Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 02/07/2020
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  • Trasferimento ad altro indirizzo di studio: è possibile iscriversi ad una classe precedente?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: iscrizioni

    KEYWORDS

    #pbb #classe #trasferimento #iefp #credito #iscrizione #indirizzo #studente #inserimento #annualità #passaggio

    Domanda

    Richiesta di trasferimento.
    Alunni chiedono il trasferimento presso il nostro istituto Professionale.

    Si chiede se provenendo da altro istituto con indirizzo analogo o differente gli alunni a seguito richiesta possano essere iscritti ad una classe precedente a quella per la quale ha il titolo di accesso e dopo aver sostenuto l'esame integrativo.

    Caso 1: studente ammesso alla classe quarta di un liceo scientifico chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale.
    Caso 2: studente ammesso alla classe quarta di un istituto tecnico agrario chiede il trasferimento e l'iscrizione alla classe terza di un istituto Professionale per i servizi per l'agricoltura.
    Caso 3 studente proveniente dai corsi iefp o cfp ammesso alla classe quarta chiede l'iscrizione alla classe terza di un istituto professionale con indirizzo analogo o differente.

    Si chiede altresì come procedere alla valutazione dei crediti scolastici e se questi possano essere riconosciuti rispetto a quelli previsti dalla scuola di provenienza.

    Grazie

    Risposta

    Purtroppo, il problema dei passaggi nell’ambito del sistema nazionale di istruzione non è mai stato precisamente regolamentato, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto ai sensi del D.Lgs 226/05.
    Diversa la situazione dei passaggi tra Istruzione professionale e sistema di IeFP, che invece trova un puntuale riferimento nel decreto approvato previo accordo in conferenza stato regioni (DM n.427 del 22 maggio 2018, che recepisce l’accordo n.100 del 10 maggio 2018)

    Nelle more di una definizione puntuale del problema, si possono quindi fornire indicazioni differenziate per i casi prefigurati dal quesito.

    Nel primi due casi, che prevedono un “ingresso” da altri indirizzi del sistema di istruzione, non si ritiene possibile l’ammissione a classi precedenti a quella già frequentata, poiché si può considerare ancora vigente il Regio Decreto 652/1925 che prevede l’iscrizione alla classe corrispondente al titolo posseduto.

    Anche gli artt. 192 e 193 e l’OM 90/2001 non prevedono l’ipotesi di “retrocessione”, cioè di ammissione ad una classe precedente a quella già frequentata, seppure di diverso indirizzo.

    Nel terzo caso, invece, può essere applicato l’art.8 dell’accordo Stato Regioni prima richiamato, che prevede, per i passaggi da IeFP a IP, la possibilità di ammissione all’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza: la valutazione dell’annualità di inserimento è rimessa alla commissione passaggi, appositamente costituita presso la scuola di inserimento. Nel caso 3) del quesito, può quindi essere possibile l’inserimento della classe terza del percorso di IP.

    Per quanto concerne i crediti, è possibile riconoscere i crediti precedenti, tenendo conto, altresì, dei risultati ottenuti negli esami integrativi. In altre parole, poiché i crediti della scuola di precedenza derivavano dall’inserimento nella fascia di merito derivante dalla media dei voti, si può ipotizzare di ricalcolare tale media integrando le valutazioni delle discipline affrontate negli esami con quelle precedentemente ottenute e verificare se lo studente rientra comunque in quella fascia.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 20/05/2025 n° 452
    Area: Giurisprudenza

  • Anche per gli studenti seguiti per BES con un PDP non può prescindersi, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva - T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda
  • La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, elementi non riscontrabili nel caso di specie ove l’alunno ha riportato l’insufficienza in quattro materie, di cui due particolarmente gravi. Neppure la circostanza che lo studente fosse destinatario di un PDP può avere rilievo, poiché anche in questi casi l’ammissione alla classe successiva presuppone, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Infatti, anche per gli studenti dotati di PDP non può prescindersi, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva tanto più se si tratta di ragazzi il cui diritto di usufruire del PDP derivi dai c.d. bisogni educativi speciali, in quanto soggetti dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi particolari, anche di natura transitoria. Le doglianze in termini di tardiva predisposizione del PDP, di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute, non sono meritevoli di accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti che la scuola si è prontamente attivata nella predisposizione del PDP non appena le condizioni di salute dell’alunno sono state tali da renderla necessaria e che lo stesso, adeguato alle condizioni del minore e approvato dalla famiglia, è stato applicato con la massima disponibilità da parte del corpo docente a venire incontro alle esigenze del ragazzo. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe terza, nonostante una media complessiva di 6,28, avendo riportato 4 insufficienze - voto 3 in Matematica e Storia, voto 4 in Filosofia e voto 5 in Fisica. Per lo studente, dotato di competenze intellettive nella norma, ma con problemi di salute cronici che lo costringevano spesso ad assentarsi da scuola, veniva ritenuto necessario predisporre un PDP, che prevedeva la possibilità di programmare verifiche e interrogazioni e di riprogrammarle in caso di assenza per malattia.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    Sentenza 10/09/2025 n° 679
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze - T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)

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    #esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

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    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 2

    Iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti A.S. 2026/2027

    Nota 18 maggio 2026, n. 1212

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    Tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione: le indicazioni operative dell’INAIL sulle novità normative

    Comunicazione dell'INAIL relativa alla tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione
    L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina assicurativa degli studenti e del personale scolastico anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198

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    Data di pubblicazione: 02/07/2020
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