Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Offese ad un'alunna in un gruppo whatsapp aperto autonomamente dai genitori: la scuola deve intervenire?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #chat #foto #postare #genitore #whatsapp #alunno #scuola #vittima #post #intervenire

    Domanda

    Cyberbullismo alunni quinte primaria
    In questo periodo di didattica distanza anche la scuola primaria si è attivata per affettuare videolezioni ed ha predisposto un insieme di regole comportamentali rivolte agli alunni e comunicate opportunamente anche alle famiglie.
    La madre di un alunno della classe quinta primaria ha segnalato verbalmente alle docenti di aver scoperto casualmente che sulla chat di whatsapp (aperta autonomamente dai genitori perchè la scuola opera solo con la gsuite di google ed ha vietato l'uso di whatsapp per attività didattiche) che alcuni compagni della figlia hanno postato la foto di un'altra loro compagna di scuola e le hanno rivolto pesanti parole offensive. A suo modo di vedere con la sola segnalazione verbale la scuola dovrebbe intervenire con provvedimenti disciplinari.
    Ccorgono molte perplessità in quanto a mio avviso:
    1. la scuola non ha autorizzato l'apertura della chat, cosa che è avvenuta spontaneamente da parte dei genitori degli alunni della classe quinta, che quindi dovrebbero assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto; avrebbero dovuto controllare e gestire tra loro gli interventi dei propri figli
    2. la scuola potrebbe intervenire perchè un altro alunno ha postato una foto di una docente ha scattato durante un meet e nel nostro regolamento abbiamo previsto che ciò è vietato e sempre che la docente interessata acquisisca lo screenshot della foto comprensivo del nome dell'alunno che ha postato la foto)
    3. come regolarsi invece sulla chat offensiva nei confronti dell'alunna? perchè dovrebbe intervenire la scuola e non invece la madre della diretta interessata? nel caso questa madre solerte che ha segnalato invii alla scuola le prove documentali (screen shot) delle ingiurie nei confronti della bambina, la scuola, oltre ad aprire il procedimento disciplinare interno, è tenuta a segnalare il tutto alla polizia postale? Dovrebbe prima avvisare la famiglia della bambina interessata? e se la famiglia non volesse procedere? Ci sarebbe inevitabilmente il coinvolgimento di tutti i genitori della classe che hanno autorizzato i loro figli all'uso di questo social, non esercitando il dovuto controllo?
    4. considerato il periodo e la difficoltà di attivare conzi il procedimento disciplinare ( consigli di classe a distanza con genitori non tutti propriamente avvezzi all'uso di strumenti tecnologici o che potrebbero artatamente assentarsi o rendersi irraggiungibili) si potrebbe pensare ad un tentativo di mediazione e di responsabilizzazione delle famiglie con una circolare interna rivolta a tutti i genitori sollecitando una maggiore vigilanza o la scuola potrebbe essere considerata omissiva?

    Risposta

    Si premette che la rilevanza disciplinare delle condotte degli alunni, anche extrascolastiche, è condizionata dalle previsioni contenute nel regolamento di disciplina di ciascun istituto. Questo documento è il presupposto indefettibile per una legittima azione disciplinare.
    Per quanto attiene al caso specifico, trattandosi di attività commessa su piattaforma né gestita né utilizzata per l’attività didattica a distanza, è evidente che le offese (non meglio precisate) sono da considerarsi extrascolastiche a tutti gli effetti.
    In tal senso, quindi, non può imputarsi alcunché alla scuola, che non era né tenuta a svolgere alcuna vigilanza al riguardo.
    Ne consegue, che la chat offensiva, in quanto attività extrascolastica, andrà valutata alla stregua del regolamento di disciplina e, quindi, potrà innescare una reazione disciplinare se e in quanto ciò sia consentito dal regolamento predetto. Nella banca dati dei pareri esistono diverse consultazioni redazionali che approfondiscono la questione. L’argomento è altresì ampiamente trattato nella monografia L.Capaldo – L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2019. Sempre il regolamento di disciplina dovrebbe indicare quale organo debba procedere alla contestazione dell’addebito (che non coincide necessariamente con quello che irroga la sanzione).

    Tutto ciò premesso, l’opportunità di intervenire a livello disciplinare dipende anche dall’oggettiva gravità dell’accaduto (si dovranno esaminare i contenuti della chat). Va ricordato che la legge n.71/2017 ha posto a carico delle scuole un obbligo educativo specifico (educazione all’utilizzo consapevole dello strumento telematico), cosicché l’unica cosa da evitare è ignorare l’evento.

    Tutto sommato, in considerazione della peculiarità del contesto (connotato dalla perdurante sospensione delle attività in presenza), potrebbe essere opportuno esperire un tentativo di soluzione della questione “pre-disciplinare”: il dirigente scolastico potrebbe convocare per un colloquio in video conferenza gli allievi autori dei post offensivi e i genitori degli stessi, invitando questi ultimi ad esercitare una maggiore vigilanza e i primi a rimuovere gli effetti dei post offensivi con messaggi di scuse e comunque riparatori entro un certo termine. Il colloquio, da celebrare con la presenza virtuale di un collaboratore del dirigente (o del docente coordinatore), sarà sinteticamente verbalizzato. Se a stretto giro saranno adottati i predetti comportamenti riparatori, si potrà chiedere all’organo procedente (consiglio di classe) di soprassedere all’adozione di sanzioni. Laddove invece il tentativo non avesse l’esito sperato, non resterà che la via disciplinare nella scrupolosa osservanza della legge n.241/1990 e del regolamento più volte citato.

    In considerazione dell’età degli alunni (e della loro non imputabilità), la redazione non ritiene sussistano gli estremi per coinvolgere la polizia postale, a meno che i post abbiano un carattere di efferatezza (e coinvolgano anche soggetti maggiorenni) che si fa fatica ad immaginare. Nell’ambito della scuola primaria, infatti, l’azione principale da porre in essere deve prioritariamente perseguire logiche educative rispetto a quelle repressive.

    Il tutto senza sovrapposizioni rispetto alle autonome iniziative che i genitori della vittima riterranno di esperire. Non spetta alla scuola indicare a costoro cosa debbano fare. Parimenti non spetta ai predetti genitori entrare nel merito delle azioni educative di competenza della scuola.

    In questa fase, potrebbe essere opportuno coinvolgere i genitori della vittima in un secondo momento, successivo al colloquio con i genitori degli aggressori. Il tutto per significare che la scuola non ha ignorato il fatto e che lo ha adeguatamente affrontato sul piano educativo.

    Diramare una circolare a tutti i genitori nel senso indicato nella richiesta di parere può essere utile, ma, in considerazione della sua genericità, non sarebbe idoneo ad affrontare efficacemente la questione, che vede pur sempre una vittima offesa, che ha diritto a una riparazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 20/05/2025 n° 3884
    Area: Giurisprudenza

  • Legittimo escludere dal viaggio di istruzione lo studente che ha riportato tre note disciplinari in quanto sanzione prevista dal Regolamento di istituto - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • E’ legittimo il provvedimento del Consiglio di classe con il quale è stata decisa l’esclusione dal viaggio di istruzione dello studente che nel corso dell’anno scolastico aveva riportato tre note disciplinari, mai contestate né impugnate dallo studente stesso. Il regolamento di istituto, infatti, è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare dell’esclusione degli alunni dalle visite guidate/viaggi di istruzione alla semplice presenza di tre note disciplinare e ciò a prescindere dal contenuto di tali note o dalle vicende che le hanno determinate. La sanzione non appare sproporzionata, ma correttamente applicata in presenza dei presupposti previsti dal regolamento di istituto. La previsione regolamentare, peraltro, costituisce piena espressione della discrezionalità tecnica della scuola e, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata. Analogamente, la situazione riferibile ad altri alunni – comunque non provata nel ricorso – non rende di per sé illegittima la sanzione che risulta applicata in piena aderenza alle norme interne di istituto. Né i genitori possono lamentare un difetto di comunicazione circa la decisione assunta, tenuto conto che il Registro elettronico assolve, di per sé, per il tramite della sua consultazione, agli obblighi informativi che gravano sulla Scuola, circa il rendimento scolastico ed il comportamento degli alunni, essendo in esso visibili e consultabili tutte le note disciplinare riportate dagli alunni. I genitori hanno il diritto, ma anche il dovere, di accedere agli atti della scuola, compreso il Regolamento di Istituto, al fine di poter esercitare al meglio le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Dal che deriva che era onere dei ricorrenti, secondo un criterio di ordinaria diligenza, non solo prendere visione delle note disciplinari addebitate al figlio nel corso dell’anno, ma anche delle prescrizioni interne della Scuola che, in presenza di tali note, determinavano la non partecipazione del minore alla gita scolastica.

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    #studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento

    Sentenza 02/05/2025 n° 8534
    Area: Giurisprudenza

  • Non è irragionevole escludere la madre di due alunni dalla procedura per il reclutamento della figura di psicologo scolastico stante il conflitto di interessi strutturale sussistente - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis
  • La scelta dell’Amministrazione scolastica di escludere la ricorrente dalla procedura per il reperimento della figura di psicologo scolastico in quanto madre di due allievi frequentanti l’istituto non risulta manifestamente irragionevole, considerando la reciproca interazione che inevitabilmente sussiste tra gli alunni di una scuola e dunque anche tra i figli della ricorrente e gli altri studenti. In tale scenario, la concentrazione nella medesima persona della funzione genitoriale e di quella terapeutica può generare una perdita di autonomia ed indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace. Nel caso di specie si è in presenza di un conflitto di interessi strutturale, sia per quanto detto sopra sia perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista in caso richiedessero il servizio i figli della ricorrente, senza considerare che quest’ultima verrebbe facilmente a conoscenza della circostanza. Lo stesso parere dell’Ordine degli psicologi su cui si basano i provvedimenti impugnati chiarisce che solo in caso di istituti scolastici particolarmente grandi o di avviso diretto a due o più professionisti potrebbe essere ridimensionato il pericolo multiforme sopra evocato. La decisione assunta, inoltre, è coerente con l’avviso che fa chiaramente riferimento a vincoli di parentela “all’interno” della istituzione scolastica, e quindi si riferisce all’intera comunità scolastica, richiedendo la totale estraneità dello psicologo alla stessa, per le ragioni non illogiche sopra viste.

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    #contratto di prestazione d’opera ed esperti esterni

    25/09/2025 n° 529
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - La pubblicazione, visibile agli studenti e ai genitori di una classe, su Classroom di informazioni personali e familiari di una compagna integra un illecito trattamento dei dati
  • [doc. web n. 10184924]

    Provvedimento del 25 settembre 2025

    Registro dei provvedimenti
    n. 529 del 25 settembre 2025

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

    VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    Vista la documentazione in atti;

    Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;

    Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

    PREMESSO

    1. Il reclamo.

    Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.

    2. L’attività istruttoria.

    Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:

    - “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;

    -  “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;

    - “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.

    Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.

    Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

    Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:

    - “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;

    - “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.

    3. Esito dell’attività istruttoria.

    3.1.1 Normativa applicabile.

    Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).

    La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).

    In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).

    Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).

    In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).

    Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

    3.2 Esito dell’attività istruttoria.

    Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.

    Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.

    In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”

    Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).

    Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.

    Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.

    Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).

    Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).

    Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).

    Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.

    Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

    4. Conclusioni.

    Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

    Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

    Ciò tenuto conto che:

    - il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;

    - l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;

    -  la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;

    - la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;

    - il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;

    - non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

    Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

    Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

    Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    - ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;

    - ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;

    DISPONE

    - ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;

    - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

    Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 25 settembre 2025

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Cerrina Feroni

    IL SEGRETARIO GENERALE 
    Fanizza

    KEYWORDS

    #genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali

    01/12/2025 n° 63113
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR LOMBARDIA - Nota - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    Direzione Generale
    Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
    attività educative e didattiche di scuola
    secondaria di primo e secondo grado
    loro e-mail istituzionali
    p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
    loro e-mail istituzionali
    Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
    Lombardia
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    Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.

    Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
    In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
    In particolare:
    - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
    - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
    - non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
    - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
    - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
    Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
    Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

    ▪ SANZIONI DISPIPLINARI

    Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
    - per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
    - per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
    di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
    - per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
    nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

    ▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

    In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
    - le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
    - le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
    alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
    - le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
    - è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
    - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
    - nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
    Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

    ▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

    Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
    In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
    - nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
    di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
    - è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
    - si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
    del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
    Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).

    Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Luciana VOLTA

    (Firmato digitalmente)

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    Data di pubblicazione: 15/05/2020
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  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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