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Data di pubblicazione: 12/06/2020
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  • Dubbi su una richiesta di accesso civico generalizzato...
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    #pbb #accesso #generalizzare #documento #dato #richiesta #interesse #detenere #amministrazione #perseguimento #esplicitazione

    Domanda

    Salve, perviene al nostro istituto una richiesta di accesso civico ex DLgs 33/2013 art. 5 comma 2 per tutti i contratti ATA a TD stipulati dal 1° settembre ad oggi; la richiesta comprende l'esplicitazione di nome, cognome, graduatoria e punteggio.
    La richiesta va accolta?
    Tutti i destinatari dei contratti stipulati vanno individuati come controinteressati e informati?
    Grazie

    Risposta

    La richiesta di cui al quesito è qualificabile come istanza di accesso civico generalizzato e, a nostro avviso, non può essere accolta.
    L’ANAC, con la Delibera 28 dicembre 2016 n. 1309, ha trasmesso, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti al nuovo accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016).


    L’art. 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, il nuovo accesso civico generalizzato inteso come il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.


    L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, nè dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

    Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione; tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.


    L’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Si ricorda che, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Va altresì rilevato che, mentre la Legge 241/90 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto, invece, proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

    Dunque, l’accesso agli atti di cui alla Legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

    L’ANAC ha, altresì, precisato che:

    - non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’Amministrazione dispone;

    - le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;

    - nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, l’Amministrazione può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’Amministrazione medesima;

    - l’Amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa;

    - sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.


    Per quanto concerne le limitazioni all'accesso civico generalizzato, il Consiglio di Stato - Sezione Sesta - con la Sentenza del 31/01/2018 n° 651, ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’accesso civico “generalizzato”, permane un settore “a limitata accessibilità”, nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della l. 241/1990. In altri termini, se è vero che ormai è legislativamente consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto da una pubblica amministrazione (oltre a quelli acquisibili dal sito web dell’ente, in quanto obbligatoriamente pubblicabili), nello stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l’ostensione di quel fatto e documento sarà resa possibile solo in favore di una ristretta cerchia di interessati (tranne nelle ipotesi in cui è legislativamente escluso l’accesso documentale) secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla l. 241/1990.
    Il T.A.R. Veneto, con la Sentenza del 15/02/2018 n° 171, ha affermato che l’accesso civico regolato dal D.Lgs n. 33 del 2013 non riconduce a sé e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti a superamento anche dalla disciplina normativa dettata dalla legge 241 del 1990, essendo diversa la ratio e le finalità delle due normative.
    Quella dettata dalla legge 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva.
    L’istituto dell’accesso civico risponde, invece, a esigenze diverse, delineate chiaramente dall’art. 1 del dec. lgv n. 33 del 2013 laddove richiama i principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

    L'accesso civico non può essere utilizzato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990.

    Ciò premesso, il TAR (in una fattispecie inerente una istituzione AFAM) ha affermato che una domanda di accesso civico generalizzato non può estendersi ad atti per i quali non solo non vi è obbligo di pubblicazione, ma che non rientrano fra quelli che rispondono alla tipologia di determinazioni indicate dal D.Lgs. n. 33 del 2013 in base ai principi esposti dalla legge stessa.

    Conclusivamente, a nostro avviso, può essere dato diniego motivato sulla base sia del numero eccessivo di documentazione che del fatto che, richiedendo l'esplicitazione di nome, cognome, graduatoria e punteggio, trattasi di una richiesta (vietata) di elaborazione di dati in possesso della Amministrazione.

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    Approfondimenti

    Sentenza 22/05/2025 n° 1791
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti e accesso civico generalizzato: non può essere negata l’istanza di accesso ai contratti di gara nella PA sulla base di generiche dichiarazioni di sussistenza di segreti tecnici - T.A.R. LOMBARDIA - Sezione Prima
  • In materia di accesso agli atti negli appalti pubblici, deve considerarsi illegittimo il diniego di accesso civico generalizzato agli atti esecutivi di un rapporto contrattuale di appalto basato su una generica dichiarazione del controinteressato di sussistenza di “segreti tecnici o commerciali” e senza verificare la possibilità di applicare l’art. 5 bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013##1187T, che prevede che “Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.”

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    #accesso agli atti amministrativi#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico

    Sentenza 23/06/2025 n° 755
    Area: Giurisprudenza

  • Accesso civico alle prove di maturità: il diniego all’accesso da parte della P.A. deve essere giustificato sulla base delle eccezioni previste dalla normativa vigente - T.A.R. LIGURIA - Sezione Prima
  • 1. In materia di accesso civico, l’Amministrazione non deve effettuare una verifica circa l’assenza, in capo all’istante, di un interesse che lo abiliterebbe ad avanzare una richiesta di accesso documentale. Ciò ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. 2. L'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Ad. plen. n. 10/2022; Sezione III, 10 giugno 2022, n. 4735; Sezione V, 11 aprile 2022, n. 2670##2700L; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6639); si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990, il quale non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa; sicché si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, purché non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato e le esclusioni previste dallo stesso art. 5 bis, comma 3 (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849##3063L; Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542). 3. La giurisprudenza ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle di cui all’art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ##1187T sono considerate assolute in quanto si tratta di preclusioni delineate direttamente dal legislatore; quelle indicate ai primi due commi sono relative e richiedono una attività valutativa dell’amministrazione, che deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1186T, al Dirigente Scolastico richiedendo copia conforme all’originale del proprio elaborato scritto della prima prova dell’esame di maturità. L’Amministrazione scolastica ha negato l’accesso e il TAR ha annullato tale decisione in quanto non era stata prospettata nessuna delle fattispecie ostative da parte della scuola.

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    #accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione delle istituzioni scolastiche#accesso civico

    23/01/2025 n° 31
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Parere - Accesso civico al diploma di laurea: il documento contiene dati personali, l’accesso non è ammissibile in assenza di una finalità collegata all’interesse collettivo
  • Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2025

    Registro dei provvedimenti n. 31 del 23 gennaio 2025

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

    VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

    VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

    VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

    VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

    VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di “Sapienza Università di Roma” (di seguito “Ateneo”), presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

    CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

    RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

    RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

    Vista la documentazione in atti;

    PREMESSO

    Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di accesso civico.

    Dalla documentazione agli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico al predetto Ateneo – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia del Diploma/Certificato di Laurea conseguito [da soggetto identificato in atti].

    L’Ateneo ha negato l’accesso civico, richiamando il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 inerente all’esistenza di un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò anche considerando – come riportato nella richiesta di parere a questa Autorità dal RPCT – che il soggetto controinteressato si è opposto «all’ostensione dei dati richiesti […] nell’ambito del procedimento di accesso documentale ex art. 22 e ss. della L. 241/90 attivato [dal medesimo soggetto istante]».

    Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha pertanto presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, insistendo nella propria richiesta. Al riguardo, a sostegno del proprio diritto di ricevere la copia del diploma è stato rappresentato che il MIUR tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) «sta procedendo alla pubblicazione dei titoli di studio accademici, in quanto certificazioni professionali di natura legale, che saranno a disposizione presso la già istituita banca dati, accessibile con Spid. Pertanto il titolo di studio rientra già tra i documenti soggetti alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni»,

    OSSERVA

    1. Introduzione

    La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

    La medesima normativa sancisce che l’accesso civico generalizzato è “escluso” nei previsti dall’art. 5-bis, comma 3,) ed è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

    Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

    Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

    In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

    2. Osservazioni sul caso sottoposto all’attenzione del Garante

    Con particolare riferimento al caso in esame, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto la copia di un Diploma/Certificato di Laurea. Si tratta di un documento che contiene informazioni e dati personali, fra cui non solo di dati anagrafici (es.: nominativo e data di nascita), ma anche ulteriori notizie riguardanti il corso di studi effettuato, l’anno del conseguimento del diploma universitario e le indicazioni sulla valutazione ottenuta, che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti terzi estranei. In tal senso, dagli atti risulta che anche il soggetto controinteressato, nell’ambito di un diverso procedimento di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 attivato dallo stesso soggetto istante sul medesimo documento, si è opposto all’ostensione dei dati.

    La questione dell’accesso civico generalizzato alla copia di certificati universitari e titoli di studio (es.: diploma di laurea) è già stata esaminata dal Garante in precedenti pareri, peraltro proprio nei confronti di “Sapienza Università di Roma”, in cui si è concordato con il rifiuto opposto dall’Ateneo (cfr. parere n. 37 del 4/2/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9746944 e provvedimenti ivi citati. Cfr. anche provv. n. 278 del 9/5/2018, ivi, doc. web n. 9099910).

    In tale quadro – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l’Ateneo abbia correttamente respinto l’accesso civico al Diploma di laurea richiesto.

    Come infatti ricordato nel citato provvedimento del Garante n. 521/2016, contenente l’«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», (cfr. anche provv. n. 241 del 24/4/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10018263; n. 37 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9870805; n. 35 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9867327; n. 15 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7689066; provv. n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; provv n. 506 del 30/11/2017, ivi, doc. web n. 7316508), in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all’individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere, infatti, ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all’esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell’accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto il caso M. H. B. v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163).

    Inoltre, come indicato anche nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1). Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato (ivi).

    Nel caso in esame, dagli atti non emergono con evidente chiarezza elementi che possano consentire di ritenere che la conoscenza generalizzata del Certificato di laurea del soggetto controinteressato possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», facendo supporre al più l’esistenza di un interesse meramente privato alla relativa ostensione. Ciò comporta che sulla base della tipologia, della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nel diploma di laurea oggetto dell’istanza di accesso civico, la relativa conoscenza a soggetti terzi estranei  – tenuto conto del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando a quest’ultimo un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).

    Peraltro, anche in relazione a quanto riportato dal soggetto istante, in ordine alla circostanza che il MIUR tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) starebbe «procedendo alla pubblicazione dei titoli di studio accademici, in quanto certificazioni professionali di natura legale, che saranno a disposizione presso la già istituita banca dati, accessibile con Spid», si rappresenta che tale richiamo non risulta utile per supportare la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso civico.

    L’ANIS, infatti, contiene i dati previsti dall’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca del 30/9/2022, fra cui anche i titoli di studio. Tuttavia, tali dati non sono oggetto di pubblicazione e accessibili a chiunque – come sostenuto dal soggetto istante in maniera non conforme alla disciplina di settore – in quanto il citato decreto ministeriale prevede che tali informazioni sono accessibili secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5, nonché in particolare ai cittadini secondo le modalità di autenticazione ivi previste, unicamente in relazione ai «propri dati».

    Ciò significa che per i titoli di studio contenuti nell’ANIS sussiste uno specifico regime di accessibilità disciplinato dalla normativa di settore, che non può essere superato dalla disciplina in materia di accesso civico. Ciò anche ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 laddove è previsto che l’accesso civico «è escluso nei casi […] in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]» (cfr. anche Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 6.3).

    Resta, in ogni caso, salva la possibilità di accedere al documento richiesto, laddove – utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – sia dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di “Sapienza Università di Roma”, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

    Roma, 23 gennaio 2025

     

     

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    #accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione del sistema scolastico e di formazione#accesso civico

    23/07/2025 n° 2764
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Parere - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'amministrazione
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

    Il Presidente

    Fascicolo ANAC n. 2764/2025

    Oggetto: Omissis - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale (Rif. nota prot. ANAC n. omissis del omisssis) - Riscontro.

    Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’amministrazione.
    In merito alla questione descritta, si rappresenta quanto segue.
    L’Autorità ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi alle funzioni tecniche con delibera Anac n. 1047/2020, ritenendo che le amministrazioni sono tenute ad assolvere a detto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013. I dati in questione dovranno essere pertanto pubblicati nella sotto-sezione “Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, mediante tabelle, con l'indicazione nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di 1 oggetto, 1durata, compenso spettante per ogni incarico. L’Autorità ha altresì precisato che dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine - da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.
    Non può invocarsi, invece, l’applicazione dell’art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.
    Dai predetti orientamenti non si è discostato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale con parere del 10 marzo 2025 si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione delle modalità di
    ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, il Garante ha osservato come la documentazione in questione faccia riferimento a dettagli relativi alle attività lavorative svolte dai dipendenti nonché alla retribuzione da loro percepita. Ebbene, proprio con riferimento a tale aspetto è stato evidenziato come la diffusione o l’accesso indiscriminato a tali informazioni da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa
    comportare un’irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale. Per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che il Garante, nel ribadire in generale che l’accesso civico generalizzato deve rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e RGPD), ha evidenziato che il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti, viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013.
    Pertanto, il Garante esclude l’obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda, citando, a titolo meramente esemplificativo gli articoli 14 e 15 D.lgs 33/2013, che, peraltro, non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15).
    Parimenti alle norme sopra citate, l’articolo 18 D.lgs 33/2013 costituisce la base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
    incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione.
    Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che:
    - per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti
    o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1);
    - la pubblicazione dei suddetti dati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I° livello “Personale”, sottosezione di II°livello “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti” è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).
    Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.

    Il Presidente
    Avv. Giusseppe Busia
    (Firmato digitalmente)

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    Chiarimenti sui termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici

    Comunicazione dell'INPS relativa ai termini e alle modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici
    L’INPS, con a circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha fornito un quadro aggiornato e riepilogativo dei termini di liquidazione e pagamento del TFR e del TFS per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

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    Data di pubblicazione: 12/06/2020
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  • Dubbi su una richiesta di accesso civico generalizzato...
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