Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: collaboratori scolastici
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Il medico competente dichiara circa un terzo dei collaboratori scolastici temporaneamente inabili al servizio in seguito all’attivazione, nell’attuale situazione emergenziale, della sorveglianza sanitaria eccezionale. Senza questi collaboratori non appare possibile garantire pulizia e sorveglianza durante gli esami di stato. Domanda: è possibile nominare al loro posto? E se sì, come? Trattando la loro assenza come assenza per malattia? Oppure? Si segnala l’assoluta urgenza. Grazie
La Circolare del Ministero della Salute, del 29 aprile 2020 Prot. n. 14915, di fatto esemplificativa al DPCM 26.04.2020, precisa che: “ … è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".
Pertanto, se nei confronti dei collaboratori scolastici che, in possesso della prevista certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale, hanno richiesto di essere sottoposti a visita medica del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, dovesse emergere un giudizio di “inidoneità temporanea” alla mansione specifica per particolari “fragilità”, i limiti temporali di validità dello stesso giudizio sono precisati nel referto consegnato in copia dal Medico Competente al lavoratore e al Dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08).
Abbiamo notizie sul fatto che dovrebbe uscire sul punto un chiarimento del M.I. Per ora siamo più dell'idea che l'istituto utilizzabile sia l'esonero dal servizio disposto dal Ds.
Per quanto concerne i divieti di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della Legge n. 190/2014 come modificati dalla Legge di Bilancio 2018, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:
a) assistenti tecnici e amministrativi per i primi trenta giorni di assenza;
b) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Con riferimento al profilo dei collaboratori scolastici, la nota ministeriale prot. n. 2116 del 30 settembre 2015, pur non derogando al divieto delle supplenze brevi, ha attribuito al Dirigente Scolastico la responsabile valutazione di situazioni urgenti “non diversamente rimediabili” e la conseguente decisione della nomina del supplente.
Più specificamente è stato precisato che il divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza potrà essere superato laddove il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe:
- delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili;
- delle necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Pertanto, per la nomina del supplente il DS potrebbe fare applicazione di quanto precisato dalla Nota n. 2116/2015 in attesa degli auspicabili chiarimenti del Ministero sui lavoratori fragili.
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Sentenza 13/10/2010 n° 444
Area: Giurisprudenza
La giornata destinata all'assemblea d'Istituto costituisce, a tutti gli effetti, giorno di servizio e non è equiparabile a giornata festiva o giorno libero, posto che concorre al computo dei duecento giorni destinati allo svolgimento delle lezioni (art. 74 d.lgs. 297/94), non esonera i docenti dall'obbligo di essere presenti e di rilevare le presenza degli studenti e che le assemblee d'Istituto possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese (nota MIUR prot 4733/a3 del 26.11.03 che supera la precedente circolare del 24.4.2003). Ne segue che non ha diritto alla riconferma nell'incarico il supplente che abbia sostituito il titolare, il quale, al termine del periodo di assenza, risulti presente a scuola il giorno dell'assemblea di istituto e si assenti subito dopo per un ulteriore periodo, dovendosi ritenere compiuto il rientro in servizio del titolare: l'avvenuta ripresa del servizio costituisce una soluzione di continuità che, in caso di ulteriore assenza per un periodo successivo, impedisce la conferma del supplente in applicazione del principio di continuità didattica (art. 7 3° comma D.M. 25.05.2000 n. 201), e impone la nuova scelta in base al sistema delle graduatorie. (Nel caso di specie il titolare, assentatosi per un periodo antecedente alla sospensione natalizia delle lezioni, aveva fatto rientro l'ultimo giorno di lezione, immediatamente prima della sospensione, coincidente con l'assemblea di istituto, per poi riprendere con un nuovo periodo di assenza dopo la sospensione e la Corte considerando ripreso il servizio dopo la prima assenza ha avallato l'azione della scuola che, per il successivo periodo di assenza, ha provveduto a nuove convocazioni e nominato un nuovo supplente sulla base delle graduatorie senza confermare il precedente. La statuizione è valida anche sotto la vigenza del nuovo d.P.R. 13.06.2007 n. 131, che, all'art. 7 ha confermato il principio della continuità didattica, negli stessi termini del precedente regolamento).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#assemblea #lezione #giorno #giornata #supplente #continuità #presenza #esonerare #circolare #festività
Sentenza 19/09/2002 n° 5160
Area: Giurisprudenza
Il dirigente scolastico ha interesse e legittimazione a difendere l'autonomia organizzativa dell'istituto scolastico contro un atto che impone un adempimento specifico, come quello di di provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, incidente sulla organizzazione e sulla gestione del personale scolastico. Il conferimento a un professionista del libero foro di un mandato difensivo da parte di un'amministrazione dotata di autonomia e personalità giuridica, come l'Istituzione scolastica, è legittimo solo in presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, sussistendo, cioè, un conflitto con altra amministrazione statale, rilevato e segnalato dall'Avvocatura dello Stato L'attesa in strada degli alunni, prima e dopo la chiusura dei cancelli della scuola, non è di per sé una situazione di emergenza contingibile ed urgente, alla quale possa ricollegarsi l'esercizio di poteri straordinari qual è, in particolare, l'ordine impartito all'amministrazione scolastica di attivare un servizio extraistituzionale di sorveglianza supplementare, anticipata al momento dell'arrivo e posticipata al momento della partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico, che richiede una misura organizzativa interna stabile (reperimento del personale idoneo e assunzione dell'onere economico supplementare) che non può essere improvvisata e attuata coercitivamente. In assenza di situazioni di assoluto pericolo, impreviste o imprevedibili o non fronteggiabili con misure ordinarie dai soggetti obbligati ad assumerle, è illegittimo il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile urgente per imporre coercitivamente un servizio che le norme non contemplano se non come servizio extraistituzionale da attuare previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L'amministrazione scolastica non ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico: chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita, e, pertanto, spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che i trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo e assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza. In presenza di una condizione di pericolo stabile, non sono possibili provvedimenti extra ordinem ma misure altrettanto stabili da ricercare nell'ambito dei poteri ordinari dell'amministrazione, nel rispetto delle competenze e dei principi generali dell'ordinamento, con esclusione del potere di imporre autoritativamente e coercitivamente obblighi di prestazione che la legge non prevede o espressamente consente.9. Atto e documento amministrativo
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#atto e documento amministrativo#avvocatura dello stato#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#enti locali#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#improvvisare #contingibilità #strumentalmente
Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza
L'art. 47 del CCNL del 2002/2005 precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), che questi sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Pertanto, non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, il collaboratore scolastico è tenuto a prestare assistenza agli alunni per le loro esigenze igieniche, a maggior ragione quando l'intervento assume carattere di urgenza, trattandosi di una situazione di "decadimento dello stato igienico" di una minore portatrice di disabilità. Ne segue che, una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo del collaboratore scolastico che rifiuta di procedere al cambio di pannolini di minore disabile, integra il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, laddove emerga che il rifiuto sia opposto nella consapevolezza del contrasto con i doveri d'ufficio, e cioè quando il collaboratore scolastico è sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività. Il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, nonchè assistenza personale agli alunni con disabilità, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricati di un pubblico servizio.
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#personale ata#personale dipendente: mansioni#pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio#reato#studenti: integrazione e disabilità#imputata #igiene #pannolino #disabilità #pen #alfiere #collaboratrice #cambio #tabella
Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere al cambio dei pannolini di un minore disabile. La doverosità dell'intervento richiesto al personale ausiliario risiede nell'art. 47 del CCNL e nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), ove è previsto che i suddetti collaboratori sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
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Decreto 20/04/2018 n° 55
Area: Giurisprudenza
La domanda cautelare, proposta avverso il provvedimento di sospensione del minore dalla frequenza scolastica della scuola dell’infanzia a seguito della mancata presentazione, da parte dei genitori, della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni, va rigettata poiché non sussistono le esigenze cautelari, in considerazione del non obbligo della scuola dell’infanzia, e poiché il pregiudizio rappresentato appare recessivo rispetto al superiore interesse pubblico perseguito con il provvedimento impugnato e con la normativa di riferimento e consistente nell’assicurare il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica. Si aggiunga che la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la normativa sulle vaccinazioni, ha precisato che le disposizioni in materia di iscrizione e di “adempimenti” scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni di sicurezza per la salute di ciascun alunno e, per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, “che non avvenga affatto” in assenza della prescritta documentazione, in quanto la profilassi vaccinale di cui al d.l. n.73/2017 riveste maggiore cogenza e criticità rispetto agli alunni della scuola dell’infanzia, in ragione della maggiore vulnerabilità ed esposizione a rischio di contagio della popolazione infantile ed è quindi doveroso preservare lo stato di salute individuale e collettivo, e dei bambini i cui genitori non adempiono ai loro compiti di cura.
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#infanzia #frequenza #salute #vaccinazione #omissis #avvenire #documentazione #sicurezza #vaccinare #prot
Sentenza 23/07/2014 n° 326
Area: Giurisprudenza
I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordianrio non sono in possesso di alcuna specifica anzianità che possa legittimare l'estensione, a loro favore, del trattamento economico previsto, dal CCNL, per i "vecchi dirigenti" (gia presidi prima del 2000 e automaticamente entrati a far parte della nuova categoria), ai quali è riconosciuta la R.I.A., e per i docenti che già svolgevano la funzione di "preside incaricato" (ed entrati nella dirigenza con concorso riservato), ai quali è corrisposto l'assegno ad personam, posto che tali voci retributive sono accomunate dalla funzione di garantire agli ex presidi e agli ex presidi incaricati il trattamento già acquisito in passato, e risultante dall'anzianità nello svolgimento di funzioni dirigenziali. I dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario, che non hanno alcuna "anzianità" nelle funzioni, non possono vantare alcun diritto a tali emolumenti, legati all'anzianità specifica. Ai sensi dell'art. 36 Cost., il parametro di riferiemnto per la valutazione della susssitenza o meno di discriminazioni sul piano retributivo va individuato nel solo trattamento di base, posto che l'adeguatezza retributiva può essere differenziata anche per la durata nel tempo dello svolgimento del lavoro nel medesimo ruolo (espungendo, come avviene nel settore privato, alcune voci aggiuntive, ivi compresa la 14.ma) e, al contrario, tenendo conto dell'anzianità concreta nel ruolo in ragione della migliore qualità del servizio reso per effetto dell'esperienza. L'art. 24 D.Lgs 165/2001 e ss. mm. ii. riserva alla contrattazione collettiva, in via esclusiva, la disciplina economica dei dirigenti pubblici nelle varie componenti (fondamentali e non); la parità di trattamento sancita dall'art. 45 D.Lgs. cit. vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, ma non impone uguali trattamenti tra categorie astratte di dirigenti appartenenti a organizzazioni diverse della P.A. e distinte aree dirigenziali, diversificate per funzioni e responsabilità sotto il profilo quantitativo e qualitativo, aventi proprie specificità non fungibili, con propri organismi rappresentativi che hanno negoziato i relativi contratti collettivi. Tali previsioni legittimano diversi assetti e diverse discipline della parte economica concordate in sede sindacale sottratte al sindacato giudiziale in assenza di profili di incostituzionalità della normativa.
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#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: incarico#personam #riservatari #rappresentativa #fissa #ricreare #retaggio
Sentenza 05/04/2016 n° 122
Area: Giurisprudenza
La legittimazione passiva nei giudizi promossi averso i giudizi di non ammissione alla classe successiva, espressi dalle Commissioni interne alle singole istituzioni scolastiche, spetta esclusivamente alle dette Istituzioni, in persona dei rispettivi dirigenti, posto che con l'attribuzione della personalità giuridica e il riconoscimento della piena autonomia didattica e amministrativa, il MIUR ha perso la legittimazione passiva in ordine all'impugnazione di atti ad esso non più riconducibili ma che possono ricondursi unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati. La previsione, contenuta nel regolamento interno di un'istituzione scolastica, di specifiche modalità e di termini entro i quali i genitori e i discenti devono essere informati sullo scarso rendimento e il rischio di non ammissione, vincola la scuola ad adempiere a quel dovere di informazione con quelle modalità, o con modalità equivalenti. Le comunicazioni scritte, con cui la scuola rappresenta alla famiglia, il negativo andamento scolastico del discente non possono essere surrogate dalla produzione della verbalizzazione di colloqui, ove tali verbali siano privi di riconducibilità certa di tempo, di luogo e di persona e siano pertanto inidonei a dimostrare il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e i genitori. E' illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di allievo affetto da disturbo A.D.H.D., qualora, nonostante la presenza di di chiari segnali del disturbo, l'Istituto abbia omesso di attivarsi per farlo diagnosticare tempestivamente, tramite il competente Servizio sanitario, negando così la conseguente predisposizione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), in special modo se detto giudizio negativo è stato motivato proprio con il riferimento a quei disturbi di attenzione che, se diagnosticati tempestivamente, avrebbero consentito all'alunno di essere valutato esclusivamente in base al raggiungimento degli obiettivi individuali, contenuti nel PEI.
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#profumo #lerjefors #monocratiche
Sentenza 21/03/2017 n° 220
Area: Giurisprudenza
La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)
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Sentenza 23/05/2017 n° 1009
Area: Giurisprudenza
Alla luce dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i poteri del dirigente scolastico sono molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici e le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. In materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Per il Collegio dei docenti si deve, invece, fare riferimento all’art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 ai sensi del quale il Collegio formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Ciò premesso, in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico ė comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall’art.25 del D.Lgs. 165/01 e deve quindi adottare i provvedimenti di “gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l’attività scolastica a causa dell’inerzia degli organi collegiali. E', pertanto, legittima la decisione del dirigente scolastico di utilizzare in un progetto un docente, titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scolastica, laddove detta utilizzazione non è in violazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti che rappresentano, comunque, soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento con cui una docente, che aveva sempre insegnato storia e filosofia, è stata collocata “a disposizione” per essere utilizzata in un progetto inerente la biblioteca scolastica. Nel caso di specie il C.d.I. non aveva adottato alcuna delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma tali criteri erano stati stabiliti dal Collegio dei docenti. Il Tribunale, in riferimento ai suddetti criteri, ha precisato che il criterio della continuità didattica non aveva carattere assoluto mentre la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all’applicazione del criterio in questione. Ad ogni modo la decisione di affidare alla docente il progetto biblioteca era stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti e non era stata formulata alcuna osservazione con la conseguenza che il Collegio medesimo, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, aveva comunque preso atto della decisione della dirigente approvandola implicitamente).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#organici#docente #biblioteca #dirigente #criterio #classe #collegio #assegnazione #progetto #organo #dlgs
Sentenza 13/03/2018 n° 1566
Area: Giurisprudenza
E’ illegittimo il Regolamento di servizio di ristorazione scolastica adottato da un Comune con il quale si renda tale servizio “obbligatorio per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari a tempo pieno del territorio comunale” (art.1), imponendo che la mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta “l’obbligo da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” (art. 3), e ciò in ragione del fatto che “Nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice del servizio nell’ambito del contratto in vigore. Infatti, il consumo di pasti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. E’ fatto obbligo ai Dirigenti scolastici la vigilanza in merito al rispetto delle predette disposizioni” (art. 2). Considerato che il servizio di ristorazione scolastica è pacificamente ritenuto un servizio pubblico locale a domanda individuale, in quanto l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo e si tratta comunque di un servizio attivabile a richiesta degli interessati, è illegittimo il divieto, inserito in tale regolamento comunale, di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti somministrati da casa. Infatti, in materia di consumazione del pasto domestico, è di fondamentale importanza la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta a tutti i direttori degli Uffici scolastici Regionali; tale nota ministeriale, muovendo proprio dal riconoscimento alle famiglie, in via giurisprudenziale, del “diritto di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione negli stessi locali destinati alla refezione scolastica del pasto preparato in ambito domestico in alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola”, fa presente che l’indicazione concordata insieme al Ministero della salute è quella “di adottare, in presenza di alunni o studenti ammessi a consumare cibi preparati da casa, precauzioni analoghe a quelle adottate nell’ipotesi di somministrazione dei cd pasti speciali”. I giudici amministrativi, nel ritenere illegittimo il regolamento comunale, hanno rilevato, del resto, che “non appare inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste –a tutto concedere- la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario”.
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#genitori: responsabilità genitoriale#enti locali#famiglia #cibo #consumazione #preparare #confezionare #acquistare #rischio #merenda #vigilanza #domicilio
Sentenza 30/03/2017 n° 112
Area: Giurisprudenza
Il Dirigente Scolastico che, con proprie circolari, vieta in modo assoluto e sine die l’esercizio della ricreazione e la consumazione delle merende fuori dalle aule scolastiche invade la competenza del Consiglio d’istituto, in quanto, esorbitando dalla propria competenza gestionale, procede, di fatto, ad una modifica del regolamento di istituto nella parte in cui disciplina lo svolgimento della ricreazione. Né vale sostenere che il divieto in questione abbia la propria giustificazione nella necessità di garantire la salute degli studenti, che escono dalle aule per fumare, e di evitare incidenti per la presenza di lavori all’interno della scuola, poiché il Dirigente non si è limitato ad emanare provvedimenti mirati a ribadire il divieto di fumo e a interdire l’accesso a determinate zone, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza. In tale contesto, la sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica, irrogata ai trasgressori del divieto senza alcuna previa contestazione degli addebiti e senza dar conto della proporzionalità della sanzione irrogata, è illegittima per sviamento di potere.
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Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza
L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #bambino #precauzione #vaccinare #infanzia #salute #rischio #vaccino #obbligo #scuola
Sentenza 24/11/2014 n° 5785
Area: Giurisprudenza
L’omessa adozione di un percorso formativo personalizzato non può comportare ex post la rimozione di un giudizio finale negativo sul grado di formazione dello studente. Diversamente si violerebbero le finalità della L. 170/2010, che richiede di assicurare un livello di preparazione adeguato alle condizioni dello studente, livello che non sarebbe recuperabile in caso di ammissione alla classe superiore in presenza di deficit cognitivi. Nel caso di specie, peraltro, la certificazione medica non riscontrava una precisa diagnosi di DSA ed interveniva comunque tardivamente per poter avviare un percorso didattico personalizzato per l’anno scolastico in corso né la famiglia si era attivata per completare la diagnosi del disturbo al fine di avviare il percorso didattico conseguente. Non appare, dunque, ipotizzabile un’omissione o una scarsa diligenza da parte della scuola in un contesto in cui si poteva giustificare solo l’avvio di ulteriori accertamenti per un’effettiva diagnosi di DSA.
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Ordinanza 13/09/2017 n° 21262
Area: Giurisprudenza
Ai fini della configurabilità della condotta mobbizzante del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Il lavoratore ha l'onere di provare tutti i suddetti elementi in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.; sussiste poi la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla. Pertanto il mobbing, non è riconducibile a mera colpa, occorrendo la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del mobbing in quanto i contrasti tra il dirigente scolastico dell'Istituto ed il DSGA in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro non erano indicativi di un intento vessatorio del dirigente, mentre i provvedimenti adottati da questo si erano resi necessari per il generale mal funzionamento dell'ufficio, nonché per il doveroso e corretto esercizio del potere assegnato al dirigente medesimo).
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Sentenza 09/07/2014 n° 7310
Area: Giurisprudenza
In tema di iscrizioni alla scuola primaria, dalla struttura lessicale delle disposizioni rilevanti (art. 4 D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) è possibile evincere, in assenza di indici normativi contrari, la sostanziale equiparazione operata tra bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile del medesimo anno scolastico. Per entrambe le categorie di bambini, infatti, la norma prevede l’accesso alla scuola primaria in condizioni di sostanziale parità, operando una distinzione unicamente tra l’obbligatorietà dell’iscrizione dei primi («sono iscritti») e la facoltatività dell’accesso dei secondi («possono essere iscritti»), in perfetta corrispondenza con la sicura emergenza dell’obbligo scolastico solo per i non anticipatari. Da tale quadro emerge chiara l’illegittimità della decisione dell’Istituto scolastico di formare la graduatoria degli ammessi alla scuola primaria escludendo dalla verifica dei requisiti i bambini anticipatari, in quanto fondata su un criterio non conforme alla normativa generale e, comunque, non contemplato in nessuno dei testi e delle circolari resi pubblici ai fini della formulazione delle domande.
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Ordinanza 16/11/2017 n° 27220
Area: Giurisprudenza
Per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poichè l'art. 52 del CCNL del 11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare. (Nel caso di specie la Cassazione, conformandosi ai principi di cui alla Sentenza n. 23058 del 30 ottobre 2014, ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Roma che, invece, aveva rigettato la domanda proposta da alcuni Dirigenti Scolastici volta al riconoscimento del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art. 52 del CCNL Area 5^ della dirigenza scolastica dell' 11.4.2006 per tutto il periodo di servizio all’estero).
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Sentenza 17/01/2018 n° 14
Area: Giurisprudenza
Non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti e quello in sede civile inerente la legittimità dei provvedimenti disciplinari interessanti il medesimo dipendente. Infatti, i due procedimenti sono caratterizzati da reciproca autonomia e indipendenza quand’anche i fatti che danno luogo a responsabilità erariale siano spesso idonei a fondare, nel contempo, un addebito di responsabilità disciplinare. L’oggetto dei due procedimenti, pur interessato da reciproche interferenze, non é sovrapponibile per essere, il processo amministrativo – contabile, finalizzato ad accertare l’illecita condotta del dipendete per l’indebita percezione di retribuzioni (c.d. danno diretto), quale conseguenza della rottura del sinallagma contrattuale dovuto ad ingiustificate assenze dal servizio, e la causa civile, volta a valutare la legittimità delle sanzioni disciplinari comminate, a ragione dei vizi procedurali denunciati. Ciò premesso, va affermata la responsabilità erariale di un docente che si è assentato dal servizio ingiustificatamente, percependo indebitamente la corrispondente retribuzione, e senza ottemperare, tra l’altro, alle intimazioni rivoltegli dal Dirigente scolastico, di rientrare in servizio. Infatti, le modalità esecutive della condotta del docente danno conto della cosciente volontà di sottrarsi agli obblighi di servizio e, quindi, della consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all’Amministrazione scolastica, atteso che l’illecita ingiustificata assenza è causa di interruzione del sinallagma contrattuale e di indebita percezione di retribuzioni, inverandosi in tal modo gli estremi del dolo erariale quale stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione od omissione contra legem (assenza ingiustificata dal servizio), e delle conseguenze dannose per le pubbliche finanze (indebita percezione di retribuzioni per il congelamento del sinallagma contrattuale).
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Sentenza 28/06/2011 n° 1219
Area: Giurisprudenza
Il provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è di competenza del Consiglio d’Istituto e, pertanto, è legittima la sanzione dell’allontanamento di 30 giorni adottata dal Dirigente Scolastico in attuazione di una delibera del Consiglio d’Istituto, cui dunque, l’atto stesso è riferibile. Non viene violato il diritto allo studio né il principio della continuità didattica quando l’allontanamento dalla scuola per 30 giorni riguardi una alunna con disturbi emozionali e un lieve ritardo nell’apprendimento e venga irrogato a seguito di comportamenti reiterati scorretti e pericolosi. Peraltro, graduali misure sanzionatorie sono finalizzate alla crescita umana e civile e sono utili all’alunna per farle comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. (Sulla sospensione dalle lezioni si veda anche TAR Campania Napoli sentenza n. 5578/2011##220L.)
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#studenti: azione disciplinare#intempestività #bestemmia #frasario #vituperio
Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Area: Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
Sentenza 21/06/2018 n° 157
Area: Giurisprudenza
Spetta al dirigente scolastico la competenza ad irrogare al personale docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni. (La fattispecie è ragione temporis riferita all'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 precedente le modifiche apportate con il D.Lgs n. 75/2017 che ha introdotto una disposizione ad hoc sulla competenza sanzionatoria del dirigente scolastico. Come noto, sul punto vi è contrasto giurisprudenziale fra giudici di merito e la questione pende innanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza è conforme alla sentenza n. 236/2017 della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona##153L e si pone in contrasto rispetto alla sentenza n. 1079/2013 della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino##152L e alla sentenza n. 1483/2017 della Corte di Appello di Milano. Osserva la Corte sul punto della competenza: "Dal combinato disposto dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e art 492 L n. 297/1994 emerge un rapporto di integrazione e non di disapplicazione della L. n. 297/1994 che pacificamente resta pienamente in vigore. Diversamente opinando verrebbe ad essere del tutto esclusa, in base alla disciplina, la competenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare conservativa fino a 10 giorni, in palese contrasto con la ratio della norma stessa" Così argomentando, la Corte dichiara legittima la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni irrogata ad un docente per avere fatto irruzione in una classe non propria durante lo svolgimento delle prove INVALSI, avere invitato gli alunni ad interrompere la prova e ad uscire dall'istituto e avere svolto attività tendente a condizionare gli alunni al rifiuto delle prove).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente#sospensione #competenza #retribuzione #alunno #addebito #struttura #ginnasio #irrogazione #esclusa #appellante
n° 314
Area: Normativa
1. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
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#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
n° 303
Area: Normativa
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.
2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'Istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.
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#privatista
n° 396
Area: Normativa
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
n° 18
Area: Normativa
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#ipsema #inail #perdurare #fotografia #tessera #lotta #denuncia #adempiere #ricezione
n° 41
Area: Normativa
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’ articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
[a) (1)]
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
[8. (2)]
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
(1) Lettera soppressa per effetto dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, a decorrere dal 20 agosto 2009.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 a decorrere dal 20 agosto 2009.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#eter #alcol #ebis #peggioramento #rivisitare #relativa #conferma #ripresa #constatare #espressione
n° 229
Area: Normativa
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
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31/01/2018
Area: Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO D'INTESA TRA MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO E REGIONE LAZIO
Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci
in ambito ed orario scolastico
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come USR Lazio
e
la Regione Lazio, C.F. 80143490581, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, rappresentata ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal:
Segretario Generale della Giunta Regionale pro tempore, con il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi
inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Dott. Andrea Tardiola, Direttore della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio della Regione Lazio, Dott.ssa Elisabetta Longo
VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il provvedimento del 25 novembre 2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee - Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete. Approvazione delle Linee di indirizzo”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 16.02.2017, n. 65 concernente la costituzione per l’anno 2017 del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’Integrazione Scolastica (GLIR);
VISTA la richiesta, avanzata dal Presidente del suddetto GLIR, di definire un percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico;
CONSIDERATO CHE l’essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
CONSIDERATO CHE l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
CONSIDERATO CHE tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal Medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;
CONSIDERATO CHE, nei casi in cui l’assistenza all’alunno debba essere prestata da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, il Distretto sanitario territorialmente competente individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico, predisponendo il Piano di Assistenza Individuale, di concerto con il medico curante dell’alunno, la sua famiglia e la scuola o istituzioni scolastiche e formative;
CONSIDERATO CHE, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in
ambito ed orario scolastico si registri la necessità di somministrazione di farmaci;
VISTA infine, la Deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 649 “Approvazione della proposta di Protocollo d’Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del Protocollo d’intesa
Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con p atologie croniche o assimilabili (1) che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo (2) e della regolare frequenza.
Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica (3).
La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.
Art. 2-Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola
I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario
scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.
Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia
richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario (4).
Art. 3-Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:
(a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia e spresso per iscritto la propria disponibilità, e
che sia stato informato sul singolo caso specifico;
(d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.
Art. 4-Carenza delle condizioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Nel caso in cui non si rilevino le condizioni per la somministrazione dei farmaci (disponibilità del personale scolastico o educativo, locali,...), il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale)
per la definizione concordata di un programma d’intervento atto a superare la criticità.
Art.5-Informazione e Formazione
Al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi e Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e Istituzioni scolastiche e formative, anche in rete.
Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo e a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.
Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni.
La formazione in situazione si connota, invece, come formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti
psicologici e relazionali, ecc.); essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del Dirigente scolastico o Responsabile struttura formativa e in accordo con i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Art.6-Ruolo e Azioni dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale
I G enitori o Esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell’assunzione di tutte le decisioni.
Essi possono chiedere al Dirigente scolastico o Responsabile della struttura formativa:
-di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
-di accedere direttamente alle sedi scolastiche per somministrare il farmaco al proprio figlio/a;
-di consentire l’accesso di altri soggetti esterni alla scuola appositamente delegati alla somministrazione del farmaco.
L’azione di delega dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, nei confronti di altri soggetti presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato
- delegante e non esclude, comunque la responsabilità dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale stessi, nella realizzazione degli interventi concordati.
I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale:
(a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
(b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
(c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo le relativa documentazione (es.modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell’orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza,domicilio,recapiti telefonici,ecc.);
(d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
(e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l’idoneità dei genitori stessi a variare o
adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
(f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari -in confezione integra e in corso di validità -
nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
(g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l’intervento).
Art. 7 - Procedura per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
7.1. I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale di alunni affetti da patologi e croniche o assimilabili presentano al Dirigente scolastico o al Responsabile delle strutture formative la richiesta di accedere direttamente alla sede scolastica per la somministrazione dei farmaci oppure di far accedere persona da loro delegata oppure di individuare ilpersonale scolastico o
formativo per l’effettuazione della prestazione, autorizzandone l’operato e sollevandolo da qualsiasi responsabilità (Allegato 1); la richiesta è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante;
7.2. I medici curanti nel rilascio della prescrizione hanno cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:
- assoluta necessità,
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- somministrabilità da parte di personale non sanitario.
Il modulo di prescrizione (Allegato 2) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci
e/o errori:
- nome e cognome dell’alunno
- patologia dell’alunno
- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare e modalità di somministrazione
- modalità di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.
7.3. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa verifica la disponibilità del personale (docente e non docente), preferenzialmente quel o individuato ai sensi del D.M. 388/2003 e s.m.i., ad effettuare la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale e custoditi a scuola come richiesto dalla famiglia, previa opportuna formazione specifica, effettuata dal Distretto sanitario coinvolgendo anche il Medico curante e la famiglia.
La disponibilità del personale, dichiarata in forma scritta al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa, è
portata a conoscenza dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa si fa garante dell’organizzazione di quanto previsto per la corretta esecuzione ed attuazione della procedura per la somministrazione del farmaco, compresa la tenuta del “registro di somministrazione” relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun alunno ove sia attestata ogni somministrazione e il nome dell’adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.
7.4. Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche e formative, individuano di concerto con i rispettivi Dirigenti o Responsabili, in ciascun plesso uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l’adeguata conservazione degli stessi.
Gli Enti Locali, d’intesa con le Istituzioni scolastiche e formative, valutano con il capitale sociale del territorio, la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (es. organizzazioni di volontariato, personale sanitario in pensione, ecc.).
7.5. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa invia la documentazione al direttore del Distretto della
ASL di riferimento territoriale, includendo le informazioni circa:
-la presenza di un locale per l’effettuazione dell’intervento;
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci e delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- la presenza dell’attrezzatura necessaria (armadietto, frigorifero, ecc.) per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di formazione in situazione del personale scolastico e formativo individuato.
7.6. Il Direttore del Distretto sanitario di competenza territoriale, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi con il Dirigente scolastico o con il Responsabile della struttura formativa per la realizzazione della formazione in situazione, nel corso della quale viene compilata e sottoscritta dai vari attori un’apposita scheda (Allegato3).
Il personale delegato è tenuto ad annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul “registro di somministrazione” di cui al punto 7.3.
7.7. Il Distretto sanitario di competenza territoriale, di concerto con l’Istituzione scolastica o formativa e l’Ente locale territorialmente competente, definisce e partecipa all’attuazione del Piano di Assistenza Individuale, in caso di alunni con
particolari condizioni cliniche per le quali è opportuno prevedere specifici percorsi di pronto soccorso (ad es. informazione preventiva agli operatori del 118 e del triage).
Art.8-Auto-somministrazione
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o
“affiancamento”(5) al minore.
Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli artt. 3, 5 e 7.
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una completa autonomia (6) nella gestione della propria terapia farmacologica, i
Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.
Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (Allegato 4).
Art.9-Gestione dell’emergenza
Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’istituzione scolastica o formativa:
-ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo
terapeutico autorizzato dal Medico curante.
Art.10-Integrazione tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse alla somministrazione dei farmaci sono eseguiti nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Art. 11-Passaggio dell’alunno ad altro Istituto
In caso di passaggio o trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o ad altro Comune, il Dirigente scolastico o il Responsabile
della struttura formativa “inviante” comunica alla famiglia che è compito della stessa:
- informare il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ricevente e il Distretto sanitario del territorio di riferimento;
- fornire la necessaria documentazione.
Art. 12-Monitoraggio
Per verificare la corretta attuazione a livello locale del presente Protocollo d’intesa e l’eventuale necessità di aggiornamento
in relazione a specifiche necessità o in conseguenza di modifiche normative, è prevista un’azione di monitoraggio per valutare:
- entità del fenomeno (quantitativo e qualitativo);
- età degli alunni;
- tipologia di scuole;
- tipologia di formazione erogata al personale scolastico;
- segnalazione di eventuali criticità.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo è in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Art. 13- Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.
Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo
e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
Roma,
_________________
REGIONE LAZIO
Il Segretario Generale
Della Giunta Regionale
Dott. Andrea Tardiola
REGIONE LAZIO
Il Direttore Regionale
Formazione, ricerca e innovazione,
scuola e università, diritto allo studio
Dott.ssa Elisabetta Longo
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
Il Direttore Generale
Dott. Gildo De Angelis
(1) Patologie croniche o assimilabili = patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento o che, se non trattate, possono comportare manifestazioni acute non prevedibili (ad esempio: asma, allergie, epilessia, fibrosi cistica).
(2) Per orario scolastico s’intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l’orario di lezione come stabilito dagli
ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola o dall’agenzia formativa, che si svolgono sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici (es.: gite scolastiche).
(3) DGR n. 71/2012 “Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo” e s.m.i.
(4) Cfr. raccomandazioni Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 25.11.2005.
(5) Per vigilanza si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’affiancamento comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione.
(6) Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.
KEYWORDS
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n° 204
Area: Normativa
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
KEYWORDS
#sorveglianza #vibrazione #lavoratore #malattia #medico #periodicità #esporre #sottoporre #esposizione #effetto
n° 218
Area: Normativa
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.
KEYWORDS
#sorveglianza #lavoratore #esposizione #prevenire #salute #rischio #sottoporre #risultato #valore #effetto
n° 211
Area: Normativa
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.
3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.
KEYWORDS
#sorveglianza #lavoratore #vle #periodicità #datore #controllo #effetto #medico #esposizione #lavoro
n° 25
Area: Normativa
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
[f) (1)]
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) Lettera soppressa per effetto dell'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 a decorrere dal 20 agosto 2009.
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#sicurezza sul lavoro (in generale)#integrità #trascrizione #visitare #custodia #valorizzazione
n° 242
Area: Normativa
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#accertamento #lavoratore #medico #sottoporre #esposizione #datore #evidenziare #sorveglianza #agente #misura
n° 279
Area: Normativa
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
KEYWORDS
#lavoratore #agente #medico #sottoporre #vaccinazione #datore #controllo #rischio #esporre #accertamento
03/06/2016
Area: Prassi, Circolari, Note
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
n° 104
Area: Normativa
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.
KEYWORDS
#visitare #brevetto #duecento #salvare
n° 40
Area: Normativa
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegato 3A e Allegato 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
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#sicurezza sul lavoro (in generale)#trimestre #semplicità
n° 25
Area: Normativa
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#vicerettori
n° 286-sexies
Area: Normativa
1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a:
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#puntura #medico #ferita #lavoratore #sicurezza #infortunio #rischio #procedura #attuare #sangue
n° 12
Area: Normativa
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (2)
(1) L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che il presente comma “va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno”.
(2) Testo in vigore fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019, secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017, troverà applicazione il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 5 comma 2 dello stesso d.lgs. 66/2017:
"1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
[6. ]
[7. ]
[8. ]
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."
Il Profilo di funzionamento di cui al nuovo comma 5, sempre a decorrere dal 01/01/2019, sarà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 66/2017 e avrà le caratteristiche di cui al comma 4 del medesimo art. 5 d.lgs. 66/2017. Il PEI di cui al medesimo nuovo comma 5 a decorrere dall'AS 2019/2020 avrà le caratteristiche indicate dall'art. 7 d.lgs. 66/2017.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#sezionare #nosocomio #clinica #divisione #influenza #sollecitare
n° 176
Area: Normativa
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
KEYWORDS
#visita #lavoratore #sorveglianza #classificare #correzione #rischio #comma #medico #dispositivo #sottoporre
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #news
Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche
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#carattere #news #fontface
Chiarimenti MIUR inerenti l'Ordinanza Ministeriale n. 11/2015 relativa agli Esami di Stato per l'A.S. 2014/2015.
Il MIUR sottolinea l'opportunità di evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità e la necessità di sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni
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#carattere #news #fontface
Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.
I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei D.S., sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili
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#conversione #concorrere #corso #decreto #legge #semplificazione #dirigente #semiesonero #novità #bandito
Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
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#contraente #applicabilità
Chiarimenti MIUR inerenti l'esonero e semiesonero dal servizio dei collaboratori del D.S.
Il MIUR ha fornito chiarimenti sull'abrogazione dell'articolo 459 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all'esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cd "Vicario")
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#seme
Chiarimento MIUR inerente le supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A.
Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle supplenze con contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 449/97
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#char
Comunicazione MIUR inerente la costituzione delle reti scolastiche di cui alla L. 107/2015.
Il MIUR ha fornito indicazioni per la formazione delle reti tra Istituzioni scolastiche, previste dalla Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72
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#carattere #rete #newsPagina: 3
Nota 1 settembre 2016, n. 24306
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#supplenza #graduatoria #posto #personale #esaurimento #insegnamento #aspirante #istituto
Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola
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#plafondPagina: 8
Nota 29 agosto 2017, n. 37381
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#supplenza #graduatoria #posto #personale #esaurimento #comma #conferimento #leggePagina: 37
U.S.R. per la Lombardia - Nota 9 ottobre 2013, n. 14822
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#dvr #visitare #rischiosità #riassetto #severità #stratificazione #sposare #divulgare #bevanda #rumore
Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017.
Il MIUR, a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle cessazioni del personale scolastico
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR sulla richiesta del servizio di firma digitale remota.
Il MIUR, con la nota n. 1379 del 5 giugno 2013, ha comunicato che sono disponibili le funzioni SIDI, per tutti i Dirigenti Scolastici e i DSGA delle istituzioni scolastiche statali, per richiedere il servizio di firma digitale remota del MIUR
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#postecom
Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012
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#tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratorePagina: 573
Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E I...
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#inidoneità #hospital #septies #diagnosi #legalizzazione #ammalare #dayhospital #ssn #legalizzare #sac
Comunicazione MIUR inerente i fondi ex Legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il MIUR ha comunicato che sono stati individuati gli interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge n.440/1997
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#carattere #news #fontface
Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015, rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza
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#url #anacPagina: 53
Circolare 13 maggio 2013, n. 77
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#parasubordinati #indennizzare #ndennità #sestoPagina: 62
Interpello 6 ottobre 2014 n. 18
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#esimere
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti:
Personale/ATA: collaboratori scolastici
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