Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 04/06/2020
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  • Alunno con valutazioni insufficienti e ritiro da scuola: il consiglio di classe può deliberare la non ammissione?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: consiglio di classe

    KEYWORDS

    #pbb #ammissione #classe #studente #valutazione #consiglio #ordinanza #ammettere #voto #preoccupare #decimo

    Domanda

    L'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 relativa alla valutazione finale degli studenti per l'anno scolastico 2019/2020 prevede l'ammissione degli studenti alla classe successiva ancorché i voti espressi siano inferiori a sei decimi. La stessa ordinanza prevede la non ammissione per gli studenti la cui frequenza sia stata sporadica già nel primo periodo didattico o per motivi disciplinari.
    Con il presente quesito si chiede se il Consiglio di classe possa non ammettere alla classe successiva l'alunno le cui valutazioni risultino tutte insufficienti anche tenendo conto dell'esplicita richiesta della famiglia preoccupata per la preparazione carente e che ha già provveduto a ritirare da scuola il figlio dopo il 15 marzo.
    Cordiali saluti.

    Risposta

    L'art. 4 dell'OM 11/2020 è abbastanza esplicito, in merito alla questione posta nel quesito.
    Infatti, al comma 6 recita:
    ......Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.....

    La formulazione "non siano in possesso di alcun elemento valutativo" induce a ritenere che, nel caso in oggetto, non sia legittima una deliberazione di non ammissione, essendo disponibili una serie di valutazioni, sia pur negative.
    In tale situazione, la richiesta della famiglia, pur comprensibile, non può sostituirsi all'applicazione dell'ordinanza da parte del consiglio di classe.
    Si sconsiglia pertanto di esprimere una delibera di non ammissione; si ritiene, infatti, che il consiglio di classe debba provvedere ad ammettere lo studente, a riportare su tutti i documenti di valutazione i voti reali e a predisporre il piano di apprendimento individualizzato, in modo da creare i presupposti per un possibile recupero nel corso del successivo anno scolastico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 19/01/2015 n° 252
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.

    KEYWORDS

    #studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#preparazione #classe #giudizio #ammissione #scuolafamiglia #alunno #constatazione #anno #maturazione #voto

    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

    Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

    Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    (1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

    KEYWORDS

    #esami di stato#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#decretolegge #ciclo #regolamento #apprendimento #marzo #riordino #esame #assetto #adottare #certificazione

    n° 420
    Area: Normativa

  • Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

    2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

    a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

    b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

    2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

    a) laurea magistrale;

    b) laurea specialistica;

    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

    [3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

    [4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

    [5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

    6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

    7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

    a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

    b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

    c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

    d) la valutazione della eventuale preselezione;

    e) la valutazione delle prove e dei titoli;

    f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

    g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

    7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

    7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

    (1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

    (10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice

    n° 396
    Area: Normativa

  • Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
    2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
    a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
    b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
    c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
    d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
    e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
    f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
    g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
    h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
    i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
    l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
    3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
    4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
    5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

    KEYWORDS

    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 179

    Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi per l’A.S. 1999/2000

    Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49

    KEYWORDS

    #recupero #studente #scrutinio #classe #intervento #consiglio #attività #verifica #docente #disciplina

    Pagina: 187

    Attività recupero debiti

    Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007, n. 92

    KEYWORDS

    #insufficienza #sufficienza #sportello #omogeneità
    Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Chiarimenti sulla valutazione

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie ad esaurimento.
    Il MIUR ha fornito alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito dei recenti interventi normativi

    KEYWORDS

    #carattere #graduatoria #news
    A.S. 2019/2020: calendario delle festività e degli esami e calendari scolastici regionali

    Comunicazione MIUR inerente la pubblicazione del calendario delle festività, degli esami e dei calendari scolastici regionali.
    Il MIUR ha trasmesso il calendario nazionale delle festività e degli esami, nonchè i calendari scolastici regionali per l'A.S. 2019/2020

    KEYWORDS

    #calendario #festa #festività #esame #anniversario #epifania #santo #dicembre #giugno #capodanno
    Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica A.S. 2019/2020

    Comunicazione MIUR inerente l'elezione degli organi collegiali per l'A.S. 2019/2020.
    Il MIUR ha confermato, anche per l’A.S. 2019/2020, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica

    KEYWORDS

    #elezione #organo #rinnovo #procedura #istituzione #livello #datare #consiglio #domenica #ottobre
    Iscrizioni online anno scolastico 2019/2020: indicazioni sulla fase di avvio

    Chiarimenti MIUR sulla fase di avvio delle iscrizioni online per l'A.S. 2019/2020.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle principali attività relative alla fase di avvio delle iscrizioni che le Istituzioni scolastiche dovranno eseguire

    KEYWORDS

    #iscrizione #pubblicazione #modulo #avvio #fase #famiglia #registrazione #portale #credenziale #inoltro
    Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

    Comunicazione INPS inerente i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.
    L'INPS ha trasmesso le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari

    KEYWORDS

    #nucleo #livello #assegno #giugno #luglio #importo #tabella #prestazione #periodo #scaricare
    Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

    Comunicazione INPS inerente i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.
    L'INPS ha trasmesso le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari

    KEYWORDS

    #nucleo #livello #assegno #giugno #luglio #importo #tabella #prestazione #periodo #scaricare
    Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/16. Trasmissione ipotesi CCNI e presentazione domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2015/16.
    Il MIUR, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2015/16, ha comunicato le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

    KEYWORDS

    #mincho #diocesi
    Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017

    Comunicazione MIUR relativa alle domande di iscrizione per l'A.S. 2016/2017.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017

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    #enotecnico #brevità #sorte #debolezza #test #esercire
    Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Comunicazione MIUR sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
    Il MIUR, con la Circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2013/2014

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    #iscrizione #carattere #line #scuola #domanda #famiglia #news
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    Data di pubblicazione: 04/06/2020
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  • Alunno con valutazioni insufficienti e ritiro da scuola: il consiglio di classe può deliberare la non ammissione?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: consiglio di classe

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    #pbb #ammissione #classe #studente #valutazione #consiglio #ordinanza #ammettere #voto #preoccupare #decimo

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