni promessi. A quel punto, la società proponeva una consegna parziale della fornitura con montaggio successivo ad ottobre ma, poiché era necessaria la rendicontazione entro il 20.10.2023, la scuola comunicava alla società la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023 e l’escussione della polizza fideiussoria, cui provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18. L’Istituto scolastico, dunque, promuoveva un giudizio civile chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, e il risarcimento del danno, causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18). Precisamente, la scuola lamentava di aver subito un rilevante danno economico poiché, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti ai quali era stata ammessa per €. 34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme, perdendo definitivamente il finanziamento pubblico concesso. La società resistente in giudizio sosteneva di aver agito correttamente e secondo buona fede, e di aver adottato tutte le misure per soddisfare i tantissimi ordini di fornitura di arredi scolastici, ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto all’embargo su materiali provenienti dai paesi dell’Est Europa per la crisi Russia/Ucraina, difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50% per la produzione di arredi per le scuole dell’infanzia. Pertanto la società sosteneva l’infondatezza della domanda attorea con conseguente domanda di restituzione della fideiussione escussa e, in subordine, che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità della propria prestazione per causa a sé non imputabile, sempre con richiesta di restituzione della somma suddetta. Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la società soltanto nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell’Est Europa. L’offerta di una fornitura parziale non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, bensì un vero inadempimento, e la mancanza di prova dell’incidenza delle sopra citate circostanze sull’adempimento di parte resistente, che era precipuo onere della stessa fornire, non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il Giudice ha pertanto dichiarato la società inadempiente, con risoluzione del contratto di fornitura e conseguente condanna della società al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18).

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    #responsabilità civile

    Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
    Area: Giurisprudenza

  • La scuola non è tenuta ad avvertire il dipendente che sta per superare il periodo di comporto - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    23/10/2025 n° 1
    Area: Giurisprudenza

  • No alla trascrizione dell’atto di nascita a seguito di GPA, ma il legislatore deve colmare il vuoto di tutela - Corte Costituzionale
  • Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

    OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.

    Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
    l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
    dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
    fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
    Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
    dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
    La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
    settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
    obbligatorio.
    Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
    da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
    Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
    fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
    - ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
    esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
    In particolare, i genitori devono dichiarare:
    - “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
    “d’accordo con tale attività”;
    - “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
    diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
    Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
    Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
    chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
    Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
    parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
    Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
    professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
    Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
    completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
    di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
    dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
    Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
    principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
    persone con disabilità.
    Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
    persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
    Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
    studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
    sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
    di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
    predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
    partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
    In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
    partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
    Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
    con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
    In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
    autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
    dell’alunno con disabilità.
    La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
    esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
    incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
    gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
    Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
    raccomandazione:
    - nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
    professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
    e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
    classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
    e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
    Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
    del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
    ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
    Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
    massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

    Il Collegio
    Maurizio Borgo
    Francesco Vaia
    Antonio Pelagatti

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    #studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute

    21/01/2026 n° 56
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Parere - Contratto misto di concessione e appalto pubblico: il parere dell'ANAC sulla disciplina applicabile
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

    …..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
    UPREC-CONS-0260-2025
    FUNZ CONS 56/2025

    In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
    Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
    parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
    Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
    agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
    Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
    applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
    In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
    Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
    La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
    Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
    parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
    di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
    La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
    La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
    dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
    In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
    diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
    del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
    L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
    concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
    L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
    sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
    La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
    superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
    Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
    Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
    consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
    Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
    concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
    Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
    Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
    diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
    La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
    coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
    Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.

    Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.

    Avv. Giuseppe Busia

    (Firmato digitalmente)

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    Data di pubblicazione: 08/05/2020
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