Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/05/2020
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  • Acquisto pc per la DaD: come procedere in caso di inadempimento del fornitore?
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: ditta aggiudicataria inadempiente

    KEYWORDS

    #pbb #comodato #consegna #acquisto #fornitore #mepa #recedere #deroga #contratto #consip #inadempimento

    Domanda

    Buongiorno,
    il nostro Istituto per l'acquisto di n. 4 pc per la didattica a distanza ha proceduto come segue:
    1. consultazione Consip e individuazione fornitore ipotetico A
    2. fonogramma e mail fornitore A che non garantisce pronta consegna per problematiche Cina
    3. determina di affidamento diretto in Mepa con fornitore B
    4. ordine Mepa fornitore B
    5. comunicazione Corte dei conti per salto Consip

    A distanza, il fornitore B non ha rispettato i termini di consegna indicati nell'ordine (consegna entro 15 giorni, non richiesto penali) e temiamo ulteriori ritardi.
    Il fornitore B propone pc in comodato.

    Possiamo recedere dal contratto ma è necessario ritornare in Consip e ripercorrere precedente iter?
    Possiamo accettare i pc in comodato?
    Oppure ci conviene attendere consegna seppur tardiva?

    Cordiali saluti.

    Risposta

    È possibile recedere dal contratto se l’inadempimento dell’impresa A è qualificabile come grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.: dovrà quindi essere specificato l’interesse e l’importanza della scuola al puntuale adempimento della prestazione.
    Accettare i PC in comodato significa non risolvere il contratto. Ed infatti, accettando il comodato del PC, la scuola sta dicendo all’impresa A che gli è permesso eseguire la prestazione principale in ritardo (ossia la consegna dei PC oggetto del contratto di acquisto), a condizione che nelle more della consegna vengano messi a disposizione della scuola PC in comodato, che saranno da riconsegnare al momento della consegna dei pc oggetto del contratto di acquisto.
    In altri termini, la scuola sta chiedendo all’impresa A di adempiere al contratto, e non di recedere dal contratto.

    Se si opta per la risoluzione del contratto, si dovrà procedere ad una nuova consultazione di Consip in quanto la procedura che si instaura sarà nuova e diversa da quella precedente. È possibile, tuttavia, velocizzare questa fase procedimentale in quanto, verosimilmente, non sono cambiate le condizioni del mercato Consip.
    Si sottolinea peraltro che in questo particolare momento storico, sono state adottate diverse misure che agevolano le scuole nell’acquisto di strumentazione informatica, anche in deroga ai principi in materia di attività negoziale pubblicistica.
    Ci si riferisce in particolar modo alle disposizioni previste nel d.l. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella L. 27/2020, al cui art. 120 comma 3 dispone che: “3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

    Non pare che la disposizione richiamata, specie in quest’ultima parte, stia ampliando le possibilità di deroga alla verifica e al ricorso agli acquisti su Consip, che restano quelli di cui alla finanziaria del 2015 art. 1 comma 510 (è possibile procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali).
    Le deroghe introdotte dal d.l. 18/2020 sono solo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, non anche a quelle contenute in leggi connesse allo svolgimento delle pubbliche gare.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 06/07/2001 n° 226
    Area: Giurisprudenza

  • Scuola dell'obbligo e alunno disabile: dopo i 18 anni il completamento passa attraverso la frequenza di corsi per adulti - Corte Costituzionale
  • E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 lett. c) l. 104/1992 e dell’art. 110 comma 2 d.lgs. 297/1994, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni nel caso in cui l’alunno disabile abbia raggiunto i 18 anni di età. Per gli alunni disabili, infatti, la normativa consente il completamento della scuola dell’obbligo sino al compimento del diciottesimo anno di età prevedendo, in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di una terza “ripentenza” in singole classi. Dopo i 18 anni, il completamento della scuola dell’obbligo per gli studenti portatori di handicap si configura come un diritto che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma (ma sempre con le medesime misure di sostegno previste dalla l. 104/92), da ritenersi strumento maggiormente funzionale all’integrazione del disabile nel mondo del lavoro, in quanto il contesto ambientale, anche sotto il profilo dell’età, si presenta più idoneo a favorire il processo di maturazione del disabile stesso.

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    #educazione degli adulti#obbligo scolastico e formativo#studenti: integrazione e disabilità#anno #obbligo #età #frequenza #istruzione #alunno #completamento #scuola #handicappare #adulto

    Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
    Area: Giurisprudenza

  • Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale di alcune procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#concorso #procedura #reclutamento #indire #contenzioso #partecipare #cost #esame #aprire #colorare

    n° 1
    Area: Normativa

  • Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

    2.  Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

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    #paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo

    n° 47
    Area: Normativa

  • Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

    3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

    4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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    #malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 970

    PARTE QUARTA

    Attività Negoziale (Artt. 43-48, D.I. 28/8/2018, n. 129) L’attività neg...

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    #consip #cartella #ader #esclusa #interrogazione #cdi #leasing #equitalia #mandante #rdo
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013 - Chiarimenti applicazione art. 20 comma 2

    Chiarimenti MIUR sull'applicazione del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11 marzo 2013.
    Il MIUR, con la nota n. 4024 del 23 aprile 2012, ha fornito precisazioni sull'opzione di cui all'art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11.3.2013

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    #char
    Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32: proroga del termine al 20 febbraio 2017

    Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012

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    #carattere #news #fontface
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 14/05/2020
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