Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

    Domanda

    Cyberbullismo alunni quinte primaria
    In questo periodo di didattica distanza anche la scuola primaria si è attivata per affettuare videolezioni ed ha predisposto un insieme di regole comportamentali rivolte agli alunni e comunicate opportunamente anche alle famiglie.
    La madre di un alunno della classe quinta primaria ha segnalato verbalmente alle docenti di aver scoperto casualmente che sulla chat di whatsapp (aperta autonomamente dai genitori perchè la scuola opera solo con la gsuite di google ed ha vietato l'uso di whatsapp per attività didattiche) che alcuni compagni della figlia hanno postato la foto di un'altra loro compagna di scuola e le hanno rivolto pesanti parole offensive. A suo modo di vedere con la sola segnalazione verbale la scuola dovrebbe intervenire con provvedimenti disciplinari.
    Ccorgono molte perplessità in quanto a mio avviso:
    1. la scuola non ha autorizzato l'apertura della chat, cosa che è avvenuta spontaneamente da parte dei genitori degli alunni della classe quinta, che quindi dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto; avrebbero dovuto controllare e gestire tra loro gli interventi dei propri figli
    2. la scuola potrebbe intervenire perchè un altro alunno ha postato una foto di una docente ha scattato durante un meet e nel nostro regolamento abbiamo previsto che ciò è vietato e sempre che la docente interessata acquisisca lo screenshot della foto comprensivo del nome dell'alunno che ha postato la foto)
    3. come regolarsi invece sulla chat offensiva nei confronti dell'alunna? perchè dovrebbe intervenire la scuola e non invece la madre della diretta interessata? nel caso questa madre solerte che ha segnalato invii alla scuola le prove documentali (screen shot) delle ingiurie nei confronti della bambina, la scuola, oltre ad aprire il procedimento disciplinare interno, è tenuta a segnalare il tutto alla polizia postale? Dovrebbe prima avvisare la famiglia della bambina interessata? e se la famiglia non volesse procedere? Ci sarebbe inevitabilmente il coinvolgimento di tutti i genitori della classe che hanno autorizzato i loro figli all'uso di questo social, non esercitando il dovuto controllo?
    4. considerato il periodo e la difficoltà di attivare conzi il procedimento disciplinare ( consigli di classe a distanza con genitori non tutti propriamente avvezzi all'uso di strumenti tecnologici o che potrebbero artatamente assentarsi o rendersi irraggiungibili) si potrebbe pensare ad un tentativo di mediazione e di responsabilizzazione delle famiglie con una circolare interna rivolta a tutti i genitori sollecitando una maggiore vigilanza o la scuola potrebbe essere considerata omissiva?

    Risposta

    Si premette che la rilevanza disciplinare delle condotte degli alunni, anche extrascolastiche, è condizionata dalle previsioni contenute nel regolamento di disciplina di ciascun istituto. Questo documento è il presupposto indefettibile per una legittima azione disciplinare.
    Per quanto attiene al caso specifico, trattandosi di attività commessa su piattaforma né gestita né utilizzata per l’attività didattica a distanza, è evidente che le offese (non meglio precisate) sono da considerarsi extrascolastiche a tutti gli effetti.
    In tal senso, quindi, non può imputarsi alcunché alla scuola, che non era né tenuta a svolgere alcuna vigilanza al riguardo.
    Ne consegue, che la chat offensiva, in quanto attività extrascolastica, andrà valutata alla stregua del regolamento di disciplina e, quindi, potrà innescare una reazione disciplinare se e in quanto ciò sia consentito dal regolamento predetto. Nella banca dati dei pareri esistono diverse consultazioni redazionali che approfondiscono la questione. L’argomento è altresì ampiamente trattato nella monografia L.Capaldo – L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2019. Sempre il regolamento di disciplina dovrebbe indicare quale organo debba procedere alla contestazione dell’addebito (che non coincide necessariamente con quello che irroga la sanzione).

    Tutto ciò premesso, l’opportunità di intervenire a livello disciplinare dipende anche dall’oggettiva gravità dell’accaduto (si dovranno esaminare i contenuti della chat). Va ricordato che la legge n.71/2017 ha posto a carico delle scuole un obbligo educativo specifico (educazione all’utilizzo consapevole dello strumento telematico), cosicché l’unica cosa da evitare è ignorare l’evento.

    Tutto sommato, in considerazione della peculiarità del contesto (connotato dalla perdurante sospensione delle attività in presenza), potrebbe essere opportuno esperire un tentativo di soluzione della questione “pre-disciplinare”: il dirigente scolastico potrebbe convocare per un colloquio in video conferenza gli allievi autori dei post offensivi e i genitori degli stessi, invitando questi ultimi ad esercitare una maggiore vigilanza e i primi a rimuovere gli effetti dei post offensivi con messaggi di scuse e comunque riparatori entro un certo termine. Il colloquio, da celebrare con la presenza virtuale di un collaboratore del dirigente (o del docente coordinatore), sarà sinteticamente verbalizzato. Se a stretto giro saranno adottati i predetti comportamenti riparatori, si potrà chiedere all’organo procedente (consiglio di classe) di soprassedere all’adozione di sanzioni. Laddove invece il tentativo non avesse l’esito sperato, non resterà che la via disciplinare nella scrupolosa osservanza della legge n.241/1990 e del regolamento più volte citato.

    In considerazione dell’età degli alunni (e della loro non imputabilità), la redazione non ritiene sussistano gli estremi per coinvolgere la polizia postale, a meno che i post abbiano un carattere di efferatezza (e coinvolgano anche soggetti maggiorenni) che si fa fatica ad immaginare. Nell’ambito della scuola primaria, infatti, l’azione principale da porre in essere deve prioritariamente perseguire logiche educative rispetto a quelle repressive.

    Il tutto senza sovrapposizioni rispetto alle autonome iniziative che i genitori della vittima riterranno di esperire. Non spetta alla scuola indicare a costoro cosa debbano fare. Parimenti non spetta ai predetti genitori entrare nel merito delle azioni educative di competenza della scuola.

    In questa fase, potrebbe essere opportuno coinvolgere i genitori della vittima in un secondo momento, successivo al colloquio con i genitori degli aggressori. Il tutto per significare che la scuola non ha ignorato il fatto e che lo ha adeguatamente affrontato sul piano educativo.

    Diramare una circolare a tutti i genitori nel senso indicato nella richiesta di parere può essere utile, ma, in considerazione della sua genericità, non sarebbe idoneo ad affrontare efficacemente la questione, che vede pur sempre una vittima offesa, che ha diritto a una riparazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 13/03/2018 n° 1566
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittimo consumare nella mensa scolastica un pasto domestico - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Sesta
  • E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.

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    #genitori: responsabilità genitoriale#enti locali#famiglia #cibo #consumazione #preparare #confezionare #acquistare #rischio #merenda #vigilanza #domicilio

    n° 279
    Area: Normativa

  • Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • [1.  (1)]


    (1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

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    #validità

    n° 328
    Area: Normativa

  • Sanzioni disciplinari - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
    [2.  (1)]
    [3.  (1)]
    [4.  (1)]
    [5.  (1)]
    [6.  (1)]
    7.  Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
    8.  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
    9.  Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.


    (1)  Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.  

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    #istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#semiconvittori
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 19

    La responsabilità disciplinare degli studenti

    U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 8 marzo 2012, n. 138

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    #recidiva #primis #scandalo #droga #offesa #viziare #arresto #cost #reinserimento #violenza
    Apertura Organico di Diritto A.S. 2016/17 - Scuole Statali Infanzia - Primaria - Primo Grado.

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura dell'organico di diritto del personale docente per l'A.S. 2016/17.
    Il MIUR ha comunicato che dal 18/03/2016 sono disponibili le funzioni per la determinazione dell'organico di diritto A.S. 2016/17 del personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di I°

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    #carattere #alunno #news #organico
    Adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA

    Comunicazione MIUR in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA.
    Il MIUR, con la C.M. n. 41 del 15 luglio 2014, ha fornito indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per il personale docente, educativo e ATA

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    #organico #consistenza #adeguamento #personale #diritto #fatto #scostamento #variazione #sistemazione #classe
    Mobilità personale docente scuola primaria: proroga della data di pubblicazione dei movimenti

    Comunicazione MIUR riguardante la proroga di un termine.
    Il MIUR, comunica la proroga al 6 giugno 2014 della data di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola primaria A.S. 2014/2015

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    #carattere #news
    Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti: progettazione delle attività formative per l’A.S. 2016/17

    Comunicazione MIUR inerente lo svolgimento del periodo di formazione eprova per i docenti neo-assunti per l'A.S. 2016/17.
    Il MIUR ha precisato che il modello per la realizzazione del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti è confermato con il medesimo impianto dell'A.S. 2015/16

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    #carattere #news #tutor
    Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti: indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’A.S. 2018/2019

    Comunicazione MIUR inerente il percorso di formazione dei docenti neo-assunti.
    Anche per l'A.S. 2018/19 sono confermate le caratteristiche salienti del modello formativo, seppur con semplificazioni che possono qualificare l’esperienza formativa dei docenti neo-assunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole

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    #neoassunto #formazione #visiting #progettazione #ridotto #indicazione #confermare #assegnatario #prova #percorso
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014

    Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014

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    #sanatoria
    La Buona Scuola - individuazione docenti con proposta di nomina in ruolo in fase B con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2015-16

    Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti con proposta di nomina in fase B.
    Disponibile agli uffici provinciali e alle scuole, nella figura del DSGA, la funzione per individuare i docenti con proposta di nomina nella fase B e con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

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    #destinazione #prot #porre #scorrimento #citata #tempestività #convocazione #convocare #fascicolo #provenienza
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

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    #carattere #assunzione #news
    Variazione termini di acquisizione delle disponibilità e pubblicazione movimenti personale docente scuola infanzia e primaria


    Il MIUR, con la nota prot. n. 2743, ha rideterminato i termini di acquisizione delle disponibilità e la data di pubblicazione dei movimenti per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, modificando quanto previsto dalla O.M. n. 20/2012

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    #rideterminato
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?
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    #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

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